REGOLAMENTO AZIENDALE PER L`APPLICAZIONE DELLA

REGOLAMENTO AZIENDALE PER
L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
SUL DIVIETO DI FUMO
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DOCUMENTO AZIENDALE
Rev. 00 Ed. 00 del 18/12/2013
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MATRICE DELLE REVISIONI
REVISIONE
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DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA
Prima emissione
1
REDATTA
VERIFICATA
APPROVATA
DA
DA
DA
Gruppo
strategie di
contrsto
all’abitudine
tabagica
RIVA
RIVA
DG
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INDICE
PREMESSA ................................................................................................ 2
ARTICOLI
ARTICOLO 1 - SCOPO E FINALITÀ ........................................................................... 3
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................. 3
ARTICOLO 3 - DIVIETO DI FUMO ............................................................................. 4
ARTICOLO 4 - SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO ................... 4
ARTICOLO 5 - INFORMAZIONE SUL DIVIETO ............................................................... 5
ARTICOLO 6 - AGENTI ACCERTATORI ...................................................................... 5
ARTICOLO 7 - SANZIONI ...................................................................................... 6
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO ................................................................. 7
ARTICOLO 9 - RAPPORTO .................................................................................... 7
ARTICOLO 10 - PROVENTI DELLE SANZIONI ................................................................. 7
ARTICOLO 11 - RUOLO DEGLI OPERATORI NELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E ATTIVITÀ
PROATTIVA AZIENDALE .................................................................... 8
ARTICOLO 12 - DECORRENZA ................................................................................ 8
ALLEGATI ...................................................................................................
ALLEGATO 1 - CARTELLO PUNTO BLU’ .................................................................... 10
ALLEGATO 2 - CARTELLO VIETATO FUMARE.............................................................. 11
ALLEGATO 3 - CARTELLO VIETATO FUMARE SPAZI ESTERNI……………………………………….……12
ALLEGATO 4 - CARTELLO SEGNALAZIONE DI DIVIETO: VIETATO FUMARE ........................... 13
ALLEGATO 5 - VERBALE DI ACCERTAMENTO ............................................................. 14
PREMESSA
Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e
rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello
mondiale. La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla
salute derivanti dall’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto,
costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche nel nostro Paese e la
normativa vigente (art 51 della Legge 16/1/2003, n 3, e s.m.i.), che prevede il divieto
di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al
pubblico o di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, in coerenza con i
più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica
contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione Quadro per il Controllo del
Tabacco approvata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel maggio 2003, si
inserisce in questa visione strategica.
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ARTICOLI
ARTICOLO 1
(Scopo e finalità )
Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell’Azienda Per i Servizi
Sanitari n.2 Isontina (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della
normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire
il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che
accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in
Azienda.
Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:
a) evitare l’esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi
titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
b) garantire la sicurezza dagli inneschi d’incendio causati da sigarette e simili;
c) mantenere la salubrità dell’aria in tutti i locali dell’Azienda;
d) mantenere il decoro e l’igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all’aperto
immediatamente limitrofe agli accessi;
e) ridurre il numero di fumatori attivi;
f) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della
normativa antifumo;
g) promuovere, attraverso l’informazione e la formazione sui metodi di
disassuefazione, azioni volte a sensibilizzare la cittadinanza sugli effetti nocivi del fumo
passivo;
h) supportare i dipendenti fumatori che decidano di smettere di fumare.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
Il presente regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l’Azienda
utilizza per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle
aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi
sanitari, appositamente individuate.
Si applica, inoltre, all’interno degli automezzi dell’Azienda o comunque utilizzati per
conto di questa.
Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell’Azienda affidati in qualsiasi forma
(affitto, comodato…) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la
responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell’applicazione della
normativa.
I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di
collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in
aree di pertinenza dell’Azienda.
In deroga al divieto, è consentito a quei pazienti il cui tabagismo è in relazione con la
patologia principale, di fumare negli spazi adiacenti alle strutture dell’Azienda, a
condizione che sia resa esplicita, nella documentazione clinica dell’utente,
l’autorizzazione al fumo.
Tale autorizzazione è subordinata alla individuazione di un locale dedicato e ben
identificato con il consenso dalla SOC Servizio Tecnico Patrimoniale e in
collaborazione con il Servizio Prevenzione Protezione e Gestione Ambientale.
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ARTICOLO 3
(Divieto di fumo)
È vietato fumare presso tutti i locali dell’Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria
sia quelli che utilizza per l’esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte
le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in
affitto, comodato d’uso o altro).
Il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte di proprietà o pertinenza
dell’Azienda, con particolare attenzione agli accessi e ai percorsi sanitari.
È vietato fumare, inoltre, all’interno degli automezzi dell’Azienda o comunque per
conto di questa utilizzati.
E’ facoltà dell’Azienda individuare degli spazi aperti denominati spazi blu, riservati ai
fumatori, provvisti di idonea segnaletica (allegato 1) e dotati delle caratteristiche
tecniche previste per legge.
L’utilizzo della sigaretta elettronica, in attesa di studi ed evidenze scientifiche che ne
descrivano l’impatto sulla salute, viene vietato ai dipendenti nei luoghi di lavoro che
sconsigliato a tutti i soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, etc).
ARTICOLO 4
(Soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto)
I Dirigenti aventi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro individuati dal
Direttore Generale, in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di
propria afferenza, hanno l’obbligo di curare l’osservanza del divieto di fumare. Essi
sono incaricati dell’esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale
vigente sul tema e come da articoli successivi.
Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di
più di un Dirigente e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l’esercizio delle
suddette funzioni relativamente a tali aree comuni è attribuito al proprio Direttore di
Struttura Operativa.
I Dirigenti aventi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro sono incaricati di
vigilare sull’osservanza del divieto e devono in particolare:
a) individuare e incaricare con atto formale comunicato all’interessato, i soggetti cui
spetta l’obbligo di vigilare sull’osservanza del divieto e di accertare e contestare le
infrazioni. Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo
durante l’intero periodo di apertura delle strutture. I soggetti designati, previa
consultazione, non possono rifiutare l’incarico conferito fatte salve le motivazioni
sanitarie certificate dal medico competente aziendale. I suddetti nominativi, e ogni loro
variazione, devono essere comunicati per iscritto al SPPGA che inserirà il nominativo
nel documento aziendale ”Figure dell’organizzazione aziendale della sicurezza e
dell’ambiente”;
b) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli
allegati al presente regolamento (allegato 2);
c) vigilare sulla presenza dei cartelli e sull’aggiornamento dei nominativi, richiedendo
la sostituzione all’Ufficio tecnico;
d) individuare le aree aperte di pertinenza della propria struttura immediatamente
limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, in cui deve essere applicato il divieto di
fumo, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di
divieto conformi al modello allegato (allegato 3) al presente regolamento;
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e) accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del
personale incaricato di cui al punto a) che non ottempera alle disposizioni di legge e
del presente regolamento.
Nel caso in cui i Dirigenti aventi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro non
abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti,
personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro
nome sarà riportato sul cartello.
I Tecnici della Prevenzione dell’Azienda sono abilitati a vigilare sull’osservanza del
divieto di fumo, di accertare e contestare infrazioni in tutti i locali dell’Azienda
(personale accertatore esterno).
ARTICOLO 5
(Informazione sul divieto)
Nei locali chiusi dell’Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente
visibili, recanti la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa
prescrizione di legge, dalle sanzioni applicabili ai contravventori e dai nominativi dei
soggetti cui spetta la vigilanza sull’osservanza del divieto e l’eventuale contestazione
delle infrazioni, secondo il modello allegato.
Nelle strutture con più locali, oltre al cartello di cui al primo periodo del presente
articolo, da collocare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi
cartelli con la sola dicitura “VIETATO FUMARE” (allegato 4).
A bordo degli automezzi dell’Azienda sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che
devono recare il simbolo di divieto di fumo.
ARTICOLO 6
(Agenti accertatori)
L’accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuati dai soggetti
individuati dai Dirigenti aventi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, nella
loro qualità di “Agenti accertatori”, ferma restando la competenza degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale
servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale e dei Tecnici della
Prevenzione che operano all’interno del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda.
Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l’applicazione delle sanzioni
relative alla violazione delle norme in materia di divieto di fumo in tutto l’ambito
dell’Azienda.
In particolare :
a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi
in cui ciò sia possibile;
b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo
(allegato 5), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della
violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in
misura ridotta, l’indicazione dell’autorità cui far pervenire scritti difensivi;
c) qualora non sia possibile la contestazione immediata al trasgressore, provvede alla
notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall’accertamento), con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Le spese di invio a mezzo posta sono a carico del
trasgressore.
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L’Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la
richiesta dell’esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative
(per es. l’Ufficio Personale dell’Azienda qualora si tratti di avere l’indirizzo di un
operatore).
Non è consentita la perquisizione personale del contravventore.
Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti
elementi:
a) l’indicazione dell’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel
caso specifico è il Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
b) il termine entro il quale l’interessato può inoltrare all’autorità competente scritti
difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente, che è di 30 (trenta)
giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;
c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’art. 16 della
Legge n. 689/81: al trasgressore viene consegnato il bollettino di c/c postale
dell’Azienda (o altro, secondo le modalità di pagamento previste dall’Azienda) su cui
effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento.
Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è
possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell’Agente
accertatore.
Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:
d) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
e) una copia viene trasmessa tempestivamente all’Azienda - Dipartimento di
Prevenzione, quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni;
f) una copia viene conservata presso la struttura aziendale in cui è stata accertata la
violazione.
ARTICOLO 7
(Sanzioni)
Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni
previste dall’art. 7 della Legge n. 584/1975, come modificato dall’art. 2 della Legge
448/2001, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 “Legge finanziaria
2005” (art. 1, commi: 189-190-191) In particolare:
• per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
da € 27,50 a € 275,00.
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o
bambini fino a dodici anni di età;
• per le eventuali trasgressioni commesse da parte di Dirigenti aventi compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro, responsabili dell’applicazione della
normativa ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
• da € 220,00 a € 2.200,00.
Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del
massimo, se più favorevole.
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ARTICOLO 8
(Modalità di pagamento)
Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma
prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di
contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai
sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.
Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell’illecito amministrativo il
trasgressore può inviare scritti difensivi al Direttore del Dipartimento di Prevenzione o
richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
Ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, il pagamento della sanzione di cui al punto
precedente deve essere effettuato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione
dell’Ordinanza- ingiunzione, mediante versamento sul seguente conto corrente delle
Poste Italiane intestato
all’Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina
specificando la causale “infrazione divieto fumo”
CC Postale Nr 10077493.
ARTICOLO 9
(Rapporto)
L’Agente accertatore effettua il rapporto dell’avvenuta sanzione subito, senza
attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’addebito agli
interessati.
In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell’arco di tempo necessario a
predisporre l’inoltro del rapporto all’Ufficio amministrativo del Dipartimento di
Prevenzione e ad emanare l’ordinanza di ingiunzione o archiviazione, ha già notizia
dell’avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all’invio degli atti,
poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del
trasgressore.
Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti al Dipartimento di
Prevenzione competente, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato
dall’art. 16 della Legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o
di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o
richiesta di essere sentiti dall’autorità competente ossia dal Direttore del Dipartimento
di Prevenzione dell’Azienda, secondo la procedura di cui all’art. 18 della Legge n.
689/1981.
ARTICOLO 10
(Proventi delle sanzioni)
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione alla normativa sul
divieto di fumo, introitati dall’azienda nell’ambito di applicazione del presente
regolamento, sono dalla stessa utilizzati per sostenere attività di promozione ed
educazione sanitaria intese a realizzare le finalità previste dal “progetto regionale per
l’eliminazione del consumo di tabacco da ogni struttura delle aziende sanitarie della
Regione”.
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ARTICOLO 11
(Ruolo degli operatori nell’applicazione del divieto di fumo e attività proattiva
aziendale)
Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e
promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla
realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la
protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l’applicazione del presente
regolamento.
In particolare si invita ogni operatore a:
- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedere l’intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni,
in caso di risposta negativa da parte del fumatore all’invito a spegnere
immediatamente la sigaretta;
- attivare l’intervento del Dirigente avente compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o
utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.
Visto il ruolo essenziale educativo espresso dal comportamento degli operatori
sanitari, l’Azienda offre ai Dipendenti, che decidono di smettere di fumare, il
trattamento di disassuefazione, da seguire all’interno della struttura aziendale.
A tal fine vi sarà la collaborazione e interdisciplinarietà tra il Dipartimento di
prevenzione, il Medico Competente e il Servizio per le Dipendenze per la realizzazione
di un percorso terapeutico di disassuefazione. Le attività di coordinamento riguardanti
complessivamente le strategie individuali, ambientali e organizzative sul tema del
fumo sono gestite dal gruppo aziendale Strategie di contrasto all’abitudine tabagica,
istituito dal Direttore Sanitario il 31/12/2012 con lettera integrativa della delibera
n°1222 del 2010, che coinvolge oltre ai Servizi sopracitati anche il Servizio di
Pneumologia, il Servizio Infermieristico e il Servizio della Promozione della Salute.
ARTICOLO 12
(Decorrenza)
Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di
approvazione e sostituisce integralmente le precedenti deliberazioni.
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ALLEGATI
ALLEGATO 1 – Cartello punto blu’
ALLEGATO 2 - Cartello vietato fumare
ALLEGATO 3 - Cartello o vietato fumare spazi esterni
ALLEGATO 4 - Cartello segnalazione di divieto: Vietato fumare
ALLEGATO 5 Verbale di accertamento
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ALLEGATO 1
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ALLEGATO 2
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ALLEGATO 3
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PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. ________
In data……/……/………….. alle ore …………………nella struttura dell’A.S.S. n. 2 “Isontina” (specificare
edificio,
reparto,
servizio)…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
in via…………………………………………………., a ……………………………………….…., n. ……… , il
sottoscritto………………...…………………………………., nella sua qualità di
Agente Accertatore / Ufficiale di Polizia Giudiziaria ha accertato che il Sig. ….………….
……….…………………………………………………….,
nato
a
……………………………….,
il
……………………,
residente
a
…………………………………………………………………,
in
via………………………………………….…………,n. ………., telefono……………………,
Documento di riconoscimento…………………………….………………………………………………………….
Minorenne soggetto a potestà/tutela di ……………………………………………………………………………
ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, art. 51 Legge 3/2003 e
Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, in quanto fumava:
nei locali comuni aperti al pubblico
nel luogo di lavoro (ufficio o altro)
nei locali di degenza
altro______________________________________________
dove è vigente il divieto di fumare come evidenziato da apposito cartello esposto.
La trasgressione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, ovvero
lattanti o, comunque, in presenza di bambini al di sotto dei 12 anni.
La violazione è stata subito contestata al trasgressore il quale ha dichiarato:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Risulta obbligato in solido il Sig.________________________________________________________________
Ai fini di estinzione dell’illecito amministrativo, visto l’art. 16 della Legge n. 689/81, il contravventore
viene ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale o
della notificazione dello stesso a mezzo raccomandata, di
€ 55,00 pari al doppio del minimo edittale € 110,00 pari al doppio del minimo edittale previsto per la
violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino
a 12 anni.
In caso di notificazione a mezzo raccomandata AR si dovranno aggiungere € ……….…… per le spese
postali, per un totale di € ………..…………
Il pagamento si effettua mediante l’unito bollettino di c/c postale.
Copia del presente verbale sarà trasmesso assieme al rapporto, per gli ulteriori provvedimenti,
all’Ufficio amministrativo competente alla irrogazione della sanzione. In mancanza del pagamento in
misura ridotta sarà inoltrato il rapporto di cui all’art. 17 L. 24.11.1981, n. 689 alla competente Autorità, di
cui alla Legge Regionale n. 1/1984.
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81, entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale, l’interessato
può presentare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.2
“Isontina”, scritti difensivi, documenti o può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina sentito
l’interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, esaminati i documenti inviati e gli scritti difensivi, se
riterrà fondato l’accertamento, determinerà con ordinanza motivata, la somma dovuta e ne ingiungerà il
pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate,
altrimenti emetterà ordinanza motivata d’archiviazione. L’ordinanza ingiunzione costituisce titolo
esecutivo.
In base alla normativa vigente, è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione di ricorrere
contro la stessa al Giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso non abbia fatto ricorso
amministrativo al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.2
Isontina, sia qualora quest’ultimo abbia emanato l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione.
RELATA DI NOTIFICA
Copia del presente processo verbale viene notificato al trasgressore/obbligato in solido:
personalmente
mediante servizio postale con raccomandata n________________________________________________
Il ricevente_____________________
L’incaricato della notifica__________________________
ALLEGATO 5
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