AZIENDA USL CITTA' BOLOGNA - AZIENDA USL BOLOGNA NORD - AZIENDA USL BOLOGNA SUD 19/06103 ACCORDO AZIENDALE AUSL BOLOGNA CITTA'- BOLOGNA SUD - BOLOGNA NORD FIMMG PROVINCIALE - CUMI PROVINCIALE - SNAMI PROVINCIALE MEDICI DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE (MCA) L'accordo ha come obiettivo fondamentale quello di aggiornare l'organizzazione della continuità assistenziale (CA), creando la base di possibili integrazioni dei diversi servizi rispetto alle esigenze assistenziali dei cittadini residenti nella Provincia di Bologna. Dopo l'ultimo accordo collettivo nazionale, la CA fa parte dei programma delle attività distrettuali (art. 14 DPR 270/2000); diventa pertanto soggetta alla contrattazione tra le parti, e la sua organizzazione è realizzata a livello distrettuale in coerenza con la programmazione complessiva aziendale. Nella realtà organizzativa dell'AUS1- della Provincia di Bologna, la CA afferisce al Dipartimento delle Cure Primarie. Ciò facilita la possibilità di costruire soluzioni differenziate ed elastiche, adattate ai vari bisogni dei territorio, anche attraverso progetti sperimentali ed innovativi, che consentano di ottenere livelli d'integrazione professionale diversi fra MCA e MMG organizzati in Nuclei delle Cure Primarie, e tali da favorire la continuità assistenziale sulle 24 ore, pur restando in linea con le compatibilità economiche di un sistema come il nostro, che deve confrontarsi con l'utilizzo di risorse limitate. In tale ottica, le parti concordano quanto segue. Azioni di qualificazione della continuità assistenziale PROGETTI AZIENDALI E' necessario dare continuità, al domicilio dei pazienti e/o presso le strutture protette, ai programmi d'assistenza domiciliare integrata, in stretta collaborazione con le équipe infermieristiche dedicate all’ADI e all'assistenza nelle strutture protette. La necessità assistenziale anche nei periodi festivi e notturni deve essere valutata nel complesso del percorso assistenziale affinché il medico di CA, impegnato nella visita, possa seguire il programma terapeutico nella scheda clinica ed effettuare le prestazioni necessarie. Considerata la variabilità presente nelle realtà aziendali e distrettuali, le ASL definiscono a livello distrettuale le modalità organizzative e di verifica dei progetto sperimentale, anche prevedendo l’inserimento del punto di Continuità Assistenziale nella rete dei Sistema Informativo GARSIA. Il medico di CA che partecipa al programma d'assistenza domiciliare e residenziale, per le visite effettuate, è remunerato con un compenso unitario di E….. € 30 ogni visita a paziente in ADI II o III e per ogni visita a paziente ricoverato in Casa Protetta o Residenza Sanitaria Assistenziale convenzionata fino al tetto definito dall'Accordo regionale. Le parti concordano, di far partire in via sperimentale un progetto con verifica, in cui la prestazione domiciliare non seguita ad invio in Pronto Soccorso, tranne in casi dove necessita, venga remunerata con 40 €. ASSISTENZA PEDIATRICA (Bambini in età inferiore a 6 anni) Saranno organizzati Stage pediatrici presso i Pronto Soccorsi Pediatrici, con un massimo di 24 ore annuali remunerate a 12,91 euro orarie secondo quanto previsto dall’Accordo regionale, oltre all'Attività formativa specifica rivolta ai medici di CA. Le parti concordano, di far partire in via sperimentale un progetto con verifica, in cui la prestazione domiciliare non seguita ad invio in Pronto Soccorso venga remunerata con 20 €. AZIENDA USL CITTA' BOLOGNA - AZIENDA USL BOLOGNA NORD - AZIENDA USL, BOLOGNA SUD 19106103 Riduzione degli accessi impropri di PS AMBULATORIO DI PRIMO INTERVENTO Nei casi in cui l'Azienda USL ritenga di dover aprire un ambulatorio di primo intervento (codici bianchi) in locali adiacenti al Pronto Soccorso o in locali adiacenti alle sedi di Continuità Assistenziale, i MCA s'impegnano a prestare il Loro operato in turni a retribuzione oraria di 27 euro + eventuali prestazioni aggiuntive remunerate come allegato D dell’ACN. Modelli organizzativi CENTRO UNICO DI CHIAMATA Si concorda di completare lo studio di fattibilità di un Call Center in area metropolitana già attivato da una Commissione dedicata nella Azienda Bologna Città. FORMAZIONE OBBLIGATORIA In rapporto alla molteplicità d'iniziative possibili, le parti concordano nel dedicare una specifica attenzione alla definizione di un PERCORSO FORMATIVO ANNUALE funzionale alle diverse esigenze dei servizio, basato sull'analisi dei bisogni realizzata presso i Medici Titolari. Il suddetto CORSO FORMATIVO ANNUALE, sarà della durata di 40 (quaranta) ore annuali (di cui il 25% rivolto alla pediatria) da suddividere per almeno otto corsi teorici e/o pratici; formazione cui è riconosciuto l'accreditamento dei crediti formativi (ECM). Al Medico di C. A. partecipante sarà corrisposto il "compenso orario", così come previsto nei commi da 1 a 8 dell'articolo 57 dell'ACN. La copertura economica di tutte le spese legate all'organizzazione e produzione dei corsi (ad esempio: sede, strumenti didattici, convocazione, retribuzione dei docenti, ecc.) è sostenuta dall'Azienda USL, che s'impegna a trovare apposite risorse. Si ritiene che la proposta formativa possa essere offerta in forma facoltativa ai medici non titolari. Si conviene che per l'elaborazione dei programma formativo sia definita un'apposita Commissione paritetica aggiornamento, composta da un membro di parte medica per ciascun distretto, indicati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, e da un numero corrispondente di membri di parte aziendale. La Commissione resterà in carica per tutta la durata dell'accordo. REFERENTE Viene istituita a livello distrettuale la figura dei Referente di Continuità Assistenziale. La sua scelta verrà effettuata in accordo con i Medici Titolari di C. A. In particolare, il referente della C.A. svolgerà le seguenti funzioni: rappresentare il tramite fra i Colleghi e i Responsabili Organizzativi dei Dipartimenti delle Cure Primarie per risolvere le problematiche logistiche e gestionali inerenti al servizio, in particolare per il buon funzionamento dei turni di guardia; provvedere al monitoraggio di progetti e promuovere tra i Colleghi azioni utili al miglioramento dei servizio, con particolare attenzione allo sviluppo delle iniziative di formazione e aggiornamento e all'adozione degli strumenti dei governo clinico e di audit per le attività proprie della C.A.; promuovere modalità di lavoro basate su valutazioni collegiali dei servizio con incontri periodici, in particolare fungere da interfaccia tra i Colleghi e i Referenti degli NCP dei Distretto. A fronte dell'espletamento mento di questi compiti, verrà riconosciuto un compenso forfetario di mensili a ciascun Referente. …. euro Applicazioni convenzionali MASSIMALE ORARIO L'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un minimo di 12 ore ed un massimo di 24 ore settimanali (104 mensili) presso la stessa Azienda. Le Aziende, alla presenza di particolari esigenze e nell'ottica di un ampliamento di disponibilità e d'utilizzo dei medico quale risorsa per una migliore organizzazione e stabilizzazione dei sistema, concordano con i medici di CA, che ne fanno richiesta, un monte orario mensile pari a 120 ore ("plus orario").In tal caso, tutte le ore prestate fino a 120, sono remunerate con i medesimi importi previsti per le ore fino a 104 e non incidono nel l'applicazione delle riduzioni che attengono l’orario d'incarico (massimali dì scelta per il medico incaricato a tempo indeterminato per la medicina generale o la pediatria, incarichi d'attività territoriali programmate, medicina dei servizi, svolgimento d'altre attività compatibili). In considerazione della situazione relativa al monte orario mensile mediamente effettuato dai medici (titolari e supplenti) nel 2002, si concorda un incremento dei 30% nell'anno 2003 rispetto all'anno 2002. A partire dal 2004, ulteriori ore necessarie oltre le 120, anche per l'attivazione di turni di guardia non previsti nell'orario convenzionale, sono definite in sede aziendale. Le ore di servizio che non ricadono nell’ACN e richieste dalle Aziende vengono remunerate con un bonus di 12 €. SOSTITUZIONI ED INCARICHI PROVVISORI Il medico titolare di incarico di continuità assistenziale può sostituire un medico di assistenza primaria con più di 500 o 649 assistiti ( o un pediatra di libera scelta con più di 266 o 345 assistiti) solo per brevi periodi e comunque per non più di 30 giorni consecutivi. Per assicurare la copertura dei turni di servizio, per particolari situazioni dovute alla mancanza di medici titolari o assentì, in deroga ai termini previsti dal comma 3, le Aziende USL possono attribuire incarichi provvisori o di sostituzione della durata di sei mesi, rinnovabili dopo un'interruzione di almeno 10 giorni. Per le zone a scarsa densità di popolazione in particolare per le zone appenniniche a popolazione sparsa vanno incentivati accordi aziendali con associazioni di medici di medicina generale, che non potranno delegare ad altri medici, e che possono attuare una totale o parziale integrazione delle attività di continuità assistenziale soprattutto notturna. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Si concorda che nell'ambito delle prestazioni aggiuntive, previste dall'ACN, si definiscano quelle che possano essere effettuate dai Medici della CA, al fine dì evitare ricoveri impropri, o il ricorso ingiustificato ai servizi di Pronto Soccorso. Sono prese a riferimento le retribuzioni previste dall'ACN nell'allegato D per l'assistenza primaria. Ai fini dei pagamento dei compensi il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 d'ogni mese, su apposito modulo, il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso dei mese precedente; la liquidazione avverrà entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui sopra (l'AULS s'impegna, anche, a remunerare quelle prestazioni aggiuntive documentate nel periodo precedente al presente accordo dal 01/10/00). Si conviene che, oltre alle prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A dell'allegato D dei DPR n. 270/2000, ì medici di CA possono eseguire in caso di necessità, anche senza autorizzazione sanitaria, un'iniezione endovenosa singola, retribuita al corrispettivo della fleboclisi unica urgente, sia in ambulatorio che a domicilio. In considerazione dei carattere innovativo di tale istituto e vista la mancanza di riferimenti a livello dell'ACN, si concorda in analogia a quanto previsto per l'assistenza primaria, di monitorare le prestazioni aggiuntive svolte dai medici dì CA per il periodo di durata dei presente accordo, al fine di individuare eventuali crìtícità rispetto ai tetti mensili e alle indicazioni delle prestazioni medesime. Si precisa che sono considerate prestazioni rícomprese nella normale attività quelle rese in ambulatori dedicati al primo intervento. CERTIFICAZIONI La redazione di certificazioni non obbligatorie, se richieste direttamente dal cittadino, saranno a carico dello stesso secondo tariffe definite in base a parametri ordinistici. Si precisa che le certificazioni obbligatorie sono: constatazione di decesso, certificazione dì malattia per i lavoratori turnisti e riammissioni al lavoro per lavoratori alimentaristi. INDENNITA' PER I MEDICI REPERIBIILI Le parti concordano di attivare in via sperimentale un servizio di reperibilità, compensato così come prevista dall'AAR con 18 euro a turno, notturno, festivo e prefestivo, così da garantire le esigenze dì copertura dei servizio, in particolare nel periodo di maggior morbilità, per un numero complessivo di ore equivalenti su base annua ad un medico per Distretto, oltre ad altri MCA che daranno la loro disponibilità, a quest’ultimi sarà dato un gettone pari a 30 € oltre la retribuzione di base solo se attivati. Si concorda che i turni vengano programmati per tempo e le eventuali assenze, comunicate con preavviso di almeno 24 ore, gestite con scambi interni, sotto la responsabilità dei referente distrettuale. COMPENSO AGGIUNTIVO Riconoscimento anche ai Medici Sostituti dell'art. 57 comma 05 (£ 1.713) dall'1 gennaio 2000. INDENNITA' SUPERFESTIVI le ore d'attività svolte, nei giorni e negli orari sotto riportati, saranno remunerati con un compenso maggioralo di 12 E. lordi/ora (con retroattività al 01.01.2002) secondo quanto previsto dall'Accordo regionale. I MCA s'impegnano a garantire la presenza degli stessi in questi turni. ASSICURAZIONE Le Aziende USL si impegnano a fornire al medico di continuità assistenziale l'automezzo dì servizio. Qualora l'ASL, per motivi eccezionali o per temporanee indisponibilità, non sia in grado di provvedere e richieda al medico dì utilizzare il proprio automezzo, lo stesso deve essere adeguatamente assicurato da parte dell'Azienda. Anche l'aumento dei premio assicurativo dovuto all'incremento della classe di merito dei "Bonus-malus", in caso di sinistro provocato dal conducente dei veicolo, è rifuso al medico di CA che utilizzi la propria auto per lo svolgimento dei servizio di CA, in carenza d'auto fornite dalla AUSL. Al riguardo, il medico dovrà presentare specifica dichiarazione della Compagnia Assicuratrice, con espresso riferimento al sinistro stesso. Le ASL, inoltre, provvedono alla copertura assicurativa contro i danni da responsabilità professionale verso terzi. Ai medici deve essere comunicata opportuna informazione relativamente ai termini ed alle modalità di copertura di detta assicurazione. SEDI L'Azienda garantisce il rispetto temporale di tutte le competenze che derivano dall'art. 53 dei richiamato DPR; in particolare le sedi dei servizio debbono possedere adeguate misure di sicurezza, convenienti locali per la sosta dei medici, nonché servizi igienici, ambulatorio, sala d'attesa. Per la realizzazione dei servizio devono inoltre essere a disposizione farmaci e materiali di primo intervento, essere prodotti e distribuiti moduli in triplice copia come previsto dall'ACN (vedi allegato M), affinché il Medico in servizio possa in sintesi riportare quei dati, riscontrati nel corso dei Suo intervento, che potranno avere valenza medico legale, e che serviranno a garantire corretti rapporti con il Medico di Fìducia ed eventualmente con le altre strutture sanitarie (art. 54). Per quanto riguarda la dotazione di sistemi di registrazione vocale delle chiamate, si concorda che le Aziende SUD e NORD dotino di segreteria telefonica con funzioni di registrazione tutte le sedi entro tre mesi dalla sigla dell'accordo. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, le Aziende Bocittà-Bonord-Bosud si impegnano a garantire per ogni punto guardia la disposizione: Di una telecamera attiva con registrazione continua all'ingresso dei punti guardia, un telecomando, modello beghelli, collegato con le forze dell'ordine le registrazioni telefoniche con visualizzazione del numero chiamante, entro tre mesi dalla sigla dell’accordo. COMMISSIONE PARITETICA METROPOLITANA PER IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA (CPMV) DELL'ACCORDO La Commissione Paritetica Metropolitana per il Monitoraggio e la Verifica dell'Accordo, composta da almeno tre membri di parte medica, uno per ciascuna Azienda, indicati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo e da tre membri di parte aziendale, resterà in carica per tutta la durata dell'accordo e si occuperà della definizione dei vari indicatori: per la quantificazione dell'organico adeguato alle esigenze dei servizio; per l'appropriatezza delle richieste che pervengono dall'utenza, in modo da definire meglio gli ambiti e i limiti d'intervento propri dei servizio (e quindi il suo dimensionamento), e nello stesso tempo assumere iniziative d'educazione della cittadinanza per un corretto utilizzo dello stesso; per il monitoraggio delle prestazioni aggiuntive e dell'orario di servizio reso; per concordare indicatori e tempi di verifica di qualsiasi eventuale progetto. La commissione rimanderà all'apposito Comitato Aziendale previsto dall'ACN tutta la materia di pertinenza sindacale ed oggetto di possibile trattativa. ENPAM Tutti gli incentivi economici corrisposti ai Medici in forza dei presente accordo, sono soggetti alla contribuzione ENPAM secondo la normativa generale prevista dall'ACN. DURATA DELL'ACCORDO Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2004 Bologna AZIENDA US1- CITTA' DI BOLOGNA AZIENDA US1- BOLOGNA SUD AZIENDA USL BOLOGNA NORD FIMMG PROVINCIALE SNAMI PROVINCIALE CUMI PROVINCIALE