Provvedimento n. 179 ( C172 ) MARCONI/CGE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 1991; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO il Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4064/89 del 21 dicembre 1989; VISTA la comunicazione della Commissione delle Comunità Europee relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione, 90/C203/05; SENTITO il Relatore Professor Franco Romani; VISTA la comunicazione, pervenuta il 12 settembre 1991, con la quale la società MARCONI AUTOMAZIONE Spa informava l'Autorità dell'intenzione di acquistare il ramo d'azienda della società C.G.E. COMPAGNIA GENERALE ELETTROMECCANICA Spa operante nel settore della produzione di trasformatori di misura e sistemi di rifasamento; VISTA la nota pervenuta il 20 settembre 1991 con la quale la società MARCONI AUTOMAZIONE Spa forniva ulteriori informazioni; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione di un ramo d'azienda, rientra tra le ipotesi di concentrazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90; CONSIDERATO che l'operazione di concentrazione di cui sopra è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a cinquecento miliardi di lire; RITENUTA la propria competenza non avendo l'operazione dimensione comunitaria; CONSIDERATO che i mercati interessati dall'operazione sono quelli della vendita di trasformatori di misura e di condensatori di rifasamento; CONSIDERATO che il ramo d'azienda acquisito produce trasformatori di misura dei tipi trasformatori amperometrici di alta tensione (in seguito TA.AT); trasformatori voltometrici di alta tensione (in seguito TV.AT); trasformatori di media tensione in resina (in seguito MTR); trasformatori di bassa tensione (in seguito BT) e condensatori di rifasamento e che la società acquirente, MARCONI AUTOMAZIONE Spa, già produce trasformatori di misura dei tipi sopra indicati, ma non produce condensatori di rifasamento; CONSIDERATO che da un esame dei singoli mercati dei prodotti di cui trattasi risulta che: a) nel mercato dei trasformatori di misura del tipo TA.AT la società MARCONI AUTOMAZIONE Spa detiene una quota pari al 30% del totale mentre il ramo aziendale acquisito una quota pari al 10%; b) nel mercato dei trasformatori di misura del tipo TV.AT la società MARCONI AUTOMAZIONE Spa detiene una quota pari al 25% del totale mentre il ramo aziendale acquisito una quota pari all'8%; c) nel mercato dei trasformatori di misura del tipo MTR la società MARCONI AUTOMAZIONE Spa detiene una quota pari al 25% del totale mentre il ramo aziendale acquisito una quota pari all'11%; d) nel mercato dei trasformatori di misura del tipo BT la società MARCONI AUTOMAZIONE detiene una quota pari al 26% del totale mentre il ramo aziendale acquisito una quota pari al 9%; e) nel mercato dei condensatori di rifasamento il ramo aziendale acquisito detiene una quota pari al 20% mentre la società acquirente non è presente; CONSIDERATO che a seguito dell'operazione la società MARCONI AUTOMAZIONE Spa: a) consoliderà la propria posizione di impresa di maggior rilievo nei mercati dei trasformatori di misura dei tipi MTR e BT; b) raggiungerà tale posizione anche nel mercato dei trasformatori di misura del tipo TV.AT; c) procederà a rafforzare la propria posizione nel mercato dei trasformatori di misura del tipo TA.AT; CONSIDERATO che i trasformatori di misura e i condensatori di rifasamento sono macchinari utilizzati all'interno delle centrali elettriche; che l'ENEL è il principale acquirente di questi prodotti sul mercato e che anche attraverso l'emanazione di normative tecniche tale ente può influenzare direttamente la produzione e il numero dei concorrenti sul mercato; CONSIDERATO che i trasformatori di misura e i condensatori di rifasamento sono prodotti caratterizzati da un livello tecnologico moderato e che esistono in Europa altri produttori eventualmente in grado di rifornire il mercato nazionale; CONSIDERATO che nel contratto di cessione del ramo d'azienda sopra indicato sono inserite delle clausole da cui deriva l'obbligo per la società cedente CGE Spa di non svolgere, per un periodo di cinque anni, attività che possano risultare in concorrenza con quelle del ramo aziendale ceduto; RITENUTO che le clausole suddette, in quanto volte a consentire all'acquirente la conservazione e lo sfruttamento del preesistente avviamento, possono essere considerate come direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie; che la durata del vincolo di non concorrenza è da ritenersi proporzionata alla realizzazione dell'operazione e che l'estensione di dette clausole è limitata ai prodotti di cui trattasi; RITENUTO che l'operazione di concentrazione sopra descritta, pur consentendo alla società acquirente di consolidare la propria posizione nei mercati dei trasformatori di misura, non comporta tuttavia la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e verrà successivamente pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja ***