REGIONE CAMPANIA AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO della Seconda Università di Napoli BANDO DI CONCORSO ANNO ACCADEMICO 2007/2008 PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E SERVIZI COLLEGATI (approvato con delibera n°27 del 03/07/07) ART. 1 - DESTINATARI - 1.1- È bandito il concorso per l’attribuzione di borse di studio universitario, in servizi e in danaro, per l’anno accademico 2007/2008, a norma delle disposizioni statali contenute nella legge 02/12/1991, n° 390; nel DPCM del 09/04/2001, che, ai sensi dell’art. 4 della legge 390/91, ne regola l’attuazione; nelle disposizioni regionali (approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 951 del 05/06/2007), a favore degli studenti iscritti alla Seconda Università degli Studi di Napoli, entro il 5 Novembre 2007, per il predetto anno accademico, ad un corso: • di laurea; • di laurea magistrale o specialistica; • di laurea specialistica a ciclo unico; • di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (ad eccezione di quelle di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999 n° 368); • di dottorato di ricerca attivato ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n°210, art.4 e non beneficiari di borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n°224; che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito così come definiti nei successivi articoli 2 e 3 del presente bando. 1.2 – Corsi attivati ante D . M. 509/1999 (Vecchio ordinamento) Il beneficio è concesso per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno a partire dall’anno di prima iscrizione ad una Università italiana. Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% la durata si eleva di due anni. 1.3 – Corsi attivati post D. M. 509/1999 e successive modificazioni (Nuovo ordinamento) a) Per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica e corsi di laurea specialistica a ciclo unico, il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi per un periodo pari alla durata prevista dall’ordinamento didattico del corso cui si è iscritto elevata di un semestre. b) Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi per un periodo pari alla durata prevista dall’ordinamento didattico del corso cui si è iscritto elevata di tre semestri. c) per gli studenti che si iscrivono ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, il beneficio è concesso per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione. 1.4 – I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l’ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. 1.5 – Coloro che intendono iscriversi a corsi di laurea, per i quali sono previste prove di selezione, nel caso in cui il risultato non fosse disponibile alla data di scadenza del bando, dovranno comunque produrre regolare domanda nei termini di cui all’art. 4. 1.6 - Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, di laurea magistrale o specialistica e specialistica a ciclo unico, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia a richiesta, entro 30 giorni dalla data di laurea, di una integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso. La predetta integrazione non è estesa agli studenti dei corsi di laurea attivati prima dell’applicazione del D.M.509/99. 1 ART. 2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE I DATI RELATIVI ALLA CONDIZIONE ECONOMICA DI TUTTI GLI STUDENTI PARTECIPANTI AL CONCORSO, SARANNO ACQUISITI DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA PRESSO LA BANCA DATA INPS. 2.1 La condizione economica dello studente è individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni. Tutti gli studenti partecipanti al concorso, all’atto della presentazione della domanda, devono essere in possesso dell’attestazione ISEE riferita ai redditi del 2006. In particolari situazioni il calcolo degli indicatori ISEE ed ISPE viene integrato secondo le disposizioni specifiche di cui all’art. 5 del D.P.C.M. 9/04/2001 dando origine agli indicatori convenzionalmente denominati ISEEU ed ISPEU (U=Universitario). 2.2 – Nucleo familiare – Per la concessione dei benefici di cui al presente bando, il nucleo familiare dello studente di norma è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale anche: • I genitori dello studente e gli altri figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio; • Eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda; • Il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente in presenza di separazione legale o divorzio. 2.3– Studente indipendente- Lo studente non sposato, anche se componente di altra famiglia anagrafica, fa parte del nucleo familiare dei genitori qualora non ricorrano entrambi i seguenti requisiti che configurano la situazione di “studente indipendente”: - residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; - redditi dello studente derivante da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati da almeno due anni rispetto alla data della domanda, non inferiore a € 6.500. Lo studente in possesso dei requisiti sopra descritti viene considerato, ai fini della composizione familiare e ai fini reddituali, facente parte del nuovo nucleo familiare di appartenenza e dovrà consegnare copia della documentazione attestante la sua qualità all’atto della presentazione della domanda (stato di famiglia storico, documenti fiscali comprovanti i propri redditi da lavoro dipendente o assimilati riferiti agli anni 2005 e 2006, Ultima dichiarazione ICI e/o visure catastali relativi all’alloggio occupato dallo studente). Lo studente orfano di entrambi i genitori non costituisce “nucleo familiare indipendente“. 2.4 - Per gli studenti che rivestono lo “status” di religioso in comunità e che non assolvono alle due condizioni precedentemente riportate, si fa riferimento alla somma dei redditi prodotti dai componenti la comunità stessa ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza, di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio. 2.5 – Valutazione dei redditi di fratelli e sorelle - Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3 – comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, facenti parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50%. 2.6 L’Indicatore della Condizione Economica Equivalente all’Estero è calcolata come somma dei redditi percepiti all’estero e del 20% dei patrimoni posseduti all’estero che non siano stati già inclusi nel calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28/06/1990, n. 167, art. 4– comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni. 2.7 L’Indicatore della Situazione Reddituale è costituito dalla somma dei seguenti redditi (cfr. parte I, Tabella 1 allegata al decreto legislativo 109/98 e successive integrazioni e modificazioni): 1) reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; 2) redditi delle attività finanziarie, determinati applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare; 2.7.1 Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino alla concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In questo caso il richiedente è tenuto a dichiarare, pena la non valutazione, gli estremi del contratto di locazione registrato. 2.8 Il valore dell’indicatore della situazione reddituale è sommato con l’indicatore della situazione economica patrimoniale (nella misura del 20% dei valori patrimoniali). Questi sono definiti come segue: a) patrimonio immobiliare 2 a.1 – per i fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese si considera il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31/12/06, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d’imposta considerato; a.2 – i fabbricati localizzati all’estero detenuti al 31/12/06 (limitatamente alle sole abitazioni), vengono valutati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato. Dal valore così determinato, si detrae l’ammontare del debito residuo al 31 dicembre 2006 per i mutui contratti per l’acquisto dell’immobile, fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto – se più favorevole e fino a concorrenza – il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell’abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di cui al punto 2.7.1. b) patrimonio mobiliare L’individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando un unico ammontare complessivo. A tal fine la valutazione dell’intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto; le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali così come riportati nelle indicazioni alla compilazione della dichiarazione. Patrimoni mobiliari posseduti all’estero, valutati sulla base del tasso di cambio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28/6/1990, n. 167, art. 4 – comma 6, convertito con modificazioni in legge 4/8/1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al punto 2.7. 2.9 L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l’Indicatore di cui ai punti precedenti (Indicatore Situazione Reddituale più il 20% dell’Indicatore della Situazione Economica Patrimoniale) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare: Numero dei componenti Parametro 1 1.00 2 1.57 3 2.04 4 2.46 5 2.85 - maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. - maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore - maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art.3, comma 3 della legge 5/2/1992, 104 o di invalidità superiore al 66%. - maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. 2.10 Per l’accesso ai benefici di cui al presente bando, l’ISEE del nucleo familiare, sommato con l’Indicatore della Condizione Economica all’estero, non potrà superare il limite di € 14.500,00. 2.10.1 Ai sensi del decreto legislativo 31/3/1998, n. 109, art. 3 – comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare, è superiore a €24.500,00. 2.11 Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio presi in considerazione ai fini del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero. 2.12 In presenza di attestazione ISEE pari a zero per redditi esonerati (non soggetti ad Irpef), per assenza di redditi nell’anno 2006 o nelle condizioni di cui al precedente punto 2.11, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2bis (norme integrate DLgs 109/98; 130/2000), lo studente deve dichiarare e quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, i mezzi con i quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. ART. 3 - REQUISITI DI MERITO I DATI DI MERITO DI TUTTI GLI STUDENTI PARTECIPANTI AL CONCORSO, SARANNO ACQUISITI DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA PRESSO LA RIPARTIZIONE STUDENTI DELLA SUN. 3.1 – MATRICOLE – Per matricole si intendono gli studenti che nell’a.a. 2007/2008 si iscrivono per la prima volta al primo anno di un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica, laurea specialistica a ciclo unico, 3 specializzazione o dottorato di ricerca. Non rientrano comunque in questa categoria coloro che sono già stati iscritti come matricola presso questa o altra università, italiana o straniera. In caso di rinuncia agli studi e successiva reimmatricolazione lo studente non ha diritto ad alcun beneficio per il primo anno del nuovo corso di studi. Ai soli fini dell’individuazione del merito, per gli anni successivi, il conteggio degli anni è effettuato a partire dall’anno di reimmatricolazione. I benefici sono attribuiti esclusivamente sulla base dei requisiti di condizione economica, a studenti che si iscrivono per la prima volta a: - Corso di laurea; - Corso di laurea magistrale o specialistica; - Corso laurea specialistica a ciclo unico; - Corso di specializzazione; - Corso di dottorato di ricerca. I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post, secondo le modalità previste dai successivi punti 3.1.1. e 3.1.2. 3.1.1 – La seconda rata della borsa di studio, sarà liquidata agli studenti iscritti al 1°anno di corso di laurea, laurea magistrale o specialistica e laurea specialistica a ciclo unico, e risultati beneficiari, che avranno superato almeno 20 crediti entro la data del 10 agosto 2008. 3.1.2 – La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica e laurea specialistica a ciclo unico, i quali, entro il 30 novembre 2008, non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello precedente. 3.1.3 -Agli studenti in situazione di handicap con inabilità non inferiore al 66%, non si applicano i criteri di merito previsti ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2. 3.1.4 – In casi eccezionali, debitamente documentati entro il termine del 30 novembre 2008, il termine di cui al precedente punto 3.1.2, può essere differito di non oltre tre mesi, per il conseguimento del livello minimo di merito richiesto. 3.1.5 – In caso di revoca, devono essere restituite, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in danaro, secondo le modalità previste dall’art. 8 del presente bando, anche su base rateale. 3.2 - ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 3.2.1 - I requisiti di merito per i corsi attivati ante D.M. 509/1999 (Vecchio ordinamento) sono definiti dall’art. 4 del D.P.C.M. “uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari” del 30/4/97. 3.2.2 - Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, per i corsi attivati dopo l’attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n°509 e successive modificazioni (Nuovo ordinamento), dovranno possedere al 10 agosto 2007 i seguenti requisiti: Corso di laurea: a) 25 crediti al secondo anno, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi all’atto dell’ammissione ai corsi; b) 80 crediti al terzo anno; c) 135 crediti per l’ultimo semestre. formativi se previsti Corso di laurea a ciclo unico: a) 25 crediti al secondo anno, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi se previsti all’atto dell’ammissione ai corsi; b) 80 crediti al terzo anno; c) 135 crediti al quarto anno. d) 190 crediti al quinto anno. e) 245 crediti al sesto anno. f) 55 crediti in più per l’ulteriore semestre oltre al numero di anni previsti dai rispettivi ordinamenti didattici. Per il conseguimento dei predetti requisiti di merito, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le seguenti modalità: - 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico; - 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico; - 15 crediti, se utilizzato per la prima volta, per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi. I “bonus” non sono cumulabili e la quota residua non utilizzata nell’anno accademico di riferimento, può essere utilizzata negli anni successivi. 4 Il “bonus” può essere utilizzato solo per raggiungere il requisito minimo di merito previsto per ciascun anno di corso. Il sistema informatico provvederà in automatico ad attribuire i crediti necessari in base alla singola disponibilità secondo i criteri fissati. Corso di laurea magistrale o specialistica: a) 30 crediti al secondo anno; b) 80 crediti per l’ultimo semestre. I limiti di cui al precedente punto sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione. Per il conseguimento dei predetti requisiti di merito, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale o specialistica provenienti dal vecchio ordinamento. Corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca: Requisiti necessari previsti per l’ammissione dai rispettivi ordinamenti didattici. Per gli studenti portatori di handicap con inabilità almeno del 66%, i requisiti di merito riportatati ai punti precedenti, sono determinati con una riduzione pari al 40%. I requisiti di merito richiesti per la partecipazione al concorso non assicurano l’assegnazione dei benefici che sono erogati in funzione delle risorse disponibili. I crediti valutabili sono quelli acquisiti per l’intero insegnamento e non le loro frazioni. I crediti validi sono quelli conseguiti e convalidati entro il 10/08/2007, certificati dalle segreterie studenti. Eventuali crediti acquisiti, ma non presenti nel piano di studio, quindi extra piano, non sono valutabili ai fini del computo. I crediti acquisiti nell'ambito di programmi comunitari di mobilità internazionale (Erasmus, Socrates, etc..), saranno ritenuti validi se convalidati dagli Organi Accademici della Seconda Università degli Studi di Napoli tenendo conto della data limite, fissata dal bando. N.B.: Agli studenti che partecipano al concorso come settimo semestre l’Azienda garantisce la possibilità di concorrere all’assegnazione della borsa di studio, in attesa della definizione della loro carriera universitaria, inserendoli con riserva sia nella graduatoria degli iscritti ad anni successivi al primo, sia nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno. Per tali studenti è prevista la sospensione della corresponsione della prima rata considerata la temporaneità della collocazione in graduatoria. Lo studente dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione, comunicandola all’Azienda, entro la fine della sessione straordinaria del 2006/2007 (di norma fine marzo). Gli studenti che durante la propria carriera universitaria hanno effettuato passaggi di ordinamento didattico, di corso di laurea, trasferimenti, o siano stati iscritti in qualità di fuori corso intermedio o ripetente, potranno essere ammessi al concorso se in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: • non aver cumulato, dalla prima immatricolazione, un numero di anni di iscrizione, compreso quello relativo all’A.A. 2007/2008, superiore a quanto previsto al punto 1.3 del presente bando; • aver superato il numero minimo di annualità o di crediti, con riferimento non all’anno in cui risultino iscritti per il 2007/2008, ma agli anni di permanenza nell’Università, compreso l’anno accademico suddetto. Il cambio del corso di laurea o di università non azzera l’anzianità universitaria, che è calcolata a cominciare dall’anno accademico di prima immatricolazione in qualsiasi Università italiana, salvo che non sia intervenuta rinuncia agli studi. ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI NECESSARI Per presentare la domanda non è indispensabile essere già iscritti alla SUN per l’a.a 2007/2008; per ottenere i benefici è tuttavia necessario perfezionare l’iscrizione entro il 5 Novembre 2007. 4.1 – MODALITA’ DI COMPILAZIONE Per richiedere i benefici, all’atto della compilazione della domanda on-line che avverrà collegandosi al sito www.adisun.it registrandosi nell’area riservata (sportello on-line), lo studente deve essere in possesso di: • Attestato ISEE riferito ai redditi del 2006 (l’Azienda si riserva di chiederne l’esibizione); 5 Certificato storico aggiornato, avendo cura di verificare che i crediti effettivamente conseguiti siano stati regolarmente registrati dalle segreterie studenti di riferimento (l’Azienda si riserva di chiederne l’esibizione); • Essere in possesso di un indirizzo personale di posta elettronica (qualsiasi comunicazione a questo indirizzo da parte dell’Azienda assume valore ufficiale). La domanda di partecipazione al concorso borse di studio, avente valore di autocertificazione, deve pervenire all’Azienda esclusivamente via Web a partire dal 1° settembre 2007. Il termine di scadenza inderogabile è fissato alle ore 15,00 del giorno 1° Ottobre 2007 (ora di interruzione del collegamento). PER POTER ESSERE INSERITI NELLE GRADUATORIE E’ NECESSARIO COMPILARE INTEGRALMENTE LA DOMANDA ED ESEGUIRE CORRETTAMENTE LA PROCEDURA DI INVIO.(La domanda risulterà valida • ed inviata all’Azienda solo dopo la conferma). Lo studente riceverà la copia di conferma al proprio indirizzo di posta elettronica, che dovrà essere stampata, firmata ed inviata a mezzo raccomandata A/R entro i 5 giorni successivi all’inoltro on-line , all’ADISU della SUN Viale Carlo III c\o ex CIAPI, 81020 San Nicola la Strada. 4.2 - Al fine di evitare l’esclusione dal concorso, lo studente richiedente i benefici dovrà allegare alla copia cartacea (stampa della conferma inviata on-line, debitamente sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà, nel caso in cui il richiedente sia minore), la copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante. 4.3 –Le domande confermate e/o inviate dopo i relativi termini di scadenza, indicati nel Bando, non saranno prese in considerazione. Saranno inoltre respinte per documentazione incompleta: le domande che alla data di scadenza prevista dal bando non risultino compilate in ogni loro parte e confermate; le domande regolarmente inviate on-line entro i termini, la cui stampa di conferma non sia firmata. ART. 5 – STUDENTI STRANIERI 5.1 - In base al D.P.R. 31/08/1999 n. 394, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri, non appartenenti all’Unione Europea, è valutata secondo le modalità previste dal vigente D.P.C.M., certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione, la documentazione richiesta è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia. Tale documentazione, attestata dalla locale Ambasciata Italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, IV comma del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, deve riportare: 1) la composizione del nucleo familiare con l’indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda; 2) l’attività svolta da ognuno di essi in tale anno ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio Paese; 3) il patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare con specificata la superficie in metri quadrati. 5.2 - Cittadini stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo criteri dell’Human Devolopment Reporter delle Nazioni Unite di cui alla Tabella A. In questi casi, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale potrà essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane. In tal caso l’Azienda che rilascia la certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo modalità di cui al punto 3.1.1 del presente bando. 5.3 - Gli studenti stranieri sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente bando. 6 5.4 – Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio detenuti in Italia secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente bando. 5.5 – Gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Per l’accesso alla partecipazione al concorso Borse di Studio 2007/2008, gli studenti stranieri dovranno produrre la documentazione sopra citata entro la data di scadenza della presentazione della domanda prevista dal bando. In mancanza, l’Azienda escluderà gli stessi dalla graduatoria provvisoria con ogni riserva di presentazione di memorie di riesame entro i termini previsti dal bando all’art.7. ART. 6 - ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - SUDDIVISIONE DEI FONDI 6.1- Qualora il fondo destinato alle borse di studio, così come assicurato dalla Regione Campania anche attraverso l’assegnazione del Fondo Integrativo Ministeriale ed iscritto nel bilancio dell’Azienda, non sia sufficiente a concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, si procederà a ripartire il predetto fondo in misura proporzionale agli studenti iscritti, al 31/03/2007, a ciascun corso di laurea, di laurea magistrale o specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (ad eccezione di quelle di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999 n° 368), di dottorato di ricerca, attivato ai sensi del decreto legislativo del 3/07/1998, n°210, art.4, ed alla compilazione di graduatorie, sulla base delle seguenti modalità: • 1a graduatoria: riguardante gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, senza alcuna differenziazione per singolo corso di studi, ordinata in modo crescente sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all’art. 2 del presente bando. A parità, avrà precedenza il più giovane di età. In presenza di partecipanti in qualità di iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo unico nonché scuole di specializzazione e di dottorati di ricerca (di cui al punto 1.1 del presente bando), si prevederanno, nell’ambito della graduatoria unica di primo anno, elenchi differenziati per tipologia di corsi, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea magistrale o specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo nonché di specializzazione e di dottorato di ricerca (vedi punto 1.1). • 2a graduatoria: riguardante gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l’approvazione di graduatoria di merito, ordinata per ciascun corso di laurea, di laurea magistrale o specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo nonché di scuole specializzazione e di dottorato di ricerca (vedi punto 1.1), sulla base dei criteri definiti all’art. 3 del presente bando, tenendo conto del numero delle annualità o dei crediti superati e delle votazioni conseguite, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea magistrale o specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo nonché di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca (vedi punto 1.1) e di ogni anno di corso, al fine di assicurare un’equilibrata distribuzione dei benefici. A parità di merito, per la determinazione della posizione in graduatoria si farà riferimento: • all’Indicatore ISEE del nucleo familiare crescente; • all’ottenimento del beneficio della borsa di studio al concorso per l’anno precedente a quello di selezione; • all’idoneità al concorso per l’anno precedente a quello di selezione; • all’età più bassa. Gli studenti immatricolati ma privi di numero matricola, se soddisfano i requisiti di idoneità al concorso, saranno collocati nella posizione che compete con la condizione “sospeso”. 6.2- LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE, AVVERRÀ MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO DELL’ A.Di.S.U. DELLA SUN ENTRO IL 31 OTTOBRE 2007, E LA PUBBLICAZIONE EQUIVALE A NOTIFICA. NESSUNA COMUNICAZIONE SARÀ INVIATA AGLI INTERESSATI (art.12 legge 241/90). LE GRADUATORIE SARANNO INOLTRE PUBBLICATE ANCHE SUL SITO DELL’AZIENDA WWW.ADISUN.IT ART. 7 - RIESAME DELLE DOMANDE – RICORSI 7.1ATTESO CHE LE GRADUATORIE SARANNO ELABORATE CON I DATI ACQUISITI DIRETTAMENTE DALL’UNIVERSITÀ PER IL MERITO, E DALLA BANCA DATI INPS PER IL REDDITO, SI RACCOMANDA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA VISIONE DELLA GRADUATORIA. 7 Avverso il provvedimento di esclusione dal concorso o l’esito riportato nelle graduatorie, gli interessati potranno chiedere il riesame della domanda, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, muniti della documentazione comprovante la richiesta, direttamente presso gli uffici dell’A.Di.S.U. della SUN a Viale Carlo III c\o ex CIAPI 81020 San Nicola la Strada. Per i soli studenti immatricolati sospesi per mancanza di matricola, può essere compilato on-line un apposito modulo disponibile sul sito www.adisun.it. L’esito del riesame sarà notificato mediante affissione all’Albo dell’Azienda. 7.2- In caso di conferma dell’esclusione, è data facoltà di ricorrere, esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, a mezzo di affissione, delle graduatorie definitive. - ART. 8 AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO - Le borse di studio,al netto delle spese per commissioni bancarie e postali, da erogare in due rate semestrali, sono annuali e l’importo spettante sarà decurtato d’ufficio delle somme eventualmente dovute all’Azienda a qualsiasi titolo. Il valore della borsa per i partecipanti come ulteriore semestre è pari al 50% 8.1 - L’ammontare delle borse di studio, diversificate in ragione della condizione economica e della provenienza degli studenti, è stabilito nel modo seguente: • studenti fuori sede: € 4.450,00 • studenti pendolari: € 2.460,00 • studenti in sede: € 1.680,00, più un pasto giornaliero gratuito (solo ove il servizio sia attivato). 8.2- La borsa di studio sarà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento (fissato in € 14.500; si veda il punto 2.10 del presente bando). Per valori superiori, e fino al raggiungimento del predetto limite, la borsa verrà ridotta, come riportato nella tabella B. 8.3- IL NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2007/2008 È STABILITO IN RAPPORTO ALL’ENTITÀ DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE CAMPANIA ED ISCRITTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ A.DI.S.U. DELLA SUN, COMPRENSIVO DEL FONDO INTEGRATIVO MINISTERIALE. 8.4- Alle borse di studio si applica l’esenzione dalla imposizione sui redditi, come da Circolare del Ministero delle Finanze n° 109/E del 06/04/1995 relativa al “trattamento tributario delle borse di studio corrisposte a studenti universitari”, Legge 02/12/1991, n° 390 e Legge 476/84. 8.5 - Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell’art. 16 della legge 23/12/2000, n°388. - ART. 9 EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO - Le borse di studio, dell’importo fissato nel precedente art. DPCM del 9/04/2001 e, subordinatamente agli effettivi Campania, agli studenti risultati beneficiari, in possesso merito di cui ai precedenti artt. 2 e 3. L’importo spettante (servizio ristorazione per la parte in sarà corrisposto come segue: 8, saranno corrisposte, nei termini previsti dal accrediti dei fondi da parte della Regione congiuntamente dei requisiti di reddito e di servizi ed in contanti per la parte in danaro) a) agli studenti risultati vincitori in prima graduatoria: • il 50% dell’importo spettante in danaro, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive; il restante 50% dopo aver conseguito 20 crediti entro il 10 agosto 2008 (cfr. art. 3, punto 3.1.1); • la parte in servizi, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive, per la durata dell’anno 2008; b) agli studenti risultati vincitori in seconda graduatoria: • il 50% dell’importo spettante in danaro, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive; il restante 50% dopo aver ultimato i controlli a campione; • la parte in servizi, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive e per la durata dell’anno 2008; 9.1- STUDENTI FUORI SEDE: Appartenenti a nuclei familiari convenzionali residente in un Comune distante almeno 30 km dalla sede del corso di studio frequentato o nelle isole che siano impossibilitati a raggiungerlo e frequentarlo quotidianamente e che, pertanto, prendono alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede del corso di 8 studio, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altro alloggio di privati o enti, per un periodo non inferiore a dieci mesi compresi fra il 1° ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, (per gli studenti iscritti ai corsi del nuovo ordinamento per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi il periodo non deve essere inferiore a cinque mesi compresi fra il 1° ottobre 2007 e il 31 marzo 2008). Tale condizione, in fase di accertamento, andrà documentata con la presentazione del: • contratto di locazione regolarmente registrato; • certificato di distanza chilometrica rilasciato dal proprio comune di residenza 9.2- STUDENTI IN SEDE: Appartenenti a nuclei familiari convenzionali residenti nel Comune sede del corso di studio frequentato o nei Comuni con esso confinanti, come riportato nella Tabella C. 9.3- STUDENTI PENDOLARI: appartenenti a nuclei familiari convenzionali non rientranti nei due casi precedenti Qualora lo studente dichiari una classificazione non rispondente collocato d’Ufficio nella corretta categoria di appartenenza. a quanto sopra riportato, sarà ART. 10 - TRASFERIMENTI - Lo studente che si trasferisce da una Università all’altra, nell’ambito della Regione Campania e che abbia prodotto domanda di borsa di studio all’A.Di.S.U. del proprio Ateneo, può chiedere che la stessa venga trasmessa al nuovo A.Di.S.U. di competenza, entro i trenta giorni successivi alla data limite di pubblicazione delle graduatorie provvisorie fissata dall’art. 16, comma 4, lett. b) del DPCM 09/04/2001 (entro il 30/11/2007). Per gli studenti di anni successivi al primo, condizione indispensabile per la valutazione della pratica sarà quella che il nuovo A.Di.S.U. conosca, per tale data, dell’anno effettivo al quale lo studente verrà iscritto presso il nuovo Ateneo, nonché delle annualità o dei crediti che l’Ateneo convaliderà nel nuovo corso di studi. Non potranno essere prese in considerazione le domande di trasferimento riferite ad Atenei fuori della Regione Campania, fatta salva la possibilità che gli studenti, nelle condizioni di cui al comma precedente, non versino l’importo della tassa regionale relativamente alla Regione Campania. Eventuali trasferimenti di domande tra gli Enti della Regione, potranno avvenire nel rispetto dei termini di scadenza di presentazione delle stesse, previsti dall’Azienda ricevente. ART. 11 - ACCERTAMENTI E SANZIONI L’A.Di.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione che interesseranno almeno il 20% degli idonei al beneficio. Nell’espletamento di tali controlli, ai sensi del DPCM 9/4/2001 (art. 4, comma 10) l’Azienda potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Dell’attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n° 241 Gli elenchi di tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio saranno inviati all’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3 della Legge 390/91. Gli studenti che avessero presentato dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti al fine di fruire dei relativi interventi, saranno soggetti alla revoca del beneficio e ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perderanno il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato (previsti dall’art. 76 DPR n° 445 del 28/12/2000 e dall’art. 23, L. 390/91). ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE Sono esclusi dal concorso gli studenti che: • non siano iscritti alla SUN per l’A.A. 2007/2008 entro il 5 • siano iscritti al primo anno per l’anno 2007/2008 a seguito • siano iscritti, per l’A.A. 2007/2008, ad un anno o ad un punto 1.2 e 1.3 del presente bando, rispetto al primo anno di di studi seguito; • si iscrivano per la seconda volta allo stesso livello di corso 9 novembre 2007; di reimmatricolazione. semestre superiore ai limiti fissati al immatricolazione ed al livello del corso di studi; • siano incorsi, in uno degli anni precedenti in provvedimenti disciplinari, comminati dalle Autorità Accademiche e/o Enti o Aziende per il diritto allo studio universitario e superiori all’ammonizione, oppure in provvedimenti di revoca di assegni o borse di studio, assegno o premio, anche se concessi da altri Enti e, comunque, non compatibili con la borsa di studio erogata dall’A.Di.S.U. della SUN; • non siano in possesso, alla data della presentazione della domanda, di Attestato ISEE riferito ai redditi del 2006; • abbiano confermato ed inviato la domanda oltre i termini di scadenza previsti dal bando; • non abbiano inviato entro i termini previsti dal bando la stampa della conferma debitamente firmata; • non abbiano fornito, chiarimenti entro i termini fissati da eventuali richieste da parte dell’Azienda; • abbiano prodotto dichiarazioni palesemente inattendibili. ART. 13 - CAUSE DI DECADENZA Decadono dal beneficio gli studenti dichiarati vincitori che: • risultino inclusi in una delle graduatorie a seguito di false dichiarazioni, raggiri, artifici, dolo od altro; • immatricolati per l’anno accademico 2007/2008, non conseguano entro il 30 novembre 2008 almeno venti crediti; • risultino, per l’anno di riferimento della borsa, vincitori di altro assegno o borsa o beneficio assistenziale incompatibile con la borsa offerta dall’A.Di.S.U. della SUN. In tal caso, sempre che non si ravvisino gli estremi del tentativo di truffa, essi avranno il diritto di optare per l’uno o per l’altro beneficio; • risultino, a seguito di passaggio di corso di laurea per l’A.A. 2007/2008, iscritti ad altro corso di laurea e/o anno di corso, che abbia mutato il proprio merito rispetto a quanto dichiarato all’atto di presentazione della domanda; • rinuncino al prosieguo degli studi entro l’anno accademico di riferimento della borsa di studio; • conseguano la laurea entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2006/2007, anche se regolarmente iscritti per l’anno accademico 2007/2008; • conseguano la laurea entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2006/2007 in qualità di fuori corso per l’anno accademico 2007/2008; • si trasferiscano ad Università per cui non è competente l’Azienda. ART. 14 -FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA E RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE14.1 - Gli studenti risultati idonei al concorso borse di studio e che non ottengono il beneficio per esaurimento del fondo disponibile, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio mensa, se attivato, per l’anno 2008, ad eccezione degli immatricolati cui si applica l’importo più basso delle tariffe determinate dalla Regione in sede di programmazione. 14.2 - Agli studenti beneficiari delle borse di studio ed a quelli risultati idonei sarà rimborsata d’ufficio la tassa regionale al termine di tutte le procedure concorsuali. Resta a carico del contribuente il rispetto della normativa vigente in materia di rimborso delle spese sostenute e delle tasse. ART. 15 -LEGGE 31.12.1996 N. 675- e successive modificazioni Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella necessaria documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni svolte con mezzi elettronici e automatizzati e finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio universitarie di cui alla legge 390/91. La resa dei dati è obbligatoria per la partecipazione al concorso e la mancata presentazione determina l’esclusione dal concorso medesimo. 10 Gli elementi necessari per la compilazione delle graduatorie saranno resi pubblici per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo e per assicurarne la trasparenza. Agli interessati saranno garantiti tutti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n° 196/2003. I dati potranno essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria, all’Università, ai Comuni e all’Istituto di Credito che cura il servizio di cassa. I dati riparametrati di reddito e i dati finali di merito, necessari alla formulazione delle graduatorie e alla sua trasparenza, saranno pubblici. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato saranno garantiti i diritti di cui all’art.13 della legge in argomento. ART. 16 - CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI 16.1 – L’A.Di.S.U. della SUN, per l’anno accademico 2007/2008, attiverà le procedure per concedere integrazioni delle borse, da riservare agli studenti beneficiari ed agli idonei non beneficiari (punto 16.4) di borsa di studio di cui al presente bando, per una sola volta per ciascun corso, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sia nell’ambito dei programmi promossi dall’Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che siano beneficiari della borsa nell’anno accademico nel quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva. 16.2 –Compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della soddisfazione delle graduatorie degli idonei al concorso borse di studio, l’A.Di.S.U. provvederà ad accantonare una quota dei fondi disponibili al fine di destinare ai borsisti una integrazione della borsa di importo pari a 500,00 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall’Università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall’importo della integrazione concessa sarà dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sarà concesso sino all’importo di 100,00 euro per i paesi europei e sino all’importo di 500,00 euro per i paesi extraeuropei. 16.3 –Ove non sia possibile concedere i predetti contributi a tutti i richiedenti, l’A.Di.S.U. procederà all’attribuzione degli stessi sulla base di apposita graduatoria secondo le modalità fissate all’art. 6 del presente bando. 16.4 – Tali benefici saranno attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, sulla base di apposita graduatoria riservata. 16.5 – L’A.Di.S.U., ove possibile, provvederà ad erogare il contributo in parte prima dell’avvio del programma di mobilità ed in parte, quale rata finale, al termine del periodo di mobilità previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma. 16.6– Gli studenti interessati, se nelle condizioni di cui ai punti precedenti, potranno presentare la richiesta di Contributi integrativi per la mobilità internazionale, entro le ore 15 del 14 dicembre 2007, su modelli da ritirare presso l’Azienda. ART. 16 - NORMA DI RINVIO - Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania e vigente in materia di diritto allo studio universitario. San Nicola la Strada, 03/07/2007 I l P r es i d ent e Antonio Ruggiero 11 TABELLA A: P a e s i sviluppo particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di umano, secondo criteri dell’Human Devolopment Reporter delle Nazioni Unite. Afghanistan Angola Bangladesh Benin Bhutan Burckina Faso Burundi Cambogia Capo Verde Chad Comoros Congo (Rep. Dem.) Costa D'Avorio Eritrea Etiopia Gambia Gibuti Guinea Guinea Equatoriale Guinea-Bissau Haiti Kiribati Lao People’s Dem.Rep. Laos Lesotho Liberia Madagascar Malawi Maldives Mali Mauritania Mozambico Myanmar Nepal Niger Nigeria Pakistan Repubblica Centro Africa Rwanda Salomon Islands Samoa Sao Tome and Principe Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Tanzania Togo Tuvalu Uganda Vanatu Yemen Zambia TABELLA B: Importo della borsa di studio in rapporto all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente Valore ISEE Valore della Borsa in Euro (in Euro) Studente Fuori Sede Studente Pendolare Studente in Sede Importo In Importo In Importo In totale Minore o uguale a 4.450 3.800 9.700 (= 2/3 della Pasti danaro giornalieri Soglia Limite) solo pranzo totale danaro totale Pasti danaro giornalieri 2.460 2.460 1.680 1.680 solo pranzo 2.300 2.300 1.520 1.520 solo pranzo 2.140 2.140 1.370 1.370 solo pranzo 1.980 1.980 1.210 1.210 solo pranzo Maggiore di 9.700 e minore o uguale a 4.230 3.580 11.300 (= 7/9 della solo pranzo Soglia Limite) Maggiore di 11.300 e minore o uguale a 4.020 3.370 12.900 (=8/9 della solo pranzo Soglia Limite) Maggiore di 12.900 e minore 14.500 o uguale (= a Soglia 3.810 3.160 solo pranzo Limite) 12 TABELLA C :Comuni Avellino considerati in sede rispetto al corso di laurea frequentato Aversa Aiello del Sabato Carinaro Atripalda Casaluce Capriglia Cesa Contrada Frignano Grottolella Giugliano in Campania Manocalzati Gricignano d’Aversa Mercogliano Lusciano Monteforte Irpino Parete Montefredane S.Antimo Ospedaletto San Marcellino Summonte Teverola Trentola-Ducenta Benevento Capua Caserta Apollosa Castelpoto Foglianise Fragneto Monforte Paduli Pesco Sannita Pietrelcina S.Angelo a Cupolo S.Leucio del Sannio S.Nicola Manfredi Torrecuso Bellona Caserta Castel di Sasso Castel Morrone Grazzanise Pontelatone S. Tammaro S.Maria C.V. S.Maria la Fossa S.Prisco Vitulazio Capua Casagiove Castelmorrone Limatola Maddaloni S.Nicola la Strada S.Agata dei Goti S.Prisco Valle di Maddaloni Marcianise Napoli Salerno S.Maria C.V. Acerra Caivano Capodrise Carinaro Gricignano Macerata Campania Maddaloni Orta di Atella Portico di Caserta S.Marco Evangelista S.Maria C.V. Succivo Teverola Arzano Casandrino Casavatore Casoria Cercola Marano di Napoli Melito Mugnano di Napoli Portici Pozzuoli Quarto S.Giorgio a Cremano S.Sebastiano al Vesuvio Volla Baronissi Castiglione dei Genovesi Cava dei Tirreni Giffoni Valle Piana Pellezzano Pontecagnano Faiano San Cipriano Picentino San Mango Piemonte Capua Casaluce Curti Macerata Marcianise San Prisco San Tammaro Teverola Vietri sul Mare 13