Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas Direzione infrastrutture Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA al Documento per la consultazione DCO 76/2012/R/EEL “REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI PRELIEVI E DELLE IMMISSIONI DI POTENZA DI ENERGIA REATTIVA NEI PUNTI DI PRELIEVO E NEI PUNTI DI INTERCONNESSIONE TRA RETI” Orientamenti finali Si riportano di seguito le osservazioni, di carattere generale e puntuale, ai quesiti posti in consultazione dal DCO 76/2012/R/EEL dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Osservazioni generali: Le penali per rifasamento sono applicate alle utenze con potenza maggiore di 16,5 KW, ne consegue che le utenze con potenza inferiore non hanno alcun incentivo/disincentivo a prelevare con impianto rifasato. È quindi presumibile che il sistema in bassa tensione che alimenta tali utenze sia caratterizzato da un basso cosphi, con conseguente aumento delle perdite di rete. Il miglioramento del fattore di potenza da cosphi 0,9 a cosphi 0,93 o 0,95, a causa della grande diffusione di sistemi pilotati da convertitori di frequenza (sia per necessità di processo sia per attenzione all’efficienza energetica), potrebbe comportare la sostituzione parziale o totale degli apparati di rifasamento ed eventualmente l’installazione di apparati filtranti passivi o attivi. Lo sforzo economico conseguente potrebbe essere quindi talmente oneroso da non giustificare il risparmio ottenibile. Considerato inoltre che l’adeguamento del fattore di potenza determina un investimento (costo privato) che produce esternalità positive (benefici economici) nell’interesse generale del sistema, riteniamo necessario individuare delle forme di completa copertura economica degli investimenti effettuati attraverso le componenti parafiscali della bolletta elettrica. Si potrebbe prevedere, con opportuni adeguamenti, un meccanismo analogo a quanto recentemente introdotto nell’ambito della regolazione della qualità del servizio in tema di trasformazione di punti di consegna su palo da media a bassa tensione. Tale meccanismo potrebbe essere riproposto a maggior ragione per un intervento che comporta maggiori benefici per il sistema quale il rifasamento. Peraltro uno schema simile si applica nel caso degli interventi di retrofit degli impianti di generazione distribuita, per i quali la delibera 84/2012/R/EEL prevede che il distributore sia il soggetto incaricato a corrispondere un contributo ai produttori che abbiano adeguato i propri impianti a determinati requisiti del Codice di Rete, nonché ad effettuare i sopralluoghi necessari per verificare l’avvenuta installazione dei dispositivi richiesti dal Codice stesso. Tali misure di socializzazione degli interventi di rifasamento compenserebbero peraltro l’assenza di penali a carico di utenze con potenza inferiore a 16,5 kW, dovuta al fatto che, per questo tipo di utenze, l’intervento di rifasamento risulta antieconomico. Si ritiene necessario, inoltre, riconoscere al distributore le perdite standard per un periodo prefissato a partire da momenti specifici di monitoraggio. Questo potrebbe efficacemente costituire un incentivo per il distributore a svolgere azioni di intermediazioni tra i clienti e il sistema nel suo complesso, finalizzate al finanziamento degli interventi di rifasamento. Inoltre andrebbero attivate iniziative volte a migliorare il livello di sensibilizzazione delle utenze soggette all’obbligo di diminuzione di prelievo reattivo da perseguirsi tramite una 2 maggiore evidenziazione in bolletta delle penali pagate dall’utenza, dalla segnalazione della classificazione di penale per gli importi pagati e da una indicazione di massima sulla entità budgetaria del costo di intervento per ottemperare all’obbligo. Questo al fine di segnalare come nella gran parte dei casi il costo dell’intervento è recuperato in un tempo molto breve, da cui l’opportunità per l’utenza di risolvere con efficacia economica il problema strutturale ed evitare così di continuare a pagare le penali; anche nel caso di tali azioni di sensibilizzazione potrebbe essere il distributore il soggetto investito del ruolo di promotore. Si evidenzia, inoltre, in merito alle reti di alta e altissima tensione che l’impiantistica connessa al rifasamento nei punti di prelievo in alta e altissima tensione è contraddistinta da elevati costi e necessita di adeguate tempistiche realizzative e non è perciò opportuno proporre normative di tipo “provvisorio” e “modificabile” (magari in corso di realizzazione degli impianti). Si propone pertanto, sulla base dei risultati della complessa modellizzazione dell’intero “sistema elettrico” in alta e altissima tensione prevista dall’Autorità in applicazione del criterio di omogeneità metodologica (punto 3.59 del documento), di effettuare una apposita consultazione improntata sui principi dell’analisi costi/benefici. Si ritiene infine che, come già avviene per i prelievi, anche le immissioni di energia reattiva debbano essere regolate, tanto a livello di clienti finali quanto negli scambi fra reti. L’immissione di energia reattiva nella Rete di Trasmissione Nazionale genera, in alcune circostanze, costi significativi, ed il sistema dovrebbe generare opportuni segnali di prezzo per limitare tale fenomeno. Qualora l’Autorità non intendesse adottare un provvedimento di limitazione dell’immissione di energia reattiva, si rimarca l’importanza di studiare ed implementare quanto prima gli strumenti delineati al paragrafo 3.8 del Documento di consultazione. Osservazioni puntuali agli spunti per la consultazione. S.2. -S.3. In assenza di specificazioni su come misurare la potenza istantanea, riteniamo di difficile applicazione il limite dello 0,9 per quanto riguarda il fattore di carico di potenza istantaneo, anche per l’alto costo che comporta il calcolo della potenza massima e l’installazione, in ogni impianto di utenza, di un sistema di misura che sia sincronizzato con quello del gestore della rete. Chiediamo di lasciare solo il limite dello 0,7 riferito al fattore di potenza medio mensile. S.4. 3 Condividiamo l’ipotesi di non differenziare i limiti di fattori di potenza tra le tipologie di contratto. Chiediamo però che venga rinforzato il concetto di manutenzione periodica da effettuare nelle installazioni in edifici civili e industriali, rafforzando i requisiti minimi di sicurezza. Altre osservazioni Si rileva un’incongruenza fra il paragrafo 3.51 del Documento di consultazione, che riporta l’intenzione dell’Autorità di non introdurre uno specifico divieto per le immissioni di potenza reattiva da parte dei clienti finali, e l’art. 2, comma 3, della bozza di articolato che, al contrario, vieta le immissioni di potenza reattiva da parte dei clienti finali. 3.23 - 3.24 Proponiamo di allegare alla delibera esempi per la comprensione delle formule e per l’illustrazione dell’impatto che si avrebbe nel passare da cosphi 0,9 a cosphi 0,95. Chiediamo infine che nell’articolato della delibera venga indicata in maniera chiara ed inequivocabile la data di entrata in vigore della soglia minima di cosphi pari a 0,95, al fine di consentire agli utenti interessati di apportare per tempo gli adeguamenti dei propri impianti per consentire di evitare il pagamento di penali. 4