Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 165 90250 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 28 febbraio 2014, n. 270 Direttive 2014 per i servizi socio-sanitari nell'ambito della disabilità, salute mentale e dipendenze (art. 21 della legge sulla tutela della salute in provincia di Trento). La Relatrice: - preso atto che in applicazione dell’articolo 21 della legge provinciale n. 16 del 2010, la Giunta provinciale ha disposto alcuni provvedimenti attuativi e in particolare: - la deliberazione n. 2617/2011 che individua i servizi e le attività finanziati a partire dal 2012 sul fondo per l’assistenza integrata; - la deliberazione n. 3010/2011, che disciplina il funzionamento delle unità valutative multidimensionali, e la deliberazione n. 1255/2012 relativa all'organizzazione dei punti unici provinciali di accesso; - preso atto dell’approvazione da parte della Giunta provinciale di alcune linee di indirizzo programmatiche in tema di tossicodipendenze e nuove dipendenze patologiche con la deliberazione n. 2191 del 15 ottobre 2012 e in tema di tutela della salute mentale con la deliberazione n. 1975 del 20 settembre 2013; - preso atto del riparto 2014 del fondo per l'assistenza integrata e del fondo sanitario provinciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2528 del 5 dicembre 2013, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 147 del 7 febbraio 2014, che tiene altresì conto del Piano di Miglioramento dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui alla deliberazione n. 1493 del 2013; - considerato che al fine di semplificare l'accesso alle informazioni, si ritiene anche per il 2014 di individuare in un medesimo documento – allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - le direttive in materia di integrazione socio-sanitaria afferenti gli ambiti della disabilità, salute mentale, dipendenze in particolare per quanto attiene gli aspetti programmatici, i fabbisogni assistenziali, le modalità di remunerazione delle prestazioni, l’accesso al servizio e le verifiche tecnico-sanitarie; - ritenuto di confermare, sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi dei servizi socio-sanitari, quanto già disposto dalla deliberazione n. 3179 del 30 dicembre 2010 relativamente al “Protocollo d’intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”, sottoscritto in data 31 luglio 2002 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalla allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, ad eccezione del punto 1, ove le parole “la Provincia assume a carico del Fondo socio assistenziale” sono sostituite dalle parole “la Provincia assume a carico del Fondo per l’assistenza integrata di cui all’articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute”; - preso atto del lavoro condotto dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentite le parti interessate, finalizzato a una revisione delle modalità di remunerazione dei servizi resi dai centri socioriabilitativi per disabili - centro AGSAT (Trento e Rovereto), centro Anfass - Paese di Oz (Trento), centro Franca Martini – ATSM (Trento), centro IRIFOR (Trento) - comportante la revisione dell'attuale Nomenclatore tariffario di cui al D.M. 22 luglio 1996 e s.m. recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 15047 di data 23 novembre 1996 e ss.mm. come dettagliatamente descritto nell'allegato 2), allegato parte integrante della presente deliberazione; - dato atto che tali modifiche del Nomenclatore tariffario sono volte a riconoscere una remunerazione adeguata e un utilizzo appropriato di prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza; Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 166 - valutata coerente con l'obiettivo di rendere progressivamente sempre più sostenibili i servizi resi in tale ambito la previsione di un progressivo cambiamento delle modalità di remunerazione, finalizzata in particolare a un uso efficiente delle risorse anche in relazione all'appropriatezza della domanda; - ritenuto che con l'approvazione del presente provvedimento, e la contestuale modifica del Nomenclatore tariffario definita nell'allegato 2) parte integrante del presente provvedimento, a far data dal 1° marzo 2014, è da considerarsi non più in vigore la deliberazione n. 1425 del 2008 per la parte relativa alla remunerazione del centro Irifor; - ritenuto inoltre opportuno, conseguentemente alla modifica del Nomenclatore tariffario definita nell'allegato 2 parte integrante del presente provvedimento, eliminare a far data dal 1° marzo 2014, le sotto elencate prestazioni: - 93.84.1, 93.84.2, 93.84.3 introdotte con la deliberazione della G. P. n. 1718 dell’8 agosto 2012; - 93.76.1; 93.76.2; 93.83.2; 93.83.3 introdotte con la deliberazione della G. P. n. 2648 del 2006; - visto l'art. 1, comma 1, del citato D.M. 22 luglio 1996, che prevede la possibilità per le Regioni e per le Province autonome di erogare nel proprio territorio ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate nell'allegato 1) del decreto medesimo, curandone la codifica coerentemente con il sistema di classificazione utilizzato nello stesso allegato; tali prestazioni devono essere contrassegnate con la lettera "I"; - visto l'art. 1, comma 2 ultimo periodo, del citato D.M. 22 luglio 1996, che prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di accorpare per profilo di trattamento due o più prestazioni, elencate nell'allegato 1) del decreto medesimo; tali accorpamenti devono essere contrassegnati con la lettera "A"; - visto il D.M. 18 ottobre 2012 con il quale sono state approvate le tariffe massime nazionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale e considerato che il citato decreto ha confermato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nel D.M. 22 luglio 1996, ridefinendone gli importi tariffari; - visto in particolare l’art. 4 del D.M. 18 ottobre 2012 il quale prevede che le regioni, per l’adozione dei propri tariffari ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime nazionali di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 8 sexies, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.; tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; vista la L.P. 23 luglio 2010 n. 16; viste le competenze in capo alla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 7 della L.P. 23 luglio 2010 n. 16; visto il D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg.; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di approvare l'allegato 1) dal titolo “Servizi socio-sanitari nell’ambito della disabilità, salute mentale, dipendenze: direttive 2014”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di approvare le modificazioni tariffarie, i limiti di spesa e gli obiettivi di miglioramento dei servizi individuati nei diversi ambiti così come descritti nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 167 3. di modificare il nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 15047/1996, da ultimo modificato e integrato con deliberazione n. 2028 del 2013, così come dettagliatamente descritto nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4. di disporre che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 3) trovano applicazione con decorrenza 1° Marzo 2014, oltre che nei rapporti interni al Servizio Sanitario Provinciale, anche per le eventuali azioni di rivalsa, in tutti i casi in cui sia previsto l’addebito a enti e organismi diversi, nonché per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale; 5. di eliminare a far data dal 1° marzo 2014, le sotto elencate prestazioni: 93.84.1, 93.84.2, 93.84.3 introdotte con la deliberazione n. 1718 dell’8 agosto 2012; 93.76.1; 93.76.2; 93.83.2; 93.83.3 introdotte con la deliberazione n. 2648 del 2006; 6. di dare atto che è da considerarsi non più efficace la deliberazione n. 1425 del 2008 per la parte relativa alla remunerazione del centro Irifor; 7. di confermare - sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi sociosanitari - che la determinazione della compartecipazione dell’assistito presso i centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d’Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall’allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori nonché - per gli ospiti semiresidenziali, di sollievo o minori di età - secondo quanto determinato dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m. c.d. “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”; 8. di confermare che - fino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi dei servizi sociosanitari - al recupero della compartecipazione ai costi dei servizi, secondo quanto disposto nell’ambito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e successive modifiche “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socioassistenziali”, provvede l’Azienda provinciale per i servizi sanitari fatta salva la possibilità di avvalersi degli uffici amministrativi dei Servizi socio-assistenziali delle Comunità di Valle/Comune di Trento/Territorio Valle dell’Adige; 9. di prorogare, stante la non entrata in vigore alla data attuale delle previsioni normative di cui agli articoli 20 e 22 della L.P. 27 luglio 2007 n. 13, sino alla data di applicazione delle medesime, il provvisorio accreditamento rilasciato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3060 del 21 novembre 2008, agli enti partner dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel progetto di sperimentazione gestionale attivo, derogando da quanto previsto al punto 4) del provvedimento della Giunta provinciale n. 3060 del 2008; 10. di dare comunicazione del presente atto all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, agli enti accreditati attuali gestori dei servizi socio-sanitari oggetto del presente provvedimento, ai Servizi sociali del territorio alle rispettive Comunità di Valle, Comune di Trento/ Territorio Valle dell’Adige; 11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale rispetto al riparto 2014 del fondo per l’assistenza integrata e del fondo sanitario provinciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2528 del 2013 e successive modifiche; 12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 168 Allegato parte integrante Allegato 1) ____________________________________________________________________ ______________ Servizi socio-sanitari nell’ambito della disabilità, salute mentale, dipendenze: direttive 2014 ____________________________________________________________________ ______________ Pag. 1 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 169 PREMESSE Il quadro normativo entro cui si rinviene il profilo delle prestazioni socio sanitarie è rappresentato dall’articolo 3 septies del D.Lgs. 229/1999 nonché dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie” ripreso poi dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” che ha dedicato all’integrazione socio-sanitaria una parte specifica (allegato 1C). A livello provinciale il riferimento è in particolare l’articolo 21 della legge provinciale n. 16 del 2010. Il presupposto su cui poggia la definizione di integrazione è la peculiarità di talune condizioni della vita della persona che possono necessitare del contestuale soddisfacimento di un bisogno sanitario e di un bisogno sociale. In questo senso l’individuazione delle prestazioni sociosanitarie è legata a criteri atti a ricostruire, nel senso della funzionalità, la risposta al bisogno secondo la sua natura; la complessità e l’intensità dell’intervento; la sua durata. Pag. 2 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 170 DISABILITÀ Indicazioni programmatiche In continuità con quanto espresso con la deliberazione n. 106 del 25 gennaio 2013, la programmazione socio-sanitaria provinciale si pone come finalità principale il superamento della settorializzazione degli interventi, a favore di interventi sanitari e sociali integrati e coordinati (assistenza domiciliare, servizi residenziali, centri riabilitativi, interventi educativi, percorsi di inserimento lavorativo). In quest’ottica la valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione di un piano assistenziale individualizzato, sono strumenti fondamentali che devono trovare nell’implementazione del punto unico provinciale di accesso la sintesi organizzativa sia in relazione agli operatori che ai singoli cittadini, come peraltro disposto dalla normativa provinciale (art. 21 L.P. 16/2010). 1. CENTRI RESIDENZIALI PER DISABILI 1.1 Destinatari I destinatari delle prestazioni sanitarie, riabilitative e assistenziali erogate nell’ambito dei centri residenziali per disabili sono gli assistiti del servizio sanitario provinciale, residenti in provincia di Trento, minori d’età e adulti disabili, con limitazioni dell'autonomia sia fisica che mentale dalla cui valutazione multidimensionale risulti impossibile l'assistenza a domicilio o l'inserimento in altra struttura residenziale o semi-residenziale. Per gli assistiti del servizio sanitario nazionale residenti in comuni di altre Regioni, ospitati nei centri residenziali per disabili provinciali, la spesa per l’assistenza sociosanitaria di cui alle presenti direttive, non può essere posta a carico del servizio sanitario provinciale ma deve essere direttamente addebitata, da parte dei centri ospitanti, alle Aziende Sanitarie di residenza degli ospiti. Ciascun centro si impegna pertanto ad acquisire, all’atto dell’ammissione degli ospiti con residenza anagrafica extra-provinciale, l’impegno della ASL di residenza ad assumere il relativo onere per la spesa nonché informa il comune di residenza del nominativo dell’assistito ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 328/2000. Si conferma che l’acquisizione della residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento in data successiva o contestuale alla richiesta di valutazione da parte dell’unità valutativa multidisciplinare (UVM) dei Distretti del servizio sanitario provinciale, non può in alcun caso costituire titolo per beneficiare delle predette prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario provinciale. A partire dal 1° gennaio 2014 le tariffe giornaliere socio-sanitarie di riferimento sono quelle determinate al punto 1.3 delle presenti direttive. E’ fatta salva l’applicabilità della “Tariffa giornaliera per ospiti residenti fuori PAT” (come determinata in via provvisoria con deliberazione della G.P. n. 3059/2010, confermata al punto 1.3 dell’allegato A) della deliberazione della G.P. 106 del 25 gennaio 2013), esclusivamente per gli ospiti provenienti da fuori provincia e già inseriti al 31 dicembre 2013. 1.2 Accertamento dello stato di bisogno e accesso al servizio L’accesso ai servizi residenziali, semi-residenziali e di sollievo assicurati nei centri per disabili della provincia, avviene previa valutazione della unità valutativa multidimensionale. L’unità valutativa multidimensionale distrettuale svolge le seguenti attività: RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Pag. 3 di 23 All. 001 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 171 - valutazione del caso; individuazione del percorso assistenziale appropriato e relativo piano assistenziale individualizzato, pur avendo riguardo che obiettivo generale è il mantenimento della persona nel proprio domicilio e ambiente sociale nonché l’appropriatezza dell’intervento in relazione alle abilità e competenze residue della persona; - verifica costantemente l'appropriatezza dell'assistenza socio-sanitaria complessivamente erogata attraverso l’individuazione di un referente del caso; - informa il comune di residenza del nominativo dell’assistito ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 328/2000. L’inserimento presso i centri residenziali per disabili, il governo della graduatoria di accesso nonché il costante monitoraggio dell’appropriatezza degli inserimenti anche in ragione dell’evolversi del percorso di vita della persona, è in capo all’unità di valutazione multidimensionale disabili aziendale, così come organizzata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 1.3 Modalità di finanziamento Si confermano sino a nuove disposizioni, le tariffe socio-sanitarie per l’assistenza presso i centri residenziali per disabili della provincia di Trento indicate nella tabella seguente. Il tetto massimo di spesa per l’anno 2014 è fissato in euro 12.000.000,00 ripartito in: - € 11.800.000,00 finalizzati alla stipula di accordi con gli enti accreditati; tale ammontare è comprensivo del fondo di riserva di cui al punto 1.10; - € 200.000,00 finalizzati all'’erogazione diretta di forniture di cui al punto 1.6 (farmaci, materiale sanitario, assistenza specialistica, prodotti dietetici su prescrizione servizio dietetica aziendale). Pag. 4 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 Centro residenziale per disabili VILLA MARIA (Isera/Calliano) RESIDENZIALE VILLA MARIA (Isera/Calliano) SOLLIEVO RESIDENZIALE CASA SERENA (Trento) RESIDENZIALE CASA SERENA (Trento) SOLLIEVO RESIDENZIALE Tariffa sociosanitaria giornaliera su presenza (compresa compartecipazion e a carico dell'assistito) 237,60 242,74 CASA SERENA (Trento) SEMIRESIDENZIALE Centro Don Ziglio (Levico Terme) RESIDENZIALE Centro Don Ziglio (Levico Terme) SOLLIEVO RESIDENZIALE 180,34 Centro Don Ziglio (Levico Terme) SEMIRESIDENZIALE Pag. 5 di 23 Tariffe socio-sanitarie e posti letto riconosciuti ai fini della negoziazione con il Servizio Sanitario Provinciale Posti Tariffa socio- Tariffa sociosanitaria sanitaria giornaliera giornaliera su presenza assenza 35 203,16 vedi paragrafo 1.10 203,16 47 200,34 vedi paragrafo 1.10 200,34 137,74 141,64 vedi paragrafo 1.10 106,84 98,94 95 147,70 113,80 vedi paragrafo 1.10 147,70 vedi paragrafo 1.10 All. 001 172 106,84 98,94 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 173 1.4 Compartecipazione alla spesa Si confermano le seguenti modalità: a) Ospiti adulti residenziali La compartecipazione alla spesa a carico dell’assistito è pari alla differenza tra la “tariffa socio-sanitaria giornaliera su presenza comprensiva di compartecipazione” e la “tariffa socio-sanitaria giornaliera su presenza”. In caso di assenza dell’ospite la compartecipazione è pari al 20% della “tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza”. Come deliberato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 3179 del 30 dicembre 2010 sono confermati i contenuti del “Protocollo d’intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”, sottoscritto in data 31 luglio 2002 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalla Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, a eccezione del punto 1, ove le parole “la Provincia assume a carico del Fondo socio assistenziale” sono sostituite dalle parole “la Provincia assume a carico del Fondo per l’assistenza integrata di cui all’articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute. ” b) Ospiti semi-residenziali adulti o minori di età: la compartecipazione alla spesa dell’ospite, adulto o minore di età, avviene secondo quanto previsto nell’ambito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e successive modifiche “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socioassistenziali”. c) Ospiti residenziali minori di età, ospiti inseriti in forma temporanea per periodi di sollievo: la compartecipazione alla spesa dell’ospite avviene secondo quanto previsto nell’ambito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e successive modifiche “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”. 1.5 Prestazioni socio-sanitarie assicurate nei centri residenziali per disabili I centri assicurano assistenza, protezione e tutela agli ospiti disabili accolti in forma: residenziale, laddove previsto semi-residenziale, e a carattere di sollievo. Garantiscono in relazione al fabbisogno specifico della persona disabile accolta: - assistenza generica alla persona; - assistenza infermieristica e sanitaria programmata; - assistenza terapeutico-riabilitativa; - attività educative e di supporto alla vita quotidiana; - attività di socializzazione e a carattere occupazionale; finalizzate alla crescita evolutiva delle persone ospitate anche attraverso interventi mirati e personalizzati. Coerentemente a quanto previsto dal Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48 Leg., i centri residenziali per disabili garantiscono l’espletamento delle attività sopra dette attraverso équipe pluridisciplinari professionalmente formate (personale sanitario, anche con funzioni di direzione sanitaria, educatori professionali, operatori socio-sanitari, infermieri professionali, tecnici della riabilitazione, personale ausiliario etc…). Per quanto attiene i farmaci, i presidi sanitari e altri prodotti si rinvia al punto 1.6 delle presenti direttive. Pag. 6 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 174 Per gli ospiti non residenti in provincia di Trento e per gli ospiti in forma semiresidenziale, la fornitura dei farmaci viene assicurata ricorrendo all’assistenza farmaceutica convenzionata territoriale. I centri devono assicurare una corretta gestione dei farmaci ed essere dotati di: - apposita area di ricezione materiale/registrazione; - locale con superficie dei pavimenti lavabile e disinfettabile fornito di arredi e attrezzature per il deposito e la corretta conservazione (temperatura/umidità) dei medicinali, dei dispositivi medici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza; - cassaforte o armadio antiscasso per la conservazione dei medicinali stupefacenti soggetti a tenuta in sicurezza; - i centri assicurano direttamente, agli ospiti residenziali, gli ausili per incontinenti (pannoloni e traverse) in quanto il relativo costo è previsto nella tariffa sociosanitaria di cui al punto 1.3. 1.6 Fornitura di beni e servizi da parte dell’Azienda sanitaria Ai centri residenziali per disabili sono forniti, direttamente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nelle quantità e modalità sotto definite, i seguenti beni e servizi: - farmaci: (inclusa fornitura di ossigeno) per gli assistiti residenti in provincia di Trento; - materiale sanitario: (prodotti sanitari e altri presidi specificatamente concordati con l’Azienda sanitaria) per gli assistiti residenti in provincia di Trento; - assistenza specialistica: l’Azienda sanitaria, attraverso i Distretti sanitari, assicura l’assistenza specialistica in favore degli ospiti in relazione alle specialità prescritte dal medico della struttura in base alle necessità e ai piani di assistenza individuali, nelle quantità massime da concordare con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari; - trasporti sanitari: l’Azienda assicura i trasporti sanitari in caso di accesso a prestazioni sanitarie, ricovero e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati. In ogni caso il trasporto viene attivato su presentazione di richiesta medica motivata. La fornitura gratuita dei materiali e presidi sanitari è riservata agli ospiti in forma residenziale, residenti in provincia di Trento e iscritti al Servizio sanitario provinciale. L’Azienda sanitaria, per ognuna delle strutture residenziali per disabili, è tenuta a evidenziare la spesa annua sostenuta per farmaci e dispositivi medici di uso corrente anche in relazione alle raccomandazioni di appropriatezza fornite dal Servizio farmaceutico dell’Azienda stessa in ragione della tipologia degli ospiti e del servizio erogato. Di tale evidenza è data informazione al Dipartimento Salute e solidarietà sociale. L’Azienda sanitaria per la definizione dei tetti di spesa terrà conto dei parametri a oggi definiti per servizi analoghi, avendo come obiettivo l’individuazione di parametri tendenti a un uso appropriato ed efficiente delle risorse destinate a farmaci e dispositivi medici e sanitari. 1.7 Presenza e assenza degli ospiti e obblighi informativi Presenze/Assenze degli ospiti Ai fini del calcolo della permanenza nel centro si conferma quanto segue: - esclusivamente per gli ospiti accolti in forma residenziale - al fine di favorire il rientro in famiglia - si applica la tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza a Pag. 7 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 - - 175 partire dal quarto giorno di assenza dell’ospite e fino al trentesimo giorno compreso; esclusivamente per gli ospiti accolti in forma residenziale, in caso di ricovero ospedaliero, si applica la “tariffa socio-sanitaria giornaliera di presenza” fino al quindicesimo giorno compreso di ricovero, dal sedicesimo e successivi sino al 30° giorno, si applica la “tariffa socio-sanitaria giornaliera di assenza”; il giorno di ingresso e il giorno di uscita sono conteggiati come un solo giorno; per gli ospiti accolti in forma semiresidenziale non sono da considerare assenza le giornate di chiusura del servizio (per esempio fine settimana e festività); per gli ospiti accolti in forma semiresidenziale in caso di assenza si applica la “tariffa socio sanitaria giornaliera di assenza” esclusivamente dal primo al quindicesimo giorno di assenza continuativa. Sono remunerati unicamente i giorni di assenza previsti dal piano di assistenza individualizzato nei limiti sopra definiti. Flussi informativi I centri dovranno attenersi alle indicazioni impartite dall’Azienda sanitaria in relazione all’aggiornamento dei flussi informativi di presenza/assenza degli ospiti. Per adempiere agli obblighi ministeriali legati allo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS) i centri saranno tenuti a mantenere aggiornata la banca dati dell’Azienda, attraverso il programma Atlante garantendo l’eventuale interfacciamento dei dati. Documentazione contabile Con la sottoscrizione dell’accordo negoziale con l’Azienda sanitaria i centri si impegnano a trasmettere, via posta elettronica certificata o posta elettronica, al Dipartimento Salute e solidarietà sociale, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte degli organi competenti, i documenti contabili qui indicati: - il bilancio di esercizio completo di relazione e allegati (compreso l’elenco dei dati relativi alla consistenza analitica del personale e alla relativa spesa distinta per voci stipendiali e oneri riflessi) con il dettaglio relativo al centro di costo oggetto del contratto negoziale con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I centri si impegnano inoltre a fornire, su richiesta del Dipartimento Salute e solidarietà sociale, le seguenti informazioni: - costi dei servizi, come desunti dalla contabilità analitica; - caratteristiche del personale impegnato nei processi assistenziali e delle persone assistite; - modalità di gestione dei servizi; - caratteristiche qualitative e quantitative dell’assistenza socio-sanitaria erogata. 1.8 Vigilanza L’Azienda sanitaria esercita le seguenti funzioni: - vigilanza igienico-sanitaria relativa alla struttura edilizia; - vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti di comunità; - vigilanza igienico-sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti, rivolta alle attività sanitarie presenti nei centri residenziali per disabili; - vigilanza e controllo sulla conservazione dei medicinali e sulla loro gestione. La vigilanza sull’assistenza farmaceutica è effettuata secondo le direttive del Servizio farmaceutico della medesima Azienda sanitaria. In caso di necessità l’Azienda sanitaria detta specifiche prescrizioni e i relativi provvedimenti da adottare. I risultati delle attività di vigilanza devono essere riportati in una relazione e Pag. 8 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 176 trasmessi al Dipartimento Salute e solidarietà sociale evidenziando le criticità rilevate. 1.9 Sicurezza sul luogo di lavoro Al fine di prevenire il fenomeno infortunistico e a tutela di chi opera nei centri si richiede ai gestori una rigorosa osservanza delle norme che disciplinano la materia. Per monitorare il fenomeno i gestori dei centri devono presentare alla segreteria del Comitato di coordinamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso il competente ufficio del Dipartimento Salute e solidarietà sociale, una relazione entro il 31 gennaio di ogni anno (periodo di osservazione 1 gennaio - 31 dicembre), secondo lo schema loro inviato. 1.10 Fondo di riserva Nei centri residenziali per disabili possono essere accolti, tenuto conto di quanto previsto al punto 1.1 e considerando i bisogni degli assistiti e le risposte attivabili tramite la rete dei servizi, oltre agli ospiti residenziali: a) ospiti in accoglienza diurna: si tratta di accoglienze di natura semiresidenziale finalizzati a mantenere presso il proprio domicilio - almeno per parte della giornata e parte dell’anno - la persona disabile; b) ospiti accolti in forma temporanea per periodi di sollievo: si tratta di accoglienze in regime residenziale attivate dalla UVM per dare sollievo alle famiglie che assistono disabili a domicilio; i ricoveri di sollievo possono avere una durata massima di 40 giorni all’anno che possono essere fruiti anche in periodi frazionati. Nell’attivazione dell’accoglienza residenziale di sollievo viene data priorità a: - coloro che non fruiscono di altri servizi residenziali e semiresidenziali; - permanenze programmate finalizzate a sostenere l’assistenza a domicilio; - situazioni di emergenza o ad alto e straordinario fabbisogno assistenziale della persona ospitata o del familiare su cui grava l’assistenza domiciliare alla persona disabile. Entrambe le sopra riportate forme di accoglienza vengono attivate dalla UVM aziendale sulla base di un preventivo accordo con la struttura nonché alla verifica del rispetto dei limiti contemplati dai provvedimenti autorizzativi. Per tali esigenze viene istituito - all’interno del finanziamento complessivo di 12 milioni di euro - un fondo di riserva pari a euro 580.000,00 che l’Azienda sanitaria negozierà con le singole strutture accreditate sulla base dei fabbisogni conosciuti e programmati e in ragione dell’andamento degli anni precedenti. Inoltre, preso atto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2478/2012, che in relazione alla possibilità delle Province, prevista dall’articolo 39 della legge regionale n. 7/2005, di istituire uno specifico fondo a favore delle aziende pubbliche per i servizi alla persona per il rimborso degli oneri conseguenti ad aspettative di legge, stabiliva la cessazione a partire dal 2013 della previsione disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3305/2009, si ritiene di individuare in euro 60.000,00 l’ammontare delle risorse massime che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà erogare a favore della A.P.S.P. Don Ziglio relativamente agli oneri sostenuti nel 2013 per le ragioni e secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 3305/2009. 2. CENTRI DIURNI SOCIO-RIABILITATIVI PER DISABILI Pag. 9 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 177 2.1 Destinatari Questa tipologia di servizio è rivolta ad adulti e minori di età affetti da patologie che presentano esiti invalidanti. 2.2 Prestazioni socio-sanitarie assicurate nei centri diurni socioriabilitativi per disabili Trattasi di servizi a carattere diurno per lo svolgimento di attività socio-educative e socio-riabilitative, in cui è possibile fruire di prestazioni a carattere specialistico ambulatoriale o finalizzate a interventi socio-riabilitativi individualizzati. Secondo quanto disposto dal Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48 Leg., e relative disposizioni attuative, tali centri si configurano quali centri ambulatoriali di riabilitazione, caratterizzandosi per la globalità del trattamento sull’handicap che richiede un apporto multidisciplinare medico, psicologico, ed educativo. 2.2.1 Centro diurno socio-riabilitativo per la riabilitazione visiva La riabilitazione visiva rientra in un progetto generale di riabilitazione in cui la riduzione visiva o cecità può presentarsi o come singola disabilità o coinvolgendo altre funzioni della persona. Gli interventi destinati al recupero e alla riabilitazione funzionale visiva sono sia di tipo sanitario che sociale e si avvalgono, di norma e in maniera interdisciplinare, di apporti clinici, psicologici, pedagogici e sociali che assicurino la presa in carico globale del soggetto utente. Le prestazioni erogate garantiscono la personalizzazione dell’intervento e hanno lo scopo di raggiungere il più alto livello possibile di autonomia funzionale del soggetto per farlo ritornare persona attiva nel proprio ambiente familiare, scolastico, lavorativo e sociale. La legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” affida alle Regioni la realizzazione delle iniziative per la prevenzione della cecità, da attuare mediante convenzione con centri specializzati, potenziando quelli già esistenti o prevedendone la creazione di nuovi dove questi non esistano. In base all’accordo tra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di data 20 maggio 2004, il campo di attività dei centri per l’educazione e la riabilitazione visiva, così come individuato dalla sopra citata legge 28 agosto 1997, n. 284, non riguarda tutti gli interventi mirati alla tutela della salute visiva, ma si concentra in attività di prevenzione della cecità e riabilitazione funzionale visiva che, per poter essere correttamente monitorate e valutate, necessitano di essere connotate e individuate in maniera univoca. Lo spirito della legge è quello di richiamare l’attenzione sulla necessità di contrastare, nel modo più efficace possibile, la disabilità visiva grave, che comporta una situazione di handicap tale da diminuire significativamente la partecipazione sociale di coloro che ne sono affetti. La collocazione strategica principale dei centri è quella di servizi specialistici di riferimento per tutti gli altri servizi e gli operatori del settore, a cui inviare pazienti per una più completa e approfondita valutazione diagnostico funzionale (assessment diagnostico-funzionale) e per la presa in carico per interventi di riabilitazione funzionale visiva di soggetti con diagnosi di ipovisione o cecità. Si ritiene che l’obiettivo essenziale della riabilitazione sia quello di ottimizzare le capacità visive residue e comunque il mantenimento dell’autonomia e la promozione dello sviluppo; garantire inoltre le attività proprie dell’età e un livello di vita soddisfacente. La più importante distinzione operativa concerne la differenza Pag. 10 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 178 esistente tra soggetti in età evolutiva (infanzia, adolescenza, da 0 a 18 anni) e soggetti in età adulta, sia in relazione alla specificità dei bisogni, e quindi agli obiettivi di intervento, sia in relazione alle modalità di attuazione dei trattamenti. 2.3 Accertamento dello stato di bisogno e accesso al servizio L’accesso ai centri diurni socio-riabilitativi per disabili della provincia, avviene previa valutazione della unità valutativa multidimensionale; per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale l’accesso è inoltre subordinato, secondo le disposizioni vigenti, a prescrizione su ricettario standardizzato del servizio sanitario nazionale. L’Azienda sanitaria provvede all’inserimento nella banca dati aziendale dei dati anagrafici e valutativi relativi alle persone accolte. 2.4 Modalità di finanziamento In ragione della specificità di tali centri, a seguito di approfondimento condotto in condivisione con le parti interessate, la remunerazione dell’attività espletata negli stessi avverrà: 1. secondo quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario provinciale (così come modificato e indicato nell’allegato n. 2) laddove trattasi di prestazioni di specialistica ambulatoriale a carattere riabilitativo, in base alla rendicontazione effettiva delle prestazioni prescritte ed effettuate e nel limite dei budget annualmente definiti per ogni struttura accreditata; 2. nella misura indicata dalla tabella sotto riportata, in ragione di una frequenza media minima annua stimata, per le attività educative, di carattere socioriabilitativo, svolte presso i centri diurni; tale finanziamento è definito come budget annuo omnicomprensivo, quantificato ex ante ed erogabile in dodicesimi. Di seguito si definiscono i finanziamenti massimi per il 2014 (in euro) con indicazione dei criteri per la ripartizione dei tetti di spesa per l’attività di cui al sopra indicato punto (1) (specialistica ambulatoriale) e al punto (2) (prestazioni educative e socio riabilitative – centro diurno). Ente Finanziamento di cui per di cui per massimo centro Note assistenza annuale diurno specialistica (C) (A= B + C) (B) € 745.000,00 € 475.000,00 € 270.000,00 Frequenza complessiva Centro Diurno: 47 utenti età evolutiva ANFFAS – Paese di Oz Via Aosta, 1 TN – attività specialistica ambulatoriale e centro diurno “Centravanti”; centro diurno “Cresciamo insieme” Via Fermi , 70 TN ATSM – Centro Franca € 1.170.000,00 Martini Via Taramelli, 8/c TN – attività specialistica ambulatoriale e centro diurno (età adulti) Pag. 11 di 23 € 650.000,00 € 520.000,00 Frequenza complessiva Centro Diurno: 200 utenti adulti. All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 Via Degasperi, 126/2 TN – s attività specialistica ambulatoriale (età evolutiva) AGSAT Via Venezia 2, Rovereto Pranzelores, 41 TN IRIFOR Via Malvasia, 15 TN € 370.000,00 € 180.000,00 € 190.000,00 € 167.000,00 Non previsto € 167.000,00 179 Frequenza complessiva Centro Diurno: 28 utenti adulti. Il finanziamento comprende l’attività di “addestramento all’uso di presidi ed ausili protesici” forniti dall’Azienda sanitaria: compenso forfettario onnicomprensivo di 20,00 euro per 45’ di addestramento. 2.5 Compartecipazione alla spesa Fatto salvo quanto previsto in materia di compartecipazione alla spesa per l'attività specialistica ambulatoriale, sino all’entrata in vigore del sistema delle compartecipazioni ai costi dei servizi socio-sanitari, i limiti e le modalità di calcolo della compartecipazione alla spesa per l’attività di centro diurno da parte dell’utente saranno i medesimi già individuati dalla Giunta provinciale sino alla data del 31 dicembre 2011. Preso atto del fatto che a riguardo dei centri diurni socio-riabilitativi nulla fu disposto, si ritiene rimanga invariato l’eventuale sistema di autofinanziamento disposto dai gestori di tale servizio (come già disposto dalla deliberazione della G.P. n. 2617/2012). 2.6 Obblighi informativi I sistemi informativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati saranno quelli definiti dall’Azienda sanitaria, in linea con gli strumenti informativi già attualmente in uso. L’Azienda sanitaria è responsabile dell’invio dei dati alla Provincia, per finalità programmatorie e per l’eventuale debito informativo NSIS, nonché della validazione e certificazione della qualità degli eventuali meccanismi di interoperabilità. Documentazione contabile Con la sottoscrizione dell’accordo negoziale con l’Azienda sanitaria i gestori dei centri socio-riabilitativi si impegnano a trasmettere, anche via posta elettronica, al Dipartimento Salute e solidarietà sociale, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte degli organi competenti, i documenti contabili qui indicati: - il bilancio di esercizio con relative relazioni e allegati (compreso l’elenco dei dati relativi alla consistenza analitica del personale e alla relativa spesa distinta per voci stipendiali e oneri riflessi) con il dettaglio relativo al centro di costo oggetto del contratto negoziale con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I gestori si impegnano inoltre a fornire, su richiesta del Dipartimento Salute e solidarietà sociale, le seguenti informazioni: - costi dei servizi, come desunti dalla contabilità analitica; Pag. 12 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 - 180 caratteristiche del personale impegnato nei processi assistenziali e delle persone assistite; modalità di gestione dei servizi; caratteristiche qualitative e quantitative dell’assistenza socio-sanitaria erogata. 2.7 Vigilanza L’Azienda sanitaria esercita le seguenti funzioni: - vigilanza igienico-sanitaria relativa alla struttura edilizia; - vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti di comunità; - vigilanza igienico-sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti; - coerenza tra il piano di assistenza individualizzata e l’attività effettivamente erogata alla persona. 2.8 Disposizioni transitorie Al fine di valutare gli effetti delle modifiche introdotte al nomenclatore tariffario e l’impatto sia economico che assistenziale del percorso previsto, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari - entro la fine del mese di luglio 2014 e la fine del mese di novembre 2014 verifica l’andamento dei budget di cui al paragrafo 2.4 e ne dà informazione al Dipartimento Salute e solidarietà sociale. Pag. 13 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 181 SALUTE MENTALE Indicazioni programmatiche Nel confermare quanto già disposto dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1975 del 2013, e in particolare per quanto qui di interesse al paragrafo 4.3 Obiettivi operativi, si evidenzia inoltre per il 2014: - ulteriore contenimento degli invii in strutture di accoglienza e socio-riabilitative extra provinciali per un tetto di spesa annuo massimo di euro 550.000,00 per il 2014 (età adulta ed età evolutiva ivi compresa l'area dei disturbi del comportamento alimentare); - ulteriore miglioramento dei tassi di occupazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie presenti in provincia; - rafforzamento, in particolare per l'età evolutiva, del supporto ai servizi residenziali e domiciliari socio-educativi presenti in provincia di Trento e convenzionati con il servizio pubblico. In relazione a quanto disciplinato dall’articolo 23 bis (sperimentazioni gestionali di servizi innovativi) della legge provinciale n. 16 del 2010, tenuto conto dell’articolo 54 quater della legge provinciale n. 10 del 1993, al fine di dare continuità alle sperimentazioni gestionali avviate sul territorio provinciale attraverso specifici provvedimenti attuativi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (deliberazione del direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 344/2009), si ritiene - in considerazione del confermato interesse del legislatore verso strumenti gestionali innovativi, come espresso nell’articolo 23 bis della L.P. 16/2010 - che quanto previsto al comma 1 dell’articolo 54 quater della legge provinciale n. 10 del 1993, si attui: - in presenza di convenienza economica ed efficienza organizzativa del progetto gestionale attivato ed efficacia in termini di miglioramento della qualità dell’assistenza; - e, stante la non entrata in vigore alla data attuale delle previsioni normative di cui agli articoli 20 e 22 della L.P. 27 luglio 2007 n. 13, la proroga, sino alla data di applicazione delle medesime, del provvisorio accreditamento rilasciato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3060 del 21 novembre 2008, agli enti partner dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel progetto di sperimentazione gestionale attivo, derogando da quanto previsto al punto 4) del provvedimento della Giunta provinciale n. 3060 del 2008. 1. COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA PER MINORI DI ETÀ 1.1 Destinatari Questa tipologia di servizio è rivolta ai minori di età, in particolare preadolescenti e adolescenti, che presentano un quadro di difficoltà o disturbi comportamentali ascrivibili al disagio psichico che per la loro problematicità non sono inseribili in strutture comunitarie socio-educative. 1.2 Prestazioni socio-sanitarie assicurate nelle comunità socio-sanitarie per minori Trattasi di un servizio residenziale socio-riabilitativo che pur all’interno di un modello di vita comunitario offre un accompagnamento individualizzato sulla base di un progetto socio-educativo e terapeutico personalizzato volto alla riabilitazione, RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Pag. 14 di 23 All. 001 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 182 all’autonomia e all’autodeterminazione del minore di età. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, D.P.G.P. n. 30-48/Leg. di data 27 novembre 2000, è assicurata la presenza di un équipe multiprofessionale (educatore professionale, terapista della riabilitazione psichiatrica, …) nonché la presenza programmata, o per fascia oraria, delle seguenti figure professionali: medico neuropsichiatria infantile, infermiere professionale. 1.3 Accertamento dello stato di bisogno e accesso al servizio L’accesso a tale servizio avviene su richiesta del servizio sociale territoriale o dei servizi sanitari, previa valutazione della unità valutativa multidimensionale. L’Azienda sanitaria provvede all’inserimento nella banca dati aziendale dei dati anagrafici e valutativi relativi alle persone accolte. 1.4 Modalità di finanziamento In considerazione del soddisfacente tasso di occupazione, è confermato anche per l’anno 2014 il finanziamento mediante budget annuo omnicomprensivo, quantificato ex ante ed erogabile in dodicesimi. APPM - Loc. Campotrentino – Trento € 497.000,00 7 posti residenziali 3 posti semi residenziali Nel corso del 2014 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari affinerà la gestione dei flussi informativi (paragrafo 1.6) al fine di monitorare i tassi di occupazione e la ricettività della struttura. 1.5 Compartecipazione alla spesa Sino all’entrata in vigore del sistema delle compartecipazioni ai costi dei servizi socio-sanitari, i limiti e le modalità di calcolo della compartecipazione alla spesa da parte dell’utente saranno i medesimi già individuati dalla Giunta provinciale sino alla data del 31 dicembre 2011. 1.6 Obblighi informativi I sistemi informativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati saranno quelli definiti dall’Azienda sanitaria in linea con gli strumenti informativi già attualmente in uso. L’Azienda è responsabile dell’invio dei dati alla Provincia, per finalità programmatorie e per l’eventuale debito informativo NSIS, nonché della validazione e certificazione della qualità degli eventuali meccanismi di interoperabilità. Documentazione contabile Con la sottoscrizione dell’accordo negoziale con l’Azienda sanitaria, il gestore si impegna a trasmettere (via posta elettronica certificata o via posta elettronica), al Dipartimento Salute e solidarietà sociale, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte degli organi competenti, i documenti contabili qui indicati: - il bilancio di esercizio completo di relazioni e allegati (compreso l’elenco dei dati relativi alla consistenza analitica del personale e alla relativa spesa distinta per voci stipendiali e oneri riflessi) con il dettaglio relativo al centro di costo oggetto del contratto negoziale con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il gestore si impegna inoltre a fornire, su richiesta del Dipartimento Salute e solidarietà sociale, le seguenti informazioni: - costi dei servizi, come desunti dalla contabilità analitica; RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Pag. 15 di 23 All. 001 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 - 183 caratteristiche del personale impegnato nei processi assistenziali e delle persone assistite; modalità di gestione dei servizi; caratteristiche qualitative e quantitative dell’assistenza socio-sanitaria erogata. 1.7 Vigilanza L’Azienda sanitaria esercita le seguenti funzioni: - vigilanza igienico-sanitaria relativa alla struttura edilizia; - vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti di comunità; - vigilanza igienico-sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti; - coerenza tra il piano di assistenza individualizzata e l’attività effettivamente erogata alla persona. 2. COMUNITA’ SOCIO-SANITARIE PER ADULTI 2.1 Destinatari Questa tipologia di servizio è rivolta alle persone adulte che presentano un quadro di difficoltà ascrivibile al disagio psichico e/o di grave emarginazione sociale. 2.2 Prestazioni socio-sanitarie assicurate nelle comunità socio-sanitarie per adulti Trattasi di un servizio residenziale socio-riabilitativo che pur all’interno di un modello di vita comunitario offre un accompagnamento individualizzato sulla base di un progetto educativo e terapeutico personalizzato. 2.3 Accertamento dello stato di bisogno e accesso al servizio L’accesso a tale servizio avviene su richiesta del servizio sociale territoriale o dei servizi sanitari, previa valutazione della unità valutativa multidimensionale. L’Azienda sanitaria provvede all’inserimento nella banca dati aziendale dei dati anagrafici e valutativi relativi alle persone accolte. 2.4 Modalità di finanziamento In attesa della definizione delle singole procedure di accreditamento istituzionale secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie D.P.G.P. n. 30-48/Leg. di data 27 novembre 2000 - e nell’ottica di una graduale applicazione di criteri di omogeneizzazione del sistema tariffario, gli enti che erogano il servizio qui descritto sono finanziati anche per l’anno 2014 mediante budget annuo omnicomprensivo quantificato ex ante ed erogato in dodicesimi, quantificato in ragione della tipologia del servizio offerto (residenziale, semiresidenziale), del numero di utenti accolti, della dislocazione territoriale, della incidenza sui costi fissi anche in relazione alle dimensioni e caratteristiche della struttura, del grado di copertura assistenziale anche in funzione della tipologia di ospiti accolti. Nel corso del 2014 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari affinerà la gestione dei flussi informativi (paragrafo 2.6) al fine di monitorare i tassi di occupazione e la ricettività delle strutture. Pag. 16 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 BUDGET 2014 ENTE Ass. Villa Argia (comunità Mori e Loppio) Via del Garda, 101 - Mori Coop. Girasole (comunità Girasole) Via Flaim - Rovereto Coop. Arcobaleno 98 (comunità Piccolo Principe; servizio residenziale e semiresidenziale), Viale Marconi, 7 Transacqua Coop. Arcobaleno (app.residenziale con sede a Bolognano d’Arco) Via San Nazzaro, 47 – Riva del Garda Ass. Valle Aperta, Loc. Ponciach – Faver Coop. Il Bucaneve (comunità di Bersone) – Bersone Coop. il Bucaneve (servizio semiresidenziale) - Bersone Coop. Oltre - comunità Maso Toffa e servizio semiresidenziale, Carano BUDGET MASSIMO € 316.400,00 UTENZA 5 + 5 posti residenziali (su due sedi) € 302.800,00 9 posti residenziali € 222.100,00 6 posti residenziali + 5 posti semiresidenziali € 158.850,00 5 posti residenziali € 330.250,00 8 posti residenziali per soggiorni di 12 giorni e 6 posti residenziali per soggiorni fine settimana 6 posti residenziali € 194.000,00 € 190.112,00 € 267.620,00 184 16 posti semiresidenziali 4 posti residenziali + 8 posti semiresidenziali 2.5 Compartecipazione alla spesa Sino all’entrata in vigore del sistema delle compartecipazioni ai costi dei servizi socio-sanitari, i limiti e le modalità di calcolo della compartecipazione alla spesa da parte dell’utente saranno i medesimi già individuati dalla Giunta provinciale sino alla data del 31 dicembre 2011. Preso atto del fatto che a riguardo di tale servizio nulla è stato disposto, si ritiene rimanga invariato l’eventuale sistema di autofinanziamento disposto dai gestori il servizio stesso (così come disposto dalla deliberazione della G.P. n. 2617/2012). 2.6 Obblighi informativi I sistemi informativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati saranno quelli definiti dall’Azienda sanitaria, in linea con gli strumenti informativi già attualmente in uso. L’Azienda è responsabile dell’invio dei dati alla Provincia, per finalità programmatorie e per l’eventuale debito informativo NSIS, nonché della validazione e certificazione della qualità degli eventuali meccanismi di interoperabilità. Documentazione contabile Con la sottoscrizione dell’accordo negoziale con l’Azienda sanitaria, i gestori si impegnano a trasmettere (via posta elettronica certificata o via posta elettronica), al Dipartimento Salute e solidarietà sociale, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte degli organi competenti, i documenti contabili qui indicati: - il bilancio di esercizio completo di relazioni e allegati (compreso l’elenco dei dati relativi alla consistenza analitica del personale e alla relativa spesa distinta per Pag. 17 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 185 voci stipendiali e oneri riflessi) con il dettaglio relativo al centro di costo oggetto del contratto negoziale con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I gestori si impegnano inoltre a fornire, su richiesta del Dipartimento Salute e solidarietà sociale, le seguenti informazioni: - costi dei servizi, come desunti dalla contabilità analitica; - caratteristiche del personale impegnato nei processi assistenziali e delle persone assistite; - modalità di gestione dei servizi; - caratteristiche qualitative e quantitative dell’assistenza socio-sanitaria erogata. 2.7 Vigilanza L’Azienda sanitaria esercita le seguenti funzioni: - vigilanza igienico-sanitaria relativa alla struttura edilizia; - vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti di comunità; - vigilanza igienico-sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti; - coerenza tra il piano di assistenza individualizzata e l’attività effettivamente erogata alla persona. 3. COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA COMPORTAMENTO ALIMENTARI PER I DISTURBI DEL 3.1 Premesse epidemiologiche e percorso diagnostico terapeutico riabilitativo Nel rinviare al documento “La programmazione delle attività e dei servizi per la tutela della salute mentale in provincia di Trento”, allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1975 del 2013, il quadro epidemiologico della prevalenza stimata di tali disturbi, ciò che in questa sede interessa evidenziare è che i disturbi del comportamento alimentare (DCA) costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni patologiche che necessitano di trattamenti specializzati ad alto livello di integrazione. Nel medesimo documento si descrive il percorso diagnostico terapeutico riabilitativo dei pazienti con DCA, il quale, in termini di appropriatezza ed efficacia, deve includere: gli aspetti psicologici e psicopatologici, gli aspetti clinico-nutrizionali, metabolici e fisici nonché quelli socio-ambientali. Appare evidente che la specificità dei DCA necessita di un trattamento, a ogni livello di cura, multidisciplinare, interdisciplinare e integrato al fine di garantire la tutela dell’unità somatopsichica della persona. 3.2 Il setting di cura residenziale Rappresenta una fase del percorso terapeutico-assistenziale e deve essere in continuità con gli altri livelli di cura all’interno di un progetto terapeutico individualizzato e condiviso. La residenzialità può porre l’enfasi sull’aspetto riabilitativo nutrizionale. In questo caso, il focus dell’intervento è il recupero ponderale e un miglioramento dei pattern alimentari in situazioni di grave malnutrizione che ostacola o impedisce l’accesso ad una psicoterapia formale. L’aspetto psicoterapico viene presidiato generalmente con metodiche cognitivocomportamentali che sono propedeutiche a un intervento psicoterapico successivo radicato nel contesto familiare e socio-relazionale di appartenenza. Generalmente questo tipo di setting è fortemente strutturato, con tempi definiti. Quando il focus Pag. 18 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 186 dell’intervento residenziale è riabilitativo sia in senso psico-nutrizionale che psicoterapico e risocializzante possiamo parlare di comunità terapeutica. In questo tipo di setting terapeutico il tempo di permanenza è più flessibile (ma comunque definito) e la tipologia dei pazienti meno compromessa sul piano organico. L’intervento deve presidiare attentamente sia la parte organica (controllo periodico del peso, e del BMI, pasti assistiti, controllo dei parametri ematochimici e strumentali), che quella psico-sociale con interventi di psicoterapia individuale, di gruppo, coinvolgimento dei familiari e attività riabilitative e risocializzanti a espressione corporea (psicomotricità, arte-terapia, danza terapia, gruppo cucina, terapia senso motoria). In entrambi i contesti residenziali vanno monitorati periodicamente come indicatori di esito sia i parametri fisici che quelli di funzionamento psico-sociale e relazionale. Il non conseguimento di tali obiettivi definiti dal progetto terapeutico individuale (PTI) al momento dell’ingresso residenziale indica la non appropriatezza ed efficacia di quel livello di cura e deve portare a considerare altri livelli di cura possibili. 3.3 Accertamento dello stato di bisogno e accesso al servizio residenziale L’accesso alla comunità terapeutica per i disturbi del comportamento alimentare avviene su richiesta dei servizi sanitari (Centro per i disturbi alimentari) o dai servizi sociali territoriali, previa valutazione della unità valutativa multidimensionale. L’Azienda sanitaria provvede all’inserimento nella banca dati aziendale dei dati anagrafici e valutativi relativi alle persone accolte. 3.4 Modalità di finanziamento della comunità terapeutica per i disturbi del comportamento alimentare Le modalità di remunerazione della struttura gestita dall’Associazione CAD “Maso Zancanella” sono quelle approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2957 del 2007. 3.5 Compartecipazione alla spesa per l’accesso al servizio residenziale Fino a diverse disposizioni si rinvia a quanto attualmente previsto dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”. 3.6 Obblighi informativi I sistemi informativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati saranno quelli definiti dall’Azienda sanitaria, in linea con gli strumenti informativi già attualmente in uso. L’Azienda è responsabile dell’invio dei dati alla Provincia, per finalità programmatorie e per l’eventuale debito informativo NSIS, nonché della validazione e certificazione della qualità degli eventuali meccanismi di interoperabilità. Documentazione contabile Con la sottoscrizione dell’accordo negoziale con l’Azienda sanitaria, il gestore si impegna a trasmettere (via posta elettronica certificata o via posta elettronica), al Dipartimento Salute e solidarietà sociale, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte degli organi competenti, i documenti contabili qui indicati: - il bilancio di esercizio completo di relazioni e allegati (compreso l’elenco dei dati relativi alla consistenza analitica del personale e alla relativa spesa distinta per voci stipendiali e oneri riflessi) con il dettaglio relativo al centro di costo oggetto del contratto negoziale con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Pag. 19 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 187 I gestori si impegnano inoltre a fornire, su richiesta del Dipartimento Salute e solidarietà sociale, le seguenti informazioni: - costi dei servizi, come desunti dalla contabilità analitica; - caratteristiche del personale impegnato nei processi assistenziali e delle persone assistite; - modalità di gestione dei servizi; - caratteristiche qualitative e quantitative dell’assistenza socio-sanitaria erogata. 3.7 Vigilanza L’Azienda sanitaria esercita le seguenti funzioni: - vigilanza igienico-sanitaria relativa alla struttura edilizia; - vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti di comunità; - vigilanza igienico-sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti; - coerenza tra il piano di assistenza individualizzata e l’attività effettivamente erogata alla persona. Pag. 20 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 188 DIPENDENZE Indicazioni programmatiche Nel rinviare alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2191/2012 che ha approvato le linee guida per la programmazione dell’offerta dei servizi nell’area delle tossicodipendenze, si evidenzia con forza l’interesse a che i servizi sanitari e socio-sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sostengano interventi di prevenzione e contrasto al crescente fenomeno del gioco d'azzardo patologico, e più in generale a comportamenti compulsivi patologici, nonché all’abuso di sostanze (alcol e droghe) con una particolare attenzione alla fascia giovanile. In relazione a quanto previsto dall’articolo 22 della L.P. 16 del 2010 in tema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e in particolare della compatibilità e funzionalità con la programmazione sanitaria e sociosanitaria, stante quanto espresso dalla Giunta provinciale (allegato deliberazione della G.P. 2191/2012) rispetto all’efficacia degli interventi e allo sviluppo di percorsi alternativi, si ritiene che nella valutazione della rispondenza al fabbisogno di eventuali nuove richieste di accreditamento, dovrà tenersi conto anche di quanto espresso all’articolo 8 quater comma 3 lettera b) del D.Lgs 502 del 1992. Nell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2191/2012 in riferimento ai percorsi di cura sono state individuate alcune tipologie di servizio che si differenziano in relazione alle esigenze specifiche dei diversi gruppi di utenti. Ad integrazione di quanto specificato in relazione al trattamento di pazienti dipendenti da sostanze in comorbilità psichiatrica, preso atto della difficoltà connaturata al tentativo di definire dei quadri clinici di coesistenza di un disturbo psichiatrico e di un disturbo correlato all’abuso/dipendenza da sostanze, in quanto sottesa vi è la varietà e la complessità degli stessi, si evidenzia come l’assessment multi disciplinare condotto dai servizi dell’Azienda sanitaria debba mirare a un percorso di conoscenza che consenta di definire una scala di gravità del quadro patologico e una scala di gravità del paziente nel suo specifico contesto socio relazionale offrendo quindi una maggiore duttilità nella scelta del piano terapeutico. La scelta del tipo di trattamento è pertanto il risultato del processo di assessment. L’equipe terapeutica dovrà garantire la gestione dei piani terapeutici impostati dai servizi dell’Azienda sanitaria e attuare il monitoraggio psichiatrico per poter rispondere ad eventuali situazioni di urgenza. Si richiama infine il ruolo delle comunità terapeutiche convenzionate in accordo con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nell’individuazione degli indicatori d’esito relativi agli obiettivi di ciascun servizio (così come definiti nel citato allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2191/2012), dei quali i gestori delle comunità terapeutiche si impegnano a dare evidenza nei report informativi annuali. Finanziamento e tetti di spesa In relazione al sistema di finanziamento si conferma quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2191/2012 disciplinante i profili tariffari e le modalità di remunerazione degli stessi. Si individua per l’anno 2014: - in euro 1.940.000,00 il limite di spesa massimo entro il quale l’Azienda sanitaria potrà stipulare accordi con gli enti privati accreditati; - in euro 400.000,00 il limite di spesa massimo per l’assistenza agli assistiti iscritti al Servizio sanitario provinciale nelle strutture extra provinciali per l’area delle dipendenze. Pag. 21 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 189 Prestazioni socio-sanitarie assicurate nelle comunità terapeutiche Le comunità terapeutiche convenzionate con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari assicurano assistenza, protezione e tutela agli ospiti accolti in forma residenziale: - assistenza generica alla persona; - assistenza infermieristica; - assistenza sanitaria generale e laddove prevista specialistica psichiatrica; - assistenza terapeutico-riabilitativa; - attività educative e di supporto alla vita quotidiana; - attività di socializzazione e a carattere occupazionale finalizzate alla crescita evolutiva delle persone ospitate anche attraverso interventi mirati e personalizzati. Coerentemente a quanto previsto dal Regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48 Leg., le comunità terapeutiche garantiscono l’espletamento delle attività sopra dette attraverso équipe pluridisciplinari professionalmente formate (personale sanitario, anche con funzioni di direzione sanitaria, educatori professionali, operatori socio-sanitari, infermieri professionali, psicologi etc…) la cui composizione dovrà essere compatibile con il profilo dei pazienti inseriti. Per gli ospiti non residenti in provincia di Trento, la fornitura dei farmaci viene assicurata ricorrendo all’assistenza farmaceutica convenzionata territoriale. Le comunità terapeutiche devono assicurare una corretta gestione dei farmaci ed essere dotate di: - apposita area di ricezione materiale/registrazione; - locale con superficie dei pavimenti lavabile e disinfettabile fornito di arredi e attrezzature per il deposito e la corretta conservazione (temperatura/umidità) dei medicinali, dei dispositivi medici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza; - cassaforte o armadio antiscasso per la conservazione dei medicinali stupefacenti soggetti a tenuta in sicurezza. Compartecipazione alla spesa Fino a diverse disposizioni si rinvia a quanto attualmente previsto dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”. Obblighi informativi I sistemi informativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati saranno quelli definiti dall’Azienda sanitaria, in linea con gli strumenti informativi già attualmente in uso. L’Azienda è responsabile dell’invio dei dati alla Provincia, per finalità programmatorie e per il debito informativo SIND, nonché della validazione e certificazione della qualità degli eventuali meccanismi di interoperabilità. Documentazione contabile Con la sottoscrizione dell’accordo negoziale con l’Azienda sanitaria i gestori delle comunità terapeutiche si impegnano a trasmettere (via posta elettronica certificata o via posta elettronica), al Dipartimento Salute e solidarietà sociale, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte degli organi competenti, i documenti contabili qui indicati: - il bilancio di esercizio completo di relazioni e allegati (compreso l’elenco dei dati relativi alla consistenza analitica del personale e alla relativa spesa distinta per RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Pag. 22 di 23 All. 001 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 190 voci stipendiali e oneri riflessi) con il dettaglio relativo al centro di costo oggetto del contratto negoziale con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I gestori si impegnano inoltre a fornire, su richiesta del Dipartimento Salute e solidarietà sociale, le seguenti informazioni: - costi dei servizi, come desunti dalla contabilità analitica; - caratteristiche del personale impegnato nei processi assistenziali e delle persone assistite; - modalità di gestione dei servizi; - caratteristiche qualitative e quantitative dell’assistenza socio-sanitaria erogata. Vigilanza L’Azienda sanitaria esercita le seguenti funzioni: - vigilanza igienico-sanitaria relativa alla struttura edilizia; - vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti di comunità; - vigilanza igienico-sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti; - coerenza tra il piano di assistenza individualizzata predisposto in sede di UVM e l’attività effettivamente erogata alla persona. Pag. 23 di 23 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 191 Allegato parte integrante Allegato 2) Integrazione agli Allegati 1 e 3 D.M. 22 luglio 1996 (cfr. d. G.P. 15047/1996 e ss.mm.) NUOVE PRESTAZIONI BRANCA “MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E NEUROLESI” Codice Nota 93.01.5 I -A 93.01.6 I -A 93.01.7 I-A 93.86.1 I Pag. 1 di 3 Descrizione Tariffa VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA STESURA DI PROGETTO RIABILITATIVO/ABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO IN SOGGETTO CON DISORDINI COMPLESSI IN ETA’ EVOLUTIVA Comprende: - 1 colloquio anamnestico e da 0 a 4 valutazioni neuropsichiatriche di 60 min - da 1 a 8 valutazioni di professionisti sanitari della riabilitazione (fisioterapista, logopedista, t.n.p.e.e., terapista occupazionale, t.e.r.p, educatore professionale) o psicologiche/psicoeducative di almeno 60 min - 1 valutazione di equipe per stesura del progetto individualizzato di almeno 60 minuti - restituzione alla famiglia di almeno 45 minuti Le valutazioni sono comprensive di somministrazioni di test e scale valutative. Erogabile 1 volta per utente, salvo periodi di interruzione della presa in carico da parte dell’erogante superiore ad un anno VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA STESURA DI PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO IN SOGGETTO ADULTO CON DISORDINI COMPLESSI Erogabile in soggetto adulto con malattia neurodegenerativa o esiti stabilizzati di neuro lesione. Comprende: - 1 colloquio anamnestico e da 0 a 2 valutazioni fisiatriche di 60 min - da 1 a 6 valutazioni di professionisti sanitari della riabilitazione (fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, t.e.r.p, educatore professionale) o psicologiche/psicoeducative di almeno 60 min - 1 valutazione di equipe per stesura del progetto individualizzato di almeno 60 minuti - restituzione all’utente/care-givers di almeno 45 minuti Le valutazioni sono comprensive di somministrazioni di test e scale valutative. Erogabile 1 volta per utente, salvo periodi di interruzione della presa in carico da parte dell’erogante superiore ad un anno o salvo importanti variazioni del quadro clinico. RIVALUTAZIONE PERIODICA MULTIPROFESSIONALE IN PERCORSO RIABILITATIVO ABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO IN SOGGETTO CON DISORDINI COMPLESSI Erogabile all’interno di Progetto Riabilitativo Abilitativo Individualizzato in soggetto adulto con malattia neurodegenerativa o esiti stabilizzati di neurolesione o in soggetto in età evolutiva. Comprende: - da 0 a 3 rivalutazioni medico-specialistiche (neuropsichiatriche o fisiatriche) o psicologiche - almeno una rivalutazione di equipe per monitoraggio ed eventuale aggiornamento del progetto individualizzato di almeno 45 min - restituzione all’utente/famiglia di almeno 30 min. Nell’anno possono essere erogate massimo 3 prestazioni per utente in età evolutiva e 2 prestazioni per utente in età adulta. FISIOTERAPIA INDIVIDUALE IN DISORDINI COMPLESSI Per seduta individuale di almeno 60 min ciascuna. Ciclo di massimo 10 sedute. Erogabile all’interno di Progetto Riabilitativo Abilitativo Individualizzato.in soggetto adulto con malattia neurodegenerativa o esiti stabilizzati di neurolesione o in soggetto in età evolutiva. Comprende: − valutazioni e trattamenti fisioterapici individuali (esercizi terapeutici, terapie manuali, valutazione e addestramento all'uso di presidi, educazione terapeutica a paziente/care-givers) erogati sia in regime ambulatoriale che a domicilio o in contesto di vita; − per utenti in età evolutiva, colloqui con i genitori e consulenza scolastica. Nell’anno possono essere erogati massimo 8 cicli per utente in età evolutiva e massimo 3 cicli per utente in età adulta All. 002 € 315 € 280 € 165 € 26,50 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 93.86.2 I 93.86.3 I 93.86.4 I 93.86.5 I 93.86.6 I 93.86.7 I 93.86.8 I-A Pag. 2 di 3 LOGOPEDIA INDIVIDUALE IN DISORDINI COMPLESSI Per seduta individuale di almeno 60 min ciascuna. Ciclo di massimo 10 sedute. Erogabile all’interno di Progetto Riabilitativo Abilitativo Individualizzato in soggetto adulto con malattia neurodegenerativa o esiti stabilizzati di neurolesione o in soggetto in età evolutiva. Comprende: − valutazioni e trattamenti logopedici individuali (esercizi terapeutici, valutazione e addestramento all'uso di presidi, educazione terapeutica a paziente/care-givers) erogati sia in regime ambulatoriale che a domicilio o in contesto di vita; − per utenti in età evolutiva, colloqui con i genitori e consulenza scolastica. Nell’anno possono essere erogati massimo 8 cicli per utente in età evolutiva e massimo 3 cicli per utente in età adulta NEUROPSICOMOTRICITA’ INDIVIDUALE IN DISORDINI COMPLESSI Per seduta individuale di almeno 60 min ciascuna. Ciclo di massimo 10 sedute. Erogabile all’interno di Progetto Riabilitativo Abilitativo Individualizzato in soggetto in età evolutiva. Comprende: − valutazioni e trattamenti neuropsicomotori individuali (esercizi terapeutici, valutazione e addestramento all'uso di presidi, educazione terapeutica a paziente/care-givers) erogati sia in regime ambulatoriale che a domicilio o in contesto di vita; − colloqui con i genitori e consulenza scolastica. Nell’anno possono essere erogati massimo 8 cicli per utente in età evolutiva. TERAPIA OCCUPAZIONALE INDIVIDUALE IN DISORDINI COMPLESSI Per seduta individuale di almeno 60 min ciascuna. Ciclo di massimo 10 sedute. Erogabile all’interno di Progetto Riabilitativo Abilitativo Individualizzato in soggetto adulto con malattia neurodegenerativa o esiti stabilizzati di neurolesione o in soggetto in età evolutiva. Comprende: − valutazioni e trattamenti occupazionali individuali (esercizi terapeutici, valutazione e addestramento all'uso di presidi, educazione terapeutica a paziente/care-givers) erogati sia in regime ambulatoriale che a domicilio o in contesto di vita; − per utenti in età evolutiva, colloqui con i genitori e consulenza scolastica. Nell’anno possono essere erogati massimo 8 cicli per utente in età evolutiva e massimo 3 cicli per utente in età adulta. RIABILITAZIONE DI GRUPPO IN SOGGETTI CON DISORDINI COMPLESSI per seduta collettiva di almeno 60 min ciascuna. Ciclo di massimo 10 sedute. Massimo 5 assistiti per gruppo. Erogata da fisioterapista, logopedista, neuropsicomotricista, terapista occupazionale, te.r.p. o educatore professionale all’interno di Progetto Riabilitativo Abilitativo Individualizzato in soggetto adulto con malattia neurodegenerativa o esiti stabilizzati di neurolesione o in soggetto in età evolutiva. Nell’anno possono essere erogati massimo 3 cicli per utente in età evolutiva e 1 ciclo per utente in età adulta. INTERVENTO PSICOLOGICO INDIVIDUALE DURANTE PERCORSO RIABILITATIVO IN DISORDINI COMPLESSI Per seduta individuale di almeno 60 min ciascuna. Ciclo di massimo 10 sedute. Erogabile all’interno di Progetto Riabilitativo Abilitativo Individualizzato in soggetto adulto con malattia neurodegenerativa o esiti stabilizzati di neurolesione o in soggetto in età evolutiva Comprende osservazione in seduta, eventuale risomministrazione di test e scale valutative, sedute di psicoterapia focale, colloquio di sostegno psicologico con utente e familiari, colloqui scolastici. Nell’anno possono essere erogate massimo 2 cicli per utente in età evolutiva e 1 ciclo per utente in età adulta. INTERVENTO PSICOLOGICO DI GRUPPO DURANTE PERCORSO RIABILITATIVO IN DISORDINI COMPLESSI Per seduta collettiva di almeno 90 min ciascuna. Ciclo di massimo 16 sedute. Tra un minimo di 6 e un massimo di 8 assistiti per gruppo di familiari o di utenti. Erogabile all’interno di Progetto Riabilitativo Abilitativo Individualizzato in soggetto adulto con malattia neurodegenerativa o esiti stabilizzati di neurolesione o in soggetto in età evolutiva. Nell’anno può essere erogato massimo 1 ciclo per utente/familiare. PERCORSO DI RIABILITAZIONE INDIVIDUALE IN SOGGETTO IN ETA' EVOLUTIVA CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO Per ciclo 30 sedute individuali. Sedute individuali di almeno 45 min di Logopedia o Neuropsicomotricità o Interventi psicoeducativi. Sono compresi colloqui con i genitori e consulenza scolastica. Erogabile all’interno di Progetto Riabilitativo Abilitativo Individualizzato. Nell’anno possono essere erogati massimo 8 cicli. All. 002 192 € 26,50 € 26,50 € 26,50 €9 € 33 € 7,5 € 596 RIFERIMENTO: 2014-D337-00039 Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 01/04/2014 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 01/04/2014 193 BRANCA “OCULISTICA” Codice Nota 95.36.1 I-A 95.36.2 I-A 95.36.3 I 95.36.4 I-A 95.36.5 I 95.36.7 I-A Pag. 3 di 3 Descrizione Tariffa VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA STESURA DI PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO IN SOGGETTO IN ETA’ ADULTA CON CECITA’/IPOVISIONE Comprende: - 1 valutazione oculistica di minimo 30 minuti - da 1 a 3 valutazioni ortottiche di minimo 30 minuti ciascuna - da 1 a 6 colloqui psicologici di 60 minuti ciascuno - 1 valutazione di equipe per stesura del progetto individualizzato e restituzione al paziente (complessivi 60 minuti) Erogabile 1 volta per utente, salvo periodi di interruzione della presa in carico da parte dell’erogante superiore ad un anno ed insorgenza di nuovo evento patologico. 230 € VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE FINALIZZATA ALLA STESURA DI PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO IN SOGGETTO IN ETA’ EVOLUTIVA CON CECITA’/IPOVISIONE Comprende: - 1 valutazione oculistica di minimo 30 minuti - 1 valutazioni ortottica di minimo 30 minuti - da 1 a 5 colloqui psicologici con i genitori di 60 minuti ciascuno - da 1 a 4 osservazione clinica del bambino da parte dello psicologo e/o specialista di 60 minuti ciascuna - 1 valutazione di equipe per stesura del progetto individualizzato e restituzione alla famiglia (complessivi 60 minuti) Erogabile 1 volta per utente, salvo periodi di interruzione superiore ad un anno ed insorgenza di nuovo evento patologico. RIABILITAZIONE VISIVA IN SOGGETTO IN ETA’ ADULTA CON IPOVISIONE per seduta individuale Comprende: trattamenti riabilitavi erogata da ortottista. Per seduta individuale. Durata di 60 minuti/die ciascuna. Ciclo di massimo 15 sedute ripetibile massimo 2 volte all’anno. 320 € RIABILITAZIONE VISIVA E/O NEUROPSICOSENSORIALE IN SOGGETTO IN ETA’ EVOLUTIVA CON IPOVISIONE per seduta individuale Comprende: trattamenti di riabilitazione visiva erogati da ortottista e/o di riabilitazione neuro psicosensoriale erogati da psicologo. Per seduta individuale. Durata di 60 minuti/die ciascuna. Cicli di massimo 10 sedute ripetibile massimo 4 volte all’anno. RIABILITAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA NEI CONTESTI DI VITA IN SOGGETTO CON CECITA’/IPOVISIONE per seduta individuale. Comprende: incontri con ortottista o psicologo o educatore professionale. Durata di 45 minuti/die. Ciclo di massimo 8 incontri. Erogabile 1 volta per utente, salvo periodi di interruzione superiore ad un anno ed insorgenza di nuovo evento patologico. RIVALUTAZIONE PERIODICA MULTIDISCIPLINARE IN SOGGETTO CON CECITA’/IPOVISIONE Comprende: - 1 valutazione oculistica di controllo di almeno 30 min - 1 colloquio psicologico clinico di almeno 30 min - 1 rivalutazione di equipe per monitoraggio ed eventuale aggiornamento del progetto individualizzato di minimo 30 min La prestazione è ripetibile al massimo 2 volte all’anno. 26,50 € All. 002 26,50 € 20,00 € 90,00 € RIFERIMENTO: 2014-D337-00039