REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 Codice identificazione file: Pagina 1 di 14 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO . MATRICE DELLE REVISIONI REVISIONE 00 DATA DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA Prima emissione 1 REDATTA VERIFICATA APPROVATA DA DA DA Gruppo strategie di contrsto all’abitudine tabagica RIVA RIVA DG REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 Codice identificazione file: Pagina 2 di 14 INDICE PREMESSA ................................................................................................ 2 ARTICOLI ARTICOLO 1 - SCOPO E FINALITÀ ........................................................................... 3 ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................. 3 ARTICOLO 3 - DIVIETO DI FUMO ............................................................................. 4 ARTICOLO 4 - SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO ................... 4 ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE SUL DIVIETO ............................................................... 5 ARTICOLO 6 - AGENTI ACCERTATORI ...................................................................... 5 ARTICOLO 7 - SANZIONI ...................................................................................... 6 ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO ................................................................. 7 ARTICOLO 9 - RAPPORTO .................................................................................... 7 ARTICOLO 10 - PROVENTI DELLE SANZIONI ................................................................. 7 ARTICOLO 11 - RUOLO DEGLI OPERATORI NELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E ATTIVITÀ PROATTIVA AZIENDALE .................................................................... 8 ARTICOLO 12 - DECORRENZA ................................................................................ 8 ALLEGATI ................................................................................................... ALLEGATO 1 - CARTELLO PUNTO BLU’ .................................................................... 10 ALLEGATO 2 - CARTELLO VIETATO FUMARE.............................................................. 11 ALLEGATO 3 - CARTELLO VIETATO FUMARE SPAZI ESTERNI……………………………………….……12 ALLEGATO 4 - CARTELLO SEGNALAZIONE DI DIVIETO: VIETATO FUMARE ........................... 13 ALLEGATO 5 - VERBALE DI ACCERTAMENTO ............................................................. 14 PREMESSA Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche nel nostro Paese e la normativa vigente (art 51 della Legge 16/1/2003, n 3, e s.m.i.), che prevede il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico o di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco approvata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel maggio 2003, si inserisce in questa visione strategica. 2 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 Codice identificazione file: Pagina 3 di 14 ARTICOLI ARTICOLO 1 (Scopo e finalità ) Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell’Azienda Per i Servizi Sanitari n.2 Isontina (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda. Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono: a) evitare l’esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.); b) garantire la sicurezza dagli inneschi d’incendio causati da sigarette e simili; c) mantenere la salubrità dell’aria in tutti i locali dell’Azienda; d) mantenere il decoro e l’igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all’aperto immediatamente limitrofe agli accessi; e) ridurre il numero di fumatori attivi; f) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo; g) promuovere, attraverso l’informazione e la formazione sui metodi di disassuefazione, azioni volte a sensibilizzare la cittadinanza sugli effetti nocivi del fumo passivo; h) supportare i dipendenti fumatori che decidano di smettere di fumare. ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione) Il presente regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l’Azienda utilizza per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate. Si applica, inoltre, all’interno degli automezzi dell’Azienda o comunque utilizzati per conto di questa. Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell’Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato…) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell’applicazione della normativa. I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell’Azienda. In deroga al divieto, è consentito a quei pazienti il cui tabagismo è in relazione con la patologia principale, di fumare negli spazi adiacenti alle strutture dell’Azienda, a condizione che sia resa esplicita, nella documentazione clinica dell’utente, l’autorizzazione al fumo. Tale autorizzazione è subordinata alla individuazione di un locale dedicato e ben identificato con il consenso dalla SOC Servizio Tecnico Patrimoniale e in collaborazione con il Servizio Prevenzione Protezione e Gestione Ambientale. 3 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 Codice identificazione file: Pagina 4 di 14 ARTICOLO 3 (Divieto di fumo) È vietato fumare presso tutti i locali dell’Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l’esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d’uso o altro). Il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell’Azienda, con particolare attenzione agli accessi e ai percorsi sanitari. È vietato fumare, inoltre, all’interno degli automezzi dell’Azienda o comunque per conto di questa utilizzati. E’ facoltà dell’Azienda individuare degli spazi aperti denominati spazi blu, riservati ai fumatori, provvisti di idonea segnaletica (allegato 1) e dotati delle caratteristiche tecniche previste per legge. L’utilizzo della sigaretta elettronica, in attesa di studi ed evidenze scientifiche che ne descrivano l’impatto sulla salute, viene vietato ai dipendenti nei luoghi di lavoro che sconsigliato a tutti i soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, etc). ARTICOLO 4 (Soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto) I Dirigenti aventi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro individuati dal Direttore Generale, in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza, hanno l’obbligo di curare l’osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell’esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema e come da articoli successivi. Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Dirigente e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l’esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni è attribuito al proprio Direttore di Struttura Operativa. I Dirigenti aventi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro sono incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto e devono in particolare: a) individuare e incaricare con atto formale comunicato all’interessato, i soggetti cui spetta l’obbligo di vigilare sull’osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni. Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l’intero periodo di apertura delle strutture. I soggetti designati, previa consultazione, non possono rifiutare l’incarico conferito fatte salve le motivazioni sanitarie certificate dal medico competente aziendale. I suddetti nominativi, e ogni loro variazione, devono essere comunicati per iscritto al SPPGA che inserirà il nominativo nel documento aziendale ”Figure dell’organizzazione aziendale della sicurezza e dell’ambiente”; b) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento (allegato 2); c) vigilare sulla presenza dei cartelli e sull’aggiornamento dei nominativi, richiedendo la sostituzione all’Ufficio tecnico; d) individuare le aree aperte di pertinenza della propria struttura immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, in cui deve essere applicato il divieto di fumo, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato (allegato 3) al presente regolamento; 4 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 Codice identificazione file: Pagina 5 di 14 e) accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di cui al punto a) che non ottempera alle disposizioni di legge e del presente regolamento. Nel caso in cui i Dirigenti aventi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome sarà riportato sul cartello. I Tecnici della Prevenzione dell’Azienda sono abilitati a vigilare sull’osservanza del divieto di fumo, di accertare e contestare infrazioni in tutti i locali dell’Azienda (personale accertatore esterno). ARTICOLO 5 (Informazione sul divieto) Nei locali chiusi dell’Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori e dai nominativi dei soggetti cui spetta la vigilanza sull’osservanza del divieto e l’eventuale contestazione delle infrazioni, secondo il modello allegato. Nelle strutture con più locali, oltre al cartello di cui al primo periodo del presente articolo, da collocare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura “VIETATO FUMARE” (allegato 4). A bordo degli automezzi dell’Azienda sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo di divieto di fumo. ARTICOLO 6 (Agenti accertatori) L’accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuati dai soggetti individuati dai Dirigenti aventi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, nella loro qualità di “Agenti accertatori”, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale e dei Tecnici della Prevenzione che operano all’interno del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda. Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di divieto di fumo in tutto l’ambito dell’Azienda. In particolare : a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile; b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo (allegato 5), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l’indicazione dell’autorità cui far pervenire scritti difensivi; c) qualora non sia possibile la contestazione immediata al trasgressore, provvede alla notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall’accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno. Le spese di invio a mezzo posta sono a carico del trasgressore. 5 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 Codice identificazione file: Pagina 6 di 14 L’Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell’esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. l’Ufficio Personale dell’Azienda qualora si tratti di avere l’indirizzo di un operatore). Non è consentita la perquisizione personale del contravventore. Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti elementi: a) l’indicazione dell’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore del Dipartimento di Prevenzione; b) il termine entro il quale l’interessato può inoltrare all’autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente, che è di 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento; c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81: al trasgressore viene consegnato il bollettino di c/c postale dell’Azienda (o altro, secondo le modalità di pagamento previste dall’Azienda) su cui effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento. Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell’Agente accertatore. Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia: d) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore; e) una copia viene trasmessa tempestivamente all’Azienda - Dipartimento di Prevenzione, quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni; f) una copia viene conservata presso la struttura aziendale in cui è stata accertata la violazione. ARTICOLO 7 (Sanzioni) Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall’art. 7 della Legge n. 584/1975, come modificato dall’art. 2 della Legge 448/2001, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 “Legge finanziaria 2005” (art. 1, commi: 189-190-191) In particolare: • per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età; • per le eventuali trasgressioni commesse da parte di Dirigenti aventi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, responsabili dell’applicazione della normativa ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: • da € 220,00 a € 2.200,00. Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole. 6 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 Codice identificazione file: Pagina 7 di 14 ARTICOLO 8 (Modalità di pagamento) Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981. Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell’illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Direttore del Dipartimento di Prevenzione o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, il pagamento della sanzione di cui al punto precedente deve essere effettuato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell’Ordinanza- ingiunzione, mediante versamento sul seguente conto corrente delle Poste Italiane intestato all’Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina specificando la causale “infrazione divieto fumo” CC Postale Nr 10077493. ARTICOLO 9 (Rapporto) L’Agente accertatore effettua il rapporto dell’avvenuta sanzione subito, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’addebito agli interessati. In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell’arco di tempo necessario a predisporre l’inoltro del rapporto all’Ufficio amministrativo del Dipartimento di Prevenzione e ad emanare l’ordinanza di ingiunzione o archiviazione, ha già notizia dell’avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all’invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore. Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti al Dipartimento di Prevenzione competente, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall’art. 16 della Legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti dall’autorità competente ossia dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda, secondo la procedura di cui all’art. 18 della Legge n. 689/1981. ARTICOLO 10 (Proventi delle sanzioni) I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione alla normativa sul divieto di fumo, introitati dall’azienda nell’ambito di applicazione del presente regolamento, sono dalla stessa utilizzati per sostenere attività di promozione ed educazione sanitaria intese a realizzare le finalità previste dal “progetto regionale per l’eliminazione del consumo di tabacco da ogni struttura delle aziende sanitarie della Regione”. 7 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 Codice identificazione file: Pagina 8 di 14 ARTICOLO 11 (Ruolo degli operatori nell’applicazione del divieto di fumo e attività proattiva aziendale) Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l’applicazione del presente regolamento. In particolare si invita ogni operatore a: - sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto; - invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta; - richiedere l’intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all’invito a spegnere immediatamente la sigaretta; - attivare l’intervento del Dirigente avente compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto. Visto il ruolo essenziale educativo espresso dal comportamento degli operatori sanitari, l’Azienda offre ai Dipendenti, che decidono di smettere di fumare, il trattamento di disassuefazione, da seguire all’interno della struttura aziendale. A tal fine vi sarà la collaborazione e interdisciplinarietà tra il Dipartimento di prevenzione, il Medico Competente e il Servizio per le Dipendenze per la realizzazione di un percorso terapeutico di disassuefazione. Le attività di coordinamento riguardanti complessivamente le strategie individuali, ambientali e organizzative sul tema del fumo sono gestite dal gruppo aziendale Strategie di contrasto all’abitudine tabagica, istituito dal Direttore Sanitario il 31/12/2012 con lettera integrativa della delibera n°1222 del 2010, che coinvolge oltre ai Servizi sopracitati anche il Servizio di Pneumologia, il Servizio Infermieristico e il Servizio della Promozione della Salute. ARTICOLO 12 (Decorrenza) Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e sostituisce integralmente le precedenti deliberazioni. 8 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 Codice identificazione file: Pagina 9 di 14 ALLEGATI ALLEGATO 1 – Cartello punto blu’ ALLEGATO 2 - Cartello vietato fumare ALLEGATO 3 - Cartello o vietato fumare spazi esterni ALLEGATO 4 - Cartello segnalazione di divieto: Vietato fumare ALLEGATO 5 Verbale di accertamento 9 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 ALLEGATO 1 10 Codice identificazione file: Pagina 10 di 14 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 ALLEGATO 2 11 Codice identificazione file: Pagina 11 di 14 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 ALLEGATO 3 12 Codice identificazione file: Pagina 12 di 14 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 ALLEGATO 4 13 Codice identificazione file: Pagina 13 di 14 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO DOC_REG FUMO_DG_00 DOCUMENTO AZIENDALE Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013 Codice identificazione file: Pagina 14 di 14 PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. ________ In data……/……/………….. alle ore …………………nella struttura dell’A.S.S. n. 2 “Isontina” (specificare edificio, reparto, servizio)……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… in via…………………………………………………., a ……………………………………….…., n. ……… , il sottoscritto………………...…………………………………., nella sua qualità di Agente Accertatore / Ufficiale di Polizia Giudiziaria ha accertato che il Sig. ….…………. ……….……………………………………………………., nato a ………………………………., il ……………………, residente a …………………………………………………………………, in via………………………………………….…………,n. ………., telefono……………………, Documento di riconoscimento…………………………….…………………………………………………………. Minorenne soggetto a potestà/tutela di …………………………………………………………………………… ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, art. 51 Legge 3/2003 e Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, in quanto fumava: nei locali comuni aperti al pubblico nel luogo di lavoro (ufficio o altro) nei locali di degenza altro______________________________________________ dove è vigente il divieto di fumare come evidenziato da apposito cartello esposto. La trasgressione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, ovvero lattanti o, comunque, in presenza di bambini al di sotto dei 12 anni. La violazione è stata subito contestata al trasgressore il quale ha dichiarato: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Risulta obbligato in solido il Sig.________________________________________________________________ Ai fini di estinzione dell’illecito amministrativo, visto l’art. 16 della Legge n. 689/81, il contravventore viene ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale o della notificazione dello stesso a mezzo raccomandata, di € 55,00 pari al doppio del minimo edittale € 110,00 pari al doppio del minimo edittale previsto per la violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino a 12 anni. In caso di notificazione a mezzo raccomandata AR si dovranno aggiungere € ……….…… per le spese postali, per un totale di € ………..………… Il pagamento si effettua mediante l’unito bollettino di c/c postale. Copia del presente verbale sarà trasmesso assieme al rapporto, per gli ulteriori provvedimenti, all’Ufficio amministrativo competente alla irrogazione della sanzione. In mancanza del pagamento in misura ridotta sarà inoltrato il rapporto di cui all’art. 17 L. 24.11.1981, n. 689 alla competente Autorità, di cui alla Legge Regionale n. 1/1984. Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81, entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale, l’interessato può presentare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.2 “Isontina”, scritti difensivi, documenti o può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, esaminati i documenti inviati e gli scritti difensivi, se riterrà fondato l’accertamento, determinerà con ordinanza motivata, la somma dovuta e ne ingiungerà il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate, altrimenti emetterà ordinanza motivata d’archiviazione. L’ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In base alla normativa vigente, è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione di ricorrere contro la stessa al Giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso non abbia fatto ricorso amministrativo al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina, sia qualora quest’ultimo abbia emanato l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione. RELATA DI NOTIFICA Copia del presente processo verbale viene notificato al trasgressore/obbligato in solido: personalmente mediante servizio postale con raccomandata n________________________________________________ Il ricevente_____________________ L’incaricato della notifica__________________________ ALLEGATO 5 14