statuto sociale e regolamento interno

STATUTO SOCIALE
E REGOLAMENTO
INTERNO
INDICE
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
11
ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE11
ART. 2
DURATA11
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
12
ART. 3
SCOPO MUTUALISTICO12
ART. 4
OGGETTO13
TITOLO III
SOCI LAVORATORI
19
ART. 5
DEFINIZIONE E REQUISITI DEI SOCI19
ART. 6
PROCEDURA DI AMMISSIONE20
ART. 7
AZIONI21
ART. 8
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI22
ART. 9
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO22
ART. 10
RECESSO23
ART. 11
ESCLUSIONE23
ART. 12
COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE24
ART. 13
DOMICILIO DEI SOCI24
ART. 14
DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL’ESCLUSIONE25
ART. 15
MORTE DEL SOCIO25
ART. 16
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI25
TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI E SOCI FINANZIATORI
27
ART. 17
SOCI SOVVENTORI27
ART. 18
CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI27
ART. 19
ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE27
ART. 20
DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI28
ART. 21
OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI28
ART. 22
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI29
PAG 3
ART. 23
RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI29
ART. 46COMPENSI45
ART. 24
POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA30
ART. 47
ART. 24-BISOBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI31
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 25
32
PATRIMONIO SOCIALE32
PRESIDENTE45
ART. 48COMITATI46
ART. 49
COMITATO DEI COORDINATORI47
ART. 50
CESSAZIONE48
Capo II - Attività
ART. 26RISTORNO32
ART. 51
COMPETENZA48
ART. 27
LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO33
ART. 52
RIUNIONI49
ART. 28
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO33
ART. 53
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI50
ART. 29
DESTINAZIONE DELL’UTILE34
TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETÀ
36
ART. 30
ORGANI SOCIALI36
Sezione I - ASSEMBLEA
36
48
ART. 54
RELAZIONE AL BILANCIO50
ART. 55
AZIONE DI RESPONSABILITÀ50
Sezione III - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE
ART. 56
COLLEGIO SINDACALE
NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA51
51
ART. 57
COMPETENZA E RIUNIONI51
ART. 58
REVISIONE LEGALE52
ART. 31
CONVOCAZIONE36
ART. 32
ASSEMBLEA ORDINARIA37
ART. 33
ASSEMBLEA STRAORDINARIA38
ART. 34
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI39
TITOLO VII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 35
INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA39
ART. 59
CLAUSOLA ARBITRALE53
ART. 36
PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA40
ART. 60
ARBITRI E PROCEDIMENTO53
ART. 37
ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI
ART. 61
ESECUZIONE DELLA DECISIONE54
DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA40
Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 38
ART. 39
LISTE41
ART. 40
VOTAZIONE42
41
55
ART. 62
SCIOGLIMENTO55
Capo I – Struttura e modalità di elezione41
ART. 63
DEVOLUZIONE PATRIMONIALE56
NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA41
ART. 64
INDEROGABILITÀ DELLE CLAUSOLE MUTUALISTICHE56
ART. 65
DISPOSIZIONI TRANSITORIE56
ART. 41
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO43
ART. 42
BALLOTTAGGIO E MECCANISMI SUPPLETIVI43
ART. 43
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI44
ART. 44
CONSIGLIERE DI MINORANZA44
ART. 45
INCOMPATIBILITÀ45
PAG 4
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
53
PAG 5
REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI
SOCI FINANZIATORI
59
ART. 1
OGGETTO59
ART. 2 DECORRENZA59
ART. 3
STRUTTURA AZIENDALE59
ART. 4
TIPOLOGIA DEI RAPPORTI60
RAPPORTO ASSOCIATIVO
61
69
ART. 25
FINALITA’ DEL RAPPORTO DEI SOCI FINANZIATORI69
ART. 26
NATURA DEI CONFERIMENTI69
ART. 27
NORME APPLICABILI AI SOCI FINANZIATORI69
ART. 28
OBBLIGHI DEI SOCI FINANZIATORI69
ART. 29
PARTECIPAZIONE DEI SOCI FINANZIATORI69
DISPOSIZIONI FINALI
70
ART. 30
CRISI AZIENDALE70
ART. 31
COMUNICAZIONI AL SOCIO70
ART. 5
FINALITA’ DEL RAPPORTO61
ART. 32
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E NORMATIVE70
ART. 6
REQUISITI61
ART. 33
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA71
ART. 7
DOMANDA DI AMMISSIONE62
ART. 8
VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE62
ART. 9
PARTECIPAZIONE DEI SOCI62
ART. 10
DIRITTI DEI SOCI63
ART. 11
OBBLIGHI DEI SOCI LAVORATORI63
ART. 12
RECESSO 64
ART. 13
ESCLUSIONE64
ART. 14
RAPPORTI FRA SOCI64
RAPPORTO DI LAVORO
65
ART. 15
TIPOLOGIA LAVORATIVA65
ART. 16 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI IN REGIME SUBORDINATO65
ART. 17
ULTERIORI TRATTAMENTI ECONOMICI66
ART. 18
TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PERIODI DI MANCATA SOMMINISTRAZIONE66
ART. 19
TRATTAMENTO ECONOMICO DI LAVORATORI SOMMINISTRATI INQUADRATI
NEL CCNL DELLE IMPRESE COOPERATIVE DELL’EDILIZIA NEI PERIODI DI CASSA
INTEGRAZIONE MALTEMPO
ART. 20
RAPPORTI SUL LAVORO66
ART. 21
COMPORTAMENTI67
ART. 22
DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE67
66
ART. 23
SANZIONI68
ART. 24
PROCEDURE IN CASO DI SANZIONI68
PAG 6
PAG 7
STATUTO SOCIALE
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 25 maggio 2013
LO STATUTO ›
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TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
É costituita con sede nel Comune di Zola Predosa (BO), la società cooperativa denominata
“Manutencoop Società Cooperativa”.
La cooperativa, con decisione assunta dall’Organo Amministrativo, potrà istituire o
sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie.
ART. 2
DURATA
La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata
con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
LO STATUTO ›
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TITOLO II
ART. 4
SCOPO - OGGETTO
OGGETTO
ART. 3
SCOPO MUTUALISTICO
La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della mutualità, senza fini di
speculazione privata.
Scopo della cooperativa è:
›› garantire la continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche, sociali
e professionali del socio e del lavoratore, promuovendone il coinvolgimento e la
responsabilità;
›› valorizzare il lavoro come fattore di libertà e di fondamento della società;
›› promuovere nuove opportunità occupazionali e di affermazione sociale, con
particolare riguardo alle categorie esposte alla disoccupazione, alla sottoccupazione
ed a situazioni di sfruttamento;
›› offrire servizi di qualità con un’impresa costantemente tesa ad infondere innovazione
ed efficienza al cliente;
›› contribuire a migliorare la vita delle persone e l’ambiente nelle città, per le generazioni
attuali e future;
›› rafforzare e sviluppare l’economia sociale.
La cooperativa partecipa al più ampio Movimento Cooperativo, aderendo, con
deliberazione assunta dall’assemblea ordinaria, ad organismi economici e sindacali,
internazionali e nazionali, che abbiano come fine la tutela e lo sviluppo del ruolo
economico e sociale della cooperazione.
La cooperativa si avvale prevalentemente, per la realizzazione dello scambio mutualistico,
delle prestazioni lavorative dei soci ed assume la qualità di «cooperativa a mutualità
prevalente» ai sensi degli artt. 2512 e 2513 codice civile.
Fermo quanto disposto nel comma precedente, la cooperativa si potrà valere anche delle
prestazioni lavorative di non soci.
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›
LO STATUTO
Con riferimento ai requisiti di ammissione ed agli interessi dei soci, la cooperativa ha per
oggetto sociale prevalente la somministrazione di lavoro alle società, enti ed associazioni
utilizzatrici.
La cooperativa può inoltre svolgere servizi di amministrazione del personale, di ricerca
e selezione del personale, di consulenza alle relazioni industriali, di consulenza e servizi
amministrativi in genere nonché attività di promozione e comunicazione per le società
partecipate e terzi.
La cooperativa può inoltre gestire, direttamente o tramite società partecipate,
l’erogazione di servizi di call center, contact center, le attività inbound e outbound
relative ai contatti con i clienti in essere e/o potenziali, le attività di post-chiamata o
post-contatto e di back office relativo alle attività gestite direttamente o dalle società
committenti.
La cooperativa può inoltre assumere, sotto qualsiasi forma, affidamenti, appalti,
concessioni per la progettazione e costruzione di opere, la progettazione e gestione
di servizi e la fornitura di beni, per conto di committenti pubblici e privati, nazionali od
esteri, con particolare riferimento all’attività di gestione integrata dei servizi rivolti agli
immobili o ai patrimoni immobiliari, nonché a quella di gestione dei servizi ambientali.
L’impresa sociale svolgerà la propria attività nei seguenti settori, direttamente e/o
attraverso società e/o enti partecipati:
A. progettazione e gestione integrata di servizi rivolti agli immobili ed ai patrimoni
immobiliari nonché attività ausiliarie, quali:
›› progettazione e gestione servizi integrati di programmazione, gestione,
amministrazione e manutenzione di immobili, loro componenti, e di patrimoni
immobiliari; gestione di servizi integrati relativi a patrimoni immobiliari pubblici e
privati consistente anche nelle attività di: gestione condominiale, riscossione affitti,
gestione amministrativa e contrattuale, ricognizione e censimenti; organizzazione e
coordinamento di persone e di merci per l’esecuzione di servizi accessori o ausiliari
agli immobili di cui sopra e alle attività in essi svolte; servizi informatici ed affini,
progettazione, realizzazione, commercializzazione ed attività di assistenza tecnica
di prodotti informatici e software di base relativamente alla gestione di patrimoni
immobiliari;
LO STATUTO ›
PAG 13
›› progettazione e gestione di servizi di gestione e manutenzione delle strade e piazze,
della segnaletica stradale, degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti
semaforici;
›› servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica,
servizi di sperimentazione tecnica ed analisi;
›› progettazione e realizzazione di lavori di costruzione di opere edili in genere, di
recupero di immobili civili ed industriali, di restauro monumentale, di ristrutturazione,
di manutenzione; organizzazione della direzione lavori e dei servizi tecnici inerenti la
gestione e la manutenzione di immobili;
progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici, termici, idrici, igienicosanitari, frigoriferi, di condizionamento, elettrici, telefonici, antincendio e di allarme;
progettazione, costruzione e gestione di impianti e reti di teleriscaldamento e
cogenerazione, con fonti energetiche fossili e rinnovabili; manutenzione, conduzione e
riparazione dei predetti impianti; servizi di gestione calore; servizi di consulenza energetica
e sulla sicurezza; installazione, manutenzione e riparazione impianti radiotelevisivi
ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;
installazione, manutenzione e riparazione impianti di sollevamento di persone o cose
per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; installazione, trasformazione,
ampliamento e manutenzione degli impianti antincendio; organizzazione della direzione
lavori e dei servizi tecnici relativi alla manutenzione di impianti tecnologici e di impianti
elettrici, meccanici, termici, di condizionamento, idraulici; svolgimento dell’attività di
verifica, relativamente a detti impianti, di conformità alle norme vigenti con conseguente
certificazione rilasciata da soggetti a ciò abilitati; manutenzione apparecchiature
elettromedicali ed impianti gas medicali;
›› progettazione, gestione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali in edifici pubblici e/o privati,
quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture
ospedaliere sanitarie e socio-assistenziali, scuole, alberghi, convitti, caserme etc
nonché relativi a beni di natura storica, artistica ed archeologica, pubblici e/o privati;
piccole manutenzioni in edifici pubblici e privati; servizi di pulizia e sanificazione di
mezzi di trasporto su strada e rotaia; servizio di movimentazione, rimessaggio e
recupero mezzi su strada o rotaia ed attività accessorie; servizi ricettivo-alberghieri;
servizi di rifacimento letti ed accudienza in alberghi, convitti e caserme e luoghi di cura
PAG 14
›
LO STATUTO
e collettività in genere; assunzione lavori ferroviari e pulizie locomotive; commercio
all’ingrosso di articoli per le pulizie; sguatteria, rigoverno stoviglie, attrezzature e
locali cucina; smistamento e distribuzione pasti preparati da terzi; gestione impianti
sportivi; trasporti, trasferimenti e facchinaggio interni ad ospedali e collettività in
genere; servizio di portierato, centralino e gestione corrispondenza; bidellaggio in
istituzioni scolastiche pubbliche e private; accompagnamento in scuolabus o servizi
di linea.
B. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali
integrati e attività connesse, quali:
›› raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale
e/o meccanico;
›› raccolta, trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero;
›› raccolta, trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero;
›› raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
›› raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi;
Servizi ulteriori quali:
›› pulizia, innaffiamento, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade;
›› sgombero neve e spargimento sale;
›› pulizia e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private;
›› diserbo strade e piazze e loro pertinenze;
›› pulizia e manutenzione di parchi e giardini nonché piazzole e spartitraffico;
›› pulizia e servizi di supporto a mercati, fiere e spettacoli itineranti;
›› raccolta siringhe in aree pubbliche;
›› pulizia fontane pubbliche;
›› pulizia bagni pubblici;
›› disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, nonché trattamenti antiparassitari;
›› pulizia e manutenzione delle attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti;
›› trattamenti antigraffiti e deaffissione manifesti;
›› rimozione discariche abusive;
›› gestione integrata del parco contenitori dei rifiuti urbani comprensiva della
movimentazione, manutenzione e servizio di sviluppo;
›› gestione informatizzata dei servizi finalizzata alla riscossione della tariffa per il servizio
di raccolta rifiuti mediante rilevazione di dati di quantificazione e/o identificazione
dei conferimenti ed elaborazione degli stessi ai fini di cui sopra;
LO STATUTO ›
PAG 15
›› gestione informatizzata dei servizi finalizzata all’identificazione ed alla quantificazione
D. Gestione e conduzione di aziende agricole, valorizzazione di fondi agricoli, ed il
dei conferimenti presso stazioni ecologiche, impianti e punti di conferimento
strutturati in genere;
›› gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di
rifiuti raccolti in modo differenziato;
›› gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;
›› gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti;
›› gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati;
›› gestione di impianti di discarica per inerti;
›› gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali;
›› gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi;
›› gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi
e non pericolosi.
C. Progettazione gestione ed erogazione di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento
di rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate,
sia per rifiuti allo stato liquido, sia per rifiuti allo stato solido o semisolido, a rischio
chimico e/o a rischio biologico e attività complementari, quali:
›› gestione integrata di pulizia e manutenzione, movimentazione, servizio di sviluppo
delle attrezzature adibite alla raccolta e movimentazione o deposito dei rifiuti di cui sopra;
›› fornitura contenitori di tutte le tipologie per la gestione dei rifiuti di cui sopra;
›› gestione delle aree e strutture di deposito temporaneo dei rifiuti di cui sopra presso
le strutture produttrici;
›› gestione informatizzata dei servizi di cui sopra, finalizzata alla quantificazione, anche
differenziata, e/o all’identificazione delle produzioni e dei conferimenti di rifiuto
mediante registrazione ed elaborazione dei dati, nonché finalizzata all’integrazione
con sistemi informativi di gestione globale.
Altre attività connesse quali:
›› noleggio attrezzature per rifiuti in genere;
›› bonifica e/o risanamento siti;
›› studi e progettazioni di attività di gestione dei rifiuti;
›› attività di commercio e di intermediazione di rifiuti;
›› progettazione, costruzione e gestione di impianti, anche mobili, di smaltimento,
stoccaggio, riciclaggio, recupero e selezione di rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi con annesse opere edili.
compimento di qualsiasi attività inerente ai prodotti dell’agricoltura, lavorazione,
trasformazione e vendita dei prodotti stessi, e più in generale l’esercizio in forma
associata delle attività agricole previste dall’art. 2135 del codice civile e dalle leggi
speciali, e secondo le modalità in detto art. 2135 contenute, compresa l’attività
agrituristica.
L’impresa sociale svolgerà, altresì, la propria attività nei seguenti settori:
›› autotrasporto per conto terzi e per conto proprio; autotrasporto di merci per conto
terzi e per conto proprio; officina meccanica-motoristica per la manutenzione dei
propri mezzi ed attrezzature; noleggio a terzi di mezzi ed attrezzature;
›› lavori di lavanderia industriale ad acqua ed a secco di biancheria e di beni lavabili in
genere, per conto proprio e per conto terzi, nonché il noleggio dei beni medesimi;
›› lavori di sterilizzazione in genere e di confezionamento sterile di strumentario
chirurgico, di materiale termolabile, di materiali tessili e di sets per sale operatorie e
per pronto soccorso, nonché la commercializzazione e la vendita degli stessi prodotti;
›› attività di commercializzazione e vendita di materiali monouso di calzature per
personale ospedaliero e di dispositivi di protezione individuale (d.p.i.);
›› gestione di guardaroba, di archivi documentali, di magazzini di prodotti, farmaceutici
e non, per aziende operanti nel settore sanitario, ivi compresa la loro gestione
attraverso sistemi informatici.
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle
sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,
mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili, nell’ambito della normativa sulla
cooperazione, alla realizzazione dello scopo e dell’oggetto sociale e comunque, sia
indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l’altro, per la sola
indicazione esemplificativa:
A. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se
svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;
B. costituire ed essere socia di enti e società di capitali, anche cooperative, ai fini del
conseguimento dello scopo sociale;
C. concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto
qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, alle società
partecipate, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
D. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e
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›
LO STATUTO
LO STATUTO ›
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fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare
gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.
La cooperativa si propone di favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in
conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività,
disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci
ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. É pertanto
tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione
o il potenziamento aziendale.
La cooperativa adotta procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo
o all’ammodernamento aziendale.
La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente
Statuto.
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LO STATUTO
TITOLO III
SOCI LAVORATORI
ART. 5
DEFINIZIONE E REQUISITI DEI SOCI
Sono «soci lavoratori», ai fini del presente Statuto e dei documenti societari, i titolari delle
azioni rappresentative del capitale sociale che partecipano allo scambio mutualistico
svolgendo la propria attività lavorativa nell’ambito della cooperativa, direttamente nelle
strutture di quest’ultima oppure, attraverso rapporti di somministrazione di lavoro da
essa costituiti, in altri enti e società.
Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla legge.
Per l’ammissione a socio è necessario possedere i seguenti requisiti:
›› essere persone fisiche aventi la capacità di agire;
›› aver maturato una capacità professionale nei settori di attività di cui all’oggetto sociale
della cooperativa e, comunque, essere in grado di collaborare al raggiungimento dei
fini sociali;
›› aver prestato la propria attività lavorativa da almeno tre anni per la cooperativa
ovvero per le società da questa, direttamente od indirettamente controllate. Il
periodo di lavoro prestato non può essere computato ai fini dell’ammissione del
lavoratore se:
› l’inserimento lavorativo sia avvenuto in dipendenza dell’applicazione di disposizioni
di contratti collettivi nazionali di lavoro od in conseguenza di specifiche condizioni
contrattuali relative a rapporti con enti pubblici o privati, che attribuiscano il
diritto all’assunzione a categorie determinate di lavoratori già dipendenti di terzi
per lo svolgimento della stessa attività;
› il rapporto di lavoro si instauri e permanga in riferimento esclusivo ad attività in
relazione alle quali matura al termine delle stesse, in dipendenza dell’applicazione
di disposizioni di contratti collettivi nazionali di lavoro od in conseguenza di
specifiche condizioni contrattuali relative a rapporti con enti pubblici o privati, il
diritto al passaggio alle dipendenze di terzi;
›› avere in corso di esecuzione, alla data di presentazione della domanda di ammissione
a socio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la cooperativa
ovvero con le società da questa direttamente od indirettamente controllate;
LO STATUTO ›
PAG 19
›› avere accettato di subordinare tutte le controversie relative alla qualità di socio
suscettibili di esservi assoggettate alla clausola arbitrale di cui all’art. 59 del presente
Statuto.
Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o per interposta
persona, imprese in concorrenza a quella esercitata dalla cooperativa; che aderiscano
ad altre cooperative che perseguano scopi analoghi; che prestino, in qualunque forma,
lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo diversa deliberazione del
consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di
cooperazione di lavoro.
Il socio lavoratore, in seguito all’instaurazione del rapporto associativo, stabilisce,
con separato accordo, un ulteriore e conseguente rapporto di lavoro, in conformità
all’apposito regolamento.
ART. 6
PROCEDURA DI AMMISSIONE
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di
amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
A. l’indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
B. l’ammontare del capitale sociale che si impegna a sottoscrivere, nel rispetto dei
limiti di cui all’art. 27 del presente Statuto, nonché dell’eventuale sovrapprezzo
determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli
amministratori;
C. l’indicazione dell’effettiva attività di lavoro, della capacità professionale maturata
nei settori di attività di cui all’oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche
competenze possedute e la disponibilità ad instaurare un ulteriore rapporto di lavoro
in conformità con l’art. 5, u.c. del presente Statuto e con l’apposito regolamento,
che deve dichiarare di conoscere e di approvare;
D. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione di cui all’art. 5 del
presente Statuto;
F. la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e dei regolamenti della
cooperativa, ivi incluso il Regolamento per l’Ammissione a Socio;
G. la dichiarazione di accettazione integrale della clausola compromissoria di cui all’art.
59 del presente Statuto.
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LO STATUTO
Il consiglio di amministrazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,
delibera sulla domanda in conformità con le procedure e tenendo conto dei criteri
fissati dall’Assemblea dei Soci nell’apposito Regolamento per l’Ammissione a Socio,
accertando l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del presente Statuto e l’inesistenza
di cause di incompatibilità. La decisione del consiglio di amministrazione è, comunque,
assunta preservando l’equilibrio socio economico della cooperativa e l’ammissione
del socio richiedente deve essere funzionale al miglioramento dei servizi prestati dalla
cooperativa.
Qualora la domanda sia accolta il socio richiedente, ricevuta la comunicazione della
decisione del consiglio ed effettuato il versamento del capitale nelle modalità e con i
termini di cui al successivo art. 8, c. 2, lett. a., viene iscritto a cura degli amministratori
nel libro dei soci.
Qualora la domanda di ammissione sia respinta, il consiglio di amministrazione comunica
la propria decisione motivata al richiedente. Questi può, entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci
l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Qualora la deliberazione assembleare sia difforme rispetto a quella assunta dal consiglio
di amministrazione, quest’ultimo ha l’obbligo di darvi esecuzione entro trenta giorni
dalla data della deliberazione assembleare.
Nella relazione al bilancio gli amministratori illustrano le scelte compiute con riguardo
all’ammissione o al diniego di ammissione di nuovi soci.
ART. 7
AZIONI
Il capitale sociale dei soci lavoratori è variabile ed è costituito da azioni ciascuna di valore
nominale pari ad Euro 25,82.
Per assumere la qualità di soci lavoratori deve essere sottoscritto un lotto minimo di
azioni pari a 300.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute,
salvo il diritto di recesso del socio da esercitarsi con preavviso di tre mesi, anche prima
che siano decorsi due anni dall’iscrizione del socio nel libro soci.
LO STATUTO ›
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ART. 8
ART. 10
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
RECESSO
Le azioni sottoscritte, e l’eventuale sovrapprezzo, potranno essere liberate mediante
versamenti a rate secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento.
I soci lavoratori sono obbligati:
A. a versare il capitale sottoscritto e l’eventuale sovrapprezzo, con le modalità e nei
termini stabiliti dal Regolamento;
B. ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi sociali;
C. a partecipare, conferendo il proprio lavoro direttamente all’attività dell’impresa
sociale.
I soci lavoratori:
A. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi
sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
B. partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le
scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
C. contribuiscono alla formazione del capitale sociale; assumono nelle forme di legge
il rischio d’impresa e beneficiano dei risultati economici; concorrono ad assumere le
decisioni sulla destinazione delle utilità rivenienti dall’attività svolta;
D. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed
allo stato dell’attività svolta;
E. contribuiscono con il proprio lavoro all’attività dell’impresa sociale, svolgendo la
propria attività presso la cooperativa o presso le società cui sono somministrati.
La cooperativa cura l’inserimento lavorativo del socio direttamente nell’ambito della
propria struttura organizzativa aziendale ovvero, attraverso la somministrazione di
lavoro, nell’ambito di altre società, favorendo la piena occupazione in base alle esigenze
produttive.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio lavoratore può recedere dalla cooperativa,
qualora:
A. abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
B. non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il recesso non può essere parziale e deve riguardare comunque tutte le azioni possedute.
Tuttavia, il recesso può essere limitato, dai soci lavoratori che siano anche soci sovventori,
alle sole azioni che attribuiscono la qualità di socio lavoratore.
La dichiarazione di voler recedere dalla società deve essere comunicata con raccomandata
alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni
dalla ricezione, verificando se ricorrano i presupposti che, a norma della legge e del
presente Statuto, consentono l’esercizio del diritto di recesso. Se non sussistono i
presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne comunicazione al
socio entro lo stesso termine.
Il recesso diventa efficace sia con riguardo al rapporto sociale sia con riguardo al
rapporto di lavoro a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento
di accoglimento della domanda. Tuttavia, su espressa domanda del socio all’atto del
recesso, il consiglio di amministrazione potrà deliberare, nel rispetto del principio di
parità di trattamento, la prosecuzione del solo rapporto di lavoro, se ciò risponda
all’interesse della società. Per quanto riguarda gli ulteriori rapporti mutualistici il recesso
ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso.
ART. 9
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.
Resta fermo quanto stabilito dall’art. 61 del presente Statuto.
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LO STATUTO
ART. 11
ESCLUSIONE
L’esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti
dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:
1. che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla
società;
2. che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. che si trovi o si sia trovato in una delle situazioni di incompatibilità previste dal
precedente art. 6;
4. che abbia risolto l’ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mutuo consenso o per
dimissioni;
LO STATUTO ›
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5. che sia stato licenziato;
ART. 14
6. che nell’esecuzione del proprio lavoro, svolto anche alle dipendenze di società
DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL’ESCLUSIONE
controllate, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;
7. che sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità sia
tale da ritenersi incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale;
8. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non
consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
9. senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o
nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
10. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 6, 4 co.,
del presente Statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
11. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività
in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
12. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa.
L’esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto associativo sia con riguardo
all’ulteriore rapporto di lavoro, a far data dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio di amministrazione.
I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme
versate con riferimento alle azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi
eventualmente attribuite per rivalutazione o ristorno, a norma del successivo art. 26
del presente Statuto; hanno inoltre diritto agli eventuali dividendi maturati prima della
cessazione del rapporto e non distribuiti.
La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento
del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente
ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai
superiore all’importo di cui al precedente comma.
Il pagamento, salvo il diritto della cooperativa di compensare il debito fino alla
concorrenza di ogni proprio eventuale credito nei confronti del socio, deve essere
eseguito entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
ART. 12
COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI
RECESSO ED ESCLUSIONE
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai
soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART. 13
DOMICILIO DEI SOCI
Ai fini della comunicazione di cui al precedente articolo e di ogni altra, richiesta dalla
esecuzione del rapporto associativo, il socio è domiciliato all’indirizzo risultante dal
libro soci. Ogni variazione, che deve essere comunicata con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, ha effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento.
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LO STATUTO
ART. 15
MORTE DEL SOCIO
In caso di morte del socio lavoratore, gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle
azioni di cui sia titolare al momento del decesso nonché al pagamento dei dividendi
maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 14.
Gli eredi del socio lavoratore deceduto presentano, unitamente alla richiesta di
liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e
nominano un unico delegato alla riscossione. In mancanza di detta nomina, si applica
l’art. 2347, 2 e 3 co., codice civile.
ART. 16
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO
DEI SOCI LAVORATORI
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito
Regolamento, approvato dall’assemblea dei soci.
Il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi
della contrattazione collettiva nazionale e fissa le modalità attraverso le quali viene
tenuto conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
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Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario
in presenza dei quali l’assemblea dichiara lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure
da adottare per farvi fronte.
TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI E SOCI FINANZIATORI
ART. 17
SOCI SOVVENTORI
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere
ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all’art. 4 della Legge 31 gennaio 1992,
n. 59.
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le persone giuridiche e gli enti
soggetti diversi.
I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle
persone fisiche possono essere nominati amministratori.
ART. 18
CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI
La partecipazione dei soci sovventori è rappresentata da azioni nominative trasferibili
con i limiti stabiliti al successivo art. 22.
Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,82.
I conferimenti devono essere eseguiti in denaro.
I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente
Statuto.
ART. 19
ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE
L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con
deliberazione dell’assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:
A. l’importo complessivo dell’emissione;
B. l’eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
C. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle
azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato
in misura superiore a 2 punti rispetto al tasso applicato per l’eventuale dividendo
corrisposto ai soci lavoratori;
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LO STATUTO
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D. le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.
La deliberazione dell’assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al
consiglio di amministrazione ai fini dell’emissione dei titoli.
L’ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.
ART. 20
DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI
A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti variabile, da un minimo di uno
ad un massimo di cinque, determinato per scaglioni in relazione al numero di azioni di
sovvenzione possedute dal socio, come di seguito indicato:
›› da 1 a 200 = un voto;
›› da 201 a 400 = due voti;
›› da 401 a 800 = tre voti;
›› da 801 a 2.000 = quattro voti;
›› oltre 2.000 = cinque voti.
Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad
un voto quale socio lavoratore nonché ad un numero di voti quale socio sovventore
determinati ai sensi del precedente comma.
L’esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data
dell’assemblea, risulta iscritto nell’apposito libro da almeno 90 giorni.
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni
caso, il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in
ciascuna assemblea.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno
computati applicando al numero di voti da essi espressi in assemblea un coefficiente
rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili
per legge e il numero di voti da essi portati nell’assemblea.
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci
sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.
ART. 21
OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le
disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto.
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LO STATUTO
Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di
incompatibilità.
I soci sovventori sono obbligati:
1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dalla
delibera assembleare di emissione;
2. all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi
applicabili.
ART. 22
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI
Salvo diversa disposizione adottata dall’assemblea straordinaria in sede di emissione
dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo
gradimento motivato del consiglio di amministrazione che deve essere espresso entro
60 giorni dalla comunicazione data dal titolare.
In caso di mancato gradimento, l’organo amministrativo è comunque tenuto ad indicare
- entro lo stesso termine stabilito per il gradimento - un diverso acquirente disposto
ad acquistare le azioni alle medesime condizioni stabilite per il promissario acquirente
indicato dal socio sovventore nella comunicazione all’organo amministrativo della
propria volontà di cedere le azioni. In mancanza di tale indicazione il titolare ha facoltà
di procedere liberamente alla cessione delle azioni.
ART. 23
RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI
Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall’art. 2437 ss. codice civile.
Dall’anno 2013, decorsi due anni dall’emissione di nuove azioni destinate a soci
sovventori il recesso dei soci sovventori potrà essere effettuato liberamente ed anche
fuori dei casi previsti dalla legge. Il recesso potrà avvenire per tutte o parte delle azioni
di titolarità del socio sovventore.
In questo caso, come per lo scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire
esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art.
29 del presente Statuto.
Nella liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nel
rimborso rispetto alle azioni dei soci lavoratori.
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ART. 24
ART. 24-BIS
POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la cooperativa può adottare procedure di
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale,
secondo quanto stabilito dall’art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall’art. 4 del presente
Statuto.
In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti,
può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente
liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso
del capitale sociale.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per
un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve
indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,82.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non
inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono
sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.
All’atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione
cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per
l’intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del
valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della
perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in
conformità alla normativa vigente in materia, dalla delibera di emissione delle azioni
dell’assemblea straordinaria dei soci che dovrà determinare anche l’eventuale durata
minima del rapporto sociale.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal
regolamento di emissione;
2. all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Con delibera del consiglio di amministrazione, che risulti da verbale redatto da notaio, la
cooperativa può emettere obbligazioni, nei limiti di legge.
Ai sensi dell’art. 2526 codice civile, la cooperativa, oltre a quanto sin qui previsto, può
emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
L’emissione di strumenti finanziari deve essere disciplinata con deliberazione
dall’assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo
dell’emissione, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti, nel
rispetto delle norme di legge e del presente Statuto nonché le modalità di trasferimento
degli stessi.
In sede di emissione di strumenti finanziari non spetta alcun diritto di opzione ai soci
lavoratori mentre essi sono preventivamente offerti in opzione ai soci finanziatori, se
esistenti, salvo che ricorrano legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di
opzione a norma dell’art. 2441 codice civile.
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LO STATUTO
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TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 25
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
A. dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero
illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 25,82;
B. dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato
da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,82, destinato alla
costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il
potenziamento aziendale, di cui all’art. 5 del presente Statuto;
C.dal capitale sociale costituito dall’ammontare delle azioni di partecipazione
cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,82;
D. dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo
art. 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od
esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
E. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
F. dalla riserva straordinaria.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e
conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.
Le riserve sono tutte indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci in qualunque
forma, né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento.
La cooperativa non emette i titoli, ai sensi dell’art. 2346, 1 co., codice civile.
ART. 26
RISTORNO
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, in favore dei soci lavoratori,
trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro
trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante assegnazione gratuita di azioni,
se quelle in possesso sono interamente liberate, ovvero anche mediante distribuzione
gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla
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LO STATUTO
quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione tanto al numero di mesi (o
frazione di mese superiore a 15 per il quale, in ogni esercizio sociale, il socio ha reso la
propria attività lavorativa, quanto al livello di inquadramento contrattuale nell’ambito
del CCNL di ciascun socio in base a parametri che verranno definiti dall’assemblea dei
soci in sede di approvazione del regolamento per l’eventuale assegnazione del ristorno,
ai sensi dell’art. 2521 codice civile.
ART. 27
LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO
Salvo che la legge, per specifiche categorie di azioni, non preveda diversamente, nessun
socio può avere azioni di valore nominale superiore ad Euro 100.000, o comunque,
qualora i soci siano più di 500, a più del due per cento del capitale sociale. Alle azioni
eccedenti tale limite si applica l’art. 2525, 3 co., codice civile.
ART. 28
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione
del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i
dati dell’attività svolta con i soci lavoratori, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai
sensi dell’art. 2513 codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione
sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di
amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,
in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella
suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni
adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci, o al diniego di ammissione, ai
sensi del precedente art. 6, ult. comma. Il bilancio deve essere presentato all’assemblea
dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, se la
cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa, entro 180
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
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Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza
dei 90 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari
esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine
fino a 180 giorni.
Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione
sulla gestione.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l’Albo delle
cooperative a mutualità prevalente.
In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata
la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale
ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio,
nonché quando il rapporto fra patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della
società non è superiore ad 1/4.
ART. 29
DESTINAZIONE DELL’UTILE
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile netto destinando:
A. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
B. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
nella misura e con le modalità previste dalla legge;
C. un’eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo
le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
D. un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato
ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
1. ai soci lavoratori, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
2. ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura
non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
3. ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi soci lavoratori o soggetti
diversi dai soci lavoratori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente
punto 1;
E. un’eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti
consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini
fiscali;
F. quanto residua alla riserva straordinaria.
L’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per
il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e, in tale limite, in deroga alle
disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle
riserve indivisibili.
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TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETÀ
ART. 30
ORGANI SOCIALI
Il sistema di amministrazione adottato è il sistema di cui all’art. 2380 bis c.c. e ss..
Sono organi della società:
A. le assemblee dei soci;
B. il consiglio di amministrazione;
C. il collegio dei sindaci.
Sezione I
ASSEMBLEA
ART. 31
CONVOCAZIONE
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione
dell’elenco delle materie da trattare, del luogo dell’adunanza (nella sede o altrove, purché
nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione,
che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti
modalità, alternative tra loro:
A. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di
quello fissato per l’adunanza;
B. pubblicazione sul quotidiano “L’Unità” o “Avvenire d’Italia” almeno 30 giorni prima
di quello fissato per l’adunanza;
C. comunicazione ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento
almeno 8 giorni prima dell’assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, quando convocata per la nomina
dei componenti del consiglio di amministrazione, è altresì data notizia della facoltà di
presentare le liste di cui ai successivi artt. 38 ss., con la determinazione del numero
dei soci presentatori e del termine di cui all’art. 39, co. 1, lett. c. L’avviso, in tal caso, in
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LO STATUTO
deroga ai termini stabiliti nel primo comma del presente articolo, deve essere pubblicato
o comunicato almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
In mancanza dell’adempimento delle formalità di cui al primo comma, l’assemblea si
reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con
diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo;
in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai
componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente art. 28 per l’approvazione
del bilancio di esercizio.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,
dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti
ai soci lavoratori o un decimo dei voti spettanti ai soci sovventori. In questi ultimi casi
la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della presentazione della
richiesta; si applicano le disposizioni di cui all’art. 2367 codice civile.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto
o di una relazione da essi predisposta.
ART. 32
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione;
2. determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e, eventualmente,
la durata dell’incarico; nel rispetto di quanto disposto nei successivi artt. 38 ss.,
nomina gli amministratori; revoca gli amministratori;
3. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro
attività collegiale;
4. nomina e revoca i componenti del collegio sindacale, elegge il Presidente e fissa il
compenso per l’attività di sindaco;
5. conferisce e revoca l’incarico di revisione legale secondo quanto previsto nel
successivo art. 58 del presente Statuto e determina il corrispettivo relativo all’intera
durata dell’incarico;
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6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato
della revisione legale ex art. 2409-bis codice civile, se nominato;
7. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per
l’assemblea straordinaria;
8. delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di
amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in
occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato
di pronuncia assembleare;
9. delibera, all’occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel
rispetto delle disposizioni dell’apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia.
L’assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua
competenza ed autorizza inoltre il consiglio di amministrazione, ferma restando la
responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle seguenti materie e su ogni
altra materia rimessa ad autorizzazione dell’assemblea dal presente Statuto:
›› approvazione piani pluriennali di sviluppo;
›› trasferimenti a qualunque titolo di azienda o rami d’azienda, e di partecipazioni di
controllo in società di capitali.
ART. 33
annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo
parere dell’assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.
ART. 34
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
›› in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno
dei voti spettanti ai soci lavoratori;
›› in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o
rappresentati, aventi diritto al voto.
Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima come
in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti
o rappresentati, salva l’ipotesi in cui la legge od il presente Statuto non prevedano
maggioranze superiori per particolari deliberazioni.
Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l’assemblea straordinaria, in
prima e in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5
dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ART. 35
L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto,
sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia
espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti
materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del consiglio di
amministrazione:
›› la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile;
›› l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
›› l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.
L’assemblea straordinaria delibera altresì sulle seguenti materie:
›› emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto;
›› costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il
potenziamento aziendale;
›› procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all’ammodernamento aziendale di cui all’art. 5 del presente Statuto approvandone
INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA
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LO STATUTO
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno 90 giorni e che non siano in mora
nella liberazione delle azioni sottoscritte.
Ogni socio lavoratore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute. A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti variabile da un
minimo di uno ad un massimo di cinque, come disciplinato al precedente art. 20 del
presente Statuto. I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio,
appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia
amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun
socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Le deleghe debbono essere
menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno
partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell’assemblea, senza diritto di voto.
LO STATUTO ›
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L’impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta da soci che
rappresentino, con riferimento alla deliberazione impugnata, il cinque per cento degli
aventi diritto al voto.
Sezione II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 36
Capo I – Struttura e modalità di elezione
PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal VicePresidente o da persona designata dall’assemblea.
L’assemblea nomina il segretario, che può non essere socio.
Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e
la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta
i risultati delle votazioni. Inoltre, nel caso di assemblea convocata per l’elezione del
consiglio di amministrazione, il Presidente verifica la regolare presentazione delle liste
di cui all’art. 39, dandone notizia all’assemblea, e propone l’esclusione di quelle non
regolarmente presentate secondo le norme statutarie; fermo rimanendo l’esercizio del
potere di direzione dei lavori, invita uno dei soci che ha presentato la lista ad illustrare agli
intervenuti la composizione della lista e a fornire, riguardo ad essa, le altre informazioni
ritenute utili. Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
ART. 37
ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI
DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
L’assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la
quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene
convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante
comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei possessori di titoli nominativi.
L’assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne
estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le
deliberazioni; deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale
e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
nei rapporti con la società.
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LO STATUTO
ART. 38
NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA
Il consiglio di amministrazione è composto da non meno di 13 e non più di 17 membri
eletti dall’assemblea dei soci con le modalità stabilite dall’art. 40 e ss. del presente
Statuto. L’assemblea, prima di procedere alla elezione dei componenti del consiglio di
amministrazione, determina il numero dei componenti da eleggere e si pronuncia sulla
proposta di esclusione delle liste non regolarmente presentate formulata dal Presidente
dell’assemblea in conformità all’art. 36.
Il consiglio di amministrazione resta in carica 3 esercizi. Gli amministratori scadono alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio
della loro carica.
Tuttavia, contestualmente alla decisione di cui al secondo comma del presente articolo,
l’assemblea può decidere di limitare la durata del mandato degli amministratori, fino ad
1 anno. In tal caso, gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
ART. 39
LISTE
Nella elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede di norma sulla
base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:
A. ciascuna lista può essere presentata solo da tanti soci che rappresentino
complessivamente almeno il 5% dei voti che si possono complessivamente esprimere
in assemblea, nella misura accertata dagli organi che convocano l’assemblea e
secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea.
Il computo viene effettuato sommando i voti attribuiti ai soci lavoratori e quelli dei
soci appartenenti alle altre categorie, computati nei limiti del terzo dei voti dei soci
non lavoratori. La maggioranza dei soci che presentano la lista deve comunque
essere socio lavoratore. Qualora un socio lavoratore sia anche socio a diverso titolo,
LO STATUTO ›
PAG 41
le due qualità, ai fini della presentazione della lista, possono concorrere, osservata,
però, per la seconda, la riduzione di cui alla presente lettera.
B. le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, recano i nominativi di due o più
candidati, in numero anche superiore ai componenti dell’organo eleggibili. I candidati
devono essere comunque, nella maggioranza, soci lavoratori della cooperativa; e
sono ordinati secondo un criterio progressivo.
C. le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima di quello
previsto per la prima convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla
nomina dei consiglieri di amministrazione, corredate:
C1. delle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con
l’indicazione della percentuale dei voti dei presentatori;
C2. di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso
dei requisiti previsti dalla legge e l’accettazione della candidatura;
C3. della illustrazione delle linee guida cui i componenti intendono ispirare la loro azione.
Tale indicazione non ha carattere vincolante né per i candidati né per gli eletti; e la
loro mancanza non costituisce motivo di esclusione della lista.
Ciascun socio non può presentare ovvero concorrere a presentare né votare più di una
lista, anche se per interposta persona o per il tramite di mandatari.
Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
A tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno,
due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti
così ottenuti, approssimati alla prima cifra decimale, sono assegnati progressivamente
ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente
previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in
un’unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione coloro
che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
Ove sia stata presentata una sola lista e questa contenga un numero di candidati superiore
al numero di componenti da eleggere, ciascun socio dovrà esprimere un numero di
preferenze da un minimo di 8 ad un massimo di 10; nel caso in cui il socio esprimesse un
numero di preferenze inferiori ad 8, saranno attribuite alla scheda un numero di ulteriori
preferenze sino a comporre il numero minimo, ricavandole tra i nominativi della lista,
nell’ordine di presentazione; se il socio esprimesse oltre 10 preferenze, le eccedentarie
rispetto al numero massimo, nell’ordine in cui siano espresse, saranno annullate e di esse
non si terrà conto.
Risulteranno eletti consiglieri di amministrazione coloro che avranno ottenuto il più alto
numero di preferenze; nel caso in cui il numero dei candidati che avranno ricevuto
preferenze fosse inferiore al numero dei componenti da eleggere, i rimanenti saranno
scelti nell’ordine di presentazione sulla lista.
ART. 40
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
VOTAZIONE
In applicazione dei meccanismi di cui agli articoli che precedono, il consiglio dovrà essere
formato da una maggioranza di soci lavoratori.
Per l’elezione del consiglio di amministrazione si procede a norma delle disposizioni
seguenti.
Ciascun socio lavoratore esprime un voto.
Ciascun socio finanziatore il numero dei voti che risultano attribuiti a norma dell’art. 20.
In ogni caso, la somma complessiva dei voti espressi dai soci sovventori non può
eccedere la misura del terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero
rappresentati. Qualora sia necessario ridurre i voti espressi dai soci sovventori, le somme
delle indicazioni di voto omogenee da questi espressi sono calcolate proporzionalmente
al predetto limite.
Ove siano state presentate più liste, i componenti sono tratti proporzionalmente dalle
liste che hanno ottenuto voti.
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LO STATUTO
ART. 41
ART. 42
BALLOTTAGGIO E MECCANISMI SUPPLETIVI
Nel caso in cui - in presenza di più liste - più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente e non vi sia capienza per tutti i candidati, risulta eletto il candidato della
lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor
numero di consiglieri.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte
abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell’ambito di tali liste risulta eletto il
candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
LO STATUTO ›
PAG 43
In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio
mediante nuova votazione da parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato
che abbia ottenuto la maggioranza dei voti.
Se, al termine delle votazioni, non fossero eletti la maggioranza dei consiglieri in possesso
della qualità di soci lavoratori, si procederà ad escludere il candidato risultato eletto in
ciascuna lista che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia il requisito
citato. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti
richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo,
sarà ripetuta sino a che non siano esauriti i candidati della lista.
Ove, in forza di tale meccanismo non sia stato possibile eleggere i consiglieri dotati
dei requisiti di cui all’art. 41, l’elezione sarà riconvocata per procedere ad una nuova
elezione, con l’osservanza delle stesse regole stabilite per l’elezione risultata inutile.
Qualora, in relazione all’applicazione dei meccanismi di cui ai commi precedenti,
nessuna delle liste abbia espresso la maggioranza assoluta del numero dei consiglieri di
amministrazione, purché abbia conseguito almeno il 35% dei voti, risulteranno altresì
eletti, secondo l’ordine di lista, i candidati che appartengono alla lista che abbia conseguito
il numero più alto di voti e che siano risultati non eletti, fino al raggiungimento di detta
maggioranza; entro detto limite, sono preferiti a coloro che, avendo conseguito voti,
appartengono alle altre liste, secondo l’ordine inverso dei quozienti a questi riferibili.
ART. 43
con il quoziente più basso è sostituito con il non eletto appartenente a lista diversa
che abbia riportato il quoziente più alto tra liste che non hanno espresso consiglieri. Il
consigliere è sostituito, qualora venga a mancare, dal non eletto con il quoziente più
elevato successivo appartenente alla medesima lista.
ART. 45
INCOMPATIBILITÀ
Gli amministratori possono ricoprire incarichi in altri organi di amministrazione solo se
di altre società che siano controllate dalla cooperativa o alla stessa collegate ovvero da
quest’ultima partecipate e per le quali la designazione trovi giustificazione nella tutela
degli interessi della cooperativa.
In ogni altro caso, l’assunzione di ulteriori cariche per l’amministratore dovrà avvenire
nei limiti di quanto previsto all’art. 2390 codice civile, pena la revoca per giusta causa
dell’incarico deliberata dal consiglio di amministrazione.
ART. 46
COMPENSI
Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare
il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di specifici incarichi, di
carattere continuativo, in favore della cooperativa in conformità del presente Statuto,
su proposta del comitato per le remunerazioni di cui al successivo art. 48, 1 co., n. 3.
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI
Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del consiglio di
amministrazione, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva
il componente venuto a mancare.
Qualora, in forza di detto meccanismo non sia rispettata la regola di cui all’art. 41, si
procederà con la sostituzione del secondo non eletto e così via. Qualora non sia possibile
procedere alla integrazione del consiglio con il meccanismo di sostituzione previsto da
tale articolo, il consiglio decade e si procede al suo integrale rinnovo.
ART. 44
CONSIGLIERE DI MINORANZA
Quando siano presentate almeno 2 liste, se, in applicazione delle regole che precedono, i
componenti del consiglio appartengano comunque ad una sola lista, il consigliere eletto
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LO STATUTO
ART. 47
PRESIDENTE
Il consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente, a maggioranza
assoluta.
Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della
cooperativa.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,
pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in
qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare parte
LO STATUTO ›
PAG 45
dei propri poteri al Vice Presidente o ad uno degli altri membri del consiglio, nonché, con
speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.
Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne
coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte
all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al
Vice-Presidente; il compimento dell’atto da parte del Vice-Presidente costituisce prova,
nei confronti dei terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
ART. 48
COMITATI
Ferme rimanendo le competenze collegiali, il consiglio costituisce, nel proprio seno,
quattro comitati formati da tre a cinque componenti, scelti tra i propri membri. Tali
comitati sono:
1. il Comitato per le controllate: il Comitato istruisce e coordina le decisioni operative
circa l’assunzione delle indicazioni di carattere industriale, organizzativo e gestionale
che la cooperativa, quale azionista di controllo, esprime nei confronti delle
controllate negli organi di queste a ciò deputati; formula proposte in ordine alla
promozione di attribuzione di responsabilità gestionali nelle società controllate;
riceve e approfondisce ogni notizia che si riferisce all’andamento della attività svolta
dalle società;
2. il Comitato per le politiche del lavoro: elabora le proposte relative alla disciplina
e regolazione dei rapporti relativi alla somministrazione dei soci lavoratori della
cooperativa, tanto per i profili di carattere sindacale, che per le condizioni contrattuali
applicabili ai rapporti di lavoro, ivi comprese le linee guida delle politiche di
retribuzione del personale dipendente somministrato, fatta salva la competenza del
comitato per le remunerazioni con riferimento ai titolari degli organi amministrativi,
nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche;
3. il Comitato per le remunerazioni: presenta al consiglio proposte per la remunerazione
degli amministratori della cooperativa e degli organi gestori delle società da essa
controllate, monitorando l’applicazione degli indirizzi adottati dal consiglio stesso;
elabora le linee guida relative alle politiche retributive di cui la cooperativa potrà farsi
promotrice presso le società controllate; formula le proposte circa i criteri adottati
per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, anche delle società
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LO STATUTO
controllate e riferisce sulla loro applicazione;
4. il Comitato per il controllo interno: valuta il corretto utilizzo dei principi contabili
e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; esprime, su
richiesta del Presidente, pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei
principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del
sistema di controllo interno; valuta le proposte formulate dalle società di revisione
per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto
per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di
suggerimenti; vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile; svolge gli
ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione; riferisce
al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e
della relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di
controllo interno; svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema
dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile, sulla
sua efficacia e sul suo funzionamento; può scambiare informazioni con gli organi di
controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo
e all’andamento generale dell’attività sociale.
Ciascun comitato svolge la propria attività secondo un regolamento approvato dal
consiglio e può valersi di esperti e consulenti esterni nei limiti, anche di spesa, fissati
collegialmente dal consiglio. Nell’esercizio delle proprie funzioni ciascun comitato
può assumere informazioni direttamente, eventualmente richiedendo informazioni
suscettibili di comunicazione dalle società controllate.
I lavori di ciascun comitato sono coordinati da un Coordinatore e sono verbalizzati. Per
singoli atti od incombenti, il Coordinatore può designare un proprio sostituto.
Alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri
su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all’ordine del giorno.
Il Coordinatore del Comitato viene, di norma, delegato dal consiglio a svolgere compiti
di rappresentanza esterna della società con riferimento alla esecuzione delle delibere
consiliari che riguardano la materia di competenza del comitato.
ART. 49
COMITATO DEI COORDINATORI
I Coordinatori dei singoli comitati previsti all’articolo che precede, compongono, insieme
con Presidente della cooperativa, che lo presiede, il Comitato dei Coordinatori. Al
LO STATUTO ›
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Comitato dei coordinatori può assistere, senza diritto di voto, il Vice Presidente anche
quando il Presidente sia presente.
D. descrive, nella relazione al bilancio, gli elementi essenziali del sistema di controllo
interno, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza complessiva dello
stesso.
ART. 50
CESSAZIONE
ART. 52
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti
originariamente nominati, l’intero consiglio di amministrazione si intende cessato, con
effetto a partire dalla data dell’assunzione della carica da parte dei nuovi componenti
nominati. Questi ultimi restano in carica per la residua durata che avrebbe avuto il
consiglio di amministrazione cessato, salvo che l’assemblea non statuisca diversamente.
Il Presidente, o, in sua mancanza, il Vice Presidente, accertato il venir meno della
maggioranza dei consiglieri, procede senza indugio alla convocazione dell’assemblea.
RIUNIONI
Capo II - Attività
ART. 51
COMPETENZA
Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare
nei casi previsti dal presente Statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui
agli artt. 2512 ss. codice civile in materia di mutualità prevalente.
Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione la fusione nei casi previsti
dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile; l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.
Il consiglio di amministrazione, con l’assistenza del comitato per il controllo interno:
A. definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali
rischi afferenti alla cooperativa e alle sue controllate risultino correttamente identificati,
nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di
compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell’impresa;
B. individua un amministratore (di norma, il Coordinatore del Comitato per il controllo
interno) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
C.valuta, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo
funzionamento del sistema di controllo interno;
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LO STATUTO
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi
sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due
consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera e/o telegramma e/o fax e/o posta elettronica,
da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo
telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano
informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il
coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché
adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti
i consiglieri.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in
carica, e potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati,
con le seguenti modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale:
›› che sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità e la legittimazione
degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
›› che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
›› che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto
il foglio delle presenze. La riunione si deve ritenere svolta nel luogo nel quale è stata
convocata e dove devono essere presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Le votazioni sono palesi.
LO STATUTO ›
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ART. 53
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale
di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione
della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione
deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della
legge e dello Statuto possono essere impugnate entro 90 giorni dal collegio sindacale,
dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le
deliberazioni lesive dei loro diritti.
ART. 54
RELAZIONE AL BILANCIO
Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono
indicare specificamente nella relazione prevista dall’art. 2428 codice civile, i criteri seguiti
nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, la sussistenza del
requisito della prevalenza mutualistica ovvero le azioni che si intendono intraprendere
per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ex art. 2545-octies
codice civile, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione
dei nuovi soci.
ART. 55
AZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci
che rappresentino il 5% degli aventi diritto al voto.
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LO STATUTO
Sezione III
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE
ART. 56
COLLEGIO SINDACALE
NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA
Il collegio sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti in possesso dei
requisiti di legge.
I sindaci supplenti sostituiscono in ordine di anzianità gli effettivi che eventualmente si
rendessero indisponibili nel corso del mandato.
Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.
I sindaci restano in carica per 3 esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione
dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato
ricostituito.
ART. 57
COMPETENZA E RIUNIONI
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi
verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei
sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio
sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla
legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione,
convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili
di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare
LO STATUTO ›
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specificamente nella relazione prevista dall’articolo 2429 codice civile i criteri seguiti
nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell’articolo 2513
codice civile.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,
anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.
L’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che
rappresentino il 10% degli aventi diritto al voto all’atto della proposizione dell’azione di
responsabilità.
La denunzia al tribunale di cui all’art. 2409 codice civile può essere promossa da almeno
un decimo dei soci.
ART. 58
REVISIONE LEGALE
La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione.
L’incarico di revisione legale è conferito dall’assemblea, previa formulazione del parere
motivato da parte del collegio sindacale; l’assemblea determina il corrispettivo spettante
al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha durata di 3 esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione
professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della
medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
Il revisore o la società incaricati della revisione legale:
1. verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare
tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono
alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono
conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato, ove redatto.
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LO STATUTO
TITOLO VII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 59
CLAUSOLA ARBITRALE
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 60, salvo che non sia previsto
l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
A. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto
diritti disponibili, anche quando sia comunque oggetto di controversia la qualità di
socio;
B. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le
delibere di esclusione da socio;
C. le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,
anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della
domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci, anche finanziatori, e si
estende alle eventuali contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda
di adesione.
L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è
accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
ART. 60
ARBITRI E PROCEDIMENTO
Gli Arbitri sono in numero di:
A.1, per le controversie di valore inferiore ad Euro 500.000,00. Ai fini della
determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di
arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 codice proc. civile;
B. 3, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla
società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs.
LO STATUTO ›
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n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o
possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali
disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi 3 dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo
che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35,
comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro
caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o
al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del
contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali
cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita
udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che
promuove l’attivazione della procedura.
ART. 61
ESECUZIONE DELLA DECISIONE
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione
della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di
esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della
società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività
sociale.
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LO STATUTO
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 62
SCIOGLIMENTO
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne danno notizia
mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del registro delle
imprese e convocano senza indugio l’assemblea.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo
scioglimento della stessa, l’assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni
dell’atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:
A. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità
di liquidatori;
B. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della
società;
C. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con
particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche
di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del
valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in
funzione del migliore realizzo.
Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la
liquidazione della società.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo
previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con
le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto. I soci che
non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione
hanno diritto di recedere.
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ART. 63
DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
In caso di scioglimento della cooperativa l’intero patrimonio sociale è devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti, nell’ordine:
A. il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente
maturati;
B. il rimborso delle azioni liberate dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i
dividendi eventualmente maturati;
C. il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci lavoratori, e degli
eventuali ristorni e i dividendi eventualmente maturati.
ART. 64
INDEROGABILITÀ DELLE CLAUSOLE MUTUALISTICHE
Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 25, 28, 29 e 63 sono inderogabili e devono
essere in fatto osservate.
REGOLAMENTO INTERNO
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 05 Aprile 2008
ART. 65
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente Statuto entra in vigore alla data di iscrizione della deliberazione assembleare
in CCIAA.
Relativamente alle azioni di sovvenzione emesse tra il 1992 e il 1997, i soci sovventori
avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni detenute,
in qualsiasi momento a decorrere dal 31 dicembre 2014. In parziale deroga a quanto
sopra previsto, i soci sovventori che, alla data del 25 maggio 2013 detengono azioni di
sovvenzione per un valore superiore ad Euro 5.000,00, potranno, a pena di decadenza,
entro il 30 novembre 2013, dichiarare di voler recedere (i) quanto a un massimo del
50% delle proprie azioni al 31 dicembre 2013 e (ii) quanto a un massimo del 50% delle
proprie azioni al 31 dicembre 2014.
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LO STATUTO
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DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO
1. Il presente Regolamento interno definisce tutti gli aspetti economici e normativi
attinenti la prestazione di attività lavorativa svolta per il perseguimento degli scopi
sociali.
2. Esso si applica a tutti i soci lavoratori della Cooperativa che abbiano instaurato un
rapporto di lavoro subordinato.
3. Il presente Regolamento si applica ai soci finanziatori per quanto in esso previsto.
4. L’interpretazione ed applicazione del presente Regolamento va svolta alla luce dello
Statuto della Società, che, in caso di contrasto, prevale.
ART. 2
DECORRENZA
Il presente Regolamento è efficace dal 5 Aprile 2008.
ART. 3
STRUTTURA AZIENDALE
1. La struttura aziendale si articola:
A. nella Divisione per la Somministrazione di Lavoro;
B. nel Servizio amministrativo – finanziario – legale;
C. nel Servizio personale e organizzazione;
D. nel Servizio Responsabilità Sociale e Comunicazione.
2. Al Servizio di cui alla precedente lettera a) è demandato il compito di organizzare
e sviluppare l’attività della somministrazione di lavoro a tempo determinato, così
come previsto dal D. Lgs. del 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni
e integrazioni.
3. Ai Servizi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono demandati compiti di contabilità
generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta
della cassa, amministrazione, controllo, segreteria generale, raccolta, conoscenze
dati, informazione e verifica sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di
piani di sviluppo, organizzazione, coordinamento e gestione del personale, selezione
IL REGOLAMENTO ›
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e assunzione di dipendenti, rapporti con le Organizzazioni Sindacali, predisposizione
di piani di carriera, formazione, valutazione e compensazione retributiva.
4. Al Servizio cui alla precedente lettera d) è affidato il compito di promuovere
l’immagine della Cooperativa presso i dipendenti della stessa e delle Società del
Gruppo Manutencoop. Promuove tutte le iniziative funzionali alla gestione del
rapporto tra socio e Cooperativa ed aspiranti tali. Sviluppa attività di promozione
dell’immagine della Cooperativa.
RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 4
2.
TIPOLOGIA DEI RAPPORTI
Il rapporto tra socio lavoratore e Cooperativa è di natura associativa. Al fine di contribuire
al raggiungimento degli scopi il socio stabilisce con la Cooperativa un ulteriore e distinto
rapporto di lavoro.
ART. 5
FINALITA’ DEL RAPPORTO
1. Il rapporto associativo ha finalità mutualistiche e di solidarietà tra lavoratori,
A.
B.
C.
D.
E.
viene instaurato allo scopo di ottenere migliori condizioni economiche, sociali e
professionali e la continuità occupazionale, in conformità allo statuto.
Il socio lavoratore svolge un ruolo attivo nella gestione della Cooperativa.
I soci lavoratori:
concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi
sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le
scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
contribuiscono alla formazione del capitale sociale; assumono, nelle forme di legge,
il rischio d’impresa e beneficiano dei risultati economici; concorrono ad assumere le
decisioni sulla destinazione delle utilità rivenienti dall’attività svolta;
mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed
allo stato dell’attività svolta;
contribuiscono con il proprio lavoro all’attività dell’impresa sociale, svolgendo la
propria attività presso la Cooperativa o presso le società cui sono somministrati.
ART. 6
REQUISITI
1. Per essere ammesso alla qualità di socio lavoratore è necessario possedere i seguenti
requisiti:
›› e ssere persone fisiche aventi la capacità di agire;
›› aver maturato una capacità professionale nei settori di attività di cui all’oggetto della
Cooperativa e, comunque, essere in grado di collaborare al raggiungimento dei fini
sociali;
›› aver prestato la propria attività lavorativa da almeno 3 anni per la Cooperativa ovvero
per le Società da questa, direttamente od indirettamente controllate. Il periodo di
lavoro prestato non può essere computato ai fini dell’ammissione del lavoratore se:
› l’inserimento lavorativo sia avvenuto in dipendenza dell’applicazione di disposizioni
di contratti collettivi nazionali di lavoro od in conseguenza di specifiche condizioni
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IL REGOLAMENTO
IL REGOLAMENTO ›
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contrattuali relative a rapporti con enti pubblici o privati, che attribuiscano il
diritto all’assunzione a categorie determinate di lavoratori già dipendenti di terzi
per lo svolgimento della stessa attività;
› il rapporto di lavoro si instauri e permanga in riferimento esclusivo ad attività in
relazione alle quali matura al termine delle stesse, in dipendenza dell’applicazione
di disposizioni di contratti collettivi nazionali di lavoro od in conseguenza di
specifiche condizioni contrattuali relative a rapporti con enti pubblici o privati, il
diritto al passaggio alle dipendenze di terzi;
›› avere in corso di esecuzione, alla data di presentazione della domanda di ammissione
a socio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Cooperativa
ovvero con le Società da questa direttamente od indirettamente controllate;
›› avere accettato di subordinare tutte le controversie relative alla qualità di socio
suscettibili di esservi assoggettate alla clausola arbitrale di cui all’art. 59 dello Statuto
Sociale.
La domanda di ammissione dell’aspirante socio lavoratore deve essere controfirmata da
2 soci lavoratori che, durante il periodo antecedente alla presentazione della domanda,
abbiano lavorato con lui e quindi possano garantire sulla serietà ed operosità del
medesimo.
delle assemblee locali e di settore e Commissioni nominate dal Consiglio di
Amministrazione.
Tali assemblee ed organismi non hanno funzione deliberante, ma costituiscono
esclusivamente le sedi entro le quali le scelte sociali vengono discusse. In particolare:
A. le Commissioni operano su argomenti specifici ed ambiti tematici definiti all’atto
della loro costituzione;
B. i Comitati Soci possono esaminare: il budget ed i bilanci consuntivi formati al
30 giugno e al 31 dicembre, i progetti imprenditoriali e di sviluppo aziendale più
significativi, il Bilancio sociale della Cooperativa, le principali questioni aziendali
e problematiche relative all’organizzazione del lavoro, il bilancio e i programmi
di sviluppo sociale, le iniziative, le attività ed i regolamenti sociali; convocano le
assemblee dei soci di competenza.
3. Le Commissioni, di norma, hanno una cadenza triennale e vengono nominate entro
6 mesi dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione mentre i Comitati vengono
eletti ogni 2 anni ed eleggono, al loro interno, un Coordinatore con il compito di
istruire e convocare gli incontri ed essere punto di riferimento e di sintesi.
4. Commissioni e Comitati si riuniscono, di norma, una volta al mese; alle riunioni
partecipano componenti del Servizio Responsabilità Sociale e Comunicazione della
Cooperativa e, su invito, Dirigenti e/o Consiglieri di Amministrazione ed altri soci in
base agli argomenti all’ordine del giorno; al termine degli incontri viene redatto un
verbale.
ART. 8
ART. 10
ART. 7
DOMANDA DI AMMISSIONE
VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
Con la domanda di ammissione, l’aspirante socio lavoratore si impegna a sottoscrivere
un lotto minimo di n. 300 azioni del valore nominale pari ad Euro 7.746,00, da liberare
con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
DIRITTI DEI SOCI
I soci sono titolari dei diritti loro riconosciuti individualmente o in forma aggregata dalla
legge e dallo statuto.
ART. 11
ART. 9
OBBLIGHI DEI SOCI LAVORATORI
PARTECIPAZIONE DEI SOCI
In adempimento al contratto sociale, il socio lavoratore è obbligato:
A. a versare il capitale sottoscritto e l’eventuale sovrapprezzo, con le modalità e nei
termini stabiliti dal relativo Regolamento o dal Consiglio di amministrazione;
B. ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi sociali;
1. La partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa è assicurata dagli
organi sociali previsti dallo Statuto Sociale.
2. Oltre a questi, la partecipazione dei soci è organizzata attraverso assemblee locali
e di settore, Comitati soci rappresentativi della base sociale ed eletti su iniziativa
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IL REGOLAMENTO
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C. a partecipare, conferendo il proprio lavoro, direttamente all’attività dell’impresa
sociale.
RAPPORTO DI LAVORO
ART. 15
ART. 12
RECESSO
Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni relative al recesso del socio lavoratore.
ART. 13
ESCLUSIONE
Il Consiglio di Amministrazione pronuncia l’esclusione del socio lavoratore nelle ipotesi
di cui all’art. 11 dello Statuto.
TIPOLOGIA LAVORATIVA
In relazione alla prestazione lavorativa svolta dal socio lavoratore può essere stipulato,
con lo stesso, solo ed esclusivamente un contratto di lavoro subordinato.
ART. 16
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI IN REGIME
SUBORDINATO
1. Il Socio lavoratore ha diritto ad un trattamento economico proporzionato alla
ART. 14
RAPPORTI FRA SOCI
I rapporti tra i soci, a qualsiasi livello essi operino all’interno dell’organizzazione aziendale
o nell’azienda terza cui sono somministrati, saranno improntati ad una reciproca
correttezza ed al rispetto umano, nell’ambito dei valori della cooperazione.
2.
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››
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››
››
››
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3.
4.
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IL REGOLAMENTO
quantità ed alla qualità del lavoro prestato per la Cooperativa, anche se il lavoro è
prestato in azienda terza con le modalità della somministrazione di lavoro, pari ad
almeno quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie similari.
Il rapporto di lavoro dei soci lavoratori viene regolamentato in base alla sfera di
applicazione dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
C.C.N.L. Dirigenti delle Cooperative;
C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Cooperative Metalmeccaniche;
C.C.N.L. per i dipendenti dell’Industria Metalmeccanica privata;
C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese private esercenti attività di nettezza urbana
e smaltimento rifiuti;
C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese di pulizie e servizi integrati / aziende
multiservizi;
C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese di servizio alle Aziende di Trasporto;
C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Cooperative edili;
C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Cooperative e Consorzi Agricoli;
C.C.N.L. per i dipendenti delle Lavanderie Industriali.
Ove esistenti, ai soci, sono applicati eventuali accordi integrativi territoriali e/o
aziendali.
Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di particolari professionalità o meriti
dimostrati dal Socio, potrà deliberare particolari elementi retributivi a singoli Soci a
titolo di “superminimo/ad personam” e particolari incarichi.
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ART. 17
ART. 21
ULTERIORI TRATTAMENTI ECONOMICI
COMPORTAMENTI
Fermo rimanendo la disciplina di cui all’articolo che precede ai soci lavoratori possono
essere corrisposti ulteriori trattamenti economici derivanti dal rapporto associativo
mutualistico.
Il socio deve osservare le norme di comportamento indispensabili per il corretto
andamento dell’attività cooperativa ed in particolare dovrà osservare le norme e le
indicazioni del presente Regolamento, dello Statuto sociale nonché le deliberazioni
adottate dagli organi sociali.
ART. 18
TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PERIODI DI MANCATA
SOMMINISTRAZIONE
ART. 22
I soci lavoratori che sono somministrati in azienda terza con le modalità della
somministrazione di lavoro, in sostituzione dell’indennità di mancata somministrazione
prevista dal D.Lgs. 276/2003, percepiranno, per i periodi di mancata somministrazione,
una indennità pari alla retribuzione lorda ordinaria mensile, con assoggettamento delle
somme così riconosciute agli oneri previdenziali ed assistenziali. La somma erogata sarà
altresì utile al calcolo degli istituti contrattuali e di legge previsti dal CCNL applicato al
socio somministrato. Tale indennità sarà erogata proporzionalmente solo per i giorni di
effettiva mancata somministrazione.
1. Il socio eseguirà con scrupolo le mansioni a lui affidate e, in particolare, dovrà:
ART. 19
TRATTAMENTO ECONOMICO DI LAVORATORI SOMMINISTRATI
INQUADRATI NEL CCNL DELLE IMPRESE COOPERATIVE
DELL’EDILIZIA NEI PERIODI DI CASSA INTEGRAZIONE MALTEMPO
I soci lavoratori che sono somministrati in azienda terza con le modalità della
somministrazione di lavoro, ed inquadrati nel CCNL delle Imprese Cooperative Edili, nei
giorni o per le ore di Cassa Integrazione Guadagni Maltempo (C.I.G.M.) percepiranno
una retribuzione pari al mancato riconoscimento della C.I.G.M. da parte dell’INPS, da
Manutencoop o, eventualmente, da un soggetto terzo.
ART. 20
RAPPORTI SUL LAVORO
Nell’espletamento del proprio lavoro il socio dovrà seguire con cura le indicazioni dei
responsabili, svolgendo le mansioni a lui affidate con partecipazione ed impegno,
nell’intento di raggiungere gli obiettivi assegnati nella Cooperativa, o nell’azienda terza
cui è somministrato.
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IL REGOLAMENTO
DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE
A. rispettare l’orario di lavoro assegnatogli, adempiendo alle formalità prescritte per il
controllo delle presenze;
B. avere cura di quanto gli è stato affidato (locali, mobili, attrezzature, automezzi,
strumenti, ecc.) rispondendo delle perdite e degli eventuali danni conseguenti a sua
colpa o negligenza;
C. migliorare le proprie capacità lavorative ed aggiornare costantemente le proprie
conoscenze professionali;
D. conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda e non trarre profitto, con
danno della Cooperativa o dell’azienda terza cui è somministrato, da quanto forma
oggetto delle sue mansioni;
E. utilizzare le conoscenze acquisite nello svolgimento delle mansioni a lui affidate ad
esclusivo vantaggio della Cooperativa e/o dell’azienda terza cui è somministrato;
F. non svolgere attività contrarie agli interessi della Cooperativa o dell’azienda terza cui
è somministrato, né contrarre affari per sé o per conto di terzi in concorrenza con
l’azienda;
G. non danneggiare con atti ed affermazioni, scritte o verbali, l’immagine della
Cooperativa o dell’azienda terza cui è somministrato.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra gli atti contrari ai doveri del
socio lavoratore:
A. l’incuria nell’esecuzione delle mansioni assegnate quando sia tale da pregiudicare il
buon esito dei servizi verso i clienti e/o i risultati aziendali;
B. l’insubordinazione verso i responsabili diretti;
C. il sensibile danneggiamento del materiale o degli attrezzi in custodia al socio e di
quanto costituisce oggetto del servizio;
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D. il comportamento litigioso nei confronti dei clienti;
E. le assenze ingiustificate e/o l’abbandono del posto di lavoro;
F. il furto nel luogo di lavoro e/o il trafugamento di documenti;
G. il comportamento inosservante delle norme dei C.C.N.L. applicati.
ART. 23
SANZIONI
L’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 22 darà luogo, secondo la
gravità dell’infrazione, a provvedimenti disciplinari previsti dai CCNL applicati, nonché,
per i casi di massima gravità, al licenziamento e alla conseguente esclusione da socio, in
osservanza dell’art. 11 dello Statuto Sociale.
ART. 24
PROCEDURE IN CASO DI SANZIONI
1. Le infrazioni alle Leggi, al CCNL applicato, al Regolamento Sociale, allo Statuto
ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali dovranno essere
contestate per iscritto al socio, al fine di consentirgli di far pervenire al Consiglio di
Amministrazione le proprie osservazioni e giustificazioni, nel termine perentorio di
sette giorni dal ricevimento della contestazione.
2. Trascorso tale termine, il Consiglio di Amministrazione delibererà gli eventuali
provvedimenti.
SOCI FINANZIATORI
ART. 25
FINALITA’ DEL RAPPORTO DEI SOCI FINANZIATORI
I finanziatori, soci sovventori e azionisti di partecipazione cooperativa, partecipano alla
attività sociale al fine di ottenere una remunerazione del capitale conferito e non si
avvalgono, nella loro qualità di soci sovventori e di soci di partecipazione cooperativa,
delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.
ART. 26
NATURA DEI CONFERIMENTI
I conferimenti effettuati dai finanziatori, di cui al successivo articolo 28, costituiscono
capitale di rischio e beneficiano della remunerazione nelle forme e nei limiti previsti dalla
legge, dallo Statuto e dalle delibere assembleari.
ART. 27
NORME APPLICABILI AI SOCI FINANZIATORI
Ai soci sovventori ed agli azionisti di partecipazione cooperativa, si applicano le
disposizioni previste dalla legge in materia, le disposizioni specificatamente previste dallo
Statuto Sociale e dalle disposizioni regolamentari, nonché dalle deliberazioni adottate
per tale categoria dagli Organi Sociali.
ART. 28
OBBLIGHI DEI SOCI FINANZIATORI
I soci sovventori e gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati al versamento
del capitale inerente al numero delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini
previsti dalle delibere assembleari d’emissione.
ART. 29
PARTECIPAZIONE DEI SOCI FINANZIATORI
1. Il socio sovventore partecipa alla formazione della volontà della Cooperativa nelle
forme previste dalla legge e dallo statuto.
2. Gli azionisti di partecipazione cooperativa partecipano alla vita della Cooperativa
nelle forme previste dallo Statuto e dagli Organi Sociali.
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IL REGOLAMENTO
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DISPOSIZIONI FINALI
ART. 33
ART. 30
Qualsiasi norma deliberata dall’Assemblea dei soci e dagli organi sociali avverrà nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.
CRISI AZIENDALE
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Il Consiglio di Amministrazione, nella eventualità di una crisi aziendale, nel rispetto di
2. A.
B.
C.
D.
quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) della Legge 3 aprile 2001 n. 142,
dovrà immediatamente convocare l’Assemblea ordinaria dei soci al fine di poterne
valutare le possibili conseguenze e soluzioni.
É in potere dell’Assemblea dei soci deliberare un piano di crisi aziendale che rispetti,
compatibilmente alla situazione, i seguenti criteri:
salvaguardia dei livelli occupazionali di tutti i soci;
possibile riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma
2 lettera b) dell’art. 3 della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
divieto di distribuzione di eventuali utili per la durata del piano di crisi aziendale
deliberato;
richiesta ai soci, nell’ambito dello stesso piano di crisi deliberato, di forme di apporto,
anche economico, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità
finanziarie.
ART. 31
COMUNICAZIONI AL SOCIO
Tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio
dovranno essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo risultante dal libro soci.
ART. 32
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E NORMATIVE
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento, valgono le
norme statutarie e le decisioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa
oltre quanto disciplinato dalla normativa vigente.
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IL REGOLAMENTO
IL REGOLAMENTO ›
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www.depsrl.it
Manutencoop Società Cooperativa
Via U. Poli n. 4
40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39.051.35.15.111
Fax +39.051.61.66.807
www.manutencoop.coop