Studio n. 203-2009/I Costituzione della società e indicazione dell’oggetto sociale Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 15 aprile 2010 (*) Sommario: 1. Premessa. Oggetto sociale: nozione e vincoli normativi. PARTE I - 2. Indicazione dell’oggetto sociale e “determinatezza” - 3. La funzione dell’oggetto sociale e la rilevanza organizzativa della sua formulazione - 4. Oggetto sociale e poteri degli amministratori - 4.1 Evoluzione normativa - 4.2 .Le clausole sulle “operazioni strumentali”4.3. Il sistema dopo la riforma del 2003 nelle società per azioni – 4.4. (Segue:)e nelle società a responsabilità limitata - 5. Prime conclusioni sulla “determinatezza”. PARTE II - 6. Oggetto sociale e liceità - 7. Autorizzazioni per la costituzione - 8. Autorizzazioni (o concessioni, o iscrizioni in albi, elenchi, registri) richieste per l’esercizio dell’attività riservata ed esclusiva - 8.1. Autorizzazioni per l’esercizio dell’attività e mancata conformità del contenuto dell’atto alla legislazione speciale - 8.2. Riserva (con esclusiva) espressa - 8.3. Riserva (con esclusiva) non espressa - 9. Autorizzazioni (o concessioni, o iscrizioni in albi, elenchi, registri) richieste per l’esercizio di attività “riservate” ma non “esclusive” - 9.1. Attività con limitazione di compatibilità - 9.2. Attività senza limitazioni di compatibilità. *** 1. Premessa. Oggetto sociale: nozione e vincoli normativi Tra le previsioni essenziali dell’atto costitutivo di società di capitali, la cui mancanza produce la nullità dello stesso, figura l’indicazione dell’oggetto sociale (1), o più precisamente, secondo la formulazione introdotta a seguito della riforma del diritto societario, della “attività che costituisce l’oggetto sociale”. Il presente lavoro intende esaminare la natura di tale elemento, sotto il profilo della redazione della clausola statutaria; come è noto, infatti, l’espressione “oggetto sociale” è astrattamente idonea ad indicare sia l’attività indicata nell’atto costitutivo, all’esercizio della quale sono destinati i conferimenti dei soci (oggetto statutario), sia il complesso delle operazioni effettivamente poste in essere dalla società (oggetto reale o effettivo) (2). Ci si prefigge di verificare i criteri che devono presiedere l’operato del notaio, chiamato a svolgere il vaglio di legittimità sull’atto costitutivo ex art. 2436 cod. civ., da un duplice punto di vista: quello del controllo di legalità e quello della funzione di adeguamento. In relazione al primo profilo, è necessario preliminarmente individuare i limiti normativi che il codice civile, da un lato, e le leggi speciali, dall’altro, pongono ai fini della formulazione dell’oggetto sociale; il secondo aspetto CNN Notizie del 3 dicembre 2010 emergerà nel prosieguo dell’analisi, una volta individuata la rilevanza organizzativa dell’elemento oggetto di indagine. Quanto ai vincoli posti dal codice civile, si deve cercare di approfondire sia cosa debba intendersi per “indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale” (art. 2328 cod. civ.), indagine che si sostanzia nella verifica delle espressioni che possono essere ritenute idonee a soddisfare il requisito stesso dell’indicazione, sia l’analisi dei casi nei quali può ravvisarsi la presenza dei vizi più gravi, tali da determinare la nullità della società, e quindi la “illiceità dell’oggetto sociale”, o la mancanza “di ogni indicazione riguardante l’oggetto sociale” (art. 2332 cod. civ., primo comma, nn. 2) e 3)). Nell’individuazione dei criteri per valutare la legittimità della formulazione di tale clausola, si pone la questione del ricorso a norme diverse da quelle espressamente dettate in ambito societario: la giurisprudenza onoraria in sede di omologazione ha frequentemente adottato un approccio volto ad applicare all’oggetto sociale la disciplina dell’oggetto del contratto, ed in particolare l’art. 1346 cod. civ., che ne detta i requisiti (possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità). Al riguardo deve però rilevarsi come sussista una profonda incertezza nella stessa individuazione della nozione di “oggetto del contratto”, desumibile dalle scarne norme del codice che ne articolano la disciplina, senza peraltro che ne sia mai fornita una definizione: dapprima indicato come uno dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), se ne individuano poi i requisiti (i requisiti del requisito, dunque – art. 1346 cod. civ.), per poi identificarlo prima con la prestazione (art. 1347 cod. civ.), e poi con i beni oggetto della prestazione stessa (artt. 1348-1349 cod. civ.). Ne risulta l’impossibilità di una definizione univoca, con mutamenti di prospettiva in relazione alla tipologia di contratto di volta in volta esaminato, nonché alle specie di obbligazioni che ne derivano. In dottrina, la ricostruzione della nozione di “oggetto del contratto” è da sempre controversa, con una pluralità di posizioni che la assimilano all’interesse regolato (3), o al risultato unitario cui le parti tendono (4), o ancora alla prestazione o all’obbligazione (5), o ai beni che divengono “materia di trasferimento, di godimento e simili” (6), o al contenuto complessivo del negozio (7). In questa sede, ci si può limitare ad osservare come, essendo la disciplina generale del contratto modellata in funzione del “fenomeno dello scambio” , la (8) nozione di “oggetto del contratto” non possa sicuramente essere identificata con l’elemento “oggetto sociale” del contratto di società; non si può, allora, non tenere conto della “tendenziale irriducibilità dell’assetto di interessi societario, (..) agli schemi privatistici del diritto soggettivo e dell’obbligo” (9). CNN Notizie del 3 dicembre 2010 2 Con il contratto di società, si mira, in primo luogo, alla costituzione di un’organizzazione autonoma, secondo lo schema causale di cui all’art. 2247 cod. civ. Nonostante ricostruzioni diverse avanzate prima del codice del 1942 , sin (10) dagli anni sessanta si registra una convergenza della dottrina sul significato da attribuire alla nozione di “oggetto sociale”, che si sostanzia nella indicazione di quell’attività economica cui è teleologicamente volta l’organizzazione (11). L’oggetto sociale è uno degli elementi che assumono rilievo causale nell’ambito dei rapporti associativi, unitamente allo scopo e all’organizzazione: se l’oggetto identifica l’attività unitariamente esercitata, lo scopo (12) determina l’interesse individuale concretamente perseguito e l’organizzazione l’ordinamento che il gruppo si dà in funzione dell’esercizio dell’attività e della realizzazione dell’interesse comune (13). La circostanza che per oggetto sociale debba intendersi l’attività economica (scopo-mezzo (14) ) che la società pone in essere al fine di perseguire lo scopo lucrativo è confermata dalla scelta operata dal legislatore della riforma, che muta il riferimento all’oggetto sociale in quello alla “attività che costituisce l’oggetto sociale” (15) . Muovendo dal presupposto che la società è una forma di esercizio collettivo dell’impresa , l’oggetto sociale può essere inteso in chiave descrittiva (16) dell’impresa che la società esercita : analogamente a quanto avviene in ambito (17) di disciplina degli obblighi a carico dell’imprenditore commerciale, ove l’art. 2196, comma 1, n. 3), cod. civ., impone di indicare, in sede di iscrizione presso il registro delle imprese, “l’oggetto dell’impresa”. Significativo in tal senso è anche il tenore dell’art. 2380-bis cod. civ., dal quale si evince come la gestione dell’impresa - che compete esclusivamente agli amministratori - si realizzi tramite il compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Il rafforzamento della posizione sistematica centrale dell’impresa nella ricostruzione del fenomeno societario a seguito della riforma del 2003 è stato ampiamente sottolineato, seppure con differenze di impostazioni . (18) Nell’ordinamento tedesco l’indicazione statutaria dell’attività che la società svolge è designata proprio con l’espressione oggetto dell’impresa (19). Non pare sussistere, allora, alcun fondamento, né di ordine normativo, né di natura sistematica per un’applicazione dell’art. 1346 cod. civ., relativo all’oggetto del contratto, all’oggetto sociale, nozione non coincidente con l’oggetto del contratto di società (20): in ogni caso, è nel corpus normativo delle società di capitali che si possono rinvenire apposite disposizioni, volte a fissare, direttamente o indirettamente, i requisiti dell’oggetto sociale, e dunque a chiarire se e in quale misura debbano sussistere i requisiti di cui all’art. 1346 cod. civ. (possibilità, liceità, determinatezza) (21). CNN Notizie del 3 dicembre 2010 3 Quanto alla “possibilità” (22) , deve aversi riguardo all’art. 2484 cod. civ., che individua tra le cause di scioglimento l’impossibilità sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale: pur non essendo esplicitamente individuato il relativo “requisito”, è evidente come l’attività dedotta nell’oggetto sociale debba essere suscettibile di trovare attuazione, trovando altrimenti applicazione, sin dalla costituzione della società, l’art. 2486 cod. civ., con l’impossibilità per gli amministratori di porre in essere atti diversi da quelli puramente conservativi . In sede di costituzione, (23) naturalmente, potrà essere effettuata una verifica “di possibilità” su un piano meramente astratto (24); la norma in materia di scioglimento, invece, è suscettibile di un’applicazione più vasta, posto che è idonea ad operare in relazione ad una impossibilità “in concreto”, soggetta però all’esclusivo apprezzamento dell’organo amministrativo . Non può non tenersi conto, inoltre, di come il requisito della (25) possibilità subisca una certa evoluzione diacronica, in ragione del progredire delle conoscenze tecniche e scientifiche. Quanto alla liceità, l’art. 2332 cod. civ. sancisce la nullità della società il cui oggetto sociale sia illecito. Nel seconda parte del presente lavoro si approfondirà tale profilo, sia con riguardo alle attività di per sé illecite, sia a quelle il cui svolgimento sia precluso alle società di capitali, ed inoltre si presterà particolare attenzione all’evenienza di previsione, nell’oggetto sociale, di attività “esclusive” e/o “riservate”. Con queste espressioni ci si riferisce a quelle ipotesi in cui la legge riservi lo svolgimento di particolari attività a determinati soggetti, in possesso di specificati requisiti, in genere tenuti ad iscriversi in appositi albi o registri, ed assoggettati a controlli amministrativi; in taluni casi, la legge vieta che le attività oggetto di riserva siano svolte insieme ad attività di diversa natura, o limita il novero delle attività con esse compatibili. Nessun riferimento normativo esplicito, invece, è rinvenibile sulla questione delle modalità attraverso le quali si debba indicare l’oggetto sociale; e su questo aspetto occorre soffermarsi. PARTE I 2. Indicazione dell’oggetto sociale e “determinatezza” La mancanza di riferimenti normativi espliciti, come accennato, ha dato origine alla frequente applicazione, da parte della dottrina (26) e della giurisprudenza, dell’art. 1346 cod. civ. all’oggetto sociale, allo scopo, in particolare, di affermare la esigenza di “determinatezza” di quest’ultimo. Si è dato conto dell’eterogeneità della nozione di oggetto sociale rispetto a quella di oggetto del contratto, e della conseguente inapplicabilità di tale disposizione. La stessa CNN Notizie del 3 dicembre 2010 4 applicazione della norma risulta, inoltre, effettuata con un correttivo, rifiutandosi che l’oggetto sociale possa essere anche solo meramente determinabile , come (27) affermato invece nella norma riferita all’oggetto del contratto. Gli elementi positivi che emergono esplicitamente dal dato normativo in funzione connotativa dell’oggetto sociale sono due: che l’oggetto sociale deve consistere, ex art. 2247 cod. civ., in una attività economica (28), e che la mancanza di qualsiasi indicazione è una delle cause di nullità dell’atto costitutivo (ex art. 2332 cod. civ.). Invero, non vi sono ulteriori spunti normativi, almeno diretti, per poter pervenire ad affermare che l’indicazione dell’oggetto sociale debba necessariamente essere dotata di ulteriori caratteristiche qualitative (degli espressi riferimenti alla possibilità e liceità, di cui agli artt. 2332, 2379, 2479-ter cod. civ., si è già dato conto) (29). Né, in particolare, può attribuirsi particolare rilievo alla circostanza dell'utilizzo al singolare del termine "attività" (30) , non essendo consentito desumere dalla stessa una presunta limitazione di carattere quantitativo (31). È stata, negli anni, l’opera degli interpreti, con il decisivo avallo da parte della giurisprudenza onoraria in sede di omologazione, ad affermare la presunta esistenza del requisito della determinatezza . E tuttavia, a ben vedere, le prese (32) di posizione, in concreto, tradiscono scelte del tutto opinabili; non si è mai pervenuto, infatti, all’elaborazione di un criterio univoco, di principi in base ai quali analizzare la portata delle espressioni scelte per la configurazione della clausola. Le medesime difficoltà sussistono, del resto, quanto alla qualificazione del concetto di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 cod. civ.), ambito in cui il tentativo è reso ancor più arduo dalla difficoltà di isolare, dogmaticamente, la nozione di oggetto del contratto. E pure a questo riguardo la giurisprudenza fornisce massime che “si segnalano per singolare vaghezza, plurivocità, non di rado contraddittorietà” . In mancanza di una norma che (33) stabilisca criteri per l’identificazione dell’oggetto del contratto, la giurisprudenza ha ritenuto idoneo “ogni mezzo, purché sia atto ad una identificazione che non lasci possibilità di equivoci e non è escluso che essa possa essere fatta anche aliunde, con riferimento ad altri atti o documenti” (34). Che a conclusioni dello stesso tenore si possa pervenire anche in ambito di società è da escludere, in ragione della natura degli statuti societari, i quali “in quanto complesso di regole organizzative, non esauriscono la loro operatività con riferimento a singole operazioni, ma richiedono una “vigenza” destinata a prolungarsi nel tempo e si accostano sotto questo profilo alle norme in senso oggettivo” (35). Deve pertanto escludersi (36) che sia consentito il ricorso a forme di relatio, fatta eccezione per i casi di puntuale rinvio a disposizioni normative (37). CNN Notizie del 3 dicembre 2010 5 Restando nell’ambito della valutazione del grado di specificazione relativo all’indicazione dell’oggetto sociale, permane comunque la difficoltà di stabilire secondo quali modalità, ed in base a quali criteri, possa esprimersi un giudizio. Ne è testimonianza la divergenza di posizioni della giurisprudenza onoraria in relazioni a fattispecie concrete sostanzialmente identiche . (38) Non sembra, però, che un’adeguata soluzione possa rinvenirsi nell’introduzione ad opera del legislatore di ulteriori elementi di specificazione della fattispecie astratta, cioè del riferimento alla “attività che costituisce l’oggetto sociale” di cui al n. 3, comma secondo, degli artt. 2328 e 2463 cod. civ. (39). Da parte di alcuni interpreti, nell’imminenza della riforma del diritto societario, è stata sottolineata l’eccessiva cautela del legislatore, lamentando la mancata introduzione di un deciso intervento chiarificatore (40) , attraverso l’introduzione di una formulazione analoga a quella adottata dal codice di commercio (41). Neppure potrebbe risultare decisivo riprendere le formulazioni adottate dal legislatore tedesco che, in tema di società azionarie richiede, per le imprese che operano nel commercio o nell’industria, la specificazione del tipo di prodotti o merci da produrre o mettere in commercio (42) (oltretutto, in materia di società a responsabilità limitata si opta per il semplice riferimento all’oggetto dell’impresa ). (43) Anche le formulazioni adottate nel codice di commercio, o nell’AktG, infatti, possiedono un elevato grado di genericità, e non sono quindi in grado di individuare una chiave ermeneutica in base alla quale limitare la possibile estensione dell’ambito operativo di una società o valutare quale sia il grado minimo di analiticità che tali indicazioni devono possedere. La formula prescelta deve essere necessariamente elaborata in termini generali ed astratti (e, dunque, utilizzando termini quali “attività”, “settori”, “specie”, “categorie”), in quanto rivolta alla generalità delle società di un certo tipo; d’altro canto, operare riferimenti più puntuali (limitando, ad esempio, il numero dei settori di attività, chiedendo la precisazione degli ambiti merceologici), costituirebbe un arbitrario limite all’autonomia individuale e alla libertà di iniziativa economica, costituzionalmente tutelata (44) (fatta salva la possibilità di dettare una disciplina speciale per singole attività, in relazione agli interessi pubblici sottesi) e comunque si rivelerebbe di scarsa utilità, per l’impossibilità di rappresentare efficacemente tutte le possibili articolazioni della realtà imprenditoriale. Dal punto di vista della concreta operatività si può osservare come una determinata clausola relativa all’oggetto sociale, astrattamente configurata, possa essere soggetta a valutazioni diverse in relazione al tipo di attività esercitata, alla dotazione patrimoniale, alle dimensioni ed alle caratteristiche imprenditoriali della singola società. CNN Notizie del 3 dicembre 2010 6 È opportuno, tuttavia, sottolineare come la questione non possa essere affrontata unicamente dal punto di vista delle espressioni linguistiche scelte per formulare la clausola, soffermandosi in particolare sul presunto requisito della “determinatezza”, dovendosi invece verificare l’idoneità delle espressioni utilizzate alla effettiva descrizione dell’impresa che i soci intendono esercitare. Come accennato, se la società è una forma di esercizio collettivo dell’impresa, la funzione dell’indicazione dell’oggetto sociale si pone sullo stesso piano di quella dell’oggetto dell’impresa di cui all’art. 2196, comma 1, n. 3. In tale sede, l’indicazione non assume la rilevanza causale propria dei contratti associativi, cioè di designazione dell’attività comune che consentirà di attuare lo scopo comune; e tuttavia l’accostamento delle nozioni consente, in ambito societario, di cogliere la rilevanza causale (e tipologica) dell’indicazione dell’oggetto sociale, che, pur nell’affievolimento della rilevanza esterna della nozione, non viene meno in caso di società unipersonali (45). Il legislatore, come ricordato, ha scelto di sanzionare soltanto la “mancanza di ogni indicazione” ; al di là dell’ipotesi in cui sia del tutto assente la relativa (46) clausola statutaria, possono essere ad essa equiparate anche quelle espressioni dalle quali risulti in concreto la mancanza di capacità connotative in capo alla formula adottata. In proposito, è stato osservato come “la mancata indicazione di almeno un’attività specificamente identificata valga ad integrare l’estremo della mancanza di ogni indicazione dell’oggetto sociale, con conseguente nullità della società” (47). Ciò comporta che il riferimento all’esercizio di una “attività economica”, di per sé già ricompresa nella nozione tipologica di società, ex art. 2247 cod. civ., pare risolversi nella “mancanza di ogni indicazione”. Del pari deve ritenersi insufficiente il riferimento ad una attività “commerciale” o “imprenditoriale” . E tuttavia, anche (48) con riguardo a queste ipotesi sussistono opinioni contrastanti , e la questione (49) non può dirsi pacifica: dunque, in concreto può rilevarsi non agevole stabilire in quali casi sia ravvisabile la nullità ex art. 2332 cod. civ. (50). È innegabile però che il nostro legislatore, nel richiedere l’indicazione dell’oggetto sociale a pena di nullità, ha compiuto una scelta precisa, diversamente da quanto avvenuto in altri ordinamenti . Come regola di condotta, pertanto, (51) devono essere rifiutate quelle espressioni inidonee a delineare, sia pure con un certo grado di approssimazione, l’impresa che i soci intendono porre in essere, dovendosi individuare i tratti essenziali della stessa in relazione alla tipologia dei settori di riferimento, eventualmente integrati dalla precisazione delle singole modalità operative (52). CNN Notizie del 3 dicembre 2010 7 3. La funzione dell’oggetto sociale e la rilevanza organizzativa della sua formulazione La prospettiva dell’esame della formulazione letterale, nella conduzione dell’indagine, non pare sufficiente, da sola, a dirimere completamente le incertezze interpretative: è opportuno pertanto che essa sia integrata con l’adozione di una prospettiva funzionale, auspicabile anche in ragione dei suoi esiti applicativi. Nella prassi, infatti, le fattispecie di dubbia legittimità più ricorrenti non sembrano essere quelle di clausole dell’oggetto sociale caratterizzate da eccessiva stringatezza, ma piuttosto quelle costituite da elenchi molto ampi e variegati di attività diverse. Poiché il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica vieta di porre, a priori, dei limiti all’ampiezza dell’articolazione di un’organizzazione imprenditoriale, diventa oltremodo complesso individuare un criterio selettivo in base al quale sindacare l’estensione del novero delle attività elencate. Occorre, allora, muovere dall’esame della funzione concreta dell’oggetto sociale, appena precisata in chiave di individuazione dell’impresa sociale (53). Il presupposto per un’efficace operatività dei modelli tipologici di società predisposti dal legislatore è la tendenziale corrispondenza tra l’attività indicata nello statuto e l’attività concretamente esercitata: in presenza di un disallineamento rilevante, si svuotano di significato una serie di disposizioni (o comunque si determinano difficoltà nell’applicazione delle stesse) recesso (artt. 2437 ss., 2473, 2497-quater cod. : quelle in materia di (54) civ.), di assunzione partecipazioni (2361 cod. civ.), di scioglimento (art. 2482 n. 2 cod. civ.) particolare approfondimento (56) di . Un (55) meritano le norme relative all’amministrazione ed all’estensione dei poteri di gestione e di rappresentanza (artt. 2380-bis, 2484, 2475-bis cod. civ.), La chiara determinazione dell’oggetto sociale, inoltre, assume rilievo anche in ordine alla individuazione di limiti operativi all’articolazione dell’assetto finanziario delle società, in relazione all’emissione di azioni correlate (art. 2350 cod. civ.) e alla costituzione di patrimoni destinati (art. 2447-bis cod. civ.) (57). Da ultimo, giova ricordare che il nostro ordinamento non riconosce in maniera diretta un interesse dei creditori alla configurazione dell’oggetto sociale, come testimoniato dalla disciplina della delibera di modificazione dello stesso, dalla quale deriva il diritto di recesso del socio, ma che è immediatamente eseguibile, senza alcuna possibilità di opposizione dei creditori (58). La conoscenza dell’articolazione concreta dell’attività societaria può comunque trarsi dalla consultazione del bilancio, e in particolare dalla relazione sulla gestione (art. 2428 cod. civ.), nella quale deve farsi espresso riferimento ai vari settori in cui la società ha operato. È tuttavia innegabile che la presenza di una clausola dell’oggetto sociale troppo generica non offra garanzie sulla futura azione degli CNN Notizie del 3 dicembre 2010 8 amministratori, privando quindi i creditori (e i finanziatori in senso lato, estendendo la riflessione anche ai potenziali sottoscrittori dei diversi strumenti a disposizione dell’autonomia privata, partecipativi e non) della possibilità di valutare, con un certo margine di sicurezza, le prospettive reddituali della società: la capacità di attrarre risorse dipenderà anche dal grado di efficienza e chiarezza dell’organizzazione corporativa, e soprattutto dalla individuazione dell’impresa cui esse saranno destinate (59). L’oggetto sociale, svolgendo la funzione essenziale di individuazione dell’impresa, è rilevante nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con la società, e dunque non solo per i soci ma anche per gli stakeholders. Le conclusioni, tuttavia, non mutano anche ove si voglia adottare una prospettiva strettamente incentrata sull’organizzazione “interna” del soggetto-società. Anche secondo questa impostazione, si può osservare come la definizione dell’oggetto sociale non soddisfi solo interessi dei soci, astrattamente disponibili (con riguardo, ad esempio, alla implicita rinuncia al diritto di recesso che deriverebbe dalla formulazione dell’oggetto sociale in termini estremamente ampi, o comunque tali da non riflettere l’ambito effettivo dell’operatività della società, così che al mutare dell’attività esercitata, verrebbe meno la possibilità di individuare il presupposto di esercizio del diritto di recesso), ma concerna anche diritti di soggetti estranei alla compagine sociale, (si pensi all’ipotesi di recesso, stabilita dall’art. 2497-quater cod. civ., in caso di mutamento dell’oggetto sociale comportante alterazione delle condizioni economiche e patrimoniali della società che esercita attività di direzione e coordinamento, a favore del socio della società diretta). Non da ultimo, va ribadito come la competenza (60) alla determinazione dell’oggetto sociale sia attribuita inderogabilmente all’assemblea dei soci essendo delegabile – né esplicitamente, né implicitamente - , non (61) all’organo amministrativo. A questo riguardo occorre mettere in evidenza l’importanza del ruolo del notaio, non solo dal punto di vista del controllo di legalità (funzione di adeguamento necessario), ma anche da quello della migliore funzionalità dello strumento societario, in relazione agli effettivi intenti imprenditoriali dei soci (funzione di adeguamento facoltativo). Al fine di poter esplicare al meglio tale funzione, si devono porre in evidenza alcune delle cause che hanno originato la prassi che tende alla dilatazione del contenuto della clausola dell’oggetto sociale e le loro conseguenze sul piano organizzativo, in modo da verificare se i presunti vantaggi che derivano da una sua ampia formulazione siano vanificati dalle disfunzioni sull’organizzazione societaria derivanti dal disallineamento tra quanto enunciato nello statuto e quanto posto in essere. CNN Notizie del 3 dicembre 2010 9 4. Oggetto sociale e poteri degli amministratori 4.1 Evoluzione normativa La prassi dell’indicazione vaga dell’oggetto sociale trae origine da una serie di fattori, primi tra tutti quelli legati alla estensione del potere di rappresentanza degli amministratori. In ambito societario, la questione rappresenta il punto di emersione della dialettica tra l’esigenza di tutela dei soci - volta a circoscrivere l’area del rischio imprenditoriale connesso all’investimento, attraverso la possibilità di respingere gli effetti dell’agire degli amministratori allorché sia difforme da quanto stabilito nel contratto sociale - e quella di tutela dei traffici commerciali – in funzione della quale si mira a limitare l’onere di verifica da parte dei terzi sui poteri spettanti agli amministratori, e quindi a sottrarre gli atti da essi compiuti da possibili censure (invalidità, inefficacia) derivanti dalla violazione della regola statutaria. Storicamente, può essere significativo osservare come, sul piano normativo, la scelta più rigorosa in punto di rilevanza dell’oggetto sociale – in funzione di limitazione della stessa capacità della società, nel Regno Unito, con l’accoglimento della c.d. teoria dell’ultra vires – sia stata operata a seguito di gravi scandali (62) finanziari, maturati in un contesto di irrilevanza – e di disinteresse da parte degli investitori – dell’attività di impresa esercitata (63). In quel sistema, la radicale nullità – non ratificabile, neppure all’unanimità (64) – degli atti non rientranti nell’oggetto sociale, nonché l’immodificabilità della clausola stessa, avevano indotto gli operatori ad ampliare oltremodo il contenuto di tale clausola, integrandolo con l’indicazione dei “poteri” degli amministratori (65). Un’evoluzione diversa si è avuta invece nel nostro ordinamento, ove, vigente il codice di commercio, non si è mai posta in dubbio la capacità generale della società. In considerazione della posizione riconosciuta, secondo quel sistema, agli amministratori, qualificati “mandatari” della società, la questione era affrontata in un’ottica di limitazione ai poteri di rappresentanza . L’art. 122 del codice di (66) commercio vietava agli amministratori di compiere “altre operazioni che quelle specialmente menzionate nell’atto costitutivo”. La formulazione della norma diede adito a talune interpretazioni volte a ritenere necessaria la specifica elencazione delle tipologie di atti attraverso i quali realizzare l’oggetto sociale (67) , dalle quali si ingenerò la prassi di procedere alla redazione della clausola dell’oggetto sociale secondo minuziose elencazioni di singole tipologie di atti. Nel sistema del codice vigente, in ambito di società di capitali, come è noto, il fenomeno ha subito una profonda evoluzione normativa: dapprima risultava applicabile l’art. 2298 cod. civ., espressamente richiamato dall’art. 2384 cod. civ., nella sua stesura originaria; successivamente, nel 1969, veniva data parziale CNN Notizie del 3 dicembre 2010 10 attuazione alla prima direttiva comunitaria (68) , con la modifica dell’art. 2384 cod. civ. e l’introduzione dell’art. 2384-bis cod. civ.; infine, con la riforma del diritto societario del 2003, viene data completa attuazione al testo della prima direttiva, con la soppressione dell’art. 2384-bis cod. civ. e l’ulteriore modifica dell’art. 2384 cod. civ. Dalla possibilità di poter eccepire in ogni caso l’estraneità degli atti rispetto all’oggetto sociale, o la sussistenza di limitazioni derivanti dall’atto costitutivo o dalla procura, purché iscritte nel registro delle imprese (e, in mancanza di pubblicità, qualora se ne provasse la conoscenza da parte del terzo), il regime si attenua con la riforma del 1969, facendo salvi in ogni caso i diritti dei terzi di buona fede, ed esponendo al rischio di eccezioni di estraneità solo i terzi che agiscano con l’intento doloso di danneggiare la società (circostanza da provare in caso di limitazioni al potere di rappresentanza pubblicate), o in mala fede (per l’estraneità degli atti rispetto all’oggetto sociale) , fino a rendere, con la riforma del 2003, (69) del tutto inopponibile ai terzi qualsiasi rilievo inerente limitazioni del potere rappresentativo conferito agli amministratori, a prescindere dallo stato soggettivo dei terzi, con l’eccezione di coloro che abbiano intenzionalmente agito a danno della società (70). 4.2 Le clausole sulle “operazioni strumentali” La prassi minuziosa (71) di includere, nella formulazione dell’oggetto sociale, una elencazione di atti che potranno risultare utili o opportuni al conseguimento dell’oggetto medesimo (prassi che, in definitiva, si risolve nella precisazione dei “poteri” degli amministratori), risente sia delle clausole abitualmente usate durante la vigenza del codice di commercio, sia del rigoroso e acritico recepimento, da parte degli operatori, di due risalenti sentenze della Cassazione (72) . Deve però precisarsi che le due sentenze erano incentrate sulla disciplina del conflitto di interessi , e solo in una delle due era contenuto un (73) riferimento, quasi un obiter dictum, alla portata delimitativa dell’oggetto sociale (74). Le cautele ispirate da tali sentenze hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della prassi citata (75), che si è andata progressivamente consolidando. Appare ormai pacifico il principio, da tempo ribadito dalla migliore dottrina , e poi recepito anche dalla giurisprudenza (76) , consistente nell'impossibilità di (77) determinare l'inerenza "automatica" all'oggetto sociale di un atto, tipologicamente individuato. Non si richiede, infatti, al fine di valutare l’estraneità di un’operazione rispetto all’oggetto sociale, un giudizio astratto di pertinenza sul tipo di atto (“prestazione di fideiussione” o “concessione di ipoteca”), ma deve essere verificato se, in concreto, un singolo atto determinato risulti strumentale all’attività della società CNN Notizie del 3 dicembre 2010 . Sono (78) 11 frequenti, in giurisprudenza, casi nei quali, nonostante l’esplicita previsione della tipologia di atto tra le “operazioni strumentali”, l’operazione in concreto sia stata ritenuta estranea all’oggetto sociale (79). Ed inoltre, non è possibile prevedere, in anticipo, tutte le specie di atti che potrebbero risultare necessari, o utili, o opportuni, per lo svolgimento dell’attività. Tentare di predisporre tali elenchi “è fatica vana ed anche pericolosa, perché naturalmente suffraga l’ipotesi che si possano fare soltanto quegli atti che sono espressamente elencati” (80). L’oggetto sociale è costituito da un’attività, ossia da atti teleologicamente orientati , volti al raggiungimento di una determinata finalità, di uno specifico (81) risultato (che, in questo contesto, sarà di natura economico-imprenditoriale): se è pur vero che la presenza di una pluralità di atti è condizione necessaria per l’individuazione dell'attività (e dunque risulta possibile identificare un'attività in via deduttiva, sulla base degli atti che la compongono), essa non risulta condizione sufficiente, in quanto non è vero che qualsiasi insieme di atti sia idoneo a costituire un’attività. La prassi tendente alla dilatazione della clausola dell’oggetto sociale, sorta al fine di contrastare le possibili eccezioni di estraneità si è rivelata, in concreto, inidonea allo scopo. 4.3. Il sistema dopo la riforma del 2003 nelle società per azioni La funzione primaria dell’indicazione dell’oggetto sociale viene rintracciata, dalla dottrina tradizionale , nella necessità di individuare il programma (82) economico della società, circoscrivendo l’area di rischio per i soci, e limitando così la discrezionalità dell’organo amministrativo. La competenza dell’assemblea straordinaria ad assumere la relativa deliberazione è inderogabile, ed è altresì previsto, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, un quorum rafforzato (art. 2369, comma 5, cod. civ.). Il tema merita di essere valutato alla luce dei significativi interventi operati dalla riforma quanto alla ripartizione delle competenze in materia gestoria. In ambito di società per azioni si afferma esplicitamente il principio dell’esclusiva competenza dell’organo amministrativo alla gestione dell’impresa (art. 2380-bis specificare il riferimento all’oggetto sociale) (83) , mentre è escluso – in linea di principio - un ruolo dell’assemblea dei soci al riguardo . Il “nuovo” art. (84) 2364, n. 5, infatti, non riproduce il corrispondente art. 2364 n. 4 cod. civ. , ma (85) consente unicamente il rilascio di autorizzazioni, se previste statutariamente, per il compimento di determinati atti. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli amministratori - come già sostenuto dalla dottrina in relazione al precedente sistema (86) , nonostante l’ambiguità della formulazione del n. 4 dell’art. 2364 CNN Notizie del 3 dicembre 2010 12 previgente –, circostanza che fa propendere la prevalente dottrina per la mancanza di vincolatività della deliberazione assembleare “autorizzativa” (87). La riforma espunge dall’ordinamento l’art. 2384-bis, privilegiando le istanze di certezza dei traffici commerciali, ma al tempo stesso esponendo la società al rischio di abusi da parte dei rappresentanti legali (88). In sintesi, si elimina, salva l’exceptio doli, la rilevanza esterna dell’oggetto sociale quale criterio di individuazione del limite al potere rappresentativo degli amministratori, che diviene generale. L’oggetto sociale continua a fungere da limite al potere di gestione, in ambito endosocietario (sul piano della responsabilità). Il nuovo sistema separa nettamente le sfere di competenza dei vari organi societari, in una nuova impostazione dell’assetto corporativo. In tale nuovo contesto, è necessario prestare particolare attenzione alla redazione della clausola relativa all’oggetto sociale. Ove essa sia formulata in maniera eccessivamente ampia, non risultando conforme al progetto imprenditoriale ipotizzato, sussiste il rischio che gli amministratori divengano sostanzialmente arbitri della destinazione delle risorse societarie , senza la possibilità, ferma restando la tendenziale (89) stabilità degli atti, di opporre ad essi almeno una responsabilità per il compimento di operazioni estranee all’oggetto sociale. La dottrina ha efficacemente evidenziato come l’indicazione dell’oggetto sociale abbia la funzione di evitare la trasformazione delle società per azioni in “strumenti per raccogliere il risparmio e destinarlo ad investimenti discrezionalmente scelti dai gruppi di controllo e dagli amministratori” . (90) Anche nelle compagini sociali particolarmente ristrette e legate da forti vincoli fiduciari, spesso indotte, per la carenza di un progetto imprenditoriale esattamente definito, a configurare la clausola in modo tale da garantire la possibilità di cogliere le occasioni di mercato, evitando il continuo ricorso a modifiche statutarie, un oggetto sociale eccessivamente ampio potrebbe risultare rischioso, in quanto idoneo ad esasperare eventuali disaccordi sull’assetto imprenditoriale da adottare. 4.4 (Segue): e nelle società a responsabilità limitata In ambito di società a responsabilità limitata le questioni legate all’estensione dei poteri di rappresentanza si pongono in termini analoghi a quanto avviene per la s.p.a., in ragione della formulazione dell’art. 2475-bis cod. civ., coincidente con l’art. 2384 cod. civ., dalla quale emergono le stesse esigenze (volte alla limitazione della discrezionalità degli amministratori almeno nei rapporti endosocietari). Sono individuabili inoltre ulteriori profili problematici, dati dalle differenze esistenti quanto alla disciplina della gestione. Le innovazioni responsabilità limitata radicali che interessano la disciplina della società a (91) configurano un sistema nel quale appare ragionevole CNN Notizie del 3 dicembre 2010 13 riflettere sulla sussistenza di un interesse dei soci alla precisa determinazione dell’oggetto sociale, e alla sua corrispondenza all’oggetto effettivamente esercitato, in relazione agli esiti applicativi derivanti da tale scelta (92). Nel nuovo modello assume rilievo centrale la figura del socio, inteso come soggetto personalmente interessato alla gestione dell’impresa sociale, ed in essa direttamente coinvolto (93) . Manca, dunque, una netta contrapposizione tra gruppo di controllo e minoranza, in ragione della presenza di alcuni istituti, volti a favorire la condivisione delle decisioni rilevanti per la società, attribuendo significativa forza contrattuale a tutti i soci. Al riguardo, si segnala la nuova disciplina in materia di recesso, la quale, in quanto idonea a condurre la società fino all’ipotesi estrema dello scioglimento, si traduce necessariamente, nelle compagini sociali chiuse, in un forte incentivo alla negoziazione . (94) Parimenti, non può trascurarsi la legittimazione di ciascun socio a promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 2476, comma terzo, cod. civ.). Nessun limite sussiste quanto all’attribuzione ai soci di competenze in materia gestoria , sia singolarmente intesi (2468, terzo comma, cod. civ.), sia come (95) collettività, in modo tale da consentire potenzialmente a ciascuno di essi di incidere sulla determinazione delle politiche gestionali, anche in assenza di precisazioni nell’atto costitutivo (art. 2479, primo comma, cod. civ. laddove si prevede la competenza decisionale dei soci, oltre che sulle materie loro riservate dall'atto costitutivo, anche sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione). Nel nuovo sistema perde rilievo persino l’organizzazione corporativa della società (art. 2479, quarto comma, cod. civ., che dispone che le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis solo ove si tratti di modificazioni dell'atto costitutivo o di decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale). Inutile precisare come, in un simile assetto, l’efficienza dell’agire sociale risulterebbe fortemente pregiudicata (o meglio, la conflittualità accentuata) se l’attività da esercitare fosse enunciata in termini poco chiari, così da non corrispondere, almeno tendenzialmente, all’attività che si intende effettivamente svolgere. La convinzione si rafforza se si ha riguardo alla peculiarità della disciplina in tema di oggetto sociale: con una scelta del tutto innovativa nel nostro sistema, viene attribuito il diritto di recesso (art. 2473 cod. civ.) in caso di mancato consenso non solo ad una modifica (formale) della clausola dell’atto costitutivo, ma CNN Notizie del 3 dicembre 2010 14 anche “al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo”. Tale disposizione deve essere coordinata con l’art. 2479, secondo comma, n. 5, che attribuisce all’assemblea dei soci la competenza ad assumere siffatte decisioni. La possibilità di utilizzo di tale strumento può essere fortemente compromessa dall’enunciazione dell’oggetto sociale in maniera generica, o semplicemente in termini più ampi rispetto all’ambito di attività effettivamente esercitato. 5. Prime conclusioni sulla “determinatezza” La riforma ha rivitalizzato in maniera significativa il dibattito sulle questioni legate all’indicazione dell'oggetto sociale, nella consapevolezza, tuttavia, che saranno le modalità di concreta applicazione delle norme, da parte degli operatori ad incidere sul valore sistematico da attribuire alle stesse , tenendo peraltro (96) conto del “fenomeno dell’inerzia degli ordinamenti giuridici” (97). Non sembra, per quanto sopra sinteticamente accennato, che la modifica delle disposizioni in materia di contenuto necessario dell’atto costitutivo (artt. 2328 e 2463 cod. civ., nelle quali è stato inserito il riferimento all’attività che costituisce l’oggetto sociale) abbia introdotto nuove indicazioni imperative quanto al legittimo ambito di estensione della clausola dell’oggetto sociale (98). Piuttosto, si è osservato come dall’assetto complessivo della riforma delle società di capitali sia desumibile un rafforzamento della sua rilevanza organizzativa. Secondo questa ottica, si è tentato di riflettere sugli esiti, quanto ai rapporti tra organi sociali, dell’indicazione dell’oggetto sociale in termini vaghi, così da non riflettere l’operatività della società. Si è dunque messo in luce come, essendo la società una forma di esercizio collettivo dell’impresa, ciò che dovrebbe verificarsi è la tendenziale corrispondenza tra l’attività descritta e quella che si intende effettivamente porre in essere, in modo da evitare che i soci siano spogliati della competenza all’individuazione di un elemento essenziale dell’atto costitutivo, ad essi inderogabilmente spettante (con la previsione, tra l’altro, di un quorum rafforzato e del diritto di recesso) e che sia pregiudicato il funzionamento di un’ampia serie di istituti societari. Trattandosi di un elemento inerente la sfera volitiva dei soci, naturalmente non sarà possibile, in fase di costituzione, verificare tale corrispondenza: è però doveroso accertarsi che le indicazioni siano fatte con un grado di specificazione e chiarezza da risultare idoneo, potenzialmente, ad assolvere a tale funzione. Naturalmente qualsiasi riflessione su questi profili può assumere sfumature diverse a seconda del contesto imprenditoriale di riferimento (inteso come dimensione dell’impresa, composizione della compagine azionaria, rapporti esistenti tra i soci, interesse degli amministratori al mantenimento del proprio prestigio CNN Notizie del 3 dicembre 2010 15 individuale, tipologia del vincolo fiduciario con la maggioranza, carenza di un progetto imprenditoriale definito). Neppure si può negare che debba sussistere sempre un certo grado di elasticità, da parte degli amministratori, nella conduzione dell’impresa societaria, in relazione alle condizioni di mercato e alle valutazioni di opportunità che si impongono, e che talora devono essere prese con una certa celerità. La scelta, in ogni caso, deve essere compiuta tenendo ben presenti le conseguenze che derivano dall’adozione di una formulazione più o meno ampia della clausola. Il notaio (99), allora, sarà tenuto, da un lato, esercitando il controllo di legalità, a verificare che sia rispettato il grado minimo di individuazione richiesto dal legislatore, e che non siano violate norme della legislazione speciale; dall’altro, nell’esercizio della propria funzione di adeguamento, dovrà illustrare ai soci i riflessi organizzativi derivanti dalle scelte compiute. Nell’ordinamento ante riforma, comunque, le valutazioni di convenienza degli interpreti hanno portato frequentemente - come rivela la prassi consolidata - ad optare per un’indicazione piuttosto vaga ed imprecisa del programma di attività della società, rinunciando, in tal modo, ad esempio, alla “protezione” di cui all’art. 2384-bis, a fronte del vantaggio, per la maggioranza, di poter mutare rapidamente settore di attività e cogliere così le occasioni del mercato, senza attendere l’esaurirsi dell’iter per la modifica statutaria, arrivando, in alcuni casi, ad una gestione anomala e arbitraria dell’impresa sociale. Resta da segnalare che, una volta individuato in termini molto ampi il contenuto della clausola dell’oggetto sociale, esso diviene “regola” dell’atto costitutivo: in quanto tale, assume il significato di “parametro” alla luce del quale è possibile giudicare della validità dei comportamenti con i quali essa viene attuata (100) . Pertanto, si profila un ulteriore elemento di potenziale conflittualità interorganica, poiché gli amministratori potranno essere ritenuti responsabili, alla luce del disposto dell’art. 2380-bis, primo comma, in caso di mancata realizzazione dell’intero programma in esso descritto (101). PARTE II 6. Oggetto sociale e liceità Vengono ora in questione i profili relativi alla illiceità dell’oggetto sociale, una delle cause di nullità della società (art. 2332, primo comma, n. 2) . Deve (102) segnalarsi, peraltro, come il legislatore, nel dettare la disciplina della nullità (103) delle deliberazioni assembleari (artt. 2379 e 2479-ter cod. civ.), non assoggetti la relativa azione al termine triennale, consentendo invece che siano impugnate senza CNN Notizie del 3 dicembre 2010 16 limiti di tempo, ove esse introducano una modificazione dell’oggetto sociale che contempli attività illecite o impossibili (104). Preliminarmente, occorre distinguere tre ipotesi di possibile illiceità dell’oggetto sociale: a) quella derivante dalla previsione di attività “di per sé” illecite, e cioè di attività il cui svolgimento è precluso, indipendentemente da qualsiasi valutazione relativa ai profili soggettivi di chi la pone in essere (ad es. attività di commercio di organi umani; tratta degli schiavi; sfruttamento della prostituzione); b) quella relativa ad attività il cui svolgimento è del tutto precluso alle società di capitali (es. attività di godimento ; attività professionali (105) ; singole (106) ipotesi previste dalla legislazione speciale (107)); c) quella derivante dalla previsione di attività il cui svolgimento, pur consentito in forma societaria, è “riservato”, ossia precluso ai soggetti diversi da quelli individuati dal legislatore. Le ipotesi sub a) e b) comportano solo la valutazione dell’indicazione dell’attività, in sé considerata. Ben più complessa è la questione sub c), che comporta la necessità di valutare in quali casi ed a quali condizioni possa affermarsi la “illiceità” di una data previsione statutaria. Si registra un numero elevato di leggi speciali, strutturate in modo eterogeneo, che, in relazione all’attività svolta, impongono alle società un oggetto “esclusivo” o limitato, l’adozione di una determinata struttura, dotazioni di capitale più elevate del minimo legale previsto in via generale per il tipo, o comunque il possesso di determinati requisiti, non necessariamente inerenti alla struttura societaria; in genere, alla verifica dell’esistenza di tali requisiti è subordinata la successiva iscrizione in appositi albi, elenchi o registri, o il rilascio di apposita autorizzazione (che può essere richiesta per la costituzione o, più frequentemente, per poter legittimamente avviare l’attività) . Non si può non (108) osservare come, a fronte dell’ampliamento della legislazione speciale, la prassi di prevedere lunghi elenchi di attività possa rivelarsi imprudente, in quanto aumentano i rischi che taluna delle previsioni possa rappresentare una violazione di un precetto normativo. La descrizione accurata dell’oggetto sociale può, quindi, favorire l’opera di controllo da parte delle autorità preposte (109); tuttavia, in caso di previsioni dubbie o polisense, sembra corretto propendere per un’interpretazione conservativa e a favore della liceità del programma di attività descritto (110) : nonostante non possa dirsi errata la diffusa prassi di precisare che le attività descritte saranno svolte “previo ottenimento delle autorizzazioni richieste” o “nel rispetto delle norme che disciplinano il settore”, tali specificazioni possono ritenersi pleonastiche, in quanto CNN Notizie del 3 dicembre 2010 17 la loro assenza non può essere interpretata come espressione di un intento contrario (111). Va precisato, inoltre, come la sottoposizione di un’attività a riserva, o comunque l’esistenza di una disciplina speciale non implichino affatto, in via automatica, la previsione di un’esclusività, o il riflesso di tale normativa speciale sulla conformazione dell’atto costitutivo; in numerosi casi la legge si limita a prevedere una sanzione in relazione al concreto esercizio dell’attività, posto in essere in assenza dei provvedimenti abilitativi richiesti, senza dettare specifici requisiti inerenti la struttura societaria. Di seguito si tenta di introdurre una sistematizzazione delle diverse tipologie di attività riservate, in relazione ai profili di interferenza con il procedimento di costituzione. Esulano dal presente lavoro i profili concernenti la formulazione dell’oggetto sociale e le riserve di attività in ambito di società pubbliche o a partecipazione pubblica (112). 7. Autorizzazioni per la costituzione È questa la fattispecie disciplinata puntualmente dal legislatore (113) deve rilevarsi come sia l’ipotesi meno ricorrente nella legislazione speciale , seppure (114) . L’art. 2330 cod. civ. prevede che, in sede di deposito per l’iscrizione dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese, ad esso debbano essere allegati “i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2329”, tra i quali sono indicati, al n. 3), “le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto”. Nella consapevolezza della crescente rilevanza della normativa speciale in questo ambito, il legislatore della riforma integra la previsione di cui al n. 3 dell’art. 2329 cod. civ. introducendo, tra le norme di attuazione e transitorie, l’art. 223quater. Tale norma chiarisce che i termini per l’iscrizione di cui agli artt. 2330 e 2436 cod. civ. (115) (rispettivamente di venti e trenta giorni), in caso di necessità di autorizzazioni, dipendenti dall’oggetto della società, non decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo o dalla deliberazione di modifica statutaria, bensì dal giorno in cui il provvedimento o sua copia autentica siano consegnati al notaio. In caso di iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta nonostante la mancanza o l’invalidità delle autorizzazioni, l’autorità competente al rilascio è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro. In queste ipotesi la verifica della sussistenza dell’apposita autorizzazione attiene al momento costitutivo, rilevando la sua consegna al notaio come momento di avvio della decorrenza del termine entro il quale procedere all’iscrizione. L’effettuazione dell’iscrizione CNN Notizie del 3 dicembre 2010 nel registro delle imprese in mancanza 18 dell’autorizzazione (116) comporta responsabilità del notaio ex artt. 138-bis e 28 l. not., in quanto risultano carenti le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, oltre all’eventuale responsabilità civile professionale. 8. Autorizzazioni (o concessioni, o iscrizioni in albi, elenchi, registri) richieste per l’esercizio dell’attività riservata ed esclusiva La tecnica normativa più ricorrente è quella con la quale il legislatore subordina il legittimo esercizio di una determinata attività al possesso di un’autorizzazione, che allora, per definizione, mancherà nel momento in cui la società viene iscritta nel registro delle imprese. A questa ipotesi va equiparata, per l’identità di impostazione dell’indagine, quella in cui il legittimo esercizio di una determinata attività sia subordinato all’iscrizione in appositi albi o registri, la cui tenuta è affidata ad un’autorità che verifica anche il possesso dei requisiti richiesti, senza che tecnicamente sia rilasciata una autorizzazione amministrativa. Particolare attenzione, in ragione dei possibili vizi che possono derivare sull’atto costitutivo, meritano quelle ipotesi in cui la legge richiede che l’attività riservata deve essere esercitata in via esclusiva (117). La tendenza del legislatore sembra essere stata, negli ultimi anni, quella di ridurre le previsioni di esclusività , con un’inversione di tendenza riscontrabile (118) nelle modifiche apportate recentemente al testo unico bancario (119). Se il procedimento di rilascio del provvedimento abilitativo è successivo all’iscrizione della società nel registro delle imprese, nel momento della redazione dell’atto costitutivo potrà essere verificato, eventualmente, solo il possesso di quei requisiti richiesti per il successivo rilascio dell’autorizzazione (o concessione), o per ottenere l’iscrizione in albi, elenchi o registri. Si pone allora la questione di quale debba essere l’estensione dei controlli relativi al possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione speciale per potere, successivamente, conseguire l’abilitazione allo svolgimento dell’attività. In sede di costituzione della società, sembra soddisfacente ritenere che debbano essere oggetto di verifica (da parte del notaio che procede al controllo di legalità) solo quegli elementi sui quali, tipicamente, si incentra il controllo di legalità di tipo omologatorio, e cioè quegli elementi sui quali il notaio svolge la propria prestazione tipica : in primo luogo la verifica sulla scelta del tipo societario (120) richiesto, della denominazione, del capitale, della corretta formulazione dell’oggetto sociale. Il controllo sulla sussistenza di altri requisiti, extrastatutari (ad esempio: professionalità e onorabilità degli amministratori; idoneità dei locali in cui si svolge l’attività) non compete al notaio, ma sarà oggetto di verifica da parte dell’autorità competente. In relazione all’estensione del mandato professionale ricevuto, ed alle CNN Notizie del 3 dicembre 2010 19 proprie competenze, il notaio potrà essere tenuto a fornire adeguata informazione alle parti. 8.1 Autorizzazioni per l’esercizio dell’attività e mancata conformità del contenuto dell’atto alla legislazione speciale Particolarmente complessa appare la valutazione delle possibili conseguenze, sia sul piano dei vizi dell’atto costitutivo, sia su quello della responsabilità disciplinare e professionale del notaio rogante, in caso di redazione di un atto costitutivo che preveda, all’oggetto sociale, una attività disciplinata dalla legislazione speciale, laddove siano carenti, in tutto o in parte, i requisiti societari richiesti (ad esempio: violazione dell’esclusività dell’oggetto, capitale sociale insufficiente). In questo caso, l’esperienza applicativa dimostra come non si possa adottare una impostazione unitaria, essendo piuttosto necessario articolare l’indagine in relazione alla concreta formulazione delle norme che disciplinano le attività riservate. 8.2 Riserva (con esclusiva) espressa Laddove il legislatore riservi espressamente l’esercizio di un’attività a determinati soggetti, prevedendone lo svolgimento in via esclusiva (ad es. gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. ), indicandone i requisiti, la (121) previsione di tale attività nella clausola dell’oggetto sociale, in assenza dei requisiti richiesti, determina conseguenze su due piani: non essendo la società idonea ad ottenere l’iscrizione nel registro, non potrà legittimamente svolgere l’attività, derivandone un danno; dal punto di vista della responsabilità disciplinare in capo al notaio, sembra ravvisabile l’ipotesi di richiesta di iscrizione in carenza delle condizioni richieste dalla legge (138- bis l. not.) Si potrebbe astrattamente obiettare che in questi casi la legge, tecnicamente, “riserva” lo svolgimento di determinate attività a soggetti che divengono tali solo nel momento di effettiva iscrizione nell’apposito registro. Ed è quindi vero che, in sede di costituzione, il notaio rogante non può avere contezza dell’effettiva, successiva iscrizione del soggetto. È pur vero, tuttavia, che un atto così redatto (ad esempio: con la previsione di attività ulteriori insieme a quelle esclusive; o con una dotazione di capitale insufficiente) viola di per sé la legge, in quanto non è conforme a quanto espressamente richiesto dal legislatore. Il notaio, indubbiamente, ha il controllo solo sul momento iniziale della fattispecie procedimentale volta alla creazione del soggetto abilitato a svolgere l’attività riservata, ma non per questo deve attenuare il rigore del proprio controllo su quella fase. Tale iter consta allora di una parte privatistica – che conduce alla CNN Notizie del 3 dicembre 2010 20 creazione della società – e di una pubblicistica – il procedimento amministrativo vero e proprio, che si conclude con il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione. Neppure è rilevante l’obiezione che la società, pur con l’indicazione dell’attività riservata nella clausola dell’oggetto sociale, in concreto possa non esercitarla, non rendendosi dunque passibile di alcuna sanzione (si osservi, infatti, come normalmente sia sanzionato penalmente l’effettivo esercizio abusivo): oltre alla lesione dell’affidamento dei terzi (che potrebbero essere indotti a ritenere che la società sia legittimata a compiere quella attività), alla compromissione della chiarezza nei rapporti interni tra gli organi sociali (non essendo definito l’ambito di operatività degli amministratori), ed alla circostanza che, ove l’attività oggetto di tale tipo di regolamentazione sia l’unica prevista, per la società risulterebbe verificata, sin dalla costituzione, una causa di scioglimento (per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, non disponendo la società dei requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione), la legge risulta di per sé violata, in ragione della specifica riserva posta dal legislatore, che collega la previsione di una determinata attività esclusiva nell’oggetto sociale al possesso di determinati requisiti strutturali. 8.3. Riserva (con esclusiva) non espressa Particolare attenzione è stata prestata ad un’ipotesi che pone problemi peculiari quanto alla valutazione dell’estensione della riserva: si tratta della disciplina della mediazione, per la quale si presentano difficoltà legate alla formulazione della norma (l’art. 5, comma terzo, lett. b) della l. 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dalla l. 5 marzo 2001, n. 57), la quale dispone che “l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile (…) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate” (122) . Nel corpo del provvedimento non risulta rinvenibile una disposizione relativa alla formulazione della clausola dell’oggetto sociale, limitandosi la legge a disciplinare le modalità di svolgimento in concreto dell’attività. Tale formulazione è potenzialmente idonea, pertanto, a determinare il dubbio se il precetto normativo che impone l’esclusività dello svolgimento dell’attività debba trovare riscontro nella clausola statutaria oppure se esso attenga unicamente al concreto svolgimento della stessa. Prima della l. 340/2000, nella fase in cui era in vigore il previgente disposto dell’art. 5, l. 39/1989 (che si limitava a rendere incompatibile la mediazione “con l’esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare”), la giurisprudenza onoraria aveva costantemente rifiutato l’omologazione degli statuti societari che si ponessero in contrasto con tale principio (123) . CNN Notizie del 3 dicembre 2010 21 Successivamente, in sede di procedimento disciplinare a carico di un notaio – che aveva rogato un atto costitutivo di s.r.l., prevedendo lo svolgimento di compravendita ed intermediazione nello stesso settore - non è stata ravvisata la violazione dell’art. 28 l. not., sulla base della distinzione tra il concetto di incompatibilità e di illiceità . La sentenza è stata confermata in appello (124) (125) . L’iter argomentativo dei giudici, in questa vicenda, si fonda sulla mancata assegnazione di qualsiasi rilevanza alla mera indicazione, nell'oggetto sociale, dell'attività di mediazione insieme ad altre con essa incompatibili, attribuendo, invece, esclusivo rilievo all'esercizio effettivo dell'attività. Sul punto si può osservare come tutta la normativa in materia di mediazione sia modellata più sul mediatore-persona fisica che sul mediatore-persona giuridica. E, se pare senz'altro corretto, per il mediatore-persona fisica, avere riguardo esclusivamente all'attività effettivamente svolta al fine di individuare comportamenti sanzionabili, la questione appare meno lineare per quanto concerne le società. In altre parole, se un soggetto "si propone", semplicemente, di porre in essere l'attività di mediazione insieme ad altre attività di natura imprenditoriale o professionale, il mero intento non potrà suscitare alcuna reazione da parte dell'ordinamento, se non quando ad esso sia stata data attuazione concreta. Mentre, per verificare se analoga soluzione possa valere per le società, come sostenuto nei provvedimenti citati, occorre riflettere sul valore che assume la specificazione dell'oggetto sociale, nonché sulla funzione che esso svolge nei confronti dei terzi e nei rapporti endosocietari. In via preliminare va osservato che non può dirsi risolutiva, perché non elimina i dubbi sulla liceità della clausola, in sé considerata, la semplicistica asserzione che la previsione statutaria in esame non comporta la commissione di alcun illecito penale o amministrativo finché l’attività non viene effettivamente esercitata. Si può infatti obiettare che, attraverso l'inclusione nell'oggetto sociale di una certa attività, intesa nel senso di insieme di atti di natura omogenea, teleologicamente orientati , si esprime compiutamente l'intento di porre in (126) essere, in serie, atti di un certo tipo. Pertanto, pare possibile sostenere l’illiceità di una formulazione idonea a rappresentare un programma di attività, la cui concreta realizzazione è vietata dalla legge. Stando alla lettera della norma, si potrebbe tuttavia obiettare che alla conclusione nel senso dell’illiceità della clausola (che preveda attività diverse, il cui concreto esercizio contemporaneo dia luogo ad incompatibilità) si possa pervenire solo ritenendo che – essendo la sanzione di cui all'art. 8, l. 39/1989, legata all’effettivo esercizio dell'attività - una volta enunciato un programma sociale, esso venga, necessariamente e concretamente, realizzato in tutti i suoi aspetti. Sul punto, occorre ricordare l’opinione secondo la quale gli amministratori sono CNN Notizie del 3 dicembre 2010 22 obbligati ad attuare l’oggetto sociale (127) . Come si è osservato (128) , l’oggetto sociale è una regola organizzativa che gli amministratori sono tenuti a seguire. Sul piano dei rimedi, però, è vero che il mancato rispetto di tale regola (che si può configurare come inadempimento, fonte di responsabilità) deve essere fatto valere dai soci – in sede di eventuale revoca degli amministratori, azione di responsabilità, o, nei casi più gravi, attraverso la procedura ex art. 2409 cod. civ. – ma non può condurre ad un’attuazione coatta di quanto descritto nella clausola statutaria. Quindi, se l’oggetto sociale prevede la mediazione insieme ad attività con essa incompatibili, gli amministratori potranno rifiutarsi di svolgere la mediazione, per non incorrere nel divieto di legge. Al riguardo, l’assemblea non potrà imporre ad essi di compiere delle attività dalle quali comunque sorge una responsabilità, che permane anche in caso di presenza di una espressa autorizzazione. Non si può fare a meno di osservare come nella realtà effettuale possa verificarsi un disallineamento tra regola statutaria e comportamento posto in essere dagli amministratori (con un diverso grado di possibile consapevolezza dei soci), consentendo, allora, che una parte del programma sociale possa restare inattuata. Ed è proprio su tale evenienza che si fondano le interpretazioni proposte dalla giurisprudenza appena ricordata: in questi casi l’incompatibilità di cui alla l. 39/1989, in concreto, potrebbe non presentarsi mai, in quanto è l’esercizio effettivo ad essere sanzionato. Tali possibili obiezioni, tuttavia, si basano su valutazioni legate alla previsione delle scelte concrete operate dall’organo amministrativo: è pertanto da evitare, sia in ossequio all’incompatibilità dettata dalla legge, sia in ragione della chiarezza dei rapporti endosocietari, che l’oggetto sociale contenga il riferimento alla disciplina della mediazione (129) insieme ad attività di natura diversa. Infine pare opportuno precisare che le perplessità in ordine alla effettiva violazione della incompatibilità posta dalla legge sono state sollevate nei confronti di quelle clausole costituite da un elenco di attività diverse, una sola delle quali (la mediazione) sia incompatibile con le altre, e che potrebbe in concreto non essere posta in essere, senza che per questo la clausola perda del tutto la propria capacità connotativa. È però doveroso distinguere tale evenienza dalla diversa altra ipotesi – talora suggerita in dottrina (130) - della previsione di attività indicate in modo “alternativo”, che è da ritenersi sicuramente illegittima (131). Da ultimo, va ricordato un recente intervento normativo in materia: l’art. 1 d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (pubblicato in G.U. il 23 aprile 2010), nel sopprimere il ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla l. 39/1989, prevede che le attività disciplinate dalla medesima legge siano soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di Commercio, che verifica il possesso dei CNN Notizie del 3 dicembre 2010 23 requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese; a tali iscrizioni nel registro delle imprese devono intendersi riferiti, ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella l. 39/1989. L’art. 80 del medesimo provvedimento dispone che le modalità di iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti già presenti nel ruolo, nonché le nuove procedure di iscrizione saranno disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto. Nelle more dell’emanazione della disciplina di attuazione resta in vigore il regime di cui alla l. 39/1989, che comunque non sembra essere stato modificato sostanzialmente quanto al possesso dei requisiti e alle ipotesi di incompatibilità. Attualmente, in base all’art. 11 della Circolare del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato (n. 3254/C del 10 settembre 1991, Disciplina della professione di mediatore. Applicazione D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, recante norme di attuazione della L. 3 febbraio 1989, n. 39), per l’iscrizione al Ruolo deve essere verificata l’insussistenza di incompatibilità nell’oggetto sociale (132). 9. Autorizzazioni (o concessioni, o iscrizioni in albi, elenchi, registri) richieste per l’esercizio di attività “riservate” ma non “esclusive” Nella legislazione speciale sembra essere ricorrente l’ipotesi in cui il legislatore riserva singole attività a determinati soggetti, senza però prevedere che l’attività sia svolta in via esclusiva. Talora si impongono limitazioni di compatibilità con lo svolgimento di attività di natura diversa, mentre in altri casi non è posta alcuna preclusione (133). 9.1 Attività con limitazione di compatibilità Vi sono attività per le quali il legislatore non prevede lo svolgimento in via esclusiva, ma consente il loro esercizio solo congiuntamente ad altre, specificamente individuate. In alcuni casi la tecnica legislativa è particolarmente complessa: si pensi alla attività di “agenzia in attività finanziaria” , per la quale una fonte primaria (134) (135) demanda ad apposito regolamento ministeriale la specificazione del contenuto dell’attività e la fissazione delle “condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali” (136). Il quadro è reso ancor più complesso dall’individuazione di una ulteriore variante: gli agenti in attività finanziaria che svolgono esclusivamente “il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire” (c.d. attività di money transfer ) (137) possono esercitare anche ulteriori attività: ad essi non si applica, cioè, la regola generale di cui all’art. 5, comma 3, DM 485/2001. CNN Notizie del 3 dicembre 2010 24 9.2 Attività senza limitazioni di compatibilità Vi è, poi, una serie molto ampia di attività, il cui esercizio, pur soggetto ad autorizzazione, risulta compatibile con lo svolgimento di attività di natura diversa. In questi casi è opportuno verificare solo la eventuale necessità di tenere conto di particolari requisiti statutari. In tale categoria vanno ricomprese una serie di ipotesi in materia di mediazione: in questo ambito, si osservi come la l. 39/1989 non ponga dei principi generali, ma sia applicabile in via residuale, salvo, cioè, l’esistenza di un’apposita disciplina. Pertanto, le tipologie di mediazione oggetto di appositi provvedimenti normativi non sono soggette all’applicazione della l. 39/1989, e dunque al regime di esclusività dell’esercizio in essa disposto (138). Se la legge richiede, per il legittimo esercizio dell’attività, solo il possesso di un’autorizzazione (o l’iscrizione in albi, elenchi, etc.) senza che siano dettati specifici requisiti rilevanti in sede di costituzione, non compete al notaio alcun dovere di controllo. Sarà compito degli amministratori farsi carico degli adempimenti richiesti, e aver cura di non avviare alcuna attività se non in possesso dei titoli abilitativi. Si è detto (139) della prassi, frequente, volta ad indicare la previsione dello svolgimento dell’attività “a condizione dell’ottenimento dell’autorizzazione”: tale espressione non è da intendersi come condizione in senso tecnico, ma come definizione di una regola di funzionamento (140). Alessandra Paolini ___________ *) Successivamente sono stati aggiunti in nota alcuni riferimenti aggiornati. 1) Fra i contributi monografici dedicati al tema dell’oggetto sociale, prima della riforma del diritto societario, si segnalano E. ZANELLI, La nozione di oggetto sociale, Milano, 1962; F. MARTORANO, Capacità delle società e oggetto sociale nel diritto anglo-americano, Napoli, 1961; G. LA VILLA, L'oggetto sociale, Milano, 1974, 1 ss.; E. BERTACCHINI, Oggetto sociale e interesse tutelato nella s.p.a., Milano, 1995; E. GLIOZZI, Gli atti estranei all’oggetto sociale nelle società per azioni, Milano, 1970; G. CASELLI, Oggetto sociale e atti ultra vires, Padova, 1970. Fra i contributi successivi alla riforma, M. BIANCA, Oggetto sociale ed esercizio dell’impresa nelle società di capitali, Milano, 2008; M. STELLA RICHTER Jr., Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni, in Tipo - Costituzione – Nullità, Trattato delle Società per Azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1*, Torino, 2004, 231 ss.; I D, sub artt. 2326-2328, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari – Costituzione – Conferimenti (a cura di M. Notari), Milano, 2008, 75 ss.; G. MUCCIARELLI, Profili dell’oggetto sociale nelle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino-Milano, I, 2006, 303 ss.; M. MIOLA, L’oggetto sociale tra autonomia statutaria ed autonomia gestoria, in Riv. Dir. Priv., 2008, 703 ss.; AA. VV., Oggetto ed attività delle società: ruolo e responsabilità del notaio. Atti del Convegno tenutosi a Napoli il 22 settembre 2007, Milano, 2008; C. CACCAVALE, Determinatezza CNN Notizie del 3 dicembre 2010 25 dell’oggetto sociale ed eterogeneità delle attività economiche, in Contratto e impresa, 2008, 839 ss.; L.E. NTUK, sub art. 2328, in Il nuovo diritto societario. Commentario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, 1, Bologna, 2004, 56 ss.; M. SEPE, sub art. 2328, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini – A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, I, 47 ss.; F. TASSINARI, sub art. 2328, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, I, 2639 ss.; M. AVAGLIANO, La costituzione della società per azioni, in Studi e materiali. Atti del convegno La riforma del diritto societario – Le riflessioni del notariato, 2004, 52 ss.; C. MONTAGNANI, Sub art. 2328 e sub art. 2463, in La riforma delle società, a cura di Sandulli – Santoro, 2003, Tomo I, 37 e III, 14. 2) Per la distinzione tra oggetto statutario e oggetto reale, MARTORANO, op. cit., 5, nota n. 1, 106; per il riferimento all’oggetto effettivo G. FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile italiano fondato da F. Vassalli, Torino, 1987, 267 e 946 ss. 3) E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile diretto da F. Vassalli, XV, 2, Torino, 1960, 77 ss. 4) L. MOSCO, La conversione del negozio giuridico, Napoli, 1947, 166 ss.; P. SCHLESINGER, Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto obbligatorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, 1273. 5) M. GIORGIANNI, La causa del negozio giuridico, Milano, 1961, 32; G. MIRABELLI, Dei singoli contratti, in Commentario del codice civile, Torino, 1960, 127. 6) F. MESSINEO, Contratto (dir. priv.), in Enc. Dir., IX. Milano, 1961, 836, con forti critiche nei confronti delle “equivoche statuizioni” del codice del 1942; lo stesso A. attribuisce significati non uniformi all’espressione “oggetto”, nelle diverse sedi della disciplina generale del contratto in cui essa ricorre (ad es. ritiene che all’art. 1376 cod. civ. essa sia usata nell’accezione di “contenuto”- op. cit., 839, e sostiene che i caratteri, o requisiti di cui all’art. 1346 cod. civ. si riferiscano alla “prestazione” – op. cit., 836). 7) R. SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, in Trattato di diritto civile diretto da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, vol. IV,1961, 135. Sottolinea invece la distinzione tra oggetto e contenuto del contratto A. CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, 35 ss. 8) P. FERRO-LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1971, 84. 9) C. ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, in G. B. Ferri – C. Angelici, Studi sull’autonomia dei privati, Torino, 1997, 303. 10) Per l’identificazione con i conferimenti, in quanto oggetto della prestazione cui i soci si obbligano, G. AULETTA, Il contratto di società commerciale, Milano, 1937, 125 ss. 11) Attribuiscono all’oggetto sociale il valore tecnico di “ambito di attività della società” E. ZANELLI, op. cit., 31; FERRO-LUZZI, op. cit., 366, dando conto di ricostruzioni diverse. 12) La nozione di “scopo” emerge espressamente, in ambito societario, solo in alcune disposizioni del codice civile: gli artt. 2247 e 2511 per il riferimento, rispettivamente, allo scopo lucrativo e a quello mutualistico; l’art. 2248 per lo scopo di godimento, che esula dallo schema causale societario; l’art. 2497-quater per il riferimento alle trasformazioni che implicano un mutamento di scopo (eterogenee). 13) In questi termini FERRI, op. cit., 8. La distinzione tra scopo (Zweck) e oggetto sociale (rectius, oggetto dell’impresa, Unternehmensgegenstand) è chiara anche nel sistema tedesco delle società di capitali, nonostante il riferimento allo scopo sia esplicito solo nella legge sulle società a responsabilità limitata (par. 1 GmbHG, che consente in linea teorica la costituzione di una s.r.l. anche per scopi non lucrativi: Gesellschaften mit beschränkter Haftung können…zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck… errichtet werden). In genere lo scopo non è specificato nello statuto, ma si desume dall’oggetto sociale (e sul punto v. il par. 3 AktG). Si ritiene (K. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, 3. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, München, 1997, 68) che l’oggetto sociale sia la principale – ma non l’unica - fonte conoscitiva dello scopo, elemento concettualmente sovraordinato (nello stesso senso A. SCHLUCK-AMEND, in Nirk-Ziemons-Binnewies, Handbuch der AG, Köln, 2009, Teil I, Rz. 4.157). 14) P. GRECO, Le società nel sistema legislativo italiano – Lineamenti generali, Torino, 1959, 8. 15) La rilevanza della modifica normativa è stata oggetto di valutazioni diverse da parte dei primi commentatori. Ad alcuni è parsa significativa, ed espressione di una netta preferenza, da parte CNN Notizie del 3 dicembre 2010 26 del legislatore, per una precisa indicazione dell’oggetto sociale (AVAGLIANO, op. cit., 66; A. BUSANI, La riforma delle società e dei bilanci – Le nuove regole per spa e srl, Milano, 2003, 12; D.U. SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 30); secondo altri, si sarebbe persa l’occasione per intervenire in maniera incisiva sulla questione (G.F. CAMPOBASSO, La costituzione della società per azioni, in Società, 2003, 283 ss.; ID., in Parere dei componenti del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in diritto commerciale interno e internazionale, in Riv. Soc., 2002, 1453 ss.). Sul punto v. anche MONTAGNANI, op. cit., Tomo I, 37 e Tomo III, 14; NTUK, op. cit., 66; SEPE, op. cit., 47 ss.; MUCCIARELLI, op. cit., 309; A. BERTOLOTTI, Costituzione della società e conferimenti, in Il nuovo diritto societario, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2005, 43 ss.; F. DI SABATO Diritto delle società, Milano, 2004, 146; P. ZANELLI, Gli atti e i verbali societari (Controlli e massime notarili), in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da F. Galgano, Padova, 2006, 110 ss. 16) G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1950, 126. In B. LIBONATI, L’impresa e le società. Lezioni di diritto commerciale. Le società di persone. Le società per azioni, Milano, 2004, 6, la nozione di società come “organizzazione dell’esercizio dell’attività di impresa”. 17) L’impresa assume rilievo autonomamente, in una prospettiva metaindividuale e oggettiva (C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali – Lezioni di diritto commerciale, seconda edizione, Padova, 2006, 215), quale “fenomeno produttivo oggettivamente considerato”, in modo tale da non consentire una configurazione della società in termini di “soggetto” dell’impresa (così G. FERRI jr., Brevi osservazioni in tema di impresa e società, in Riv. Dir. Comm., 2009, 543). 18) Secondo una prospettiva “contrattualistica”, C. ANGELICI, Introduzione alla riforma delle società di capitali, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, I, 2006, 5 ss.; ID., La riforma…cit.; ID., Note minime su “La libertà contrattuale e i rapporti societari”, in Giur. comm., 2009, I 403 ss.; FERRI jr, op. cit., 541 ss.; ID., Oggetto sociale e ambito di applicazione delle procedure concorsuali, in AA. VV. Oggetto ed attività delle società…cit.. Secondo un’impostazione “neoistituzionalistica” M. LIBERTINI, Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003 . Appunti per un corso di diritto commerciale, in RDS, 2008, 198 ss., spec. 204 ss.; ID., Riflessioni generali, in G. CIAN (a cura di), Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, Padova, 2004, 249 ss.; P. MONTALENTI, Il conflitto di interessi nella riforma del diritto societario, ivi, 200; G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, ivi, 14 ss. Un’importante riflessione sulla tendenziale neutralità, sul piano ideologico, delle opzioni “impresa attività” e “impresa istituzione” in G. COTTINO, Contrattualismo e istituzionalismo (variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppo), in Riv. soc., 2005, 693 ss. 19) Gegenstand des Unternehmenhs: par. 23 AktG e par. 3 GmbHG. Significativamente, per designare l’oggetto degli enti associativi in generale, la dottrina (SCHMIDT, op. cit., 67) fa riferimento al concetto di attività (Gegenstand der Verbandstätigkeit): l’attività delle società è, allora, l’esercizio di un’impresa. 20) G. ROMANO-PAVONI, Teoria delle società, Milano, 1953, 370 ss., pur distinguendo l’oggetto sociale dall’oggetto del contratto di società, che di quest’ultimo rappresenterebbe un elemento, giunge per questa ragione ad applicare anche ad esso l’art. 1346 cod. civ.; E. ZANELLI, (op. cit., 12 ss.), invece, partendo dal presupposto dell’eterogeneità dell’oggetto sociale rispetto all’oggetto del contratto – e dubitando persino della necessaria natura contrattuale della società – rifiuta l’applicabilità diretta dell’art. 1346 cod. civ. all’oggetto sociale, ma perviene comunque, per altra via, a ritenere applicabile la sostanza di tale disposizione all’oggetto sociale: “a questo riguardo, si deve senz’altro convenire che l’oggetto sociale in senso proprio debba essere possibile, lecito, determinato o determinabile: ma non già perché esso sia, di per sé, elemento contrattuale (oggetto del contratto di società) e quindi direttamente regolato dall’art. 1346 cod. civ. vigente, bensì perché questi principi generali del diritto delle obbligazioni sono anche applicabili, comunque, come è noto, e agli atti unilaterali tra vivi e aventi un contenuto patrimoniale (art. 1324 cod. civ.), e in genere a qualsiasi elemento di un rapporto o istituto giuridico contemplato positivamente dall’ordinamento, e ciò per necessità logica” (op. cit., 29, nota n. 28). 21) G. FERRI jr – M. STELLA RICHTER , L’oggetto sociale statutario, in Giust.civ., II, 2002, 494; STELLA RICHTER, sub artt. 2326-2328…cit, 108. CNN Notizie del 3 dicembre 2010 27 22) Sui rapporti tra impossibilità originaria e sopravvenuta, FERRI jr – STELLA RICHTER , op. cit., 494 ss. 23) A. BORGIOLI, La nullità della società per azioni, Milano, 1977, 419; LA VILLA, op. cit.,111 ss. 24) Precisa correttamente che “una attività (originariamente) impossibile appare, proprio per ciò, già in astratto inidonea a produrre un lucro” G. FERRI jr., Riflessioni in tema di oggetto statutario di società di capitali, Riv. Dir. Comm., I, 2002, 517 ss. Va ricordata l’autorevole dottrina, rimasta minoritaria, che ritiene necessaria una verifica della congruità del capitale rispetto all’attività programmata già in sede di costituzione (G.B. PORTALE, Capitale sociale e società sottocapitalizzata, in Riv. Soc. 1991, 27, e seguita da una parte della giurisprudenza onoraria: Trib. Piacenza, 17 luglio 1995, in Società, 1996, 190; Trib. Pistoia, 17 febbraio 1999, in Società, 1999, 741. Contra: App. L'Aquila, 13 giugno 1980, in Foro it., 1981, I, 2083; Trib. Trieste, 18 dicembre 1985, in Giur. comm., 1987, II, 331; Giur. it., 1987, I, 202; Trib. Napoli, 12 gennaio 1989, in Giur. comm., 1989, II, 426; Trib. Cosenza, 21 giugno 1990, in Società, 1990, 1386; Trib. Torino, 7 marzo 1996, in Società, 1996, 1279). 25) Sottolinea come questo tipo di valutazioni sia preclusa al pubblico ufficiale rogante STELLA RICHTER, sub artt. 2326-2328…cit., 109. 26) Tra molti, LA VILLA, op. cit., 62 ss; ROMANO-PAVONI, op. cit., 370 ss.; E. ZANELLI, op. cit., 12 ss.; SEPE, op. cit., 47. 27) In dottrina, tra i primi ad escludere l’applicabilità della determinabilità: FERRO-LUZZI, op. cit., 367, A. GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1963, 34 nota n. 4; LA VILLA, op. cit., 106 ss. (e nota n. 67, 106, per il riferimento alla dottrina contraria). Nella giurisprudenza onoraria è costante l’affermazione secondo cui l’oggetto sociale deve essere indicato con un sufficiente grado di specificazione e deve, pertanto, essere determinato e non meramente determinabile. In questo senso anche SEPE, op. cit., 48 nota n. 39. 28) Sul punto ampiamente FERRI jr., Riflessioni… cit., 499 ss. 29) Osservano comunque significativamente, con riguardo al requisito della determinatezza, che “ciò che non sia, almeno con una certa approssimazione, determinato non può dirsi logicamente indicato”, FERRI jr-STELLA RICHTER, op. cit., 494; v. anche STELLA RICHTER, sub artt. 23262328…cit., 109. 30) MONTAGNANI, op. cit., Tomo I, 37; NTUK, op. cit., 66; MUCCIARELLI, op. cit., 310; M. NOTARI, Costituzione e conferimenti nella S.p.a., in AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari, Milano, 2003, 6; SEPE, op. cit., 48; CACCAVALE, op. cit., 850. Diversamente T. BERTUZZI, Sub art. 2328, in La riforma del diritto societario - Società per azioni, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, 47. 31) La nozione stessa di “attività”, intesa come elemento idoneo a raggruppare una serie di atti in funzione del risultato che, attraverso essi, si intende conseguire, (v. infra par. 4.1) è suscettibile di interpretazioni secondo piani distinti. L’attività indicata deve rappresentare il complesso ambito operativo della società; nulla esclude, tuttavia, che all’interno dello stesso possano essere individuate più serie di atti riconducibili a diverse nozioni di attività "in senso oggettivo". In via esemplificativa, si pensi all'attività svolta dalle banche, disciplinata in modo particolareggiato dal legislatore: esse possono esercitare l'attività bancaria (che, di per sé, già comprende le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito), nonché ogni altra attività finanziaria (e quindi le attività di cui all'art. 106 T.U.B.), attività di consulenza, attività di intermediazione mobiliare, etc Si vedano gli artt. 1 lett. f), 10, 11, 16, 106, 114-bis e 114-sexies del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e gli artt. 1, commi 5 e 6, 18 e 29 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Tuttavia, mentre per i settori analiticamente regolamentati è lo stesso legislatore a chiarire la possibile estensione dell'attività, negli altri casi, salva la previsione specifica di incompatibilità previste dal legislatore, non si dispone di un criterio di fonte normativa per verificare la possibilità di coesistenza di attività di natura diversa. 32) Si fa frequentemente riferimento alla possibilità di indicare una pluralità di attività, purché le indicazioni non risultino talmente generiche e onnicomprensive da rendere l’oggetto sostanzialmente indeterminato: Trib. Roma, 14 dicembre 1977, (due decreti), in Riv. Dir. CNN Notizie del 3 dicembre 2010 28 comm., 1979, II, 157 ss. con nota di G. FERRI, In tema di determinazione dell’oggetto sociale; Trib. Ascoli Piceno, 26 maggio 1982, in Riv. not., 1984, 949; App. Milano, 6 ottobre 1986, in Società, 1986, 384 ss.; App. Catania, 23 gennaio 1987, in Società, 1987, 433; Trib. Venezia, 13 febbraio 1987, in Società, 1987, 831; Trib. Genova, 11 luglio 1987, in Società, 1987, 1076; Trib. Verona, 9 febbraio 1988, in Società, 1988, 530; App. Genova, 24 giugno 1988, in Giur. it., 1988, I, 623; Trib. Bologna, 18 gennaio 1990, in Vita not., 1990, 580; Trib. Cassino, 23 marzo 1990, in Vita not., 1991, 634; Trib. Bologna, 15 gennaio 1991, in Società, 1991, 824; Trib. Udine, 13 novembre 1991, in Consiglio Notarile di Udine, Giurisprudenza onoraria del Tribunale di Udine, Udine, 2000, 51; Trib. Trani, 25 maggio 1993, in Riv. not., 1993, 934, con nota di PAPPA MONTEFORTE; Trib. Trani, 11 agosto 1993, in Riv. not., 1994, 885; App. Catania, 22 ottobre 1993, in Vita not., 1994, 316; Trib. Bologna, 8 marzo 1995, in Società, 1995, 1230; App. Milano, 13 luglio 1996, in Riv. not., 1996, 1524; Trib. Udine, 5 agosto 1996, in Dir. fall., 1996, 1143. 33) Così E. ROPPO, Sugli usi giudiziali della categoria “indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto del contratto” e su una sua recente applicazione a tutela di “contraenti deboli”, in ALPA, BESSONE, ROPPO, Rischio contrattuale e autonomia privata, Napoli, 1982,125. 34) Cass. 15 marzo 1969, n. 842, in Rep. Giust. Civ., 1969, v. Obbligazioni e contratti, n. 416; conformi Cass. 4 luglio 1975, n. 2604, in Rep. Foro it., 1975, v. Contratto in genere, n. 138. 35) C. ANGELICI, Appunti sull’interpretazione degli statuti di società per azioni, in G. B. Ferri – C. Angelici, op. cit., 338; il saggio è pubblicato anche in C. ANGELICI, Attività e organizzazione. Studi di diritto delle società, Torino, 2007, 3 ss. 36) In questo senso C. ANGELICI, La costituzione della società per azioni, in Trattato Rescigno, vol. 16, 1985, 236; FERRI jr- STELLA RICHTER, op. cit., 497; STELLA RICHTER, sub artt. 2326-2328…cit., 110; LA VILLA, op. cit., 73; BORGIOLI, op. cit., 339 ss.; G. CAPO, La società per azioni – La costituzione e la nullità della società – Le modificazioni statutarie, Trattato di diritto commerciale diretto da V. Buonocore, Sezione IV – Tomo 5.1, Torino, 2010, 104. 37) L’inserimento in statuto di un riferimento a specifici provvedimenti normativi determina, in caso di successiva modifica delle disposizioni richiamate, la questione dell’interpretazione del rinvio – se cioè, esso debba essere inteso come fisso (volto quindi a richiamare la norma vigente al momento della redazione della clausola) o mobile (da riferirsi alle successive modificazioni dell’ordinamento). Sul punto, STELLA RICHTER, Forma e contenuto…cit., 301 ss. In ambito di clausole relative all’oggetto sociale, il rinvio a norme che disciplinino il contenuto di attività speciali deve essere inteso tendenzialmente come mobile, secondo un criterio di interpretazione conservativa: in numerosi statuti è ancora presente, ad esempio, il rinvio alla l. 1/1991 (provvedimento che per primo introduceva una disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare, poi confluita nel T.U.F.), in funzione di individuazione dell’ambito di operatività che alla società non è consentito svolgere. 38) Cfr. ad es. App. Catania, 22 febbraio 1989, in Società, 1989, 960 e App. Bari, 16 dicembre 1993, in Riv. Not., 1994, 886. 39) Per la ratio della diversa scelta operata in ambito di società cooperative, si rinvia a G. A. M. TRIMARCHI , L’oggetto sociale delle società cooperative: simmetrie e incongruenze tra mutualità e requisiti dei soci, in AA. VV., Oggetto ed attività delle società…cit., 203 ss. 40) CAMPOBASSO, La costituzione della società per azioni…cit., 283 ss.; ID., in Parere…cit., 1453 ss. MONTAGNANI, op. cit., Tomo I, 37 e Tomo III, 14; NTUK, op. cit., 66; MUCCIARELLI, op. cit., 309; A. BERTOLOTTI, Costituzione della società e conferimenti, in Il nuovo diritto societario, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2005, 43 ss.; F. DI SABATO, op. cit., 2004, 146; P. ZANELLI, op. cit., 110 ss. In particolare, secondo CAMPOBASSO, Parere...cit., 1453, l'attuale testo normativo, come il previgente, nel richiedere che l'atto costitutivo indichi “l'attività che costituisce l’oggetto sociale”, finisce per avallare il perpetuarsi della diffusa prassi di indicare oggetti sociali estremamente generici o omnicomprensivi. Di qui il suggerimento, de iure condendo, di integrare il testo dell'art. 2328, comma 1°, n 3, con l'indicazione che l'atto costitutivo deve specificare il settore economico, il settore merceologico e/o le modalità di svolgimento dell'attività (ad esempio, supermercato, e-commerce, e così via). CNN Notizie del 3 dicembre 2010 29 41) L’art. 89, n. 2, cod. comm. richiedeva l’indicazione della qualità e specie degli affari; secondo CAMPOBASSO, La costituzione della società per azioni…cit., 285, la diversa formulazione adottata dal codice del 1942 sarebbe “alla base della diffusa prassi di indicare oggetti sociali estremamente generici o onnicomprensivi”. 42) AktG, par. 23: “In der Urkunde sind anzugeben: (…) den Gegenstand des Unternehmens; namentlich ist bei Industrie- und Handelsunternehmen die Art der Erzeugnisse und Waren, die hergestellt und gehandelt werden sollen, näher anzugeben”. 43) GmbHG, par. 3: “Der Gesellschaftsvertrag muss enthalten: (…) den Gegenstand des Unternehmens”. Per una riflessione sulla diversa formulazione delle norme nell’AktG e nella GmbH, R. WALLNER, Der Unternehmensgegenstand der GmbH als Ausdruck der Unternehmensfreiheit, in JZ, 1986, 721 ss.; SCHMIDT, op. cit., 67 ss. 44) Si sofferma sui profili di rilevanza costituzionale sollevati dalla questione della formulazione dell’oggetto sociale WALLNER, op. cit., 726 ss. 45) Per alcune riflessioni sulla rilevanza dell’oggetto sociale anche nelle società unipersonali, v. WALLNER, op. cit., 725. 46) Sottolinea le difficoltà esegetiche dell’espressione E. BOCCHINI, I vizi della costituzione e la “nullità della società per azioni”, Napoli, 1977, 243. 47) Così M. MALTONI, sub art. 2332, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Vol. I, Padova, 2005, 85; M. BERTUZZI, Sub art. 2332, in La riforma del diritto societario- Società per azioni, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 102; BIANCA, op. cit., 130 ss. 48) Ulteriori espressioni che non soddisfano il requisito dell’indicazione in FERRI jr- STELLA RICHTER, op. cit., 496, e in STELLA RICHTER, sub artt. 2326-2328…cit., 110: “ogni specie di affari”; “ogni attività industriale o commerciale”; il riferimento “all’”agricoltura o industria”, all’”attività immobiliare, agricola o manifatturiera”, a “tutte le operazioni di compravendita”. Il rifiuto di omologazione per il riferimento a “partecipazione ad appalti, trattative, gare di enti pubblici o provati”, senza alcun riferimento al settore commerciale e ai contenuti contrattuali conseguenti in Trib. Roma, 3 marzo 1993, in Riv. not., 1993, 171 ss.; il rifiuto di omologazione per il riferimento alla “attività commerciale e agricola in genere” in Trib. Treviso, 30 giugno 1984 in Società, 1985, 631. 49) Le ritengono ammissibili FERRI jr., Riflessioni… cit., 512 ss.; MARTORANO, op. cit., 104 ss., pur sottolineando i rischi connessi alla loro adozione; sembrerebbe contrario CACCAVALE, op. cit., 843, ma v. poi le precisazioni ivi, 844-845. 50) Sul punto v. le attente ricostruzioni di D. FALCONIO, Responsabilità notarile ed oggetto sociale ovvero “nullità va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei l’atto rifiuta”, in AA. VV., Oggetto ed attività delle società…cit., 343 ss. e di V. PAPPA MONTEFORTE, L’oggetto sociale e l’articolazione dei controlli: il notaio, il conservatore dell’archivio notarile, il registro delle imprese, ivi, 323 ss. 51) Ci si riferisce al Companies Act del 2006 del Regno Unito, che consente la costituzione di società con oggetto sociale unrestricted, della quale, tuttavia, non possono dirsi del tutto fugati i dubbi di incompatibilità con la Seconda Direttiva CE, che contempla l’oggetto sociale tra i requisiti essenziali dell’atto costitutivo: sul punto M. BIANCA, Le società con oggetto sociale “unrestricted”: un esempio da imitare?, in Giur. comm., 2009, 299 e nota n. 29. 52) CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massime notarili in materia societaria, Milano, 2007, 16: “L’obbligo di indicare nell’atto costitutivo l’oggetto sociale (art. 2328 n. 3 e art. 2475 n. 3 c.c.) implica che tale indicazione debba avvenire in modo specifico e non generico. La specificità normalmente risulta dalla individuazione congiunta del settore economico in cui la società intende operare (produzione e/o scambio o prestazione di servizi) e dalla specificazione dei settori merceologici di riferimento, ma può anche risultare dalle particolari modalità con cui l’attività verrà svolta che, tenuto conto delle mutate esigenze e valutazioni socio-economiche, possono assumere una loro particolare specificità indipendente dal settore merceologico a cui l’attività verrà applicata: è il caso, in via meramente esemplificativa, dell’attività commerciale svolta attraverso ipermercati e supermercati, dell’e-commerce, di particolari attività di importexport, della commercializzazione di prodotti ricevuti da gruppi in pagamento di altre prestazioni (ad esempio attività pubblicitarie)”. CNN Notizie del 3 dicembre 2010 30 53) Nell’ambito di un’impostazione incentrata sulla massima discrezionalità – in ossequio al principio costituzionale della libertà di impresa - nella formulazione dell’oggetto sociale di s.r.l., WALLNER (op. cit., 727) sottolinea che questo debba essere fedele ai principi di “verità” e “chiarezza” (Gegenstandswahrheit e Gegenstandsfreiheit): ciò comporta la necessità di procedere ad una modificazione dell’oggetto sociale anche in caso di successiva limitazione dell’effettivo ambito di svolgimento dell’attività della società rispetto a quanto programmato nell’atto costitutivo (WALLNER, op. cit., 729). 54) FERRI jr., Riflessioni…cit., 514, osserva al riguardo che “l’ampiezza dell’oggetto sociale non impedisce affatto l’operatività delle norme che ad esso fanno riferimento, ma incide appunto soltanto sulle condizioni della loro applicazione”. BIANCA (op. ult. cit., 300 ss.) ritiene che, ove nel nostro ordinamento si ammettessero società ad oggetto sociale unrestricted, come attualmente consentito dal Companies Act inglese del 2006, esse costituirebbero “categoria a sé stante, latrice di una sua propria disciplina”, proprio in ragione della rilevanza delle disposizioni codicistiche che risulterebbero di difficile o nessuna applicazione (soffermandosi, in particolare, sugli att. 2380-bis, 2437, 2332 cod. civ.). 55) BERTUZZI, Sub art. 2328..cit., 47, mette in risalto l’eliminazione del requisito dell’esuberanza rispetto all’oggetto sociale nella fattispecie della riduzione volontaria del capitale (art. 2445 cod. civ.), ritenendo che ciò possa comportare un progressivo abbandono della prassi di indicare negli atti costitutivi una serie numerosa e disomogenea di attività; sui fattori all’origine di tale prassi v. però infra. 56) V. infra, par. seguente. 57) Sul punto, v. MUCCIARELLI, op. cit., 314 ss. 58) Ante riforma, la tutela dei creditori accordata ex art. 2445 cod. civ., seppure connessa all’oggetto della società, era in realtà posta a tutela dell’integrità del capitale sociale. 59) Per la rilevanza dell’impresa e dell’attività in relazione all’articolazione dei rapporti patrimoniali che si instaurano con la società ANGELICI, La riforma…cit., 2006, 222 ss. 60) Rafforzata da un quorum più elevato in seconda convocazione per le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2369, quinto comma, cod. civ.) e dal diritto di recesso (artt. 2437 e 2473 cod. civ.). 61) V. MUCCIARELLI, op. cit., 318 s., per l’affermazione di tale principio con riguardo all’individuazione del settore di riferimento per le azioni correlate, nonché in relazione all’ambito di costituzione del patrimonio destinato: in entrambi i casi gli amministratori sono tenuti ad agire entro i limiti posti dall’oggetto sociale statutario, la cui determinazione compete inderogabilmente all’assemblea. 62) Principio introdotto con il Bubble Act del 1720. Sul punto, ampi riferimenti in MARTORANO, op. cit., 17 ss., E. ZANELLI, op. cit., 376 ss.; LA VILLA, op. cit., 17 ss.; BIANCA, Oggetto sociale…cit., 18 ss. 63) Un’approfondita ricognizione del tema in DAVIES, Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, Seventh edition, London, 2003, 129 ss. 64) Attorney-General v Great Eastern Railway (1880), App. Cas. 473, HL; Baroness Wenlock v River Dee Co (1885) 10 App. Cas. 354, HL. 65) L’indicazione proveniente dalla reazione delle Corti, che tentavano di ricondurre i “poteri” in posizione di strumentalità rispetto a quanto indicato nell’oggetto, è stata nuovamente aggirata dalla prassi, con l’aggiunta della precisazione che ognuno dei poteri e delle attività indicate dovesse essere intesa come indipendente (“each of the specified objects or powers should be treated as independent and in no way ancillary or subordinate one to another”), per poi successivamente approdare alla previsione dello svolgimento di “ogni tipo di commercio o affari”). V. DAVIES, op. cit., 129 ss. 66) BIANCA, op. cit., 46 ss. 67) LA VILLA, op. cit., 175 ss. 68) Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1958, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell’articolo 58 (oggi 48), secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. Sulla base del “considerando” secondo il quale “la tutela dei terzi deve essere assicurata mediante CNN Notizie del 3 dicembre 2010 31 disposizioni che limitino, per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società”, l’art. 9, comma primo, prevede che “Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all’oggetto sociale, a meno che non eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell’oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l’atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova”. 69) Una recente sentenza di Cassazione (4 ottobre 2010, n. 20597, inedita) con riguardo ad una fattispecie cui era applicabile l’art. 2384-bis, cod. civ., giunge ad affermare la nullità dell’atto ultra vires, ponendosi però in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che pacificamente (con riguardo al regime ante riforma del 2003) ritiene che l’atto eccedente i limiti dell’oggetto sociale sia inefficace e inopponibile, e non nullo (Cass. 2 settembre 2004, n. 17678, in Giur. it., 2005, 985, con nota di LUONI; Cass. 11 dicembre 2006, n. 26325, in Giur. it., 2007, 1437; Cass. 15 aprile 2008, n. 9905, in BBTC, 2009, 269 ss., con nota di M. MIOLA). 70) Si segnala come sia controverso se la disciplina delle limitazioni volontarie ai poteri degli amministratori, di cui al secondo comma dell’art. 2384 cod. civ. (exceptio doli), possa essere applicata anche alle limitazioni derivanti dall’oggetto sociale: in senso negativo L. SALAMONE, Oggetto sociale e poteri di rappresentanza dell’organo amministrativo, in Giur. Comm., 2008, I, 1095 ss. La dottrina maggioritaria giunge comunque a ritenere opponibili le limitazioni derivanti dall’oggetto sociale, nei confronti dei terzi che abbiano intenzionalmente agito a danno della società, attraverso un’applicazione diretta o analogica dell’art. 2384, secondo comma, cod. civ.: tra molti, F. BONELLI, L’amministrazione delle spa nella riforma, in Giur. comm., 2003, II, 700 ss.; G. MOSCO, sub art. 2384, in Società di capitali. Commentario a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 610 ss.; S. GISOLFI – M. C. LUPETTI, La rappresentanza generale degli amministratori di società di capitali, in Riv. not., 2004, 1329 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori di società per azioni, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, TorinoMilano, II, 2006, 662 ss.; A. DENTAMARO, sub art. 2384, in Il nuovo diritto societario. Commentario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, 1, Bologna, 2004, 690 ss.; C. MALBERTI, sub art. 2384, in Amministratori, a cura di Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società diretto da Marchetti – Bianchi – Notari, Milano, 2006, 198. 71) Prassi che da alcuni (G. CASELLI, Oggetto sociale e atti ultra vires: dieci anni dopo, in Riv. Soc., 1980, 754 ss., 757 e 758) è stata definita “assurda” e “stolta”, da altri (L. M. A. D I CESARE, Gli atti estranei all’oggetto sociale, in Vita not., 1999, II, 377 ss., 378) “assai prudente e statica”. R. WEIGMANN (Rappresentanza e oggetto sociale nelle società di capitali, in Impresa e tecniche di documentazione giuridica, II. Documentazione e vita dell’impresa , Milano, 1990, 256) ritiene che simili elenchi siano “superflui”. 72) Cass. 25 ottobre 1958, n. 3471, e Cass. 20 giugno 1958, n. 2148, in Foro it., 1959, I, 1150 ss., e in BBTC, 1959, II, 27 ss., con nota critica di G. FERRI, Fideiussioni prestate da società, oggetto sociale, conflitto di interessi. Per una ricostruzione efficace v. CASELLI, op. ult. cit., 754. 73) Si trattava della prestazione di fideiussioni, in nome e per conto di una società, a favore di una banca per garantire le obbligazioni di un’altra società, nella quale erano interessati gli amministratori della prima. Sul tema delle garanzie nei gruppi, per tutti, M. MIOLA, Le garanzie intragruppo, Torino, 1993 e R. SANTAGATA, Oggetto sociale e articolazione dell’attività imprenditoriale, in AA. VV., Oggetto ed attività delle società…cit., 97 ss. 74) In Cass. n. 3471, cit., si afferma genericamente l’esorbitanza della fideiussione rispetto all’oggetto sociale, e la necessità di un “verbale assembleare”, per il mutamento dell’oggetto sociale, “autorizzante la fideiussione”, nonostante la presenza della “clausola di stile” in materia di operazioni strumentali. Ma, negli stessi anni, per l’irrilevanza dell’eventuale deliberazione dell’assemblea ordinaria v. Trib. Parma, 6 febbraio 1957, con nota di MENGONI. CNN Notizie del 3 dicembre 2010 32 75) CASELLI, op. ult. cit., 757, parla di un vero e proprio “equivoco”; v. anche G. GRIPPO, Travisamento e persuasività dell’obiter dictum in due casi emblematici, in Contratto e impresa, 1997, 668. 76) T. ASCARELLI, Fideiussione, conflitto di interessi e deliberazioni di consiglio; oggetto e capacità sociale, in Riv. Soc., 1959, 726; FERRI, op. ult. cit., 27; R. WEIGMANN, Rappresentanza e oggetto sociale nelle società di capitali, in Impresa e tecniche di documentazione giuridica, Vol. II, Milano, 1990, 256. 77) La giurisprudenza ha spesso affrontato la questione (soprattutto in relazione alla prestazione di garanzie): Cass., 14 maggio 1999, n. 4774, in Giur. Comm., 2001, 50; App. Roma, 22 febbraio 1996, in Foro it., 1997, I, 1612; Cass. 15 giugno 2000, n. 8159, in Giur. Comm., 2002, II, 34; App. Bologna, 29 gennaio 2003, in Società, 2003, 1120; Trib. Roma, 10 gennaio 2001, in Società, 2001, 1256, con nota di DI MAJO; in Giur. it., 2001, 1431, con nota di R. WEIGMANN; Cass. 2 settembre 2004, n. 17678, cit.; Cass. 15 aprile 2008, n. 9905, cit. 78) CASELLI, op. ult. cit., 758; FERRI, op. ult. cit., 31; R. WEIGMANN, Società per azioni, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1994, 209 ss., 221. 79) Trib. Roma, 10 gennaio 2001, cit., ha, ad esempio, rilevato l’estraneità rispetto all’oggetto sociale della concessione di ipoteche sugli immobili sociali a favore di un’altra società (perché concessa in ragione di vincoli di parentela tra i rispettivi soci di controllo), nonostante la previsione, nell’atto costitutivo, di una clausola in materia di operazioni strumentali che comprendeva tale tipo di negozi. La decisione è stata confermata in appello (ma la pronuncia risulta inedita), come si legge nella motivazione della pronuncia della Cassazione sulla questione (Cass. 15 aprile 2008, n. 9905, cit.), che conclude invece per la piena efficacia delle garanzie (ma in quanto autorizzate da apposita deliberazione assembleare, non in ragione della previsione della clausola sulle operazioni strumentali). 80) Così CASELLI, op. ult. cit., 758. 81) G. AULETTA, Attività (Dir. Priv.), in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 981 ss. 82) Si rinvia alle trattazioni generali di E. ZANELLI, op. cit..; CASELLI, Oggetto sociale…cit.; GLIOZZI, op. cit.; LA VILLA, op. cit.; E. BERTACCHINI, op. cit. 83) Anteriormente alla riforma del diritto societario, vi era diversità di posizioni fra chi riteneva che gli amministratori avessero una competenza esclusiva ed inderogabile in materia di gestione (F. BONELLI, Gli amministratori di Società per azioni, Milano, 1985) e chi, invece, sosteneva che lo statuto ben potesse trasferire all'assemblea - quale centro propulsore dell'attività sociale pregnanti funzioni gestorie (P. ABBADESSA, La gestione dell'impresa nella società per azioni, Milano, 1975, 31; V. CALANDRA BUONAURA, Potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori, in Trattato delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Vol. 4, Torino, 1990, 117; A. PAVONE LA ROSA, Le attribuzioni dell'assemblea della società per azioni in ordine al compimento di atti inerenti alla gestione sociale, in Riv. Soc., 1997, 16 ss.). 84) Sul punto in dottrina, con posizioni distinte, G.B. PORTALE, Rapporti fra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino-Milano, II, 2006, 10; V. PINTO, Brevi osservazioni in tema di deliberazioni assembleari e gestione dell'impresa nella società per azioni, in Riv. Dir. impr., 2004, 441; P. ABBADESSA, L’assemblea nella s.p.a.: competenza e procedimento nella legge di riforma, in Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative (Atti Convegno di Piacenza, 14-15 marzo 2003, organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza), a cura di M. Rescigno – A. Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004, 275 ss.; A. TUCCI, Gestione dell’impresa sociale e “supervisione” degli azionisti. L’esperienza italiana a confronto con la disciplina delle public companies nordamericane, Milano, 2003, 29; F. BONELLI, L’amministrazione delle spa nella riforma, cit., 700 ss.; F. GUERRERA, La responsabilità “deliberativa” nelle società di capitali, Torino, 2004, 56 ss; N. ABRIANI, sub art. 2380-bis, in Il nuovo diritto societario. Commentario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, 1, Bologna, 2004, 671 ss. 85) Per una critica alla formulazione della norma, che andrebbe oltre il dettato della legge delega (art. 4, comma 8, lett. c) della legge 3 ottobre 2001, n. 366, il quale si limita a obbligare il legislatore delegato a “definire le competenze dell’organo amministrativo con riferimento CNN Notizie del 3 dicembre 2010 33 all’esclusiva responsabilità di gestione” e non, quindi, alla gestione esclusiva), G.B. PORTALE, op. ult. cit., 10 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, 538; ABBADESSA, L’assemblea nella s.p.a.: competenza e procedimento…cit., 275 ss. 86) Per tutti, v. F. BONELLI, La responsabilità degli amministratori di società per azioni, Milano, 1992; ABBADESSA, La gestione dell’impresa…cit., 61; CALANDRA BUONAURA, Potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori…cit., 109; PAVONE LA ROSA, op. cit., 3 ss. 87) La questione è discussa in dottrina. Sul punto, con opinioni diverse, GUERRERA, op. cit., 74; PINTO, op. cit., 445 ss.; PORTALE, op. ult. cit., 26; G. E. COLOMBO, Amministrazione e controllo, in AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari, Milano, 2003, 175 ss. 88) In relazione all’esistenza di un trade-off tra tutela dell’affidamento dei terzi e rafforzamento della tendenza degli amministratori ad operare in maniera discrezionale, v. E. ZANELLI, op. cit., 388. 89) È stato significativamente rilevato che “(i)l compimento di un atto estraneo all’oggetto sociale rientra, dunque, oggi, a pieno titolo, nel potere di rappresentanza degli amministratori” (L. RESTAINO, Sub art. 2384, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli – V. Santoro, 2003, Tomo I, 423). Sul punto v. anche N. ABRIANI, Conflitto di interessi e rappresentanza nella nuova società a responsabilità limitata, in Società, 2003, 416; E. ALEMAGNA, Potere di gestione e rappresentanza degli amministratori delle s.p.a. dopo la riforma, in Società, 2004, 284 ss.; F. BONELLI, Atti estranei all’oggetto sociale e poteri di rappresentanza, in Giur. comm., 2004, I, 925 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori…cit., 662 ss.; G. CASELLI, I sistemi di amministrazione nella riforma delle s.p.a., in Contr. e impresa, 2003, 149 ss.; S. D’AGOSTINO, Passato e presente dell'atto ultra vires nel sistema di gestione delle società per azioni non quotate: la vendita dell'unico immobile strumentale all'attività sociale, in Riv. Not., 2005, 1291 ss.; MALBERTI, op. cit., 171 ss.; E. SENINI, Poteri di rappresentanza degli amministratori ed estraneità degli atti all’oggetto sociale, commento a Trib. Brescia, 30 gennaio 2006, in www.ilcaso.it; COLOMBO, op. cit., 178. 90) GLIOZZI, op. cit., 97. 91) Per un inquadramento sistematico, C. ANGELICI, op. ult. cit., passim; ID., Introduzione…cit., 5 ss.; G. BARALIS, La nuova società a responsabilità limitata: “hic manebimus optime”. Spunti di riflessione sul problema delle lacune della disciplina, in Riv. Not., 2004, 1099 ss.; P. SPADA, Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata), in Riv. dir. civ., 2003, I, 489 ss.; G. ZANARONE, Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. Soc., 2003, 58 ss.; G. MARASÀ, La s.r.l. come società di capitali e suoi caratteri distintivi dalla s.p.a., in St. Iuris, 2005, 301 ss.; G.B. PORTALE, Riforma delle società di capitali e limiti di effettività del diritto nazionale, in Corr. Giur., 2003, 146 ss. G. COTTINO, La riforma societaria ai suoi primi giri di boa: noterelle in margine ad alcuni dati giurisdizionali e statistici (con qualche mauvaise pensée), in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino-Milano, I, 2006, 27 ss.; S. FORTUNATO, I principi ispiratori della riforma delle società di capitali, in Giur. comm., 2003, I, 728 ss. 92) Importanti riflessioni sui profili di efficienza connessi alle scelte operate in tema di individuazione dell’oggetto sociale in BIANCA, op. cit., 110 ss., 303 ss. 93) Sulla rilevanza in materia di gestione del socio di s.p.a. e s.r.l. v. ANGELICI, La riforma…cit., 105 ss.; G. DORIA, Il controllo del socio sull’amministrazione nella s.r.l., in Dir. giur., 2005, 217 ss.; G. BARALIS, op. ult. cit., 1099 ss.; M. PERRINO, La “rilevanza del socio” nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione, in Giur. Comm., 2003, I, 821 ss.; N. ABRIANI, Controlli e autonomia statutaria: attenuare l’ “audit” per abbassare il “voice”?, in Analisi giuridica dell’economia, 2003, 339 ss.; M.G. BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino-Milano, III, 2006, 587. 94) ANGELICI, op. ult. cit., 90 ss. CNN Notizie del 3 dicembre 2010 34 95) Sulla tematica dei diritti particolari dei soci, ex art. 2468, comma 3, cod. civ., A. DACCÒ, I diritti particolari del socio nelle s.r.l., in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 3, Torino, 2007, 407; M. NOTARI, Diritti “particolari” dei soci e categorie “speciali” di partecipazioni, in Analisi giuridica dell’economia, 4/2003, 1 ss.; M. MALTONI, sub art. 2468, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 1815 ss. L. ABETE, I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili, in Società, 2006, 295 ss.; PERRINO, op. cit., 821 ss.; G. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, in Il codice civile. Commentario fondato da P. Schlesinger diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2010, 522 ss. Più in generale, sulla amministrazione delle società a responsabilità limitata dopo la riforma, G.C.M. RIVOLTA, I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino-Milano, III, 2006, 517 ss.; C. CACCAVALE, L’amministrazione nelle società a responsabilità limitata in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi sulla riforma del diritto societario, Milano, 2004, 705; ID., L’amministrazione, la rappresentanza e i controlli, in Caccavale – Magliulo – Maltoni – Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, 2004, 329 ss.; R. RORDORF, I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l., in Società, 2003, 664 ss.; S. AMBROSINI, La responsabilità degli amministratori nella nuova s.r.l., in Società, 2004, 293; P. BENAZZO, L’organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari, in Società, 2003, 1062 ss.; V. BUONOCORE, L’organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata, in Riv. Not., 2004, 589 ss.; L. NAZZICONE, L’amministrazione nella nuova società a responsabilità limitata, in Foro it., 2004, I, 2854; G. CAPO, Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2003, I, 501 ss.; L. DE ANGELIS, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. Soc., 2003, 469 ss.; ZANARONE, Introduzione…cit., 58 ss.; M. RESCIGNO, Le regole organizzative della gestione della S.r.l., in CIAN (a cura di), Le grandi opzioni…cit., 323 ss. 96) C. ANGELICI, La formazione della volontà societaria nell'assemblea e le decisioni dei soci, in Le società: autonomia privata e suoi limiti nella riforma, Atti del Convegno tenutosi a Taormina il 21-22 marzo 2003, Milano, 2003, 33 ss. 97) L’espressione è di F. D’ALESSANDRO, “La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata”. Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, in Riv. Soc., 2003, 34. 98) Nell’imminenza della riforma del diritto societario si è posta la questione della esistenza di un obbligo di adeguamento delle clausole relative all’oggetto sociale. Per la soluzione negativa: F. MAGLIULO, La costituzione della società, in Caccavale – Magliulo – Maltoni – Tassinari, La riforma…cit., 28; A. RUOTOLO, Gli adeguamenti a norme inderogabili ex art. 223-bis disp. att. c.c., in Studi e materiali, 2004, 800; A. PAOLINI, , In tema di oggetto sociale: spunti per una riflessione sistematica alla luce della nuova disciplina dei tipi s.p.a. e s.r.l., in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi sulla riforma del diritto societario, Milano, 2004, 111; nel senso, invece, della necessità dell’adeguamento di quelle clausole che individuino l’oggetto sociale in modo generico, affinché risultino precisate in maniera dettagliata le specifiche attività economiche al cui svolgimento l’organizzazione societaria sia preordinata L. DE ANGELIS, Le modifiche statutarie obbligatorie per le società di capitali e cooperative, in Riv. Dott. comm., 2004, 37 ss. 99) Sul ruolo del notaio in sede di costituzione di società di capitali A. PAVONE LA ROSA – G. L. NIGRO, Il procedimento di costituzione della società per azioni, in Tipo - Costituzione – Nullità, Trattato delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G.B. Portale, 1*, Torino, 2004, 380 ss.; G. LAURINI, Autonomie e controllo di legalità dopo la riforma delle società di capitali, in Riv. not., 2004, 15 ss.; ID., sub artt. 2329-2330, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari – Costituzione – Conferimenti (a cura di M. Notari), Milano, 2008, 151 ss.; R. TORRE, Atti costitutivi e modificativi di società di capitali ricevuti da notaio e richiesta di iscrizione presso il registro delle imprese: funzione, natura, oggetto del controllo di iscrivibilità e soggetti legittimati in materia, in Riv. not., 2006, 343 ss.; G. CASU, Controllo di iscrivibilità nel registro delle imprese di atti societari, in Dizionario giuridico del notariato nella casistica pratica, Milano, 2006, 332 ss.; in particolare, sul controllo di legalità in relazione all’oggetto sociale, FALCONIO, op. cit., 343 ss.; PAPPA MONTEFORTE, op. ult. cit.; BIANCA, CNN Notizie del 3 dicembre 2010 35 op. cit., 126 ss. Per i profili concernenti la responsabilità civile, G. CELESTE, La responsabilità civile del notaio, Milano, 2002; U. LA PORTA, La responsabilità professionale del notaio – Profili di responsabilità civile e penale del pubblico ufficiale, Torino, 2003. 100) ANGELICI, Le basi contrattuali…cit., 316. 101) M. LIBERTINI, Costituzione e conferimenti, in Studi e materiali. Atti del convegno La riforma del diritto societario – Le riflessioni del notariato, 2004, 36, sottolinea come gli amministratori siano “in una posizione di doverosità (corsivo dell’A.) nell’attuazione dell’oggetto sociale nella sua interezza, salvo l’esistenza di giustificazioni oggettive al mancato svolgimento di una certa linea di attività”. 102) Sul punto, per la rilevanza unicamente dell’attività formalmente prevista nell’atto costitutivo e non quella in concreto svolta: C. ANGELICI, La società nulla, Milano, 1975, 191; BORGIOLI, op. cit., 414; M. SCIUTO, La “mancanza dell’atto costitutivo” di società per azioni, Milano, 2000, 88 ss., 213 ss., 241 ss. 103) In termini di “disciplina aggravata” dell’invalidità, G. FERRI, Manuale di diritto commerciale a cura di Angelici – Ferri, Torino, 2006, 331 ss. 104) Sulle invalidità delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci, A. STAGNO D’ALCONTRES, L’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di s.p.a. La nuova disciplina, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, TorinoMilano, II, 2006, 169 ss.; M. CENTONZE, La delibera nulla: nuove tendenze interpretative e profili di disciplina, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino-Milano, II, 2006, 309 ss.; A. GENOVESE, Le fattispecie tipiche di invalidità, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino-Milano, II, 2006, 219 ss.; G. MEO, Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino-Milano, II, 2006, 293 ss.; R. LENER, Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni, in Riv. Dir. comm., 2004, I, 79 ss.; ID., Sub art. 2379, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini – A. Stagno d’Alcontres, I, Napoli, 2004, 565 ss.; G.A. RESCIO, Il sovrano in esilio: riflessioni e problemi in tema di assemblea e decisioni dei soci, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi sulla riforma del diritto societario, Milano, 2004, 354 ss.; C. ANGELICI, La formazione…cit., 33 ss.; ID., Note in tema di procedimento assembleare, in Riv. Not., 2005, 718 ss. e in C. ANGELICI, Attività e organizzazione…cit., 71 ss.; GUERRERA, op. cit., 220 ss.; G. PRESTI – M. RESCIGNO, L'invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci, in AA. VV., Il nuovo ordinamento delle società, Milano, 2003, 133 ss. A. PISANI MASSAMORMILE, Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti, in Riv. Dir. comm., 2004, I, 55 ss.; M. LIBERTINI, Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella disciplina delle deliberazioni assembleari di s.p.a., in Il nuovo diritto societario (Prime riflessioni su alcuni contenuti di disciplina), (Atti Convegno Catanzaro 23 maggio 2003), a cura di A. Genovese, Torino 2004, 1 ss.; G. MUSCOLO, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nella s.p.a. (prima parte): cause ed effetti dell'invalidità dell'atto, in Società, 2003, 535. 105) La assoluta incompatibilità del mero godimento con il fenomeno societario, derivante dal disposto dell’art. 2248 cod. civ., è stata posta in dubbio da una serie di provvedimenti fiscali transitori, volti a legittimare la trasformazione agevolata di società di mera gestione in società semplici. La portata sistematica di tali provvedimenti è controversa (in dottrina, G. BARALIS, Influenze della legislazione tributaria sulla legislazione civile. Anche modifiche “indotte” alla legislazione civile?, in Studi e materiali, 2003, 403 ss.; ID., Una “nuova” società semplice: la società immobiliare di mero godimento e la società semplice di mero godimento in genere, in Studi e materiali, 2003, 683 ss.; ID., Riflessioni sui rapporti fra legislazione tributaria e diritto civile. Un caso particolare: le società semplici di mero godimento, in Riv. dir. comm., 2004, 171 ss. P. MONTALENTI, Diritto commerciale, diritto tributario, scienze aziendali: categorie disciplinari a confronto in epoca di riforme, in Giur. It., 2004, 684 ss.; G. COTTINO, Diritto commerciale, Vol. I, Tomo II, Padova, 1994, 13; C. COSTA, Le società di godimento tra disciplina civilistica e disciplina fiscale, in Vita not., 1995, 564 ss.; O. CAGNASSO, La trasformazione delle società, in Commentario al codice civile diretto da P. Schlesinger, Milano, 1990, 52; K. MARTUCCI, Le società CNN Notizie del 3 dicembre 2010 36 di godimento nel diritto italiano d’oggi, in Riv. dir. civ., 2009, I, 465 ss.; P. GHIONNI, Società di mero godimento tra teoria generale e nuovo diritto societario, in Riv. soc., 2008, 1315 ss.; A. PAVONE LA ROSA, Brevi note in tema di rapporti tra comunione dei beni e società, in Giur. comm., 2009, I, 397 ss.; FERRI jr- STELLA RICHTER, op. cit., 488 ss.; in giurisprudenza, Tribunale Udine, 8 gennaio 1999, in Società 1999, 617; App. Trieste, 23 dicembre 1999, in Soc., 2000, 1105; Trib. Milano, 10 dicembre 2004, n. 14048, in Dir. e prat. soc., 2005, n. 14/15, 82 ss.; Trib. Mantova, 3 marzo 2008, con nota di M.C. LUPETTI, Se siano ammissibili società semplici di “mero godimento”, in Società, 2009, 1027 ss.; per una breve sintesi della posizione del Consiglio Nazionale del Notariato sul punto si consenta il rinvio a A. PAOLINI, Società semplice di mero godimento, in Studi e materiali, 2008 871 ss.). È da escludere, tuttavia, l’ammissibilità della previsione di un’attività di mero godimento nella clausola dell’oggetto sociale di società di capitali: ampi riferimenti in M. SCIUTO, op. cit., 234 ss. In giurisprudenza, da ultimo sulla distinzione tra impresa e attività di godimento, Cass. 6 febbraio 2009, n. 3028. 106) La riforma delle modalità di svolgimento delle attività professionali, avviata con la soppressione dell’art. 2, l. 23 novembre 1939, n. 1815 (e quindi del divieto di esercizio in forma societaria delle attività di assistenza e consulenza relative a professioni protette) ad opera della l. 7 agosto 1997, n. 266 (abrogazione che non è mai stata seguita dai relativi regolamenti di attuazione), risulta al momento ancora in itinere. Da ultimo il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248, in materia di società interprofessionali, abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti; anche in questo caso sono mancate disposizioni di attuazione (sul tema, M. DE MARI, Le società tra professionisti dopo la L. 4 agosto 2006, n. 248 (aspettando una disciplina generale), in Società, 2008, 668 ss.; F. TASSINARI, Le società tra professionisti dopo il D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella L. n. 248/2006, in AA. VV., Oggetto ed attività delle società…cit., 135 ss.). Nell’incertezza del quadro normativo di riferimento resta sicuramente da escludere, allo stato della legislazione, l’ammissibilità di società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività professionali. Diversa natura è, invece, da riconoscere alle società di ingegneria (sul punto, per tutti, P. MONTALENTI, Le società di ingegneria tra evoluzioni giurisprudenziali e innovazioni legislative, in Giur. it., 1998, 297; questioni applicative in A. PAOLINI, Società di ingegneria e codice dei contratti pubblici, in Studi e materiali, 2007, 1505 ss.; ID, Società di ingegneria in cui nessuno dei soci sia ingegnere o architetto, in Studi e materiali, 2009, 1255 ss.). 107) È il caso delle società di gestione di farmacia (l. 8 novembre 1991, n. 362 e d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248); ampia trattazione in P. GUIDA, L’oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili, Studio n. 155-2009/I, approvato dalla Commissione Studi di Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato il 18 giugno 2009, in Studi e materiali, 2009, 1084 ss.; ID., L’oggetto delle società di gestione di farmacia e riflessi notarili, in Riv. not., 2010, 39; ID., Gestione di farmacia in forma societaria e limiti derivanti dall'oggetto sociale, in Riv. dir. impr. 2009, 295; ID, L’oggetto delle società nel settore sanitario: farmacie, vendita di farmaci, case di cura, in Notariato, 2008, 68 ss. e in AA. VV., Oggetto ed attività delle società…cit., 167 ss. 108) I principi di riferimento quanto alla regolamentazione delle condizioni di svolgimento delle attività economiche sono stati recentemente fissati dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, ai sensi del quale “l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie” (art. 10); “Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo” (art. 14). 109) Argomento frequentemente addotto dalla dottrina tedesca, anche in ragione della possibilità che una previsione ampia a generica potrebbe essere interpretata come comprendente anche ambiti di attività non consentiti: SCHLUCK-AMEND, op. cit., Rz. 4.166 ss., pone in evidenza come CNN Notizie del 3 dicembre 2010 37 l’indicazione dell’oggetto sociale consenta di verificare la liceità delle attività indicate, o la necessità di autorizzazioni e consiglia, in caso di formulazioni ampie, di inserire anche delle “previsioni negative”, escludendo, cioè, quelle attività che non si intendono porre in essere. Ma tale prassi si rivela di scarso rilievo, in quanto il novero delle attività da escludere è tendenzialmente illimitato; può avere qualche utilità solo in caso di espressioni che possono suscitare dubbi interpretativi. Sul punto v. anche WALLNER, op. cit., 722 ss., in chiave di ridimensionamento della questione, che ritiene malposta in quanto il controllo sulla liceità dell’attività deve più utilmente essere riferito all’attività concretamente posta in essere (Überprüfung von Erlaubtheit und Genehmigungsbedürftigkeit als faktisches Problem), non essendo idonea la mera descrizione del programma sociale ad impedire o a rendere più gravoso l’esercizio di un’attività illecita (o riservata, ma in assenza di autorizzazioni). 110) In questo senso, esplicitamente, WALLNER, op. cit., 722. Talvolta la giurisprudenza onoraria in sede di omologazione ha mostrato eccessivo rigore, censurando ad esempio la previsione di attività di locazione, in quanto idonea ad essere interpretata anche come “locazione finanziaria”: Trib. Napoli, 9 luglio 1993, in LAURINI-SALVATO-FIMMANÒ, Statuti e atti societari nella giurisprudenza onoraria, Padova, 1996, 21. Dal punto di vista lessicale è però opportuno verificare la corretta individuazione dei soggetti, e delle attività, disciplinati dalla normativa speciale. È frequente, infatti, riscontrare imprecisioni, idonee ad ingenerare confusione: talora, ad esempio, si opera il riferimento alla “mediazione finanziaria”, espressione che non corrisponde ad alcuna fattispecie tipica, ma che potrebbe essere confusa sia con la “intermediazione finanziaria” di cui al titolo V del T.U.B., sia con la “mediazione creditizia”, sia con la “agenzia in attività finanziaria” (sulle quali, v. infra). In questi casi, una volta accertata quale sia il programma imprenditoriale, è doveroso suggerire di adottare la corrispondente dizione. Sulle definizioni nel settore citato, M. SEPE, Ausiliari all’intermediazione finanziaria e creditizia e riserve di attività, in La nuova disciplina dei mutui ipotecari. Il ruolo del notaio e la prassi bancaria, Milano, 2009, 141 ss. 111) M. SEPE (Clausole degli statuti societari e riserve di attività nel testo unico bancario, in Vita not., 2000, 99) ritiene correttamente solo “consigliabile” premettere, nelle clausole relative all’indicazione delle operazioni strumentali, formule quali “fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori…”, in quanto esse “hanno il pregio di palesare, in via generale, la volontà dei soci di non ledere riserva di attività alcuna e di evitare il richiamo a leggi specifiche che, nel tempo, potrebbero mutare”. 112) Per la distinzione dei due concetti, C. IBBA, Società pubbliche e riforma del diritto societario, in Riv. Soc., 2005, 1 ss.; sul punto, G. NAPOLITANO, Le società pubbliche fra vecchie e nuove tipologie, in Riv. Soc., 2006, 999 ss.; ampia rassegna in A. RUOTOLO-E. PUGLIELLI, Nomina e revoca degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica (il nuovo testo dell’art. 2449 c.c.), in Studi e materiali, 2009, 201 ss.; sui servizi pubblici locali F. GUERRERA, La società di capitali come formula organizzativa dei servizi pubblici locali dopo la riforma del diritto societario, in Società, 2005, 681 ss.; R. OCCHILUPO, L'ordinamento comunitario, gli affidamenti in house e il nuovo diritto societario, in Giur. comm., 2007, II, 63 ss.; R. WEIGMANN, Le imprese di servizi pubblici locali dopo la riforma societaria, in Scritti in onore di V. Buonocore, Milano, 2005, III, 4071 ss. 113) Sulle autorizzazioni alla costituzione PAVONE LA ROSA – NIGRO, op. cit., 331 ss.; LAURINI, sub artt. 2329-2330…cit., 171 ss. 114) Sul punto, per l’attività bancaria, si veda l’art. 14 T.U.B. In particolare, il terzo comma dispone che “non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’autorizzazione del comma 1”. Per l’attività assicurativa, artt. 13-14 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; in argomento, E. PUCCI, L’accesso all’attività assicurativa e riassicurativa, in M. Prosperetti – A. Colavolpe (a cura di), Banche assicurazioni e gestori di risparmio, Milano, 2009, 597 ss. Per le società sportive, si veda la l. 23 marzo 1981, n. 91; sul tema, R. GUGLIELMO, Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina, in Studi e materiali, 2004, 772 ss; M. DE LUCA DI ROSETO, Le società sportive, in AA. VV. Oggetto ed attività delle società…cit., 365 ss. Un caso particolare è costituito dalle SICAV, per le quali è prevista una CNN Notizie del 3 dicembre 2010 38 “autorizzazione alla costituzione” (ex art. 43 T.U.F.), rilasciata sulla base della presentazione di un progetto di atto costitutivo e statuto. Una volta ottenuta l’autorizzazione, i soci fondatori devono procedere alla costituzione nei trenta giorni successivi. 115) L’art. 223-quater si applica anche alle s.r.l., in ragione dei richiami effettuati agli artt. 2462 e 2480 cod. civ. 116) Per la qualificazione in termini di illiceità, e la conseguente applicabilità dell’art. 2332 cod. civ. alla fattispecie (oggetto sociale astrattamente lecito ma assenza di autorizzazione), G. PALMIERI, La nullità delle società per azioni, in Tipo - Costituzione – Nullità, Trattato delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G.B. Portale, 1*, Torino, 2004, 539 ss.; FALCONIO, op. cit., 348 ss. 117) È il caso delle attività finanziarie di cui agli artt. 106 ss. T.U.B (sui profili notarili M. NOTARI, Gli statuti delle società operanti nel settore finanziario, in Attività finanziaria e raccolta del risparmio – Profili notarili, Comitato regionale notarile lombardo – Atti Milano 26 ottobre 1996, Milano, 1998, 114; SEPE, op. ult. cit., 74 ss.; A. PAOLINI, Oggetto sociale e attività finanziarie, in Studi e materiali, 2002, 405 ss.), disciplina peraltro profondamente riformata ad opera del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141; dell’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di cui all’art. 10, d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469. 118) Non sono più esclusive, infatti, l’attività di intermediazione assicurativa (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento 16 ottobre 2006, n. 5), contrariamente a quanto disposto nella l. 28 novembre 1984, n. 792, ora abrogata (E. PUCCI, L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e gli intermediari, in M. Prosperetti – A. Colavolpe (a cura di), Banche assicurazioni e gestori di risparmio, Milano, 2009, 843 ss.; M. SEPE, sub art. 106, in Il codice delle assicurazioni private, commentario al d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 diretto da F. Capriglione, Padova, 2007, II. 1, 4 ss.; per alcuni risvolti applicativi v. anche il parere A PAOLINI, Oggetto sociale: procacciamento di affari in ambito assicurativo e consulenza in materia finanziaria, in Studi e materiali, 2007, 1648 ss.) e quella di edizione di giornali quotidiani, a seguito della riforma dell’art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 416 ad opera della l. 7 marzo 2001, n. 62 (sulla quale v. il parere PAOLINI, Oggetto sociale: attività editoriale e compatibilità con attività diverse, in Studi e materiali, 2007, 1522 ss.). 119) Con l’introduzione degli artt. 128-quater e 128–sexies del T.U.B. ad opera del citato d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, le attività di agente in attività finanziaria e mediatore creditizio, che precedentemente consentivano lo svolgimento di attività ulteriori (con alcune limitazioni per gli agenti in attività finanziaria – v. infra) devono ora essere svolte in via esclusiva (al momento si è in attesa della normativa di attuazione e della costituzione dell’organismo di vigilanza dei nuovi soggetti ex art. 128-undecies T.U.B.; per la disciplina transitoria, v. l’art. 26 del d.lgs. 141/2010). 120) NOTARI, op. ult. cit., 114; SEPE, Clausole…cit., 74 ss. Per l’adozione di una prospettiva analoga in un contesto normativo diverso, nel quale non è previsto il rilascio di autorizzazioni, v. M. CITROLO, L’oggetto sociale nelle società artigiane, in AA. VV. Oggetto ed attività delle società…cit., 235. 121) La disciplina è stata novellata, come già ricordato, dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 122) Principio non applicabile alle ipotesi di mediazione disciplinate da altri provvedimenti: sul punto, v. infra. 123) “Non è legittimo inserire contemporaneamente nell'oggetto sociale l'esercizio in proprio di un'attività commerciale e la mediazione sull'attività che si intende esercitare. La massima è superflua se si considera che l'incompatibilità tra esercizio del commercio in uno specifico settore merceologico e attività di mediazione in quello stesso settore è prevista dall'art.5, comma 3, legge 3 febbraio 1989, n. 39. Si ritiene però opportuno pubblicarla per richiamare l'attenzione su una disposizione di legge spesso non rispettata, con conseguente necessità di rettifiche degli atti” (da: “Orientamenti del Tribunale di Milano”, 1997). “Non può essere omologato l'atto nel quale si consente alla società l'esercizio, nel medesimo settore merceologico, sia dell'attività commerciale in proprio sia dell'attività di mediazione professionale nel commercio, perché in contrasto con il disposto dell'articolo 3, comma 5°, lettera c) della legge 3 febbraio 1989 n. 39” (Tribunale di Napoli, 9 ottobre 1997 - orientamento costante; v. CNN Notizie del 3 dicembre 2010 39 anche Tribunale di Napoli, 17 ottobre 1997, in Notariato, 1998, 434); “Lo svolgimento dell'attività di mediazione è possibile per le sole società che possiedono i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n.39. In particolare non è possibile per l'art. 5 lett. c) di detta legge l'esercizio contemporaneo di attività di mediazione e di commercio degli stessi beni” (da: Raccolta delle massime, Commissione di studio per uniformare la giurisprudenza in materia di omologa di atti societari nel Triveneto, 1998, 21); “Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge n. 39/1989 non è legittimo inserire contemporaneamente nell’oggetto sociale l’esercizio in proprio di una attività commerciale e l’attività di mediazione nello stesso settore” (da: Raccolta delle massime elaborate dal Giudice del registro presso il tribunale di Como in materia di omologazione di atti societari, consultabile in http://www.federnotizie.org/1998/sett/interlu.htm). 124) Trib. Milano, 9 gennaio 2003, in Notariato, 2003, 586 ss., con nota di A. PAOLINI, L’attività di mediazione nell’oggetto sociale, ripresa nell’iter argomentativo da N. A. TOSCANO, Oggetto sociale e attività di mediazione: la possibilità di una convivenza con altre attività sociali, in Riv. not., 2004, 182 ss. 125) Appello Milano, 30 marzo 2004, n. 51, sentenza a quanto consta inedita. 126) Sulla nozione di "attività", v. AULETTA, Attività…cit. 127) LIBERTINI, Costituzione e conferimenti..cit., 36; si veda inoltre ZACCARIA, cit., p. 102, con specifico riguardo al problema dell'esercizio della mediazione in forma societaria. 128) V. supra, Parte I. 129) Si rinvia al par. 9.2 per la precisazione dei settori nei quali alla mediazione è applicabile la previsione di incompatibilità di cui alla l. 39/1989. 130) Ipotesi avanzata da L. BALESTRA, Oggetto sociale e cumulo fra attività di commercio e mediazione, nota a Trib. Napoli, 17 ottobre 1997, in Notariato, 1998, 434 ss., 437. Nel caso di specie, non si omologava una modifica statutaria che faceva rientrare nell'oggetto sociale sia l'attività di commercio, sia l'attività di mediazione nel medesimo ambito commerciale. Il provvedimento, e il relativo commento, sono precedenti alla riforma della mediazione del 2001. Successivamente riflette sulla fattispecie V. TAGLIAFERRI, Oggetto sociale: le problematiche in tema di mediazione, in AA. VV. Oggetto ed attività delle società…cit., 305 ss. 131) Tale previsione – che condurrebbe ad un completo svuotamento della funzione dell’oggetto sociale, essendo idonea a legittimare continui, radicali cambiamenti dell’attività svolta – rappresenta una violazione dell’ordine delle competenze endosocietarie nonché del disposto dell’art. 2436 cod. civ., che detta una disciplina specifica per l’adozione delle modifiche statutarie. L'ordinamento (art. 2332 c.c.) pone un limite espresso all'autonomia contrattuale dei soci in questo ambito, vietando di delegare statutariamente all’organo di amministrazione la scelta delle attività economiche cui destinare le risorse della società, prevedendo sulla materia un quorum rafforzato ed attribuendo il diritto di recesso ai soci non consenzienti. La funzione pubblicitaria del registro delle imprese, inoltre, sarebbe completamente vanificata, in quanto i terzi non potrebbero avere certezza di quale sia, in un determinato momento, l'attività svolta (con possibilità di sensibili divergenze dal punto di vista di fatturato, rischio, mercato rilevante, oscillazione dei prezzi, prospettive di sviluppo). 132) Si rinvia a A. PAOLINI, Oggetto sociale: mediazione e amministrazione di condominio – Precisazioni sull’interpretazione di una circolare del Ministero delle attività produttive, in Studi e materiali, 2007, 1656 ss., per negare la compatibilità tra mediazione e attività di amministrazione di condomini. 133) Per alcuni spunti applicativi, A. PAOLINI, Pluralità di attività nell’oggetto sociale e limiti di compatibilità nella prassi statutaria, in Oggetto ed attività delle società: ruolo e responsabilità del notaio, (atti del Convegno di Napoli, 22 settembre 2007), Milano, 2008, 267 ss. 134) Regolata dall’art. 3, d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, dal D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 e dal Provvedimento adottato dall’UIC in data 11 luglio 2002 (“Disciplina dell’elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n.374”). La disciplina di tale attività è stata profondamente mutata, come ricordato, dal d.lgs. 141/2010, che ha inserito le norme relative nel T.U.B. (artt. 128-quater e ss.) e ha previsto l’esclusività dell’oggetto sociale. Al momento sono sospese le iscrizioni di nuovi soggetti, in attesa CNN Notizie del 3 dicembre 2010 40 dell’emanazione della normativa di attuazione e di costituzione dell’Organismo di vigilanza; ai soggetti già operanti continua ad applicarsi la normativa previgente. 135) Il citato d.lgs. 374/1999. 136) Ai sensi dell’art. 5, D.M. n. 485/2001, lo svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria è (al momento – v. nota n. 132) compatibile: a) con quello di attività strumentali e connesse; b) con l’attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario; c) con altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna. Sulla questione (con riguardo alla disciplina ante d.lgs. 141/2010), v. i pareri A. PAOLINI, Oggetto sociale. Attività di acquisto, vendita e costruzione di beni immobili; “attività di strutture ricettive e annessi turistici”; mediazione creditizia; agenzia in attività finanziaria, in Studi e materiali, 2007, 1643 ss.; ID, Oggetto sociale: agenzia in attività finanziaria e requisiti di capitale, in Studi e materiali, 2006, 1125 ss. 137) A. PAOLINI, Oggetto sociale: transazioni di denaro, “money transfer” e gestione di carte di credito prepagate, in Studi e materiali, 2006, 1156 ss.; anche la disciplina dei servizi di pagamento è stata recentemente oggetto di novellazione nel T.U.B., ad opera del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. 138) Vanno ricordati, ad esempio, i provvedimenti in materia di mediazione marittima (l. 12 marzo 1969, n. 478); di intermediazione nei servizi turistici (A. PAOLINI, Oggetto sociale – attività nel settore turistico, in Studi e materiali, 2006, 1178 ss.); di intermediazione assicurativa (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento 16 ottobre 2006, n. 5; in argomento v. E. PUCCI, L’attività di intermediazione… cit., 843 ss); di intermediazione di rifiuti (ID., Oggetto sociale: “commercio e intermediazione di rifiuti”, in Studi e materiali, 2008, 1767 ss.): a tali tipologie di mediazione, pertanto, non si applica la previsione di esclusività. Lo stesso valeva per la mediazione creditizia, di cui all’art. 16, l. 7 marzo 1996, n. 108 e al d.p.r. 28 luglio 2000, n. 287, che prevedono espressamente la compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali e, dal punto di vista della configurazione dello statuto, richiedono che l’oggetto sociale comprenda la mediazione creditizia (sul punto ID., Oggetto sociale: mediazione creditizia, in Studi e materiali, 2005, 907 ss.; ID., Oggetto sociale: recupero crediti e mediazione creditizia, in “Studi e materiali, 2007, 883 ss.). Anche la disciplina di tale attività, però, è recentemente confluita nel T.U.B. (ad opera del d.lgs. 141/2010), ed è stata introdotta, come per l’agenzia in attività finanziaria, l’esclusività dell’oggetto sociale. Al momento sono sospese le iscrizioni di nuovi soggetti, in attesa dell’emanazione della normativa di attuazione e di costituzione dell’Organismo di vigilanza; ai soggetti già operanti continua ad applicarsi la normativa previgente. 139) V. supra nota n. 110. 140) Sul punto, M. STELLA RICHTER, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, in Studi e materiali, 2009, 1053 ss.. CNN Notizie del 3 dicembre 2010 41