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sintesi
Schemi
Schede
di Istituzioni
di Diritto Romano
SIMONE
EDIZIONI GIURIDICHE
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oriale Essel
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Sim
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Azienda certificata dal 2003 con sistema qualità ISO 14001: 2004
Della stessa collana:
Vol. 1/3
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Vol. 2/3
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Coordinamento redazionale: Dario di Majo
Questa edizione è stata curata da Anna D’Angelo
Finito di stampare nel mese di gennaio 2007
dalla «Litografia Enzo Celebrano» Via Campana, n. 234 - Pozzuoli (NA)
per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80133 - Napoli
Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno
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PREMESSA
Gli Schemi e Schede di Istituzioni di Diritto Romano intendono fornire,
a quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina in vista
dell’esame universitario, un utile supporto per il ripasso e il perfezionamento della propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presuppone
una base di conoscenza della materia e la contestuale consultazione di un
manuale tradizionale. Esso si presta, per la sua struttura, al ritaglio e all’inserimento delle singole tavole nel proprio manuale, in modo da avere sempre a disposizione, accanto alla trattazione espositiva, quella sistematica,
particolarmente utile in fase di ripasso.
L’opera, pur privilegiando gli aspetti istituzionali più frequentemente oggetto di domanda d’esame, non tralascia veloci incursioni dottrinali e brevi
note di approfondimento per favorire una preparazione mirata all’eccellenza.
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Capitolo
1
1
IL «DIRITTO ROMANO» E LA SUA EVOLUZIONE
Nozione
Il diritto romano è il diritto che ebbe vita in Roma antica dalla fondazione (754 o 753 a.C.) alla
morte di Giustiniano (565 d.C.).
2
Periodizzazione
䉴 Arcaico: corrispondente alla fase della cìvitas quiritaria (754-753 a C./
367 a.C.).
䉴 Preclassico: corrispondente alla fase della res publica romano-nazionale (IV- I sec. a.C.).
Periodo
䉴 Classico: corrispondente alla fase della res publica universale (I sec.
a.C. – III sec. d. C.).
䉴 Post-classico: corrispondente alla fase dell’assolutismo imperiale (III
– IV sec. d.C.).
3
Periodo arcaico
Il periodo arcaico corrisponde a quello della cìvitas quiritaria che sorse dalla aggregazione
delle tribù dei Tities, dei Ramnes e dei Luceres.
䉴 Accordi federatizi (o foedera), intervenuti tra i capi delle gentes .
L’ordinamento giuridico 䉴 Deliberazioni (o leges), proclamate davanti ai comitia , assemblee
della civitas (ius quiritium)
popolari composta dai cittadini non plebei.
si fondava su
䉴 Mores maiòrum, costituenti le consuetudini familiari.
Con la fine della civitas quiritaria , causata dalla rivoluzione plebea, al ius Quiritium si affiancò il ius
legitimum vetus, fondato sulle leggi delle XII Tavole (451-450 a.c.).
Ulteriore fonte di produzione di ius era costituita dall’attività interpretativa del diritto da parte del
collegio sacerdotale dei pontìfices (c.d. interpretatio pontificum).
Ordinamento giuridico
vigente nel periodo arcaico
(ius civile romanorum)
䉴 Ius Quiritium
䉴 Ius legitimum vetus
•
•
•
•
Accordi federatizi.
Deliberazioni.
Mores maiorum.
Leggi delle XII Tavole.
䉴 Interpretàtio pontìficum
5
4
Periodo preclassico o repubblicano
Il periodo preclassico o repubblicano si caratterizza per la nascita della Repubblica che finisce
per soppiantare l’antica civitas quiritaria.
䉴 Le magistrature: erano uffici muniti di potere direttivo, civile e militare.
Organismi fondamentali
della Respublica
䉴 Le assemblee popolari: eleggevano i magistrati.
䉴 Il Senato: aveva funzione consultiva dei magistrati attraverso propri
provvedimenti chiamati senatusconsùlta.
䉴 Ius civile vetus
Ordinamento giuridico
vigente nel periodo
preclassico
䉴 Ius honorarium
• Mores maiorum del ius Quiritium.
• Leges del ius legitumum vetus.
• Interpretatio prudentium.
• Insieme dei pareri vincolanti emessi
dai giureconsulti.
• Edicta emessi dal praètor urbanus.
• Insieme di regole applicate in un primo
䉴 Ius gentium
5
momento per dirimere le controversie
tra Romani e stranieri e, successivamente, tra cittadini romani stessi.
Periodo classico del principato
Il periodo classico corrisponde a quello del Principatus. Il prìnceps acquista posizione di preminenza costituzionale nel sistema politico romano.
Poteri attribuiti
al princeps
Fonti del diritto
nel periodo classico
䉴 Tribunicia potestas, consistente nel potere di intercessio avverso tutti
gli atti dei magistrati repubblicani.
䉴 Imperium proconsulare maius et infinitum, consistente nel supremo potere militare.
䉴 Constitutiones:
manifestazioni dell’intervento
diretto del prìnceps nella
vita giuridica
•
Edìcta: enunciavano le linee guida cui
dovevano attenersi i magistrati.
•
Mandàta: direttive impartite dal prìnceps ai funzionari amministrativi.
•
Rescrìpta: responsi del prìnceps in ordine ai casi pratici sottoposti al suo esame.
•
Epìstulae: lettere di risposta dal principe ai funzionari che chiedevano un
suo parere.
•
Rescrìpta in senso stretto: pareri annotati in calce alla richiesta del privato.
•
Decrèta: sentenze emanate dal prìnceps al di fuori delle procedure ordinarie.
䉴 Ius publice respondendi:
parere fornito dal giurista dotato di particolare autorevolezza.
6
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In questo periodo particolare rilevanza assume la Costitutio Antoniniana con la quale, per effetto della concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’Impero, il diritto romano diventa
diritto di tutto l’Impero.
6
Periodo post-classico
Il periodo post-classico si caratterizza per la concezione dello Stato come «Stato patrimoniale», considerato cioè come dominio assoluto dell’imperatore. Vi è la definitiva affermazione della volontà del prìnceps quale fonte unica del diritto. In questo periodo si verifica, inoltre:
—
—
—
—
—
la sostituzione progressiva del cristianesimo al paganesimo;
il venir meno della classe senatoria;
il sovrapporsi dei barbari, non romani né romanizzati, alla popolazione dell’Impero;
l’involuzione dello spirito giuridico;
il trasferimento in Oriente del centro dell’Impero.
䉴 Interpolazioni: alterazioni volute del testo attraverso inserimenti o tagli di parole o espressioni.
䉴 Glossemi: aggiunta di frasi marginali al testo originale.
Forme tipiche in
cui si manifesta
l’attività giuridica
䉴 Parafrasi di brani più o meno lunghi.
䉴 Estratti.
䉴 Epìtomi, redatte a scopo didattico.
䉴 Compilazioni sistematiche di iura o leges e di iura e leges insieme.
䉴 Tituli ex corpore Ulpiani: trattazione riassuntiva di brani gaiani e ulpianei.
Raccolta di frammenti
di opere di giuristi
(Iura)
䉴 Pauli Sententiae: antologia di scritti giuridici compilata sulla base del
le opere di Paolo.
䉴 Epitome Gai: compilata sulla base delle Institutiones di Gaio.
䉴 Scholia Sinaitica: commento semplice ai Libri ad Sabinum di Ulpiano.
Raccolta di opere di
giuristi e costituzioni
imperiali (Iura e Leges)
䉴 Fragmenta Vaticana
䉴 Collatio
䉴 Liber Syro-Romanus
Il notevole incremento delle costituzioni imperiali fece nascere l’esigenza di raccogliere le leges in
collezioni ordinate. Nacquero così:
— il Codex Gregorianus: collezionava i rescritti di Adriano e di Diocleziano ed era destinato alla
pratica civile;
— il Codex Hergemonianus: consisteva in una appendice di aggiornamento al Codex Gregorianus.
7
Periodo giustinianeo
L’Impero di Giustiniano (527-565) segnò l’ultimo bagliore della romanità. Prevalenti, in questo periodo, furono le raccolte di iura e di leges vigenti, le prime intese come frammenti di opere dei giuristi
classici, le seconde quali costituzioni imperiali.
L’insieme delle compilazioni è stata denominata dai posteri Corpus iuris civilis il cui grande
merito fu quello di trovare il giusto punto di incontro tra le esigenze pratiche ed il modello del diritto
classico, riuscendo ad infondere lo spirito classico nel diritto allora vigente.
7
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䉴 Codex Iustinianus: riassunse in se l’eredità del pensiero giuridico romano. Ebbe inizio con una raccolta di leggi progettata da Giustiniano e
dal suo ministro Triboniano (quaèstor sacri palatii dell’imperatore). Nel
528 Giustiniano, con una sua costituzione (Haec quae necessario ),
nominò una commissione di 10 membri con il compito di compilare un
nuovo codice, che doveva contenere il materiale dei codici Gregoriano,
Ermogeniano e Teodosiano e le ultime costituzioni imperiali. L’opera fu
compiuta in brevissimo tempo e, infatti, il codice venne pubblicato il 7
aprile 529.
䉴 Digesta seu Pandectae: era una compilazione di iura di cui Giustiniano ordinò la compilazione con una costituzione (Deo auctore) indirizzata a Triboniano. Si trattava di raccogliere l’opera dei giureconsulti
classici muniti di ius publice respondendi, senza l’obbligo di preferire il
parere di un autore rispetto ad un altro. Il materiale venne distribuito in
cinquanta libri, divisi in titoli, seguendo l’ordine del Codex, e dell’Editto
perpetuo. Quest’opera venne pubblicata il 16 dicembre 533.
Opera giustinianea
䉴 Institutiones Iustiniani Augusti: era un trattato elementare di diritto
in quattro libri, di cui Giustiniano ordinò la composizione a Triboniano,
Teofilo e Doroteo e destinato a sostituire le vecchie Istituzioni di Gaio.
Venne pubblicato il 21 novembre 533.
䉴 Codex repetitae praelectionis: costituiva una nuova e più aggiornata
edizione del Codex Iustinianus, resa necessaria dalla emanazione di
numerose costituzioni innovative. Della sua compilazione furono incaricati Triboniano, Doroteo e tre avvocati. Il Codex è diviso in dodici libri.
In esso ogni costituzione è preceduta da una praescrìptio col nome
dell’imperatore e del destinatario, ed è seguito da una subcriptio , con il
luogo e la data dell’emanazione.
䉴 Novellae: erano delle costituzioni alcune delle quali si segnalano per
la vasta portata innovatrice, soprattutto in materia di successioni legittime e matrimonio. Tra le raccolte di novelle vanno ricordate l’Epitome
Iuliani del 555 e l’Authenticum del 556.
䉴 Corpus Iuris: rappresenta il complesso dell’opera legislativa giustinianea. La conoscenza dei testi giustinianei, poco diffusa durante il Medioevo, riprese con il rinascimento bolognese. I maestri bolognesi studiarono il testo, lo commentarono e lo glossarono. I moderni studiosi
hanno sottoposto il testo ad un accurata analisi, tentando di decifrare
le interpolazioni avvenute rispetto al diritto romano classico.
8
Le fonti post-giustinianee
Con la compilazione di Giustiniano può considerarsi conclusa la storia del diritto romano. Infatti, in
seguito, gli studi sul diritto romano partono sempre dall’opera di Giustiniano. Di questo periodo ci
restano le seguenti opere:
—
—
—
—
una parafrasi greca delle Istituzioni, attribuita allo stesso Teofilo;
vari indici greci al Digesto;
una Summa del Digesto, dovuta ad un anonimo del VII secolo;
vari indici del Codex.
8
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Capitolo
1
2
I CONCETTI GIURIDICI FONDAMENTALI
Le classificazioni del diritto oggettivo
䉴 Civile: era il complesso di norme derivanti dai mòres, dalle leges, dai
plebiscìta, dai senatusconsùlta, dai respònsa prudèntium e dalle constitutiònes imperiali.
䉴 Honorarium: indicava l’insieme di norme sorte dall’attività interpretativa del praetor urbanus o peregrinus, in riferimento al caso concreto
non disciplinato dallo ius civile.
䉴 Gentium: era costituito dall’insieme di norme, derivanti dalla naturàlis
ratio, comune a tutti i popoli ed applicabile indifferentemente a cittadini
romani e a stranieri.
䉴 Naturale: era inteso come il complesso dei precetti di convivenza dettati dalla natura a tutti gli esseri viventi.
Ius
䉴 Publicum: era quel ramo del diritto che aveva per riferimento l’organizzazione statale e il suo funzionamento.
䉴 Privatum: indicava quel complesso di norme che si rivolgeva direttamente al privatus , cioè al singolo pater familias, per la tutela dei suoi
interessi.
䉴 Commune: era il diritto applicabile a tutti indistintamente.
䉴 Singulare: era la norma eccezionale, divergente dalla ratio iuris e suggerita da una utilità particolare.
2
Le fonti del diritto romano
䉴 Mores maiorum: erano le regole di condotta consuetudinarie, tramandate di padre in figlio, nel convincimento della loro obbligatorietà e necessità, fondate sulla volontà divina (fas).
䉴 Interpretatio prudentium: era l’interpretazione dei prudentes, cioè degli
esperti del diritto.
䉴 Leges: erano votate dai comizi patrizio plebei.
Fonti di produzione
del diritto
䉴 Plebiscita: erano approvate dalle assemblee della plebe.
䉴 Senatusconsulta: rappresentavano ciò che il Senato comandava e
disponeva. Vennero dotati di forza pari alla legge. In epoca imperiale
venivano emessi su proposta dell’imperatore, recependo i desideri di
quest’ultimo.
䉴 Constitùtio prìncipis: rappresentava ciò che veniva stabilito dall’imperatore.
䉴 Edìctum: era l’ordinanza emanata da un magistrato fornito di imperium, e riguardante le materie di sua competenza.
9
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3
L’interpretatio nel diritto romano
L’interpretàtio per i Romani consisteva in un processo tecnico per cui, partendo dalle parole della
legge e considerando vari elementi, si arrivava a ricostituire l’effettiva portata della norma giuridica.
Funzione dell’interprete era quella di interpretare gli antichi costumi.
䉴 Càvere, cioè dare assistenza.
L’interpretàtio pontificum
䉴 Àgere, cioè fare da difensore d’ufficio.
consisteva nel
䉴 Respondère, cioè fornire pareri.
Dal III sec. a.C. cessa il monopolio dei pontefici in materia di interpretàtio per lasciare il passo ad
analoga attività interpretativa della giurisprudenza laica.
4
La materia del ius privatum
Secondo GUARINO la materia del ius privatum può essere distinta nel seguente modo:
䉴 Rapporti assoluti familiari: assicuravano al pàter
famìlias l’autorità domestica sui membri liberi della
famìlia . Soggetto attivo
era il pàter famìlias.
•
Patria potèstas: relativa ai filii, ai discendenti da unioni matrimoniali, a
persone adottate.
•
Potèstas sui liberi in mancìpio: relativa ai liberi, senza alcun legame di
parentela con il pater ma assoggettati a lui per altre ragioni.
•
Manus maritàlis: relativa a donne
che fossero entrate nella famiglia del
pater (alla cui potestas venivano assoggettate) a scopo di matrimonio.
•
Autorità maritale: relativa a donne che
si fossero unite in matrimonio con il
pater o un suo discendente, evitando
la sottoposizione alla manus e potendo, in tal modo, facilmente liberarsi
dalla subordinazione al marito o al suo
pater familias mediante divorzio.
Rapporti assoluti
in senso proprio
䉴 Rapporti parafamiliari: avevano riguardo i sui iuris, cioè quei soggetti
che seppur non sottoposti a patria potèstas , erano incapaci di agire e
quindi impossibilitati a compiere validi atti giuridici per ragioni di età,
sesso o minorazioni fisiche o psichiche.
䉴 Rapporti assoluti dominicali: riguardavano l’utilizzazione, da parte
del soggetto, delle res e degli schiavi.
䉴 Possesso interdettale: era una tutela provvisoria accordata dal praètor
ad un soggetto indipendentemente dal suo diritto di dòminus, al fine di
tutelare la sua situazione di possessore attuale della cosa, in attesa
della dimostrazione del diritto di proprietà.
Rapporti assoluti
in senso improprio,
c.d. iura in re aliena:
diritti su cosa altrui
䉴 Rapporti reali di godimento: attribuivano al soggetto attivo la facoltà
di godimento su cosa di proprietà altrui (es. usufrutto, servitù).
䉴 Rapporti reali di garanzia: conferivano al titolare il diritto di soddisfare
un proprio credito rivalendosi su una cosa altrui in caso di inadempimento (es. pegno, ipoteca).
10
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Rapporti relativi di debito: avevano ad oggetto
un comportamento positivo
o negativo cui il soggetto
passivo (obligatùs) era tenuto
nei confronti del soggetto
attivo (crèditor )
䉴 Obligationes contractae:
erano costituite con un
negozio tipico previsto
dallo ius civile vetus o dallo ius honorarium. Erano
di tre specie:
•
Verbis: costituite sulla base di specifiche formule verbali.
•
Litteris: costituite sulla base di determinate scritture.
•
Re-contractae: costituite sulla base
di effettivo trasferimento della res.
䉴 Obligationes non contractae: derivavano da atti leciti.
Rapporti relativi di
responsabilità: originati
dalla lesione di un diritto
䉴 Rapporti di responsabilità primaria (c.d. obligationes ex delicto):
traevano origine dalla commissione di un atto illecito lesivo della libertà
di un privato o di un suo diritto assoluto.
䉴 Rapporti di responsabilità secondaria: traevano origine dall’ingiustificato inadempimento di un’obbligazione.
11
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Capitolo
1
3
I SOGGETTI DI DIRITTO
Definizioni
Persona: questo termine, che attualmente indica il soggetto fornito dell’attitudine di essere titolare
di diritti e doveri giuridicamente rilevanti, nella terminologia romanistica aveva il significato originario di
maschera teatrale e, più frequentemente, di uomo; in epoca gaiana, esso indicava anche lo schiavo,
anche se questo era considerato giuridicamente un oggetto e non un soggetto di diritti.
Caput: questo termine significava letteralmente “ testa” e quindi, per traslato, indicava l’ individuo.
Status: indicava la posizione dell’individuo in relazione ad un determinato sistema di rapporti e,
pertanto, si differenziava:
— lo status libertàtis, inteso come lo stato di uomo libero.
— lo status civitàtis, inteso come stato di cittadino.
— lo status familiae, inteso come lo stato di membro della famiglia.
2
Le vicende delle persone fisiche
Nascita: segnava l’inizio della persona fisica. Bisognava però essere nati vivi, anche per un solo
istante. Questo comportava l’acquisto dei diritti da parte della persona e la loro trasmissione, dopo la
morte immediata, ai propri successori.
Accertamento
della vitalità
䉴 Scuola Proculiana: occorreva che il soggetto avesse emesso almeno
un vagito.
䉴 Scuola Sabiniana: bastava un qualsiasi segno di vita, come la respirazione, il movimento etc.
Morte: segnava la fine della persona fisica. Le situazioni giuridiche che facevano capo al soggetto
si trasferivano ai suoi successori o si estinguevano.
Commorienza
3
䉴 Diritto classico: si presumeva in modo assoluto che tutti fossero morti
nello stesso momento.
䉴 Diritto giustinianeo: nel caso della morte del genitore e del figlio, prevalse il principio della maggiore o minore resistenza fisica. Pertanto, si
consideravano morti prima i più deboli.
Lo status libertátis: liberi e servi
Secondo GAIO: «la fondamentale distinzione nell’ambito del diritto delle persone è che tutti gli
uomini sono liberi o schiavi».
Fatti estintivi
della libertà
䉴 Condanne penali che riducevano in schiavitù il cittadino.
䉴 Prigionia di guerra presso popoli stranieri.
䉴 Vendita da parte del pater familias.
Nozione: lo status servorum era la condizione giuridica dei servi, corrispondente alle res mancipi,
cose inscindibilmente legate ai bisogni della familia.
13
Excerpt of the full publication
䉴 Per nascita «ex ancilla», cioè da una donna schiava al momento del parto.
Acquisto dello stato
di schiavo
䉴 In seguito a condanne penali o provvedimenti normativi a carico di
soggetti resisi protagonisti di gravi delitti.
䉴 A seguito di captivitas, cioè di prigionia di guerra.
䉴 In diritto post-classico, per revocatio in servitutem del liberto ingrato
nei confronti del patronus.
䉴 Ius vitae ac necis.
Poteri del dominus
䉴 Ius vendendi.
䉴 Ius noxae dandi.
Atti giuridici compiuti
dallo schiavo
䉴 Gli effetti ricadevano nella sfera giuridica del dominus.
䉴 Il dominus rimaneva obbligato verso i creditori del proprio schiavo.
䉴 Iniusta sèrvitus
Tipi di schiavitù
•
Nel caso di càpitis deminutio maxima,
in caso cioè di cattura del cittadino libero nelle mani del nemico.
•
Lo stato servile non era considerato definitivo e terminava se il captìvus riusciva a rientrare nei confini dello Stato.
•
Nel caso di debitore venduto trans Tìberim (oltre il Tevere) per non aver pagato il debito.
•
Nel caso di cittadino che non avesse
provveduto a farsi iscrivere nelle liste
del censo.
•
Nel caso del cittadino che, avendo violato il ius gentium, fosse stato consegnato dal pater patratus al popolo offeso.
䉴 Iusta sèrvitus
4
La manumìssio
Nozione: la manumìssio era l’atto con cui il patrònus affrancava lo schiavo che veniva chiamato
libèrtus. Era un atto irrevocabile, che però tollerava l’apposizione di una condizione. Con la manumissio,
però, lo schiavo non diventava uguale all’uomo libero, ma acquistava lo status particolare di libertìnus.
䉴 Esclusione da alcune cariche pubbliche.
Limitazioni derivanti dallo status di libertínus
䉴 Per acquistare lo ius liberorum le donne dovevano aver generato quattro figli (e non tre, come le ingenuae).
䉴 Le donne non potevano contrarre matrimonio con uomini di rango senatorio.
䉴 Obsèquium: il liberto non poteva esercitare contro il patrono alcuna
azione criminosa o infamante.
Il liberto doveva
al patrono
䉴 Operae: il liberto era tenuto ad un certo numero di giornate lavorative
da prestarsi ogni anno.
䉴 Bona: il patrono e i suoi figli vantavano diritti sui beni del liberto che
moriva intestato senza figli. Il pretore, inoltre, accordò al patronus e ai
suoi figli il possesso della metà dei beni del liberto in caso di successione testamentaria ove gli eredi non erano figli del liberto.
14
Excerpt of the full publication
䉴 Manumìssio vindìcta: era un finto processo in cui un cittadino (c.d.
adsértor in libertatem) dichiarava nei confronti del padrone lo stato di
libertà dello schiavo; non opponendosi il padrone, il magistrato confermava la dichiarazione dell’adsertor.
䉴 Manumìssio censu: veniva effettuata dal patronus e consisteva nella
iscrizione dello schiavo che si voleva affrancare nelle liste dei cittadini.
䉴 Manumìssio testamento: era la dichiarazione fatta dal padrone nel
proprio testamento, di voler affrancare il proprio schiavo.
Forme di manumissio
䉴 Manumìssio inter amicos: veniva fatta in forma orale, alla presenza
di testimoni; non avendo effetti civili, il padrone poteva rivendicare il
suo dominio sul servo.
䉴 Manumìssio per epistulam: consisteva in uno scritto indirizzato ad
una persona in cui era espressa la volontà di liberare lo schiavo.
䉴 Manumìssio per mensam: era fatta durante un banchetto alla presenza di convitati.
䉴 Manumìssio fideicommissària: era rimessa all’erede per fedecommesso.
䉴 Manumìssio in Ecclesia: era una solenne dichiarazione di voler liberare lo schiavo fatta dal padrone dinanzi all’autorità ecclesiastica.
Alla fine dell’epoca repubblicana furono emanati alcuni provvedimenti finalizzati ad impredire che
il proliferare di affrancazioni permettesse l’acquisto della cittadinanza romana ad un numero eccessivo di schiavi.
䉴 Lex Fufia Canina (2 a.C.): per testamento poteva essere affrancato
solo un numero di schiavi proporzionale a quelli posseduti dal testatore.
•
Erano vietate le affrancazioni effettuate al fine di rendersi insolventi e di pregiudicare i propri debitori.
•
Non divenivano cittadini Romani, ma
solo Latini gli schiavi minori di anni
30 o affrancati da padroni minori di
anni 20, salva l’esistenza di una iusta
causa dimostrata al cospetto del consesso dei cittadini.
•
Gli schiavi già puniti per aver commesso gravi delitti, se affrancati, si ritrovavano nella condizione di peregrini dediticii , che non potevano risiedere entro 100 miglia dalla città di Roma,
non avevano capacità né di disporre
né di ricevere per testamento e non
potevano mai diventare cittadini Romani.
Provvedimenti limitativi
della manumissio
䉴 Lex Aelia Sentia (4 d.C.)
15
Excerpt of the full publication
5
Lo status civitatis
䉴 Cives: abitanti dell’Urbe.
Distinzioni
䉴 Latini: cittadini facenti parte del foèdus Latìnum (federazione tra Roma e le
restanti città del Lazio).
Distinzioni
䉴 Peregrini: stranieri, ossia
coloro che non erano né
Romani né Latini.
•
Prisci: antichi abitanti del Lazio e delle
città latine federate con Roma. Ad essi
fu riconosciuto:
— il ius commerci, ossia la capacità
di concludere negozi giuridici con
i Romani;
— il ius conubii, ossia la capacità di
sposarsi con cittadini Romani.
•
Coloniarii: appartenenti alla colonie
latine formate da Latini e cittadini.
•
Iuniani: Latini creati dalla Lex Iunia
Norbana del 19 d.C. Erano privi della
capacità di fare testamento ed avevano solo il ius commercii.
•
Aeliani: Latini creati dalla Lex Aelia
Sentia del 4 d.C. Erano privi delle capacità di fare testamento ed avevano
solo il ius commercii.
•
Peregrini alicùius civitatis: abitanti
delle città straniere conquistate da
Roma e non distrutte. Osservavano il
ius gentium.
•
Peregrini dediticii: abitanti delle città straniere distrutte dai Romani. Osservavano il ius gentium.
Nel 212 d.C. la Constitutio Antoniniana estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi
dell’Impero.
6
Status familiae
Nozione: lo status familiae indicava l’appartenenza di un soggetto liber e civis ad un determinata familia.
䉴 Sui iuris: era l’individuo non soggetto ad alcun potere familiare poiché
non aveva ascendenti maschi e non era stato emancipato; se di sesso
maschile si chiamava pater familias.
Nella familia si distingueva la persona
䉴 Alieni iuris: era l’individuo
sottoposto ad una qualsiasi potestà familiare essendo
16
•
In protestate, ossia il figlio legittimo o
adottivo.
•
In manu, ossia la donna entrata nella
familia in quanto sposa del pater o di
un suo discendente.
•
In mancìpio, ossia colui che si trovava
nella familia perché venduto dal pater.
7
La capacità giuridica e la capacità di agire
Fu ignota al diritto romano una compiuta elaborazione del concetto di capacità nelle sue varie
estrinsecazioni (e, quindi, giuridica e di agire).
7.1 • La capacità giuridica
In diritto romano, la capacità giuridica, intesa come attitudine del soggetto a essere titolare di diritti
e doveri, si acquistava con la nascita; la sua estinzione, invece, si aveva con la morte, oppure con la
capitis deminutio.
䉴 Soggetto nato libero.
Requisiti
䉴 Soggetto civis romanus.
䉴 Soggetto sui iuris.
䉴 Ius commercii, ossia la capacità di compiere negozi giuridici di natura
patrimoniale.
䉴 Ius connubii, ossia la capacità di concludere iùstae nuptiae con un civis.
Contenuto
䉴 Testamenti factio activa, ossia la capacità di fare testamento.
䉴 Testamenti factio passiva, ossia la capacità di ricevere per testamento.
䉴 Ius suffràgii, ossia il diritto di voto.
䉴 Ius honórum, ossia il diritto di rivestire cariche pubbliche.
7.2 • La capacità di agire
La capacità di agire, intesa come capacità di esercitare validamente i diritti, era riconosciuta, in
diritto romano, solo alle persone sui iuris.
䉴 Soggetto pubere
Requisiti
䉴 Sesso maschile
䉴 Normalità psichica
䉴 Infamia: connessa all’esercizio di determinati mestieri, come il lenocinio, l’attività gladiatoria, il teatro.
䉴 Addicti: erano i debitori inadempienti che erano asserviti al proprio
creditore a seguito della manus iniéctio.
䉴 Nexi: erano i debitori consegnatisi volontariamente al creditore, a garanzia del proprio debito.
Limitazioni
䉴 Auctoràti: erano coloro i quali avevano locato i loro servigi al c.d. lanìsta, cioè ad un impresario di ludi gladiatori.
䉴 Redèmpti ab hostibus: erano i cittadini riscattati dalla prigionia.
䉴 Limitazioni alla capacità di contrarre matrimonio: fino al V secolo a.
C., i plebei non potevano contrarre matrimonio con i patrizi; la lex Canuleia del 445 a.C. abolì tale limitazione.
䉴 Limitazioni collegate all’esercizio di determinati mestieri: per determinati mestieri vigeva il principio dell’appartenenza coattiva, nel senso
che chi svolgeva tale attività non poteva intraprenderne un’altra e la stessa
si trasmetteva anche ai discendenti. In particolare, il colonato determinava una situazione di quasi-servitù per coloro che erano addetti alla coltivazione del fondo. Si diventava coloni per nascita. Il colono aveva piena
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capacità ma non poteva abbandonare il fondo: se lo abbandonava, poteva essere rivendicato dal dòminus come se fosse un servus fugitìvus.
䉴 Sesso: la donna era esclusa da ogni partecipazione alla vita pubblica
ed alle funzioni di carattere pubblico. L’auctoritas interpositio del tutore
era però richiesta solo per gli atti più importanti.
䉴 Appartenenza a determinate religioni
Limitazioni
䉴 Infermità fisiche e mentali
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•
Impotenti.
•
Evirati.
•
Sordomuti.
•
Sordi.
•
Muti.
•
Furiosi (pazzi).
•
Mente càptus.
•
Pròdigus.
•
Dèbiles.
Le persone giuridiche
Nozione: le dottrine romanistiche definiscono le persone giuridiche come enti immateriali, considerati come entità distinte rispetto alle persone fisiche dei componenti.
䉴 Populus Romanus Quiritium: si distingueva non solo dai singoli cittadini ma anche dalle comunità assoggettate. Disponeva di un proprio
patrimonio, l’aeràrium populi romani.
䉴 Municìpia: erano comunità alle quali era stata concessa la cìvitas Romana cum suffragio o sine suffragio (con o senza diritto di voto).
䉴 Coloniae: erano comunità sparse nell’Impero formate da Romani o da
soggetti parificati ai Latini.
䉴 Collegia: erano associazioni private aventi in prevalenza scopo di culto. Avevano un ordinamento proprio. Potevano essere titolari del diritto
di proprietà ad acquistare diritti ed obblighi. La legislazione imperiale
attribuì ad esse la capacità di succedere.
Tipologia
䉴 Sodalitàtes: erano associazioni private aventi scopi ricreativi e di mutua assistenza.
•
Piae causae: erano un insieme di
beni lasciati, per scopo di culto o di
beneficenza, ad un ente o ad un ufficio. Tali beni formavano patrimoni che
andavano a confluire nel generale patrimonio della chiesa stessa, la quale
era obbligata alla realizzazione degli
scopi fissati dal testatore.
•
Eredità giacente: era il patrimonio
ereditario di un soggetto defunto, che
resta privo di titolarità fino a quando il
soggetto istituito erede non esprimeva la volontà di accettare l’eredità.
䉴 Fondazioni
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Capitolo
1
4
LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO
La familia
Nozione: nel diritto romano, il termine familia comprendeva il pater familias nonchè tutte le persone libere a lui sottoposte, quali la moglie, i figli con le loro famiglie etc.
䉴 Familia propria: era quella dove al pater familias erano sottoposti la
moglie (attraverso la manus maritalis), i figli (attraverso l’esercizio della
patria potestas) e tutti i beni della comunità (schiavi o cose), su cui
esercitava la c.d. dominica potestas.
Tipologia
䉴 Familia communi iure: era quella che si formava allorquando il pater
familias moriva e, pertanto, sciogliendosi la famiglia originaria, si formavano tante familiae quanti erano i soggetti liberi a lui legati.
2
Il matrimonium
Nozione: secondo GUARINO, il matrimonio per il diritto romano, consisteva in una seria, manifesta e continuata unione tra uomo e donna.
Principi a fondamento
dell’istituto
䉴 Principio della monogamia: nessun uomo poteva avere due o più
mogli legittime.
䉴 Principio della consensualità: necessario a far sorgere il vincolo coniugale era il consenso, ossia l’affectio maritalis, sia dell’uomo che della donna.
䉴 Principio esogamico: il matrimonio era considerato concepibile solo
tra soggetti appartenenti a gruppi familiari diversi, sia dal punto di vista
agnatizio che cognatizio.
Forme
䉴 Matrimonium cum manu: la donna perdeva ogni legame con la famiglia d’origine entrando nella nuova familia come sottoposta. Il marito
acquistava su di lei una particolare potestà, la manus maritalis, i cui
fatti costitutivi erano:
— confarreàtio: era una cerimonia religiosa compiuta alla presenza
del flàmen Diàlis e di dieci testimoni. Gli sposi, come simbolo della
nuova vita in comune, rompevano un pezzo di focaccia e di farro,
manifestando così la volontà di unirsi in matrimonio;
— coèmptio: la coemptio matrimonii causa consisteva nella mancipatio della moglie al marito da parte del pater di lei. Il marito pagava il
prezzo simbolico di una moneta e dichiarava di assumerla come
moglie;
— usus: per evitare che gli effetti della coèmptio non si verificassero
perché viziata, il marito acquistava la manus sulla donna grazie all’usus prolungato derivante dalla coabitazione di almeno un anno.
䉴 Matrimonium sine manu: era una unione matrimoniale in cui la convivenza non determinava la sottoposizione della donna alla manus maritális.
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Schemi
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