Il contributo delle neuroscienze in materia di disturbi

Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
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Il contributo delle neuroscienze in
materia
di
disturbi
della
personalità e infermità di mente.
Lorenzo Algeri1
Abstract (english version)
The matter of scientific evidence in
criminal proceedings is characterized by the
highly topical issues. Recent years have
witnessed a remarkable development of
neurosciences, who, studying the link
between brain and human behavior have
begun to bring useful contributions not only
in science but also in the legal field.
Neurosciences study the biological
bases of behavior. This discipline has as its
object the study of the brain and nervous
system of living organisms at the molecular,
biochemical and genetic level. The goal of
neuroscience is to highlight the biological
basis of mental and behavioral expressions of
animals and humans from the study of
individual nerve cells (neurons) and small
neuronal systems.
The neurosciences comprise all legal
neuroscience research with direct or indirect
legal application.
Within the broad category of legal
neurosciences, forensic neurosciences have
1 Lecturer in Forensic Psychology and Criminal Procedure, the
University of Florence. Professor at the School of Specialization for
the legal professions of the same university. Professor of Forensic
Psychology at the Advanced High School of Criminological Sciences CRINVE, Institute FDE Mantua. | Ricercatore in Procedura
Penale e Psicologia Giuridica, Università degli Studi di Firenze.
Docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni
forensi dello stesso Ateneo. Docente di Psicologia Giuridica
presso la Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche
– CRINVE, Istituto FDE Mantova.
assumed a particular relevance, i.e. that
particular set of studies that provide scientific
information relevant and meaningful for the
purposes of judicial assessment.
In the criminal trial such studies have
been helpful for the assessment and
determination of the imputability and for the
practical
determination
of
penalty,
particularly since when the Joint Sections of
Cassation, in 2005, have extended the area of
no imputability including in the concept of
mental illness even personality disorders.
In this regard, it is of great interest the
study of the functional exploration of the
brain, i.e., the relationship that exists between
the brain and behavior and, in particular,
between the brain and control of aggressive
and antisocial impulses.
The
survey
instruments
of
neuroscientific research are made from
techniques of functional and morphological
exploration of the brain, the so-called
neuroimaging and brain imaging.
The
neuroimaging
techniques
reconstruct in three dimensions the structure
and function of the brain, producing, through
calculations processed by a computer, the socalled "neuroimages". They represent a
development of X-rays through the
techniques of imaging and tomographic
techniques, which allow a three-dimensional
reconstruction of the human body.
The most used techniques are: the
electroencephalogram (EEG), the nuclear
magnetic
resonance
imaging
(NMR),
computed axial tomography (CAT), the single
photon emission computed tomography
(SPECT)
and
the
positron
emission
tomography (PET) . These tools have allowed
a detailed knowledge of the functioning of the
nervous system.
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Advances in neurosciences have
reopened the debate between two antithetical
philosophical positions: free will and
determinism. One wonders if the human
being is free to self-determine and carry out
actions which it is responsible for or if, on the
contrary, human behavior is determined by
neural circuits in the brain.
Recent experiments indicate the
existence of specific brain circuits that govern
the control and inhibition of aggressive
impulses, circuits involving, crucially, regions
located in the frontal lobes.
On this basis, it has been suggested
that just such circuits may be compromised in
criminal subjects, hypothesis supported by
the observation of appreciable morphological
and functional differences between the brain
of "normal" people and the criminals' one.
Recent studies have also shown that the
presence of certain alleles of genes involved in
metabolism of neurotransmitters (such as
MAOA) may be associated with a
significantly increased risk of developing
antisocial behavior and commit criminal acts.
According to these studies if a person
carries the variant of the MAOA gene, does
not necessarily become violent, but is more
prone to aggression when, in childhood, was
abused or grew up in a violent environment.
From this point of view it is reasonable to ask
whether it is possible to assume a sort of "
genetic mitigating circumstances" or "genetic
vulnerability".
The Behavioral Genetics studies the
behavior, and especially some aspects of
human personality such as intelligence,
introversion
and
extroversion,
sexual
orientation,
aggressive
and
antisocial
behavior, the constant search for new
sensations, the abuse of alcohol or drugs in an
attempt to identify genes that may play a role
in determining the expression of these traits.
In two recent judgments of 2009 and
2011, the first of the Assize Court of Appeal of
Trieste and the second of the Court of Como,
it has come to assess the degree of insanity of
the accused on the basis of expert psychiatric
opinions in which it was made use of
particular neuroscientific techniques.
The neurosciences are now beginning,
thus, to be part of that dimension in
continuous evolution that consists of the
scientific evidence in criminal trials.
Consequently, the evaluation of evidence
must be conducted according to neuroscience
reliability criteria established in Daubert
decision issued by the U.S. Supreme Court in
1993.
That decision has drawn up the
criteria on which the judge must consider
when a given method can be called scientific.
The parameters have been identified in the
verifiability of the method, the falsifiability of
the method itself, in the knowledge of the
error rate, and, finally, in subjection to the
control method of the scientific community
through publication in professional journals.
Keywords: Neurosciences, Imputability,
Memory,
Scientific
Evidence,
Expertise,
Defendant, Moral Freedom.
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Abstract (versione italiana)
La materia della prova scientifica nel
processo penale si caratterizza per l’estrema
attualità delle tematiche. Negli ultimi anni si è
assistito ad un notevole sviluppo delle
neuroscienze, le quali, studiando il legame tra
cervello e comportamento umano, hanno
iniziato a portare contributi utili non solo in
campo scientifico ma anche in campo
giuridico.
Al
fine
di
comprendere
adeguatamente i rapporti tra processo penale
e neuroscienze occorre conoscere determinati
settori di base delle scienze psicologiche.
La psicologia generale costituisce lo
studio gli aspetti generali della condotta
umana, tenendo conto delle diverse
prospettive di indagine in ordine ai processi
della
percezione,
della
memoria,
dell’intelligenza, del pensiero, del linguaggio,
dell’apprendimento, della motivazione e delle
emozioni. In sintesi, è la psicologia della
personalità.
La psicologia sociale è lo studio del
modo in cui i soggetti percepiscono ed
interpretano il mondo sociale e di come le
credenze, le emozioni e i comportamenti siano
influenzati dalla presenza degli altri. In
sintesi, è la parte della psicologia relativa al
comportamento dei gruppi e delle relazioni
sociali interpersonali.
La psicologia dello sviluppo è quel settore
che riguarda lo sviluppo progressivo delle
strutture
psichiche
dell’individuo
dal
momento della nascita fino all’età adulta.
Le neuroscienze studiano le basi
biologiche del comportamento. Tale disciplina
ha ad oggetto lo studio del cervello e del
sistema nervoso degli organismi viventi a
livello molecolare, biochimico e genetico. Lo
scopo delle neuroscienze è quello di
evidenziare la base biologica delle espressioni
mentali e comportamentali dell’animale e
dell’uomo a partire dallo studio delle singole
cellule nervose (neuroni) e di piccoli sistemi
neuronali.
Le
neuroscienze
giuridiche
ricomprendono
tutte
le
ricerche
neuroscientifiche
aventi
un’applicazione
giuridica diretta o indiretta. All’interno della
vasta categoria delle neuroscienze giuridiche
hanno assunto una specifica rilevanza le
neuroscienze forensi, ossia quel determinato
complesso di studi che forniscono dati
scientifici rilevanti e significativi ai fini della
valutazione giudiziaria.
Nel processo penale tali studi si sono
rivelati utili ai fini della valutazione
dell’imputabilità e della determinazione della
pena in concreto, in particolare da quando le
Sezioni unite della cassazione, nel 2005, hanno
ampliato l’area della non imputabilità
includendo nel concetto di infermità mentale
anche i disturbi della personalità. Al riguardo,
è
di
grande
interesse
lo
studio
dell’esplorazione funzionale del cervello, cioè
della relazione che esiste tra cervello e
comportamento e, in particolare, tra cervello e
controllo e controllo di impulsi aggressivi e
antisociali.
Gli
strumenti
di
indagine
neuroscientifica sono costituiti dalle tecniche
di esplorazione morfologica e funzionale del
cervello, le c.d. tecniche di neuroimaging o
brain imaging. Le tecniche di neuroimaging
ricostruiscono
tridimensionalmente
la
struttura e la funzione del cervello,
producendo, attraverso calcoli elaborati da un
computer, le cosiddette “neuroimmagini”.
Esse rappresentano uno sviluppo dei raggi X
attraverso le tecniche di imaging e le tecniche
tomografiche,
che
consentono
una
ricostruzione tridimensionale dell’organo
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umano. Le tecniche di maggior utilizzo sono:
l’elettroencefalogramma (EEG), la risonanza
magnetica nucleare (RMN), la tomografia
assiale computerizzata (TAC), la tomografia
ad emissione di fotone singolo (SPECT), la
tomografia ad emissione di positroni (PET).
Questi strumenti hanno consentito una
conoscenza
particolareggiata
del
funzionamento del sistema nervoso.
Nell’ambito delle tecniche di brain
imaging, negli ultimi anni è stato compiuto un
notevole sviluppo nello studio della
Functional Magnetic Resonace Imaging (fMRI).
La tecnica della fMRI consente di individuare
nei soggetti le aree cerebrali attivate durante
compiti cognitivi, come il riconoscimento di
volti e la rievocazione di immagini. Un’altra
tecnica è costituita dall’Autobiographical
Implicit Association Test (aIAT), che si basa
su una modificazione dello strumento noto
come Implicit Association Test, teorizzato da
Greenwald. L’IAT è uno strumento di misura
indiretta che, in base alla latenza delle
risposte, stabilisce l’associazione tra concetti.
L’Autobiographical Implicit Association Test,
invece, consente di valutare l’esistenza di una
traccia
della
memoria
autobiografica
(memoria episodica), rendendo così lo
strumento idoneo per le applicazioni
investigative e forensi. Si ipotizza che in un
futuro potrebbe essere possibile individuare
le attivazioni neuronali nel momento in cui
viene affermato il falso dal soggetto
analizzato, permettendo di indagare sulla
veridicità delle risposte date nel corso di un
interrogatorio.
I
progressi
nel
campo
delle
neuroscienze hanno riaperto il dibattito tra
due posizioni filosofiche antitetiche: il libero
arbitrio e il determinismo. Ci si interroga se
l’essere umano sia libero di determinarsi e di
compiere azioni di cui è responsabile oppure
se, al contrario, il comportamento umano sia
determinato dai circuiti nervosi cerebrali.
Esperimenti
recenti
indicano
l’esistenza di circuiti cerebrali specifici che
presiedono al controllo e all’inibizione degli
impulsi aggressivi, circuiti che coinvolgono,
in maniera cruciale, regioni collocate nei lobi
frontali. Su questa base, è stata avanzata
l’ipotesi che proprio tali circuiti possano
essere compromessi in soggetti
criminali, ipotesi supportata dall’osservazione
di apprezzabili differenze morfologiche e
funzionali tra il cervello di persone “normali”
e quello dei criminali. Studi recentissimi
hanno, inoltre, dimostrato che la presenza di
determinati alleli di geni implicati nel
metabolismo dei neurotrasmettitori (come
quello MAOA) può essere associata ad un
rischio significativamente maggiore di
sviluppare comportamenti antisociali e di
commettere atti criminali.
Secondo tali studi se un soggetto è
portatore della variante del gene MAOA, non
necessariamente diventa violento, ma è più
predisposto all’aggressività se, in età infantile,
ha subito violenze è cresciuto in un ambiente
violento. Da questo punto di vista è
ragionevole chiedersi se sia possibile
ipotizzare una sorta di “attenuanti genetiche”
o di “vulnerabilità genetica”. La “genetica
comportamentale”
(Behavioural
Genetics)
studia il comportamento, e in particolar modo
alcuni aspetti della personalità umana quali
l'intelligenza, l'introversione e l'estroversione,
l'orientamento sessuale, il comportamento
aggressivo e antisociale, la ricerca continua di
nuove sensazioni, l'abuso di alcool o di
droghe, nel tentativo di individuare i geni che
possano giocare un ruolo nel determinare
l'espressione di tali tratti.
In due recenti sentenze del 2009 e del
2011, la prima della Corte di Assise di Appello
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di Trieste e la seconda del Tribunale di Como,
si è giunti a valutare il grado di infermità
mentale dell’imputato in base a perizie
psichiatriche in cui è stato fatto uso di
determinate tecniche neuroscientifiche.
Le neuroscienze stanno cominciando,
in tal modo, a far parte di quella dimensione
in continua evoluzione che è costituita dalla
prova scientifica nel processo penale. Di
conseguenza, anche la valutazione della prova
neuroscientifica deve essere condotta secondo
i criteri di affidabilità stabiliti nella sentenza
Daubert emessa dalla Corte Suprema
statunitense nel 1993. Tale pronuncia ha
elaborato i criteri sulla base dei quali il
giudice deve valutare quando un determinato
metodo può definirsi scientifico. I parametri
sono stati individuati nella verificabilità del
metodo; nella falsificabilità del metodo stesso;
nella conoscenza del tasso di errore; ed, infine,
nella sottoposizione al controllo della
comunità scientifica del metodo tramite la
pubblicazione su riviste specializzate.
In questo quadro così complesso si
impone, dunque, la necessità di elaborare
interpretazioni correttive, informate ai
princìpi generali, tali da indirizzare giuristi e
operatori lungo le corrette direttrici
sistematiche.
Parole chiave: neuroscienze, imputabilità,
memoria, prova scientifica, perizia, imputato,
libertà morale.
Le neuroscienze: considerazioni introduttive
La materia della prova scientifica nel
processo penale si caratterizza per l’estrema
attualità delle tematiche2. Negli ultimi anni si
è assistito ad un notevole sviluppo delle
neuroscienze, le quali, studiando il legame tra
cervello e comportamento umano, hanno
iniziato a portare contributi utili non solo in
campo scientifico ma anche in campo
giuridico3.
2
In argomento, F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva maestra”: le
insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., 2008,
3521; ID., Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il
“delitto di Cogne”, ivi, 2009, 1867; C. CONTI, Evoluzione della
scienza e ruolo degli esperti nel processo penale, in AA.VV., Medicina
e diritto penale, a cura di S. CANESTRARI-F. GIUNTA-R. GUERRINI
PADOVANI, Pisa 2009, 335-358; EAD., Il processo si apre alla
scienza: considerazioni sul procedimento probatorio e sul giudizio di
revisione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 1210; EAD., Iudex
peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale, in Dir.
pen. e proc., Dossier La prova scientifica nel processo penale, a cura
di P. TONINI, 2008, pp. 29-36; P. FERRUA, Metodo scientifico e
processo penale, in Dir. pen. proc., DOSSIER La prova scientifica nel
processo penale, a cura di P. TONINI, Milano, 2008, 17 ss.; D.
PULITANÒ, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 802 ss.; G. UBERTIS, Sistema di
procedura penale, I, Princìpi generali, 2a ed., Torino 2007, 44; P.
TONINI, La prova scientifica, in Trattato di procedura penale, diretto
da G. SPANGHER, vol. II, t. 1, Torino 2009, 88; ID., Dalla perizia
“prova neutra” al contraddittorio sulla scienza, in Dir. pen. proc., n.
3/2011, 360 ss.
3 Sul punto, senza pretesa di esaustività, S. BARLATI, La rilevanza
delle neuroscienze in campo forense. L’impatto delle tecniche di
neuroimaging e della genetica comportamentale sul diritto, in Crimen
et delictum, International Journal of Criminological and Investigative
Sciences, 2011, p. 56; A. BIANCHI, G. GULOTTA, G. SARTORI,
Manuale di neuroscienze forensi, Milano 2009; F. CASASOLE,
Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale, in Dir.
pen. proc., n. 1/2012, 110; M.T. COLLICA, Il riconoscimento del
ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità, in
www.penanalecontemporaneo.it, pp. 8 ss.; E.R. KANDEL, J.H.
SCHWARTZ, T.M. JESSEL, Principi di neuroscienze, Milano 2003; A.
LAVAZZA, L. SAMMICHELI, Il delitto del cervello, Torino 2012; I.
MERZAGORA BETSOS, Il colpevole è il cervello: imputabilità,
neuroscienze, libero arbitrio: dalla teorizzazione alla realtà, in Riv. it.
med. leg. 2011, 175; A. SANTOSUOSSO, Diritto, scienza, nuove
tecnologie, Padova 2011, 218 ss.; A. STRACCIARI, A. BIANCHI, G.
SARTORI, Neuropsicologia forense, Bologna 2010, pp. 49 ss.; G.
SARTORI, D. RIGONI, A. MECHELLI, P. PIETRINI, Neuroscienze,
libero arbitrio, imputabilità, in AA.VV., Psichiatria forense,
criminologia ed etica psichiatrica, a cura di V. VOLTERRA, Milano
2010, 36 ss.
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Al
fine
di
comprendere
adeguatamente i rapporti tra processo penale
e neuroscienze occorre conoscere determinati
settori di base delle scienze psicologiche4.
La psicologia generale costituisce lo
studio degli aspetti generali della condotta
umana, tenendo conto delle diverse
prospettive di indagine in ordine ai processi
della
percezione,
della
memoria,
dell’intelligenza, del pensiero, del linguaggio,
dell’apprendimento, della motivazione e delle
emozioni. In sintesi, è la psicologia della
personalità.
La psicologia sociale è lo studio del
modo in cui i soggetti percepiscono ed
interpretano il mondo sociale e di come le
credenze, le emozioni e i comportamenti siano
influenzati dalla presenza degli altri. In
sintesi, è la parte della psicologia relativa al
comportamento dei gruppi e delle relazioni
sociali interpersonali.
La psicologia dello sviluppo è quel settore
che riguarda lo sviluppo progressivo delle
strutture
psichiche
dell’individuo
dal
momento della nascita fino all’età adulta.
Le neuroscienze hanno ad oggetto lo
studio del cervello e del sistema nervoso degli
organismi viventi a livello molecolare,
biochimico e genetico5. Lo scopo delle
neuroscienze è quello di analizzare la base
biologica delle espressioni mentali e
comportamentali dell’animale e dell’uomo a
partire dallo studio delle singole cellule
nervose, i neuroni. All’interno delle
neuroscienze si distinguono determinati livelli
di analisi e di ricerca6 . Il livello più
A. FORZA, La psicologia nel processo penale, Milano 2010, 36 ss.
E.R. KANDEL, J.H. SCHWARTZ, T.M. JESSEL, Principi di
neuroscienze, Milano 2003; 3 ss. M.F. BEAR, B.W. CONNORS, M.A.
PARADISO, Neuroscienze. Esplorando il cervello, Milano 2007, 12 ss.
6 Per ulteriori approfondimenti si vedano M.F. BEAR, B.W.
CONNORS, M.A. PARADISO, Neuroscienze. Esplorando il cervello,
cit., 12 ss.; P. TONINI, C. CONTI, Il diritto delle prove penali, Milano
2012.
4
5
elementare di studio del cervello è costituito
dalla neuroscienza molecolare. Ad un livello
successivo è collocata la neuroscienza cellulare,
che studia il funzionamento e la natura dei
neuroni. Ad un livello più elevato di analisi si
trova la neuroscienza cognitiva, che studia i
meccanismi neurali delle principali attività
della
mente
umana
con
particolare
riferimento alla percezione, alla memoria,
all’emozione,
al
linguaggio
e
all’apprendimento. Di notevole interesse,
infine, è la neuroscienza comportamentale, che
ha ad oggetto lo studio del funzionamento dei
sistemi neurali che stanno alla base del
comportamento umano e, più in particolare,
l’analisi genetica della struttura del cervello in
relazione al comportamento medesimo7.
Le
neuroscienze
giuridiche
ricomprendono
tutte
le
ricerche
neuroscientifiche
aventi
un’applicazione
giuridica diretta o indiretta8. All’interno della
vasta categoria delle neuroscienze giuridiche
hanno assunto una specifica rilevanza le
neuroscienze forensi, ossia quel determinato
complesso di studi che forniscono dati
scientifici rilevanti e significativi ai fini della
valutazione giudiziaria9.
Nel processo penale tali studi si sono
rivelati utili ai fini della valutazione
dell’imputabilità e della determinazione della
pena in concreto.
7 R. PLOMIN, J.C. DEFRIES, G.E. MCCLEARN, P. MCGUFFIN,
Genetica del comportamento, Milano 2001.
8 L. SAMMICHELI-G. SARTORI, Neuroscienze giuridiche: i diversi
livelli di interazione tra diritto e neuroscienze, in AA.VV., Manuale
di neuroscienze forensi, a cura di A. BIANCHI.G. GULOTTA-G.
SARTORI, Milano 2009, 15.
9 La disciplina delle neuroscienze forensi si intreccia con quella
della “neuroetica”, neologismo che definisce «lo studio delle
questioni etiche, sociali, legali e politiche che scaturiscono nel
momento in cui le scoperte scientifiche riguardanti il cervello
entrano nella pratica medica, nelle interpretazioni della legge e
nella politica sociale». Al riguardo v. P. PIETRINI-G. SARTORI,
Come evolve il ruolo della perizia psichiatrica alla luce delle
acquisizioni delle neuroscienze, in Guida dir., focus on line, n.
8/2011.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
70
La nozione di infermità mentale alla luce
dell’evoluzione della giurisprudenza di
legittimità.
L’accertamento di un determinato
stato di infermità mentale di un soggetto al
fine di valutare se quest’ultimo sia o meno
imputabile costituisce una dimensione in cui
si incontrano e, talvolta, si scontrano le regole
giuridiche e le leggi scientifiche della
psichiatria.
Riguardo al concetto di infermità, di
cui all’art. 88 cod. pen., nella giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione si sono in
passato contrapposti due orientamenti10.
Secondo il cosiddetto indirizzo medico
la nozione di infermità psichica penalmente
rilevante
dovrebbe
essere
desunta
esclusivamente dalle scienze mediche,
assegnando rilevanza alle sole malattie
mentali in senso stretto. Nella sua versione
più estrema, tale lettura afferma che le
infermità psichiche penalmente rilevanti
sarebbero soltanto quelle fornite di un
substrato organico o biologico. In tale ottica,
l’individuazione
della
causa
organica
consentirebbe di sussumere il disturbo
psichico nelle classificazioni nosografiche
elaborate dalla scienza psichiatrica e dalla
psicologia forense, facilitando sia la loro
individuazione che la loro interpretazione11.
In base ad una diversa ricostruzione
teorica, che costituisce il cosiddetto indirizzo
Si veda, per ulteriori approfondimenti, G. PAVAN,
L’imputabilità è presupposto della colpevolezza: considerazioni in
ordine al rapporto tra la scelta dogmatica operata da SS. UU. 25. 1.
2005 n. 9163 e l’estensione dell’infermità ai gravi disturbi della
personalità, in Ind. pen., 2008, p. 308; ID., Sui rapporti fra disciplina
dell’imputabilità e nosografia psichiatrica, Riv. It. med leg., 2003, p.
659; ma anche T. BANDINI e G. ROCCA, La psichiatria forense e il
“vizio di mente”: criticità attuali e prospettive metodologiche, cit., p.
417.
11 Si veda, in proposito, Cass. pen., Sez VI, n. 26614 del 2003, in
Riv. pen., 2004.
10
giuridico, il riferimento alle classificazioni
nosografiche non è sufficiente ma occorre
accertare la concreta incidenza di una
determinata infermità sulla capacità di
intendere e di volere del soggetto12.
La soluzione all’annoso dibattito è
arrivata soltanto nel 2005 quando le Sezioni
unite della Cassazione, espressamente
chiamate a dirimere la controversia sui due
orientamenti, hanno sviluppato e precisato
alcune delle conclusioni cui era pervenuto
l’indirizzo
giurisprudenziale
giuridico
sconfessando, così, l’impostazione medica
nelle sue manifestazioni più radicali13.
Secondo l’interpretazione delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, ai fini
dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 cod. pen.,
rientrano nel concetto di infermità anche i
gravi disturbi della personalità, come quelli
da nevrosi o psicopatie, a condizione che il
giudice ne accerti la consistenza, intensità,
rilevanza e gravità tali da incidere
concretamente sulla capacità di intendere e di
volere14.
12 Con riferimento a tali indirizzi si vedano i contributi di G.
FIDELBO, Le Sezioni Unite riconoscono rilevanza ai disturbi della
personalità, in Cass. pen., 2005, p. 1873; PAVAN G., Sui rapporti fra
disciplina dell’imputabilità e nosografia psichiatrica, cit., p. 659
13 Si tratta della sentenza Cass. pen., Sez. un., 8 marzo 2005 (u.p.
25 gennaio 2005), n. 9163, in Dir. pen. proc., 2005, p. 837-853; per
un commento della sentenza si veda: M. BERTOLINO, L’infermità
mentale al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., p. 853; F.
CENTONZE, L’imputabilità, il vizio di mente e i disturbi della
personalità, in Riv. It. dir. proc. pen., 2005, p. 247; G. FIDELBO, Le
Sezioni Unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità, in
Cass. pen., 2005, p. 1873; FORNARI U., I disturbi gravi della
personalità rientrano nel concetto di infermità, in Cass. pen., 2006, p.
274; G. LEO, I disturbi della personalità nel quadro delle patologie che
incidono sull’imputabilità, in Il Corriere del merito, 2005, p. 585; I.
MERZAGORA BETSOS, I nomi e le cose, in Riv. It. Med. Leg., 2005, p.
403; PAVAN G., L’imputabilità è presupposto della colpevolezza:
considerazioni in ordine al rapporto tra la scelta dogmatica operata da
SS. UU. 25. 1. 2005 n. 9163 e l’estensione dell’infermità ai gravi
disturbi della personalità, in Ind. pen., 2008, p. 308.
14 In tale decisione si specifica che la nozione di infermità ha un
significato più generale rispetto alla nozione di malattia
mentale e, per questo, è idonea a ricomprendere al proprio
interno sia le patologie fisiche sia quelle di origine psicologica.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
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71
La
suddetta
conclusione
ha
rappresentato un fondamentale punto di
svolta circa la determinazione della portata
del vizio di mente, ponendo fine alle annose
divergenze che avevano fino a quel momento
caratterizzato le pronunce giurisprudenziali
in materia.
Il giudice nomofilattico, con una
sentenza che si caratterizza per il particolare
approfondimento scientifico, ha recepito la
più recente concezione multifattoriale di tipo
bio-psico-sociale del disturbo mentale (o
paradigma integrato). La scienza psichiatrica
attuale riconduce in un ‘modello circolare’ di
produzione causale dell’infermità una
multiformità di fattori, non solo di tipo
biologico, ma anche extrabiologico15, sia pure
con possibile diversità di incidenza, a seconda
delle circostanze specifiche del caso concreto.
I disturbi mentali, salvo eccezioni, sono,
dunque, nella maggioranza dei casi,
multideterminati.
I principi enunciati dalle sezioni unite
del 2005 sono stati confermati dalle decisioni
successive in materia16.
15 Possono dunque assumere rilevanza anche fattori psicologici,
situazionali, socioculturali e transculturali. Per tutti, U.
FORNARI, Temperamento, delitto e follia, in Riv. it. med. leg., 2001,
p. 521.
16 Tra le altre, si segnalano Cass. Sez. IV, 13.07.2007, Stracuzzi,
in Cass. pen., 2008, 587, per la quale «il disturbo della
personalità, per rilevare ai fini del vizio parziale di mente, deve
influire concretamente sul motivo e la decisione che conducono
alla commissione del reato»; Trib. Bologna, 10.11.2006, in Il
merito, 2007, 6, 76; Trib. Milano, 23.03.2006, in Foro ambrosiano,
2006, 146; Trib. Milano, 8.11.2005, cit.; Cass. Sez. I, 31.03.2005,
Alparone, in Dir. giust., 2005, 28, 56, il cui caso ha riguardato
una madre accusata di aver ucciso il proprio figlio, gettandolo
da un balcone, come “indiretta punizione” verso la cerchia dei
familiari che la opprimeva. Ribaltando la decisione d’Appello,
che aveva inflitto alla donna una pena di 12 anni di reclusione,
riconosciuta solo seminferma di mente, sul presupposto che le
nevrosi sono irrilevanti ai fini del vizio totale di mente, la
Suprema Corte ha annullato con rinvio ad altra sezione, per un
nuovo giudizio proprio alla luce dell’orientamento di recente
affermato dalle Sezioni Unite. All’imputata, in particolare, era
stata diagnosticata una sindrome depressiva associata a gravi
disturbi della personalità provocati dalle incomprensioni con i
L’applicazione delle neuroscienze nel
processo penale: l’accertamento della
capacità di intendere e di volere.
Nel processo penale tali studi si sono
rivelati utili ai fini della valutazione
dell’imputabilità e della determinazione della
pena in concreto, in particolare da quando le
Sezioni Unite della Cassazione, nel 2005,
hanno ampliato l’area della non imputabilità
includendo nel concetto di infermità mentale
anche i disturbi della personalità17. Al
riguardo, è di grande interesse lo studio
dell’esplorazione funzionale del cervello, cioè
della relazione che esiste tra cervello e
familiari e dallo stress post-parto. I giudici d’Appello avevano
fatto riferimento ad una personalità borderline di grado mediograve per concludere, però, sulla sola ridotta capacità
d’intendere e di volere della donna, a dire della Corte di
Cassazione, in modo «non appagante sotto il profilo logicoargomentativo». Dalla sentenza di secondo grado, infatti,
sarebbe emerso il convincimento che limita l’accezione di
“infermità”, di cui all’art. 88 c.p., alla malattia
nosograficamente inquadrata, che è ormai stato smentito dalle
Sezioni Unite. Da qui la decisione di procedere ad un nuovo
giudizio, per consentire un’ulteriore valutazione dell’incidenza
del disturbo diagnosticato sull’imputabilità, sulla base del
materiale trascurato dalla Corte d’Assise d’Appello, o tramite
l’eventuale acquisizione di nuovi elementi di indagine.
17 Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n° 9163, Raso, in Cass. Pen.,
2005, 1851, con nota di G. FIDELBO, “Le Sezioni Unite riconoscono
rilevanza ai disturbi della personalità”; in Dir. pen. proc., 2005, 7,
pp. 119 ss., con nota di M. BERTOLINO, Commento alla sentenza
delle Sezioni Unite n. 9163, in Riv. It. Dir. e proc. pen., 2005, 394,
con nota di COLLICA, “Anche i disturbi della personalità sono
infermità mentali”. Le sezioni unite hanno affermato che ai fini
del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i
“disturbi della personalità”, che non sono sempre inquadrabili nel
ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel
concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e
gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di
intendere e volere, escludendola o scemandola grandemente, e
a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica
condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia
ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne
consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve
essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e
disarmonie della personalità che non presentino i caratteri
sopra indicati, nonché gli stati emotivi e passionali, salvo che
quest’ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro
più ampio di infermità.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
72
comportamento e, in particolare, tra cervello e
controllo di impulsi aggressivi e antisociali.
Ben prima che le tecniche di
esplorazione funzionale fossero disponibili,
l’osservazione di alcuni casi clinici aveva già
suggerito lo stretto legame tra lobi frontali da
una parte e comportamento, inclusa
l’aggressività, dall’altra18.
Le prime evidenze si fanno risalire al
XIX secolo, precisamente al famoso caso del
minatore statunitense Phineas Gage, descritto
dal medico John Harlow nel 1848. L’allora
venticinquenne Gage rimase coinvolto in un
grave incidente mentre lavorava alla
costruzione di una ferrovia nel New England.
Il capocantiere Phineas Gage, mentre stava
comprimendo in un buco della polvere
esplosiva per provocare un'esplosione nel
terreno, commise l'errore di non osservare
bene ciò che stava facendo: il ferro di
pigiatura che teneva in mano toccò una roccia
e la polvere esplose. Gage, incredibilmente,
sopravvisse e recuperò rapidamente le sue
funzioni cognitive.
Tuttavia, a detta dei suoi compagni,
«Gage non era più Gage»: egli, prima
dell’incidente, era considerato un operaio
collaborativo e mite. Gage, guarito dalla
lesione acuta, era tornato apparentemente
normale, ma la sua personalità si era
totalmente modificata in quanto, dopo
l'incidente, era diventato irriverente, sregolato
nel comportamento, volgare, intollerante,
coprolalico, ostinato, capriccioso, esaltato,
tanto da essere licenziato.
Alla sua morte non fu fatta alcuna
autopsia, ma il suo cranio e il pezzo di ferro
furono conservati presso la Harvard Medical
School. Recentemente Hanna e Damasio
Così P. PIETRINI e V. BAMBINI, Homo ferox: il contributo delle
neuroscienze alla comprensione dei comportamenti aggressivi e
criminali, in G. GULOTTA, A. BIANCHI, G. SARTORI (a cura di),
Manuale di neuroscienze forensi, Milano 2009, p. 49.
18
dell'University of Iowa, hanno ripreso lo
studio del caso attraverso misurazioni del
cranio di Gage e tecniche di neuroimaging per
valutare le lesioni del suo cervello: la sbarra
aveva grandemente danneggiato la corteccia
di ambedue gli emisferi, soprattutto il lobo
frontale e fu questa lesione che determinò la
modifica del comportamento e della
personalità dell'uomo, il quale era regredito
fino a diventare come un bambino
maleducato e capriccioso con una significativa
amplificazione delle emozioni, ciò che, anche
alla luce delle acquisizioni delle neuroscienze,
indica che la corteccia cerebrale del lobo
frontale ha un ruolo importante nella
regolazione dell'espressività emozionale19.
Gli
strumenti
di
indagine
neuroscientifica sono costituiti dalle tecniche
di esplorazione morfologica e funzionale del
cervello, le cosiddette tecniche di neuroimaging
o brain imaging20. Le metodologie di
neuroimaging
ricostruiscono
tridimensionalmente la struttura e la funzione
del cervello, producendo, attraverso calcoli
elaborati da un computer, le cosiddette
neuroimmagini. Esse rappresentano uno
sviluppo dei raggi X attraverso le tecniche di
imaging e le tecniche tomografiche, che
consentono una ricostruzione tridimensionale
dell’organo umano. Le tecniche di maggior
utilizzo sono: l’elettroencefalogramma (EEG),
la risonanza magnetica nucleare (RMN), la
tomografia assiale computerizzata (TAC), la
tomografia ad emissione di fotone singolo
(SPECT), la tomografia ad emissione di
positroni (PET). Questi strumenti hanno
19 H. DAMASIO, T. GRABOWSKI, A. GALABURDA, A.R. DAMASIO,
The return of Phineas Gage: Clues about the brain from the skull of
famous patient, in Science, 1994, p. 1102 e ss.
20 E.R. KANDEL, J.H. SCHWARTZ, T.M. JESSEL, Principi di
neuroscienze, cit., 363 ss.; M.F. BEAR, B.W. CONNORS, M.A.
PARADISO, Neuroscienze. Esplorando il cervello, cit., 180 ss.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
73
consentito una conoscenza particolareggiata
del funzionamento del sistema nervoso.
In particolare, le ricerche sono giunte
ad elaborare un modello secondo cui i
neuroni, per potersi scambiare informazioni
trasmettendo scariche elettriche attraverso le
connessioni
sinaptiche,
necessitano
di
un’energia che, nel cervello, è prodotta
bruciando glucosio con ossigeno. Poiché
glucosio ed ossigeno sono trasportati dal
sangue laddove vi è necessità (cioè vi è uno
scambio sinaptico dei neuroni), ecco che in
quella regione del cervello vi sarà maggiore
afflusso di sangue. È noto che le cellule
cerebrali utilizzano per il loro metabolismo
ossigeno e nutrienti in quantità variabile a
seconda del maggiore o minore stato di
attivazione. Il consumo di glucosio e il flusso
ematico nelle diverse strutture corticali e
sotto-corticali possono essere misurati con
notevole risoluzione temporale e spaziale e
con tecniche non invasive, da metodologie di
esplorazione funzionale del cervello.
Nell’ambito delle tecniche di brain
imaging, negli ultimi anni è stato compiuto un
notevole sviluppo nello studio della
Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI).
La tecnica della fMRI consente di individuare
nei soggetti le aree cerebrali attivate durante
compiti cognitivi, come il riconoscimento di
volti e la rievocazione di immagini21.
21 Le due tecniche che consentono di ottenere immagini
funzionali del cervello sono la tomografia a emissione di
positroni e la risonanza magnetica funzionale. Pur essendo
differenti nei dettagli tecnici, entrambi i metodi rilevano le
modificazioni del flusso ematico (cioè del sangue) regionale e
del metabolismo cerebrale. Il principio di base è semplice. I
neuroni che sono attivi hanno bisogno di più glucosio e più
ossigeno. I vasi cerebrali rispondono all’attività neuronale
facendo affluire una maggiore quantità di sangue alle regioni
attive. Pertanto, registrando i cambiamenti del flusso ematico
cerebrale, pet e frmi rilevano le regioni del cervello che sono
più attive in circostanze differenti. In particolare, la PET è
basata sulla misurazione dell’assorbimento di una sostanza
radioattiva iniettata nel sangue del soggetto esaminato e simile
al glucosio, la cui metabolizzazione aumenta nei centri corticali
I
progressi
nel
campo
delle
neuroscienze hanno riaperto il dibattito tra
due posizioni filosofiche antitetiche: il libero
arbitrio e il determinismo. Ci si interroga se
l’essere umano sia libero di determinarsi e di
compiere azioni di cui è responsabile oppure
se, al contrario, il comportamento umano sia
determinato dai circuiti nervosi cerebrali22.
Esperimenti
recenti
indicano
l’esistenza di circuiti cerebrali specifici che
presiedono al controllo e all’inibizione degli
impulsi aggressivi, circuiti che coinvolgono,
in maniera cruciale, regioni collocate nei lobi
frontali. Su questa base, è stata avanzata
l’ipotesi che proprio tali circuiti possano
essere compromessi in soggetti criminali,
ipotesi supportata dall’osservazione di
apprezzabili differenze morfologiche e
funzionali tra il cervello di persone ‘normali’ e
quello dei criminali23.
di volta in volta impegnati nell’attività cerebrale. Invece nella
fMRI il metodo si basa sul fatto che l’ossiemoglobina, la forma
ossigenata dell’emoglobina nel sangue, ha una risonanza
magnetica diversa da quella della deossiemoglobina,
l’emoglobina che ha donato il suo ossigeno. Le regioni del
cervello più attive ricevono più sangue e questo sangue dona
più ossigeno. La frmi rileva la posizione dell’aumentata attività
neuronale misurando il rapporto tra ossiemoglobina e
deossiemoglobina. Questa tecnica è divenuta il metodo più
efficace per la visualizzazione funzionale del cervello perché è
possibile effettuare le scansioni rapidamente e ha una buona
risoluzione spaziale.
22 S. NANNINI, L’anima e il corpo. Un’introduzione storica alla
filosofia della mente, Bari 2002.
23 Resta necessario, peraltro, che questi metodi neuroscientifici
entrino nel processo solo laddove siano fondati su una solida e
condivisa base scientifica, conseguita attraverso ricerche
metodologicamente corrette, replicate e pubblicate su riviste
internazionali, riconosciute dall’intera comunità scientifica ed
inoltre sia presente una chiara e rigorosa cornice legislativa e
normativa, in merito alle modalità di applicazione in campo
forense. Una tale cristallina dinamica è fornita da S. BARLATI, La
rilevanza delle neuroscienze in campo forense. L’impatto delle
tecniche di neuroimaging e della genetica comportamentale sul diritto,
in Crimen et delictum, International Journal of Criminological and
Investigative Sciences, 2011, p. 56 e ss.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
74
La genetica comportamentale
Studi recentissimi hanno dimostrato,
inoltre, che la presenza di determinati alleli di
geni
implicati
nel
metabolismo
dei
neurotrasmettitori (come quello MAOA) può
essere
associata
ad
un
rischio
significativamente maggiore di sviluppare
comportamenti antisociali e di commettere
atti criminali.
Se da un lato determinate metodiche
hanno permesso di individuare, in base al
DNA, il probabile autore del reato, da un altro
lato, si inizia a comprendere la relazione che
intercorre tra il patrimonio genetico e
determinati tratti della personalità. Si parla a
questo proposito di genetica comportamentale,
come quella disciplina che studia l’influenza
del profilo genetico anche sui comportamenti
degli individui24. Gli studi delle basi genetiche
del comportamento, effettuate attraverso la
genetica molecolare, hanno dimostrato che la
diversità evolutiva di ogni singolo individuo
trova la sua origine nel DNA. È la diversa
combinazione dei geni che determina quella
variazione fenotipica che tutti noi conosciamo,
i tratti somatici, il colore degli occhi, la statura
e così via. Gli esperti hanno chiaro una
distinzione, che risulta essere uno dei
capisaldi dello studio genetico: quella tra geni
causativi e i geni di suscettibilità. I primi sono
quei geni che, se presenti, portano
inevitabilmente allo sviluppo della patologia a
essi associata, come nel caso di alcune forme
della malattia dell’Alzheimer25. Nel caso dei
24Così S. PELLEGRINI, Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione
del comportamento: le nuove acquisizioni della biologia molecolare
genetica, in A. BIANCHI, G. GULLOTTA, G. SARTORI, Manuale di
euroscienze forensi, Milano, 2009, pp. 69 e ss.; Si veda anche A.
FORZA, Le Neuroscienze entrano nel diritto penale, in Rivista Penale,
2010, pp. 75 e ss.
25 Così S. PELLEGRINI, Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione
del comportamento: le nuove acquisizioni della biologia molecolare
geni di suscettibilità, invece, una determinata
variante allelica non comporta che un
soggetto sviluppi certamente la patologia
connessa, ma significa che il medesimo ha
maggiori probabilità di esserne affetto. Si
parla, in tali circostanze, di una maggiore
‘vulnerabilità genetica’. La distinzione tra le
due ipotesi è, dunque, chiara: nel primo caso
si parla dello sviluppo della patologia in
termini di certezza, nella seconda ipotesi in
termini di probabilità. Un determinato gene di
suscettibilità non è la causa necessaria della
manifestazione della patologia. Occorre
chiedersi se la genetica comportamentale può
fornire delle valide informazioni all’interno di
un processo penale. È innegabile il fatto che,
come accade per ogni altro organo del corpo
umano, anche il nostro cervello e il suo
sviluppo dipendano, in certa misura dal
DNA. E precisare fin da subito che non sono
solo i geni che contribuiscono allo sviluppo
cerebrale. Influiscono in modo considerevole
altri fattori, come quelli ambientali, culturali,
alimentari.
Precisato, dunque, che non siamo solo
i nostri geni, bensì un’entità molto più
complessa, è necessario, peraltro, prendere
atto delle ultime scoperte della biologia
molecolare. Come esistono dei fattori che
determinano il nostro colore degli occhi, ci
sono anche dei geni che possono influire sulla
nostra
personalità
e
sul
nostro
comportamento. Questo, però, non deve
portare a un’adesione a quelle correnti
deterministiche che, in base all’influenza
genetica, vanno a negare l’esistenza del libero
arbitrio
e
della
capacità
di
autodeterminazione. Se è vero che la
decodificazione del DNA e l’identificazione di
certe combinazioni alleliche hanno rilevato
genetica, in A. BIANCHI, G. GULLOTTA, G. SARTORI, Manuale di
neuroscienze forensi, Milano 2009, pp. 74 e ss.;
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
75
una relazione tra alcuni geni e dei tratti
comportamentali, è anche vero che non è stato
ancora scoperto nessun gene che possa
assurgere a causa diretta dello sviluppo di un
determinato comportamento. Non si è,
dunque, scoperta l’esistenza di un gene la cui
presenza di per sé è causa di un
comportamento criminale.
Se quanto affermato è un dato
incontrovertibile, è anche vero che recenti
studi hanno mostrato che il possedere una
variante allelica piuttosto che un’altra in un
gene (soprattutto se questo si occupa di
regolare il metabolismo dei neurotrasmettitori
coinvolti nella modulazione dell’umore o del
comportamento) può essere associato a un
maggior rischio di sviluppare atteggiamenti
antisociali. Alla luce di ciò, si può affermare
che, se un soggetto presenta nel suo
patrimonio genetico alcune mutazioni che
determinano un gene di suscettibilità, ha una
maggiore
possibilità
di
sviluppare
comportamenti violenti se durante la sua
esistenza, e soprattutto nel periodo infantile, è
stato esposto ad eventi stressanti, quali un
contesto violento, maltrattamenti famigliari.
Tra le mutazioni genetiche a cui è
connesso
il
rischio
di
sviluppare
comportamenti violenti, l’ipotesi più nota è il
caso di un’anomalia in quel gene addetto alla
codificazione della monoamino ossidasi A
(MAOA), principale enzima deputato al
metabolismo delle catecolamine, molecole che
agiscono come neurotrasmettitori nel sistema
nervoso. Già nei primi anni novanta erano
stati condotti degli studi sui maschi di una
famiglia olandese, tristemente famosa per i
loro comportamenti violenti e la loro storia
fatta di criminalità. Gli studi condotti dai
genetisti avevano rilevato una rarissima
mutazione genetica a carico del gene MAOA,
che andava a inibirlo completamente.
Incapaci, dunque, di produrre l’enzima
MAOA, gli uomini della famiglia (in quanto
suddetto gene è posizionato sul cromosoma
X) sarebbero stati condizionati a tenere un
comportamento aggressivo e violento.
Ora, tale scoperta non deve portare a
conclusioni errate: trattasi di una variazione
genetica molto grave, ma anche rarissima.
Tuttavia, questa rivelazione ha spinto gli
scienziati a condurre ulteriori indagini
empiriche in tal senso. I loro sforzi, oggi,
appaiano ricompensati. Si è, infatti, scoperto
che esistono quattro varianti alleliche di
questo gene: due che determinano una
maggiore efficienza enzimatica del gene, e
due varianti che, invece, hanno una ridotta e
bassa efficienza enzimatica (L –MAOA).
L’aspetto interessante è dato dal fatto che, in
entrambi i casi prospettati, i soggetti hanno
una scarsa tendenza a sviluppare dei
comportamenti violenti, se educati in un
contesto familiare e culturale non segnato da
violenza, maltrattamenti, sopraffazione. Se
questa tendenza permane anche in quei
soggetti che hanno alle spalle uno storia
familiare di violenze e presentano un’alta
attività enzimatica, la stessa cosa non può
dirsi per quei soggetti che presentano una
bassa attività enzimatica e che non sono
cresciuti in un ambiente sano e protettivo. Di
per sé, dunque, tale condizione genetica non è
che determini i soggetti allo sviluppo di
comportamenti aberranti; semplicemente, essi
hanno maggior probabilità rispetto agli altri,
se sottoposti ad eventi stressanti, di divenire
violenti. Attraverso le tecniche di brain
imaging, inoltre, si è riscontrato, nei soggetti
che presentano il gene L- MAOA, delle
differenze sia anatomiche che funzionali in
alcune aree cerebrali, come se i polimorfismi
genetici fossero capaci di andare ad incidere
sullo sviluppo dei circuiti nervosi del cervello,
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
76
condizionandoli26. Oltre al MAOA, gli
scienziati hanno individuato altre varianti
alleliche a carico di altri geni che possono
essere associati a determinati comportamenti
aggressivi della personalità. Si può qui
ricordare che l’allele Short del polimorfismo
5HTTLPR è responsabile del dimezzamento
della portata del trasportatore di serotonina,
con delle rilevanti conseguenze sull’efficienza
dello stesso neurotrasmettitore. Molti studi
evidenziano un collegamento tra l’allele Short
e
una
maggiore
predisposizione
a
27
comportamenti violenti, aggressivi , ma
anche a stati d’ansia e depressione28,
soprattutto se il soggetto ha vissuto in
condizioni ambientali stressanti.
Analoghi effetti si possono avere se
l’aminoacido
Valina
è
sostituto
dall’aminoacido Metionina nel polimorfismo
Vall58Met del gene COMT. Questa mutazione
va a ridurre
l’attività dell’enzima e rende più lenta
l’attivazione
delle
catecolamine.
Specularmente a ciò si è rilevata una maggiore
predisposizione alla violenza in quei soggetti
che presentano una bassa attività dell’allele29.
Si veda a tal proposito: P. PIETRINI, G. SARTORI, Come evolve il
ruolo della perizia psichiatrica alla luce dell’acquisizione delle
neuroscienze,
in
Guida
dir.,
focus
online,
www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, anno I, n. 8 luglio 2011.
27Si veda a tal proposito: S. PELLEGRINI, Il ruolo dei fattori genetici
nella modulazione del comportamento: le nuove acquisizioni della
biologia molecolare genetica, in A. BIANCHI, G. GULLOTTA, G.
SARTORI, Manuale di neuroscienze forensi, Milano 2009, pp. 81 e
ss.; per un approfondimento di tali studi specialistici si rimanda
a J.T. SAKAI, S.E. YOUNG, M.C. STALLINGS, D. TIMBERLAKE, A.
SMOLEN, G.L. STETLER, T.J. CROWLEY, Case – control and within –
family tests for an association between conduct disorder and
5HTTLPR, in Am J Med Genet B Neuropsychiatry Genet, 2006, pp.
825 e ss.
28Per un approfondimento di questo aspetto si veda A.
SARRETTI, R. CALATI, L. MANDELLI, D. DE RONCHI, Serotonin
transporter gene variants and behavior: a comprehensive review, in
Curr Drug Targets, 2006, pp. 1659 e ss.
29Per un approfondimento di questo aspetto si veda: J.
VOLAVKA, R. BILDER, K. NOLAN, Catecholamines and Aggression:
The Role of COMT and MAO Polymorphisms, in Ann NY Acad Sci,
2004, p. 393.
26
In due recenti sentenze del 2009 e del
2011, la prima sezione della Corte di Assise di
Appello di Trieste e la seconda del Tribunale
di Como, si è giunti a valutare il grado di
infermità mentale dell’imputato in base a
perizie psichiatriche in cui è stato fatto uso di
determinate tecniche neuroscientifiche30.
30 C. Assise di Appello di Trieste, 18 settembre 2009, n. 5, in Riv.
pen., 2010, 70 ss,. con nota di A. FORZA, Le neuroscienze entrano
nel processo penale. Gip Como, 20.05.2011, in Guida al diritto (on
line), 30 agosto 2011, con nota di MACIOCCHI, Gip di Como: le
neuroscienze entrano e vincono in tribunale. Per un commento
della sentenza, v. anche F. CASASOLE, Neuroscienze, genetica
comportamentale e processo penale, cit., 110 ss.; G. MESSINA, Il
contributo delle neuroscienze nel giudizio sull'imputabilità,
comparso su Il corriere del merito, n. 1/12. Il caso di Trieste
riguardava un omicidio commesso da un algerino, da tempo
seguito dal Centro di Salute Mentale, a danno di un
colombiano, erroneamente scambiato dall’imputato per il
responsabile di un’aggressione da lui precedentemente subita.
Il giudice di primo grado aveva disposto la perizia psichiatrica
che concludeva per la totale incapacità del soggetto. Tale
valutazione veniva fatta propria anche dal consulente tecnico
della difesa, mentre era disattesa dal consulente del Pm, che
riteneva la capacità di intendere e di volere dell’imputato solo
scemata. Il giudice condivise le osservazioni del consulente
della pubblica accusa, riducendo la pena ai sensi dell’art. 89
c.p., sia pure non nel massimo. In secondo grado i giudici della
Corte d’Assise d’Appello avevano conferito l’incarico peritale a
due noti accademici, esperti di neuroscienze. La Corte ha in
quell’occasione recepito le conclusioni dei due esperti
dimostrando di apprezzarne la compiutezza dell’indagine e le
tecniche strumentali utilizzate. Particolare considerazione è
stata prestata alle indagini genetiche volte a ricercare
nell’imputato polimorfismi genetici significativi per modulare
le reazioni ambientali, specie di fronte all’esposizione ad eventi
stressanti. Ebbene, di fronte a tali riscontri, i giudici hanno
deciso per il vizio parziale di mente, operando questa volta la
riduzione massima della pena di un terzo. Nel caso di Como,
nel 2009, a Cirimido (Como), Stefania Albertani uccise sua
sorella maggiore, segregandola in casa e costringendola ad
assumere psicofarmaci in dosi tali da causarne il decesso.
Successivamente diede fuoco al cadavere. Indiziata per la
scomparsa della sorella e tenuta sotto controllo dalla polizia,
durante un diverbio con la madre, tentò di strangolarla con una
cintura. L’arrivo della polizia salvò la madre e portò all’arresto
di Stefania. In seguito emerse un complesso disegno criminoso,
per cui l’imputata è stata chiamata a rispondere del sequestro
di persona e poi dell’omicidio della sorella, omicidio preceduto
dalla somministrazione di benzodiazepine, che aveva indotto la
vittima in uno stato di confusione mentale e di incapacità
reattiva, nonché dei reati di soppressione e distruzione di
cadavere, di quello di utilizzo indebito delle carte di credito,
appartenenti alla sorella, e ancora di procurata incapacità di
intendere e di volere del padre attraverso la somministrazione
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
77
Psicopatia e neuroscienze.
Il caso del soggetto psicopatico si
presenta estremamente interessante per
verificare se i risultati delle neuroscienze
siano idonei a fornire una spiegazione in
merito all’imputabilità dell’individuo affetto
da tale patologia31.
La caratteristica principale della
psicopatia è legata alla messa in atto di
di medicinali che ne procurarono il ricovero in ospedale, di
tentato omicidio di entrambi i genitori, avendo cercato di farne
esplodere l’autovettura, e del tentato omicidio della madre
attraverso strangolamento. Il Gip di Como, Luisa Lo Gatto, ha
condannato Stefania a venti anni di reclusione, riconoscendole
un vizio parziale di mente per la presenza di «alterazioni» in
«un'area del cervello che ha la funzione» di regolare «le azioni
aggressive» e, dal punto di vista genetico, di fattori
«significativamente associati ad un maggior rischio di
comportamento impulsivo, aggressivo e violento».
La decisione è stata supportata oltre che su accertamenti
psichiatrici tradizionali, anche su analisi neuroscientifiche, che
hanno rivelato la morfologia del cervello e il patrimonio
genetico dell’imputata.
31 Occorre precisare che il Manuale Diagnostico Statistico dei
Disturbi Mentali (DSM IV) non contiene una definizione di
psicopatia ma riporta il disturbo relativo alla personalità
antisociale, la cui caratterizzazione ha fortissime analogie con le
classiche descrizioni della personalità psicopatica. I primi studi
scientifici significativi in materia risalgono alla prima metà del
secolo scorso. A tal proposito, si vedano K. SCHNEIDER, Die
psychopathischen Personlichkeiten, 1923 [trad. ingl. Psychopatic
Personalities, Cassell, London 1958]; H.M. CLECKLEY, The Mask of
Sanity: An Attempt to Clarify Some Issues about the So-Called
Psychopathic Personality, St. Louis 1941. Attualmente, il
maggiore studioso della psicopatia è Robert Hare. Tra le sue
opere sono fondamentali le seguenti: R. HARE, The Hare
Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), Toronto 1991; ID., Without
Conscience: The Disturbing World of Psychopaths Among Us, New
York 1993; R. Hare, C.S. NEUMANN, Psychopathy: Assessment and
Forensic Implications, in L. MALATESTI E J. MCMILLAN (a cura di),
Responsibility and Psychopathy, Oxford 2010. Per quanto riguarda
la ricerca italiana, si veda V. CARETTI, G. CAPRARO, La
personalità psicopatica, in “Sistemi intelligenti”, Vol. II, 2010, pp.
229-240, in cui la psicopatia è definita come «disturbo deviante
dello sviluppo, caratterizzato da una condizione di aggressività
istintuale e dalla incapacità di stringere una relazione
oggettuale basata sulla reciprocità e sulla corrispondenza delle
comuni emozioni. La psicopatia quindi va intesa come un
processo, caratterizzata dalla continua interazione di fattori
emotivi e comportamentali che si evolvono implicitamente
nella direzione di un particolare punto di arrivo: la perdita
definitiva del sentimento umano di essere nel mondo degli
umani».
comportamenti antisociali o moralmente
riprovevoli, ovvero alla commissione di
crimini senza apparente senso di colpa,
vergogna o rimorso.
Vengono delineati come elementi
specifici della personalità psicopatica e
raggruppati in quattro categorie: 1) l’ambito
interpersonale (fascino superficiale, capacità
di manipolazione degli altri, menzogna
patologica, alta autostima); 2) l’ambito
affettivo (assenza di rimorso e insensibilità,
mancanza di empatia, disonestà, incapacità di
accettare le responsabilità); 3) l’ambito dello
stile di vita (ricerca di sensazioni forti,
impulsività, estremo egoismo, parassitismo,
assenza di scopi realistici); 4) l’ambito
antisociale
(scarso
controllo
del
comportamento, episodi di delinquenza
giovanile, versatilità criminale)32. L’elemento
unificante e caratteristico della personalità
psicopatica sembra fornito dalla totale assenza
di empatia33.
Il
principale
strumento,
internazionalmente
riconosciuto,
di
valutazione della psicopatia è la Psychopathy
Checklist-Revised (PCL-R), elaborata dallo
psichiatra Robert Hare34 . Il test si compone di
venti item associati ai vari caratteri del
disturbo. Dall’analisi fattoriale emergono due
elementi correlati ma distinti, il primo
connesso agli aspetti affettivi e interpersonali,
il secondo allo stile di vita e al
comportamento socialmente deviante35.
Dal punto di vista neuroscientifico,
sono stati evidenziati alcuni tratti particolari
della struttura cerebrale nei soggetti
32 R. HARE, Without Conscience: The Disturbing World of
Psychopaths Among Us, New York 1993, 33 ss.
33 J.R. MELOY, The Psychopathic Mind: Origins, Dynamics and
Treatment, Northvale 1988.
34 R. HARE, The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R),
Toronto 1991.
35 Il punteggio va da 0 a 40, la soglia per la diagnosi di
psicopatia è 30.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
78
psicopatici36. Sono state riscontrate, infatti,
determinate anormalità morfometriche a
carico delle strutture cerebrali dell’amigdala e
della corteccia ventromediale, le quali sono
identificabili già in preadolescenti e
adolescenti con condotte antisociali37 e
permangono anche in età adulta, con
anomalie riportate da studi di neuroimmagine
a carico della corteccia prefrontale, della
corteccia temporale superiore, del complesso
amigdala-ippocampo e
della
corteccia
cingolata-anteriore38 . A livello funzionale,
inoltre, l’attivazione anomala dell’amigdala
dei soggetti con condotte antisociali si correla
con
difficoltà
nel
riconoscimento
dell’espressione facciale delle emozioni39;
36 S. BARLATI, La rilevanza delle neuroscienze in campo forense.
L’impatto delle tecniche di neuroimaging e della genetica
comportamentale sul diritto, in Crimen et delictum, International
Journal of Criminological and Investigative Sciences, 2011, p. 6 ss.
37 R.J. BLAIR, Too much of a good thing: increased grey matter in boys
with conduct problems and callous-unemotional traits. Brain, 132,
2009, 831-832; S.A. DE BRITO, A. MECHELLI, M. WILKE, et al. Size
matters: increased grey matter in boys with conduct problems and
callous-unemotional traits. Brain, 132, 2009, 843-852; T. HEUBNER,
T.D. VLOET, I. MARX, et al., Morphometric brain abnormalities in
boys with conduct disorder, in Journal of the American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry, 47, 2008, 540-547.
38 I. BARKATAKI, V. KUMARI, M. DAS, et al. Neural correlates of
deficient response inhibition in mentally disordered violent
individuals, in Behavioral Science and Law, 26, 2008, 51-64; I.
GOETHALS, K. AUDENAERT, F. JACOBS, et al., Brain perfusion
SPECT in impulsivity related personality disorders, in Behavioural
Brain Research, 157, 2005, 187-192; Y. YANG, A.L. GLENN, A.
RAINE, Brain anormalities in antisocial individuals: implications for
the law, in Behavioral Science and Law, 26, 2008, 65-83; R. DE
OLIVEIRA-SOUZA, R., HARE, I.E. BRAMATI, et al. Psychopathy as a
disorder of the moral brain: fronto-temporo-limbic grey matter
reductions demonstrated by voxel-based morphometry, in
Neuroimage, 40, 2008, 1202-1213.
39 R.J. BLAIR, Neurocognitive models of aggression, the antisocial
personality disorders and psychopathy, in Journal of Neurology
Neurosurgery and Psychiatry, 71, 2001, 727-731; Q. DEELEY, E.
DALY, S. SURGULADZE, et al., Facial emotion processing in criminal
psychopathy. Preliminary functional magnetic resonance study, in
British Journal of Psychiatry, 189, 2006, 533-539; M. DOLAN, R.
FULLAM, Face affect recognition deficits in personality-disordered
offenders: association with psychopathy, in Psychological Medicine,
36, 2006, 1563-1539; A.P. JONES, A.S. FORSTER, D. SKUSE, What do
you think you’re looking at? Investigating social cognition in young
offenders, in Criminal Behavior and Mental Health, 17, 2007, 101-
l’attivazione anomala a carico delle corteccia
prefrontale ventromediale si correla con
difficoltà nel processo di apprendimento
inverso40 e nel processo di valutazione delle
ricompense41. Questo fenomeno causerebbe
difficoltà ad estinguere o modificare
comportamenti le cui azioni sono state
socialmente punite42.
Conclusioni: la prova neuroscientifica nel
processo penale.
In conclusione, occorre chiedersi se il
soggetto affetto da un’infermità psichica i cui
segni siano rilevabili con le metodologie di
tipo neuroscientifico debba, per questo, essere
ritenuto incapace di intendere e di volere e, di
conseguenza, non imputabile.
Al
fine
di
comprendere
adeguatamente quali siano, al riguardo, i
confini di operatività delle metodologie
neuroscientifiche nel processo penale è
necessario
precisare
che,
seguendo
l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2005, il
giudizio sull’imputabilità si snoda attraverso
due passaggi: una fase di tipo diagnostico e
una successiva fase di tipo funzionale43. In
primo luogo, occorre accertare la presenza di
un disturbo mentale nel soggetto. In secondo
106; A.A. MARSH, R.J BLAIR, Deficits in facial affect recognition
among antisocial populations: a meta analysis, in Neuroscience and
Biobehavioral Reviews, 32, 2008, 454-465.
40 E.C. FINGER, A.A. MARSH, D.G. MITCHELL, et al., Abnormal
ventromedial prefrontal cortex function in children with psychopathy
traits during reversal learning, in Archives of General Psychiatry, 65,
2008, 586-594.
41K. RUBIA, A.B. SMITH, R. HALARI, et al., Disorder-specific
dissociation of orbitofrontal dysfunction in boys with pure conduct
disorder during reward and ventrolateral prefrontal dysfunction in
boys with pure ADHD during sustained attention, in American
Journal of Psychiatry, 166, 2009, 83-94.
42 R.J. BLAIR, Neuroimaging of psychopathy and antisocial behavior:
a targeted review, in Current Psychiatry Reports, 12, 2010, 76-82.
43 M. BERTOLINO, L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite,
in Dir. pen. proc., 2005, p. 853 e ss.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
79
luogo, è necessario accertare, in concreto, se
ed in quale misura l’infermità abbia inciso
sulla capacità di intendere e di volere del
medesimo.
In particolare, al fine del giudizio di
imputabilità, l’alterazione dello stato mentale
deve esistere al momento del fatto. Inoltre,
occorre che l’incapacità di intendere e di
volere, dipendente dall’infermità, riguardi lo
specifico fatto realizzato dal soggetto e, di
conseguenza, il vizio di mente deve essere
valutato anche in relazione al fatto di specie44.
Occorre individuare il nesso eziologico per
effetto del quale il fatto di reato possa
ritenersi
causalmente determinato
dal
disturbo mentale45.
Una volta ammessa, dunque, l’astratta
rilevanza dei ‘disturbi della personalità’, il
giudice deve procedere all’accertamento
concreto dell’esistenza del disturbo nel
singolo caso concreto e dell’effettiva incidenza
di questo sulla capacità di intendere e di
volere del soggetto.
I disturbi della personalità acquistano
rilevanza giuridica quando sia possibile
documentare la loro reale incidenza sulla
capacità di intendere e di volere in relazione
al fatto di reato. Al fine di valutare la reale
incidenza del disturbo e così delimitare la
nozione di infermità occorre provare
l’esistenza di un nesso cronologico che deve
intercorrere tra il suddetto disturbo ed il reato
stesso: il primo deve sussistere al momento
della commissione del fatto. Tuttavia, i giudici
di legittimità stabiliscono non soltanto la
necessità dell’esistenza di un criterio
cronologico, ma anche di un nesso
eziologico46 intercorrente tra il disturbo
F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova 2007, 661-663.
Cass. pen., sez. VI, 27 ottobre 2009, n. 43285, in C.E.D. Cass.,
n. 245253.
46 Sulla necessità che esista un nesso eziologico si veda ancora
M. BERTOLINO, Dall’infermità di mente ai disturbi della personalità:
44
45
mentale ed il reato, in modo tale da ritenere il
secondo determinato dal primo. La
sussistenza di una correlazione tra la
patologia e il delitto commesso è necessaria ai
fini della dichiarazione di non imputabilità.
In tal modo, le sezioni unite accolgono
un concetto già noto alla scienza psichiatrica47,
elaborando
un
importante
criterio
delimitativo della nozione di infermità, così
da soddisfare da un lato le esigenze generalpreventive circoscrivendo la nozione di
infermità, da un altro lato quelle individualgarantistiche, permettendo al giudice di
esprimere un giudizio sulla colpevolezza del
reo che sia in grado di rispecchiare le
componenti soggettive dell’individuo48. Le
Sezioni Unite, ben consapevoli della
complessità dell’individuazione del nesso
eziologico tra le caratteristiche di un
determinato disturbo e un reato, specificano
che i disturbi in questione devono essere di
consistenza, intensità, rilevanza e gravità tale
da incidere, in concreto, sulla capacità di
intendere e di volere. Si afferma, dunque, che
si deve trattare di un disturbo «idoneo a
determinare
un
assetto
psichico
incontrollabile
e
ingestibile,
che
incolpevolmente, rende l’agente incapace di
esercitare il dovuto controllo dei propri atti»49
evoluzioni e/o involuzioni della prassi giurisprudenziale in tema di
vizio di mente, in Riv. It. Med. Leg., 2004, p. 512; T. BANDINI e G.
ROCCA, La psichiatria forense e il “vizio di mente: criticità attuali e
prospettive metodologiche, cit., p. 424; G. AMOROSO, Giudizio di
imputabilità e neuroscienze, in Diritto e Scienza, 2012, p. 12.
47U. FORNARI, I disturbi gravi della personalità rientrano nel
concetto di infermità, in Cass. pen., 2006, pp. 274 e ss.; ID., Trattato
di psichiatria forense, Torino 2005 pp. 110 e ss; G. GULOTTA,
Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico, Milano 2002,
pp. 380 e ss.
48 In tal senso, M. BERTOLINO, L’infermità mentale al vaglio delle
Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., pp. 853 e ss.
49 Si veda il § 15.0 della sentenza. Inoltre, sulle condizioni di
particolare gravità che devono accompagnare le psicopatie, si
veda in dottrina: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte
generale, Bologna 2009, pp. 302 e ss.; ma anche F. PALAZZO,
Corso di diritto penale. Parte generale, Torino 2005.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
80
e, conseguentemente, di autodeterminarsi.
Questo fa sì che il comportamento criminoso
debba trovare la propria genesi e motivazione
nel disturbo mentale, che, in tal modo,
assurge ad elemento condizionante la
condotta medesima. Rimangono escluse,
tuttavia, altre forme morbose quali, ad
esempio, le anomalie caratteriali e le
deviazioni del carattere e del sentimento.
Esse, pur afferendo alla sfera psichica, non
hanno le caratteristiche richieste dalla
Suprema Corte affinché si possa parlare di
infermità, a meno che non incidano
profondamente
sulla
capacità
di
autodeterminazione di un individuo.
A questo punto è arrivato il momento
di comprendere quale sia l’effettivo
contributo delle neuroscienze e il ruolo del
giudice nella valutazione delle prove
neuroscientifiche in merito al giudizio di
imputabilità.
In relazione alla fase diagnostica del
disturbo mentale, le neuroscienze sono in
grado di offrire al processo elementi di
conoscenza, fondati sull'applicazione del
metodo scientifico. La messa a punto di
moderne tecnologie di visualizzazione
cerebrale ha gettato una nuova luce sul
rapporto tra mente e cervello, offrendo la
possibilità di mettere in risalto nell'individuo,
affetto da disturbo psichico, il correlato
cerebrale alterato. Le neuroscienze offrono in
questo senso la possibilità di formulare non
soltanto una diagnosi descrittiva dei sintomi
del disagio psichico, ma anche una diagnosi
di sede, intesa come rilevazione della sede di
una lesione (anatomica o funzionale), una
diagnosi
di
natura,
consistente
nell'individuazione
della
condizione
patologica, riconducibile a cause note che
possono aver determinato lo stato morboso
(suscettibilità genetica) ed, infine, una
diagnosi funzionale, che consente di
esprimere le conseguenze di uno stato
patologico sul comportamento soprattutto in
ambito forense50.
È
innegabile
che
le
tecniche
neuroscientifiche, diversamente da tutti gli
altri strumenti tecnici, hanno la capacità di
poter
sondare
in
modo
oggettivo,
confrontabile
e
ripetibile
i
diversi
funzionamenti mentali, cosicché i dati in tal
modo ottenuti siano caratterizzati da un
elevato grado di affidabilità e siano capaci di
ridurre il margine di discrezionalità
dell’esperto. La possibilità che attualmente
esiste di effettuare una diagnosi di sede ed
una di natura ad un livello di precisione che,
in passato, non era possibile raggiungere,
permette
di
superare
l’approccio
convenzionalista al tema dell’infermità
mentale51.
Grazie alle tecniche di neuro imaging è
infatti possibile rendere in forma oggettiva il
correlato neuronale del disturbo della
personalità e misurare la sua gravità ed
intensità: solo i gravi disturbi della
personalità presentano, infatti, determinate e
rilevanti alterazioni anatomico funzionali52.
Occorre osservare, tuttavia, che
attraverso le prove neuroscientifiche e
genetiche è possibile scoprire soltanto
l’esistenza di una correlazione tra la funzione
cerebrale e il comportamento umano, mentre
tali risultati non sono dirimenti riguardo al
secondo piano del giudizio di imputabilità, e
50 A. FORZA, Le neuroscienze entrano nel processo penale, in Riv.
pen., 2010, 1, p. 75; A. STRACCIARI, B. BIANCHI, G. SARTORI,
Neuropsicologia, Bologna 2010.
51 Sempre in L. SAMMICHELI e G. SARTORI, Neuroscienze e processo
penale, cit., p. 3311.
52 A tale proposito si veda A. STRACCIARI, B. BIANCHI, G.
SARTORI, Neuropsicologia, Bologna 2010, p. 117 e ss.; G. SARTORI
e S. AGOSTA, Menzogna, cervello e lie detection, in G. GULOTTA, A.
BIANCHI, G. SARTORI (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi,
Milano 2009.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
81
cioè in merito all’effettiva incidenza dell’
anomalia rilevata sulla capacità di intendere e
di volere.
In definitiva, da tale punto di vista, la
funzione delle neuroscienze è simile a quella
dei manuali diagnostici, come il DSM IV. In
entrambi i casi si tratta di fonti di conoscenza
alle quali è possibile attingere per ottenere
descrizioni delle sindromi psichiche, che
costituiscono elementi utili ai fini della
dimensione diagnostica53.
In relazione, invece, alla seconda fase
del giudizio di imputabilità, finalizzata ad
individuare il nesso eziologico tra il disturbo e
un determinato fatto di reato, il giudice
assume un ruolo determinante, dovendo, da
un lato, verificare l’idoneità delle metodologie
applicate dall’esperto e, dall’altro lato,
stabilire se e in che misura il disturbo in
esame abbia inciso sulla capacità di intendere
e di volere dell’imputato.
Innanzitutto il giudice ha la necessità
di riferirsi ad un sistema di parametri sui
quali basarsi al fine di saggiare la solidità,
metodologica e scientifica, della prova
scientifica
nuova
ovvero
di
elevata
specializzazione.
Il legislatore non fornisce al giudice un
criterio espresso che indichi quando una
prova è scientificamente attendibile e, di
conseguenza, quando questa può essere
introdotta nel processo. Peraltro, in presenza
di metodi innovativi, il giudice è tenuto a
Da parte di alcuni si sottolinea, infatti, la natura meramente
“descrittiva” e non anche “esplicativa” del modello offerto
dalle neuroscienze, che si limita a scoprire delle relazioni tra le
funzioni cerebrali ed il comportamento, richiamando
l’attenzione alla differenza di significato tra “cause” e
“correlazioni”. Così in G. MESSINA, I nuovi orizzonti della prova
(neuro)scientifica nel giudizio sull’imputabilità, in Riv. it. med. leg.,
2012, p. 254; ma anche I. MERZAGORA BETSOS, Il colpevole è il
cervello: imputabilità, neuroscienze, libero arbitrio: dalla
teorizzazzione alla realtà, in Riv. it. Med. Leg., 2011, 1, p. 175.
53
verificare la sussistenza di una serie di
requisiti che la dottrina ha enucleato
richiamando la sentenza Daubert emessa dalla
Corte Suprema statunitense nel 1993. Tale
pronuncia ha elaborato i criteri sulla base dei
quali il giudice deve valutare quando un
determinato metodo può definirsi scientifico. I
parametri sono stati individuati nella
verificabilità del metodo, nella falsificabilità
del metodo stesso, nella conoscenza del tasso
di errore ed, infine, nella sottoposizione al
controllo della comunità scientifica del
metodo tramite la pubblicazione su riviste
specializzate54.
Fermi restando i criteri generali da
seguire in materia di prova scientifica, è
necessario osservare che le metodologie
neuroscientifiche non sono in grado di
spiegare la causazione ma soltanto la
correlazione
tra
un
determinato
comportamento e l’anomalia rilevata a livello
54 I criteri Daubert sono stati accolti da Cass., sez. IV, 17
settembre – 13 dicembre 2010, redattore Blaiotta, n. 43786,
Cozzini, in Cass. pen., 2011, p. 1679, paragrafo 16. La successiva
sentenza Kumho Tire Company, Ltd. v. Carmichael, 526 U.S.
137 (1999) ha esteso i ricordati criteri alla ammissione degli
esperti in materie che richiedono conoscenze di tipo non
scientifico. Per ulteriori approfondimenti S. LORUSSO, La prova
scientifica, in AA. VV., Le prove, a cura di A. GAITO, vol. II,
Torino, 2009, 13; P. TONINI, La Cassazione accoglie i criteri Daubert
sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di
esperienza, in Dir. pen. proc., 2011, 1341, in cui l’Autore segnala
che la sentenza “Cozzini” non soltanto ha accolto i tradizionali
criteri enunciati dalla sentenza Daubert, ma in più aspetti li ha
amplificati. Infatti, agli ormai consueti requisiti della
verificabilità, della falsificabilità, della sottoposizione al
controllo della comunità scientifica, della conoscenza del tasso
di errore, la S.C. ha aggiunto i nuovi parametri dell’affidabilità
e dell’indipendenza dell’esperto, della considerazione delle
finalità per le quali si è mosso, della possibilità di formulare
criteri di scelta tra le contrapposte tesi scientifiche. Dalla
motivazione della sentenza si è dedotto che, nel caso in cui
coesistano più ipotesi ricostruttive contrastanti, il giudice di
merito deve verificare il grado di conferma di ciascuna di esse
dopo aver acquisito tutte le informazioni rilevanti; se ciò è
impossibile, non può «convalidare una delle ipotesi plausibili
solo perché la ritiene più convincente di altre.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
82
di sistema nervoso centrale, ovvero di codice
genetico55.
Occorre evitare il riduzionismo di tipo
scientifico-comportamentale e la confusione
tra il piano della valutazione da parte
dell’esperto dei dati clinici e quello della
valutazione dal punto di vista giudiziario
della persona del reo e della sua condotta.
Il
giudice
deve
apprezzare
autonomamente il comportamento criminale
tenuto dall’imputato. Infatti, le conclusioni
psichiatriche,
comprese
quelle
neuroscientifiche, non forniscono verità ma
soltanto ulteriori elementi di conoscenza e di
comprensione dell’accaduto e, nella vigenza
dell’attuale quadro normativo, svolgono una
funzione di supporto della decisione
giudiziaria che è il prodotto di una
valutazione complessiva, logica e coordinata
delle emergenze psichiatriche e di quelle
processuali.
Le neuroscienze, al pari delle altre
metodiche di indagine psicologica e
psichiatrica, non devono essere ritenute in
grado di pervenire ad una certezza scientifica
o dogmatica, bensì vanno apprezzate al fine
di raggiungere quel grado di analisi che possa
far maturare nel giudice il convincimento di
trovarsi di fronte al più alto grado di
compatibilità tra quanto rilevato in perizia e la
55 Si veda D. A. MARTELL, Neuroscience and the Law: Philosophical
Differences and Practical Constraints, in Behavioral Sciences and
Law, vol. 27, 2009, p. 131, ove si afferma: «It is impossible to
image intent. The determination of criminal responsibility turns
on the ability of the trier of fact to ascertain mens rea: the
defendant’s cognitions at the time of the crime itself that reveal
the presence or absence of a guilty mind. The utility of brain
scans is hobbled in this setting because the cognitions occurred
at some point in the past. It is impossible to reconstruct the
actual biological state of the brain at the moment of the
formation of the specific intent to kill, or rape, or steal. Even if
brain scans show us holes in the proverbial Swiss cheese, the
technology lacks the capacity to reveal one’s thoughts. While it
may be true, or we may believe, that the mind and the brain are
one, the limits of neuroimaging techniques will never permit us
to witness the formation of intent in vivo».
realtà fattuale come ricostruita in base alle
emergenze processuali.
Ad esempio, nel caso in cui, attraverso
una determinata metodica di brain imaging,
risulti in modo attendibile l’esistenza di un
tumore nel cervello dell’imputato, il giudice
deve opportunamente valutare il significato
di
tale
patologia
in
relazione
al
comportamento dell’imputato medesimo al
momento del fatto, in base all’esame
complessivo di tutta l’evidenza probatoria
disponibile56.
La psicopatia costituisce una patologia
nella quale sono riconducibili numerose
caratteristiche personologiche. Al riguardo
occorre che il giudice operi una valutazione
nel caso concreto per comprendere se
l’anomalia della personalità, diagnosticata
anche con esami neuroscientifici, abbia avuto
un rapporto motivante con il fatto delittuoso
commesso e, quindi, stabilire – in caso di
risposta positiva a tale quesito – se la
psicopatia stessa assuma consistenza e gravita
tali da far ritenere che quel soggetto, in
relazione al fatto commesso, non fosse
proprio in grado di rendersi conto dell’illiceità
del fatto, ovvero avesse in proposito una
capacità fortemente scemata57. Lo stesso tipo
di ragionamento deve essere applicato in
relazione ai risultati di tipo genetico. Allo
stato attuale delle conoscenze, non esiste
alcuna variante genetica che sia stata messa in
relazione causale con il comportamento
aggressivo o antisociale, cioè non esiste alcuna
56 O.R. GOODENOUGH e M. TUCKER, Law and Cognitive
Neuroscience, in Annual Review of Law and Social Science, 2010,
pp. 61 e ss.
57 S. BARLATI, La rilevanza delle neuroscienze in campo forense.
L’impatto delle tecniche di neuroimaging e della genetica
comportamentale sul diritto, cit., 10, ove si specifica che<<Non
esiste il cervello come oggetto di studio astratto. Esiste sempre
e comunque il cervello di un determinato soggetto, con una sua
storia e una carriera di vita intrecciata con un determinato
ambiente d’interazione. >>.
Crimen et Delictum, V (April 2013)
International Journal of Criminological and Investigative Sciences
83
variante genetica che determini in maniera
assoluta
la
presenza
di
un
certo
comportamento. Quello che gli studi
scientifici indicano è che possedere una o più
delle varianti alleliche si associa ad un rischio
statisticamente maggiore di manifestare
comportamento aggressivo, impulsivo o
antisociale, soprattutto in coloro che sono
cresciuti in ambienti non protettivi durante
l’infanzia, rispetto a coloro che non hanno le
suddette varianti alleliche. In altri termini,
possedere una o più di queste varianti
genetiche non è condizione necessaria, né
sufficiente perché l’individuo manifesti un
comportamento antisociale, ma rappresenta
un fattore di maggior rischio che ciò possa
avvenire58.
Il giudizio di imputabilità condotto
attraverso una prima fase diagnostica e una
seconda fase funzionale, in cui si verifica
l’incidenza del disturbo sulla capacità di
intendere e di volere nel caso concreto,
costituisce un modello di valutazione corretto
sia dal punto di vista della metodologia
scientifica, sia dal punto di vista dei diritti
della persona costituzionalmente riconosciuti.
Infatti, la valutazione dell’imputabilità
del soggetto basata soltanto un unico profilo,
come quello cerebrale o genetico, non appare
costituzionalmente compatibile poiché incide
sulla dignità della persona. La riduzione al
solo cervello della persona o al suo DNA
comporta la riduzione dell’uomo a uno solo
dei suoi profili e richiama l’idea, ormai
superata, della classificazione dei criminali in
base al tipo di autore59.
58 S. BARLATI, La rilevanza delle neuroscienze in campo forense.
L’impatto delle tecniche di neuroimaging e della genetica
comportamentale sul diritto, cit., 10.
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