Martedı̀ 13 luglio 2004 — 76 — Commissione VI VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione. C. 4862 Cost. Governo e abb., approvato in prima deliberazione dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Nuove norme sulla rappresentanza militare. C. 932 ed abb (Parere alla IV Commissione) (Esame testo unificato e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Delega al Governo in materia previdenziale. C. 2145-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato e petizioni nn. 66, 129, 245, 627, 665 e 760 (Parere alla XI Commissione) (Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 RISOLUZIONI: 7-00449 Benvenuto: Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti di intestazione fiduciaria di immobili (Seguito discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEDE CONSULTIVA Martedı̀ 13 luglio 2004. — Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Manlio Contento. La seduta comincia alle 10. Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione. C. 4862 Cost. Governo e abb., approvato in prima deliberazione dal Senato. (Parere alla I Commissione). Giorgio LA MALFA, presidente relatore, comunica alla Commissione di aver predisposto una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato). Giorgio BENVENUTO (DS-U) rappresenta l’opportunità di rinviare il seguito dell’esame alla seduta di domani, anche per consentire l’eventuale formulazione di una proposta di parere alternativa da parte dei gruppi di opposizione. Giorgio LA MALFA, presidente relatore, accogliendo l’invito del deputato Benvenuto, propone di rinviare il seguito dell’esame alla seduta di domani. La Commissione concorda. (Seguito esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell’8 luglio. 84 Nuove norme sulla rappresentanza militare. C. 932 ed abb. (Parere alla IV Commissione). (Esame testo unificato e rinvio). Martedı̀ 13 luglio 2004 — Giovanni MAURO (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla IV Commissione Difesa sul testo unificato delle proposte di legge C. 932 ed abbinate, recante nuove norme sull’Ordinamento della rappresentanza militare. Sottolinea come il testo trasmesso alla Commissione riprenda analoghe proposte discusse nel corso della XIII Legislatura e riguarda una tematica importante e istituzionalmente delicata quale quella della rappresentanza in ambito militare, argomento disciplinato per la prima volta dalla legge 11 luglio 1978, n. 382. Evidenzia come tale riforma abbia consentito l’instaurarsi di un dialogo tra il personale militare – in servizio permanente e di leva – e gli Stati maggiori delle Forze Armate, che ha permesso di affrontare, in spirito di collaborazione, importanti questioni attinenti alle condizioni di vita e alle problematiche relative al trattamento giuridico ed economico del personale militare. La proposta in esame intende aggiornare gli istituti della rappresentanza militare, adeguandoli alle nuove esigenze evidenziatesi nel corso degli anni. Passando all’esame dell’articolato, rileva come l’articolo 1, comma 1, rechi la definizione della rappresentanza militare, quale istituto dell’ordinamento militare che concorre alla cura ed alla tutela degli interessi e del benessere degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Il comma 2 stabilisce le competenze degli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono, che possono – in particolare – presentare proposte, istanze e pareri su tematiche di interesse collettivo, anche relative ai singoli, nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento ed alla tutela giuridica, economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare. Inoltre, sono di competenza di tali organismi le attività negoziali previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, relative agli aspetti economici e normativi del rapporto di 77 — Commissione VI lavoro del personale militare e la vigilanza sull’applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale o locale. Infine, tali organismi vigilano sulla corretta applicazione della legislazione concernente la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, nonché la salubrità degli stessi e la salute dei lavoratori. Il comma 4 del medesimo articolo 1 esclude dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l’ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l’addestramento, il settore logistico-operativo e l’impiego del personale militare. L’articolo 2 individua le categorie di personale militare alle quali si applicano le disposizioni sulla rappresentanza, comprendenti, tra gli altri, ufficiali in servizio permanente, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti, volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale, appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza. L’articolo 3 stabilisce gli organi della rappresentanza a livello nazionale, che sono costituiti dal « Consiglio centrale della rappresentanza militare » (COCER) e dalle sue varie articolazioni. L’articolo 4 enumera analiticamente competenze e modalità operative del COCER, mentre l’articolo 5 istituisce, tra l’altro, gli organi della rappresentanza a livello intermedio, prevedendo, nell’ambito di ciascuna Forza Armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, la costituzione dei « Consigli intermedi della rappresentanza militare » (COIR) a livello di Alto Comando. La disposizione stabilisce inoltre competenze e modalità operative di tali organi. L’articolo 6 individua gli organi della rappresentanza a livello locale, costituiti nell’ambito di ciascuna Forza armata e Corpo armato, fissandone attribuzioni e competenze. L’articolo 7 affida ad un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Martedı̀ 13 luglio 2004 — Ministro della salute, da emanare nel rispetto dei principi generali stabiliti dal provvedimento, il compito di disciplinare l’istituzione ed il funzionamento di un autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, e di stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza militare. L’articolo 8 disciplina la partecipazione del COCER alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, apportando, con la tecnica della novella, modificazioni agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. L’articolo 9 regola l’attività consultiva e propositiva del COCER. Il comma 1 prevede in particolare che il Consiglio interforze e le Sezioni del COCER, nelle materie di specifica competenza, esprimano un parere sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie di propria competenza. Tale parere è riportato nel preambolo di detti provvedimenti, specificando se esso è favorevole o contrario. Il comma 2 precisa che detto parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1. Esso è espresso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si intende reso in senso favorevole. Il comma 3 dello stesso articolo prevede, in particolare, una riduzione dei tempi del silenzio assenso in caso di urgenza. Osserva al riguardo, benché la materia non rientri negli ambiti di competenza della Commissione, che la disposizione interviene in materia di esercizio del potere di iniziativa legislativa governativa, ponendo pertanto delicate questioni meritevoli di approfondimento. L’articolo 10 precisa ulteriormente i riparti di competenza tra organismi della rappresentanza militare a livello locale e intermedio. 78 — Commissione VI L’articolo 11 è dedicato specificamente ai rapporti del COCER, Parlamento e Governo. Il comma 1 precisa che il Ministro della Difesa è l’autorità politica di riferimento per tutte le questioni di rilievo generale e interforze od inerenti alle singole Forze armate, mentre per le questioni di specifico interesse del Corpo della Guardia di finanza tale ruolo è svolto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Il comma 2 prevede che nelle materie di propria competenza, il Consiglio Interforze, le Sezioni o i Comparti del COCER possano chiedere, tramite l’autorità politica di riferimento competente e sentita l’autorità militare corrispondente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza. Sottolinea come anche a questo riguardo possa rilevarsi incidentalmente, trattandosi di materia non compresa negli ambiti di competenza della Commissione, la necessità di valutare attentamente gli effetti di ordine costituzionale implicati dalla previsione esplicita di una facoltà di richiesta di audizione, intervenendo la norma su una materia disciplinata dai Regolamenti parlamentari. L’articolo 12, comma 1, stabilisce che i Consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, siano composti da delegati eletti in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria ed in modo tale da garantire la continuità del mandato e pari capacità e dignità di rappresentanza a tutte le Forze armate e Corpi armati. Il comma 2 del medesimo articolo 12 prevede che le modalità di attuazione di quanto disposto dall’articolo siano contenute nel regolamento di cui al successivo articolo 21, comma 1. L’articolo 13 regola analiticamente le modalità di elezione degli Organismi della rappresentanza, mentre l’articolo 14 prevede le cause di ineleggibilità e di decadenza dal mandato. Martedı̀ 13 luglio 2004 — L’articolo 15 prevede che la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale, intermedio e locale, avvenga nell’ambito di apposite assemblee, da svolgersi durante l’orario di servizio. L’articolo 16 disciplina le facoltà e i limiti inerenti al mandato negli organi di rappresentanza, disciplinando, in particolare, permessi e diritto di assemblea. L’articolo 17 prevede guarentigie mirate a garantire il libero esercizio delle funzioni dei componenti dei Consigli della rappresentanza. L’articolo 18 disciplina l’articolazione interna dei Consigli della rappresentanza, connotata dalla presenza di una Assemblea, di un Presidente (di diritto il componente più alto in grado) un Segretario esecutivo (eletto dall’Assemblea), nonché di un Ufficio di presidenza, composto dagli organi da ultimo citati e da delegati eletti dall’Assemblea. L’articolo 19 regola le convocazioni dei Consigli, prevedendo anche sessioni congiunte tra diversi organismi, mentre l’articolo 20 disciplina i quorum di validità per riunioni e deliberazioni dei consigli, nonché le forme di pubblicità delle deliberazioni e dei comunicati dei consigli. L’articolo 21 stabilisce che il Governo emani, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l’attuazione della presente proposta entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER in carica. Al riguardo ricorda che l’articolo 7 affida ad un decreto interministeriale la disciplina della rappresentanza militare del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana. Il combinato disposto delle due disposizioni deve intendersi nel senso che, mentre l’attuazione della disciplina generale sulla rappresentanza militare è realizzata mediante regolamento, le norme speciali relative alla rappresentanza del personale della Croce Rossa sono definite con decreto interministeriale. 79 — Commissione VI L’articolo 22 detta le disposizioni finali, regolando i profili intertemporali e prevedendo l’abrogazione espressa di talune disposizioni legislative, incompatibili con il nuovo assetto della rappresentanza militare. Il comma 5 del medesimo articolo 22 stabilisce che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere alla luce degli esiti del dibattito, proponendo di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta. Giorgio LA MALFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla prossima settimana. Delega al Governo in materia previdenziale. C. 2145-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato e petizioni nn. 66, 129, 245, 627, 665 e 760. (Parere alla XI Commissione). (Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio). Maurizio LEO (AN), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2145/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo in materia previdenziale. Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede consultiva il provvedimento, in occasione dell’esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con osservazioni nella seduta dell’11 febbraio 2003. In tale occasione la Commissione aveva espresso quattro osservazioni, relative all’adeguamento del trattamento fiscale degli enti previdenziali privati a quello dei fondi pensione, al rafforzamento degli incentivi fiscali a favore degli strumenti di previ- Martedı̀ 13 luglio 2004 — denza integrativa, alla omogeneizzazione del trattamento fiscale dei fondi pensione integrativi esteri rispetto a quello dei fondi pensione nazionale, nonché alla definizione della natura risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria per cause di servizio. Sottolinea come nessuna delle predette osservazioni sia stata recepita nel testo modificato dal Senato, ad eccezione di alcune modifiche al criterio di delega relativo alla disciplina fiscale della previdenza complementare di cui alla lettera i) del comma 1, di seguito descritte, che definiscono un regime fiscale più favorevole per i soggetti interessati. Le modifiche apportate in sede di esame al Senato, anche a seguito degli emendamenti presentati dal Governo, hanno determinato una modificazione della struttura stessa del provvedimento, ora costituito da un unico articolo composto da 55 commi. Talune deleghe sono divenute, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, norme direttamente applicabili (precisamente, quelle relative sia all’innalzamento dell’età per l’accesso alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, sia agli incentivi per il posticipo del pensionamento). Il comma 1 contiene un’ampia delega al Governo in materia di previdenza complementare e obbligatoria, da emanare sulla base dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 2. Rispetto a quelli già contenuti nel disegno originario, le modifiche riguardano: il riferimento alla correttezza dei dati previdenziali dei dipendenti pubblici al fine di rendere effettivi i diritti del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in relazione alla correttezza dei dati contributivi e previdenziali; l’obiettivo di liberalizzare l’età pensionabile viene mantenuto fermo, con la previsione del preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, e dell’applicazione degli incentivi al posticipo del pensionamento. 80 — Commissione VI Il Senato ha introdotto il silenzio-assenso per il conferimento del TFR ai fondi pensione al posto dell’obbligatorietà, con facoltà per il lavoratore di scegliere nello stesso termine di sei mesi la forma pensionistica complementare cui destinarlo. A tale previsione si accompagna quella relativa alla necessità di un’adeguata informazione ai lavoratori in merito alla facoltà di scelta delle forme pensionistiche cui poter devolvere il TFR, previo intervento diretto ad omogeneizzare le condizioni di trasparenza e di tutela apprestate dalle forme pensionistiche complementari. È stato poi affermato il principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare, con la definizione di regole comuni in relazione alla comparabilità dei costi alla trasparenza e portabilità, la prosecuzione della contribuzione volontaria alle forme pensionistiche oltre i limiti di tempo attualmente previsti, l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, per cui i fondi sono legittimati alla riscossione dei contributi e alla rappresentanza dei propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi e gli eventuali danni connessi, la previsione di linee di investimento dei fondi pensione in grado di garantire rendimenti comparabili con la rivalutazione del TFR, e l’assoggettamento della prestazione della previdenza complementare ai vincoli di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità, nonché l’obbligo per tutte le forme pensionistiche complementari di evidenziare nel rendiconto se ed in quale misura siano stati presi in considerazione nella gestione finanziaria aspetti sociali, etici e ambientali. È altresı̀ previsto l’obbligo del calcolo definitivo del trattamento pensionistico entro un anno dall’inizio dell’erogazione; in relazione al completamento del processo di separazione tra previdenza e assistenza, il Governo dovrà prevedere che tutti gli enti previdenziali predispongano nei loro bilanci poste contabili riferite separatamente all’attività assistenziale e a quella previdenziale, allo scopo di rendere Martedı̀ 13 luglio 2004 — evidenti eventuali squilibri finanziari degli enti stessi e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica; l’eliminazione delle sperequazioni tra le diverse gestioni nel calcolo delle prestazioni pensionistiche; l’introduzione della contribuzione figurativa per le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per i disabili gravi e per chi presta loro assistenza; l’agevolazione per i contratti a tempo parziale per i lavoratori che possono accedere al pensionamento di anzianità; modifiche alla decorrenza del pensionamento (cosiddette finestre). Eccezioni sono previste per il personale militare e delle forze di polizia e, a determinate condizioni, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (comma 8) o collocati in mobilità o destinatari di fondi di settore (commi 18-19) e per le lavoratrici fino al 2015 (comma 9). Rispetto al sistema attuale, la nuova disciplina mantiene la possibilità di conseguire il diritto alla pensione di anzianità in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente all’età anagrafica, mentre viene innalzato il requisito all’età necessaria al pensionamento in presenza di 35 anni di anzianità contributiva, con la previsione di differenti scaglioni: 1) per gli anni 2008 e 2009, l’età anagrafica è innalzata a 60 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e a 61 per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS; 2) per gli anni dal 2010 al 2013, l’età è innalzata a 61 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e a 62 per quelli autonomi iscritti all’INPS; 3) a decorrere dal 2014, l’età è ulteriormente innalzata rispettivamente a 62 e 63 anni, anche se il Ministero del lavoro di concerto con quello dell’economia può differire tale innalzamento qualora a seguito di una verifica da effettuare nel 2013 risultino conseguiti risparmi di spesa superiori a quanto previsto e che garantiscano effetti finanziari equivalenti (in relazione a tale nuova disciplina, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha rilevato 81 — Commissione VI che per assicurare un passaggio al regime previdenziale dall’anno 2008 in condizioni di equità sostanziali, il principio costituzionale di ragionevolezza induce, al fine di prevenire possibili, ingiustificate disparità di trattamento, a prevedere una maggiore gradualità nella realizzazione del nuovo sistema). Anche in relazione alle pensioni di vecchiaia liquidate esclusivamente con il sistema contributivo il provvedimento in esame innalza, sempre con decorrenza dal 2008, il requisito all’età anagrafica a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne. Il comma 6, lettera c), disciplina la decorrenza del pensionamento per i lavoratori di età inferiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne che hanno diritto alla pensione di anzianità o a quella di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, che varrà a partire dal 2008, precisandosi che tale disciplina non è applicabile ai lavoratori che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2007. Il comma 10 contempla una delega al Governo per estendere l’obiettivo all’elevazione dell’età di accesso alla pensione ai regimi pensionistici armonizzati o per i quali siano comunque previsti requisiti diversi da quelli dell’assicurazione generale obbligatoria. Il successivo comma 11 contiene un’ulteriore delega che il Governo potrà esercitare per introdurre soluzioni alternative sempre in materia di accesso alla pensione. I commi 12-17 introducono misure dirette ad incentivare il posticipo del pensionamento per i lavoratori privati: nell’arco del periodo 2004-2007, a coloro che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione di anzianità è attribuita la facoltà di rinunciare agli accrediti contributivi e di percepire direttamente e integralmente la somma corrispondente a detti accrediti. Al comma 15, si rinvia l’attuazione della suddetta disciplina ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. I commi 21-22 modificano la composizione del Nucleo di valutazione della Martedı̀ 13 luglio 2004 — spesa previdenziale e alcuni aspetti relativi all’organizzazione e al funzionamento. I commi 23-30 disciplinano l’istituzione presso l’INPS di un Casellario delle posizioni previdenziali attive, che costituirà un’anagrafe generale condivisa da tutte le amministrazioni dello Stato e degli organismi gestori di forme di assistenza obbligatoria, che sarà la base per le previsioni e la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. I commi 31-33, non modificati dal Senato, delegano il Governo al riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, proseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia e di una riduzione dei costi generali. I commi 34-38 sono relativi agli enti previdenziali di diritto privato e dei professionisti. In particolare si consente agli enti privatizzati di istituire forme pensionistiche complementari, con obbligo di gestione separata, sia direttamente sia mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali, o in mancanza tra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale (cosiddetti fondi chiusi). I commi 39-40 introducono previsioni particolari relative all’ENPAM, in favore del quale si prevede il versamento di un contributo sulle prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale da parte delle società professionali mediche ed odontoiatriche e delle società di capitali. I commi 41-43 fanno riferimento alla copertura finanziaria derivante dai commi 1, 2, 10 e 11 relativi alla modifiche al sistema della previdenza obbligatoria e complementare sia all’innalzamento dei requisiti per l’accesso al pensionamento. Discostandosi dalla procedura ordinaria, in base alla quale agli oneri derivanti dai decreti legislativi deve provvedersi nella legge delega, per la copertura degli oneri finanziari del provvedimento si rimanda alla legge finanziaria, mediante 82 — Commissione VI finanziamenti iscritti annualmente, e sempre in rispondenza a quanto previsto dal DPEF. Sul punto, rileva un’incongruenza con il precedente comma 20, in base al quale gli eventuali minori oneri o maggiori entrate sono destinate alla riduzione del costo del lavoro e allo sviluppo della previdenza complementare. I commi 44-49 disciplinano il procedimento per l’emanazione dei decreti legislativi e dei relativi decreti correttivi. I commi 50-53 contengono un’ulteriore delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia previdenziale, che renda più razionale il sistema, garantisca maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, armonizzi le aliquote contributive, semplifichi le disposizioni nel settore agricolo, con la possibilità di intervenire sulla normativa esistente modificandola o abrogandola. Il comma 55 reca una norma di interpretazione autentica sulla perequazione automatica delle pensioni del personale degli ex enti pubblici creditizi. Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, segnala in primo luogo la lettera i), del comma 1, modificata nel corso dell’esame al Senato, la quale prevede la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare, facendo specifico riferimento, tra gli altri, ai lavoratori dipendenti e ai titolari di piccole e medie imprese. Tale ridefinizione deve puntare ad ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione a tali forme pensionistiche, sia collettive sia individuali, attraverso la fissazione di limiti in valore assoluto e in valore percentuale del reddito imponibile, con applicazione di quello più favorevole al soggetto interessato. La norma intende inoltre superare il trattamento fiscale sfavorevole nei confronti della possibilità, per il lavoratore, di optare per la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in forma di capitale, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge n. 124 del 1993. Allo stato, infatti, il vigente regime tributario Martedı̀ 13 luglio 2004 — prevede l’assoggettamento della prestazione in forma di capitale a tassazione separata, a condizione che il relativo ammontare non superi un terzo del montante maturato. La previsione di delega intende quindi assimilare il regime tributario della prestazione in forma di capitale a quello applicabile alle prestazioni periodiche. La medesima lettera prevede altresı̀ la revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche, rendendo più favorevole il trattamento tributario in ragione della finalità pensionistica. A questo riguardo ricorda che attualmente il regime tributario prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva fissata nella misura dell’11 per cento sul rendimento dei fondi pensione, l’applicazione di una imposta sostitutiva dello 0,50 per cento sul patrimonio immobiliare dei fondi e l’esenzione dell’IVA per le relative prestazioni. Infine, la lettera prevede l’individuazione del soggetto tenuto ad applicare la ritenuta fiscale sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni stesse. In merito alla disposizione rileva come la definizione del criterio direttivo appaia piuttosto indeterminata, attribuendo ampia discrezionalità al legislatore delegato, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei limiti di deducibilità. Inoltre, sottolinea come la delega per la riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge n. 80 del 2003, preveda, all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 4), l’introduzione, nell’ambito della riforma dell’imposta sul reddito, di un regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate. Appare quindi necessario che in sede di attuazione della riforma previdenziale si tenga conto dei contenuti della riforma fiscale, onde assicurare il necessario coordinamento tra le due previsioni. La lettera u) del medesimo comma 1, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede l’istituzione, in via sperimentale, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2015, di un con- 83 — Commissione VI tributo di solidarietà del 4 per cento sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forma di previdenza obbligatoria, i cui importi siano superiori a venticinque volte l’ammontare del reddito garantito ai soggetti disagiati titolari di pensioni, di cui all’articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001, annualmente rivalutato. A tale importo concorrono anche i trattamenti pensionistici integrativi, nonché le forme pensionistiche relative ai dipendenti pubblici. La disposizione precisa che il contributo di solidarietà non è deducibile « dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ». Ai sensi dell’ultimo periodo della medesima lettera u), l’importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque essere inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo oltre il quale si determina l’obbligo di contribuzione. In sostanza, la norma è tesa ad evitare che il soggetto sottoposto al contributo percepisca un trattamento pensionistico inferiore a quello oltre il quale scatta l’obbligo di contribuzione: in tal modo si istituisce, in pratica, una sorta di clausola di salvaguardia che si applica ai soggetti il cui trattamento pensionistico complessivo va da venticinque volte il trattamento pensionistico minimo fino ad un ammontare pari a tale ultima misura incrementata del 4 per cento. In merito alla disposizione rileva come l’introduzione di contributi di solidarietà a valere su trattamenti pensionistici abbia più volto determinato l’insorgere di dubbi di costituzionalità sotto il profilo del contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, nonché con il principio di corrispondenza del carico tributario alla capacità contributiva, di cui all’articolo 53 della Costituzione, più volti sottoposti al giudizio della Corte costituzionale. In particolare, al di là della qualificazione o meno come tributo del contributo, la disposizione che sancisce esplicitamente la non deducibilità dall’IRPEF del contributo stesso sembra comportare un doppio Martedı̀ 13 luglio 2004 — prelievo sulla medesima quota di reddito, in quanto assimila al reddito imponibile una somma (il contributo) che in realtà non è mai rientrata nella libera disponibilità del contribuente. Sottolinea come possa rilevarsi inoltre che il contributo incide indifferentemente su tutti i pensionati al di sopra di una determinata soglia, fatte salve le riduzioni del contributo medesimo determinate dall’applicazione della clausola di salvaguardia. Le modalità di calcolo del contributo, nonostante la presenza della cosiddetta clausola di salvaguardia di cui all’ultimo periodo della lettera u), sembrano infatti tali da assoggettare i pensionati posti immediatamente al di sopra della soglia di contribuzione ad un trattamento in una certa misura deteriore a quello dei pensionati posti immediatamente al di sotto di tale soglia, in modo non pienamente proporzionato alla oggettiva analogia delle rispettive posizioni reddituali. Dal punto di vista della formulazione della norma, rileva come la previsione secondo la quale il contributo di solidarietà non è deducibile dall’IRPEF non appare tecnicamente corretta, dovendosi invece riferimento, alternativamente, alla non deducibilità del contributo dal reddito imponibile ai fini IRPEF, ovvero alla non detraibilità dalla medesima imposta. Il comma 14 apporta una integrazione all’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, volto ad inserire tra i componenti che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo dopo aver maturato i requisiti minimi di pensionamento previsti dalla vigente normativa. La previsione si connette alla norma di cui al comma 12, la quale intende incentivare il posticipo del pensionamento, prevedendo che, ai lavoratori i quali rinuncino ad accedere alla pensione nonostante ne abbiano maturato i requisiti, venga corrisposta la somma che il loro datore di lavoro 84 — Commissione VI avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale a titolo di versamento contributivo. Il comma 38 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 1996: in base a tale previsione la disciplina relativa alla gestione dei beni, al trasferimento della proprietà degli stessi e dalle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo non si applica agli enti previdenziali privatizzati ai sensi decreto legislativo n. 509 del 1994, anche se la trasformazione stessa sia avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 104. In pratica, la disposizione intende svincolare dagli obblighi pubblicistici definiti dal decreto legislativo n. 104 la gestione e la dismissione del patrimonio immobiliare dei medesimi enti previdenziali. Si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta di domani, anche alla luce dell’andamento del dibattito in Commissione. Giorgio LA MALFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 10.20. RISOLUZIONI Martedı̀ 13 luglio 2004. — Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Manlio Contento. La seduta comincia alle 10.20. 7-00449 Benvenuto: Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sugli atti di intestazione fiduciaria di immobili. (Seguito discussione e rinvio). La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta dell’8 luglio. Martedı̀ 13 luglio 2004 — Il sottosegretario Manlio CONTENTO, rileva come, secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, l’interpretazione data dalla Direzione regionale delle Entrate della Lombardia a cui fa riferimento la risoluzione, è relativa ad un’istanza di interpello presentata da una società fiduciaria in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, dell’« intestazione » di immobili. con la quale la società stessa ne assume l’amministrazione per conto del suo effettivo proprietario. L’Agenzia delle Entrate ritiene tale interpretazione della Direzione Regionale della Lombardia – fondata sul presupposto che tale intestazione fiduciaria realizzerebbe la cosiddetta « fiducia germanistica », consistente nella scissione del diritto di proprietà, di modo che in capo al fiduciante permarrebbe la proprietà sostanziale del bene, quindi il diritto di disporne, mentre al fiduciario spetterebbe soltanto il potere di gestirlo e di amministrarlo – in linea di massima condivisibile. L’Agenzia delle Entrate evidenzia peraltro come la giurisprudenza richiamata a fondamento del parere espresso dalla Direzione regionale delle Entrate della Lombardia (Cassazione civile, Sezione I, 23 settembre 1997, n. 9355 e 21 maggio 1999, n. 4943), si riferisca in modo esclusivo all’intestazione fiduciaria avente oggetto quote o azioni sociali, senza fare alcun riferimento ai beni immobili, come 85 — Commissione VI nel caso in esame, e come, inoltre, la giurisprudenza in materia non appaia univoca. In mancanza di un quadro valutativo di insieme, corroborato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Agenzia delle Entrate si riserva quindi di compiere ulteriori approfondimenti in materia. Ritiene pertanto possibile, qualora la Commissione non giudichi opportuno un rinvio della discussione alla settimana prossima, per svolgere ulteriori approfondimenti in materia, esprimere una valutazione favorevole sulla risoluzione, a condizione che l’impegno del Governo sia formulato diversamente, in quanto spetta all’Amministrazione finanziaria fornire interpretazioni sulla disciplina fiscale che essa è chiamata ad attuare. Giorgio BENVENUTO (DS-U) ritiene possibile rinviare alla settimana prossima il seguito della discussione, in attesa degli approfondimenti preannunciati dall’Agenzia delle Entrate, fermo restando che, in mancanza di tali approfondimenti, prenderà in esame la proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Manlio Contento, che ringrazia per il contributo fornito alla discussione. Giorgio LA MALFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. La seduta termina alle 10.25. Martedı̀ 13 luglio 2004 — 86 — Commissione VI ALLEGATO Disegno di legge costituzionale C. 4862 ed abb. Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione. PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE La Commissione Finanze, esaminato il disegno di legge C. 4862 ed abb., approvato in prima deliberazione dal Senato, recante modificazione di articoli della Parte II della Costituzione; sottolineato l’estremo rilievo del provvedimento, il quale rappresenta uno dei più ampi interventi di riforma costituzionale finora realizzati, e comporta conseguenze particolarmente significative sulla forma di Governo e sui complessivi equilibri istituzionali del Paese; rilevato come l’obiettivo di una più stretta connessione tra il sistema politico delle regioni e quello nazionale, al quale sono volte alcune previsioni del disegno di legge, in particolare relative all’elezione ed al funzionamento del Senato federale della Repubblica, non devono porsi in contrasto con il divieto di vincolo di mandato di ogni deputato e senatore sancito dal nuovo articolo 67 della Costituzione; considerata, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 64, quarto comma, della Costituzione, la difficoltà ad attribuire un connotato costituzionale alla figura del « Capo dell’opposizione », che appare caratterizzata da caratteri più politici che giuridico-istituzionali, incidendo sui meccanismi di determinazione interni ai gruppi ed agli schieramenti, anche in considerazione dalla presenza, nell’attuale panorama politico italiano, di più gruppi di opposizione che non necessariamente si riconoscono in un unico schieramento; rilevata la necessità di chiarire la portata della norma di cui all’articolo 67 della Costituzionale, secondo la quale ogni deputato e ogni senatore rappresenta « la Nazione e la Repubblica »; evidenziato come la riforma del procedimento legislativo delineata nel disegno di legge, volta a consentire di giungere ad una deliberazione definitiva sui provvedimenti in discussione in tempi certi e ad assicurare in tal modo la realizzazione del programma legislativo del Governo, presenti aspetti di notevole complessità, in particolare per quanto riguarda la concreta individuazione delle materie assegnate alla competenza principale di ciascuna Camera, ovvero di quelle rimesse all’esercizio bicamerale della funzione legislativa; sottolineata la necessità di considerare attentamente le conseguenze che le modifiche apportate alla disciplina sul procedimento legislativo comporteranno sul ruolo e sul funzionamento degli organi parlamentari nel loro complesso e, in particolare, delle Commissioni parlamentari; evidenziato come il meccanismo di elezione del Presidente della Repubblica delineato dal nuovo articolo 83 della Costituzione risulti, alla luce del più ampio coinvolgimento degli esponenti regionali, più articolato di quello ora vigente, in particolare per quanto riguarda il meccanismo di elezione degli ulteriori delegati regionali eletti dai Consigli regionali, i quali devono avere specifiche caratteristiche soggettive e devono essere preventivamente designati da un altro organo; rilevata la particolare specificità della previsione di cui all’articolo 88, secondo Martedı̀ 13 luglio 2004 — comma, della Costituzione, in base alla quale lo scioglimento della Camera dei deputati da parte del Presidente della Repubblica è escluso a seguito della semplice presentazione alla Camera di un atto di indirizzo da parte di un numero qualificato di deputati appartenenti alla maggioranza; evidenziato, sempre in riferimento all’articolo 88, secondo comma, della Costituzione, come la qualificazione dell’appartenenza di un deputato alla maggioranza possa risultare problematica, laddove questi muti la propria adesione al gruppo politico ovvero la sua posizione rispetto al programma di Governo, non essendo del resto possibile ritenere indefettibile il collocamento degli eletti in uno schieramento politico, anche in considerazione del divieto di mandato sancito dall’articolo 67; rilevata l’opportunità di chiarire meglio la portata della norma di cui all’articolo 92, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, secondo la quale la legge elettorale deve favorire la formazione di una maggioranza; evidenziato, con riferimento all’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, in base al quale a Roma, capitale della Repubblica federale, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, come non risulti chiaro quale sia il rapporto tra le disposizioni dello Statuto della Regione Lazio, che definisce i limiti e le modalità secondo cui si articolano le particolari condizioni di autonomia della capitale, e l’ordinamento della capitale stessa, la cui disciplina è affidata alla legge statale; 87 Commissione VI — considerato, con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, come tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva regionale si annoverino materie che possono coincidere, al meno in parte, con materie già rientranti negli ambiti della competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero in quelli attribuiti alla legislazione concorrente; sottolineata la necessita di ulteriormente il testo alla luce difiche che la Commissione dovesse apportare a seguito degli emendamenti; esaminare delle modi merito dell’esame esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: consideri la Commissione di merito la necessità che il processo di riforma costituzionale in senso federalista prospettato dal disegno di legge si accompagni alla tempestiva definizione dei meccanismi di funzionamento del federalismo fiscale, al fine di dare concreta attuazione alle previsioni relative all’autonomia finanziaria dei Comuni, delle Provincie, delle Città metropolitane e delle Regioni, ed al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all’articolo 119 della Costituzione, tenendo conto dei risultati dell’Alta Commissione di studio sul federalismo istituita dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 289 del 2002.