relazione stage BXL Tranquillini

annuncio pubblicitario
Provincia Autonoma di Trento
Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale
Tirocinio presso l’Ufficio per i Rapporti con l’Unione europea (Bruxelles)
della Provincia Autonoma di Trento
Relazione di stage (25/02/2008 – 16/05/2008)
ESCo:
Nuovo soggetto imprenditoriale
per lo sviluppo sostenibile
dott.ssa Elisa Tranquillini
INDICE
Premessa: il quadro di riferimento europeo
1. La Direttiva sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici
2. Il terzo pacchetto energia e gli obiettivi comunitari al 2020
3. Opportunità nel settore dello sviluppo dell’energia sostenibile
4. Nuove Società di servizi energetici
Cenni conclusivi
ALLEGATO I: Riferimenti legislativi comunitari
Liberalizzazione del mercato dell’energia
Efficienza energetica
Energie rinnovabili
Aiuti di stato per la tutela ambientale
Partenariati pubblici-privati
ALLEGATO II: Schema di Statuto ESCo
Allegati di pertinenza
Presentazione dell’iniziativa
Business plan
Schema organizzativo (modello)
ALLEGATO III: Siti web di riferimento
ALLEGATO IV: Bibliografia specifica su ESCo e PPP
2
Premessa: il quadro di riferimento europeo
La politica del rilancio economico europeo trova la sua affermazione nel Consiglio
europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, nel quale si e’ adottata una
strategia per rendere l’Europa l’area più competitiva del mondo entro il 2010, fondata
sull’innovazione e la conoscenza. I tre assi portanti a tal fine sono stati individuati nella
crescita, nella sostenibilità ambientale e nell’occupazione, con lo scopo generale dello
“sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e
sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva,
che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di
tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente”.
Il propulsore della strategia e’ stato quindi affidato essenzialmente all’innovazione, che
seguendo un approccio/modello sistemico, doveva e deve consistere nella produzione,
nell'assimilazione e nello sfruttamento con successo delle novità in campo economico e
sociale.
Si tratta di una risposta alla globalizzazione con il fine di rendere l’Europa
all’avanguardia e competitiva a livello internazionale. Lo sviluppo delle ICT ha posto,
infatti, la necessità di cogliere le opportunità create dalle stesse e di proporre strumenti
di risposta ai cambiamenti in atto. L’innovazione risulta importante per le imprese, che si
trovano al centro del processo di innovazione, poiché consente alle stesse, in particolare
sfruttando i risultati della ricerca, di competere e di conquistare nuovi mercati.
In tale contesto risulta fondamentale il ruolo delle amministrazioni locali, nazionali e
comunitarie che devono collaborare mediante l’attuazione di una politica d’innovazione
attenta alle sfide mondiali.
A livello europeo vengono orientati agli obiettivi di Lisbona numerosi programmi di tipo
cooperativo, in particolare i programmi quadro di ricerca al fine di migliorare la relazione
tra la ricerca e l'innovazione e i programmi per la crescita e l’innovazione. Gli Stati
membri sono chiamati a collaborare attivamente mediante una procedura di
coordinamento e dovranno cercare di rafforzare l'apprendimento reciproco e la loro
cooperazione per sviluppare l'innovazione nell'ambito dell'UE.
3
A livello locale la Commissione sostiene gli sforzi delle autorità al fine di rafforzare la
cooperazione fra le imprese con la creazione di centri di formazione per evitare la
compartimentazione.
Il processo di innovazione interagisce con altre politiche quali la concorrenza, il mercato
interno, la politica regionale e l'ambiente. Le politiche energetiche, nello specifico, si
integrano strettamente con la strategia di Lisbona1, la quale vede il completamento del
mercato unico come un passo fondamentale per la propria realizzazione. In particolare
l’UE ha bisogno di un’effettiva liberalizzazione dei settori economici chiave quali i servizi,
le telecomunicazioni, i trasporti, l’energia e il mercato finanziario. Tali settori offrono
consistenti potenzialità in termini di crescita e occupazione e sono di importanza
immediata per i consumatori.
La liberalizzazione del settore dell’energia elettrica e la sua riorganizzazione hanno
l’obiettivo di stimolare l’efficienza e la modernizzazione nel rispetto dei diritti del
consumatore e della tutela ambientale, quindi offrire prezzi competitivi, una migliore
qualità
del
servizio
agli
utenti
e
garantire
la
sicurezza
della
fornitura
e
dell’approvvigionamento di energia.
La liberalizzazione è volta a conseguire il rilancio degli investimenti, la riduzione dei costi
del servizio in modo da contribuire alla crescita economica degli Stati europei, la
separazione delle attività di trasporto e distribuzione da quelle di produzione ed
erogazione dei servizi. Nell’Europa a 15, mentre la maggioranza dei prodotti e dei servizi
venivano già scambiati in regime di libera concorrenza, i prodotti energetici rimanevano
controllati da imprese pubbliche operanti spesso in regime di monopolio, con effetti
negativi sulla competitività delle imprese interessate.
Il Libro Bianco sull’Energia, adottato dalla Commissione europea il 13 dicembre 1995,
conteneva le proposte ufficiali di azione comunitaria per la realizzazione del mercato
interno dell’energia, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Nel maggio del
1997 falliva, tuttavia, la proposta della Commissione di introdurre un capitolo “energia”
nel Trattato di Amsterdam, ma veniva dato nuovo impulso grazie a tre direttive: direttiva
del dicembre 1996, 96/92/CE, con la quale il Parlamento europeo avviava la
liberalizzazione e l’apertura dei mercati dell’elettricità nazionali in maniera decisiva;
direttiva del 1 gennaio 1997, 94/22/CE, per la liberalizzazione della ricerca e della
1
Cfr. Conclusioni della Presidenza: http://ue.eu.int/UEDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/00100-r1.i0.htm;
COM(2003)112 def.; COM(2005)24.
4
produzione di petrolio e di gas, che eliminava le restrizioni alle parità di accesso tra le
imprese; direttiva del 22 giugno 1998, 98/30/CE, per la liberalizzazione del mercato del
gas naturale.
Il vertice di Bruxelles dei Ministri dell’Energia dell’UE del 25 novembre 2002 approvava
un accordo per la creazione del più vasto mercato al mondo dell’energia elettrica e del
gas e il relativo pacchetto legislativo veniva adottato dal Parlamento europeo il 4 giugno
2003: era cosi autorizzata l’apertura dei mercati agli utenti industriali dal primo luglio
2004 e a tutti i consumatori dal primo luglio 2007. Era previsto, inoltre, al fine di evitare
posizioni di privilegio sul mercato, una separazione delle società di distribuzione da
quelle di produzione e migliori interconnessioni fra le varie reti nazionali.
L’accordo, che concludeva un iter iniziato nel 2000 con la pubblicazione da parte della
Commissione europea del Libro verde “Verso una strategia per la sicurezza
dell’approvvigionamento energetico” nel rispetto dell’ambiente e dell’obiettivo di
raddoppiare la quota di energia proveniente da fonte rinnovabile (dal 6% del 1998 al
12% nel 2010), assume una grande rilevanza in quanto ha consentito un elevato grado
di apertura dei mercati. Attualmente, nell’UE, sono liberalizzati i due terzi della domanda
elettrica e circa l’80% della domanda di gas2.
Nel dicembre 2002 viene emanata anche la direttiva EBPD “Energy Buildings
Performance Directive” relativa alle prestazioni energetiche degli edifici. L’Unione
europea chiede agli Stati membri di introdurre, nel proprio ordinamento, un sistema di
certificazione del rendimento energetico e l’applicazione di norme minime negli edifici di
nuova costruzione e in ristrutturazione al fine di promuovere uno strumento di
salvaguardia ambientale che consenta di ridurre il consumo energetico. Da un punto di
vista tecnico la Direttiva 2002/91/CE, recepita in Italia ad opera del D.Lgs. 19/08/2005 n.
192 e del D.Lgs. 29/12/2006 n. 311, richiede l’impiego di misure di risparmio energetico
negli edifici ricorrendo all’integrazione di fonti rinnovabili ad esempio nell’isolamento
2
In Italia, la liberalizzazione del mercato elettrico è iniziata con il recepimento della direttiva del 1996
mediante il decreto Bersani (D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79) e seguito nel 2000 dal decreto governativo che
disponeva l’alienazione delle c.d. GenCo ENEL. I decreti rivoluzionavano l’assetto del settore riservando allo
stato la sola gestione delle attività considerate di pubblico interesse come ad esempio la trasmissione e il
dispacciamento, inoltre, venivano costituite la “Borsa Elettrica” (gestita dal GME - Gestore del Mercato
Elettrico) sulla quale gli operatori possono liberamente acquistare e vendere energia; e l'”Acquirente Unico”,
quale soggetto garante della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati. Nel 2004 la Legge Marzano (L.
N. 239 del 23 agosto 2004) riordinava il settore energetico delegando al Governo il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia.
5
termico, nelle caratteristiche dei materiali, nell’impiantistica, ecc. Gli Stati membri
avevano tempo fino all'inizio del 2006 per recepire tale direttiva, ciò significa che tutti gli
edifici di nuova realizzazione devono oggi avere una certificazione energetica e che gli
impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, al di sopra di una certa
potenzialità, dovranno essere controllati periodicamente. La direttiva stabilisce, inoltre, le
regole per mantenere un soddisfacente livello di qualità ambientale indoor nel rispetto
delle performances energetiche degli impianti.
Il Libro Verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura3”
lanciato dalla Commissione europea nel 2006 proponeva delle possibili soluzioni per
superare gli ostacoli alla creazione di un mercato interno dell’energia e presentava oltre
20 proposte concrete per dei possibili interventi al fine di conseguire i tre obiettivi
fondamentali della politica energetica: ovvero sviluppo sostenibile, competitività e
sicurezza dell'approvvigionamento, alla luce del fatto che il completamento del mercato
interno, la lotta ai cambiamenti climatici e la sicurezza dell'approvvigionamento sono
problemi energetici comuni che richiedono soluzioni comuni.
Una strategia diventava indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di crescita ed
occupazione, oltre che al rispetto degli impegni di Kyoto. Il testo individuava sei settori
prioritari di intervento:
1) il mercato interno dell'energia, le reti energetiche europee e un piano prioritario di
interconnessione;
2) la sicurezza dell'approvvigionamento nel mercato interno dell'energia con l'obiettivo
di assicurare la solidarietà fra gli Stati membri;
3) un mix energetico più sostenibile, efficiente e diversificato;
4) una serie di misure per far fronte ai problemi del riscaldamento globale, in particolare
da affrontare in un piano d'azione sull'efficienza energetica che la Commissione ha
adottato. Il piano di azione ha individuato le misure necessarie affinché l'UE possa
risparmiare il 20% dell’energia che altrimenti sarebbe stata consumata entro il 2020.
Inoltre si proponeva l’elaborazione di una road map sull'energia rinnovabile nell'UE
3
COM(2006)105 def. del 22 giugno 2006.
6
che fissava possibili obiettivi per il 2020 e oltre per favorire un clima stabile per gli
investimenti e per generare più energia rinnovabile competitiva in Europa;
5) il piano strategico per le tecnologie energetiche ad elevata efficienza energetica e
basse emissioni di carbonio, che costituiscono un mercato internazionale in rapida
crescita;
6) la necessità di una politica energetica esterna comune per reagire alle sfide
rappresentate dalla crescita della domanda, dai prezzi elevati e volatili dell'energia,
dalla crescente dipendenza dalle importazioni e dal cambiamento climatico.
La Commissione si attendeva un risparmio di circa 60 miliardi di euro, derivante da
interventi sui consumi dei cittadini e delle industrie e sulle tecnologie del settore,
dall’implementazione e all’applicazione coerente a livello nazionale della legislazione
comunitaria già esistente, nonché dall’attuazione di politiche innovative e “creative”
basate su incentivi finanziari o sulla determinazione di obiettivi annui concreti,
dall’informazione e dalla formazione.
1 La Direttiva sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici
La direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici, riprende le indicazioni contenute nel Libro Verde
sull’efficienza energetica pubblicato dalla Comunità Europea nel 2005.
La direttiva nasce con lo scopo di attuare misure di risparmio energetico negli Stati
membri fornendo gli obiettivi da raggiungere, tali da assicurare la riduzione dei
fabbisogni energetici della comunità europea del 9% entro il 2015. Gli Stati membri sono
invitati a predisporre i necessari programmi e le relative misure, assieme ai meccanismi,
gli incentivi ed i mezzi istituzionali, finanziari e legali atti a rimuovere le barriere ora
esistenti. La Direttiva dovrà essere applicata dagli operatori del sistema energetico quali
i fornitori di sistemi per il risparmio, i produttori ed i distributori di vettori energetici.
Gli articoli della direttiva sono preceduti da 33 “considerando” che ricordano gli impegni
di Kyoto, il contributo che un orientamento favorevole a tecnologie più efficienti sotto il
profilo energetico può dare all'innovazione e alla competitività della Comunità, come
7
sottolineato nella strategia di Lisbona e il ruolo del settore pubblico nell’applicazione di
criteri di efficienza energetica nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
All’articolo 3 la direttiva riporta una serie di definizioni utili al fine non solo di
comprendere la direttiva, ma che sono anche fondamentali per l’applicazione della
stessa. In particolare in riferimento al presente lavoro, si riportano rispettivamente le
definizioni di “efficienza energetica”, “miglioramento dell’efficienza energetica” e di
“società di servizi energetici (ESCo)”:
“il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l’immissione
di energia”;
“un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti
tecnologici, comportamentali e/o economici”;
“persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure di
miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò
facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti
si basa (totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell’efficienza energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”.
Nel settore pubblico l’efficienza degli usi finali dell’energia viene particolarmente
richiamato poiché vi si ripone un importante ruolo esemplare, spingendo ad adottare le
misure necessarie ai vari livelli, locale, regionale e nazionale. Inoltre, gli Stati membri
sono chiamati ad assicurare agli operatori del mercato tutti i possibili incentivi per
permettere l’offerta e la realizzazione dei servizi energetici anche mediante l’adozione di
accordi volontari o di altri strumenti orientati al mercato (ad esempio i certificati bianchi).
Gli Stati devono, poi, provvedere a fare in modo che il settore pubblico utilizzi le misure
previste dall’allegato VI compatibilmente con la normativa nazionale e comunitaria in
materia di appalti pubblici. Le misure contenute nell’allegato VI sono per esempio i
contratti di rendimento energetico, l’acquisto di attrezzature e veicoli con ridotto
consumo energetico, l’obbligo di acquistare edifici a basso consumo energetico e
l’obbligo di utilizzare diagnosi energetiche. L’allegato III, invece, contiene alcuni esempi
di misure di miglioramento dell’efficienza energetica in edilizia.
Infine, la direttiva prevede che a livello nazionale siano pubblicati degli orientamenti in
materia, che le PA possano utilizzare come criteri di valutazione in sede di
aggiudicazione di appalti pubblici. Gli Stati comunque hanno tempo di conformarsi alla
8
direttiva entro il 17 maggio 2008. Il governo italiano ha attualmente in discussione uno
schema di decreto legislativo che recepisce tale Direttiva4.
Per quanto riguarda i recenti sviluppi del mercato dell’energia il 19 ottobre 2006 la
Commissione europea ha presentato il “Piano d’azione per l’efficienza energetica”. Il
Piano ha una validità di sei anni, nei quali gli Stati membri sono chiamati a realizzare
una serie di azioni “cost-effective” volte all’applicazione di norme minime di rendimento
energetico ad un ampio ventaglio di apparecchiature e prodotti per gli edifici e per i
servizi energetici (dagli elettrodomestici come i frigoriferi e i condizionatori fino alle
pompe e ai ventilatori industriali).
L'obiettivo è quello di eliminare dal mercato i prodotti che consumano troppo, informare i
consumatori sui prodotti più efficienti e trasformare il mercato rendendolo più efficiente
sotto il profilo energetico.
Il piano di azione elenca 10 azioni prioritarie:
-
etichettatura delle apparecchiature e definizione delle caratteristiche energetiche
minime con particolare riferimento alle perdite in stand-by. La Comunità europea
inizierà fissando le performance energetiche minime mediante una opportuna
Direttiva che sarà emessa entro il 2008;
-
caratteristiche energetiche degli edifici e delle “passive house”. La Commissione
procederà alla emissione di nuove direttive che saranno formalizzate nel 2009 nel
“Energy Performance of Buildings”. Entro il 2008 sarà inoltre messa a punto una
nuova strategia per le case “passive” (caratterizzate dall’assenza di un sistema di
riscaldamento convenzionale) al fine di arrivare, entro il 2015 ad una diffusione
generalizzata di tali tipologie costruttive;
-
conseguire una maggiore efficienza nei settore della generazione di potenza e della
distribuzione. La Commissione europea svilupperà entro il 2008 nuovi limiti di
prestazione per i sistemi di produzione di energia elettrica e di calore aventi potenze
inferiori ai 20 MW. Saranno inoltre definite nuove regole di funzionamento al fine di
aumentare l’efficienza media di produzione delle centrali termoelettriche e di
diminuire le perdite di trasmissione;
4
Cfr.: http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=38440.
9
-
migliorare l’efficienza energetica delle automobili. La Commissione, allo scopo di
ridurre le emissioni, fisserà nuove norme al fine di portare entro il 2015 il limite di
emissione della CO2 al valore di 120 g/km;
-
facilitare
le
possibilità
di
finanziamento
per
la
realizzazione
di
sistemi
energeticamente validi. Mediante iniziative specifiche che saranno sviluppate entro il
2008 la Commissione inviterà il sistema bancario ad offrire pacchetti di
finanziamento alle piccole e medie imprese allo scopo di favorire l’adozione di
sistemi per il risparmio energetico. Sarà inoltre favorito l’accesso a finanziamenti
europei (Green Investment Funds) cofinanziati anche dal “Competitiveness and
Innovation Framework Programme” per progetti eco-innovativi;
-
facilitare le misure di contenimento energetico nei nuovi Stati membri. La
Commissione incoraggerà l’accesso ai fondi Strutturali e di Coesione da dedicare al
miglioramento dell’efficienza nel settore domestico e multifamiliare per i nuovi Stati
membri;
-
mettere a punto nuove normative per un uso coerente dei sistemi di tassazione al
fine di favorire le iniziative e gli impianti a miglior risparmio energetico. La
Commissione preparerà entro il 2007 un Libro Verde sul sistema di tassazione
indiretta e provvederà a rivedere la Direttiva sul sistema di tassazione dei prodotti
energetici. Sarà inoltre presa in considerazione, nel 2007, la possibilità di utilizzare
appropriati “Tax Credits” per promuovere la produzione certificata di energia. La
Commissione, inoltre, si farà carico di promuovere la possibilità di introdurre sistemi
di tassazione per i veicoli correlati ai consumi energetici;
-
diffondere una nuova cultura energeticamente corretta rivolta ai manager industriali;
-
istituire un network permanente con i Sindaci delle principali città europee per
favorire lo scambio delle esperienze e per l’attuazione di “Best practices” negli
ambienti urbani;
-
promuovere metodologie e culture energeticamente compatibili a livello mondiale. A
tale scopo la Commissione prenderà l’iniziativa per raggiungere un accordo con i
Paesi che non fanno parte dell’Unione europea e con altre Organizzazioni estere per
10
incrementare l’efficienza energetica dei sistemi di produzione e dei sistemi di
utilizzazione dell’energia in tutte le sUE forme5.
Gli obiettivi sono indubbiamente ambiziosi, ora rimane agli Stati membri impegnarsi
affinché si realizzino. Le implicazioni della direttiva e del Piano d’Azione ricadono sugli
Stati in modo importante portando numerose novità nel mercato dell’energia, quali le
attività d’impresa basate sui servizi che vanno dunque oltre la semplice distribuzione di
energia elettrica e di gas.
2 Il terzo pacchetto energia e gli obiettivi comunitari al 2020
La politica energetica europea si basa essenzialmente su tre pilastri: combattere i
cambiamenti climatici in linea con gli accordi internazionali sottoscritti dall’Unione
europea, promuovere l’occupazione e la crescita e limitare la vulnerabilità esterna della
UE sotto il profilo delle importazioni di gas e petrolio.
L'8 e 9 marzo 2007 si è svolto a Bruxelles il Consiglio europeo di primavera6. Nelle
conclusioni della Presidenza i Capi di Stato e di Governo della UE-27 ribadivano
l'importanza delle azioni svolte da Stati e istituzioni europee per la modernizzazione
dell'UE e della sua economia.
Le conclusioni della Presidenza invitano a proseguire nelle azioni volte a:
-
rafforzare il mercato interno e la competitività, creare migliori condizioni generali per
l'innovazione e maggiori investimenti nella ricerca e nello sviluppo, promuovere
l'occupazione di qualità e migliorare la coesione sociale;
-
rinvigorire l'agenda per il miglioramento della regolamentazione al fine di creare un
contesto imprenditoriale più dinamico;
-
sviluppare una politica europea climatica ed energetica integrata e sostenibile.
I Capi di Stato e di Governo europei, affrontando le questioni dell’approvvigionamento
energetico, dei cambiamenti climatici e dello sviluppo industriale proponevano una serie
di misure: un aumento del 20% dell’efficienza energetica, una riduzione del 20% delle
5
6
Cfr.: http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/index_en.htm.
Cfr.: http://www.consilium.europa.eu/UEDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/93153.pdf.
11
emissioni di gas serra, una quota pari al 20% di energie rinnovabili sul consumo
energetico globale dell’UE entro il 2020 ed una quota di biocarburanti pari al 10% dei
carburanti nei trasporti entro il 2020.
Nello specifico, per quanto attiene all’oggetto in esame si decise comunemente:
-
di conseguire al 2020 un incremento dell’efficienza energetica del 20% con una
riduzione dei consumi energetici di 390 Mtoe/anno, con un risparmio risultante
valutato in 100 miliardi di euro/anno;
-
di predisporre e mettere in opera dei piani d’azione nazionali (si veda in particolare il
Piano Italiano di luglio 2007, ma mancano da definire gli obiettivi regionali
http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/doc/neeap/it_neeap_it.pdf);
-
di applicare tutti gli strumenti legislativi disponibili, ispirati in particolare alle più
recenti Direttive UE in materia, il rafforzamento dell’attività di ricerca & sviluppo (7°
Programma Quadro, Energia Intelligente per l’Europa e Programma Quadro
Competitività ed Innovazione), la trasformazione dei risultati di R&S in prodotti e
servizi ad elevata efficienza energetica;
-
di regolare l’estensione dei requisiti di efficienza energetica, ivi inclusa la riduzione
dei consumi in stand by, degli apparecchi, sulla base della Direttiva sull’Eco Design;
-
di sensibilizzare i consumatori per promuovere comportamenti tesi al risparmio
energetico, anche attraverso l’aggiornamento della Direttiva sull’etichettatura dei
prodotti;
-
di implementare la Direttiva Edilizia per conseguire ulteriori risparmi nel settore.
L’ultima risposta, al momento della redazione del presente testo, da parte della
Commissione europea in linea con il Consiglio di marzo è la Comunicazione,
COM(2008)11 def., sulla prima valutazione dei piani nazionali d’azione per l’efficienza
energetica ai sensi della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici procedere insieme nel campo dell’efficienza energetica7
e la Comunicazione della Commissione europea “Due volte 20 per il 2020. L’opportunità’
del cambiamento climatico per l’Europa8”:
7
Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0011:FIN:IT:HTML.
COM(2008) 30 definitivo reperibile sul sito internet: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:IT:HTML.
8
12
“le proposte della Commissione avviano l'Europa verso il futuro, esse vogliono fornire il
quadro e lo stimolo necessari per mettere in pratica le ambizioni politiche delineate
dall'Unione europea nella primavera del 2007 e ribadite alla conferenza di Bali. Si tratta
insomma di un elemento centrale dello sforzo dell'Europa per modernizzare la propria
economia in vista delle sfide del XXI secolo”.
L’attività legislativa in corso nell’Unione europea si è intensificata in modo imponente
dopo il Consiglio di marzo 2007, in particolare il 19 settembre 2007 è stato presentato il
“terzo pacchetto energia” e lo scorso 23 gennaio un pacchetto integrato "Energia e
Cambiamenti climatici". Quest’ultimo è composto da varie proposte: una proposta di
direttiva per la promozione delle energie rinnovabili ed una seconda per la modifica del
sistema europeo di scambio delle quote di emissione. A queste si aggiunge, una
proposta di decisione destinata a distribuire tra gli Stati membri gli sforzi necessari a
ridurre emissioni provenienti da settori non rientranti nel sistema europeo di scambio
delle quote di emissione. Infine, un’ultima proposta è quella relativa alla cattura e allo
stoccaggio del carbonio9 ed una nuova disciplina relativa agli aiuti di Stato per la
protezione dell’ambiente10.
Per quanto riguarda la prima, la proposta di direttiva sulla promozione dell’energia da
fonti rinnovabili cerca di riportare in un solo testo una serie di provvedimenti legislativi
che prima si trovavano riportati singolarmente in vari testi e riguardano l’energia
elettrica, il riscaldamento, il raffreddamento e i trasporti.
L’obiettivo posto dalla Commissione europea del raggiungimento del 20% di energie
rinnovabili ha determinato la necessità di distribuire gli sforzi fra tutti gli Stati membri, ma
lasciando ai Paesi la libertà di poter conseguire i risultati mediante differenti misure
ritenute pertinenti, anche grazie all’introduzione del regime di garanzie dell’origine, ossia
certificati attestanti che l’energia è prodotta da fonti rinnovabili.
Gli Stati potranno quindi anche acquistare l’energia da altri Paesi, dove questa viene
prodotta a costi inferiori. Inoltre, è prevista una sempre maggiore rimozione degli
ostacoli di tipo amministrativo alla crescita delle energie rinnovabili, ad esempio
semplificando le procedure per lo sviluppo di nuove fonti o di quelle più efficienti
fissando dei criteri di sostenibilità. Nei trasporti, poi, per assicurare la coerenza fra tutti
9
Cfr.: http://ec.europa.eu/environment/climat/ccs/pdf/com_2008_18.pdf
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_co2_comm_en.pdf.
10
Cfr.: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/environmental_guidelines_en.pdf.
13
gli Stati membri l’obiettivo del 10% di energie rinnovabili è stato fissato per tutti allo
stesso livello.
La seconda proposta di direttiva innova il sistema europeo di scambio delle quote di
emissione11 (Emission Trading Scheme – ETS). E’ uno dei pilastri della strategia
dell’Unione europea ed uno degli strumenti volti a ridurre le emissioni di gas serra delle
centrali elettriche e dei grandi impianti industriali. Prima di tale proposta di direttiva il
quantitativo totale di quote di emissione da distribuire alle imprese veniva definito sulla
base dei piani nazionali di assegnazione, ora è stato proposto, invece, un tetto unico a
livello comunitario per le emissioni rientranti nel sistema ETS, ciò al fine di garantire pari
condizioni di concorrenza.
Il pacchetto prevede anche, in una proposta di decisione12, di ripartire lo sforzo di
riduzione dei gas serra tra gli Stati membri, assegnando ad ognuno degli obiettivi
individuali espressi in percentuale, in modo che la media risulti del 10%. Gli obiettivi
nazionali sono stati calcolati utilizzando il PIL pro capite al fine di assicurare una
ripartizione il più equa possibile e una crescita più rapida nei Paesi meno ricchi.
3 Opportunità nel settore dello sviluppo dell’energia sostenibile
Al sistema tradizionale dei grandi impianti di produzione alimentati da fonti fossili e della
rete centralizzata di trasporto e di distribuzione si incomincia ad affiancare oggi un
sistema di tipo locale, relazionato alla disponibilità delle fonti primarie sul territorio, in
particolare di tipo rinnovabile. Il territorio viene così ad avere un ruolo centrale nella
catena della domanda e dell’offerta, ruolo che prima della liberalizzazione del settore era
assunto esclusivamente a livello centrale (Stato ed Enti monopolistici di stato).
Con la liberalizzazione del settore dell’energia si fa strada la possibilità di realizzare,
secondo i bisogni e la disponibilità di fonti primarie, impianti di produzione di energia
distribuita, consumata localmente. Si tratta di impianti di piccola-media dimensione per
la produzione combinata di elettricità e calore o alimentati da fonti energetiche
rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico, biomasse, biogas, geotermia, ecc.)
11
12
Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0016:FIN:EN:PDF.
Cfr.: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/draft_proposal_effort_sharing.pdf.
14
idonei alla copertura del fabbisogno energetico dell’intera comunità, riservando alla rete
elettrica il ruolo tampone di copertura delle punte e di accumulo delle eccedenze.
Lo scenario può essere raffigurato come una rete interconnessa, in cui ogni nodo è
utilizzatore o produttore di energia (elettrica, calore o freddo). Un esperimento realizzato
in Germania ha dimostrato come una piccola rete costituita da impianti a fonti rinnovabili
possa soddisfare ad ogni ora del giorno e nelle più svariate condizioni meteo tutto il
fabbisogno di elettricità di base e di picco13.
13
Cfr.: http://www.solarserver.de/solarmagazin/anlage-e.html.
15
In tale configurazione, gli Enti Locali possono assumere un ruolo trainante nel settore
essendo responsabili della gestione del patrimonio immobiliare e di servizi (edifici
pubblici, edilizia sociale, scuole, piscine, strutture sanitarie, illuminazione pubblica).
La riqualificazione del sistema edificio/impianto può costituire una opportunità per
integrare gli impianti tradizionali con sistemi innovativi ad alta efficienza e/o processi che
sfruttano fonti rinnovabili di energia.
l Comuni potrebbero dare il buon esempio mettendo in atto politiche di risparmio
energetico in vari campi di intervento, dai trasporti alle utilities. I Comuni hanno la
capacità di attuare progetti di risparmio nelle loro attività, stipulare convenzioni con i
distributori locali di gas ed elettricità, promuovere aziende che operino come ESCo o
proporsi essi stessi come ESCo attraverso controllate o partecipate e sono in grado di
mettere in diretto contatto distributori ed ESCo consentendo così la completezza del
sistema del risparmio energetico: possono essere parte attiva al sistema.
Energia e territorio vengono in questo modo ricollegati trovando il punto di incontro nello
sviluppo di un modello energetico sensibile alle caratteristiche territoriali, poiché
vengono in questo modo pianificate e progettate delle fonti di energia rinnovabile più
attente alle relazioni con il contesto territoriale, al consenso sociale, alle caratteristiche
della domanda e dell’offerta oltre che alle caratteristiche fisiche e tecniche delle reti di
distribuzione.
Le soluzioni verranno cosi scelte tenendo conto delle vocazioni territoriali, dell’identità
locale e delle caratteristiche locali, in questo modo si potrebbe cominciare a porre in
discussione il principio di autodeterminazione settoriale dei caratteri progettuali degli
impianti per la produzione di energia rinnovabile, pensati spesso solo sulla base di
logiche interne al mondo dell’energia, disinteressandosi del territorio, che invece
dovrebbe essere considerato un valore attivo da cui partire per fissare le condizioni
locali per lo sviluppo energetico.
L’attenzione dovrebbe essere posta sulla conservazione del patrimonio paesaggistico e
sulla visione d’insieme del processo di localizzazione e di progettazione degli impianti
(sono fondamentali gli studi preliminari che coinvolgano ingegneria, economia e
finanza). I progetti di alta qualità oggi prendono in considerazione non soltanto la
dimensione tecnica, ma anche e soprattutto la sua dimensione più propriamente
territoriale.
16
L’elaborazione, in quest’ottica, avviene mediante gruppi interdisciplinari al fine di avere
una visione più ampia del territorio e possibilmente avere una condivisione fra i vari
attori, ivi comprese le comunità locali. In questa prospettiva lo sforzo che le regioni
dovranno fare, insieme alle aziende produttrici di energia, alle comunità locali e alle
università, sarà quello di trovare un ragionevole punto di equilibrio tra le varie logiche.
Si intende, in questo paragrafo, dare spazio alla presentazione di alcune esperienze
realizzate in Europa ai fini di una valutazione dell’implementazione imprenditoriale e
finanziaria delle misure di efficienza energetica, nello specifico, nell’edilizia, con
particolare riferimento all’edilizia pubblica (scuole, uffici della pubblica amministrazione,
piscine e centri sportivi), considerando il fatto che questo settore assorbe oggi il 40%
della domanda energetica complessiva.
Diversi gruppi energetici, ma anche gli enti locali, in Italia a livello comunale/provinciale,
si stanno organizzando per offrire servizi di efficienza energetica sia in fase di
progettazione che di gestione e manutenzione dei dispositivi e degli impianti. Le ESCo si
insidiano nella catena del valore dell’energia introducendo un valore aggiunto dato dalla
prestazione di servizi. I seguenti esempi mirano a far comprendere in che misura le
ESCo agiscono sulla catena del valore e le modalità di intervento possono essere assai
differenti.
“Siemens Switzerland” mediante un partenariato pubblico privato (PPP) con il Comune
di Berlino ha attivato un ampio progetto di risparmio energetico in una serie di edifici
pubblici. In carenza della disponibilità di finanziamenti pubblici a causa del forte
indebitamento del comune di Berlino, l’investimento è assicurato dal prestatore d’opera
che si incarica dei lavori di ammodernamento e adeguamento energetico e della
successiva gestione e manutenzione degli impianti, coperto da un contratto di servizio
della durata di 10 - 15 anni.
Al cliente è contrattualmente garantito un risparmio del costo energetico del 20%, su una
baseline di partenza valutata per ogni specifica unità. L’esperienza riportata ha
riguardato oltre 164 edifici pubblici della città di Berlino, in particolare un insieme di
piscine coperte, la prigione (la più grande della Germania), l’Università Tecnica e
l’Università delle Arti.
Il costo dei consumi energetici complessivi di riferimento sono stati valutati in 45
M€/anno con un risparmio previsto di 11 M€/anno ed una riduzione stimata delle
17
emissioni di CO2 di 281 t/anno. L’investimento Siemens realizzato è ammontato
complessivamente a 50 M€.
La filosofia dei PPP, l’assegnazione da parte di una pubblica amministrazione di opere
ad una società privata, che ne assume il relativo onere finanziario, contro un vincolo di
erogazione di servizi per un lungo periodo (fino a 20-20 anni) è presentata da “Axima
Services” del “Gruppo Suez” con specifico riferimento al settore di fornitura dell’energia
e di correlati servizi energetici (fatturazione, controllo e manutenzione e/o adeguamento
degli impianti) e servizi indotti. La realizzazione di un sito può comportare, oltre alla sua
gestione tecnica complessiva, anche lo sfruttamento commerciale con realizzazione
delle relative infrastrutture e la fornitura dei servizi annessi (negozi, ristoranti, servizi di
catering, servizi di pulizia, di sicurezza, di pronto soccorso, ecc.). L’esempio fornito è
quello di una grande centro ricreativo comunale comprensivo di un’area sportiva, centro
congressi, area piscina e sauna; area ricreativa, sale da ballo, ristoranti e bar. Il
complesso ha comportato l’investimento di 35 M€ con un contratto di 35 anni per un
ritorno operativo annuo di 6,2 M€ (contro un costo di gestione tecnica di 350.000
€/anno).
L’offerta di servizi energetici integrati (all-in-one), dallo studio di fattibilità, al progetto
esecutivo, finanziamento, realizzazione degli impianti, gestione e manutenzione e
gestione amministrativa dei certificati verdi e/o di risparmio energetico, formazione del
personale è riscontrabile, invece, in “Dexia” con particolare riferimento a progetti con
integrazione di energie rinnovabili e a risparmio energetico (cogenerazione), con tempi
di ritorno degli investimenti di 3-8 anni. I progetti di interesse si concentrano nel settore
sanitario (ospedali, case di cura e di riposo), dell’istruzione (scuole con più di 1.500
alunni), delle attività ricreative (piscine e centri acquatici), dell’edilizia sociale (condomini
con riscaldamento centralizzato) e della pubblica amministrazione (uffici con superfici
maggiori di 10.000 m2).
“Fedesco”, società con un capitale di 6,5 M€, 100% pubblico, è stata recentemente
istituita in Belgio per la gestione energetica degli edifici pubblici (in Belgio consistono in
1.800 palazzi di cui 1.200 di proprietà e 600 in affitto, per complessivi 8 milioni di m2 e
con una bolletta energetica di oltre 10 M€/anno). Questa ESCo si colloca tra le
sussidiarie dei grandi gruppi energetici e le ESCo create dalle grandi industrie
impiantistiche (quali ad esempio Siemens), limitando il suo settore di intervento
esclusivamente a livello di edilizia pubblica. La logica di una ESCo pubblica nella sua
18
attività di fornitura energetica e di EPC (Energy Performance Contracting) è stata
accuratamente descritta, sia in termini di compiti operativi che di obiettivi ricercati, quale
quelli di una promozione attiva delle misure di efficienza energetica e di integrazione di
fonti rinnovabili.
L’obiettivo di promuovere l’efficienza energetica attraverso misure di risparmio nelle aree
urbane coinvolge, dunque, attivamente il sistema produttivo. Per lo sviluppo delle ESCo
è determinante, inoltre, l’impegno di guida degli enti locali, in particolare delle Province
alle quali il Decreto legislativo 112/1998 delega la promozione e il controllo di interventi
di risparmio energetico nell’ambito dei Piani Energetici Regionali.
Altra condizione per lo sviluppo è la maturazione di un settore di credito finanziario che
arrivi a considerare questo tipo di investimento capace di dare garanzie al pari di altri
investimenti e la presenza di un sistema produttivo adeguato. Tuttavia, rimangono da
considerare alcuni aspetti, primo fra tutti quello dell’importanza di attuare azioni
sinergiche fra i vari attori coinvolti, poi la semplificazione delle procedure amministrative
e burocratiche, anche per l’accesso ai finanziamenti ed agli incentivi. Gli istituti di credito
devono essere capaci di sostenere le ESCo capitalizzandole e l’attore pubblico deve dal
canto suo offrire una maggiore disponibilità di fondi di garanzia pubblici.
Resta anche l’esigenza di avere operatori di mercato preparati, è necessaria una
formazione ed un aggiornamento adeguati (anche mediante la certificazione delle ESCo,
dell’energy management e degli esperti di gestione dell’energia). Serve, dunque, infine,
un quadro di regole chiare e definite.
4 Nuove Società di servizi energetici
Approfittando di questa contingenza le ESCo (acronimo di Energy Service Company,
ovvero Società di Servizi Energetici) hanno occupato il risultante spazio di mercato
dovuto alla necessità di risparmio energetico e di integrazione di fonti rinnovabili. In
Europa la situazione si presenta in maniera piuttosto diversificata, ma a livello generale il
mercato dei servizi energetici e’ in espansione, specie in seguito agli indirizzi UE.
Una ESCo può essere definita come una società di servizi energetici che fornisce ai
propri clienti servizi integrali per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli
19
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, in una logica di finanziamento
tramite terzi. Sinteticamente la società è finalizzata alla progettazione, all’installazione,
alla manutenzione ed alla gestione degli impianti, comporta, dunque, delle attività che
abbiano un valore aggiunto.
Si riportano qui di seguito dUE esempi di missione/attività per comprendere la possibile
configurazione di una ESCo.
La società “Senio Energia S.r.l.” ha per oggetto:
la realizzazione di interventi nel campo energetico mirati alla compressione dei
consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impiego delle risorse energetiche rinnovabili
e la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale ai fini del
conseguimento di uno sviluppo sostenibile del territorio.
La società per il raggiungimento dello scopo sociale potrà svolgere in via diretta e/o
attraverso società ed enti di partecipazione attività nel campo della ricerca, produzione,
approvvigionamento e trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita,
utilizzo e recupero delle energie provenienti da fonti rinnovabili ed esauribili, ivi inclusi i
sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio immobiliare ed ambientale,
promovendo anche le capacità professionali e d’impresa esistenti sul territorio
perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento e la conseguente
ricerca/approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo.
In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e
progettazione ad eccezione delle attività per le quali esiste un’espressa riserva di
legge.
La società potrà assumere iniziative dirette alla costituzione o alla partecipazione in
altri enti e/o fondazioni e/o associazioni, se consentito dalla legge.
La società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge in particolare di:
-
promuovere e realizzare I’ottimizzazione dei consumi energetici mediante le
tecniche del T.P.F. (third party financing) e del P.F. (project financing) per ottenere
la compressione della domanda energetica, I'impiego delle risorse energetiche
rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti; - sviluppare, promuovere e
partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati, al fine di
agevolare I'accesso al credito per i soggetti che vogliano sviluppare interventi
anche sulla base del T.P.F. e del P.F. come pure promuovere e sviluppare
I'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi
nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria in accordo
20
alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria; promuovere, anche mediante
corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove
nel settore dell'energia, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore
preferibilmente di PMI, aziende artigiane, Cooperative di produzione o di servizi,
aziende di trasformazione agricola e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma
costituite ovvero in via di formazione o costituzione, nonché a professionisti,
operanti prima di tutto sul territorio regionale e in forma residuale nel territorio
regionale e nazionale;
-
operare in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) secondo i canoni e le
filosofie indicate in sede europea con particolare riferimento alla PMI ed agli utenti
finali operanti nella regione Emilia Romagna e zone confinanti;
-
promuovere e attivare i meccanismi di finanza innovativa, aggregativi dei risultati
conseguiti creando, ove se ne presenti I'opportunità e nei limiti fissati dalle leggi
vigenti, uno o più Fondi ambientali alimentati dai meccanismi di finanza innovativa,
da dedicare alla diffusione dei concetti e della cultura del risparmio energetico in
senso lato;
-
promuovere e realizzare I'aggregazione in tutte le forme di legge consentite,
soggetti interessati al conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e
dell'impiego delle risorse energetiche rinnovabili;
-
promuovere i programmi europei, nazionali e regionali inerenti energia ed ambiente
anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo degli stessi;
-
organizzare, progettare, gestire, installare e verificare sistemi sia energetici che
logistici e relativi servizi ausiliari, in proprio o tramite professionalità e/o aziende
terze; gestione in outsourcing di consorzi, associazioni di impresa, e società,
accordi volontari, patti territoriali, aggregazioni miste pubblico/privato con
particolare riguardo alle realtà operanti nel settore energetico logistico ed
ambientale; fornire servizi reali, assistenza e consulenza tecnica, progettuale,
amministrativa, organizzativa, legale e finanziaria, finalizzati, tra I'altro, a studio,
progettazione, pianificazione, gestione di servizi per I'osservazione, rilevamento,
monitoraggio dell'ambiente in cui operano le produzioni o utilizzazioni energetiche
logistiche.
La società potrà inoltre dedicarsi:
-
alla promozione e realizzazione di forme o sistemi organizzativi di carattere
consortile o associativo fra imprese, soggetti ed enti anche territoriali, pubblici e
privati, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche e logistiche di
qualsiasi genere per le finalità di cui sopra, compreso I'impiego diffuso delle risorse
21
energetiche rinnovabili in ottemperanza all'art. 31 del D.L.vo 112/98, alla legge
10/91, al DPR 412/93 ed al D.Lgs. 192/2005;
-
alla promozione, all'organizzazione e al coordinamento di interventi e programmi
comunque finalizzati allo sviluppo economico e sociale nei diversi comparti della
produzione, dei servizi e delle infrastrutture, nonché all'equilibrio territoriale ed
ambientale delle aree interessate ivi compresi la tutela, I'uso razionale e la
valorizzazione delle risorse energetiche e ambientali;
-
all'elaborazione di analisi settoriali atte a fornire informazioni sulle potenzialità dei
mercati energetici; da risorse rinnovabili ed esauribili, nazionali, comunitari ed
esteri e sui loro eventuali effetti sulla produzione e sulle più adeguate forme di
organizzazione dei soggetti utilizzatori delIe fonti energetiche;
-
alla promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative o interventi - con la
collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati – finalizzati alla ricerca
scientifica e alla ricerca applicata nel campo energetico, alla produzione di nuovi
impianti, alla acquisizione e alla produzione di nuove tecnologie, alla loro
applicazione e al loro finanziamento;
-
alla promozione ed organizzazione di aree destinate all'insediamento di nuove
attività produttive, di strutture e infrastrutture per centri direzionali e di
riqualificazione urbana, per centri di servizi coordinati, per centri di studi e ricerche,
per infrastrutture o insediamenti ricettivi, congressuali e sociali introducendo in
esse, progettazione, fornitura, installazione e gestione di impianti energetici anche
nelle forme del "chiavi in mano" e della successiva totale gestione e manutenzione,
ricercandone la pianificazione finanziaria e I'ottimizzazione di esercizio; a
partecipare direttamente, con conferimenti in capitale o in servizi, alle iniziative
anche di tipo societario che conseguano o comunque derivino dalle attività
promosse o realizzate per il raggiungimento del proprio scopo sociale, anche
promovendo legislazioni di sostegno regionali, nazionali e/o dell'Unione Europea.
Essa potrà, inoltre, compiere tutte le attività connesse alla ottimizzazione,
razionalizzazione dell'utilizzo dell'energia, della logistica e dell'impiego diffuso delle
risorse energetiche rinnovabili in ottemperanza all'articolo 31 del D.lgs. 112/1998 alla
legge 10/1991 nonché DPR 412/1993 e loro successive modificazioni o integrazioni e,
sempre nei limiti fissati dalla normativa europea e nazionale, concludere tutte le
operazioni finanziarie, societarie ed economiche, mobiliari ed immobiliari, che siano
necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché ogni altro atto avente per
oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi compresa, se consentita dalla legge, la
partecipazione in società e a consorzi con oggetto e scopo sociali analoghi, affini o
22
complementari. Ha inoltre per oggetto I'esercizio delle attività nel campo dei servizi
pubblici collegati all'energia, ai servizi di rete, ivi inclusi quelli che prevedano I'impiego
diffuso delle risorse energetiche rinnovabili in ottemperanza dell'articolo 31 del D.lgs.
112/1998, la posa in opera di reti in fibra ottica od altre tecnologie per la trasmissione di
dati e successive elaborazioni ed utilizzazioni al fine della gestione dei dati energetici.
La società potrà concedere in uso gratuito o remunerativo, sotto qualsiasi forma
contrattuale, beni utili o necessari al perseguimento del risparmio energetico, all'uso
razionale dell'energia, all'impiego di risorse energetiche rinnovabili ed al risanamento
ambientale.
La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale industriale, immobiliare,
mobiliare e finanziaria (quest'ultima non in maniera prevalente), atta al raggiungimento
dello scopo sociale, compresa la facoltà di rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed in
genere garanzie reali e personali.
E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di
commercializzazione della pubblicità in forma sia diretta che indiretta.
Un altro esempio si riferisce alla ESCo Tuscia S.P.A.14:
14
Cfr.: http://www0.provincia.bologna.it/ag21/documents/EscoTuscia.pdf.
23
La costituzione di una ESCo potrebbe essere importante per una serie di motivi: è uno
strumento più forte di un Accordo volontario; è espressione degli indirizzi non solo
europei; è in grado di aggregare gli interessi di vari attori coinvolti nella gestione e
nell’uso dell’energia sul territorio (enti pubblici, industriali, soggetti privati), è una società
operativa, potrebbe portare prestigio e immagine alla Provincia, gli investimenti sono a
costo zero e i risparmi garantiti, aiuta la crescita della coscienza ambientale.
Si lega, inoltre, alla legge provinciale n. 6. e al Piano energetico ambientale provinciale.
Le potenzialità di una ESCo in Trentino potrebbero essere molte, dalle capacità
tecniche/finanziarie, di “disseminazione del progetto” (è importante il coinvolgimento di
tutti gli attori del territorio ed in particolare degli utenti finali se si vuole massimizzare
l’intervento) alla creazione di nuovi posti di lavoro, di nuove imprese (o più competitive),
dalla riduzione dei costi dell’energia al miglioramento dell’ambiente.
Il possibile assetto societario potrebbe andare da una società totalmente pubblica ad
una completamente privata. Si ritiene che una società di tipo misto per il Trentino possa
essere una buona soluzione. I motivi sono da ricercare nell’aggregazione delle
procedure sotto un’unica entità, nella semplificazione delle procedure per l’affidamento
da parte delle P.A., nel coinvolgimento dell’imprenditoria locale, nel controllo delle
attività da parte della clientela, nella garanzia verso gli istituti di credito e in una
maggiore facilità di prestito, infine nella sicurezza di lavoro.
D’altra parte la società dovrà assumere un assetto formalizzato, un capitale necessario
alla copertura degli investimenti previsti e allo svolgimento dei compiti operativi e
24
disporre di adeguate risorse umane atte a coprire l’insieme dei compiti ed interventi
tecnici previsti.
Per quanto riguarda la composizione della compagine sociale si riportano le due
proposte delle società prese ad esempio poco sopra.
La società “Senio Energia” ha previsto che la percentuale di partecipazione pubblica
sarà del 55%. Tenuto conto degli obiettivi e degli interlocutori di questo tipo di società e
per sfruttare le opportunità del modello dell'affidamento di servizi il Comune di Casola
Valsenio e la Comunità montana dell’Appennino Faentino si divideranno la
partecipazione rispettivamente in 51% e 4%. Altri enti pubblici del territorio potranno
subentrare anche successivamente alla costituzione della società. In quest'ultimo caso il
Comune di Casola Valsenio potrà cedere parte delle proprie quote di partecipazione. La
parte pubblica esprimerà il Presidente del CDA e dUE consiglieri.
La quota del 45% riservata ai soci privati potrebbe essere suddivisa in:
19% da attribuire ad una ESCo accreditata operante nel settore energetico, che sarà
il socio privato di riferimento. Tale Società aspirante socio dovrà avere come requisiti
preferenziali l’iscrizione all'autorità per l'energia elettrica ed il gas come ESCo, il
fatturato annuo degli ultimi tre esercizi superiore a 1 milione di euro e aver maturato
una concreta esperienza nel settore delle energie rinnovabili. Essa esprimerà
l'Amministratore Delegato.
10% sarà da attribuire ad un Istituto di credito che possa sviluppare e garantire
direttamente o indirettamente la disponibilità finanziara necessaria per gli
investimenti rientranti nel core business della società. Tale Società aspirante socio
dovrà avere come requisiti preferenziali l’iscrizione all'Albo delle Banche e impegno
a finanziare lo sviluppo della società, l’impegno a dedicare risorse per la valutazione
tecnica dei progetti e l'asseverazione degli stessi e la presenza di sedi/filiali sul
territorio della Provincia di Ravenna. Tale società esprimerà un consigliere nel COA.
5% sarà da attribuire ad una società operante nel settore energia con particolare
esperienza nella gestione e costruzione di impianti di produzione di energia elettrica.
Tale Società aspirante socio dovrà avere come requisiti preferenziali: iscrizione SOA
cat impianti elettrici OG 9 class I; contratti in essere di fornitura energia effettuati con
formula Esco, cioè avendo attuato il finanziamento dell' investimento occorrente all'
implementazione dei contratti stessi; aver maturato una concreta esperienza
25
nell'esecuzione di contratti di appalto di servizi aventi contenuti tecnologici avanzati;
presenza/impegno successivo di un ufficio operativo sul territorio della Provincia di
Ravenna con personale dipendente.
Altro 5% da attribuire ad una società operante nel settore energia con particolare
esperienza nella gestione e costruzione di impianti di produzione di energia termica.
Tale Società aspirante socio dovrà avere come requisiti preferenziali: iscrizione SOA
cat impianti termici OG 11 class I; contratti in essere di fornitura energia effettuati
con formula Esco, cioè avendo attuato il finanziamento dell' investimento occorrente
all' implementazione dei contratti stessi; aver maturato una concreta esperienza
nell'esecuzione di contratti di appalto di servizi aventi contenuti tecnologici avanzati;
presenza/impegno successivo di un ufficio operativo sul territorio della Provincia di
Ravenna con personale dipendente. Le società esprimeranno un consigliere nel
CDA.
3% da attribuire ad una società, consorzio o cooperativa che possa aggregare e
rappresentare realtà imprenditoriali locali. Tale Società aspirante socio dovrà avere
come requisiti preferenziali: garantire alla società l'approvvigionamento di fonti di
energia da biomassa da utilizzare come combustibili per la produzione di energia;
mettere a disposizione della società siti per eventuali campi eolici; essere dislocata
sui territori della Comunità Montana dell'Appennino Faentino.
3% da attribuire ad una società, consorzio o cooperativa che operi in ambito di
attività ambientali. Tale Società aspirante socio dovrà avere come requisiti
preferenziali: lavorazioni e processi industriali attinenti ad attività ambientali; essere
dislocata sui territori della Comunità Montana dell'Appennino Faentino. Le società
esprimeranno un consigliere nel CDA.
I soci privati verranno scelti con gara ad evidenza pubblica, per assicurare le possibilità
offerte dall'affidamento di servizi a società miste a prevalente capitale pubblico (art. 113
comma 5 lett. b del D.Lgs. 267/2000 comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1,
lettera d), legge n. 326/2003). L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di
settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della
titolarità del servizio a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato
venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
26
concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche.
Esco Tuscia S.P.A. è, invece, così composta:
pubblico 71%, di cui amministrazione provinciale 50% e comuni della provincia 21%;
privati 29%, di cui associazioni di categoria (alcune sono: Assoindustriali,
Confartigianato, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura) 9% e banche e istituti
finanziari 20%.
Il dimensionamento tecnico-economico ed i criteri di sostenibilità e di resa economica
saranno presi in esame, mediante business plan, in futuro nel momento in cui i dati
saranno resi disponibili.
Al momento si può ipotizzare che il Trentino potrebbe essere favorito, poiché registra
presenze eccellenti di imprese e professionalità con basi di competenza tecnica,
gestionale e contrattuale significative per le progettazione di futuri “programmi” finalizzati
al conseguimento di migliori standard di efficienza energetica. Grazie ad un concreto e
consolidato percorso di esperienza, codificato in un vero e proprio modello di nuovo
servizio a supporto della domanda, il Trentino si è procurato un vantaggio competitivo e
può quindi ambire ad un ruolo di leadership nel campo dell'efficienza energetica.
Ampi spazi di efficienza energetica possono essere conseguiti nel settore edilizio, in
particolare pubblico, anche con l’impiego di accorgimenti basati su tecnologie e materiali
consolidati e che non richiedono investimenti aggiuntivi, che trovano un ritorno entro 3-8
anni.
I settori di intervento principale riguardano in primo luogo la concezione e l’isolamento
dell’edificio, il ricorso a sistemi di ventilazione ed illuminazione efficienti e l’adozione di impianti
ad elevate prestazioni, ove possibile di tipo cogenerativo con utilizzazione deI calore.
L’integrazione di fonti rinnovabili, solare, eolico o anche di origine geotermica, in
particolari aree geografiche, riveste interesse con le attuali agevolazioni e sussidi sul
kWh prodotto, anche se il ritorno d’investimento sui 8-10 anni richiede l’impostazione di
progetti di media-lunga durata.
La gestione efficiente dell’energia appare ripagare adeguatamente sia gli interventi
dedicati che servizi specifici. Sono richieste effettive competenze tecniche, qualità
27
organizzative e di management che tendono a privilegiare società consolidate, anche
idonee a finanziare gli interventi necessari.
Data l’importante patrimonio di edilizia pubblica, il settore dell’efficienza energetica offre
un importante campo di applicazione ad iniziative PPP a partecipazione pubblico –
privata.
Cenni conclusivi
Il mercato dei servizi energetici è in espansione, ma non sembra ancora pienamente
sviluppato in tutti gli Stati europei. La Commissione europea ha promosso lo sviluppo
delle ESCo e del meccanismo di Finanziamento Tramite Terzi (Third Party Financing –
TFP) con svariate iniziative: dalla raccomandazione del 1988 che definiva le
caratteristiche e le modalità operative e contrattuali del TPF ai programmi THERMIE e
SAVE fino alla direttiva 2006/32/CE. E’ emerso che la maggiore disponibilità di servizi
energetici risulta cruciale per il miglioramento dell’efficienza negli usi finali dell’energia
ed il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal Libro Verde del 2005 (risparmio
del 20% dei consumi energetici nei Paesi UE entro il 2020) e dalla Strategia di Lisbona.
Gli obiettivi posti dall’Unione europea non possono essere raggiunti senza il concorso
del territorio: la chiave dello sviluppo economico è detenuta dal territorio e per fare ciò
servono degli operatori privilegiati, quali appunto le ESCo, un soggetto favorito dai
recenti sviluppi della politica comunitaria (liberalizzazione del mercato, crescente
interesse per i progetti di generazione distribuita e possibilità offerte dalle moderne
tecnologie dell’informazione).
I vantaggi offerti dalle ESCo sono diversi: si può ottenere una riduzione dei consumi e
dei costi di gestione con il miglioramento tecnologico senza costi di investimento, si
affida la definizione e la realizzazione dell’intervento a competenze tecniche specifiche
(di cui probabilmente non si dispone) e senza la necessità di disporre o immobilizzare le
risorse finanziarie richieste per l’investimento, infine, la gestione e la manutenzione è
affidata a competenze specializzate (“outsourcing”) con una probabile riduzione dei costi
globali ed un forte miglioramento della qualità.
28
Allegato I: Riferimenti legislativi comunitari
Liberalizzazione del mercato dell’energia
Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning
common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC
Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning
common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC [Official
Journal L 176 of 15.07.2003]
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual
Report on the Implementation of the Gas and Electricity Internal Market COM(2004) 863 final
Commission Green Paper of 28 March 2007 on market-based instruments for environment and
related policy purposes COM(2007) 140 final
Efficienza energetica
Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy
end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC, OJ L 114,
27.4.2006, p. 64–85
Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the
energy performance of buildings, OJ L 1, 4.1.2003, p. 65–71
Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by
improving energy efficiency (SAVE), OJ L 237, 22.9.1993, p. 28–30)
Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers
fired with liquid or gaseous fuels, OJ L 167, 22.6.1992, p. 17–28
Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations
and administrative provisions of the Member States relating to construction products, OJ L 40,
11.2.1989, p. 12–26 of transposition: 27/06/1991 (See Art 22)
Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure
vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC
(electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective
equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable
medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC
(telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or
gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage
limits), OJ L 220, 30.8.1993, p. 1–22
Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 establishing a
framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products and amending
Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the European
Parliament and of the Council, Official Journal L 191, 22/07/2005 P. 0029 - 0058
Explanatory memorandum to the original Commission proposal: Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council On establishing a framework for the setting of Ecodesign requirements for Energy-Using Products and amending Council Directive 92/42/EEC,
COM/2003/0453 final , 01/08/2003
Commission Directive 2003/66/EC of 3 July 2003 amending Directive 94/2/EC implementing
Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric refrigerators,
freezers and their combinations, OJ L 170, 9.7.2003, p. 10–14
Commission Directive 2002/40/EC of 8 May 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with
regard to energy labelling of household electric ovens, OJ L 128, 15.5.2002, p. 45–56
Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC
with regard to energy labelling of household air-conditioners, OJ L 86, 3.4.2002, p. 26–41
Commission Directive 1999/9/EC of 26 February 1999 amending Directive 97/17/EC
implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household
dishwashers, OJ L 56, 4.3.1999, p. 46–46
Commission Directive 98/11/EC of 27 January 1998 implementing Council Directive 92/75/EEC
with regard to energy labelling of household lamps, OJ L 71, 10.3.1998, p. 1–8
Commission Directive 97/17/EC of 16 April 1997 implementing Council Directive 92/75/EEC with
regard to energy labelling of household dishwashers, OJ L 118, 7.5.1997, p. 1–25
Commission Directive 96/89/EC of 17 December 1996 amending Directive 95/12/EC
implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household washing
machines, OJ L 338, 28.12.1996, p. 85
Commission Directive 96/60/EC of 19 September 1996 implementing Council Directive
92/75/EEC with regard to energy labelling of household combined washer-driers, OJ L 266,
18.10.1996, p. 1–27
Commission Directive 95/13/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with
regard to energy labelling of household electric tumble driers, OJ L 136, 21.6.1995, p. 28–51
Commission Directive 95/12/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with
regard to energy labelling of household washing machines, OJ L 136, 21.6.1995, p. 1–27
Commission Directive 94/2/EC of 21 January 1994 implementing Council Directive 92/75/EEC
with regard to energy labelling of household electric refrigerators, freezers and their
combinations, OJ L 45, 17.2.1994, p. 1–22
Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and standard
product information of the consumption of energy and other resources by household appliances,
OJ L 297, 13.10.1992, p. 16–19
Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the
promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and
amending Directive 92/42/EEC, OJ L 52, 21.2.2004, p. 50–60
Commission Decision of 21 December 2006 establishing harmonised efficiency reference values
for separate production of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the
European Parliament and of the Council, OJ L 032 of 06.02.2007, p.24 and pp.183-188
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions - A Community strategy to promote
combined heat and power (CHP) and to dismantle barriers to its development COM/97/0514 final
EN pdf
Energie rinnovabili
Commission Green Paper of 20 November 1996 on renewable sources of energy COM(96) 576
final
Commission Communication of 26 November 1997 on energy for the future: renewable sources
of energy - White Paper for a Community strategy and action plan COM(97) 599 final
Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on
the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity
market [Official Journal L 283 of 27.10.2001]
Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the
promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport
Commission Communication of 26 May 2004 on the share of renewable energy in the EU.
Commission Report in accordance with Article 3 of Directive 2001/77/EC - evaluation of the effect
30
of legislative instruments and other Community policies on the development of the contribution of
renewable energy sources in the EU and proposals for concrete actions COM(2004) 366 final
Report from the Commission of 10 January 2007 - Biofuels Progress Report. Report on the
progress made in the use of biofuels and other renewable fuels in the Member States of the
European Union COM(2006) 845 final
Commission communication of 8 February 2006 "An EU strategy for biofuels" COM(2006) 34 final
- Official Journal C 67, 18.3.2006
Commission Communication of 10 January 2007: "Renewable Energy Road Map. Renewable
energies in the 21st century: building a more sustainable future" COM(2006) 848 final
Aiuti di stato per la tutela ambientale
Comunicazione della Commissione, Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell'ambiente - Gazzetta ufficiale C 37 del 03.02.2001:
http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l26106.htm
Community guidelines on state aid for environmental protection:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EN:PDF
Partenariati pubblici-privati
Commissione europea, "Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni" COM/2004/327 def.
31
Allegato II: Schema di Statuto ESCo
STATUTO DELLA SOCIETA’ PER AZIONI
« ESCo P.A.T. S.P.A. »
Articolo 1
DENOMINAZIONE
E’ costituita la società per azioni sotto la denominazione sociale “ESCo P.A.T. S.p.A.”
Articolo 2
SEDE
La sede è nel Comune di Trento all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il
registro delle imprese ai sensi dell’art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, ovunque, unità locali operative
(succursali, sedi secondarie, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, negozi,
depositi, laboratori, agenzie e rappresentanze) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del
Comune sopra indicato.
Spetta invece all’assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in Comune
diverso da quello sopra indicato.
Articolo 3
DURATA
La durata è fissata al 31.12.2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte
dell’assemblea dei soci.
Articolo 4
OGGETTO
La società ha per oggetto:
la realizzazione di interventi nel campo energetico mirati alla compressione dei consumi, all'uso
razionale dell'energia, all'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la conservazione del
patrimonio immobiliare, ambientale e naturale ai fini del conseguimento di uno sviluppo
sostenibile del territorio.
La società per il raggiungimento dello scopo sociale potrà svolgere in via diretta e/o attraverso
società ed enti di partecipazione attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento
e trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie
provenienti da fonti rinnovabili ed esauribili, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la
conservazione del patrimonio immobiliare ed ambientale, promuovendo anche le capacità
professionali e d’impresa esistenti sul territorio perseguendo la riduzione ed il contenimento
dell'inquinamento e la conseguente ricerca approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo.
In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione ad
eccezione delle attività per le quali esiste un’espressa riserva di legge.
La società potrà assumere iniziative dirette alla costituzione o alla partecipazione in altri enti e/o
fondazioni e/o associazioni, se consentito dalla legge.
La società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge in particolare di:
- promuovere e realizzare I'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F.
(third party financing) e del P.F. (project financing) per ottenere la compressione della domanda
energetica, I 'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni
inquinanti;
- sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e
privati, al fine di agevolare I 'accesso al credito per i soggetti che vogliano sviluppare interventi
anche sulla base del T.P.F. e del P.F. come pure promuovere e sviluppare I'accesso alle fonti di
finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli
strumenti di ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di
professionalità nuove nel settore dell'energia, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a
favore preferibilmente di PMI, aziende artigiane, Cooperative di produzione o di servizi, aziende
di trasformazione agricola e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite ovvero in via di
formazione o costituzione, nonché a professionisti, operanti prima di tutto sul territorio regionale e
in forma residuale nel territorio regionale e nazionale;
- operare in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in
sede europea con particolare riferimento alla PMI ed agli utenti finali operanti nella Provincia e
zone confinanti;
- promuovere e attivare i meccanismi di finanza innovativa, aggregativi dei risultati conseguiti
creando, ove se ne presenti I'opportunità e nei limiti fissati dalle leggi vigenti, uno o più Fondi
ambientali alimentati dai meccanismi di finanza innovativa, da dedicare alla diffusione dei concetti
e della cultura del risparmio energetico in senso lato;
- promuovere e realizzare I'aggregazione in tutte le forme di legge consentite, soggetti interessati
al conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e dell'impiego delle risorse energetiche
rinnovabili;
- promuovere i programmi europei, nazionali e regionali inerenti energia ed ambiente anche
sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo degli stessi;
- organizzare, progettare, gestire, installare e verificare sistemi sia energetici che logistici e
relativi servizi ausiliari, in proprio o tramite professionalità e/o aziende terze; gestione in
outsourcing di consorzi, associazioni di impresa, e società, accordi volontari, patti territoriali,
aggregazioni miste pubblico/privato con particolare riguardo alle realtà operanti nel settore
energetico logistico ed ambientale; fornire servizi reali, assistenza e consulenza tecnica,
33
progettuale, amministrativa, organizzativa, legale e finanziaria, finalizzati, tra I'altro, a studio,
progettazione, pianificazione, gestione di servizi per I'osservazione, rilevamento, monitoraggio
dell'ambiente in cui operano le produzioni o utilizzazioni energetiche logistiche.
La società potrà inoltre dedicarsi:
- alla promozione e realizzazione di forme o sistemi organizzativi di carattere consortile o
associativo fra imprese, soggetti ed enti anche territoriali, pubblici e privati, con particolare
riferimento alle infrastrutture energetiche e logistiche di qualsiasi genere per le finalità di cui
sopra, compreso I'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili in ottemperanza all'art. 31
del D.L.vo 112/98, alla legge 10/91, al DPR 412/93 ed al D.Lgs. 192/2005;
- alla promozione, all'organizzazione e al coordinamento di interventi e programmi comunque
finalizzati allo sviluppo economico e sociale nei diversi comparti della produzione, dei servizi e
delle infrastrutture, nonché all'equilibrio territoriale ed ambientale delle aree interessate ivi
compresi la tutela, I'uso razionale e la valorizzazione delle risorse energetiche e ambientali;
- all'elaborazione di analisi settoriali atte a fornire informazioni sulle potenzialità dei mercati
energetici; da risorse rinnovabili ed esauribili, nazionali, comunitari ed esteri e sui loro eventuali
effetti sulla produzione e sulle più adeguate forme di organizzazione dei soggetti utilizzatori delIe
fonti energetiche;
- alla promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative o interventi - con la
collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati – finalizzati alla ricerca scientifica e alla
ricerca applicata nel campo energetico, alla produzione di nuovi impianti, alla acquisizione e alla
produzione di nuove tecnologie, alla loro applicazione e al loro finanziamento;
- alla promozione ed organizzazione di aree destinate all'insediamento di nuove attività
produttive, di strutture e infrastrutture per centri direzionali e di riqualificazione urbana, per centri
di servizi coordinati, per centri di studi e statuto corretto 19.3.doc ricerche, per infrastrutture o
insediamenti ricettivi, congressuali e sociali introducendo in esse, progettazione, fornitura,
installazione e gestione di impianti energetici anche nelle forme del "chiavi in mano" e della
successiva totale gestione e manutenzione, ricercandone la pianificazione finanziaria e
I'ottimizzazione di esercizio; a partecipare direttamente, con conferimenti in capitale o in servizi,
alle iniziative anche di tipo societario che conseguano o comunque derivino dalle attività
promosse o realizzate per il raggiungimento del proprio scopo sociale, anche promuovendo
legislazioni di sostegno regionali, nazionali e/o dell'Unione Europea.
Essa potrà inoltre compiere tutte le attività connesse alla ottimizzazione, razionalizzazione
dell'utilizzo dell'energia, della logistica e dell'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili
in ottemperanza all'articolo 31 del D.lgs. 112/1998 alla legge 10/1991 nonché DPR 412/1993 e
loro successive modificazioni o integrazioni e, sempre nei limiti fissati dalla normativa europea e
nazionale, concludere tutte le operazioni finanziarie, societarie ed economiche, mobiliari ed
immobiliari, che siano necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché ogni altro
34
atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi compresa, se consentita dalla legge, la
partecipazione in società e a consorzi con oggetto e scopo sociali analoghi, affini o
complementari. Ha inoltre per oggetto I'esercizio delle attività nel campo dei servizi pubblici
collegati all'energia, ai servizi di rete, ivi inclusi quelli che prevedano I'impiego diffuso delle risorse
energetiche rinnovabili in ottemperanza dell'articolo 31 del D.lgs. 112/1998, la posa in opera di
reti in fibra ottica od altre tecnologie per la trasmissione di dati e successive elaborazioni ed
utilizzazioni al fine della gestione dei dati energetici.
La società potrà concedere in uso gratuito o remunerativo, sotto qualsiasi forma contrattuale,
beni utili o necessari al perseguimento del risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia,
all'impiego di risorse energetiche rinnovabili ed al risanamento ambientale.
La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale industriale, immobiliare, mobiliare e
finanziaria (quest'ultima non in maniera prevalente), atta al raggiungimento dello scopo sociale,
compresa la facoltà di rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali e
personali.
E'
fatto
divieto
di
contemporaneo
svolgimento
dell'attività
di
concessionario
e
di
commercializzazione della pubblicità in forma sia diretta che indiretta.
Articolo 5
DOMICILIAZIONE
Il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro soci. Il domicilio di amministratori, sindaci o
revisori, è quello risultante dai libri sociali. Il domicilio potrà consistere anche in un numero di
telefax o di indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni inviate a tali indirizzi e numeri si
intendono regolarmente effettuate. I soci ed i componenti degli organi sociali sono tenuti a
comunicarne le variazioni.
Articolo 6
CAPITALE SOCIALE
Il capitale è fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) ed è suddiviso in numero 2.000.000,00
(duemilioni/00) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono nominative. Le stesse sono indivisibili salva
l’applicazione dell’art. 2347 c.c. per il caso di comproprietà.
Salvo i casi contrari previsti dal c.c.. gli aumenti del capitale possono essere attuati anche
mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.
In caso di offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi devono essere comunque rispettate
le regole che disciplinano le ‘società miste’ in particolare l’acquisizione di nuovi soci privati a
mezzo bando di gara e la prevalenza del capitale pubblico su quello privato.
La società può emettere diverse categorie di azioni a norma di legge.
Articolo 7
VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE
35
Il capitale sociale può essere aumentato oltre che con conferimenti in denaro, con imputazione a
capitale di riserve disponibili nonché mediante conferimento di beni in natura o crediti, nel rispetto
dell'art. 2343 c.c., in base alle deliberazioni dell’assemblea straordinaria dei soci, osservate le
disposizioni di legge al riguardo.
In caso di aumento di capitale con conferimenti in denaro, beni in natura o crediti, l’assemblea
con il consenso di tutti i soci, può escludere il diritto d’opzione.
L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, nel rispetto del disposto degli articoli
2327, 2413, 2445, 2446 e 2447 del c.c., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di
soci di determinate attività sociali.
Articolo 8
VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI
I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che
infruttiferi di interessi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle
disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
Articolo 9
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI
A) PRELAZIONE NEL CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI
Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono
compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla
vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento,
donazione, vendita forzata, vendita in blocco, trasferimento del mandato fiduciario, in forza del
quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o
nuda proprietà su azioni o diritti di opzione.
Nel caso in cui venga trasferito a qualsiasi titolo il controllo di una società che, direttamente o
indirettamente, anche tramite fiduciaria, detiene azioni nella società, agli altri soci spetta il diritto
di prelazione per l’acquisto delle azioni della società stessa. L’esercizio del diritto di prelazione
segue la procedura e le esimenti previste nel presente articolo anche per quanto riguarda la
determinazione del “giusto prezzo”.
Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni o diritti di
opzione in caso di aumento o ricostituzione del capitale sociale, dovrà previamente comunicare,
a mezzo di lettera raccomandata A.R., all’organo amministrativo, l’offerta contenente le generalità
del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le
modalità di pagamento.
L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della
raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione
con le seguenti modalità:
a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la
36
dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui l'organo
amministrativo ha ricevuto la comunicazione dell’offerta;
b) le azioni o i diritti d’opzione dovranno essere trasferiti entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui
l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da
inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione
dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni o
opzioni offerte, della data fissata per il trasferimento.
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni o i diritti
d’opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alle azioni e obbligazioni
convertibili da ciascuno di essi possedute.
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a
lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che,
viceversa, intendono valersene.
Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad
esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per tutte le azioni o i diritti d’opzione offerti,
poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.
c) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni o i diritti d’opzione offerti nel rispetto dei
termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire gli stessi
all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal giorno
in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la
procedura della prelazione deve essere ripetuta.
d) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo
richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e
nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la
natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro,
il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà
ricorso al “giusto prezzo” determinato da un arbitratore ex art. 1349 del c.c., nominato dal
presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, ad istanza della parte più
diligente. L’arbitratore determina il “giusto prezzo”, con effetti vincolanti per tutte le parti, con
equo apprezzamento, applicando i criteri previsti nell’art. 2437 ter c.c.. L’arbitratore deve
rendere le determinazioni entro 90 (novanta) giorni dalla nomina; le spese dell’arbitraggio
sono a carico della parte acquirente.
Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle
azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.
37
Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s’intenda trasferire la partecipazione a terzi
estranei alla compagine sociale sia quando s’intenda trasferire la partecipazione a soggetti che
sono già soci.
Nell'ipotesi di trasferimento di azioni e diritti d’opzione acquisiti per atto tra vivi eseguito senza
l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro
soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà
alienare le azioni e i diritti d’opzione con effetto verso la società.
Il diritto di prelazione di cui ai commi precedenti non si applica alle ipotesi di trasferimento delle
azioni o dei diritti di opzione da parte dei soci a favore del coniuge e dei parenti fino al secondo
grado, nonché l’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa
all’effettivo titolare, previa esibizione della dichiarazione della fiduciaria che attesti l’esistenza del
relativo mandato. In tali ipotesi le azioni o i diritti di opzione sono liberamente trasferibili.
Il diritto di prelazione di cui ai commi precedenti non si applica inoltre alle ipotesi di trasferimento
delle azioni o diritti di opzione da parte dei soci a favore di società controllate, controllanti e
controllate dalla medesima controllante (rientrando nel concetto di controllo anche il controllo
indiretto).
Peraltro, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo, il socio che, ai sensi del presente
comma, abbia alienato le azioni o i diritti di opzione, deve riacquistare preventivamente le azioni
dismesse o quelle eventualmente sottoscritte attraverso i diritti di opzione ceduti.
La cessione delle azioni o dei diritti d’opzione sarà possibile senza l’osservanza delle suddette
formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione
per qUElla specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.
B) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA:
Il trasferimento delle azioni mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato
dall’art. 2284 c.c. salvo nei casi di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti fino al secondo
grado, nel qual caso la società proseguirà con gli eredi. Gli eventuali coeredi del socio defunto
dovranno provvedere alla nomina di un rappresentante comune comunicandone l’identità alla
società.
Negli altri casi i soci superstiti potranno pertanto decidere di liquidare le azioni agli eredi
acquistandole per accrescimento, sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi, nel
qual caso gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune. La decisione deve essere
comunicata in forma scritta agli eredi entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decesso. Il diritto di
prelazione spetta anche in ipotesi di trasferimento mortis causa della partecipazione e spetta sia
che l’erede e/o legatario sia un socio sia che l’erede e/o legatario sia un terzo estraneo alla
compagine sociale. In tal caso le azioni cadute in successione dovranno essere offerte in
prelazione ai soci superstiti dagli eredi e/o legatari secondo le modalità e i termini di cui al
presente articolo. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un
38
prezzo determinato secondo i criteri previsti dal presente statuto per la determinazione del
rimborso spettante al socio recedente e quindi, a tal fine, dovrà tenersi conto del suo valore di
mercato alla data del decesso.
Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà
ricorso al “giusto prezzo” determinato da un arbitratore ex art. 1349 del c.c., nominato dal
presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, ad istanza della parte più
diligente. L’arbitratore determina il “giusto prezzo”, con effetti vincolanti per tutte le parti, con equo
apprezzamento, applicando i criteri previsti nell’art. 2437 ter c.c.. L’arbitratore deve rendere le
determinazioni entro 90 (novanta) giorni dalla nomina; le spese dell’arbitraggio sono a carico
della parte acquirente.
Ove nei 60 (sessanta) giorni successivi al decesso, i soci superstiti non comunicassero agli eredi
la loro decisione, la società proseguirà con gli eredi.
Articolo 10
AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO –
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
La società, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, può deliberare l’assegnazione di utili
ai prestatori di lavoro dipendente della società o di società controllate mediante l’emissione, per
un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie d’azioni da assegnare
individualmente ai prestatori di lavoro, regolandone la forma, il modo di trasferimento ed i diritti
spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
La società, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari da
assegnare ai propri dipendenti o ai dipendenti di società controllate, forniti di diritti patrimoniali o
anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti.
L’assemblea nel deliberare l’emissione di strumenti finanziari dovrà stabilire: le modalità, le
condizioni di emissione, i diritti che vengono conferiti, le sanzioni in caso di inadempimento delle
prestazioni ed, eventualmente, le modalità di circolazione.
I titolari di strumenti finanziari non hanno diritto di votare nell’assemblea generale, ma può essere
loro attribuito il diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del collegio sindacale.
La società può emettere altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti ai sensi dell’art.
2346, ultimo comma, c.c..
L’assemblea nel deliberare l’emissione di strumenti finanziari dovrà stabilire: le modalità, le
condizioni di emissione, i diritti che vengono conferiti, le sanzioni in caso di inadempimento delle
prestazioni ed, eventualmente, le modalità di circolazione.
I titolari di strumenti finanziari non hanno diritto di votare nell’assemblea generale, ma può essere
loro attribuito il diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione o
39
del collegio sindacale.
In sede di aumento del capitale sociale l’Assemblea può deliberare, ai sensi dell’articolo 2348 del
c.c., l’emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
Articolo 11
OBBLIGAZIONI
La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili ai sensi dell’art. 2410
e seguenti c.c..
L’emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal consiglio di amministrazione.
L’emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal consiglio di amministrazione con
verbale redatto da un notaio che ne fissa le modalità di collocamento e di estinzione ai sensi
dell’art. 2436 c.c..
Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le
modalità di conversione.
Le obbligazioni convertibili in azioni dovranno essere offerte in opzione agli azionisti.
Articolo 12
PATRIMONI DESTINATI
Con delibera dell’assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 2447 ter c.c., la società può costituire
patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi dell’articolo 2447 bis, lettera
a), del c.c..
Con delibera dell’assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 2447 ter c.c., possono essere stipulati
finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell’articolo 2447 bis, lettera b), del c.c..
Articolo 13
RECESSO DEL SOCIO
Il diritto di recesso compete ai soci nei casi, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione
in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori, sentito il
parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, se diverso dal
collegio sindacale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di
recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c.; in caso di disaccordo ovvero di opposizione del socio
recedente alla determinazione del valore da parte dell’organo amministrativo, la determinazione è
compiuta entro 90 (novanta) giorni tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale
nella cui circoscrizione ha sede la società su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso
il primo comma art. 1349 c.c..
Il procedimento di liquidazione avviene ai sensi dell’art. 2437-quater del c.c..
Articolo 14
COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
40
Le assemblee ordinarie e straordinarie legalmente convocate e regolarmente costituite,
rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del
presente statuto obbligano tutti i soci.
L’assemblea ordinaria e straordinaria, di prima o seconda convocazione ai sensi di legge e di
statuto, provvede a quanto previsto rispettivamente dagli artt. 2364 e 2365 c.c..
L’organo amministrativo è competente per l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, per
la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e per l’adeguamento degli statuti a
disposizioni normative. In tal caso si applica l’art. 2436 c.c..
Articolo 15
NORME DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
A) CONVOCAZIONE
Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia in luoghi
facilmente accessibili con i comuni mezzi di trasporto.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di centoventi (120)
giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della
società, entro il maggior termine previsto dalla legge di 180 (centottanta) giorni.
La convocazione dell'assemblea è fatta a cura dell'organo amministrativo con avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di qUEllo fissato per
l'adunanza.
In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, finché la società non farà ricorso al
mercato del capitale di rischio, la convocazione avrà luogo mediante avviso inviato ai soci, a
mezzo raccomandata A.R., raccomandata a mano, fax o posta elettronica che garantisca la
prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve
essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che
risulti espressamente dai libri sociali, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono
indicare un’utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in
precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o
raccomandata a mano.
In ogni caso l'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie
da trattare e gli eventuali luoghi audio e/o video collegati se sia ammesso il voto per
corrispondenza e le modalità di esercizio dello stesso.
L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere sottoscritto da persona delegata dall'organo
amministrativo.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è
rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti
degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può
41
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle
deliberazioni assunte con le modalità di cui al capoverso precedente, dovrà essere data
tempestiva comunicazione delle deliberazioni ai componenti dell’organo amministrativo e del
collegio sindacale non presenti.
La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all’assemblea debbano,
almeno due giorni prima della data fissata per l’assemblea, depositare presso la sede sociale o
presso le banche indicate i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a
partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo
l’effettuazione dell’assemblea ai sensi dell’articolo 2370 c.c..
Nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve
essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da
consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in
conformità al regolamento eventualmente approvato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2364 n. 6
c.c..
Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare
all’assemblea speciale di appartenenza a norma dell’art. 2376 c.c..
B) PRESIDENZA
L'assemblea è presieduta dall’amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di
amministrazione.
In sua assenza od impedimento è presieduta dal vice presidente. Se vi sono più vice presidenti
ha precedenza il vice presidente più anziano di età.
In caso di assenza del vice presidente l'assemblea elegge il proprio presidente.
Il presidente dell'assemblea verifica il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle
deleghe.
C) RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.
2372 c.c..
Non è consentita la delega per più assemblee.
D) VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale, il quale deve essere redatto
senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e
pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio e, se
nominati, dagli scrutatori. Il verbale così sottoscritto fa piena prova di fronte ai soci anche se non
intervenuti o dissenzienti.
Il verbale deve indicare:
-
la data dell’assemblea;
-
l’identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche in allegato);
42
-
le modalità ed i risultati delle votazioni;
-
l’identità dei votanti con la precisazione che abbiano votato a favore, contro o si siano
astenuti;
-
su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni se pertinenti all’ordine
del giorno.
E) AUDIO E/O VIDEO CONFERENZE
E' ammesso altresì che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in
più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario
che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di
presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) sia consentito agli intervenuti
di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
(iii) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi
audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto
verbalizzante.
F) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è
validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale
sociale, salvo quanto previsto dall’art. 2369, comma 4, c.c..
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente prese, in prima ed in
seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del
capitale sociale, salvo quanto previsto dall’art. 2369, comma 4, c.c..
Non è ammesso il voto segreto. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.
Le nomine alle cariche sociali così come tutte le altre delibere si fanno per votazione palese.
G) ANNULLABILITA’ DELLE DELIBERE
L’azione di annullamento delle delibere assembleari a norma di legge può essere proposta dagli
amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti quando
possiedono, anche congiuntamente, il cinqUE per cento del capitale sociale
Articolo 16
AMMINISTRAZIONE
A) ORGANO AMMINISTRATIVO
La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione
composto da tre a cinque membri, nominati dall'assemblea e scelti anche tra non soci.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, e
comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data
43
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in
alternativa o provvedono a sostituirli ai sensi dell’art. 2386 c.c., con deliberazione all’unanimità,
approvata dal collegio sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall’assemblea e restano in carica fino alla prossima assemblea, o quelli rimasti in
carica, o anche uno solo di essi, convocano l’assemblea d'urgenza per la nomina dei nuovi
amministratori.
La cessazione degli amministratori ha effetto immediato, fino a quando resta in carica la
maggioranza degli amministratori, diversamente, gli amministratori dimissionari restano in carica
fino al momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Qualora vengano a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la
nomina dell’amministratore unico o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal
collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Ove non sia già stato eletto dall'assemblea ordinaria, il consiglio elegge per votazione palese fra i
suoi membri il presidente. Può eleggere anche uno o più vice presidenti.
B) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio, ne fissa l’ordine del giorno, ne
coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del
giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il consiglio può essere convocato sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia in luoghi
facilmente accessibili con i comuni mezzi di trasporto, anche a mezzo di audio e/o video
conferenza.
Il segretario, anche non consigliere o non socio, viene designato dai consiglieri intervenuti a
ciascuna riunione del consiglio.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente o da un vice
presidente, se nominato, allorché sia necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno
due consiglieri. Le formalità di convocazione del consiglio possono essere delegate ad un terzo,
anche non consigliere o non socio, per conto del presidente o di un vice-presidente.
Il consiglio viene convocato con lettera raccomandata A.R., o qualsiasi altro mezzo che
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento (telegramma, telefax o posta elettronica) da
spedirsi almeno sette giorni prima della adunanza a ciascun consigliere e sindaco effettivo,
compresa la raccomandata a mano e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta
elettronica da spedirsi ai medesimi almeno due giorni prima dell'adunanza. Tuttavia, anche in
mancanza di dette formalità, il consiglio potrà validamente deliberare qualora siano presenti,
anche a mezzo di audio e/o video conferenza, tutti i consiglieri e sindaci effettivi in carica.
C) DELIBERAZIONI
44
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza
effettiva o a mezzo di audio e/o video conferenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le
riunioni possono tenersi in audio e/o video conferenza, purché siano presenti in un unico luogo
almeno il presidente e il segretario della riunione; vi sia la possibilità di identificare i partecipanti;
ciascuno di essi possa intervenire liberamente in ogni momento e ognuno possa trasmettere o
visionare i documenti.
Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. I
consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del
calcolo della maggioranza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
In assenza del presidente e di vice presidenti la riunione è presieduta dal consigliere designato a
maggioranza dagli intervenuti.
D) VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni del consiglio devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle riunioni del
consiglio, o, qualora ciò non sia immediatamente possibile, in un documento firmato da chi
presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima. In questo ultimo caso il verbale
deve essere trascritto nel libro dei verbali delle riunioni del consiglio. Il verbale trascritto nel libro
dei verbali delle riunioni del consiglio deve in ogni caso essere sottoscritto da chi presiede la
riunione e dal segretario designato per la medesima.
E) POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società,
ed ha facoltà di compiere, nei limiti posti dalla legge, tutti gli atti che ritenga opportuni per
l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che, ai sensi del comma successivo, sono
riservati alla competenza dell'assemblea.
L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone
le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari
delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto della società.
Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte
di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri
muniti di delega.
Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme
previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei
presenti. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all’art. 2381,
comma 4 c.c.. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al
collegio sindacale almeno ogni 180 giorni come previsto dall’art. 2381, comma 5 c.c..
Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale che, in via ordinaria,
svolge le funzioni di segretario e può intervenire con funzioni propositive e, se richiesto
45
espressamente dallo stesso consiglio, con voto consultivo.
Il consiglio di amministrazione dovrà, nell’amministrazione della società, tenere conto delle
disposizioni della Provincia Autonoma di Trento di cui all’articolo 18 della legge provinciale 10
febbraio 2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni in materia di indirizzo e coordinamento
delle attività di capitali dalla stessa controllate e delle relative direttive e disposizioni attuative
vigenti: tale impegno manterrà efficacia finché permarrà la situazione di direzione e
coordinamento della società attualmente espletata dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi
dell’articolo 2497 c.c. e seguenti.
F) DELEGA DI POTERI
Il consiglio di amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, congiuntamente o
disgiuntamente, a norma dell'articolo 2381 c.c. e potrà revocare la delega in qualsiasi momento
anche senza giusta causa con delibera assunta dalla maggioranza.
G) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’
La rappresentanza della società, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al presidente del
consiglio di amministrazione e, ove nominati, agli amministratori delegati nei limiti della delega,
nonché a coloro cui venga, di volta in volta, conferita dall'organo amministrativo.
H) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
All’amministratore unico e ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle
spese sostenute per ragione del loro ufficio ed eventualmente un compenso determinato
dall’assemblea all’atto della nomina. La remunerazione degli amministratori investiti della carica
di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione,
sentito il parere del collegio sindacale nel rispetto dei limiti massimi determinati dall’assemblea.
Agli amministratori con attribuzioni di deleghe potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e
all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o
corrispondente polizza assicurativa.
Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società assume a
proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i
tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società
commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale
nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso
esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della
società. E’ altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità
definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.
La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della
controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso
autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere
evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
46
Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità
contro gli amministratori.
Articolo 17
ORGANO DI CONTROLLO
Il collegio sindacale, nei casi previsti dall’art. 2409-bis, comma 3, c.c., esercita anche il controllo
contabile ed è costituito interamente da revisori contabili, salvo che la società sia tenuta alla
redazione del bilancio consolidato, nel qual caso l’assemblea nomina un revisore contabile,
ovvero una società di revisione, che esercita il controllo contabile.
Articolo 18
COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta
amministrazione
ed
in
particolare
sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che durano in carica per
tre esercizi e sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci,
contestualmente alla decisione di nomina del collegio stesso. Al collegio sindacale si applicano le
disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss. c.c.).
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo
di durata del loro ufficio.
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener
conto della denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che
rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo
sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica
la disposizione di cui all'art. 2409 c.c..
Durante le riunioni del collegio il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi
del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e del consiglio di
amministrazione.
Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del collegio
sindacale possono essere tenute anche in audio e/o video conferenza alle condizioni previste per
le riunioni del consiglio di amministrazione.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominate decadono dall'ufficio, coloro
che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si
applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.
Articolo 19
REVISORE O SOCIETA’ DI REVISIONE
47
Quando nominato ai sensi degli articoli precedenti il revisore contabile o la società di revisione
iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, esercitano il controllo contabile della
società.
Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova
nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..
Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di
durata del loro ufficio.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui
all'art. 2409 sexies c.c..
Articolo 20
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del
bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del
bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della
società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro
relazione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della
dilazione.
Articolo 21
UTILI
L’assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio
regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata per legge alla riserva legale;
possono altresì essere distribuiti utili in natura.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a
che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.
Articolo 22
SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE
Verificandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa lo scioglimento della società, l'assemblea
stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dall'assemblea ordinaria, costituita
con la presenza di tutti i soci, non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'art. 2493
c.c. anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.
48
La revoca dello scioglimento della società potrà essere deliberata dall’assemblea anche in fase di
liquidazione.
Articolo 23
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da
amministratori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano per
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale,
composto di tre membri tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più
diligente, dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società. I tre arbitri così
nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini
ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su
istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.
Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall’art. 806 e ss. del c.p.c..
Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo
dell'arbitrato.
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle
quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei
soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti
possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del presente
statuto.
Articolo 24
DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme di legge
vigenti in materia al momento dell’applicazione.
Allegati di pertinenza
Presentazione dell’iniziativa
Si riporta qui di seguito una bozza di presentazione dell’iniziativa per i potenziali
15
investitori/partners .
La Provincia Autonoma di Trento sta avviando le procedure per la costituzione di "ESCo P.A.T.
S.p.A.", una Società di Servizi Energetici (ESCo) a capitale misto pubblico-privato (con
prevalenza di capitale pubblico).
Scopo della Società è la promozione del risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.
15
Per la presentazione dell’iniziativa ci si è ispirati a quella di Senio Energia S.r.l..
49
La proposta della Provincia è quella di sviluppare ed inserirsi direttamente nel mercato energetico
in considerazione delle nuove opportunità. Le motivazioni di tale proposta possono essere
riassunte nelle seguenti considerazioni:
-
la realizzazione di interventi nel campo energetico mirati alla compressione dei consumi,
all'uso razionale dell'energia, all'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la
conservazione del patrimonio ambientale e naturale ai fini del conseguimento di uno sviluppo
sostenibile del territorio, richiedono una gestione, altamente professionale e qualificata;
-
gli interventi sul mercato energetico devono essere programmati a livello locale,
coinvolgendo sia privati sia enti pubblici per permettere il raggiungimento di una massa critica
sufficiente per entrare nel mercato dell'energia;
-
le opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica possono
rappresentare per la Provincia un’occasione per distribuire sul territorio gli eventuali vantaggi
economici conseguibili;
-
la Provincia vuole approfondire la conoscenza nel settore dell'energia per verificare
attraverso studi di fattibilità l'eventuale redditività dell'investimento;
-
l'interesse manifestato da soggetti privati è sintomo senz'altro di opportunità economiche che
l'Amministrazione Provinciale vuole perseguire;
-
il mercato dell'energia richiede capacità di adattamento e decisione, oltre che finanziarie, che
l'ente pubblico non sempre può garantire in tempo reale.
Sulla base dell'esame di esperienze a livello nazionale, nonché di approfondimenti di tipo
giuridico ed economico, si propone la costituzione di una società mista pubblico-privato a
prevalente capitale pubblico e precisamente:
costituzione di una società per la promozione del risparmio energetico e l'uso
razionale dell'energia (E.S.Co. - Energy Service Company).
La società si ispira alle possibilità offerte dai due decreti ministeriali del 24/04/2001, destinati a
favorire un mercato per gli interventi di efficienza energetica nei settori civili ed industriali. Questi
decreti creano un obbligo per i distributori di elettricità e di gas naturale, di realizzare interventi
per raggiungere definiti obiettivi annuali di incremento di efficienza o di comprare qUEsti risultati
da chi possa commercializzarli, all'interno di un apposito mercato di titoli di efficienza, ed in
particolare da una ESCo (acronimo, di Energy Service Company, ovvero Società di Servizi
Energetici).
Lo scopo della ESCo è di ridurre la bolletta energetica degli utenti finali di una percentuale
variabile dal 5% al 30% tramite interventi di risparmio energetico e finanziario.
L'originalità dell'attività della ESCo consiste nel fatto che gli interventi materiali necessari a
conseguire gli obiettivi di risparmio energetico sono sostenuti dalle stesse Esco e non dal cliente
o utente finale. L'utente energetico può essere sgravato da ogni forma di investimento, e non
dovrà preoccuparsi di finanziare gli interventi migliorativi dell'efficienza dei propri impianti.
50
La ESCo si ripaga l'investimento ed il costo dei servizi erogati con una parte del risparmio
16
energetico effetto dell'intervento .
I rischi, sia finanziari sia tecnici, dell'operazione, sono a carico della ESCo. Se l'intervento risulta
tecnicamente sbagliato e quindi non remunerativo, è la ESCo che ne sostiene i costi e non
l'utente; se non ci sono i risparmi attesi sarà la ESCo (come Società di Servizi) a coprire la
differenza di costi. La differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento migliorativo spetta
contrattualmente alla ESCo (in quota da stabilirsi caso per caso in relazione all'entità
dell'investimento e alla durata del contratto), fino alla fine del periodo di recupero
dell'investimento previsto nel programma o contratto/convenzione con l'utente. Allo scadere del
periodo di ammortamento, l'utente diventerà proprietario delle parti di impianto migliorate e,
quindi, beneficerà della maggiore efficienza del proprio impianto per gli anni successivi. Accanto
ai vantaggi derivanti dal risparmio energetico è prevista la possibilità di conseguire i Titoli di
efficienza energetica ("certificati bianchi/verdi") che possono essere poi collocati sul mercato per
l'acquisto (diretto e tramite la borsa del Gestore del Mercato Elettrico) da parte dei distributori. La
valorizzazione dei certificati bianchi sul mercato permette un ammortamento più rapido degli
investimenti ed il conseguimento dei benefici diretti da parte dell'utente.
Per quanto riguarda la composizione della compagine sociale si propone:
•
La percentuale di partecipazione pubblica sarà del 55%.
Altri enti pubblici del territorio potranno subentrare anche successivamente alla costituzione
della società. In quest'ultimo caso la P.A.T. potrà cedere parte delle proprie quote di
partecipazione.
La parte pubblica esprimerà il Presidente del CDA e due consiglieri.
•
La quota del 45% riservata ai soci privati potrebbe essere così suddivisa:
-
?% da attribuire ad una ESCo accreditata operante nel settore energetico, che sarà il
socio privato di riferimento. Tale società esprimerà l'Amministratore Delegato.
-
?% da attribuire ad un Istituto di credito che possa sviluppare e garantire direttamente o
indirettamente la disponibilità finanziara necessaria per gli investimenti rientranti nel core
business della società. Tale società esprimerà un consigliere nel CDA.
-
?% da attribuire ad una società operante nel settore energia con particolare esperienza
nella gestione e costruzione di impianti di produzione di energia elettrica.
-
?% da attribuire ad una società operante nel settore energia con particolare esperienza
nella gestione e costruzione di impianti di produzione di energia termica.
Le società esprimeranno un consigliere nel CDA.
-
?% da attribuire ad una società, consorzio o cooperativa che possa aggregare e
rappresentare realtà imprenditoriali locali.
16
Il risparmio energetico è quello rilevato a consuntivo e non quello teorico.
51
-
?% da attribuire ad una società, consorzio o cooperativa che operi in ambito di attività
ambientali. Le società esprimeranno un consigliere nel CDA.
I soci privati verranno scelti con gara ad evidenza pubblica, per assicurare le possibilità
offerte dall'affidamento di servizi a società miste a prevalente capitale pubblico (art. 113
comma 5 lett. b del D.Lgs. 267/2000 (comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera
d), legge n. 326/2003). L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel
rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato
venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme
interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o
circolari specifiche.
Business plan
Dai conti economici che si sarebbero potuti sviluppare dovevano emergere alcune
considerazioni necessarie al fine di comprendere i fattori economici che stanno alla base
del progetto. Mediante il BP ci si proponeva di effettuare una valutazione preliminare
dell’opportunità di utilizzare una ESCo. Si trattava, infatti, di identificare le utenze e
valutare e quantificare i vantaggi e gli svantaggi della ESCo. Il mancato reperimento dei
dati, in tempo utile, sposta tale fase di valutazione a tempi futuri.
52
Schema organizzativo (modello)
53
Allegato III: Siti web di riferimento
-
http://europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_it.html
http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/index_en.htm
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/index.htm
http://www.tecnologieefficienti.it/caricapagine.asp?target=esco_index.asp
http://www.escotuscia.com/
http://www.energia.provincia.tn.it/Piano%20energetico/piano.pdf
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_fogl.it.as
p?pagetype=fogl&app=clex&at_id=898&type=testo&blank=Y
Allegato IV: Bibliografia specifica su ESCo e PPP
1. Commissione europea, DG Politiche regionali, Guidelines for successfull Public-Private
Partnership, marzo 2003 e Resource Book of PPP Case Studies, giugno 2004.
2. Commissione europea, DG Mercato Interno, Green Paper on PPP’s and Community Law on
Public Contracts and Concessions, marzo 2004.
3. A.VV., Le ESCO e il mercato dell’efficienza energetica, Progetto Leonardo Bologna, Società
Editrice Esculapio, 2003.
4. G. Bozzo, A. Gomez, J. Licheni, Le E.S.Co. in Italia: il mercato, gli strumenti contrattuali e
finanziari, Università degli Studi di Roma, 2004.
54
Scarica