Deontologia Parte monografica del corso di Filosofia del Diritto Lumsa - Palermo Anno Accademico 2016/2017 Un lungo viaggio antropologia del lavoro Labor Opera Actio pluralità lavoro • Travail, trabajo. Attività fisica e funzionale con cui si dà alla luce un essere vivente come sé. • Metafora per dire: • Fatica, sforzo fisico, rischio, impegno necessario per un risultato importante • Generazione ed autogenerazione: partorendo do alla luce un figlio ma anche divento madre • Natura autoreferenziale delle azioni libere: sia quelle immanenti che quelle transitive, retroagiscono sull’agente stesso e lo trasformano, se non sul piano psicofisico obiettivo, almeno su quello soggettivo e relazionale, identitario Bloch “Il nostro scopo non è mangiare, ma cucinare. Il cibo viene dopo e per ultimo. Agli uomini non piace il qui e ora senza un fare; anche perché ciò potrebbe essere meraviglioso, ma non lo è”. E. Bloch, Tracce, 1994 Bisogni e lavoro tra necessità e libertà Biglietto da visita Ubi consistam • Il lavoro è il mio posto nel mondo: • Nel mondo delle relazioni sociali e del mio apporto alla vita della comunità • Nel mondo dei rapporti di colleganza, amicizie, collaborazioni • Il luogo in cui metto a frutto e sviluppo le mie attitudini • Il contesto delle mie responsabilità specifiche DOVE SEI? Ricoeur “Il mantenersi per la persona è la tale maniera di comportarsi grazie alla quale l'altro può contare su di lei. Poiché qualcuno conta su di me, io sono in grado di render conto delle mie azioni davanti ad un altro. Il termine di responsabilità raccoglie le due significazioni: ‘contare su...’; ‘essere in grado di render conto di...’. Essa le raccoglie, aggiungendovi l'idea di una risposta alla questione: ‘Dove sei?’, posta dall'altro che mi reclama. Tale risposta è: ‘Eccomi!’. Risposta che dice il mantenersi”. P. Ricoeur, Sé come un altro, 1990 MacIntyre «La condizione tipica dell'uomo è quella di trovarsi a occupare una posizione, e di solito una serie di posizioni nel corso del tempo all'interno di un qualche insieme di relazioni istituzionalizzate in via di sviluppo, relazioni di ambiente familiare, di scuola o di apprendistato in qualche pratica, di comunità locale, e all'interno di una società più ampia». A. MacIntyre, Animali razionali dipendenti. Perché gli esseri umani hanno bisogno delle virtù, 1999 Kierkegaard «Non dico mai di una persona: fa il dovere o i doveri, ma dico: fa il suo dovere, dico faccio il mio dovere, tu fai il tuo. Questo dimostra appunto che l'individuo è insieme l'universale e il particolare. Il dovere è il particolare che si esige da me; io non sono l'universale, quindi non posso nemmeno fare il dovere. D'altra parte il mio dovere è il particolare, qualche cosa per me solo; eppure è il dovere e dunque l'universale» S. Kierkegaard, Aut Aut, 1843 Kierkegaard «Quel dovere di lavorare per vivere esprime l'universale umano, e lo esprime anche nel senso che è una manifestazione della libertà. Proprio col lavoro l'uomo si rende libero; col lavoro signoreggia la natura, col lavoro mostra che sta più in alto della natura. (...) È bello vedere la provvidenza che sazia tutti e pensa a tutto; ma è più bello ancora vedere un uomo che è, per così dire, la propria provvidenza. (...) È un'espressione della perfezione umana che l'uomo sappia lavorare; ed è un'espressione anche più alta, che egli debba lavorare» S. Kierkegaard, Aut Aut, 1843 Spaemann «Il fenomeno promessa getta una luce particolarmente penetrante su ciò che noi chiamiamo ‘persona’. La persona è una promessa. Gli uomini, quando promettono, si elevano al di là del loro naturale assorbimento nella corrente del tempo […]: essi prevengono il tempo decidendo ora ciò che successivamente faranno o non faranno e, certo, in modo che risulti moralmente impossibile una successiva revisione della decisione presa adesso; cioè, rinunciano a tale revisione nel momento in cui stabiliscono il diritto di un altro all’attuazione di questa decisione». R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra qualcosa e qualcuno, 1998, cap. “Promessa” Promessa nuziale Implica “una limitazione assai grande dello spazio di azione, ma non è una ‘limitazione della libertà’, in quanto non potremmo comunque esaurire tutte le possibilità del nostro campo di azione. Con ogni possibilità che scegliamo, annulliamo definitivamente le altre. Chi non vuole pagare questo prezzo, non può realizzare realmente nessuna delle possibilità, dunque non può mai realizzare realmente la sua libertà. La promessa di matrimonio annulla un gran numero di possibilità: tuttavia, quella che essa realizza può essere realizzata solo in questo modo”. Spaemann, Promessa, in Persone, p. 221 Spaemann “Le persone non sono ruoli, ma esse sono ciò che sono soltanto quando giocano un ruolo, il che significa animando in qualche modo uno stile”. “Ma poi, noi siamo ciò che siamo? La possibilità dell'interpretazione di un ruolo si fonda sul fatto che noi – in quanto persone – giochiamo già sempre un ruolo”. R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra qualcosa e qualcuno, 1998, cap. “Finzione” Spaemann «L'identità di un uomo è per un verso quella di una cosa naturale, di un organismo. In quanto tale è identificabile in ogni momento dall'esterno. Tuttavia, per altro verso questa identità naturale di base contiene soltanto un'anticipazione del cammino di ricerca dell'identità, che allo stesso tempo ha il carattere di una fondazione dell'identità medesima. La persona non è il risultato di questa fondazione, non la fine di questo cammino, ma il cammino stesso, la totalità di una biografia, la cui identità di base per parte sua è consolidata biologicamente». R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra qualcosa e qualcuno, 1998, cap. “Finzione” Ippocrate Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιόν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄρρεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Cicerone “Occorre comprendere che in un certo qual modo noi siamo rivestiti dalla natura di due maschere (duabus quasi nos a natura indutos esse personis); una di esse è quella che ci accomuna nella partecipazione al raziocinio ed alle capacità che ci rendono superiori agli animali, e da essa deriva ogni onestà e decenza, in essa si rende conoscibile il dovere; l’altra poi, è la maschera che propriamente viene assegnata ai singoli”. M.T. Cicerone, De Officiis, I, 107 Cicerone “A questi due ruoli, dei quali ho parlato, se ne aggiunge un terzo, imposto dalle circostanze e dal caso; ce n’è poi un quarto, che noi ci scegliamo liberamente. Infatti i regni, i comandi, l’appartenenza alla nobiltà, le ricchezze, gli onori e la potenza e tutte le cose a queste contrarie sono rette e guidate dalle circostanze e dal caso; ma lo scegliere il ruolo che vogliamo interpretare dipende dalla nostra volontà. Alcuni infatti si applicano alla filosofia, altri al diritto, altri ancora all’eloquenza, e ciascuno punta ad eccellere nelle virtù medesime che si addicono all’una piuttosto che all’altra disciplina”. M.T. Cicerone, De Officiis, I, 107 Taylor «Il ‘feticismo del codice’, o la nomolatria, delle moderne società liberali è potenzialmente molto pericoloso. Tendenzialmente, dimentica infatti lo sfondo che dà senso a qualunque codice: la varietà di beni che le regole e le norme hanno lo scopo di realizzare, e tende a renderci insensibili, persino ciechi, alla dimensione verticale. Incoraggia poi un approccio di tipo ‘unidimensionale’ (one size fits for all): una regola è una regola. Potremmo anche dire che la moderna nomolatria ci ottunde, moralmente e spiritualmente». C. Taylor, L'età secolare, 2007 Wilensky La dimensione collettiva: categorie professionali le H. Wilensky, La professionalizzazione di tutti?, 1964: «In breve, c'è un processo tipico attraverso cui le professioni costituite si sono affermate: Wilensky 1. gli uomini iniziano a compiere il lavoro a tempo pieno e rivendicano una giurisdizione; 2. i primi maestri della tecnica e i primi aderenti al movimento divengono interessati a fissare standard per la formazione e per l'esercizio e istituiscono una scuola di formazione che, se non ospitata nelle università fin dal principio, stringe legami accademici entro due o tre decenni; 3. gli insegnanti e gli attivisti allora hanno successo nel promuovere un'organizzazione più efficace, prima locale, poi nazionale, trasformando un'associazione professionale già esistente, o creandone una nuova. 4. Verso la fine compare la protezione legale del monopolio della specializzazione; alla fine viene adottato un codice etico formale» equilibrio Utopismo Per sano difettoe natura parenetica della norma deontologica (in realtà, di qualunque norma) eccesso: feticismo delle regole o dei codici, nomolatria difetto: niente regole, cinismo della rassegnazione il mestiere del giurista per comprendere la deontologia, è indispensabile avere una qualche idea sulla teleologia qual è il senso, lo scopo, la finalità propria del mestiere giuridico? e dunque, quale lo scopo del diritto? a che cosa servono le professioni giuridiche? il mestiere del giurista giurisperito, giurisprudente: un esperto del diritto, non soltanto un conoscitore delle leggi quella giuridica è una specifica saggezza, un’abilità, un’arte: non solo tecnica e nozione soprattutto, la sapienza giuridica si orienta verso la giustizia, è la sua stella polare arte o tecnica? In fondo, l’alternativa tra giurista come tecnico e giurista come saggio (più che come artista), ha a che vedere con due modi diversi di concepire l’umana razionalità: 1. un modo freddo ed obiettivante, razionalistico fino allo scientismo 2. un modo sapienziale, umano, che tenta d’integrare profili formali con scopi sostanziali la deontologia ha a cuore questo equilibrio Sbilanciarsi verso il tecnicismo genera avvocati commercianti e giudici macchine. Sbilanciarsi verso la pura creatività, per quanto saggia, limita l’interazione processuale ed ostacola quel minimo necessario di prevedibilità che costruisce le strategie difensive ed internamente struttura le aspettative verso le istituzioni. La giurisprudenza è “creativa” per definizione • Il diritto romano era prevalentemente honorarium nel corso del suo sviluppo. • Questo non è necessariamente antidemocratico, né implica violazione del principio di divisione dei poteri. • La legge costruisce cornici di riferimento ed orienta verso i valori collettivi; la sentenza li tutela nel concreto. Giudici e Avvocati Nel sistema complesso che si sta imponendo (e che non inconsapevolmente Paolo Grossi chiama di “ritorno al diritto”), l’interazione tra difensori e giudici si fa sempre più rilevante anche a livello istituzionale: - per la possibilità della questione di costituzionalità - per la possibilità di ricorso, esauriti i ricorsi interni, alle Corti sovranazionali il mestiere del giurista giuris-dicere: dire dove sta il diritto è molto più che dire quale sia la legge applicabile o la regola da seguire: è orientare verso la giusta soluzione la controversia, è dare a ciascuno il suo il giudice è fonte unica di giurisdizione, “colui che dice il diritto”, ma perché possa farlo con “cognizione di causa” è necessario l’apporto dei difensori il mestiere del giurista la difesa apporta gli elementi di giustizia per l’imputato o la parte, l’accusa apporta gli elementi di giustizia per la comunità o la controparte attrice il giudice è così messo in grado di conoscere e valutare tutti gli elementi, e giudicare nel modo più obiettivo ed imparziale, ma non astratto Calamandrei “Amo la toga non per le mercerie dorate che l’adornano né per le larghe maniche che danno solennità al gesto, ma per la sua uniformità stilizzata, che simbolicamente corregge tutte le intemperanze personali, e scolorisce le disuguaglianze individuali dell’uomo sotto l’oscura divisa della funzione” P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 1959 I giuristi come gruppo La deontologia espone e sanziona la responsabilità dei singoli professionisti, ma deriva da una categoria professionale organizzata e mira al tempo stesso a difenderne il prestigio e l’affidabilità (fiducia) Altra caratteristica che fa riferimento al gruppo è la sua limitata applicabilità: solo gli appartenenti sono destinatari delle sue norme e delle sue sanzioni, solo gli appartenenti le elaborano, interpretano, applicano la legge professionale Art. 1 – Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. 2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito. la legge professionale Art. 2 – Disciplina della professione di avvocato 1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6. 2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti. 3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: (omissis). 4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche. 5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. la legge professionale Art. 3 – Doveri e deontologia 1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti. 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. la legge professionale Art. 3 – Doveri e deontologia 3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile. 4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Consiglio Nazionale Forense Attività del CNF Codice di deontologia forense Regolamento sul procedimento disciplinare 21 febbraio 2014, n. 1 Legge di riferimento: legge professionale, n. 247 del 31 dicembre 2012 Organi competenti: Consigli Distrettuali di Disciplina Forense, articolato in Sezioni, competenti per albo o per luogo in cui è avvenuto il fatto Procedure ed impugnazioni; sospensione cautelare dell’incolpato dall’esercizio della professione; rapporti con eventuali giudizi ordinari Sanzioni: richiamo, avvertimento, censura, sospensione (da 2 mesi a 5 anni), radiazione Codice deontologico forense Art. 1 – L’avvocato 1. L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. 2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita. 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale. Codice deontologico forense Art. 2 Norme deontologiche e ambito di applicazione 1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense. 2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi. Codice deontologico forense Art. 3 – Attività all’estero e attività in Italia dello straniero 1. Nell’esercizio di attività professionale all’estero l’avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l’attività. 2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale. 3. L’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane. . Codice deontologico forense Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza 1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense. Art. 10 – Dovere di fedeltà L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa. Codice deontologico forense Art. 11 – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico 1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico. 2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. 3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. 4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi. Art. 12 – Dovere di diligenza L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale. Codice deontologico forense Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali. Codice deontologico forense Art. 14 – Dovere di competenza L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. Art. 15 – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. Codice degli Avvocati europei “In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato riveste un ruolo speciale. Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell’ambito della legge. L’avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; l’avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa ma anche di essere il consigliere del proprio cliente. Il rispetto della funzione professionale dell’avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica” Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE, articolo 1. - Anno 2010 Codice degli Avvocati europei “La funzione dell’avvocato gli impone vari doveri e obblighi (a volte, apparentemente, tra loro contraddittori), verso: - il cliente; - i giudici e le altre autorità innanzi alle quali l’avvocato assiste o rappresenta il cliente; - l’avvocatura in generale e ogni collega in particolare; - il pubblico, per il quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che essa stessa si è data, rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri nella società.” Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE, articolo 1.1 Anno 2010 Codice degli Avvocati europei 1.2. La natura delle norme deontologiche 1.2.1. Le norme deontologiche sono volte a garantire, attraverso la loro libera accettazione da parte di coloro ai quali esse si applicano, il corretto espletamento da parte dell’avvocato della sua funzione, riconosciuta come indispensabile per il buon funzionamento di tutta la società umana. Il mancato rispetto di tali norme da parte dell’avvocato può dar luogo a sanzioni disciplinari. 1.2.2. Ogni ordine forense ha proprie norme specifiche, che sono il frutto delle sue tradizioni. Tali norme sono adattate in funzione dell’organizzazione e del settore di attività dell’avvocatura nell’ambito dello Stato membro in questione, nonché delle procedure giudiziarie e amministrative e della legislazione nazionale. Non è possibile né auspicabile estrapolarle dal loro contesto né cercare di generalizzare norme che non possono essere generalizzate. Le norme specifiche di ogni ordine forense si riferiscono tuttavia ai medesimi valori e rivelano spesso una base comune. Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE, articolo 1.2 - Anno 2010 Principi essenziali europei I principi essenziali dell’avvocato sono, in particolare: • (a) indipendenza e libertà di garantire la difesa del proprio cliente; • (b) rispetto del segreto professionale e della riservatezza delle controversie oggetto del mandato; • (c) prevenzione dei conflitti d’interesse tra vari clienti o tra il cliente e l’avvocato stesso; • (d) dignità, onorabilità e probità; • (e) lealtà verso il cliente; • (f) correttezza in materia di onorari; • (g) competenza professionale; • (h) rispetto verso i colleghi; • (i) rispetto dello Stato di Diritto e contributo alla buona amministrazione della giustizia; • (j) autoregolamentazione dell’avvocatura. Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo, articolo 1.1 - Anno 2006 Codice Etico ANM Art. 1 - Valori e principi fondamentali Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico. Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità. Il magistrato opera con spirito di servizio per garantire la piena effettività dei diritti delle persone; considera le garanzie e le prerogative del magistrato come funzionali al servizio da rendere alla collettività; presta ascolto ai soggetti che in diverse forme concorrono all'esercizio della giurisdizione e ne valorizza il contributo. Ruoli processuali Codice etico ANM Art. 12 - La condotta del giudice Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo. […] Art. 13 - La condotta del pubblico ministero Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo. Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell'indagato e non tace al giudice l'esistenza di fatti a vantaggio dell'indagato o dell'imputato. […] Bibliografia elementare Codice di Deontologia Forense, ultima versione (2014) Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo e Codice Deontologico degli Avvocati Europei, ultima versione F. Macioce, La lealtà. Una filosofia del comportamento processuale, Giappichelli, Torino, 2007 C. Sartea, L’emergenza deontologica, Aracne, Roma, 2007 C. Sartea, Deontologia. Filosofia del lavoro professionale, Giappichelli, Torino, 2010 C. Sartea, Senso e storia della deontologia forense, www.pensareildiritto.it I. Trujillo, Etica delle professioni legali, Il Mulino, Bologna, 2013