Capitolato speciale Ossigenoterapia

REGIONE BASILICATA
GARA IN UNIONE D’ACQUISTO REGIONALE PER SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
CAPITOLATO DI GARA PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE AI SOGGETTI ASSISTITI DELLA REGIONE
BASILICATA
Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato disciplina l’erogazione del servizio di Ossigenoterapia domiciliare,
fornito direttamente al domicilio di pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica in
ossigenoterapia a lungo termine, come da diagnosi e prescrizione degli specialisti del S.S.N. operanti in
strutture sanitarie pubbliche di fisiopatologia respiratoria o di pneumologia. Le Aziende Sanitarie che
manchino di struttura di fisiopatologia respiratoria o pneumologia potranno rivolgersi alle Aziende
viciniori, concordando le modalità di svolgimento dell’attività (DGR n. 5134 del 10/10/89).
Il trattamento domiciliare dovrà essere svolto a favore esclusivamente di pazienti residenti o
domiciliati temporaneamente nel territorio della Regione Basilicata.
Sono individuati cinque lotti interi.
Si precisa che l’aggiudicazione avverrà per singoli lotti. Pertanto i concorrenti sono tenuti
a presentare la propria offerta economica suddivisa per ogni lotto per il quale si intende
partecipare.
LOTTO 1:
a) AZIENDA SANITARIA U.S.L. n. 1 – VENOSA
Comuni di: Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di L., Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi,
Montemilone, Palazzo S. Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Ripacandida, Rionero in
Vulture, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa.
Quantità annuali:
Pazienti da assistere in ossigenoterapia domiciliare: circa n. 128
Prezzo base d’asta, forfettario omnicomprensivo, (non superabile) a giornata per paziente: € 6,80 (IVA
esclusa)
b) AZIENDA SANITARIA U.S.L. n. 2 – POTENZA
Comuni di: Abriola, Acerenza, Albano, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella,
Brienza, Brindisi M., Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano,
Corleto P., Filiano, Gallicchio, Grumento N., Guardia P., Laurenzana, Marsico N., Marsico V.,
Missanello, Moliterno, Muro L., Oppido L., Paterno, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa,
Pignola, Potenza, Ruoti, S. Angelo L. F., S. Arcangelo, S. Chirico N., S. Chirico R., S. Martino A.,
Sarconi, Sasso Castalda, Satriano L., Savoia L., Spinoso, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno,
Vaglio B., Vietri P., Viggiano.
Quantità annuali:
Pazienti da assistere in ossigenoterapia domiciliare: circa n. 520
Prezzo base d’asta, forfettario omnicomprensivo, (non superabile) a giornata per paziente: € 6,80 (IVA
esclusa)
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c) AZIENDA SANITARIA U.S.L. n. 3 – LAGONEGRO
Comuni di: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno,
Castronuovo S. Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni,
Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, S.
Costantino Albanese, S. Paolo Albanese, S. Severino L., Senise, Teana, Terranova di Pollino,
Trecchina, Viggianello.
Quantità annuali:
Pazienti da assistere in ossigenoterapia domiciliare: circa n. 130
Prezzo base d’asta, forfettario omnicomprensivo, (non superabile) a giornata per paziente: € 6,80 (IVA
esclusa)
LOTTO 2:
a) AZIENDA SANITARIA U.S.L. n. 4 – MATERA
Comuni di: Bernalda, Calciano, Ferandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera,
Miglionico, Montescaglioso, Oliveto L., Pomarico, Salandra, Tricarico.
Quantità annuali:
Pazienti da assistere in ossigenoterapia domiciliare: circa n. 214
Prezzo base d’asta, forfettario omnicomprensivo, (non superabile) a giornata per paziente: € 6,80 (IVA
esclusa)
b) AZIENDA SANITARIA U.S.L. n. 5 – MONTALBANO JONICO
Comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano J., Nova
Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, S. Giorgio L., S. Mauro Forte, Stigliano, Tursi, Valsinni,
Scanzano.
Quantità annuali:
Pazienti da assistere in ossigenoterapia domiciliare: circa n. 122
Prezzo base d’asta, forfettario omnicomprensivo, (non superabile) a giornata per paziente: € 6,80 (IVA
esclusa)
Il numero dei pazienti da prendere in carico è puramente indicativo e potrà essere modificato
dalle singole Aziende, sia in aumento che in diminuzione, in relazione alle proprie reali e contingenti
necessità, impegnando la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo.
Si precisa che i prezzi saranno comprensivi di ogni onere derivante dal contratto (noleggio
delle apparecchiature richieste, consegna e installazione a domicilio dell’utente, assistenza tecnica di
tipo omnicomprensiva (full risk) nonché tutti i consumabili, sostituzione di tutti gli accessori, etc…).
ART. 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le Ditte potranno partecipare per uno o più lotti indicati. Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta
tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente capitolato speciale. Per
prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante
l'indirizzo dell'A.S.L. n. 4, il mittente e la seguente dicitura:
“FORNITURA DI SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE .”
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Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:
1.
una busta contrassegnata con la lettera A) chiusa e sigillata riportante all'esterno l'indicazione del
mittente e la dicitura "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"
contenente la documentazione prevista dall'art. 3.A;
2.
una busta contrassegnata con la lettera B) chiusa e sigillata riportante sempre all'esterno l'indicazione del
mittente e la dicitura "DOCUMENTAZIONE TECNICA" e contenente quanto richiesto dal successivo
art. 3.B;
3.
tante buste per quanti lotti si partecipa contrassegnate con la lettera C1) per il lotto 1, C2) per il lotto
2, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura riportante sulla facciata l'indicazione del mittente e la
dicitura "FORNITURA DI SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE – CONTIENE
OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N._______” .
4.
Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 1.
giugno 2004 al seguente indirizzo:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA MONTESCAGLIOSO s.n.
75100 – MATERA
Nella seduta che si terrà il 3 giugno 2004, alle ore 09,00 presso la sede centrale della ASL
n. 4 di Matera in via Montescaglioso s.n. si procederà all’accertamento dei nominativi delle
Ditte che hanno prodotto offerta entro i termini precedentemente descritti, all’apertura dei
plichi, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (busta A) per
l’ammissione alla gara e alla verifica di quanto in esse contenuto. Il termine di presentazione
delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che
faranno pervenire il plico confezionato in maniera difforme o oltre la scadenza sopraindicata.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo
non giungesse a destinazione in tempo utile.
ART. 3 DOCUMENTI DI GARA
3.A - LA BUSTA A) deve contenere:
1) dichiarazione di presa visione e accettazione, senza alcuna riserva, da parte della ditta concorrente di tutte le
condizioni indicate nel capitolato d’appalto e che la propria offerta è remunerativa ed irrevocabile, per cui la
ditta si impegna ad effettuare regolarmente la fornitura in caso di aggiudicazione;
2) dichiarazione di rispondenza del servizio offerto alle caratteristiche richieste
d’appalto;
dal capitolato speciale
3) dichiarazione rilasciata nelle forme di cui alla legge 445/2000e successive modificazioni, del titolare o
legale rappresentante della ditta che attesti sotto la propria responsabilità:
a)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 11 del D.L.gs 358/92 e successive modificazioni;
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b) di essere iscritta nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, precisando
località e numero per la categoria riguardante l’oggetto della fornitura della gara;
c)
indicazione delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa;
d) cauzione provvisoria unica pari a €. 2.000,00 prestata nei modi previsti per quella definitiva di cui al
successivo art. 18;
4) certificato rilasciato dalla Direzione Prov.le del Lavoro competente per territorio in merito all’ottemperanza
della legge 12.03.99, n. 68 o dichiarazione sostitutiva nei modi di legge.
5) l’elenco delle principali forniture identiche a quelle oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con il
rispettivo importo, data e destinatario.
6) Codice Etico (allegato A) debitamente firmato dal legale rappresentante della ditta.
7) Copia del presente capitolato d’appalto debitamente timbrato e firmato, per accettazione, su ogni pagina.
La mancanza di documentazione o dichiarazioni di attestazione di una sola di quelle su menzionate è
motivo di esclusione dalla gara.
Sarà obbligo delle Ditte che risulteranno aggiudicatarie, produrre, in originale o in copia autenticata nelle
forme di legge, tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di gara.
3.B - LA BUSTA B) deve contenere:
1) Relazione tecnica relativa al servizio offerto nel rispetto delle caratteristiche richieste dal capitolato;
2) Relazione riguardante la propria struttura organizzativa dedicata esclusivamente al servizio di Ossigeno
Terapia Domiciliare;
3) Relazione riguardante il proprio organico di collaboratori che ne dimostri la congruità rispetto
all’espletamento del servizio secondo le condizioni previste dal capitolato di fornitura;
4) Copia del patentino ADR dei collaboratori dedicati all’espletamento del servizio di consegna OLT;
5) Dichiarazione riguardante l’impegno ad effettuare il servizio 365 giorni l’anno 24/24 ore;
6) Dichiarazione riguardante il numero verde funzionante 365 giorni l’anno 24/24 ore;
7) Copia autentica intestata alla ditta richiedente o a società controllata dell’autorizzazione alla produzione,
primaria o secondaria, rilasciata dal Ministero della Salute. In caso di autorizzazione dell’autorizzazione
secondaria la ditta dovrà presentare una dichiarazione di un produttore primario con allegata copia autentica
dell’autorizzazione, nella quale il dichiarante si impegna a fornire Ossigenio liquido F.U. alla ditta
richiedente;
8) Schede tecniche contenenti la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei prodotti offerti, oggetto del
servizio, allegando le relative certificazioni.
9) Dichiarazione in carta semplice attestante che i prodotti offerti rispondono alle caratteristiche indicate dal
presente capitolato speciale.
10) Dettagliato programma di assistenza e manutenzione delle attrezzature da fornire in cui venga precisato
almeno:
a) modalità di erogazione del servizio di assistenza,
b) periodicità dei controlli di routine
c) elenco delle operazioni da effettuare nel corso di detti interventi di routine
La mancanza di documentazione o dichiarazioni di attestazione di una sola di quelle su menzionate è
motivo di esclusione dalla gara.
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3.C – LE BUSTA C) devono contenere:
Le offerte economiche da inserire nelle buste contrassegnate con la lettera C1) , C2) e con la
dicitura “CONTIENE OFFERTA economica per il lotto n.____ ” dovrà essere formulata
nel modo seguente:
- essere scritta a macchina su carta legale o resa tale, in italiano e sottoscritta dal titolare o
rappresentante legale;
- riportare la ragione o denominazione sociale o ditta o nominativo dell’offerente ed il
domicilio fiscale;
- indicare, pena l’esclusione, data, luogo di nascita e qualifica dell’offerente sottoscrittore;
- eventuale codice e nome commerciale dei prodotti offerti;
- il prezzo al netto di IVA deve essere espresso( CIFRE E LETTERE) in euro e dovrà essere
espresso per giornata per paziente;
- in caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere sarà considerato
valido quello più vantaggioso per l’Azienda Sanitaria;
- dovrà essere indicata l’aliquota iva cui il servizio è sottoposto e si intende a carico di
questa Azienda;
- i prezzi offerti devono essere comprensivi d’ogni onere dovuto alla ditta, nonchè
comprensivi di noleggio delle apparecchiature richieste, consegna e installazione a
domicilio dell’utente, assistenza tecnica, sostituzione di tutti gli accessori, ecc.)
- dovrà essere indicata la validità dell’offerta non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa.
L’offerta formulata in contravvenzione con la legge sul bollo, pur essendo valida a tutti gli
effetti, è soggetta alle sanzioni previste dalle norme in vigore( artt. 24 e seguenti del DPR
26/10/72, n. 642).
Non saranno prese in considerazioni e quindi come inesistenti, offerte integrative e/o alternative.
Art. 4 - DURATA
La durata del contratto è prevista in anni tre a decorrere dalla data indicata nella deliberazione
di assegnazione, previo superamento da parte della ditta risultata aggiudicataria di un periodo di prova
della durata di mesi sei, al termine del quale verrà verificato il pieno soddisfacimento delle condizioni
contrattuali contenute nelle condizioni di gara e nell’offerta. Se alla scadenza di tale periodo l’Azienda
Sanitaria di competenza non si ritenesse soddisfatta dell’esecuzione del contratto, constatando
inadempienze tali da creare comprovato disagio per l’utenza, rescinderà, previa comunicazione scritta,
motivata e trasmessa a mezzo raccomandata AR , il contratto con la ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria che abbia ricevuto la revoca della fornitura avrà diritto al pagamento
delle prestazioni erogate nel periodo di prova.
Sarà facoltà dell’Azienda Sanitaria, che ha chiesto la rescissione del contratto, procedere alla
nuova aggiudicazione alla ditta seconda in graduatoria o indire una nuova trattativa per la sola fornitura
di che trattasi.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni pattuite per
ulteriori 180 giorni dalla scadenza del contratto.
Le singole AA.SS.LL. sulla base delle disposizioni regionali si riservano la facoltà di rinnovare
i contratti, previo il consenso delle parti, di anno in anno per un ulteriore periodo non superiore ad anni
3.
I rapporti contrattuali saranno gestiti separatamente da ciascuna Azienda Sanitaria acquirente.
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Art. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
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La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a:
Somministrare il Servizio di Ossigenoterapia domiciliare a pazienti residenti o domiciliati
nell’ambito territoriale di competenza della ASL di cui è aggiudicataria.
Fornire in comodato d’uso gratuito, le apparecchiature e gli accessori necessari a
somministrare l’ossigeno, nonché gli eventuali prodotti consumabili, necessari per
l’espletamento del servizio (occhialini nasali, maschere, umidificatore, eventuali prolunghe,
etc...
Assicurare il controllo dell’efficienza e della sicurezza delle attrezzature fornite per tutti i
giorni dell’anno nel rispetto del protocollo di assistenza e manutenzione accluso alla busta B)
Addestrare i pazienti e/o un loro familiare circa il corretto uso delle apparecchiature installate
attraverso personale specializzato e materiale cartaceo informativo.
Effettuare l’attivazione del servizio ed i successivi rifornimenti nei limiti temporali definiti nei
successivi articoli e rendendo disponibile un numero telefonico (numero verde), attivo 24 ore
su 24, al quale i pazienti possano rivolgersi. Le modalità relative all’effettuazione del servizio
a mezzo chiamata (per i rifornimenti successivi all’attivazione) devono prevedere la
possibilità di abbinare ogni chiamata a un registro con numero progressivo con indicazione
del nominativo del chiamante, dell’ora della chiamata e del codice numerico abbinato
all’esecuzione del servizio. Mensilmente l’aggiudicatario trasmetterà i dati citati alla ASL
anche ai fini del controllo dei tempi massimi di attivazione del servizio.
In situazioni ritenute di urgenza clinica dovrà essere previsto un sistema di chiamata rapida ai
centri prescrittori di riferimento.
Svolgere il monitoraggio dei consumi dei pazienti e mettere a disposizione del Servizio
Farmaceutico e degli Specialisti della ASL i dati relativi attraverso software di gestione.
Attivare, sul territorio Regionale, un deposito di contenitori criogeni con stoccaggio degli stessi
o impianto di produzione autorizzato secondo le normative vigenti entro 90 gg. dalla comunicazione di
affidamento fornitura.
La proprietà delle attrezzature rimarrà della Ditta fornitrice che, al termine del contratto,
provvederà al loro ritiro.
Art. 6 – CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE
L’Ossigeno liquido fornito dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in
materia e dovrà corrispondere ai requisiti di purezza previsti dalla Farmacopea Ufficiale, ultima
edizione. Dovrà altresì essere dichiarato, in sede di offerta, che l’approvvigionamento della materia
prima avverrà esclusivamente da società autorizzata dal Ministero della Salute alla produzione primaria
di gas medicali ai sensi dei DD. LL. gg.ss. 178/91 e 538/92.
La ditta fornitrice dovrà mettere a disposizione di ogni utente a cui sia stata prescritta
ossigenoterapia con ossigeno liquido con le modalità previste negli articoli seguenti, una
apparecchiatura, nella sua configurazione minima, composta da:
1. Contenitore criogeno base in acciaio inox a doppia parete metallica ed intercapedine
sottovuoto, montato su carrello per consentire lo spostamento. Ogni contenitore, costituito
secondo le normative vigenti dovrà avere la capacità minima di litri 30, equivalenti a circa
26 metri cubi ed essere dotato di opportuni sistemi di gassificazione dell’ossigeno liquido
tali da garantire flussi necessari (da un minimo di 0,5 ad un massimo di 6 - 8 litri/minuto)
attraverso un flussometro tarato con cifre ben leggibili e con indicatore elettronico della
quantità di ossigeno residuo ben leggibile.
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Le valvole di sicurezza di cui è dotato il contenitore dovranno corrispondere a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti gli accessori necessari.
2. Contenitore criogeno portatile (stroller) avente i seguenti requisiti tecnici:
Possibilità di rifornimento dal contenitore principale con presa di rifornimento
universale;
Capacità non inferiore a 0,5 litri di ossigeno liquido, con possibilità di opzione tra
almeno due capacità: circa 0,5 o circa 1,2 litri;
Sistema di erogazione in grado di assicurare un flusso di ossigeno gassoso necessario
(da 0,5 a 8 l/m) regolabile attraverso un flussimetro tarato con cifre ben visibili;
Peso del contenitore portatile a pieno non superiore a circa Kg. 5;
Fornito dei seguenti accessori: bretella per trasporto a spalla, apposito indicatore
tarato del grado di autonomia, occhialini nasali, etichetta con le istruzioni in italiano
per la ricarica;
3. Sistema di telemonitoraggio dovrà:
consentire al personale sanitario del Centro prescrittore di rilevare i dati clinici e
funzionali dei pazienti.
Il progetto d’informatizzazione della cartella telematica deve permettere di archiviare
da parte del personale delle ditte e dei centri prescrittori, su formato elettronico, i dati
relativi ai pazienti e alle visite/interventi effettuati presso il loro domicilio; tali dati,
inviati direttamente dal luogo dell’intervento devono essere resi immediatamente
disponibili al centro di raccolta. L’utilizzo del computer permette quindi di disporre in
ogni momento della situazione aggiornata del paziente e di ripercorrere, se necessario,
lo storico degli interventi effettuati.
Oltre alla possibilità di intervenire in anticipo su ogni situazione d’emergenza si richiede un
potente sistema d’archiviazione, utile allo sviluppo di ricerche statistiche e al riscontro dei
consumi previsti e rilevati.
Il software su computer, perfettamente allineato con quello disponibile su Internet
(utilizzando un comune Browser Web) deve richiedere i dati necessari ad archiviare gli
interventi ordinari e permette di inserire eventuali commenti su situazioni particolari
rilevate al domicilio del paziente; i dati così inseriti devono essere inviati a un server di
raccolta presso almeno 5 (cinque) centri prescrittori di riferimento che saranno
successivamente individuati con le singole Aziende Sanitarie e resi disponibili per
organizzare le visite successive nella maniera ottimale: fornitura di materiali di consumo,
interventi su bombole difettose o variazioni del luogo di consegna.
Tutti i pazienti, archiviati elettronicamente, devono essere identificabili utilizzando diverse
chiavi di ricerca e la loro situazione deve essere aggiornata, in tempi brevissimi, entro un
massimo di 6 (sei) ore e visualizzabile da qualsiasi postazione che consenta un accesso ad
Internet tramite un comune Web Browser.
L’accesso ai dati relativi ai pazienti dovrà essere adeguatamente protetto e regolamentato,
sia che avvenga in sede locale, che tramite Web ( username/password).
La scheda paziente deve contenere almeno i seguenti dati:
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo
Codice paziente
Visualizzazione se il paziente esegue ginnastica respiratoria
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-
Visualizzazione ore di erogazione giornaliera di ossigeno
Visualizzazione litri minuto da erogazione
Visualizzazione ore di erogazione notturna di ossigeno e relativi litri minuto
Visualizzazione erogazione litri minuto sottosforzo
Visualizzazione se il paziente è ricoverato, e relativi giorni di degenza
Segnalazione manutenzione bombole
Area segnalazioni urgenti al medico curante
Area relativa alle misurazioni effettuate con data, ora e dati di misurazione
(saturazioni, frequenza cardiaca, altri parametri clinici, livello di ossigeno presente nel
contenitore)
Art. 7 – MODALITA’ DI RICHIESTA
Le richieste di attivazione della fornitura saranno trasmesse alla Ditta aggiudicataria tramite i
Servizi Farmaceutici Territoriali dalla Azienda USL competente per territorio.
Art. 8 – MODALITA’ DI FORNITURA
La ditta fornitrice provvederà a garantire la tempestività della consegna delle apparecchiature
e dell’ossigeno liquido direttamente al domicilio dei pazienti, qualunque sia la loro localizzazione
geografica nell’ambito territoriale delle ASL, entro 24 h dalla richiesta di attivazione del servizio,
effettuata dai competenti uffici USL a mezzo fax; in caso di urgenza nel più breve tempo possibile e
comunque non oltre il termine massimo di 6 ore.
La consegna dell’ossigeno liquido dovrà avvenire secondo cadenze dedotte dai dati relativi
alla prescrizione e dai limiti di autonomia del contenitore di ossigeno: le eventuali modifiche dei dati
relativi alla prescrizione saranno tempestivamente comunicate alla ditta da parte del Servizio
Farmaceutico Territoriale.
La ditta fornitrice dovrà garantire in ogni caso la tempestività nell’urgenza e la regolarità
nelle forniture trattandosi di terapia che non consente sospensioni. A tale scopo dovrà comunque
garantire la fornitura comunicando al Servizio Farmaceutico Territoriale competente eventuali
problematiche che si discostano dal normale servizio.
La ditta provvederà a sospendere la fornitura dell’ossigeno liquido in caso di ricovero in
Ospedale o Casa di Cura, in tale periodo verrà sospeso qualsiasi corrispettivo.
La ditta è tenuta a dare comunicazione al Servizio Farmaceutico della sospensione della
fornitura dei prodotti per ricovero dell’ utente e in caso di decesso dello stesso.
La fornitura in questione dovrà essere assicurata, di norma con preavviso telefonico, qualora
l'utente residente lo richieda in località diversa dal domicilio abituale, ma nell’ambito della stessa ASL,
allo stesso costo di aggiudicazione in gara, garantendo la continuità di fornitura durante gli spostamenti;
se la nuova località è nell’ambito della Regione Basilicata, l’assistito sarà arruolato dal Servizio
Farmaceutico Territoriale della ASL di competenza in cui si trasferisce.
In caso di trasferimento temporaneo fuori regione la Ditta si impegna a collaborare con la ASL
al fine di garantire la continuità della terapia.
All'atto della consegna, l'impresa provvederà ad acquisire sul DdT la firma per ricevuta da
parte dell' utente o di un suo delegato.
La ditta dovrà inoltre provvedere:
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
al collaudo e alla manutenzione periodica preventiva di tutte le apparecchiature
fornite agli utenti secondo le normative vigenti;

ad assicurare un servizio di assistenza all’utente 24 ore su 24 tutti i giorni, compreso
i festivi, nel tempo più breve possibile e comunque non oltre il termine massimo di 6
ore;

ad assicurare la continuità delle forniture e dell’assistenza anche in caso di
emergenze o al verificarsi di situazioni impreviste (quali scioperi, etc…);

a garantire, in caso di pazienti in situazione critica, segnalati dall’Azienda Sanitaria,
la non interruzione, anche momentanea, dell’ossigeno terapia (disponibilità di
bombola di riserva).
La ditta aggiudicataria assume la piena e completa responsabilità in ordine al perfetto
funzionamento del servizio nella sua globalità.
Il mancato intervento sia di fornitura dell’ossigeno, sia di riparazione o sostituzione delle
apparecchiature nel tempo sopra indicato, comporterà l’applicazione automatica della penale di cui
all’art 21.
La Regione Basilicata attraverso le Aziende USl si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi
momento controlli qualitativi e quantitativi sulle apparecchiature consegnate agli utenti, con le
strumentazioni e le modalità ritenute opportune.
Art. 9 – IDONEITA’ DEI LOCALI – NORME DI SICUREZZA
La Ditta dovrà:

all’atto della consegna delle apparecchiature visionare i locali del paziente per verificarne
l’idoneità a contenere l’apparecchiatura per la terapia;
 installare le apparecchiature ed i loro accessori sotto la sua responsabilità e messi in grado di
funzionare a cura e spese della stessa, direttamente al domicilio del paziente. Nel caso di
rilevata inidoneità dei locali la ditta dovrà segnalare e concordare una soluzione alternativa con
l’Azienda USL per assicurare comunque l’ossigenoterapia.

istruire l’utente e/o suo familiare e/o persona, dallo stesso delegata sull’uso delle
apparecchiature consegnate, con l’ausilio di un manuale di istruzione per l’uso in lingua
italiana, da consegnare all’assistito in duplice copia, ove saranno messe in evidenza le norme di
sicurezza da osservare e le manovre da eseguire in caso di emergenza. Farsi rilasciare dallo
stesso idonea dichiarazione, da consegnare all’USL, dell’avvenuta istruzione.
 informare gli utenti che qualsiasi danno alle apparecchiature ricevute in dotazione, provocati
per incuria o dolo sarà a carico del paziente stesso
Art. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA
La Ditta risultata aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà stipulare
idonea polizza assicurativa, con primaria Compagnia assicurativa, a copertura dei danni a
persone e cose derivanti dalla detenzione ed uso delle apparecchiature. La polizza deve
escludere il diritto di rivalsa nei confronti delle Aziende Sanitarie o della Regione Basilicata.
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ART. 11 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Potrà essere concordato, nel periodo della vigenza contrattuale, agli stessi patti e
condizioni, l’utilizzo di apparecchiature e dispositivi medici di nuovo tipo e/o migliore
rendimento, alternative rispetto a quelle oggetto del presente contratto, purché innovative
sotto il profilo tecnologico e/o funzionale.
Art. 12 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
La Ditta avrà cura di controllare mensilmente la purezza dell’Ossigeno erogato inviando alle
Aziende UU.SS.LL i risultati dell’avvenuto controllo, che dovrà essere effettuato ai sensi delle vigenti
norme, fermo restando la possibilità delle Aziende UU.SS.LL. di effettuare i controlli ritenuti necessari.
In tal caso, la spesa delle analisi, sarà a carico della AUSL richiedente.
Art. 13 – MONITORAGGIO E GESTIONE DEI DATI
La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione di ciascuna Azienda USL, entro 90 giorni
dall’aggiudicazione, un sistema di monitoraggio e gestione dati su formato elettronico con software di
gestione.
In particolare il sistema deve essere in grado di gestire:
1. scheda anagrafica dell’assistito;
2. dati relativi alla terapia dell’assistito;
3. informazioni relative alla fornitura (interruzioni, pause, materiale di consumo, etc…);
4. reports riepilogativi di carattere tecnico economico.
Si precisa che l’archivio degli utenti impostato con i dati suddetti è di proprietà di ciascuna
ASL di pertinenza.
L’archivio dovrà essere reso compatibile con i sistemi informatici presenti nei Servizi
Farmaceutici
Territoriali di competenza.
ART. 14 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura a lotti singoli e separati e avverrà a favore della
impresa che, per ciascun lotto, avrà presentato l’offerta a più basso prezzo, secondo quanto disposto
dall’art 19, lettera a) del D.Lgs n. 358/92, modificato ed integrato dal D.Lgs 402/98 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In caso di parità di offerte economiche si procederà, ai sensi dell’art.77 del R.D. 23.05.13924 n. 827,
nella medesima seduta a richiedere, in forma segreta, un’offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno
prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà
all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il legale rappresentante o chi è munito di
procura speciale generale.
Art. 15 – PREZZI DI FORNITURA
I prezzi offerti stabiliti al momento dell’aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per i 3 anni
di durata del contratto e per gli anni di eventuali proroghe.
Art. 16 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI DELLE FORNITURE – INTERESSI
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Il contratto d’appalto verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria da ogni singola Azienda U.S.L..
Queste ultime avranno il compito di gestire i rapporti contrattuali di competenza (emissione ordinativi,
liquidazione delle fatture e pagamenti). Dovrà essere emessa una fattura mensile che sarà inviata alla
Asl di competenza accompagnata dai DdT corrispondenti. Le fatture dovranno riportare integralmente
tutti gli elementi degli ordinativi di esecuzione e dovrà comunque tener conto dei giorni di effettiva
copertura del servizio e pertanto il prezzo giornaliero dovrà essere rapportato al numero dei giorni di
presa in carico del paziente nel mese.
Il pagamento delle periodiche somministrazioni sarà eseguito, a termini di legge, entro 90 gg.
dalla data di ricevimento delle fatture al Protocollo Generale dell’Azienda USL acquirente.
Eventuali interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciuti esclusivamente nella misura
prevista dall’art 1284/1° comma del Codice Civile.
In nessun caso potrà essere eccepito un ritardo nei pagamenti quale causa giustificativa per la
sospensione di consegne regolarmente ordinate.
ART 17 - RESPONSABILITA’ TRATTAMENTO DATI
Le Ditte aggiudicatarie della gara in oggetto saranno nominate, secondo la definizione di cui
all’art 1 comma 2 lette a) della Legge 675/96, responsabili del trattamento dei dati personali relativi
agli aventi diritto alla fornitura di che trattasi nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle modalità
contenute nel presente Capitolato.
Alle Ditte aggiudicatarie, ciascuna per la sua competenza, saranno affidate le seguenti
operazioni di trattamento dati
personali: raccolta, elaborazione, riordino, memorizzazione,
aggiornamento, cancellazione, distruzione per i pazienti deceduti o che non intendano più usufruire del
servizio.
Le Ditte aggiudicatarie d’intesa con le Aziende provvederanno a fornire ad ogni interessato o
suo delegato l’informativa di cui all’art 10 della Legge 675/96, nonché ad avvisare immediatamente il
titolare di ogni richiesta ordine o attività di controllo da parte del Garante ovvero dell’autorità
Giudiziaria ai sensi degli art. 29 e 31 della più volte citata legge 675.
Salvo che il titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere
opposizione nelle forme di rito, il responsabile è tenuto ad eseguire gli ordini del Garante o
dell’Autorità Giudiziaria con il supporto delle ASL.
Le Ditte aggiudicatarie sono tenute al trattamento dei dati personali degli assistiti attenendosi
alle istruzioni delle Aziende USL effettuando le operazioni nel rispetto della legge ed in particolare
delle norme relative alle misure minime di sicurezza, idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità
e completezza dei dati trattati.
Le Ditte aggiudicatarie dovranno, inoltre, agire in modo da ridurre al minimo mediante
l’adozione di idonee misure rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
Le misure di sicurezza potranno essere modificate a cura del responsabile, mediante
l’applicazione di misure eventualmente prescritte nel regolamento di cui all’art 15 comma 2 L. 675/96
e/o di eventuali opportunità di miglioramento tecnico, progressivamente rese disponibili nel settore
informatico.
La documentazione tecnica relativa alle modifiche apportate dovrà essere trasmessa alla ASL
di competenza.
Art.18 - CAUZIONE DEFINITIVA
Prima dell’avvio delle forniture, le Ditte aggiudicatarie dovranno costituire – presso
l’Azienda USL di competenza - cauzione definitiva nella misura del 5% dell’ammontare del contratto,
in una delle forme previste dalla normativa (assegno circolare non trasferibile, polizza fidejussoria o
fideiussione bancaria).
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Art.19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto sarà subordinata alle prescritte approvazioni di legge ed alla
rispondenza dei criteri e requisiti previsti dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 (antimafia) e
successive modifiche ed integrazioni. Le eventuali spese di sottoscrizione, bollo, registrazione e
consequenziali, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
Sarà vietata la cessione del contratto, salvi i casi di fusione, scissione, accorpamento o
cessione del ramo d’azienda della Ditta aggiudicataria. Sarà vietato in ogni caso il subappalto della
fornitura, in assenza della preventiva autorizzazione della Azienda ASL di competenza, pena la
risoluzione immediata del contratto.
Art. 21 – PENALITA’
Oltre alle forniture “in danno” previsti in caso di mancate consegne entro i termini
contrattualmente dovuti, ogni Azienda Sanitaria applicherà le seguenti penalità:
per ogni giorno di ritardo della fornitura
per ogni fornitura non effettuata
per ogni assistenza tecnica come da programma non effettuata
€. 200,00;
€. 500,00;
€. 200,00,
sono a carico delle ditte aggiudicatarie eventuali responsabilità civili e penali per danni causati
all’utente.
Art.22 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Ogni fornitore aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti
dal contratto di appalto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed
integrazioni. Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni.
Ogni fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi
nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso in cui
non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del rapporto
contrattuale oggetto di questo capitolato.
Dichiara infine di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili ai sensi
dell’art 17 L. 12.03.1999 n. 68.
Art.23 - FORO COMPETENTE
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Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’esecuzione del contratto
saranno di esclusiva competenza del Foro di Potenza.
ART 24 - RISOLUZIONE E RECESSO
Risoluzione per inadempimento - In caso di inadempienza, le parti interessate hanno
facoltà di risolvere il contratto a norma del disposto degli artt. 1453 (disposizioni generali sulla
risoluzione per inadempimento), 1497 (mancanza di qualità), 1564 (risoluzione per inadempimento
relativo a singole prestazioni) del Codice Civile. Ciascuna Azienda ASL ha facoltà di risolvere il
contratto di appalto per inadempimento dell’affidatario in via amministrativa, secondo le modalità e le
condizioni previste in merito dalla vigente normativa.
Qualora la prestazione divenga eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, l’Azienda può chiedere alla controparte di modificare equamente le
condizioni del contratto, o risolvere il contratto a norma dell’art. 1467 del c.c. con gli effetti stabiliti
dall’art. 1458 dello stesso. E’ altresì possibile risolvere il contratto qualora l’indagine annuale di cui
all’art. 6 relativamente ai dati archiviati e alle modalità di esecuzione del servizio, evidenziasse un
risultato ritenuto insufficiente se superiore al 30% delle risposte ricevute su almeno il 25% degli utenti
serviti, attestata da apposita relazione annuale dei centri prescrittori.
Facoltà di recesso - Nel caso di trasformazioni tecnico-organizzative che rendano superfluo
il rapporto contrattuale in essere, l’Azienda ha facoltà di recedere dal contratto, previo pagamento delle
prestazioni già rese.
Recesso unilaterale in seguito a innovazione tecnologica - Qualora la Ditta fornitrice non
sia in grado di procurare all’Azienda beni o servizi contenenti l’innovazione tecnologica richiesta, o
beni diversi da quelli divenuti obsoleti, a condizioni ritenute complessivamente valide dall’Azienda, la
stessa ha facoltà di recedere dal contratto, previo pagamento delle prestazione già rese.
Cancellazione dall’Elenco fornitori qualificati della Regione Basilicata - In caso di
recesso per inadempimento contrattuale e specificatamente mancato superamento indagine annuale.
Art.25 – RINVIO
Per le condizioni generali di fornitura, nonché per ogni ulteriore caso non previsto, varranno
le norme del Codice Civile.
Il presente capitolato consta di quattordici pagine e di venticinque articoli che la Ditta
concorrente sottoscrive per integrale accettazione.
IL DIRETTORE GENERALE
________________________
Ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto legale rappresentante dichiara di approvare ed
accettare esplicitamente le clausole di cui agli art. 4 (durata e rinnovi), 15 (prezzi), 16 (pagamenti ed
interessi di mora), 21 (clausola penale) e 23 (foro competente) del presente capitolato.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
_______________________________________________
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Allegato A)
CODICE ETICO
PER MANTENERE LA CONDOTTA E L'INTEGRITA' ETICA DEL SERVIZIO LA DITTA SI IMPEGNA A
RISPETTARE INTEGRALMENTE QUANTO SOTTOINDICATO:
l. Prestare il più alto livello di assistenza e cura con puntualità, competenza e nel rispetto della salute e della
sicurezza del paziente;
2. Servire tutti i pazienti senza distinzioni di razza, credo, nazionalità o causa di malattia,
3. Fornire apparecchiature e servizi di qualità per le cure domiciliari in linea con le esigenze dei pazienti;
4. Istruire i pazienti e/o gli addetti alle cure domiciliari sul corretto utilizzo delle apparecchiature;
5. Spiegare ai pazienti e/o agli addetti alle cure domiciliari, in maniera completa ed accurata, i diritti e gli
obblighi concernenti i noleggio, la vendita e il servizio delle apparecchiature medicali per il domicilio;
6. Rispettare la natura confidenziale dei documenti riguardanti i pazienti e non divulgare tali informazioni senza
autorizzazione, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge;
7. Sviluppare, divulgare e migliorare le conoscenze e le competenze professionali al fine di garantire ai pazienti le
apparecchiature ed i servizi più aggiornati;
8. Migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria garantendo alla Comunità i migliori prodotti e servizi, basati sulle
tecnologie più avanzate;
9. Uniformarsi ai più rigorosi requisiti in tema di sicurezza dei prodotti, dei servizi e degli impianti a salvaguardia
della Comunità, del Personale e nel rispetto dell'ambiente in cui operiamo;
10. Svolgere con onestà, lealtà e responsabilità l'attività di assistenza e cure a domicilio, guidati dai più alti
principi etici, nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali e locali che definiscono l'attività di assistenza e
dure a domicilio;
11. Evitare ogni e qualsiasi "Condizione di riferimento obbligata", per mezzo della quale i pazienti siano spinti ad
utilizzare un determinato fornitore di apparecchiature medicali o servizi sanitari per il domicilio in contrasto con i
diritti del paziente di scegliere il fornitore di suo gradimento;
12. Agire responsabilmente, basandosi su regole di integrità morale e stili di comportamento che rendano l'attività
di assistenza e cure a domicilio inattaccabile in tutti gli aspetti della professione.
Firma del Legale rappresentante della ditta
___________________________________
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