COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA LEONENSE Capo I – Princìpi Fondamentali Articolo 1 Leonia si costituisce libera e indipendente in Repubblica Democratica sulla base dello Ius Cerebri. La sovranità appartiene a tutto il popolo, che la esercita eleggendo i suoi rappresentanti e mediante referendum. Articolo 2 La Repubblica Leonense è uno stato laico, indivisibile e democratico. Essa riconosce l'uguaglianza di tutti gli uomini senza distinzione alcuna. La legge è uguale per tutti. Articolo 3 Il suffragio è sempre universale. Il voto sempre libero, uguale e segreto. Tutti i cittadini in possesso dei diritti civili e politici sono elettori. Articolo 4 Sono riconosciuti e garantiti a tutti i diritti fondamentali dell'uomo. La libertà di espressione è assoluta, e lo stato non può punirne l'abuso con la censura preventiva. Articolo 5 Ogni cittadino può accedere alle cariche civili e politiche, nelle forme stabilite dalla legge. Articolo 6 Leonia ripudia la guerra, se non come mezzo di legittima difesa. Articolo 7 Tutti possono richiedere la cittadinanza. Essa garantisce i diritti civili e politici all'interno della Repubblica. La cittadinanza o i diritti politici possono essere revocati solo nei casi previsti dalla legge, e solo dopo un processo. Articolo 8 Il principio della Repubblica è: governo dal popolo, del popolo e per il popolo. Il potere legislativo è affidato al Parlamento, il potere esecutivo al Governo ed il potere giudiziario agli organi relativi. Nessun uomo o organizzazione può concentrare tutti i tre poteri. Capo II – Poteri Sezione I – Potere Legislativo – Parlamento Articolo 9 Il parlamento è composto da tutti i membri del Senato della Repubblica. Articolo 10 I senatori sono rappresentanti del popolo e sono eletti da esso mediante elezione. Il numero minimo di senatori deve essere pari a tre (3). Articolo 11 Nessun membro del Parlamento può essere perseguibile penalmente o condannato per le opinioni o per i voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni. Articolo 12 Il Senato può promulgare, abrogare e modificare leggi ordinarie con una votazione di giorni due (2) tra tutti i senatori eletti. Prima che la legge venga approvata totalmente, dovrà percorrere l’iter designato dalla Legge. Articolo 13 Ogni senatore ha diritto e dovere di partecipare alle sedute, che necessitano di almeno due terzi dei senatori eletti per risultare valide. Articolo 14 Il mandato del Senato della Repubblica è pari a mesi tre (3). Esso si conclude prima solo in caso di dimissioni del 50%+1 dei senatori eletti o nei casi previsti dalla Legge. Articolo 15 Ogni senatore eletto ha diritto di voto in Senato. Il Presidente della Repubblica può avvalersi di tale diritto solo in casi di parità nelle votazioni. Articolo 16 Possono presentare proposte in Parlamento tutti i senatori, tutti i membri del Governo e tutti i cittadini che raccolgano firme per un totale del 30% dei votanti alle ultime elezioni. Articolo 17 Il Presidente della Repubblica può, su richiesta di almeno il tre quinti dei senatori, convocare una commissione parlamentare con il compito di redigere una determinata legge. Articolo 18 Il Senato, entro e non oltre cinque (5) giorni dalla sua composizione, elegge un suo Presidente, che presiede e coordina le attività legislative. Il Presidente del Senato della Repubblica è Vicepresidente della Repubblica. Articolo 19 Le sedute parlamentari sono pubbliche. Sezione II – Potere Esecutivo - Governo Articolo 20 Il Presidente della Repubblica è il massimo rappresentate di essa, è garante della Legge ed è il simbolo di legittimità ed unione dello Stato. Articolo 21 Il Presidente della Repubblica è eletto dal popolo fra tutti i cittadini, con una votazione a suffragio universale, della durata di giorni tre (3). Articolo 22 Il mandato del Presidente della Repubblica è pari a giorni quaranta (40). Tale mandato si conclude anticipatamente solo nel caso di dimissioni o nei casi previsti dalla Legge. Articolo 23 Il Presidente della Repubblica ha il diritto di presenziare in Senato ed è a capo del governo. Il governo è formato dal presidente e dai ministri, da lui eventualmente nominati. Al governo è affidato il potere esecutivo. Articolo 23 – comma 1 I Ministeri sono: Ministero di Giustizia, Ministero degli Interni, Ministero dell’Economia, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Cultura, Ministero dello Sport e delle Attività Ludiche. Articolo 23 – comma 2 Il Ministero di Giustizia ha il compito di sovraintendere all’organizzazione ed all’amministrazione dei servizi della giustizia, quali uffici e tribunali. Il Ministro di Giustizia controfirma ogni legge, decreto o modifica, al fine di provvedere alla loro pubblicazione sulla Gazzetta di Stato. La Gazzetta di Stato è di competenza del Ministero di Giustizia. Ogni legge o modifica è dichiarata valida dopo tre giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta. La validità può essere confermata o meno dalla Corte Suprema. Articolo 23 – comma 3 Gli altri Ministeri sono regolamentati dalle leggi in vigore. Articolo 24 Il Presidente, assieme al Governo, può emanare decreti. Tali decreti necessitano della firma del Presidente, che prima di promulgarli chiede il consenso del Governo. I decreti sono illegali se in contrasto con la Costituzione o con altre leggi in vigore. Tali contrasti sono esaminati dalla Corte Suprema. Articolo 25 Spetta al Presidente il diritto di conferire la cittadinanza, se richiesta. Egli può rifiutare la richiesta nei casi in cui lo ritenga opportuno. La cittadinanza è revocabile solo ai sensi del Codice Penale. Articolo 26 Il Presidente, e lui solo, può concedere l’amnistia a tutti i condannati per determinate sezioni di reati. Articolo 27 Un Presidente terminato il suo mandato può fregiarsi del titolo di Presidente Emerito. Il Presidente emerito ha il diritto di presenziare a vita in Senato, salvo rinunzia. Sezione III - Potere Giudiziario - Organi Giudiziari Articolo 28 La giustizia è amministrata in nome del popolo. Articolo 27 La magistratura si compone di ogni organo giudiziario e di tutti i magistrati. Articolo 28 La giustizia è esercitata dai magistrati, istituiti e regolati dalla Legge. [1] Articolo 29 I magistrati sono soggetti soltanto alla Legge. Nessun magistrato può essere rimosso da altri organi da tale carica. Articolo 30 Le sentenze di ogni organo giudiziario sono vincolanti nei casi analoghi. Articolo 31 La nomina dei magistrati avviene per concorso presso il Ministero di Giustizia, secondo le norme previste dalla Legge. Titolo I – Consiglio Superiore della Magistratura Articolo 32 Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da tutti i laureati in Giurisprudenza della Repubblica Leonense e dal Ministro di Giustizia, che lo presenzia e ne coordina le attività. Articolo 33 Il compito del Consiglio Superiore della Magistratura è quello di nominare la Corte Suprema e/o destituirla dall’incarico. Il Consiglio Superiore della Magistratura nomina il Procuratore Generale della Repubblica, su votazione dei membri del consiglio stesso. Articolo 34 La nomina della Corte Suprema avviene tramite votazione. Ogni membro del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) può indicare due (2) nomi per la composizione della Corte Suprema tra i magistrati della Repubblica. I tre (3) magistrati con numero maggiore di voti entrano a far parte della Corte Suprema. Articolo 35 Nel caso non vi fossero presenti magistrati in numero tale da ricoprire i posti designati, il CSM può completare la Corte Suprema con una seconda votazione tra i laureati in giurisprudenza. Ogni componente del CSM potrà indicare un unico (1) nome in questa votazione. Articolo 36 La destituzione della Corte Suprema avviene su votazione e consenso da parte di più del 50% dei componenti del CSM, dopo presentazione di domanda di destituzione da parte di un membro del CSM. Articolo 37 La partecipazione al CSM non prevede retribuzioni di tipo economico a carico dello Stato. Titolo II – Corte Suprema Articolo 38 La corte suprema ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e interpretazione della Legge ed adempie agli altri compiti conferiti dalla Legge. Articolo 39 La Corte Suprema si compone di tre (3) giudici, scelti appositamente dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) per un mandato di tre (3) mesi. Articolo 40 La Corte Suprema, entro tre giorni dalla pubblicazione di una legge o modifica sulla Gazzetta di Stato può pronunciarsi sulla validità dell’atto, basandosi sulle leggi in vigore. La Corte assume il ruolo di giudice in ultimo grado di istanza nei processi cittadino-Stato. Articolo 41 Non possono far parte della Corte Suprema membri del Senato della Repubblica Leonense o il Presidente della Repubblica. Articolo 42 Nel caso non vi fossero magistrati con i requisiti richiesti in numero sufficiente da poter ricoprire la carica nella Corte Suprema, potranno essere scelti anche tra i membri del Senato. Articolo 43 La Corte assume il ruolo di Corte dei Conti ogni qualvolta verrà pubblicata la Legge sul Bilancio. Articolo 44 Le sentenze della Corte Suprema hanno valore di legge nei casi analoghi. Articolo 45 In ogni seduta della Corte Suprema i suoi componenti assegnano la funzione di Segretario ad uno dei partecipanti, che avrà il compito di coordinare i lavori. Articolo 46 Ogni cittadino può denunciare alla Corte Suprema incongruenze con leggi, azioni dello Stato o violazioni. In questi casi, le sentenze che la Corte emetterà, avranno valore consultivo o di legge. Articolo 47 La retribuzione economica dei membri della Corte Suprema è determinata ai sensi delle leggi vigenti. Titolo III – Procura Generale della Repubblica Articolo 48 La Procura Generale della Repubblica ha il compito di prendere in carico le denunce Stato-cittadino, o viceversa, sporte presso Ministero di Giustizia o un organo dello Stato. Articolo 49 La Procura Generale della Repubblica è composta dai magistrati che presentano una richiesta di ingresso. Per divenire membro della Procura è sufficiente presentare la domanda presso il Procuratore Generale della Repubblica. Articolo 50 Il Procuratore Generale della Repubblica è un magistrato della Repubblica, eletto dal Consiglio Superiore della Magistratura, per una nomina di mesi tre (3). Articolo 51 I membri della Procura Generale della Repubblica sono Pubblici Ministeri (rappresentando la pubblica accusa nei processi stato-cittadino) ed Avvocati difensori dello Stato. Articolo 52 Un magistrato facente parte della Procura non può assumere il ruolo di giudice nei processi contro lo Stato o Stato-cittadino. Articolo 53 Il Procuratore Generale affida un processo ad un Pubblico Ministero (per i processi Stato-cittadino) per rappresentare l’accusa o un Avvocato Difensore (nei processi contro lo stato) per rappresentare la difesa. Capo III – Partiti ed elezioni parlamentari Articolo 54 Ogni cittadino può creare od associarsi ad un partito, per concorrere democraticamente alle attività politiche del Paese. Articolo 55 Un partito, per essere considerato tale, necessita di: uno statuto (che non sia in contrasto con la legge, altrimenti dichiarato nullo ed intimata la chiusura del gruppo), un simbolo/bandiera diversa da quella dei partiti esistenti o esistiti, un nome diverso dai partiti esistenti o esistiti, un segretario generale, che assume la responsabilità legale del partito. Articolo 56 Un cittadino può essere membro e candidato di un solo partito per volta. Articolo 57 Ogni partito è candidabile (salvo le circostanze stabilite dalla Legge) alle elezioni. La candidatura va annunciata dal Segretario Generale al popolo ed al Presidente della Repubblica. Articolo 58 Non può essere negato ad un cittadino l’ingresso in uno specifico partito. Articolo 59 Il Segretario Generale, dopo consultazione dei membri del partito, sceglie i candidati alle elezioni. I candidati possono rifiutare tale scelta. Articolo 60 L’elezione parlamentare ha la durata di giorni tre (3). Ogni partito ottiene un numero di seggi proporzionale al numero di voti ottenuti, ai sensi delle leggi vigenti. E’ fatta eccezione per nei casi stabiliti dall’articolo 61. Articolo 61 Qualora un solo partito si candidi alle elezioni parlamentari, la metà+1 dei suoi membri è automaticamente eletta. Il popolo dovrà poi votare un cittadino qualsiasi che lo rappresenti in Senato. Il numero di questi ultimi eletti dovrà essere pari al numero degli eletti del partito. Capo IV – Rapporti internazionali e rapporti speciali Articolo 62 I trattati e gli accordi internazionali sono negoziati dal Ministro degli Affari Esteri e ratificati dal Presidente della Repubblica. Articolo 63 Nessuna cessione, nessuno scambio e nessuna aggregazione è valida senza il consenso delle popolazioni delle nazioni interessate. Articolo 64 I trattati relativi all’organizzazione internazionale, al commercio, o comunque i trattati che impegnano lo Stato o riguardano modifiche a disposizioni legislative sono ratificati dal Parlamento. Articolo 65 Il Parlamento può, su proposta del Presidente della Repubblica e dopo un referendum nella zona interessata, dichiarare per ragioni storiche, sociali o culturali un’area ad Amministrazione Speciale. Lo Stato si impegna a fornire aiuto a tali regioni ed a prenderle in carico sotto la propria giurisdizione. Articolo 66 Le aree ad Amministrazione Speciale: eleggono un loro rappresentante ogni quattro mesi che, su richiesta al presidente della repubblica, può intervenire e presenziare in Senato; può adottare una bandiera propria; può dotarsi di leggi ordinarie differenti, su richiesta al Senato e dopo una votazione di quest’ultimo secondo le normali procedure legislative. Articolo 67 Le leggi ordinarie delle aree ad amministrazione speciale non possono essere in contrasto con la costituzione o con le leggi giurisdizionali. Capo V – Diritti e doveri dei cittadini Articolo 68 E’ garantita la libertà individuale e collettiva. E’ riconosciuto il diritto di associarsi a scopo pacifico. Articolo 69 E’ diritto e dovere di ogni cittadino partecipare alle elezioni con il voto. Il voto in questione è segreto e violabile solamente dallo stesso. Articolo 70 E’ diritto di ogni cittadino potersi recare in ogni luogo della nazione, nei limiti stabiliti dalla Legge. Articolo 71 E’ diritto di ogni cittadino studiare ed accedere ad ogni conoscenza. Articolo 72 E’ diritto di ogni cittadino rinunziare al suo incarico. E’ diritto di ogni cittadino mantenere una dignità personale. Articolo 73 Ogni cittadino ha diritto di avere delle proprietà personali. Esse sono inviolabili, tranne nei casi stabiliti dalla Legge. Articolo 74 E’ dovere di ogni cittadino servire lo Stato. Articolo 75 E’ dovere di ogni cittadino lavorare per il raggiungimento di un bene comune. Articolo 76 La privatezza di ogni individuo è inviolabile, se non dallo stesso. E’ fatta eccezione per i casi previsti dalla Legge. Capo VI – Costituzione Articolo 77 La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Ogni altra legge è subordinata alla costituzione. Articolo 78 Qualora una legge fosse in contrasto con la Costituzione, è automaticamente considerata nulla. Articolo 79 La modifica costituzionale richiede due votazioni, distanti fra loro giorni cinque (5), dalla durata di giorni due (2). Per essere approvata, tale modifica dovrà aver ottenuto almeno tre quarti dei voti a favore. Qualora non vi fosse la maggioranza assoluta, la modifica potrà essere approvata mediante referendum popolare. La modifica seguirà poi l’iter stabilito. La modifica non è concessa ai sensi dell’articolo 82. E’ fatta eccezione per i casi di cui l’articolo 81 descrive. Articolo 80 Non si possono svolgere contemporaneamente due o più votazioni riguardanti modifiche costituzionali allo stesso tempo. Articolo 81 Non possono essere approvate modifiche di oltre due articoli per volta o modifiche ai princìpi fondamentali senza l’approvazione del popolo mediante referendum. Articolo 82 Non è concessa la modifica dell’ultimo articolo della costituzione e di tale articolo. Capo VII – Simboli di Stato Articolo 83 Il nome ufficiale dello Stato è Repubblica Democratica Leonense, o egualmente Repubblica Leonense. Il motto dello stato è “Per aspera ad astra”. La lingua ufficiale della nazione è l’italiano (Italia). Articolo 84 La bandiera ufficiale della nazione è blu, con due bande verticali rosse ed un leone rampante dorato e incoronato al centro. Articolo 85 La seconda bandiera ufficiale, con valore di bandiera storica, è rossa a sinistra e blu a destra, attraversata obliquamente da una fascia bianca. Articolo 86 Lo stemma dello stato è uno scudo inglese blu raffigurante un leone rampante dorato incoronato, sorretto da due leoni dorati. Articolo 87 Il 5 Aprile di ogni anno è proclamata festa nazionale della Repubblica, in commemorazione della fondazione di Leonia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo 88 La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale DISPOSIZIONI FINALI 1. E’ richiesta alla Corte Suprema la revisione di tutte le leggi ordinarie in 2. 3. 4. 5. vigore, affinché siano in accordo con tale costituzione; E’ richiesta la stesura di un nuovo codice penale o l’adeguamento del corrente sulla base della costituzione: la modifica dovrà essere approvata dal nuovo Senato; E’ richiesto l’aggiornamento di tutti i documenti d’identità e l’emissione di esso a chi non ne è provveduto; E’ concessa l’amnistia a tutti i condannati dal 5 Aprile 2016 al 13 Aprile 2017. Per confermare la validità della Costituzione, sarà richiesta la firma del Ministro di Giustizia e la pubblicazione sulla Gazzetta di Stato. La Costituzione non sarà discussa dalla Corte Suprema se assente. Leonia, lì 13 Aprile 2017