Deontologia
Parte monografica del corso di Filosofia del Diritto
Lumsa - Palermo
Anno Accademico 2016/2017
Un lungo viaggio
antropologia del lavoro
Labor
Opera
Actio
pluralità
lavoro
• Travail, trabajo. Attività fisica e funzionale con cui si dà
alla luce un essere vivente come sé.
• Metafora per dire:
• Fatica, sforzo fisico, rischio, impegno necessario per
un risultato importante
• Generazione ed autogenerazione: partorendo do alla
luce un figlio ma anche divento madre
• Natura autoreferenziale delle azioni libere: sia quelle
immanenti che quelle transitive, retroagiscono sull’agente
stesso e lo trasformano, se non sul piano psicofisico
obiettivo, almeno su quello soggettivo e relazionale,
identitario
Bloch
“Il nostro scopo non è mangiare, ma cucinare. Il cibo viene
dopo e per ultimo. Agli uomini non piace il qui e ora senza
un fare; anche perché ciò potrebbe essere meraviglioso,
ma non lo è”.
E. Bloch, Tracce, 1994
Bisogni e lavoro tra necessità e libertà
Biglietto da visita
Ubi consistam
• Il lavoro è il mio posto nel mondo:
• Nel mondo delle relazioni sociali e del mio apporto alla
vita della comunità
• Nel mondo dei rapporti di colleganza, amicizie,
collaborazioni
• Il luogo in cui metto a frutto e sviluppo le mie attitudini
• Il contesto delle mie responsabilità specifiche
DOVE SEI?
Ricoeur
“Il mantenersi per la persona è la tale maniera di comportarsi grazie alla
quale l'altro può contare su di lei. Poiché qualcuno conta su di me, io
sono in grado di render conto delle mie azioni davanti ad un altro. Il
termine di responsabilità raccoglie le due significazioni: ‘contare su...’;
‘essere in grado di render conto di...’. Essa le raccoglie, aggiungendovi
l'idea di una risposta alla questione: ‘Dove sei?’, posta dall'altro che mi
reclama. Tale risposta è: ‘Eccomi!’. Risposta che dice il mantenersi”.
P. Ricoeur, Sé come un altro, 1990
MacIntyre
«La condizione tipica dell'uomo è quella di trovarsi a occupare una
posizione, e di solito una serie di posizioni nel corso del tempo
all'interno di un qualche insieme di relazioni istituzionalizzate in via
di sviluppo, relazioni di ambiente familiare, di scuola o di
apprendistato in qualche pratica, di comunità locale, e all'interno di
una società più ampia».
A. MacIntyre, Animali razionali dipendenti. Perché gli esseri
umani hanno bisogno delle virtù, 1999
Kierkegaard
«Non dico mai di una persona: fa il dovere o i doveri, ma
dico: fa il suo dovere, dico faccio il mio dovere, tu fai il tuo.
Questo dimostra appunto che l'individuo è insieme
l'universale e il particolare. Il dovere è il particolare che si
esige da me; io non sono l'universale, quindi non posso
nemmeno fare il dovere. D'altra parte il mio dovere è il
particolare, qualche cosa per me solo; eppure è il dovere e
dunque l'universale»
S. Kierkegaard, Aut Aut, 1843
Kierkegaard
«Quel dovere di lavorare per vivere esprime l'universale umano, e
lo esprime anche nel senso che è una manifestazione della
libertà. Proprio col lavoro l'uomo si rende libero; col lavoro
signoreggia la natura, col lavoro mostra che sta più in alto della
natura. (...) È bello vedere la provvidenza che sazia tutti e pensa
a tutto; ma è più bello ancora vedere un uomo che è, per così
dire, la propria provvidenza. (...) È un'espressione della
perfezione umana che l'uomo sappia lavorare; ed è
un'espressione anche più alta, che egli debba lavorare»
S. Kierkegaard, Aut Aut, 1843
Spaemann
«Il fenomeno promessa getta una luce particolarmente penetrante su ciò
che noi chiamiamo ‘persona’.
La persona è una promessa.
Gli uomini, quando promettono, si elevano al di là del loro naturale
assorbimento nella corrente del tempo […]: essi prevengono il tempo
decidendo ora ciò che successivamente faranno o non faranno e, certo, in
modo che risulti moralmente impossibile una successiva revisione della
decisione presa adesso; cioè, rinunciano a tale revisione nel momento in
cui stabiliscono il diritto di un altro all’attuazione di questa decisione».
R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra qualcosa e qualcuno, 1998,
cap. “Promessa”
Promessa nuziale
Implica “una limitazione assai grande dello
spazio di azione, ma non è una ‘limitazione
della libertà’, in quanto non potremmo
comunque esaurire tutte le possibilità del
nostro campo di azione. Con ogni possibilità
che scegliamo, annulliamo definitivamente
le altre. Chi non vuole pagare questo
prezzo, non può realizzare realmente
nessuna delle possibilità, dunque non può
mai realizzare realmente la sua libertà. La
promessa di matrimonio annulla un gran
numero di possibilità: tuttavia, quella che
essa realizza può essere realizzata solo in
questo modo”.
Spaemann, Promessa, in Persone, p. 221
Spaemann
“Le persone non sono ruoli, ma esse sono ciò che sono
soltanto quando giocano un ruolo, il che significa animando
in qualche modo uno stile”.
“Ma poi, noi siamo ciò che siamo? La possibilità
dell'interpretazione di un ruolo si fonda sul fatto che noi – in
quanto persone – giochiamo già sempre un ruolo”.
R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra qualcosa e
qualcuno, 1998, cap. “Finzione”
Spaemann
«L'identità di un uomo è per un verso quella di una cosa naturale, di un
organismo. In quanto tale è identificabile in ogni momento dall'esterno.
Tuttavia, per altro verso questa identità naturale di base contiene soltanto
un'anticipazione del cammino di ricerca dell'identità, che allo stesso
tempo ha il carattere di una fondazione dell'identità medesima. La
persona non è il risultato di questa fondazione, non la fine di questo
cammino, ma il cammino stesso, la totalità di una biografia, la cui identità
di base per parte sua è consolidata biologicamente».
R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra qualcosa e qualcuno,
1998, cap. “Finzione”
Ippocrate
Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιόν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ
πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ
ξυγγραφὴν τήνδε.
Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ
χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄρρεσι, καὶ
διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ
ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ
διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.
Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ
ἀδικίῃ εἴρξειν.
Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε.
Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω.
Cicerone
“Occorre comprendere che in un certo qual modo noi siamo
rivestiti dalla natura di due maschere (duabus quasi nos a
natura indutos esse personis); una di esse è quella che ci
accomuna nella partecipazione al raziocinio ed alle capacità che
ci rendono superiori agli animali, e da essa deriva ogni onestà e
decenza, in essa si rende conoscibile il dovere; l’altra poi, è la
maschera che propriamente viene assegnata ai singoli”.
M.T. Cicerone, De Officiis, I, 107
Cicerone
“A questi due ruoli, dei quali ho parlato, se ne aggiunge un terzo,
imposto dalle circostanze e dal caso; ce n’è poi un quarto, che noi ci
scegliamo liberamente. Infatti i regni, i comandi, l’appartenenza alla
nobiltà, le ricchezze, gli onori e la potenza e tutte le cose a queste
contrarie sono rette e guidate dalle circostanze e dal caso; ma lo
scegliere il ruolo che vogliamo interpretare dipende dalla nostra
volontà. Alcuni infatti si applicano alla filosofia, altri al diritto, altri ancora
all’eloquenza, e ciascuno punta ad eccellere nelle virtù medesime che si
addicono all’una piuttosto che all’altra disciplina”.
M.T. Cicerone, De Officiis, I, 107
Taylor
«Il ‘feticismo del codice’, o la nomolatria, delle moderne società
liberali è potenzialmente molto pericoloso. Tendenzialmente,
dimentica infatti lo sfondo che dà senso a qualunque codice: la
varietà di beni che le regole e le norme hanno lo scopo di
realizzare, e tende a renderci insensibili, persino ciechi, alla
dimensione verticale. Incoraggia poi un approccio di tipo
‘unidimensionale’ (one size fits for all): una regola è una regola.
Potremmo anche dire che la moderna nomolatria ci ottunde,
moralmente e spiritualmente».
C. Taylor, L'età secolare, 2007
Wilensky
La dimensione collettiva:
categorie professionali
le
H. Wilensky, La professionalizzazione di tutti?, 1964: «In breve,
c'è un processo tipico attraverso cui le professioni costituite si sono
affermate:
Wilensky
1.
gli uomini iniziano a compiere il lavoro a tempo pieno e rivendicano una
giurisdizione;
2.
i primi maestri della tecnica e i primi aderenti al movimento divengono
interessati a fissare standard per la formazione e per l'esercizio e
istituiscono una scuola di formazione che, se non ospitata nelle università
fin dal principio, stringe legami accademici entro due o tre decenni;
3.
gli insegnanti e gli attivisti allora hanno successo nel promuovere
un'organizzazione più efficace, prima locale, poi nazionale, trasformando
un'associazione professionale già esistente, o creandone una nuova.
4.
Verso la fine compare la protezione legale del monopolio della
specializzazione; alla fine viene adottato un codice etico formale»
equilibrio
Utopismo
Per sano
difettoe natura
parenetica della norma
deontologica (in realtà, di
qualunque norma)
eccesso: feticismo delle
regole o dei codici,
nomolatria
difetto: niente regole,
cinismo della rassegnazione
il mestiere del giurista
per comprendere la
deontologia, è indispensabile
avere una qualche idea sulla
teleologia
qual è il senso, lo scopo, la
finalità propria del mestiere
giuridico? e dunque, quale lo
scopo del diritto?
a che cosa servono le
professioni giuridiche?
il mestiere del giurista
giurisperito, giurisprudente: un esperto del diritto, non soltanto un
conoscitore delle leggi
quella giuridica è una specifica saggezza, un’abilità, un’arte: non
solo tecnica e nozione
soprattutto, la sapienza giuridica si orienta verso la giustizia, è la
sua stella polare
arte o tecnica?
In fondo, l’alternativa tra giurista come
tecnico e giurista come saggio (più che
come artista), ha a che vedere con due
modi diversi di concepire l’umana
razionalità:
1. un modo freddo ed obiettivante,
razionalistico fino allo scientismo
2. un modo sapienziale, umano, che
tenta d’integrare profili formali con
scopi sostanziali
la deontologia ha a
cuore questo
equilibrio
Sbilanciarsi verso il tecnicismo genera
avvocati
commercianti
e
giudici
macchine.
Sbilanciarsi verso la pura creatività, per
quanto saggia, limita l’interazione
processuale ed ostacola quel minimo
necessario
di
prevedibilità
che
costruisce le strategie difensive ed
internamente struttura le aspettative
verso le istituzioni.
La giurisprudenza è
“creativa” per
definizione
• Il diritto romano era prevalentemente
honorarium nel corso del suo sviluppo.
• Questo
non
è
necessariamente
antidemocratico, né implica violazione del
principio di divisione dei poteri.
• La legge costruisce cornici di riferimento
ed orienta verso i valori collettivi; la
sentenza li tutela nel concreto.
Giudici e Avvocati
Nel sistema complesso che si sta
imponendo (e che non inconsapevolmente
Paolo Grossi chiama di “ritorno al diritto”),
l’interazione tra difensori e giudici si fa
sempre più rilevante anche a livello
istituzionale:
- per la possibilità della questione di
costituzionalità
- per la possibilità di ricorso, esauriti i ricorsi
interni, alle Corti sovranazionali
il mestiere del giurista
giuris-dicere: dire dove sta il diritto è molto più che dire quale sia
la legge applicabile o la regola da seguire: è orientare verso la
giusta soluzione la controversia, è dare a ciascuno il suo
il giudice è fonte unica di giurisdizione, “colui che dice il diritto”,
ma perché possa farlo con “cognizione di causa” è necessario
l’apporto dei difensori
il mestiere del giurista
la difesa apporta gli elementi di giustizia per l’imputato o la
parte, l’accusa apporta gli elementi di giustizia per la
comunità o la controparte attrice
il giudice è così messo in grado di conoscere e valutare
tutti gli elementi, e giudicare nel modo più obiettivo ed
imparziale, ma non astratto
Calamandrei
“Amo la toga non per le mercerie dorate che l’adornano né per
le larghe maniche che danno solennità al gesto, ma per la sua
uniformità stilizzata, che simbolicamente corregge tutte le
intemperanze personali, e scolorisce le disuguaglianze
individuali dell’uomo sotto l’oscura divisa della funzione”
P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato,
1959
I giuristi come gruppo
La deontologia espone e sanziona la
responsabilità dei singoli professionisti, ma deriva
da una categoria professionale organizzata e mira
al tempo stesso a difenderne il prestigio e
l’affidabilità (fiducia)
Altra caratteristica che fa riferimento al gruppo è la
sua limitata applicabilità: solo gli appartenenti sono
destinatari delle sue norme e delle sue sanzioni,
solo gli appartenenti le elaborano, interpretano,
applicano
la legge professionale
Art. 1 – Disciplina dell'ordinamento forense
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati
internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della
primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico,
assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e
collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della
difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei
comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani
generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
la legge professionale
Art. 2 – Disciplina della professione di avvocato
1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le
attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato.
Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato
l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì
iscritti: (omissis).
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge,
l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e
nelle procedure arbitrali rituali.
la legge professionale
Art. 3 – Doveri e deontologia
1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato
sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del
giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare
la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di
assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza,
lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo
conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della
corretta e leale concorrenza.
la legge professionale
Art. 3 – Doveri e deontologia
3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice
deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65,
comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è
tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente,
con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico
espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla
tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza
disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate
dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere
l'espressa indicazione della sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi
accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Consiglio Nazionale Forense
Attività del CNF
Codice di deontologia forense
Regolamento sul procedimento
disciplinare 21 febbraio 2014, n. 1
Legge di riferimento: legge professionale, n. 247 del 31
dicembre 2012
Organi competenti: Consigli Distrettuali di Disciplina Forense,
articolato in Sezioni, competenti per albo o per luogo in cui è
avvenuto il fatto
Procedure ed impugnazioni; sospensione cautelare
dell’incolpato dall’esercizio della professione; rapporti con
eventuali giudizi ordinari
Sanzioni: richiamo, avvertimento, censura, sospensione (da 2
mesi a 5 anni), radiazione
Codice deontologico forense
Art. 1 – L’avvocato
1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità
e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità
del giudizio e del contraddittorio.
2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla
conformità delle leggi ai principi della Costituzione e
dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi
principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e
nell’interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e
la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della
correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della
prestazione professionale.
Codice deontologico forense
Art. 2
Norme deontologiche e ambito di applicazione
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli
avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci
rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai
comportamenti nella vita privata, quando ne risulti
compromessa la reputazione personale o l’immagine della
professione
forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme
deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli
Organi forensi.
Codice deontologico forense
Art. 3 – Attività all’estero e attività in Italia dello straniero
1. Nell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato
italiano deve rispettare le norme deontologiche interne,
nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del
Paese ospitante, purché non confliggente con l’interesse
pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale.
3. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività
professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
.
Codice deontologico forense
Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza
1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con
indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e
competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della
difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve
osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della
propria reputazione e della immagine della professione forense.
Art. 10 – Dovere di fedeltà
L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto,
svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita
e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.
Codice deontologico forense
Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico
1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla
fiducia.
3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando
nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare
la propria attività o interromperla.
4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a
spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico
conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.
Art. 12 – Dovere di diligenza
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e
diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
Codice deontologico forense
Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza
L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della
parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto
professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in
qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e
assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento
dell’attività di consulenza legale e di assistenza
stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
Codice deontologico forense
Art. 14 – Dovere di competenza
L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni
professionali, non deve accettare incarichi che non sia in
grado di svolgere con adeguata competenza.
Art. 15 – Dovere di aggiornamento professionale e di
formazione continua
L’avvocato deve curare costantemente la preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze
con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a
quelli di attività prevalente.
Codice degli Avvocati europei
“In una società fondata sul rispetto della giustizia,
l’avvocato riveste un ruolo speciale. Il suo compito non si
limita al fedele adempimento di un mandato nell’ambito
della legge. L’avvocato deve garantire il rispetto dello Stato
di Diritto e gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti
e le libertà; l’avvocato ha il dovere non solo di difendere la
causa ma anche di essere il consigliere del proprio cliente.
Il rispetto della funzione professionale dell’avvocato è una
condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società
democratica”
Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE,
articolo 1. - Anno 2010
Codice degli Avvocati europei
“La funzione dell’avvocato gli impone vari doveri e obblighi (a volte,
apparentemente, tra loro contraddittori), verso:
- il cliente;
- i giudici e le altre autorità innanzi alle quali l’avvocato assiste o
rappresenta il cliente;
- l’avvocatura in generale e ogni collega in particolare;
- il pubblico, per il quale una professione liberale e indipendente, legata
al rispetto delle regole che essa stessa si è data, rappresenta uno
strumento fondamentale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei
confronti dello Stato e degli altri poteri nella società.”
Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE, articolo 1.1 Anno 2010
Codice degli Avvocati europei
1.2. La natura delle norme deontologiche
1.2.1. Le norme deontologiche sono volte a garantire, attraverso la loro libera
accettazione da parte di coloro ai quali esse si applicano, il corretto espletamento
da parte dell’avvocato della sua funzione, riconosciuta come indispensabile per il
buon funzionamento di tutta la società umana. Il mancato rispetto di tali norme da
parte dell’avvocato può dar luogo a sanzioni disciplinari.
1.2.2. Ogni ordine forense ha proprie norme specifiche, che sono il frutto delle sue
tradizioni. Tali norme sono adattate in funzione dell’organizzazione e del settore di
attività dell’avvocatura nell’ambito dello Stato membro in questione, nonché delle
procedure giudiziarie e amministrative e della legislazione nazionale. Non è
possibile né auspicabile estrapolarle dal loro contesto né cercare di generalizzare
norme che non possono essere generalizzate.
Le norme specifiche di ogni ordine forense si riferiscono tuttavia ai medesimi valori
e rivelano spesso una base comune.
Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE, articolo 1.2 - Anno 2010
Principi essenziali europei
I principi essenziali dell’avvocato sono, in particolare:
• (a) indipendenza e libertà di garantire la difesa del proprio cliente;
• (b) rispetto del segreto professionale e della riservatezza delle
controversie oggetto del mandato;
• (c) prevenzione dei conflitti d’interesse tra vari clienti o tra il cliente e
l’avvocato stesso;
• (d) dignità, onorabilità e probità;
• (e) lealtà verso il cliente;
• (f) correttezza in materia di onorari;
• (g) competenza professionale;
• (h) rispetto verso i colleghi;
• (i) rispetto dello Stato di Diritto e contributo alla buona
amministrazione della giustizia;
• (j) autoregolamentazione dell’avvocatura.
Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo, articolo 1.1 - Anno 2006
Codice Etico ANM
Art. 1 - Valori e principi fondamentali
Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità,
correttezza, sensibilità all'interesse pubblico.
Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di
autogoverno ed in ogni comportamento professionale il
magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di
indipendenza, anche interna, e di imparzialità.
Il magistrato opera con spirito di servizio per garantire la piena
effettività dei diritti delle persone; considera le garanzie e le
prerogative del magistrato come funzionali al servizio da rendere
alla collettività; presta ascolto ai soggetti che in diverse forme
concorrono all'esercizio della giurisdizione e ne valorizza il
contributo.
Ruoli processuali
Codice etico ANM
Art. 12 - La condotta del giudice
Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere
pienamente il proprio ruolo. […]
Art. 13 - La condotta del pubblico ministero
Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello
svolgimento del suo ruolo.
Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo
anche gli elementi di prova a favore dell'indagato e non tace al
giudice l'esistenza di fatti a vantaggio dell'indagato o
dell'imputato. […]
Bibliografia elementare
Codice di Deontologia Forense, ultima versione (2014)
Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo e Codice
Deontologico degli Avvocati Europei, ultima versione
F. Macioce, La lealtà. Una filosofia del comportamento
processuale, Giappichelli, Torino, 2007
C. Sartea, L’emergenza deontologica, Aracne, Roma, 2007
C. Sartea, Deontologia. Filosofia del lavoro professionale,
Giappichelli, Torino, 2010
C. Sartea, Senso e storia della deontologia forense,
www.pensareildiritto.it
I. Trujillo, Etica delle professioni legali, Il Mulino, Bologna, 2013