unasca - manuale operativo autentiche

AUTENTICHE
(Ai Sensi dell’art. 7 D.L. 4.7.2006 n.223, convertito dalla Legge
4.8.2006, n.248 e modificato dalla Legge Finanziaria 2007 (art.1
comma 68 Legge n. 296/2006)
MANUALE OPERATIVO
Nuova versione Luglio 2008
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TESTO NORMATIVO VIGENTE
Art. 7 del DL 4 luglio 2006 n. 223 recante “ Disposizioni urgenti per il rilascio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale “ pubblicato in G.U. serie generale n.153 del 4 luglio
2006 e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel S.O. 183 alla
G.U. serie generale n.186 dell’11 agosto 2006, modificato dalla Legge Finanziaria 2007 (art.1
comma 68 Legge n.296/2006).
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione
di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere
richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli
telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n.358 che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i
previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre a2005, n.266, sono abrogati.
Sono intervenute inoltre le circolari Aci/PRA del 31 gennaio 2007 e del 19 maggio 2008
PREMESSA
Con riferimento in particolare alla circolare sopracitata del 19 maggio 2008, ai fini della migliore
chiarezza e trasparenza, si fa presente:
- che quanto in essa contenuto non rappresenta alcuna prevaricazione, ma – sostanzialmente e
semplicemente – ragionevoli precisazioni, promananti dal soggetto responsabile della corretta
trascrizione degli atti che, appunto, per poter essere correttamente trascritti, devono essere
correttamente formati, quindi da soggetto “competente”
- riguardo poi alla questione sede dell’autentica, la circolare stessa non inventa nulla, si limita
semplicemente a prendere atto di quanto dice la legge, cioè l’art.7 sopra riportato,
“l'autenticazione della sottoscrizione … può essere richiesta … ai titolari … degli sportelli
telematici dell'automobilista …”.La formulazione che precede significa infatti che la delega del
potere certificativo è stata concessa alla persona giuridica (per chiarezza, è necessario ricordare
che lo STA è intestato allo studio di consulenza quale persona giuridica e non al legale
rappresentante quale persona fisica, come ben recita il DPR 358/2000, all’art.2, ove viene
previsto che: “lo Sportello può essere attivato … presso le imprese di consulenza
automobilistica”). È poi evidente che lo studio di consulenza estrinsecherà l’attività a mezzo dei
soggetti aventi potere di firma (per statuto o, dopo la riforma del dicembre 2006, per delega
espressa).Per tale ragione, ed atteso che la persona giuridica è identificata a mezzo di una sede
legale ove si svolgono le attività della medesima, è evidente che la delega di funzioni
amministrative sia limitata all’esercizio della stessa all’interno dei locali dello studio di
consulenza ove è stato attivato il collegamento telematico denominato STA.E’ altrettanto
evidente che al di fuori dai locali identificati quali sede dello STA, lo studio di consulenza non
è più sportello telematico e, quindi, non avrà più i poteri autoritativi del Pubblico Ufficiale.
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PREAMBOLO
La norma, riguarda i veicoli già iscritti al PRA, con l’eccezione di alcune fattispecie che possono
oggi beneficiare delle modalità di autentica ai sensi dell’art.7 Legge 48/2006 e precisamente:
1- formalità di prima iscrizione di veicoli usati e cancellati d’ufficio o ricostruiti,
2- formalità di prima iscrizione di veicoli provenienti dall’estero, che vengono iscritti a nome dello
stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera (richiesta d’intestazione).
Continuano ad essere riservati all’autentica notarile in base alla legge :
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gli atti di cancellazione di ipoteca,
gli atti concernenti l’usufrutto,
atti di prima iscrizione di veicoli che necessitano di titolo autorizzativo,
atti di prima iscrizione di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazio
economico europeo,
5- atto di vendita autenticato all’estero presso il consolato o autenticato presso un notaio all’estero.
Per le rettifiche di atti precedentemente autenticati dal notaio o titoli formati nella forma della
scrittura privata autenticata in base all’art.7 Legge 248.2000 contenenti dati errati, si potrà eseguire
la formalità di rettifica sulla base di un atto autenticato in base all’art.7 Legge 248/2006.Tale
procedura può essere fattibile anche nel caso in cui occorre procedere alla rettifica di dati contenuti
nell’istanza dell’acquirente.
Nel caso in cui occorre autenticare un atto in cui il soggetto giuridico ha trasformato o variato la
ragione/denominazione sociale, si potrà procedere alla trascrizione dell’atto di vendita senza dover
effettuare l’annotazione di variazione(codice 85), in quanto ai sensi dell’art.2498 c.c.il soggetto
giuridico rimane lo stesso.
Nel caso in cui l’atto venga autenticato dal Notaio, nel corpo dell’autentica deve essere indicata
l’attuale e la precedente denominazione/ragione sociale.
Se l’atto viene autenticato ai sensi dell’art.7 Legge 248/2006 occorre allegare alla formalità il
certificato storico camerale dal quale risulti la variazione/trasformazione.(tale certificato può
essere richiesto limitatamente all’evento storico da attestare e non ha, ovviamente, scadenza)
Le disposizioni valgono anche per gli atti di formalità non espletabili con Sportello Telematico.
Qualora si ritenga di autenticare atti di aeromobili o imbarcazioni, occorre ricordare in primis che si
tratta di atti soggetti a registrazione all’Ufficio del Registro entro 20 giorni, e poi che, provvedendo
a tale operazione e, magari, redigendo pure l’atto, di norma bilaterale, si può percepire un compenso
(appunto per la registrazione e per l’eventuale redazione), però, nel contempo, si assumono ulteriori
responsabilità sul buon fine della transazione e sull’assenza di gravami sul bene (quanto meno in
ordine ad una puntuale informazione delle parti). Ferma la capacità del consulente di ricevere
l’incarico per le conseguenti trascrizioni.
E’ tuttavia tematica piuttosto complessa, che richiede specifiche conoscenze e dunque si consiglia
di impegnarsi solo con piena cognizione di causa.
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SOGGETTI ABILITATI ALL’AUTENTICAZIONE
I soggetti abilitati dall’articolo 7 Legge 248/2006 , sono i “ Titolari dello STA “ ovvero gli studi
di consulenza presso i quali è attivo e operativo e utilizzato lo STA.
Conseguentemente, poiché l’autenticatore è persona fisica, possono in caso di società rivestire la
funzione di autenticatore i legali rappresentanti, in base alle disposizioni del codice civile e dello
statuto societario. Pertanto nel caso di :
-
ditta individuale il titolare dell’impresa,
-
società in nome collettivo il socio/soci amministratori,
-
società in accomandita semplice il socio/soci accomandatari,
-
società in accomandita per azioni il socio/soci accomandatari,
-
società a responsabilità limitata amministratore/amministratori
-
società per azioni l’organo amministrativo della società,
-
società cooperativa l’organo amministrativo,
-
società consortile colui che ha il potere amministrativo e rappresentanza.
Per i titolari dello STA vedi allegato 1) da depositare al Pra.
SOGGETTI ABILITATI ALL’AUTENTICAZIONE “ DELEGATI”
La Legge Finanziaria 2007 (art.1 comma 68 L. n.296/2006) ha modificato l’art.7 Legge 248/2006
ampliando la funzione di autenticatore al dipendente del titolare STA.
Il titolare dello STA può delegare la funzione di autenticatore al proprio dipendente/i presso
tutte le sedi dello studio di consulenza STA ( principale e secondaria) solo se il dipendente è
assunto nelle forme previste dalla Legge.
La circolare Aci n. DSD/000686/08 del 19.5.2008 ha esteso la funzione di autenticatore anche:
1- collaboratore familiare del titolare dello STA, purchè in regola con le disposizioni in
materia assistenziale e previdenziale. Infatti il collaboratore familiare svolge l’attività
lavorativa nell’impresa familiare con le modalità simili a quelle del dipendente,
2- all’institore per una ulteriore sede purchè legato al titolare dello STA da un rapporto di
lavoro subordinato e da questo delegato a svolgere tale funzione. L’institore non può
delegare la funzione autenticatrice.
I titolari dello STA per poter delegare il dipendente devono sottoscrivere “atto di delega”
vedi allegato 2) da depositare al Pra.
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L’AUTENTICA DI FIRMA
Una nozione generale di autenticazione viene offerta dal codice civile (art. 2703) che, nell’ambito
della disciplina delle prove documentali, dispone:
“Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare
l’identità della persona che sottoscrive”.
Il codice civile, con una formulazione snella e chiara, definisce quindi l’autentica di firma sulla base
di tre elementi:
1. la qualità dell’autenticatore,
2. la necessità che la sottoscrizione sia apposta in presenza dell’autenticatore,
3. la necessità che l’autenticatore abbia previamente accertato l’identità personale del
sottoscrittore.
Mancando uno dei tre requisiti appena indicati, la sottoscrizione non potrà ritenersi ‘autenticata’,
con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono anche in ordine alla validità della
trascrizione dell’atto presso il P.R.A.
1- La qualità dell’autenticatore
Il primo elemento caratterizzante l’autentica di firma inerisce la qualifica del soggetto che provvede
alla certificazione.
L’articolo 2703 del codice civile specifica che l’attività di autentica può essere svolta
esclusivamente da ‘notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato’.
Sul punto, è il caso di segnalare che la qualifica di pubblico ufficiale prescinde da una formale
investitura da parte dello Stato e si basa essenzialmente sulla natura dell’attività concretamente
svolta.
In estrema sintesi, quindi, si è pubblico ufficiale in ragione della funzione che concretamente si
esercita, essendo irrilevante che ci sia o meno una nomina formale.
Il principio appena enunciato viene comunemente fondato sul tenore dell’articolo 357 del codice
penale che recita:
“Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”
È quindi evidente che, ai fini della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale, rileva l’esercizio
di fatto di pubbliche funzioni, indipendentemente da una regolare investitura; ciò posto, è quindi
pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato
o degli altri Enti Pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere
sostanzialmente accessorio o sussidiario ai fini istituzionali, poiché anche in questo caso ha luogo
(attraverso l’attività svolta) una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della
volontà della pubblica amministrazione.
2- La necessità che la sottoscrizione sia apposta in presenza dell’autenticatore
Esaminato il requisito soggettivo legato all’autenticatore, è necessario ora analizzare i requisiti di
forma che rendono l’autentica valida ai fini di legge.
Il principale requisito è legato alla presenza dell’autenticatore al momento della sottoscrizione.
Si tratta evidentemente di un requisito imposto affinché la certezza della paternità (per meglio dire
della presa d’atto della paternità) dell’atto sia attestata e certificata ‘personalmente’ dal pubblico
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ufficiale, così evidenziando il carattere strettamente personale della potestà certificativa attribuita al
pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale deve dichiarare e, quindi, attestare che la sottoscrizione è stata apposta ‘in sua
presenza’, ove con questa locuzione la norma intende non la semplice presenza fisica
dell’autenticatore, bensì la sua attiva ed attenta partecipazione al momento della sottoscrizione tanto
da divenirne garante.
La necessità che l’autenticatore abbia previamente accertato l’identità personale del
sottoscrittore
Il terzo ed ultimo requisito che (assieme ai precedenti) determina la validità legale dell’autentica,
risiede nell’accertamento dell’identità personale che il pubblico ufficiale deve porre in essere prima
che l’atto venga sottoscritto.
La finalità di questo requisito riposa nella necessità di attribuire con certezza la paternità dell’atto
che si deve sottoscrivere alla persona che materialmente appone la propria firma, identificandola (se
ne dirà in seguito) in ossequio ai canoni dettati dalla legge, così eliminando (o, più esattamente,
diminuendo grandemente) il rischio che la sottoscrizione venga attribuita falsamente ad un soggetto
diverso dall’effettivo firmatario.
È solo con il meticoloso rispetto dei tre requisiti appena indicati che l’autentica di firma avrà il
valore riconosciutole dalla legge. Ed è solo in questo modo che l’autentica di firma accedente
all’atto potrà assolvere le finalità previste dall’ordinamento; finalità che (per l’argomento oggetto
della presente analisi) si rinvengono principalmente in quella di prova e in quella c.d. ad
regularitatem.
Sul punto, è il caso di rilevare che la funzione di prova privilegiata viene attribuita dal codice
civile (art. 2702) alle scritture private per le quali un notaio –o altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato– attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza da parte di soggetto di cui
egli abbia previamente accertato l’identità.
La natura di prova privilegiata comporta la possibilità di disconoscere la sottoscrizione solo tramite
la proposizione di querela di falso.
Più in generale, cioè, gli articoli 2702 e 2703 c.c. dispongono che la scrittura privata con
sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale assume (sino a querela di falso)
l’efficacia di prova legale sia della provenienza delle dichiarazioni contenute nella scrittura da
colui che l’ha sottoscritta, sia della data di apposizione della sottoscrizione.
Per comprendere la notevole valenza di cui è dotata una prova legale, basti pensare che la
proposizione della querela di falso (art. 221 c.p.c. e segg.) presuppone lo svolgimento di un giudizio
di notevole ‘gravità’, circondato dalla legge di particolari cautele, quali la competenza esclusiva del
Tribunale con la partecipazione del Pubblico Ministero.
La natura privilegiata di prova in merito alla data di sottoscrizione del documento, si desume
invece a contrario dall’art. 2704, in virtù del quale la data di una scrittura privata autenticata
viene definita ‘certa’.
Accanto alla funzione di prova privilegiata, l’autentica di firma fornisce all’atto cui accede la
funzione c.d. ad regularitatem.
La più importante manifestazione di questa seconda funzione dell’autentica di firma si ha con la
trascrizione nei pubblici registri, attività per il perfezionamento della quale è necessaria la presenza
di atto pubblico o scrittura privata riconosciuta.
La trascrizione assolve alla funzione di pubblicità dichiarativa, rendendo possibile la c.d.
opponibilità ai terzi dell’atto (ad es., se Tizio vende a Caio, la vendita risultante da scrittura privata
riconosciuta deve essere trascritta nei pubblici registri affinché Caio possa opporre ai terzi la sua
proprietà del mezzo).
È quindi proprio per le finalità di regolamentazione dei traffici che assume importanza
l’autenticazione delle sottoscrizioni, fornendo, da un lato la certezza giuridica di paternità
necessaria affinché l’atto possa essere trascritto e, dall’altro, la certificazione della data in cui l’atto
è stato posto in essere per poter eventualmente graduare i (successivi o precedenti) diritti acquisiti
dai terzi.
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L’accertamento dell’identità delle parti ed i documenti di riconoscimento
L’accertamento dell’identità del sottoscrittore rappresenta un elemento indispensabile per la
validità dell’autentica di firma.
È necessario prestare quindi estrema attenzione alle modalità di identificazione personale del
sottoscrittore, e ciò, in primo luogo, affinché sia valido l’accertamento dell’identità del firmatario e,
in secondo luogo, allo scopo di escludere ipotesi di responsabilità in capo all’autenticatore.
A tale proposito è di sicuro ausilio il D.P.R. 445/2000 che chiarisce come, per documento di
riconoscimento, si debba intendere ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su
supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione italiana o di altri
Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare.
A tal fine sono quindi ritenuti documenti di riconoscimento e quindi documenti d'identità
(equipollenti tra di loro):
- il passaporto;
-
la carta di identità italiana in corso di validità;
-
la patente di guida anche nel nuovo formato plastificato;
-
la patente nautica;
-
il libretto di pensione;
-
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
-
il porto d'armi;
-
le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.
Cittadini Stranieri
L’autenticatore, sempre più di frequente, avrà occasione di svolgere la propria attività di autentica
rispetto ad atti di vendita sottoscritti da stranieri, sia comunitari, ovvero cittadini di Stati membri
dell’Unione Europea, sia extracomunitari.
L’identificazione dello straniero, ai fini dell’autentica della firma dal medesimo apposta, deve
avvenire attraverso l’esibizione di un documento che, per il nostro ordinamento, costituisca mezzo
di identificazione personale, di riconoscimento (artt. 288 e ss. regolamento di attuazione del
T.U.L.P.S; art. 35 d.p.r. 445/00; in particolare in merito alla natura di documento di identificazione
della patente plastificata si veda la circolare del Ministero dei Trasposti e della Navigazione U. di
G.MOT. n. A12 del 3/4/00 prot. n. 388/MN).
Esaminiamo quindi singolarmente le due possibilità:
cittadini comunitari
Per i cittadini comunitari, che hanno diritto di soggiornare in ogni Stato membro, documenti di
identificazione personale e di riconoscimento validi e necessari per procedere all’autentica della
sottoscrizione sono:
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-
il passaporto;
la carta di identità del paese di appartenenza in corso di validità;
la patente di guida anche nel nuovo formato plastificato, sia italiana sia rilasciata dallo stato di
appartenenza;
la carta di identità italiana in corso di validità;
la carta di soggiorno posseduta e in corso di validità.
cittadini extracomunitari
Per gli stranieri provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea i documenti di
identificazione e riconoscimento che potranno essere alternativamente esibiti all’autenticatore sono:
- il passaporto;
- il documento di identità rilasciato dallo stato di appartenenza in corso di validità;
- la patente di guida italiana anche nel nuovo formato plastificato;
- la carta di identità italiana in corso di validità;
- la carta di soggiorno posseduta e in corso di validità.
Nel caso in cui lo straniero, comunitario o extracomunitario, esibisca un documento di identità
rilasciato dallo Stato di appartenenza, valido per l’identificazione ma redatto in lingua straniera,
l’autenticatore potrà, a sua scelta, autenticare la sottoscrizione laddove conosca la lingua, oppure
richiedere una traduzione asseverata ed apostillata del documento stesso in lingua italiana per i
Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961 che non abbiano successivamente aderito ad una
convenzione internazionale, bi - o plurilaterale che esclude l’obbligo di apostillare il documento
(l’apostilla è una forma semplificata –ma assolutamente rigida- di legalizzazione che deve
corrispondere esattamente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell’Aja del 1961 che
la prevede e che solo tra i Paesi aderenti sostituisce la legalizzazione obbligatoria per legge ai sensi
art. 33 d.p.r. 445/00).
È bene ricordare, infine, che sia per gli stranieri comunitari che per quelli extracomunitari il
permesso di soggiorno non è un documento di identità o di riconoscimento. Esso, infatti è solo un
provvedimento amministrativo, un titolo che autorizza l’intestatario a soggiornare in Italia.
L’autenticatore dovrà, pertanto, astenersi dall’attività di autentica nel caso in cui lo straniero
esibisca, ai fini dell’identificazione, solo il permesso di soggiorno.
Riepilogando l’autenticatore dovrà pertanto procedere all’autentica di firma esclusivamente qualora
abbia di fronte una persona che sia possibile identificare in virtù di uno dei documenti sopra
elencati.
È peraltro particolarmente importante ricordare che la valenza identificativa dei documenti di
riconoscimento viene meno qualora si sia in presenza di documenti non in corso di validità, esibiti
in fotocopia, strappati, di difficile lettura perché eccessivamente consumati, muniti di foto non
corrispondenti a tratti somatici del possessore o, comunque, apparentemente non genuini
Si ricorda infine che non è obbligatorio possedere la carta di identità, nemmeno per i cittadini
italiani.
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CONTENUTO DELL’AUTENTICA E ISTRUZIONI
Io sottoscritto/a _______________________(nome e cognome)___________________________
legale rappresentante, quale ____________________________(indicare la qualifica rivestita)*
delegato con atto depositato al Pra di_____________in data___________prot._____________*
dell’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge 264/1991)
______________________________________________________________________________
con sede a ______________________________ in ____________________________________,
titolare dello Sportello Telematico dell’Automobilista (D.P.R. 358/2000), regolarmente
operante presso la stessa, attesto, ai sensi dell’art. 7 D.L. 223/2006 convertito, con
modificazioni, dalla legge 248/2006, dopo averne accertato l’identità tramite documento in
corso di validità ________(tipo – numero – data rilascio – ente rilasciante)_________________________
che (nome e cognome)________________________________nato/a___________ il _____________**
ha apposto davanti a me la propria sottoscrizione alle _______ (ora)______________( facoltativo)
sul presente documento/ o sul documento che precede
N. _______ (repertorio assegnato all’autentica)
Luogo, (inteso come località, ed indirizzo), e data.
Firma leggibile per esteso e apporre timbro studio.
* Formulare ovviamente l’autentica con il caso, tra i due (cioè tra autenticatore titolare e autenticatore
delegato), che ricorre.
**Nel caso in cui il soggetto venditore è rappresentante legale di un Ente, Società, Fondazione, ecc….
aggiungere la seguente dicitura : legale rappresentante munito di idonei poteri per il/la (indicare la
ragione sociale/denominazione dell’Ente e la relativa sede, senza l’indirizzo), qualora non vengono indicati
i poteri di firma nell’autentica occorre allegare certificato del Registro Imprese, in bollo, non anteriore a sei
mesi, dal quale siano ricavabili tali poteri.
Le autentiche prive anche di uno solo degli elementi relativi alla sottoscrizione del soggetto
autenticante o del venditore, o della data e/o del luogo/sede dello STA e del numero di
repertorio o progressivo, daranno luogo alla ricusazione della formalità.
Daranno luogo alla ricusazione anche le autentiche redatte su foglio complementare perché
prive della volontà da parte del venditore, così pure le autentiche redatte sui certificati di
proprietà ma non compilati in tutto o in parte nello spazio (T) ovvero mancanti dei dati
dell’acquirente o, ancora, della firma del venditore.
Questi ulteriori atti saranno considerati “nulli” e pertanto non potranno essere riutilizzati per
la seconda ripresentazione ma, si dovrà procedere a redigere un nuovo atto in un unico
esemplare in bollo, il certificato di proprietà o il foglio complementare dovranno essere
allegati alla nota PRA.
L’autentica può essere fatta sia nello spazio apposito del Certificato di proprietà oppure su
foglio a parte, in questo caso si dovrà solo “collazionare”, cioè pinzare o incollare (ai bordi) il
foglio con l’autentica al CDP, avendo cura do apporre la propria firma (sempre per esteso e
leggibile) e il timbro dell’agenzia a cavallo tra il CDP e il foglio con l’autentica.
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ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO E RESPONSABILITA’
(ai sensi del T.U. imposta di bollo DPR 642/1972)
L’apposizione della marca da bollo deve avvenire sin dall’origine e non può riportare data
successiva dalla data di autentica, INOLTRE OCCORRE ANNULLARE LA MARCA O CON
TIMBRO O CON PENNARELLO INDELEBILE. Le autentiche che riportano marche emesse
con data successiva all’autentica saranno soggette all’applicazione della sanzione di legge ( DPR
642/1972) da parte dell’Agenzia delle Entrate su segnalazione del Pubblico Registro
Automobilistico come specificato con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N.358/E del
10.12.2007. Si ricorda inoltre che il mancato assolvimento/ o insufficienza della marca da bollo al
momento della formazione dell’atto comporta non solo la successiva integrazione dell’imposta non
assolta ma, altresì, una sanzione che varia da 1 a 5 volte l’imposta non assolta ( ridotta ad un quarto
pagando entro sessanta giorni).
Nei casi in cui lo studio di consulenza si veda presentare un atto già autenticato privo
dell’imposta di bollo assolta potrà :
1- regolarizzare entro 15 giorni dalla data del ricevimento (entro 15 giorni dalla presa incarico
della formalità) l’assolvimento dell’imposta di bollo presso l’Ufficio del Registro. Per chi
”regolarizza” nel modo qui indicato non ci sono sanzioni,
2- rifiutare la formalità poiché il documento non è in regola con la normativa vigente,
3- diversamente lo studio di consulenza sarà tenuto solidamente a regolarizzare l’imposta di bollo
ed eventualmente soggiacerà alla sanzione nella misura da 1 a 5 volte l’imposta non corrisposta,
come previsto dall’art.27 del DPR 642/1972 che prevede che siano solidamente responsabili
tutti i soggetti che fanno parte della filiera.
E’ ovvio che tutti i casi spetta allo studio di consulenza che eventualmente sia sanzionato il
diritto di rivalsa nei confronti dell’autenticatore, compresi gli oneri (tempi, modi,
prestazioni………….) per il pagamento stesso.
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CONSIGLI / REPERTORIO_
La Legge non ha dato indicazioni riguardante la conservazione di copia degli atti autenticati nè
dell’obbligo di un repertorio, l’Associazione ha sempre consigliato nell’interesse dell’Utente e del
titolare dello STA di adottare le sottoelencate indicazioni, oggi pure sancite dalla circolare Aci del
19 maggio 2008.
Predisporre di un registro, non soggetto a vidimazione, ma con pagine numerate, contenente almeno
quattro colonne così suddivise :
-
nella prima indicare il numero progressivo che dovrà essere indicato nel corpo dell’autentica,
-
nella seconda la data di autentica,
-
nella terza l’ora della sottoscrizione, (facoltativo)
-
nella quarta il numero di targa del veicolo interessato
Può essere aggiunta una quinta colonna per indicare, in presenza di più autenticatori, il nominativo
di chi ha operato la specifica autentica. Infine, se si vuole, si può prevedere una specifica colonna
per indicare il nominativo del venditore e a fianco del quale si può anche far apporre, in aggiunta
rispetto all’atto, la firma del venditore medesimo.
Tenere fotocopia dell’atto autenticato con allegata la fotocopia del documento/i
identità/riconoscimento del soggetto sottoscrittore e fotocopia di altro documento che è servito ad
accertare/riconoscere i poteri di firma del soggetto.
L’autentica deve essere fatta nello stesso momento in cui si riceve la firma, non può essere fatta in
un secondo momento, nel caso in cui l’atto deve essere sottoscritto da più persone in tempi diversi,
le singole sottoscrizioni possono essere autenticate da parte di autenticatori diversi e in tempi
diversi.
L’atto si riterrà perfezionato con l’autentica dell’ultimo sottoscrittore.
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La responsabilità del soggetto autenticante
La rilevanza pubblicistica che viene attribuita dalla legge all’attività dell’autenticatore impone il
rispetto di particolari accorgimenti e cautele durante l’esercizio della funzione al fine di escludere
rischi e responsabilità per l’imperfetto o superficiale svolgimento dell’incarico.
Per comprendere pienamente quali siano i rischi e le responsabilità in cui può incorrere il soggetto
che debba autenticare una firma, occorre inevitabilmente prendere le mosse dalle copiose
elaborazioni che dottrina e giurisprudenza hanno realizzato con riguardo alla figura del notaio, con
l’avvertimento imprescindibile che tali elaborazioni ed osservazioni vanno rapportate ed adeguate al
ruolo svolto in concreto dal soggetto autenticante, comunque ‘non notaio’, alle sue conoscenze ed
alla sua qualifica professionale.
È in ogni caso necessario tenere a mente che si tratta di un’attività particolarmente rigorosa e che,
pertanto, il mancato rispetto dei canoni che la legge impone, comporta l’elevato rischio di sanzioni
e responsabilità civili e penali.
1- Profili di responsabilità civile
La responsabilità civile del soggetto autenticatore va innanzitutto considerata ed analizzata come
responsabilità di natura contrattuale.
Nell’adempimento delle funzioni di autentica di firma richiesta dal cliente (o dei clienti) che si è
rivolto allo STA, la responsabilità di natura, appunto, contrattuale che si può prospettare in capo
all’autenticatore muove dall’art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Per valutare la diligenza nell’adempimento dell’obbligazione che viene richiesta all’autenticatore
occorre prendere in considerazione l’art. 1176 del cod civ: “Nell'adempiere l'obbligazione il
debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni
inerenti all’esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell'attività esercitata”.
Si evidenzia che il ‘buon padre di famiglia’ a cui si riferisce il codice civile non è soltanto la figura
del c.d. uomo medio, ma è il modello di cittadino avveduto, che vive in un determinato ambiente
sociale, secondo i tempi, le abitudini, i rapporti economici e il clima storico–politico.
Con riguardo in particolare all’adempimento di obbligazioni come quelle in questione, ovverosia
inerenti all’esercizio dell’attività professionale, occorre fare riferimento alla natura dell’attività
esercitata. Quindi, la diligenza del soggetto autenticatore andrà valutata con riferimento al fatto che
l’autenticatore stesso è un soggetto dotato di competenza particolarmente qualificata nel settore
della consulenza automobilistica, con riferimento alle regole proprie del settore di attività
professionale esercitata.
In sostanza, nel caso di un soggetto che agisca in giudizio a titolo di responsabilità civile
contrattuale nei confronti dell’autenticatore, spetterà a quest’ultimo provare, per andare assolto da
responsabilità, che l’inadempimento (per esempio, non ho richiesto il documento d’identità oppure
ho autenticato sulla base di un documento scaduto e il soggetto è successivamente risultato non
essere il proprietario del veicolo) o il ritardo nella prestazione di autenticazione richiesta è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tale causa
non imputabile sarà valutata alla luce della particolare diligenza che l’ordinamento richiede ad un
soggetto che ha specifica professionalità nel settore della consulenza automobilistica.
Si evidenzia che il termine per proporre l’azione a titolo di responsabilità contrattuale si prescrive in
dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ossia dalla data in cui è stata effettuata l’autentica
della sottoscrizione.
La responsabilità civile del soggetto autenticatore va ulteriormente considerata ed analizzata come
responsabilità di natura extracontrattuale, o aquiliana.
Ciò in quanto l’attività di “pubblica fede” che l’autenticatore pone in essere è destinata non solo e
non tanto a realizzare gli interessi del cliente e a fornirgli l’assistenza per il caso che questi gli
sottopone, quanto piuttosto a tutelare le aspettative e gli interessi dei terzi in generale, cioè di tutti
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coloro che, immediatamente o in futuro, devono o possono riporre il loro affidamento sulla bontà
dell’operato dell’autenticatore stesso (p.e. futuri acquirenti del bene).
Stante la natura generalizzata dell’obbligo imposto di attribuzione di pubblica fede, conseguenza è
che vi è responsabilità sia nei confronti di coloro che abbiano partecipato all’atto, di natura
contrattuale (quella trattata immediatamente sopra), sia nei confronti di tutti coloro che siano terzi
all’atto medesimo, di natura extracontrattuale.
Ai sensi dell’art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Vediamo, da un punto di vista generale, quali sono gli elementi costitutivi di tale responsabilità.
Innanzitutto, il danno ingiusto. Un punto è fuori discussione: non basta, per aversi un danno
ingiusto la lesione di un semplice interesse altrui (chi costruisce sul proprio terreno lede l’interesse
dei vicini a godere della vista del panorama, ma non cagiona a loro un danno ingiusto, perché il loro
interesse a continuare a godere della vista del panorama non è giuridicamente protetto).
Va poi sottolineato che il principio della responsabilità conseguente ad ogni danno qualificabile
come ingiusto è una ‘clausola generale’; quando non è la legge a valutare, essa stessa, che un dato
danno è ingiusto, riconoscendo a chi lo ha subito il diritto al risarcimento (ad esempio in materia di
concorrenza sleale, art. 2600 c.c.), la valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice, il quale
decide, caso per caso, se l’interesse leso è degno di protezione secondo l’ordinamento giuridico e se
la lesione, di conseguenza, costituisce un danno “ingiusto”, che deve essere risarcito. Si può parlare
di atipicità dell’illecito civile, in antitesi con la tipicità dell’illecito penale, retto dal principio
secondo il quale nessuno può essere punito se non per un fatto previsto dalla legge come reato.
Deve poi sussistere fra fatto e danno, un rapporto di causa ed effetto, per cui possa dirsi che il primo
ha ‘cagionato’ il secondo; ed incombe sul danneggiato l’onere di darne la prova. Si suole adottare,
per applicare questo principio, il criterio della cosiddetta regolarità statistica: un dato fatto è
considerato, giuridicamente, come causa di un evento se questo, sulla base di un giudizio di
probabilità ‘anteriore’, poteva apparire come la conseguenza prevedibile ed evitabile di quel fatto.
Occorre poi l’elemento soggettivo: il dolo o la colpa.
E’ dolo l’intenzione di provocare l’evento dannoso (come, ad esempio, l’intenzione di sottrarre
clienti ad un imprenditore concorrente nella concorrenza sleale, magari diffondendo notizie false
sull’impresa del collega). E’ perciò ‘fatto doloso’ il comportamento assunto con l’intenzione di
provocare, come conseguenza, il danno.
E’ colpa la mancanza di diligenza, di prudenza, di perizia: l’evento dannoso non è voluto, ma è
provocato per negligenza, imprudenza o imperizia. Il ‘fatto colposo’ è, appunto, il comportamento
negligente (il giornalista, ad esempio, diffonde una notizia che risulta diffamatoria senza
preoccuparsi di controllarne la veridicità) o imprudente (si uccide involontariamente una persona
mentre si maneggia per gioco una pistola) o imperito (l’ingegnere sbaglia, per impreparazione, e il
ponte da lui costruito crolla, provocando la morte dei passanti).
Si tende, tradizionalmente, a sottovalutare la distinzione tra dolo e colpa, sul presupposto che, ai fini
della responsabilità dell’agente, è comunque sufficiente la seconda. A diversi effetti, tuttavia, la
distinzione è rilevante; ad esempio, nell’assicurazione della responsabilità civile sono esclusi dalla
copertura assicurativa i danni derivanti da fatti dolosi (art. 1917, comma 1).
Chi ha cagionato il danno deve risarcirlo, conclude l’art. 2043. Il danno da risarcire è sia il danno
patrimoniale sia, se ricorre il presupposto di cui all’art. 2059, il danno non patrimoniale. La natura
del danno non è in relazione necessaria con la natura del diritto o dell’interesse leso dal fatto
illecito: la lesione di un diritto non patrimoniale può comportare danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno patrimoniale consiste, di norma, nel pagamento di una somma di denaro,
che si calcola secondo i principi sulla valutazione dei danni di cui agli artt. 1223, 1226, 1227 c.c.
In linea di principio il risarcimento del danno patrimoniale è l’equivalente monetario della perdita
subita dal patrimonio del danneggiato.Per quel che riguarda l’onere della prova, sarà il soggetto che
agisce nei confronti dell’autenticatore che dovrà provare, a differenza di quanto sopra visto
relativamente alla responsabilità contrattuale, non solo che la condotta dell’autenticatore gli ha
causato un danno, ma anche che si tratta di una condotta tenuta con colpa o con dolo.Il diritto al
risarcimento del danno derivante da fatto illecito, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto
si è verificato, ossia dal giorno in cui è stata effettuata l’autentica decorre il termine quinquennale
per proporre la domanda risarcitoria (art. 2947, comma 1 c.c.).Se, invece, il fatto è considerato dalla
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legge come reato (p.e. autenticare una firma che non è stata vergata dinanzi al soggetto
autenticante) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione
civile volta al risarcimento del danno (art. 2947, comma 3 c.c.).
2- Profili di responsabilità penale
Individuato l’autenticatore STA, alla luce delle osservazioni che precedono, come Pubblico
Ufficiale, porre in essere un’autentica al di fuori dei canoni indicati fino ad ora, costituisce nella
stragrande maggioranza delle circostanze, oltre che un illecito civile economicamente risarcibile, un
reato perseguibile che può facilmente condurre all’interdizione della attività professionale, oltre ad
incidere sull’onorabilità nell’esercizio della consulenza automobilistica.Da questo punto di vista,
occorre ribadire come il concetto di autentica di firma si ricavi da una lettura combinata del disposto
degli artt. 72 l. notarile e 2703, 2° comma, c.c.L’art. 2703, 2° comma, del codice civile attribuisce,
come anticipato ai paragrafi che precedono, al soggetto autenticatore la qualifica di Pubblico
Ufficiale, individuando le due principali fasi del procedimento di autenticazione della firma i)
nell’accertamento dell’identità della persona che sottoscrive e ii) nella successiva attestazione
dell’avvenuta apposizione della firma in sua presenza.La dichiarazione di certezza da parte
dell’autenticatore (non notaio) dell’identità del soggetto, è il risultato di una mera attività di
certificazione che prende le mosse da un elemento fondamentale, ovvero la presa in visione di un
valido documento di riconoscimento.Qualora l’autenticatore attesti falsamente di aver accertato
l’identità personale del sottoscrittore (ed invece non abbia svolto alcuna forma di accertamento di
identità) e/o attesti falsamente di aver ricevuto la sottoscrizione nella sede dello STA (intesa
come località e indirizzo), potrà rispondere del reato previsto dall’art. 479 del codice penale. Le
pene stabilite per tale reato sono prescritte dall’art. 476 c.p. il quale prevede che “il pubblico
ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un
atto vero, è punito con la reclusione … da tre a dieci anni”.Un ulteriore profilo con possibile
rilevanza penale, riguarda la falsità relativa alla dichiarazione di presenza dell’autenticatore al
momento dell’apposizione di firma. Come si è indicato in precedenza, nel procedimento di
autentica, figura la dichiarazione del pubblico ufficiale che “la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza”.Le ipotesi di cui ci si deve occupare riguardano, da un lato, la non menzione della
dichiarazione, dall’altro, la falsa dichiarazione di presenza dell’autenticatore al momento di
apposizione della firma. Mentre la mancata apposizione da parte dell’autenticatore della
dichiarazione che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, rappresenta di per sé una
violazione delle regole extrapenali, fonte di possibili sanzioni di natura amministrativa o
disciplinare, la valutazione in sede penale, invece, deve ruotare attorno a diversi e più consistenti
presupposti, tenendo presente che falso penalmente rilevante deve essere considerato solo quel falso
che abbia una effettiva rilevanza nel ‘traffico giuridico’.Ciò considerato, qualora la dichiarazione di
presenza dell’autenticatore al momento della sottoscrizione sia stata apposta ma falsamente, in
quanto all’autenticatore perviene un atto già firmato in altro luogo dall’autore, l’autenticatore
affermando fatti difformi dal vero viene meno ai propri doveri di probità e di fedeltà e, pertanto,
sarà parimenti perseguibile ai sensi dell’art. 479 c.p. (articolo che, si ricorda, prevede la pena di cui
al comma 2 dell’art. 476 e cioè la reclusione da tre a dieci anni).Analogamente, sussiste la
responsabilità penale per falso ideologico ai sensi dell’art. 479 a carico dell’autenticatore che
collochi l’atto da lui ricevuto in un momento diverso, ovverosia in una data diversa da quella in cui
dichiarazioni, atti o fatti si siano verificati in sua presenza, ovvero in un luogo(località e/o indirizzo)
diverso.Per quanto riguarda, invece, i reati di falso di cui all’art. 476 (falsità materiale commessa
dal pubblico ufficiale in atti pubblici), merita considerazione la possibile alterazione di un atto da
parte del pubblico ufficiale (ad esempio nel caso in cui l’autenticatore modifichi –a posteriori- la
data dell’autentica). A tale riguardo, è bene precisare che, la dottrina penalistica più moderna ha
cercato di evitare l’attribuzione di rilevanza penale alle ipotesi di alterazione eccessivamente
rigoristiche e formalistiche. Così, non commette il reato di falsità materiale il pubblico ufficiale che,
dopo la sottoscrizione dell’atto pubblico da parte dei contraenti e sua, si limiti, nel ricontrollare l’atto
stipulato, ad effettuare correzioni di errori materiali di scrittura prima di chiuderlo definitivamente.
Altre ipotesi rilevanti dal punto di vista penale, ma nella pratica marginali, sono la fattispecie di cui
all’art. 328 (omissione d’atti d’ufficio), la corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.) o per un
atto contrario ai doveri d’ufficio (319 c.p.) o l’abuso dei poteri inerenti al pubblico ufficio (art. 323
c.p.).
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Parte Speciale
Terminato l’esame degli elementi che assumono rilievo nelle operazioni di autentica, è ora
necessario analizzare nello specifico le situazioni che potranno più di frequente verificarsi per il
soggetto autenticatore che si trovi a dover svolgere la propria attività di consulenza nell’ambito di
passaggi di proprietà di autoveicoli.
I paragrafi che seguono offriranno uno schema di massima al quale rapportarsi nella genericità delle
situazioni, con l’avvertimento che, qualora le circostanze specifiche siano particolarmente
complesse, è indispensabile prestare estrema cura nell’attività di individuazione del titolare dei
diritti, astenendosi dall’effettuare la prestazione richiesta qualora la situazione giuridica non appaia
del tutto chiara.
Ciò nel pieno rispetto del principio in virtù del quale l’autenticatore ed il consulente 264 svolgono
la propria attività professionale in favore di tutti i soggetti interessati e sarà quindi nell’interesse di
tutti che dovrà rispettarsi rigidamente la necessità di precisione operativa e puntualità di esame delle
singole situazioni.
1.- Coniugi
1.1- Introduzione: regime legale di comunione
A seguito delle novità introdotte nel 1975 dalla c.d. riforma del diritto di famiglia, il naturale regime
patrimoniale dei coniugi è costituito dalla comunione dei beni (art. 159 c.c.).
Entrano a far parte della comunione (e quindi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie)
tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dopo il matrimonio.
In virtù della comproprietà dei beni che scaturisce dal regime di comunione, gli atti di straordinaria
amministrazione (e la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali
di godimento) spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi (art. 180 c.c.).
Essendo la comunione dei beni la normale situazione patrimoniale prevista dalla legge in caso di
matrimonio, la possibilità che un autoveicolo rientri tra i beni appartenenti al patrimonio comune
dei coniugi sarà particolarmente frequente.
È pertanto evidente che l’atto di vendita di un autoveicolo che ricada in comunione dei beni, in
quanto atto di straordinaria amministrazione, necessiterà, nella normalità dei casi, della
sottoscrizione di entrambi i coniugi ‘venditori’ affinché si abbia il pieno perfezionamento dell’atto
di vendita.
1.2- Beni esclusi dalla comunione legale.
Il codice civile prevede (articolo 179 c.c.) alcuni specifici casi in cui l’autoveicolo è escluso dalla
comunione dei beni.
In presenza di queste particolari situazioni sarà sufficiente la firma del coniuge proprietariovenditore, e non sarà quindi necessaria la doppia sottoscrizione. I casi più comuni sono i seguenti:
- autoveicolo acquistato dal venditore prima della data del matrimonio;
- autoveicolo ricevuto personalmente dal venditore per effetto di donazione o successione (a meno
che nell’atto di successione non sia espressamente specificato che il bene è attribuito alla
comunione);
- autoveicolo di uso esclusivamente personale;
- autoveicolo utilizzato esclusivamente per la professione del solo venditore;
1.3- Regime di separazione dei beni.
È importante ricordare che gli sposi possono liberamente decidere di derogare (e quindi escludere)
il regime di comunione legale dei beni, ma tale facoltà è assoggettata a rigide modalità di
formalizzazione.
Il codice civile indica gli atti per mezzo dei quali si deroga al regime di comunione legale quali
convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.).
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Le convenzioni matrimoniali che escludono il regime legale di comunione debbono, a pena di
nullità, risultare:
- da atto pubblico;
- da dichiarazione resa nell'atto di matrimonio ed annotata nell’atto stesso.
1.4- Rischi per il compratore
Qualora l’atto di vendita di un veicolo in comunione dei beni venga firmato da uno solo dei coniugi,
il coniuge dissenziente avrà la facoltà di far annullare la vendita entro un anno dalla data di
trascrizione dell’atto con conseguente annullamento dei relativi effetti.
Al fine di escludere la responsabilità professionale dello Studio di Consulenza è quindi necessario
che l’acquirente sia informato, per iscritto, dei rischi che corre qualora accetti che l’atto di vendita
sia sottoscritto da uno solo dei coniugi nel caso di bene in comproprietà.
Pertanto oltre ad essere sufficiente la firma del solo coniuge, proprietario del veicolo qualora
si tratti di :
- autoveicolo acquistato dal coniuge prima della data del matrimonio;
- autoveicolo ricevuto personalmente dal coniuge per effetto di donazione o successione;
- autoveicolo di uso esclusivamente personale;
- autoveicolo utilizzato esclusivamente per la professione del solo venditore.
E’ COMUNQUE SUFFICIENTE CHE IL CONSULENTE TENGA IL SEGUENTE
COMPORTAMENTO: far sottoscrivere all’acquirente il documento di “Informativa sulla privacy
integrata da quella sui trasferimenti di proprietà” di cui all’ALLEGATO 3.
Attenzione che dall’informativa sui trasferimenti di proprietà contenuta nella sezione (B)
dell’appena citato ALLEGATO 3 potrebbe scaturire la richiesta dell’acquirente e/o committente, al
consulente 264, come si può ben vedere, di una verifica (che si ha il diritto di farsi compensare,
purchè lo si chiarisca bene al richiedente) sullo stato civile e patrimoniale del cedente persona
fisica, verifica questa ultime che, in relazione a cosa voglia chi la domanda, potrà estrinsecarsi di
norma nell’acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione e notorietà (artt.46 e 47 DPR
445/2000) del cedente medesimo resa conformemente alla traccia dell’ALLEGATO 4 in riferimento
alla concreta situazione tra quelle in esso elencate, potendo altresì o in alternativa, quando il
venditore risultasse in comunione legale, acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione e
notorietà del relativo coniuge attestante il proprio consenso al negozio (vedere ALLEGATO 4-bis),
dichiarazioni da consegnare successivamente , appunto, a chi le ha commissionate. Fino ad
arrivare, sempre se espressamente richiesti e sempre dietro compenso, all’ottenimento presso le
competenti Amministrazioni dell’estratto del certificato di matrimonio dell’alienante (annotato o
meno con riguardo al regime familiare), da consegnare anch’esso a chi lo ha domandato.
2.- Successione ereditaria
La successione ereditaria è l’istituto in forza del quale uno o più soggetti (eredi) subentrano nel
patrimonio (detto anche “asse ereditario”) facente capo ad un altro soggetto (c.d. de cuius) a causa
della sua morte.
Il codice civile contiene una disciplina molto dettagliata della materia successoria tant’è che vi
dedica l’intero secondo libro, composto di circa 353 articoli (dal 456 al 809).
In via di sintesi ed al solo fine di fornire le coordinate di massima del sistema successorio, valgano
le seguenti indicazioni.
Il nostro ordinamento prevede tre tipi di successione.
a) Successione legittima.
Essa opera qualora il de cuius non abbia disposto per testamento di tutti o di parte dei propri beni.
In tal caso supplisce la legge che individua, in ragione del vincolo di parentela, i soggetti che sono
chiamati all’eredità.
L’art. 578 c.c. elenca i soggetti astrattamente abilitati alla successione:
- il coniuge,
- i discendenti legittimi e naturali,
- gli ascendenti legittimi,
- i collaterali,
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- i genitori del figlio naturale,
- gli altri parenti,
- lo Stato (art. 565 c.c.).
- b) Successione necessaria.
Il principio generale è quello secondo il quale il proprietario può disporre dei suoi beni non solo,
come è ovvio, per il periodo della sua vita, ma anche per il periodo successivo alla sua morte.
Tuttavia la sua libertà dispositiva non è priva di limiti.
L’ordinamento giuridico, muovendo dalla considerazione dell’opportunità di tutelare i congiunti più
stretti del de cuius (tassativamente indicati dalla legge), prevede la c.d. intangibilità della quota di
legittima.
Esiste cioè una parte di beni che viene assoggettata a vincoli di destinazione in quanto deve
necessariamente essere attribuita a determinati soggetti.
Il de cuius, in relazione a tale quota di patrimonio, perde la propria libertà dispositiva.
Ove vi sia lesione della quota di legittima, perché ad esempio il testatore devolve tutti i suoi beni al
coniuge, ignorando i figli, questi ultimi, in quanto riservatari, possono esercitare l’azione di
riduzione, la quale è finalizzata a ridurre, appunto, le disposizioni testamentarie e le donazioni fino
a giungere ad una consistenza patrimoniale equivalente alla loro quota di riserva.
c) Successione testamentaria.
È la tipologia successoria che si realizza attraverso un negozio giuridico che prende il nome di
“testamento”.
Per espressa definizione dell’art. 587 c.c. “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno
dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Esso viene definito dalla dottrina come atto mortis causa poiché avrà efficacia solo dopo la morte
del testatore.
2.1- Il testamento
Le forme ordinarie di testamento sono:
- testamento olografo,
- testamento pubblico,
- testamento segreto.
Il testamento olografo è quello che è scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore
(art. 602 c.c.). Anche una semplice missiva che risponda ai suindicati requisiti può avere il valore di
un testamento olografo. L’autografia è richiesta affinché l’atto possa essere ascritto con sufficiente
certezza al de cuius.
È escluso che la forma del testamento in parola possa ritenersi rispettata se l’atto è scritto a
macchina, stampato ovvero se un terzo abbia fornito una collaborazione grafica.
La sottoscrizione deve essere apposta in calce al documento e deve indicare il nome e cognome
dell’autore, sebbene sia consentito l’uso di qualsiasi espressione (pseudonimo, vezzeggiativo) che
individui con certezza la persona del testatore.
Il testamento pubblico è quello redatto con l'ausilio del notaio. Sette le condizioni richieste:1) il
notaio, accertata l’identità del testatore, raccoglie la dichiarazione di volontà che è resa oralmente;
2) è necessaria la presenza di due testimoni quale garanzia della libera volontà del testatore e della
sua fedele riproduzione; 3) il notaio cura la redazione del testamento (ma può essere aiutato
nell’opera materiale di redazione); 4) il notaio legge l’atto; 5) il testatore sottoscrive il testamento;
6) è richiesta l’indicazione della data che deve comprendere anche l’ora; 7) deve essere specificato
che tutte le formalità richieste sono state rispettate.
Il testamento segreto, è così definito perché, pur intervenendo la figura del notaio, diversamente da
quanto accade nel testamento pubblico, il contenuto della volontà del testatore rimane appunto
riservato. In un primo momento il de cuius compila la c.d. ‘scheda testamentaria’ (che può essere
composta da uno o più fogli) e la sottoscrive. Tale scheda è sigillata dal notaio il quale fa
sottoscrivere l’atto di ricevimento al testatore ed ai due testimoni.
Quale che sia il tipo di successione che operi in concreto, l’acquisto dell’eredità non è automatico.
Affinché si realizzi l’effetto tipico della successione ereditaria, ossia il subingresso dell’erede nel
patrimonio del de cuius, è necessaria l’accettazione
L'accettazione dell'eredità può essere:
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- espressa,
- tacita.
Espressa: qualora l’erede dichiari espressamente per iscritto di accettare l'eredità.
Tacita: qualora il chiamato all’eredità “compie un atto che presuppone necessariamente la sua
volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede” (art. 476
c.c.). Attraverso un comportamento chiaro ed inequivocabile si manifesta la volontà e l’interesse ad
accettare l'eredità. È ad esempio il caso di chi, chiamato all’eredità, si appropria di beni ereditari,
oppure dispone degli stessi beni (ad esempio donandoli, vendendoli o semplicemente utilizzandoli),
o ancora, esercita un'azione processuale. L'accettazione dell'eredità è un ‘atto puro’ in quanto non
può essere subordinata a condizioni o a termini, ed è irrevocabile.
Non è consentita un'accettazione parziale dell'eredità dal momento ossia di una sola parte dell’asse
ereditario (per esempio un’accettazione con la quale una persona dichiari di accettare un’auto e di
rifiutarne un’altra). Ne consegue che in casi del tipo di quelli appena descritti, l’autenticazione delle
firme è esclusa in quanto l’accettazione è invalida ed il soggetto richiedente è sprovvisto dei poteri
di firma.
Accettando l'eredità si ha la fusione dei due patrimoni, quello del defunto e quello dell'erede, in un
unico patrimonio. Ne consegue che è possibile anche ereditare i debiti (a volte un patrimonio
ereditario può essere costituito solamente da debiti). In questo caso colui che eredita risponderà
direttamente dei debiti del defunto.
Per ovviare a tale effetto, che prende il nome di confusione dei patrimoni (e che si realizza
nell’ipotesi di accettazione pura e semplice), è possibile ricorrere alla c.d. accettazione con
beneficio d'inventario.
Attraverso l’accettazione con beneficio di inventario i patrimoni del defunto e dell'erede rimangono
separati e l’erede risponderà dei debiti ereditati solo entro i limiti di quanto ereditato. L'accettazione
dell'eredità con beneficio d'inventario deve essere fatta per iscritto in presenza di un notaio o del
cancelliere del Tribunale di competenza.
È opportuno sottolineare (anche al fine di evitare responsabilità di sorta connesse al potere di
autenticazione delle firme) che vi sono dei casi in cui, proprio per evitare gli effetti negativi della
confusione patrimoniale che possono scaturire dall’accettazione pura e semplice, la legge richiede
inderogabilmente l’accettazione con beneficio d’inventario.
È quanto si prevede con riferimento ai minori o agli interdetti (art. 471 c.c.), ai minori emancipati o
agli inabilitati (art. 472 c.c.), alle persone giuridiche, alle associazioni, fondazioni ed enti non
riconosciuti (art. 473 c.c.) che possono accettare l’eredità esclusivamente con beneficio di
inventario.
2.2- L’autentica dell’accettazione di eredità.
Venendo alla possibilità di autenticare sottoscrizioni di accettazione dell’eredità da parte dei titolari
STA, vi sono fortissime perplessità che non permettono di sostenere con certezza che un simile atto
sia ricompreso tra quelli indicati all’articolo 7 della legge n. 248/06.
Anzi, un’interpretazione letterale ed altresì un’esegesi estensiva dell’art. 7 porterebbe ad escludere
in radice l’accettazione di eredità dal novero degli atti suscettibili di autentica di sottoscrizione da
parte dei titolari STA.
Ed infatti, il testo dell’articolo indicato si riferisce espressamente ad “atti e delle dichiarazioni
aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati”.
Il concetto di alienazione è relativo ad atti il cui contenuto implichi la fuoriuscita di un bene dal
patrimonio del disponente. Al contrario, l’accettazione dell’eredità comporta l’ingresso di un
determinato bene nel patrimonio dell’erede.
Proprio per la portata del termine utilizzato dall’articolo 7, le sottoscrizioni degli atti di accettazione
di eredità non paiono assolutamente suscettibili di essere autenticati ai sensi della norma in
questione, anche se si tratti, all’apparenza, di solo atto di vendita da parte degli eredi e/o legatari (in
quanto, anche così, contengono un’accettazione tacita dell’eredità).
3.- Minori
Nel nostro ordinamento fino al 1975 la capacità di agire, intesa come idoneità a svolgere l'attività
giuridica che riguarda la sfera d'interessi propria della persona, si acquistava al compimento del 21°
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anno di età. In seguito all’entrata in vigore della c.d. riforma del diritto di famiglia (legge n. 39/75),
è stata abbassata l’età in cui si raggiunge la capacità di agire, e fissata al compimento del 18° anno.
L’ art. 2 del Codice Civile prevede infatti che, compiuti i 18 anni, il soggetto sia legalmente capace
di agire, ossia che abbia raggiunto quella necessaria maturazione psicofisica che lo rende idoneo ad
esercitare i diritti e ad adempiere agli obblighi senza turbare il corretto andamento
dell’ordinamento.
Oltre al maggiorenne ed al minorenne, vi è poi una terza figura nel nostro ordinamento che è quella
del minore emancipato. Ai sensi dell’art. 390 codice civile, tale è il soggetto minorenne che ha
contratto matrimonio.
Per ovviare alla carenza di capacità di agire del minore, il codice civile prevede che gli atti di
disposizione del patrimonio del minore vengano posti in essere da sostituti (che possono agire entro
ben determinati limiti e nel rispetto delle cautele prevista dal codice).
3.1- Veicolo intestato al minore
L’atto di vendita di un autoveicolo di cui il minore risulti intestatario dovrà essere posto in essere
con l’intervento dei genitori che eserciteranno la capacità di agire che difetta in capo al figlio
minorenne, ed entrambi dovranno provvedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita in luogo del
minore.
Questa è l’ipotesi ordinaria nel caso di vendita di veicolo intestato a minore, in quanto l’articolo 316
del codice civile (come sostituito dall’art. 138 della legge di riforma del diritto di famiglia
19/05/1975, n. 151) al primo e secondo comma fa riferimento alla “potestà dei genitori” che è
esercitata di “comune accordo” e l’art. 320 al primo comma del codice civile prevede
espressamente che: “I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la
potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni”.
Inoltre, siccome la vendita di un’autovettura va considerato atto eccedente l’ordinaria
amministrazione dei beni del minore, oltre alla sottoscrizione di entrambi i genitori, occorrerà che
gli stessi genitori esibiscano il provvedimento preventivo di autorizzazione, ovverosia un decreto
del giudice tutelare.
Infatti, ai sensi del comma 3, dell’art. 320 c.c.: “I genitori non possono alienare … i beni pervenuti
al figlio a qualsiasi titolo … se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del
giudice tutelare”.
Si evidenzia sul punto che, a norma dell’art. 322 del codice civile, l’atto di vendita compiuto senza
le prescrizioni fin qui indicate, ovverosia la sottoscrizione di entrambi i genitori e senza avere
preventivamente ottenuto l’autorizzazione del giudice tutelare, potrà essere annullato su istanza dei
genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa, entro cinque anni.
Per completezza, si sottolinea che i genitori esercenti la potestà non possono rendersi acquirenti,
neppure per interposta persona, dei beni dei figli.
Può succedere che davanti all’autenticatore si presenti un solo genitore che dichiari di avere la
potestà esclusiva sul minore (ad esempio, esibendo un verbale di separazione o una sentenza di
separazione o divorzio) e quindi pretenda di sottoscrivere singolarmente l’atto di vendita
dell’autoveicolo in luogo del minore.
In questo caso, l’autenticatore dovrà astenersi dall’effettuare attività di autentica.
Infatti, da una parte si ricorda che come sopra evidenziato la compravendita di un veicolo è da
considerarsi atto eccedente l’ordinaria amministrazione, dall’altra si sottolinea che la legge n. 54/06
“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” ha modificato
l’art. 155 del codice civile prevedendo espressamente che: “Limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà
separatamente”.
Ciò significa che, anche in presenza di genitore separato o divorziato che abbia l’affidamento del
minore, l’atto di vendita deve essere effettuato con l’adozione delle prescrizioni sopra indicate e
cioè con la sottoscrizione di entrambi i genitori e la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
In caso contrario, e cioè in caso di atto di vendita di autoveicolo sottoscritto da uno solo dei due
genitori, essendo quest’ultimo l’affidatario del minore, l’atto potrà essere annullato su istanza
dell’altro genitore esercente la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa, con termine di
cinque anni.
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Unico caso in cui si può prescindere dal consenso di entrambi i genitori nel caso di atto di vendita di
un autoveicolo è quando uno dei due genitori (in costanza o meno di matrimonio) ai sensi dell’art.
330 del codice civile sia dichiarato, con decreto del Tribunale per i minorenni, decaduto dalla
potestà sul figlio poiché viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri.
In questo caso, l’atto potrà essere sottoscritto anche da un solo genitore (ovviamente quello non
dichiarato decaduto) previa esibizione del decreto di decadenza emesso dal Tribunale per i
minorenni e ferma restando la preventiva acquisizione dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Pertanto la dichiarazione di vendita di un veicolo intestato ad un minore deve essere sottoscritta
da entrambi i genitori, previa esibizione del decreto di autorizzazione del giudice tutelare.
È necessario trattenere copia del decreto di autorizzazione del giudice tutelare.
Inoltre i genitori esercenti la potestà non possono rendersi acquirenti, direttamente o per
interposta persona, dei beni dei figli
Nel caso in cui un genitore è stato dichiarato decaduto dalla potestà la sottoscrizione dell’atto
viene sottoscritta dal genitore ancora titolare della potestà previa esibizione del decreto di
decadenza emesso dal Tribunale per i minorenni e ferma restando la preventiva acquisizione
dell’autorizzazione del giudice tutelare.
4.- Minori emancipati
Ai sensi dell’art. 390 del codice civile: “Il minore è di diritto emancipato col matrimonio”.
Con il termine “emancipazione”, si designa lo stato di limitata capacità di agire che il minore
acquista come automatica conseguenza del matrimonio.
Il minore emancipato è sottratto, infatti, alla potestà dei genitori ed acquista la capacità di compiere
validamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli di natura personale; per gli atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione, abbisogna, invece, dell’assistenza di un curatore, che sarà il
coniuge se il minore è sposato con persona maggiore di età; se invece entrambi i coniugi sono
minorenni, a norma del comma 2 dell’art. 394 del codice civile, il giudice tutelare può nominare un
unico curatore, preferibilmente scelto tra i genitori.
Oltre all’assistenza del curatore, occorrerà anche il decreto di autorizzazione del giudice tutelare
(nel caso particolare in cui il curatore non sia il genitore, l’autorizzazione deve essere data dal
Tribunale su parere del giudice tutelare).
Occorrerà, quindi, che l’autenticatore verifichi la qualità di emancipato del minore tramite la
richiesta e la conseguente esibizione da parte del minore stesso del certificato di matrimonio, da tale
documento si verificherà che il soggetto che si è presentato con il minore è il coniuge maggiorenne.
Entrambi i soggetti dovranno sottoscrivere l’atto di vendita.
Nel caso di minore coniugato con altro minorenne, occorrerà verificare che il soggetto che si
presenta con il minore (solitamente il genitore dell’uno o dell’altro coniuge) abbia il potere di
curatela nei confronti del minore coniugato, risultante dal provvedimento di nomina del giudice
tutelare. Ovviamente anche in questo caso entrambi i soggetti (minore e curatore) dovranno
sottoscrivere l’atto di vendita.
Tutto ciò, ferma restando la necessità del decreto di autorizzazione del giudice tutelare (nel caso
particolare in cui il curatore non sia il genitore, l’autorizzazione deve essere data dal Tribunale su
parere del giudice tutelare).
La sottoscrizione della dichiarazione di vendita di un veicolo intestato ad un minore emancipato
coniugato con persona maggiorenne dovrà avvenire con il minore ed il coniuge maggiorenne in
veste di curatore, previa esibizione dei seguenti documenti:
- certificato di matrimonio;
- decreto di autorizzazione alla vendita emesso dal Tribunale su parere del giudice tutelare.
La sottoscrizione della dichiarazione di vendita di un veicolo intestato ad un minore emancipato
coniugato con persona minorenne dovrà avvenire con il minore ed il curatore, previa esibizione
dei seguenti documenti:
- certificato di matrimonio;
- provvedimento di nomina del curatore da parte del Giudice tutelare;
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-
decreto di autorizzazione alla vendita emesso dal Tribunale su parere del Giudice tutelare
(ovvero, se il curatore è genitore di uno dei due coniugi minorenni, decreto di autorizzazione
alla vendita emesso direttamente dal Giudice tutelare).
5.- Interdizione
L’ interdizione giudiziale è un provvedimento emesso nei confronti della persona maggiorenne (o
minorenne emancipata) che, trovandosi in situazione di abituale infermità di mente, è incapace di
provvedere ai propri interessi.
Il codice civile stabilisce che possono essere interdetti il maggiore di età ed il minore emancipato “i
quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai
propri interessi” (art. 414 c.c.).
Per abituale infermità di mente, la giurisprudenza non intende solo l'esistenza di una tipica malattia
di mente, ma anche la semplice presenza di un'alterazione nelle facoltà mentali, tale da dar luogo ad
un'incapacità totale o parziale di provvedere ai propri interessi.
Conseguenze giuridiche.
L'interdizione giudiziale determina una situazione di incapacità legale a compiere tutti gli atti
giuridici (di ordinaria e straordinaria amministrazione) identica a quella in cui si trova il minore.
Gli atti eventualmente compiuti personalmente dall'interdetto saranno pertanto annullabili su istanza
del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (art. 427 c.c.).
L’art. 427, a seguito di una recente modifica, prevede, però, la possibilità che l’autorità giudiziaria
con la sentenza di interdizione o con successivi provvedimenti, autorizzi l’interdetto a compiere
taluni atti di ordinaria amministrazione senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore.
Saranno, pertanto, validi gli atti compiuti dall’interdetto con le modalità previste nell’autorizzazione
giudiziale.
5.1- L’amministrazione dei beni dell'interdetto
Con la sentenza che dichiara l'interdizione viene disposta la nomina di un tutore, scelto di preferenza tra il
coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata con testamento
dal genitore superstite, con il compito di rappresentare legalmente l'interdetto e di amministrare il suo
patrimonio.
Il tutore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita quotidiana dell'interdetto,
mentre gli atti di straordinaria amministrazione (ad es. vendita o acquisto di beni immobili o di beni mobili di
valore, costituzione di pegni o ipoteche, accettazione di eredità) possono essere compiuti solo previa
autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale.
Più specificamente, ai nostri fini, occorre rilevare che:
- per l’acquisto di beni, compresi gli autoveicoli, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374
c.c.);
- per l’alienazione di beni, compresi gli autoveicoli, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale (art. 375 c.c.);
- per la costituzione di pegni o ipoteche sugli autoveicoli è necessaria l'autorizzazione del Tribunale (art. 375
c.c.).
L’inosservanza di tali norme comporta l’annullabilità dell’atto (art. 377 c.c.).
E’ inoltre possibile che già nel corso del giudizio di interdizione, il giudice, ove lo ritenga opportuno,
provveda alla nomina di un tutore provvisorio. In tal caso, gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del
tutore provvisorio saranno annullabili qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione (art. 427 c.c.).
Ai sensi dell’art. 423 c.c., la sentenza di interdizione deve essere immediatamente annotata a cura
del cancelliere nell’apposito registro e comunicata entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile
per le annotazioni in margine all’atto di nascita.
Il provvedimento di interdizione risulterà, pertanto, annotato nel registro delle tutele, tenuto
presso l’ufficio del giudice tutelare, a margine all’atto di nascita.
Nello svolgimento di attività di consulenza autorizzata ai sensi della L. 264/91, è evidentemente
impossibile verificare lo stato di interdizione di acquirente o venditore.
Pertanto, le cautele che seguono saranno necessarie esclusivamente qualora il venditore (o
l’acquirente) comunichi lo stato di interdizione.
Resta valido il consiglio di astenersi dall’effettuare autentiche di firma qualora ci si trovi di
fronte a persone in stato visibilmente alterato ed evidentemente non in grado di comprendere gli
atti e le dichiarazioni che pone in essere.
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La sottoscrizione della dichiarazione di vendita di un veicolo intestato ad un soggetto interdetto
sarà effettuata dal tutore, previa esibizione del provvedimento di autorizzazione alla vendita emesso
dal Tribunale.
6.- Autenticazione della sottoscrizione nelle ipotesi di inabilità: sordità e mutismo.
Le persone affette da sordità, mutismo, o sordomutismo sono, in linea di principio, perfettamente
capaci di agire. Tali menomazioni, infatti, non ne compromettono la capacità di comprendere le
conseguenze degli atti che compiono e quindi la possibilità di gestire in piena autonomia la propria
sfera giuridico-patrimoniale.
Naturalmente, è possibile che, in circostanze particolari, la menomazione sia causa dell’incapacità
di provvedere ai propri interessi e che, pertanto, ne sia conseguita una pronuncia che abbia dato
luogo a inabilitazione, amministrazione di sostegno o, nei casi più gravi, interdizione.
Al di fuori di tali ipotesi, però, il soggetto affetto da tali patologie non incorre in alcuna limitazione
della propria capacità di porre in essere atti giuridici validi.
La menomazione del sottoscrittore rende, tuttavia, più difficile verificare la conformità dell’atto alla
sua volontà.
Sul punto la disciplina notarile prevede degli incombenti alquanto gravosi per l’autenticatore
disponendo che nell’ipotesi di sordità i) la parte priva dell’udito deve leggere l’atto e di ciò, colui
che cura l’autentica deve fare menzione e che ii) ove il sottoscrittore privo dell’udito non sappia
leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del Tribunale tra le
persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, L’interprete
non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefacente. L’interprete deve
sottoscrivere l'atto.
Nell’ipotesi di mutismo o sordomutismo la legge notarile dispone invece che: i) oltre all'intervento
dell'interprete, è necessario che il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, legga l'atto e
scriva alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme
alla sua volontà; inoltre ii) qualora il sottoscrittore non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà
necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che
altrimenti intervenga nell’atto un secondo interprete.
È bene ricordare che, ove il soggetto affetto da inabilità non sia analfabeta, è però possibile
interloquire tramite documentazione scritta al fine di accertare la sua consapevolezza circa il
significato dell’atto da sottoscrivere.
Una simile soluzione, consente di semplificare notevolmente la procedura di autentica rispetto
alla disciplina della c.d. autentica notarile.
D’altro canto non sembrano sussistere le ragioni per applicare al caso di specie una disciplina
così rigorosa.
In presenza di soggetto sordo, muto o sordomuto non analfabeta, sembra, pertanto, potersi
procedere all’autentica della sottoscrizione previa verifica per iscritto della consapevolezza del
significato dell’atto.
Ove, invece, il soggetto sia analfabeta, la summenzionata verifica non potrà farsi che per mezzo
di un interprete, ed alla presenza di due testimoni.
Delle procedure seguite dovrà, comunque, farsi menzione nell’atto ove, peraltro, andranno
riportate le indicazioni utili all’identificazione di tutti i soggetti intervenuti.
7.- Cecità
Anche la persona affetta da cecità è (ai sensi dell’art. 1 legge 18/75) a tutti gli effetti considerata
capace di agire (salvo che non sia stata interdetta, inabilitata o soggetta ad amministrazione di
sostegno a norma del codice civile).
La persona non vedente può, pertanto, sottoscrivere autonomamente qualsiasi atto e richiederne
l'autenticazione senza altra formalità.
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Ella sola (ovvero non spetta ad altri, compresi i soggetti richiesti di provvedere all'autenticazione
di firma), ai sensi dell’art. 3 della l. 18/75, può richiedere l’assistenza di una terza persona per il
compimento di un atto o la sua redazione.
Nel primo caso, il terzo svolgerà la funzione di testimone, verificando la regolarità della procedura.
In tal caso tale persona dovrà apporre la propria firma premettendo ad essa la dicitura "il
testimone".
Nella seconda ipotesi, il terzo coadiuva il cieco nella stessa redazione dell’atto (si pensi all’ipotesi
di autentica di atto bilaterale). In tal caso il terzo dovrà apporre la propria firma premettendo ad essa
la dicitura "partecipante alla redazione dell'atto".
Qualora la persona affetta da cecità non sia in grado di sottoscrivere, potrà, ai sensi dell’art. 4,
apporre il segno di croce. Qualora, poi, sia impossibilitata a tracciare la croce dovrà farsene
menzione nel documento mediante la scrittura "impossibilitato a sottoscrivere”.
In ambedue le evenienze il documento verrà perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di
due persone scelte dall'interessato.
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8.- Impossibilità fisica ed analfabetismo
Le ipotesi di impossibilità fisica ed analfabetismo possono essere accomunate, in quanto in
entrambi i casi, la persona non è in grado di apporre dei segni che consentano di individuare
inequivocabilmente la paternità dell’atto.
In casi simili la legge prevede necessariamente la partecipazione di due testimoni. L’interessato
dovrà, pertanto, confermare la propria volontà in presenza dei testimoni e questi dovranno
sottoscrivere l’atto. La sottoscrizione dei testimoni non avrà altro valore che quello di confermare
quanto l'interessato (impossibilitato alla firma o analfabeta) ha dichiarato sotto la propria ed unica
responsabilità, avendo l'intenzione di provvedere alla sottoscrizione della dichiarazione. Della causa
dell'impossibilità della firma dovrà essere fatta menzione nella formula di autenticazione o sul
documento in formazione.
9.- Società
Il codice civile con il termine ‘società’ identifica il contratto attraverso il quale due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio collettivo di una attività imprenditoriale finalizzato al
raggiungimento di un scopo produttivo, consistente nella divisione degli utili tra i soci.
La stipula del contratto sociale dà luogo dunque ad una forma di collaborazione collettiva che
consente a tutti i soci di ottenere un utile finale, dietro la comune partecipazione al rischio di
gestione dell’impresa.
La forma di collaborazione collettiva, ed il carattere associativo della società, viene meno nel caso
delle società unipersonali (oggi consentite e, da ultimo, estese anche alle S.p.A.) le quali permettono
ad un singolo soggetto di esercitare individualmente una attività imprenditoriale godendo comunque
del beneficio della responsabilità limitata.
Le società in genere vengono costituite mediante contratto scritto (c.d. patto sociale) ma possono
essere costituite, in casi predeterminati (società unipersonali, società per azioni, società a
responsabilità limitata) mediante atto unilaterale ed addirittura, ma solo in casi residuali, con
contratto verbale.
9.1- I tipi di società
Le società si classificano in due categorie:
a) società di persone,
b) società di capitali.
Le società di persone si caratterizzano per essere organizzate su base ‘personale’ e, per tale motivo,
sono contraddistinte dalla responsabilità illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Inoltre,
salvo patto contrario, ciascun socio è in quanto tale anche amministratore della società.
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Nella suddetta categoria rientrano le società semplici (S.s.), le società in nome collettivo (S.n.c.) e le
società in accomandita semplice (S.a.s.).
La seconda tipologia di società ha invece una natura esclusivamente capitalistica, assumendo una
vera e propria autonomia patrimoniale rispetto ai beni del singolo socio; ne consegue che il
patrimonio sociale (costituito dai conferimenti dei soci) potrà soddisfare solo le obbligazioni
nascenti dall’attività sociale. Allo stesso tempo, i soci di una società di capitali godranno del c.d.
beneficio della responsabilità limitata rispondendo verso le obbligazioni sociali solo con il danaro
ed (in genere) con i conferimenti offerti alla società.
La struttura spersonalizzata delle società di capitali comporta inoltre che all’interno di queste il
potere di amministrazione sia dissociato dalla qualità di socio: il socio non è automaticamente
amministratore della società ma può solo concorrere, con il proprio voto, alla nomina degli
amministratori.
Fanno parte delle società di capitali le società per azioni (S.p.a.), le società a responsabilità limitata
(S.r.l.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), le società cooperative e le società di mutua
assicurazione.
9.2- I beni in proprietà delle società: autovettura intestata alla società e titolarità del diritto.
Tutti i tipi di società previsti dal codice civile o dalle leggi speciali, siano esse di persone o di
capitali (e, pertanto, caratterizzate da una maggiore o minore autonomia patrimoniale), possono
comunque considerarsi autonomi soggetti di diritto, potendo divenire titolari di diritti e di oNe
discende quindi che tutte le società (di persone e di capitali), a prescindere dal loro riconoscimento,
possono risultare proprietarie ed intestatarie di autoveicoli ed hanno dunque la facoltà di disporne
giuridicamente.
La vendita di un veicolo da parte di una società potrà configurare attività di ordinaria o straordinaria
amministrazione (la verifica và compiuta di volta in volta esaminando il caso specifico e, per i
parametri di valutazione si rimanda a quanto specificato nella parte generale del manuale) e potrà,
di conseguenza, essere disposta da ogni socio amministratore, oppure esclusivamente da determinati
soggetti che dovranno essere abilitati a compiere quello specifico atto.
Il Consulente 264, nell’autenticare sottoscrizioni di atti che incidono sul diritto di proprietà di
autoveicoli intestati a società dovrà, quindi, tutelare l’interesse dell’acquirente (e della stessa società
venditrice) verificando, caso per caso e con la necessaria diligenza, la capacità giuridica del
soggetto che sottoscrive la dichiarazione di vendita.
Tale operazione di verifica dovrà assumere una duplice natura, dovendosi concentrare sia sul profilo
soggettivo (accertando che il soggetto che si ha davanti abbia la capacità giuridica di sottoscrivere
la dichiarazione di vendita in nome della società) sia sul profilo oggettivo (verificando se si tratti di
atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, assumendo le conseguenti cautele).
10.- Società Semplice (s.s.)
La Società semplice è una società di persone che può esercitare solo un'attività non commerciale.
La disciplina è dettata dagli articoli 2251 - 2290 del codice civile e trova applicazione anche agli
altri tipi di società personali in mancanza di una regolamentazione più specifica.
L’amministrazione della società semplice spetta a tutti i soci, i quali esercitano tale potere
disgiuntamente o, qualora espressamente previsto, congiuntamente; nella società semplice, dunque,
si parla di socio amministratore.
La società semplice acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che, in quanto
amministratori, hanno la piena rappresentanza della società e sono quindi autorizzati a porre in
essere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
Data la particolare struttura della società in esame, l’autenticatore dovrà preventivamente
verificare dalla visura camerale se l’amministrazione è stata conferita ai soci:
- disgiuntamente (in tal caso è sufficiente la sottoscrizione di un solo socio);
o
- congiuntamente (in tal caso è necessaria la sottoscrizione di tutti i soci).
Dopo aver effettuato tale indagine sarà necessari verificare che l’atto in questione rientri
nell’oggetto sociale per comprendere se si tratta di atto di straordinaria o ordinaria
amministrazione, ponendo in essere gli accorgimenti del caso.
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11.- Società in Nome Collettivo (s.n.c.)
La società in nome collettivo viene adottata qualora due o più persone intendano svolgere
un’attività commerciale senza limitazione di responsabilità. La S.n.c. è disciplinata agli articoli
2291 - 2312 del codice civile e, per quanto non disposto da tali norme, da quanto previsto per la
società semplice.
La rappresentanza e l’amministrazione della società spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e -salva
diversa disposizione dell’atto costitutivo o della procura- si estende a tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale; questo perché la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante
nell’interesse della società corrisponda alla volontà sociale.
Come già segnalato per la società semplice, anche per la s.n.c. è necessario verificare
attentamente che la persona che si ha davanti abbia capacità rappresentativa della società,
contestualmente accertando se l’atto che vuole porre in essere è di ordinaria o straordinaria
amministrazione.
12.- Società in Accomandita Semplice (s.a.s.)
La società in accomandita semplice è disciplinata dalle medesime norme previste per la società in
nome collettivo con l’unica differenza che nella S.a.s. l’amministrazione della società può essere
conferita esclusivamente ai soci accomandatari i quali, in quanto amministratori, possiedono gli
stessi i diritti ed obblighi dei soci della società in nome collettivo.
I legali rappresentanti, salve eventuali limitazioni derivanti dall’atto sociale, sono dunque i soci
accomandatari i quali hanno il potere di amministrare disgiuntamente l’ente, salve esplicite deroghe
previste nell’atto costitutivo.
Il potere di rappresentanza dell’amministratore (socio accomandatario) di una S.a.s., si estende a
tutti gli “atti che rientrano nell’oggetto sociale” (art. 2298 c.c.), salve le eventuali limitazioni che
risultino dall’atto costitutivo e dalla procura.
I soci accomandanti non possono, pertanto, compiere atti di amministrazione, né trattare o
concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale e per singoli affari.
Nelle società in accomandita semplice, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, gli
accomandanti nominano un amministratore provvisorio il quale, però, potrà avere solo poteri di
ordinaria amministrazione.
13.- Società per Azioni (s.p.a.)
La società per azioni ha, come già accennato, una struttura spersonalizzata la quale comporta che, a
differenza delle tipologie societarie sin’ora viste, il potere di amministrazione (e quindi di
rappresentanza) sia indipendente dalla qualità di socio.
I soci non sono, quindi, automaticamente amministratori della società ma possono solo concorrere,
con il proprio voto, alla nomina del sistema di amministrazione.
Si possono distinguere tre organi di amministrazione:
a) consiglio di amministrazione o, se nominato, Amministratore Delegato;
b) amministratore unico;
c) consiglio di gestione.
Procuratore generale o speciale:
qualora il procuratore sia componente del consiglio di amministrazione o di gestione, è necessario
pretendere l’esibizione del verbale consiliare o assembleare che autorizza il compimento
dell’attività.
Diversamente occorrerà pretendere l’esibizione della procura notarile, generale o speciale, rilasciata
in favore del soggetto che sottoscrive, a meno che la nomina del procuratore non risulti già dalla
visura camerale.
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14.- Società in Accomandita per Azioni (s.a.p.a.)
Alla società in accomandita per azioni si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla
società per azioni, tenendo conto del fatto che a differenza della S.a.s. nella S.a.p.a. le qualità di
socio accomandatario e di amministratore sono inscindibili.
Si tratterà dunque di applicare gli accorgimenti indicati in relazione alle S.a.s. individuando il
potere rappresentativo unicamente nel socio accomandatario, così come risultante dalla visura
camerale alla voce “titolari e qualifiche” (e quindi accertando che il soggetto che sottoscrive l’atto è
un socio accomandatario)
- tutti i soci accomandatari se dalla visura camerale è richiesta la firma congiunta;
- procuratore generale o speciale:
- qualora il procuratore sia componente del consiglio di amministrazione o di gestione, è
necessario pretendere l’esibizione del verbale consiliare o assembleare che autorizza il
compimento dell’attività. Diversamente occorrerà pretendere l’esibizione della procura
notarile, generale o speciale, rilasciata in favore del soggetto che sottoscrive, a meno che la
nomina del procuratore non risulti già dalla visura camerale.
15.- Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.)
Come per le altre forme di società, anche nella società a responsabilità limitata il potere di
rappresentanza viene attribuito al soggetto che detiene il potere di amministrazione all’interno
dell’ente.
La recente riforma del diritto societario lascia allo statuto la determinazione degli amministratori e
delle regole di amministrazione e la distribuzione dei poteri di rappresentanza.
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
E’ previsto che gli amministratori possano essere scelti, in virtù di espressa previsione dell’atto
costitutivo, anche tra non soci; qualora l’amministrazione sia affidata a più persone si costituirà un
Consiglio di Amministrazione.
L’autenticatore dovrà dunque verificare, in base allo statuto, i soggetti (anche non soci) che
rivestono la qualità di amministratori e, in tale caso, dovrà accertare se lo statuto attribuisce a
quest’ultimi una amministrazione disgiuntiva (in base alla quale è sufficiente la sottoscrizione
anche di un solo amministratore) o una amministrazione congiunta (che impone al contrario la
firma di tutti gli amministratori sull’atto dispositivo e, segnatamente, sull’atto di vendita.
16.- Liquidazione
La liquidazione rappresenta il momento conclusivo della vita della società.
Successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento, infatti, la società entra nella fase c.d.
‘di liquidazione’, finalizzata all’estinzione dei debiti ancora in essere (il passivo) ed alla ripartizione
dell’eventuale residuo tra i soci (l’attivo).
La società rimane dunque in vita e, al fine di agevolare lo svolgimento della procedura di
liquidazione, viene nominato il liquidatori (o i liquidatori) che può compiere, salva diversa specifica
disposizione, tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
Il potere del liquidatore è quindi esteso (salva diversa ed esplicita disposizione) a tutti gli atti diretti
alla monetizzazione dei beni sociali (all’interno dei quali rientra anche la vendita di un autoveicolo)
necessari per poter procedere al pagamento dei creditori sociali ed alla ripartizione dell'eventuale
residuo attivo.
Lo stato di liquidazione di una società e/o di una impresa è accertabile sulla base della visura
camerale nella quale alla voce “scioglimento e procedure concorsuali” risulta la data in cui è
iniziata la procedura di liquidazione.
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17.- Procedure concorsuali e fallimento: effetti sui poteri di amministrazione e di
rappresentanza.
La crisi economica dell’imprenditore commerciale interessa, per la molteplicità dei rapporti che
coinvolge, una categoria vastissima di creditori i quali hanno fatto affidamento sull’apparente stato
economico dell’impresa e per tale motivo necessitano di una azione collettiva e maggiormente
tutelata.
Le azioni collettive (in quanto poste dalla totalità dei creditori) volte al recupero del credito, sono
denominate procedure concorsuali e si distinguono in a) fallimento, b) liquidazione coatta
amministrativa, c) concordato preventivo, d) amministrazione controllata, e) amministrazione
straordinaria.
Qualora una impresa o una società sia soggetta ad una di queste forme di procedure concorsuali il
Consulente 264 dovrà accertare (secondo i generici criteri più volte esposti) chi è il soggetto che
detiene il potere amministrativo e rappresentativo, per verificare chi può sottoscrivere validamente
l’atto di vendita.
18.- Fallimento
Con la dichiarazione di fallimento si dà luogo ad un vero e proprio procedimento concorsuale,
all’interno del quale assumono importanza le figure del Tribunale fallimentare, del giudice delegato,
del curatore, e del comitato dei creditori.
A seguito della dichiarazione di fallimento, il fallito perde il possesso della totalità dei beni ad esso
appartenenti non potendo più disporne; gli atti compiuti dal fallito sono pertanto inefficaci e, quindi,
improduttivi di effetti giuridici.
La gestione e l’amministrazione dei beni del fallito viene interamente affidata alla figura del
curatore, il quale li prende in consegna potendo solo esso disporne.
Il curatore potrà autonomamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio del
fallito mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, dovrà essere autorizzato dal giudice
delegato.
È bene ricordare che l’autorizzazione del giudice delegato per il compimento degli atti di
straordinaria amministrazione è necessaria per i fallimenti iniziati prima del 16 luglio 2006 mentre,
a seguito della recente riforma del diritto fallimentare attuata con il d. l. 9 gennaio 2006 n. 5,
l’autorizzazione del giudice delegato non è più necessaria per i fallimenti dichiarati
successivamente alla data del 16 luglio 2006.
Quindi:
- per i fallimenti assoggettati alla precedente normativa (ovvero i fallimenti dichiarati prima del 16
luglio 2006) il curatore può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione mentre
abbisogna di autorizzazione del giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione;
- per i fallimenti assoggettati alla nuova normativa (ovvero i fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio
2006) il curatore può autonomamente porre in essere anche gli atti di straordinaria amministrazione
(previa esibizione dell’autorizzazione del comitato dei creditori), tranne che per il caso in cui si
tratti di atti di straordinaria amministrazione di valore superiore ai cinquantamila euro poiché in tale
ipotesi sarebbe invece necessaria una preventiva informativa al giudice delegato.
L’illustrata situazione di incapacità di disposizione, amministrazione e gestione del proprio
patrimonio cessa a tutti gli effetti con la chiusura del fallimento che può concretizzarsi o con il
passaggio in giudicato del concordato fallimentare o con la sentenza di riabilitazione.
Il fallimento di una società e/o di una impresa è accertabile sulla base della visura camerale
nella quale alla voce “scioglimento e procedure concorsuali” risulta la data in cui è intervenuta
la procedura di fallimento e il Tribunale innanzi al quale la stessa è attualmente pendente.
Il curatore il cui nominativo risulta dalla visura camerale alla voce “titolari di cariche e
qualifiche”.
sottoscrive l’atto di vendita .
Se il fallimento è stato dichiarato prima del 16 luglio 2006 il curatore (il cui nominativo risulta
dalla visura camerale alla voce “titolari di cariche e qualifiche”) previa esibizione di apposita
autorizzazione del giudice delegato;
27
Se il fallimento è stato dichiarato dopo il 16 luglio 2006, il curatore (il cui nominativo risulta
dalla visura camerale alla voce “titolari di cariche e qualifiche”) previa esibizione
dell’autorizzazione del comitato dei creditori.
19.- Liquidazione Amministrativa Coatta
Questa particolare procedura si applica esclusivamente a: a) imprese di assicurazione; b) società
cooperative; c) società bancarie e di revisione; d) società di intermediazione mobiliare ed imprese di
investimento.
In questo caso la gestione e l’amministrazione della società e/o dell’impresa sottoposta a
liquidazione coatta è lasciata alla figura del commissario liquidatore che agisce sotto le direttive
dell’autorità amministrativa che ha diretta vigilanza in relazione allo specifico ambito di attività
dell’impresa sottoposta a liquidazione (ad esempio l’ISVAP per le assicurazioni) che lo autorizza di
volta in volta al compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Lo stato di liquidazione di una società e/o di una impresa è accertabile dalla visura camerale
nella quale alla voce “scioglimento e procedure concorsuali” risulta la data in cui è intervenuta
la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Il commissario liquidatore, individuabile dalla visura camerale alla voce “titolari di cariche e
qualifiche” può sottoscrivere la dichiarazione di vendita.
L’atto di vendita (straordinaria amministrazione) in caso di impresa e/o società in liquidazione
amministrativa coatta lo sottoscrive il commissario liquidatore, individuabile dalla visura
camerale alla voce “titolari di cariche e qualifiche”, previa esibizione dell’autorizzazione
dell’autorità amministrativa di vigilanza .
20.- Concordato Preventivo
Mediante il concordato preventivo la società e/o l’impresa debitrice si accordano con il creditore
(prima della dichiarazione di fallimento) sulle modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le
obbligazioni.
A differenza della procedura fallimentare (che in questo caso, e qualora ci siano i presupposti di
legge, viene evitata) con il concordato preventivo l’impresa e/o la società conserva
l’amministrazione dei suoi beni e continua l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza di un
commissario giudiziale e la direzione di un giudice delegato.
Lo stato di concordato preventivo di una società e/o di una impresa è accertabile dalla visura
camerale nella quale alla voce “scioglimento e procedure concorsuali” risulta la data in cui è
intervenuta la sentenza che ha omologato la proposta di concordato preventivo.
L’atto di vendita (ordinaria amministrazione) in caso di impresa e/o società in stato di
concordato preventivo il potere di firma rimane in capo al soggetto che amministra e rappresenta
l’impresa e/o la società (occorrerà individuarlo in base alla tipologia della società e/o impresa).
L’atto di vendita (straordinaria amministrazione) in caso di impresa e/o società in stato di
concordato preventivo il potere di firma rimane in capo al soggetto che amministra e rappresenta
l’impresa e/o la società (occorrerà individuarlo in base alla tipologia della società e/o impresa)
previa esibizione dell’autorizzazione del giudice delegato.
21.- Amministrazione Controllata
L’amministrazione controllata può essere aperta su richiesta dell’impresa o società debitrice che si
trovi in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, qualora vi siano comprovate
possibilità di risanare l’impresa (art. 187 legge fall.) e, quindi, in presenza di una insolvenza
reversibile.
L’impresa e/o la società sottoposta ad amministrazione controllata continua l’esercizio dell’attività
di impresa sotto la vigilanza di un commissario giudiziale e la direzione di un giudice delegato.
28
È bene sottolineare che la particolare procedura di amministrazione controllata è stata abolita nel
2006.
Lo stato di amministrazione controllata di una società e/o di una impresa è accertabile dalla
visura camerale alla voce “scioglimento e procedure concorsuali”.
L’atto di vendita (ordinaria amministrazione) in caso di impresa e/o società in amministrazione
controllata il potere di firma rimane in capo al soggetto che amministra e rappresenta l’impresa
e/o la società (occorrerà individuarlo in base alla tipologia della società e/o impresa).
L’atto di vendita (straordinaria amministrazione) in caso di impresa e/o società in
amministrazione controllata il potere di firma rimane in capo al soggetto che amministra e
rappresenta l’impresa e/o la società (occorrerà individuarlo in base alla tipologia della società e/o
impresa) previa esibizione dell’autorizzazione del giudice delegato
.
22.- Amministrazione Straordinaria
Nel caso di impresa e/o di società in amministrazione straordinaria la gestione e l’amministrazione
dei beni è affidata ad un singolo o a tre commissari straordinari (per gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione) qualora vi sia la possibilità di risanare l’impresa.
Lo stato di amministrazione straordinaria di una società e/o di una impresa è accertabile dalla
visura camerale alla voce “scioglimento e procedure concorsuali”.
L’atto di vendita (ordinaria e straordinaria amministrazione) in caso di impresa e/o società in
amministrazione straordinaria con unico commissario è sottoscritto dal commissario
straordinario.
23.- Articolo 2688 C.C.
Anche con riferimento alla lettera G) che precede, il soggetto 264 che, oltre a trascriverlo, autentica
un atto con le riserve dell’art. 2688 del Codice Civile, vede accresciuta la sua responsabilità ed il
suo coinvolgimento - specialmente fiscale, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 472/1997, che individua
la solidarietà in una elusione/evasione tributaria in chi effettua quale mandatario un adempimento
per conto del contribuente – per cui la fattispecie va limitata ai casi di effettiva impossibilità di
formare e trascrivere il “passaggio” o i “passaggi” pregresso/i, facendo intervenire nell’atto il
compratore (e quindi autenticandone la firma) o, se tale intervento risulta problematico,
informandolo comunque per iscritto (e in modo che sia accusata la ricezione.
24.- Amministrazione di sostegno
L’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6, costituisce oggi
il principale strumento di protezione della persona incapace di provvedere autonomamente ai propri
interessi.
L’art. 404 c.c. prevede che possa essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che,
per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
A titolo esemplificativo, l'amministrazione di sostegno potrebbe riguardare: anziani, disabili,
alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, non vedenti ed in generale tutti coloro che
(pur non trovandosi in condizioni tali da dover procedere ad interdizione o inabilitazione)
necessitino di una forma di protezione in quanto non in grado di badare da sé alla cura dei propri
interessi.
Al contrario dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno consente però
un’assoluta flessibilità nell’individuazione degli atti che il soggetto può compiere da solo.
Il giudice tutelare, infatti, nel decreto che dispone l’amministrazione di sostegno indicherà
specificamente quali atti l’amministrato deve compiere con l’assistenza dell’amministratore di
sostegno e quali atti devono, invece, essere compiuti direttamente dall’amministratore quale
rappresentante dell’amministrato.
29
Il principio generale, pertanto, è che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno può
compiere da solo tutti gli atti (di ordinaria e straordinaria amministrazione), salvo quelli indicati nel
decreto del giudice tutelare, per i quali è stata disposta l’assistenza o la rappresentanza
dell’amministratore.
Conseguenze giuridiche.
Come già parzialmente anticipato, ai sensi dell’art. 409 c.c., il beneficiario conserva la capacità di
agire e può compiere da solo tutti gli atti per i quali il decreto non richiede la rappresentanza
esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
E’ opportuno rammentare, pertanto, che, ai sensi dell’art. 405 c.c., il decreto del giudice tutelare
deve necessariamente riportare l’indicazione (tra l’altro):
a) degli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di
sostegno;
b) degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto (e quindi
in rappresentanza) del beneficiario.
E’ pertanto fondamentale per l’autenticatore esaminare il contenuto del decreto del giudice tutelare
che il soggetto esibirà, per verificare se l’atto di alienazione del veicolo è da compiersi con
l’assistenza oppure con la rappresentanza dell’amministratore.
8.1- La gestione del patrimonio dell’amministrato
L’analisi del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno è, dunque, fondamentale per
verificare:
1. quale sia il soggetto legittimato a compiere l’atto;
2. le modalità di compimento dell’atto stesso.
Sotto il primo profilo, ove l’atto da compiersi non sia contemplato nel decreto del giudice tutelare,
potrà provvedervi autonomamente l’amministrato e non sarà necessario adottare alcuna
precauzione.
Qualora, invece, l’atto rientri tra quelli che devono compiersi con l’assistenza dell’amministratore,
vale quanto già visto per l’inabilitazione. L’amministratore, cioè, non si sostituisce
all’amministrato, ma si limita ad integrarne la volontà al fine di valutare l’opportunità dell’atto.
L’atto è, dunque, posto in essere congiuntamente dall’amministrato e dall’amministratore.
Né l’amministrato, né l’amministratore potrebbero, pertanto, porre in essere da soli un atto per il
quale è prescritta l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
L’atto, infine, può rientrare tra quelli per i quali è prescritta la rappresentanza dell’amministratore di
sostegno. In tal caso l’atto è posto in essere direttamente dall’amministratore di sostegno in nome e
per conto dell’amministrato. Occorre, tuttavia, prestare attenzione a quanto prescritto dall’art. 410
c.c.: l’amministratore di sostegno non può operare all’insaputa dell’amministrato, né in contrasto
con la sua volontà. L’amministratore dovrà, pertanto, informare tempestivamente l’amministrato
degli atti che intende compiere. Qualora, poi, l’amministrato esprima il proprio dissenso,
l’amministratore non potrà agire, ma dovrà informarne il giudice tutelare che adotterà i
provvedimenti che riterrà più opportuni.
Anche nel caso in cui l’atto da compiersi rientri tra quelli per i quali è disposta la rappresentanza,
dunque, appare opportuna la contestuale presenza del beneficiario e dell’amministratore di sostegno
ed il preventivo accertamento della convergenza delle relative volontà.
In caso di divergenza è consigliabile non procedere all’autentica dell’atto ed attendere eventuali
istruzioni del giudice tutelare.
Infine, sempre nell’ipotesi in cui sia prescritta la rappresentanza dell’amministratore di sostegno, e
non vi sia divergenza con il beneficiario, è sempre necessario verificare che l’atto rientri nei limiti
di spesa eventualmente disposti (ex art. 405, co. 5, n. 5) dal giudice tutelare.
Violazione delle norme sull’amministrazione di sostegno.
Ai sensi dell’art. 412 c.c., sono annullabili (entro 5 anni dal momento in cui è cessato lo stato di
sottoposizione all'amministrazione di sostegno)::
1. gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in
eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice;
2. gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di
quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.
30
Allegato 1 (in due originali, di cui uno per il PRA “di riferimento”, e l’altro da riottenere con
protocollo e data di consegna a detto PRA ).
DICHIARAZIONE DI DEPOSITO FIRMA DA PARTE DEL/DEI TITOLARE/I
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il __________________________________
residente a _____________________________ in ________________________________
quale* ___________________________________________________________________
della impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 264/1991) **
___________________________________________________________________________
con sede in _____________________________Sportello Telematico dell’Automobilista ai sensi
del DPR 358/2000,
ai fini dell’autenticazione degli atti di cui all’art.7 del DL 4 luglio 2006 n.223 convertito dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248
DICHIARA
di sottoscrivere nel modo seguente
Firma del dichiarante
(firma per esteso e leggibile)
* indicare il caso che ricorre
socio amministratore (per le s.n.c.)
socio accomandatario (per le s.a.s.)
amministratore unico o presidente del cda/amministratore delegato (per le s.r.l., per le s.p.a. o per le Società
Cooperative)
titolare (in caso di ditta individuale)
** indicare il caso che ricorre
Società (Tipo e Ragione Sociale/Denominazione)
Ditta Individuale (omonima, o denominazione se diversa)
(allegare fotocopia documento di identità / riconoscimento)
31
Allegato 2 (in tre originali, di cui uno per il PRA “di riferimento”, uno per il delegato, e uno
da riottenere con protocollo e data di consegna a detto PRA ).
DICHIARAZIONE DI DELEGA AL DIPENDENTE / COLLABORATORE FAMILIARE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il _____________________________________
residente a _____________________________ in __________________________________
legale rappresentante, quale* ___________________________________________
della impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 264/1991) **
___________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
Sportello Telematico dell’Automobilistica ai sensi del DPR 358/2000,
DELEGA
ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.L.223/2006 convertito dalla legge 248/2006 e come
modificato dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), art.1 comma 68, la funzione di
autenticazione anche al proprio dipendente / collaboratore
nome e cognome______________________________________________________________
nato/a a______________________________________ il_____________________________
residente a____________________________________ in____________________________
regolarmente denunciato agli Enti assistenziali e previdenziali, che accetta e dichiara di
sottoscrivere nel modo seguente
Firma del delegante
(per esteso e leggibile)
Firma del delegato
(per esteso e leggibile)
* indicare il caso che ricorre
socio amministratore (per le s.n.c.)
socio accomandatario (per le s.a.s.)
amministratore unico o presidente del cda/amministratore delegato (per le s.r.l., per le s.p.a. o per le Società
Cooperative)
titolare (in caso di ditta individuale)
** indicare il caso che ricorre
Società (Tipo e Ragione Sociale/Denominazione)
Ditta Individuale (omonima, o denominazione se diversa)
(allegare fotocopia documento di identità / riconoscimento di entrambi firmatari)
32
Allegato 3
INFORMATIVA
(A) Egregio Cliente,
Il nostro Studio di Consulenza Automobilistica
La informa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 ( denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali “) prevede la tutela
delle persone fisiche e giuridiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Privacy).
In ossequio alla normativa suindicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza ,
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n. 196/2003, pertanto, informiamo che:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità :
tenuta di registri, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per lo svolgimento dell’incarico affidatoci, o per
l’adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste,bollettini e simili, nonché per le esigenze di archiviazione di
cui alla Legge disciplinante la consulenza automobilistica n. 264 del 1991;
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, cartacea, informatica;
3. l conferimento dei dati è indispensabile per l’esatto adempimento della prestazione richiestaci e, pertanto, l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati quanto meno potrebbe comportare l’impossibilità di portare a termine le procedure richieste;
4. i dati potranno essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi
del nostro Studio di Consulenza, e comunque in ossequio e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa sulla tutela della
privacy.
Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili “, vale a dire, nel caso di
specie, dati personali idonei a rivelare origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti finalità:
tenuta di registri, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa della pratica affidata, per
l’adempimento di obblighi fiscali e simili, nonché per le esigenze di archiviazione di cui alla già menzionata Legge 264/1991.
E sarà effettuato con le seguenti modalità, manuale, cartacea, informatica;
5. il titolare del trattamento è il nostro Studio di Consulenza rappresentato da
6. il responsabile del trattamento è il sig./la sig.a
7. tutti i dati saranno conservati il tempo opportuno per il loro trattamento.
E’ fatta comunque salva l’utilizzabilità dei dati per fini di giustizia, nelle ipotesi espressamente previste dalla
legge, o per l’adempimento di obblighi normativi;
8. in ogni momento potrà esercitare i diritti spettanti, nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003, articolo per comodità riprodotto qui di seguito.
Decreto legislativo 196/2003
Titolo II - Diritti dell’interessato
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
(B) Oltre a quanto precede, quando la formalità interessata dal trattamento dei dati è un trasferimento di proprietà, si fa
ulteriormente presente che:
-
se il veicolo è stato acquistato da un venditore non intestatario nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), la
proprietà si consolida al compiersi dell’usucapione (artt. 2688 e 1162 Codice Civile);
-
se il venditore è coniugato e in regime di “comunione dei beni”, il coniuge non intestatario al PRA che fosse non
consenziente potrebbe chiedere l’annullamento del negozio di compravendita del veicolo entro 1 (un) anno dalla data
della trascrizione al PRA (art. 184 Codice Civile);
-
sul veicolo possono gravare vincoli (quali diritti di garanzia, come ad es. una o più ipoteche, fermi amministrativi,
procedure concorsuali, tipo, per citare, un fallimento, ecc…..) non risultanti dai documenti del veicolo medesimo – ed
in particolare dal Certificato di Proprietà o dal Foglio Complementare – ma registrati nel PRA. Pertiene alla Sua
diligenza decidere se fare o far fare un controllo (tecnicamente una “visura”) nel citato Registro Automobilistico prima
della definizione della formalità di trasferimento. La scrivente Agenzia è a disposizione, dietro Sua esplicita ed apposita
richiesta, per detto controllo, su corresponsione dei diritti dovuti al PRA stesso per l’operazione e di un compenso per il
servizio.
Firma leggibile con riferimento ai punti (A) e (B)
...................................................................................
33
ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETA’
(ARTT. 46 e 47 – D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il _____________________________________
residente a _____________________________ in __________________________________
venditore del veicolo
(1)
___________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 d.p.r. 445 del 28/12/2000,
dichiara
di essere celibe - nubile (2)
di essere vedovo/a e di avere la piena ed esclusiva proprietà del veicolo che vende
di essere separato/a – divorziato/a
(2)
e di avere la piena ed esclusiva proprietà del
veicolo che vende
di essere coniugato/a con
(3)
________________________________________________
in regime di separazione dei beni, regime cui appartiene il veicolo oggetto della vendita
di essere coniugato/a con
(3)
________________________________________________
in regime di comunione legale dei beni, ma che il veicolo oggetto della vendita non fa
parte di detto regime in quanto
di essere coniugato/a con
(3)
(4)
___________________________________________
________________________________________________
in regime di comunione legale dei beni, e che il coniuge, informato della cessione del
veicolo, vi ha dato il suo consenso
(5)
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Luogo e data
Firma del dichiarante
____________________________
(1) Indicare il numero di targa del veicolo venduto
(2) Depennare il caso che non ricorre
(3) Nome e cognome del coniuge
(4) Indicare il motivo per cui il veicolo oggetto della vendita non rientra nel regime di comunione (“si tratta di bene
ereditato”, “è stato acquisito prima del matrimonio”, “è bene esclusivamente strumentale per l’azienda della quale
chi scrive è titolare”, “è bene esclusivamente strumentale per l’attività esercitata da chi scrive”, ....)
(5) Altro
34
ALLEGATO 4-bis
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETA’
(ARTT. 46 e 47 – D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il _____________________________________
residente a _____________________________ in __________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 d.p.r. 445 del 28/12/2000,
dichiara
- di essere il coniuge del Sig./della Sig.ra
venditore del veicolo
(2)
(1)
_____________________________________
_____________________________ e di prestare il proprio
consenso alla cessione dello stesso.
Luogo e data
Firma del dichiarante
____________________________
(1) Nome e cognome del coniuge
(2) Indicare il numero di targa del veicolo venduto dal coniuge
35