AZIENDA USL n. 10 DI FIRENZE Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 2002/2005 0 In data 3 ottobre 2006, alle ore 10.00 presso la S.C. Gestione del personale dipendente Lungarno S. Rosa 13 Firenze - ha avuto luogo l’incontro tra la Direzione aziendale, rappresentata dal Direttore S.C. Gestione del personale dipendente, Rag. Francesco Marchi e le RSU e le OO.SS. provinciali Le parti al termine della riunione hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale composto da un testo di n. 15 articoli , da n. 7 allegati e da n. 3 dichiarazioni a verbale. Direzione Aziendale Francesco Marchi Firmato Lucia Messina Firmato Grazia Monti Firmato RSU Firmato FP CGIL Firmato CISL FPS Firmato UIL FPL Firmato 1 AZIENDA USL n. 10 DI FIRENZE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2002/2005 INDICE Art.1 Art.2 Art. 15 Campo di applicazione Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Relazioni sindacali Selezioni interne Mobilità interna Orario di lavoro Ambiente di lavoro Pari Opportunità Part time Organizzazione del lavoro Posizioni organizzative Gestione delle risorse umane e professionali Progressione economica orizzontale (fasce) Criteri generali di indirizzo del sistema premiante e sviluppo della professionalità Regolamento per la disciplina dei progetti aziendali ALLEGATO n. 1 Metodologie di relazioni sindacali pag. 9 ALLEGATO n. 2 Selezioni interne pag. 20 ALLEGATO n. 3 Mobilità del personale pag. 30 ALLEGATO n. 4 Organizzazione del rapporto di lavoro pag. 36 ALLEGATO n. 5 Rapporto di lavoro a tempo parziale ( part – time) pag. 53 ALLEGATO n. 6 Progressione economica orizzontale (fasce) pag. 64 ALLEGATO n. 7 Regolamento per la disciplina dei progetti aziendali pag. 67 Art.3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Dichiarazioni a verbale e congiunte pag. 75 2 AZIENDA U.S.L. n.10 di FIRENZE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 2002/2005 Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto integrativo aziendale (di seguito denominato CCIA) disciplina i rapporti tra Azienda U.S.L. n.10 di Firenze (di seguito denominata ASF) e i lavoratori dipendenti del comparto sanità della ASF stessa e si applica a tutto il personale del comparto escluso il personale delle due aree della dirigenza. 2. Il Contratto collettivo di riferimento, di seguito denominato CCNL, è quello stipulato in data 19 aprile 2004 e riferito al periodo 2002/2005. Art. 2 Durata decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente CCIA, concerne il periodo dal 1.1.2002 al 31.12.2005 2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCIA salvo diversa specifica prescrizione contenuta nello stesso CCIA. 3. Il CCIA, una volta sottoscritto dalle parti, non necessita di ulteriori atti di recepimento ed è immediatamente esecutivo. 4. Il presente accordo sostituisce per le materie in esso contenute la precedente regolamentazione. Art. 3 Relazioni sindacali 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell’Azienda USL 10 di Firenze e dei sindacati, è ordinato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività. 2. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 3. I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali a livello aziendale, che si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva integrativa sulle materie di cui all’art. 2, tra i soggetti e con la procedura indicata agli articoli 3 e 4 del presente accordo ; b) concertazione , consultazione ed informazione sulle materie indicate all’art. 5 e con la procedura indicata all’art. 9 e 10 ; c) costituzione di Commissioni bilaterali paritetiche come indicato all’art. 7 ; 3 d) interpretazione autentica del contratto collettivo integrativo aziendale secondo le procedure indicate sulle materie e con le modalità indicate all’art. 8;. 4. Le relazioni sindacali sono disciplinate da apposito protocollo d’intesa che fa parte del presente CCIA e ne costituisce l’ allegato n. 1. Art. 4 Selezioni interne 1) Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per la progressione interna dei dipendenti sono improntati a principi di imparzialità, trasparenze, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 3 del Dlgs 29/93. 2) Le selezioni interne vengono effettuate, mediante : a) passaggi da una categoria ad un'altra immediatamente superiore b) passaggi all’interno delle categorie B e D c) passaggi nell’ambito delle stessa categoria tra profili diversi 3) Le procedure riguardanti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al presente articolo sono individuate ai sensi dell’apposito regolamento che fa parte del CCIA e ne costituisce l’ allegato n. 2 Art. 5 Mobilita’ interna 1. Per mobilità interna si intende quella nell’ambito territoriale della ASF così come delimitato dalla L.R. 40/2005 con le seguenti modalità: a) Mobilità verso altre Strutture o UU.OO. della stessa o diversa Zona-distretto b) Interscambio volontario tra dipendenti dello stesso profilo professionale e della stessa categoria. c) Mobilità a seguito di fenomeni di mobbing o di burn out d) Mobilità in presidi servizi, uffici etc. situati nell’ambito della stessa Struttura o U.O. e) Mobilità per esigenze di servizio f) Mobilità d’urgenza g) Mobilità conseguente a riconversione, trasformazione o dismissione di un servizio nell’ambito di un presidio, di una Struttura o di U.O. h) Mobilità per specifiche categorie di personale 2. La disciplina della mobilità interna, sulla base dei principi sopra esposti, è regolamentata da apposito protocollo d’intesa che fa parte del presente CCIA e ne costituisce l’ allegato n. 3 Art. 6 Orario di lavoro 1. L’orario di lavoro ordinario è determinato dal CCNL in numero 36 ore settimanali. 2. L’orario di lavoro può essere articolato : a) su 5 giorni settimanali b) su 6 giorni settimanali 4 c) in turni programmati plurisettimanali laddove esigenze di servizio richiedano la presenza del personale nell’arco delle 12 o delle 24 ore 3. L’orario di lavoro può essere continuativo o spezzato. 4. L’orario di servizio giornaliero, previsto dalle 7.00 alle 20.00 è determinato dal Direttore della Struttura sulla base delle esigenze di servizio previa comunicazione alla S.C.. Gestione del personale dipendente. 5. Tale orario deve stabilire eventuali fasce di flessibilità, eventuali limiti giornalieri di servizio, eventuali orari con presenze in più soluzioni durante l’arco della giornata. Di tale orario dovrà essere data informativa preventiva alle RSU e alle OO.SS. . 6. Le ferie , l’orario di lavoro, e quanto attiene alla organizzazione del rapporto di lavoro è disciplinato da apposito protocollo d’intesa che fa parte del presente CCIA e ne costituisce l’ allegato n. 4 Art.7 Ambiente di lavoro 1. L'Azienda di impegna ad adeguare e migliorare la struttura e l'organizzazione del lavoro alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il miglioramento della gestione delle risorse e dei processi. 2. L’Azienda si impegna altresì a vigilare perché gli assuntori di lavoro in appalto e/o concessione rispettino la normativa vigente in materia Art. 8 Pari opportunità 1. I Comitati per le Pari Opportunità al di là della mera attuazione del dettato normativo di cui alla Legge 10.04.91 n. 125, dovranno adoperarsi per una concreta attuazione delle iniziative concernenti le pari opportunità in ogni struttura operativa dell'Azienda, anche attraverso il rilevamento e la costante attenzione alle problematiche interne ed esercitando funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento per l'applicazione delle proposte idonee a raggiungere il loro superamento. Tutto quanto sopra tenendo conto di quanto stabilito dall'Art.7 del CCNL 7.04.1999. Art. 9 Part time 1. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto della normativa vigente in materia, è diretta anche : a) al potenziamento dell’ efficacia dell’azione sanitaria tecnica, professionale e amministrativa al fine di una più puntuale erogazione dei servizi b) ad un più puntuale rapporto con l’utenza sia in orario antimeridiano che pomeridiano c) ad una più efficace risposta alle eventuali esigenze stagionali del servizio d) risparmi di spesa 2. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, sulla base dei principi generali sopra esposti, è regolamentata da apposito protocollo d’intesa che fa parte del presente CCIA e ne costituisce l’ allegato n. 5. 5 Art. 10 Organizzazione del lavoro 1. L’organizzazione, la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e variazione delle dotazioni organiche, devono essere finalizzate ad accrescere l’efficienza aziendale, a razionalizzare il costo del lavoro e a realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane. La loro definizione deve svolgersi secondo un iter che prende avvio dalla periodica programmazione del fabbisogno per giungere al conseguente assetto degli uffici e delle dotazioni organiche. 2. Le parti concordano che gli atti di organizzazione di seguito indicati, sono oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. rappresentative secondo le modalità previste dal protocollo delle relazioni sindacali : Gli atti attraverso i quali l’azienda espone l’analisi delle funzioni e i conseguenti interventi sulle procedure interne aziendali e sulla struttura organizzativa nonché le risultanze del processo di budget da cui discendono le priorità e obiettivi dell’attività aziendale ; Gli atti attraverso cui l’Azienda decide di modificare la gestione di un dato servizio o di determinate attività ausiliarie ad un servizio assumendo direttamente attività precedentemente acquistate presso terzi o, viceversa, affidando l’erogazione a terzi di attività rese direttamente . 3. In caso di esternalizzazione dei servizi, l'Azienda si impegna ad inserire nei capitolati per l'affidamento dei servizi ed a verificare che il soggetto terzo gestore: - applichi i contratti di riferimento; - applichi le norme relative alla prevenzione e sicurezza; - salvaguardi la qualità del lavoro e delle prestazioni erogate, garantendo il rispetto di tutte le normative specifiche inerenti le condizioni del lavoro. 4. La possibilità di utilizzare il lavoro flessibile esterno è limitata a figure che non è possibile reperire con il lavoro dipendente nei tempi rapidi occorrenti o da impiegare per periodi limitati nel tempo o con forme di lavoro a tempo parziale. Il ricorso a tali forme di lavoro deve essere limitato alla gestione dei servizi aggiuntivi a quelli garantiti dall’impiego tradizionale e non sarà quindi sostitutivo del personale previsto dalle dotazioni organiche dell’azienda se non per il periodo necessario all’assunzione. 5. Le parti concordano, altresì, che l’azienda può fare ricorso alla flessibilità interna (funzionale) nell’utilizzo del personale in relazione agli aumenti temporanei di attività o all’introduzione di innovazioni tecnologiche o ad altre specifiche che standardizzano i processi produttivi e che richiedono maggiore disponibilità di forza lavoro in un processo piuttosto che in un altro. Art. 11 Posizioni organizzative 1) Le parti concordano che le posizioni organizzative rappresentino specifici segmenti dell’organizzazione del lavoro, strategicamente determinanti, funzionali al perseguimento di precisi obiettivi aziendali. 2) Esse costituiscono una peculiarità dell’organizzazione del lavoro per obiettivi, valutazioni determinanti nelle strategie aziendali che l’Azienda si è data nel proprio statuto e nel regolamento di organizzazione, come complessivo criterio organizzativo di tutte le componenti delle strutture. 6 3) Le posizioni organizzative sono definite con atto del Direttore Generale sia nell’area infermieristica e tecnica del ruolo sanitario sia in quelle dell’assistenza sociale (Cat. D e C), sia in quelle del ruolo tecnico - amministrativo del comparto (Cat. D). 4) Le funzioni a cui si possono far corrispondere posizioni organizzative nella definizione della struttura riguardano : a) attività di direzione dei servizi di particolare complessità e dimensione organizzativa e autonomia, b) prestazioni professionali di particolare competenza, autonomia e specializzazione. 5) Tali tipologie non devono comunque essere ricomprese nella normale funzione di lavoro del profilo interessato. 6) L’Azienda definisce preventivamente, in base alle proprie necessità organizzative, le posizioni da istituire e la relativa indennità di funzione. Il risultato è soggetto a periodica valutazione secondo i criteri generali e gli standard di valutazione previsti dalla delibera n. 90 del 23.02.2006. Art. 12 Gestione delle risorse umane e professionali 1. Le parti riconoscono che la gestione delle risorse umane deve essere basata su un sistema di regole eque e condivise che provvede ai bisogni e alle aspettative dei dipendenti ne stimola l’iniziativa e ne gestisce lo sviluppo professionale in funzione di obiettivi e strategie aziendali. 2. La gestione delle risorse umane dovrà pertanto essere finalizzata : a) ad accrescere l’efficacia dell’attività dei servizi e dell’organizzazione complessiva anche mediante lo sviluppo dei sistemi informatici. b) a migliorare il governo delle risorse umane curando il particolare la formazione, lo sviluppo professionale dei dipendenti, i sistemi di incentivazione del personale garantendo la pari opportunità. Art. 13 Progressione economica orizzontale (fasce) 1. La progressione economica orizzontale è contrattata e disciplinata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili previste nello specifico fondo di cui al vigente CCNL . 2. La progressione economica è disciplinata secondo quanto riportato nell’allegato n. 6 al presente CCIA Art. 14 Criteri generali di indirizzo del sistema premiante e sviluppo della professionalità 1. Le parti intendono trattare il sistema premiante del personale di comparto nel contesto più ampio e completo delle gestione delle risorse umane inteso come un sistema di regole di politica del personale, eque e condivise, ponendo particolare attenzione ai sistemi di incentivazione, di sviluppo e qualificazione professionale dei dipendenti. 2. In tale contesto, le parti intendono perseguire gli obiettivi primari del riconoscimento e della valorizzazione della professionalità individuale e collettiva dei dipendenti, promuovere lo sviluppo professionale e di carriera. 3. Il sistema premiante rappresenta idoneo strumento per promuovere il miglioramento organizzativo dei servizi e dovrà riferirsi all’attività svolta complessivamente dal 7 dipendente, in rapporto all’impegno personale, alla posizione ricoperta e al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura operativa di appartenenza. 4. Si tratta, in questo caso, di attivare strumenti per la gestione delle risorse umane, come la valutazione dei dipendenti, che, di fatto, non sono stati mai utilizzati e di integrare con tali elementi i sistemi di incentivazione e di sviluppo professionale e di carriera dei dipendenti. Art. 15 Regolamento per la disciplina dei progetti aziendali 1. L’Azienda promuove e riconosce un sistema di incentivazione per obiettivi determinati anche dalla partecipazione dei dipendenti del comparto a progetti aziendali finalizzati a : a) miglioramento delle prestazioni e dei servizi, favorendo modifiche metodologiche ed organizzative dell’attività lavorativa anche a scopo sperimentale; b) miglioramento dell’attività sanitaria, tecnico-amministrativa dell’Azienda in termini di volume e di tempestività delle prestazioni con particolare riferimento al diritto dell’utenza a vedersi garantite la qualità e la puntualità delle prestazioni erogate e dei servizi resi; c) favorire un’ utilità economica per l’Azienda sotto forma di risparmi di spesa o di entrate economiche unitamente ad una efficace ed efficiente organizzazione dei servizi e delle strutture; d) perseguimento di interessi pubblici tali da escludere forme di conflitto di interessi rispetto ai fini istituzionali propri dell’Azienda. 2. Le attività progettuali devono, inoltre, armonizzarsi con le scelte strategiche dell’Azienda, essere coerenti con i programmi aziendali, consonanti e coordinati con gli obiettivi di budget 3. Con riferimento agli obiettivi e alle finalità di cui al precedente punto 1), i progetti aziendali possono corrispondere alle seguenti tipologie: a) progetti di attività aggiuntiva b) progetti speciali c) progetti finalizzati 5. La disciplina dei progetti aziendali, sulla base dei principi generali sopra esposti, è disciplinato da apposito protocollo d’intesa che fa parte del presente Accordo e ne costituisce l’ allegato n. 7. 8 Metodologie di relazioni sindacali aziendali CCIA 2002/2005 Allegato n.1 9 METODOLOGIE DI RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO AZIENDALE PARTE 1 RELAZIONI SINDACALI AZIENDALI ART. 1 Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell’Azienda sanitaria di Firenze e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. 2. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 3. I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali a livello aziendale , che si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva integrativa sulle materie di cui all’art. 2, tra i soggetti e con la procedura indicata agli articoli 3 e 4 del presente accordo ; c) concertazione , consultazione ed informazione sulle materie indicate all’art. 5 e con la procedura indicata all’art. 9 e 10 ; d) costituzione di Commissioni bilaterali paritetiche come indicato all’art. 7 ; e) interpretazione autentica del contratto collettivo integrativo aziendale secondo le procedure indicate sulle materie e con le modalità indicate all’art. 8;. ART. 2 Contrattazione collettiva integrativa 1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 7-4-99 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: I – i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38 comma 3 del CCNL 7-4-99; II - i criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 7-4-99: a) attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 10 b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno; c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni ; e) finanziamenti aggiuntivi o integrativi; f) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7-4-99; III - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; IV - le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, di cui all’art. 27 CCNL 7-4-99; V - i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; VI- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; VII - le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza; VIII - i criteri per le politiche dell’orario di lavoro di cui all’art. 26 CCNL 7-4-99; IX- l’individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all’art. 23, comma 10 CCNL 7-499; X - le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art.7, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125. XI - i criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario . 3. La contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale: -i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17 CCNL 7-4-99; 11 - il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all’art. 35 CCNL 7-4-99; 4. Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1, e 10 sulle materie di cui al comma 2, dal V al IX punto del CCNL 7-4-99 e dal presente accordo, non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia raggiunto l’accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D’intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni. 5. Il presente contratto collettivo integrativo non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. ART. 3 Composizione delle delegazioni 1. La delegazione trattante di parte pubblica, competente in sede decentrata, per la contrattazione aziendale è costituita dalla Azienda sanitaria di Firenze con atto formale 2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999, come riportata all’art. 3 comma 2 del presente accordo per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 3. La delegazione di parte pubblica di cui al punto 1 è competente anche a rappresentare la direzione aziendale , sia negli incontri richiesti dalla OO.SS. di cui al successivo art. 9 punto A) sia negli incontri convocati direttamente dalla Azienda di cui all’art. 9 punto B) . 4. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: - dalle R.S.U; - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro . ART. 4 Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello dal Contratto collettivo nazionale di lavoro da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni 12 corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 3. Il contratto collettivo integrativo contiene apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 4. L’Azienda è tenuta a trasmettere all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001. ART. 5 Informazione, concertazione, consultazione 1. Le relazioni sindacali aziendali si sviluppano, inoltre, attraverso gli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione, di cui all’art. 1 comma c) del presente accordo e disciplinati come appresso indicato: A) INFORMAZIONE: 1. L’azienda o l’ente - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7-4-99 come riportati all’at. 3 comma 2 del presente accordo, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici - ivi compresi anche i servizi appaltati - e la gestione complessiva delle risorse umane. 2. Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazione è preventiva. 3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione dei servizi. B) CONCERTAZIONE 1. I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie: - articolazione dell'orario di servizio; - verifica periodica della produttività delle strutture operative; - definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro. - andamento dei processi occupazionali; 2. La concertazione è, altresì, prevista per l’attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di : svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie, art. 16 CCNL 7-4-99; 13 valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20 CCNL 7-4-99; conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica, art. 21 CCNL 7-4-99; dei sistemi di valutazione permanente di cui all’art. 35 , comma 2 CCNL 7-4-99; 3. . La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. C) CONSULTAZIONE 1. La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su: a) organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; b) modalità per la periodica designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui all’art. 59, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993 sino all’entrata in vigore della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato. c) casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626. ART. 6 Contrattazione, informazione , concertazione e consultazione: clausole di raffreddamento 1. Nel rispetto dei principi che ispirano le relazioni sindacali aziendali come riportati all’art. 1 del presente accordo, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti implicando l’obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall’art. 4, comma 5 del CCNL 7-4-99 come riportate all’art. 2 comma 5 del presente accordo. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 2. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le medesime parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse. ART. 7 Commissioni paritetiche bilaterali 1. Le relazioni sindacali aziendali si sviluppano anche, allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell’azienda, con la possibilità di costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi per la ASF , Commissioni paritetiche bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche. 14 2. Tali commissioni in particolare possono riguardare aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’azienda o ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. ART. 8 Interpretazione autentica dei contratti integrativi 1. Le relazioni sindacali aziendali si articolano, inoltre, attraverso la possibilità di attivare la procedura per l’autentica interpretazione di del contratto integrativo quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione del contratto integrativo stesso 2. in tale caso le parti che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo stipulato, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. 3. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie. ART. 9 Richieste di incontro da parte sindacale e convocazioni incontri da parte aziendale 1. Gli incontri tra i soggetti sindacali e l’ASF possono essere convocati : A) in seguito a richiesta sindacale ; B) su iniziativa aziendale; Gli incontri vengono richiesti e fissati nel rispetto delle procedure di seguito indicate: A) Richieste di incontro da parte sindacale 2. Le richieste di incontri, presentate dai soggetti sindacali, devono essere trasmesse alla S.S. Gestione giuridica del personale – relazioni sindacali. 3.Le materie per le quali si può richiedere un incontro sono le seguenti: a) le materie in seguito ad informative di parte aziendale di cui all’art. 5, parte A); b) le materie di concertazione di cui all’art. 5, parte B). 4. Le richieste di incontro devono essere sottoscritte dal rappresentante sindacale accreditato, secondo i rispettivi regolamenti sindacali, con l’indicazione del nominativo del rappresentante sindacale che ha sottoscritto la richiesta e devono contenere i seguenti dati: la materia e l’argomento specifico che si intende discutere; il motivi della richiesta ogni altra eventuale notizia utile alla comprensione dell’argomento di cui si intende discutere; 5. L’ufficio relazioni sindacali provvederà a fissare l’incontro nei termini previsti dall’art. 5 parte B) punto 3) se si tratta di materie di concertazione, per le altre materie la convocazione dell’incontro richiesto sarà disposta nel più breve tempo possibile comunque 15 non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta sindacale, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 10. B) convocazione di incontri da parte aziendale 6. Le convocazioni di soggetti sindacali, da parte aziendale, avviene obbligatoriamente nelle materie di contrattazione di cui all’ art. 2, di concertazione di cui all’art. 5 parte B) punto 2) e nelle materie di consultazione di cui all’art. 5 parte C) o in qualsiasi altre materia che l’azienda ritiene utile ed opportuna . C) Regole comuni 7. Tutte le convocazioni degli incontri o quelli richiesti dai soggetti sindacali di cui alla lettera A) o gli incontri convocati direttamente dall’Azienda di cui alla lettera B) ,dovranno avvenire di regola per iscritto e contenere l’ indicazione dell’ ora e sede della riunione, con la specificazione degli argomenti da trattare all’ordine del giorno e inviati ai dirigenti degli uffici interessati al problema da discutere. 8.Tali convocazioni saranno, di norma, a firma del Direttore della S.C. Gestione del personale dipendete o del Direttore S.S. Gestione giuridica e relazioni sindacali . 9. Per quanto riguarda la composizioni della delegazione di parte aziendale che rappresenta la direzione aziendale , sia negli incontri richiesti dalla OO.SS. di cui al precedente punto A) sia negli incontri convocati direttamente dalla Azienda di cui al precedente punto B) , si fa riferimento alla composizione di parte pubblica come indicata all’art. 3 punto 1 del presente accordo. 10. Tutti gli accordi raggiunti tra le OO.SS. firmatarie, le RSU e l’ASF per essere validi e prima di essere applicati devono essere sottoscritti dalle stesse RSU e/o dalle suddette OO.SS. . 11. Sono fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza che possono imporre consultazioni richieste dai soggetti abilitati convocate per le vie brevi, senza il rispetto delle formalità di convocazione di cui al presente articolo. 12. Per facilitare le comunicazioni tra le parti le RSU e le OO.SS. rappresentative sono tenute a comunicare all’ufficio relazioni sindacali – entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo – il nominativo, l’ indirizzo postale, l’indirizzo e mail e il numero di fax dei soggetti sindacali accreditati a cui far pervenire le convocazioni ed ogni altra eventuale comunicazione. Gli stessi soggetti sindacali sono tenuti a trasmettere all’ufficio Relazioni Sindacali ogni variazione degli indirizzi e dei dati già comunicati . ART. 10 Incontri a scadenza fissa 1. Allo scopo di rendere efficaci i rapporti con la RSU aziendale in merito alla soluzione di problemi anche di carattere generale e ad una periodica informazione aziendale sarà fissato, di norma, un incontro bimestrale, tra la Direzione Aziendale ed i componenti delle RSU aziendali e delle OO.SS. rappresentative . 16 PARTE 2 PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI ART. 11 Norma di rinvio 1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modificazioni. 2. Per l’esercizio del diritto di sciopero si rinvia a quanto previsto nell’ Accordo sui servizi pubblici essenziali sulle procedure di raffreddamento di cui al 20-9-2001 . 3. Si precisa, tuttavia, quanto riportano agli art. 12 e seguenti. ART. 12 Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 1. La titolarità dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1 dell’accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai seguenti soggetti : a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998 ; b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative: - dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro ; - dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale; - componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) o quelli dei due precedenti alinea. 2. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo quadro di cui al comma 1. ART. 13 Diritto di assemblea 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l’ ASF per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione 17 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art.1, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; - dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità dell’art. 8, comma 1 dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; - da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU. 3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. 4. La convocazione, con indicazione della sede, l’orario, la data dell’assemblea e l’ordine del giorno della stessa è comunicata all’Ufficio Relazioni Sindacali, a cura delle RSU e delle OO.SS. rappresentative in forma scritta con preavviso minimo di 5 giorni, salvo casi eccezionali. Nella comunicazione dovranno essere indicate eventuali partecipazioni di dirigenti sindacali esterni. L’assemblea potrà essere articolata per gruppi di lavoro. Il lavoratore che partecipa all’assemblea deve comunicarlo al diretto Responsabile. 5. E’ facoltà delle OO.SS. indire assemblee in orario non contrattualmente retribuito , con le modalità sopra indicate, al di fuori del limite indicato al primo capoverso. 6. Durante le assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali, i cui livelli sono definiti a livello aziendale ART. 14 Permessi sindacali retribuiti 1. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 9 comma 2 del CCNQ pubblicato sulla G.U. n. 207 del 5.9.1998 2. Le ore utilizzate in orario di lavoro dai rappresentanti delle OOSS e/o dalla RSU per incontri convocati dall’Azienda anche a seguito di richiesta da parte sindacale o per la partecipazione a Commissioni bilaterali , saranno considerate attività di servizio e non saranno contabilizzate nel monte ore delle agibilità sindacali, entro il limite di presenza di due dirigenti sindacali in rappresentanza delle RSU e di un dirigente sindacale in rappresentanza delle singole organizzazioni sindacali . Nei casi previsti dal presente comma sarà riconosciuta la presenza massima di n. 1 rappresentante sindacale delle RSU e n. 1 rappresentante delle OOSS firmatarie del CCNL, con comunicazione preventiva dei nominativi a firma del Coordinatore delle RSU. 3. Ai dirigenti sindacali, facenti parte della delegazione trattante, deve essere garantito – da parte dei dirigenti responsabili delle strutture in cui tali dirigenti sindacali prestano servizio – il diritto ad essere presenti alle riunioni di trattativa con la previsione e l’ attuazione di turni di lavoro idonei allo scopo ivi compreso il cambio del turno di lavoro quando questo coincide con riunione di trattativa aziendale. 18 Art. 15 Altre prerogative sindacali (diritto di affissione e diritto all’utilizzo dei locali aziendali) 1. L’A.S.F. mette a disposizione ogni presidio, in luoghi accessibili a tutti, appositi spazi riservati alle OO.SS., per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro; 2.l’A.S.F. mette a disposizione permanentemente delle OO.SS rappresentative e delle RSU idonei locali consistenti in una sede centrale nonché in sedi periferiche. Per la definizione dei locali si rinvia a quanto indicato nell’allegato al CCIA 1998-2001 che si conferma. Art. 16 Adesione allo sciopero 1.Il personale che intende aderire allo sciopero – escluso quello che per accordo sindacale è esonerato dallo sciopero ai sensi dell’al’art. 3 della Accordo nazionale del 21-9-2001 - è tenuto a comunicare alla struttura di appartenenza la sua adesione allo sciopero in tempo utile (il giorno di sciopero o il giorno precedente) ai fini di esigenze di servizio. 19 Selezioni interne CCIA 2002/2005 Allegato n.2 20 REGOLAMENTO TIPO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI INTERNE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 16 E 17 DEL CCNL DEL COMPARTO SANITA' 1998-2001. TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 16 e 17 del CCNL del comparto Sanità 1998-2001, disciplina le modalità di svolgimento delle selezioni per la progressione interna dei dipendenti, la quale, ai sensi dell'art. 15 del suddetto CCNL, vie-ne effettuata, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante: a) passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore; b) passaggi all'interno delle categorie B e D; c) passaggi nell'ambito della stessa categoria tra profili diver-si dello stesso livello. ART. 2 SELEZIONI INTERNE E ACCESSO DALL'ESTERNO 1. in base a quanto previsto all’art. 1, comma 1, del DPR 27.03.2001, n. 220 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN è stabilito che l’accesso dall’esterno è garantito in misura non inferiore al 70% dei posti annualmente disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso. 2. L'Azienda, individuati i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria, nonché‚ dei livelli economici Bs e Ds, procede, in primo luogo, alla effettuazione dei passaggi di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) del CCNL. I suddetti passaggi avverranno nel rispetto dei requisiti di accesso di cui all’allegato 1 CCNL. 3. Successivamente, per i posti disponibili nei livelli Bs e Ds, l'Azienda procede all'effettuazione dei passaggi di cui all'art.15, comma 1, lett. b) del CCNL. Se le selezioni hanno esito negativo, o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare, l'Azienda ricopre detti posti mediante accesso dall'esterno. ART. 3 BANDO DI SELEZIONE Al bando di selezione viene data massima diffusione mediante: - pubblicazione all'albo dell'Azienda; - comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL; - informazione ai dipendenti mediante avviso da allegare alla busta paga del mese precedente alla scadenza del bando. ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 1. Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, il dipendente deve dichiarare sotto la propria responsabilità: a) nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza; b) selezione a cui intende partecipare; 21 c) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, facendone specifica menzione; d) ogni ulteriore indicazione richiesta dal bando; e) indirizzo presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative alla selezione. 2. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti. Al fine della valutazione dei titoli il dipendente può, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, effettuare le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I titoli presentati devono essere descritti in un elenco in carta semplice, da allegarsi alla domanda, sottoscritto dall'interessato. 3. La domanda e la documentazione allegata devono essere inviate per posta entro il termine fissato dal bando; a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza. Può essere consentita la presentazione della domanda a mano, secondo le modalità previste dal bando. 4. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando all'albo dell'Azienda. ART. 5 AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 1. L'ammissione alla selezione e l'esclusione dalla stessa sono disposte con provvedimento motivato del Direttore della S.C. Gestione del personale dipendente. Nella comunicazione di esclusione devono essere indicate le modalità di ricorso. ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE 1. La commissione è nominata dal Direttore generale ed è costituita da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i dipendenti dell'Azienda o di altre Aziende sanitarie, esperti nelle materie di selezione. 2. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l’Azienda con qualifica di dirigente sanitario per i profili del ruolo sanitario, dirigente o coordinatore dei servizi sociali (in assenza di dirigenti) per il personale di assistenza sociale, di dirigente del ruolo professionale per il personale del ruolo professionale, di dirigente del ruolo tecnico per il personale del ruolo tecnico, di dirigente amministrativo per il personale del ruolo amministrativo. Dei due componenti – appartenenti allo stesso profilo professionale del posto messo a concorso -, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere. 3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all’art. 61 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni. 4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un dipendente amministrativo dell'Azienda di categoria non inferiore a C assicurando l’adeguata rotazione tra i dipendenti. 5. Per i compensi ai componenti della commissione ed al segretario valgono le disposizioni applicate dall'Azienda per i concorsi e selezioni pubbliche. 22 ART. 7 PROCEDURE SELETTIVE 1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno venti giorni prima della data delle prove medesime. 2. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata dalla commissione prima dell'espletamento della prova selettiva. 3. La valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell'espletamento della prova selettiva, ovvero prima della sua correzione, a seconda che la prova medesima comporti o meno valutazione immediata da parte della commissione. 4. Le modalità di svolgimento delle prove sono quelle previste dagli artt. 15 e 16 del DPR 220/2001. ART. 8 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 1. Per la valutazione dei titoli di carriera la commissione si deve attenere ai seguenti criteri: a) è valutato solo il servizio prestato nella categoria di appartenenza, o in categoria superiore (ivi compreso quanto previsto dall’art. 41 CCNL), purché‚ in profilo corrispondente a quello della selezione, salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6, del presente regolamento; b) al servizio prestato nella categoria di appartenenza sono attribuiti punti 0,10 per mese; c) nel caso di servizio prestato in categoria superiore, il punteggio è maggiorato del 10%; d) il punteggio massimo attribuibile ai titoli di carriera è stabilito nei Titoli II, III e IV del presente regolamento, in relazione alle diverse fattispecie di passaggi mediante i quali viene effettuata la progressione interna dei dipendenti nel sistema classificatorio; e) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; f) le frazioni di mese di 15 giorni o inferiori non comportano valutazione; le frazioni di mese di 16 giorni o superiori si arrotondano a mese intero; g) il servizio fuori ruolo, quale supplente o incaricato, è equiparato al servizio di ruolo; h) il servizio a tempo parziale è valutato proporzionalmente alle ore di lavoro prestate rapportate a quelle ordinarie previste dal CCNL; i) non è valutato il servizio fatto valere come requisito di ammissione. 2. Nel curriculum sono valutati: - titoli di studio legalmente riconosciuti; - corsi di formazione e di aggiornamento; - pubblicazioni e relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'Azienda, da enti pubblici e di ricerca, attività di docenza svolta fuori dai compiti istituzionali presso strutture del SSN e universitarie; - percorsi formativi da promuoversi dall'Azienda ai sensi dell'art. 29 del CCNL; - altre attività lavorative, attinenti al posto da ricoprire, prestate con rapporto continuativo, presso pubbliche Amministrazioni o strutture sanitarie private convenzionate. 3. Nella valutazione del curriculum la commissione si deve attenere ai seguenti criteri: a) i titoli di studio sono valutati solo se attinenti al profilo oggetto della selezione; non sono valutati i titoli fatti valere come requisito di ammissione; b) i corsi di formazione e aggiornamento sono valutati solo se attinenti alla selezione, 23 tenendo conto della durata nonché‚ della previsione di esame finale, secondo i seguenti criteri: - durata non inferiore a 4 settimane p. 1,50 - durata non inferiore a 2 settimane p. 0,75 - durata non inferiore a 1 settimana con esame finale p. 0,50 - durata non inferiore a 1 settimana senza esame finale p. 0,25 - durata non inferiore a 3 giorni con esame finale p. 0,20 - durata non inferiore a 3 giorni senza esame finale p. 0,10 - durata inferiore a 3 giorni purché riconosciuti ufficialmente obbligatori p. 0,05 - il corso non è valutato qualora non risulti la durata in giorni ed ore e l'impegno giornaliero non sia pari almeno a sei ore; le ore sono comunque cumulabili; c) per le pubblicazioni si applicano i criteri di valutazione di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del DPR 27.03.2001 n. 220; d) i percorsi formativi sono valutati in relazione all'attinenza alla selezione; e) le attività lavorative sono valutate se attinenti al profilo oggetto della selezione; f) il punteggio massimo attribuibile ai diversi elementi di valutazione indicati al comma 2 è stabilito nei Titoli II, III e IV del presente regolamento, in relazione alle diverse fattispecie di passaggi mediante i quali viene effettuata la progressione interna dei dipendenti nel sistema classificatorio. ART. 9 GRADUATORIA 1. La graduatoria della selezione resta valida per il termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che dovessero rendersi disponibili successivamente all'indizione della selezione stessa, nel rispetto delle percentuali indicate all'art. 2 del presente regolamento. TITOLO II PASSAGGI DA SUPERIORE UNA CATEGORIA ALL'ALTRA IMMEDIATAMENTE ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI 1. I passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono, ai sensi dell'art. 16 del CCNL, previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione. 2. La selezione è basata su: a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teorico-pratica e, limitatamente ai passaggi di cui all'art. 13 del presente regolamento, colloquio, volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite; b) valutazione comparata dei curricula dei candidati, ove prendere in considerazione gli elementi di valutazione indicati all'art. 8, comma 2, del presente regolamento; c) valutazione dei titoli di carriera. 3. Per i profili professionali, nonché‚ per i requisiti culturali e professionali per l'accesso alle diverse categorie, si rinvia all'allegato 1 al CCNL. 24 ART. 11 PASSAGGI DALLA CATEGORIA A ALLA CATEGORIA B 1. La prova teorico-pratica verte su materie attinenti l'attività professionale del profilo oggetto della selezione. 2. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 50 punti per la prova teorico-pratica; 50 punti per i titoli. 3. Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 26/50. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: a) 35 punti per i titoli di carriera b) 15 punti per il curriculum, così ripartiti: - titoli di studio: punti 5 - corsi di formazione e di aggiornamento: punti 4 - pubblicazioni e relazioni finali di ricerche o studi affidadall'Azienda: punti 2 - percorsi formativi: punti 3 - attività lavorative: punti 1 ART. 12 PASSAGGI DALLA CATEGORIA B ALLA CATEGORIA C 1. La prova teorico-pratica verte su materie attinenti l'attività professionale del profilo oggetto della selezione. 2. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 55 punti per la prova teorico-pratica; 45 punti per i titoli. 3. Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 28/55. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: a) 25 punti per i titoli di carriera b) 20 punti per il curriculum, così ripartiti: - titoli di studio: punti 4 - corsi di formazione e di aggiornamento: punti 4 - pubblicazioni e relazioni finali di ricerche o studi affidadall'Azienda: punti 2 - percorsi formativi: punti 8 - attività lavorative: punti 2 ART. 13 PASSAGGI DALLA CATEGORIA C ALLA CATEGORIA D 1. La prova teorico-pratica e il colloquio vertono su materie attinenti l'attività professionale del profilo oggetto della selezione. 2. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 35 punti per la prova teorico-pratica; 25 punti per il colloquio; 25 40 punti per i titoli. 3. Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 15/35 e del colloquio al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 13/25. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: a) 20 punti per i titoli di carriera b) 20 punti per il curriculum, così ripartiti: - titoli di studio: punti 6 - corsi di formazione e di aggiornamento: punti 3 - pubblicazioni e relazioni finali di ricerche o studi affidati - percorsi formativi: punti 8 - attività lavorative: punti 1 dall'Azienda: punti 2 5. Per il collaboratore amministrativo professionale sono previste selezioni distinte per l'area giuridica, ovvero per l'area economico-finanziaria. 6. Ai sensi dell'art. 21, comma 9, del CCNL, la selezione è limitata al solo colloquio, con precedenza nel passaggio, per il personale della categoria C cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, svolto per un periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva, in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D. TITOLO III PASSAGGI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE B E D ART. 14 DISPOSIZIONI GENERALI 1. I passaggi dei dipendenti nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico (da B a Bs e da D a Ds), nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dall'Azienda, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del CCNL, previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell'allegato 1 al CCNL. 2. La selezione è basata su: a) prova teorico-pratica e, limitatamente ai passaggi di cui all'art. 16 del presente regolamento, colloquio, finalizzati ad accertare il possesso della professionalità richiesta dal profilo oggetto della selezione; b) valutazione comparata dei curricula dei candidati, ove prendere in considerazione gli elementi di valutazione indicati all'art. 8, comma 2, del presente regolamento; c) valutazione dei titoli di carriera. 3. Per i profili professionali, nonché‚ per i requisiti culturali e professionali per l'accesso ai livelli economici Bs e Ds, si rinvia all'allegato 1 al CCNL. ART. 15 PASSAGGI DAL LIVELLO INIZIALE AL LIVELLO SUPER DELLA CATEGORIA B 1. La prova teorico-pratica verte su materie attinenti l'attività professionale del profilo oggetto della selezione. 26 2. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 55 punti per la prova teorico-pratica; 45 punti per i titoli. 3. Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 28/55. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: a) 30 punti per i titoli di carriera b) 15 punti per il curriculum, così ripartiti: - titoli di studio: punti 5 - corsi di formazione e di aggiornamento: punti 4 - pubblicazioni e relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'Azienda: punti 2 - percorsi formativi: punti 3 - attività lavorative: punti 1 ART. 16 PASSAGGI DAL LIVELLO INIZIALE AL LIVELLO SUPER DELLA CATEGORIA D 1. La prova teorico-pratica e il colloquio vertono su materie attinenti l'attività professionale del profilo oggetto della selezione. 2. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 30 punti per la prova teorico-pratica; 30 punti per il colloquio; 40 punti per i titoli. 3. Il superamento della prova teorico-pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 12/30 e del colloquio al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 16/30. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: a) 20 punti per i titoli di carriera b) 20 punti per il curriculum, così ripartiti: - titoli di studio: punti 4 - corsi di formazione e di aggiornamento: punti 4 - pubblicazioni e relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'Azienda: punti 3 - percorsi formativi: punti 8 - attività lavorative: punti 1 5. Per il collaboratore amministrativo professionale esperto sono previste selezioni distinte per l'area giuridica, ovvero per l'area economico-finanziaria. TITOLO IV PASSAGGI NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA TRA PROFILI DIVERSI DELLO STESSO LIVELLO ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI 1. I passaggi orizzontali dei dipendenti all'interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, previsti dall'art. 17, comma 3, del CCNL, vengono 27 effettuati a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo dalla declaratoria di cui all'allegato 1 al CCNL, previa verifica dell'idoneità professionale, mediante prova teorico-pratica finalizzata ad accertare il possesso della professionalità richiesta dal profilo oggetto della selezione. 2. La prova teorico-pratica verte su materie attinenti l'attività professionale del profilo oggetto della selezione. Al termine della prova la commissione procede alla dichiarazione di idoneità o di non idoneità dei candidati. 3. In caso di più domande rispetto ai posti disponibili, la verifica dell'idoneità professionale assume carattere selettivo. Si procede, pertanto, alla formazione di una graduatoria a seguito dell'espletamento della prova teorico-pratica nonché‚ della valutazione dei titoli, secondo quanto previsto dal successivo articolo. 4. I passaggi di cui al presente titolo possono essere effettuati solo se le relative domande vengono presentate a seguito di emissione di apposito bando interno. 5. Per i profili professionali, nonché‚ per i requisiti culturali e professionali per l'accesso ai profili medesimi, si rinvia all'allegato 1 al CCNL. ART. 18 MODALITA' DELLA SELEZIONE 1. Qualora, come previsto al comma 3 del precedente articolo, il numero di domande presentate ecceda il numero di posti disponibili nella dotazione organica, l'Azienda procede ad effettuare una selezione basata su: a) prova teorico-pratica; b) valutazione comparata dei curricula dei candidati, ove prendere in considerazione gli elementi di valutazione indicati all'art. 8, comma 2, del presente regolamento; c) valutazione dei titoli di carriera. 2. La prova teorico-pratica verte su materie attinenti l'attività professionale del profilo oggetto della selezione. 3. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 80 punti per la prova teorico-pratica; 20 punti per i titoli. 4. Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 41/80. 5. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:a) 12 punti per i titoli di carriera b) 8 punti per il curriculum, così ripartiti: - titoli di studio: punti 2 - corsi di formazione e di aggiornamento: punti 2 - pubblicazioni e relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'Azienda: punti 1 - percorsi formativi: punti 2 - attività lavorative: punti 1 6. Per quanto riguarda i titoli di carriera, in deroga a quanto previsto all'art. 8, comma 1, lett. a) del presente regolamento, è valutato anche il servizio prestato in profilo non 28 corrispondente a quello della selezione. 7. Limitatamente ai passaggi al profilo di assistente amministrativo, nell'ambito della categoria C, la selezione è basata, oltre che su quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sul colloquio, che verte su materie attinenti l'attività professionale del profilo oggetto della selezione. In tal caso, i 100 punti a disposizione della commissione sono così ripartiti: 40 punti per la prova teorico-pratica; 40 punti per il colloquio; 20 punti per i titoli. Il superamento sia della prova teorico-pratica che del colloquio subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/40. TITOLO V NORME FINALI ART. 19 NORME FINALI 1. Sono portate a compimento, ai sensi dell'art. 22, comma 8, del CCNL, le procedure selettive o concorsuali pubbliche il cui bando sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del CCNL medesimo. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento del personale del SSN. 3. Per il conferimento di incarichi e supplenze si applicano le norme vigenti alla data di entrata in vigore del CCNL. 4. In sede di applicazione del presente regolamento i passaggi tra profili diversi di livello uguale o immediatamente superiore – limitatamente alle categorie B – C –D, in presenza di dipendenti che, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti, svolgono mansioni assimilabili a quelle del profilo oggetto della selezione da oltre sei mesi alla data del 31.12.1999, avverranno con procedura interna riservata agli stessi e tesa ad accertare l’idoneità al nuovo profilo. L’accertamento predetto avverrà con prova teorico pratica ai sensi del precedente art. 18. L’inquadramento nel nuovo profilo avverrà a seguito di avviso di selezione riservato e le diverse mansioni dovranno essere certificate dal Direttore della U.O. alla quale il dipendente è funzionalmente assegnato. 4. L’individuazione dei profili professionali ai quali si applica il presente articolo sarà oggetto di confronto con le RSU e le OO.SS. rappresentative. 29 Mobilità del personale CCIA 2002/2005 Allegato n.3 30 PROTOCOLLO D’INTESA SULLA MOBILITA’ – AREA COMPARTO Per mobilità interna si intende quella nell’ambito territoriale dell’Azienda USL così come delimitato dalla L.R. n. 40/2005, con le seguenti modalità: 1) Mobilità verso altre Strutture o UU.OO. della stessa ex Zona o ex Zona diversa. I dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova e che non abbiano beneficiato di precedente trasferimento volontario da almeno un anno, i quali desiderano lavorare in Struttura o UU.OO. diversa a quella cui sono assegnati, nella stessa categoria e profilo professionale di appartenenza, possono fare domanda di mobilità a seguito di avviso da emettere ogni due anni, esprimendo l’opzione per la Struttura o UU.OO. desiderata. La richiesta sarà esaminata per la formazione di una graduatoria che rimarrà in vigore fino alla emissione di un successivo avviso. La graduatoria sarà costituita secondo i seguenti criteri: a) Anzianità: fino ad un massimo di p. 20, calcolati con i criteri previsti per l’accesso alla posizione funzionale in questione dal DPR n. 220/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Verrà valutata la sola anzianità di servizio prestata nel profilo professionale rivestito. b) Situazione familiare (massimo p. 15): - Senza coniuge con figlio/i a carico conviventi p. 5 - figlio di età inferiore a 6 anni p. 2 per figlio - figlio di età inferire a 14 anni p. 1 per figlio - altri familiari conviventi che necessitano di assistenza p. 4 c) residenza/domicilio (massimo p. 5) Il punteggio viene calcolato moltiplicando il numero fisso 0,10 a km. per la distanza tra il Comune di residenza del dipendente (inteso come luogo di abitazione) e il Comune sede del servizio di provenienza del dipendente. L’Azienda può prevedere - nel caso di domande di trasferimento presso strutture o servizi sanitari particolari (esempio centrale 118, dialisi, endoscopia etc.) – un colloquio con valutazione finale al fine di verificare le attitudini dell’interessato al posto da ricoprire. In questo caso la valutazione del colloquio comporterà un massimo di punti 20. Vengono quindi, individuate per ogni ex-Zona Aziendale le sub Zone riportate nell’allegato A). Gli avvisi di mobilità prevederanno i Presidi Ospedalieri e gli ambiti territoriali costituiti dalle ex Zone risultanti dall’Allegato di lettera “A” unito al presente protocollo, fatte salve le eventuali successive variazioni dell’articolazione medesima. Il Direttore della S.C. Gestione del Personale Dipendente provvederà a disporre il trasferimento del dipendente secondo l’ordine della graduatoria nell’ipotesi in cui vi siano posti vacanti per i quali si procede a copertura tramite assunzione di personale dall’esterno. La domanda può essere revocata prima dell’approvazione della graduatoria e solo dopo sei mesi dalla avvenuta approvazione. In caso di rinuncia da parte del dipendente nei primi sei mesi di validità della graduatoria, la mobilità sarà ugualmente disposta con ordine di servizio. Il trasferimento avrà decorrenza dalla data di entrata in servizio del neo – assunto, fatte salve esigenze di servizio che possano far slittare per un periodo massimo di un mese il trasferimento rispetto alla nuova assunzione, ad eccezione delle categorie di cui al punto 8 ed in casi eccezionali in cui il trasferimento comporti, in relazione alla specifica professionalità, pregiudizio al servizio, il periodo può essere esteso fino a sei mesi. In questi casi deve essere data immediata comunicazione alle OO.SS.. Non verranno ammessi a partecipare agli avvisi i dipendenti a “part-time” salvo che gli stessi non dichiarino di rinunciarvi in caso di trasferimento. A parità di punteggio la precedenza verrà assegnata al dipendente più giovane di età. 31 La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità di un dipendente che nel frattempo abbia cambiato, in seguito a selezioni interne o pubblici concorsi, il proprio profilo professionale e categoria verrà inserita nelle domande del nuovo profilo professionale. Nel caso in cui sia già stata redatta la graduatoria del vecchio profilo si procederà alla depennazione del nominativo stesso inserendolo nel nuovo profilo. L’Azienda si riserva altresì il diritto di sospendere temporaneamente il trasferimento qualora ciò comporti, in relazione alla specifica professionalità, pregiudizio al servizio. In questo caso deve darne immediata comunicazione alle OO.SS. e deve mettere in atto tutti i mezzi per rimuovere gli ostacoli che impediscono il trasferimento, al fine di garantire un’applicazione omogenea dell’istituto. 2) Interscambio volontario tra dipendenti dello stesso profilo professionale e della stessa categoria. Può essere richiesto indipendentemente dalla vacanza dei posti in organico nell’ambito in cui la mobilità si dovrebbe svolgere. Esso è subordinato al parere favorevole dei responsabili delle Strutture o UU.OO. ove i due lavoratori prestano servizio, che può essere negato esclusivamente per motivi di servizio, attinenti alla specifica professionalità occorrente per la proficua copertura dei posti di lavoro coinvolti nell’interscambio. Esso è disposto direttamente dal Direttore S.C Gestione del Personale Dipendente a seguito dell’istruttoria di cui sopra. Quanto sopra opera una volta esaurite le possibilità di interscambio sulla base delle graduatorie di cui all’art. 1. 3) Mobilità a seguito di fenomeni di mobbing o di burn out. E’ disposta a seguito: a) – di istanza del dipendente interessato, motivata e verificata da apposita Commissione; b) – di accertamento dell’esistenza di posti vacanti di cui al punto1) o che si possono rendere disponibili per mobilità volontaria di cui al punto 4); c) – del parere favorevole, sul possesso dei requisiti professionali richiesti dalle posizioni da coprire, da parte dei responsabili. Essa è disposta direttamente dal Direttore della S.C. Gestione del Personale Dipendente a seguito dell’istruttoria di cui sopra. 4) Mobilità in presidi, servizi, uffici, etcc… situati nell’ambito della stessa Struttura o U.OO.. La mobilità in presidi, servizi, uffici, etcc… situati nell’ambito della stessa Struttura o UU.OO., rientra nel potere organizzativo dell’Azienda. I dipendenti che desiderassero variare assegnazione nell’ambito territoriale predetto potranno rimettere domanda motivata al proprio Dirigente. La domanda sarà accolta o respinta con atto del Dirigente stesso. 5) Mobilità per esigenze di servizio. La mobilità dovuta ad esigenze di servizio o carenze in settori di attività, senza che siano previste nuove assunzioni a tempo indeterminato, può essere attivata dal Direttore Amministrativo, dal Direttore dei Servizi Sociali, dal Dirigente professioni infermieristiche ed ostetriche e dal Dirigente professioni sanitarie e riabilitazione, secondo le rispettive competenze, o dal Dirigente U.O. quando la mobilità è nell’ambito della stessa Unità Operativa, procedendo alla individuazione: a) - delle categorie e dei profili per cui è necessario ricorrere alla mobilità; b) - dei presidi, uffici, servizi, etcc… da dove è possibile trasferire la tipologia dei dipendenti come sopra individuata, in relazione alle accertate esigenze di organico di tali presidi. Tale individuazione è comunicata alle OO.SS. ai fini della consultazione prevista in materia di dotazione organica. 32 Per la copertura dei posti individuati come sopra, si utilizza la mobilità volontaria fra i dipendenti della categorie e profili sopra individuati provenienti dai presidi, uffici, servizi di cui al punto b). Qualora la mobilità volontaria non abbia dato completamente esito, i posti rimasti da coprire in relazione alle esigenze di servizio come sopra individuate o i posti rimasti scoperti a seguito di mobilità volontaria, saranno coperti tramite la mobilità d’ufficio, fra il personale di cui al punto b), seguendo i seguenti criteri: a) - tra il personale rientrante nelle fattispecie sopra individuate sarà trasferito quello abitante in località più vicina e meno disagevole nei confronti del nuovo posto di lavoro; b) - in caso di più dipendenti aventi le medesime caratteristiche si procederà a stilare graduatoria con gli stessi criteri previsti per la mobilità di cui al punto 1) ed i trasferimenti avverranno partendo dall’ultimo classificato; c) - il dipendente trasferito d’ufficio avrà diritto di precedenza per il rientro alla sede di provenienza in caso di graduatoria di mobilità ordinaria. Qualora si debba procedere alla mobilità d’ufficio per presidi, uffici e servizi situati ad oltre 10 Km dalla sede di assegnazione, sarà riconosciuto al dipendente il rimborso chilometrico per uso del mezzo proprio per il periodo massimo di sei mesi con le modalità previste dalla vigente normativa. Alla procedura di utilizzo e formazione delle graduatorie ed ai successivi atti di trasferimento provvede il Direttore della S.C. Gestione del Personale Dipendente, a seguito dell’istruttoria di cui sopra. 6) Mobilità d’urgenza. La mobilità d’urgenza ricorre nei casi in cui nell’ambito dell’Azienda sia necessario soddisfare esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti e non prevedibili è pertanto assimilabile alla mobilità di cui al punto 5). Tuttavia, il carattere di urgenza e di provvisorietà del provvedimento, giustifica una procedura più accelerata, indipendente dall’utilizzo o dalla formazione di una graduatoria, bensì esclusivamente basata sull’accertamento delle categorie e profili professionali del personale occorrenti con urgenza, secondo criteri di rotazione. Il provvedimento è assunto, secondo le rispettive competenze: dal Direttore Amministrativo, dal Direttore dei Servizi Sociali, dal Dirigente professioni infermieristiche ed ostetriche e dal Dirigente professioni sanitarie e riabilitazione nell’ambito delle rispettive competenze o dal Dirigente U.O. quando la mobilità è nell’ambito della stessa Unità Operativa. Tale mobilità può avere la durata di un mese elevabile a tre mesi con l’ assenso del dipendente. Qualora si debba procedere alla mobilità d’ufficio per presidi, uffici e servizi situati ad oltre 10 Km dalla sede di assegnazione, sarà riconosciuto al dipendente il rimborso chilometrico per uso del mezzo proprio per il periodo massimo di sei mesi con le modalità previste dalla vigente normativa. 7) Mobilità conseguente a riconversione, trasformazione o dismissione di un servizio nell’ambito di un presidio di una Struttura o di UU.OO.. Nel caso di riconversione o trasformazione, il personale interessato sarà assegnato al servizio in cui quello in trasformazione è confluito. Qualora il numero dei posti nel Servizio di destinazione sia inferiore a quello di provenienza si procederà a mobilità volontaria. In caso che quest’ultima non consenta di coprire i posti si procederà a stilare una graduatoria con gli stessi criteri previsti per la mobilità di cui al punto 1), che verrà poi utilizzata partendo dal dipendente ultimo classificato. Avranno invece diritto di scelta gli appartenenti alle specifiche categorie di cui al punto 8) del presente accordo. In caso di dismissione, si procederà con la mobilità a domanda nei servizi ove sussiste carenza di organico, nella stessa categoria e profilo professionale o in profilo equivalente in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’interno; in assenza o insufficienza di domanda, si 33 procede alla mobilità d’ufficio, con le modalità previste dal punto 5). Rientra in questo punto anche il personale assegnato ai servizi che vengono esternalizzati. La procedura, per il personale amministrativo, è seguita dalla S.C. Gestione del Personale Dipendente. Per il restante personale, dal Direttore dei Servizi Sociali, dal Dirigente professioni infermieristiche ed ostetriche e dal Dirigente professioni sanitarie e riabilitazione, a seconda delle rispettive competenze. Ove si verifichi cambiamento di mansioni l’Azienda procederà ad organizzare corsi specifici di formazione. Tali corsi, di norma, dovranno essere effettuati prima di procedere all’effettivo spostamento dei dipendenti. 8) Norme per specifiche categorie. Coloro che rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 33 Legge 104/1992, non hanno diritto al trasferimento ma hanno priorità assoluta, in presenza di avviso di mobilità, in caso di avvicinamento alla propria residenza e sono esclusi dalla mobilità d’ufficio salvo avvicinamento alla residenza. Il personale soggetto a sorveglianza sanitaria che transita da strutture territoriali a strutture ospedaliere o viceversa, sarà sottoposto agli accertamento sanitari di cui alla Legge n. 626/1994. Per il personale in servizio presso Area Critica, Dialisi, 118, TAV, Sale Operatorie (strumentisti), Strutture Trasfusionali (tecnico sanitario di laboratorio biomedico), non potrà essere accolta la domanda di mobilità se non dopo 3 anni dalla data di assegnazione a tali strutture. Lo stesso personale, qualora risulti utilmente collocato in graduatoria nell’avviso biennale di cui al punto 1), ha diritto di priorità al momento del raggiungimento dei 3 anni. 9) Norma finale Le varie forma di mobilità a domanda saranno attivate con il seguente ordine: 1) – art 3; 2) – art. 7; 3) – art. 4; 4) – art. 1; Viene costituita una Commissione paritetica RSU-Azienda per valutare particolari e gravi situazioni, al fine di procedere ad una mobilità temporanea o definitiva. Il Direttore della S.C. Gestione del Personale Dipendente o suo delegato, che presiede la commissione, esamina preventivamente i casi presentati, al fine di un esame eventuale della commissione stessa. La Commissione paritetica è composta da n. 8 componenti ( n. 4 di parte Aziendale e n. 4 delegati R.S.U.) La componente di parte Aziendale è composta da : - Il Direttore S.C. Gestione del Personale dipendente o suo delegato; - Il Direttore Servizi Infermieristici e Ostetrici aziendali; - Il Direttore Servizi tecnico sanitari aziendali; - Il Dirigente interessato al caso che la commissione deve esaminare. Il presente regolamento non si applica al personale inquadrato in categoria “D”, livello economico super (Ds) che sia titolare di posizione organizzativa Settore, incarico professionale e coordinamento valorizzato . Per coloro che sono inquadrati in categoria “D”, con funzioni di coordinamento, la mobilità avviene a domanda con riserva dell’Azienda di accogliere la domanda. Per detto personale l’Azienda può disporre la mobilità, in base alle esigenze di servizio, con provvedimento motivato del Direttore S.C. Gestione del Personale Dipendente su proposta del Direttore Amministrativo o del Direttore dei Servizi Sociali o del Dirigente professioni infermieristiche ed ostetriche o del Dirigente professioni sanitarie e riabilitazione. 34 Allegato di Lettera “A” ARTICOLAZIONE PRESIDI OSPEDALIERI Zona Firenze: 1) Presidio Ospedaliero Firenze Centro; 2) Presidio Ospedaliero Firenze Nord Ovest; Zona Sud-Est: 1) Presidio Ospedaliero S.M. Annunziata 2) Presidio Ospedaliero Serristori; Zona Mugello: 1) Presidio Ospedaliero Borgo San Lorenzo; AMBITO TERRITORIALE EX ZONE Ex Zona Firenze: Non sono individuate sub Zone e rimane Comune di Firenze Ex Zona Firenze Nord-Ovest: sub Zona A) comprende i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Sesto Fiorentino, Vaglia; sub Zona B) comprende i Comuni di Signa, Lastra a Signa, Scandicci; Ex Zona Firenze Sud-Est: sub Zona A) comprende i Comuni di: Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, sub Zona B) comprende i Comuni di: Pelago, Pontassieve, Rufina, Bagno a Ripoli; sub Zona C) comprende i Comuni di: Figline Valdarno, Incisa in Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno. Ex Zona Mugello: sub Zona A) comprende i Comuni di: Borgo San Lorenzo, Marradi, Palazzuolo sul Senio; sub Zona B) comprende i Comuni di: Barberino del Mugello, San Piero a Sieve, Scarperia, Firenzuola; sub Zona C) comprende i Comuni di: Vicchio, S.Godenzo, Dicomano, Londa. 35 Organizzazione del rapporto di lavoro CCIA 2002/2005 Allegato n.4 36 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 1. ORARIO DI LAVORO: CARATTERISTICHE ESSENZIALI L’orario di lavoro ordinario è determinato contrattualmente in numero 36 ore settimanali L’orario di lavoro ordinario può essere articolato : - su cinque giorni settimanali su sei giorni settimanali in turni programmati plurisettimanali, laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o delle ventiquattro ore. L’orario di servizio prestato può essere continuativo o spezzato. L’orario di servizio giornaliero, previsto tra le ore 7.00 e le ore 20.00, è determinato dal Direttore di struttura sulla base delle esigenze di servizio. Tale orario deve stabilire eventuali fasce di flessibilità, eventuali limiti giornalieri di servizio, eventuali orari con presenze in più soluzioni durante l’arco della giornata. Di tali orari sarà data informazione alle RSU e alle OO.SS. 2. PERSONALE INFERMIERISTICO OSTETRICO E TECNICO SANITARIO ORARIO GIORNALIERO 2.1 ORARIO DI SERVIZIO ARTICOLATO IN TURNI CONTINUATIVI Orario su 24 ore Per il personale che presta attività con orario di servizio nelle ventiquattro ore, la turnazione si sviluppa in tre turni e relativi intervalli di riposo, con programmazione annuale e compensazione del debito orario a cadenza trimestrale con rientri programmati e concordati a livello di presidio sulla base delle esigenze del servizio. I turni sono così determinati: 7.00 – 13.00 (turno antimeridiano) 13.00 - 20.00 (turno pomeridiano) 20.00 – 7.00 (turno notturno) A detto personale è riconosciuta una flessibilità in uscita di 15 minuti per effettive necessità di scambio di consegne al passaggio del turno. Oltre il comporto dei 15 minuti per casi di comprovata ed effettiva necessità sono previste deroghe. In caso di deroga l’ eccedenza oraria viene riconosciuta a partire dal superamento dei 30 minuti oltre i 15 già previsti: Per tutto il personale dopo un’ ora dalla fine del turno è obbligatoria una pausa minima di 30 minuti, ed il rientro non può essere inferiore a 60 minuti. Al personale che ha effettuato il turno notturno non è consentito prorogare l’orario oltre le 12 ore, pertanto queste ultime sono comprensive dell’eventuale comporto di 15 minuti. Orario convenzionale giornaliero: 6 ore 37 Orario su 12 ore (ospedali o strutture assimilate). Per il personale operante nei servizi di assistenza continuativa e diretta è riconosciuta una flessibilità in uscita massima di 15 minuti per effettive necessità di scambio di consegne alla fine del turno. L’utilizzazione di tale previsione dovrà corrispondere a motivazioni di servizio. Oltre il comporto dei 15 minuti per casi di comprovate ed effettive necessità sono previste deroghe. In caso di deroghe l’ eccedenza oraria viene riconosciuta a partire dal superamento dei 30 minuti oltre i 15 già previsti. Nessun comporto è previsto per il restante personale oltre la durata massima continuativa, salvo casi di impreviste necessità. In tali casi su autorizzazione del responsabile l’ eccedenza oraria sarà considerata valida solo dopo una presenza minima di 45 minuti successiva alla durata massima continuativa che è stabilita nel numero di 6 o 7 ore rispettivamente in caso di orario su 6 o 5 giorni. L’interruzione fra un turno e l’altro deve essere di norma minimo di 12 ore, salvo casi eccezionali e motivati dal competente Responsabile. Per tutto il personale è prevista una pausa minima di 30 minuti in caso di rientro. I rientri non possono essere inferiori a 60 minuti. Una pausa minima di 30 minuti è comunque obbligatoria dopo 7 ore di servizio per orari articolati su 6 giorni settimanali oppure dopo 8 ore continuative per orari articolati su 5 giorni settimanali. Nessun comporto è inoltre previsto nei casi di copresenza dovuta ad attività specifica del settore e finalizzata alla continuità del servizio. (Centri di salute mentale) L’orario obbligatorio settimanale si determina moltiplicando 6 o 7 ore e 12 minuti giornalieri a seconda che l’orario settimanale sia articolato rispettivamente su 6 o 5 giorni lavorativi, di conseguenza ogni giorno di assenza a titolo di ferie, malattie, permessi personali retribuiti ecc. è valutato, ai fini del monte orario obbligatorio, a 6 ore o 7,12 ore a seconda dell’ articolazione dell’orario. 2.2 ORARIO DI SERVIZIO ALTRO PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO SANITARIO (strutture territoriali) L’orario di lavoro del personale può essere articolato Su 5 o 6 giorni settimanali , a seguito disposizione del Direttore della U.O. in base ad esigenze di servizio. la durata massima continuativa delle ore giornaliere è stabilita nel numero di 6 o 7 ore rispettivamente in caso di orario su 6 o 5 giorni lavorativi settimanali. Nessun comporto è previsto oltre la durata massima continuativa. I rientri a qualsiasi titolo sono stabiliti nella misura minima di 60 minuti dopo una pausa minima obbligatoria di 30 minuti. Dopo le 6 ore o le 7 ore , la prosecuzione per impreviste necessità deve essere preventivamente autorizzata e l’eccedenza oraria sarà considerata valida solo dopo una presenza minima di 45 minuti, successiva alle 6 o 7 ore dell’orario di servizio. In ogni caso è obbligatoria una pausa di minimo 30 minuti al termine della settima ora per orari articolati su 6 giorni e alla ottava ora per orari articolati su 5 giorni. L’orario obbligatorio settimanale si determina moltiplicando 6 o 7 ore e 12 minuti giornalieri a seconda che l’orario settimanale sia articolato rispettivamente su 6 o 5 giorni lavorativi, di conseguenza ogni giorno di assenza a titolo di ferie, malattie, permessi personali retribuiti ecc. è valutato ai fini del monte orario obbligatorio a 6 ore o 7,12 ore a seconda dell’ articolazione dell’orario. 38 2.3 ORARIO DI SERVIZIO PERSONALE OPERANTE NEI SERVIZI E POLIAMBULATORI (ospedali, strutture assimilate e strutture territoriali) L’orario di apertura può essere disposto su 12 o 13 ore giornaliere, con flessibilità in ingresso e orario di servizio su 6 giorni settimanali. Qualora nella giornata del sabato vi sia una riduzione delle attività programmate può essere concesso il recupero del credito orario già maturato a seguito di rientri programmati non inferiori ad 1 ora. 2.4 PERSONALE CON REALI FUNZIONI DI COORDINAMENTO E PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA La durata massima continuativa prevista per tutto il personale è fino a 7 ore giornaliere. Per il personale che opera su 5 giorni il completamento dell’ orario viene effettuato attraverso rientri mensili programmati non inferiori ad 1 ora . Fermo restando quanto sopra si precisa che l’ orario d’ ingresso del personale che svolge funzioni di coordinamento , corrispondenti a quelle di ex capo sala , ha inizio non prima delle ore7,30. 3. PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO L’orario di lavoro del personale giornaliero può essere articolato Su 5 o 6 giorni settimanali , a seguito disposizione del Direttore della Struttura in base ad esigenze di servizio. la durata massima continuativa delle ore giornaliere è stabilita nel numero di 6 o 7 ore rispettivamente in caso di orario su 6 o 5 giorni lavorativi settimanali. I rientri a qualsiasi titolo sono stabiliti nella misura minima di 60 minuti dopo una pausa minima obbligatoria di 30 minuti. In ogni caso è obbligatoria una pausa di minimo 30 minuti al termine della settima ora per orari articolati su 6 giorni e alla ottava per orari articolati su 5 giorni. L’orario convenzionale giornaliero è determinato in: - 06 ore nel caso di orario articolato su 6 giorni settimanali. - 07 ore e 12 minuti nel caso di orario articolato su 5 giorni. Di conseguenza ogni giorno di assenza per ferie, permessi retribuiti, per malattia, per infortunio, per maternità sarà valutato - ai fini del monte orario mensile obbligatorio – secondo l’ articolazione sopra riportata. Il dipendente collocato in assenza per i motivi sopra riportati non può prestare servizio per l’ intera giornata. 4. MONTE ORARIO MENSILE OBBLIGATORIO L’orario mensile obbligatorio si determina moltiplicando 7 ore e 12 minuti o 6 ore ( a seconda che l’orario settimanale sia articolato rispettivamente su 5 giorni o su 6 giorni) per il numero dei giorni lavorativi di ciascun mese. La durata massima continuativa delle ore giornaliere è stabilita nel numero di 6 o 7 ore rispettivamente in caso di orario articolato su 6 o 5 giorni lavorativi settimanali. I rientri a qualsiasi titolo sono stabiliti nella misura minima di 60 minuti dopo una pausa minima obbligatoria di 30 minuti. 39 4.1 MANCATO RISPETTO DEL MONTE ORARIO MENSILE OBBLIGATORIO del personale non operante su tre turni giornalieri Qualora risulti che il dipendente non abbia completato il monte orario mensile obbligatorio si procederà come segue: - il dipendente è tenuto alla relativa integrazione delle ore in debito nel mese immediatamente successivo: qualora il dipendente, nel mese in cui deve effettuare il recupero delle ore di lavoro prestate in meno, sia stato assente dal servizio per malattia di durata superiore a 10 giorni continuativi, potrà compensare il debito orario maturato entro e non oltre il mese immediatamente successivo. 4.2 SUPERAMENTO MONTE ORARIO MENSILE OBBLIGATORIO Il dipendente, in eccedenza al monte orario mensile d’obbligo, può effettuare ore di lavoro: - non retribuibili, - retribuibili come straordinario unicamente a condizione che sia stato preventivamente autorizzato dal proprio diretto responsabile. Il lavoratore ha la facoltà quindi di: - chiedere il pagamento delle ore straordinarie prestate; - concordare con il proprio responsabile che le ore prestate vengano accantonate in modo da poterne fruire nell’arco dell’anno lavorativo secondo le proprie necessità da conciliare con le esigenze del servizio. Le ore di lavoro straordinario retribuibili individualmente dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dalle disposizioni concernenti l’effettuazione di lavoro straordinario. Le ore di straordinario autorizzate ed effettuate saranno liquidate dopo aver verificato l’adempimento dell’obbligo del completamento del monte orario mensile. Non è consentita la liquidazione di lavoro straordinario di durata inferiore ad un’ora. E’ consentito, previa intesa con il Responsabile della struttura organizzativa, utilizzare - entro il limite massimo di giorni tre consecutivi - le ore eccedenti il monte orario d’obbligo dei mesi precedenti non retribuite come straordinario (cosiddetto recupero orario). Le ore eccedenti il monte orario d’obbligo dei mesi precedenti il cui ammontare sia superiore a n. 50 ore, saranno retribuite come straordinario 4.3 ECCEDENZE ORARIE GIORNALIERE Tutte le eccedenze orarie prestate oltre l’orario dovuto nel giorno devono essere autorizzate dal Responsabile competente. Tali eccedenze si considerano autorizzate salvo diversa indicazione. Le eccedenze orarie, autorizzate, inferiori a sessanta minuti ( 60 ) non possono essere liquidate come lavoro straordinario. Tali eccedenze possono essere utilizzate per recuperi orari fino ad un massimo pari alla metà del dovuto giornaliero ovvero per l’intera giornata come indicato al punto precedente, considerate le esigenze organizzative da valutare di concerto con il Responsabile preposto. 5. PERMESSI BREVI Al dipendente possono essere concessi a domanda brevi permessi orari, per particolari esigenze personali. Il dipendente che, dopo essere entrato in servizio, deve assentarsi dal lavoro per motivi personali deve farne specifica richiesta al responsabile dell’articolazione organizzativa a cui è assegnato. 40 Il permesso personale è disciplinato dalle seguenti condizioni: a) non può eccedere di norma le tre ore giornaliere b) non può eccedere le trentasei ore annue; c) il debito orario conseguente ad assenze per permessi personali deve essere recuperato; d) il recupero conseguente ad assenze per permesso personale può essere effettuato nella giornata di fruizione del permesso, in prosecuzione dell’orario di lavoro. 6. MISSIONI Qualora il dipendente venga inviato per motivi di servizio in missione fuori della sede ordinaria di lavoro, ai fini del conteggio delle ore da computare nel monte ore mensile occorre tenere presente che: - ai fini del riconoscimento del monte orario giornaliero verrà computata l’attività lavorativa effettivamente prestata unitamente al tempo di percorrenza necessario ai fini dell’espletamento della missione. Quest’ultimo viene conteggiato solo fino a concorrenza del dovuto giornaliero e in nessun caso può dare luogo al riconoscimento di eccedenza oraria. In caso in cui la sommatoria del tempo effettivamente lavorato ed il tempo di viaggio sia inferiore al dovuto giornaliero si avrà un debito orario. - nel caso di missioni continuative, nei giorni lavorativi di presenza nel luogo di missione per ventiquattro ore vengono computate ai fini dell’orario di servizio un minimo 7 ore e 12 minuti o 6 ore ( a seconda che l’orario settimanale sia articolato rispettivamente su 5 o su 6 giorni) - le ore di effettiva attività lavorativa prestate in missione, tenuto conto di una pausa obbligatoria di 30 minuti dopo le massime ore continuative consentite, si sommano e vengono computate per intero nel monte ore giornaliero per la loro effettiva durata. 7. SERVIZIO ESTERNO Il dipendente che si assenta, durante l’orario di lavoro, per esigenze di servizio, dalla sede ove esplica la propria attività, deve indicare su apposito registro di reperibilità esterna l’orario di uscita e quello di rientro nonché la sede e la motivazione. Il tempo di percorrenza fra le diverse sedi di servizio è considerato orario di servizio. 8. SERVIZIO MENSA Il servizio mensa aziendale è disciplinato dalle seguenti condizioni: a) per poter fruire del servizio mensa è necessario essere effettivamente in servizio; b) la fruizione della mensa deve avvenire al di fuori dell’orario di servizio, per cui il dipendente deve timbrare l’uscita dal servizio prima di recarsi a mensa; c) qualora il servizio mensa sia ubicato in sede diversa da quella di servizio, il dipendente deve segnalare l’uscita dal servizio utilizzando il terminale installato nel presidio nel quale presta servizio; d) l’utilizzo del servizio mensa non può avvenire prima della fine della fascia rigida di servizio stabilita dal Direttore dell’U.O.; Possono fruire del servizio mensa aziendale con il pagamento del contributo fisso previsto dal CCNL unicamente i dipendenti che proseguono o iniziano il servizio nel pomeriggio. Negli altri casi i dipendenti dovranno pagare il costo del pasto. Importo da determinare all’inizio di ogni anno, previo confronto con le RSU e le OO.SS. L’inosservanza delle disposizioni concernenti il servizio mensa costituiscono infrazioni disciplinari e comportano l’attivazione del procedimento disciplinare. 41 9. 9.1 FERIE E FESTIVITA’ DURATA DELLE FERIE Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie come sotto specificato: - numero trentadue giorni lavorativi, nel caso di orario articolato su sei giorni settimanali; - numero ventotto giorni, nel caso di orario articolato su cinque giorni settimanali. Al dipendente sono attribuiti altresì quattro giorni di riposo, da fruire nell’anno solare, di cui alla legge 23.12.77 n.903. La ricorrenza del Santo Patrono del Comune dove il dipendente presta servizio viene riconosciuta giornata festiva. 9.2 DURATA DELLE FERIE IN RAPPORTO AL SERVIZIO Il dipendente neo assunto ha diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a numero trenta giorni e quattro giorni di festività soppresse, nel caso di orario articolato su sei giorni settimanali; a numero ventisei giorni e quattro giorni di festività soppresse, nel caso di orario articolato su cinque giorni settimanali; Ai dipendenti che entrano o cessano dal servizio nel corso dell’anno, le ferie e le giornate di riposo competono in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato, tenendo conto che la frazione superiore a quindici giorni è considerata come mese intero. 9.3 FRUIZIONE DELLE FERIE Le ferie sono un diritto irrinunciabile del dipendente. Le ferie devono essere fruite a giorni interi; non sono pertanto consentiti “frazionamenti orari” dei giorni di ferie. Le ferie devono essere fruite: il 70% delle ferie entro l’anno di riferimento il 30% delle ferie entro l’anno successivo a quello di riferimento. nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente il godimento di n. 3 settimane continuative di ferie nel periodo 10 giugno - 20 settembre. Il godimento dei rimanenti giorni di ferie viene programmato dall’Azienda in base alle esigenze del servizio e d’intesa con i dipendenti. L’Azienda si riserva la facoltà di modificare il turno di lavoro nel periodo 10 giugno – 20 settembre previa informazione sindacale. Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun Responsabile dovrà predisporre il piano ferie di massima che preveda la fruizione, entro il 31 dicembre, del 70% delle ferie dell’anno in corso e il 30% entro la fine dell’anno successivo . I predetti piano-ferie sono obbligatori e dovranno avvenire d’ intesa con i dipendenti tenuto conto delle esigenze dei servizi. L’azienda si riserva il diritto di attivare procedure di responsabilità a carico dei responsabili e/o dei dipendenti inadempienti. La mancata fruizione delle ferie entro il 31 dicembre dell’ anno successivo a quello di riferimento comporterà l’automatico azzeramento dei giorni di ferie dell’ anno precedente. Qualora i dipendenti non provvedano alla richiesta saranno collocati in ferie d’ufficio. 42 9.4 FRUIZIONE DEI RECUPERI IN PROSECUZIONE DELLE FERIE E’ consentito, di norma, previa intesa con il Responsabile della struttura organizzativa, utilizzare - all’inizio o alla fine del periodo di ferie - le ore eccedenti il monte orario d’obbligo dei mesi precedenti non retribuite come straordinario (riposi giornalieri compensativi, cosiddetti recuperi) entro il limite massimo di giorni tre. 9.5 INTERRUZIONE DELLE FERIE Le ferie sono sospese da: - malattia del dipendente adeguatamente e debitamente documentata che si sia protratta per più di tre giorni o abbia dato luogo a ricovero ospedaliero. - malattia del bambino, fino ad otto anni di età, che dia luogo a ricovero ospedaliero. 9.6 RIDUZIONE DELLE FERIE In caso di: - aspettativa senza assegni per motivi personali, per motivi di studio, i congedi di cui all’art.7 della 30.12.71 n. 1204 ( astensione facoltativa e assenze, senza retribuzione, per cure ai figli in stato di malattia), aspettative per motivi sindacali nonché i periodi assenza non retribuita, ad eccezione quelli per motivi di salute, i giorni di ferie e le festività soppresse sono ridotti come segue: - 1 giorno ogni 11 giorni di assenza per i dipendenti che osservano l’orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali; - 1 giorno ogni 10 giorni di servizio per i dipendenti che osservano l’orario di servizio articolato su sei giorni settimanali. La riduzione viene effettuata per giorni interi; per i giorni di assenza inferiori rispettivamente a 11 o 10 non si procede alla riduzione delle ferie. 10. PRONTA DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE INFERMIERISTICO OSTETRICO E TECNICO SANITARIO I criteri per l’individuazione del personale da collocare in pronta disponibilità sono i seguenti: a) La pronta disponibilità è di norma volontaria e non possono essere superati 10 turni mensili; b) Qualora il numero dei dipendenti volontari non fosse sufficiente a coprire tutte le necessità dovrà essere predisposto un programma che coinvolga tutto il personale del settore/area in modo da prevedere, a rotazione, la partecipazione di tutto il personale ai turni di pronta disponibilità. Non può essere programmato il turno di pronta disponibilità per il personale che abbia effettuato il servizio notturno; c) Per i dipendenti che non hanno dato l’adesione volontaria, non possono essere superati i 6 turni al mese; d) La non volontarietà è dichiarata dal dipendente su di apposito modulo presso gli uffici delle UU.OO. interessate; e) Nel giorno in cui un dipendente è assente dal servizio per l’intera giornata per particolari congedi,distacchi, permessi è esonerato dal turno di pronta disponibilità; 43 f) L’uso dell’istituto della pronta disponibilità dovrà essere di norma conforme alle disposizioni contrattuali e agli accordi aziendali e non sopperisce alla carenza organica. 11. ASSENZE DAL SERVIZIO PER MOTIVI DI SALUTE Il dipendente, non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattie intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 11.1 TRATTAMENTO ECONOMICO a) per i primi nove mesi 100% della retribuzione, comprese le indennità pensionabili; b) per i successivi tre mesi 90% della retribuzione di cui al precedente punto 1; c) per gli ultimi sei mesi 50% della retribuzione di cui al punto 1; Al dipendente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal precedente punto c)., può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi (senza alcun trattamento economico e con interruzione dell’anzianità di servizio) in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA Il dipendente che non può presentarsi al lavoro per malattia deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza e comunque entro un’ ora dall’inizio dell’orario di lavoro. In caso di prosecuzione della malattia il dipendente deve darne comunicazione entro il giorno di scadenza del precedente certificato o, al massimo, entro un’ ora dall’inizio dell’orario previsto. Eventuali ritardi nella comunicazione devono essere formalmente documentati. Sia nell’ipotesi di inizio di malattia che di prosecuzione, il dipendente deve comunicare, telefonicamente e successivamente per scritto, l’esatto indirizzo presso cui dimora durante la malattia, qualora sia diverso dall’ultimo indirizzo comunicato all’Amministrazione. Non ha valore l’indirizzo riportato sul certificato medico. 11.2 CERTIFICATO MEDICO Il dipendente può inviare il certificato medico via fax al Direttore dell’U.O. cui è assegnato. In questo caso l’originale può essere consegnato dal dipendente al suo rientro. In tutti gli altri casi, entro tre giorni dall’inizio della malattia, il certificato medico dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A.R. o fatto pervenire al Direttore dell’U.O. cui è assegnato. Qualora il termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Tutte le assenze per malattia, comprese quelle di un solo giorno devono essere giustificate con la presentazione del certificato medico. 11.3 DECORRENZA DELLA MALATTIA La prognosi della malattia decorre dalla data del rilascio del certificato medico, oppure dalla data che il sanitario, riportando la dichiarazione dell’ammalato, indica come inizio della stessa. La data, nella quale il dipendente dichiara di essersi ammalato può essere di un giorno precedente a quella del rilascio della certificazione medica. Il termine è aumentato di un giorno per ogni festività presente all’inizio della malattia. 44 11.4 VISITE DI CONTROLLO Il dipendente in malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, deve rimanere nel domicilio comunicato all’Amministrazione in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, a disposizione per eventuali visite mediche fiscali di controllo durante le seguenti fasce : dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. I dipendenti che risultano assenti a tale controllo saranno sottoposti a procedimento disciplinare. Qualora il dipendente debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Azienda. La malattia che si protrae per più di tre ( 3 ) giorni o dia luogo a ricovero ospedaliero, sospende il godimento delle ferie. In questo caso il dipendente deve darne comunicazione al proprio Responsabile nel giorno di inizio della malattia stessa e provvedere a recapitare o a spedire il certificato medico entro i tre ( 3) giorni successivi. 11.5 USCITA PER INDISPOSIZIONE Al dipendente che, per motivi di salute, deve cessare l’attività lavorativa prima del termine dell’orario di servizio giornaliero saranno convenzionalmente attribuite 7 ore e 12 minuti o 6 ore ( a seconda che l’orario settimanale sia articolato rispettivamente su cinque o su sei giorni), unicamente qualora provveda ad inviare un certificato medico redatto il giorno successivo. 11.6 MALATTIE CON PATOLOGIE GRAVI. In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili riconosciute dalla U.O. medicina legale, sono esclusi dal computo dei giorni di malattia i relativi giorni di assenza dovuti alle citate terapie e quelli di ricovero ospedaliero per le stesse. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente con domanda alla S.C. Gestione del personale dipendente. In caso di riconoscimento del beneficio questo decorre dalla data della domanda stessa. 11.7 VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, CURE MEDICHE E RIABILITATIVE Nei casi di assenza per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Tale certificazione deve contenere la precisazione che la prestazione non poteva essere effettuata in orario diverso. Nel caso in cui la certificazione non contenga la suddetta precisazione, il dipendente può: a) nei casi di assenza per prestazione di durata pari o inferiore alla metà dell’orario giornaliero: - usufruire di permesso breve; - richiedere permesso retribuito per particolari motivi personali ad ore. b) nel caso di assenza per prestazione di durata superiore alla metà dell’orario giornaliero: - richiedere permesso retribuito per particolari motivi personali per l’intera giornata. 45 12. ASSENZE DAL SERVIZIO PER INFORTUNIO SUL LAVORO Il dipendente assente per infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio , ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto ( trentasei mesi). E’ INFORTUNIO SUL LAVORO ogni episodio accidentale occorso al lavoratore dipendente in orario di lavoro sia nella propria sede di servizio che nei diversi presidi dell’Azienda ovvero negli altri presidi – pubblici o privati – ove trovasi per motivi di servizio nonché negli altri luoghi durante gli spostamenti da un presidio all’altro. E’ infortunio sul lavoro altresì ogni episodio accidentale occorso al lavoratore prima di iniziare l’orario di servizio o subito dopo la cessazione dell’orario di servizio se il fatto avviene nell’ambito spaziale della sede di servizio presso la quale doveva recarsi per iniziare l’attività ovvero dalla quale se ne allontanava al termine della stessa. E’ INFORTUNIO “IN ITINERE” ogni episodio accidentale occorso al lavoratore dipendente in giornata lavorativa durante il viaggio intrapreso partendo dalla propria dimora per recarsi al lavoro ovvero intrapreso dalla sede di servizio per recarsi alla propria dimora al termine del lavoro percorrendo l’itinerario più idoneo fra i due luoghi. ENTRAMBI - IN OGNI CASO - DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI COME TALI DALL’ I.N.A.I.L., DIVERSAMENTE SARANNO CONSIDERATI COME PERIODI DI MALATTIA E NE SEGUIRANNO LA DISCIPLINA DI LEGGE E DI CONTRATTO. IL LAVORATORE CHE SUBISCE UN INFORTUNIO SUL LAVORO - O CHI PER LUI SE NECESSARIO - DEVE: a) informare immediatamente il proprio superiore gerarchico ovvero il proprio Ufficio o Servizio sull’accaduto fornendo ogni notizia sulla dinamica del fatto compilando egli stesso ovvero riferendo a terzi in modo da consentire a chi ne ha l’onere di compilare e spedire senza indugio il “Rapporto Informativo di Infortunio sul Lavoro” al competente Ufficio per l’istruzione della relativa pratica; quindi - lasciato il servizio, anche solo per il tempo strettamente necessario - sottoporsi a visita medica presso il Pronto Soccorso di un Presidio Ospedaliero o presso un qualsiasi altro ambulatorio medico (medico curante, INAIL, ecc.). b) in ogni caso dopo la 1^ visita medica a prescindere dalla prognosi indicata sul certificato medico: - far pervenire senza indugi e direttamente - a mano o per posta a mezzo Raccomandata al competente Ufficio Infortuni presso la Sede Amministrativa di Zona (non sul posto di lavoro o sede di servizio) il 1° Certificato Medico di infortunio sul lavoro rilasciatogli dal presidio sanitario adito. All’ Ufficio Infortuni di Zona deve pervenire almeno 1 certificato medico originale. Il lavoratore - al quale deve essere normalmente rilasciata certificazione di infortunio sul lavoro su modulistica INAIL (tre copie) - deve trattenere presso di se la 3^ copia (nonché l’eventuale copia del Referto di Pronto Soccorso) ed inviare all’ Ufficio Infortuni la 1^ e la 2^ copia di certificazione. c) nel caso di assenza dal lavoro successiva alla 1^ visita medica - per effetto della prognosi indicata nel 1° Certificato Medico di infortunio sul lavoro - fermo restando l’obbligo di invio dello stesso come sub. b): - informare tempestivamente per le vie brevi il proprio superiore o, comunque, il proprio Ufficio o Servizio sulla durata dell’assenza stessa come da prognosi; 46 d) nel caso di ulteriore assenza dal lavoro in seguito a successive visite mediche - per effetto delle prognosi di volta in volta indicate nei Certificati Medici Continuativi di infortunio sul lavoro -: - informare tempestivamente per le vie brevi il proprio superiore o, comunque, il proprio Ufficio o Servizio sulla prosecuzione dell’assenza stessa come da ulteriore prognosi; - far pervenire senza indugi e direttamente - a mano o per posta - al competente Ufficio Infortuni presso la Sede Amministrativa di Zona (non sul posto di lavoro o sede di servizio) i Certificati Medici continuativi di infortunio sul lavoro rilasciatigli dal presìdio sanitario adito . e) nell’imminenza di riprendere l’attività lavorativa - in seguito alla guarigione clinicamente accertata con Certificato Medico Definitivo di infortunio sul lavoro (fatta salva la eventuale riserva per i postumi) -: - informare tempestivamente per le vie brevi il proprio superiore o, comunque, il proprio Ufficio o Servizio della conseguita guarigione clinica e della data dalla quale può riprendere l’attività lavorativa come indicato nel Certificato Medico Definitivo di infortunio sul lavoro concordando con lo stesso la modalità di ripresa del servizio effettivo; - far pervenire senza indugi e direttamente - a mano o per posta - al competente Ufficio Infortuni presso la Sede Amministrativa di Zona (non sul posto di lavoro o sede di servizio) il Certificato Medico Definitivo di infortunio sul lavoro rilasciatogli dal presidio sanitario adito. Il certificato medico definitivo di infortunio sul lavoro deve indicare - in forma chiaramente espressa - la data dalla quale il dipendente può riprendere l’attività lavorativa, non può contenere ulteriore prognosi. 1)- Il lavoratore che, dopo avere ripreso l’attività lavorativa successivamente ad infortunio sul lavoro, si deve nuovamente assentare dal servizio in conseguenza dello stesso evento (ricaduta in temporanea inabilità, riapertura per esecuzione di intervento chirurgico, ecc.) deve seguire le medesime indicazioni di cui sopra; in tal caso egli dovrà anche precisare – in ogni occasione di comunicazione – che l’assenza è ulteriore conseguenza del precedente infortunio sul lavoro. 2)- le certificazioni mediche relative - (alla ricaduta o riapertura di un precedente infortunio sul lavoro) – ugualmente da inviare tempestivamente all’ufficio infortuni presso la sede amministrativa di Zona (e non sul posto di lavoro) – dovranno espressamente indicare la data dell’infortunio sul lavoro da cui origina l’ulteriore temporanea inabilità al lavoro; tale indicazione, ove non riportata dal medico, dovrà essere annotata dallo stesso dipendente a margine del documento stesso IL LAVORATORE CHE SI ASSENTA DAL SERVIZIO PER AVER SUBITO UN INFORTUNIO “IN ITINERE” SUFFRAGATO DA CERTIFICATO O REFERTO MEDICO - O CHI PER LUI SE NECESSARIO - DEVE IN OGNI CASO: I) informare tempestivamente della assenza dal servizio il proprio superiore gerarchico ovvero il proprio ufficio o Servizio (come in ogni altro caso di assenza imprevista o non programmata) indicandone la durata come da prima certificazione medica. II) entro 3 (tre) giorni inviare al competente Ufficio infortuni presso la Sede Amministrativa di Zona (non sul posto di lavoro o sede di servizio) una certificazione medica (Certificato medico o Referto medico di pronto soccorso) con prognosi a valere quale giustificazione della assenza dal servizio. III) far pervenire direttamente - a mano o per posta - al competente Ufficio infortuni presso la Sede Amministrativa di Zona (non sul posto di lavoro o sede di servizio) una dichiarazione redatta sotto la personale responsabilità, datata e sottoscritta in calce con la quale vengono richieste le prestazioni dell’assicurazione sugli infortuni e, a tal fine, fornire tutte le possibili 47 notizie sull’evento accaduto con particolare riferimento a: 1) data, ora e luogo esatto ove si è verificato l’episodio - 2) persone e mezzi direttamente coinvolti - 3) dinamica dell’evento - 4) eventuali testimonianze ovvero rilievi effettuati dalla Pubblica Autorità. IV) nel caso di ulteriore assenza dal lavoro in seguito a successive visite mediche - per effetto delle prognosi di volta in volta indicate nei successivi Certificati medici - : vedere precedente punto d) - infortuni sul lavoro. V) nell’imminenza di riprendere l’attività lavorativa - in seguito alla guarigione clinica accertata con certificato medico (fatta salva la eventuale riserva per i postumi): vedere precedente punto e) infortuni sul lavoro. Il certificato medico di chiusura dell’infortunio “in itinere” deve recare espressamente indicata la data dalla quale il dipendente può riprendere l’attività lavorativa (a prescindere dalla dichiarazione di guarigione clinica e dalla eventuale riserva per i postumi). I certificati medici di chiusura dell’infortunio sia “sul lavoro” che “in itinere” non sono necessari quando la prognosi complessiva dell’evento non è superiore a tre giorni. 13. TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELL’INFANZIA La lavoratrice in stato di gravidanza deve tempestivamente informare il datore di lavoro circa la sua condizione di gestante consegnando il CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA che, oltre agli altri dati, deve necessariamente contenere la data presunta del parto (DPP). La suddetta informazione si intende regolarmente effettuata allegando il certificato medico di gravidanza allo stampato rosa intestato “NOTIFICAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA” suddetto e consegnando tutto al proprio Responsabile presso la sede di servizio. 13.1 VISITE MEDICHE PRE-NATALI Le lavoratrici gestanti – a condizione che abbiano correttamente informato l’Azienda del proprio stato – hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami pre-natali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi di cui sopra le lavoratrici gestanti devono previamente informare il proprio diretto Responsabile e successivamente produrre la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione delle prestazioni. 13.2 INTERDIZIONE ANTICIPATA L’interdizione anticipata è disposta ad istanza della lavoratrice gestante direttamente rivolta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro presso la sede territorialmente competente riferita alla residenza della lavoratrice. Per le modalità da seguire si consiglia di rivolgersi direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro. In esito a tale istanza l’ Azienda riceverà il provvedimento di interdizione e vi si conformerà ai sensi di legge; in ogni caso dal giorno di consegna dell’istanza la lavoratrice gestante è autorizzata ad assentarsi dal lavoro fino alla emanazione del provvedimento formale dell’Ispettorato del Lavoro. La ricevuta di deposito dell’istanza – subito rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro – deve essere consegnata tempestivamente al proprio diretto Responsabile presso la sede di servizio. 48 13.3 ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTE-PARTUM L’astensione obbligatoria ante-partum ha decorrenza prestabilita riferita alla data presunta del parto (DPP comunicata come prescritto) e termina alla data effettiva del parto. La decorrenza si determina come segue: L’ astensione obbligatoria ante-partum di mesi 2 (DUE) decorre dai due mesi precedenti la DPP (data presunta del parto ). Nel caso di parto anticipato rispetto alla DPP considerata, i giorni non fruiti a titolo di astensione obbligatoria ante-partum verranno aggiunti al periodi di astensione obbligatoria post-partum; rimane pertanto invariato il periodo minimo complessivo di 5 (CINQUE) mesi di astensione obbligatoria tra prima e dopo il parto. Nel caso di parto posticipato rispetto alla DPP considerata il periodo di astensione obbligatoria ante-partum si prolunga fino alla data effettiva del parto - ai sensi di legge – rimanendo invariata la durata del periodo di astensione obbligatoria post-partum. Ferma restando la durata complessiva del congedo obbligatorio di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la DPP e nei 4 mesi successivi al parto ( 1 mese di ante partum e 4 mesi di post-partum ), a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente preposto alla tutela della prevenzione e salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della madre e del nascituro. In sintesi per effettuare l’opzione suddetta occorre produrre richiesta in carta libera della dipendente, allegando alla stessa i certificati del medico specialista e del medico competente del luogo di lavoro. 13.4 INTERRUZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza che si verifica dal 180° giorno in poi rispetto all’inizio della gestazione (convenzionalmente calcolato al 300° giorno precedente la DPP) consente di mantenere il diritto al beneficio di legge spettante dal giorno successivo all’evento ( considerato parto a tutti gli effetti ) e consistente nella astensione obbligatoria postpartum. L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno come sopra determinato comporta la cessazione del trattamento di tutela della maternità e dell’infanzia. L’evento viene considerato aborto e poiché si qualifica come malattia generica ne segue la disciplina a decorrere dallo stesso giorno. 13.5 PARTO La data effettiva del parto deve essere comunicata al datore di lavoro entro 15 giorni dall’evento con autocertificazione o mediante la consegna del certificato di assistenza; in alternativa può essere prodotta una certificazione anagrafica idonea a dimostrare il rapporto madre/figlio oltre alla data di nascita del figlio medesimo; 13.6 ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTUM L’astensione obbligatoria post-partum: - decorre in ogni caso dal giorno successivo alla data effettiva del parto, - ha durata di almeno tre mesi, - la durata – tre mesi – è eventualmente maggiorata di tanti giorni quanti sono quelli di anticipo del parto effettivo rispetto alla DPP pre-considerata garantendo così la durata minima complessiva di 5 (CINQUE) mesi di astensione obbligatoria tra ante e post-partum. 49 13.7 RIPOSI GIORNALIERI DURANTE IL PRIMO ANNO DI ETA’ DEL BAMBINO L’ ORARIO RIDOTTO Al rientro in servizio dopo l’astensione obbligatoria post-partum la lavoratrice ha diritto a riposi giornalieri fino al compimento del 1° anno di età del bambino: I riposi giornalieri sono della durata complessiva di: - 1 ora nei giorni con orario inferiore a sei ore - 2 ore nei giorni con orario uguale o maggiore di sei ore I riposi di cui sopra sono spettanti alla lavoratrice che ha partorito un solo figlio. Nel caso di parto plurimo i riposi spettano in misura doppia e cioè: - 2 ore nei giorni con orario inferiore a sei ore - ore nei giorni con orario uguale o superiore a sei ore Anche in caso di parto plurimo i riposi giornalieri sono utilizzabili dal padre limitatamente alle ore aggiuntive (metà del tempo calcolato sugli orari della lavoratrice madre) con la sola conseguenza che i riposi utilizzabili dalla madre sono ridotti della misura utilizzata dal padre nello stesso periodo. I periodi di riposo come sopra determinati sono riconosciuti al padre lavoratore, per l’intera misura: - a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; - b) in alternativa alla madre che non se ne avvalga (lavoratrice dipendente che vi rinuncia); - c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. 13.8 CONGEDO PARENTALE ALL’ OTTAVO ANNO DI ETA’ DEL BAMBINO Nei primi otto anni di vita del bambino (o dei bambini in caso di parto plurimo) ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale) nel limite massimo complessivo di dieci mesi fra i due genitori (elevabili a undici qualora il padre fruisca di un periodo di almeno tre mesi) secondo le seguenti modalità: - la madre lavoratrice dopo l’astensione obbligatoria post-partum e fino al compimento dell’8° anno di età del bambino ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. - il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi dal giorno successivo alla nascita del bambino e fino al compimento dell’8° anno di età. - qualora vi sia un solo genitore questi ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi (nel periodo come sopra precisato, rispettivamente, per la madre o per il padre) L’astensione facoltativa e il relativo trattamento economico spettano anche se l’altro genitore non ne ha diritto. I periodi di congedo parentale sono computati per l’intero nell’anzianità di servizio; sono invece esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità che vengono proporzionalmente ridotte per la parte fruita con trattamento economico ridotto al 30% (entro il terzo anno di età) ovvero senza assegni (dal quarto all’ottavo anno di età). Per tutti i periodi di congedo parentale inferiori al mese vengono sommati i giorni effettivi richiesti e considerato convenzionalmente un mese ogni trenta giorni; lo stesso criterio sarà usato per le eccedenze oltre i mesi interi richiesti. Vengono considerati giorni di congedo tutti i giorni, compresi i festivi, fino all’effettivo rientro ( esempi : lunedì – sabato di congedo oltre la domenica, oppure lunedì – venerdi di congedo oltre il sabato e la domenica ). Il congedo parentale deve essere richiesto tramite modulo rosa intestato “ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO” e deve essere compilata dall’altro genitore la dichiarazione 50 sostitutiva sul retro del modulo stesso, con TUTTI i dati richiesti, compreso l’indirizzo COMPLETO del datore di lavoro, se dipendente. Lo stampato compilato in ogni sua parte deve essere timbrato e firmato dal proprio responsabile per presa visione. 13.9 TRATTAMENTO ECONOMICO IN CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI ETA’ DEL BAMBINO Per il congedo parentale complessivamente fruito dai genitori entro il terzo anno di età del bambino fino al limite di mesi sei spetta il seguente trattamento economico: - a) i primi giorni fino a 30 (*) a titolo di permesso retribuito = 100% della retribuzione senza riduzione delle ferie e della 13^ mensilità - b) il restante periodo fino alla concorrenza dei sei mesi = 30% della retribuzione con riduzione delle ferie e della 13^ mensilità 13.10 TRATTAMENTO ECONOMICO IN CONGEDO PARENTALE DOPO IL TERZO E FINO ALL’ OTTAVO ANNO DI ETA’ DEL BAMBINO Per il congedo parentale fruito dai genitori dopo il compimento del terzo e fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino non viene corrisposta la retribuzione. 13.11 ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO FINO AL TERZO ANNO DI ETA’ Entrambi i genitori – alternativamente – hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni senza alcuna limitazione. Per tali assenze è riservato il seguente trattamento economico in ciascuno dei tre anni di età del bambino: - a) i primi trenta giorni a titolo di permesso retribuito = 100% della retribuzione senza riduzione delle ferie e della 13^ mensilità - b) il restante periodo = senza retribuzione e con riduzione della 13^ mensilità Lo stampato da compilare è quello rosa intestato “ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA DI FIGLIO MINORE ENTRO L’OTTAVO ANNO DI ETA’” Esso va compilato in modo analogo a quello preposto per la richiesta del congedo parentale. Per la malattia del figlio va però allegata idonea certificazione medica che attesta la malattia acuta in atto. 13.12 ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO DOPO IL TERZO E FINO ALL’OTTAVO ANNO DI ETA’ Entrambi i genitori – alternativamente – hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età superiore a tre anni e fino al compimento dell’ottavo anno di età nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Per tali assenze non è corrisposto il trattamento economico e viene operata la riduzione proporzionale delle ferie e della 13ma mensilità. Lo stampato da compilare è lo stesso utilizzabile per la richiesta di assenza per malattia del figlio inferiore al 3° anno di età. 14. PERMESSI RETRIBUITI 14.1 PERMESSI PREVISTI DAL CCNL I sottoindicati permessi retribuiti sono concessi, a domanda del dipendente, da documentare debitamente, nei seguenti casi e con i seguenti limiti: a) otto giorni all’anno per: concorsi od esami o per aggiornamento facoltativo connesso all’attività di servizio. 51 Modalità: i giorni concessi sono limitati a quelli in cui si svolgerà la prova o l’aggiornamento professionale. Documentazione: attestato di partecipazione alle prove d’esame o all’aggiornamento o autocertificazione. b) tre giorni consecutivi per evento per lutti: per coniuge, per convivente, per parenti entro il secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti se figli dei figli, fratelli e sorelle), ed affini entro il primo grado ( suoceri, generi e nuore e figli del coniuge o convivente ). Modalità: i giorni concessi sono consecutivi e devono essere utilizzati entro sette ( 7) giorni dal decesso. Documentazione: certificato di morte e dichiarazione del grado di parentela del defunto o autocertificazione. c) tre giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari : - per nascita figli; - per accertamenti sanitari del dipendente; - per accompagnare ed assistere familiari a visite mediche o accertamenti diagnostici; Per familiari si intendono coniuge o convivente, figli, ascendenti se non risultano altri familiari degli stessi, suoceri in assenza del coniuge. - per espletare il proprio diritto di voto nella città di residenza; - per matrimonio dei figli; - per partecipare quale componente di commissione di concorsi di enti “non del servizio sanitario nazionale”; - per inserimento dei figli all’asilo nido o alla scuola materna; - per calamità naturali (inondazioni, incendi, ecc.); - presenza uffici giudiziari per motivi personali (non in forma di testimone); Modalità: i suddetti permessi possono essere richiesti: - a giorni interi - in misura frazionata, in questo caso per un totale di ore non superiore a diciotto. Il “permesso in misura frazionata” può essere richiesto , al massimo, fino al completamento del debito orario giornaliero. Infatti la compensazione oraria del “permesso in misura frazionata” non può determinare quote di ore eccedenti l’orario dovuto nel giorno. Il permesso in misura frazionata non può essere richiesto: - per periodo di tempo inferiore ad una ora. - per periodo di tempo superiore alla metà dell’orario giornaliero dovuto. Documentazione: idonea documentazione in rapporto alle motivazioni per le quali il permesso viene richiesto. d) quindici giorni in occasione di matrimonio. Modalità: i giorni concessi devono essere fruiti in un unico periodo. Tale permesso può decorrere o terminare dal giorno lavorativo immediatamente antecedente o successivo a quello del matrimonio. Il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro 30 giorni successivi all’ evento. Documentazione: certificato di matrimonio o autocertificazione. 14.2 - ALTRI PERMESSI PREVISTI PER LEGGE donazione sangue assistenza a familiari portatori di handicap in situazione di gravità. 52 Rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) CCIA 2002/2005 Allegato n.5 53 PROTOCOLLO D’INTESA PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME) Art. 1 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale 1. 2. 3. 4. La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale nell’Azienda USL 10 di Firenze è regolata dal presente Protocollo d’intesa aziendale nel rispetto della normativa vigente in materia. Il presente Protocollo d’intesa ha validità temporale pari a quello del vigente CCNL. Per quanto non previsto, il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle norme vigenti per il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto compatibili, nonché dai criteri generali per l’articolazione dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro, in sede di contrattazione decentrata, tra l’Azienda e le RSU aziendali. La disciplina del rapporto a tempo parziale è diretta anche: Al potenziamento dell’efficacia dell’azione sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa al fine di una più puntuale erogazione dei servizi; Ad un più puntuale rapporto con l’utenza sia in orario antimeridiano che pomeridiano Ad una più efficace risposta alle eventuali esigenze stagionali del servizio; Risparmi di spesa. Art. 2 -Individuazione del personale da destinare a tempo parziale e modalità di presentazione della domanda Per l’individuazione del personale che può usufruire del rapporto di lavoro a tempo parziale nell’Azienda USL 10 di Firenze si fa riferimento al CCNL Comparto Sanità 1998-2001 (art. 23 punto 1), al CCNL comparto sanità 2002-2005 (art. 22), al Contratto Collettivo nazionale di lavoro del 20.9.2001 Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999 (art. 34), alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/97 del 19.2.1997 e all’art. 6 del D.L. 28.3.1997 n. 79, convertito con Legge 28.5.1997 n. 140, e dal D. Lgs 61/2000. L’Azienda dovrà individuare i posti nei quali è possibile concedere il part time. L’individuazione dei posti con rapporto di lavoro a tempo parziale non può comportare modifiche quantitative della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno e indeterminato inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL 1998-2001 in base alle vigenti disposizioni di legge. Per i dipendenti che esercitano la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico con quello derivante da rapporto di lavoro part time si applicano le norme contenute nella Circolare 27 novembre 1997 n. 61. La domanda del dipendente che intende chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno alla S.C. Gestione del personale dipendente, Presidio Lungarno Santa Rosa n. 13 Firenze anche a mezzo FAX (0552285655). Nella stessa dovranno essere indicati i seguenti elementi: 1. La quantità oraria del tempo parziale richiesto; 2. La tipologia del part time richiesto (orizzontale, verticale, misto); 3. La modulazione del part time (quale orario giornaliero, quali giorni della settimana, quali periodi dell’anno, etc. –) ; 4. La decorrenza (obbligatoriamente dal 1° giorno di ogni mese). 54 Le motivazioni della richiesta specificando le eventuali situazioni familiari e/o personali che diano titolo di preferenza o precedenza; 5. L’eventuale attività e tipologia di lavoro autonomo o subordinato. Nel caso in cui venga autorizzato dal responsabile del servizio un orario giornaliero suddiviso in modo totalmente difforme nelle varie giornate lavorative (es. 8 ore il Lunedì – 4 ore il martedì e 6 ore il mercoledì) lo stesso dovrà motivare tale orario in funzione di effettive esigenze di servizio . La data di presentazione della domanda è desumibile dalla ricevuta di ritorno in caso di invio tramite lettera raccomandata, o dal timbro di ricevimento in caso di presentazione all’Ufficio Protocollo o all’arrivo tramite FAX. La richiesta di part time non può essere presentata dal dipendente che sta effettuando il periodo di prova bensì solo dopo il superamento effettivo dello stesso. Art. 3 - Criteri per la concessione del Part Time Tenuto conto prioritariamente delle esigenze di servizio, della carenza in organico relativamente a vari profili, della difficoltà di reperimento sul mercato del lavoro di alcuni specifici profili , ai sensi dell'art. 22, comma 1 del CCNL comparto sanità del 19.04.2004, la percentuale del 25% della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene distribuita tra i profili come di seguito indicato: 1) Coll. Professionale Sanitario Infermiere e Ostetrica percentuale massima 10% 2) Coll. Prof.le Sanitario tecnico sanitario radiologia medica percentuale massima 15% 3) Coll. Prof. Sanitario Fisioterapista percentuale massima 20% 4) Tecnici di Neurofisiopatologia percentuale massima 5) Assistente Amministrativo percentuale massima 10% 6) Coadiutore Amministrativo e Coadiutore Amm.vo esperto percentuale massima 10% 7) Collaboratore Amministrativo Professionale percentuale massima 10% 8) Ortottista percentuale massima 10% 10% Si concorda che per i profili di collaboratore professionale sanitario dietista, assistente sanitaria, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, O.S.S., tecnico della prevenzione , logopedista la percentuale rimane del 25%. Si concorda che per il personale inquadrato nella Cat. Ds dei ruoli sanitario (solo per responsabili di U.O. o equivalente) e amministrativo può essere concesso il part-time nella percentuale massima del 5% con l’obbligo della sola opzione per la tipologia orizzontale e per le percentuali del 50% e del 80% in relazione alle particolari competenze che il contratto attribuisce loro nonché all’incarico di norma conferito a detto personale da parte dell’Azienda. Le parti concordano inoltre che non può essere concesso il part-time al personale di tutti i ruoli a cui sia stata attribuita la posizione organizzativa ai sensi dell’art. 20 del CCNL comparto sanità 1998/2001 del 07.04.1999. Per i restanti profili professionali viene attribuita la percentuale massima del 57,5% dando peraltro atto che l’Azienda ha così garantito la percentuale del 25% sulla dotazione organica generale come disposto dall’art. 22 comma 1 del CCNL del 19.04.2004. Al fine della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, tenendo presente la tutela e la salvaguardia di situazioni sociali e familiari, vengono costituiti i seguenti titoli da considerarsi anche in relazione all’articolazione oraria richiesta: 55 A) Titoli di precedenza: Ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% ovvero persone con particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti (art. 23 CCNL 1998-2001); Ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero (art. 23 CCNL 1998-2001); Al genitore con figli minori senza coniuge B) Titoli di preferenza: coloro che hanno compiuto 60 anni di età e superato i 25 anni di effettivo servizio; coloro per i quali sussistono motivate esigenze di studio. Qualora vengano presentate più domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time rispetto alla disponibilità dei posti in relazione alla percentuale massima prevista nei vari profili professionali (es. presentate 4 domande disponibilità di posti pari a n. 2), verranno adottati i suddetti criteri di precedenza e preferenza indipendentemente dalla data di arrivo delle istanze, nell’ordine strettamente indicato ai punti A) e B). Nel caso in cui il punteggio conseguito dai vari dipendenti, in funzione dei titoli di precedenza e preferenza sopra indicati, risulti uguale per diversi dipendenti (ad esempio uguale n. di figli, stessa età dei figli ecc.) verrà attribuita la precedenza ai motivi di famiglia che sono sempre e comunque considerati prevalenti rispetto ad altre motivazioni e, in caso di ulteriore parità verrà presa in considerazione la distanza dal luogo di dimora alla sede di servizio e, in ultima ipotesi verrà considerata la data di nascita dando la priorità al dipendente più giovane. Verrà redatta una graduatoria, formalizzata con provvedimento del Direttore della S. C. Gestione del personale dipendente, in base alla quale verrà concesso il part-time. Nel caso in cui, dalle rilevazioni periodiche effettuate dal competente ufficio, si verifichi l’ipotesi di riapertura in ordine alla disponibilità dei posti da destinare a part time, sempre e comunque in funzione delle percentuali indicate nel presente protocollo d'intesa relativamente ad ogni profilo professionale, il dipendente verrà informato per iscritto della nuova disponibilità e, se ancora interessato, dovrà rimettere nuovamente domanda per dare inizio alla procedura secondo i termini di legge. Resta valida la procedura indicata precedentemente nel caso in cui più domande fossero state presentate per i posti resisi disponibili. Qualora l’orario richiesto per il part time non superi il 50% di quello a tempo pieno, è consentito al dipendente svolgere anche altra attività lavorativa, subordinata (purché questa non intercorra con altra Pubblica Amministrazione) o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi professionali, a condizione che l’ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell’Azienda. I limiti allo svolgimento di tali attività sono contenuti nei commi 56, 58, 60 e 61 della L. 662/96 e nella Circolare n. 3/97 art. 53 D. Lgs. 165/2001 cui si rinvia anche in merito alle incompatibilità. Non può essere concesso part time all’interno delle UU.OO. Emodialisi - Sale Operatorie – 118 Le parti concordano che la concessione del part-time, dalla data di approvazione del presente accordo, dovrà prevedere esclusivamente contratti a tempo determinato eventualmente rinnovabili. La durata massima dei contratti part-time a tempo determinato viene fissata in due anni o periodi inferiori (a seconda delle necessità dei richiedenti). Alla scadenza del biennio a part-time al dipendente che presenterà istanza di rinnovo del contratto dovranno essere formulate, da parte del Responsabile del Servizio a cui lo stesso è assegnato, eventuali altre proposte che tendano al mantenimento del tempo pieno del dipendente stesso (es. orari particolari di servizio - trasferimenti di sede di servizio e/o ad altra U.O.). La Struttura Semplice Gestione giuridica del personale provvederà a congelare i posti in organico al fine di ottemperare al ripristino del full time per il personale con contratto part-time di durata inferiore ai due anni. Le parti concordano che il personale a part time con contratto a tempo determinato deve richiedere il rinnovo dello stesso almeno tre mesi prima della scadenza. Se la richiesta di 56 rinnovo non perviene entro i termini sopra indicati (farà fede la data del timbro postale, del protocollo o del fax) si concorda che il dipendente deve rientrare obbligatoriamente a tempo pieno. Le parti concordano altresì che il personale con contratto a part time a tempo determinato che chiede il rinnovo dello stesso non ha la precedenza sulle istanze che nel frattempo dovessero essere pervenute e rimaste inevase per il raggiungimento del limite massimo della percentuale indicata nel presente articolo relativamente ad ogni profilo. La richiesta di rinnovo presentata nei termini sopra indicati e le altre istanze rimaste inevase saranno valutate secondo i titoli di preferenza e precedenza sopra ricordati, dopo aver acquisito il parere favorevole dei vari responsabili. Successivamente sarà redatta la graduatoria di merito, e sulla scorta delle risultanze della stessa, verrà concesso il part time agli aventi titolo. Art. 4 - Orario di lavoro e ferie La prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30% dell’orario di lavoro a tempo pieno né superiore al 80%. Il personale a rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale del ruolo sanitario, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del CCNL comparto sanità del 19.04.2004, limitatamente ai casi di carenza in organico, rientrante nelle attività individuate dall’art. 7, comma 11, primo periodo, del CCNL integrativo del 20.09.2001, previo consenso, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità. I turni saranno proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto. Per il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale, utilizzato ai sensi dell’art. 22, comma 2 del CCNL del 19.04.2004, è previsto un numero massimo di 102 ore annue individuali per lavoro supplementare riferito esclusivamente ai turni. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo , previo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art. 1 comma 2 lettera e) del DLgs 61/2000 nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che non è tenuto alle prestazioni di pronta disponibilità ed ai turni può essere richiesto, senza il consenso dello stesso, la prestazione di lavoro straordinario per n. 160 ore annuali oltre il limite di 20 ore annuali disposto dall’art. 35 del CCNL integrativo del 20.09.2001 esclusivamente per eccezionali , specifiche e comprovate esigenze di servizio . Per il personale a rapporto di lavoro a tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio senza l’acquisizione, da parte dell’Azienda, del consenso del dipendente. Le eventuali necessità di lavoro supplementare o svolto a titolo di straordinario, a seconda che il dipendente abbia un part-time di tipo orizzontale o verticale, devono essere preventivamente autorizzate ed in via prioritaria privilegiato il recupero delle stesse. Qualora il recupero delle ore effettuate in eccedenza non fosse possibile, l’autorizzazione al pagamento delle stesse verrà disposta esclusivamente dal Direttore della S.C. Gestione del Personale Dipendente. Il tempo parziale può essere realizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del CCNL 19982001 e dell’art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale del 20.09.2001 integrativo del CCNL del 1999, così come segue nella misura delle percentuali del 30% - 50% - 80%: 57 A - ORIZZONTALE Con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale): per ciascun giorno lavorativo in misura uguale per 5 o 6 giorni settimanali oppure per ciascun giorno lavorativo o con orario differenziato in determinate giornate, nel rispetto delle esigenze di servizio, tenendo conto in quest’ultima ipotesi, che nel caso di assenza giustificata l’orario sarà computato con il valore del teorico settimanale. ARTICOLAZIONE PART-TIME ORIZZONTALE Prestazione lavorativa Orario Sett.le GG. Lav.vi Ore Giorn. Ferie >3 Sett.li Teoriche Aa 30% del 10.48 6 1.48 tempo pieno 5 2.09 * 50% del 18 6 3.00 tempo pieno 5 3.36 80% del 28.48 6 4.48 tempo pieno 5 5.45 * 2.09 per 4 giorni e 2.12 per un 1 giorno 5.45 per 2 giorni e 5.46 per 3 giorni 36 32 36 32 36 32 Permessi Permessi Retribuiti Mot. Fam Ore ann.li 8 5.24 8 5.24 8 9.00 8 9.00 8 14.24 8 14.24 L. 104/92 Ore Mensili 5.24 5.24 9.00 9.00 14.24 14.24 B - VERTICALE Con articolazione della prestazione di servizio ridotta su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale). Il part time verticale all’interno del mese deve essere richiesto facendo riferimento specificatamente alle settimane non lavorative. ARTICOLAZIONE PART-TIME VERTICALE SETTIMANALE Prestazione Orario GG. Lav. Ore Giorn. Ferie >3 Permessi Permessi Mot. L.104/92 lavorativa Sett.le Sett.li Teoriche Aa Retribuiti Fam. Ore ann.li Ore Mensili 30% del 10.48 3 3.36 18 4 5.24 5.24 2 5.24 12 3 5.24 5.24 4 4.30 24 5 9.00 9.00 3 6.00 18 4 9.00 9.00 4 7.12 24 5 14.24 14.24 tempo pieno 50% del 18 tempo pieno 80% del 28.48 tempo pieno ARTICOLAZIONE PART-TIME VERTICALE ANNUALE Prestazione lavorativa Periodo non lavorativo nell’anno 30% del tempo pieno 8 mesi e 12 giorni 50% del tempo pieno 6 mesi 80% 2 mesi e 12 giorni 58 C - MISTO Con articolazione della prestazione di servizio combinando le tipologie indicate nelle precedenti lettere A) e B). ARTICOLAZIONE PART-TIME MISTO TIPOLOGIA Part time ORE PMF Sett.li ORE Dovuto Giorn. 6 GG FE Pe Pc Dovuto Giorn. PAF 5 GG FE Pe Pc PAF Dovuto Giorn. 4 GG FE Pe Pc Dovuto Giorn. FE PAF 3 GG 80% - 1 mese 80% - 2 mesi 80% - 3 mesi 80% - 4 mesi TIPOLOGIA Part time 31,24 34,35 38,.24 43,10 ORE Sett.li 14,24 14,24 14,24 14,24 PMF ORE 5,14 1x5,45 5x5,46 6,24 2x7,11 4x7,12 Dovuto Giorn. 6 GG 33 30 27 24 FE 7 7 6 5 Pe Pc PAF 1x6,16 4x6,17 6,55 1x7,40 4x7,41 29 27 24 7 7 6 7,51 22 5 Dovuto Giorn. 5 GG FE Pe Pc PAF Dovuto Giorn. 4 GG FE Pe Pc Dovuto Giorn. FE PAF 3 GG Pe Pc PAF 50% - 1 mese 50% - 2 mesi 50% - 3 mesi 50% - 4 mesi 50% - 5 mesi 50% - 7 mesi TIPOLOGIA Part time 19,37 21,37 24,00 26,58 30,47 43,08 ORE Sett.li 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 PMF ORE 5x3,16 1x3,17 5x3,36 1x3,37 4,00 2x4,29 4x4,30 1x5,07 5x5,08 4x7,11 2x7,12 Dovuto Giorn. 6 GG 33 30 27 24 21 15 FE 7 7 6 5 5 3 Pe Pc PAF 3x3,55 2x3,56 3x4,19 2x4,20 4,48 2x5,23 3x5,24 3x6,09 2x6,10 29 27 24 21 19 7 7 6 5 5 3x4,54 1x4,55 3x5,24 1x5,25 6,00 2x6,44 2x6,45 1x7,41 3x7,42 22 20 18 16 14 5 4 4 4 3 4 3 3 Dovuto Giorn. 5 GG FE Pe Pc PAF Dovuto Giorn. 4 GG FE Pe Pc Dovuto Giorn. FE PAF 3 GG 30% - 1 mese 30% - 2 mesi 30% - 3 mesi 30% - 4 mesi 30% - 5 mesi 30% - 6 mesi 30% - 7 mesi 30% - 8 mesi 30% - 9 mesi 11,46 12,58 14,24 16,11 18,28 21,36 25,53 32,28 43,12 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 2x3,14 2x3,15 3,36 1x4,02 3x4,03 4,37 5,24 3x6,28 1x6,29 20 18 16 14 12 8 4 4 4 3 3 3 LEGENDA FE = Ferie 2x3,04 4x3,05 3,36 1x4,18 5x4,19 2x5,24 4x5,25 7,12 21 18 15 12 9 5 4 3 3 2 PAF = Perm. Agg.to facoltativo 4x3,14 1x3,15 2x3,41 3x3,42 4x4,19 1x4,20 2x5,10 3x5,11 2x6,29 3x6,30 21 19 17 13 11 5 5 4 3 3 2x6,32 1x6,33 2x7,12 1x7,13 8,00 2x3,55 1x3,56 2x4,19 1x4,20 4,48 1x5,23 2x5,24 2x6,09 1x6,10 7,12 16 15 13 16 15 13 12 10 9 Pe Pc PAF Pe Pc PAF 4 3 3 3 2 2 Pe= Perm. Esame Pc= Perm. Concorso PMF= Perm. Motivi personali o familiari 59 L’orario massimo giornaliero di servizio consentito è di 6 o 7 ore consecutive, rispettivamente nel caso in cui la struttura di appartenenza svolga la propria attività su 6 o 5 giorni lavorativi settimanali. Oltre tale orario giornaliero il dipendente a part time è obbligato al rispetto della pausa minima di 30 minuti (pausa mensa) ed i rientri, a qualsiasi titolo, non possono avere durata inferiore ai 60 minuti. Dall’entrata in vigore del presente protocollo di intesa il personale già a rapporto di lavoro a part time con contratto a tempo indeterminato sarà soggetto a seconda delle modalità definite nel contratto individuale a suo tempo sottoscritto alle seguenti disposizioni: contratti individuali con dettagliata articolazione oraria giornaliera, permangono le condizioni pattuite; contratti individuali in cui il monte orario settimanale è stabilito nel suo complesso e non nel dettaglio, sono soggetti alle disposizioni di cui alla circolare n. 2 del 27.03.2006. Il personale a part time con contratto a tempo indeterminato che chiederà eventuali modifiche agli elementi essenziali dello stesso (tipologia e percentuale) sarà soggetto alla regolamentazione prevista dal presente accordo con particolare riferimento all’espletamento dell’orario di servizio ed alla scadenza del medesimo ( modifica a tempo determinato). Le parti concordano che per il personale a rapporto di lavoro a tempo parziale con tipologia verticale annuale e mista la decorrenza del contratto deve garantire il rispetto di un uguale periodo di lavoro a tempo pieno svolto precedentemente rispetto ai periodi di assenza dal servizio ( es. Part-time al 80% con assenza dal servizio dal 1° luglio al 12 settembre – decorrenza contratto dal 1° Aprile). Al personale con rapporto di lavoro a part-time verticale annuale o misto, nel caso in cui fosse concessa aspettativa o venisse ripristinato il tempo pieno prima della scadenza naturale del contratto, deve essere rideterminata la percentuale effettiva ai soli fini economici con conseguente conguaglio attivo o passivo. La modificazione dell’orario di lavoro dall’una all’altra tipologia tra quelle sopra indicate può avvenire solo con il consenso delle parti. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di FERIE pari a quello dei lavoratori a tempo pieno (32 gg. Annuali – con anzianità > 3 aa- se l’orario viene effettuato su 5 giorni settimanali e 36 – con anzianità > 3 aa- se l’orario viene effettuato su 6 giorni). I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di FERIE proporzionale alle giornate di lavoro prestate durante l’anno. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CC.CC.NN.LL., ivi comprese le assenze per malattia, le ore diritto studio ecc. Per le malattie verrà riproporzionato il tetto spettante in funzione della percentuale (es. part-time 80% dal 01.01.2005 – da detta data per il triennio successivo il tetto massimo retribuibile al 100% sarà di n. 216 gg. anziché 270. Per le malattie verificatesi nell’anno 2005 , poiché il riferimento è al triennio precedente, verranno considerati a tempo pieno i due anni precedenti per cui, per detto lasso di tempo, il dipendente avrà 90 gg per anno a tempo pieno di malattia retribuibile al 100% e n. 72 gg. per il terzo anno a part-time) Per la Legge 104/92, se usufruita ad ore, vedasi prospetti sopra indicati mentre, se il dipendente ne usufruisce a giorni , spettano per intero n. 3 gg. mensili. In presenza di part time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. 1204/71 e successive modificazioni, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il 60 relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Art. 5 - Modalità di concessione del Part Time Le modalità di svolgimento della prestazione a part time, orizzontale, verticale o misto, dovranno essere obbligatoriamente concordate per iscritto tra il richiedente e il responsabile del rispettivo servizio per dare luogo alla sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro. Sia nel caso di tempo parziale orizzontale, verticale o misto, l’orario richiesto dal dipendente e la sua articolazione dovranno necessariamente tenere conto delle esigenze di servizio, consentendo di garantire, ove possibile, il mantenimento della medesima sede di lavoro e/o turno di servizio. Ove non esista compatibilità con l’articolazione del lavoro in turno sulle 24 ore, il dipendente verrà inserito, ove possibile, in turno giornaliero dello stesso Presidio e, in caso contrario, dovrà essere collocato in altro presidio nell’ambito della stessa zona. Eventuali casi particolari potranno essere esaminati e concordati con la Direzione del Servizio interessato. Nelle tipologie di tempo parziale verticale, le riduzioni su base settimanale o mensile saranno correlate alla compatibilità del servizio e/o ad eventuali complementarietà con altro operatore di pari qualifica che integri e garantisca la continuità del servizio stesso. Nel caso di part-time annuale o misto che ricomprenda il periodo estivo la trasformazione del rapporto di lavoro potrà essere concessa solo nelle forme a partire dal 50% di riduzione del tempo pieno. Nel caso in cui l’assenza dal servizio in funzione del part-time riguardi in tutto o in parte il periodo estivo, la relativa trasformazione del rapporto di lavoro potrà avvenire solo per un massimo del 2% del personale riferito alla U.O. e comunque non più del 1% riferito alla sede di servizio o settore di attività (arrotondando per eccesso dallo 0,51 in poi e per difetto fino allo 0,50). Il rispetto di detta percentuale sarà verificata direttamente dal Direttore della Unità Operativa. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale annuale o misto che ricomprende parte del periodo estivo è fatto divieto, salvo diverso accordo con il Responsabile del servizio, di fruire delle ferie estive e dei recuperi orari nei quindici giorni precedenti e successivi rispetto al periodo di assenza dal servizio legato al part-time. Si concorda inoltre che, al personale sopra indicato, poiché i CC.NN.LL. prevedono la fruizione di due settimane di ferie a scelta del dipendente nel periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre), venga garantita la fruizione delle stesse nella misura di una sola settimana (5 o 6 giorni lavorativi) e ciò al fine di garantire la fruizione dello stesso istituto contrattuale ai dipendenti che lavorano a tempo pieno. Una volta stipulato il contratto, per motivate esigenze di servizio, il giorno, settimana o mese lavorativo potrà essere, saltuariamente, variato rispetto al programma, in accordo fra il dipendente interessato e il Responsabile dell’Unità Operativa che dovrà darne tempestiva comunicazione al Settore Presenze/Assenze, ove questo però non comporti variazione agli elementi sostanziali del contratto stesso, ovvero la percentuale e la tipologia. Qualora non sia possibile conciliare l’articolazione e l’orario richiesto dal dipendente con l’organizzazione del servizio nel caso questo comporti gravi disfunzioni allo stesso, non risolvibili durante la fase del differimento (che può essere disposto in caso di grave pregiudizio al servizio), l’Azienda può respingere la proposta di articolazione avanzata dall’interessato previa approfondita valutazione della proposta stessa. (v. Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 21 ottobre 1997 n. 8). Poiché la vigente normativa prevede la trasformazione automatica del rapporto di lavoro da 61 tempo pieno a part time entro 60 giorni dalla domanda del dipendente, l’Azienda, entro il predetto termine, in mancanza di parere favorevole del responsabile, deve : 1) negare per iscritto la trasformazione del rapporto, nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma o subordinata comporti un conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal dipendente; 2) differire, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per la costituzione automatica dello stesso (60 giorni), nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni svolte dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio comunque risolvibile con modifiche organizzative apportate dal dirigente del servizio. A tale proposito si precisa che il suddetto termine di 60 giorni si intende interrotto fino a che non intervenga l’accordo tra le parti. L’interruzione dei termini si intende valida per gli ulteriori 60 giorni dal ricevimento, da parte del dipendente, della comunicazione che avverrà tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla scadenza di quest’ultimo termine, in caso di mancato accordo, la richiesta di part-time verrà respinta. Le unità di personale eventualmente assunte in sostituzione del tempo parziale concesso, verranno assegnate alla U.O. di assegnazione del personale in part time qualora venga raggiunta l’aliquota di attivazione dell’assunzione sostitutiva, ovvero al Coordinamento dei Servizi Infermieristici e/o Tecnici Sanitari per le quote che non siano riconducibili alle singole Unità Operative per la successiva assegnazione alla necessità di personale. Art. 6 - Variazione part time Una volta concesso il part time, è possibile richiederne la variazione, indirizzando alla S. C. Gestione del personale dipendente, richiesta scritta contenente tutte le modalità relative alla eventuale nuova tipologia ed articolazione dell’orario nonché la decorrenza. Tale istanza verrà inviata a cura della suddetta Struttura al Responsabile della U.O. presso la quale il dipendente presta servizio per acquisirne il dovuto parere. Il dipendente con rapporto di lavoro a part time può richiedere di passare ad un part time con diversa percentuale previo parere favorevole del Responsabile del servizio . Detta modifica può essere richiesta esclusivamente alla scadenza annuale tenuto conto della decorrenza del contratto di part-time. La percentuale può essere variata esclusivamente in riduzione nei primi due anni della valenza del contratto e, successivamente, senza nessuna limitazione poiché il dipendente ha comunque il diritto di rientrare a tempo pieno dopo il biennio anche in sovrannumero. Art. 7 - Reversibilità del rapporto I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico, ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DLgs 61/2000. (Art.34 c. 2 lett. b Contratto Collettivo nazionale di Lavoro Integrativo CCNL del comparto sanità stipulato il 7.4.1999). Alla reversibilità consegue la completa reintegrazione del dipendente nello status antecedente alla trasformazione, nonché la contestuale verifica dell’applicazione dell’istituto con particolare riferimento alla dotazione organica del servizio di appartenenza. I dipendenti che intendono ritornare a tempo pieno ne devono dare comunicazione scritta alla S.C. Gestione del personale dipendente entro il giorno 15 di ogni mese in modo che sia data decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo. 62 Art. 8 - Trattamento economico e di previdenza Le ore di lavoro supplementari (tipologia part time “orizzontale”) o straordinarie (tipologia part time “verticale”) sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all’art. 37 c.2 lett. b), maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. Il compenso per il lavoro supplementare o straordinario di cui ai commi 3 e 4 del sostituito art. 35 del CCNL integrativo del CCNL del 7.4.1999 avviene dal 31.12.2001 con la tariffa prevista dall’art. 39 del Contratto Integrativo siglato il 20.9.2001. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, l’eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l’indennità di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale. La contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato. Dalla data della sottoscrizione del presente accordo si stabilisce che l’indennità per turno viene pagata per intero al personale con rapporto di lavoro a part-time di tipo verticale ed in proporzione al personale con rapporto di lavoro a part-time di tipo orizzontale. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della Legge 554 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni. Art. 9 - Recesso automatico In caso di mobilità interna per la copertura di posti a tempo pieno, il dipendente a tempo parziale che risultasse vincitore della mobilità , deve tornare a tempo pieno a partire dalla data di assegnazione del posto stesso. In caso di vincita di selezione interna o concorso pubblico si applica la revoca automatica di cui sopra con decorrenza dalla data di inquadramento nel nuovo profilo o categoria. Il dipendente, nella domanda di mobilità o in caso di vincita di selezione interna o concorso pubblico, deve impegnarsi a non richiedere il part-time se non trascorsi due anni dalla decorrenza del trasferimento o della nomina nella nuova categoria e/o profilo professionale. Art. 10 - Norma di salvaguardia Le parti convengono di riconvocarsi su richiesta di una di esse al fine di aggiornare il presente Protocollo di intesa nel caso in cui le modifiche normative e/o apportate in sede di contrattazione collettiva comportino sostanziali modificazioni al panorama normativo e regolamentare attualmente vigente. Art. 11 – Responsabilità I Direttori di Struttura e gli altri responsabili rispondono personalmente per il rispetto delle norme contenute nel presente accordo. 63 Progressione economica orizzontale (fasce) CCIA 2002/2005 Allegato n.6 64 In data 26.5.2005, ore 10 presso la sede della S.C. Gestione del Personale Dipendente , le parti dopo ampia e approfondita discussione concordano quanto segue: 1) i residui dei fondi di cui agli articoli 29 e 31 CCNL 19-4-2004 relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, vengono utilizzati negli anni 2004, 2005 per finanziare il saldo della retribuzione di risultato dell’anno 2004 e per l’attribuzione delle fasce di cui al presente accordo. Per gli anni 2006 e 2007 verranno applicate le stesse modalità salvo rinnovi contrattuali.. 2) con effetto dall’1-1-2004 si procede al riassorbimento degli assegni ad personam a tutti i dipendenti che ne fruiscono a tale data. 3) con effetto dall’1-1-2005: a) riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente maturati tra il 2.1.2004 e l'1.1.2005. b) attribuzione di una fascia economica a tutti i dipendenti in servizio all'1.1.2005 che abbiano maturato 4 anni di anzianità nella ASF 10 di Firenze. Limitatamente ai dipendenti provenienti da Montedomini e INRCCA i 4 anni da considerare sono quelli maturati nel SSN. c) attribuzione di una fascia economica ai dipendenti che compiono 2 anni di servizio nel SSN. La prima fascia maturata dopo due anni di anzianità nel SSN continuerà ad essere corrisposta in base agli accordi in essere. 4) con decorrenza dal 2.1.2005 il riassorbimento degli eventuali assegni ad personam maturati nell'anno saranno riassorbiti con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. 5) rimangono provvisoriamente confermati per il corrente anno gli acconti per la retribuzione di risultato. Tali acconti, allo stato attuale, rappresentano quasi il 100% dello spettante in relazione alle risorse disponibili salvo eventuali integrazioni. Conseguentemente, salvo rinnovi contrattuali che prevedano integrazioni dei fondi, nessun saldo è prevedibile per l'anno 2005. La S.C. Gestione Personale Dipendente si riserva la facoltà di riconvocare le OOSS qualora l'applicazione dei punti del presente accordo dovessero comportare oneri superiori a quelli preventivati. 6) dal 2.1.2005 le quote spettanti per la retribuzione di risultato sono quelle in godimento a tale data e non si modificheranno in caso di passaggio a categoria superiore. Le parti si impegnano a rivedere entro il 31.10.2005 tali quote.. 7) entro il 31.10.2005 le parti firmatarie del presente accordo dovranno rivedersi per la verifica di quanto stabilito nel presente accordo e per l'eventuale revisione degli acconti sulla retribuzione di risultato per l'anno 2006 in base alle risorse disponibili. 8) il presente accordo annulla quello siglato in data 17.3.2005. 9) la presente intesa fa parte dell'Accordo integrativo aziendale complessivo che le parti si impegnano a concludere in tempi ragionevolmente brevi. Tenuto conto della rilevanza economica per i dipendenti, quanto contenuto nel presente accordo entrerà in vigore con effetto immediato. In data 6-7-2005 viene precisato inoltre quanto segue: con riferimento a quanto riportato nell’accordo con le RSU del 26-05-2005 punto 3) comma b) - riguardante la condizione per l’attribuzione di una fascia economica “ai dipendenti in servizio al 1-1-2005 che abbiano maturato 4 anni di anzianità nella Asf di Firenze” – precisa che i 4 anni di anzianità nella Asf 10 si devono intendere continuativi nel servizio in quanto l’attribuzione della fascia economica deve essere considerata una sorta di “premio fedeltà” per quei dipendenti che per un periodo di tempo non breve hanno prestato servizio, senza interruzioni, preso l’ Azienda 10. 65 In data 4.4.2006 e 16.5.2006 le parti concordano di integrare l'accordo sottoscritto in data 26.5.2005 relativo alla progressione economica orizzontale (fasce) come segue: 1) Con decorrenza 1.1.2006 e per gli anni successivi viene riconosciuta una fascia economica al personale collocato a riposo a decorrere dal 1° febbraio di ciascun anno, con decorrenza 1° gennaio dell’anno di pensionamento. La fascia e gli arretrati saranno corrisposti con lo stipendio dell’ultimo mese di servizio. A coloro che revocano domanda di collocamento a riposo sarà contestualmente revocato il beneficio con decorrenza primo gennaio. 2) Dall'1.1.2006 e limitatamente a tale data sarà riconosciuta una fascia economica: a coloro che erano inquadrati in categoria D- livello economico Ds alla data del 31.8.2001 a coloro che nel corso dell'anno 2005 hanno avuto l'assegno ad personam. In questo caso con l'attribuzione della fascia sarà riassorbito l'assegno ad personam coloro che alla data dell'1.1.2005 hanno beneficiato del riassorbimento dell'assegno ad personam e alla data del 31.12.2005 hanno maturato 4 anni di servizio continuativi nell'Azienda coloro che alle date dell'1.1.2003 e 1.1.2004 hanno avuto il riassorbimento dell'assegno ad personam con un beneficio economico non superiore a Euro 10. 3) RETRIBUZIONE DI RISULTATO In conseguenza di quanto sopra il saldo per la retribuzione di risultato relativo agli anni 2005 – 2006 potrà comportare il non raggiungimento del 100 % rapportato agli acconti percepiti. Contestualmente alla corresponsione del saldo 2005 verrà sospesa la corresponsione degli acconti per i punti aggiuntivi, in attesa della revisione degli stessi, senza procedere al recupero dall'1.1.2006. 66 Regolamento per la disciplina dei progetti aziendali CCIA 2002/2005 Allegato n.7 67 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROGETTI AZIENDALI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO Art. 1 Progetti aziendali : finalità 1. Il presente regolamento disciplina le attività progettuali finalizzate al : miglioramento delle prestazioni e dei servizi, favorendo modifiche metodologiche ed organizzative dell’attività lavorativa anche a scopo sperimentale; b) miglioramento dell’attività sanitaria, tecnico-amministrativa dell’Azienda in termini di volume e di tempestività delle prestazioni con particolare riferimento al diritto dell’utenza a vedersi garantite la qualità e la puntualità delle prestazioni erogate e dei servizi resi; c) favorire un’ utilità economica per l’Azienda sotto forma di risparmi di spesa o di entrate economiche unitamente ad una efficace ed efficiente organizzazione dei servizi e delle strutture; d) perseguimento di interessi pubblici tali da escludere forme di conflitto di interessi rispetto ai fini istituzionali propri dell’Azienda. a) 2. Le attività progettuali devono, inoltre, armonizzarsi con le scelte strategiche dell’Azienda, essere coerenti con i programmi aziendali, consonanti e coordinati con gli obiettivi di budget Art. 2 Progetti aziendali: tipologie 1. Con riferimento agli obiettivi e alle finalità di cui al precedente articolo 1), i progetti aziendali possono corrispondere alle seguenti tipologie: a) progetti di attività aggiuntiva b) progetti speciali c) progetti finalizzati Art. 3 Progetti di attività aggiuntiva 1. I progetti di attività aggiuntiva possono essere effettuati : a) in presenza di carenza temporanea di organico e/o per garantire la continuità dei servizi ; b) nei casi in cui l’attività aggiuntiva produce una utilità economica per l’Azienda sotto forma di risparmi di spesa (minori spese) o di entrate economiche; 2. L’attività aggiuntiva in presenza di carenza temporanea di personale in organico e/o per garantire la continuità dei servizi può essere attivata in quelle strutture aziendali ove la carenza di personale in organico, comunque documentata, risulta particolarmente critica tale da poter determinare una riduzione significativa delle prestazioni e dei servizi sia in termini di volume e che di tempestività delle prestazioni.. Tale attività aggiuntiva deve essere, comunque, finalizzata anche ad un risparmio di costi di gestione connessi alla riorganizzazione dei servizi ; 68 3. L’attività aggiuntiva che produce una utilità economica per l’azienda sotto forma di risparmi di spesa (minori spese) : - disposte in bilancio - per il mancato o per il ridotto ricorso a prestazioni rese all’Azienda sanitaria da soggetti esterni; - derivanti da un risparmio di costi di gestione connessi alla riorganizzazione delle attività. In questo caso deve essere previsto, di norma, che la somma introitata dall’Azienda, dedotti tutti i costi, sia riservata per una quota pari al 50% all’Azienda stessa e costituisca economia di bilancio. 4. L’attività aggiuntiva che produce una utilità economica per l’Azienda sotto forma di entrate economiche derivanti dalla fornitura di prestazioni richieste da terzi pubblici o privati a titolo oneroso come disciplinata al successivo art. 4. Art. 4 Attività aggiuntiva per fornitura di prestazioni richieste da terzi pubblici o privati a titolo oneroso 1. L’attività aggiuntiva effettuata per la fornitura di prestazioni richieste da terzi a titolo oneroso, anche per effetto di convenzioni con enti pubblici e privati, deve produrre una utilità economica per l’Azienda sotto forma di entrate economiche. 2. I soggetti privati o gli enti pubblici che richiedono il servizio, si accollano interamente la spesa di tale servizio. In questo caso deve essere previsto, di norma, che la somma introitata dall’Azienda, dedotti tutti i costi, sia riservata per una quota pari al 50% all’Azienda stessa e costituisca economia di bilancio. 3. La restante somma, comprensiva della spesa per oneri riflessi, deve essere corrisposta al personale che svolge l’attività. Art. 5 Progetti di attività aggiuntiva : quantificazione economica, programmazione e monitoraggio dell’attività 1. Nei progetti di attività aggiuntiva, deve risultare la quantificazione economica delle minori spese e se si tratta di attività aggiuntiva per la fornitura di prestazioni richieste da terzi a titolo oneroso è necessario prevedere le modalità di corresponsione da parte dei terzi del finanziamento dell’attività. Si rende necessaria, pertanto, una verifica periodica positiva delle entrate conseguite dall’Azienda al fine di rendere effettivo il finanziamento. 2. in questo caso la S.C. Sviluppo del personale e sistema premiante prima di predisporre la proposta deliberativa di approvazione del progetto stesso, è tenuta a verificare l’effettiva realizzazione del finanziamento proposto coinvolgendo le strutture aziendali competenti in materia. 3. L’attività aggiuntiva inoltre: a) deve essere effettuata sulla base di una programmazione di ore necessarie per raggiungere l’obiettivo/i indicato nel progetto e – ove possibile - del numero di prestazioni che devono essere effettuate in ogni ora di attività. b) deve essere costantemente monitorata anche al fine di verificare che le prestazioni rese in orario di servizio non siano di numero inferiore rispetto a quelle effettuate in attività 69 aggiuntiva (nel senso che è necessario controllare se diminuiscano le prestazioni in orario di lavoro a scapito di un incremento delle stesse prestazioni in attività aggiuntiva). c) In questo caso l’attività aggiuntiva deve essere interrotta e non si potrà procedere al pagamento dei compensi incentivanti previsti. Art. 6 Progetti speciali 1. La Direzione e la Dirigenza aziendali promuovono iniziative di carattere premiante relative al personale di comparto finalizzate al miglioramento delle prestazioni e dei servizi ed alla qualità delle prestazioni individuali e tendenti allo sviluppo della efficacia, efficienza ed economicità dell’attività e per il perseguimento di obiettivi di qualità e innovativi assegnati direttamente dalla Direzione aziendale in attuazione di iniziative premianti di alta valenza strategica. 2. In particolare i progetti speciali devono tendere a sviluppare: a) il miglioramento dell’organizzazione interna; b) il miglioramento delle prestazioni delle strutture aziendali e dei servizi assicurando il pieno utilizzo e valorizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate. c) l’attuazione di una nuova organizzazione riguardante una determinata area di attività al fine di migliorarne la qualità e la quantità dei servizi e delle prestazioni rese e di sperimentare una innovativa integrazione trasversale delle competenze professionali. 3. In considerazione di queste specifiche finalità possono partecipare alla realizzazione del progetto, i dipendenti anche non specificatamente dedicati, in via ordinaria, a quella funzione, favorendo in tal modo la crescita, l’arricchimento professionale e lo scambio di esperienze dei dipendenti coinvolti e partecipanti all’iniziativa Art. 7 Progetti finalizzati 1. I progetti finalizzati riguardano iniziative progettuali programmate e finanziate interamente o parzialmente da enti o istituti pubblici (Regione, Ministero della salute etc.) la cui realizzazione può prevedere l’acquisizione di risorse umane interne all’azienda. 2. I progetti - programmati e finanziati da un ente pubblico - devono essere proposti alla direzione aziendale, a cura della struttura interessata, al fine di : a) recepire il finanziamento; b) deliberare l’approvazione del progetto e il relativo il piano economico dell’attività; 3. Nel caso in cui il piano economico del progetto finalizzato, di cui al precedente punto b), preveda che, una quota parte del finanziamento complessivo, venga destinato ad un progetto di attività aggiuntiva, si applicano le norme di cui al precedente art. 3.e seguenti 4. Su tali finanziamenti l’Azienda si riserva, di norma, la quota massima del 10% per la copertura di spese generali correlate all’attività progettuale. 70 Art. 8 Modalità di svolgimento dell’attività ( regole comuni a tutti i progetti) 1. L’attività relativa a tutte le tipologie di progetti – di attività aggiuntiva , speciali o finalizzati - deve essere effettuata sempre fuori orario di servizio e rilevata obbligatoriamente con l’utilizzo del tasto F5 come indicato nella Circolare della S.C. Gestione del personale dipendente del 27-10-2003. 2. Il mancato utilizzo del tasto F5 preclude il pagamento di quanto dovuto salvo espressa autorizzazione del Direttore della S.C. Gestione del personale dipendente. 3. Le ore di cui al punto precedente devono essere correlate alle ore effettuate in straordinario. In caso contrario i dipendenti sono esclusi dal pagamento dell’attività progettuale. I titolari di posizione organizzativa devono avere, comunque, un credito orario accantonato. 4. Nel caso in cui, da una verifica dell’orario effettuato, risulti un debito orario la liquidazione delle ore di attività aggiuntiva, anche se documentate con il tasto F5, viene sospesa e il debito orario deve essere recuperato entro il mese successivo. In caso contrario la liquidazione delle ore in F5 non potrà essere disposta e il dipendente verrà escluso in maniera definitiva dal pagamento delle ore progettuali effettuate. Tale norma non si applica al personale turnista. 5. In caso di prestazioni aggiuntive per attività non istituzionali finanziate da terzi di cui al precedente art. 4 non si applica quanto previsto al precedente punto 3. 6. L’attività relativa a tutte le tipologie di progetti, inoltre: a) non può essere svolta in caso di sciopero; b) non può essere svolta dai dipendenti nei giorni di permesso o di assenza effettuata a qualsiasi titolo ; c) non può essere svolta dai dipendenti in part-time orizzontale d) non può superare il tetto massimo di 12 ore settimanali e) non può essere effettuata dopo il turno di notte o pomeriggio/notte e pertanto l’orario ordinario di lavoro e l’attività aggiuntiva non possono superare le 12 ore. 7. Ogni singolo dipendente, nel medesimo arco temporale, può partecipare ad un solo progetto. In casi eccezionali può essere valutata la possibilità di partecipazione a due progetti contemporaneamente sempre che il volume delle attività progettuali richieda un impegno complessivamente inferiore ai quello richiesto per l’attività istituzionale. 8. L’attività effettuata per i progetti speciali di cui all’art. 5 può essere svolta esclusivamente dal personale del comparto. Art. 9 Il Responsabile dell’attività ovvero il Project leader: responsabilità e competenze (regole comuni a tutti i progetti) 1. Per ogni progetto - di attività aggiuntiva, speciale o finalizzato - deve essere individuato un project leader (o Responsabile del progetto) che presenta il progetto seguendo la procedura indicata al successivo art. 10. 2. Al momento della presentazione del progetto e unitamente al progetto stesso, il project leader deve presentare una relazione da cui risultino i motivi del ricorso all’attività 71 aggiuntiva e le ragioni per le quali l’attività prevista non può essere svolta facendo ricorso all’istituto dello straordinario. Deve, inoltre, essere dimostrata l’attività svolta in orario ordinario. 3. Il project leader si assume la responsabilità complessiva dell’attività e degli obiettivi da realizzare, in particolare svolge le seguenti funzioni: distribuisce gli interventi da effettuare per la realizzazione del progetto in modo tale da garantire un’equa distribuzione del lavoro tra i dipendenti coinvolti; a) controlla che le prestazioni siano effettivamente rese nei modi e nei tempi previsti dal progetto e quindi verifica anche il regolare svolgimento dell’attività (L’attività aggiuntiva deve essere svolta fuori orario di servizio e rilevata utilizzando il tasto F5) b) provvede al monitoraggio dell’attività al fine di valutare la congruità delle prestazioni rese con le ore di attività effettuate anche al fine di proporre alla direzione aziendale che decide in merito, l’interruzione, la sospensione o la proroga delle prestazioni indicate nel progetto; c) svolge una relazione finale in cui siano specificati gli obiettivi raggiunti dall’attività rispetto ai risultati attesi. 4. Il Responsabile del progetto – Project leader – in particolare nei progetti di attività aggiuntiva deve - preventivamente determinare – oltre a quanto indicato al presente articolo: a) Il numero di ore di attività aggiuntiva necessarie per raggiungere l’obiettivo/i; b) il numero di prestazioni da effettuare in ogni ora di attività aggiuntiva. c) le prestazioni effettuate in orario di servizio , quelle fuori e deve essere dimostrato che l’attività progettuale non può essere svolta in orario ordinario e straordinario 5. Ai fini della liquidazione delle competenze, il project leader è tenuto a trasmettere riepiloghi periodici o finali indicando: a) il progetto di riferimento e la delibera di approvazione dello stesso; b) i nominativi dei dipendenti e il n° di matricola con l’indicazione del mese in cui sono state effettuate le ore; c) il numero delle ore effettuate da ciascuno dipendente in F5. 6. Per facilitare la presentazione della richiesta di liquidazione delle competenze economiche da parte del project leader, è predisposto, a cura della S.C. Sviluppo del personale e sistema premiante, un modulo pre-compilato da trasmettere alla suddetta struttura complessa sia per e mail che per posta interna. 7. I dati di cui al punto 4 dovranno pervenire alla S.C. Sviluppo del personale e sistema premiante entro il 5° giorno del mese successivo all’espletamento dell’attività al fine di poter procedere alla liquidazione dei compensi nel mese successivo alla verifica degli orari. 8. Le ore di attività indicate dal project leader verranno, infatti, verificate e controllate dalla S.C. Gestione del personale dipendente prima della loro liquidazione. 9. Nel caso in cui il project leader non trasmetta, per almeno 3 mesi consecutivi, i riepiloghi di cui al precedente punto 5) unitamente alla richiesta di corresponsione degli incentivi, il progetto deve intendersi concluso e il finanziamento residuo verrà recuperato per altra destinazione. 72 Art. 10 Presentazione dei progetti (regole comuni a tutti i progetti) 1. I progetti di attività aggiuntiva e i progetti speciali vengono presentati dal Project leader, che ne assume la responsabilità, alla S.C. Sviluppo del personale e sistema premiante, che valuta ed eventualmente propone alla Direzione aziendale l’approvazione, con atto deliberativo, del progetto presentato. 2. Ai fini dell’eventuale approvazione del progetto, la S.C. Sviluppo del personale e sistema premiante, richiede preventivamente il parere in merito del Direttore sanitario, del Direttore amministrativo o del Direttore dei servizi sociali secondo le rispettive competenze. 3. Per facilitare la presentazione dei progetti, sia di attività aggiuntiva che speciali, da parte del Project leader sono predisposti, a cura della S.C. Sviluppo del personale e sistema premiante, modelli pre- compilati, da trasmettere alla suddetta struttura complessa sia per e mail che per posta interna. 4. La presentazione del progetto deve essere accompagnata dalla relazione indicata all’art. 9 punto 2 da cui risultino i motivi del ricorso all’attività aggiuntiva e le ragioni per le quali l’attività prevista non può essere svolta facendo ricorso all’istituto dello straordinario. Art. 11 Contenuto dei progetti (regole comuni a tutti i progetti) 1. Nel progetto devono essere indicati, in maniera chiara e concisa, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i motivi per i quali si ritiene opportuno, vantaggioso, utile e conveniente per l’azienda sanitaria e per la struttura proponente svolgere l’ attività proposta e descritta nel progetto. 2. In particolare devono essere indicate le eventuali situazioni critiche che si vogliono superare, devono essere esposte le argomentazioni tecniche che consentano di prefigurare il raggiungimento dell’obiettivo desiderato attraverso lo sviluppo del progetto proposto specificando indicatori quali-quantitativi . 3. Nel progetto deve essere indicato in maniera specifica : a) la tipologia del progetto b) il nominativo del project leader ; c) il contenuto dell’attività e la descrizione dell’attività progettuale; d) le motivazioni e gli obiettivi che si intendono realizzare; e) la durata temporale dell’attività f) il personale coinvolto : la qualifica, il ruolo, i nominativi , il numero complessivo dei dipendenti coinvolti; g) le modalità di finanziamento; h) le ore complessive previste per raggiungere l’obiettivo e le ore individuali da effettuare ; i) il costo complessivo Art 12 Corresponsione dei compensi incentivanti (regole comuni a tutti i progetti) 1. L’attività aggiuntiva viene pagata per le ore effettivamente rese secondo le tariffe orarie deliberate ed approvate dall’A.S.F. sulla base di importi economici determinati con specifici accordi sindacali, formalmente recepiti. 73 2. Le tariffe orarie corrisposte al personale del comparto sono maggiorate degli oneri riflessi nella misura, attuale, del 33,51%. 3. Il compenso incentivante compete a tutti gli operatori coinvolti nel progetto ed è determinato in ragione dei risultati effettivamente conseguiti con possibile diversificazione sulla base delle prestazioni effettivamente rese e delle ore realmente effettuate. 4. Per la richiesta delle liquidazione dei compensi incentivanti alla S.C. Sviluppo del personale e sistema premiante, si rinvia a quanto indicato nell’art. 9 punti 4, 5, 6 e 7 . 74 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 Le parti concordano che la disciplina del rapporto di lavoro part time, così come previsto dal protocollo di intesa allegato n. 5 al presente CCIA, entrerà in vigore solo dopo la definizione della mappatura dei posti riservati al tempo parziale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti concordano, in merito al servizio mensa, che, in via sperimentale, per 3 mesi, a decorrere dal 1.12.2006, compatibilmente alle modifiche che si renderà necessario adottare per la rilevazione automatica delle presenze, sia concessa la possibilità della fruizione dello stesso, anche al personale che non rientra in servizio, per almeno 1 ora, ad un costo non superiore a 3 €. 75 DICHIARAZIONE A VERBALE N.1 La RSU, in merito alla applicazione del nuovo regolamento orario di servizio, chiede che sia fatta una prima verifica al 31.03.2007 e, successivamente, con cadenza annuale. RSU firmato 76