bando di concorso per il conferimento di borse di studio

annuncio pubblicitario
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
della
Seconda Università
di
Napoli
BANDO DI CONCORSO ANNO ACCADEMICO 2007/2008
PER IL CONFERIMENTO
DI BORSE DI STUDIO E SERVIZI COLLEGATI
(approvato con
delibera n°27 del 03/07/07)
ART. 1
- DESTINATARI
-
1.1- È bandito il concorso per l’attribuzione di borse di studio universitario, in servizi e in danaro, per
l’anno accademico 2007/2008, a norma delle disposizioni statali contenute nella legge 02/12/1991, n° 390;
nel DPCM del 09/04/2001, che, ai sensi dell’art. 4 della legge 390/91, ne regola l’attuazione; nelle
disposizioni regionali (approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 951 del 05/06/2007), a
favore degli studenti iscritti alla Seconda Università degli Studi di Napoli, entro il 5 Novembre 2007,
per il predetto anno accademico, ad un corso:
•
di laurea;
•
di laurea magistrale o specialistica;
•
di laurea specialistica a ciclo unico;
•
di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (ad eccezione di quelle di area
medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999 n° 368);
•
di dottorato di ricerca attivato ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n°210, art.4 e non
beneficiari di borsa di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n°224;
che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione
economica ed al merito così come definiti nei successivi articoli 2 e 3 del presente bando.
1.2 – Corsi attivati ante D . M. 509/1999 (Vecchio ordinamento)
Il beneficio è concesso per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno a partire
dall’anno di prima iscrizione ad una Università italiana.
Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% la durata si eleva di due anni.
1.3 – Corsi attivati post D. M. 509/1999 e successive modificazioni (Nuovo ordinamento)
a) Per gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica e corsi di laurea
specialistica a ciclo unico, il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di
ciascuno dei livelli dei corsi per un periodo pari alla durata prevista dall’ordinamento
didattico del corso cui si è iscritto elevata di un semestre.
b) Per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, il beneficio è concesso per il
conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi per un periodo pari alla
durata prevista dall’ordinamento didattico del corso cui si è iscritto elevata di tre
semestri.
c) per gli studenti che si iscrivono ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, il
beneficio è concesso per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione.
1.4 – I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l’ammissione
al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del
titolo precedente.
1.5 – Coloro che intendono iscriversi a corsi di laurea, per i quali sono previste prove di selezione, nel caso
in cui il risultato non fosse disponibile alla data di scadenza del bando, dovranno comunque produrre
regolare domanda nei termini di cui all’art. 4.
1.6 - Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, di laurea magistrale o specialistica e
specialistica a ciclo unico, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia a
richiesta, entro 30 giorni dalla data di laurea, di una integrazione della borsa pari alla metà di quella
ottenuta nell’ultimo anno di corso. La predetta integrazione non è estesa agli studenti dei corsi di laurea
attivati prima dell’applicazione del D.M.509/99.
1
ART. 2
- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE I DATI RELATIVI ALLA CONDIZIONE ECONOMICA DI TUTTI GLI STUDENTI
PARTECIPANTI
AL
CONCORSO,
SARANNO
ACQUISITI
DIRETTAMENTE
DALL’AZIENDA PRESSO LA BANCA DATA INPS.
2.1 La condizione economica dello studente è individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) e dell’indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutti gli studenti partecipanti al concorso, all’atto della presentazione della domanda, devono essere in
possesso dell’attestazione ISEE riferita ai redditi del 2006.
In particolari situazioni il calcolo degli indicatori ISEE ed ISPE viene integrato secondo le disposizioni
specifiche di cui all’art. 5 del D.P.C.M. 9/04/2001 dando origine agli indicatori convenzionalmente
denominati ISEEU ed ISPEU (U=Universitario).
2.2 – Nucleo familiare –
Per la concessione dei benefici di cui al presente bando, il nucleo familiare dello studente di norma è
composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela,
risultano nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.
Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale anche:
•
I genitori dello studente e gli altri figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dallo
stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;
•
Eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della
domanda;
•
Il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente in presenza di separazione
legale o divorzio.
2.3– Studente indipendente- Lo studente non sposato, anche se componente di altra famiglia anagrafica, fa
parte del nucleo familiare dei genitori qualora non ricorrano entrambi i seguenti requisiti che configurano
la situazione di “studente indipendente”:
- residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi dello studente derivante da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati da almeno due
anni rispetto alla data della domanda, non inferiore a € 6.500.
Lo studente in possesso dei requisiti sopra descritti viene considerato, ai fini della composizione familiare
e ai fini reddituali, facente parte del nuovo nucleo familiare di appartenenza e dovrà consegnare copia della
documentazione attestante la sua qualità all’atto della presentazione della domanda (stato di famiglia
storico, documenti fiscali comprovanti i propri redditi da lavoro dipendente o assimilati riferiti agli anni
2005 e 2006, Ultima dichiarazione ICI e/o visure catastali relativi all’alloggio occupato dallo studente).
Lo studente orfano di entrambi i genitori non costituisce “nucleo familiare indipendente“.
2.4 - Per gli studenti che rivestono lo “status” di religioso in comunità e che non assolvono alle due
condizioni precedentemente riportate, si fa riferimento alla somma dei redditi prodotti dai componenti la
comunità stessa ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza, di cui
al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.
2.5 – Valutazione dei redditi di fratelli
e sorelle - Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, art. 3 – comma 2/bis e successive modificazioni ed integrazioni, il reddito ed il patrimonio dei fratelli
e delle sorelle dello studente, facenti parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli
indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50%.
2.6 L’Indicatore della Condizione Economica Equivalente all’Estero è calcolata come somma dei redditi
percepiti all’estero e del 20% dei patrimoni posseduti all’estero che non siano stati già inclusi nel calcolo
dell’indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso
di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi
del decreto legge 28/06/1990, n. 167, art. 4– comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4/8/1990,
n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.7 L’Indicatore della Situazione Reddituale è costituito dalla somma dei seguenti redditi (cfr. parte I,
Tabella 1 allegata al decreto legislativo 109/98 e successive integrazioni e modificazioni):
1) reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di
obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai
datori di lavoro o da enti previdenziali;
2) redditi delle attività finanziarie, determinati applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali
del tesoro al patrimonio mobiliare;
2.7.1 Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore
del canone annuo, fino alla concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In questo caso il
richiedente è tenuto a dichiarare, pena la non valutazione, gli estremi del contratto di locazione registrato.
2.8 Il valore dell’indicatore della situazione reddituale è sommato con l’indicatore della situazione
economica patrimoniale (nella misura del 20% dei valori patrimoniali). Questi sono definiti come segue:
a)
patrimonio immobiliare
2
a.1 – per i fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese si
considera il valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31/12/06, indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo d’imposta considerato;
a.2 – i fabbricati localizzati all’estero detenuti al 31/12/06 (limitatamente alle sole abitazioni),
vengono valutati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato.
Dal valore così determinato, si detrae l’ammontare del debito residuo al 31 dicembre 2006 per i mutui
contratti per l’acquisto dell’immobile, fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei
familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto
– se più favorevole e fino a concorrenza – il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite
di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell’abitazione di residenza è alternativa a
quella per il canone di cui al punto 2.7.1.
b)
patrimonio mobiliare
L’individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando un unico ammontare complessivo. A tal fine
la valutazione dell’intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto; le
partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali così come riportati nelle
indicazioni alla compilazione della dichiarazione.
Patrimoni mobiliari posseduti all’estero, valutati sulla base del tasso di cambio dell’euro nell’anno di
riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28/6/1990, n. 167,
art. 4 – comma 6, convertito con modificazioni in legge 4/8/1990, n. 227 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia
pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui
al punto 2.7.
2.9 L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l’Indicatore
di cui ai punti precedenti (Indicatore Situazione Reddituale più il 20% dell’Indicatore della Situazione
Economica Patrimoniale) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata, in
riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare:
Numero dei componenti
Parametro
1
1.00
2
1.57
3
2.04
4
2.46
5
2.85
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art.3, comma 3
della legge 5/2/1992, 104 o di invalidità superiore al 66%.
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di
lavoro e di impresa.
2.10 Per l’accesso ai benefici di cui al presente bando, l’ISEE del nucleo familiare, sommato con
l’Indicatore della Condizione Economica all’estero, non potrà superare il limite di € 14.500,00.
2.10.1 Ai sensi del decreto legislativo 31/3/1998, n. 109, art. 3 – comma 1 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della Situazione
Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare, è superiore a €24.500,00.
2.11
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio presi in
considerazione ai fini del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente siano negativi, tali
valori sono considerati pari a zero.
2.12 In presenza di attestazione ISEE pari a zero per redditi esonerati (non soggetti ad Irpef), per
assenza di redditi nell’anno 2006 o nelle condizioni di cui al precedente punto 2.11, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 3, comma 2bis (norme integrate DLgs 109/98; 130/2000), lo studente deve
dichiarare e quantificare, pena l’esclusione dal beneficio, i mezzi con i quali il nucleo familiare
ha
tratto sostentamento.
ART. 3
- REQUISITI DI MERITO I DATI DI MERITO DI TUTTI GLI STUDENTI PARTECIPANTI AL CONCORSO,
SARANNO ACQUISITI DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA PRESSO LA RIPARTIZIONE
STUDENTI DELLA SUN.
3.1 – MATRICOLE –
Per matricole si intendono gli studenti che nell’a.a. 2007/2008 si iscrivono per la prima volta al primo
anno di un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica, laurea
specialistica a ciclo unico,
3
specializzazione o dottorato di ricerca. Non rientrano comunque in questa categoria coloro che sono già
stati iscritti come matricola presso questa o altra università, italiana o straniera.
In caso di rinuncia agli studi e successiva reimmatricolazione lo studente non ha diritto ad alcun beneficio
per il primo anno del nuovo corso di studi. Ai soli fini dell’individuazione del merito, per gli anni
successivi, il conteggio degli anni è effettuato a partire dall’anno di reimmatricolazione.
I benefici sono attribuiti esclusivamente sulla base dei requisiti di condizione economica, a studenti che
si iscrivono per la prima volta a:
- Corso di laurea;
- Corso di laurea magistrale o specialistica;
- Corso laurea specialistica a ciclo unico;
- Corso di specializzazione;
- Corso di dottorato di ricerca.
I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post, secondo le modalità previste dai
successivi punti 3.1.1. e 3.1.2.
3.1.1 – La seconda rata della borsa di studio, sarà liquidata agli studenti iscritti al 1°anno di corso di
laurea, laurea magistrale o specialistica e laurea specialistica a ciclo unico, e risultati beneficiari, che
avranno superato almeno 20 crediti entro la data del 10 agosto 2008.
3.1.2 – La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale o
specialistica e laurea specialistica a ciclo unico, i quali, entro il 30 novembre 2008, non abbiano
conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di
conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello
precedente.
3.1.3 -Agli studenti in situazione di handicap con inabilità non inferiore al 66%, non si applicano i criteri
di merito previsti ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2.
3.1.4 – In casi eccezionali, debitamente documentati entro il termine del 30 novembre 2008, il termine
di cui al precedente punto 3.1.2, può essere differito di non oltre tre mesi, per il conseguimento del
livello minimo di merito richiesto.
3.1.5 – In caso di revoca, devono essere restituite, le somme riscosse e l’importo corrispondente al
valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in danaro, secondo le modalità previste
dall’art. 8 del presente bando, anche su base rateale.
3.2 - ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
3.2.1 - I requisiti di merito per i corsi attivati ante D.M. 509/1999
(Vecchio ordinamento) sono
definiti dall’art. 4 del D.P.C.M. “uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari” del
30/4/97.
3.2.2 - Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, per i corsi attivati dopo
l’attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n°509 e successive modificazioni (Nuovo
ordinamento), dovranno possedere al 10 agosto 2007 i seguenti requisiti:
Corso di laurea:
a) 25 crediti al secondo anno, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi
all’atto dell’ammissione ai corsi;
b) 80 crediti
al terzo anno;
c) 135 crediti per l’ultimo semestre.
formativi se previsti
Corso di laurea a ciclo unico:
a) 25 crediti al secondo anno, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi se previsti
all’atto dell’ammissione ai corsi;
b) 80 crediti al terzo anno;
c) 135 crediti al quarto anno.
d) 190 crediti al quinto anno.
e) 245 crediti al sesto anno.
f) 55 crediti
in più per l’ulteriore semestre oltre al numero di anni previsti dai rispettivi
ordinamenti didattici.
Per il conseguimento dei predetti requisiti di merito, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti
effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le
seguenti modalità:
- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei
benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei
benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta, per il conseguimento dei
benefici per gli anni accademici successivi.
I “bonus” non sono cumulabili e la quota residua non utilizzata nell’anno accademico di riferimento, può
essere utilizzata negli anni successivi.
4
Il “bonus” può essere utilizzato solo per raggiungere il requisito minimo di merito previsto per ciascun
anno di corso.
Il sistema informatico provvederà in automatico ad attribuire i crediti necessari in base alla singola
disponibilità secondo i criteri fissati.
Corso di laurea magistrale o specialistica:
a) 30 crediti al secondo anno;
b) 80 crediti per l’ultimo semestre.
I limiti di cui al precedente punto sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso
rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
Per il conseguimento dei predetti requisiti di merito, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non
fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale o
specialistica provenienti dal vecchio ordinamento.
Corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca:
Requisiti necessari previsti per l’ammissione dai rispettivi ordinamenti didattici.
Per gli studenti portatori di handicap con inabilità almeno del 66%, i requisiti di merito riportatati ai
punti precedenti, sono determinati con una riduzione pari al 40%.
I requisiti di merito richiesti per la partecipazione al concorso non assicurano l’assegnazione dei
benefici che sono erogati in funzione delle risorse disponibili.
I crediti valutabili sono quelli acquisiti per l’intero insegnamento e non le loro frazioni.
I crediti validi sono quelli conseguiti e convalidati entro il 10/08/2007, certificati dalle segreterie
studenti.
Eventuali crediti acquisiti, ma non presenti nel piano di studio, quindi extra piano, non sono valutabili
ai fini del computo.
I crediti acquisiti nell'ambito di programmi comunitari di mobilità internazionale (Erasmus, Socrates,
etc..), saranno ritenuti validi se convalidati dagli Organi Accademici della Seconda Università degli
Studi di Napoli tenendo conto della data limite, fissata dal bando.
N.B.: Agli studenti che partecipano al concorso come settimo semestre l’Azienda garantisce la
possibilità di concorrere all’assegnazione della borsa di studio, in attesa della definizione della loro
carriera universitaria, inserendoli con riserva sia nella graduatoria degli iscritti ad anni successivi al
primo, sia nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno.
Per tali studenti è prevista la sospensione della corresponsione della prima rata considerata la
temporaneità della collocazione in graduatoria.
Lo studente dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione, comunicandola all’Azienda,
entro la fine della sessione straordinaria del 2006/2007 (di norma fine marzo).
Gli studenti che durante la propria carriera universitaria hanno effettuato passaggi di ordinamento
didattico, di corso di laurea, trasferimenti, o siano stati iscritti in qualità di fuori corso intermedio o
ripetente, potranno essere ammessi al concorso se in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
• non aver cumulato, dalla prima immatricolazione, un numero di anni di iscrizione, compreso quello
relativo all’A.A. 2007/2008, superiore a quanto previsto al punto 1.3 del presente bando;
• aver superato il numero minimo di annualità o di crediti, con riferimento non all’anno in cui risultino
iscritti per il 2007/2008, ma agli anni di permanenza nell’Università, compreso l’anno accademico
suddetto.
Il cambio del corso di laurea o di università non azzera l’anzianità universitaria, che è calcolata a
cominciare dall’anno accademico di prima immatricolazione in qualsiasi Università italiana, salvo che
non sia intervenuta rinuncia agli studi.
ART. 4
– PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI NECESSARI Per presentare la domanda non è indispensabile essere già iscritti alla SUN per l’a.a 2007/2008; per
ottenere i benefici è tuttavia necessario perfezionare l’iscrizione entro il 5 Novembre 2007.
4.1 – MODALITA’ DI COMPILAZIONE Per richiedere i benefici, all’atto della compilazione della domanda on-line che avverrà collegandosi al
sito www.adisun.it registrandosi nell’area riservata (sportello on-line), lo studente deve essere in
possesso di:
•
Attestato ISEE riferito ai redditi del 2006 (l’Azienda si riserva di chiederne l’esibizione);
5
Certificato storico aggiornato, avendo cura di verificare che i crediti effettivamente
conseguiti siano stati regolarmente registrati dalle segreterie studenti di riferimento
(l’Azienda si riserva di chiederne l’esibizione);
•
Essere in possesso di un indirizzo personale di posta elettronica (qualsiasi comunicazione a
questo indirizzo da parte dell’Azienda assume valore ufficiale).
La domanda di partecipazione al concorso borse di studio, avente valore di autocertificazione, deve
pervenire all’Azienda esclusivamente via Web a partire dal 1° settembre 2007. Il termine di scadenza
inderogabile è fissato alle ore 15,00 del giorno 1° Ottobre 2007 (ora di interruzione del
collegamento).
PER POTER ESSERE INSERITI NELLE GRADUATORIE E’ NECESSARIO COMPILARE INTEGRALMENTE
LA DOMANDA ED ESEGUIRE CORRETTAMENTE LA PROCEDURA DI INVIO.(La domanda risulterà valida
•
ed inviata all’Azienda solo dopo la conferma).
Lo studente riceverà la copia di conferma al proprio indirizzo di posta elettronica, che dovrà essere
stampata, firmata ed inviata a mezzo raccomandata A/R entro i 5 giorni successivi all’inoltro on-line ,
all’ADISU della SUN Viale Carlo III c\o ex CIAPI, 81020 San Nicola la Strada.
4.2 - Al fine di evitare l’esclusione dal concorso, lo studente richiedente i benefici dovrà allegare
alla copia cartacea (stampa della conferma inviata on-line, debitamente sottoscritta ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà,
nel caso in cui il richiedente sia minore), la copia fotostatica del documento di riconoscimento del
dichiarante.
4.3 –Le domande confermate e/o inviate dopo i relativi termini di scadenza, indicati nel Bando, non
saranno prese in considerazione.
Saranno inoltre respinte per documentazione incompleta:
le domande che alla data di scadenza prevista dal bando non risultino compilate in ogni loro
parte e confermate;
le domande regolarmente inviate on-line entro i termini, la cui stampa di conferma non sia
firmata.
ART. 5
– STUDENTI STRANIERI
5.1 - In base al D.P.R. 31/08/1999 n. 394, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri,
non appartenenti all’Unione Europea, è valutata secondo le modalità previste dal vigente D.P.C.M.,
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono
stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione, la documentazione
richiesta è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia. Tale
documentazione, attestata dalla locale Ambasciata Italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art.
33, IV comma del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, deve riportare:
1) la composizione del nucleo familiare con l’indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla
data di presentazione della domanda;
2) l’attività svolta da ognuno di essi in tale anno ed il reddito percepito, espresso nella moneta del
proprio Paese;
3)
il patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare con specificata la
superficie in metri quadrati.
5.2 - Cittadini stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un
Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo criteri dell’Human Devolopment Reporter delle Nazioni
Unite di cui alla Tabella A.
In questi casi, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della
Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia
notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una
Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’Università di iscrizione in
Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivano
al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, la certificazione che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale potrà essere altresì
rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica di cui alle
vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane. In tal
caso l’Azienda che rilascia la certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto
dello studente in caso di revoca secondo modalità di cui al punto 3.1.1 del presente bando.
5.3 - Gli studenti stranieri sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente
detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente bando.
6
5.4 – Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati
politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio detenuti in Italia secondo le modalità di
cui all’art. 2 del presente bando.
5.5 – Gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede
della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
Per l’accesso alla partecipazione al concorso Borse di Studio 2007/2008, gli studenti stranieri dovranno
produrre la documentazione sopra citata entro la data di scadenza della presentazione della domanda
prevista dal bando. In mancanza, l’Azienda escluderà gli stessi dalla graduatoria provvisoria con ogni
riserva di presentazione di memorie di riesame entro i termini previsti dal bando all’art.7.
ART. 6
- ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - SUDDIVISIONE DEI
FONDI 6.1- Qualora il fondo destinato alle borse di studio, così come assicurato dalla Regione Campania anche
attraverso l’assegnazione del Fondo Integrativo Ministeriale ed iscritto nel bilancio dell’Azienda, non sia
sufficiente a concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, si procederà a
ripartire il predetto fondo in misura proporzionale agli studenti iscritti, al 31/03/2007, a ciascun corso
di laurea, di laurea magistrale o specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo unico, di
specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (ad eccezione di quelle di area medica di cui
al decreto legislativo 4 agosto 1999 n° 368), di dottorato di ricerca, attivato ai sensi del decreto
legislativo del 3/07/1998, n°210, art.4, ed alla compilazione di graduatorie, sulla base delle seguenti
modalità:
•
1a graduatoria: riguardante gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi,
senza alcuna differenziazione per singolo corso di studi, ordinata in modo crescente sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all’art. 2 del presente bando.
A parità, avrà precedenza il più giovane di età. In presenza di partecipanti in qualità di iscritti a
corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo unico
nonché scuole di specializzazione e di dottorati di ricerca (di cui al punto 1.1 del presente bando),
si prevederanno, nell’ambito della graduatoria unica di primo anno, elenchi differenziati per
tipologia di corsi, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea magistrale o
specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo nonché di specializzazione e di dottorato di
ricerca (vedi punto 1.1).
•
2a graduatoria: riguardante gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi,
attraverso l’approvazione di graduatoria di merito, ordinata per ciascun corso di laurea, di laurea
magistrale o specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo nonché di scuole specializzazione e
di dottorato di ricerca (vedi punto 1.1), sulla base dei criteri definiti all’art. 3 del presente
bando, tenendo conto del numero delle annualità o dei crediti superati e delle votazioni conseguite,
assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea magistrale o specialistica, corso
di laurea specialistica a ciclo nonché di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca (vedi
punto 1.1) e di ogni anno di corso, al fine di assicurare un’equilibrata distribuzione dei benefici.
A parità di merito, per la determinazione della posizione in graduatoria si farà riferimento:
•
all’Indicatore ISEE del nucleo familiare crescente;
•
all’ottenimento del beneficio della borsa di studio al concorso per l’anno precedente a quello di
selezione;
•
all’idoneità al concorso per l’anno precedente a quello di selezione;
•
all’età più bassa.
Gli studenti immatricolati ma privi di numero matricola, se soddisfano i requisiti di idoneità al concorso,
saranno collocati nella posizione che compete con la condizione “sospeso”.
6.2- LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE, AVVERRÀ MEDIANTE AFFISSIONE
ALL’ALBO DELL’ A.Di.S.U. DELLA SUN ENTRO IL 31 OTTOBRE 2007, E LA PUBBLICAZIONE
EQUIVALE A NOTIFICA. NESSUNA COMUNICAZIONE SARÀ INVIATA AGLI INTERESSATI (art.12
legge
241/90).
LE
GRADUATORIE
SARANNO
INOLTRE
PUBBLICATE
ANCHE
SUL
SITO
DELL’AZIENDA WWW.ADISUN.IT
ART. 7
- RIESAME DELLE DOMANDE – RICORSI
7.1ATTESO
CHE
LE
GRADUATORIE
SARANNO
ELABORATE
CON
I
DATI
ACQUISITI
DIRETTAMENTE DALL’UNIVERSITÀ PER IL MERITO, E DALLA BANCA DATI INPS PER IL REDDITO,
SI RACCOMANDA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA VISIONE DELLA GRADUATORIA.
7
Avverso il provvedimento di esclusione dal concorso o l’esito riportato nelle graduatorie, gli interessati
potranno chiedere il riesame della domanda, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie, muniti della documentazione comprovante la richiesta, direttamente presso gli
uffici dell’A.Di.S.U. della SUN a Viale Carlo III c\o ex CIAPI 81020 San Nicola la Strada.
Per i soli studenti immatricolati sospesi per mancanza di matricola, può essere compilato on-line un
apposito modulo disponibile sul sito www.adisun.it.
L’esito del riesame sarà notificato mediante affissione all’Albo dell’Azienda.
7.2- In caso di conferma dell’esclusione, è data facoltà di ricorrere, esclusivamente al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, a mezzo di
affissione, delle graduatorie definitive.
-
ART. 8
AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO -
Le borse di studio,al netto delle spese per commissioni bancarie e postali, da erogare in due rate
semestrali, sono annuali e l’importo spettante sarà decurtato d’ufficio delle somme
eventualmente
dovute all’Azienda a qualsiasi titolo.
Il valore della borsa per i partecipanti come ulteriore semestre è pari al 50%
8.1 - L’ammontare delle borse di studio, diversificate in ragione della condizione economica e della
provenienza degli studenti, è stabilito nel modo seguente:
•
studenti fuori sede:
€ 4.450,00
•
studenti pendolari:
€ 2.460,00
•
studenti in sede:
€ 1.680,00, più un pasto
giornaliero gratuito (solo ove il servizio sia attivato).
8.2- La borsa di studio sarà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del
limite massimo di riferimento (fissato in € 14.500; si veda il punto 2.10 del presente bando). Per valori
superiori, e fino al raggiungimento del predetto limite, la borsa verrà ridotta, come
riportato nella
tabella B.
8.3- IL NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2007/2008 È STABILITO IN
RAPPORTO ALL’ENTITÀ DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE CAMPANIA ED ISCRITTO NEL
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ A.DI.S.U. DELLA SUN, COMPRENSIVO DEL FONDO INTEGRATIVO
MINISTERIALE.
8.4- Alle borse di studio si applica l’esenzione dalla imposizione sui redditi, come da Circolare del
Ministero delle Finanze n° 109/E del 06/04/1995 relativa al “trattamento tributario delle borse di studio
corrisposte a studenti universitari”, Legge 02/12/1991, n° 390 e Legge 476/84.
8.5 - Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP),
ai sensi dell’art. 16 della legge 23/12/2000, n°388.
-
ART. 9
EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO -
Le borse di studio, dell’importo fissato nel precedente art.
DPCM del 9/04/2001 e, subordinatamente agli effettivi
Campania, agli studenti risultati beneficiari, in possesso
merito di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
L’importo spettante (servizio ristorazione per la parte in
sarà corrisposto come segue:
8, saranno corrisposte, nei termini previsti dal
accrediti dei fondi da parte della Regione
congiuntamente dei requisiti di reddito e di
servizi ed in contanti per la parte in danaro)
a) agli studenti risultati vincitori in prima graduatoria:
• il 50% dell’importo spettante in danaro, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive; il restante
50% dopo aver conseguito 20 crediti entro il 10 agosto 2008 (cfr. art. 3, punto 3.1.1);
• la parte in servizi, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive, per la durata dell’anno 2008;
b) agli studenti risultati vincitori in seconda graduatoria:
• il 50% dell’importo spettante in danaro, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive; il restante
50% dopo aver ultimato i controlli a campione;
• la parte in servizi, dopo l’approvazione delle graduatorie definitive e per la durata dell’anno 2008;
9.1- STUDENTI FUORI SEDE:
Appartenenti a nuclei familiari convenzionali residente in un Comune distante almeno 30 km dalla sede del
corso di studio frequentato o nelle isole che siano impossibilitati a raggiungerlo e frequentarlo
quotidianamente e che, pertanto, prendono alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede del corso di
8
studio, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altro alloggio di privati o enti, per un periodo non
inferiore a dieci mesi compresi fra il 1° ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, (per gli studenti
iscritti ai corsi del nuovo ordinamento per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi il periodo non
deve essere inferiore a cinque mesi compresi fra il 1° ottobre 2007 e il 31 marzo 2008).
Tale condizione, in fase di accertamento, andrà documentata con la presentazione del:
•
contratto di locazione regolarmente registrato;
•
certificato di distanza chilometrica rilasciato dal proprio comune di residenza
9.2- STUDENTI IN SEDE:
Appartenenti a nuclei familiari convenzionali residenti nel Comune sede del corso di studio
frequentato o nei Comuni con esso confinanti, come riportato nella Tabella C.
9.3- STUDENTI PENDOLARI:
appartenenti a nuclei familiari convenzionali non rientranti nei due casi precedenti
Qualora lo studente dichiari una classificazione non rispondente
collocato d’Ufficio nella corretta categoria di appartenenza.
a
quanto
sopra
riportato,
sarà
ART. 10
- TRASFERIMENTI -
Lo studente che si trasferisce da una Università all’altra, nell’ambito della Regione Campania e che abbia
prodotto domanda di borsa di studio all’A.Di.S.U. del proprio Ateneo, può chiedere che la stessa venga
trasmessa al nuovo A.Di.S.U. di competenza, entro i trenta giorni successivi alla data limite di
pubblicazione delle graduatorie provvisorie fissata dall’art. 16, comma 4, lett. b) del DPCM
09/04/2001 (entro il 30/11/2007).
Per gli studenti di anni successivi al primo, condizione indispensabile per la valutazione della pratica sarà
quella che il nuovo A.Di.S.U. conosca, per tale data, dell’anno effettivo al quale lo studente verrà iscritto
presso il nuovo Ateneo, nonché delle annualità o dei crediti che l’Ateneo convaliderà nel nuovo corso di
studi.
Non potranno essere prese in considerazione le domande di trasferimento riferite ad Atenei fuori della
Regione Campania, fatta salva la possibilità che gli studenti, nelle condizioni di cui al comma precedente,
non versino l’importo della tassa regionale relativamente alla Regione Campania.
Eventuali trasferimenti di domande tra gli Enti della Regione, potranno avvenire nel rispetto dei termini
di scadenza di presentazione delle stesse, previsti dall’Azienda ricevente.
ART. 11
- ACCERTAMENTI E SANZIONI
L’A.Di.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche
necessarie anche con controlli a campione che interesseranno almeno il 20% degli idonei al beneficio.
Nell’espletamento di tali controlli, ai sensi del DPCM 9/4/2001 (art. 4, comma 10) l’Azienda potrà
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati,
anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
Dell’attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni
previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n° 241
Gli elenchi di tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio saranno inviati all’Amministrazione
Finanziaria, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3 della Legge 390/91.
Gli studenti che avessero presentato dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti al fine
di fruire dei relativi interventi, saranno soggetti alla revoca del beneficio e ad una sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e
perderanno il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso
l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato (previsti dall’art. 76 DPR n° 445 del
28/12/2000 e dall’art. 23, L. 390/91).
ART. 12
- CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal concorso gli studenti che:
• non siano iscritti alla SUN per l’A.A. 2007/2008 entro il 5
• siano iscritti al primo anno per l’anno 2007/2008 a seguito
• siano iscritti, per l’A.A. 2007/2008, ad un anno o ad un
punto 1.2 e 1.3 del presente bando, rispetto al primo anno di
di studi seguito;
• si iscrivano per la seconda volta allo stesso livello di corso
9
novembre 2007;
di reimmatricolazione.
semestre superiore ai limiti fissati al
immatricolazione ed al livello del corso
di studi;
• siano incorsi, in uno degli anni precedenti in provvedimenti disciplinari, comminati dalle Autorità
Accademiche e/o Enti o Aziende per il diritto allo studio universitario e superiori all’ammonizione,
oppure in provvedimenti di revoca di assegni o borse di studio, assegno o premio, anche se concessi da
altri Enti e, comunque, non compatibili con la borsa di studio erogata dall’A.Di.S.U. della SUN;
• non siano in possesso, alla data della presentazione della domanda, di Attestato ISEE riferito ai
redditi del 2006;
• abbiano confermato ed inviato la domanda oltre i termini di scadenza previsti dal bando;
• non abbiano inviato entro i termini previsti dal bando la stampa della conferma debitamente
firmata;
• non abbiano fornito, chiarimenti entro i termini fissati da eventuali richieste da parte
dell’Azienda;
• abbiano prodotto dichiarazioni palesemente inattendibili.
ART. 13
- CAUSE DI DECADENZA
Decadono dal beneficio gli studenti dichiarati vincitori che:
• risultino inclusi in una delle graduatorie a seguito di false dichiarazioni, raggiri, artifici, dolo od
altro;
• immatricolati per l’anno accademico 2007/2008, non conseguano entro il 30 novembre 2008 almeno
venti crediti;
• risultino, per l’anno di riferimento della borsa, vincitori di altro assegno o borsa o beneficio
assistenziale incompatibile con la borsa offerta dall’A.Di.S.U. della SUN. In tal caso, sempre che non
si ravvisino gli estremi del tentativo di truffa, essi avranno il diritto di optare per l’uno o per l’altro
beneficio;
• risultino, a seguito di passaggio di corso di laurea per l’A.A. 2007/2008, iscritti ad altro corso di
laurea e/o anno di corso, che abbia mutato il proprio merito rispetto a quanto dichiarato all’atto di
presentazione della domanda;
• rinuncino al prosieguo degli studi entro l’anno accademico di riferimento della borsa di studio;
• conseguano la laurea entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2006/2007, anche se
regolarmente iscritti per l’anno accademico 2007/2008;
• conseguano la laurea entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2006/2007 in qualità di
fuori corso per l’anno accademico 2007/2008;
• si trasferiscano ad Università per cui non è competente l’Azienda.
ART. 14
-FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA E RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE14.1 - Gli studenti risultati idonei al concorso borse di studio e che non ottengono il beneficio per
esaurimento del fondo disponibile, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio mensa, se attivato,
per l’anno 2008, ad eccezione degli immatricolati cui si applica l’importo più basso delle tariffe
determinate dalla Regione in sede di programmazione.
14.2 - Agli studenti beneficiari delle borse di studio ed a quelli risultati idonei sarà rimborsata d’ufficio
la tassa regionale al termine di tutte le procedure concorsuali. Resta a carico del contribuente il rispetto
della normativa vigente in materia di rimborso delle spese sostenute e delle tasse.
ART. 15
-LEGGE 31.12.1996 N. 675- e successive modificazioni Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella necessaria documentazione richiesta
sono destinati al complesso delle operazioni svolte con mezzi elettronici e automatizzati e finalizzate alla
elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio universitarie di cui alla legge
390/91. La resa dei dati è obbligatoria per la partecipazione al concorso e la mancata presentazione
determina l’esclusione dal concorso medesimo.
10
Gli elementi necessari per la compilazione delle graduatorie saranno resi pubblici per il tempo
strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo e per assicurarne la
trasparenza.
Agli interessati saranno garantiti tutti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n° 196/2003.
I dati potranno essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria, all’Università, ai Comuni e all’Istituto
di Credito che cura il servizio di cassa. I dati riparametrati di reddito e i dati finali di merito, necessari
alla formulazione delle graduatorie e alla sua trasparenza, saranno pubblici. In relazione al trattamento
dei dati in oggetto, all’interessato saranno garantiti i diritti di cui all’art.13 della legge in argomento.
ART. 16
- CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI
16.1 – L’A.Di.S.U. della SUN, per l’anno accademico 2007/2008, attiverà le procedure per concedere
integrazioni delle borse, da riservare agli studenti beneficiari ed agli idonei non beneficiari (punto 16.4)
di borsa di studio di cui al presente bando, per una sola volta per ciascun corso, per la partecipazione a
programmi di mobilità internazionale sia nell’ambito dei programmi promossi dall’Unione Europea, che di
programmi anche non comunitari, a condizione che siano beneficiari della borsa nell’anno accademico nel
quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento
accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della
predisposizione della prova conclusiva.
16.2 –Compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della soddisfazione delle
graduatorie degli idonei al concorso borse di studio, l’A.Di.S.U. provvederà ad accantonare una quota dei
fondi disponibili al fine di destinare ai borsisti una integrazione della borsa di importo pari a 500,00
euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi,
certificata dall’Università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di
destinazione. Dall’importo della integrazione concessa sarà dedotto l’ammontare della borsa concessa a
valere sui fondi dell’Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese
di viaggio di andata e ritorno sarà concesso sino all’importo di 100,00 euro per i paesi europei e sino
all’importo di 500,00 euro per i paesi extraeuropei.
16.3 –Ove non sia possibile concedere i predetti contributi a tutti i richiedenti, l’A.Di.S.U. procederà
all’attribuzione degli stessi sulla base di apposita graduatoria secondo le modalità fissate all’art. 6 del
presente bando.
16.4 – Tali benefici saranno attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, sulla
base di apposita graduatoria riservata.
16.5 – L’A.Di.S.U., ove possibile, provvederà ad erogare il contributo in parte prima dell’avvio del
programma di mobilità ed in parte, quale rata finale, al termine del periodo di mobilità previa verifica del
conseguimento dei risultati previsti dal programma.
16.6– Gli studenti interessati, se nelle condizioni di cui ai punti precedenti, potranno presentare la
richiesta di Contributi integrativi per la mobilità internazionale, entro le ore 15 del 14 dicembre 2007,
su modelli da ritirare presso l’Azienda.
ART. 16
- NORMA DI RINVIO -
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa emanata dallo Stato Italiano e
dalla Regione Campania e vigente in materia di diritto allo studio universitario.
San Nicola la Strada, 03/07/2007
I l P r es i d ent e
Antonio Ruggiero
11
TABELLA A: P a e s i
sviluppo
particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di
umano, secondo criteri dell’Human Devolopment Reporter delle Nazioni Unite.
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burckina Faso
Burundi
Cambogia
Capo Verde
Chad
Comoros
Congo (Rep. Dem.)
Costa D'Avorio
Eritrea
Etiopia
Gambia
Gibuti
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Lao People’s Dem.Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mozambico
Myanmar
Nepal
Niger
Nigeria
Pakistan
Repubblica Centro Africa
Rwanda
Salomon Islands
Samoa
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Tanzania
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanatu
Yemen
Zambia
TABELLA B:
Importo della borsa di studio in rapporto all’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente
Valore ISEE Valore della Borsa in Euro
(in Euro)
Studente Fuori Sede
Studente
Pendolare
Studente in Sede
Importo In
Importo In
Importo In
totale
Minore o uguale a
4.450 3.800
9.700 (= 2/3 della
Pasti
danaro giornalieri
Soglia Limite)
solo
pranzo
totale
danaro totale
Pasti
danaro giornalieri
2.460
2.460
1.680
1.680
solo
pranzo
2.300
2.300
1.520
1.520
solo
pranzo
2.140
2.140
1.370
1.370
solo
pranzo
1.980
1.980
1.210
1.210
solo
pranzo
Maggiore di 9.700 e
minore o uguale a
4.230 3.580
11.300 (= 7/9 della
solo
pranzo
Soglia Limite)
Maggiore di 11.300 e
minore o uguale a
4.020 3.370
12.900 (=8/9 della
solo
pranzo
Soglia Limite)
Maggiore di 12.900 e
minore
14.500
o
uguale
(=
a
Soglia
3.810
3.160
solo
pranzo
Limite)
12
TABELLA C :Comuni
Avellino
considerati in sede rispetto al corso di laurea frequentato
Aversa
Aiello del Sabato Carinaro
Atripalda
Casaluce
Capriglia
Cesa
Contrada
Frignano
Grottolella
Giugliano in Campania
Manocalzati
Gricignano d’Aversa
Mercogliano
Lusciano
Monteforte Irpino Parete
Montefredane
S.Antimo
Ospedaletto
San Marcellino
Summonte
Teverola
Trentola-Ducenta
Benevento
Capua
Caserta
Apollosa
Castelpoto
Foglianise
Fragneto Monforte
Paduli
Pesco Sannita
Pietrelcina
S.Angelo a Cupolo
S.Leucio del Sannio
S.Nicola Manfredi
Torrecuso
Bellona
Caserta
Castel di Sasso
Castel Morrone
Grazzanise
Pontelatone
S. Tammaro
S.Maria C.V.
S.Maria la Fossa
S.Prisco
Vitulazio
Capua
Casagiove
Castelmorrone
Limatola
Maddaloni
S.Nicola la Strada
S.Agata dei Goti
S.Prisco
Valle di Maddaloni
Marcianise
Napoli
Salerno
S.Maria C.V.
Acerra
Caivano
Capodrise
Carinaro
Gricignano
Macerata Campania
Maddaloni
Orta di Atella
Portico di Caserta
S.Marco Evangelista
S.Maria C.V.
Succivo
Teverola
Arzano
Casandrino
Casavatore
Casoria
Cercola
Marano di Napoli
Melito
Mugnano di Napoli
Portici
Pozzuoli
Quarto
S.Giorgio a Cremano
S.Sebastiano al Vesuvio
Volla
Baronissi
Castiglione dei Genovesi
Cava dei Tirreni
Giffoni Valle Piana
Pellezzano
Pontecagnano Faiano
San Cipriano Picentino
San Mango Piemonte
Capua
Casaluce
Curti
Macerata
Marcianise
San Prisco
San Tammaro
Teverola
Vietri sul Mare
13
Scarica