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Commissione VI
VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione. C. 4862 Cost. Governo e abb.,
approvato in prima deliberazione dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito esame
e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nuove norme sulla rappresentanza militare. C. 932 ed abb (Parere alla IV Commissione)
(Esame testo unificato e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Delega al Governo in materia previdenziale. C. 2145-B Governo, approvato dalla Camera e
modificato dal Senato e petizioni nn. 66, 129, 245, 627, 665 e 760 (Parere alla XI
Commissione) (Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti
attinenti alla materia tributaria e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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RISOLUZIONI:
7-00449 Benvenuto: Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti di
intestazione fiduciaria di immobili (Seguito discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEDE CONSULTIVA
Martedı̀ 13 luglio 2004. — Presidenza del
presidente Giorgio LA MALFA. — Interviene
il sottosegretario di Stato per l’economia e
le finanze Manlio Contento.
La seduta comincia alle 10.
Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione.
C. 4862 Cost. Governo e abb., approvato in prima
deliberazione dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
Giorgio LA MALFA, presidente relatore,
comunica alla Commissione di aver predisposto una proposta di parere favorevole
con osservazione (vedi allegato).
Giorgio BENVENUTO (DS-U) rappresenta l’opportunità di rinviare il seguito
dell’esame alla seduta di domani, anche
per consentire l’eventuale formulazione di
una proposta di parere alternativa da
parte dei gruppi di opposizione.
Giorgio LA MALFA, presidente relatore,
accogliendo l’invito del deputato Benvenuto, propone di rinviare il seguito dell’esame alla seduta di domani.
La Commissione concorda.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta dell’8
luglio.
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Nuove norme sulla rappresentanza militare.
C. 932 ed abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame testo unificato e rinvio).
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Giovanni MAURO (FI), relatore, rileva
come la Commissione sia chiamata ad
esprimere il parere alla IV Commissione
Difesa sul testo unificato delle proposte di
legge C. 932 ed abbinate, recante nuove
norme sull’Ordinamento della rappresentanza militare.
Sottolinea come il testo trasmesso alla
Commissione riprenda analoghe proposte
discusse nel corso della XIII Legislatura e
riguarda una tematica importante e istituzionalmente delicata quale quella della
rappresentanza in ambito militare, argomento disciplinato per la prima volta dalla
legge 11 luglio 1978, n. 382.
Evidenzia come tale riforma abbia consentito l’instaurarsi di un dialogo tra il
personale militare – in servizio permanente e di leva – e gli Stati maggiori delle
Forze Armate, che ha permesso di affrontare, in spirito di collaborazione, importanti questioni attinenti alle condizioni di
vita e alle problematiche relative al trattamento giuridico ed economico del personale militare.
La proposta in esame intende aggiornare gli istituti della rappresentanza militare, adeguandoli alle nuove esigenze evidenziatesi nel corso degli anni.
Passando all’esame dell’articolato, rileva come l’articolo 1, comma 1, rechi la
definizione della rappresentanza militare,
quale istituto dell’ordinamento militare
che concorre alla cura ed alla tutela degli
interessi e del benessere degli appartenenti
alle Forze armate ed alle Forze di polizia
ad ordinamento militare.
Il comma 2 stabilisce le competenze
degli organi collegiali di carattere elettivo
ed autonomo che la compongono, che
possono – in particolare – presentare
proposte, istanze e pareri su tematiche di
interesse collettivo, anche relative ai singoli, nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento ed alla
tutela giuridica, economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del
personale militare. Inoltre, sono di competenza di tali organismi le attività negoziali previste dal decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, relative agli aspetti
economici e normativi del rapporto di
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Commissione VI
lavoro del personale militare e la vigilanza
sull’applicazione degli accordi economici
raggiunti a livello nazionale o locale.
Infine, tali organismi vigilano sulla corretta applicazione della legislazione concernente la sicurezza e la prevenzione
degli infortuni nei luoghi di lavoro, nonché
la salubrità degli stessi e la salute dei
lavoratori.
Il comma 4 del medesimo articolo 1
esclude dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l’ordinamento, le operazioni e,
fatti salvi i riflessi di carattere generale e
collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l’addestramento, il settore logistico-operativo e l’impiego del personale militare.
L’articolo 2 individua le categorie di
personale militare alle quali si applicano
le disposizioni sulla rappresentanza, comprendenti, tra gli altri, ufficiali in servizio
permanente, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, volontari in servizio
permanente e in ferma pluriennale, appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.
L’articolo 3 stabilisce gli organi della
rappresentanza a livello nazionale, che
sono costituiti dal « Consiglio centrale
della rappresentanza militare » (COCER) e
dalle sue varie articolazioni.
L’articolo 4 enumera analiticamente
competenze e modalità operative del COCER, mentre l’articolo 5 istituisce, tra
l’altro, gli organi della rappresentanza a
livello intermedio, prevedendo, nell’ambito
di ciascuna Forza Armata, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, la costituzione dei « Consigli intermedi della rappresentanza militare »
(COIR) a livello di Alto Comando. La
disposizione stabilisce inoltre competenze
e modalità operative di tali organi.
L’articolo 6 individua gli organi della
rappresentanza a livello locale, costituiti
nell’ambito di ciascuna Forza armata e
Corpo armato, fissandone attribuzioni e
competenze.
L’articolo 7 affida ad un decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il
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Ministro della salute, da emanare nel
rispetto dei principi generali stabiliti dal
provvedimento, il compito di disciplinare
l’istituzione ed il funzionamento di un
autonomo sistema di rappresentanza degli
interessi generali del personale del Corpo
militare della Croce rossa italiana, e di
stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza
militare.
L’articolo 8 disciplina la partecipazione
del COCER alla definizione dei contenuti
del rapporto di impiego del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, apportando, con la
tecnica della novella, modificazioni agli
articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
L’articolo 9 regola l’attività consultiva e
propositiva del COCER. Il comma 1 prevede in particolare che il Consiglio interforze e le Sezioni del COCER, nelle materie di specifica competenza, esprimano
un parere sugli schemi di disegni di legge
del Governo, di decreti legislativi e di
regolamenti in ordine alle materie di propria competenza. Tale parere è riportato
nel preambolo di detti provvedimenti, specificando se esso è favorevole o contrario.
Il comma 2 precisa che detto parere è
preventivo ed obbligatorio e deve essere
acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di
cui al comma 1. Esso è espresso entro il
termine di sessanta giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale si intende
reso in senso favorevole.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede, in particolare, una riduzione dei
tempi del silenzio assenso in caso di
urgenza.
Osserva al riguardo, benché la materia
non rientri negli ambiti di competenza
della Commissione, che la disposizione
interviene in materia di esercizio del potere di iniziativa legislativa governativa,
ponendo pertanto delicate questioni meritevoli di approfondimento.
L’articolo 10 precisa ulteriormente i
riparti di competenza tra organismi della
rappresentanza militare a livello locale e
intermedio.
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Commissione VI
L’articolo 11 è dedicato specificamente
ai rapporti del COCER, Parlamento e
Governo. Il comma 1 precisa che il Ministro della Difesa è l’autorità politica di
riferimento per tutte le questioni di rilievo
generale e interforze od inerenti alle singole Forze armate, mentre per le questioni
di specifico interesse del Corpo della
Guardia di finanza tale ruolo è svolto dal
Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Il comma 2 prevede che nelle materie
di propria competenza, il Consiglio Interforze, le Sezioni o i Comparti del COCER
possano chiedere, tramite l’autorità politica di riferimento competente e sentita
l’autorità militare corrispondente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano,
vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica,
ovvero dagli altri Ministri sulle materie di
rispettiva competenza.
Sottolinea come anche a questo riguardo possa rilevarsi incidentalmente,
trattandosi di materia non compresa negli
ambiti di competenza della Commissione,
la necessità di valutare attentamente gli
effetti di ordine costituzionale implicati
dalla previsione esplicita di una facoltà di
richiesta di audizione, intervenendo la
norma su una materia disciplinata dai
Regolamenti parlamentari.
L’articolo 12, comma 1, stabilisce che i
Consigli della rappresentanza, a tutti i
livelli, siano composti da delegati eletti in
numero proporzionale alla consistenza di
ciascuna categoria ed in modo tale da
garantire la continuità del mandato e pari
capacità e dignità di rappresentanza a
tutte le Forze armate e Corpi armati.
Il comma 2 del medesimo articolo 12
prevede che le modalità di attuazione di
quanto disposto dall’articolo siano contenute nel regolamento di cui al successivo
articolo 21, comma 1.
L’articolo 13 regola analiticamente le
modalità di elezione degli Organismi della
rappresentanza, mentre l’articolo 14 prevede le cause di ineleggibilità e di decadenza dal mandato.
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L’articolo 15 prevede che la propaganda elettorale e la presentazione dei
candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale, intermedio e locale,
avvenga nell’ambito di apposite assemblee,
da svolgersi durante l’orario di servizio.
L’articolo 16 disciplina le facoltà e i
limiti inerenti al mandato negli organi di
rappresentanza, disciplinando, in particolare, permessi e diritto di assemblea.
L’articolo 17 prevede guarentigie mirate a garantire il libero esercizio delle
funzioni dei componenti dei Consigli della
rappresentanza.
L’articolo 18 disciplina l’articolazione
interna dei Consigli della rappresentanza,
connotata dalla presenza di una Assemblea, di un Presidente (di diritto il componente più alto in grado) un Segretario
esecutivo (eletto dall’Assemblea), nonché
di un Ufficio di presidenza, composto dagli
organi da ultimo citati e da delegati eletti
dall’Assemblea.
L’articolo 19 regola le convocazioni dei
Consigli, prevedendo anche sessioni congiunte tra diversi organismi, mentre l’articolo 20 disciplina i quorum di validità
per riunioni e deliberazioni dei consigli,
nonché le forme di pubblicità delle deliberazioni e dei comunicati dei consigli.
L’articolo 21 stabilisce che il Governo
emani, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, un regolamento per l’attuazione
della presente proposta entro sei mesi
dalla data della sua entrata in vigore. Sullo
schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del COCER in
carica.
Al riguardo ricorda che l’articolo 7
affida ad un decreto interministeriale la
disciplina della rappresentanza militare
del personale del Corpo militare della
Croce rossa italiana. Il combinato disposto
delle due disposizioni deve intendersi nel
senso che, mentre l’attuazione della disciplina generale sulla rappresentanza militare è realizzata mediante regolamento, le
norme speciali relative alla rappresentanza del personale della Croce Rossa
sono definite con decreto interministeriale.
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Commissione VI
L’articolo 22 detta le disposizioni finali,
regolando i profili intertemporali e prevedendo l’abrogazione espressa di talune
disposizioni legislative, incompatibili con il
nuovo assetto della rappresentanza militare.
Il comma 5 del medesimo articolo 22
stabilisce che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
Si riserva quindi di formulare una
proposta di parere alla luce degli esiti del
dibattito, proponendo di rinviare il seguito
dell’esame ad altra seduta.
Giorgio LA MALFA, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame alla prossima settimana.
Delega al Governo in materia previdenziale.
C. 2145-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato e petizioni nn. 66, 129, 245, 627,
665 e 760.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).
Maurizio LEO (AN), relatore, rileva
come la Commissione sia chiamata ad
esprimere il parere alla XI Commissione
Lavoro, ai sensi dell’articolo 73, comma
1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno
di legge C. 2145/B Governo, approvato
dalla Camera e modificato dal Senato,
recante delega al Governo in materia previdenziale.
Ricorda che la Commissione ha già
esaminato in sede consultiva il provvedimento, in occasione dell’esame in prima
lettura alla Camera, esprimendo su di esso
parere favorevole con osservazioni nella
seduta dell’11 febbraio 2003.
In tale occasione la Commissione aveva
espresso quattro osservazioni, relative all’adeguamento del trattamento fiscale degli
enti previdenziali privati a quello dei fondi
pensione, al rafforzamento degli incentivi
fiscali a favore degli strumenti di previ-
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denza integrativa, alla omogeneizzazione
del trattamento fiscale dei fondi pensione
integrativi esteri rispetto a quello dei fondi
pensione nazionale, nonché alla definizione della natura risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria per cause di
servizio. Sottolinea come nessuna delle
predette osservazioni sia stata recepita nel
testo modificato dal Senato, ad eccezione
di alcune modifiche al criterio di delega
relativo alla disciplina fiscale della previdenza complementare di cui alla lettera i)
del comma 1, di seguito descritte, che
definiscono un regime fiscale più favorevole per i soggetti interessati.
Le modifiche apportate in sede di
esame al Senato, anche a seguito degli
emendamenti presentati dal Governo,
hanno determinato una modificazione
della struttura stessa del provvedimento,
ora costituito da un unico articolo composto da 55 commi.
Talune deleghe sono divenute, nel corso
dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, norme direttamente applicabili
(precisamente, quelle relative sia all’innalzamento dell’età per l’accesso alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, sia agli incentivi per il posticipo del
pensionamento).
Il comma 1 contiene un’ampia delega al
Governo in materia di previdenza complementare e obbligatoria, da emanare sulla
base dei principi e criteri direttivi indicati
dal comma 2.
Rispetto a quelli già contenuti nel disegno originario, le modifiche riguardano:
il riferimento alla correttezza dei dati
previdenziali dei dipendenti pubblici al
fine di rendere effettivi i diritti del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in relazione alla correttezza dei
dati contributivi e previdenziali; l’obiettivo
di liberalizzare l’età pensionabile viene
mantenuto fermo, con la previsione del
preventivo accordo del datore di lavoro
per il proseguimento dell’attività lavorativa
qualora il lavoratore abbia conseguito i
requisiti per la pensione di vecchiaia, e
dell’applicazione degli incentivi al posticipo del pensionamento.
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Commissione VI
Il Senato ha introdotto il silenzio-assenso per il conferimento del TFR ai fondi
pensione al posto dell’obbligatorietà, con
facoltà per il lavoratore di scegliere nello
stesso termine di sei mesi la forma pensionistica complementare cui destinarlo. A
tale previsione si accompagna quella relativa alla necessità di un’adeguata informazione ai lavoratori in merito alla facoltà
di scelta delle forme pensionistiche cui
poter devolvere il TFR, previo intervento
diretto ad omogeneizzare le condizioni di
trasparenza e di tutela apprestate dalle
forme pensionistiche complementari.
È stato poi affermato il principio della
libera circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare, con la definizione di regole
comuni in relazione alla comparabilità dei
costi alla trasparenza e portabilità, la
prosecuzione della contribuzione volontaria alle forme pensionistiche oltre i limiti
di tempo attualmente previsti, l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità
con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, per cui i fondi sono legittimati
alla riscossione dei contributi e alla rappresentanza dei propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi
omessi e gli eventuali danni connessi, la
previsione di linee di investimento dei
fondi pensione in grado di garantire rendimenti comparabili con la rivalutazione
del TFR, e l’assoggettamento della prestazione della previdenza complementare ai
vincoli di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, nonché l’obbligo per tutte le
forme pensionistiche complementari di
evidenziare nel rendiconto se ed in quale
misura siano stati presi in considerazione
nella gestione finanziaria aspetti sociali,
etici e ambientali.
È altresı̀ previsto l’obbligo del calcolo
definitivo del trattamento pensionistico
entro un anno dall’inizio dell’erogazione;
in relazione al completamento del processo di separazione tra previdenza e
assistenza, il Governo dovrà prevedere che
tutti gli enti previdenziali predispongano
nei loro bilanci poste contabili riferite
separatamente all’attività assistenziale e a
quella previdenziale, allo scopo di rendere
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evidenti eventuali squilibri finanziari degli
enti stessi e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica; l’eliminazione delle sperequazioni tra le diverse gestioni nel calcolo delle prestazioni pensionistiche;
l’introduzione della contribuzione figurativa per le trasformazioni del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale per i disabili gravi e per chi
presta loro assistenza; l’agevolazione per i
contratti a tempo parziale per i lavoratori
che possono accedere al pensionamento di
anzianità; modifiche alla decorrenza del
pensionamento (cosiddette finestre). Eccezioni sono previste per il personale militare e delle forze di polizia e, a determinate condizioni, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione (comma 8) o collocati in
mobilità o destinatari di fondi di settore
(commi 18-19) e per le lavoratrici fino al
2015 (comma 9).
Rispetto al sistema attuale, la nuova
disciplina mantiene la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di anzianità
in presenza di un’anzianità contributiva
non inferiore a 40 anni indipendentemente
all’età anagrafica, mentre viene innalzato
il requisito all’età necessaria al pensionamento in presenza di 35 anni di anzianità
contributiva, con la previsione di differenti
scaglioni: 1) per gli anni 2008 e 2009, l’età
anagrafica è innalzata a 60 anni per i
lavoratori dipendenti pubblici e privati e a
61 per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS; 2) per gli anni dal 2010 al 2013,
l’età è innalzata a 61 anni per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati e a 62 per
quelli autonomi iscritti all’INPS; 3) a decorrere dal 2014, l’età è ulteriormente
innalzata rispettivamente a 62 e 63 anni,
anche se il Ministero del lavoro di concerto con quello dell’economia può differire tale innalzamento qualora a seguito di
una verifica da effettuare nel 2013 risultino conseguiti risparmi di spesa superiori
a quanto previsto e che garantiscano effetti finanziari equivalenti (in relazione a
tale nuova disciplina, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha rilevato
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Commissione VI
che per assicurare un passaggio al regime
previdenziale dall’anno 2008 in condizioni
di equità sostanziali, il principio costituzionale di ragionevolezza induce, al fine di
prevenire possibili, ingiustificate disparità
di trattamento, a prevedere una maggiore
gradualità nella realizzazione del nuovo
sistema).
Anche in relazione alle pensioni di
vecchiaia liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo il provvedimento in
esame innalza, sempre con decorrenza dal
2008, il requisito all’età anagrafica a 65
anni per gli uomini e a 60 per le donne.
Il comma 6, lettera c), disciplina la decorrenza del pensionamento per i lavoratori di età inferiore a 65 anni per gli
uomini e a 60 per le donne che hanno
diritto alla pensione di anzianità o a
quella di vecchiaia liquidata con il sistema
contributivo, che varrà a partire dal 2008,
precisandosi che tale disciplina non è
applicabile ai lavoratori che maturano il
diritto alla pensione entro il 31 dicembre
2007. Il comma 10 contempla una delega
al Governo per estendere l’obiettivo all’elevazione dell’età di accesso alla pensione ai
regimi pensionistici armonizzati o per i
quali siano comunque previsti requisiti
diversi da quelli dell’assicurazione generale obbligatoria. Il successivo comma 11
contiene un’ulteriore delega che il Governo
potrà esercitare per introdurre soluzioni
alternative sempre in materia di accesso
alla pensione.
I commi 12-17 introducono misure dirette ad incentivare il posticipo del pensionamento per i lavoratori privati: nell’arco del periodo 2004-2007, a coloro che
abbiano maturato i requisiti per ottenere
la pensione di anzianità è attribuita la
facoltà di rinunciare agli accrediti contributivi e di percepire direttamente e integralmente la somma corrispondente a
detti accrediti. Al comma 15, si rinvia
l’attuazione della suddetta disciplina ad un
decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
I commi 21-22 modificano la composizione del Nucleo di valutazione della
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spesa previdenziale e alcuni aspetti relativi
all’organizzazione e al funzionamento.
I commi 23-30 disciplinano l’istituzione
presso l’INPS di un Casellario delle posizioni previdenziali attive, che costituirà
un’anagrafe generale condivisa da tutte le
amministrazioni dello Stato e degli organismi gestori di forme di assistenza obbligatoria, che sarà la base per le previsioni e la valutazione preliminare sulle
iniziative legislative e regolamentari in
materia previdenziale.
I commi 31-33, non modificati dal
Senato, delegano il Governo al riordino
degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, proseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia e di una riduzione dei costi generali.
I commi 34-38 sono relativi agli enti
previdenziali di diritto privato e dei professionisti. In particolare si consente agli
enti privatizzati di istituire forme pensionistiche complementari, con obbligo di
gestione separata, sia direttamente sia mediante contratti e accordi collettivi, anche
aziendali, o in mancanza tra lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero
accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale
(cosiddetti fondi chiusi).
I commi 39-40 introducono previsioni
particolari relative all’ENPAM, in favore
del quale si prevede il versamento di un
contributo sulle prestazioni specialistiche
rese nei confronti del Servizio sanitario
nazionale da parte delle società professionali mediche ed odontoiatriche e delle
società di capitali.
I commi 41-43 fanno riferimento alla
copertura finanziaria derivante dai commi
1, 2, 10 e 11 relativi alla modifiche al
sistema della previdenza obbligatoria e
complementare sia all’innalzamento dei
requisiti per l’accesso al pensionamento.
Discostandosi dalla procedura ordinaria, in base alla quale agli oneri derivanti
dai decreti legislativi deve provvedersi
nella legge delega, per la copertura degli
oneri finanziari del provvedimento si rimanda alla legge finanziaria, mediante
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Commissione VI
finanziamenti iscritti annualmente, e sempre in rispondenza a quanto previsto dal
DPEF.
Sul punto, rileva un’incongruenza con
il precedente comma 20, in base al quale
gli eventuali minori oneri o maggiori entrate sono destinate alla riduzione del
costo del lavoro e allo sviluppo della
previdenza complementare.
I commi 44-49 disciplinano il procedimento per l’emanazione dei decreti legislativi e dei relativi decreti correttivi. I
commi 50-53 contengono un’ulteriore delega al Governo per l’emanazione di un
testo unico in materia previdenziale, che
renda più razionale il sistema, garantisca
maggiore speditezza e semplificazione
delle procedure amministrative, armonizzi
le aliquote contributive, semplifichi le disposizioni nel settore agricolo, con la possibilità di intervenire sulla normativa esistente modificandola o abrogandola.
Il comma 55 reca una norma di interpretazione autentica sulla perequazione
automatica delle pensioni del personale
degli ex enti pubblici creditizi.
Per quanto riguarda gli aspetti più
direttamente rientranti negli ambiti di
competenza della Commissione, segnala in
primo luogo la lettera i), del comma 1,
modificata nel corso dell’esame al Senato,
la quale prevede la ridefinizione della
disciplina fiscale della previdenza complementare, facendo specifico riferimento, tra
gli altri, ai lavoratori dipendenti e ai
titolari di piccole e medie imprese. Tale
ridefinizione deve puntare ad ampliare la
deducibilità fiscale della contribuzione a
tali forme pensionistiche, sia collettive sia
individuali, attraverso la fissazione di limiti in valore assoluto e in valore percentuale del reddito imponibile, con applicazione di quello più favorevole al soggetto
interessato.
La norma intende inoltre superare il
trattamento fiscale sfavorevole nei confronti della possibilità, per il lavoratore, di
optare per la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in
forma di capitale, ai sensi dell’articolo 7,
comma 6, della legge n. 124 del 1993. Allo
stato, infatti, il vigente regime tributario
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prevede l’assoggettamento della prestazione in forma di capitale a tassazione
separata, a condizione che il relativo ammontare non superi un terzo del montante
maturato. La previsione di delega intende
quindi assimilare il regime tributario della
prestazione in forma di capitale a quello
applicabile alle prestazioni periodiche.
La medesima lettera prevede altresı̀ la
revisione della tassazione dei rendimenti
delle attività delle forme pensionistiche,
rendendo più favorevole il trattamento
tributario in ragione della finalità pensionistica. A questo riguardo ricorda che
attualmente il regime tributario prevede
l’applicazione di una imposta sostitutiva
fissata nella misura dell’11 per cento sul
rendimento dei fondi pensione, l’applicazione di una imposta sostitutiva dello 0,50
per cento sul patrimonio immobiliare dei
fondi e l’esenzione dell’IVA per le relative
prestazioni.
Infine, la lettera prevede l’individuazione del soggetto tenuto ad applicare la
ritenuta fiscale sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in
quello che eroga le prestazioni stesse.
In merito alla disposizione rileva come
la definizione del criterio direttivo appaia
piuttosto indeterminata, attribuendo ampia discrezionalità al legislatore delegato,
in particolare per quanto riguarda la fissazione dei limiti di deducibilità.
Inoltre, sottolinea come la delega per la
riforma del sistema fiscale statale di cui
alla legge n. 80 del 2003, preveda, all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 4),
l’introduzione, nell’ambito della riforma
dell’imposta sul reddito, di un regime
differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici
ed a casse di previdenza privatizzate. Appare quindi necessario che in sede di
attuazione della riforma previdenziale si
tenga conto dei contenuti della riforma
fiscale, onde assicurare il necessario coordinamento tra le due previsioni.
La lettera u) del medesimo comma 1,
introdotta nel corso dell’esame al Senato,
prevede l’istituzione, in via sperimentale,
per il periodo compreso tra il 1o gennaio
2007 ed il 31 dicembre 2015, di un con-
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Commissione VI
tributo di solidarietà del 4 per cento sui
trattamenti pensionistici corrisposti da
enti gestori di forma di previdenza obbligatoria, i cui importi siano superiori a
venticinque volte l’ammontare del reddito
garantito ai soggetti disagiati titolari di
pensioni, di cui all’articolo 38, comma 1,
della legge n. 448 del 2001, annualmente
rivalutato.
A tale importo concorrono anche i
trattamenti
pensionistici
integrativi,
nonché le forme pensionistiche relative ai
dipendenti pubblici.
La disposizione precisa che il contributo di solidarietà non è deducibile « dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ».
Ai sensi dell’ultimo periodo della medesima lettera u), l’importo complessivo
assoggettato al contributo non può comunque essere inferiore, al netto dello stesso
contributo, all’importo oltre il quale si
determina l’obbligo di contribuzione. In
sostanza, la norma è tesa ad evitare che il
soggetto sottoposto al contributo percepisca un trattamento pensionistico inferiore
a quello oltre il quale scatta l’obbligo di
contribuzione: in tal modo si istituisce, in
pratica, una sorta di clausola di salvaguardia che si applica ai soggetti il cui trattamento pensionistico complessivo va da
venticinque volte il trattamento pensionistico minimo fino ad un ammontare pari
a tale ultima misura incrementata del 4
per cento.
In merito alla disposizione rileva come
l’introduzione di contributi di solidarietà a
valere su trattamenti pensionistici abbia
più volto determinato l’insorgere di dubbi
di costituzionalità sotto il profilo del contrasto con il principio di uguaglianza di
cui all’articolo 3 della Costituzione,
nonché con il principio di corrispondenza
del carico tributario alla capacità contributiva, di cui all’articolo 53 della Costituzione, più volti sottoposti al giudizio della
Corte costituzionale.
In particolare, al di là della qualificazione o meno come tributo del contributo,
la disposizione che sancisce esplicitamente
la non deducibilità dall’IRPEF del contributo stesso sembra comportare un doppio
Martedı̀ 13 luglio 2004
—
prelievo sulla medesima quota di reddito,
in quanto assimila al reddito imponibile
una somma (il contributo) che in realtà
non è mai rientrata nella libera disponibilità del contribuente.
Sottolinea come possa rilevarsi inoltre
che il contributo incide indifferentemente
su tutti i pensionati al di sopra di una
determinata soglia, fatte salve le riduzioni
del contributo medesimo determinate dall’applicazione della clausola di salvaguardia. Le modalità di calcolo del contributo,
nonostante la presenza della cosiddetta
clausola di salvaguardia di cui all’ultimo
periodo della lettera u), sembrano infatti
tali da assoggettare i pensionati posti immediatamente al di sopra della soglia di
contribuzione ad un trattamento in una
certa misura deteriore a quello dei pensionati posti immediatamente al di sotto di
tale soglia, in modo non pienamente proporzionato alla oggettiva analogia delle
rispettive posizioni reddituali.
Dal punto di vista della formulazione
della norma, rileva come la previsione
secondo la quale il contributo di solidarietà non è deducibile dall’IRPEF non
appare tecnicamente corretta, dovendosi
invece riferimento, alternativamente, alla
non deducibilità del contributo dal reddito
imponibile ai fini IRPEF, ovvero alla non
detraibilità dalla medesima imposta.
Il comma 14 apporta una integrazione
all’articolo 51, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, volto ad inserire tra i componenti
che non concorrono alla determinazione
del reddito di lavoro dipendente le quote
di retribuzione derivanti dall’esercizio, da
parte del lavoratore della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo dopo aver
maturato i requisiti minimi di pensionamento previsti dalla vigente normativa. La
previsione si connette alla norma di cui al
comma 12, la quale intende incentivare il
posticipo del pensionamento, prevedendo
che, ai lavoratori i quali rinuncino ad
accedere alla pensione nonostante ne abbiano maturato i requisiti, venga corrisposta la somma che il loro datore di lavoro
84
—
Commissione VI
avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale a titolo di versamento contributivo.
Il comma 38 reca una norma di interpretazione
autentica
dell’articolo
1,
comma 1, del decreto legislativo n. 104 del
1996: in base a tale previsione la disciplina
relativa alla gestione dei beni, al trasferimento della proprietà degli stessi e dalle
forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo non si applica agli
enti previdenziali privatizzati ai sensi decreto legislativo n. 509 del 1994, anche se
la trasformazione stessa sia avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore
del citato decreto legislativo n. 104. In
pratica, la disposizione intende svincolare
dagli obblighi pubblicistici definiti dal decreto legislativo n. 104 la gestione e la
dismissione del patrimonio immobiliare
dei medesimi enti previdenziali.
Si riserva di formulare una proposta di
parere nella seduta di domani, anche alla
luce dell’andamento del dibattito in Commissione.
Giorgio LA MALFA, presidente, nessuno
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.20.
RISOLUZIONI
Martedı̀ 13 luglio 2004. — Presidenza del
presidente Giorgio LA MALFA. — Interviene
il sottosegretario di Stato per l’economia e
le finanze Manlio Contento.
La seduta comincia alle 10.20.
7-00449 Benvenuto: Applicazione dell’imposta di
registro in misura fissa sugli atti di intestazione
fiduciaria di immobili.
(Seguito discussione e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta dell’8 luglio.
Martedı̀ 13 luglio 2004
—
Il sottosegretario Manlio CONTENTO,
rileva come, secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, l’interpretazione data dalla Direzione regionale
delle Entrate della Lombardia a cui fa
riferimento la risoluzione, è relativa ad
un’istanza di interpello presentata da una
società fiduciaria in merito al trattamento
fiscale, ai fini dell’imposta di registro,
dell’« intestazione » di immobili. con la
quale la società stessa ne assume l’amministrazione per conto del suo effettivo
proprietario.
L’Agenzia delle Entrate ritiene tale interpretazione della Direzione Regionale
della Lombardia – fondata sul presupposto che tale intestazione fiduciaria realizzerebbe la cosiddetta « fiducia germanistica », consistente nella scissione del diritto
di proprietà, di modo che in capo al
fiduciante permarrebbe la proprietà sostanziale del bene, quindi il diritto di
disporne, mentre al fiduciario spetterebbe
soltanto il potere di gestirlo e di amministrarlo – in linea di massima condivisibile.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia peraltro come la giurisprudenza richiamata
a fondamento del parere espresso dalla
Direzione regionale delle Entrate della
Lombardia (Cassazione civile, Sezione I,
23 settembre 1997, n. 9355 e 21 maggio
1999, n. 4943), si riferisca in modo esclusivo all’intestazione fiduciaria avente oggetto quote o azioni sociali, senza fare
alcun riferimento ai beni immobili, come
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—
Commissione VI
nel caso in esame, e come, inoltre, la
giurisprudenza in materia non appaia univoca.
In mancanza di un quadro valutativo di
insieme, corroborato da un consolidato
orientamento giurisprudenziale, l’Agenzia
delle Entrate si riserva quindi di compiere
ulteriori approfondimenti in materia.
Ritiene pertanto possibile, qualora la
Commissione non giudichi opportuno un
rinvio della discussione alla settimana
prossima, per svolgere ulteriori approfondimenti in materia, esprimere una valutazione favorevole sulla risoluzione, a condizione che l’impegno del Governo sia
formulato diversamente, in quanto spetta
all’Amministrazione finanziaria fornire interpretazioni sulla disciplina fiscale che
essa è chiamata ad attuare.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) ritiene
possibile rinviare alla settimana prossima
il seguito della discussione, in attesa degli
approfondimenti preannunciati dall’Agenzia delle Entrate, fermo restando che, in
mancanza di tali approfondimenti, prenderà in esame la proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Manlio
Contento, che ringrazia per il contributo
fornito alla discussione.
Giorgio LA MALFA, presidente, nessuno
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.25.
Martedı̀ 13 luglio 2004
—
86
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Commissione VI
ALLEGATO
Disegno di legge costituzionale C. 4862 ed abb. Modificazione di
articoli della Parte II della Costituzione.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 4862
ed abb., approvato in prima deliberazione
dal Senato, recante modificazione di articoli della Parte II della Costituzione;
sottolineato l’estremo rilievo del
provvedimento, il quale rappresenta uno
dei più ampi interventi di riforma costituzionale finora realizzati, e comporta
conseguenze particolarmente significative
sulla forma di Governo e sui complessivi
equilibri istituzionali del Paese;
rilevato come l’obiettivo di una più
stretta connessione tra il sistema politico
delle regioni e quello nazionale, al quale
sono volte alcune previsioni del disegno di
legge, in particolare relative all’elezione ed
al funzionamento del Senato federale della
Repubblica, non devono porsi in contrasto
con il divieto di vincolo di mandato di ogni
deputato e senatore sancito dal nuovo
articolo 67 della Costituzione;
considerata, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 64, quarto
comma, della Costituzione, la difficoltà ad
attribuire un connotato costituzionale alla
figura del « Capo dell’opposizione », che
appare caratterizzata da caratteri più politici che giuridico-istituzionali, incidendo
sui meccanismi di determinazione interni
ai gruppi ed agli schieramenti, anche in
considerazione dalla presenza, nell’attuale
panorama politico italiano, di più gruppi
di opposizione che non necessariamente si
riconoscono in un unico schieramento;
rilevata la necessità di chiarire la
portata della norma di cui all’articolo 67
della Costituzionale, secondo la quale ogni
deputato e ogni senatore rappresenta « la
Nazione e la Repubblica »;
evidenziato come la riforma del procedimento legislativo delineata nel disegno
di legge, volta a consentire di giungere ad
una deliberazione definitiva sui provvedimenti in discussione in tempi certi e ad
assicurare in tal modo la realizzazione del
programma legislativo del Governo, presenti aspetti di notevole complessità, in
particolare per quanto riguarda la concreta individuazione delle materie assegnate alla competenza principale di ciascuna Camera, ovvero di quelle rimesse
all’esercizio bicamerale della funzione legislativa;
sottolineata la necessità di considerare attentamente le conseguenze che le
modifiche apportate alla disciplina sul
procedimento legislativo comporteranno
sul ruolo e sul funzionamento degli organi
parlamentari nel loro complesso e, in
particolare, delle Commissioni parlamentari;
evidenziato come il meccanismo di
elezione del Presidente della Repubblica
delineato dal nuovo articolo 83 della Costituzione risulti, alla luce del più ampio
coinvolgimento degli esponenti regionali,
più articolato di quello ora vigente, in
particolare per quanto riguarda il meccanismo di elezione degli ulteriori delegati
regionali eletti dai Consigli regionali, i
quali devono avere specifiche caratteristiche soggettive e devono essere preventivamente designati da un altro organo;
rilevata la particolare specificità della
previsione di cui all’articolo 88, secondo
Martedı̀ 13 luglio 2004
—
comma, della Costituzione, in base alla
quale lo scioglimento della Camera dei
deputati da parte del Presidente della
Repubblica è escluso a seguito della semplice presentazione alla Camera di un atto
di indirizzo da parte di un numero qualificato di deputati appartenenti alla maggioranza;
evidenziato, sempre in riferimento
all’articolo 88, secondo comma, della Costituzione, come la qualificazione dell’appartenenza di un deputato alla maggioranza possa risultare problematica, laddove questi muti la propria adesione al
gruppo politico ovvero la sua posizione
rispetto al programma di Governo, non
essendo del resto possibile ritenere indefettibile il collocamento degli eletti in uno
schieramento politico, anche in considerazione del divieto di mandato sancito dall’articolo 67;
rilevata l’opportunità di chiarire meglio la portata della norma di cui all’articolo 92, secondo comma, ultimo periodo,
della Costituzione, secondo la quale la
legge elettorale deve favorire la formazione di una maggioranza;
evidenziato, con riferimento all’articolo 114, terzo comma, della Costituzione,
in base al quale a Roma, capitale della
Repubblica federale, sono attribuite forme
e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, come non risulti chiaro
quale sia il rapporto tra le disposizioni
dello Statuto della Regione Lazio, che
definisce i limiti e le modalità secondo cui
si articolano le particolari condizioni di
autonomia della capitale, e l’ordinamento
della capitale stessa, la cui disciplina è
affidata alla legge statale;
87
Commissione VI
—
considerato, con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 117, quarto
comma, della Costituzione, come tra le
materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva regionale si annoverino materie che possono coincidere, al meno in
parte, con materie già rientranti negli
ambiti della competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero in quelli attribuiti
alla legislazione concorrente;
sottolineata la necessita di
ulteriormente il testo alla luce
difiche che la Commissione
dovesse apportare a seguito
degli emendamenti;
esaminare
delle modi merito
dell’esame
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
consideri la Commissione di merito
la necessità che il processo di riforma
costituzionale in senso federalista prospettato dal disegno di legge si accompagni alla
tempestiva definizione dei meccanismi di
funzionamento del federalismo fiscale, al
fine di dare concreta attuazione alle previsioni relative all’autonomia finanziaria
dei Comuni, delle Provincie, delle Città
metropolitane e delle Regioni, ed al coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario di cui all’articolo 119
della Costituzione, tenendo conto dei risultati dell’Alta Commissione di studio sul
federalismo istituita dall’articolo 3, comma
1, lettera b), della legge n. 289 del 2002.