SSPL a.a. 2005/06 Deontologia giudiziaria e forense 2° anno di corso dott. Gambato Spisani Accaparramento di clientela (sfruttamento di situazioni precostituite come veicolo per procurarsi clientela): E’ lecito il patto con il quale un istituto di assistenza ai lavoratori e un avvocato convengono che questi difenderà i lavoratori patrocinati dall’istituto stesso percependo solo i compensi liquidati dal giudice in caso di vittoria (Cass. sez. lav. 9111/2005) Costituisce illecito accaparramento di clientela la frequente prestazione di servizi professionali senza percepire onorario ad una agenzia immobiliare, con l’intesa che la stessa invierà clienti allo studio legale (Cass. 14227/2004) Costituisce illecito accaparramento di clientela il patto per cui un avvocato, per tramite di una società commerciale di recupero crediti, offre di seguire determinate liti a prezzo predeterminato (CNF, 189/2002) E’valorizzabile come indizio di un illecito accaparramento di clientela l’utilizzo della struttura organizzativa di un collega avvocato dopo il pensionamento di questi (Cass. 17202/2002) Costituisce illecito accaparramento di clientela la condotta dell’avvocato il quale richieda ad alcuni enti pubblici (nella specie, Comuni) l’elenco dei nominativi ed indirizzi del personale potenzialmente interessato ad avviare una causa per il riconoscimento di diritti economici (Cass. S.U. 566/2000) Costituisce illecito disciplinare l’offerta di consulenza gratuita e di somme di danaro ad una agenzia immobiliare per ottenere da essa incarichi professionali (Cass. 12883/1991) Costituisce illecito disciplinare la condotta dell’avvocato il quale ospiti gratuitamente presso il proprio studio la sede di un’associazione di consumatori, alla quale fornisca altresì gratuiti pareri scritti (CNF 8 marzo 2001 n°39) Pubblicità: Costituisce illecito disciplinare, punibile con la censura, la condotta dell’avvocato il quale, nel contesto di una operazione di cd. “marketing a tappeto”, invii a tutti i cittadini di un Comune un opuscolo illustrativo della propria attività, nel quale si offrano prezzi fissi per talune tipologie di prestazione, senza tener conto della complessità e difficoltà dei relativi incarichi; in tal senso, è stata giudicata illecita non la pubblicità in sé, ma il modo in cui la si è svolta (Cass. S.U. 23 marzo 2005 n°6213) E’ consentita l’inserzione nelle “Pagine Gialle” del nominativo ed indirizzo di studio dell’avvocato, evidenziati da riquadro e carattere grassetto (CNF 29 aprile 2003 n°78) E’ consentito all’avvocato partecipare ad una trasmissione televisiva in qualità di esperto legale, nella specie in materia di diritto di famiglia (CNF 14 maggio 2003 n°88) Non è consentito inserire nella carta intestata diciture del tipo “consulente per appartenenti alle Forze armate e di Polizia” (CNF 23 novembre 2000 n°176), “centro studi doganali” (CNF 28 dicembre 1992 n°122), “collaboratore di professionisti di fama nazionale” (CNF 23 aprile 1991 n°56), “Giudice onorario del Tribunale di…” (Cass. S.U. 13 gennaio 2006 n°486). Costituisce illecito disciplinare la diffusione di false notizie circa l’affidamento all’avvocato di mandato professionale da parte di personaggio famoso (CNF 20 settembre 2000 n°89) Costituisce illecito disciplinare la pubblicità ottenuta prestando il proprio volto all’annuncio pubblicitario relativo a prodotti cosmetici, che vengano associati alle presunte qualità professionali dell’avvocato (CNF 16 ottobre 2000 n°112)