Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 64 Il contributo delle neuroscienze in materia di disturbi della personalità e infermità di mente. Lorenzo Algeri1 Abstract (english version) The matter of scientific evidence in criminal proceedings is characterized by the highly topical issues. Recent years have witnessed a remarkable development of neurosciences, who, studying the link between brain and human behavior have begun to bring useful contributions not only in science but also in the legal field. Neurosciences study the biological bases of behavior. This discipline has as its object the study of the brain and nervous system of living organisms at the molecular, biochemical and genetic level. The goal of neuroscience is to highlight the biological basis of mental and behavioral expressions of animals and humans from the study of individual nerve cells (neurons) and small neuronal systems. The neurosciences comprise all legal neuroscience research with direct or indirect legal application. Within the broad category of legal neurosciences, forensic neurosciences have 1 Lecturer in Forensic Psychology and Criminal Procedure, the University of Florence. Professor at the School of Specialization for the legal professions of the same university. Professor of Forensic Psychology at the Advanced High School of Criminological Sciences CRINVE, Institute FDE Mantua. | Ricercatore in Procedura Penale e Psicologia Giuridica, Università degli Studi di Firenze. Docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni forensi dello stesso Ateneo. Docente di Psicologia Giuridica presso la Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche – CRINVE, Istituto FDE Mantova. assumed a particular relevance, i.e. that particular set of studies that provide scientific information relevant and meaningful for the purposes of judicial assessment. In the criminal trial such studies have been helpful for the assessment and determination of the imputability and for the practical determination of penalty, particularly since when the Joint Sections of Cassation, in 2005, have extended the area of no imputability including in the concept of mental illness even personality disorders. In this regard, it is of great interest the study of the functional exploration of the brain, i.e., the relationship that exists between the brain and behavior and, in particular, between the brain and control of aggressive and antisocial impulses. The survey instruments of neuroscientific research are made from techniques of functional and morphological exploration of the brain, the so-called neuroimaging and brain imaging. The neuroimaging techniques reconstruct in three dimensions the structure and function of the brain, producing, through calculations processed by a computer, the socalled "neuroimages". They represent a development of X-rays through the techniques of imaging and tomographic techniques, which allow a three-dimensional reconstruction of the human body. The most used techniques are: the electroencephalogram (EEG), the nuclear magnetic resonance imaging (NMR), computed axial tomography (CAT), the single photon emission computed tomography (SPECT) and the positron emission tomography (PET) . These tools have allowed a detailed knowledge of the functioning of the nervous system. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 65 Advances in neurosciences have reopened the debate between two antithetical philosophical positions: free will and determinism. One wonders if the human being is free to self-determine and carry out actions which it is responsible for or if, on the contrary, human behavior is determined by neural circuits in the brain. Recent experiments indicate the existence of specific brain circuits that govern the control and inhibition of aggressive impulses, circuits involving, crucially, regions located in the frontal lobes. On this basis, it has been suggested that just such circuits may be compromised in criminal subjects, hypothesis supported by the observation of appreciable morphological and functional differences between the brain of "normal" people and the criminals' one. Recent studies have also shown that the presence of certain alleles of genes involved in metabolism of neurotransmitters (such as MAOA) may be associated with a significantly increased risk of developing antisocial behavior and commit criminal acts. According to these studies if a person carries the variant of the MAOA gene, does not necessarily become violent, but is more prone to aggression when, in childhood, was abused or grew up in a violent environment. From this point of view it is reasonable to ask whether it is possible to assume a sort of " genetic mitigating circumstances" or "genetic vulnerability". The Behavioral Genetics studies the behavior, and especially some aspects of human personality such as intelligence, introversion and extroversion, sexual orientation, aggressive and antisocial behavior, the constant search for new sensations, the abuse of alcohol or drugs in an attempt to identify genes that may play a role in determining the expression of these traits. In two recent judgments of 2009 and 2011, the first of the Assize Court of Appeal of Trieste and the second of the Court of Como, it has come to assess the degree of insanity of the accused on the basis of expert psychiatric opinions in which it was made use of particular neuroscientific techniques. The neurosciences are now beginning, thus, to be part of that dimension in continuous evolution that consists of the scientific evidence in criminal trials. Consequently, the evaluation of evidence must be conducted according to neuroscience reliability criteria established in Daubert decision issued by the U.S. Supreme Court in 1993. That decision has drawn up the criteria on which the judge must consider when a given method can be called scientific. The parameters have been identified in the verifiability of the method, the falsifiability of the method itself, in the knowledge of the error rate, and, finally, in subjection to the control method of the scientific community through publication in professional journals. Keywords: Neurosciences, Imputability, Memory, Scientific Evidence, Expertise, Defendant, Moral Freedom. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 66 Abstract (versione italiana) La materia della prova scientifica nel processo penale si caratterizza per l’estrema attualità delle tematiche. Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole sviluppo delle neuroscienze, le quali, studiando il legame tra cervello e comportamento umano, hanno iniziato a portare contributi utili non solo in campo scientifico ma anche in campo giuridico. Al fine di comprendere adeguatamente i rapporti tra processo penale e neuroscienze occorre conoscere determinati settori di base delle scienze psicologiche. La psicologia generale costituisce lo studio gli aspetti generali della condotta umana, tenendo conto delle diverse prospettive di indagine in ordine ai processi della percezione, della memoria, dell’intelligenza, del pensiero, del linguaggio, dell’apprendimento, della motivazione e delle emozioni. In sintesi, è la psicologia della personalità. La psicologia sociale è lo studio del modo in cui i soggetti percepiscono ed interpretano il mondo sociale e di come le credenze, le emozioni e i comportamenti siano influenzati dalla presenza degli altri. In sintesi, è la parte della psicologia relativa al comportamento dei gruppi e delle relazioni sociali interpersonali. La psicologia dello sviluppo è quel settore che riguarda lo sviluppo progressivo delle strutture psichiche dell’individuo dal momento della nascita fino all’età adulta. Le neuroscienze studiano le basi biologiche del comportamento. Tale disciplina ha ad oggetto lo studio del cervello e del sistema nervoso degli organismi viventi a livello molecolare, biochimico e genetico. Lo scopo delle neuroscienze è quello di evidenziare la base biologica delle espressioni mentali e comportamentali dell’animale e dell’uomo a partire dallo studio delle singole cellule nervose (neuroni) e di piccoli sistemi neuronali. Le neuroscienze giuridiche ricomprendono tutte le ricerche neuroscientifiche aventi un’applicazione giuridica diretta o indiretta. All’interno della vasta categoria delle neuroscienze giuridiche hanno assunto una specifica rilevanza le neuroscienze forensi, ossia quel determinato complesso di studi che forniscono dati scientifici rilevanti e significativi ai fini della valutazione giudiziaria. Nel processo penale tali studi si sono rivelati utili ai fini della valutazione dell’imputabilità e della determinazione della pena in concreto, in particolare da quando le Sezioni unite della cassazione, nel 2005, hanno ampliato l’area della non imputabilità includendo nel concetto di infermità mentale anche i disturbi della personalità. Al riguardo, è di grande interesse lo studio dell’esplorazione funzionale del cervello, cioè della relazione che esiste tra cervello e comportamento e, in particolare, tra cervello e controllo e controllo di impulsi aggressivi e antisociali. Gli strumenti di indagine neuroscientifica sono costituiti dalle tecniche di esplorazione morfologica e funzionale del cervello, le c.d. tecniche di neuroimaging o brain imaging. Le tecniche di neuroimaging ricostruiscono tridimensionalmente la struttura e la funzione del cervello, producendo, attraverso calcoli elaborati da un computer, le cosiddette “neuroimmagini”. Esse rappresentano uno sviluppo dei raggi X attraverso le tecniche di imaging e le tecniche tomografiche, che consentono una ricostruzione tridimensionale dell’organo Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 67 umano. Le tecniche di maggior utilizzo sono: l’elettroencefalogramma (EEG), la risonanza magnetica nucleare (RMN), la tomografia assiale computerizzata (TAC), la tomografia ad emissione di fotone singolo (SPECT), la tomografia ad emissione di positroni (PET). Questi strumenti hanno consentito una conoscenza particolareggiata del funzionamento del sistema nervoso. Nell’ambito delle tecniche di brain imaging, negli ultimi anni è stato compiuto un notevole sviluppo nello studio della Functional Magnetic Resonace Imaging (fMRI). La tecnica della fMRI consente di individuare nei soggetti le aree cerebrali attivate durante compiti cognitivi, come il riconoscimento di volti e la rievocazione di immagini. Un’altra tecnica è costituita dall’Autobiographical Implicit Association Test (aIAT), che si basa su una modificazione dello strumento noto come Implicit Association Test, teorizzato da Greenwald. L’IAT è uno strumento di misura indiretta che, in base alla latenza delle risposte, stabilisce l’associazione tra concetti. L’Autobiographical Implicit Association Test, invece, consente di valutare l’esistenza di una traccia della memoria autobiografica (memoria episodica), rendendo così lo strumento idoneo per le applicazioni investigative e forensi. Si ipotizza che in un futuro potrebbe essere possibile individuare le attivazioni neuronali nel momento in cui viene affermato il falso dal soggetto analizzato, permettendo di indagare sulla veridicità delle risposte date nel corso di un interrogatorio. I progressi nel campo delle neuroscienze hanno riaperto il dibattito tra due posizioni filosofiche antitetiche: il libero arbitrio e il determinismo. Ci si interroga se l’essere umano sia libero di determinarsi e di compiere azioni di cui è responsabile oppure se, al contrario, il comportamento umano sia determinato dai circuiti nervosi cerebrali. Esperimenti recenti indicano l’esistenza di circuiti cerebrali specifici che presiedono al controllo e all’inibizione degli impulsi aggressivi, circuiti che coinvolgono, in maniera cruciale, regioni collocate nei lobi frontali. Su questa base, è stata avanzata l’ipotesi che proprio tali circuiti possano essere compromessi in soggetti criminali, ipotesi supportata dall’osservazione di apprezzabili differenze morfologiche e funzionali tra il cervello di persone “normali” e quello dei criminali. Studi recentissimi hanno, inoltre, dimostrato che la presenza di determinati alleli di geni implicati nel metabolismo dei neurotrasmettitori (come quello MAOA) può essere associata ad un rischio significativamente maggiore di sviluppare comportamenti antisociali e di commettere atti criminali. Secondo tali studi se un soggetto è portatore della variante del gene MAOA, non necessariamente diventa violento, ma è più predisposto all’aggressività se, in età infantile, ha subito violenze è cresciuto in un ambiente violento. Da questo punto di vista è ragionevole chiedersi se sia possibile ipotizzare una sorta di “attenuanti genetiche” o di “vulnerabilità genetica”. La “genetica comportamentale” (Behavioural Genetics) studia il comportamento, e in particolar modo alcuni aspetti della personalità umana quali l'intelligenza, l'introversione e l'estroversione, l'orientamento sessuale, il comportamento aggressivo e antisociale, la ricerca continua di nuove sensazioni, l'abuso di alcool o di droghe, nel tentativo di individuare i geni che possano giocare un ruolo nel determinare l'espressione di tali tratti. In due recenti sentenze del 2009 e del 2011, la prima della Corte di Assise di Appello Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 68 di Trieste e la seconda del Tribunale di Como, si è giunti a valutare il grado di infermità mentale dell’imputato in base a perizie psichiatriche in cui è stato fatto uso di determinate tecniche neuroscientifiche. Le neuroscienze stanno cominciando, in tal modo, a far parte di quella dimensione in continua evoluzione che è costituita dalla prova scientifica nel processo penale. Di conseguenza, anche la valutazione della prova neuroscientifica deve essere condotta secondo i criteri di affidabilità stabiliti nella sentenza Daubert emessa dalla Corte Suprema statunitense nel 1993. Tale pronuncia ha elaborato i criteri sulla base dei quali il giudice deve valutare quando un determinato metodo può definirsi scientifico. I parametri sono stati individuati nella verificabilità del metodo; nella falsificabilità del metodo stesso; nella conoscenza del tasso di errore; ed, infine, nella sottoposizione al controllo della comunità scientifica del metodo tramite la pubblicazione su riviste specializzate. In questo quadro così complesso si impone, dunque, la necessità di elaborare interpretazioni correttive, informate ai princìpi generali, tali da indirizzare giuristi e operatori lungo le corrette direttrici sistematiche. Parole chiave: neuroscienze, imputabilità, memoria, prova scientifica, perizia, imputato, libertà morale. Le neuroscienze: considerazioni introduttive La materia della prova scientifica nel processo penale si caratterizza per l’estrema attualità delle tematiche2. Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole sviluppo delle neuroscienze, le quali, studiando il legame tra cervello e comportamento umano, hanno iniziato a portare contributi utili non solo in campo scientifico ma anche in campo giuridico3. 2 In argomento, F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., 2008, 3521; ID., Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il “delitto di Cogne”, ivi, 2009, 1867; C. CONTI, Evoluzione della scienza e ruolo degli esperti nel processo penale, in AA.VV., Medicina e diritto penale, a cura di S. CANESTRARI-F. GIUNTA-R. GUERRINI PADOVANI, Pisa 2009, 335-358; EAD., Il processo si apre alla scienza: considerazioni sul procedimento probatorio e sul giudizio di revisione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 1210; EAD., Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale, in Dir. pen. e proc., Dossier La prova scientifica nel processo penale, a cura di P. TONINI, 2008, pp. 29-36; P. FERRUA, Metodo scientifico e processo penale, in Dir. pen. proc., DOSSIER La prova scientifica nel processo penale, a cura di P. TONINI, Milano, 2008, 17 ss.; D. PULITANÒ, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 802 ss.; G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, Princìpi generali, 2a ed., Torino 2007, 44; P. TONINI, La prova scientifica, in Trattato di procedura penale, diretto da G. SPANGHER, vol. II, t. 1, Torino 2009, 88; ID., Dalla perizia “prova neutra” al contraddittorio sulla scienza, in Dir. pen. proc., n. 3/2011, 360 ss. 3 Sul punto, senza pretesa di esaustività, S. BARLATI, La rilevanza delle neuroscienze in campo forense. L’impatto delle tecniche di neuroimaging e della genetica comportamentale sul diritto, in Crimen et delictum, International Journal of Criminological and Investigative Sciences, 2011, p. 56; A. BIANCHI, G. GULOTTA, G. SARTORI, Manuale di neuroscienze forensi, Milano 2009; F. CASASOLE, Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale, in Dir. pen. proc., n. 1/2012, 110; M.T. COLLICA, Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità, in www.penanalecontemporaneo.it, pp. 8 ss.; E.R. KANDEL, J.H. SCHWARTZ, T.M. JESSEL, Principi di neuroscienze, Milano 2003; A. LAVAZZA, L. SAMMICHELI, Il delitto del cervello, Torino 2012; I. MERZAGORA BETSOS, Il colpevole è il cervello: imputabilità, neuroscienze, libero arbitrio: dalla teorizzazione alla realtà, in Riv. it. med. leg. 2011, 175; A. SANTOSUOSSO, Diritto, scienza, nuove tecnologie, Padova 2011, 218 ss.; A. STRACCIARI, A. BIANCHI, G. SARTORI, Neuropsicologia forense, Bologna 2010, pp. 49 ss.; G. SARTORI, D. RIGONI, A. MECHELLI, P. PIETRINI, Neuroscienze, libero arbitrio, imputabilità, in AA.VV., Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, a cura di V. VOLTERRA, Milano 2010, 36 ss. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 69 Al fine di comprendere adeguatamente i rapporti tra processo penale e neuroscienze occorre conoscere determinati settori di base delle scienze psicologiche4. La psicologia generale costituisce lo studio degli aspetti generali della condotta umana, tenendo conto delle diverse prospettive di indagine in ordine ai processi della percezione, della memoria, dell’intelligenza, del pensiero, del linguaggio, dell’apprendimento, della motivazione e delle emozioni. In sintesi, è la psicologia della personalità. La psicologia sociale è lo studio del modo in cui i soggetti percepiscono ed interpretano il mondo sociale e di come le credenze, le emozioni e i comportamenti siano influenzati dalla presenza degli altri. In sintesi, è la parte della psicologia relativa al comportamento dei gruppi e delle relazioni sociali interpersonali. La psicologia dello sviluppo è quel settore che riguarda lo sviluppo progressivo delle strutture psichiche dell’individuo dal momento della nascita fino all’età adulta. Le neuroscienze hanno ad oggetto lo studio del cervello e del sistema nervoso degli organismi viventi a livello molecolare, biochimico e genetico5. Lo scopo delle neuroscienze è quello di analizzare la base biologica delle espressioni mentali e comportamentali dell’animale e dell’uomo a partire dallo studio delle singole cellule nervose, i neuroni. All’interno delle neuroscienze si distinguono determinati livelli di analisi e di ricerca6 . Il livello più A. FORZA, La psicologia nel processo penale, Milano 2010, 36 ss. E.R. KANDEL, J.H. SCHWARTZ, T.M. JESSEL, Principi di neuroscienze, Milano 2003; 3 ss. M.F. BEAR, B.W. CONNORS, M.A. PARADISO, Neuroscienze. Esplorando il cervello, Milano 2007, 12 ss. 6 Per ulteriori approfondimenti si vedano M.F. BEAR, B.W. CONNORS, M.A. PARADISO, Neuroscienze. Esplorando il cervello, cit., 12 ss.; P. TONINI, C. CONTI, Il diritto delle prove penali, Milano 2012. 4 5 elementare di studio del cervello è costituito dalla neuroscienza molecolare. Ad un livello successivo è collocata la neuroscienza cellulare, che studia il funzionamento e la natura dei neuroni. Ad un livello più elevato di analisi si trova la neuroscienza cognitiva, che studia i meccanismi neurali delle principali attività della mente umana con particolare riferimento alla percezione, alla memoria, all’emozione, al linguaggio e all’apprendimento. Di notevole interesse, infine, è la neuroscienza comportamentale, che ha ad oggetto lo studio del funzionamento dei sistemi neurali che stanno alla base del comportamento umano e, più in particolare, l’analisi genetica della struttura del cervello in relazione al comportamento medesimo7. Le neuroscienze giuridiche ricomprendono tutte le ricerche neuroscientifiche aventi un’applicazione giuridica diretta o indiretta8. All’interno della vasta categoria delle neuroscienze giuridiche hanno assunto una specifica rilevanza le neuroscienze forensi, ossia quel determinato complesso di studi che forniscono dati scientifici rilevanti e significativi ai fini della valutazione giudiziaria9. Nel processo penale tali studi si sono rivelati utili ai fini della valutazione dell’imputabilità e della determinazione della pena in concreto. 7 R. PLOMIN, J.C. DEFRIES, G.E. MCCLEARN, P. MCGUFFIN, Genetica del comportamento, Milano 2001. 8 L. SAMMICHELI-G. SARTORI, Neuroscienze giuridiche: i diversi livelli di interazione tra diritto e neuroscienze, in AA.VV., Manuale di neuroscienze forensi, a cura di A. BIANCHI.G. GULOTTA-G. SARTORI, Milano 2009, 15. 9 La disciplina delle neuroscienze forensi si intreccia con quella della “neuroetica”, neologismo che definisce «lo studio delle questioni etiche, sociali, legali e politiche che scaturiscono nel momento in cui le scoperte scientifiche riguardanti il cervello entrano nella pratica medica, nelle interpretazioni della legge e nella politica sociale». Al riguardo v. P. PIETRINI-G. SARTORI, Come evolve il ruolo della perizia psichiatrica alla luce delle acquisizioni delle neuroscienze, in Guida dir., focus on line, n. 8/2011. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 70 La nozione di infermità mentale alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. L’accertamento di un determinato stato di infermità mentale di un soggetto al fine di valutare se quest’ultimo sia o meno imputabile costituisce una dimensione in cui si incontrano e, talvolta, si scontrano le regole giuridiche e le leggi scientifiche della psichiatria. Riguardo al concetto di infermità, di cui all’art. 88 cod. pen., nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si sono in passato contrapposti due orientamenti10. Secondo il cosiddetto indirizzo medico la nozione di infermità psichica penalmente rilevante dovrebbe essere desunta esclusivamente dalle scienze mediche, assegnando rilevanza alle sole malattie mentali in senso stretto. Nella sua versione più estrema, tale lettura afferma che le infermità psichiche penalmente rilevanti sarebbero soltanto quelle fornite di un substrato organico o biologico. In tale ottica, l’individuazione della causa organica consentirebbe di sussumere il disturbo psichico nelle classificazioni nosografiche elaborate dalla scienza psichiatrica e dalla psicologia forense, facilitando sia la loro individuazione che la loro interpretazione11. In base ad una diversa ricostruzione teorica, che costituisce il cosiddetto indirizzo Si veda, per ulteriori approfondimenti, G. PAVAN, L’imputabilità è presupposto della colpevolezza: considerazioni in ordine al rapporto tra la scelta dogmatica operata da SS. UU. 25. 1. 2005 n. 9163 e l’estensione dell’infermità ai gravi disturbi della personalità, in Ind. pen., 2008, p. 308; ID., Sui rapporti fra disciplina dell’imputabilità e nosografia psichiatrica, Riv. It. med leg., 2003, p. 659; ma anche T. BANDINI e G. ROCCA, La psichiatria forense e il “vizio di mente”: criticità attuali e prospettive metodologiche, cit., p. 417. 11 Si veda, in proposito, Cass. pen., Sez VI, n. 26614 del 2003, in Riv. pen., 2004. 10 giuridico, il riferimento alle classificazioni nosografiche non è sufficiente ma occorre accertare la concreta incidenza di una determinata infermità sulla capacità di intendere e di volere del soggetto12. La soluzione all’annoso dibattito è arrivata soltanto nel 2005 quando le Sezioni unite della Cassazione, espressamente chiamate a dirimere la controversia sui due orientamenti, hanno sviluppato e precisato alcune delle conclusioni cui era pervenuto l’indirizzo giurisprudenziale giuridico sconfessando, così, l’impostazione medica nelle sue manifestazioni più radicali13. Secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai fini dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 cod. pen., rientrano nel concetto di infermità anche i gravi disturbi della personalità, come quelli da nevrosi o psicopatie, a condizione che il giudice ne accerti la consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere14. 12 Con riferimento a tali indirizzi si vedano i contributi di G. FIDELBO, Le Sezioni Unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità, in Cass. pen., 2005, p. 1873; PAVAN G., Sui rapporti fra disciplina dell’imputabilità e nosografia psichiatrica, cit., p. 659 13 Si tratta della sentenza Cass. pen., Sez. un., 8 marzo 2005 (u.p. 25 gennaio 2005), n. 9163, in Dir. pen. proc., 2005, p. 837-853; per un commento della sentenza si veda: M. BERTOLINO, L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., p. 853; F. CENTONZE, L’imputabilità, il vizio di mente e i disturbi della personalità, in Riv. It. dir. proc. pen., 2005, p. 247; G. FIDELBO, Le Sezioni Unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità, in Cass. pen., 2005, p. 1873; FORNARI U., I disturbi gravi della personalità rientrano nel concetto di infermità, in Cass. pen., 2006, p. 274; G. LEO, I disturbi della personalità nel quadro delle patologie che incidono sull’imputabilità, in Il Corriere del merito, 2005, p. 585; I. MERZAGORA BETSOS, I nomi e le cose, in Riv. It. Med. Leg., 2005, p. 403; PAVAN G., L’imputabilità è presupposto della colpevolezza: considerazioni in ordine al rapporto tra la scelta dogmatica operata da SS. UU. 25. 1. 2005 n. 9163 e l’estensione dell’infermità ai gravi disturbi della personalità, in Ind. pen., 2008, p. 308. 14 In tale decisione si specifica che la nozione di infermità ha un significato più generale rispetto alla nozione di malattia mentale e, per questo, è idonea a ricomprendere al proprio interno sia le patologie fisiche sia quelle di origine psicologica. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 71 La suddetta conclusione ha rappresentato un fondamentale punto di svolta circa la determinazione della portata del vizio di mente, ponendo fine alle annose divergenze che avevano fino a quel momento caratterizzato le pronunce giurisprudenziali in materia. Il giudice nomofilattico, con una sentenza che si caratterizza per il particolare approfondimento scientifico, ha recepito la più recente concezione multifattoriale di tipo bio-psico-sociale del disturbo mentale (o paradigma integrato). La scienza psichiatrica attuale riconduce in un ‘modello circolare’ di produzione causale dell’infermità una multiformità di fattori, non solo di tipo biologico, ma anche extrabiologico15, sia pure con possibile diversità di incidenza, a seconda delle circostanze specifiche del caso concreto. I disturbi mentali, salvo eccezioni, sono, dunque, nella maggioranza dei casi, multideterminati. I principi enunciati dalle sezioni unite del 2005 sono stati confermati dalle decisioni successive in materia16. 15 Possono dunque assumere rilevanza anche fattori psicologici, situazionali, socioculturali e transculturali. Per tutti, U. FORNARI, Temperamento, delitto e follia, in Riv. it. med. leg., 2001, p. 521. 16 Tra le altre, si segnalano Cass. Sez. IV, 13.07.2007, Stracuzzi, in Cass. pen., 2008, 587, per la quale «il disturbo della personalità, per rilevare ai fini del vizio parziale di mente, deve influire concretamente sul motivo e la decisione che conducono alla commissione del reato»; Trib. Bologna, 10.11.2006, in Il merito, 2007, 6, 76; Trib. Milano, 23.03.2006, in Foro ambrosiano, 2006, 146; Trib. Milano, 8.11.2005, cit.; Cass. Sez. I, 31.03.2005, Alparone, in Dir. giust., 2005, 28, 56, il cui caso ha riguardato una madre accusata di aver ucciso il proprio figlio, gettandolo da un balcone, come “indiretta punizione” verso la cerchia dei familiari che la opprimeva. Ribaltando la decisione d’Appello, che aveva inflitto alla donna una pena di 12 anni di reclusione, riconosciuta solo seminferma di mente, sul presupposto che le nevrosi sono irrilevanti ai fini del vizio totale di mente, la Suprema Corte ha annullato con rinvio ad altra sezione, per un nuovo giudizio proprio alla luce dell’orientamento di recente affermato dalle Sezioni Unite. All’imputata, in particolare, era stata diagnosticata una sindrome depressiva associata a gravi disturbi della personalità provocati dalle incomprensioni con i L’applicazione delle neuroscienze nel processo penale: l’accertamento della capacità di intendere e di volere. Nel processo penale tali studi si sono rivelati utili ai fini della valutazione dell’imputabilità e della determinazione della pena in concreto, in particolare da quando le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2005, hanno ampliato l’area della non imputabilità includendo nel concetto di infermità mentale anche i disturbi della personalità17. Al riguardo, è di grande interesse lo studio dell’esplorazione funzionale del cervello, cioè della relazione che esiste tra cervello e familiari e dallo stress post-parto. I giudici d’Appello avevano fatto riferimento ad una personalità borderline di grado mediograve per concludere, però, sulla sola ridotta capacità d’intendere e di volere della donna, a dire della Corte di Cassazione, in modo «non appagante sotto il profilo logicoargomentativo». Dalla sentenza di secondo grado, infatti, sarebbe emerso il convincimento che limita l’accezione di “infermità”, di cui all’art. 88 c.p., alla malattia nosograficamente inquadrata, che è ormai stato smentito dalle Sezioni Unite. Da qui la decisione di procedere ad un nuovo giudizio, per consentire un’ulteriore valutazione dell’incidenza del disturbo diagnosticato sull’imputabilità, sulla base del materiale trascurato dalla Corte d’Assise d’Appello, o tramite l’eventuale acquisizione di nuovi elementi di indagine. 17 Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n° 9163, Raso, in Cass. Pen., 2005, 1851, con nota di G. FIDELBO, “Le Sezioni Unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità”; in Dir. pen. proc., 2005, 7, pp. 119 ss., con nota di M. BERTOLINO, Commento alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9163, in Riv. It. Dir. e proc. pen., 2005, 394, con nota di COLLICA, “Anche i disturbi della personalità sono infermità mentali”. Le sezioni unite hanno affermato che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sono sempre inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché gli stati emotivi e passionali, salvo che quest’ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 72 comportamento e, in particolare, tra cervello e controllo di impulsi aggressivi e antisociali. Ben prima che le tecniche di esplorazione funzionale fossero disponibili, l’osservazione di alcuni casi clinici aveva già suggerito lo stretto legame tra lobi frontali da una parte e comportamento, inclusa l’aggressività, dall’altra18. Le prime evidenze si fanno risalire al XIX secolo, precisamente al famoso caso del minatore statunitense Phineas Gage, descritto dal medico John Harlow nel 1848. L’allora venticinquenne Gage rimase coinvolto in un grave incidente mentre lavorava alla costruzione di una ferrovia nel New England. Il capocantiere Phineas Gage, mentre stava comprimendo in un buco della polvere esplosiva per provocare un'esplosione nel terreno, commise l'errore di non osservare bene ciò che stava facendo: il ferro di pigiatura che teneva in mano toccò una roccia e la polvere esplose. Gage, incredibilmente, sopravvisse e recuperò rapidamente le sue funzioni cognitive. Tuttavia, a detta dei suoi compagni, «Gage non era più Gage»: egli, prima dell’incidente, era considerato un operaio collaborativo e mite. Gage, guarito dalla lesione acuta, era tornato apparentemente normale, ma la sua personalità si era totalmente modificata in quanto, dopo l'incidente, era diventato irriverente, sregolato nel comportamento, volgare, intollerante, coprolalico, ostinato, capriccioso, esaltato, tanto da essere licenziato. Alla sua morte non fu fatta alcuna autopsia, ma il suo cranio e il pezzo di ferro furono conservati presso la Harvard Medical School. Recentemente Hanna e Damasio Così P. PIETRINI e V. BAMBINI, Homo ferox: il contributo delle neuroscienze alla comprensione dei comportamenti aggressivi e criminali, in G. GULOTTA, A. BIANCHI, G. SARTORI (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, Milano 2009, p. 49. 18 dell'University of Iowa, hanno ripreso lo studio del caso attraverso misurazioni del cranio di Gage e tecniche di neuroimaging per valutare le lesioni del suo cervello: la sbarra aveva grandemente danneggiato la corteccia di ambedue gli emisferi, soprattutto il lobo frontale e fu questa lesione che determinò la modifica del comportamento e della personalità dell'uomo, il quale era regredito fino a diventare come un bambino maleducato e capriccioso con una significativa amplificazione delle emozioni, ciò che, anche alla luce delle acquisizioni delle neuroscienze, indica che la corteccia cerebrale del lobo frontale ha un ruolo importante nella regolazione dell'espressività emozionale19. Gli strumenti di indagine neuroscientifica sono costituiti dalle tecniche di esplorazione morfologica e funzionale del cervello, le cosiddette tecniche di neuroimaging o brain imaging20. Le metodologie di neuroimaging ricostruiscono tridimensionalmente la struttura e la funzione del cervello, producendo, attraverso calcoli elaborati da un computer, le cosiddette neuroimmagini. Esse rappresentano uno sviluppo dei raggi X attraverso le tecniche di imaging e le tecniche tomografiche, che consentono una ricostruzione tridimensionale dell’organo umano. Le tecniche di maggior utilizzo sono: l’elettroencefalogramma (EEG), la risonanza magnetica nucleare (RMN), la tomografia assiale computerizzata (TAC), la tomografia ad emissione di fotone singolo (SPECT), la tomografia ad emissione di positroni (PET). Questi strumenti hanno 19 H. DAMASIO, T. GRABOWSKI, A. GALABURDA, A.R. DAMASIO, The return of Phineas Gage: Clues about the brain from the skull of famous patient, in Science, 1994, p. 1102 e ss. 20 E.R. KANDEL, J.H. SCHWARTZ, T.M. JESSEL, Principi di neuroscienze, cit., 363 ss.; M.F. BEAR, B.W. CONNORS, M.A. PARADISO, Neuroscienze. Esplorando il cervello, cit., 180 ss. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 73 consentito una conoscenza particolareggiata del funzionamento del sistema nervoso. In particolare, le ricerche sono giunte ad elaborare un modello secondo cui i neuroni, per potersi scambiare informazioni trasmettendo scariche elettriche attraverso le connessioni sinaptiche, necessitano di un’energia che, nel cervello, è prodotta bruciando glucosio con ossigeno. Poiché glucosio ed ossigeno sono trasportati dal sangue laddove vi è necessità (cioè vi è uno scambio sinaptico dei neuroni), ecco che in quella regione del cervello vi sarà maggiore afflusso di sangue. È noto che le cellule cerebrali utilizzano per il loro metabolismo ossigeno e nutrienti in quantità variabile a seconda del maggiore o minore stato di attivazione. Il consumo di glucosio e il flusso ematico nelle diverse strutture corticali e sotto-corticali possono essere misurati con notevole risoluzione temporale e spaziale e con tecniche non invasive, da metodologie di esplorazione funzionale del cervello. Nell’ambito delle tecniche di brain imaging, negli ultimi anni è stato compiuto un notevole sviluppo nello studio della Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). La tecnica della fMRI consente di individuare nei soggetti le aree cerebrali attivate durante compiti cognitivi, come il riconoscimento di volti e la rievocazione di immagini21. 21 Le due tecniche che consentono di ottenere immagini funzionali del cervello sono la tomografia a emissione di positroni e la risonanza magnetica funzionale. Pur essendo differenti nei dettagli tecnici, entrambi i metodi rilevano le modificazioni del flusso ematico (cioè del sangue) regionale e del metabolismo cerebrale. Il principio di base è semplice. I neuroni che sono attivi hanno bisogno di più glucosio e più ossigeno. I vasi cerebrali rispondono all’attività neuronale facendo affluire una maggiore quantità di sangue alle regioni attive. Pertanto, registrando i cambiamenti del flusso ematico cerebrale, pet e frmi rilevano le regioni del cervello che sono più attive in circostanze differenti. In particolare, la PET è basata sulla misurazione dell’assorbimento di una sostanza radioattiva iniettata nel sangue del soggetto esaminato e simile al glucosio, la cui metabolizzazione aumenta nei centri corticali I progressi nel campo delle neuroscienze hanno riaperto il dibattito tra due posizioni filosofiche antitetiche: il libero arbitrio e il determinismo. Ci si interroga se l’essere umano sia libero di determinarsi e di compiere azioni di cui è responsabile oppure se, al contrario, il comportamento umano sia determinato dai circuiti nervosi cerebrali22. Esperimenti recenti indicano l’esistenza di circuiti cerebrali specifici che presiedono al controllo e all’inibizione degli impulsi aggressivi, circuiti che coinvolgono, in maniera cruciale, regioni collocate nei lobi frontali. Su questa base, è stata avanzata l’ipotesi che proprio tali circuiti possano essere compromessi in soggetti criminali, ipotesi supportata dall’osservazione di apprezzabili differenze morfologiche e funzionali tra il cervello di persone ‘normali’ e quello dei criminali23. di volta in volta impegnati nell’attività cerebrale. Invece nella fMRI il metodo si basa sul fatto che l’ossiemoglobina, la forma ossigenata dell’emoglobina nel sangue, ha una risonanza magnetica diversa da quella della deossiemoglobina, l’emoglobina che ha donato il suo ossigeno. Le regioni del cervello più attive ricevono più sangue e questo sangue dona più ossigeno. La frmi rileva la posizione dell’aumentata attività neuronale misurando il rapporto tra ossiemoglobina e deossiemoglobina. Questa tecnica è divenuta il metodo più efficace per la visualizzazione funzionale del cervello perché è possibile effettuare le scansioni rapidamente e ha una buona risoluzione spaziale. 22 S. NANNINI, L’anima e il corpo. Un’introduzione storica alla filosofia della mente, Bari 2002. 23 Resta necessario, peraltro, che questi metodi neuroscientifici entrino nel processo solo laddove siano fondati su una solida e condivisa base scientifica, conseguita attraverso ricerche metodologicamente corrette, replicate e pubblicate su riviste internazionali, riconosciute dall’intera comunità scientifica ed inoltre sia presente una chiara e rigorosa cornice legislativa e normativa, in merito alle modalità di applicazione in campo forense. Una tale cristallina dinamica è fornita da S. BARLATI, La rilevanza delle neuroscienze in campo forense. L’impatto delle tecniche di neuroimaging e della genetica comportamentale sul diritto, in Crimen et delictum, International Journal of Criminological and Investigative Sciences, 2011, p. 56 e ss. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 74 La genetica comportamentale Studi recentissimi hanno dimostrato, inoltre, che la presenza di determinati alleli di geni implicati nel metabolismo dei neurotrasmettitori (come quello MAOA) può essere associata ad un rischio significativamente maggiore di sviluppare comportamenti antisociali e di commettere atti criminali. Se da un lato determinate metodiche hanno permesso di individuare, in base al DNA, il probabile autore del reato, da un altro lato, si inizia a comprendere la relazione che intercorre tra il patrimonio genetico e determinati tratti della personalità. Si parla a questo proposito di genetica comportamentale, come quella disciplina che studia l’influenza del profilo genetico anche sui comportamenti degli individui24. Gli studi delle basi genetiche del comportamento, effettuate attraverso la genetica molecolare, hanno dimostrato che la diversità evolutiva di ogni singolo individuo trova la sua origine nel DNA. È la diversa combinazione dei geni che determina quella variazione fenotipica che tutti noi conosciamo, i tratti somatici, il colore degli occhi, la statura e così via. Gli esperti hanno chiaro una distinzione, che risulta essere uno dei capisaldi dello studio genetico: quella tra geni causativi e i geni di suscettibilità. I primi sono quei geni che, se presenti, portano inevitabilmente allo sviluppo della patologia a essi associata, come nel caso di alcune forme della malattia dell’Alzheimer25. Nel caso dei 24Così S. PELLEGRINI, Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione del comportamento: le nuove acquisizioni della biologia molecolare genetica, in A. BIANCHI, G. GULLOTTA, G. SARTORI, Manuale di euroscienze forensi, Milano, 2009, pp. 69 e ss.; Si veda anche A. FORZA, Le Neuroscienze entrano nel diritto penale, in Rivista Penale, 2010, pp. 75 e ss. 25 Così S. PELLEGRINI, Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione del comportamento: le nuove acquisizioni della biologia molecolare geni di suscettibilità, invece, una determinata variante allelica non comporta che un soggetto sviluppi certamente la patologia connessa, ma significa che il medesimo ha maggiori probabilità di esserne affetto. Si parla, in tali circostanze, di una maggiore ‘vulnerabilità genetica’. La distinzione tra le due ipotesi è, dunque, chiara: nel primo caso si parla dello sviluppo della patologia in termini di certezza, nella seconda ipotesi in termini di probabilità. Un determinato gene di suscettibilità non è la causa necessaria della manifestazione della patologia. Occorre chiedersi se la genetica comportamentale può fornire delle valide informazioni all’interno di un processo penale. È innegabile il fatto che, come accade per ogni altro organo del corpo umano, anche il nostro cervello e il suo sviluppo dipendano, in certa misura dal DNA. E precisare fin da subito che non sono solo i geni che contribuiscono allo sviluppo cerebrale. Influiscono in modo considerevole altri fattori, come quelli ambientali, culturali, alimentari. Precisato, dunque, che non siamo solo i nostri geni, bensì un’entità molto più complessa, è necessario, peraltro, prendere atto delle ultime scoperte della biologia molecolare. Come esistono dei fattori che determinano il nostro colore degli occhi, ci sono anche dei geni che possono influire sulla nostra personalità e sul nostro comportamento. Questo, però, non deve portare a un’adesione a quelle correnti deterministiche che, in base all’influenza genetica, vanno a negare l’esistenza del libero arbitrio e della capacità di autodeterminazione. Se è vero che la decodificazione del DNA e l’identificazione di certe combinazioni alleliche hanno rilevato genetica, in A. BIANCHI, G. GULLOTTA, G. SARTORI, Manuale di neuroscienze forensi, Milano 2009, pp. 74 e ss.; Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 75 una relazione tra alcuni geni e dei tratti comportamentali, è anche vero che non è stato ancora scoperto nessun gene che possa assurgere a causa diretta dello sviluppo di un determinato comportamento. Non si è, dunque, scoperta l’esistenza di un gene la cui presenza di per sé è causa di un comportamento criminale. Se quanto affermato è un dato incontrovertibile, è anche vero che recenti studi hanno mostrato che il possedere una variante allelica piuttosto che un’altra in un gene (soprattutto se questo si occupa di regolare il metabolismo dei neurotrasmettitori coinvolti nella modulazione dell’umore o del comportamento) può essere associato a un maggior rischio di sviluppare atteggiamenti antisociali. Alla luce di ciò, si può affermare che, se un soggetto presenta nel suo patrimonio genetico alcune mutazioni che determinano un gene di suscettibilità, ha una maggiore possibilità di sviluppare comportamenti violenti se durante la sua esistenza, e soprattutto nel periodo infantile, è stato esposto ad eventi stressanti, quali un contesto violento, maltrattamenti famigliari. Tra le mutazioni genetiche a cui è connesso il rischio di sviluppare comportamenti violenti, l’ipotesi più nota è il caso di un’anomalia in quel gene addetto alla codificazione della monoamino ossidasi A (MAOA), principale enzima deputato al metabolismo delle catecolamine, molecole che agiscono come neurotrasmettitori nel sistema nervoso. Già nei primi anni novanta erano stati condotti degli studi sui maschi di una famiglia olandese, tristemente famosa per i loro comportamenti violenti e la loro storia fatta di criminalità. Gli studi condotti dai genetisti avevano rilevato una rarissima mutazione genetica a carico del gene MAOA, che andava a inibirlo completamente. Incapaci, dunque, di produrre l’enzima MAOA, gli uomini della famiglia (in quanto suddetto gene è posizionato sul cromosoma X) sarebbero stati condizionati a tenere un comportamento aggressivo e violento. Ora, tale scoperta non deve portare a conclusioni errate: trattasi di una variazione genetica molto grave, ma anche rarissima. Tuttavia, questa rivelazione ha spinto gli scienziati a condurre ulteriori indagini empiriche in tal senso. I loro sforzi, oggi, appaiano ricompensati. Si è, infatti, scoperto che esistono quattro varianti alleliche di questo gene: due che determinano una maggiore efficienza enzimatica del gene, e due varianti che, invece, hanno una ridotta e bassa efficienza enzimatica (L –MAOA). L’aspetto interessante è dato dal fatto che, in entrambi i casi prospettati, i soggetti hanno una scarsa tendenza a sviluppare dei comportamenti violenti, se educati in un contesto familiare e culturale non segnato da violenza, maltrattamenti, sopraffazione. Se questa tendenza permane anche in quei soggetti che hanno alle spalle uno storia familiare di violenze e presentano un’alta attività enzimatica, la stessa cosa non può dirsi per quei soggetti che presentano una bassa attività enzimatica e che non sono cresciuti in un ambiente sano e protettivo. Di per sé, dunque, tale condizione genetica non è che determini i soggetti allo sviluppo di comportamenti aberranti; semplicemente, essi hanno maggior probabilità rispetto agli altri, se sottoposti ad eventi stressanti, di divenire violenti. Attraverso le tecniche di brain imaging, inoltre, si è riscontrato, nei soggetti che presentano il gene L- MAOA, delle differenze sia anatomiche che funzionali in alcune aree cerebrali, come se i polimorfismi genetici fossero capaci di andare ad incidere sullo sviluppo dei circuiti nervosi del cervello, Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 76 condizionandoli26. Oltre al MAOA, gli scienziati hanno individuato altre varianti alleliche a carico di altri geni che possono essere associati a determinati comportamenti aggressivi della personalità. Si può qui ricordare che l’allele Short del polimorfismo 5HTTLPR è responsabile del dimezzamento della portata del trasportatore di serotonina, con delle rilevanti conseguenze sull’efficienza dello stesso neurotrasmettitore. Molti studi evidenziano un collegamento tra l’allele Short e una maggiore predisposizione a 27 comportamenti violenti, aggressivi , ma anche a stati d’ansia e depressione28, soprattutto se il soggetto ha vissuto in condizioni ambientali stressanti. Analoghi effetti si possono avere se l’aminoacido Valina è sostituto dall’aminoacido Metionina nel polimorfismo Vall58Met del gene COMT. Questa mutazione va a ridurre l’attività dell’enzima e rende più lenta l’attivazione delle catecolamine. Specularmente a ciò si è rilevata una maggiore predisposizione alla violenza in quei soggetti che presentano una bassa attività dell’allele29. Si veda a tal proposito: P. PIETRINI, G. SARTORI, Come evolve il ruolo della perizia psichiatrica alla luce dell’acquisizione delle neuroscienze, in Guida dir., focus online, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, anno I, n. 8 luglio 2011. 27Si veda a tal proposito: S. PELLEGRINI, Il ruolo dei fattori genetici nella modulazione del comportamento: le nuove acquisizioni della biologia molecolare genetica, in A. BIANCHI, G. GULLOTTA, G. SARTORI, Manuale di neuroscienze forensi, Milano 2009, pp. 81 e ss.; per un approfondimento di tali studi specialistici si rimanda a J.T. SAKAI, S.E. YOUNG, M.C. STALLINGS, D. TIMBERLAKE, A. SMOLEN, G.L. STETLER, T.J. CROWLEY, Case – control and within – family tests for an association between conduct disorder and 5HTTLPR, in Am J Med Genet B Neuropsychiatry Genet, 2006, pp. 825 e ss. 28Per un approfondimento di questo aspetto si veda A. SARRETTI, R. CALATI, L. MANDELLI, D. DE RONCHI, Serotonin transporter gene variants and behavior: a comprehensive review, in Curr Drug Targets, 2006, pp. 1659 e ss. 29Per un approfondimento di questo aspetto si veda: J. VOLAVKA, R. BILDER, K. NOLAN, Catecholamines and Aggression: The Role of COMT and MAO Polymorphisms, in Ann NY Acad Sci, 2004, p. 393. 26 In due recenti sentenze del 2009 e del 2011, la prima sezione della Corte di Assise di Appello di Trieste e la seconda del Tribunale di Como, si è giunti a valutare il grado di infermità mentale dell’imputato in base a perizie psichiatriche in cui è stato fatto uso di determinate tecniche neuroscientifiche30. 30 C. Assise di Appello di Trieste, 18 settembre 2009, n. 5, in Riv. pen., 2010, 70 ss,. con nota di A. FORZA, Le neuroscienze entrano nel processo penale. Gip Como, 20.05.2011, in Guida al diritto (on line), 30 agosto 2011, con nota di MACIOCCHI, Gip di Como: le neuroscienze entrano e vincono in tribunale. Per un commento della sentenza, v. anche F. CASASOLE, Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale, cit., 110 ss.; G. MESSINA, Il contributo delle neuroscienze nel giudizio sull'imputabilità, comparso su Il corriere del merito, n. 1/12. Il caso di Trieste riguardava un omicidio commesso da un algerino, da tempo seguito dal Centro di Salute Mentale, a danno di un colombiano, erroneamente scambiato dall’imputato per il responsabile di un’aggressione da lui precedentemente subita. Il giudice di primo grado aveva disposto la perizia psichiatrica che concludeva per la totale incapacità del soggetto. Tale valutazione veniva fatta propria anche dal consulente tecnico della difesa, mentre era disattesa dal consulente del Pm, che riteneva la capacità di intendere e di volere dell’imputato solo scemata. Il giudice condivise le osservazioni del consulente della pubblica accusa, riducendo la pena ai sensi dell’art. 89 c.p., sia pure non nel massimo. In secondo grado i giudici della Corte d’Assise d’Appello avevano conferito l’incarico peritale a due noti accademici, esperti di neuroscienze. La Corte ha in quell’occasione recepito le conclusioni dei due esperti dimostrando di apprezzarne la compiutezza dell’indagine e le tecniche strumentali utilizzate. Particolare considerazione è stata prestata alle indagini genetiche volte a ricercare nell’imputato polimorfismi genetici significativi per modulare le reazioni ambientali, specie di fronte all’esposizione ad eventi stressanti. Ebbene, di fronte a tali riscontri, i giudici hanno deciso per il vizio parziale di mente, operando questa volta la riduzione massima della pena di un terzo. Nel caso di Como, nel 2009, a Cirimido (Como), Stefania Albertani uccise sua sorella maggiore, segregandola in casa e costringendola ad assumere psicofarmaci in dosi tali da causarne il decesso. Successivamente diede fuoco al cadavere. Indiziata per la scomparsa della sorella e tenuta sotto controllo dalla polizia, durante un diverbio con la madre, tentò di strangolarla con una cintura. L’arrivo della polizia salvò la madre e portò all’arresto di Stefania. In seguito emerse un complesso disegno criminoso, per cui l’imputata è stata chiamata a rispondere del sequestro di persona e poi dell’omicidio della sorella, omicidio preceduto dalla somministrazione di benzodiazepine, che aveva indotto la vittima in uno stato di confusione mentale e di incapacità reattiva, nonché dei reati di soppressione e distruzione di cadavere, di quello di utilizzo indebito delle carte di credito, appartenenti alla sorella, e ancora di procurata incapacità di intendere e di volere del padre attraverso la somministrazione Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 77 Psicopatia e neuroscienze. Il caso del soggetto psicopatico si presenta estremamente interessante per verificare se i risultati delle neuroscienze siano idonei a fornire una spiegazione in merito all’imputabilità dell’individuo affetto da tale patologia31. La caratteristica principale della psicopatia è legata alla messa in atto di di medicinali che ne procurarono il ricovero in ospedale, di tentato omicidio di entrambi i genitori, avendo cercato di farne esplodere l’autovettura, e del tentato omicidio della madre attraverso strangolamento. Il Gip di Como, Luisa Lo Gatto, ha condannato Stefania a venti anni di reclusione, riconoscendole un vizio parziale di mente per la presenza di «alterazioni» in «un'area del cervello che ha la funzione» di regolare «le azioni aggressive» e, dal punto di vista genetico, di fattori «significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento». La decisione è stata supportata oltre che su accertamenti psichiatrici tradizionali, anche su analisi neuroscientifiche, che hanno rivelato la morfologia del cervello e il patrimonio genetico dell’imputata. 31 Occorre precisare che il Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali (DSM IV) non contiene una definizione di psicopatia ma riporta il disturbo relativo alla personalità antisociale, la cui caratterizzazione ha fortissime analogie con le classiche descrizioni della personalità psicopatica. I primi studi scientifici significativi in materia risalgono alla prima metà del secolo scorso. A tal proposito, si vedano K. SCHNEIDER, Die psychopathischen Personlichkeiten, 1923 [trad. ingl. Psychopatic Personalities, Cassell, London 1958]; H.M. CLECKLEY, The Mask of Sanity: An Attempt to Clarify Some Issues about the So-Called Psychopathic Personality, St. Louis 1941. Attualmente, il maggiore studioso della psicopatia è Robert Hare. Tra le sue opere sono fondamentali le seguenti: R. HARE, The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), Toronto 1991; ID., Without Conscience: The Disturbing World of Psychopaths Among Us, New York 1993; R. Hare, C.S. NEUMANN, Psychopathy: Assessment and Forensic Implications, in L. MALATESTI E J. MCMILLAN (a cura di), Responsibility and Psychopathy, Oxford 2010. Per quanto riguarda la ricerca italiana, si veda V. CARETTI, G. CAPRARO, La personalità psicopatica, in “Sistemi intelligenti”, Vol. II, 2010, pp. 229-240, in cui la psicopatia è definita come «disturbo deviante dello sviluppo, caratterizzato da una condizione di aggressività istintuale e dalla incapacità di stringere una relazione oggettuale basata sulla reciprocità e sulla corrispondenza delle comuni emozioni. La psicopatia quindi va intesa come un processo, caratterizzata dalla continua interazione di fattori emotivi e comportamentali che si evolvono implicitamente nella direzione di un particolare punto di arrivo: la perdita definitiva del sentimento umano di essere nel mondo degli umani». comportamenti antisociali o moralmente riprovevoli, ovvero alla commissione di crimini senza apparente senso di colpa, vergogna o rimorso. Vengono delineati come elementi specifici della personalità psicopatica e raggruppati in quattro categorie: 1) l’ambito interpersonale (fascino superficiale, capacità di manipolazione degli altri, menzogna patologica, alta autostima); 2) l’ambito affettivo (assenza di rimorso e insensibilità, mancanza di empatia, disonestà, incapacità di accettare le responsabilità); 3) l’ambito dello stile di vita (ricerca di sensazioni forti, impulsività, estremo egoismo, parassitismo, assenza di scopi realistici); 4) l’ambito antisociale (scarso controllo del comportamento, episodi di delinquenza giovanile, versatilità criminale)32. L’elemento unificante e caratteristico della personalità psicopatica sembra fornito dalla totale assenza di empatia33. Il principale strumento, internazionalmente riconosciuto, di valutazione della psicopatia è la Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), elaborata dallo psichiatra Robert Hare34 . Il test si compone di venti item associati ai vari caratteri del disturbo. Dall’analisi fattoriale emergono due elementi correlati ma distinti, il primo connesso agli aspetti affettivi e interpersonali, il secondo allo stile di vita e al comportamento socialmente deviante35. Dal punto di vista neuroscientifico, sono stati evidenziati alcuni tratti particolari della struttura cerebrale nei soggetti 32 R. HARE, Without Conscience: The Disturbing World of Psychopaths Among Us, New York 1993, 33 ss. 33 J.R. MELOY, The Psychopathic Mind: Origins, Dynamics and Treatment, Northvale 1988. 34 R. HARE, The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), Toronto 1991. 35 Il punteggio va da 0 a 40, la soglia per la diagnosi di psicopatia è 30. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 78 psicopatici36. Sono state riscontrate, infatti, determinate anormalità morfometriche a carico delle strutture cerebrali dell’amigdala e della corteccia ventromediale, le quali sono identificabili già in preadolescenti e adolescenti con condotte antisociali37 e permangono anche in età adulta, con anomalie riportate da studi di neuroimmagine a carico della corteccia prefrontale, della corteccia temporale superiore, del complesso amigdala-ippocampo e della corteccia cingolata-anteriore38 . A livello funzionale, inoltre, l’attivazione anomala dell’amigdala dei soggetti con condotte antisociali si correla con difficoltà nel riconoscimento dell’espressione facciale delle emozioni39; 36 S. BARLATI, La rilevanza delle neuroscienze in campo forense. L’impatto delle tecniche di neuroimaging e della genetica comportamentale sul diritto, in Crimen et delictum, International Journal of Criminological and Investigative Sciences, 2011, p. 6 ss. 37 R.J. BLAIR, Too much of a good thing: increased grey matter in boys with conduct problems and callous-unemotional traits. Brain, 132, 2009, 831-832; S.A. DE BRITO, A. MECHELLI, M. WILKE, et al. Size matters: increased grey matter in boys with conduct problems and callous-unemotional traits. Brain, 132, 2009, 843-852; T. HEUBNER, T.D. VLOET, I. MARX, et al., Morphometric brain abnormalities in boys with conduct disorder, in Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47, 2008, 540-547. 38 I. BARKATAKI, V. KUMARI, M. DAS, et al. Neural correlates of deficient response inhibition in mentally disordered violent individuals, in Behavioral Science and Law, 26, 2008, 51-64; I. GOETHALS, K. AUDENAERT, F. JACOBS, et al., Brain perfusion SPECT in impulsivity related personality disorders, in Behavioural Brain Research, 157, 2005, 187-192; Y. YANG, A.L. GLENN, A. 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Investigating social cognition in young offenders, in Criminal Behavior and Mental Health, 17, 2007, 101- l’attivazione anomala a carico delle corteccia prefrontale ventromediale si correla con difficoltà nel processo di apprendimento inverso40 e nel processo di valutazione delle ricompense41. Questo fenomeno causerebbe difficoltà ad estinguere o modificare comportamenti le cui azioni sono state socialmente punite42. Conclusioni: la prova neuroscientifica nel processo penale. In conclusione, occorre chiedersi se il soggetto affetto da un’infermità psichica i cui segni siano rilevabili con le metodologie di tipo neuroscientifico debba, per questo, essere ritenuto incapace di intendere e di volere e, di conseguenza, non imputabile. Al fine di comprendere adeguatamente quali siano, al riguardo, i confini di operatività delle metodologie neuroscientifiche nel processo penale è necessario precisare che, seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2005, il giudizio sull’imputabilità si snoda attraverso due passaggi: una fase di tipo diagnostico e una successiva fase di tipo funzionale43. In primo luogo, occorre accertare la presenza di un disturbo mentale nel soggetto. In secondo 106; A.A. MARSH, R.J BLAIR, Deficits in facial affect recognition among antisocial populations: a meta analysis, in Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 32, 2008, 454-465. 40 E.C. FINGER, A.A. MARSH, D.G. MITCHELL, et al., Abnormal ventromedial prefrontal cortex function in children with psychopathy traits during reversal learning, in Archives of General Psychiatry, 65, 2008, 586-594. 41K. RUBIA, A.B. SMITH, R. 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Inoltre, occorre che l’incapacità di intendere e di volere, dipendente dall’infermità, riguardi lo specifico fatto realizzato dal soggetto e, di conseguenza, il vizio di mente deve essere valutato anche in relazione al fatto di specie44. Occorre individuare il nesso eziologico per effetto del quale il fatto di reato possa ritenersi causalmente determinato dal disturbo mentale45. Una volta ammessa, dunque, l’astratta rilevanza dei ‘disturbi della personalità’, il giudice deve procedere all’accertamento concreto dell’esistenza del disturbo nel singolo caso concreto e dell’effettiva incidenza di questo sulla capacità di intendere e di volere del soggetto. I disturbi della personalità acquistano rilevanza giuridica quando sia possibile documentare la loro reale incidenza sulla capacità di intendere e di volere in relazione al fatto di reato. Al fine di valutare la reale incidenza del disturbo e così delimitare la nozione di infermità occorre provare l’esistenza di un nesso cronologico che deve intercorrere tra il suddetto disturbo ed il reato stesso: il primo deve sussistere al momento della commissione del fatto. Tuttavia, i giudici di legittimità stabiliscono non soltanto la necessità dell’esistenza di un criterio cronologico, ma anche di un nesso eziologico46 intercorrente tra il disturbo F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova 2007, 661-663. Cass. pen., sez. VI, 27 ottobre 2009, n. 43285, in C.E.D. Cass., n. 245253. 46 Sulla necessità che esista un nesso eziologico si veda ancora M. BERTOLINO, Dall’infermità di mente ai disturbi della personalità: 44 45 mentale ed il reato, in modo tale da ritenere il secondo determinato dal primo. La sussistenza di una correlazione tra la patologia e il delitto commesso è necessaria ai fini della dichiarazione di non imputabilità. In tal modo, le sezioni unite accolgono un concetto già noto alla scienza psichiatrica47, elaborando un importante criterio delimitativo della nozione di infermità, così da soddisfare da un lato le esigenze generalpreventive circoscrivendo la nozione di infermità, da un altro lato quelle individualgarantistiche, permettendo al giudice di esprimere un giudizio sulla colpevolezza del reo che sia in grado di rispecchiare le componenti soggettive dell’individuo48. Le Sezioni Unite, ben consapevoli della complessità dell’individuazione del nesso eziologico tra le caratteristiche di un determinato disturbo e un reato, specificano che i disturbi in questione devono essere di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tale da incidere, in concreto, sulla capacità di intendere e di volere. Si afferma, dunque, che si deve trattare di un disturbo «idoneo a determinare un assetto psichico incontrollabile e ingestibile, che incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti»49 evoluzioni e/o involuzioni della prassi giurisprudenziale in tema di vizio di mente, in Riv. It. Med. Leg., 2004, p. 512; T. BANDINI e G. ROCCA, La psichiatria forense e il “vizio di mente: criticità attuali e prospettive metodologiche, cit., p. 424; G. AMOROSO, Giudizio di imputabilità e neuroscienze, in Diritto e Scienza, 2012, p. 12. 47U. FORNARI, I disturbi gravi della personalità rientrano nel concetto di infermità, in Cass. pen., 2006, pp. 274 e ss.; ID., Trattato di psichiatria forense, Torino 2005 pp. 110 e ss; G. GULOTTA, Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico, Milano 2002, pp. 380 e ss. 48 In tal senso, M. BERTOLINO, L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., pp. 853 e ss. 49 Si veda il § 15.0 della sentenza. Inoltre, sulle condizioni di particolare gravità che devono accompagnare le psicopatie, si veda in dottrina: G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna 2009, pp. 302 e ss.; ma anche F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino 2005. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 80 e, conseguentemente, di autodeterminarsi. Questo fa sì che il comportamento criminoso debba trovare la propria genesi e motivazione nel disturbo mentale, che, in tal modo, assurge ad elemento condizionante la condotta medesima. Rimangono escluse, tuttavia, altre forme morbose quali, ad esempio, le anomalie caratteriali e le deviazioni del carattere e del sentimento. Esse, pur afferendo alla sfera psichica, non hanno le caratteristiche richieste dalla Suprema Corte affinché si possa parlare di infermità, a meno che non incidano profondamente sulla capacità di autodeterminazione di un individuo. A questo punto è arrivato il momento di comprendere quale sia l’effettivo contributo delle neuroscienze e il ruolo del giudice nella valutazione delle prove neuroscientifiche in merito al giudizio di imputabilità. In relazione alla fase diagnostica del disturbo mentale, le neuroscienze sono in grado di offrire al processo elementi di conoscenza, fondati sull'applicazione del metodo scientifico. La messa a punto di moderne tecnologie di visualizzazione cerebrale ha gettato una nuova luce sul rapporto tra mente e cervello, offrendo la possibilità di mettere in risalto nell'individuo, affetto da disturbo psichico, il correlato cerebrale alterato. Le neuroscienze offrono in questo senso la possibilità di formulare non soltanto una diagnosi descrittiva dei sintomi del disagio psichico, ma anche una diagnosi di sede, intesa come rilevazione della sede di una lesione (anatomica o funzionale), una diagnosi di natura, consistente nell'individuazione della condizione patologica, riconducibile a cause note che possono aver determinato lo stato morboso (suscettibilità genetica) ed, infine, una diagnosi funzionale, che consente di esprimere le conseguenze di uno stato patologico sul comportamento soprattutto in ambito forense50. È innegabile che le tecniche neuroscientifiche, diversamente da tutti gli altri strumenti tecnici, hanno la capacità di poter sondare in modo oggettivo, confrontabile e ripetibile i diversi funzionamenti mentali, cosicché i dati in tal modo ottenuti siano caratterizzati da un elevato grado di affidabilità e siano capaci di ridurre il margine di discrezionalità dell’esperto. La possibilità che attualmente esiste di effettuare una diagnosi di sede ed una di natura ad un livello di precisione che, in passato, non era possibile raggiungere, permette di superare l’approccio convenzionalista al tema dell’infermità mentale51. Grazie alle tecniche di neuro imaging è infatti possibile rendere in forma oggettiva il correlato neuronale del disturbo della personalità e misurare la sua gravità ed intensità: solo i gravi disturbi della personalità presentano, infatti, determinate e rilevanti alterazioni anatomico funzionali52. Occorre osservare, tuttavia, che attraverso le prove neuroscientifiche e genetiche è possibile scoprire soltanto l’esistenza di una correlazione tra la funzione cerebrale e il comportamento umano, mentre tali risultati non sono dirimenti riguardo al secondo piano del giudizio di imputabilità, e 50 A. FORZA, Le neuroscienze entrano nel processo penale, in Riv. pen., 2010, 1, p. 75; A. STRACCIARI, B. BIANCHI, G. SARTORI, Neuropsicologia, Bologna 2010. 51 Sempre in L. SAMMICHELI e G. SARTORI, Neuroscienze e processo penale, cit., p. 3311. 52 A tale proposito si veda A. STRACCIARI, B. BIANCHI, G. SARTORI, Neuropsicologia, Bologna 2010, p. 117 e ss.; G. SARTORI e S. AGOSTA, Menzogna, cervello e lie detection, in G. GULOTTA, A. BIANCHI, G. SARTORI (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, Milano 2009. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 81 cioè in merito all’effettiva incidenza dell’ anomalia rilevata sulla capacità di intendere e di volere. In definitiva, da tale punto di vista, la funzione delle neuroscienze è simile a quella dei manuali diagnostici, come il DSM IV. In entrambi i casi si tratta di fonti di conoscenza alle quali è possibile attingere per ottenere descrizioni delle sindromi psichiche, che costituiscono elementi utili ai fini della dimensione diagnostica53. In relazione, invece, alla seconda fase del giudizio di imputabilità, finalizzata ad individuare il nesso eziologico tra il disturbo e un determinato fatto di reato, il giudice assume un ruolo determinante, dovendo, da un lato, verificare l’idoneità delle metodologie applicate dall’esperto e, dall’altro lato, stabilire se e in che misura il disturbo in esame abbia inciso sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato. Innanzitutto il giudice ha la necessità di riferirsi ad un sistema di parametri sui quali basarsi al fine di saggiare la solidità, metodologica e scientifica, della prova scientifica nuova ovvero di elevata specializzazione. Il legislatore non fornisce al giudice un criterio espresso che indichi quando una prova è scientificamente attendibile e, di conseguenza, quando questa può essere introdotta nel processo. Peraltro, in presenza di metodi innovativi, il giudice è tenuto a Da parte di alcuni si sottolinea, infatti, la natura meramente “descrittiva” e non anche “esplicativa” del modello offerto dalle neuroscienze, che si limita a scoprire delle relazioni tra le funzioni cerebrali ed il comportamento, richiamando l’attenzione alla differenza di significato tra “cause” e “correlazioni”. Così in G. MESSINA, I nuovi orizzonti della prova (neuro)scientifica nel giudizio sull’imputabilità, in Riv. it. med. leg., 2012, p. 254; ma anche I. MERZAGORA BETSOS, Il colpevole è il cervello: imputabilità, neuroscienze, libero arbitrio: dalla teorizzazzione alla realtà, in Riv. it. Med. Leg., 2011, 1, p. 175. 53 verificare la sussistenza di una serie di requisiti che la dottrina ha enucleato richiamando la sentenza Daubert emessa dalla Corte Suprema statunitense nel 1993. Tale pronuncia ha elaborato i criteri sulla base dei quali il giudice deve valutare quando un determinato metodo può definirsi scientifico. I parametri sono stati individuati nella verificabilità del metodo, nella falsificabilità del metodo stesso, nella conoscenza del tasso di errore ed, infine, nella sottoposizione al controllo della comunità scientifica del metodo tramite la pubblicazione su riviste specializzate54. Fermi restando i criteri generali da seguire in materia di prova scientifica, è necessario osservare che le metodologie neuroscientifiche non sono in grado di spiegare la causazione ma soltanto la correlazione tra un determinato comportamento e l’anomalia rilevata a livello 54 I criteri Daubert sono stati accolti da Cass., sez. IV, 17 settembre – 13 dicembre 2010, redattore Blaiotta, n. 43786, Cozzini, in Cass. pen., 2011, p. 1679, paragrafo 16. La successiva sentenza Kumho Tire Company, Ltd. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999) ha esteso i ricordati criteri alla ammissione degli esperti in materie che richiedono conoscenze di tipo non scientifico. Per ulteriori approfondimenti S. LORUSSO, La prova scientifica, in AA. VV., Le prove, a cura di A. GAITO, vol. II, Torino, 2009, 13; P. TONINI, La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza, in Dir. pen. proc., 2011, 1341, in cui l’Autore segnala che la sentenza “Cozzini” non soltanto ha accolto i tradizionali criteri enunciati dalla sentenza Daubert, ma in più aspetti li ha amplificati. Infatti, agli ormai consueti requisiti della verificabilità, della falsificabilità, della sottoposizione al controllo della comunità scientifica, della conoscenza del tasso di errore, la S.C. ha aggiunto i nuovi parametri dell’affidabilità e dell’indipendenza dell’esperto, della considerazione delle finalità per le quali si è mosso, della possibilità di formulare criteri di scelta tra le contrapposte tesi scientifiche. Dalla motivazione della sentenza si è dedotto che, nel caso in cui coesistano più ipotesi ricostruttive contrastanti, il giudice di merito deve verificare il grado di conferma di ciascuna di esse dopo aver acquisito tutte le informazioni rilevanti; se ciò è impossibile, non può «convalidare una delle ipotesi plausibili solo perché la ritiene più convincente di altre. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 82 di sistema nervoso centrale, ovvero di codice genetico55. Occorre evitare il riduzionismo di tipo scientifico-comportamentale e la confusione tra il piano della valutazione da parte dell’esperto dei dati clinici e quello della valutazione dal punto di vista giudiziario della persona del reo e della sua condotta. Il giudice deve apprezzare autonomamente il comportamento criminale tenuto dall’imputato. Infatti, le conclusioni psichiatriche, comprese quelle neuroscientifiche, non forniscono verità ma soltanto ulteriori elementi di conoscenza e di comprensione dell’accaduto e, nella vigenza dell’attuale quadro normativo, svolgono una funzione di supporto della decisione giudiziaria che è il prodotto di una valutazione complessiva, logica e coordinata delle emergenze psichiatriche e di quelle processuali. Le neuroscienze, al pari delle altre metodiche di indagine psicologica e psichiatrica, non devono essere ritenute in grado di pervenire ad una certezza scientifica o dogmatica, bensì vanno apprezzate al fine di raggiungere quel grado di analisi che possa far maturare nel giudice il convincimento di trovarsi di fronte al più alto grado di compatibilità tra quanto rilevato in perizia e la 55 Si veda D. A. MARTELL, Neuroscience and the Law: Philosophical Differences and Practical Constraints, in Behavioral Sciences and Law, vol. 27, 2009, p. 131, ove si afferma: «It is impossible to image intent. The determination of criminal responsibility turns on the ability of the trier of fact to ascertain mens rea: the defendant’s cognitions at the time of the crime itself that reveal the presence or absence of a guilty mind. The utility of brain scans is hobbled in this setting because the cognitions occurred at some point in the past. It is impossible to reconstruct the actual biological state of the brain at the moment of the formation of the specific intent to kill, or rape, or steal. Even if brain scans show us holes in the proverbial Swiss cheese, the technology lacks the capacity to reveal one’s thoughts. While it may be true, or we may believe, that the mind and the brain are one, the limits of neuroimaging techniques will never permit us to witness the formation of intent in vivo». realtà fattuale come ricostruita in base alle emergenze processuali. Ad esempio, nel caso in cui, attraverso una determinata metodica di brain imaging, risulti in modo attendibile l’esistenza di un tumore nel cervello dell’imputato, il giudice deve opportunamente valutare il significato di tale patologia in relazione al comportamento dell’imputato medesimo al momento del fatto, in base all’esame complessivo di tutta l’evidenza probatoria disponibile56. La psicopatia costituisce una patologia nella quale sono riconducibili numerose caratteristiche personologiche. Al riguardo occorre che il giudice operi una valutazione nel caso concreto per comprendere se l’anomalia della personalità, diagnosticata anche con esami neuroscientifici, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso e, quindi, stabilire – in caso di risposta positiva a tale quesito – se la psicopatia stessa assuma consistenza e gravita tali da far ritenere che quel soggetto, in relazione al fatto commesso, non fosse proprio in grado di rendersi conto dell’illiceità del fatto, ovvero avesse in proposito una capacità fortemente scemata57. Lo stesso tipo di ragionamento deve essere applicato in relazione ai risultati di tipo genetico. Allo stato attuale delle conoscenze, non esiste alcuna variante genetica che sia stata messa in relazione causale con il comportamento aggressivo o antisociale, cioè non esiste alcuna 56 O.R. GOODENOUGH e M. TUCKER, Law and Cognitive Neuroscience, in Annual Review of Law and Social Science, 2010, pp. 61 e ss. 57 S. BARLATI, La rilevanza delle neuroscienze in campo forense. L’impatto delle tecniche di neuroimaging e della genetica comportamentale sul diritto, cit., 10, ove si specifica che<<Non esiste il cervello come oggetto di studio astratto. Esiste sempre e comunque il cervello di un determinato soggetto, con una sua storia e una carriera di vita intrecciata con un determinato ambiente d’interazione. >>. Crimen et Delictum, V (April 2013) International Journal of Criminological and Investigative Sciences 83 variante genetica che determini in maniera assoluta la presenza di un certo comportamento. Quello che gli studi scientifici indicano è che possedere una o più delle varianti alleliche si associa ad un rischio statisticamente maggiore di manifestare comportamento aggressivo, impulsivo o antisociale, soprattutto in coloro che sono cresciuti in ambienti non protettivi durante l’infanzia, rispetto a coloro che non hanno le suddette varianti alleliche. In altri termini, possedere una o più di queste varianti genetiche non è condizione necessaria, né sufficiente perché l’individuo manifesti un comportamento antisociale, ma rappresenta un fattore di maggior rischio che ciò possa avvenire58. Il giudizio di imputabilità condotto attraverso una prima fase diagnostica e una seconda fase funzionale, in cui si verifica l’incidenza del disturbo sulla capacità di intendere e di volere nel caso concreto, costituisce un modello di valutazione corretto sia dal punto di vista della metodologia scientifica, sia dal punto di vista dei diritti della persona costituzionalmente riconosciuti. Infatti, la valutazione dell’imputabilità del soggetto basata soltanto un unico profilo, come quello cerebrale o genetico, non appare costituzionalmente compatibile poiché incide sulla dignità della persona. La riduzione al solo cervello della persona o al suo DNA comporta la riduzione dell’uomo a uno solo dei suoi profili e richiama l’idea, ormai superata, della classificazione dei criminali in base al tipo di autore59. 58 S. BARLATI, La rilevanza delle neuroscienze in campo forense. L’impatto delle tecniche di neuroimaging e della genetica comportamentale sul diritto, cit., 10. 59 F.G. PIZZETTI, Neuroscienze forensi e diritti fondamentali: spunti costituzionali, Torino 2012, 97 ss. Bibliografia ALGERI L., Neuroscienze e testimonianza della persona offesa, in Riv. It. med. leg., 2012, 3, p. 903. AMOROSO G., Giudizio di imputabilità e neuroscienze, in Diritto e Scienza, 2012, 6, p. 4. 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