STUDI E OPINIONI IL RUOLO DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA GOVERNANCE DELLE SOCIETA’ PER AZIONI L’Autore esamina la figura del Segretario del Consiglio di Amministrazione, al fine di inquadrarne il ruolo ricoperto nell’ambito delle strategie e della governance delle società per azioni, tenuto conto dell’attuale quadro normativo a seguito della riforma del diritto societario del 2003. di VINCENZO ACQUAFREDDA 1. Introduzione: la nomina del segretario del consiglio La disciplina normativa vigente, in materia di società di capitali, non prevede alcuna disposizione in tema di nomina (e relative modalità), poteri e doveri del segretario del consiglio di amministrazione. Eppure questa figura – come potrà constatarsi nel prosieguo della trattazione – è divenuta sempre più centrale nell’ambito delle strategie e della governance, soprattutto, delle società per azioni. Le predette lacune della normativa si ritiene possano essere colmate in sede di redazione dello statuto sociale, disciplinando la figura del Segretario mediante l'introduzione di apposite clausole. Qualora lo statuto non preveda e non regolamenti la figura del Segretario, il Consiglio stesso è libero di colmare questa lacuna deliberando l'adozione di un regolamento interno. I problemi sorgono quando lo statuto – come spesso accade – preveda la figura del Segretario ma non ne regolamenti le modalità di nomina ed i compiti1. In questo caso ci si chiede se al segretario del consiglio di amministrazione siano applicabili in via analogica le disposizioni normative dettate con riferimento alla figura del segretario dell'assemblea, ed in particolare gli artt. 2371 e 2375 del codice civile. A tale questione sembra corretto dare risposta negativa, sia in considerazione delle differenze di disciplina dei due organi societari; sia in Al riguardo può senz’altro affermarsi che, nell’attuale quadro normativo, l'esigenza di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa attraverso un'accurata, completa e corretta verbalizzazione delle delibere consiliari, costituisce sicuramente un valore meritevole di tutela mediante una specifica regolamentazione statutaria delle modalità di nomina, dei compiti e dei requisiti del segretario del consiglio di amministrazione. 1 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 15 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE considerazione del diverso valore che la verbalizzazione assume nelle delibere consiliari. Per prassi statutaria il segretario del consiglio di amministrazione di una società per azioni viene nominato dal Consiglio, in genere su proposta del suo Presidente, tra persone dotate di adeguata professionalità, anche estranee al Consiglio stesso. La nomina del segretario del consiglio è di solito deliberata dal Consiglio di Amministrazione unitamente a quella delle cariche sociali e, in tale occasione, possono essere precisati i suoi poteri e doveri. La durata della sua carica non soggiace a espresse limitazioni, ma si ritiene logico che segua quella del Consiglio, da cui deriva la nomina. In assenza di particolari motivi è spesso opportuno nella prassi societaria non sostituire il segretario del consiglio al termine del triennio, anche se gli amministratori in tutto o in parte non sono riconfermati, proprio perché la sua conoscenza delle vicende sociali potrà essere un ausilio obiettivo nell’interesse costante della società2. La nomina del Segretario avviene, dunque, generalmente in sede di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione della società, il quale, spesso, prima ancora di nominare l’Amministratore Delegato – garanzia di piena operatività della società – procede a deliberare la nomina del segretario del consiglio, il quale, se presente, nella prassi, inizia seduta stante l’esercizio delle proprie funzioni. Al presidente del consiglio di amministrazione ben può essere concesso di poter scegliere come proprio ausiliare – nel ruolo di segretario del consiglio – una persona di sua fiducia. Devono inoltre ritenersi legittime – in quanto sicuramente rientranti nell'ambito dell'autonomia statutaria dei soci – le clausole che attribuiscono la competenza alla nomina del Segretario ad un organo diverso dal consiglio di amministrazione o che prevedono la permanenza in carica del Segretario per un dato periodo di tempo (generalmente pari a quello di durata dell'organo amministrativo): il che sarà utile nei casi in cui, per esempio, si voglia garantire ai soci di minoranza un maggior controllo sulla correttezza della verbalizzazione delle decisioni del consiglio di amministrazione. Sarà così possibile introdurre una clausola che demandi la nomina all'Assemblea o al Consiglio, prevedendo un dato periodo di permanenza in carica o particolari maggioranze per la nomina3. Nell'ipotesi, invece, in cui lo statuto nulla preveda circa le modalità di nomina, pare preferibile ritenere che la nomina debba, comunque, essere demandata al consiglio di amministrazione; quest'ultimo sceglierà il Segretario con votazione, in genere, presa a maggioranza. Sembra invece corretto sostenere che, sempre in assenza di una specifica 2 G. MORO VISCONTI, Il segretario del consiglio di amministrazione, in Riv. Dott. Comm., 1985, II, 594. 3 Ad esempio prevedendo, a tutela dei soci di minoranza, che la nomina del segretario del consiglio di amministrazione della società avvenga all’unanimità. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 16 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE previsione statutaria, occorra il consenso unanime dei consiglieri presenti per nominare Segretario una persona esterna al consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il compenso del segretario del consiglio di amministrazione si ritiene applicabile la presunzione di onerosità ex art. 1709 c.c., secondo cui il mandato si presume oneroso. La misura del compenso dovrebbe essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, determinandola in base alle tariffe professionali o agli usi: si fa, in genere, riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore dell’incarico, nonché all’importanza e complessità delle prestazioni svolte4. Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti che possono rivestire la carica di segretario del consiglio non sembrano sussistere rilevanti problematiche: in assenza di specifiche previsioni statutarie, la scelta del Segretario non è soggetta, in genere, a limitazioni o preclusioni. Non si rilevano, dunque, profili di illegittimità nella nomina a Segretario di un amministratore o di un sindaco, di un consulente o professionista della società o di un suo dipendente adeguatamente qualificato. Invero, l'unico limite può essere costituito dall'obbligo di tutela della riservatezza delle deliberazioni consiliari. Per questa ragione, come sopra evidenziato, in assenza di consenso unanime dei consiglieri dovrebbe ritenersi preclusa la nomina a Segretario di un soggetto esterno al Consiglio (ad esempio un dipendente della società o il professionista di uno dei soci). In questi casi l'impasse può essere risolto chiamando a svolgere le funzioni di segretario un componente del Collegio Sindacale. Questa scelta – poco utilizzata nella prassi societaria – può tuttavia rivelarsi un'ottima soluzione dal punto di vista operativo, in quanto la competenza professionale del sindaco può portare un contributo assai utile per risolvere le problematiche di natura tecnico-giuridica che spesso insorgono in sede di stesura del verbale e consentire allo stesso segretario – nella doppia veste di segretario del consiglio e di sindaco effettivo della società – di intervenire più facilmente nel corso dello svolgimento dei lavori consiliari quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno per risolvere questioni di natura prettamente societaria inerenti ad uno o più temi previsti all’ordine del giorno. Per altro verso non vi è incompatibilità neppure tra la funzione di segretario e la carica di amministratore della società stessa. Pur in assenza di espressi divieti normativi, ragioni di opportunità consigliano tuttavia di evitare la prassi (assai frequente soprattutto nelle società di piccole dimensioni) di designare come segretario un componente del Consiglio di Amministrazione. Infatti, le procedure volte a garantire la trasparenza e la circolazione delle informazioni possono essere più agevolmente rispettate se la verbalizzazione è affidata ad un soggetto indipendente, e quindi non influenzato da quella contrapposizione di posizioni e di interessi che è connaturata alla dialettica dell'organo collegiale di gestione. Pertanto si ritiene che la necessaria obiettività ed indipendenza del segretario del consiglio di amministrazione possono 4 In questi termini, cfr., G. MORO VISCONTI, Il segretario, cit., 601. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 17 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE essere nella maggioranza dei casi meglio salvaguardate se la carica non è cumulata con quella di membro del Consiglio o di sindaco effettivo della società5. Considerato che la stesura dei verbali è comunque uno dei compiti principali affidati al Segretario – la cui sensibilità dovrà cogliere l’essenza di ogni argomento trattato e lo spirito delle decisioni collegiali – deve ritenersi rientrante nell'autonomia statutaria dei soci la facoltà di subordinare l'assunzione della carica di segretario del consiglio al possesso di determinati requisiti soggettivi, volti a garantire il corretto svolgimento delle funzioni connesse alla sua carica. Si può, per esempio, prevedere, mediante l'introduzione di un'apposita clausola statutaria, che il segretario sia in possesso di determinate conoscenze e competenze giuridiche e/o economiche o di specifiche qualifiche professionali. Il Segretario, soprattutto nella fase della verbalizzazione delle riunioni consiliari, dovrà dimostrare di avere doti di perspicacia, diplomazia, diligenza e senso di osservazione e di sintesi6. Nella prassi consolidata di molte società per azioni il ruolo di segretario del consiglio di amministrazione viene generalmente rivestito da un dirigente professionalmente qualificato, in servizio presso la società stessa o presso la capogruppo. 2. Il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione Prima di affrontare il tema del ruolo specifico rivestito dal segretario del consiglio di amministrazione sia nell’ambito del Consiglio stesso che nel più ampio contesto societario occorre preliminarmente affrontare il tema del ruolo rivestito nel medesimo contesto da colui di cui il segretario del consiglio è considerato (primario) collaboratore: il presidente del consiglio di amministrazione. La disciplina normativa (art. 2381, comma 1, c.c.), come noto, regolamenta specificamente i compiti del presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni, prevedendo che esso abbia – salvo diversa previsione dello statuto7 – (oltre 5 In questa direzione, cfr. G. MORO VISCONTI, Il segretario, cit., 594. G. MORO VISCONTI, Il segretario, cit., 598. 7 La norma codicistica, dunque, consente all’autonomia statutaria di derogare a tutte le sue disposizioni in materia di compiti del presidente del consiglio di amministrazione. Al riguardo, con riferimento al potere-dovere spettante al presidente di convocazione del consiglio di amministrazione si pone la questione – in assenza di specifica previsione statutaria - su cosa si verifichi quando il presidente non provveda, per vedere rispettati i termini di legge (ad es. per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio in tempo utile per l’approvazione dell’assemblea nei termini prescritti dall’art. 2364, comma 2, c.c.) o per risolvere problemi obiettivamente urgenti e benché altri amministratori lo chiedano. Al riguardo, la prassi consolidata delle società per azioni contempla in genere una previsione statutaria secondo cui il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le 6 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 18 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE alla – eventuale – competenza gestionale, nei limiti delle deleghe attribuitegli) la funzione di far operare in modo efficiente il Consiglio, convocandolo8, fissandone l’ordine del giorno9 con l’indicazione pertinente degli argomenti sui quali discutere e deliberare10, coordinandone e dirigendone i lavori11 e provvedendo affinché adeguate e materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. Sul punto, cfr., B. LIBONATI, Il governo del consiglio di amministrazione di società per azioni, in Riv. dir. comm., 1, 2011, 3 ss., il quale pone l’attenzione sulle misure adottabili quando il Presidente di una società, invitato a convocare il consiglio, o anche tenuto, se si vuole, alla convocazione, non lo convochi. Al riguardo, l’A., partendo dal principio secondo cui ogni amministratore è responsabile (seppure in solido) per la gestione della società e, dunque, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2380-bis, co. 1, e 2381, co. 3, gli va imputato quanto meno un potere/dovere di iniziativa, evidenzia che «come la maggioranza è legittimata a prevalere nella decisione sulle scelte imprenditoriali da seguire, così alla maggioranza non può non essere riconosciuta la legittimazione (concorrente a quella del presidente) ad attivare il dibattito collegiale su quelle scelte». 8 La convocazione del consiglio di amministrazione avviene tramite avviso, che può essere comunicato - in assenza di norme statutarie in merito – in qualsiasi modo. La convocazione del Consiglio per prassi societaria è fatta con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta certificata, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi in genere almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza – valutati discrezionalmente dal Presidente – almeno due giorni prima (o con la tempestività possibile in funzione delle specifiche circostanze), a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dello statuto. 9 Si veda, al riguardo, M. FRANZONI, Società per azioni, III, Dell’amministrazione e del controllo, vol. 1, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca a cura di F. Galgano, Zanichelli, Bologna, 2008, sub art. 2381, 71 ss., il quale sottolinea l’importanza, tra i compiti del Presidente, della fissazione dell’ordine del giorno «poiché questo può esser un efficace strumento con il quale il Presidente bilancia il potere degli amministratori delegati, chiamati a rendere conto al Consiglio o a subire le sue decisioni pur in presenza di una delega». 10 Cfr., sul punto, M. FRANZONI, sub art. 2381, cit., 74; P.M. SANFILIPPO, Il presidente del consiglio di amministrazione nelle società per azioni, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 2, Torino, 2006, 478. 11 Il presidente del consiglio di amministrazione – in virtù dei compiti assegnatigli dall’art. 2381, 1° co., c.c. – deve, durante lo svolgimento dei lavori consiliari, moderare la discussione e regolamentare il voto, ricevere le richieste e le eventuali dichiarazioni di astensione e/o di dissenso (motivati e non), proclamare il risultato, seguire la verbalizzazione, dichiarare sciolta la riunione, ecc.: cfr., in questi termini, L. NAZZICONE (e S. PROVIDENTI), sub art. 2381, in Società per azioni. Amministrazione e controlli, in La riforma del diritto societario a cura di G. Lo Cascio, vol. 5, Giuffrè, Milano, 2003, 25, che, riguardo all’obbligo informativo preconsiliare del Presidente, sostengono che il suo contenuto «va determinato nel caso concreto, potendo IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 19 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE opportune informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno dell’adunanza consiliare vengano fornite a tutti i consiglieri12 (e ai sindaci effettivi della società)13. L’adeguatezza dell’informativa preconsiliare deve attenere non solo al suo contenuto quantitativo e qualitativo, ma anche alla circostanza che la relativa documentazione, a supporto degli argomenti previsti all’ordine del giorno, sia fornita con ragionevole anticipo, al fine di consentire in tale contesto, sia agli amministratori che ai sindaci, di poter individuare, tra le materie in discussione, quelle che, eventualmente, meriterebbero un esame più approfondito rispetto a quanto emerge dal contenuto dei flussi informativi trasmessi a cura del Presidente14. Ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo, in occasione dell’imminente adunanza di un Consiglio, hanno, dunque, il potere-dovere di analizzare e, se del caso, selezionare, elaborare ed approfondire la documentazione a supporto degli argomenti previsti all’ordine del giorno, messa a loro disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione, in modo da poter partecipare alla seduta consiliare con la dovuta consapevolezza, in linea con la prescritta diligenza professionale ex art. 2392, 1° comma, c.c. per gli amministratori ed ex art. 2407, 1° comma, c.c. per i sindaci. Nella prassi operativa delle società di dimensioni medio-grandi spesso accade che la convocazione, con l’indicazione della data e del luogo della riunione, preceda la comunicazione dell’ordine del giorno, la cui definizione e comunicazione agli questo richiedere, di volta in volta, la comunicazione di notizie, la messa a disposizione di documenti, l’inoltro di una relazione, e così via». 12 I singoli consiglieri di amministrazione, nella comune prassi societaria, possono richiedere al Presidente di inserire argomenti all’ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga di non aderire alla richiesta, ne dà tempestiva informazione al consigliere interessato. Allo stesso modo, per prassi statutaria, un certo numero di consiglieri può chiedere – come evidenziato sopra – la convocazione dell’organo gestorio, restando in ogni caso affidato al Presidente il potere di convocare il Consiglio. 13 In questa direzione, cfr., G. CAVALLI, I sindaci, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, V, Utet, Torino, 1988, 111. Al riguardo, è da ritenersi, con convinzione assoluta, che lo statuto di una società per azioni debba prevedere – nel quadro di un’ampia circolazione delle informazioni sulla gestione cui la vigente normativa ha riservato particolare attenzione – che il Presidente informi adeguatamente, sulle materie iscritte all’ordine del giorno di ogni riunione consiliare, anche i sindaci della società, cui deve essere normalmente indirizzata, al pari degli amministratori, la convocazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2405 c.c., consentendo così loro, nel corso dell’adunanza consiliare e nell’ambito della relativa dialettica tra controllati e controllori, una più efficace vigilanza sull’operato degli amministratori e, in particolare, sulla legittimità dell’azione gestionale. In argomento, si veda, G.M. ZAMPERETTI, Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per azioni, Giuffrè, Milano, 2005, 140 ss. 14 Cfr., in argomento, Cass. 4 maggio-19 giugno 2007, n. 23838, in Giur. comm., 2008, II, 369 ss., con nota di R. SACCHI, Amministratori deleganti e dovere di agire in modo informato. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 20 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE interessati è posticipata in una data più prossima a quella della riunione consiliare per rendere più attuali gli argomenti da discutere e su cui legittimamente deliberare ed adeguata la documentazione da fornire a supporto dei temi previsti all’ordine del giorno15. Nella prassi societaria è in genere responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione adoperarsi affinché gli organi delegati forniscano documentazione e informazioni, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione consiliare. Di norma, il consiglio di amministrazione approva un regolamento interno delle attività consiliari al fine di programmare, in via generale, le proprie riunioni con cadenza periodica16 – in considerazione degli impegni di lavoro di ciascuno – prevedendo solitamente che la documentazione a supporto degli argomenti programmati all’ordine del giorno venga messa a disposizione dei consiglieri (e dei sindaci effettivi) – salvo casi eccezionali – almeno quarantotto-settantadue ore prima della seduta consiliare, al fine di consentire a ciascuno dei partecipanti alla riunione i necessari approfondimenti17. Il Presidente in una società per azioni – oltre ai poteri di cui all’art. 2381, co 1, c.c., attinenti al fatto di essere colui che presiede l’organo di gestione della società – è in genere il legale rappresentante della società stessa e può avere delegate dal Consiglio, ai sensi dell’art. 2381 co. 2, delle attribuzioni più o meno ampie inerenti alla gestione dell’impresa sociale. Quando le deleghe del Consiglio sono a carattere continuativo esse giustificano 15 Si veda, in argomento, M. FRANZONI, sub art. 2381, cit., 73 ss., il quale, al riguardo, tuttavia sottolinea che «per la carenza di informazioni ricevute, se il consiglio decide di deliberare ugualmente sulla materia posta all’ordine del giorno, al consigliere non informato non resta che prenderne atto. L’esigenza di garantire la funzionalità dell’organo, legittimata dalla delibera dei consiglieri, deve prevalere sul difetto di informazione del singolo causata da un inadempimento del Presidente. La stessa soluzione, prosegue l’A., può anche essere applicata al caso dell’omissione della materia nell’ordine del giorno, sempre che vi sia una delibera del consiglio intesa a deliberare ugualmente o che dalla delibera presa sullo specifico oggetto si possa desumere implicitamente quella volontà. Del resto, l’esigenza dell’amministratore di essere informato non è prevalentemente rivolta alla tutela di un suo interesse personale, ma ha sullo sfondo comunque la migliore realizzazione dell’interesse della società». Sul punto, cfr., G.M. ZAMPERETTI, La convocazione e l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione di s.p.a., in Società, 2006, 282. 16 Restando salva, naturalmente, la facoltà del Presidente di convocare il consiglio, specie nei casi di urgenza, anche al di fuori dei giorni prefissati, garantendosi così la necessaria flessibilità ad un organo che, avendo la gestione esclusiva dell’impresa sociale, ne ha anche le correlative responsabilità: in questi termini, cfr., G.M. ZAMPERETTI, La convocazione e l’ordine del giorno, cit., 277. 17 Il Presidente, inoltre, si riserva, di regola, la facoltà di invitare alle riunioni consiliari i soggetti competenti sugli argomenti oggetto di trattazione per eventuali chiarimenti e per facilitare le decisioni dei consiglieri, e, dunque, per un miglior svolgimento dei lavori consiliari. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 21 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il compenso – ulteriore rispetto a quello assembleare ex art. 2389, co. 1 – determinato dal Consiglio (sentito il parere del collegio sindacale) ai sensi dell’art. 2389, 3° comma e previsto per gli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. Tale compenso sarà più o meno cospicuo a seconda dell’importanza della società in cui la carica di Presidente è svolta (patrimonio, volume d’affari, scenari operativi di mercato, ecc.) e secondo le effettive deleghe conferitegli dal Consiglio. Quando quest’ultime sono ampie si parla più propriamente di Presidente esecutivo18 (qualifica legata ad una delega di poteri ampia e generale da parte del Consiglio, assimilabile a quella attribuita alla figura dell’Amministratore Delegato e riferita, in genere, al compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l’esecuzione dell’attività sociale, nonché all’assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili ed opportune per il perseguimento dell’oggetto sociale) ed il compenso riconosciuto per la carica è in genere elevato; quando le deleghe operative sono minori19 il Presidente, in tal caso, pur non essendogli attribuibile la ”qualifica” di Presidente esecutivo della società, ha una carica che – per effetto delle deleghe operative assegnategli – è ritenuta “particolare” in conformità dello statuto ed il consiglio di amministrazione in genere gli riconosce, previo parere del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2389, 3° co., c.c., un compenso adeguato alla carica rivestita (comunque, mediamente minore rispetto a quello riconosciuto al Presidente in caso di deleghe gestionali ampie attribuitegli dal Consiglio). a. Segue: i poteri del Presidente nel contesto dei lavori consiliari Fermi i poteri di convocare il consiglio di amministrazione e di coordinarne i 18 Le attribuzioni di funzioni di gestione (anche) al Presidente implica sovente un sovrapporsi di competenze e può determinare dei conflitti di competenza con l’amministratore (o il consigliere) delegato. In vista di ciò, se si vogliono conferire anche al presidente poteri di gestione (e non la sola rappresentanza verso i terzi, alla quale nei rapporti interni può non corrispondere alcuna attribuzione relativa alla gestione della impresa), è opportuno che ciò sia consentito o disposto nello statuto e che, inoltre, nello stesso statuto o negli atti di delega sia specificata dettagliatamente la sfera di attribuzioni del presidente, tenendola distinta dalla sfera di competenze dell’amministratore delegato. Cfr., sul punto, G. SCALFI, Il presidente del consiglio di amministrazione delle società per azioni, in Riv. Soc., 1969, 31 ss. 19 A mero titolo esemplificativo, tenere i rapporti istituzionali pertinenti all’ordinaria attività della società; tenere i rapporti con Autorità, Enti e Magistrature, con poteri di rappresentanza sostanziale e processuale; svolgere le attività inerenti alla costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali di godimento e di diritti reali di garanzia sia in favore della società sia da questa posti in essere in favore di terzi; verificare l’attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione; sottoporre al consiglio di amministrazione l’approvazione delle linee di indirizzo strategico dell’attività della società. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 22 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE lavori ex art. 2381, 1° comma, c.c. ci si domanda quali siano, nel contesto proprio dei lavori consiliari, i compiti del Presidente di una società per azioni. Al riguardo, è anzitutto compito del Presidente, nel corso del dibattito consiliare, di fungere da elemento di confronto per l’amministratore delegato e per eventuali altri soggetti preposti alla gestione della società e da contrappeso di garanzia rispetto a loro nel Consiglio: in tale contesto il Presidente dovrà monitorare ed indirizzare i flussi informativi, ponendosi come principale interlocutore sia degli amministratori non esecutivi che siedono in Consiglio, sia dell’organo sindacale20. Nello svolgimento dei lavori consiliari è da sottolineare, poi, che il Presidente – con la collaborazione del segretario del consiglio – dirige e coordina tutte le operazioni sottese all’andamento della seduta consiliare, quali, l’avvio, l’indirizzo ed il coordinamento del dibattito che viene a determinarsi nell’ambito del Consiglio da parte dei vari soggetti che partecipano alla seduta (amministratori, sindaci, managers, etc.) concedendo o revocando il diritto di parola per ragioni di funzionalità; porre in votazione le questioni trattate ai diversi punti previsti all’ordine del giorno; proclamare le delibere adottate dal Consiglio a seguito della votazione21. Il presidente del consiglio di amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni, deve dunque cercare di favorire la dialettica interna ed assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori consiliari e di circolazione delle informazioni che gli vengono assegnati dall’art. 2381 c.c., 1° comma22: in tale ottica, il Presidente deve garantire a tutti i Consiglieri la facoltà di formulare proposte, così come, con particolare attenzione ed impegno, deve assicurare la completa e tempestiva informativa all'Organo collegiale23. A tal fine, le competenti 20 Cfr. G.D. MOSCO, sub art. 2381, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, 595. 21 Cfr. M. FRANZONI, sub art. 2388, in Società per azioni, cit., 300. 22 Al riguardo, L. NAZZICONE (e S. PROVIDENTI), sub art. 2381, cit., 26, nel precisare che «le decisioni relative allo svolgimento dei lavori vengono assunte dal Presidente in via definitiva ed autonoma, non quale mera espressione della volontà della maggioranza dei consiglieri», sottolineano nondimeno che «nell’esercizio dei suoi compiti il Presidente è tenuto, accanto al rispetto delle specifiche prescrizioni di legge, di cui (…) all’art. 2381 c.c., od a quelle eventualmente previste nello statuto, ancor prima all’osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., il cui mancato rispetto potrà, se del caso, essere censurato sotto il profilo della legittimità formale e sostanziale». 23 Con riferimento al potere di coordinamento dei lavori consiliari di cui dispone il presidente del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2381, 1° co., c.c., G.M. ZAMPERETTI, Il dovere di informazione, cit., 135-136, rileva come «l’esercizio corretto di questo potere possa avere una notevole influenza su un più agevole adempimento del dovere di agire in modo informato proprio di ogni amministratore ai sensi dell’art. 2381, 6° co.: il Presidente dovrebbe infatti esercitarlo anche nella prospettiva di ridurre tra i consiglieri le asimmetrie informative IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 23 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE funzioni aziendali della società (tecniche, amministrative, legali, societarie, ecc.) devono assicurare al Presidente ogni supporto documentale secondo le procedure interne previste al riguardo. Il Presidente deve, inoltre, promuovere l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli amministratori esecutivi24 e ponendosi come interlocutore degli Organi interni di controllo. Inoltre, al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e consultazione che permetta al Consiglio una migliore valutazione di taluni argomenti di sua competenza, il Presidente può farsi promotore o costituire direttamente comitati o gruppi di lavoro aventi finalità consultive e propositive, a struttura ristretta, diversificati per settore di competenza. In tale quadro è prerogativa specifica del Presidente consentire che, limitatamente a specifici punti all’ordine del giorno della seduta consiliare, possano partecipare esperti della materia oggetto del dibattito, in grado di fornire le opportune delucidazioni agli amministratori, in modo che questi possano assumere le opportune decisioni con la necessaria e dovuta consapevolezza, in linea con quanto prescrive la legge ex art. 2392, 1° co., c.c. in materia di diligenza professionale degli ancora sussistenti al momento dell’adunanza, stimolando la discussione in modo da indurre i soggetti più informati a condividere le informazioni di cui dispongano sul tema in trattazione e ad eliminare le zone d’ombra che l’informativa preconsiliare avesse eventualmente lasciato sussistere». Cfr., sul tema, M. FRANZONI, sub art. 2381, cit., 75 ss. 24 La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti all’interno di un consiglio di amministrazione di una società per azioni, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management aziendale, favorisce la dialettica interna all’organo di amministrazione, specie quando ad un unico organo aziendale sia attribuito l’esercizio di più funzioni (di supervisione strategica e di gestione). Al riguardo, occorre peraltro, sottolineare come il fatto che le deleghe di gestione siano affidate ad uno o più amministratori, non impedisce al consiglio di amministrazione – nello svolgimento dei propri compiti di indirizzo strategico e di vigilanza – di assumere decisioni competenti ed autorevoli, frutto di effettive discussioni fra persone professionalmente qualificate che apportano le proprie specifiche competenze nelle sedute consiliari, contribuendo all’assunzione di deliberazioni conformi all’interesse sociale; tali competenze specifiche degli amministratori, che possono essere di carattere strategico generale o tecnico particolare, consentono di esaminare e, se del caso, approfondire i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse, contribuendo ad alimentare la dialettica, spesso indispensabile per una decisione collegiale meditata e consapevole. Deve, nondimeno, osservarsi, come spesso, anche quando il consiglio di amministrazione abbia concesso ampie deleghe, gli atti più rilevanti sono normalmente esaminati e discussi dall’organo collegiale; molte volte è lo statuto che prevede espressamente che determinati atti o categorie di atti siano riservati al consiglio di amministrazione e non siano delegabili. Si veda, in argomento, il Codice di autodisciplina delle società quotate, ediz. 2014. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 24 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE amministratori25. Il Presidente si riserva, altresì, la facoltà di invitare alle riunioni consiliari i dirigenti competenti sugli argomenti oggetto di trattazione per eventuali chiarimenti e per facilitare le decisioni dei Consiglieri. 3. Il ruolo del segretario del consiglio: poteri del Segretario e rapporti con il Presidente Il segretario del consiglio di amministrazione svolge nella sua attività quotidiana funzioni di assistenza all’attività dei Consiglieri e – laddove previsto dalla prassi o dai regolamenti interni societari – dei Sindaci, assicurando loro il relativo supporto. In particolare, il segretario del consiglio cura le attività societarie, sia ordinarie che straordinarie, e la gestione di tutti gli adempimenti connessi, ivi comprese le convocazioni delle riunioni degli organi sociali, lo svolgimento di tutte le attività previste a supporto delle medesime, le attività di segreteria, la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali, la predisposizione e lo svolgimento di tutti gli adempimenti societari nonché il deposito dei relativi atti presso gli uffici competenti; cura i rapporti con il notaio per gli adempimenti necessari; la predisposizione dei poteri di firma, delle deleghe e delle procure al management, sulla base delle delibere degli organi sociali e dei vertici aziendali. In tale contesto il Segretario – pur operando sotto il controllo e la direzione del presidente del consiglio – assume, in coabitazione con il Presidente, il ruolo di garante del rispetto delle norme poste a garanzia del corretto funzionamento dell'organo collegiale e della corretta verbalizzazione dei lavori consiliari, nonché della valida assunzione delle delibere del consiglio di amministrazione, gravando su di essi la responsabilità per le eventuali violazioni delle disposizioni che regolano la materia. Al segretario del consiglio che non sia anche amministratore o sindaco non spetta naturalmente alcun diritto di ingerirsi nell’amministrazione o nel controllo della La disciplina normativa prevede – in base al combinato disposto degli artt. 2381 e 2392 c.c. – per tutti gli amministratori il diritto e il dovere di ricevere le informazioni necessarie a valutare approfonditamente le scelte da adottare in Consiglio, creando direttamente o attraverso gli organi delegati i sistemi organizzativi ed informativi idonei. In altre parole, la norma che, introducendo la competenza esclusiva degli amministratori per la gestione (art. 2380-bis, 1° co.), impone loro di essere professionalmente diligenti (secondo cioè la natura del loro incarico e le proprie specifiche competenze), prescrive a ciascun singolo amministratore di agire, soltanto conoscendo tutte le informazioni e notizie necessarie alla ponderazione adeguata della questione su cui è chiamato ad esprimersi in Consiglio, con il parallelo potere di richiedere agli organi delegati specifiche informazioni inerenti alla gestione sociale. In altri termini, ciascun consigliere di amministrazione è tenuto a svolgere le proprie funzioni con adeguata consapevolezza, in modo che le decisioni del Consiglio siano prese da amministratori effettivamente a conoscenza dei fatti su cui sono chiamati a discutere e deliberare. 25 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 25 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE gestione: egli potrà tuttavia risultare un prezioso collaboratore del Consiglio nel mantenere contatti tra i suoi membri, svolgere per loro conto particolari incarichi di fiducia, ricordare termini e scadenze; dovrà conoscere a fondo lo statuto e tutti gli atti più importanti, soprattutto in materia di diritto societario, che si sono venuti formando dalla costituzione della società26, quali, eventuali patti parasociali, accordi e convenzioni stipulati tra i soci, o tra essi e la società, o dalla società con i terzi, ecc. In tale contesto è possibile affermare che il segretario del consiglio possa opportunamente dare, nell’ambito dei lavori del Consiglio, suggerimenti tecnici atti a garantire il miglior andamento della seduta consiliare. Per quanto più specificamente riguarda i rapporti fra il Segretario ed il Presidente nella fase di verbalizzazione dell'adunanza consiliare, è possibile ritenere che il Segretario debba registrare i fatti che si svolgono in sua presenza in sede di consiglio, in ciò ricevendo il sostegno del Presidente, il quale può fornire istruzioni al Segretario o richiedere espressamente la verbalizzazione di specifiche circostanze o dichiarazioni, fermo restando il diritto del Segretario di attenersi e verbalizzare i soli fatti che egli abbia constatato di persona. In altre parole è da ritenersi che il Segretario non sia obbligato ad attenersi alle istruzioni impartitegli dal Presidente che contrastino con quanto effettivamente avvenuto in Consiglio, e debba attenersi esclusivamente ai fatti che è in grado di verificare di persona. Il Segretario, nel corso dei lavori consiliari, assiste alla seduta e registra i fatti che si svolgono in sua presenza dandone conto più o meno sinteticamente, e stando attento a verbalizzare gli interventi di ciascuno dei presenti, chiedendo se del caso agli intervenienti di ribadire e/o illustrare i concetti espressi nell’ambito del proprio intervento. Pertanto, il Segretario, cui la legge attribuisce senza dubbio il compito di redigere il verbale, nell'espletamento del proprio compito esercita una funzione autonoma rispetto al Presidente, per cui non è tenuto ad attenersi ad istruzioni che non siano rispondenti a ciò che realmente accade nel corso della riunione: ad esempio, a dar conto nel verbale di un fatto non accaduto o ad omettere la descrizione di un fatto invece accaduto. Anch'egli, dunque, è tenuto al rispetto della legge e dello statuto e, in quest'ambito, assume la relativa responsabilità. In altre parole il Segretario ha un compito che è ben diverso da quello di puro estensore delle dichiarazioni del Presidente; ha precisamente il compito di verbalizzare quanto giuridicamente rilevante avviene alla sua presenza nel corso del Consiglio. Tale suo compito è autonomo rispetto a quello del Presidente e ne caratterizza la funzione. Ovviamente il Presidente, che è la figura di riferimento del consiglio di 26 In questi termini, cfr., G. MORO VISCONTI, Il segretario, cit., 596 ss., il quale sostiene che «nelle società multinazionali il segretario del consiglio assume generalmente il più impegnativo compito di fiduciario dell’azionista estero (…) adempiendo una funzione di collegamento, di spiegazione dei problemi da risolvere e di armonizzazione di direttive intergruppo». IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 26 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE amministrazione ed è, insieme al Segretario, il garante della corretta verbalizzazione della relativa adunanza consiliare, potrà sempre chiedere al Segretario, che nella prassi è il soggetto che sintetizza tutti i fatti giuridicamente rilevanti e che, spesso in un secondo momento, li inserisce nel verbale, di modificare, integrare o eliminare parti di verbale dallo stesso predisposte. Il segretario del consiglio può talvolta suggerire al Presidente di invitare ad una riunione consiliare persone estranee al Consiglio che possono essere interni al contesto societario (direttore generale, direttori o dirigenti responsabili dei diversi settori tecnici, commerciali, amministrativi e finanziari) o esterni (consulenti ed esperti) i quali fungono da supporto al Consiglio sui vari temi previsti all’ordine del giorno, affinché ciascun consigliere possa essere adeguatamente informato ed esprimere il proprio voto con la dovuta consapevolezza ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2381, comma 6 e 2392, comma 1, del codice civile. In tale quadro è evidente come il Segretario svolga, soprattutto nelle società di grandi dimensioni, un’importante funzione di raccordo tra il Presidente, gli organi delegati e gli amministratori non esecutivi, collaborando, anzitutto, con il Presidente al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi, mantenendo allo scopo, soprattutto nei giorni immediatamente precedenti la seduta di Consiglio, continui contatti con gli organi delegati della Società. Nella prassi il segretario del consiglio può suggerire al Presidente di convocare – anche su richiesta informale di uno o più consiglieri – una riunione tra i consiglieri prima dello svolgimento del Consiglio (detta comunemente “Pre-Consiglio”) per la discussione dei temi – previsti all’ordine del giorno - giudicati d’interesse rispetto al miglior funzionamento della successiva seduta consiliare ovvero per facilitare il successivo processo di valutazione del consiglio di amministrazione. In questo quadro e in tale ambito il segretario del consiglio ben potrà segnalare al Presidente eventuali argomenti da sottoporre ad un preventivo esame e valutazione da parte degli amministratori prima dello svolgimento formale del consiglio di amministrazione. 4. I compiti del segretario del consiglio di amministrazione La convocazione del consiglio di amministrazione – in assenza di precipue disposizioni di legge al riguardo – è in genere disciplinata dallo statuto delle società per azioni che per prassi dominante accoglie il principio della libertà delle forme nella convocazione dell'organo amministrativo collegiale e quindi ammette la liceità di una convocazione "per le vie brevi" ossia in forma telefonica, orale ecc., purché ovviamente, pare doveroso precisare, non fosse altro in relazione ai principi generali di buonafede e correttezza, si tratti di comunicazioni che effettivamente raggiungano il destinatario e vi sia un preavviso idoneo nel caso concreto a consentire la partecipazione alla riunione di IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 27 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE tutti gli aventi diritto27. E’ da rilevare al riguardo, che la convocazione meramente orale comporta, tuttavia, maggiori difficoltà di provarne l’esistenza e, pertanto, a tal fine non è opportuna, considerata l’annullabilità delle delibere consiliari, ai sensi dell’art. 2388 c.c., per mancanza di convocazione (scritta o orale)28. Nella prassi dominante delle società per azioni si verifica, come evidenziato sopra, che la convocazione del consiglio avvenga tramite avviso con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta certificata, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno29, da spedirsi in genere almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza – valutati discrezionalmente dal Presidente – almeno due giorni prima (o con la tempestività possibile in funzione delle specifiche circostanze), a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dello statuto. La convocazione del consiglio di amministrazione, ancorché competenza tipica del Presidente ai sensi dell’art. 2381, comma 1, c.c. – e salvo diversa previsione dello statuto – è un compito tipico del segretario del consiglio che prepara l’ordine del giorno delle sedute consiliari in stretta collaborazione con il Presidente stesso. L’ordine del giorno ha per scopo quello di rendere edotti consiglieri e sindaci delle materie e relative argomentazioni che verranno poste in discussione in sede di Consiglio, in modo che essi possano intervenire con cognizione di causa e con la dovuta consapevolezza richiesta dai principi normativi della professionalità e della diligenza ex artt. 2392 e 2407 del codice civile30. In caso di eventuale mancata indicazione di una materia da trattare all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione del consiglio di amministrazione, si ritiene valida, per consolidata prassi societaria, la tenuta di un consiglio di amministrazione “totalitario” su quell’argomento: è da ritenersi lecita, infatti, la previsione statutaria secondo cui l'organo amministrativo di una società per azioni, in mancanza di convocazione o di rispetto delle formalità previste per la convocazione, sia validamente 27 Sul punto cfr. Cass, 5 settembre 1995, n. 9314, in Giur. comm., 1997, II, 156, con nota di R. SANTAGATA, Omessa convocazione di uno dei consiglieri ed invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, e, in Società, 1996, 171, con nota di M. DELUCCHI, Necessità di convocazione di tutti gli amministratori del c.d.a. 28 In questi termini, cfr., L. NAZZICONE (e S. PROVIDENTI), sub art. 2388, in La riforma del diritto, cit., 81. 29 Prima ancora di fissare con il Presidente l’ordine del giorno dell’adunanza consiliare, il Segretario ha l’onere di individuare con Presidente e (ove previsto) Amministratore Delegato una data comune, utile per lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione, acquisendo poi la disponibilità per quella data degli altri componenti del Consiglio, nonché del Collegio Sindacale. 30 G. VERNA, Sulla convocazione e sulla verbalizzazione delle delibere consiliari nelle società per azioni, in Giur. comm., 1986, I, 1081. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 28 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione31. Alla luce di quanto sopra rappresentato, il segretario del consiglio di amministrazione deve diligentemente svolgere i seguenti compiti: deve fornire costante assistenza al vertice aziendale per tutte le attività e gli adempimenti connessi al funzionamento del consiglio di amministrazione della società e ai relativi rapporti verso le società controllate e controllanti; deve assicurare il costante rapporto con le Direzioni Generali aziendali (ove previste) e le Direzioni tecniche, amministrative e finanziarie, per la raccolta della documentazione afferente le tematiche di competenza da analizzare in sede di consiglio di amministrazione; deve curare l’espletamento dei lavori preparatori e delle attività istruttorie degli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio, di predisposizione di documenti di chiarificazione e sintesi, nonché dei materiali a supporto delle valutazioni e decisioni del consiglio di amministrazione; deve assicurare le funzionalità di segreteria delle riunioni del consiglio di amministrazione garantendo la predisposizione degli ordini del giorno, la corretta sequenza dei lavori e le relative attività di verbalizzazione; deve curare la verifica dell’attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione nei confronti di tutte le strutture aziendali interessate dalle delibere stesse; deve garantire, per quanto possibile, le attività di supporto segretariale e logistico ai membri del consiglio di amministrazione. Tutte le suindicate attività fanno del segretario del consiglio di amministrazione 31 Come noto, infatti, il legislatore non disciplina le modalità di convocazione del consiglio di amministrazione, neppure (conseguentemente) la fattispecie di riunioni "totalitarie" dell'organo amministrativo collegiale, mentre in materia assembleare detta una disciplina (artt. 2366 e 2479 bis c.c.) in cui, in difetto di formale convocazione, non è comunque necessaria la partecipazione di tutti gli amministratori e sindaci. In tale contesto, pare legittima la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo è validamente costituito (in forma totalitaria) anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza (amministratori e sindaci in carica) siano stati previamente (vale a dire, secondo i principi di buona fede e correttezza con adeguato limite di tempo) informati e, comunque, partecipino alla riunione del consiglio di amministrazione e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti su cui son si ritenga sufficientemente informato. In siffatta ipotesi infatti in sostanza lo statuto non fa altro che legittimare, seppure in via subordinata (o in particolari fattispecie d'urgenza che lo statuto stesso potrebbe anche meglio specificare) la convocazione e la tenuta del consiglio di amministrazione senza il rispetto di particolari forme purché idonee a raggiungere lo scopo informativo. Non rappresenta un ostacolo a siffatta conclusione la circostanza che la preventiva, seppure informale, convocazione non sia stata accompagnata dalla distribuzione di materiali idonei ad assicurare adeguate informazioni non solo sulla riunione, ma anche sugli argomenti da trattare, con il solo limite dell’opponibilità alla discussione sul merito di quegli argomenti da trattare su cui uno o più consiglieri non si ritengano sufficientemente informati. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 29 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE una figura centrale e strategica nell’ambito della struttura organizzativa ed imprenditoriale delle società per azioni e del relativo ruolo, un ruolo di notevole responsabilità. L’interesse al buon funzionamento degli organi sociali e ad un ordinato svolgimento della gestione implica che il segretario del consiglio faccia quanto possibile – nell’esercizio delle sue funzioni – per mettere tutti i partecipanti alle riunioni di Consiglio (gli amministratori in primo luogo, ma anche i sindaci) in condizione di svolgere le proprie funzioni con il massimo delle informazioni e notizie possibili che devono essere fornite sulle materie iscritte all’ordine del giorno, anzitutto prima della riunione, ai sensi dell’art. 2381, comma 1, c.c. e poi, ove necessario, durante la riunione, ad integrazione di quelle già disponibili, in modo da consentire a ciascuno di poter contribuire consapevolmente ed efficacemente alla discussione e successiva votazione32. In tale contesto il segretario del consiglio, come evidenziato sopra, cura le attività preparatorie ed istruttorie degli argomenti posti all’ordine del giorno del consiglio di amministrazione, la predisposizione di documenti di chiarificazione e sintesi, nonché dei materiali a supporto delle valutazioni e decisioni che dovranno essere assunte in sede consiliare. In particolare, per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, viene inviata – a cura del segretario del consiglio – la documentazione di supporto con la quale si forniscono le principali informazioni (dati e notizie) per un’adeguata conoscenza e valutazione dei singoli argomenti, in relazione all’oggetto delle deliberazioni che si prevede di dover assumere nel corso della riunione consiliare. La documentazione di supporto viene predisposta – a cura del segretario del consiglio – sulla base di schede informative che raccolgono i principali elementi di valutazione necessari a ciascun consigliere per acquisire la dovuta conoscenza ai fini di una deliberazione consapevole ai sensi del, più volte citato, combinato disposto degli artt. 2381, 6° comma e 2392, 1° comma, del codice civile. I documenti a supporto dei singoli argomenti previsti all’ordine del giorno vengono inviati – a cura della segreteria del consiglio – a ciascun consigliere e sindaco via e-mail o telefax, in genere, quando disponibili, nella stessa data di convocazione della riunione, e comunque entro le 48-72 ore lavorative prima del giorno e dell’ora fissati per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione viene resa disponibile dal Segretario appena possibile. Al riguardo, gli amministratori e i sindaci, specie nelle società di grandi dimensioni, sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti 32 Cfr, sul punto, G. VERNA, Sulla convocazione e sulla verbalizzazione, cit., 1081, che rileva come sia difficile determinare a priori quale debba essere il grado di specificazione delle materie elencate all’ordine del giorno della seduta consiliare, anche perché la necessità di informazione va contemperata con l’esigenza che non vengano, con divulgazioni inopportune, danneggiati gli interessi della società. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 30 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nello svolgimento delle rispettive funzioni. Gli stessi sono tenuti altresì al rispetto delle regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento delle informazioni riservate33. Tali obblighi di riservatezza, previsti per le riunioni consiliari, vengono estesi in genere ai soggetti e consulenti esterni invitati dal Presidente a partecipare alle sedute dei consigli di amministrazione quando la loro presenza è ritenuta utile in relazione alle materie da trattare. A ciò va aggiunto che, quando il Presidente lo ritiene opportuno, in relazione al contenuto dell’argomento e della relativa deliberazione da assumere, la documentazione informativa viene fornita direttamente in sede di riunione consiliare, dando di ciò preventivo avviso ai consiglieri e sindaci entro i termini di prassi sopra indicati: in questi casi i consiglieri e i sindaci, ove lo ritengano, potranno comunque avere accesso alle informazioni disponibili presso la sede sociale nei giorni immediatamente precedenti la riunione. Il Presidente, in questi casi, per il tramite del segretario del consiglio, verifica presso gli uffici della società che le informazioni suddette siano state regolarmente messe a disposizione dei consiglieri e dei sindaci, dandone atto in apertura di riunione o al momento della discussione dei punti all’ordine del giorno interessati. In questi casi il Consiglio a maggioranza può sempre decidere di rinviare la discussione dei temi all’ordine del giorno su cui i consiglieri non ritengano di essere sufficientemente informati. Tutto ciò comporta un evidente impegno da parte del segretario del consiglio a tenere un costante rapporto con le strutture tecniche, amministrative e finanziarie aziendali per la raccolta della documentazione afferente le tematiche di competenza da 33 Tali modalità inerenti alla gestione ed al trattamento delle informazioni riservate sono, per prassi societaria, contenute all’interno di un Codice Etico (approvato dal consiglio di amministrazione) della società con cui vengono dettate le linee guida, le norme e gli standard generali di comportamento ai quali gli stakeholder della società (azionisti, creditori sociali (finanziatori, fornitori), organi sociali, dipendenti) devono attenersi per evitare il rischio di comportamenti non etici, al fine di prevenire le fattispecie sanzionabili quali reati ai sensi del decreto legislativo 231/2001. In tale contesto, il Codice Etico stabilisce in genere che l’attività degli organi sociali sia improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo statuto sociale e dalla legislazione vigente, nazionale e comunitaria, nonché dai modelli di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, viene stabilito che i soggetti che compongono gli organi sociali siano tenuti: - ad impegnarsi attivamente affinché la società possa trarre beneficio dalle loro specifiche competenze; - ad una partecipazione continuativa ai lavori degli organi sociali, denunciando tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi che li veda coinvolti; - alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato; - a far prevalere sempre l’interesse della missione sociale. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 31 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE analizzare in sede di consiglio di amministrazione. Con le stesse strutture (ed i loro responsabili) il Segretario dovrà interagire – anche attraverso i propri collaboratori – al fine di predisporre, in vista della seduta consiliare, le diverse ipotesi di delibera da sottoporre al Consiglio – per il tramite del suo Presidente – sui vari punti previsti all’ordine del giorno. Il Segretario è tenuto altresì ad interagire – a valle del consiglio di amministrazione – con i consiglieri, per la puntuale elaborazione di eventuali loro interventi in Consiglio e, soprattutto, con il Presidente per la definitiva stesura del verbale, la cui bozza, per prassi, viene fatta circolarizzare tra i consiglieri e sindaci intervenuti, nei sette-dieci giorni successivi all’adunanza consiliare, in modo tale che una bozza definita del verbale consiliare sarà portata in approvazione (definitiva) nella seduta di consiglio successiva. Il segretario del consiglio provvederà successivamente a mettere a disposizione dei consiglieri copia del verbale approvato. In tale quadro occorre tuttavia considerare che per prassi consolidata le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione sono valide ed efficaci dal momento in cui sono approvate dall’organo di gestione. Ciò ha fatto nascere la necessità di rendere note alle varie strutture aziendali competenti ed interessate dalle delibere stesse – così come ad eventuali organismi esterni coinvolti dalle delibere – le decisioni assunte dal Consiglio, attraverso delle comunicazioni che, a cura del segretario del consiglio, e a firma del Presidente e/o dell’Amministratore Delegato, sintetizzano le delibere adottate dal Consiglio sui vari temi previsti all’ordine del giorno della riunione consiliare. Spetterà poi, in genere, al Presidente e/o all’Amministratore Delegato verificare l’attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione nei confronti di tutte le strutture aziendali interessate dalle delibere stesse. E’ compito del Segretario, infine, dare le necessarie disposizioni per l’effettuazione – a valle del Consiglio – delle varie formalità, denunzie e pubblicazioni, nonché accertarsi della loro esecuzione34. 5. Doveri e responsabilità del segretario del consiglio di amministrazione Con la sottoscrizione del verbale delle adunanze del consiglio di amministrazione il Segretario assume la paternità del documento da lui materialmente redatto. Da ciò ne consegue che le uniche responsabilità configurabili in capo al Segretario sono quelle che il medesimo assume con la sottoscrizione del verbale. I doveri e le conseguenti responsabilità che fanno capo al segretario del consiglio derivano necessariamente dalle importanti funzioni dallo stesso esercitate. Se, come detto, il Segretario esercita una funzione che si concretizza primariamente nella 34 G. M. VISCONTI, Il segretario del consiglio, cit., 597. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 32 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE predisposizione del verbale e nell'assistenza alle attività svolte dal Presidente, il suo principale obbligo sarà indubbiamente quello di riportare fedelmente nel verbale quanto di giuridicamente rilevante avviene durante il Consiglio, senza omettere nessun necessario particolare. Pertanto, il segretario del consiglio di amministrazione di una società per azioni, in conseguenza del ruolo che riveste all’interno della società e dei relativi compiti affidatigli – che è chiamato a svolgere con un significativo grado di autonomia – non potrà essere considerato esente da ogni e qualsiasi responsabilità per il solo fatto di essersi limitato a non attestare fatti non veri o comunque palesemente difformi da quelli avvenuti in sua presenza. Il segretario del consiglio è infatti investito di una funzione certificativa della veridicità intrinseca delle più o meno sintetiche informazioni contenute nel verbale. Detta funzione certificativa, che viene svolta attraverso la necessaria sottoscrizione del verbale da parte dello stesso Segretario oltre che del Presidente, costituisce una garanzia per tutti i soci, siano essi di maggioranza o di minoranza, ed anche per i terzi. Il Segretario, in qualità di materiale (ed autonomo) estensore del verbale del consiglio di amministrazione, per non incorrere in responsabilità potrà, in relazione alla co-paternità del documento da questi assunta con la sottoscrizione, legittimamente rifiutarsi di accogliere l'eventuale richiesta del Presidente di verbalizzare in modo inesatto o addirittura di omettere la verbalizzazione di eventi salienti che hanno caratterizzato la riunione consiliare. Al riguardo, nell’ipotesi in cui uno o più amministratori, assumendo che il verbale consiliare non sia in tutto o in parte veritiero ne facciano una contestazione formale riuscendone a dimostrare la non veridicità, una conseguenza giuridica di ciò sarebbe la possibile imputazione di responsabilità civile a carico di chi ha redatto il verbale e, sottoscrivendolo, ne ha assunto la paternità. In tale contesto, il Segretario potrà essere chiamato a rispondere per i danni conseguenti a sue negligenze nell’attestazione dei presenti e degli intervenienti, nella sintesi della discussione, nella constatazione delle dichiarazioni di voto, delle astensioni e dei risultati delle votazioni, nonché nella annotazione del dissenso e delle relative motivazioni, nella verbalizzazione e (conseguente) adozione delle stesse delibere. Le stesse considerazioni svolte per il segretario del consiglio di amministrazione possono essere estese per analogia alle funzioni di segretario dell’eventuale comitato esecutivo, rilevando l’opportunità che i verbali del comitato esecutivo siano trasmessi agli amministratori e sindaci non presenti all’adunanza dell’organo di gestione delegato e che nei verbali di consiglio si inserisca una sintetica informativa sulle delibere assunte dal comitato esecutivo35. Tra gli obblighi del segretario del consiglio deve essere altresì evidenziato l'obbligo di riservatezza. Indipendentemente dal soggetto chiamato a svolgere le 35 G. MORO VISCONTI, Il segretario, cit., 598. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 33 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE funzioni di tale carica, il Segretario è certamente tenuto al rispetto del segreto professionale in considerazione della natura riservata delle riunioni e delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione. Ciò comporta che, nel caso in cui il Segretario divulghi o utilizzi a vantaggio proprio o di terzi quanto appreso nel corso della riunione consiliare, tale comportamento integrerà il delitto di rivelazione di segreto professionale previsto dall'art. 622 c.p., e comporterà, sotto il profilo civilistico, l'assunzione di responsabilità per i danni derivati alla società dalla divulgazione del segreto. Quanto sopra detto evidenzia la necessità che il segretario del consiglio di amministrazione sia una persona di assoluta fiducia del Consiglio, del suo Presidente, nonché del top management aziendale, e dotata di profilo professionale idoneo per la società in cui va a ricoprire tale ruolo, tenuto conto dell’oggetto sociale, del dimensionamento aziendale e degli scenari di mercato in cui la società opera. Più ardua è la risposta al quesito se ed in che misura sia configurabile una responsabilità del Segretario per le attestazioni contenute nel verbale da lui sottoscritto. A questo proposito occorre innanzitutto rilevare che al segretario del consiglio non possono essere applicate, per analogia, le disposizioni contenute nella legge notarile sugli obblighi che competono al notaio verbalizzante, trattandosi di normativa speciale stabilita per il notaio in quanto esercente una pubblica funzione. Il segretario del consiglio – come sopra evidenziato – assume un ruolo di forte autonomia rispetto a quello del Presidente, avendo la responsabilità, assieme al Presidente, di non attestare, con la sottoscrizione del verbale, fatti non veritieri o comunque palesemente differenti da quelli avvenuti in sua presenza. In considerazione di questa sua funzione il Segretario ha uno specifico obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di validità della delibera (onere che rientra, anche, negli specifici obblighi del Presidente), cercando, per quanto possibile, ed anche di propria iniziativa, di ampliare o sintetizzare le dichiarazioni e gli interventi resi dai presenti. Da ciò può ricavarsi che, nel caso in cui tra i presenti insorgano divergenze sulla completezza e correttezza della verbalizzazione, tali divergenze devono essere risolte dal Segretario – e dal Presidente – cui competono i poteri di sintesi. Mentre è da ritenersi che al Segretario, quale ausiliario del Presidente ed estensore materiale del verbale, non potrà essere imputata alcuna responsabilità per il mancato adempimento delle procedure e delle formalità previste dalla legge, la cui verifica compete al Presidente, anche ai sensi dell’art. 2381, 1° comma, cod. civ.36. La disciplina degli obblighi del segretario del consiglio di amministrazione deve 36 Così, per esempio, non potrà imputarsi al Segretario (e ricadrà esclusivamente sul Presidente) la responsabilità nel caso in cui il Presidente abbia omesso di escludere dal voto il socio moroso o gli azionisti che non abbiano dichiarato l'esistenza di un patto parasociale che li vincola, in caso di assemblea, o, l’amministratore interessato, ai sensi dell’art. 2391 c.c., in caso di consiglio di amministrazione. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 34 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE quindi essere desunta dalle disposizioni che regolano il funzionamento del consiglio di amministrazione e, sotto il profilo civilistico, il regime delle relative responsabilità ricavato dai principi generali in tema di responsabilità civile degli amministratori di società per azioni. Sul punto è da osservare che, pur competendo – ex art. 2381, 1° comma, c.c. – esclusivamente al Presidente il potere di coordinamento dei lavori consiliari e di direzione della discussione, è altresì vero che il Segretario – cui è riservata per prassi, assieme al Presidente, la sintesi degli interventi – qualora tra i presenti insorgano divergenze sulla completezza e la correttezza della verbalizzazione, o qualora dissenta fortemente dalla ricostruzione che dei fatti il Presidente pretende di fare, potrà e dovrà rifiutarsi di sottoscrivere il verbale, del quale, come detto, egli assume la co-paternità: assumendo, in difetto, una responsabilità (contrattuale verso la società ed extra contrattuale verso i soci) per l'inesattezza o non veridicità di quanto verbalizzato. Alla luce di quanto sopra rappresentato, è quanto mai opportuno sottolineare che, una responsabilità del segretario del consiglio – ove siano derivati danni alla società o a terzi per conseguenza diretta del suo operato – dovrà in ogni caso essere valutata tenendo conto della diligenza da lui prestata nell’adempimento dei propri doveri, con riguardo alla natura dell’attività esercitata e alle sue specifiche competenze (artt. 1176, co. 2, 2392, co. 1, c.c.)37. 6. La stesura del verbale della seduta consiliare: la tempistica della verbalizzazione E’ prassi molto diffusa, se non costante, delle società per azioni, specialmente di Cfr., sul punto, A. COLAVOLPE, L’approvazione dei verbali del cda di società per azioni, in Società, 1997, 155, il quale sottolinea come la responsabilità del segretario del consiglio non possa considerarsi attenuata dalla circostanza che il verbale consiliare sia sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione, atteso che fra le tipiche funzioni del presidente del consiglio vi è proprio quella di verificare che il Segretario rediga i verbali delle adunanze e delle deliberazioni sull’apposito Libro, sottoscrivendo ogni verbale. In analoga direzione, G. SCALFI, Il Presidente del consiglio di amministrazione delle società per azioni, in Riv. soc., 1969, 26; G. MORO VISCONTI, Il segretario, cit., 600, nel sottolineare che la responsabilità del segretario potrà concretarsi nei confronti della società o di terzi, evidenzia che «nel primo caso si tratterà di responsabilità contrattuale sia che il segretario sia legato alla società da un contratto di lavoro in senso proprio sia che il rapporto obbligatorio derivi dalla designazione in sede di assemblea o di consiglio: nell’adempimento dell’obbligazione inerente all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 c.c.); per il risarcimento del danno si farà riferimento ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.). Per la responsabilità extra contrattuale si applicheranno i relativi principi generali (artt. 2043 e 2056 c.c.)». 37 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 35 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE medie e grandi dimensioni ed il cui organo amministrativo si riunisce con frequenza, che il verbale venga redatto dopo la riunione e che, in apertura della seduta consiliare successiva a quella cui il verbale si riferisce, il presidente del consiglio di amministrazione sottoponga, dandone lettura, all’approvazione di tutti gli amministratori quanto da lui e dal Segretario è stato verbalizzato. Quella della verbalizzazione successiva è una prassi che non solo risponde ad obiettive esigenze di esattezza del verbale (una verbalizzazione contestuale alla riunione si espone inevitabilmente al rischio di imprecisioni, specialmente nel dare conto della discussione, delle motivazioni della delibera, nel riferire le dichiarazioni e le astensioni dei consiglieri portatori di interesse, nell’indicare l’eventuale dissociazione degli amministratori dissenzienti, nella collazione degli allegati), ma che può altresì essere imposta dalla quantità dei “fatti” da verbalizzare: necessità, quest’ultima, evidentemente tanto più intensa quanto più estesa e articolata è l’attività della società e, dunque, del suo organo amministrativo (invero, vi possono essere casi nei quali un verbale consiliare si compone di un cospicuo numero di pagine, e quando ciò accade è impensabile poter procedere ad una sua redazione contestuale alla riunione). Tale soluzione, prevista nella prassi per la verbalizzazione delle decisioni del consiglio di amministrazione delle società per azioni, verrebbe confermata, peraltro, anche e soprattutto, laddove dovesse ritenersi che le regole dettate per le deliberazioni dell’assemblea siano applicabili – per analogia – alle deliberazioni dell’organo amministrativo38. È infatti da osservare che l’art. 2375 c.c., pur enunciando l’obbligo di verbalizzare le deliberazioni assembleari, non impone di redigere il verbale in contestualità alla riunione dei soci, ma anzi, quando prevede che il verbale sia redatto «senza ritardo» rispetto alla adunanza assembleare, ammette espressamente che il verbale può del tutto legittimamente essere elaborato in un secondo momento39. Naturalmente, allorquando l’attività deliberativa del consiglio di amministrazione riguardi il compimento di atti che richiedono la tempestiva esecuzione di obblighi di 38 Cfr. M. FRANZONI, sub art. 2388, cit., 309. Soluzione da accogliersi anche per il verbale delle riunioni e delle deliberazioni del collegio sindacale, dove la legge, con una regola rigorosa dal punto di vista formale (art. 2404, 3° co., c.c.), vuole che il verbale sia «sottoscritto dagli intervenuti» ovvero da tutti i sindaci presenti alla riunione: si vedano, in questa direzione, L. BENATTI, sub artt. 2397-2406, 2375, nel Nuovo diritto delle società a cura di A. Maffei Alberti, vol. II, Cedam, Padova, 2005, pag. 949 nonché A. COTTO, L. GINISIO, M. MEOLI e R. RANALLI, Il collegio sindacale. Attività di controllo e procedure pratiche, Ipsoa, 2008, pag. 228, secondo i quali il verbale della riunione dei sindaci deve essere «redatto contestualmente o immediatamente dopo la riunione», e (come enunciato da Cass., 7 maggio 1992, n. 5422, in Giur. it., 1993, I, 1, col. 366 ed in Foro it., 1993, I, col. 2922) non deve necessariamente essere contemporaneamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale». 39 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 36 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE deposito o di pubblicazione (presso l’Ufficio del Registro delle Imprese) quali, a titolo esemplificativo, le delibere ex artt. 2365, 2° co.40, 2420-ter (delega agli amministratori per l’emissione di obbligazioni convertibili), 2443 (delega agli amministratori per l’aumento di capitale a pagamento), 2381, 2°-3° co. (delibere di conferimento, modifica o revoca dei poteri attribuiti dal consiglio di amministrazione a suoi componenti); 2386, 1° co. (delibere di nomina per cooptazione di amministratori) il verbale, per le parti inerenti a questi atti, dovrà essere redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione dei suddetti obblighi. In casi come questi potrà, dunque, essere necessaria una verbalizzazione immediata, cioè contestuale alla deliberazione41. Per quanto concerne poi la materiale stesura del verbale è ormai pacifico – per consolidata prassi societaria – che, per un verso, il segretario (verbalizzante) possa limitarsi a prendere appunti durante le varie fasi della seduta consiliare, redigendo il verbale nella sua forma definitiva solo dopo la conclusione del consiglio di amministrazione, e, per altro verso, che questi possa redigere il verbale, anche nella sua forma definitiva, su foglio separato, da riportare poi sul Libro delle adunanze consiliari42, preferendosi, soprattutto quando la riunione consiliare è lunga e complessa, la prima soluzione. In ogni caso è opportuno che, soprattutto nelle società maggiori (ove, in genere, le sedute consiliari sono piuttosto lunghe, frutto di nutriti ordini del giorno) e/o in presenza di delibere particolarmente impegnative, la bozza del verbale venga preparata in anticipo dal Segretario. La bozza di verbale dei lavori del Consiglio viene poi trasmessa – come sopra detto – ai consiglieri e sindaci, in genere, nei sette/dieci giorni successivi alla riunione consiliare, a seconda dell’entità dei fatti da Ai sensi dell’art. 2365, 2° comma, c.c., fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo (…) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 (incorporazione di società interamente possedute) e 2505-bis (incorporazione di società possedute al novanta per cento), l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 41 Per completezza va sottolineato che, nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2365, 2420-ter e 2443, cod. civ., ovvero quando l'Assemblea dei Soci abbia delegato al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di delibere comportanti una modifica dello statuto, si applica in ogni caso l’articolo 2436 e, conseguentemente, la deliberazione consiliare deve essere verbalizzata da un notaio. Dunque, quando l’attività deliberativa del Consiglio sia delegata dall’Assemblea e riguardi il compimento di atti per i quali è richiesta la forma pubblica, anche il verbale della delibera consiliare deve conservare quella forma. Cfr. M. FRANZONI, Società per azioni, cit., 309. 42 Si ritiene possa seguirsi la medesima procedura per la verbalizzazione delle adunanze assembleari. 40 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 37 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE verbalizzare, in modo che il segretario del consiglio raccolga le eventuali loro osservazioni. E’ corretta prassi operativa la lettura ed approvazione, nella prima adunanza successiva, del testo definitivo del verbale della seduta consiliare precedente, ad eccezione dei casi in cui si renda necessario redigere ed approvare il verbale seduta stante per motivi di urgenza o per consentire adempimenti o formalità. Con tale approvazione – che può avvenire anche in tempi non brevi, in quanto tra le due riunioni può trascorrere un notevole periodo di tempo – il verbale dell’adunanza del consiglio di amministrazione può essere considerato come un atto del Collegio, e non unicamente come un atto di coloro che lo redigono e lo sottoscrivono. Tuttavia, proprio in relazione al fatto che spesso può trascorrere un notevole periodo di tempo tra un’adunanza e quella successiva, singole parti del verbale, inerenti a specifici punti all’ordine del giorno, e relative a deliberazioni adottate che richiedono immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto (debitamente firmati) da parte del Presidente e del Segretario, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell’intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi. 7. La verbalizzazione delle deliberazioni consiliari: funzione del verbale ed obbligo di verbalizzazione Il codice civile – pur indicando all’art. 2421, 1° co., n. 4, tra i libri che le società per azioni devono tenere («libri sociali obbligatori»), quello delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e pur facendo accenno al verbale del consiglio di amministrazione in qualche disposizione (si vedano l’art. 2362, 5° co., in ordine alle deliberazioni concernenti contratti od operazioni con il socio unico; l’art. 2392, 3° co., con riferimento all’esonero da responsabilità dell’amministratore dissenziente; l’art. 2410, 2° co., richiamato poi dall’art. 2420, circa la deliberazione di emissione di obbligazioni; l’art. 2443, 3° co., in merito alla deliberazione “delegata” (agli amministratori) di aumento del capitale) – nulla prescrive, in termini generali, circa la verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni consiliari. E, nemmeno nella disposizione codicistica dedicata alla «validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione» (art. 2388 c.c.) si detta alcuna regola in merito alla verbalizzazione. L’attuale impianto normativo presupporrebbe, tuttavia, l'obbligatorietà della verbalizzazione delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di una società per azioni43. A sostegno di tale tesi, ovvero dell’esigenza imprescindibile di Cfr., in questa direzione, O. CAGNASSO, L’Amministrazione collegiale e la delega, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, vol. 4, Torino, 1991, 268 ss., ove anche riferimenti giurisprudenziali; F. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, 2003, 283; M. FRANZONI, sub art. 2388, cit., 309; nello stesso senso, ma con la precisazione che 43 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 38 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE una verbalizzazione delle sedute del Consiglio, vi è da un lato la disposizione contenuta nell'art. 2421, n. 4, c.c.44 – che disciplina la tenuta obbligatoria per le società di capitali del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione – dall’altro, la necessità di documentare le eventuali situazioni di conflitto di interesse, le astensioni dei soggetti portatori di interesse, le motivazioni della delibera (art. 2391) e l'eventuale dissociazione degli amministratori dissenzienti (artt. 2388, 2392 co. 3), nonché la previsione normativa del potere di impugnazione delle delibere consiliari, attribuito agli amministratori dissenzienti o assenti (nonché ai soci con riferimento alle delibere lesive dei loro diritti), regolamentato in via generale dall’art. 2388, comma 4, del codice civile45. A quest’ultimo riguardo è stato osservato che la previsione di un il verbale ha mera funzione certificatoria, L. NAZZICONE (e S. PROVIDENTI), sub art. 2388, cit., 87 ss., che sottolineano come la redazione del verbale costituisca una prescrizione procedimentale imprescindibile del metodo collegiale attraverso cui si forma la volontà dell’organo amministrativo, in quanto esso costituisce il documento che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività che sono connaturate alle riunioni del consiglio di amministrazione di una società per azioni; N. SALANITRO, La invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di società per azioni, Milano, 1965, 225 ss., il quale ponendo l’accento sulla previsione di un controllo giudiziario sulle delibere rileva che, se per chiedere l’annullamento della deliberazione «occorre dimostrare al giudice sia che la deliberazione è stata effettivamente adottata sia l’adozione di modalità (che si assumono) irregolari» ne consegue che, dalla difficoltà di prova che deriverebbe nel caso di mancanza del verbale, si debba desumere la necessità della verbalizzazione anche nel silenzio legislativo. 44 Cfr., L.A. MISEROCCHI, La verbalizzazione nelle società per azioni, Padova, 1969, 257 ss., il quale nel rilevare che «nessuna norma espressamente prevede che le adunanze e le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbano essere verbalizzate» tuttavia la consiglia, osservando che «il n. 4 dell’art. 2421 parla di libro delle adunanze e delle deliberazioni e non solo di libro delle deliberazioni, e che l’espressione usata è la stessa adoperata dai nn. 3, 5, 7 per l’assemblea degli azionisti e degli obbligazionisti e per le adunanze del collegio sindacale» dunque «non crediamo si possa interpretare questa formula nel senso che le registrazioni contenute nel libro del consiglio di amministrazione debbano limitarsi a dire che nell’adunanza tenuta nel tal giorno si sono prese le tali deliberazioni». Contrario sul tema è il punto di vista della Corte Suprema che, con Cass., 30 maggio 1962, n. 1322, in Giust. civ., 1962, I, 1447 ss., ha sostenuto che «l’obbligo della verbalizzazione non può desumersi dall’art. 2421 n. 4 c.c. che impone alla società di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, perché l’obbligo dell’imprenditore commerciale di tenere alcuni libri non si riconnette mai ad una esigenza di forma degli atti di cui deve essere registrato il compimento, essendo sufficiente che nei libri medesimi si indichi l’operazione compiuta anche se essa non risulta da atto scritto (…). 45 Cfr., sul punto, G.D. MOSCO, sub art. 2388, in Società di capitali, cit., 628, nt. 3, il quale osserva che la disciplina dettata dall’art. 2388, co. 4, c.c. in materia di impugnazione delle delibere consiliari, ha poco significato in mancanza di una verbalizzazione della seduta consiliare, presupponendo – con riguardo alla legittimazione all’impugnativa degli IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 39 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE diritto di impugnare le deliberazioni consiliari rende evidente la necessità di disporre di una documentazione che descriva il puntuale svolgimento della riunione consiliare, sia sotto il profilo della sua convocazione e costituzione, sia sotto il profilo della discussione tenuta e delle modalità di assunzione delle deliberazioni stesse. Un ulteriore e più rilevante spunto argomentativo a sostegno della tesi sopra riferita si potrebbe trarre dalla disciplina in tema di interessi degli amministratori 46, ed in particolare dall'art. 2391, co. 2, c.c., il quale dispone che, quando uno o più amministratori siano portatori di un interesse rispetto ad una data operazione, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Analogo obbligo di motivazione è poi previsto dall'art. 2497-ter, c.c., per le deliberazioni del consiglio di amministrazione delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento con riferimento alle decisioni influenzate dalle direttive impartite dalla società controllante. Dunque, se si considera che il mancato rispetto di tali formalità è fonte di responsabilità per gli amministratori, risulta in effetti difficile comprendere come sia possibile verificare l'osservanza delle prescrizioni normative (e, correlativamente, la responsabilità derivante dalla loro violazione) in mancanza di uno specifico obbligo di verbalizzazione delle deliberazioni consiliari. La verbalizzazione assolve, tuttavia, ad una semplice funzione certificativa della volontà dell'organo collegiale47, che si forma validamente per effetto della votazione, e non costituisce requisito di validità delle deliberazioni del consiglio48, salvo nei casi in cui la verbalizzazione sia richiesta dallo statuto (ex art. 2388, c.c.) o sia imposta dalla natura della delibera (ex art. 2377, c.c., in virtù del richiamo ad esso operato dall'art. 2388, c.c., con riferimento alle delibere potenzialmente lesive dei diritti dei soci). In altre parole le deliberazioni non verbalizzate sono pienamente valide ed efficaci sia nei amministratori assenti o dissenzienti – l’identificazione, possibile solo attraverso il verbale, di quelli presenti e favorevoli, contrari o astenuti. 46 Sul tema del conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni, cfr., P. MONTALENTI, Il conflitto di interessi nella riforma del diritto societario, in Riv. dir. civ., 2004, II, 243 ss.; N. SALANITRO, Gli interessi degli amministratori nelle società di capitali, in Riv. soc., 2003, 47 ss.; G.M. ZAMPERETTI, Il «nuovo» conflitto di interessi degli amministratori di s.p.a.: profili sparsi di fattispecie e di disciplina, in Società, 2005, 1085 ss. 47 Cfr., in questa direzione, O. CAGNASSO, L’amministrazione collegiale, cit., 268, e, dopo la riforma, L. NAZZICONE (e S. PROVIDENTI), sub art. 2388, cit., 87 ss., che affermano la sussistenza di un obbligo di verbalizzazione, con la precisazione che il verbale ha mera funzione certificatoria. 48 Cfr., sul punto, in giurisprudenza, Cass., 5 novembre 1968, n. 3650, in Dir. fall., 1969, II, 425; Cass. 7 febbraio 1970, n. 296, in Mass. Foro it., 1970, c. 104; Cass. 28 settembre 1973, n. 2438, in Riv. dott. comm., 1975, 342; Cass., 16 giugno 1978, n. 3007, in Mass. Cass. civ., 1978, n. 392.445. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 40 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE rapporti interni, sia nei confronti dei terzi che ne hanno avuto conoscenza, i quali possono quindi pretenderne l'esecuzione da parte della società. Pur non essendo un requisito di validità della delibera consiliare, la verbalizzazione – il cui adempimento riveste pertanto una mera funzione certificatoria – rientra tra i doveri del Presidente (e con esso del Segretario) al quale compete, ai sensi dell'art. 2381 c.c., l'obbligo di garantire il rispetto delle procedure e delle formalità su cui si fonda l'intero sistema dei poteri, dei doveri e delle responsabilità degli amministratori. La redazione del verbale raffigura, infatti, un momento necessario dello svolgimento del procedimento collegiale, costituendo il verbale il documento che attesta lo svolgimento delle attività aziendali e con riferimento specifico all’adunanza collegiale, la ritualità della convocazione, la regolarità della costituzione dell’organo di amministrazione, la sequenza dei lavori consiliari, la natura della discussione e l’esito della votazione sulle diverse materie previste all’ordine del giorno49. Ragioni di opportunità, soprattutto a garanzia dell’esistenza di una documentazione che attesti il regolare funzionamento degli organi sociali, e quindi in sintesi principi di buona amministrazione, suggeriscono di verbalizzare con precisione non tanto gli argomenti dibattuti in Consiglio, quanto le deliberazioni adottate dall’organo amministrativo. E ciò è ancora più sentito se la delibera consiste nell’attribuire ad un consigliere la delega a compiere determinate operazioni, in modo da certificare l’ambito della delega conferita e, dunque, di operatività del consigliere delegato50. L’impostazione proposta in merito alla verbalizzazione delle adunanze del consiglio di amministrazione è quella che consente alla verbalizzazione stessa di raggiungere i suoi scopi pratici nel modo più efficace: traducendosi il difetto di verbalizzazione in un vizio del procedimento deliberativo, il verbale da un lato rende maggiormente probabile una osservanza delle norme dettate a tale proposito dal legislatore, dall’altro consente di eliminare le conseguenze derivanti da un procedimento che, per essere viziato anche solo nella fase della documentazione, non presenta sufficienti garanzie51. In ragione di ciò l'omissione della verbalizzazione 49 M. FRANZONI, sub art. 2388, cit., 309, il quale sostiene che la «redazione del verbale costituisce (…) una prescrizione procedimentale, di fatto, non facilmente prescindibile». 50 G. VERNA, Sulla convocazione e sulla verbalizzazione, cit., 1082. 51 In questi termini, cfr., L. A. MISEROCCHI, La verbalizzazione, cit., 272 ss., il quale osserva che se si affermasse il principio secondo cui le adunanze e le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbano essere solo registrate, la diversità che si verrebbe a creare con le adunanze e deliberazioni del collegio sindacale – organo che più si avvicina come struttura al consiglio – che devono essere verbalizzate ex art. 2404, 3° comma, non potrebbe «ricevere alcuna ragionevole giustificazione» (…). La registrazione infatti male si presta a documentare una serie di fatti concatenati nel tempo, e che traggono il loro significato dalla connessione tra di loro esistente: lo strumento normale di cui si serve il legislatore a questo fine è infatti quello IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 41 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE costituisce una violazione dei doveri del Presidente e può essere fonte di responsabilità sia del Presidente che del segretario del consiglio di amministrazione. Alla luce di quanto sopra rappresentato, si può affermare che, se è vero che le norme che regolano il funzionamento del consiglio di amministrazione sono ispirate al fine di garantire l'agilità di funzionamento dell'organo di gestione, è altrettanto vero che la verbalizzazione delle deliberazioni consiliari costituisce un presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'applicazione della disciplina in materia di responsabilità degli amministratori52. A ciò deve aggiungersi che la verbalizzazione – la cui mancanza non sembra, quindi, incidere sulla validità della delibera consiliare – diventa tuttavia indispensabile nell’ipotesi in cui la delibera del consiglio di amministrazione sia sottoposta a particolari oneri pubblicitari (deposito e iscrizione presso il registro delle imprese), quali ad esempio, la delibera ex art. 2381 sulla delega dei poteri del consiglio ad uno o più amministratori, la nomina per cooptazione di uno o più amministratori ex art. 2386, e, tra le competenze delegate agli amministratori dalla volontà statutaria, la delibera di emissione di obbligazioni convertibili ex art. 2420-ter, la delibera di aumento del capitale sociale ex art. 2443, la fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento (2505 e 2505-bis), l’istituzione o soppressione di sedi secondarie (2299), l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società (2384), la riduzione del capitale in caso di recesso del socio (2437-quater), gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. In tale quadro, si può senza dubbio affermare che il verbale consiliare perfeziona la deliberazione, in quanto le attribuisce certezza giuridica, e mentre rende operante l’obbligo degli amministratori di darvi esecuzione, rende altresì possibile quelle impugnative dirette alla eliminazione delle delibere prese in difformità dalla legge e/o dallo statuto. A ciò va aggiunto che la mancanza (o l’incompletezza) del verbale consiliare – ancorché non incida sulla validità della delibera adottata dal consiglio di amministrazione – potrebbe costituire comunque indice di gravi irregolarità che della verbalizzazione. Per le riunioni di più persone dirette alla adozione di determinate deliberazioni in talune ipotesi potrà non essere prevista la necessità di una documentazione, è da riconoscere però che quando essa è prescritta lo scopo viene attuato attraverso l’imposizione di un procedimento di verbalizzazione. Il sostenere che le riunioni del consiglio non debbano essere verbalizzate, ma che il registro debba contenere tutte le indicazioni relative alla adunanza significa in definitiva creare una ipotesi singolarissima che non trova riscontro alcuno nel nostro ordinamento». 52 Per un’ampia rassegna in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni, si veda, per tutti, dopo la riforma, M. FRANZONI, Società per azioni, cit., 75 ss., sub art. 2381 e 413 ss., sub art. 2392. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 42 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE integrano da un lato un vizio di annullabilità della delibera ex art. 2388 c.c. 53 e costituisce, dall’altro, fonte di responsabilità per gli amministratori54, dovute all’inadempimento dell’obbligo di verbalizzazione da parte del presidente del consiglio di amministrazione e dello stesso segretario del consiglio cui in concreto è affidata la redazione del verbale, e rendendosi oltremodo ovviamente ardua la prova della deliberazione55. Il verbale del consiglio di amministrazione, per quanto detto sopra, attiene dunque non alla forma dell’atto (delibera consiliare) ma alla documentazione delle deliberazioni assunte: la forma di queste ultime è la stessa dei singoli voti (alzata di mano, espressione orale, schede e così via) ed il verbale è un semplice documento di scienza che attesta lo svolgimento dei fatti inerenti alla avvenuta riunione consiliare, nonché gli atti, le dichiarazioni e le decisioni assunte dall’organo amministrativo. In tale ambito il verbale deve anzitutto indicare i nomi degli intervenuti, giustificando eventualmente gli amministratori e i sindaci assenti. Deve specificare altresì il modo in cui ciascun amministratore ha votato, della maniera in cui si giunge all’approvazione di una delibera, le dichiarazioni fatte e/o i singoli interventi dei soggetti che a vario titolo partecipano alla adunanza consiliare. In altre parole, il verbale della riunione di Consiglio deve riprodurre, nella maniera più fedele e corretta possibile, la sequenza dei lavori consiliari, con la verbalizzazione dei singoli interventi e con l’esatta dinamica attraverso cui si giunge alla votazione e successiva adozione della delibera. Nell’ambito della verbalizzazione il segretario del consiglio, dunque, è tenuto ad esplicitare le posizioni – quando espresse – dei vari soggetti partecipanti all’adunanza consiliare. Importante è a questo riguardo sottolineare il dovere del Segretario di riportare a verbale – sia pur nella necessaria e dovuta sintesi richiesta dai tempi della verbalizzazione – le dichiarazioni dei vari soggetti (amministratori, sindaci, altri soggetti invitati a partecipare ai lavori consiliari) intervenuti alla riunione anche quando non ne sia fatta esplicita richiesta da parte degli stessi56. Diversamente, nella prassi societaria, colui che intende impedire che dal La tesi dell’obbligatorietà della verbalizzazione delle delibere del consiglio di amministrazione determinerebbe, infatti, quale conseguenza della mancata verbalizzazione, l’impugnabilità della delibera consiliare. 54 R. MANGANO, sub artt. 2421-2422, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 978. Già prima della riforma, in questa direzione, cfr., in dottrina, O. CAGNASSO, L’amministrazione collegiale, cit., 269, nt. 123, il quale afferma che «la verbalizzazione costituisce oggetto di un preciso obbligo degli amministratori, la cui violazione (mancata verbalizzazione o ingiustificato ritardo nell’eseguire la stessa) è fonte di responsabilità»; e, in giurisprudenza, T. Roma 13.7.2000, in Giur. it., 2000, 2103. 55 Cfr., in questi termini, L. NAZZICONE (e S. PROVIDENTI), sub art. 2388, cit., 90. 56 In questi termini, cfr., L. A. MISEROCCHI, La verbalizzazione, cit., 283. 53 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 43 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE necessario riassunto del Segretario non emergano tutte le proprie considerazioni espresse può chiedere ed ottenere di far trascrivere a verbale integralmente il proprio intervento rilasciandone opportuna documentazione a supporto: ciò avviene soprattutto nei casi in cui un consigliere di amministrazione vuole motivare analiticamente la propria astensione o il proprio voto contrario. Quanto alle modalità di espressione del voto, esse possono essere le più varie, escludendosi in ogni caso sempre il voto segreto per ragioni strettamente legate alla necessità di individuare chi e come abbia votato, nell’ipotesi di impugnazione della deliberazione ai sensi degli artt. 2388 e 2391 c.c., e a ciò dovendosi aggiungere che, trattandosi di deliberazioni del consiglio di amministrazione, l’individuazione della posizione espressa dal singolo amministratore è essenziale all’applicazione degli artt. 2392 ss. c.c.57. A quest’ultimo riguardo, peraltro, ciascun amministratore dissenziente ha diritto ai sensi dell’art. 2392, 3° comma, c.c. di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso: in questo modo, ai sensi del predetto art. 2392, un singolo consigliere di amministrazione potrà sottrarsi alle responsabilità per gli atti o le omissioni degli altri amministratori della società, provando di essere immune da colpa, e perciò diligente nella sua condotta, avendo, però, cura di annotare tempestivamente il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione – e, dunque, facendolo mettere a verbale – e di comunicarlo per iscritto al presidente del collegio sindacale58. 8. L’efficacia delle deliberazioni (non verbalizzate) del consiglio di amministrazione e l’approvazione del verbale La giurisprudenza – sia di legittimità59 che di merito60 – formatasi anteriormente alla riforma societaria del 2003, muovendo da un contesto normativo sostanzialmente non dissimile da quello attuale, si è sempre pronunciata nel senso di ritenere che le deliberazioni non verbalizzate del consiglio di amministrazione di una società per azioni sono pienamente valide sia nei rapporti interni, sia nei confronti dei terzi che ne abbiano 57 L. NAZZICONE (e S. PROVIDENTI), sub art. 2388, cit., 87. L’art. 2392, 3° co., c.c. consente, dunque, a ciascun amministratore di ottenere la liberazione da eventuali responsabilità per omessa vigilanza sulla gestione, provando di essere immune da colpa e facendo annotare a verbale il proprio dissenso, conservandosi, in tal modo, anche la legittimazione all’impugnativa in sede giudiziale della delibera consiliare da cui ha dissentito. 59 Cfr., ad esempio Cass., 10 ottobre 1957, n. 3706, in Giust. civ., 1958, I, 508 ed in Riv. dir. comm., 1958, II, 333; Cass., 30 maggio 1962, n. 1322, in Giust. civ., 1962, I, 1447; Cass., 5 ottobre 1968, n. 3650, in Giust. civ., 1969, I, 643; Cass., 6 marzo 1987, n. 2397, in Dir. fallim., 1987, II, 646; Cass., 19 maggio 1987, n. 4574, in Giust. civ., 1987, I, 1618; Cass., 5 maggio 1989, n. 2127, in Dir. fallim., 1989, II, 1053. 60 Cfr. App. Genova, 9 aprile 1957, in Giust. civ., Rep. 1957, voce Società di capitali, n. 19; App. Palermo, 8 febbraio 1960, in Giur. sic., 1961, 566; App. Milano, 15 dicembre 1970, in Foro pad., 1971, I, col. 24. 58 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 44 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE avuto conoscenza. Questo non vuol dire che le delibere consiliari possano essere manifestate tacitamente o per facta concludentia: significa che le deliberazioni del consiglio di amministrazione di una società per azioni non devono a pena di nullità risultare dalla verbalizzazione, svolgendo il verbale stesso una funzione meramente certificativa della volontà già formatasi con la votazione61. Ne deriva che la delibera consiliare, se è formalmente valida a prescindere dall’esistenza di una verbalizzazione (tant’è vero che il termine di novanta giorni stabilito per l’impugnazione della deliberazione consiliare dall’art. 2388, 4° co., c.c. decorre dalla data della deliberazione e non da quella della sua verbalizzazione), in linea con il principio generale della libertà delle forme, deve a fortiori considerarsi formalmente valida nell’ipotesi in cui il verbale venga redatto in un momento successivo all’adunanza. Così come la delibera consiliare deve, a maggior ragione, considerarsi valida nell’ipotesi di verbale sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione e dal Segretario, ma non (ancora) sottoposto all’approvazione dei componenti del consiglio stesso: con la conseguenza ulteriore che l’approvazione del (contenuto del) verbale, da parte di tutti i consiglieri di amministrazione, che non sia espressamente prevista nello statuto sociale, non può essere considerata condizione di validità della delibera consiliare62. A legittimare ulteriormente la validità ed efficacia delle delibere del consiglio di amministrazione a prescindere dalla loro verbalizzazione è la formula adottata (in tema appunto di validità delle delibere consiliari) dall’art. 2388, 4° co., c.c. che, nel definire (e pertanto circoscrivere) le delibere illegittime del consiglio di amministrazione fa riferimento (solo) a quelle che «non sono prese in conformità della legge o dello statuto» e limita la legittimazione all’impugnativa al collegio sindacale e agli amministratori (assenti o dissenzienti), entro novanta giorni dalla data della delibera, ammettendo l’impugnativa anche dei soci nel caso di delibere lesive dei loro diritti. Da ciò si desume che la legge – nell’escludere per le delibere del consiglio casi di nullità, quali, ad esempio proprio la mancanza del verbale che invece determina ai sensi dell’art. 2379 c.c. la nullità delle delibere assembleari – abbia inteso circoscrivere la rilevanza delle irregolarità delle delibere consiliari ad un’unica forma di invalidità (quella ex art. 2388, 4° comma) proprio al fine di assicurare una maggiore stabilità delle delibere del consiglio di amministrazione delle società di capitali a garanzia dei soci, dei terzi e del mercato in cui le stesse operano. A riprova che l’interesse protetto è quello sociale alla stabilità delle decisioni, e 61 Così, sul punto, Cass., 7 febbraio 1970, n. 296, in Giust. civ., Mass. 1970, col. 165; Cass., 28 settembre 1973, n. 2438, in Giust. civ., Mass. 1973, col. 1283; Trib. Catania, 21 giugno 1985, in Giur. comm., 1987, II, 165. In analoga direzione, cfr., in dottrina, F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, Giuffrè, 2004, 118; M. FRANZONI, sub art. 2388, cit., 308; L. NAZZICONE (e S. PROVIDENTI), sub art. 2388, cit., 8890. 62 Cfr., sul punto, A. COLAVOLPE, L’approvazione dei verbali del cda, cit., 154. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 45 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE non quello individuale dei singoli, è proprio la previsione normativa secondo cui il termine per l’impugnativa della delibera consiliare (che si presume) invalida decorre dalla data della delibera e, quindi, dalla data in cui si è svolto il consiglio di amministrazione: ciò significa che la delibera del Consiglio – come sopra evidenziato – esiste dal momento in cui è stata presa e tale data non è quella della sua verbalizzazione che, usualmente, viene portata in approvazione alla riunione consiliare successiva. Dal momento che gli amministratori e i sindaci effettivi della società devono essere presenti alle riunioni del consiglio di amministrazione, per questo solo fatto sono a conoscenza (o devono comunque esserlo laddove assenti, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ex artt. 2392 e 2407 c.c.) delle decisioni adottate di volta in volta in sede consiliare, dunque devono prontamente impugnarle63. Conseguenza coerente di tutto quanto espresso sopra è che le deliberazioni non verbalizzate del consiglio di amministrazione di una società per azioni sono pienamente valide, sia nei rapporti interni (al contesto societario), sia nei rapporti con i terzi che ne abbiano avuto conoscenza. Del resto l’art. 2421, n. 4), c.c. nel prevedere a carico degli amministratori l’obbligo della tenuta dei libri delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione non prescrive ad essi stessi di trascrivere i verbali delle riunioni, ma soltanto di registrare in un libro le deliberazioni consiliari, vale a dire (anche) semplicemente di prenderne nota, così escludendo la formazione scritta per la validità delle medesime. In capo agli amministratori sussiste in ogni caso l'obbligo di riportare il verbale (ove) redatto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni consiliari di cui all’art. 2421, n. 4, c.c., appena possibile. Tale obbligo si traduce, nella prassi, in una delega al segretario del consiglio di amministrazione che se ne assume l’onere. Non essendo – come sopra evidenziato – la verbalizzazione un requisito di validità della delibera, nel libro delle adunanze di cui all'art. 2421 c.c. è sufficiente annotare le operazioni compiute, anche se esse non risultino da veri e propri verbali. Quanto all’approvazione del verbale da parte dell’organo collegiale è una prassi64 che soddisfa altra, e per nulla trascurabile, esigenza, quella di fare in modo che tutti gli amministratori riconoscano, una volta per tutte, in maniera consapevole e con la diligenza professionale loro richiesta dall’art. 2392 cod. civ., che quanto è stato riportato nel verbale risponde a verità e riflette fedelmente l’andamento dell’adunanza, di talché il verbale stesso non potrà formare oggetto di eventuali future contestazioni (che finirebbero con il riflettersi sulla certezza dell’azione imprenditoriale e dunque sulla sua stessa efficacia), essendone stata ormai definitivamente riconosciuta la veridicità. Il 63 M. FRANZONI, sub art. 2388, cit., 316, 321. Per prassi consolidata, nelle società per azioni di medie e/o grandi dimensioni, la bozza di verbale dei lavori del Consiglio viene trasmessa ai Consiglieri e Sindaci nei sette-dieci giorni successivi alla riunione consiliare. Il verbale della seduta viene successivamente letto ed approvato dal Consiglio nella prima riunione successiva. 64 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 46 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE verbale approvato verrà poi trascritto, come sopra evidenziato, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario65. Nel caso in cui sorgano contrasti relativi al modo di redigere il verbale ovvero ai suoi contenuti, la decisione spetterà al Consiglio di Amministrazione, che deciderà in base alle norme di cui all’art. 2388 del codice civile, ovvero a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Una volta intervenuta l’approvazione degli amministratori il verbale può dirsi perfetto e spiegherà l’efficacia probatoria che gli è propria66. L’approvazione (del contenuto) del verbale da parte degli amministratori – come evidenziato sopra – non si appalesa tuttavia come necessaria ai fini dell’efficacia della delibera, la quale nel momento in cui viene adottata dal consiglio di amministrazione – secondo le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e statutarie – è valida ed efficace anche senza l’approvazione del verbale: il tutto, ovviamente, in mancanza di una diversa prescrizione statutaria al riguardo67. Se lo statuto di una società per azioni nulla prescrive in ordine alla verbalizzazione ed approvazione delle delibere delle riunioni consiliari, il consiglio di amministrazione stabilisce in genere, con apposita delibera che, allo scopo di assicurare il miglior svolgimento dei lavori consiliari, il verbale dei lavori del Consiglio venga letto ed approvato dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva, ad eccezione dei casi in cui si renda necessario redigere ed approvare il verbale seduta stante per motivi di urgenza o per consentire adempimenti o formalità. Il Presidente, pertanto, e per prassi ricorrente, nel prendere atto del consenso espresso da tutti i componenti del Consiglio presenti all’adunanza consiliare, verbalizza, per il tramite del Segretario, l’approvazione da parte del Consiglio del verbale della seduta precedente. Molto più raramente, invece, il Presidente richiede – ai fini dell’approvazione del verbale della seduta precedente – la sottoscrizione del verbale stesso da parte di tutti gli amministratori intervenuti 65 Tuttavia, vi è chi ha sostenuto, in passato, che la sottoscrizione del (solo) Presidente (e del Segretario) non offrirebbe sufficienti garanzie agli altri amministratori, ritenendo preferibile richiedere la sottoscrizione di tutti gli intervenuti (analogamente per quanto avviene per il verbale del collegio sindacale ex art. 2404, comma terzo, organo ritenuto «collegio di secondo grado (…) composto come il cda da un minor numero di persone» rispetto all’assemblea): così, N. SALANITRO, La invalidità delle deliberazioni del consiglio, cit., 230 ss. A tali considerazioni, L. A. MISEROCCHI, La verbalizzazione, cit., 277 ss., ritenendo le stesse di per sé non decisive, ritiene doveroso aggiungere l’argomento desunto dal comma secondo dell’art. 2421 c.c.: «siccome il Libro deve essere tenuto a cura degli amministratori, pare doversene dedurre che la legittimazione alla redazione del verbale spetta a tutti gli amministratori e che quindi tutti debbono sottoscrivere». 66 In questi termini, cfr., L. A. MISEROCCHI, La verbalizzazione, cit., 281-282. 67 Cfr. A. COLAVOLPE, L’approvazione dei verbali del cda, cit., 155. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 47 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’adunanza. Tra i doveri del segretario del consiglio rientra dunque quello di tenere e conservare il verbale di ciascuna adunanza consiliare, che, trascritto nell’apposito Libro (delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione) 68, rimane disponibile per la consultazione a richiesta di ciascuno dei Consiglieri o dei Sindaci effettivi69. 9. La verbalizzazione delle adunanze assembleari Nelle società per azioni, per prassi consolidata, il segretario del consiglio è colui che si occupa di verbalizzare anche le assemblee in seduta ordinaria. Le assemblee straordinarie (art. 2365) sono invece verbalizzate da un notaio (art. 2375, co. 2), anche se ciò non esclude la presenza del segretario del consiglio in qualità di assistente – non verbalizzante – del presidente della seduta assembleare70 (art. 2371, co. 2). A differenza di quanto accade per il consiglio di amministrazione, per le delibere dell’assemblea la legge prevede espressamente l’obbligo di redigere un verbale che dovrà essere trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio (art. 2375, co. 1). Il verbale d’assemblea deve essere redatto dal Segretario con il grado di analiticità, fedeltà e precisione necessario per documentare in modo adeguato i fatti avvenuti, le dichiarazioni rese e le decisioni assunte, di modo che gli azionisti siano posti in grado di esercitare i loro diritti, ed in particolare il diritto di impugnare le delibere assunte in violazione della legge o dello statuto. L’esigenza di fedeltà e trasparenza deve tuttavia essere conciliata con la contrapposta esigenza di evitare che siano riportate a verbale notizie di natura riservata, o attinenti a circostanze che, se rese note, potrebbero ledere l'immagine della società; esigenza, quest'ultima, che appare particolarmente meritevole di tutela soprattutto con riferimento all'assemblea di approvazione del bilancio, il cui verbale è destinato a Nel caso in cui l’amministrazione sia affidata ad un solo soggetto, quest’ultimo in genere tiene, a cura di un Segretario, il Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico. 69 Il segretario del consiglio, oltre a tenere e conservare il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ha in genere l’incombenza e la relativa responsabilità di tenere anche gli altri Libri sociali obbligatori che, ai sensi dell’art. 2421 c.c., sono tenuti a cura degli Amministratori (ritenendosi tale attività delegabile), custodendoli presso la sede sociale. 70 Come si può indirettamente evincere dal 2° comma dell'art. 2371 c.c. (che stabilisce che "l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio"), la stesura del verbale non esaurisce i compiti del segretario, il quale, pertanto, può essere nominato ed assistere il presidente anche quando la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Sembra, anzi, doversi ritenere che dal notaio non possa pretendersi alcuna prestazione di assistenza diversa dalla redazione del verbale, sicché resta a carico del segretario (se nominato) qualsiasi altro incombente richiesto dal presidente per lo svolgimento dell'assemblea. 68 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 48 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE divenire accessibile a qualunque terzo a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese71. In ogni caso gli intervenuti hanno diritto di vedere riassunte nel verbale le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno assembleare72, mentre è da ritenere sia nella discrezionalità del Presidente – che dirige la verbalizzazione nella sua qualità di dominus dell’assemblea73 – verbalizzare tutto quanto ritenga necessario per realizzare la 71 Si consideri, ad esempio, che ai sensi dell'art. 2393, co. 2, c.c., in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio, può essere proposta e deliberata l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci (il che può comportare la discussione e valutazione di questioni delicatissime e riservate); mentre, in ogni caso, la discussione del bilancio spesso implica la necessità, da parte dell'organo amministrativo, di fornire informazioni di dettaglio sulle singole poste, ovvero chiarimenti su questioni fiscali o su profili di rischio che, se riferiti in dettaglio, potrebbero suscitare ingiustificato allarme presso i creditori o i terzi. 72 Cfr. C. MONTAGNANI, sub art. 2375, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 530 ss., che sottolinea al riguardo come ciò non significhi necessariamente che la discussione o il dibattito debbano limitarsi agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’adunanza assembleare (e che, dunque, il presidente debba, in caso contrario, togliere la parola all’interveniente), «ma solo che dichiarazioni ad esso non collegate saranno verbalizzate (o allegate al verbale se preformate) sulla base di una valutazione discrezionale di chi forma l’atto senza che l’«oratore» possa pretenderlo». Sul punto, cfr., altresì, G. A. RESCIO, L’assemblea nel progetto di riforma delle società di capitali, in Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari, Milano, 2003, 113; L. RESTAINO, sub art. 2375, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, 331. 73 La figura del presidente dell’Assemblea è disciplinata dall’art. 2371 c.c. che ne determina analiticamente i poteri al fine di soddisfare esigenze di funzionalità e certezza dell'attività sociale. In particolare stabilisce che il presidente dell’assemblea – indicato nello statuto o eletto con il voto della maggioranza dei presenti – verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il Presidente ha, dunque, anzitutto, il compito di verificare la regolarità della costituzione ed accertare la legittimazione e l'identità dei presenti ovvero degli azionisti intervenuti, al fine di accertare il rispetto dei previsti quorum costitutivi assembleari. In conseguenza di ciò, spetterà a lui il potere di ammettere gli azionisti che si dimostrino legittimati, controllare la conformità all'art. 2372 c.c. delle deleghe eventualmente rilasciate, verificare la regolarità della partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Adempiuti questi doveri, il presidente potrà dichiarare aperta la seduta e porre in discussione i punti all'ordine del giorno, regolando quindi lo svolgimento dell'assemblea. Al riguardo, spesso, l’Assemblea medesima approva, in seduta ordinaria, un Regolamento dei lavori assembleari che disciplina le modalità di funzionamento dell’assemblea nonché quelle di intervento alla discussione assembleare, al fine di regolamentare l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. In assenza di un Regolamento dei lavori assembleari il Presidente può esercitare poteri dotati di una discrezionalità non solo di IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 49 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE funzione informativa dell’atto, facoltà che esercita congiuntamente al Segretario, che concretamente ed autonomamente pone in essere la verbalizzazione, nell’osservanza dei rispettivi ruoli74. Come detto, nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente è assistito da un Segretario. Analogamente a quanto detto per il segretario del consiglio di amministrazione, il segretario dell’assemblea – che spesso coincide con il segretario del consiglio – pur operando sotto il controllo e la direzione del Presidente, cui presta assistenza durante lo svolgimento dell'assemblea, assume il ruolo di garante della corretta verbalizzazione dei lavori assembleari e delle deliberazioni assunte dall'assemblea. Ciò nondimeno, rispetto allo svolgimento dei lavori consiliari, nell’ambito dell’adunanza assembleare, la preminenza della figura del Presidente comporta che il segretario di assemblea assuma un ruolo di minore autonomia rispetto a quello del segretario del consiglio: egli deve cioè attenersi alle istruzioni del Presidente, di cui costituisce un ausiliario, con il solo limite di non attestare – con la sottoscrizione del verbale – fatti non veri o comunque palesemente difformi da quelli avvenuti in sua presenza. In considerazione di questa sua funzione il segretario verbalizzante dei lavori assembleari non ha uno specifico obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di validità della delibera (onere che rientra invece negli specifici obblighi del Presidente); né può sindacare il contenuto della verbalizzazione dettatagli dal Presidente; né, ancora, può, di sua iniziativa, pretendere di ampliare o sintetizzare le dichiarazioni rese dai presenti. Da queste premesse si possono trarre due conseguenze. La prima è che, nel caso in cui tra i presenti insorgano divergenze sulla completezza e la correttezza della verbalizzazione, queste divergenze non potranno essere risolte dal Segretario, bensì solo dal Presidente, al quale spetta il potere di sintesi. La seconda conseguenza è che al segretario di assemblea, quale mero ausiliario del Presidente ed estensore materiale del carattere tecnico, rientrando, sicuramente tra le sue competenze l'illustrazione delle materie previste all'ordine del giorno, l'apertura della discussione, il potere di concedere la parola agli azionisti intervenuti, il potere di rinviare l'assemblea qualora ne sussistano i requisiti ex art. 2374 c.c. Spettano in ogni caso al Presidente il potere di togliere la parola al socio che si dilunghi oltre misura nell'intervento, di sospendere l'assemblea o eventualmente di scioglierla qualora si verifichino tumulti incontrollabili. Nella fase di votazione, il Presidente deve ammettere gli azionisti intervenuti al voto (anche escludendo, eventualmente, i non legittimati), scegliere - se questa scelta non è già stata operata dallo statuto o dal regolamento assembleare il sistema di votazione ed infine dirigere le operazioni di voto ed accertare i risultati. Una volta eseguite le votazioni, il Presidente, verificato il raggiungimento del quorum deliberativo, proclamerà approvata o meno la deliberazione, dichiarando altresì il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti. 74 G. LAURINI, Poteri e responsabilità nella formazione delle delibere assembleari, Napoli, 2003, 95, 97. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 50 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE verbale, non potrà essere imputata alcuna responsabilità per il mancato adempimento delle procedure e delle formalità previste dalla legge, la cui verifica compete al Presidente ai sensi dell’art. 2371, 1° comma, c.c. In ogni caso, può senz’altro affermarsi che ogni violazione di legge o di statuto nella redazione del verbale, quand’anche non causi invalidità della delibera, espone l’autore del verbale al risarcimento dei danni causati a titolo di responsabilità verso la società, verso i singoli intervenuti e i soci assenti, nonché verso i terzi che hanno fatto affidamento sul verbale o sulla delibera divenuta invalida per carenza del verbale75. Quanto al termine per la redazione del verbale, la norma prevede espressamente il distacco temporale tra il momento di svolgimento dell’assemblea e quello della redazione del verbale: l’art. 2375, ult. co. prevede, infatti, che il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Per i verbali oggetto di pubblicità, un termine finale è normalmente dato dai trenta giorni solitamente richiesti per adempiere tali obblighi; per gli altri, si può ritenere che un termine finale sia comunque dato dal tempo ragionevole necessario per la redazione, considerata la complessità dell’evento assembleare e della preparazione della relativa documentazione. La mancata redazione del verbale entro i termini richiesti comporta la nullità della delibera assembleare per mancanza del verbale (art. 2379 co. 1). L’art. 2379 bis prevede, tuttavia, che l’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione assembleare ha effetto, in ogni caso, dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione (art. 2379-bis, comma 2, c.c.)76. Resta in ogni caso fermo che il ritardo nella redazione del verbale assembleare può costituire fonte di obblighi risarcitori per chi ne sia responsabile77. E’ infine da aggiungersi che il procedimento deliberativo assembleare si possa ritenere concluso (solo) con la trascrizione del verbale sull’apposito libro sociale ex art. 2421, comma 1, n. 3, c.c. (libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee): il caso in cui la delibera verbalizzata non sia stata trascritta va trattato in modo del tutto analogo a quello della mancata verbalizzazione. In entrambi i casi vi è una esigenza sostanziale di tutela per i soci assenti – e, in generale, per tutti i soggetti legittimati all’impugnativa non presenti all’assemblea – che solo con la registrazione della delibera (trascritta nel libro delle adunanze dell’assemblea o iscritta o depositata nel registro delle imprese) possono avere piena cognizione delle determinazioni assunte in sede di assemblea e fruire dell’eventuale diritto all’impugnativa, i cui termini dovranno Così, testualmente, ASSONIME, L’Assemblea nelle società per azioni, Circolare n. 37 del 2004, 29. 76 Cfr., sul punto, ASSONIME, L’Assemblea, Circolare, cit., 29-30. 77 Così, C. MONTAGNANI, sub art. 2375, cit., 536, nt. 57. 75 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 51 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE necessariamente decorrere dalla registrazione della delibera78. In ogni caso, per prassi societaria, il verbale viene prima trasmesso in bozza a tutti coloro i quali hanno effettuato interventi durante lo svolgimento della seduta assembleare, per eventuali loro osservazioni sui contenuti degli interventi stessi; successivamente – e prima ancora della trascrizione a Libro – viene firmato e sottoscritto da Presidente e Segretario e fatto circolarizzare a beneficio, soprattutto, degli eventuali assenti – tra soci, amministratori e sindaci – ed, infine, trascritto a Libro delle Assemblee. 9.1 Segue: la verbalizzazione delle riunioni del collegio sindacale In genere, per prassi consolidata delle società per azioni, il segretario del consiglio di amministrazione è anche colui che si occupa di verbalizzare le adunanze tenute dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 2404 c.c. e di trascriverne i contenuti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale stesso. In tale ambito, ancorché non sia prevista per prassi la sottoscrizione del verbale da parte del Segretario, il ruolo di quest’ultimo – per effetto della sua presenza alle riunioni dell’organo di controllo – diventa ancora più strategico in quanto è da sottolineare, al riguardo, come l’attività di controllo esercitata dai sindaci attraverso la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione abbia generalmente il proprio compimento proprio nelle riunioni del collegio sindacale tenute a norma dell’art. 2404. Tali riunioni – che devono essere oggetto di verbalizzazione – sono tenute spesso a valle delle sedute consiliari79 e danno normalmente evidenza dell’attività svolta e degli accertamenti eseguiti dai sindaci, delle conclusioni raggiunte e delle eventuali deliberazioni adottate, di documenti eventualmente pervenuti al Collegio da altri organi, comitati o soggetti. Qualora il verbale della riunione del collegio sindacale, contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti, esponga rilievi, fatti o circostanze significative, spesso, nella prassi societaria, per il tramite del segretario del consiglio, viene tempestivamente portato a conoscenza dell’Organo amministrativo. Il Sindaco che fosse dissenziente dalla delibera assunta dal Collegio (a maggioranza assoluta dei presenti) ha il diritto di far verbalizzare il proprio dissenso e i relativi motivi (art. 2404, comma 4): ciò gli consente – se immune da colpa – di esonerarsi da eventuali responsabilità o quanto meno di temperare, proprio ai fini della responsabilità, le inevitabili implicazioni della 78 Cfr. L. A. MISEROCCHI, La verbalizzazione, cit., 230. Nella prassi delle società per azioni la frequenza delle riunioni del collegio sindacale – al di là del dovere minimo di riunirsi, ex art. 2404, 1° co., c.c. “almeno ogni novanta giorni” – è determinata dall’andamento della gestione in ragione del quale i sindaci possono ritenere opportuno, in considerazione delle circostanze concrete, momenti di verifica collegiale più assidui: cfr., in questi termini, S. AMBROSINI, sub artt. 2403-2406, in Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, 901-902. 79 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 52 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE regola collegiale e del metodo maggioritario80. Per le riunioni del collegio sindacale la legge prevede espressamente l’obbligo di redigere un verbale che dovrà essere trascritto nell’apposito libro e sottoscritto da tutti gli intervenuti (art. 2404, comma 3), prevedendosi, altresì, che il sindaco dissenziente abbia diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (art. 2404, comma 4). L’importanza del verbale delle riunioni del collegio sindacale – e della relativa attività di verbalizzazione del Segretario – ai fini dell’assunzione di responsabilità da parte dei sindaci è sottolineata dal fatto che lo stesso, nella prassi, non è sottoscritto solo dagli intervenuti (come imposto dalla suindicata norma ex art. 2404, 3° comma) ma anche dal sindaco assente che, nel prendere visione del verbale della riunione alla quale non ha potuto partecipare, ha la possibilità di esprimere il proprio assenso o dissenso in ordine ad eventuali rilievi formulati da altri81. Infine, si può sicuramente affermare che, anche per la stesura del verbale delle riunioni del collegio sindacale – come per i verbali consiliari ed assembleari – non vi sia necessità di una contestualità tra svolgimento dell’adunanza e redazione definitiva del verbale, che può avvenire in una fase successiva. 10. Conclusioni Per chi è abituato a confrontarsi quotidianamente con le problematiche relative all'amministrazione delle società di capitali, è quanto mai chiara l'importanza che riveste la figura del segretario del consiglio di amministrazione ai fini della gestione delle dialettiche consiliari. Soprattutto nei casi di elevata conflittualità, la possibilità di individuare il Segretario in un soggetto autorevole, preparato ed indipendente costituisce spesso un fattore chiave per il buon funzionamento dell'organo amministrativo. È pur vero che la funzione di direzione, coordinamento e controllo dei lavori consiliari è demandata al presidente del consiglio di amministrazione, al quale spetta istituzionalmente il compito di riassumere lo svolgimento della riunione e suggerire la relativa verbalizzazione al Segretario, verificando che quanto indicato sia correttamente riportato nel verbale. Ciò non toglie tuttavia, come nella pratica, il Segretario – lungi dal limitarsi a rivestire il ruolo di mero estensore del verbale – sovente assume una funzione fondamentale per garantire il corretto svolgimento delle riunioni consiliari ed assicurare l'adempimento delle formalità imposte dalla legge, sia al fine di garantire il rispetto dei diritti e l'esercizio dei poteri accordati ai singoli componenti del consiglio di amministrazione, sia ai fini di circoscrivere le responsabilità di ciascuno di essi. Importanti, in tale contesto, diventano gli incontri, le 80 Cfr. G. CAVALLI, I sindaci, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, V, Utet, Torino, 1988, 177, nt. 71. 81 In questi stessi termini, cfr. P. P. FERRARO, sub art. 2404, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, 570-571. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 53 STUDI E OPINIONI IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE riunioni e le occasioni di confronto informali – di cui nella prassi è spesso il segretario del consiglio a farsene promotore – in cui il management aziendale supporta sia ex ante che ex post il segretario del consiglio di una società, al fine di formare concretamente quelle che sono le delibere che il Consiglio assumerà o di verificare l’attuazione delle delibere già assunte. In tale quadro si può senz’altro affermare che l’importanza della carica di segretario del consiglio di amministrazione di una società dipende anche, e soprattutto, dalla persona che vi si immedesima, dalla consapevolezza con la quale la funzione viene esercitata ed è naturalmente correlata alle dimensioni della società82. 82 G. MORO VISCONTI, Il segretario del consiglio, cit., 592. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 22/2015 54