COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA LEONENSE
Capo I – Princìpi Fondamentali
Articolo 1
Leonia si costituisce libera e indipendente in Repubblica Democratica sulla base
dello Ius Cerebri. La sovranità appartiene a tutto il popolo, che la esercita
eleggendo i suoi rappresentanti e mediante referendum.
Articolo 2
La Repubblica Leonense è uno stato laico, indivisibile e democratico. Essa
riconosce l'uguaglianza di tutti gli uomini senza distinzione alcuna. La legge è
uguale per tutti.
Articolo 3
Il suffragio è sempre universale. Il voto sempre libero, uguale e segreto. Tutti i
cittadini in possesso dei diritti civili e politici sono elettori.
Articolo 4
Sono riconosciuti e garantiti a tutti i diritti fondamentali dell'uomo. La libertà di
espressione è assoluta, e lo stato non può punirne l'abuso con la censura
preventiva.
Articolo 5
Ogni cittadino può accedere alle cariche civili e politiche, nelle forme stabilite
dalla legge.
Articolo 6
Leonia ripudia la guerra, se non come mezzo di legittima difesa.
Articolo 7
Tutti possono richiedere la cittadinanza. Essa garantisce i diritti civili e politici
all'interno della Repubblica.
La cittadinanza o i diritti politici possono essere revocati solo nei casi previsti
dalla legge, e solo dopo un processo.
Articolo 8
Il principio della Repubblica è: governo dal popolo, del popolo e per il popolo. Il
potere legislativo è affidato al Parlamento, il potere esecutivo al Governo ed il
potere giudiziario agli organi relativi. Nessun uomo o organizzazione può
concentrare tutti i tre poteri.
Capo II – Poteri
Sezione I – Potere Legislativo – Parlamento
Articolo 9
Il parlamento è composto da tutti i membri del Senato della Repubblica.
Articolo 10
I senatori sono rappresentanti del popolo e sono eletti da esso mediante
elezione. Il numero minimo di senatori deve essere pari a tre (3).
Articolo 11
Nessun membro del Parlamento può essere perseguibile penalmente o
condannato per le opinioni o per i voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 12
Il Senato può promulgare, abrogare e modificare leggi ordinarie con una
votazione di giorni due (2) tra tutti i senatori eletti. Prima che la legge venga
approvata totalmente, dovrà percorrere l’iter designato dalla Legge.
Articolo 13
Ogni senatore ha diritto e dovere di partecipare alle sedute, che necessitano di
almeno due terzi dei senatori eletti per risultare valide.
Articolo 14
Il mandato del Senato della Repubblica è pari a mesi tre (3). Esso si conclude
prima solo in caso di dimissioni del 50%+1 dei senatori eletti o nei casi previsti
dalla Legge.
Articolo 15
Ogni senatore eletto ha diritto di voto in Senato. Il Presidente della Repubblica
può avvalersi di tale diritto solo in casi di parità nelle votazioni.
Articolo 16
Possono presentare proposte in Parlamento tutti i senatori, tutti i membri del
Governo e tutti i cittadini che raccolgano firme per un totale del 30% dei votanti
alle ultime elezioni.
Articolo 17
Il Presidente della Repubblica può, su richiesta di almeno il tre quinti dei
senatori, convocare una commissione parlamentare con il compito di redigere
una determinata legge.
Articolo 18
Il Senato, entro e non oltre cinque (5) giorni dalla sua composizione, elegge un
suo Presidente, che presiede e coordina le attività legislative. Il Presidente del
Senato della Repubblica è Vicepresidente della Repubblica.
Articolo 19
Le sedute parlamentari sono pubbliche.
Sezione II – Potere Esecutivo - Governo
Articolo 20
Il Presidente della Repubblica è il massimo rappresentate di essa, è garante della
Legge ed è il simbolo di legittimità ed unione dello Stato.
Articolo 21
Il Presidente della Repubblica è eletto dal popolo fra tutti i cittadini, con una
votazione a suffragio universale, della durata di giorni tre (3).
Articolo 22
Il mandato del Presidente della Repubblica è pari a giorni quaranta (40). Tale
mandato si conclude anticipatamente solo nel caso di dimissioni o nei casi
previsti dalla Legge.
Articolo 23
Il Presidente della Repubblica ha il diritto di presenziare in Senato ed è a capo
del governo. Il governo è formato dal presidente e dai ministri, da lui
eventualmente nominati. Al governo è affidato il potere esecutivo.
Articolo 23 – comma 1
I Ministeri sono: Ministero di Giustizia, Ministero degli Interni, Ministero
dell’Economia, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Cultura, Ministero
dello Sport e delle Attività Ludiche.
Articolo 23 – comma 2
Il Ministero di Giustizia ha il compito di sovraintendere all’organizzazione ed
all’amministrazione dei servizi della giustizia, quali uffici e tribunali. Il Ministro
di Giustizia controfirma ogni legge, decreto o modifica, al fine di provvedere alla
loro pubblicazione sulla Gazzetta di Stato. La Gazzetta di Stato è di competenza
del Ministero di Giustizia. Ogni legge o modifica è dichiarata valida dopo tre
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta. La validità può essere confermata o
meno dalla Corte Suprema.
Articolo 23 – comma 3
Gli altri Ministeri sono regolamentati dalle leggi in vigore.
Articolo 24
Il Presidente, assieme al Governo, può emanare decreti. Tali decreti necessitano
della firma del Presidente, che prima di promulgarli chiede il consenso del
Governo. I decreti sono illegali se in contrasto con la Costituzione o con altre
leggi in vigore. Tali contrasti sono esaminati dalla Corte Suprema.
Articolo 25
Spetta al Presidente il diritto di conferire la cittadinanza, se richiesta. Egli può
rifiutare la richiesta nei casi in cui lo ritenga opportuno. La cittadinanza è
revocabile solo ai sensi del Codice Penale.
Articolo 26
Il Presidente, e lui solo, può concedere l’amnistia a tutti i condannati per
determinate sezioni di reati.
Articolo 27
Un Presidente terminato il suo mandato può fregiarsi del titolo di Presidente
Emerito. Il Presidente emerito ha il diritto di presenziare a vita in Senato, salvo
rinunzia.
Sezione III - Potere Giudiziario - Organi Giudiziari
Articolo 28
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
Articolo 27
La magistratura si compone di ogni organo giudiziario e di tutti i magistrati.
Articolo 28
La giustizia è esercitata dai magistrati, istituiti e regolati dalla Legge. [1]
Articolo 29
I magistrati sono soggetti soltanto alla Legge. Nessun magistrato può essere
rimosso da altri organi da tale carica.
Articolo 30
Le sentenze di ogni organo giudiziario sono vincolanti nei casi analoghi.
Articolo 31
La nomina dei magistrati avviene per concorso presso il Ministero di Giustizia,
secondo le norme previste dalla Legge.
Titolo I – Consiglio Superiore della Magistratura
Articolo 32
Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da tutti i laureati in
Giurisprudenza della Repubblica Leonense e dal Ministro di Giustizia, che lo
presenzia e ne coordina le attività.
Articolo 33
Il compito del Consiglio Superiore della Magistratura è quello di nominare la
Corte Suprema e/o destituirla dall’incarico. Il Consiglio Superiore della
Magistratura nomina il Procuratore Generale della Repubblica, su votazione dei
membri del consiglio stesso.
Articolo 34
La nomina della Corte Suprema avviene tramite votazione. Ogni membro del
CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) può indicare due (2) nomi per la
composizione della Corte Suprema tra i magistrati della Repubblica. I tre (3)
magistrati con numero maggiore di voti entrano a far parte della Corte Suprema.
Articolo 35
Nel caso non vi fossero presenti magistrati in numero tale da ricoprire i posti
designati, il CSM può completare la Corte Suprema con una seconda votazione
tra i laureati in giurisprudenza. Ogni componente del CSM potrà indicare un
unico (1) nome in questa votazione.
Articolo 36
La destituzione della Corte Suprema avviene su votazione e consenso da parte di
più del 50% dei componenti del CSM, dopo presentazione di domanda di
destituzione da parte di un membro del CSM.
Articolo 37
La partecipazione al CSM non prevede retribuzioni di tipo economico a carico
dello Stato.
Titolo II – Corte Suprema
Articolo 38
La corte suprema ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e
interpretazione della Legge ed adempie agli altri compiti conferiti dalla Legge.
Articolo 39
La Corte Suprema si compone di tre (3) giudici, scelti appositamente dal
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) per un mandato di tre (3) mesi.
Articolo 40
La Corte Suprema, entro tre giorni dalla pubblicazione di una legge o modifica
sulla Gazzetta di Stato può pronunciarsi sulla validità dell’atto, basandosi sulle
leggi in vigore. La Corte assume il ruolo di giudice in ultimo grado di istanza nei
processi cittadino-Stato.
Articolo 41
Non possono far parte della Corte Suprema membri del Senato della Repubblica
Leonense o il Presidente della Repubblica.
Articolo 42
Nel caso non vi fossero magistrati con i requisiti richiesti in numero sufficiente
da poter ricoprire la carica nella Corte Suprema, potranno essere scelti anche tra
i membri del Senato.
Articolo 43
La Corte assume il ruolo di Corte dei Conti ogni qualvolta verrà pubblicata la
Legge sul Bilancio.
Articolo 44
Le sentenze della Corte Suprema hanno valore di legge nei casi analoghi.
Articolo 45
In ogni seduta della Corte Suprema i suoi componenti assegnano la funzione di
Segretario ad uno dei partecipanti, che avrà il compito di coordinare i lavori.
Articolo 46
Ogni cittadino può denunciare alla Corte Suprema incongruenze con leggi, azioni
dello Stato o violazioni. In questi casi, le sentenze che la Corte emetterà, avranno
valore consultivo o di legge.
Articolo 47
La retribuzione economica dei membri della Corte Suprema è determinata ai
sensi delle leggi vigenti.
Titolo III – Procura Generale della Repubblica
Articolo 48
La Procura Generale della Repubblica ha il compito di prendere in carico le
denunce Stato-cittadino, o viceversa, sporte presso Ministero di Giustizia o un
organo dello Stato.
Articolo 49
La Procura Generale della Repubblica è composta dai magistrati che presentano
una richiesta di ingresso. Per divenire membro della Procura è sufficiente
presentare la domanda presso il Procuratore Generale della Repubblica.
Articolo 50
Il Procuratore Generale della Repubblica è un magistrato della Repubblica, eletto
dal Consiglio Superiore della Magistratura, per una nomina di mesi tre (3).
Articolo 51
I membri della Procura Generale della Repubblica sono Pubblici Ministeri
(rappresentando la pubblica accusa nei processi stato-cittadino) ed Avvocati
difensori dello Stato.
Articolo 52
Un magistrato facente parte della Procura non può assumere il ruolo di giudice
nei processi contro lo Stato o Stato-cittadino.
Articolo 53
Il Procuratore Generale affida un processo ad un Pubblico Ministero (per i
processi Stato-cittadino) per rappresentare l’accusa o un Avvocato Difensore
(nei processi contro lo stato) per rappresentare la difesa.
Capo III – Partiti ed elezioni parlamentari
Articolo 54
Ogni cittadino può creare od associarsi ad un partito, per concorrere
democraticamente alle attività politiche del Paese.
Articolo 55
Un partito, per essere considerato tale, necessita di: uno statuto (che non sia in
contrasto con la legge, altrimenti dichiarato nullo ed intimata la chiusura del
gruppo), un simbolo/bandiera diversa da quella dei partiti esistenti o esistiti, un
nome diverso dai partiti esistenti o esistiti, un segretario generale, che assume la
responsabilità legale del partito.
Articolo 56
Un cittadino può essere membro e candidato di un solo partito per volta.
Articolo 57
Ogni partito è candidabile (salvo le circostanze stabilite dalla Legge) alle
elezioni. La candidatura va annunciata dal Segretario Generale al popolo ed al
Presidente della Repubblica.
Articolo 58
Non può essere negato ad un cittadino l’ingresso in uno specifico partito.
Articolo 59
Il Segretario Generale, dopo consultazione dei membri del partito, sceglie i
candidati alle elezioni. I candidati possono rifiutare tale scelta.
Articolo 60
L’elezione parlamentare ha la durata di giorni tre (3). Ogni partito ottiene un
numero di seggi proporzionale al numero di voti ottenuti, ai sensi delle leggi
vigenti. E’ fatta eccezione per nei casi stabiliti dall’articolo 61.
Articolo 61
Qualora un solo partito si candidi alle elezioni parlamentari, la metà+1 dei suoi
membri è automaticamente eletta. Il popolo dovrà poi votare un cittadino
qualsiasi che lo rappresenti in Senato. Il numero di questi ultimi eletti dovrà
essere pari al numero degli eletti del partito.
Capo IV – Rapporti internazionali e rapporti speciali
Articolo 62
I trattati e gli accordi internazionali sono negoziati dal Ministro degli Affari
Esteri e ratificati dal Presidente della Repubblica.
Articolo 63
Nessuna cessione, nessuno scambio e nessuna aggregazione è valida senza il
consenso delle popolazioni delle nazioni interessate.
Articolo 64
I trattati relativi all’organizzazione internazionale, al commercio, o comunque i
trattati che impegnano lo Stato o riguardano modifiche a disposizioni legislative
sono ratificati dal Parlamento.
Articolo 65
Il Parlamento può, su proposta del Presidente della Repubblica e dopo un
referendum nella zona interessata, dichiarare per ragioni storiche, sociali o
culturali un’area ad Amministrazione Speciale. Lo Stato si impegna a fornire
aiuto a tali regioni ed a prenderle in carico sotto la propria giurisdizione.
Articolo 66
Le aree ad Amministrazione Speciale: eleggono un loro rappresentante ogni
quattro mesi che, su richiesta al presidente della repubblica, può intervenire e
presenziare in Senato; può adottare una bandiera propria; può dotarsi di leggi
ordinarie differenti, su richiesta al Senato e dopo una votazione di quest’ultimo
secondo le normali procedure legislative.
Articolo 67
Le leggi ordinarie delle aree ad amministrazione speciale non possono essere in
contrasto con la costituzione o con le leggi giurisdizionali.
Capo V – Diritti e doveri dei cittadini
Articolo 68
E’ garantita la libertà individuale e collettiva. E’ riconosciuto il diritto di
associarsi a scopo pacifico.
Articolo 69
E’ diritto e dovere di ogni cittadino partecipare alle elezioni con il voto. Il voto in
questione è segreto e violabile solamente dallo stesso.
Articolo 70
E’ diritto di ogni cittadino potersi recare in ogni luogo della nazione, nei limiti
stabiliti dalla Legge.
Articolo 71
E’ diritto di ogni cittadino studiare ed accedere ad ogni conoscenza.
Articolo 72
E’ diritto di ogni cittadino rinunziare al suo incarico. E’ diritto di ogni cittadino
mantenere una dignità personale.
Articolo 73
Ogni cittadino ha diritto di avere delle proprietà personali. Esse sono inviolabili,
tranne nei casi stabiliti dalla Legge.
Articolo 74
E’ dovere di ogni cittadino servire lo Stato.
Articolo 75
E’ dovere di ogni cittadino lavorare per il raggiungimento di un bene comune.
Articolo 76
La privatezza di ogni individuo è inviolabile, se non dallo stesso. E’ fatta
eccezione per i casi previsti dalla Legge.
Capo VI – Costituzione
Articolo 77
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Ogni altra legge è
subordinata alla costituzione.
Articolo 78
Qualora una legge fosse in contrasto con la Costituzione, è automaticamente
considerata nulla.
Articolo 79
La modifica costituzionale richiede due votazioni, distanti fra loro giorni cinque
(5), dalla durata di giorni due (2). Per essere approvata, tale modifica dovrà aver
ottenuto almeno tre quarti dei voti a favore. Qualora non vi fosse la maggioranza
assoluta, la modifica potrà essere approvata mediante referendum popolare. La
modifica seguirà poi l’iter stabilito. La modifica non è concessa ai sensi
dell’articolo 82. E’ fatta eccezione per i casi di cui l’articolo 81 descrive.
Articolo 80
Non si possono svolgere contemporaneamente due o più votazioni riguardanti
modifiche costituzionali allo stesso tempo.
Articolo 81
Non possono essere approvate modifiche di oltre due articoli per volta o
modifiche ai princìpi fondamentali senza l’approvazione del popolo mediante
referendum.
Articolo 82
Non è concessa la modifica dell’ultimo articolo della costituzione e di tale
articolo.
Capo VII – Simboli di Stato
Articolo 83
Il nome ufficiale dello Stato è Repubblica Democratica Leonense, o egualmente
Repubblica Leonense. Il motto dello stato è “Per aspera ad astra”. La lingua
ufficiale della nazione è l’italiano (Italia).
Articolo 84
La bandiera ufficiale della nazione è blu, con due bande verticali rosse ed un
leone rampante dorato e incoronato al centro.
Articolo 85
La seconda bandiera ufficiale, con valore di bandiera storica, è rossa a sinistra e
blu a destra, attraversata obliquamente da una fascia bianca.
Articolo 86
Lo stemma dello stato è uno scudo inglese blu raffigurante un leone rampante
dorato incoronato, sorretto da due leoni dorati.
Articolo 87
Il 5 Aprile di ogni anno è proclamata festa nazionale della Repubblica, in
commemorazione della fondazione di Leonia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo 88
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale
DISPOSIZIONI FINALI
1. E’ richiesta alla Corte Suprema la revisione di tutte le leggi ordinarie in
2.
3.
4.
5.
vigore, affinché siano in accordo con tale costituzione;
E’ richiesta la stesura di un nuovo codice penale o l’adeguamento del
corrente sulla base della costituzione: la modifica dovrà essere approvata
dal nuovo Senato;
E’ richiesto l’aggiornamento di tutti i documenti d’identità e l’emissione di
esso a chi non ne è provveduto;
E’ concessa l’amnistia a tutti i condannati dal 5 Aprile 2016 al 13 Aprile
2017.
Per confermare la validità della Costituzione, sarà richiesta la firma del
Ministro di Giustizia e la pubblicazione sulla Gazzetta di Stato. La
Costituzione non sarà discussa dalla Corte Suprema se assente.
Leonia, lì 13 Aprile 2017