“ILLECITO E RESPONSABILITÀ” PROF. FERNANDO BOCCHINI Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità Indice 1 LA CONTRARIETÀ AL DIRITTO NORME E MODELLI DI SANZIONE ------------------------------------- 3 2 ILLECITO PENALE E ILLECITO AMMINISTRATIVO ----------------------------------------------------------- 6 3 ILLECITO CIVILE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4 DIVARI DI DISCIPLINA --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità 1 La contrarietà al diritto Norme e modelli di sanzione Di regola le norme giuridiche si presentano come c.d. norme perfette (anche dette norme sanzionatorie o coercitive), formate da un precetto, che fissa la regola di comportamento (c.d. norma primaria), e da una sanzione, che stabilisce la conseguenza della inosservanza del precetto (c.d. norma secondaria): all’antigiuridicità del comportamento è correlata la conseguenza della relativa violazione. Più spesso i due profili (precetto e sanzione) sono contenuti nel medesimo articolo (ad es., chi cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo: art. 2043); il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (art. 1218). Talvolta però i due profili sono regolati da norme distinte (ad es., gli artt. 1325 ss. prescrivono i requisiti di validità del contratto; gli artt. 1418 ss. e 1425 ss. dispongono, rispettivamente, la nullità e l’annullabilità del contratto per la violazione dei primi). Non è peraltro raro che ad una norma primaria si connettano più norme secondarie, sia di diritto civile che di diritto penale (con formula di gergo, opera il “combinato disposto” di più norme): ad es. il comportamento (colposo o doloso) che cagiona ad altri un danno ingiusto, mentre integra l’illecito civile ex art. 2043, con l’obbligo di risarcimento del danno a carico dell’autore, può integrare anche un illecito penale (reato), con le relative pene afflittive imposte 1. Non mancano poi c.d. norme premiali cioè norme la cui osservanza, invece di essere affidata alla funzione intimidatoria della sanzione, è rimessa alla prospettiva di un vantaggio (tipici esempi sono le norme che prevedono incentivi e sussidi per chi investe in aree depresse o agevolazioni tributarie per chi reinveste nell’impresa gli utili prodotti). Sono rare le c.d. norme imperfette che si limitano ad una mera indicazione della condotta, senza prevedere conseguenze, né per la violazione né per l’osservanza. Non si connette al precetto una conseguenza immediata e diretta della sua violazione, ma solo una funzione di ordine morale (es. l’art. 315 che impone ai figli il dovere di rispettare i genitori). In particolare la sanzione è espressione della imperatività dell’ordinamento giuridico, in 1 È il terreno proprio delle sanzioni civili in sede penale: per l’art. 185 c.p. “ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili; se abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui” (ai sensi degli artt. 2043-2059 c.c.). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità quanto in grado di imporre con la forza l’osservanza della norma e dunque la tenuta della stessa organizzazione sociale (c.d. coercibilità o coattività). La sanzione ha una funzione punitiva per chi viola il precetto (con la comminazione di una pena a carico del trasgressore), e perciò stesso ha anche una funzione dissuasiva della violazione (inducendo la minaccia della pena all’osservanza della norma). Esiste una tipologia di sanzioni in funzione della ragione della comminatoria della stessa, che si svolge in una fondamentale dicotomia: norme di diritto materiale e norme di diritto strumentale. E’ una distinzione di fondamentale importanza per cogliere le diversificate reazioni dell’ordinamento agli atti contrari allo stesso e cogliere il senso e la portata della responsabilità civile. Sono norme di diritto strumentale o formale (anche dette ordinative) quelle di presidio della organizzazione sociale e dell’attività giuridica, tra le quali rientrano anche tutte le norme processuali per far valere in giudizio i propri diritti. Sono norme che disciplinano l’attività umana nelle sue espressioni giuridiche o come tali sono considerate. La reazione dell’ordinamento per inosservanza di tali norme è la inefficacia in senso ampio dell’atto compiuto (per invalidità o altre ragioni): non si producono o vengono eliminati gli effetti, sicché il risultato perseguito con l’atto non è realizzato (es. la nullità degli atti compiuti in assenza di un elemento considerato essenziale dalla legge o per violazione di norme imperative: artt. 1325 e 1418; la inopponibilità degli atti ai terzi per inosservanza della pubblicità dovuta artt. 2643 ss.). Sono norme di diritto materiale o sostanziale (anche dette proibitive) quelle attributive di situazioni giuridiche soggettive di interessi individuali o di gruppi. La reazione dell’ordinamento per la lesione di un interesse giuridicamente protetto (alterum non laedere) è la imposizione dell’obbligo di risarcimento dei danni prodotti, attraverso la costituzione di una obbligazione di risarcimento a carico del soggetto cui ricondurre la responsabilità della lesione (es. l’obbligo di risarcimento del danno per lesione di un diritto altrui: artt. 1218 e 2043; l’obbligo di restituire le cose sottratte al proprietario o al possessore: artt. 948 e 1168). Sono frequenti ipotesi in cui un medesimo atto dà luogo alla violazione sia di una norma strumentale (ordinativa) che di una norma materiale (proibitiva), così operando le sanzione connesse a entrambi i tipi di norme violate: ad es., a fronte di un atto che manca di uno degli elementi costitutivi per la sua validità, consegue senz’altro la nullità e dunque la inefficacia dell’atto (art. 1418); se però una delle parti conosceva la causa della nullità e non ne ha dato notizia all’altra, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito (art. 1338). E’ anche possibile che un atto sia Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità conforme alla norma strumentale e quindi valido, ma il comportamento di una di esse sia in contrasto con una norma materiale per risultare lesivo di un interesse giuridicamente protetto, così da dare luogo all’obbligo di risarcimento del danno: ad es., il dolo incidente non è causa di annullamento del contratto ma obbliga l’autore dei raggiri al risarcimento dei danni (art. 1440 c.c.). Peraltro, come si è anticipato, in tempi più recenti, si tende a favorire il rispetto della norma attraverso, non solo misure di repressione, ma anche di vigilanza preventiva; e sempre maggiore è il ricorso a misure di incentivazione verso determinati comportamenti. Si parla di un diritto sanzionatorio e di un diritto premiale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità 2 Illecito penale e illecito amministrativo Nella sua generale accezione il termine “illecito” indica una contrarietà all’ordinamento giuridico (antigiuridicità). Tale contrarietà può riguardare, anzitutto, il comportamento tenuto, in quanto violazione di un dovere o di un obbligo posto dall’ordinamento giuridico; come può inerire anche solo al danno arrecato. In relazione al contenuto, il comportamento che integra l’illecito può consistere in un’azione (comportamento commissivo), violandosi un obbligo o un dovere negativo di non fare; come può svolgersi in una omissione (comportamento omissivo), quando si viola un obbligo o dovere positivo di fare o di dare. Si tende più spesso a parlare di “atto illecito”, anziché di “fatto illecito”, volendosi con ciò alludere che il fatto giuridicamente rilevante è sempre un comportamento umano che deve rispondere a precisi requisiti soggettivi, non potendo sussistere una responsabilità senza una condotta generalmente colpevole dell’autore del comportamento. Come si vedrà, tale generale ricostruzione opera sempre meno con riguardo alla responsabilità civile la cui area di estensione tende progressivamente a dilatarsi rispetto a quella dell’atto illecito, ricollegandosi la responsabilità civile a ulteriori criteri di imputazione oltre quello (generale) della colpevolezza. Tradizionalmente sono emersi tre tipi fondamentali di illecito: illecito penale, illecito amministrativo e illecito civile, in ragione della natura degli interessi tutelati, della tipologia di norme violate, della sanzione che ne consegue o della modalità della sua comminatoria. L’illecito penale (c.d. reato), che dà luogo a responsabilità penale, si caratterizza per la violazione di interessi della generalità dei cittadini (interessi pubblici), la cui violazione comporta un allarme sociale per involgere i valori della persona umana ovvero inerire all'ordine etico, politico, economico e sociale della società. In ogni società maturano storicamente fondamentali interessi e valori ritenuti quali essenziali presupposti e connotati della stessa convivenza sociale. Sono valori della cui tutela l’ordinamento si fa garante e custode, attribuendo agli organi dello stato la relativa attuazione. Ciò spiega la irrogazione di sanzioni più aspre fino a quelle restrittive della libertà personale. Dalla violazione della norma consegue una sanzione punitiva, c.d. pena, finalizzata all'afflizione del trasgressore, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione penale. L’illecito penale e quindi il reato è dunque caratterizzato dal principio di tipicità, per cui “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (art. 25 Cost.). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità Altro essenziale carattere è il principio di personalità, per cui “la responsabilità penale è personale” e “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” (art. 27 Cost.). E’ prevista sempre la presenza del Pubblico Ministero (come rappresentante dello Stato), che “ha l’obbligo di esercitare l’azione penale” (art. 112 Cost.). La giurisdizione deve essere sempre attuata “mediante il giusto processo regolato dalla legge” (art. 1112 Cost.). Del resto ogni processo deve svolgersi “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale” (art. 1112 Cost.). L’illecito amministrativo si caratterizza per la violazione di norme, egualmente poste a tutela dell'interesse pubblico, ma che non coinvolgono i valori fondamentali della società. Sono dunque in gioco violazioni e fatti che, seppur illeciti, non sono tali da destare allarme sociale. Un ampio settore è segnato dal dovere dei pubblici uffici di “organizzarsi secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” (art. 97 Cost.). Con l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", è stato introdotto un sistema strutturato di illecito amministrativo: con tale legge è stata realizzata la prima grande opera di depenalizzazione, attribuendosi la verifica dell'illecito amministrativo e l'irrogazione della relativa sanzione alla pubblica amministrazione anziché al giudice. Altre leggi sono succedute con medesima ispirazione, come il D. Lgs. n. 758/1994 e il D. Lgs. 507/1999. Un campo ampio di illeciti amministrativi è presente nel codice della strada e nel campo della circolazione ferroviaria, marittima ed aerea; diffusi illeciti amministrativi sono ormai rinvenibili in più settori, come le attività economiche e commerciali, le attività di affissione e di pubblicità sul territorio, l’igiene e la sanità pubblica, l’ambiente, gli esercizi pubblici, il commercio, il lavoro, l’urbanistica e l’edilizia, la sicurezza alimentare, i carichi tributari, tranne che non siano compiute violazioni sì gravi da integrare illeciti penali (reati). La sanzione amministrativa, più spesso, consiste nel pagamento di una somma di danaro (che può essere fissa o variare secondo specifici parametri); frequenti sono anche provvedimenti interdittivi (sospensione dell’attività, pubblicazione del provvedimento), provvedimenti che limitano il godimento di beni (es. fermi amministrativi). Una sanzione amministrativa più grave è la confisca amministrativa. E’ anzi proprio il ricorrere di una sanzione amministrativa a principalmente caratterizzare l’illecito amministrativo, distinguendolo dall’illecito penale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità 3 Illecito civile Carattere peculiare dell’illecito civile è la contrarietà di un fatto ad una norma di diritto materiale di tutela di interessi individuali. Il dato comune e costante sta nella lesione di un interesse giuridicamente protetto. Esistono due modelli di illecito civile: illecito contrattuale e illecito extra contrattuale a seconda che tra l’autore del danno e il soggetto danneggiato sussista o meno un rapporto giuridico di cui l’atto illecito costituisce lesione. L’illecito contrattuale consiste nell’inadempimento dell’obbligazione contratta (art. 1218). L’inadempimento dell’obbligazione integra un fatto illecito per tenere il debitore un comportamento (negativo) contra legem lesivo del diritto del creditore: l’inattuazione dell’obbligazione assunta dà luogo alla responsabilità civile del debitore. Tale responsabilità per inadempimento dell’obbligazione è propriamente responsabilità da inadempimento; e del resto la legge la definisce appunto come “responsabilità del debitore” (art. 1218). Si è soliti indicarla anche (e più spesso) come responsabilità contrattuale per essere il contratto la più diffusa fonte di obbligazioni; così si parla anche indifferentemente di illecito da inadempimento o di illecito contrattuale. A seguito dell’inadempimento sorge a carico del debitore inadempiente l’obbligo di risarcimento del danno. L’illecito contrattuale presuppone dunque l’esistenza di un rapporto obbligatorio precostituito tra due soggetti, e cioè di una obbligazione (primaria), rispetto alla quale l’obbligazione di risarcimento del danno è succedanea e sorge in ragione dell’inadempimento dell’obbligazione preesistente, che è l’obbligazione primaria. Si ha illecito extracontrattuale (un tempo indicato come delitto civile) quando manca un pregresso vincolo tra l’autore del danno e il soggetto leso ovvero si prescinda dallo stesso. Si è solo in presenza di una situazione giuridica o in generale di un interesse giuridicamente protetto, con il conseguente dovere di tutti i consociati di rispettare e non ledere (alterum non laedere). La lesione dell’interesse protetto dà luogo alla c.d. responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), che fa sorgere a carico del soggetto responsabile l’obbligazione (primaria) di risarcire il danno (art. 2043 c.c.). Ciò spiega perché il codice civile costruisce e colloca il “fatto illecito” tra le fonti dell’obbligazione (art. 1173 c.c.). Ed è significativo che la relativa disciplina sia contenuta a conclusione della disciplina del Libro Quarto del codice civile, dedicato alle obbligazioni, dove trova collocazione anche la normativa sul contratto (artt. 2043 ss.). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità Per una inveterata tradizione si tende ad indicare con la formula “fatto illecito” l’illecito extracontrattuale e lo stesso codice civile utilizzata la formula “fatti illeciti” (art. 2043). Nel passato si è precisato che bisognerebbe più appropriatamente parlare di “atti illeciti” volendosi alludere che la sanzione del risarcimento del danno presuppone uno stato soggettivo e dunque un atto colpevole dell’autore del danno. Ma già nel codice civile, e maggiormente sono emerse in seguito, esistono varie ipotesi di responsabilità civile che non sono connesse al comportamento colposo di un soggetto ma si ricollegano ad una situazione in cui un soggetto oggettivamente si trova (come si vedrà diffusamente nella prossima lezione). Può perciò confermarsi la perdurante validità della formula del codice civile, risultando la formula “fatti illeciti” in grado di comprendere tutte le ipotesi di produzione di danni, indipendentemente dai criteri di riconduzione della responsabilità. A differenza dell’illecito penale, che è contraddistinto dal principio di tipicità dei fatti costituenti reato, l’illecito civile si considera contemplato dalla clausola generale del neminem laedere: è connotato da un principio di atipicità. Vige cioè un principio generale di atipicità dell’illecito civile (art. 2043), cui si affiancano ipotesi tipiche di illecito. Avviene spesso che un medesimo fatto possa essere valutato e qualificato come illecito sia sul piano civilistico, e quindi rappresentare un illecito civile, che sul piano penalistico e quindi integrare un illecito penale e considerato cioè come reato per involgere valori fondamentali dell’ordinamento: così, all’unico fatto illecito, si connette sia l’obbligo di risarcimento del danno che l’irrogazione della pena. In tal senso opera il generale principio fissato dall’art. 185 c.p., intitolato appunto “Restituzioni e risarcimento del danno”: per il 1° comma, ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili (si pensi alle azioni possessorie ex artt. 1168 e 1169 c.c.); per il 2° comma, ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui (si pensi alla clausola generale di responsabilità civile ex art. 2043 e alle ipotesi tipiche degli artt. 2044 ss. c.c. e segnatamente al danno non patrimoniale menzionato dall’art. 2059 c.c.). Da entrambi gli illeciti consegue la responsabilità civile per i danni prodotti, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno per il soggetto responsabile. Il risarcimento del danno ha una funzione riparatoria del danno sofferto dal soggetto danneggiato; ed è proprio tale essenza a renderlo compatibile con la pena irrogata per il medesimo fatto. Il problema di qualificazione della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) non è meramente teorico, ma ha anche riflessi concreti, per operare discipline in parte differenti, specie con riguardo ai criteri di responsabilità, alla prova del danno e alla prescrizione del diritto al Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità risarcimento. Non mancano peraltro casi in cui, ad un stesso fatto si ricolleghino entrambe le responsabilità: ad es., stipulato un contratto di trasporto di persone, il viaggiatore colpito da sinistri può far valere sia la responsabilità contrattuale del vettore (ex art. 1681), sia la responsabilità extracontrattuale del conducente il veicolo (art. 20541) ed eventualmente quella solidale del proprietario (art. 20543). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità 4 Divari di disciplina Acquisita una comune base di rilevazione dell’illecito civile come tale, l’importanza di distinguere tra i due modelli di illecito civile (contrattuale e extracontrattuale) e dunque tra i due modelli di responsabilità è essenzialmente in funzione di alcuni tratti di disciplina, che peraltro col tempo vanno attenuandosi. Anzitutto in relazione all’onere della prova. Relativamente alla responsabilità contrattuale, per l’art. 1218 il debitore è responsabile se non prova che l’inadempimento o l’inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Opera pertanto un generale principio di inversione dell’onere della prova: non è il creditore a dovere provare il fatto dell’inadempimento, ma è il debitore a dovere provare l’assenza di responsabilità. In tal modo il creditore che agisce per l’inadempimento o per l’inesatto adempimento della prestazione ha solo l’onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto di credito e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto esatto adempimento o dallo specifico impedimento non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (prova della impossibilità liberatoria) 2. A quest’ultimo fine, talvolta, è richiesta la positiva identificazione dell’evento incolpevole che ha prodotto l’impossibilità; più spesso, è sufficiente la dimostrazione della condotta diligente, secondo il criterio soggettivo tipizzato, sopra indicato. Diverso è il regime della prova nella responsabilità extracontrattuale, dove è il soggetto danneggiato a dovere provare la responsabilità dell’autore del danno, anche se operano in materia vari criteri legali di responsabilità e significativi indici di responsabilità di formazione 2 La Suprema Corte ha affermato l’unicità del regime probatorio, pervenendo al seguente principio: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento. Tali principi trovano un limite nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell’inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l’adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (Cass., sez. un., 30-10-2001, n. 13533). Conformi Cass. 27-9-2007, n. 20326; Cass. 26-1-2007, n. 1743). Ancora di recente si è stabilito che spetta al debitore, qualunque sia la posizione processuale assunta, provare l’esattezza dell’adempimento e comunque il fatto estintivo dell’altrui pretesa (Cass. 1-4-2010, n. 7993; Cass. 20-1-2010, n. 936; Cass. 12-2-2010, n. 3373). In applicazione di tale principio si è stabilito che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità giurisprudenziale, cui in seguito si avrà riguardo. Quanto ai danni risarcibili, con riguardo alla responsabilità contrattuale sono di regola risarcibili i danni prevedibili al momento della costituzione del rapporto obbligatorio; solo se l’inadempimento o il ritardo dipendono da dolo del debitore, devono risarcirsi anche i danni imprevedibili (art. 1225). Viceversa, nella responsabilità extracontrattuale, l’autore del danno risponde sempre anche dei danni imprevedibili. Quanto alla prescrizione, per la responsabilità contrattuale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive di regola nel termine ordinario di dieci anni (ex art. 2946), decorrente dal giorno di esigibilità del credito. Invece il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive di regola in cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato, salvo termini ancora più brevi (art. 2947). eziologicamente rilevante (Cass., sez. un., 11-1-2008, n. 577). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 13 Università Telematica Pegaso Illecito e responsabilità Bibliografia • M. S. Bianca, La responsabilità, in Diritto civile, 5, Milano, 1994; • C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006; • A. Di Majo, Le tutele contrattuali, Torino, 2009; • S. Rodota’, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964; • P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961; • AA. VV., Trattato della responsabilità civile diretto da M. Franzoni, Milano 2004; • AA.VV., La responsabilità civile nel terzo millennio, a cura di R. Tommasini, Torino, 2011; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 13