F I L C A M S -C G I L L O M B A R D I A
6° ASSEMBLEA SU SALUTE E SICUREZZA
DEI LAVORATORI
Il cosiddetto
MOBBING
Giuseppe LEOCATA - medico del lavoro
Centro Stress e Disadattamento Lavorativo
Ospedale Maggiore Policlinico Milano - Clinica del Lavoro “L. Devoto”
M E R C O L E D I ’ 1 2 G I U G N O 2 0 1 3 - C A M E R A D E L L A V O R O D I M IL A N
MOBBING
“Aggressione sistematica posta in essere dal datore di
lavoro o da un suo preposto o superiore gerarchico,
oppure anche da colleghi e compagni di lavoro, con chiari
intenti discriminatori protesi a emarginare
progressivamente nell’ambiente di lavoro, per ragioni di
concorrenza, gelosia, invidia e quant’altro di simile è
possibile ipotizzare a causa dell’ambiente di lavoro e
durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Dall’aggressione patita scaturiscono sindromi, a volte
gravi, di natura ansioso-depressiva i cui sviluppi ed effetti
sono spesso imprevedibili e portano a conseguenze
disastrose per la salute del soggetto (anoressia, bulimia,
compromissione dei rapporti personali e familiari) con
frequente rinuncia o perdita del posto di lavoro”.
L. Greco - Guida al Lavoro n.11/1999 - Il Sole 24 Ore Pirola
Turbamento Disagio
Disturbo Malessere
del singolo individuo
del gruppo di individui
dell'organizzazione
?
non necessariamente, malattia, patologia
evento che si può instaurare nel tempo
con il permane della causa e di concause
Le aziende e le figure che si occupano della
organizzazione e della gestione delle risorse
umane sono in genere in grado di affrontare le
problematiche connesse con la poca
competenza di un lavoratore o con il suo
rendimento insufficiente ma quando si entra
nel campo della sfera individuale e relazionale
degli individui, della dimensione psicologica
dei rapporti di lavoro e nel dover considerare
il fattore umano, nel 'migliore' dei casi, si
commettono anche grossi errori, nel migliore
dei casi per poca conoscenza della
problematica e del come affrontarla.
L’Azienda deve intervenire;
il conflitto degenera quando il sistema organizzato
si rifiuta di occuparsene e non vuole e/o non riesce
a trovare soluzioni dignitose e ad intervenire.
Se in un dato momento qualcuno reagisce in maniera
sana e responsabile il processo si può arrestare
Il MEDICO DEL LAVORO COMPETENTE
….. ovvero …..
l’ANELLO DEBOLE della CATENA
* quando non è messo in condizione di
lavorare dignitosamente
* quando non svolge diligentemente le
sue funzioni
Medico Competente
approccio difficoltoso a
pericolo, rischio e danno
impalpabile,’virtuale’
Il danno psichico,
non su base organica,
è per definizione ‘soggettivo’
(descrizione dei sintomi da parte
dell’interessato)
e va distinto da ‘disturbi fittizi’
L’INAIL
Attività mobizzanti (H. Leymann) secondo INAIL per
riconoscimento sospetta malattia professionale
Effetti su possibilità
della vittima di
comunicare
adeguatamente
la dirigenza non dà possibilità di comunicare, il
lavoratore viene zittito, si fanno attacchi verbali
riguardo le assegnazioni del lavoro, minacce verbali,
espressioni verbali che respingono, ecc.
Effetti su possibilità
della vittima di
mantenere contatti
sociali
i colleghi non comunicano affatto più con il
lavoratore o la dirigenza proibisce esplicitamente di
comunicare con lui, isolamento in una stanza
lontano dagli altri, ecc.
Effetti su possibilità
della vittima di
mantenere sua
reputazione personale
mettere in giro voci sul conto della vittima, azioni di
messa in ridicolo, derisione circa eventuale
handicap o della appartenenza etnica o del modo
muoversi o di comunicare, ecc.
Effetti su situazione
professionale della
vittima
non viene assegnato alcun compito o solo dei
compiti insignificanti, ecc.
Effetti su salute fisica
della vittima
si assegnano incarichi pericolosi di lavoro o si
fanno minacce di lesioni fisiche, molestie sessuali,
ecc.
Costrittività organizzativa
Tutti gli atti e le azioni che comportano conseguenze chiare e rilevanti sulla posizione
lavorativa e sulle possibilità di svolgimento del lavoro del soggetto coinvolto. Esempi di
questo tipo di azioni sono (come da circolare Inail n. 71/2003):
- Marginalizzazione della attività lavorativa
- Svuotamento delle mansioni
- Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata
- Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro
- Ripetuti trasferimenti ingiustificati
- Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto a profilo professionale posseduto
-Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali
condizioni di handicap psico-fisici
- Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie
- Inadeguatezza strutturale e sistematica di informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro
-Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e
aggiornamento professionale
-Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.
Le azioni rientranti nella categoria della costrittività organizzativa coinvolgono direttamente
e in modo esplicito l’organizzazione del lavoro, la posizione lavorativa, assumendo un
rilievo dal punto di vista del riconoscimento della natura professionale del danno
conseguente.
Malattie professionali riconosciute da INAIL
Disturbo dell’adattamento lavorativo cronico
Disturbo post-traumatico da stress cronico
professionali solo se causati/concausati prevalentemente da
specifiche e particolari condizioni dell’attività e
dell’organizzazione del lavoro
INAIL non riconosce:
* Disturbo/ Episodio depressivo maggiore da avversatività lavorative
* Sindrome da burn-out
INAIL non considera aspetti correlati a situazioni conflittuali in
ambiente di lavoro tra persona che esercita la violenza e persona
offesa e correlate alla intenzionalità delle azioni continue e finalizzate
a estromissione di questa da lavoro
 esclusi i fattori organizzativi legati al normale svolgimento del
rapporto di lavoro (nuova assegnazione, trasferimento,
licenziamento) e situazioni indotte da dinamiche psicologicorelazionali comuni ad ambienti di lavoro e di vita
Malattie professionali riconosciute da INAIL
Disturbo dell’adattamento lavorativo cronico
Disturbo post-traumatico da stress cronico
professionali solo se causati/concausati prevalentemente da
specifiche e particolari condizioni dell’attività e
dell’organizzazione del lavoro
INAIL non riconosce:
* Disturbo/ Episodio depressivo maggiore da avversatività lavorative
* Sindrome da burn-out
INAIL non considera aspetti correlati a situazioni conflittuali in
ambiente di lavoro tra persona che esercita la violenza e persona
offesa e correlate alla intenzionalità delle azioni continue e finalizzate
a estromissione di questa da lavoro
 esclusi i fattori organizzativi legati al normale svolgimento del
rapporto di lavoro (nuova assegnazione, trasferimento,
licenziamento) e situazioni indotte da dinamiche psicologicorelazionali comuni ad ambienti di lavoro e di vita
Situazioni di costrittività organizzativa
per essere occasione di lavoro
causa di patologia devono essere
strutturali, durature e oggettive,
verificabili e documentabili con
riscontri oggettivi.
Va provata l’esistenza della malattia,
delle caratteristiche morbigene della
lavorazione svolta e del nesso
etiologico tra questa e la tecnopatia
“Malattie psichiche e psicosomatiche da
disfunzione dell'organizzazione del lavoro"
(GRUPPO 7) correlate "a condizioni lavorative
di costrittività organizzativa sono inserite
in LISTA II (Malattie cui origine lavorativa è di
limitata probabilità)"
TAR del Lazio n. 5454 / 2005
“Costrittività organizzative" e "Mobbing
strategico" tornano a essere considerati
fattori di rischio generico, per cui
lavoratore deve provare, oltre alla
sussistenza di malattia, anche nesso
eziologico intercorrente tra questa
e attività lavorativa svolta.
Gioco delle parti (non ognuno per sé e per il proprio
prestigio / finalità particolari)
Amministrazioni (Pubbliche e Private) / Datori di Lavoro devono
agire e con atteggiamenti e comportamenti paritari.
Mondo del lavoro deve riflettere anche sui ruoli del Medico
Competente, del Responsabile del Servizio di Protezione e
Prevenzione, dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza, dei
Rappresentanti Sindacali e dei Lavoratori (colleghi di lavoro);
ognuno deve farsi carico della problematica ed entrare nelle
maglie della organizzazione del lavoro per la tutela dei lavoratori;
MC, RSPP ed RRLLS studiano e collaborano con DL per scelta,
attuazione e verifica nel tempo di misure generali e particolari di
benessere lavorativo in azienda; ultime due figure devono
mantenere atteggiamento di supporto e solidale anche verso
lavoratori in difficoltà (più deboli sono soggetti con disabilità e
‘svantaggiati’ - basso livello culturale, fallimenti occupazionali alle
spalle e coloro che presentano difficoltà cognitive).
Gioco delle parti (non ognuno per sé e per il proprio
prestigio / finalità particolari)
Sindacato (esterno a impresa/provinciale) deve occuparsi della
problematica con cognizione di causa e trasparenza e intervenire
realmente in realtà individuate o in cui è richiesto.
Organismi di Vigilanza delle ASL devono fare rientrare nel loro
patrimonio culturale operativo la capacità di lettura delle diverse
realtà lavorative e di intervento in queste in termini di
organizzazione e di psicologia del lavoro, attuando procedure il
più possibile condivise e non di polizia giudiziaria, che potrebbero
non essere utili alla finalità; dovrebbero, poi, coordinarsi e
convenire su linee comuni nei singoli territori e a livello nazionale,
ai fini di una lettura omogenea della realtà e dell’attuazione di
scelte operative comuni.
Gioco delle parti (non ognuno per sé e per il proprio
prestigio / finalità particolari)
Centri che seguono i casi clinici di ‘sospetto stress
occupazionale’ devono gestire la problematica al loro interno
in modo scientificamente rigoroso, attraverso la
collaborazione paritetica dei medici del lavoro e degli
psicologi, devono acquisire abilità ed esperienza nella lettura
delle diagnosi cliniche e psico-diagnostiche e cercare
contemporaneamente di contestualizzarle nelle specifiche e
concrete realtà aziendali, al fine di esprimere dei giudizi
ineccepibili.
Gioco delle parti (non ognuno per sé e per il proprio
prestigio / finalità particolari)
Legali che seguono i casi di ‘stress occupazionale’
potrebbero raccordarsi ai detti Centri e consigliare in
maniera oculata agli assistiti l’opportunità o meno di
intraprendere nei confronti delle imprese azioni legali che
potrebbero sovraesporre il lavoratore se intraprese con
leggerezza.
Il passaggio successivo che essi devono curare è quello del
‘tentativo di conciliazione’, previsto dal Codice Civile,
spesso disatteso o in occasione del quale le parti non si
incontrano, andando a finire in giudizio.
Regole da sole non bastano, vedi codice della strada
È necessario e imprescindibile lavorare sull’UOMO e per
l’UOMO e creare una cultura basata su rispetto e solidarietà
Al di là di fini definizioni giuridiche e cliniche,
chi gestisce realtà organizzate complesse lavorative
e ha responsabilità più o meno elevate deve contribuire
non soltanto ad attuare finalità impresa
= Produzione beni e servizi
E’ importante anche valutare l’eventuale rischio residuo
ponendo molta attenzione anche al fattore umano,
alla sfera individuale e relazionale individui
e alla dimensione psicologica dei rapporti di lavoro,
e ai VALORI (regole diffuse e condivise ),
alla loro relazione con la salute globale
dell’individuo e della collettività
e alla coscienza del rispetto di questi e dell’UOMO
Lavorare insieme non è un metodo
ma un valore
Sauro Garzi - sociologo
[email protected]