regolamento attivita` libero-professionale

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto
AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 – COD U.L.SS. 006 – COD.FISC. E P.IVA
02441500242
--=--
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE
Approvato con deliberazione del 22 dicembre 2015 n. 944
INDICE
PREMESSA
ART. 1 ATTIVITA' OGGETTO DEL REGOLAMENTO: DEFINIZIONI
pag. 3
ART. 2 CATEGORIE PROFESSIONALI
pag. 3
ART. 3 MODALITA' D'ESERCIZIO, DIVIETI E LIMITAZIONI
pag. 4
ART. 4 DIRIGENTI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
pag. 5
ART. 5 INDIVIDUAZIONE SPAZI, POSTI LETTO E MODALITA’
ORGANIZZATIVE
ART. 6 ORARI
pag. 6
pag. 7
ART. 7 DETERMINAZIONE TARIFFE
pag. 8
ART. 8 MODALITA' DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
pag. 9
ART. 9 AUTORIZZAZIONE E COMPETENZE
pag. 10
ART. 10 LIBERA PROFESSIONE RESA AL DOMICILIO
DELL’UTENTE
ART. 11 ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
pag. 11
ART. 12 ATTIVITA’ DIVERSE DALL’ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE
pag. 13
ART. 13 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE
pag. 14
ART. 14 UTILIZZO FONDI
pag. 14
ART. 15 PIANO AZIENDALE SULL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
pag. 15
ART. 16 INFORMAZIONI ALL'UTENZA
pag. 15
ART. 17 ORGANISMO PARITETICO DI VERIFICA
pag. 16
ART. 18 NUCLEO OPERATIVO
pag. 16
ART. 19 SANZIONI
pag. 17
ART. 20 COPERTURA ASSICURATIVA
pag. 18
ART. 21 RINVIO
pag. 18
ADDENDUM SULLE ATTIVITA’ AZIENDALI A PAGAMENTO
pag. 12
pag. 20
PREMESSA
Il presente Regolamento definisce le condizioni per l’esercizio dell’attività liberoprofessionale da parte dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del
ruolo sanitario, a rapporto di lavoro esclusivo, con l’obiettivo di garantire al cittadino la
libera scelta, basata sul rapporto fiduciario, delle prestazioni sanitarie intese come
offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi all’utenza.
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Esso tiene conto dei principi, dei criteri e delle modalità applicative stabiliti dal D.Lgs.
502/92 e s.m.i., dal D.P.C.M. 27/03/2000, dai CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 e seguenti delle
Aree Medica e Veterinaria e S.P.T.A., dal D.Lgs. 254/2000, dalle Linee guida della
Regione Veneto approvate con D.G.R.V. 2/5/2001 n. 1049 ed integrate con D.G.R.V.
11/2/2005 n. 360 nonché dalle indicazioni della nota regionale prot.776879/5000 del
15/11/2005, dalla Legge 3 agosto 2007 n. 120, D.G.R.V. 2538/2011, Legge 8/11/2012
n. 189 (decreto Balduzzi) e D.G.R.V. n. 2621/2012.
Art. 1 – ATTIVITA' OGGETTO DEL REGOLAMENTO: DEFINIZIONI
Libera professione intramuraria individuale e/o di équipe (ex art. 55
co. 1 lett. a), b) e c) C.C.N.L. 8/6/2000), ovvero, attività che il personale
esercita, individualmente o in équipe, fuori dell’orario di lavoro e delle
attività previste dall’impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi
comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di ricovero
in regime sia ordinario che diurno:
a) attività libero-professionale individuale, caratterizzata dalla scelta
diretta del singolo professionista, al quale viene richiesta la prestazione da
parte del cittadino;
b) attività libero-professionale in équipe, svolta in équipe all’interno delle
strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte
dell’utente, singolo o associato, anche attraverso forma di rappresentanza,
all’équipe, senza scelta nominativa del professionista;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento
da singoli utenti svolta, sia individualmente che in équipe, in strutture di
altra azienda del S.S.N. o in altra struttura sanitaria non accreditata,
previa convenzione con le stesse.
Attività aziendali a pagamento (ex artt. 55 co. 1 lett. c) e 58 co. 2, 7 e 9
del C.C.N.L. 8/6/2000 delle Aree M.V. e S.P.T.A.): partecipazione ai
proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi (utenti
singoli, associati, aziende o enti) all’Azienda, anche al fine di consentire la
riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall’Azienda
stessa, sentite le équipes delle Unità Operative interessate. Tale attività
può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività liberoprofessionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività
ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le
specifiche risorse introitate.
Attività aggiuntive ed integrative delle attività istituzionali (ex art. 55
co. 2 C.C.N.L. 8/6/2000, art. 14 co. 6 C.C.N.L. 3/11/2005 e legge n.
1/2002), richieste dall’Azienda e concordate con i propri dirigenti, in via
eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di
acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di
organico ed impossibilità, anche temporanea, di coprire i relativi posti con
personale in possesso dei requisiti di legge.
Art. 2 - CATEGORIE PROFESSIONALI
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il
personale medico, chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità
della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi)
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nonché, ai soli fini dell'attribuzione dei compensi, al restante personale sanitario
(dirigente e del Comparto) dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare
l'esercizio dell'attività libero-professionale.
2. Le disposizioni del presente atto si applicano, nel rispetto degli specifici accordi
convenzionali, anche al personale universitario operante con compiti istituzionali
presso le Unità Operative dell'Azienda.
Art. 3 – MODALITA' D'ESERCIZIO, DIVIETI e LIMITAZIONI
1. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria non deve essere in
contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda e deve essere organizzato in
modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto da parte del
personale e la piena funzionalità dei servizi nonché assicurare il necessario
riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale dipendente.
2. L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il
personale che, in ragione delle prestazioni svolte e della disciplina di
appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria
struttura e nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore
Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS.
maggiormente rappresentative della dirigenza medico-veterinaria e sanitaria, ad
esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente
a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di
un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina stessa.
3. In regime di libera professione possono essere eseguite di norma le prestazioni
erogate in regime istituzionale, espressamente previste nel Nomenclatore
Tariffario Regionale e/o tariffazioni aziendali vigenti, fatta salva eventuale deroga
previa valutazione da parte dell’Azienda.
4. L'attività libero-professionale deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro, dei
turni di pronta disponibilità e dei servizi di guardia e deve essere organizzata e
proposta in modo tale da rendere evidente che trattasi di attività distinta da
quella istituzionale.
5. L’attività in libera professione non può globalmente comportare, per ciascun
dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello
assicurato per i compiti istituzionali. Per l’attività di ricovero la valutazione è
riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
Per quanto concerne in particolare l’attività di consulenza effettuata in
convenzione (ex art. 58 co. 2 dei CC.CC.NN.LL. dell’8.6.2000) non potrà essere
previsto un impegno medio orario superiore alle 48 ORE SETTIMANALI
COMPLESSIVE (comprese le ore di lavoro straordinario) (art. 14, comma 1, L. 30
ottobre 2014 n. 161. Concorrono al raggiungimento di tale tetto anche le ore
eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 55
dei CC.CC.NN.LL. dell’8.6.2000.
6. A tal fine il Direttore Generale concorda, in sede di definizione annuale di budget,
con le équipes interessate, i volumi di attività istituzionale che devono essere
comunque assicurati in relazione al volume dell’attività libero-professionale.
7. L’attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte dell’apposito
Organismo e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione
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del diritto all’attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al
presente regolamento o di quelle contrattuali.
8. Non possono essere eseguite in libera professione, ai sensi della normativa
vigente, le seguenti prestazioni:
- prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentali urgenti, come da
richiesta medica;
- ricoveri d’urgenza in tutte le Unità Operative;
- ricoveri ordinari nelle Unità Operative di Terapia Intensiva e Rianimazione,
UCIC.
9. Nello svolgimento delle attività libero-professionali non è consentito l’uso del
ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
10.L’esercizio della libera professione intramuraria, compreso il supporto (della
dirigenza), non è consentito al:
- personale dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo;
- personale dirigente ammesso all’impegno orario ridotto. La sospensione di tale
diritto vige per tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto (art. 4, comma 12,
del C.C.N.L. integrativo 22/2/2001).
11.L’attività di supporto alla libera professione intramuraria non è consentita al:
- personale del Comparto con rapporto di lavoro ad orario ridotto, sia orizzontale
che verticale.
12.Il dirigente a rapporto esclusivo non può esercitare alcun’ altra attività, oltre alla
libera professione intramuraria, resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle
attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza (art. 72,
comma 7, L. 448/98).
13.Il personale dipendente non può esercitare attività libero-professionale presso
strutture private accreditate con il S.S.N. compresi gli ospedali classificati ovvero
strutture dichiarate “presidio dell’U.L.SS” (ex D.G.R.V. n. 2358/2011).
14.L’esercizio della libera professione intramuraria compreso il supporto alla stessa
non è consentito al personale dipendente (della dirigenza e del Comparto), nelle
giornate di sciopero, ferie e ferie aggiuntive per rischio radiologico (nota prot. n.
735949/50.00.12 del 22.12.2006 della Regione Veneto), malattia e infortunio.
Al personale dipendente (della dirigenza e del Comparto) non è altresì consentito
l’esercizio della libera professione intramuraria compreso il supporto, nel giorno
in cui usufruisce di assenze.
Art. 4 - DIRIGENTI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
1. Per i dirigenti a rapporto non esclusivo la normativa vigente fa divieto, senza
eccezione alcuna, di svolgere attività libero-professionale intramuraria, ivi
comprese le prestazioni richieste ad integrazione dell’attività istituzionale
dall’Azienda ai propri dirigenti (cd. acquisto di prestazioni aggiuntive ai sensi
dell’art. 55 co. 2 dei CC.CC.NN.LL. 8 giugno 2000 delle Aree della Dirigenza
Medica, Veterinaria e Sanitaria) e le attività di consulenza in libera professione
(ex art. 58 co. 2 C.C.N.L. 8/6/2000).
2. L’attività libero-professionale extramuraria, come previsto dall’art. 1, comma 5, L.
662/96, non può essere svolta presso:
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a. la struttura sanitaria di appartenenza
b. le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quelle di appartenenza
c. le strutture sanitarie accreditate anche parzialmente.
3. L’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria non esonera il
dirigente sanitario dal dare la propria totale disponibilità, nell’ambito
dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo
svolgimento delle attività professionali di competenza.
4. L’accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi
abbia interesse, al Direttore Generale (L. n. 662 del 23/12/1996).
Art. 5 - INDIVIDUAZIONE
ORGANIZZATIVE
SPAZI,
POSTI
LETTO
e
MODALITA’
Attività in regime ambulatoriale
1. L'attività libero-professionale in regime ambulatoriale, in ambito ospeda1iero,
viene svolta presso il “Poliambulatorio Ospedaliero” o presso gli ambulatori delle
singole Unità Operative.
2. L'attività libero-professionale in regime ambulatoriale, in ambito territoriale,
viene svolta presso le sedi del Distretto Socio Sanitario e del Dipartimento di
Prevenzione.
3. Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale in regime ambulatoriale non
possono essere, come disponibilità temporale, inferiori al 10% e superiori al 20%
di quelli destinati all'attività istituzionale (art. 5 D.P.C.M. 27/03/2000).
4. Non è comunque consentito l’esercizio dell’attività libero-professionale negli spazi
non autorizzati.
5. L’attività libero-professionale ambulatoriale deve essere effettuata in regime di
timbratura, al di fuori dell’orario normale di lavoro, mediante l’utilizzo di apposito
codice di causalizzazione.
Attività in regime di ricovero
1. La libera professione in regime di ricovero utilizza posti letto a tal fine individuati
negli Ospedali dell’Azienda.
2. La disponibilità di posti letto per l’attività libero-professionale programmata deve
essere assicurata entro i limiti fissati (ex art. 5 co. 3 D.P.C.M. 27/03/2000: la
quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale non può essere
inferiore al 5% e superiore al 10% dei posti letto delle Unità Operative
interessate) con la precisazione che il loro mancato utilizzo consente il loro
impiego per l’attività istituzionale.
3. L’individuazione della percentuale degli spazi e dei posti letto viene effettuata dai
Direttori delle DD.MM.OO., dal Responsabile del Coordinamento dei Direttori di
Distretto Socio-Sanitario e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione,
ciascuno per l’area di rispettiva competenza.
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4.
Al paziente ricoverato in regime libero-professionale sono dovute, senza
compensi aggiuntivi, tutte le prestazioni normalmente erogate in regime di
ricovero ordinario.
5. L’obbligo della pausa, nel rispetto delle disposizioni aziendali vigenti, vale anche
per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria (sia per il regime
ambulatoriale che di ricovero), comprese le attività aggiuntive ed integrative delle
attività istituzionali (ai sensi dell’art. 55 co. 2 C.C.N.L. 8/6/2000).
Art. 6 - ORARI
Attività in regime ambulatoriale
1. L'attività libero-professionale ambulatoriale deve essere svolta in fasce orarie
programmate e distinte da quelle ordinarie di servizio, preferibilmente dal lunedì
al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 19.30 e, al sabato e nei giorni festivi, dalle ore
8,00 alle ore 14,00.
2. I Direttori delle DD.MM.OO., del Coordinamento dei Direttori di Distretto SocioSanitario e del Dipartimento di Prevenzione, per le rispettive aree di competenza,
valutano con i Direttori delle UU.OO. interessate la compatibilità delle fasce
orarie prescelte con l’organizzazione delle attività istituzionali.
3. Modifiche all’orario di esercizio dell’attività libero-professionale, rispetto a quelle
definite negli atti autorizzativi, devono avere carattere meramente eccezionale:
possono essere concesse in seguito alla verifica della disponibilità degli spazi,
solo previa richiesta scritta del Professionista,
4. La rilevazione dell’orario deve avvenire per il tramite di sistemi oggettivi (badge).
5. L’attività libero-professionale ambulatoriale deve essere svolta negli orari stabiliti
in regime di timbratura mediante l’utilizzo di apposito codice di causalizzazione.
Ove non fosse possibile la rilevazione dell’orario tramite i sistemi oggettivi
(badge), la timbratura causalizzata viene sostituita dal tempo standard
predefinito sulla base del tempo impiegato per l’esecuzione della medesima
prestazione in regime istituzionale (es. Patologia Clinica, Radiologia,
Neuroradiologia, Medicina Nucleare, ecc.). La deroga alla regola della
causalizzazione è autorizzata dal Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni
Sindacali.
Attività in regime di ricovero
1. L’utilizzo delle sale operatorie per l’attività libero-professionale deve essere
programmato e compatibile con l’orario ordinario dedicato all’attività
istituzionale, senza interferire con lo stesso e secondo quanto stabilito dai
Direttori delle DD.MM.OO., ai quali compete anche la relativa verifica.
2. L’attività libero-professionale in regime di ricovero deve essere effettuata in
regime di timbratura, al di fuori dell’orario normale di lavoro, mediante l’utilizzo
di apposito codice di causalizzazione.
3. I Direttori di Unità Operativa Complessa possono richiedere al Servizio Risorse
Umane e Relazioni Sindacali cui compete la verifica degli orari, reports di
controllo sul personale dipendente loro assegnato, contenenti dati incrociati tra
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presenza in orario di servizio e orari di effettuazione dell’attività liberoprofessionale.
Art. 7 - DETERMINAZIONE TARIFFE
1. Le tariffe per l'attività libero-professionale sono definite dalla Direzione
Amministrativa dell’Ospedale in accordo con il dirigente interessato.
2. Nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto dei criteri generali previsti
dalla vigente normativa. In particolare:
a. le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi diretti ed indiretti
sostenuti dall’Azienda, evidenziando analiticamente le singole voci che le
compongono;
b. le tariffe non possono essere di importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti
disposizioni normative a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa
sanitaria (ticket) per le corrispondenti prestazioni;
c. le tariffe devono essere rispettose dei vincoli ordinistici, tenendo conto degli
importi fissati per ciascuna prestazione dai vigenti nomenclatori tariffari
regionali.
3. Le tariffe sono periodicamente verificate allo scopo di individuare eventuali
disavanzi, nel qual caso il Direttore Generale è obbligato ad assumere i
provvedimenti necessari compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del
servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie (art. 3, co. della L. n.
724/1994).
Attività in regime ambulatoriale
1. Le tariffe dell’attività in regime ambulatoriale comprendono le seguenti voci:
a. Onorario: viene stabilito dal Sanitario o dall'équipe per la singola
prestazione; all'onorario va aggiunta la quota IRAP nella percentuale di legge;
b. Quota Amministrazione: 8% dell'onorario, di cui 3% per costi generali
(utenze, utilizzo spazi) e 5% per costi organizzativi (gestione prenotazioni,
riscossioni, programmazione attività);
c. Fondo di perequazione medici: 5% dell’onorario da destinare ai Sanitari che
abbiano limitata possibilità di esercitare attività libero-professionale
intramuraria;
d. Fondo attività istituzionale (ex decreto Balduzzi): 5% dell’onorario da
destinare all’Azienda per interventi di prevenzione o per l’acquisto di
prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d’attesa;
e. Fondo altro personale: 3% dell’onorario da destinare al costo del personale
dedicato alla libera professione e alle restanti categorie (ruolo sanitario e non
- dirigenti e non) che collabora ad assicurare l'esercizio della libera
professione all'interno delle strutture aziendali;
f. Personale di supporto (ove richiesto): il compenso è definito su basa oraria
secondo gli accordi sindacali di riferimento; l’orario aggiuntivo effettuabile da
ogni singolo dipendente non può essere superiore a n. 6 ore settimanali;
g. Costo materiali: comprende il costo dei materiali utilizzati e la quota di
ammortamento-manutenzione delle attrezzature eventualmente utilizzate
secondo le indicazioni fornite dal Servizio Controllo di Gestione.
2. Eventuali modifiche all'onorario delle prestazioni ambulatoriali, compreso
l’inserimento di nuove prestazioni, dovranno essere richieste dal Sanitario con
congruo anticipo al fine di garantire una corretta informazione all’utente.
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Attività in regime di ricovero
3. Le tariffe dell’attività in regime di ricovero comprendono le seguenti voci:
a. Onorario: nella misura stabilita dal medico o dall'équipe per la specifica
prestazione; all’onorario va aggiunta la quota IRAP nella percentuale di legge;
b. Quota Amministrazione: 30% del corrispondente D.R.G.;
c. Fondo di perequazione: 5% del valore del D.R.G. da destinare al personale
che abbia limitata possibilità di esercitare attività libero-professionale
intramuraria;
d. Fondo attività istituzionale (ex decreto Balduzzi): 5% dell’onorario da
destinare all’Azienda per interventi di prevenzione o per l’acquisto di
prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi d’attesa;
e. Fondo altro personale: 3% del valore del D.R.G. da destinare al costo del
personale dedicato alla libera professione e alle restanti categorie (ruolo
sanitario e non - dirigenti e non) che collabora ad assicurare l'esercizio della
libera professione;
f. Personale di supporto: il compenso è definito a prestazione secondo gli
accordi sindacali di riferimento.
4. Qualora l'attività erogata non rientri nei livelli essenziali di assistenza assicurati
dal S.S.N., all'utente sarà imputato l'intero onere del ricovero.
5. E’ riconosciuta la facoltà al paziente ricoverato di chiedere in forma scritta, con
oneri a proprio carico, la consulenza/consulto di specialisti sia interni che
esterni all’Azienda. Di tale richiesta va comunque informato il Direttore dell’Unità
Operativa. Gli specialisti esterni (non dipendenti dell’Azienda) non hanno
copertura assicurativa per R.C.T. da parte dell’Azienda.
6. Qualora fosse rilevata, nell’esecuzione degli interventi in regime di libera
professione, la presenza di personale dipendente o a contratto non avente titolo
per prendervi parte, l’Azienda provvederà a trattenere dai compensi delle équipe
le relative quote economiche.
7. Eventuali modifiche all'onorario delle prestazioni di ricovero, compreso
l’inserimento di nuovi interventi operatori, dovranno essere richieste dal
Sanitario con congruo anticipo al fine di garantire una corretta informazione
all’utente.
Art. 8 - MODALITA' DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Attività in regime ambulatoriale
1. Per le prestazioni in regime ambulatoriale l’utente si rivolge al Centro Unico di
Prenotazione (C.U.P.) - “Ufficio prenotazione libera professione” e concorda la
data e l’orario della prestazione dopo essere stato informato dei relativi costi. La
prenotazione può essere effettuata anche telefonicamente o tramite web con
modalità on line.
2. Le prenotazioni per le prestazioni ambulatoriali in libera professione e la tenuta
delle relative liste di prenotazione sono gestite separatamente rispetto a quelle
per l’attività istituzionale tramite il C.U.P. o, eccezionalmente, tramite le
segreterie di ciascuna Unità Operativa, su procedura informatica del C.U.P.
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3. L’Azienda, nell’ipotesi di mancata disdetta della prestazione libero-professionale
regolarmente prenotata, chiederà all’utente un indennizzo a titolo risarcitorio pari
al 50% della tariffa prevista per la prestazione prenotata. L’Azienda si farà carico
della procedura amministrativa per il recupero dell’indennizzo. L’indennizzo sarà
ripartito in parti uguali tra lo specialista e l’Azienda; quest’ultima provvederà
altresì a risarcire l’eventuale personale di supporto diretto della prestazione
prenotata e non effettuata. Il presente comma sarà efficace non appena sarà
implementato il sistema di comunicazione/informazione all’utenza.
4. Prima della prestazione, l’utente è tenuto ad effettuare il pagamento o presso gli
sportelli Cassa o tramite le riscuotitrici automatiche ovvero tramite web con
modalità on line. In caso di mancato pagamento e/o prenotazione, la prestazione
ambulatoriale di norma non può essere effettuata.
5. In caso di assenza, di impedimento o di modifiche dell’orario di esercizio
dell’attività libero-professionale o comunque di spostamenti di pazienti già
prenotati, lo specialista deve darne comunicazione, di norma, al C.U.P. con un
preavviso di almeno 5 giorni, fatti salvi casi e situazioni particolari e/o
eccezionali che saranno valutati di volta in volta dall’Azienda.
Attività in regime di ricovero
6. Per l’attività in regime di ricovero è compito del Medico informare il paziente sul
tipo di intervento cui dovrà essere sottoposto, nonché compilare per la parte di
competenza il modulo previsto per la stesura del relativo preventivo di spesa che
il paziente presenterà all’Ufficio Accettazione Ricoveri per ottenere le informazioni
sui costi del ricovero.
7. E’ competenza dell’Ufficio Accettazione Ricoveri far sottoscrivere il preventivo di
spesa.
8. Il Medico titolare della prestazione libero-professionale provvede a concordare la
data e le modalità di effettuazione dell’intervento.
9. Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente rispetto al ricovero o al
momento del ricovero stesso presso gli sportelli Cassa ovvero con bonifico
bancario. In caso di mancato pagamento il ricovero non può essere effettuato.
Art. 9 - AUTORIZZAZIONE E COMPETENZE
1. Le modalità d'esercizio della libera professione sia in regime ambulatoriale che di
ricovero devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale.
2. L’autorizzazione viene richiesta mediante apposito modulo contenente le seguenti
indicazioni:
- prestazioni erogabili e relative tariffe;
- tempo di esecuzione;
- giorni ed ore riservate all’attività libero-professionale;
- locali di svolgimento;
- eventuale personale di supporto diretto.
3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla Direzione
Amministrativa dell’Ospedale accompagnata dal parere nel quale si attesti che
l’attività libero-professionale rispetta le condizioni stabilite dal presente
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regolamento ed è compatibile con le finalità e le attività istituzionali dell’Azienda.
Tale parere deve essere sottoscritto dal Direttore dell’Unità Operativa di
appartenenza e dal Direttore della Struttura tecnico-funzionale di riferimento
(Ospedale - Direzione Medica -, Dipartimento di Prevenzione, Distretto SocioSanitario).
4. Il rilascio dell’autorizzazione da parte del Direttore Generale avviene entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Per gli aspetti relativi alla procedura di autorizzazione, alla liquidazione dei
compensi al personale, nonché per gli aspetti di natura fiscale, contributiva e
assicurativa è competente la Direzione Amministrativa dell’Ospedale.
6. La gestione delle prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali, delle fasce orarie e
delle liste d’attesa è di competenza del Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.).
7. Il Servizio Finanziario e Fiscale provvede a registrare i ricavi derivanti
dall’esercizio della libera professione in un apposito conto separato del bilancio
dell’Azienda.
8. Compete al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali la verifica degli orari e
delle relative causalizzazioni, i recuperi orari nonché la rilevazione dei volumi
orari individuali, ivi comprese eventuali deroghe a quanto previsto in proposito
dal presente regolamento, previo parere di competenza del Direttore dell’area di
riferimento (Sanitario, Amministrativo, dei Servizi Sociali e della funzione
territoriale).
9. Compete alla Direzione Amministrativa dell’Ospedale l’acquisizione e il controllo
della documentazione, la generale conformità dell’attività libero-professionale alla
vigente normativa e la predisposizione degli atti di liquidazione. Provvede inoltre
a segnalare al Direttore Generale eventuali irregolarità rilevate nonché a
raccogliere i dati e ad inviarli, con cadenza almeno semestrale, all’Organismo di
Verifica di cui al successivo art. 21 per l’espletamento dei compiti di sua
competenza.
10.Compete al Servizio Controllo di Gestione la redazione del report sul volume di
prestazioni rese dai dirigenti in regime istituzionale, report inviato al Nucleo sulla
Libera Professione con cadenza almeno semestrale.
Art. 10 – LIBERA PROFESSIONE RESA AL DOMICILIO DELL’UTENTE (ex art.
58, co. 5, C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e art. 58, co. 8,
C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area Dirigenza S.P.T.A. – limitatamente all’area psicologica).
1. Al dirigente è consentito l’esercizio dell’attività aziendale a pagamento al domicilio
dell’assistito nelle seguenti ipotesi:
a) quando ciò sia reso necessario dalla particolare situazione in cui versa il
richiedente;
b) quando la prestazione abbia, per sua natura, carattere occasionale e
straordinario.
2. L’attività al domicilio dell’assistito:
a) è svolta dal Dirigente, su conforme richiesta formulata dall’assistito
all’Azienda, al di fuori dell’orario di lavoro e dell’impegno di servizio, in fasce
orarie che non contrastino con l’attività istituzionale, in stimbratura;
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b) non deve configurarsi come “presa in carico” del paziente e, quindi, non può
essere ripetuta più volte sulla stessa persona, fatti salvi casi eccezionali, da
dichiarare, di impossibilità al trasporto del paziente;
c) deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore della struttura di
appartenenza del Sanitario (Ospedale, Distretto Socio-Sanitario, etc.), sentito
il Direttore dell’Unità Operativa.
3. Per l’attività resa al domicilio dell’utente la tariffa deve affluire all’Azienda che
provvederà a riconoscere, al dirigente che ha effettuato la prestazione, un onorario
detratte le seguenti quote calcolate sull’onorario stesso:
- il 5% a copertura dei costi dell’Azienda (cd. quota Amministrazione);
- il 5% per il Fondo di Perequazione Medici (cd. F.P.M.);
- il 5% per il Fondo denominato Attività Istituzionale (introdotto dal Decreto
Balduzzi 2012);
- IRAP nella percentuale di legge.
4. L’importo della tariffa deve essere di norma versato prima dell’erogazione della
prestazione presso gli sportelli cassa dell’Azienda o tramite altro mezzo
tracciabile di pagamento.
5. L’attività del presente articolo (esterna all’Azienda) deve essere svolta in regime
di stimbratura.
Art. 11 - ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
1. Le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di
Prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via
istituzionale dal S.S.N., che concorrono a migliorare la disponibilità e a
migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, compresa quella
veterinaria, integrando l’attività istituzionale.
2. Per la loro peculiarità, le attività dei dirigenti sanitari possono essere rese anche
fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti (ad esempio presso
allevamenti di animali da reddito o animali d’affezione per quanto concerne
l’assistenza zooiatrica da parte dei medici veterinari, o presso le fabbriche per gli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 per la tutela della salute dei lavoratori
da parte dei medici competenti, ovvero presso le scuole guida convenzionate con
l’Azienda U.L.SS. ai fini della certificazione dell’idoneità alla guida da parte dei
medici certificatori) con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 15quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche e integrazioni, purché lo svolgimento di tali prestazioni
individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e
garantendo di norma l’equa partecipazione dei componenti delle équipes
interessate.
3. Le suddette tipologie non devono comportare per ciascun dipendente un volume
di prestazioni a parità di complessità superiori a quello assicurato per i compiti
istituzionali, né un volume orario di attività superiore a quello assicurato per lo
svolgimento dei compiti istituzionali.
Alle attività libero-professionali intramurarie dei dirigenti sanitari del
Dipartimento di Prevenzione si applicano le disposizioni del presente
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regolamento, con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei
destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell’attività.
4. Le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di
Prevenzione sono erogate presso le strutture attivate dall’Azienda e devono essere
compatibili con l’etica e la deontologia professionale rispetto al ruolo istituzionale
svolto.
5. L’attività libero-professionale non può essere erogata individualmente a quei
soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i dirigenti sanitari svolgano
funzioni di vigilanza, controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria.
L’incompatibilità con le funzioni svolte è accertata per ciascun dirigente dal
Direttore Generale, correlando l’attività oggetto di libera professione con i compiti
d’istituto del richiedente, sulla base di specifica attestazione del competente
Direttore di Servizio, il quale verifica l’effettiva assenza di conflitti tra l’attività
istituzionale svolta dal dirigente, con riferimento alle specifiche assegnazioni di
incarichi attribuitigli e l’attività libero professionale che si chiede di svolgere.
6. Solo per l’assistenza zooiatrica, per la quale non c’è un obbligo istituzionale di
coprire l’attività, si può prevedere la prestazione notturna o festiva in caso di
necessità.
7. Per quanto riguarda l’autorizzazione all’espletamento dell’attività liberoprofessionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza, si applica l’art.
1 comma 2 del presente regolamento.
8. L’attività libero-professionale se è effettuata all’interno di strutture aziendali deve
essere svolta in regime di timbratura mediante l’utilizzo di apposito codice di
causalizzazione, mentre se l’attività libero-professionale è effettuata all’esterno
dell’Azienda deve essere svolta in stimbratura.
Art. 12 - ATTIVITA’ DIVERSE DALL’ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE
1. Non rientrano fra le attività libero-professionali, ancorché comportino la
corresponsione di emolumenti e indennità, le seguenti attività:
a) partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di
specializzazione e diploma, in qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazioni a commissioni presso enti e ministeri (commissione medica di
verifica di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 278/1998, commissioni per
l’accertamento delle invalidità civili e delle situazioni di handicap, costituite ai
sensi delle leggi 295/1990, 104/1992);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazioni ai comitati scientifici;
f) partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o
sindacale, non in veste di dirigenti sindacali;
g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle
spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine
di lucro, previa comunicazione all’Azienda della dichiarazione, da parte
dell’organizzazione interessata, della totale gratuità delle prestazioni.
2. Le attività e gli incarichi di cui al precedente comma possono essere svolti previa
autorizzazione dell’Azienda (ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165), che dovrà
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valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell’impegno richiesto o
degli eventuali emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l’attività e gli
impegni istituzionali.
Art. 13 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE
1. L’Azienda fornisce il personale di supporto necessario per lo svolgimento
dell’attività libero-professionale con le seguenti modalità:
a. personale di supporto diretto, costituito dagli operatori che forniscono
un’attività infermieristica, tecnica e di altre professionalità, direttamente
connessa alla effettuazione della prestazione libero professionale. Tale
attività di supporto è limitata al solo personale a tempo pieno, individuato
dal singolo professionista d’intesa con la Direzione delle singole Unità
Operative interessate.
L’attività di supporto diretto costituisce dovere di servizio se effettuata
nell'ambito dell'orario di lavoro; ha invece carattere di volontarietà, ed è
quindi compensata secondo tariffe stabilite, previa contrattazione con le
00.SS. del relativo comparto, se prestata in aggiunta all'orario di lavoro.
Detta attività è effettuata al di fuori dell’orario di lavoro ed in regime di
timbratura mediante l’utilizzo di apposito codice di causalizzazione.
b. personale di supporto indiretto, è costituito dal personale, di qualunque
ruolo, che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero
professionale. Tale attività è prestata dal personale addetto alle
prenotazioni, dal personale non di supporto diretto addetto all'Unità
Operativa dove si svolge l'attività libero-professionale, dal personale
addetto allo sviluppo delle tariffe, agli orari, agli ambulatori, alla
predisposizione delle liquidazioni dei pagamenti e alle riscossioni.
L'eventuale attribuzione di un orario aggiuntivo al personale dipendente
per lo svolgimento della predetta attività comporta il riconoscimento delle
quote economiche previste per il personale che svolge attività di supporto
diretto, attinte dall'apposito fondo. Detta attività è effettuata al di fuori
dell’orario di lavoro ed in regime di timbratura mediante l’utilizzo di
apposito codice di causalizzazione.
2. L’orario complessivo, per il personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione,
ed amministrativo, degli istituti inerenti alla libera professione dovrà essere
determinato tenendo conto del limite di 48 ore settimanali previsto dall’art. 4 del
D.Lgs. n. 66/2003.
Art. l4 - UTILIZZO DEI FONDI
1. Fondo perequazione personale sanitario.
Il fondo costituito dalla quota del 5% calcolata sull'onorario per attività liberoprofessionale viene utilizzato per i dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario
che, per motivi istituzionali, hanno limitata possibilità di svolgere attività liberoprofessionale, secondo individuazione annuale dell'Azienda in sede di
contrattazione integrativa. L'importo erogabile non può essere superiore alla
media dei compensi percepiti dai dirigenti che svolgono attività liberoprofessionale.
2. Fondo altro personale.
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Il fondo - costituito dalla quota del 3% dell’onorario della libera professione o del
D.R.G., dalla quota “Amministrazione” del 5% dell’onorario per costi organizzativi
- viene utilizzato per il personale che ha prestato "attività di supporto indiretto" di
cui all'art. 13 con aggiunta di orario non superiore a n. 3 ore settimanali,
elevabili fino ad un massimo di n. 4 ore per esigenze di servizio documentate e
motivate, previa autorizzazione della Direzione Generale.
3. Fondo attività istituzionale (ex Decreto Balduzzi).
Il fondo, costituito dalla quota del 5% dell’onorario del libero professionista, è
vincolato ad interventi di prevenzione e/o volto alla riduzione delle liste d'attesa.
Art. 15 – PIANO AZIENDALE SULL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
1. Sono previsti controlli periodici tesi a verificare che l’attività libero-professionale
delle singole Unità Operative non sia prevalente rispetto a quella istituzionale,
secondo quanto stabilito dal vigente Piano aziendale, in attuazione della legge 3
agosto 2007 n. 120 e qui integralmente richiamato.
2. Oltre ai volumi complessivi di attività di cui al comma precedente, l’Azienda
verifica, con cadenza semestrale e per singolo dirigente, che il volume orario
dedicato all’attività libero professionale, in tutte le sue tipologie, non sia
superiore a quello istituzionale.
Art. 16 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA
Attività in regime ambulatoriale
1. Le informazioni all’utenza in materia di libera professione ambulatoriale sono
garantite dallo sportello dedicato presso il Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.) .
2. Detto Servizio fornisce adeguate indicazioni relativamente a:
- elenco dei sanitari che esercitano la libera professione;
- tipologia di prestazioni erogabili;
- giorni e fasce orarie di attività libero-professionale dei singoli Sanitari;
- tariffe applicate per ciascuna tipologia di prestazione e previsione complessiva
di spesa;
- modalità di prenotazione e pagamento.
3. Il Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.) fornisce inoltre, informazioni e
prenotazioni generali in merito alle strutture sanitarie private accreditate e
convenzionate che eseguono la medesima prestazione in regime istituzionale.
Attività in regime di ricovero
1. Le informazioni all’utenza in materia di libera professione di ricovero sono
garantite dall’Ufficio Accettazione Ricoveri.
2. Detto
-
Ufficio fornisce adeguate indicazioni relativamente a:
elenco dei sanitari che esercitano la libera professione;
tipologia di prestazioni erogabili;
tariffe applicate per ciascuna tipologia di prestazione e previsione
complessiva di spesa;
- modalità di prenotazione e pagamento.
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Art. 17 - ORGANISMO PARITETICO DI PROMOZIONE E VERIFICA
1. L'attività libero-professionale viene verificata da un apposito "Organismo
paritetico di verifica" così composto:
- il Direttore del Servizio C.U.P., con funzioni di Presidente
- il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza
- il Direttore della Direzione Amministrativa dell’Ospedale
- il Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali
- quattro Rappresentanti designati congiuntamente e a maggioranza dalle
OO.SS. della dirigenza sanitaria.
2. L’Organismo ha durata biennale ed i componenti possono delegare un sostituto
in caso di impossibilità di partecipare alle riunioni.
3. L’Organismo dovrà riunirsi almeno una volta al semestre e ogniqualvolta se ne
ravvisi la necessità per verificare e valutare:
a) la situazione degli spazi, dei posti letto, dei servizi di diagnostica
strumentale da utilizzare per l'attività libero-professionale nonché del loro
effettivo utilizzo;
b) i dati relativi all’attività libero-professionale e gli effetti di essa sulla
organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del
rispetto dei volumi di attività libero-professionale effettuati dai singoli
dirigenti e con le équipes in rapporto con i volumi di attività istituzionale
erogati;
c) la situazione in ordine al numero dei sanitari che operano in libera
professione;
d) ogni altra problematica inerente al rapporto tra le prestazioni istituzionali
e quelle rese in libera professione intramuraria;
e) il rispetto delle condizioni stabilite dal presente Regolamento e le eventuali
proposte di modifica;
f) ogni altra problematica che gli venga sottoposta dal Direttore Generale.
4. All’Organismo di verifica competono i pareri richiesti dal Direttore Generale sugli
eventuali provvedimenti di sospensione della autorizzazione, sull’applicazione di
sanzioni, nonché il coordinamento tra il Nucleo Operativo sulla Libera
Professione e l’Organismo medesimo.
5. I risultati delle riunioni formeranno oggetto di apposito verbale da inoltrare al
Direttore Generale dell'Azienda al quale, con cadenza almeno annuale, sarà
fornita anche una relazione dell’attività svolta da parte del suo Presidente. La
suddetta relazione sarà trasmessa alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale a
cura dello stesso Direttore Generale.
Art. 18 - NUCLEO OPERATIVO SULLA LIBERA PROFESSIONE
1. Gli adempimenti organizzativi-gestionali della libera professione sono verificati
congiuntamente da un apposito nucleo operativo i cui componenti sono i
direttori dei seguenti Servizi:
- Direzione Amministrativa dell’Ospedale
- Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali
- Servizio Centro Unico di Prenotazione
- Direzione Medica Ospedaliera.
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2. Il Nucleo deve riunirsi almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta
ciò si renda necessario per assicurare il regolare e normale esercizio dell’attività
libero-professionale. In particolare, il Nucleo è organismo strumentale ed
istruttorio per la gestione della libera professione: tra gli altri compiti e
funzioni, raccoglie i dati e le informazioni necessarie per le funzioni di verifica e
controllo da sottoporre all’Organismo Paritetico di Promozione e Verifica
previsto dal vigente regolamento.
Art. 19 – SANZIONI
1. Il Direttore Generale provvede, sentito l’Organismo Paritetico di Promozione e
Verifica, alla comminazione di sanzioni in caso di violazione da parte dei
Professionisti degli obblighi posti dalle disposizioni normative e dal presente
regolamento.
2. Le sanzioni potranno consistere, a seconda della gravità dell’infrazione, in:
- sanzioni economiche;
- sospensione dell’autorizzazione;
- revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero-professionale.
3. L’Azienda procederà alla contestazione dell’infrazione rilevata.
In nessun caso potrà comminare la sanzione nei confronti dell’Unità
Operativa/Struttura/Servizio o del singolo Dirigente interessato senza previa
acquisizione delle controdeduzioni, valutate unitamente al comportamento che
ha determinato la reiterazione dell’infrazione nonché alla generale condotta
tenuta dall’Unità Operativa/Struttura/Servizio o dal singolo Dirigente coinvolto
nell’adempimento dei propri doveri.
Le violazioni che saranno oggetto di sanzioni, di cui al precedente co. 2, sono le
seguenti:
a) In caso di assenza o di impedimento ingiustificato dell’ambulatorio-seduta
libero-professionale del dirigente interessato, l’Azienda richiederà al
medesimo dirigente la corresponsione dei relativi costi aziendali sostenuti.
b)
In caso di reiterate (dal verificarsi del secondo episodio) ed ingiustificate
modifiche dell’orario di esercizio dell’attività libero-professionale o comunque
di spostamenti di pazienti già prenotati, senza preavviso (di norma) di almeno
5 giorni al C.U.P., l’Azienda si tratterrà dai compensi libero-professionali del
dirigente interessato, una quota pari ad € 10,00 a prestazione.
c)
Rapporto tra attività libero professionale e istituzionale maggiore > di 1:
- Diffida formale al Direttore dell’Unità Operativa/Struttura/Servizio con
l’invito a riportare il valore del rapporto nel rispetto dei limiti di legge entro
tre mesi dalla data di ricevimento della diffida;
- In caso di reiterazione: sospensione dell’attività libero-professionale per
n.
1
mese
per
tutti
i
dirigenti
appartenenti
all’Unità
Operativa/Struttura/Servizio interessata fino al raggiungimento del
rispetto dei limiti di legge.
d)
Svolgimento dell’attività libero professionale all’interno dell’orario di
lavoro, dei turni di pronta disponibilità e dei servizi di guardia:
- Diffida formale al Dirigente interessato;
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- In caso di reiterazione: multa nella misura di 3 volte la tariffa prevista per
la prima visita o, in sua assenza, per la prestazione principale
(maggiormente erogata dal Professionista);
- In caso di ulteriore reiterazione: sospensione dell’autorizzazione all’attività
libero professionale per n. 1 mese.
e)
Svolgimento dell’attività libero professionale durante: sciopero, ferie e
ferie aggiuntive per rischio radiologico, malattia, infortunio, congedo di
maternità, riposi giornalieri per allattamento, congedi parentali,
permessi previsti dalla Legge 104/92, assenze per aspettativa e in tutti
gli altri casi di assenze che inibiscono la normale attività lavorativa:
- Diffida formale con contestuale recupero forzoso della quota pari ai
proventi incassati per l’attività libero professionale;
- In caso di reiterazione: sospensione dell’autorizzazione all’attività libero
professionale per n. 3 mesi.
4. Qualora si accerti che l’infrazione rilevata comporta anche violazione degli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovrà farsi riferimento alle disposizioni
di cui all’art 31 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria e del ruolo
Sanitario dell’08.06.2000 nonché alla responsabilità disciplinare di cui agli artt.
5 e ss. del C.C.N.L. 6 maggio 2010 delle precitate aree dirigenziali.
5. In caso di violazione delle norme del presente regolamento da parte del personale
del Comparto che svolge attività di supporto alla libera professione, se prestata in
aggiunta all'orario di lavoro, si applicheranno le sanzioni disciplinari secondo le
procedure ed i criteri previsti dagli artt. 10 e ss. del C.C.N.L. del Comparto del 19
aprile 2004 e dall’art 6 del C.C.N.L. 10 aprile 2008.
Art. 20 - COPERTURA ASSICURATIVA
1. In relazione all’espletamento della attività libero-professionale intramuraria svolta
all’interno degli spazi aziendali nelle sue varie articolazioni (in regime
ambulatoriale o in regime di ricovero), l’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” garantisce
la copertura assicurativa della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, ivi
comprese le spese di giudizio, ai sensi e nei limiti della vigente normativa
contrattuale.
2. L’onere per l’eventuale rinuncia al diritto di rivalsa è a carico del personale.
3. In relazione all’espletamento della attività libero-professionale intramuraria,
l’eventuale copertura di altri rischi, incluso quello per gli infortuni (INAIL), il
personale interessato dovrà provvedere direttamente e personalmente.
Art. 21 - RINVIO
1. Il presente Regolamento può essere soggetto a modificazioni o revisione qualora
se ne ravvisi l’utilità e l’interesse per l’Azienda o in seguito a nuove e diverse
disposizioni legislative.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni
previste dalla vigente normativa.
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3. Il presente regolamento sostituisce ogni altro precedente regolamento aziendale
in materia.
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ADDENDUM AL REGOLAMENTO SULLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ A PAGAMENTO RICHIESTE ALL’AZIENDA e/o
DALL’AZIENDA U.L.SS. n. 6 “VICENZA”
Il presente addendum va a regolamentare le diverse fattispecie di attività a pagamento
da svolgere oltre e/o fuori dall’orario di servizio contrattualmente dovuto dal personale
dipendente, richieste all’Azienda U.L.SS. da soggetti terzi (sia persone fisiche che
persone giuridiche) o l’attività richiesta direttamente dall’Azienda al proprio personale
dipendente, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale,
allo scopo di ridurre le liste d’attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di
carenza d’organico.
Le fattispecie di attività trovano la loro fonte normativa/regolamentare in disposizioni di
legge e/o contrattuali e vengono di seguito individuate.
art. 1 - ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO SVOLTA IN CONSULENZA
(ex art. 58, co. 2, e 62 dei C.C.N.L. 8 giugno 2000 delle Aree della Dirigenza Medica,
Veterinaria e S.P.T.A.)
1. L’attività di consulenza chiesta da soggetti terzi costituisce una forma di attività
aziendale a pagamento da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio. Tale
attività può essere svolta dai dirigenti medici e dai dirigenti non medici dei ruoli
sanitari, professionale, tecnico e amministrativo.
2. L’attività di consulenza consiste nell’erogazione a favore dei richiedenti di
prestazioni nella disciplina/profilo professionale di appartenenza dei dirigenti
interessati.
3. L’attività di consulenza può essere esercitata:
a) in servizi di altra azienda sanitaria o ente del comparto, mediante
apposita convenzione che deve precisare:
o limiti orari minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione
dell’orario di lavoro del dirigente;
o il corrispettivo dovuto pari ad € 100,00 orarie al netto di IRAP e del 5% di
ristoro costi per l’Azienda, nonché l’eventuale rimborso delle spese
sostenute dal dirigente che effettua la consulenza secondo la vigente
normativa regionale;
o durata della convenzione.
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie
senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione che deve precisare:
o motivazioni e fini della consulenza;
o limiti orari dell’impegno, con clausola di garanzia delle compatibilità con
l’articolazione dell’orario di lavoro del dirigente;
o entità del corrispettivo dovuto, nonché l’eventuale rimborso delle spese
sostenute dal dirigente che effettua la consulenza;
o attestazione che l’attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti
istituzionali del S.S.N.;
o durata della convenzione.
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4. Le tariffe per tale tipologia di attività sono stabilite di volta in volta in sede di
approvazione delle relative convenzioni.
5. Le tariffe stabilite per le consulenze, con compenso orario o con compenso
forfettario devono essere definite nel rispetto del principio generale che prevede la
ristorazione di tutti i costi sostenuti dall’Azienda.
6. Il corrispettivo per l’attività di consulenza deve affluire all’Azienda che provvederà
successivamente a riconoscerlo al dirigente, che ha prestato la consulenza al di
fuori dell’orario di lavoro e dell’impegno di servizio.
7. L’Azienda detratti gli eventuali costi aziendali ne attribuisce il 95 % comprensivo
degli oneri contribuitivi e fiscali a carico dell’Azienda.
8. Occasionali prestazioni di consulenza/consulti chieste da Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, pur in carenza di una convenzione, potranno essere
valutate ed autorizzate di volta in volta mediante formale comunicazione tra le
Parti.
9. L’attività del presente articolo (esterna all’Azienda) deve essere svolta in regime
di stimbratura.
10.Tra le attività del presente articolo rientra anche l’attività a pagamento di
certificazione medico-legale resa dall’Azienda per conto dell’Inail a favore degli
infortunati sul lavoro e tecnopatici.
art. 2 - ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE
SVOLTA IN ALTRE STRUTTURE SANITARIE DEL S.S.N. O STRUTTURE NON
ACCREDITATE
(ex art. 58, co. 7, C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria ed art.
58, co. 4, C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area S.P.T.A.).
1. Il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari non medici, ai sensi
dei citati articoli contrattuali, possono effettuare - su richiesta di soggetti terzi –
attività a pagamento occasionale, individualmente o in équipe, presso strutture
sanitarie private non accreditate previa stipulazione di apposita convenzione.
2. L’occasionalità è individuata nell’effettuazione di un numero massimo
complessivo annuale di:
- n. 100 prestazioni ambulatoriali, o
- n. 15 interventi in regime di ricovero, o
- n. 50 prestazioni ambulatoriali e n. 10 interventi
fatta salva la possibilità di elevare, non oltre la soglia del 50%, i predetti limiti
qualora nell’Unità Operativa/Servizio/Struttura di appartenenza del Dirigente
interessato siano rispettati i tempi d’attesa previsti dalla vigente normativa nazionale
e regionale in materia di erogazione delle prestazioni sanitarie istituzionali, sia in
regime ambulatoriale che di ricovero.
3. Condizioni/requisiti necessari alla stipula della convenzione:
a) autocertificazione della struttura richiedente di non essere accreditata, preaccreditata o parzialmente accreditata con il S.S.N.;
b) copia dell’autorizzazione all’esercizio nella disciplina per la quale è richiesta la
convenzione;
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c) copia della polizza assicurativa della responsabilità civile per eventuale danni
a terzi ai sensi dell’art. 1228 del C.C. o, in subordine, dichiarazione di
impegno a contrarre tale polizza assicurativa.
4. Elementi essenziali della convenzione:
a) motivazioni e fini della richiesta;
b) clausola di garanzia delle compatibilità con l’articolazione dell’orario di lavoro
del dirigente;
c) valore tariffario dovuto;
d) durata della convenzione.
5. Dislocazione della struttura:
a) La struttura deve esercitare e avere sede legale nel territorio nazionale. Per
quanto non previsto, si rinvia alla vigente normativa nazionale, regionale e
contrattuale.
6. Le tariffe sono definite nel rispetto del principio generale che prevede la
ristorazione di tutti i costi sostenuti dall’Azienda.
7. L’attività a pagamento occasionale deve essere svolta in regime di stimbratura.
art. 3 - ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO RICHIESTA DA TERZI
(ex art. 58, co. 9 e 10, C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria ed
art. 58, co. 6, C.C.N.L. 8 giugno 2000 Area S.P.T.A.)
1. L’Azienda può stipulare con soggetti terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti)
accordi/convenzioni per la fornitura, a pagamento, di prestazioni o pacchetti di
prestazioni.
2. Le prestazioni possono essere ambulatoriali (comprese le attività di diagnostica
strumentale e di laboratorio), di ricovero sia ordinario che diurno e possono
essere erogate sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali.
3. Detta attività, se svolta all’interno delle strutture aziendali, è finalizzata anche
alla riduzione dei tempi d’attesa (ex art. 10 co. 3 del D.P.C.M. 27 marzo 2000)
attraverso:
l’introduzione di nuovi meccanismi d’offerta per garantire il più ampio accesso
ai servizi sanitari e il pieno utilizzo delle risorse e delle apparecchiature (es.
accesso nelle ore serali e di sabato), anche al fine di ridurre i costi unitari
delle prestazioni;
il miglioramento della qualità della prestazione.
4. A richiesta dei dirigenti medesimi, l’attività svolta può essere considerata attività
libero-professionale intramuraria e, come tale sottoposta alla relativa disciplina,
ovvero come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse
introitate.
5. Le modalità di svolgimento dell’attività professionale resa per conto dell’Azienda a
favore di terzi paganti prevedono l’adesione volontaria e il rispetto dei principi
della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
6. L’accordo/convenzione stipulata con i terzi definisce il corrispettivo dovuto.
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7. La tariffa dovuta è definita nel rispetto del principio generale che prevede la
ristorazione di tutti i costi sostenuti dall’Azienda e deve assicurare un utile
aziendale in una percentuale non inferiore al 5% della tariffa medesima.
8. La remunerazione del personale dipendente (sia dirigente che del personale di
supporto del Comparto) sarà determinata nell’apposito atto di adesione secondo
le modalità di remunerazione definite dall’Azienda in sede di accordo con le
competenti Organizzazioni Sindacali.
9. L’attività oggetto del presente articolo deve essere svolta al di fuori dell’orario
normale di lavoro:
a) in regime di timbratura, mediante l’utilizzo di apposito codice di
causalizzazione, se effettuata all’interno delle strutture aziendali;
b) in regime di stimbratura se viene effettuata all’esterno dell’Azienda.
art. 4 - ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DAL PERSONALE
(ex art. 55, co. 2, dei CC.NN.LL. 8 giugno 2000 delle Aree della Dirigenza Medica,
Veterinaria e Sanitaria, art. 14 co. 6 del CC.CC.NN.LL. 3 novembre 2005 delle Aree della
Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria e legge 8 gennaio 2002 n°1)
Tale istituto trova la sua disciplina negli artt. 55, co. 2 dei CC.NN.LL. 8 giugno 2000 e
14 co. 6 dei CC.NN.LL. 3 novembre 2005 delle Aree della Dirigenza Medica, Veterinaria
e Sanitaria per il personale della Dirigenza, mentre per il personale del Comparto tale
materia è regolamentata sulla base di quanto disposto e previsto dalla legge 8 gennaio
2002 n. 1.
La successiva legge n. 120/2007 ha demandato al Contratto Collettivo Nazionale del
Comparto la definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive.
Il C.C.N.L. del Comparto Sanità sottoscritto il 31 luglio 2009 all’art. 12 (Norme finali),
nel rinviare ad una apposita e successiva sequenza contrattuale anche la disciplina
delle prestazioni aggiuntive, ha sostanzialmente mantenuto in vigore l’originario
riferimento normativo della legge 8 gennaio 2002 n. 1.
L’attività è svolta dal dirigente su richiesta dell’Azienda, ad integrazione dell’attività
istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive
soprattutto in presenza di carenza d’organico.
Il ricorso a tale tipologia di attività deve avvenire in via eccezionale e temporanea e lo
svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento
dei compiti d’istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.
Ai sensi della legge n. 1/2002 le Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere,
le Residenze Sanitarie per Anziani e gli Istituti di Riabilitazione, gli Istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico e le Case di Riposo, previa autorizzazione della Regione,
possono remunerare agli infermieri ed ai tecnici sanitari di radiologia medica
dipendenti, in forza di un contratto con l'Azienda, prestazioni orarie aggiuntive rese al di
fuori dell'impegno di servizio.
1. Le prestazioni aggiuntive del personale dirigente e del personale del comparto
sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro ed in regime di timbratura
mediante l’utilizzo di apposito codice di causalizzazione.
2. Annualmente la Direzione Funzione Ospedaliera e le altre Direzioni delle
macrostrutture aziendali (Distretto Socio Sanitario e Dipartimento di
Prevenzione) provvedono, nell’ambito degli indirizzi normativi nazionali e/o
regionali in materia, a proporre il piano di attività in relazione al fabbisogno
complessivo aziendale di attività aggiuntiva da parte dei dirigenti medici e dei
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dirigenti sanitari. Analogamente il Servizio per le Professioni Sanitarie provvede
alla proposta di un piano di attività aggiuntiva del personale del comparto.
Compete al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali la gestione contabileamministrativa dell’istituto contrattuale ex art. 55 co. 2 dei CC.NN.LLLL. delle
dirigenze del 8 giugno 2000, ex art. 14 co. 6 del C.C.N.L. 3/11/2005 e della legge
n. 1/2002 e successive direttive regolamentari regionali.
3. Il piano di cui al precedente trova attuazione mediante la negoziazione aziendale
in sede di definizione annuale di budget (e/o eventuale rinegoziazione) con i
Direttori delle équipes interessate, dei volumi di attività istituzionale che devono
comunque essere garantiti in relazione alle risorse assegnate e ai relativi tempi
d’attesa.
4. Le modalità ed i limiti di cui al punto precedente si applicano, in via analogica,
anche all’attività in fatturazione di cui all’art. 58 co. 10 dei CC.CC.NN.LL. delle
dirigenze del 8 giugno 2000 anche in relazione ai limiti di attività minimi e
massimi di ciascun dirigente compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro.
5. La disciplina del presente articolo si applica anche per altre tipologie di attività
riconducibili a quelle in oggetto per la presenza di uno specifico e distinto
corrispettivo/finanziamento e la necessità di svolgimento extra orario
istituzionale, quali ad esempio: le commissioni di accertamento d’idoneità,
l’attività progettuale, la sperimentazione farmaci e l’attività didattica.
Regole generali per la partecipazione all’attività di cui al presente addendum
(istituti ex artt. 1,2, 3 e 4)
Tutte le attività aggiuntive rispetto all’attività istituzionale possono essere rese a
condizione di non trovarsi in debito orario.
Alla luce inoltre delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti l’attività in oggetto
non è consentita ai seguenti dipendenti:
Dirigenti Medici e Sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo.
Dirigenti di tutti i ruoli con rapporto di lavoro ad orario ridotto e/o part-time.
Personale del Comparto con rapporto di lavoro ad orario ridotto e/o part-time.
Il dipendente è altresì escluso dalla partecipazione alle attività in oggetto nel mese in cui
usufruisce dei seguenti istituti:
congedi di maternità/paternità;
riduzione oraria per allattamento;
congedi parentali;
aspettative/congedi/permessi senza retribuzione.
I piani di attività di cui al precedente co. 2 e 3 dell’art. 4 definiscono sulla base del
volume di attività previsto, della funzionalità dei servizi, dei limiti di attività di ciascun
dirigente, dell’articolazione dell’orario di lavoro dei partecipanti e della consistenza degli
organici dei dirigenti medici, dirigenti sanitari e personale del Comparto le modalità di
partecipazione dei dipendenti che usufruiscono dei seguenti istituti:
Legge n. 104/1992;
istituto delle 150 ore;
congedi parentali;
Personale con limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come
certificate dal medico competente
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Limitatamente all’attività aggiuntiva e all’attività libero professionale d’azienda serale,
festiva e prefestiva (ex D.G.R.V. 23 luglio 2013 n. 1310) è altresì escluso il personale
del comparto con profili diversi dall’infermiere e/o dal tecnico di radiologia
medica.
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