Università La Sapienza di Roma
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Diritto Tributario
Prof.ssa Rossella Miceli
A cura di:
Dott. Francesco Corda
IL PROCESSO TRIBUTARIO
I
PARTE 1
 L’attività giurisdizionale e la giurisdizione tributaria.
o La giurisdizione e il processo.
II
o
o
Il diritto di difesa.
Le caratteristiche della giurisdizione tributaria.
o
o
La giurisdizione tributaria: le Commissioni Tributarie.
La delimitazione della giurisdizione tributaria: criteri oggettivi e soggettivi.
o
Il difetto di giurisdizione: la riassunzione ed il regolamento preventivo di
giurisdizione.
PARTE 2
 Il processo tributario: profili generali.
o
o
Le fonti del processo tributario.
Il processo tributario quale giudizio di “impugnazione - merito”.
o Tipi di azione.
 L’azione di impugnazione e di rimborso: il ricorso.
o
2
Le parti processuali.
(
(segue)
o L’oggetto dell’impugnazione. Atti impugnabili e limiti dell’impugnazione.
o
o
I motivi.
Il principio dispositivo e l’onere della prova.
o Le prove nel processo tributario.
 Il giudizio di primo grado (iter processuale).
 La decisione.
III PARTE 3
 Il passaggio in giudicato e il sistema delle impugnazioni.
o L’appello.
o
Le prove in appello e il procedimento.
o
Le sentenze del giudizio di appello.
o
o
Il ricorso per cassazione (cenni generali).
Il ricorso per cassazione. I Tipi di sentenze.
o La revocazione.
 Gli eventi particolari del processo: sospensione, interruzione ed estinzione.
 L’esecuzione delle sentenze favorevoli al contribuente:
il giudizio di ottemperanza.
 La tutela cautelare a favore del contribuente.
 Annotazione a margine: i termini processuali.
3
Parte Prima
L’attività giurisdizionale e la giurisdizione tributaria.
La giurisdizione e il processo
•
La giurisdizione è uno dei tre poteri o funzioni fondamentali dello Stato (potere
legislativo, esecutivo e giudiziario).
•
E’ esercitata dai Magistrati, che compongono l’ordinamento giudiziario (Art. 102
Cost.).
•
E’ diretta all’attuazione ed applicazione delle norme giuridiche, generali ed
astratte, ai singoli casi concreti.
•
Attraverso la giurisdizione, lo Stato assicura la tutela dei diritti e degli interessi del
singolo, sia nei rapporti con gli altri consociati, sia nei confronti dei propri organi o enti,
garantendo la realizzazione del c.d. “diritto di difesa” sancito dall’art. 24, comma 1,
Cost., secondo il quale:
“ Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi”.
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Il diritto di difesa
• L’art.24 Cost. prospetta un “giudizio” messo in moto da
una certa iniziativa (l’”agire”) configurata per “tutti”
alla “tutela” dei diritti e degli interessi.
• Questo “giudizio” appare, sotto un primo profilo
generalissimo, come una attività che procede verso la
tutela dei diritti e degli interessi.
6
Le caratteristiche della giurisdizione tributaria
 Caratteristiche fondamentali della funzione giurisdizionale sono:

Strumentalità rispetto al diritto da tutelare: con le norme sostanziali o primarie, il
legislatore disciplina i diritti soggettivi e gli interessi del singolo ritenuti meritevoli di
tutela. Con le norme processuali o secondarie, il legislatore disciplina forme e modi di
esercizio dell’attività giurisdizionale, che costituisce lo strumento per l’attuazione dei
diritti e degli interessi nell’ipotesi in cui tale attuazione non si verifichi spontaneamente.

Carattere sostitutivo: gli organi cui è devoluta l’attività giurisdizionale si sostituiscono
a coloro che avrebbero dovuto tenere il comportamento previsto, dalle norme sostanziali
in via primaria, per attuare, in via secondaria, quella medesima protezione dei diritti che
stava alla base in via primaria della norma sostanziale. Funzione correlata al divieto
dell’autodifesa.

Terzietà e imparzialità dei soggetti che esercitano la funzione giurisdizionale rispetto
agli interessi in conflitto. La terzietà e imparzialità dei Giudici, sancita a livello
costituzionale (Art. 101, comma 2, Cost.), è assicurata attraverso specifici istituti
processuali (astensione e ricusazione del Giudice _ v. infra pag. 9).
7
•
Lo strumento principale dell’attività giurisdizionale è il processo, ovvero un sequenza di
atti, concatenati tra loro, avviata dalla “domanda” (espressione del potere di “agire in
giudizio”), che una parte (denominata “attore” o “ricorrente”) rivolge a un Giudice
terzo e imparziale nei confronti di un ’ altra parte (denominata “ convenuto ” o
“resistente”) e diretta ad ottenere una pronuncia del Giudice sulla domanda stessa, per
la tutela di diritti soggettivi o interessi legittimi.
•
Il diritto processuale è, dunque, l ’ insieme delle norme giuridiche che disciplinano i
presupposti, la forma e gli effetti dei vari atti compiuti nell’ambito del processo, cioè
l’attività del “procedere”.
•
All’interno del processo la tutela del diritto si realizza mediante diversi tipi di attività (la
cognizione, l ’ esecuzione e la cautela) cui corrispondono diversi procedimenti, che
vengono avviati dalla parte che “agisce” in giudizio attraverso diversi tipi di “domanda”
(azione di cognizione, esecutiva e cautelare).
•
A seconda della natura del diritto soggettivo o dell’interesse oggetto di tutela, distinguiamo
tra diversi tipi di Giurisdizione (recte: Giudici) e diversi tipi di processo.
8
•
Una prima e importante distinzione, sancita dalla Costituzione è quella tra:
 Giurisdizione del Giudice Ordinario Civile e Penale (art. 102 Cost);
 Giurisdizione dei Giudici Speciali (art. 103 Cost.), ovvero:
 Corte de Conti;
 Tribunali militari;
 Giudice Amministrativo: TAR e Consiglio di Stato;
 Giudice Tributario: Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
Non è richiamato dall’art. 103 Cost. in quanto la natura giurisdizionale
delle Commissioni tributarie è stata consacrata solo a seguito della riforma
degli anni ‘70 (L. 9 ottobre 1971, n. 825).
N.B.: La giurisdizione del Giudice Ordinario è una giurisdizione a carattere
residuale rispetto a quella dei giudici speciali: tutte le controversie la cui
cognizione, per legge, non è attribuita ad uno dei Giudici Speciali, rientrano
nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
9
La giurisdizione tributaria:
Le Commissioni tributarie.
•
Struttura e composizione delle Commissioni Tributarie sono attualmente
disciplinate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545
•
Le Commissione Tributarie sono articolate in:
 Commissioni Tributarie Provinciali (CTP): sono giudici del primo
grado di giudizio, aventi sede in ciascun capoluogo di provincia. Sono
competenti a giudicare le controversie proposte nei confronti degli uffici
tributari locali dell’Agenzia delle Entrate, degli enti locali o dei concessionari
del servizio della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione.
 Commissioni Tributarie Regionali (CTR): giudici di appello, dinnanzi
alle quali si svolge il secondo grado di giudizio ed hanno sede nel
capoluogo di ogni Regione. Sono competenti a giudicare le impugnazioni
avverso le decisioni delle CTP che hanno sede nella loro circoscrizione (art.
4, d.lgs. n. 546/92).
•
La competenza territoriale delle Commissioni tributarie è inderogabile.
•
Le Commissioni tributarie giudicano in composizione collegiale.
10
L’imparzialità del giudice tributario.
•
La imparzialità del Giudice tributario è garantita:

dalla indipendenza che attiene alla struttura organizzativa
dell’organo giurisdizionale e si risolve nell’assenza di vincoli di
soggezione sia interni che esterni;
 dalla terzietà concepita come estraneità del giudice rispetto alle
parti ed agli interessi i causa.
Tali garanzie astratte sul piano concreto si attuano:
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• Su un piano generale, mediante l’istituzione di un organo di autogoverno
(il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria) nonché mediante la
definizione di rigorosi requisiti di idoneità dei giudici tributari e l’attribuzione
di un compenso economico per l’attività svolta;
• rispetto al caso concreto, attraverso le regole sull’astensione e
ricusazione del giudice:
 Gli artt. 51 c.p.c. e 6 d.lgs. n. 546/92, individuano una serie di
situazioni al verificarsi delle quali il Giudice ha l’obbligo di astenersi: p.e.
casi in cui il Giudice abbia rapporti di parentela (art. 51 c.p.c.) o rapporti di
lavoro autonomo o collaborazione con una delle parti (art. 6).
 Ove il Giudice non si sia astenuto spontaneamente, ciascuna delle parti
può proporne la ricusazione (e, quindi, l’esclusione dal Collegio decidente),
mediante ricorso al Collegio cui appartiene il giudice ricusato, contenente i
motivi specifici di ricusazione e i relativi mezzi di prova (art. 52 c.p.c.).
• Inoltre, anche ai Giudici tributari si applicano le disposizioni della L. n.
117/1988 (risarcimento dei danni ingiusti cagionati con dolo o colpa grave
nell’esercizio delle funzioni).
12
•
La delimitazione della giurisdizione
tributaria: criteri oggettivi e soggettivi
La giurisdizione del Giudice tributario può essere individuata e delimitata in base ad
una serie di criteri di tipo oggettivo e soggettivo (cd. Limiti esterni ed interni) ai sensi
del d.lgs. 546/1992:
i.
Criteri oggettivi: il tributo e la natura tributaria del rapporto giuridico
controverso.
Appartengono alla giurisdizione tributaria (art. 2) dopo le riforme intercorse per effetto
della legge n. 488/2001 e della legge 248/2005:

in via generale, “tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e
specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali”;

•
nello specifico:
le controversie aventi ad oggetto il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le
sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, gli
interessi e ogni altro accessorio;
le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la
delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione
dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella;
le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale;
le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani,
nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il
diritto sulle pubbliche affissioni.
•
•
•
13
i) (segue) Elementi oggettivi: il tributo e la natura tributaria del rapporto
controverso (i limiti esterni della giurisdizione tributaria).
•
Il criterio principale per individuare la giurisdizione delle commissioni tributarie
è costituito dal concetto di tributo: per effetto della disposizione generale di
cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, tutte le controversie che
concernono i tributi, anche se di nuova istituzione, rientrano
automaticamente nella giurisdizione tributaria.
•
Il tributo, in via generale e di prima approssimazione, può essere definito
come una prestazione patrimoniale imposta, caratterizzata dall’attitudine a
determinare il concorso alle spese pubbliche. L’autoritatività della
prestazione, il depauperamento patrimoniale del soggetto passivo e la
coattività del prelievo, costituiscono dunque elementi essenziali del tributo,
che connotano la natura del rapporto tra contribuente e Ente impositore.
•
La natura tributaria del rapporto controverso costituisce elemento
essenziale ai fini della delimitazione della giurisdizione del Giudice
tributario
rispetto
la
giurisdizione
dell’AGO
e
del
giudice
amministrativo.
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ii) (segue) Elementi oggettivi: l’atto impugnabile (limiti interni della giurisdizione
tributaria).
• Accanto ai criteri di tipo sostanziale (tributo e natura tributaria del rapporto
giuridico controverso), un ulteriore elemento di tipo formale utilizzabile per
delimitare la giurisdizione del Giudice tributario è costituita dalla presenza di uno
degli atti (autonomamente) impugnabili elencati nell’art. 19 d.lgs. N. 546/92:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 d.P.R. n. 602/73;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell' art. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed
interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari;
i)
ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma
impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
15
• N.B. l’elencazione contenuta nell’art. 19 citato, non esaurisce il novero degli
atti (autonomamente) impugnabili dinanzi le commissioni tributarie e non
esclude la possibilità di impugnare atti tributari impositivi non “tipizzati” dalla
norma, ma aventi effetti e funzioni corrispondenti a quelli tipizzati. In particolare:
 ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria sono equiparati agli avvisi di
accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti, non tipizzati
dall’art. 19 citato, con cui la Amministrazione comunica al contribuente una
pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata (Cass. S.U., Sent.
n.
16428/2007). A tal fine, oltre alla natura tributaria
della pretesa, è
necessario che l’atto contenga l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della pretesa, la liquidazione del tributo, e presenti glie effetti caratteristici
dell’autoritatività e dell’esecutorietà;
 Sono impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie anche gli atti
tipicamente impositivi che, pur non richiamati dall’art. 19, rientrano nella
giurisdizione tributaria ratione materiae (p.e. la bolletta doganale e gli
avvisi di rettifica e di accertamento suppletivo in materia doganale, previsti
dall’art. 9 del d.lgs. N. 374/90).
16
iii) i criteri soggettivi: le parti necessarie del processo
•
La natura tributaria del rapporto controverso si riflette sulla natura delle parti del
giudizio.
•
La controversia tributaria vede come parti necessarie:

l’ente impositore del tributo o l’organo della riscossione (rimangono infatti
escluse dalla giurisdizione del giudice tributario le eventuali liti tra privati insorte
nell’applicazione dei tributi (p.e. alcune liti tra sostituto d’imposta e sostituito).
Il principio è enunciato nell’art. 10 del d.lgs. 546/1992, il quale dispone: “Sono
parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del
Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di
riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto
ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle
Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale … l'ufficio delle
entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto
controverso.”

Il ricorrente: questi normalmente coincide con il soggetto privato titolare del
rapporto tributario controverso (soggetto passivo d’imposta), che esercita “l’azione”,
presentando ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso uno degli atti
indicati nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992.
17
•
I suddetti elementi oggettivi e soggettivi devono essere individuati e coesistere
congiuntamente al fine di stabilire se una controversia rientri nella giurisdizione
tributaria, dalla quale sono infatti state escluse:
•
Controversie aventi ad oggetto fattispecie di prelievo coattivo di natura non
tributaria (p.e.: COSAP, Canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue,
sanzioni irrogate da uffici finanziari per la violazione di disposizioni non aventi natura
tributaria), rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario;
•
Controversie sorte tra privati in occasione dell’applicazione di un tributo
(p.e. controversie tra cessionario e cedente per il rimborso dell’IVA applicata
indebitamente in via di rivalsa), rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario;
•
Controversie di natura tributaria sorte sulla base di atti privi di natura
impositiva e non riconducibili ad uno degli atti indicati nell’art. 19 del d.lgs.
N. 546/92, impugnabili dinanzi al Giudice Amministrativo, ove espressivi di un
potere discrezionale;
•
Rientrano, inoltre, nella giurisdizione del Giudice penale, l ’ accertamento e
l ’ applicazione della pena per le violazioni di norme tributarie a rilevanza
penale, individuate dal d.lgs. n. 74/2000.
18
Difetto di giurisdizione: la riassunzione e il
regolamento preventivo di giurisdizione
•
Nel caso venga proposta dinanzi al Giudice tributario una controversia non
rientrante nella sua giurisdizione, si ha il c.d. “difetto di giurisdizione”, rilevabile
in ogni stato e grado del processo: la relativa azione è “inammissibile” in quanto
proposto dinanzi a un giudice privo di potestas iudicandi.
•
In tal caso, è possibile riproporre l’azione dinanzi al diverso Giudice dotato di
giurisdizione entro 3 mesi (il termine è perentorio) dal passaggio in giudicato
della Sentenza del Giudice tributario che ha dichiarato il difetto di giurisdizione,
facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, e ferme
rimanendo le preclusioni già maturate (Art. 59 L. n. 69/2009).
•
E’ ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall’art. 41
c.p.c.:
“Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può
chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni
di giurisdizione” (ma è necessario il patrocinio di un Avvocato abilitato).
19
Parte Seconda
Il processo Tributario: profili generali.
Le fonti del processo tributario.
•
Il processo dinanzi alle commissioni tributarie è regolato:
 Dalle norme costituzionali sulla giurisdizione (in particolare, artt. 24, 111, commi
1, 2, e 6, e 113 Cost.) e dai principi comunitari e della CEDU in materia di tutela
giurisdizionale dei diritti;
 Dal d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il quale detta una dettagliata disciplina
relativa a soggetti e oggetto del processo, definendo i presupposti, la forma e gli
effetti dei vari atti compiuti nell’ambito del processo dinanzi le commissioni
tributarie;
 Dalle norme del Codice di procedura civile, applicabili “per quanto non disposto”
dalle norme del d.lgs. N. 546/92 e in quanto “con esse compatibili” (ex art. 1,
comma 2, d.lgs. n. 546/1992);
 Dal d.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che detta una specifica disciplina per
alcune vicende processuali relative ai giudizi avverso le sanzioni tributarie (p.e.
azione cautelare dell’Amministrazione finanziaria, prevista dall’art. 22 del d.lgs.
472/97);
21
Il processo tributario quale giudizio di
impugnazione - merito.
•
Nell’attuale sistema del contenzioso tributario è attribuita rilevanza centrale all’atto
dell’Ente impositore o dell’organo della riscossione (v. retro pag. 12) avverso il
quale può essere proposto il ricorso (cioè l’atto introduttivo tipico di esercizio
dell’azione nel processo tributario).
•
Tale centralità dell’atto impugnabile ha condizionato la ricostruzione della natura
giuridica (ibrida) del processo tributario, quale giudizio di impugnazione – merito:

Giudizio di impugnazione: l ’ espressione enfatizza la circostanza che il ricorso
tributario è sempre formalmente diretto contro un atto impugnabile. L ’ atto
impugnabile concretizza il c.d. “interesse ad agire” (ex art.100 c.p.c. per proporre una
domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse) del contribuente
e costituisce “condizione dell’azione”.

Giudizio di merito: per sottolineare la circostanza che il ricorso, pur formalmente
indirizzato contro un atto impugnabile, è in realtà diretto a consentire al Giudice
tributario, nei limiti dei motivi devoluti, l’accertamento del regime giuridico del
rapporto tributario sotteso all’atto impugnato.
22
Tipi di azione
Anche nel processo tributario la tutela giurisdizionale si realizza mediante la
cognizione, l’esecuzione e la cautela.
L’Azione di cognizione: nel processo tributario si realizza attraverso l’azione di
impugnazione e l’azione di rimborso. In particolare:
 L’azione di impugnazione: si promuove
autonomamente impugnabili previsti dall’art. 19;
avverso
uno
degli
atti
 L’azione di rimborso avverso il rifiuto tacito dell’ente impositore, si
distingue dall’azione di impugnazione per:
 presupposti e condizioni dell’azione: può essere proposta decorsi 90 giorni
dalla presentazione dell’istanza di restituzione. Il silenzio dell’ente impositore
è equiparato al rifiuto dell’istanza e costituisce presupposto processuale.
 l’oggetto del ricorso: manca un provvedimento espresso;
 delimitazione della cognizione giudiziale: è limitata all’accertamento circa la
spettanza del rimborso.
23
Tipi di azione (segue)
L’Azione “esecutiva”: il contribuente che abbia ottenuto una sentenza favorevole
della CTP o CTR, può agire affinché l’ente impositore si conformi al giudicato
attraverso uno specifico procedimento, il “giudizio di ottemperanza” (art. 70
d.lgs. N. 546/92).
L’Azione cautelare: all’interno del processo tributario distinguiamo:
 L’azione cautelare a favore del contribuente, diretta ad ottenere:
- in primo grado, la sospensione dell’atto impugnato (artt. 47 e 47bis
d.lgs. N. 546/92);
- nei gradi successivi, la sospensione di sentenze sfavorevoli della CTP o
CTR, a loro volta oggetto di impugnazione (art. 373 c.p.c.).
L’azione cautelare a favore dell’erario: diretta ad ottenere l’autorizzazione a
procedere a iscrizione ipotecaria o sequestro conservativo sui beni del
debitore (art. 22 d.lgs. 472/97).
24
L’azione di cognizione: il ricorso
•
L’azione di impugnazione e di rimborso si promuovono con ricorso;
• Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio (ex
art.18) il soggetto – il petitum – la causa petendi:
 la CTP, competente per territorio, cui è diretto;
le parti (ricorrente e ente contro cui è diretto) il soggetto;
l’atto impugnato (petitum), l’oggetto della
impugnazione (causa petendi) ;
domanda
e i motivi di
La sottoscrizione del difensore (o del ricorrente, se in proprio);
Il conferimento dell’incarico al difensore.
25
Condizione di procedibilità per tutte le controversie aventi valore inferiore
o uguale ad €.20.000 è l’esperimento del preventivo procedimento di reclamo
- mediazione
Le parti processuali (art. da 10 a 14, d.lgs.
546/92)
• Le parti processuali, in concreto, devono essere individuate in base all’atto
impugnato, secondo i parametri dell’«interesse ad agire» e della
«legittimazione ad agire» (attiva e passiva).
• Interesse ad agire: bisogno di tutela giurisdizionale
dall’affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi del diritto.
che
emerge
• Legittimazione ad agire: si possono far valere solo quei diritti che si
affermano come diritti propri (attiva) e la cui titolarità (passiva) si afferma in capo
a colui contro il quale si propone la domanda.
1. La legittimazione attiva spetta a chiunque si affermi titolare del diritto fatto
valere nel processo. Nel processo tributario, in prevalenza un giudizio di
accertamento negativo, la situazione giuridica soggettiva si individua per
relationem con la pretesa contestata, cosicché vi è normalmente coincidenza tra
legittimazione attiva, interesse ad agire e qualità di destinatario dell’atto
impugnato.
2. La legittimazione passiva spetta all’ente individuato nel ricorso come titolare
della pretesa contestata ovvero come percettore del tributo indebitamente pagato.
26
… segue. Le parti processuali.
 il
ricorrente: è il soggetto che intende opporsi agli effetti giuridici
dell’atto notificato, potenzialmente lesivi per il soggetto stesso, ovvero il
soggetto che abbia proposto un ’ istanza di rimborso negato dall’ente
impositore. Può non coincidere con il soggetto titolare del rapporto
tributario (parte in senso stretto – parte in senso lato).
 Resistente: la legittimazione passiva spetta all’ente ha emesso l’atto
impugnato. Nel caso il ricorso venga proposto avverso più atti (art. 19,
comma 3) deve essere proposto avverso tutti i relativi enti.
•
Quando l ’ oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più
soggetti, questi devono essere tutti parte dello stesso processo (c.d.
litisconsorzio necessario). Negli altri casi, è comunque ammesso
l’intervento volontario o la chiamata in causa di altri soggetti coinvolti
nel rapporto giuridico d’imposta (c.d. litisconsorzio facoltativo).
•
Le parti diverse dall’Ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente
locale impositore, devono essere assistite da un difensore abilitato
(necessità dell’assistenza tecnica) per tutte le controversie con un
valore superiore ai €.3.000,00.
27
L’oggetto dell’impugnazione (art. 19,
d.lgs. N. 546/92)
• L’oggetto diretto e immediato del giudizio tributario è costituito da uno degli atti
autonomamente impugnabili elencati nell’art. 19 del d.lgs. N. 546/1992 o dagli atti ad
essi equiparabili (v. retro pagg. 12 e 13).
• Gli atti diversi da quelli indicati (e ad essi equiparati) non sono impugnabili
autonomamente:
I c.d. atti prodromici, cioè gli atti meramente preparatori rispetto ad un successivo atto
destinato ad influire sulla sfera giuridica del destinatario (p.e. atti istruttori), non sono
autonomamente impugnabili. Nel caso siano stati posti in violazione di norme
procedurali o sostanziali, possono soltanto addursi a motivi di illegittimità dell’atto
successivo o essere impugnati dinanzi al Giudice amministrativo, ove ne ricorrano i
presupposti (cd. tutela differita).
• Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi
propri.
Gli atti consequenziali di un atto autonomamente impugnabile (p.e. la cartella di
pagamento notificata per la riscossione di importi liquidati in un precedente avviso di
liquidazione) non possono essere impugnati per illegittimità o infondatezza
dell’atto precedente o “presupposto” (nell’esempio, l’avviso di liquidazione);
E’ fatta eccezione per il caso di mancata notifica dell’atto presupposto (art. 19
citato, comma 3), impugnabile unitamente all’atto successivo.
28
I motivi dell’impugnazione
I motivi sono le ragioni di fatto e di diritto dell’impugnazione e variano a
seconda dell’oggetto della domanda:
 Nell’azione di impugnazione, possono attenere sia a vizi formali (difformità dei
requisiti procedimentali e strutturali dell’atto rispetto al paradigma normativo)
che a
vizi di
merito dell’atto impugnato (inesistenza della pretesa
impositiva nell’an e nel quantum o debenza del rimborso);
 Nell’azione di rimborso avverso il silenzio rifiuto, atterranno all’esistenza del
credito richiesto a rimborso;
•
•
I motivi dell’impugnazione devono essere tutti indicati nel ricorso introduttivo
poiché non possono essere introdotti nuovi in un momento successivo (salva
l’ipotesi specifica dei motivi aggiunti);
•
Delimitano la materia del contendere e il thema decidendum: il giudice non può
pronunciarsi su fatti e questioni diverse da quelle prospettate dalle parti, che
non siano rilevabili d’ufficio.
29
Il principio dispositivo e l’onere della
prova.
•
•
•
•
30
Nel processo tributario opera il c.d. “principio dispositivo” in virtù del
quale, spetta alle parti “allegare” i fatti posti a fondamento delle rispettive
domande ed eccezioni, fornendo la prova dei fatti medesimi.
Secondo i principi generali in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.):
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti su cui esso si fonda;
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nell’azione di impugnazione, tale onere risulta invertito, per effetto della
presenza dell’atto impugnato, quale “provocatio ad opponendum”:
i fatti su cui si fonda la pretesa impositiva sono infatti indicati nella motivazione
dell’atto impugnato, mentre spetta al contribuente allegare e provare i fatti
estintivi e modificati della pretesa tributaria o l’inefficacia dei fatti su cui si fonda.
Alle commissioni tributarie sono riconosciuti poteri istruttori speculari a quelli
dell’Ufficio (possono disporre accessi, consulenze tecniche, richiedere dati etc. art. 7) a carattere prettamente complementare rispetto all’onere probatorio delle
parti: tali poteri possono essere infatti esercitati solo “nei limiti dei fatti
dedotti dalle parti”, alle quali soltanto spetta l’onere di allegare il fatto.
Le prove
•
La prova per eccellenza nel giudizio tributario è la prova documentale. Al
riguardo, occorre ricordare che:
 L’atto pubblico e la scrittura autenticata fanno fede fino a querela di falso
limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni e ai fatti che il pubblico
ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza;
 Le scritture contabili obbligatorie non costituiscono prova a favore del
contribuente;
•
Non sono ammesse il giuramento e la prova testimoniale: possono essere
utilizzate dichiarazioni scritte, che hanno il valore di meri indizi.
Tale limitazione rende non vincolante il giudicato penale (ex art. 654 c.p.p.),
che può essere liberamente apprezzato dal giudice;
•
Il giudice può fondare il proprio convincimento anche su presunzioni semplici,
purché gravi, precise e concordanti.
31
Il giudizio di primo grado
Proposizione del ricorso
(notifica o consegna diretta)
Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto ovvero
dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di
rimborso ma entro i termini di prescrizione
Costituzione del ricorrente
(deposito del ricorso)
A pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla
presentazione del ricorso, mediante deposito in CTP del
fascicolo di parte (ricorso + atto impugnato + documenti)
Costituzione del resistente
(deposito controdeduzioni)
Entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, mediante
deposito del fascicolo di parte (controdeduzioni +
eventuali documenti)
Eventuali memorie di parte
(deposito)
Fino a 20 giorni (con documenti) o 10 giorni (solo scritti
difensivi) prima dell’udienza pubblica o 5 giorni prima
dell’udienza camerale (n.b.: sono c.d. “giorni liberi”)
Udienza
Si svolge in camera di consiglio, salvo che una delle parti
non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con
istanza notificata alle altre parti almeno 10 giorni prima
Decisione della
controversia
Viene resa con sentenza, che può essere di
accoglimento o rigetto del ricorso (totale o parziale). E’
resa pubblica mediante deposito nella segretaria della CT.
32
La decisione
La decisione del Giudice è normalmente adottata con sentenza.
•
La sentenza chiude (o definisce) il processo o una fase dello stesso ed esprime la
decisione , anche parziale, in ordine alla causa.
•
Requisiti di forma. La sentenza è pronunciata in nome della Repubblica italiana e
deve contenere (art. 36) l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e
dei loro difensori, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e delle
richieste delle parti, la motivazione (succinta esposizione dei motivi in fatto e
diritto), il dispositivo, la data e a pena di nullità, la sottoscrizione del presidente e
dell’estensore (art. 161 c.p.c.).
•
Il giudice (collegio composto inderogabilmente almeno da tre giudici che decide a
maggioranza) deve decidere su tutti i motivi e le eccezioni proposte dalle parti, e
non oltre questi. In mancanza, la sentenza può essere impugnata per omessa
pronuncia, per ultrapetizione o extrapetizione (principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato).
33
… segue. La decisione.
34
•
La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante
deposito nella segreteria della Commissione tributaria entro 30 giorni
dalla data della deliberazione.
•
Nella motivazione il giudice deve dare atto degli elementi di fatto,
della ragioni giuridiche e del ragionamento logico giuridico seguito. In
mancanza, la sentenza può essere impugnata per vizio di
motivazione.
•
Dalla sentenza occorre distinguere altri provvedimenti del giudice
che, salvo casi eccezionali, non hanno contenuto decisorio e servono
a regolare il funzionamento interno del processo (ordinanza e
decreto).
Parte Terza
Il sistema delle impugnazioni
I procedimenti speciali
Il sistema delle impugnazioni.
36
•
Le impugnazioni costituiscono il complesso dei rimedi approntati
dall’ordinamento per assicurare il più possibile la conformità a
giustizia delle soluzioni offerte in sede giurisdizionale alle
controversie insorte tra i soggetti interessati.
1.
L’ingiustizia cui si intende rimediare con le impugnazioni può
dipendere da errori compiuti dal giudice o da un’incompleta
trattazione della fase processuale.
2.
L’ingiustizia può scaturire da un accertamento dei fatti non
conforme alla realtà o da una erronea interpretazione ed
applicazione delle norme applicabili alla fattispecie.
Il passaggio in giudicato e il sistema delle
impugnazioni.
•
Le parti possono contestare la sentenza ed ottenere un riesame del giudizio
attraverso i c.d. mezzi di impugnazione.
•
La proposizione dell’impugnazione è soggetta a termini perentori (60 giorni dalla
notifica della sentenza o, in mancanza, 6 mesi dalla sua pubblicazione), scaduti i
quali si verifica la decadenza, e l’impugnazione è inammissibile. La decadenza
dall’impugnazione è rilevabile d’ufficio dal Giudice.
I mezzi di impugnazioni si distinguono in:
Ordinari: soggetti al termine semestrale di decadenza (appello, ricorso per
cassazione, revocazione ex art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c);
Straordinari: non soggetti al termine semestrale di decadenza (revocazione ex art.
395, nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.).
A critica libera: in cui il giudice opera un riesame della controversia con gli stessi di
cognizione e decisione del giudice che ha emanato al sentenza impugnata
provvedendo alla sua sostituzione (es. appello).
A critica vincolata: il giudice si limita a conoscere degli specifici vizi da cui si
assume affetta la sentenza impugnata riconducibili a quelli tassativamente previsti e
tipizzati dal legislatore, visi assunti quali sintomi di ingiustizia della sentenza (es.
ricorso per cassazione)
•




37
Il passaggio in giudicato e il sistema delle
impugnazioni.
•
Quando la sentenza non può più essere oggetto di impugnazione
ordinaria, si dice che “passa in giudicato” formale (art. 324 c.p.c.)
e sostanziale (art. 2909 c.c.).
 Formale: nel senso processuale, non vi sono più mezzi per
impugnare la sentenza.
 Sostanziale: “fa stato” tra le part, loro eredi, aventi causa, ossia il
diritto sostanziale deve essere considerato a tutti gli effetti così
come i giudici lo hanno incontrovertibilmente accertato.
38
L’appello
Le sentenze della CTP possono essere appellate dinanzi la CTR (competenti
rispetto la sede della CTP nella circoscrizione della CTR) dalle parti soccombenti
in primo grado, che hanno la legittimazione ad impugnare (pari nel giudizio di
primo grado) e l’interesse ad impugnare (soccombenza reale ed effettiva).
•
• Realizza il doppio grado di giurisdizione e funge da giudice di
impugnazione – merito, perché il suo compito (di regola) non è di annullare la
sentenza di I grado, ma di sostituirla.
• Effetto devolutivo: in forza del quale la causa decisa in primo grado passa alla
piena cognizione del giudice di appello (tantum devolutum quantum appellatum).
• L’appello dichiarato inammissibile non può essere più riproposto, anche se non
sono decorsi i termini di impugnazione (art. 60).
39
… segue. L’Appello.
• La notificazione dell’atto di appello e la costituzione in giudizio della parte
appellante seguono la disciplina dettata per il ricorso in primo grado.
•
L’atto d’appello, deve contenere, a pena di inammissibilità rilevabile
d’ufficio, l’indicazione di:
 La CTR cui è diretto;
 L’appellante (denominazione, eventuale rappresentante legale, sede);
 Altre parti del primo grado contro cui è proposto;
 Estremi della sentenza impugnata;
 l’oggetto della domanda e i motivi specifici di impugnazione;
 La sottoscrizione del difensore;
 Il conferimento dell’incarico al difensore.
•
40
N.B. i motivi specifici assolvono al compito di individuare le questioni che
l’appellante intende sottoporre al riesame nella fase di impugnazione.
Con l’appello la CTR viene investita del rapporto sostanziale controverso, ma nei
limiti delle domande già svolte in primo grado nonché nei limiti dei motivi di
impugnazione della sentenza di primo grado (c.d. effetto devolutivo
dell’appello).
In particolare:
 Sono inammissibili le domande ed eccezioni nuove(cioè quelle non proposte in
primo grado) e se proposte dichiarate inammissibili d’ufficio, salvo gli interessi
maturati dopo la sentenza impugnata;
 L’Ente impositore non può avanzare domande riconvenzionali;
 Se la CTP ha respinto il ricorso sulla base di statuizioni tra loro autonome e
indipendenti, queste devono essere tutte impugnate: le statuizioni non
espressamente impugnate passano in giudicato (c.d. giudicato interno);
 Ciascuna parte ha l’onere di riproporre specificamente le domande ed eccezioni
non accolte dalla CTP (ivi incluse le questioni “assorbite”), le quali, in
mancanza, si intendono rinunciate.
41
Le prove in appello e il procedimento
•
La CTR dispone di poteri probatori più limitati rispetto a quelli della CTP. La
CTR, infatti, non può disporre nuove prove salvo che:
 non le ritenga necessarie ai fini della decisione;
 la parte dimostri di non averle potute fornire nel primo grado di giudizio per
causa ad essa non imputabile (art. 58).
•
•
•
42
La parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti.
si osservano le disposizioni applicabili al procedimento dinanzi la CTP
Nel procedimento di appello, con esclusione degli istituti la cui operatività è
espressamente limitata nell’ambito del primo grado di giudizio (p.e.
conciliazione giudiziale).
Le sentenze del giudizio di appello.
43
1.
Di mero rito: fondate su motivi di mero rito attinenti al giudizio di
appello, i quali impediscono che quest’ultimo pervenga ad una
decisione sul merito della controversia (inammissibilità, estinzione
del giudizio).
2.
Di merito: si pronunciano sul merito della vicenda confermando o
riformando la sentenza impugnata. Hanno sempre effetto
sostitutivo.
3.
Di remissione al giudice di primo grado: rilevano uno degli
errores in procendo ex art. 59 (no contraddittorio) il giudice di
appello rimette la causa alla CTP che ha emesso la sentenza
impugnata.
Il ricorso per cassazione
•
La Corte di Cassazione è un giudice che assolve alla funzione di c.d. “nomofilachia”,
cioè assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione delle leggi nonché il
rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.
•
Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario, un giudizio a
critica vincolata, poiché può essere proposto avverso le sentenze pronunciate in
grado di appello dalla CTR, solo per uno dei motivi indicati nell’art. 360 c.p.c. (motivi
attinenti alla giurisdizione, violazione delle norme sulla competenza, quando non è
prescritto il regolamento di competenza, violazione o falsa applicazione di norme di
diritto, nullità della sentenza o del procedimento, per omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), è esclusa la
generica ingiustizia.
•
Nel relativo giudizio non vi è una fase istruttoria, poiché la Cassazione è giudice di
legittimità (di diritto teso a controllare la puntuale applicazione del diritto ad opera
dei giudici), cui è precluso l’esame del fatto (salvi alcuni casi eccezionali);
•
Il ricorso per cassazione può essere proposto solo a mezzo di un Avvocato abilitato al
patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione.
44
Il ricorso per cassazione. Tipi di sentenze
1. Di rito: viene pronunciata l’inamissibilità e l’improcedibilità del
ricorso, nonché l’estizione del giudizio.
2. Di rigetto: con conseguente passaggio in giudicato della sentenza
impugnata.
3. Di accoglimento senza rinvio:
• Quando viene accertata la carenza di giurisdizione;
• Quando si ritiene che la causa non poteva essere proposta o il
processo proseguito;
• Quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di
norma del diritto e oltre all’annullamento della sentenza
impugnata decide la causa nel merito qualora non siano
necessari ulteriori accertamenti di fatto.
45
(segue). I tipi di sentenze.
4. Di accoglimento con rinvio: alla CTR o alla CTP in caso di rinvio è
sempre onere del contribuente riassumere il giudizio dinanzi alla CTR
o CTP entro i termini di legge, pena l’estinzione del processo (l’atto
diviene definitivo).
• Quando afferma la giurisdizione del giudice tributario negata
dalla sentenza impugnata;
• Quando sono state violate norme sulla competenza;
• Quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di
norma del diritto, ma sono necessari ulteriori accertamenti di
fatto;
• Errores in procedendo;
• Quando riconosciuto fondato vizio di omessa motivazione
46
La revocazione.
• È un mezzo di impugnazione eccezionale che può aggiungersi o sovrapporsi alla
impugnazioni ordinarie. Ciò in relazione al fatto che talune circostanze (i motivi di
revocazione) possono aver deviato o viziato il giudizio in modo così radicale da lasciar
presumere che l’eliminazione della ragione turbativa del giudizio possa mutare l’orientamento
del giudice.
• Si propone dinanzi la medesima CT che ha reso la sentenza impugnata, con ricorso per
revocazione, proposto e depositato secondo i modi e i termini previsti per l’appello (ex art.
395 c.p.c.).
STRAORDINARIA:
• Si distingue in ordinaria e straordinaria:
ORDINARIA:
Può essere promossa per uno dei vizi, rilevabili
dalla stessa sentenza, ex art. 395 c.p.c. n. 3 e 4:
oLa sentenza è effetto di un errore sul fatto;
oLa sentenza è contraria ad altra precedente
avente tra le parti autorità di giudicato;
Si propone entro i termini ordinari di
impugnazione
47
Può essere proposta anche avverso le sentenze per le
quali è già scaduto il termine per l’appello, per uno
dei vizi “occulti” ex art. 395 c.p.c. n. 1, 2, 3 e 6:
oLa sentenza è effetto del dolo di una delle parti o del
giudice;
oSi è giudicato in base a prove dichiarate false;
oDopo la sentenza sono stati trovati uno o più
documenti decisivi.
Si propone entro 60 giorni dalla scoperta del
vizio occulto
Gli eventi particolari del processo
•
Nel corso del processo possono verificarsi una serie di situazioni che non
consentono che il giudizio arrivi subito la decisione:
 La sospensione: il processo è sospeso quando vengono sollevate alcune
questioni aventi carattere pregiudiziale rispetto alle decisione e che non possono
essere risolte dalla CT (querela di falso, disconoscimento della scrittura privata
e questioni sullo stato e la capacità delle persone) in quanto attengono alla
giurisdizione dell’AGO.
 L’interruzione: il processo è interrotto se dopo la sua proposizione viene meno
una delle parti o il relativo difensore (morte, radiazione dall’albo etc.).
In tali casi non possono essere compiuti atti del processo, il quale riprende solo su
istanza di parte.
 L’estinzione: si verifica nei casi di rinuncia al ricorso o all’appello o cessata
materia del contendere o per inattività delle parti, cui spetta di proseguire,
riassumere o integrare il giudizio e non vi abbiano provveduto entro i relativi
termini di legge.
48
L’esecuzione delle sentenze favorevoli al
contribuente: il giudizio di ottemperanza.
•
Il contribuente che abbia ottenuto una pronuncia favorevole della CT, può
ottenere che l’Ufficio si conformi alla pronuncia o attraverso l’esecuzione
forzata disciplinata dal c.p.c. (solo per le sentenze di condanna costituenti
titolo esecutivo) o attraverso il giudizio di ottemperanza (art. 70):
 Può essere promosso solo per l’ottemperanza di sentenze passate in
giudicato;
 Si promuove dinanzi la CTP per le sentenze da questa pronunciate e dinanzi la
CTR in ogni altro caso (anche per le sentenze di cassazione);
 Può essere proposto solo dopo la scadenza del termine ex lege
prescritto o decorsi 30 giorni dalla costituzione in mora dell’Ufficio.
 La CT adita, può sostituirsi all’Ufficio per adottare tutti gli atti necessari
all’adempimento.
49
Il giudizio di ottemperanza
Proposizione del ricorso
per l’ottemperanza
Si propone mediante deposito in CT del ricorso in duplice
originale, indirizzato al Presidente della CT, e contenente,
a pena di inammissibilità, l’indicazione della sentenza di
cui si chiede l’ottemperanza. Un originale del ricorso è
comunicato all’Ufficio dalla stessa segreteria della CT.
Osservazioni dell’Ufficio
Entro 20 giorni dalla comunicazione della cancelleria,
l’Ufficio può trasmettere le proprie osservazioni allegando
Trattazione in camera di consiglio
Possono essere sentite le parti
Sentenza
50
Il collegio:
•Adotta i provvedimenti necessari per l’ottemperanza;
•Può delegare un proprio membro o nominare un commissario
che si sostituisca all’Ufficio per adottare tutti i necessari
provvedimenti attuativi;
•La Sentenza può essere impugnata solo in Cassazione per
inosservanza delle norme sul procedimento.
La tutela cautelare a favore del
contribuente.
•
Alla notifica dell’atto impositivo, segue la fase di riscossione coattiva, ad esito
della quale i beni del contribuente possono essere pignorati ed espropriati
dall’agente della riscossione.
•
Il contribuente può evitare l’apprensione dei propri beni chiedendo alla CTP
la sospensione giudiziale dell’atto impugnato (art. 47);
•
La domanda di sospensione può essere proposta in CTP unitamente al ricorso
avverso l’atto, ovvero successivamente, con istanza separata notificata alle
altre parti e depositata in cancelleria entro 30 giorni;
•
L’istanza deve essere motivata relativamente alla sussistenza dei presupposti
per la tutela cautelare, cioè, il fumus boni iuris (non manifesta infondatezza del
ricorso avverso l’atto) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile che
può derivare dall’esecuzione dell’atto).
•
La CTP decide con ordinanza non impugnabile ma gli effetti della sospensione,
ove concessa, cessano con la pubblicazione della sentenza.
51
•
Con la sentenza n. 217 del 2010, la Corte Costituzionale ha posto le basi per il
superamenti delle posizioni che si erano espresse per l’inapplicabilità dei
rimedi cautelari anche alle sentenze della CTP e CTR, sottolineando la
necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 49 e
riconoscendo alla sentenza della CT portata sostitutiva dell’atto impugnato.
Sulla base di tale pronuncia si è sostenuta:
i.
La possibilità di richiedere la sospensione delle sentenze della CTR,
sfavorevoli al contribuente, impugnate in Cassazione, con apposita istanza
motivata da presentare alla stessa CTR, ex art. 373 c.p.c.;
ii. La possibilità di richiedere la sospensione anche delle sentenze della CTP,
unitamente all’appello dinanzi la CTR, in base all’art. 61, in virtù del quale al
giudizio tributario d’appello sono applicabili le regole del giudizio di primo
grado, e all’art. 19 d.lgs. N. 472/97, che ammette espressamente la
sospensione delle sanzioni in appello.
52
I termini processuali.
•
Il processo è una sequenza di atti, che le parti hanno il potere/dovere di
compiere entro determinati termini legali (se previsti dalla legge) o
giudiziari ( se assegnati dal giudice).
•
I termini legali sono ordinatori, salvo che la legge non li dichiari espressamente
perentori:
 Termini perentori: l’inosservanza del termine comporta la decadenza dalla
facoltà processuale, che non potrà più essere validamente compiuta. Non
possono essere abbreviati o prorogati ma la parte può chiedere di essere
rimessa in termini se dimostri di essere incorsa in decadenza per cause ad essa
non imputabili;
 Termini ordinatori: sono dettati per regolare l’attività processuale, possono
essere prorogati d’ufficio o su istanza di parte proposta prima della scadenza.
53
(segue). I termini processuali.
• Il computo dei termini processuali può essere:
 A mesi o anni: si osserva il calendario comune, prescindendo dal
numero dei giorni;
 A giorni: non si computano il giorno iniziale, salvo si tratti di c.d.
“giorni liberi”
• I giorni festivi si computano sempre nel calcolo del termine. Se il
termine per il compimento di atti svolti fuori dall’udienza scade di
sabato o in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al
primo giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c.). Secondo la
giurisprudenza fanno eccezione a questa regola i termini a
ritroso: ove scadano in un giorno festivo, la scadenza rimane
anticipata al giorno precedente non festivo.
• Sospensione feriale dei termini: il decorso dei termini processuali
è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno e
riprende a decorrere dal 16 settembre. Ove il decorso del termine
abbia inizio nel periodo feriale, l’inizio è differito alla fine del periodo
stesso.
54