Le società
* Società
sono organizzazioni di persone e di mezzi create
per l'esercizio in comune di un'attività economica
sono tipiche
> è possibile dar vita a una società solo adottando
uno dei tipi previsti dalla legge
società semplice (s.s.)
società in nome collettivo (s.n.c.)
società in accomandita semplice (s.a.s.)
società per azioni (s.p.a.)
società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
società a responsabilità limitata (s.r.l.)
società cooperativa
mutua assicuratrice
* Contratto di società
è il contratto con cui "due o più persone conferiscono
beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività
economica, allo scopo di dividerne gli utili" (art. 2247 c.c.)
oggi è possibile la costituzione di società per azioni e di
società a responsabilità limitata da parte di una sola persona
con atto unilaterale (società unipersonale)
* Elementi che caratterizzano le società
> conferimenti dei soci
sono le prestazioni che i soci si obbligano
ad eseguire a favore della società
possono essere costituiti da
denaro o beni in natura (mobili e
immobili, materiali e immateriali)
crediti
servizi (prestazioni lavorative)
N.B.
i beni in natura possono essere conferiti in proprietà o in godimento
> esercizio in comune di un'attività economica
per attività economica si intende un'attività
diretta alla produzione o allo scambio di beni
o di servizi
l'attività economica che i soci si propongono
di svolgere si definisce oggetto sociale
> scopo della divisione degli utili
l'attività economica che costituisce l'oggetto sociale deve
essere diretta alla realizzazione di utili (lucro oggettivo)
da ripartire tra i soci (lucro soggettivo)
la legge vieta il patto leonino (clausola del contratto di società
che esclude uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o
alle perdite)
N.B. lo scopo di lucro
è tipico delle società di persone e delle società
di capitali (società lucrative)
non riguarda le società cooperative e le mutue
assicuratrici (società mutualistiche)
La classificazione delle società
* I tipi di società possono essere aggregati in diverse categorie, sulla base di alcuni fondamentali
criteri di classificazione:
> in base allo scopo si distinguono
società lucrative (a)
società mutualistiche (a')
> in base all'oggetto sociale si distinguono
società commerciali (b)
società non commerciali (b')
> in base all'autonomia patrimoniale si distinguono
società con personalità giuridica (c)
società senza personalità giuridica (c')
(a) società lucrative
perseguono uno scopo di lucro, che consiste nella
realizzazione di un profitto da distribuire tra i soci
sono società lucrative
le società di persone
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
le società di capitali
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
(a') società mutualistiche
perseguono uno scopo mutualistico, che consiste nel fornire
direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni
più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero sul mercato
sono società mutualistiche
le società cooperative
le mutue assicuratrici
(b) società commerciali
possono svolgere sia attività commerciale
sia attività non commerciale (agricola)
sono società commerciali tutti i tipi di società,
fatta eccezione per la sola società semplice
N.B. le società commerciali
si iscrivono nella sezione ordinaria del registro delle imprese
sono soggette all'obbligo delle scritture contabili
(anche se svolgono attività agricola)
sono soggette al fallimento
(solo se svolgono attività commerciale)
(b') società non commerciali
non possono svolgere attività commerciale
vi rientra la sola società semplice
N.B. le società non commerciali
si iscrivono nella sezione speciale del registro delle imprese
non sono soggette all'obbligo delle scritture contabili
non sono soggette al fallimento
(c) società con personalità giuridica
hanno autonomia patrimoniale perfetta
per le obbligazioni sociali risponde solo la società
con il suo patrimonio
i creditori sociali non possono soddisfarsi sul
patrimonio personale dei soci (con la sola eccezione
dei soci accomandatari della s.a.p.a.)
sono persone giuridiche
le società di capitali
le società cooperative
le mutue assicuratrici
(c') società senza personalità giuridica
hanno autonomia patrimoniale imperfetta
per le obbligazioni sociali rispondono,
oltre alla società, anche i soci (tutti o alcuni)
illimitatamente e solidalmente
sono prive di personalità giuridica le società di persone
N.B.
nelle società di persone la responsabilità dei soci è
illimitata
solidale
il socio risponde per le obbligazioni
della società con tutti i suoi beni
presenti e futuri
il creditore sociale può scegliere il socio
al quale rivolgersi ed esigere da lui il
pagamento dell'intero debito
La società semplice
Caratteri
> La società semplice
è una società
lucrativa
non commerciale
di persone
è iscritta nella sezione speciale del registro
delle imprese con effetti di pubblicità legale
non è soggetta
all'obbligo delle scritture contabili
al fallimento
Costituzione
> Nella società semplice il contratto sociale:
# non è soggetto a forme speciali
può essere concluso anche verbalmente
può risultare da comportamenti concludenti
(società di fatto)
N.B. è però richiesta la forma scritta per la validità
dei conferimenti in proprietà di beni immobili
# non è soggetto a vincoli di contenuto
# può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci
(se non è convenuto diversamente)
Conferimenti
> Se i conferimenti non sono determinati dal contratto sociale, si presume che i soci siano obbligati
a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale
> I conferimenti possono avere per oggetto qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica
denaro
beni in natura
crediti
servizi
> I beni in natura possono essere conferiti:
# in proprietà
la società acquista la proprietà del bene conferito
il socio conserva il diritto di restare in società
in caso di perimento del bene conferito
# in godimento
il socio
resta proprietario del bene conferito
ha diritto alla restituzione del bene
al termine della società
può essere escluso dalla società in caso
di perimento del bene conferito
> Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell'insolvenza del debitore ceduto
> Il socio che si obbliga a conferire la propria attività lavorativa (socio d'opera) non è un lavoratore
subordinato della società e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale
> Il valore complessivo dei conferimenti costituisce il capitale sociale
Capitale sociale e patrimonio sociale
> Capitale sociale
è un'entità numerica che esprime in termini monetari
il valore complessivo dei conferimenti dei soci
rimane immutato nel corso della vita della società,
fino a quando non se ne decide l'aumento o la riduzione
con modifica dell'atto costitutivo
N.B. nella società semplice è del tutto assente una disciplina del capitale sociale
> Patrimonio sociale
è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi
che fanno capo alla società
è formato inizialmente dall'insieme dei conferimenti dei soci
varia nel tempo in conseguenza delle vicende economiche
della società
N.B. il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose
appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società
Partecipazione agli utili e alle perdite
> Se il contratto sociale nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono
proporzionali ai conferimenti
(se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali)
> Se il contratto determina solo la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che nella stessa misura
debba determinarsi la partecipazione alla perdite
> Le parti sono però libere di pattuire diversamente, con il solo limite del divieto del patto leonino
> è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o
alle perdite della società
> La ripartizione degli utili ha luogo ogni anno, dopo l'approvazione del rendiconto
Responsabilità dei soci
> Delle obbligazioni sociali
risponde la società con il proprio patrimonio
rispondono illimitatamente e solidalmente anche i soci
N.B.
il socio entrante in una società già costituita risponde con gli altri soci
delle obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità di socio
il socio uscente è responsabile per le obbligazioni sociali fino al giorno
in cui si verifica lo scioglimento del suo rapporto con la società
> La responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere
esclusa o limitata da un apposito patto sociale
> Il creditore sociale può agire direttamente nei confronti dei soci, senza doversi preventivamente
rivolgere alla società
> il socio richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione del patrimonio
sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi
> Il creditore particolare del socio
non può agire sul patrimonio sociale
può
far valere i suoi diritti sugli utili
spettanti al socio debitore
chiedere la liquidazione della quota del socio
debitore, se gli altri beni dello stesso sono
insufficienti a soddisfare i suoi crediti
Amministrazione
> L'amministrazione è l'attività di gestione dell'impresa sociale
> L'amministrazione della società spetta per legge a ciascuno dei soci (illimitatamente
responsabili) disgiuntamente dagli altri
N.B. nel modello di amministrazione disgiuntiva (modello legale):
# ciascuno degli amministratori può compiere da solo le operazioni sociali,
senza dover richiedere il consenso degli altri soci amministratori
# gli altri amministratori hanno il diritto di opporsi prima che l'operazione
sia stata compiuta
# sull'opposizione decide la maggioranza dei soci (amministratori e non)
determinata per quote
> In deroga al modello legale, il contratto sociale
può stabilire che l'amministrazione
sia riservata ad uno o ad alcuni soci
può prevedere l'amministrazione congiuntiva
N.B. l'amministrazione congiuntiva (modello convenzionale) può essere:
# amministrazione all'unanimità
(per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso
di tutti i soci amministratori)
# amministrazione a maggioranza
(per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso
della maggioranza, per quote, dei soci amministratori)
# amministrazione all'unanimità per alcuni atti e a maggioranza per altri
> Gli amministratori
sono investiti per legge del potere di compiere tutti gli atti
che rientrano nell'oggetto sociale
sono solidalmente responsabili verso la società del danno causato
dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge
e dal contratto sociale
(la responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrano
di essere esenti da colpa)
> Ai soci non amministratori sono riconosciuti ampi poteri di informazione e di controllo
> ad essi la legge riconosce il diritto:
# di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali
# di consultare i documenti relativi all'amministrazione
# di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno
Rappresentanza
> La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza
(potere di firma)
> il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società
> In mancanza di diversa disposizione del contratto sociale, la rappresentanza della società:
# spetta a ciascun socio amministratore disgiuntamente (firma disgiunta) o congiuntamente
(firma congiunta), a seconda che il modello di amministrazione sia disgiuntivo o congiuntivo
# si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale
> Il contratto sociale può:
# riservare il potere di rappresentanza ad uno o ad alcuni soltanto fra i soci amministratori
# limitare i poteri di rappresentanza del singolo socio amministratore
(es. richiedendo la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione)
Scioglimento del singolo rapporto sociale
> Il socio può cessare di far parte della società per
morte (1)
recesso (2)
esclusione (3)
N.B. in tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio,
questi o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota entro sei mesi
dal giorno in cui si verifica lo scioglimento
(1) morte
# in caso di morte di un socio, i soci superstiti possono,
alternativamente
liquidare la quota agli eredi nel termine di sei mesi
decidere lo scioglimento anticipato la società
decidere la continuazione della società con gli eredi,
se questi vi consentono
(2) recesso
# il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio
# se la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci,
ogni socio può recedere liberamente (con preavviso di almeno tre mesi)
# se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso
nei casi previsti dal
contratto sociale
quando sussiste una
giusta causa
(3) esclusione
# l'esclusione è l'estromissione del socio dalla società
per volontà degli altri soci (a)
(esclusione facoltativa)
per disposizione di legge (b)
(esclusione di diritto)
(a) esclusione facoltativa
> può avere luogo nei casi di
gravi inadempienze degli obblighi che derivano
dalla legge o dal contratto sociale
interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna ad
una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici
sopravvenuta impossibilità di esecuzione del
conferimento, anche per causa non imputabile al socio
> l'esclusione
è deliberata dalla maggioranza (per teste) dei soci,
non computandosi nel numero il socio da escludere
ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione
al socio escluso
(b) esclusione di diritto
> si verifica automaticamente nei casi di
dichiarazione di fallimento del socio
liquidazione della quota del socio
su domanda del suo creditore particolare
Scioglimento della società
> Le cause di scioglimento della società semplice sono:
# decorso del termine
N.B.
la durata della società può essere prorogata
la proroga può essere
espressa
(risultante da una deliberazione dei soci)
tacita
(risultante dal comportamento concludente dei soci)
# conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
(es. perimento dell'azienda sociale)
# volontà di tutti i soci
# sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi
questa non è ricostituita
# altre cause previste dal contratto sociale
> Verificatasi una causa di scioglimento, la società entra automaticamente in stato di liquidazione
# la liquidazione è finalizzata
alla conversione in denaro del patrimonio sociale
al pagamento dei creditori sociali
alla ripartizione tra i soci dell'eventuale residuo attivo
# la liquidazione può svolgersi secondo
un procedimento convenzionale
(concordato dai soci)
un procedimento legale
(stabilito dalla legge e applicabile
in mancanza di diverso accordo tra i soci)
# se i fondi ottenuti dalla vendita dei beni sociali risultano insufficienti per il pagamento
dei creditori, i liquidatori possono chiedere ai soci (illimitatamente responsabili) le somme
necessarie, in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite
La società in nome collettivo
Caratteri
> La s.n.c.
è una società
lucrativa
commerciale
di persone
è iscritta nella sezione ordinaria del registro
delle imprese con effetti di pubblicità legale
è soggetta
> La s.n.c. è regolata
all'obbligo delle scritture contabili
al fallimento (se svolge attività commerciale)
in parte per rinvio alle norme sulla società semplice
in parte con norme specifiche
Costituzione
> Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'atto costitutivo:
# deve essere redatto
per atto pubblico
per scrittura privata autenticata
# deve contenere le seguenti indicazioni:
- generalità dei soci
- ragione sociale
(costituita dal nome di uno o più soci con indicazione del rapporto sociale)
- soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società
- sede della società ed eventuali sedi secondarie
- oggetto sociale
- conferimenti di ciascun socio, valore ad essi attribuito e modo di valutazione
- prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera
- criteri di ripartizione degli utili e quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite
- durata della società
> L'atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese entro trenta giorni
(sono soggette ad iscrizione anche le sue successive modificazioni)
> In caso di omessa iscrizione
la società è irregolare
i rapporti tra la società e i terzi sono regolati
dalle norme relative alla società semplice
(ferma restando la responsabilità illimitata
e solidale di tutti i soci)
N.B.
la s.n.c. iscritta nel registro delle imprese è una s.n.c. regolare
la s.n.c. non iscritta nel registro delle imprese è una s.n.c. irregolare
Capitale sociale
> A differenza della società semplice, la s.n.c. è soggetta ad una disciplina volta a garantire
l'integrità del capitale sociale a tutela dei creditori della società:
# è vietata la ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti
# se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione di utili
fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente
# i creditori della società hanno il diritto di opporsi alle deliberazioni di riduzione del capitale
sociale mediante
rimborsi ai soci dei conferimenti eseguiti
liberazione dei soci dall'obbligo di ulteriori versamenti
Responsabilità dei soci
> Nella s.n.c. tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali
> l'eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi
> I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione
del patrimonio sociale (i soci hanno il beneficio di escussione)
> il creditore sociale
deve prima agire nei confronti della società
può agire nei confronti dei singoli soci
solo in caso di insufficienza del patrimonio sociale
> Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione
della quota del socio debitore
Divieto di concorrenza
> Il socio della s.n.c. non può
esercitare per conto proprio o di terzi un'attività
concorrente con quella della società
partecipare come socio illimitatamente responsabile
ad altra società concorrente
> Il divieto di concorrenza è derogabile con il consenso degli altri soci
> il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società
preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza
> In caso di violazione del divieto di concorrenza, il socio
può essere condannato a risarcire
il danno causato alla società
può essere escluso dalla società
Scioglimento della società
> La s.n.c. si scioglie
per le stesse cause previste per la società semplice
per la dichiarazione di fallimento della società
N.B. la sentenza che dichiara il fallimento della società
produce anche il fallimento dei soci
> Conclusa la liquidazione, i liquidatori devono
redigere il bilancio finale di liquidazione
proporre ai soci il piano di riparto
(proposta di divisione dell'attivo residuo)
chiedere la cancellazione della società
dal registro delle imprese
> Con la cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue
> i creditori insoddisfatti possono
agire
nei confronti dei soci
nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da loro colpa
chiedere il fallimento della società e dei soci
entro un anno dalla cancellazione della società
dal registro delle imprese
La società in accomandita semplice
Caratteri
> La s.a.s.
è una società
lucrativa
commerciale
di persone
è iscritta nella sezione ordinaria del registro
delle imprese con effetti di pubblicità legale
è soggetta
all'obbligo delle scritture contabili
al fallimento (se svolge attività commerciale)
> La s.a.s. è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
# soci accomandatari
rispondono illimitatamente e solidalmente
per le obbligazioni sociali
sono soggetti al fallimento in caso di
fallimento della società
# soci accomandanti
> La s.a.s. è regolata
> rispondono per le obbligazioni sociali
limitatamente alla quota conferita
in parte dalle norme relative alla s.n.c.
in parte da norme specifiche
Costituzione
> La costituzione della s.a.s. è regolata dalle norme sulla s.n.c.
> L'atto costitutivo deve indicare
i soci accomandatari
i soci accomandanti
> La ragione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari
con l'indicazione del tipo sociale
> La s.a.s. non iscritta nel registro delle imprese assume la condizione giuridica di s.a.s. irregolare
> per la s.a.s. irregolare vale la stessa disciplina applicabile alla s.n.c. irregolare,
ferma restando la distinzione tra soci accomandatari e soci accomandanti
Amministrazione
> L'amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari
(anche soltanto ad uno o ad alcuni di essi)
> I soci accomandanti:
# non possono
compiere atti di amministrazione
trattare o concludere affari in nome della società
(se non in forza di procura speciale per singoli affari)
# possono
prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori
se l'atto costitutivo lo consente
dare autorizzazioni e pareri
per determinate operazioni
compiere atti di ispezione
e di sorveglianza
# hanno il diritto, in ogni caso di avere comunicazione annuale del bilancio
e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società
N.B. L'accomandante che viola il divieto di ingerenza nell'amministrazione
perde il beneficio della
responsabilità limitata
può essere escluso
dalla società
Trasferimento della partecipazione sociale
> La quota dell'accomandatario
è trasferibile per atto tra vivi con il consenso di tutti i soci
è trasferibile per causa di morte con il consenso di tutti i soci
e degli eredi
> La quota dell'accomandante
è trasferibile per atto tra vivi con il consenso dei soci
che rappresentano la maggioranza del capitale sociale
è liberamente trasferibile per causa di morte
Scioglimento della società
> La s.a.s. si scioglie
per le stesse cause previste per la s.n.c.
quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti,
se nel termine di sei mesi non è stato sostituito il socio che è venuto meno
N.B. se vengono a mancare tutti gli accomandatari, gli accomandanti nominano
un amministratore provvisorio che
provvede al compimento degli atti
di ordinaria amministrazione
non assume la qualità di accomandatario
> Il procedimento di liquidazione e l'estinzione della società sono regolati dalle norme sulla s.n.c.
> dopo la cancellazione dal registro delle imprese, i creditori rimasti insoddisfatti possono
agire nei confronti
dei soci accomandatari
dei soci accomandanti (limitatamente alla quota di liquidazione)
dei liquidatori (se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa)