Le società * Società sono organizzazioni di persone e di mezzi create per l'esercizio in comune di un'attività economica sono tipiche > è possibile dar vita a una società solo adottando uno dei tipi previsti dalla legge società semplice (s.s.) società in nome collettivo (s.n.c.) società in accomandita semplice (s.a.s.) società per azioni (s.p.a.) società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) società a responsabilità limitata (s.r.l.) società cooperativa mutua assicuratrice * Contratto di società è il contratto con cui "due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili" (art. 2247 c.c.) oggi è possibile la costituzione di società per azioni e di società a responsabilità limitata da parte di una sola persona con atto unilaterale (società unipersonale) * Elementi che caratterizzano le società > conferimenti dei soci sono le prestazioni che i soci si obbligano ad eseguire a favore della società possono essere costituiti da denaro o beni in natura (mobili e immobili, materiali e immateriali) crediti servizi (prestazioni lavorative) N.B. i beni in natura possono essere conferiti in proprietà o in godimento > esercizio in comune di un'attività economica per attività economica si intende un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi l'attività economica che i soci si propongono di svolgere si definisce oggetto sociale > scopo della divisione degli utili l'attività economica che costituisce l'oggetto sociale deve essere diretta alla realizzazione di utili (lucro oggettivo) da ripartire tra i soci (lucro soggettivo) la legge vieta il patto leonino (clausola del contratto di società che esclude uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite) N.B. lo scopo di lucro è tipico delle società di persone e delle società di capitali (società lucrative) non riguarda le società cooperative e le mutue assicuratrici (società mutualistiche) La classificazione delle società * I tipi di società possono essere aggregati in diverse categorie, sulla base di alcuni fondamentali criteri di classificazione: > in base allo scopo si distinguono società lucrative (a) società mutualistiche (a') > in base all'oggetto sociale si distinguono società commerciali (b) società non commerciali (b') > in base all'autonomia patrimoniale si distinguono società con personalità giuridica (c) società senza personalità giuridica (c') (a) società lucrative perseguono uno scopo di lucro, che consiste nella realizzazione di un profitto da distribuire tra i soci sono società lucrative le società di persone società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice le società di capitali società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata (a') società mutualistiche perseguono uno scopo mutualistico, che consiste nel fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero sul mercato sono società mutualistiche le società cooperative le mutue assicuratrici (b) società commerciali possono svolgere sia attività commerciale sia attività non commerciale (agricola) sono società commerciali tutti i tipi di società, fatta eccezione per la sola società semplice N.B. le società commerciali si iscrivono nella sezione ordinaria del registro delle imprese sono soggette all'obbligo delle scritture contabili (anche se svolgono attività agricola) sono soggette al fallimento (solo se svolgono attività commerciale) (b') società non commerciali non possono svolgere attività commerciale vi rientra la sola società semplice N.B. le società non commerciali si iscrivono nella sezione speciale del registro delle imprese non sono soggette all'obbligo delle scritture contabili non sono soggette al fallimento (c) società con personalità giuridica hanno autonomia patrimoniale perfetta per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio i creditori sociali non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci (con la sola eccezione dei soci accomandatari della s.a.p.a.) sono persone giuridiche le società di capitali le società cooperative le mutue assicuratrici (c') società senza personalità giuridica hanno autonomia patrimoniale imperfetta per le obbligazioni sociali rispondono, oltre alla società, anche i soci (tutti o alcuni) illimitatamente e solidalmente sono prive di personalità giuridica le società di persone N.B. nelle società di persone la responsabilità dei soci è illimitata solidale il socio risponde per le obbligazioni della società con tutti i suoi beni presenti e futuri il creditore sociale può scegliere il socio al quale rivolgersi ed esigere da lui il pagamento dell'intero debito La società semplice Caratteri > La società semplice è una società lucrativa non commerciale di persone è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese con effetti di pubblicità legale non è soggetta all'obbligo delle scritture contabili al fallimento Costituzione > Nella società semplice il contratto sociale: # non è soggetto a forme speciali può essere concluso anche verbalmente può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto) N.B. è però richiesta la forma scritta per la validità dei conferimenti in proprietà di beni immobili # non è soggetto a vincoli di contenuto # può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci (se non è convenuto diversamente) Conferimenti > Se i conferimenti non sono determinati dal contratto sociale, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale > I conferimenti possono avere per oggetto qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica denaro beni in natura crediti servizi > I beni in natura possono essere conferiti: # in proprietà la società acquista la proprietà del bene conferito il socio conserva il diritto di restare in società in caso di perimento del bene conferito # in godimento il socio resta proprietario del bene conferito ha diritto alla restituzione del bene al termine della società può essere escluso dalla società in caso di perimento del bene conferito > Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell'insolvenza del debitore ceduto > Il socio che si obbliga a conferire la propria attività lavorativa (socio d'opera) non è un lavoratore subordinato della società e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale > Il valore complessivo dei conferimenti costituisce il capitale sociale Capitale sociale e patrimonio sociale > Capitale sociale è un'entità numerica che esprime in termini monetari il valore complessivo dei conferimenti dei soci rimane immutato nel corso della vita della società, fino a quando non se ne decide l'aumento o la riduzione con modifica dell'atto costitutivo N.B. nella società semplice è del tutto assente una disciplina del capitale sociale > Patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società è formato inizialmente dall'insieme dei conferimenti dei soci varia nel tempo in conseguenza delle vicende economiche della società N.B. il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società Partecipazione agli utili e alle perdite > Se il contratto sociale nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti (se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali) > Se il contratto determina solo la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alla perdite > Le parti sono però libere di pattuire diversamente, con il solo limite del divieto del patto leonino > è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite della società > La ripartizione degli utili ha luogo ogni anno, dopo l'approvazione del rendiconto Responsabilità dei soci > Delle obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio rispondono illimitatamente e solidalmente anche i soci N.B. il socio entrante in una società già costituita risponde con gli altri soci delle obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità di socio il socio uscente è responsabile per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del suo rapporto con la società > La responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza della società può essere esclusa o limitata da un apposito patto sociale > Il creditore sociale può agire direttamente nei confronti dei soci, senza doversi preventivamente rivolgere alla società > il socio richiesto del pagamento può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi > Il creditore particolare del socio non può agire sul patrimonio sociale può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, se gli altri beni dello stesso sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti Amministrazione > L'amministrazione è l'attività di gestione dell'impresa sociale > L'amministrazione della società spetta per legge a ciascuno dei soci (illimitatamente responsabili) disgiuntamente dagli altri N.B. nel modello di amministrazione disgiuntiva (modello legale): # ciascuno degli amministratori può compiere da solo le operazioni sociali, senza dover richiedere il consenso degli altri soci amministratori # gli altri amministratori hanno il diritto di opporsi prima che l'operazione sia stata compiuta # sull'opposizione decide la maggioranza dei soci (amministratori e non) determinata per quote > In deroga al modello legale, il contratto sociale può stabilire che l'amministrazione sia riservata ad uno o ad alcuni soci può prevedere l'amministrazione congiuntiva N.B. l'amministrazione congiuntiva (modello convenzionale) può essere: # amministrazione all'unanimità (per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori) # amministrazione a maggioranza (per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso della maggioranza, per quote, dei soci amministratori) # amministrazione all'unanimità per alcuni atti e a maggioranza per altri > Gli amministratori sono investiti per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale sono solidalmente responsabili verso la società del danno causato dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale (la responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrano di essere esenti da colpa) > Ai soci non amministratori sono riconosciuti ampi poteri di informazione e di controllo > ad essi la legge riconosce il diritto: # di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali # di consultare i documenti relativi all'amministrazione # di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno Rappresentanza > La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza (potere di firma) > il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società > In mancanza di diversa disposizione del contratto sociale, la rappresentanza della società: # spetta a ciascun socio amministratore disgiuntamente (firma disgiunta) o congiuntamente (firma congiunta), a seconda che il modello di amministrazione sia disgiuntivo o congiuntivo # si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale > Il contratto sociale può: # riservare il potere di rappresentanza ad uno o ad alcuni soltanto fra i soci amministratori # limitare i poteri di rappresentanza del singolo socio amministratore (es. richiedendo la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione) Scioglimento del singolo rapporto sociale > Il socio può cessare di far parte della società per morte (1) recesso (2) esclusione (3) N.B. in tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento (1) morte # in caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, alternativamente liquidare la quota agli eredi nel termine di sei mesi decidere lo scioglimento anticipato la società decidere la continuazione della società con gli eredi, se questi vi consentono (2) recesso # il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio # se la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente (con preavviso di almeno tre mesi) # se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso nei casi previsti dal contratto sociale quando sussiste una giusta causa (3) esclusione # l'esclusione è l'estromissione del socio dalla società per volontà degli altri soci (a) (esclusione facoltativa) per disposizione di legge (b) (esclusione di diritto) (a) esclusione facoltativa > può avere luogo nei casi di gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento, anche per causa non imputabile al socio > l'esclusione è deliberata dalla maggioranza (per teste) dei soci, non computandosi nel numero il socio da escludere ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione al socio escluso (b) esclusione di diritto > si verifica automaticamente nei casi di dichiarazione di fallimento del socio liquidazione della quota del socio su domanda del suo creditore particolare Scioglimento della società > Le cause di scioglimento della società semplice sono: # decorso del termine N.B. la durata della società può essere prorogata la proroga può essere espressa (risultante da una deliberazione dei soci) tacita (risultante dal comportamento concludente dei soci) # conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (es. perimento dell'azienda sociale) # volontà di tutti i soci # sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita # altre cause previste dal contratto sociale > Verificatasi una causa di scioglimento, la società entra automaticamente in stato di liquidazione # la liquidazione è finalizzata alla conversione in denaro del patrimonio sociale al pagamento dei creditori sociali alla ripartizione tra i soci dell'eventuale residuo attivo # la liquidazione può svolgersi secondo un procedimento convenzionale (concordato dai soci) un procedimento legale (stabilito dalla legge e applicabile in mancanza di diverso accordo tra i soci) # se i fondi ottenuti dalla vendita dei beni sociali risultano insufficienti per il pagamento dei creditori, i liquidatori possono chiedere ai soci (illimitatamente responsabili) le somme necessarie, in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite La società in nome collettivo Caratteri > La s.n.c. è una società lucrativa commerciale di persone è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese con effetti di pubblicità legale è soggetta > La s.n.c. è regolata all'obbligo delle scritture contabili al fallimento (se svolge attività commerciale) in parte per rinvio alle norme sulla società semplice in parte con norme specifiche Costituzione > Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'atto costitutivo: # deve essere redatto per atto pubblico per scrittura privata autenticata # deve contenere le seguenti indicazioni: - generalità dei soci - ragione sociale (costituita dal nome di uno o più soci con indicazione del rapporto sociale) - soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società - sede della società ed eventuali sedi secondarie - oggetto sociale - conferimenti di ciascun socio, valore ad essi attribuito e modo di valutazione - prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera - criteri di ripartizione degli utili e quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite - durata della società > L'atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese entro trenta giorni (sono soggette ad iscrizione anche le sue successive modificazioni) > In caso di omessa iscrizione la società è irregolare i rapporti tra la società e i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice (ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci) N.B. la s.n.c. iscritta nel registro delle imprese è una s.n.c. regolare la s.n.c. non iscritta nel registro delle imprese è una s.n.c. irregolare Capitale sociale > A differenza della società semplice, la s.n.c. è soggetta ad una disciplina volta a garantire l'integrità del capitale sociale a tutela dei creditori della società: # è vietata la ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti # se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente # i creditori della società hanno il diritto di opporsi alle deliberazioni di riduzione del capitale sociale mediante rimborsi ai soci dei conferimenti eseguiti liberazione dei soci dall'obbligo di ulteriori versamenti Responsabilità dei soci > Nella s.n.c. tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali > l'eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi > I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale (i soci hanno il beneficio di escussione) > il creditore sociale deve prima agire nei confronti della società può agire nei confronti dei singoli soci solo in caso di insufficienza del patrimonio sociale > Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore Divieto di concorrenza > Il socio della s.n.c. non può esercitare per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente > Il divieto di concorrenza è derogabile con il consenso degli altri soci > il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza > In caso di violazione del divieto di concorrenza, il socio può essere condannato a risarcire il danno causato alla società può essere escluso dalla società Scioglimento della società > La s.n.c. si scioglie per le stesse cause previste per la società semplice per la dichiarazione di fallimento della società N.B. la sentenza che dichiara il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci > Conclusa la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione proporre ai soci il piano di riparto (proposta di divisione dell'attivo residuo) chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese > Con la cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue > i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa chiedere il fallimento della società e dei soci entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese La società in accomandita semplice Caratteri > La s.a.s. è una società lucrativa commerciale di persone è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese con effetti di pubblicità legale è soggetta all'obbligo delle scritture contabili al fallimento (se svolge attività commerciale) > La s.a.s. è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: # soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali sono soggetti al fallimento in caso di fallimento della società # soci accomandanti > La s.a.s. è regolata > rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita in parte dalle norme relative alla s.n.c. in parte da norme specifiche Costituzione > La costituzione della s.a.s. è regolata dalle norme sulla s.n.c. > L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari i soci accomandanti > La ragione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione del tipo sociale > La s.a.s. non iscritta nel registro delle imprese assume la condizione giuridica di s.a.s. irregolare > per la s.a.s. irregolare vale la stessa disciplina applicabile alla s.n.c. irregolare, ferma restando la distinzione tra soci accomandatari e soci accomandanti Amministrazione > L'amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari (anche soltanto ad uno o ad alcuni di essi) > I soci accomandanti: # non possono compiere atti di amministrazione trattare o concludere affari in nome della società (se non in forza di procura speciale per singoli affari) # possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori se l'atto costitutivo lo consente dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni compiere atti di ispezione e di sorveglianza # hanno il diritto, in ogni caso di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società N.B. L'accomandante che viola il divieto di ingerenza nell'amministrazione perde il beneficio della responsabilità limitata può essere escluso dalla società Trasferimento della partecipazione sociale > La quota dell'accomandatario è trasferibile per atto tra vivi con il consenso di tutti i soci è trasferibile per causa di morte con il consenso di tutti i soci e degli eredi > La quota dell'accomandante è trasferibile per atto tra vivi con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale è liberamente trasferibile per causa di morte Scioglimento della società > La s.a.s. si scioglie per le stesse cause previste per la s.n.c. quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, se nel termine di sei mesi non è stato sostituito il socio che è venuto meno N.B. se vengono a mancare tutti gli accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio che provvede al compimento degli atti di ordinaria amministrazione non assume la qualità di accomandatario > Il procedimento di liquidazione e l'estinzione della società sono regolati dalle norme sulla s.n.c. > dopo la cancellazione dal registro delle imprese, i creditori rimasti insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci accomandatari dei soci accomandanti (limitatamente alla quota di liquidazione) dei liquidatori (se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa)