Lettera in data 6 luglio 2010 di Elena Espinosa Mangana, ministro spagnolo dell'Ambiente, delle aree rurali e marine, a Erminia Mazzoni, presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo Traduzione Signora presidente, in risposta alla sua lettera dello scorso 20 maggio, nella quale si richiedevano nuovamente spiegazioni in merito alla legge spagnola sulle coste ("Ley de Costas") del 1988 e le relative azioni in materia, sia per quanto riguarda la redazione e il contenuto di detta legge sia rispetto alla sua interpretazione e applicazione, non solo attraverso procedimenti e decisioni amministrative (ossia esecutive, realizzate dalla pubblica amministrazione) ma anche mediante decisioni giudiziarie, inclusi i provvedimenti dei catasti immobiliari, risulta opportuno spiegare quanto segue. La vigente legge sulle coste del 1988 rappresenta una pietra miliare della disciplina giuridica della costa spagnola: per la prima volta, infatti, tale legge ha introdotto strumenti efficaci finalizzati non solo alla protezione dell'integrità fisica e ambientale della costa ma che mirano anche a garantire l'uso e l'accesso pubblico di tutti i cittadini, spagnoli o meno, che vogliano beneficiarne. Gli effetti positivi della legislazione sulle coste spagnole, sia in termini di tutela dell'integrità fisica del litorale sia di difesa della sua titolarità e del suo utilizzo pubblico, sono evidenti: lo dimostra il sostegno fornito alla legge dai gruppi ecologisti, come risulta dalla lettera inviata alla commissione da lei presieduta in occasione dell'audizione del direttore generale del 22 e 23 marzo di quest'anno. L'efficacia di tale norma, la cui concreta e piena applicazione giuridica non è stata facile in quanto una parte importante della norma è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale (ritenendo che la legge potesse dare luogo a procedimenti di espropriazione e all'invasione delle competenze regionali) sta proprio nel fatto che essa configura e disciplina istituti giuridici che sono stati e che sono ancora fondamentali per i citati obiettivi di protezione fisica e giuridica: tra questi, la delimitazione del demanio pubblico marittimo-terrestre e, di conseguenza, la regolarizzazione delle situazioni giuridiche configuratesi a norma delle leggi precedenti a quella in vigore e persino prima della Costituzione del 1978, attraverso l'applicazione del regime transitorio della legge sulle coste. Più specificamente, la delimitazione e l'applicazione del regime transitorio costituiscono l'oggetto preminente delle petizioni dei firmatari. L'impugnazione della legge sulle coste dinanzi alla Corte costituzionale spagnola (organo responsabile, tra l'altro, del controllo di costituzionalità delle nostre leggi) ha dato luogo alla sentenza n. 149/91, che non solo ha confermato la compatibilità di tale legge con la nostra carta costituzionale nella sua pratica totalità ma ha anche fornito norme interpretative essenziali per la sua applicazione. Non bisogna dimenticare che sia la regolamentazione della delimitazione del demanio pubblico marittimo-territoriale fornita dalla legge, sia l'applicazione delle sue disposizioni transitorie (che regolamentano le modalità di risarcimento in caso di perdita di proprietà dovuta al fatto che taluni terreni sui quali in passato sarebbero potute esistere proprietà appartengono, in virtù delle loro caratteristiche fisiche e quale obbligo costituzionale, al demanio LT\866553IT.doc IT PE464.820v01-00 Unita nella diversità IT pubblico marittimo-territoriale di titolarità statale) sono state espressamente dichiarate costituzionali. Oltre alla lettera della legge sulle coste che, come si è detto, è passata al vaglio della Corte costituzionale spagnola, l'amministrazione generale dello Stato, nell'esercizio delle facoltà di cui dispone in materia di protezione e difesa del demanio pubblico marittimo-territoriale, non fa altro che ottemperare all'obbligo di applicare tale legge avviando, trattando e risolvendo i procedimenti amministrativi attraverso i quali si dà applicazione pratica alle potestà dello Stato relativamente ai beni che, per obbligo costituzionale e giuridico, appartengono a quest'ultimo (nel caso in specie, i beni che sia l'articolo 132 della Costituzione sia la stessa legge sulle coste pongono sotto il demanio pubblico marittimo-territoriale). Con tali premesse, sono lieta di dare una risposta compiuta alle questioni concrete sollevate nella sua lettera, sulle quali va fatta chiarezza nel quadro sopra esposto. Va anzitutto ricordato che la configurazione della costa come demanio pubblico, ossia come patrimonio collettivo, non è un'innovazione introdotta dalla legge sulle coste del 1988. Tale configurazione, infatti, è riconducibile alle origini della nostra tradizione giuridica contemplata nel diritto romano e nel diritto medievale ("Partidas"), ottenendo poi il suo massimo riconoscimento normativo nella Costituzione del 1978, il cui sviluppo dà attuazione alla legge sulle coste del 1988. Il demanio pubblico, in quanto tale, è destinato all'utilizzo di tutti i cittadini e risulta imprescrittibile, impignorabile e inalienabile. Per la sua determinazione, la legge stabilisce alcune definizioni di demanio pubblico e configura il procedimento di delimitazione. In tal senso, si critica la mancanza di chiarezza dei concetti e delle disposizioni approvate per la sua applicazione, cosa che ha dato luogo a interpretazioni che potrebbero apparire arbitrarie. Le proprietà demaniali marittimo-territoriali lungo la costa spagnola si estendono per circa 10 160 chilometri, con caratteristiche molto eterogenee, 9 000 dei quali risultano delimitati. La demarcazione interessa quindi oltre il 92% della nostra costa; continuando di questo passo, si perverrà alla sua totale delimitazione. Di fatto, nell'attuale legislatura, è previsto il completamento della definizione dei confini del litorale spagnolo. Per applicare il disposto della legge sulle coste del 1988 si parte da una situazione fattuale e giuridica esistente caso per caso già prima della sua entrata in vigore. Tale situazione non estendeva la protezione giuridica a tutti i beni che attualmente rientrano nel demanio pubblico marittimo-territoriale: ciò ha comportato la trasformazione della realtà costiera mediante un processo di urbanizzazione acceleratosi nel corso di tutto il XX secolo. Così, talune zone che all'epoca presentavano caratteristiche naturali proprie del demanio pubblico, oggi risultano totalmente antropizzate (nuclei urbani, zone industriali, porti ecc.), e le loro caratteristiche naturali sono totalmente irriconoscibili. È a partire da questa realtà che si fissa la linea di confine, la cui configurazione definitiva si ottiene tramite l'incorporazione di studi multidisciplinari in ogni pratica e il contribuito degli interessati e delle altre amministrazioni: il risultato finale è quindi la linea di demarcazione del demanio pubblico marittimo-territoriale. Tale demarcazione non è velleitaria e men che meno arbitraria: essa si limita infatti a codificare in un atto amministrativo, che configura la sua rappresentazione grafica attraverso una serie di piani, ciò che la natura (forse sì velleitariamente) ha disegnato come limite interno di una spiaggia, di una duna, di una scogliera, di una laguna PE464.820v01-00 IT 2/6 LT\866553IT.doc litoranea … tenendo conto dell'azione dell'uomo nel corso della storia fino all'entrata in vigore della legge. Il demanio pubblico marittimo-territoriale è tale per definizione e l'amministrazione si limita a raccogliere tale confine naturale in una disposizione amministrativa con la massima esattezza e precisione possibili, sulla base della configurazione del terreno al momento dell'entrata in vigore della legge sulle coste. Tutto ciò si realizza con un procedimento garantista al quale partecipano tutti gli interessati, fornendo gli studi e gli elementi che ritengono pertinenti. Non si può parlare di arbitrarietà nella misura in cui le disposizioni di demarcazione (come tutti gli atti amministrativi in uno Stato di diritto) possono essere impugnate, cosa che nella pratica succede spesso a causa delle divergenze in merito alla loro motivazione concreta. A dimostrazione del rigore e della qualità tecnica che caratterizzano i provvedimenti di demarcazione, va sottolineato che, negli ultimi anni, il 96% dei ricorsi presentati contro i provvedimenti di demarcazione del demanio pubblico marittimo-territoriale emessi da questo dipartimento è stato respinto totalmente o in parte, laddove solo il 4% è stato accolto nella sua totalità. (dati al 31 marzo 2010). Inoltre, si è detto che la possibile causa di tale arbitrarietà risiede in istituti, approvati sei anni fa, che non indicano chiaramente come debba determinarsi il demanio pubblico marittimoterritoriale. Non è però vero che la delimitazione del litorale è stata accelerata e che ha avuto un impatto particolare sulle proprietà di privati negli ultimi sei anni. La realizzazione delle demarcazioni è iniziata con l'entrata in vigore della Ley de Costas, ma è il 1999 l'anno in cui se ne approvano in maggior numero (810 Km). Buona parte dei casi sollevati sono precedenti a tale data: tra questi, i casi relativi alle petizioni 103/2009 (demarcazione approvata mediante l'ordinanza ministeriale del 17 giugno 1998), 278/2009 (demarcazione approvata mediante l'ordinanza ministeriale del 28 febbraio 2003), 626/2009 (demarcazione approvata mediante l'ordinanza ministeriale del 21 novembre 1997) e 667/2009 (demarcazione approvata mediante l'ordinanza ministeriale dell'11 dicembre 2002). In definitiva, non è vero, come si segnala in alcune petizioni, che i confini del demanio pubblico marittimo-territoriale su cui si basano le delimitazioni sono arbitrari, che si realizzano con tracciati a "zig-zag" o che l'amministrazione vi provvede ingiustificatamente per proteggere determinati interessi. A margine delle considerazioni generali, e a titolo esemplificativo, la demarcazione cui fanno riferimento le petizioni 174/2008 e 606, 611, 618, 666, 676 e 1499 del 2009 è quella approvata tramite l'ordinanza ministeriale del 21 dicembre 2007, nella spiaggia del Saler (comune di Valencia), che incorpora nel demanio pubblico marittimo-territoriale numerosi alloggi di elevato valore e un hotel a 5 stelle perché siti su terreni dunari, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della Ley de Costas. Orbene, tale provvedimento di delimitazione è stato impugnato dai soggetti interessati e, in merito ad esso, sono state emesse almeno tre sentenze del tribunale nazionale spagnolo che confermano la bontà della demarcazione. In tali sentenze si stabilisce che la demarcazione è stata effettuata correttamente e che i ricorrenti hanno avuto la possibilità di difendersi. Quanto al merito della questione, il tribunale ritiene che, valutando nel loro insieme tutte le relazioni o gli studi, gli studi fotografici realizzati, il fotogramma del volo del 1956 e le fotografie di cui alle pagine 48, 49, 68 e 69, tra le altre, dello studio Tragsatec, la sua inclusione nel demanio (compatibilmente con il concetto di spiaggia dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della Ley de Costas) sia giustificata perché ritenuta necessaria per garantire la stabilità della spiaggia e la tutela della costa. Inoltre, l'esempio precedente priva del loro fondamento le obiezioni (p. es. nella petizione 274/2009) spesso sollevate in merito alle delimitazioni, ossia che si realizzano con un tracciato a "zig-zag" con il fine di escludere le proprietà dei ricchi e includere solo quelle dei poveri. LT\866553IT.doc 3/6 PE464.820v01-00 IT Un simile avallo dei tribunali lo hanno ottenuto le delimitazioni cui fanno riferimento altre petizioni, tra cui la 103/2009 (sentenze del tribunale nazionale del 2 novembre 2000 e del 18 febbraio 2004), la 303/2008 o la 626/2009. Va altresì ribadita la pubblicità e l'accesso di tutti gli interessati al procedimento di delimitazione. In tal senso, bisogna sottolineare la falsità dell'affermazione secondo cui agli stranieri residenti in Spagna non vengono debitamente notificati i procedimenti di delimitazione come segnalato, per esempio, nella petizione 867/2008. Tra l'altro tale informazione, la cui eventuale mancanza avrebbe dovuto e potuto essere rettificata (sia in via amministrativa sia in sede di contenzioso), figura nel provvedimento di delimitazione approvato con l'ordinanza ministeriale de 17 gennaio 2005 cui fa riferimento tale petizione (provvedimento che è stato debitamente notificato allo studio legale indicato dallo stesso ricorrente). Si afferma altresì che la legge sulle coste non rispetta i diritti di proprietà preesistenti. In merito a tale questione, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari. La prima è che, come è emerso in occasione dell'audizione del direttore generale per la Sostenibilità delle coste e del mare, non tutti i casi presentati si riferiscono a problemi le cui origini sono da ricondursi alla perdita del diritto di proprietà. Nelle petizioni 303/2008, 278/2009 9 881/2009, si evidenzia che si tratta di questioni relative della cosiddetta servitù di protezione, dove non si produce una perdita del diritto di proprietà. In altri casi, si constata che la zona che dà origine ai problemi sollevati era già demanio pubblico prima dell'entrata in vigore della legge sulle coste del 1988. Nel caso della petizione 274/2009 (il caso di Chovito), per esempio, gli alloggi si trovavano sul territorio di demanio pubblico marittimo-territoriale sin dall'approvazione delle demarcazioni negli anni Sessanta; è stato dopo un lungo processo giudiziale, nel quale gli interessati hanno avuto la possibilità di presentare gli elementi ritenuti opportuni, che si è potuto procedere al recupero di questo spazio per il demanio pubblico marittimo-territoriale. Parimenti, nelle petizioni 296/2009, 1485/2008 o 298/2009 (il caso di Empuriabrava), il titolo di concessione del 1980 (dunque precedente alla Ley de Costas del 1988) che autorizza la realizzazione dei canali oggetto della controversia già prevede espressamente che il terreno occupato dall'acqua sia demanio pubblico. In tale documento, si stabiliva espressamente che tutti i canali interni, con le loro acque e pareti affioranti, hanno il carattere di demanio pubblico e che, quindi, tutti i terreni adiacenti sono soggetti, ove possibile tenendo conto delle costruzioni realizzate, alla servitù di vigilanza imposta dalla Ley de Costas. In secondo luogo, analizzando la questione dal punto di vista del diritto di proprietà, va ricordata la posizione della Commissione in materia: secondo quest'ultima, il semplice fatto che alcune delle persone che sarebbero state vittima di una presunta violazione di un diritto fondamentale consacrato nella convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e nella carta dei diritti fondamentali dell'UE abbiano esercitati i loro diritti (in quanto cittadini dell'UE) di libera circolazione e libertà di stabilimento, non basta per ritenere che la questione rientri nell'ambito di competenza dell'Unione europea; quanto alla presunta violazione del diritto di proprietà (articolo 1 del primo protocollo addizionale della CEDU), la relazione non mostra alcuna connessione con il diritto dell'Unione europea. In terzo luogo, e introducendo l'analisi del regime di compensazione previsto nelle disposizioni transitorie della Ley de Costas, va ricordato che la questione riguarda fondamentalmente il PE464.820v01-00 IT 4/6 LT\866553IT.doc conflitto tra gli interessi pubblici di protezione del litorale, da un lato, e gli interessi privati riconducibili all'esistenza di titoli di proprietà preesistenti, dall'altro. In tale senso, ritengo che un elemento di cui tenere conto sia la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 29 marzo 2010 (Brosset-Triboulet e altri/Francia), che parte dall'analisi di un caso simile a quelli analizzati in questa sede e che riguarda la preminenza del demanio pubblico sulle rivendicazioni del diritto di proprietà. La conclusione fondamentale della sentenza è che gli interessi pubblici di protezione del litorale hanno la preminenza sui diritti dei privati. Passando all'analisi del regime specifico previsto dalla legge sulle coste in materia di compensazione, che presuppone il riconoscimento di una concessione a chi è stato titolare di beni che, dopo la Costituzione del 1978, sono diventati demaniali, va segnalato che la decisione (sancita dalla legge sulle coste) di eliminare le titolarità private sui terreni inclusi nel demanio pubblico marittimo-territoriale non può essere considerata (secondo la Corte costituzionale) arbitraria o ingiustificata visto che, come ha affermato la Corte, essa rappresenta la maniera più semplice e diretta di mettere in pratica una decisione già adottata dalla Costituzione stessa di modo che, se di espropriazione si deve parlare, è la stessa Costituzione del 1978 che stabilisce la ragione dell'esproprio. Bisogna ricordare che la Corte costituzionale ha stabilito, in maniera inequivocabile, che la chiarezza dell'articolo 132, paragrafo 2, della Costituzione del 1978 obbliga a intendere che, dal momento stesso della promulgazione del testo costituzionale, gli spazi enumerati in tale articolo risultano integrati nel demanio dello Stato, benché si raccomandi al legislatore di definirne il regime giuridico e all'amministrazione di delimitarne i confini. Il regime transitorio della legge (che suscita tante discussioni) non ha fatto altro che risolvere i problemi derivanti dalla possibile esistenza di diritti di proprietà su zone che, per mandato costituzionale, fanno parte del demanio pubblico dello Stato, secondo la linea stabilita dalla nostra tradizione giuridica da tempo immemorabile. È su queste premesse che si fonda il regime transitorio della legge sulle coste, espressamente dichiarato costituzionale e non confiscatorio nella sentenza della Corte costituzionale n. 149/91, che lo qualifica come "forma speciale di espropriazione" in cui il giusto risarcimento è una concessione che compensa la perdita della proprietà privata, incompatibile con la natura demaniale di tali spazi. La compensazione che la legge prevede attraverso il titolo di concessione pertinente è, secondo la Corte costituzionale, proporzionale ed equilibrata. La legge sulle coste, inoltre, parte da una situazione in cui le norme precedenti non fornivano un'adeguata protezione giuridica al demanio pubblico poiché, a margine di altre questioni, non consentivano l'accesso al registro della delimitazione del demanio pubblico. Detto questo, e considerando che l'iscrizione nel registro è garanzia della validità del titolo ma non della realtà fisica del bene al quale si riferisce, sono frequenti le iscrizioni che fanno riferimento al fatto che la proprietà confina con il mare o con un altro Stato dal quale è separata dal mare, con un'incidenza negativa sulla protezione del demanio pubblico marittimo-territoriale. È per questa ragione che la legge sulle coste e la legislazione sui beni dello Stato reagiscono a tale situazione e consentono l'immatricolazione di questi beni, conferendo la giusta sicurezza giuridica alle situazioni di diritto che confinano con il demanio pubblico. L'approfondimento rispetto all'adeguata pubblicità della delimitazione del demanio pubblico rappresenta una priorità delle azioni della direzione generale per la Sostenibilità delle coste e del mare che a breve, in collaborazione con la direzione generale del Catasto, coordinerà la pubblicità della linea di demarcazione, così che i cittadini possano conoscere esattamente l'ubicazione del demanio pubblico tramite Internet. Un'altra linea d'azione finalizzata a chiarire la situazione dei privati interessati dalla delimitazione del demanio pubblico marittimo-territoriale è l'approfondimento del programma di LT\866553IT.doc 5/6 PE464.820v01-00 IT riconoscimento dei diritti, così che i cittadini possano ottenere l'opportuno titolo di occupazione del demanio pubblico marittimo-territoriale in linea con la Ley de Costas e che possano beneficiare di un'adeguata sicurezza giuridica quanto alla loro situazione. Infine, con l'obiettivo di adeguare il regime delle concessioni previste dal regime transitorio alla loro natura risarcitoria, va segnalato che il progetto di legge sulla navigazione marittima prevede la modifica della legge sulle coste in quanto consente, previa autorizzazione, la trasmissione fra vivi della concessione riconosciuta a norma della prima disposizione transitoria e semplifica la procedura così da agevolarne il conferimento. Al di là delle questioni sollevate in via generale nella presente lettera, questo ministero è disponibile ad analizzare e a rispondere a tutti i temi sollevati dai firmatari che sembrano essere di natura molto eterogenea, come è emerso dagli interventi degli stessi nelle sessioni del 22 e 23 marzo. Tale dipartimento, inoltre, s'impegna a preservare o, se possibile, a migliorare il livello del suo operato secondo le linee generali sopra menzionate, sempre nel quadro vincolante che, a tal fine, ci fornisce il nostro ordinamento giuridico. (Formula di saluto e firma) PE464.820v01-00 IT 6/6 LT\866553IT.doc