Camera dei deputati - Interrogazione a risposta scritta n. 4

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Camera dei deputati - Interrogazione a risposta scritta n. 4-00055 presentata
dall’On. Pili (PdL) il 15 marzo 2013 e risposta pervenuta il 18 Ottobre 2013.
PILI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze,
al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 276 del 2003 agli articoli 21, comma 1, lettere i) e j) e all'articolo 23,
comma 1, dispone quanto segue:
«articolo 21: Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi:
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti
retributivi applicabili ai lavoratori comparabili»;
«articolo 23: I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte»;
il trattamento economico riservato ai lavoratori somministrati è quindi parificato rispetto a
quello dei colleghi direttamente assunti dall'impresa utilizzatrice (Stazione Appaltante);
l'utilizzatore (Stazione Appaltante) deve pertanto comunicare all'Agenzia per il lavoro i
trattamenti economici applicabili ai lavoratori comparabili e deve vigilare affinché il
somministratore retribuisca regolarmente i lavoratori somministrati, versando, altresì, i
contributi dovuti agli enti previdenziali ed assicurativi;
ai sensi e per gli effetti 276 del 2003, dell'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo n.
«L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali»;
la disciplina legale che regola i rapporti tra somministratore ed utilizzatore con riferimento al
trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori somministrati, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 81 del decreto 163 del 2006, prevede che la stazione appaltante, anche
nelle legislativo n. gare relative alla somministrazione di lavoro, sia libera di effettuare la
scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o quello del prezzo più basso;
nei casi in cui venga individuato quale metodo di aggiudicazione quello del prezzo più basso, le
stazioni appaltanti (utilizzatrici della manodopera) danno luogo, sempre più frequentemente,
alla illegittima e deleteria prassi di fissare come prezzo a base di gara il costo del lavoro dalle
stesse sostenute per lavoratori comparabili a quelli richiesti in somministrazione o, ancor
peggio, non indicano alcun costo di riferimento, così nei fatti costringendo le agenzie per il
lavoro, che devono per bando di gara formulare un'offerta competitiva sulla base del costo del
lavoro, a scendere al di sotto dei minimi tabellari, con ovvie ed intuibili ripercussioni sulle
garanzie in ordine alla giusta retribuzione ex articolo 36 Cost. e sui correlati oneri contributivi;
tale prassi, come si è detto, è illegittima perché lede il principio di giusta retribuzione ex
articolo 36 Cost. così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di merito e di
legittimità, ed altresì in contrasto con quanto disposto dagli articoli 88 e 163 del 2006, ai sensi
dei quali la Stazione 89 del decreto legislativo n. appaltante è tenuta a verificare se vi siano
offerte «anormalmente basse» in quanto non remunerative. Con riferimento alla
somministrazione di lavoro, quindi, tale illegittima prassi delle pubbliche amministrazioni
potrebbe essere agevolmente contrastata ab origine fissando all'interno del bando di gara un
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prezzo minimo corrispondente al costo minimo tabellare del lavoro, maggiorato di una
percentuale rappresentante il margine minimo di guadagno, indispensabile affinché l'appalto
possa essere considerato remunerativo ed obbligando le stazioni appaltanti ad applicare, per
tali tipologie di servizi, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più –
: vantaggiosa se, alla luce di quanto testé illustrato, i Ministri interrogati non intendano
intervenire al fine di garantire che le gare di appalto relative ai servizi di somministrazione di
lavoro ex decreto 276 del 2003 vengano aggiudicate ad un prezzo che non sia legislativo n.
inferiore al costo minimo tabellare del lavoro, permettendo inoltre, così come previsto dalla
legge, che si realizzi un margine di agenzia, indispensabile per rendere «remunerativo»
l'appalto. (4-00055)
Risposta — Con l'interrogazione in esame si pone all'attenzione del Governo la questione
concernente l'aggiudicazione delle gare di appalto relative ai servizi di somministrazione di
lavoro e il pericolo che in tali gare possano essere fissati dagli enti aggiudicatori prezzi a base
di gara tali da far scendere il costo del lavoro al di sotto dei minimi tabellari.
Come è noto, il decreto 276 del 2003, con riferimento al contratto di somministrazione,
legislativo n. prevede che l'utilizzatore sia tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri
retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro,
nonché a comunicare allo stesso i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili.
Per tutta la durata della missione, infatti, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno
diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle
dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Ora, nei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del 163 del 2006, la migliore offerta è
selezionata con il decreto legislativo n. criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. Ad ogni modo, ai sensi dell'articolo 86, comma 3-bis, del
medesimo decreto legislativo, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi
e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato
e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori,
dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione.
L'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo 163 del 2006 stabilisce, poi, che nella
predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti siano tenute a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi
dell'articolo 87, comma 2, lettera g) del medesimo decreto.
In conclusione, si può ritenere che la normativa nazionale in tema di salvaguardia dei diritti
economici dei lavoratori in caso di aggiudicazione dei pubblici appalti sia nel suo complesso
congrua anche in relazione alla pertinente normativa comunitaria di riferimento (ci si riferisce,
in particolare, alla direttiva 2004/18/CE in tema di appalti nei cosiddetti «settori classici»).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Enrico Giovannini.
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