Prof. Giovanni Furgiuele DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE

Prof.GiovanniFurgiuele
DIRITTODIFAMIGLIAEDELLESUCCESSIONI
LezioniacuradallaDr.ssaGiuliaTesi
(ContinuaCapitolo1:TESTAMENTOELEGGE)
3.(Continua)Ipotesispecifichedirapportofratestamentoelegge………………………………………….pag.31
4.Analisigiurisprudenzialedelfenomenodeltestamentoedellalegge…………………………………….pag.39
4.1.Laletturagiurisprudenzialedell’articolo42,comma4,dellaCostituzione…………………………..pag.39
4.2. Illegatoinsostituzionedilegittima:analisidellasentenzadelleSezioniUnitedellaCassazione,n.
7098,del29marzodel2011…………………………………………………………………………………………………...pag.51
4.3.Un’ipotesidilegatoexlege:analisidellasentenzadelleSezioniUnitedellaCassazione,n.4847,del
27febbraio2013…………………………………………………………………………………………………………………….pag.58
CAPITOLO2
LACAPACITA’TESTAMENTARIA
1.Capacitàtestamentaria,personalitàgiuridicaecapacitàd’agire…………………………………………….pag.66
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3. (Continua) Ipotesi specifiche di rapporto fra testamento e
legge.
Continuandoildiscorsoiniziatonellaprecedentelezione,vediamole
altre ipotesi specifiche di rilevanza del fenomeno del testamento e
dellalegge.
Ilprimoriferimento,comeabbiamogiàavutomododidire,èquello
relativo al divieto dei patti successori che costituisce uno dei
Ildivietodeipatti
successori
fondamenti della disciplina legislativa dell’autonomia testamentaria.
Conildivietodeipattisuccessori,nellasostanza,nonsiammetteche,
dal punto di vista legislativo, possa essere ritenuta vincolante quella
manifestazione specifica dell’autonomia testamentaria che si
sostanzianella,preventiva,conclusionediunpattoaventeadoggetto
la,successiva,regolamentazionedelrapportosuccessorio.
Se si valuta realisticamente la questione, è evidente la presenza di
forti limiti, nel senso che occorre chiedersi come quel patto
successorio abbia inciso sulla volontà testamentaria. Se un soggetto
conclude un patto successorio e, successivamente, fa testamento, c’è
da chiedersi se quel testamento sia frutto specifico della riduzione
dell’autonomia testamentaria, secondo ciò che è contenuto nel patto
successorio.
L’esistenza del patto successorio è rilevante quando c’è un’effettiva
costrizione. Si hanno dei dubbi, invece, quando non è evidente la
compressionedell’autonomiatestamentaria.
Abbiamo già avuto modo di sottolineare che, attualmente,
l’impostazione giurisprudenziale relativamente alla considerazione
deldivietodeipattisuccessorièun’impostazionerestrittivachetende
aridurreilcampodiapplicazionedeldivietomedesimo.
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Lasecondaipotesispecificadirilevanzadelrapportofratestamentoe
legge si sostanzia nella considerazione della successione legittima e
dellatuteladellaposizionedeilegittimari.
Lasuccessione
legittimaela
tuteladei
legittimari
La successione testamentaria, quindi, costituisce un profilo di
regolamentazionedelrapportosuccessorioacuisideveaffiancarela
fontelegislativa.Bisogna,quindi,considerarel’eventualitàchenonsia
il testamento la fonte del rapporto successorio, ma sia la legge che
fondailrapportomedesimo.
In particolare, per quanto riguarda la successione legittima, nel caso
in cui non esista il testamento, non viene meno il rapporto
successorio.
Da ciò emerge la necessità giuridica del rapporto successorio che,
come abbiamo già avuto modo di dire, è fondata sulla pienezza del
titolodiproprietà.
Iltitolaredeldirittodiproprietà,nelmomentodellasuamorte,sarà
sostituito da un ulteriore soggetto che può essere quello scelto dal
proprietario con il testamento, oppure quello individuato in sede
legislativa.
Inquestomodo,sivuolerafforzarelapossibilitàdiritenerechevisia,
insensoeconomico,undirittochesiponealverticeecheèildirittodi
proprietàindividuale.
In altri termini, la mancata regolamentazione del rapporto
successorioavrebbedeterminatounadiminuzionedellapienezzadel
dirittodiproprietà.
Per quanto concerne, invece, la tutela dei legittimari, la
regolamentazionedelrapportosuccessoriopassa,anche,attraversoil
soddisfacimentodellepretesepatrimonialidicertispecificisoggetti.
Inquestocontesto,siinserisceilcontenutodell’articolo42,comma4,
dellaCostituzione.
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Comeabbiamogiàvisto,talearticolocosìrecita:“Laleggestabiliscele
norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
delloStatosulleeredità”.
Nel testo costituzionale si rinvia ad una considerazione di carattere
legislativo, circa la disciplina della successione legittima e
testamentaria.
L’articoloincommentosuscitaalcuneperplessità.
Innanzitutto, nella lettera dell’articolo 42/4 Cost. non c’è alcun
riferimentoallatuteladeilegittimariche,quindi,puòessereprevista
dalla legge ordinaria, ma non è detto che abbia una rilevanza di
caratterecostituzionale.
Insecondoluogo,bisognaanchedomandarsisesianecessario,inuna
logica di valutazione delle cose di carattere costituzionale, che
sussistaladuplicitàdellefontidelrapportosuccessorio:successione
legittima – laddove manchi il testamento – oppure successione
testamentaria–nelcasoincuiildecuiusabbiafattotestamento.
Valutando la lettera della norma costituzionale in commento,
successione legittima e successione testamentaria sono necessarie,
devonosussisterenecessariamente.
È, effettivamente, così? È necessario, secondo il dato costituzionale,
chesiailtestamentoechecisialasuccessionelegittima?
Adavvisodichiscrive,nonèpropriocosì.Nonsiritiene,infatti,chela
lettera del quarto comma dell’articolo 42 Cost. implichi,
necessariamente, la presenza della successione legittima e di quella
testamentaria.
Nel testo costituzionale si rinvia ad una valutazione da effettuarsi in
sede di legislazione ordinaria. Pertanto, per quale motivo, la
valutazione in sede di legislazione ordinaria, non potrebbe essere
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negativa o nei confronti della successione legittima, o nei confronti
dellasuccessionetestamentaria.
Nellanormainquestione,siprevedeunqualcosa,manonèdettoche
ciò sia destinato a realizzarsi necessariamente. Nel caso in cui la
legislazione ordinaria ritenga di introdurre un limite assoluto alla
successione di carattere testamentario o a quella di carattere
legittimo, non si ritiene che ciò possa essere negato dal contenuto
dell’articolo42,comma4,dellaCostituzione.
Al di là di quella che può essere l’interpretazione dell’articolo in
commento, resta il fatto che la norma costituzionale fa, comunque,
riferimento alla successione legittima e a quella testamentaria, con
rinvio alla legge ordinaria per quanto concerne la regolamentazione
dellesuddetteformedisuccessione.
La terza ipotesi specifica di rilevanza del rapporto fra testamento e
Ereditàelegato
leggeèrelativaaiconcettidiereditàelegato.
Come è già stato detto nel paragrafo introduttivo, l’eredità è una
successione a titolo universale che dipende dal modo in cui è
formulatoiltestodiultimavolontà.Viceversa,illegatocostituisceuna
successioneatitoloparticolare,aventeadoggettounbenespecifico,o
unapartespecificadelpatrimoniodeldecuius.
Ilproblemanascequandoilsoggettoredigeuntestamento,nelquale
vengono indicati singoli beni. In questi casi, come si determina il
rapportosuccessorio?
Il problema, evidentemente, si pone nei confronti di chi legge il
testamento, il quale deve ragionare nel senso di individuare le due
diverse possibilità di determinazione del rapporto successorio
(ereditàolegato).
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È necessaria, quindi, una lettura del testamento, al fine di
comprendere se i singoli beni sono attribuiti a titolo di eredità,
oppureatitolodilegato.
Chiaramente,nonfacilecomprendereseiltestatoreguardavaalbene
comebenesingolo,ocomequotadell’interopatrimonioereditario.
La quarta ipotesi di rilevanza del rapporto fra testamento e legge
concernelaformadeltestamento.
Laformadel
testamento
Quandosiparladiformadeltestamento,bisogna,inviapreliminare,
ragionare in ordine a ciò che dovrebbe caratterizzare questo
particolareprofilo,conriguardoallaformainsededicontratto.
Per quanto riguarda la forma del contratto, è noto, che, in certe
ipotesi,ilcontrattomedesimononèammissibilesenonhaunacerta
forma, se non si rispetta un certo modo di manifestazione della
volontàcontrattuale.
Atalproposito,l’articolo1350c.c.–“Attichedevonofarsiperiscritto”
– indica le ipotesi di contratti che devono rispettare, sotto pena di
nullità,unadeterminataforma.Chiaramente,ilproblemadellaforma
delcontrattovaanchealdilàdiquantoprevistodall’articolo1350c.c.
che,inuncertosenso,esprimeunavalutazioneriduttiva.
Perquantoriguardalaformadeltestamento,ildiscorsoèabbastanza
diverso,rispettoaciòcheèprevistoperilcontratto.
Atalproposito,gliarticoli601,eseguenti,c.c.siesprimonoinmodo
particolare.
Perquantoriguardaicontratti,valeilprincipio,percui,inassenzadi
formascrittasihal’ammissibilitàdelcontrattosesièaldifuoridelle
ipotesiprevistedall’articolo1350codicecivile.
Periltestamento,comestannolecose?
Innanzitutto,vediamocomepuòessereiltestamento.
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Iltestamentopuòessere,exarticolo602c.c.,1olografo,ossiascrittoe
formulato,inmanieraspecifica,daltestatore.
Siha,poi,iltestamentopubblico(articolo603c.c.).Inquestocaso,la
redazione della scheda testamentaria è effettuata, non dal testatore,
madalnotaiocheoperasullabasedellamanifestazionedellavolontà
previstadaltestatorestesso.
C’è, anche, il testamento segreto (articolo 604 c.c.) che è redatto dal
testatoreevieneaffidato,indeposito,adunaltrosoggetto.
Accanto a queste tre ipotesi di testamento ordinario, sono previste
tuttaunaseriediipotesidicosiddettitestamentispeciali,ossiaredatti
in situazioni particolari (articolo 609 c.c. – “Malattie contagiose,
calamità pubbliche o infortuni” – articolo 611 c.c. – “Testamento a
bordodinave”–articolo616c.c.–“Testamentoabordodiaeromobile”
–articolo617c.c.–“Testamentodeimilitarieassimilati”).
Pertanto,iltestamento,diversamentedalcontratto,èammissibilese
vengono rispettate, in maniera specifica, le modalità previste dal
legislatore.
Occorre, però, porsi una domanda. Cosa accade se non esiste il
testamentoammissibileelavolontàtestamentariaèespressanonin
forma scritta ed il soggetto a vantaggio del quale è prevista tale
volontà testamentaria (erede) adempie e, quindi, pone in essere un
comportamentoconformeallavolontàdeltestatore?
Poniamo il caso che in un’ipotesi di questo genere il testatore
attribuiscaildirittodiproprietàdiuncertobeneadunsoggetto,esso
può,effettivamente,essereconsideratoproprietariodelbene?
1L’articolo602c.c.–“Testamentoolografo”–stabilisce:“Iltestamentoolografodeveesserescrittoper
intero,datatoesottoscrittodimanodeltestatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e
cognome,ètuttaviavalidaquandodesignaconcertezzalapersonadeltestatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è
ammessasoltantoquandositrattadigiudicaredellacapacitàdeltestatore,dellaprioritàdidatatrapiù
testamentiodialtraquestionedadecidersiinbasealtempodeltestamento”.
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La risposta alla suddetta domanda è, chiaramente, negativa perché
manca il titolo di proprietà, manca la possibilità per il soggetto,
attraversounsuocomportamento,diarrogarsiildirittodiproprietà.
Non essendo possibile dar seguito a quanto previsto nel testamento
inammissibile, per quel certo tipo di rapporto, varrà, quindi, la
disciplinaprevistaalivellolegislativo.
Facciamo il caso ulteriore che il suddetto soggetto (indicato come
erede nel testamento inammissibile), sulla base della volontà del
testatore, attribuisca ad un altro soggetto la titolarità di un bene, o
adempia ad un rapporto obbligatorio. In un caso di questo genere,
prevale,diversamentedall’ipotesiprecedente,l’attodiadempimento.
La quinta, ed ultima, ipotesi specifica di rilevanza del fenomeno del
testamento e della legge è quella della sostituzione ordinaria e
fedecommissaria.
Lasostituzione
ordinariaela
sostituzione
fedecommissaria
L’articolo688c.c.–“Casidisostituzioneordinaria”–cosìstabilisce:“Il
testatorepuòsostituireall'eredeistituitoaltrapersonaperilcasocheil
primononpossaononvogliaaccettarel'eredità.
Seiltestatorehadispostoperunosolodiquesticasi,sipresumecheegli
si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una
suadiversavolontà”.
Inquestocaso,sihaunaconsiderazionedellemodalità,attraversole
quali, trova espressione la scheda testamentaria, nel senso di
designare un erede prevedendo, anche, l’eventualità che lo stesso
erede non possa, o non voglia accettare l’eredità e ad esso si
sostituisca,quindi,unaltrosoggettosempreindicatodaltestatore.
Siha,nellasostanza,un’alternativafraduesoggetti:ilprimopuònon
accettare l’eredità, con al conseguenza che il soggetto che lo
sostituisce prende il suo posto, nell’ambito dell’evoluzione del
procedimentosuccessorio.
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L’altra ipotesi è quella della sostituzione fedecommissaria. A tal
proposito, l’articolo 692 c.c. – “Sostituzione fedecommissaria” –
stabilisce:“Ciascunodeigenitoriodeglialtriascendentiinlinearettao
il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il
discendente,oilconiugeconl'obbligodiconservareerestituireallasua
morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o
degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura
dell'interdettomedesimo.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi
nellecondizionidiabitualeinfermitàdimentetalidafarpresumereche
nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronuncia di
interdizione.
Nelcasodipluralitàdipersoneoentidicuialprimocommaibenisono
attribuitiproporzionalmentealtempoduranteilqualeglistessihanno
avutocuradell'interdetto.
Lasostituzioneèprivadieffettonelcasoincuil'interdizionesianegata
o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal
raggiungimentodellamaggioreetàdelminoreabitualmenteinfermodi
mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o
rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di
assistenza.
Inognialtrocasolasostituzioneènulla”.
In questo caso, si ha una valutazione di carattere particolare, in
ordineallemodalitàdieserciziodell’autonomiatestamentaria.Quisi
premette che non si ha un rapporto testamentaria, soltanto, a
vantaggiodiunsoggettoistituito,masiammettelapossibilitàcheil
testatore possa ragionare in ordine alla previsione di un’alternanza
nelladeterminazionedelrapportosuccessorio.
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È, evidente, che entrambe le ipotesi di sostituzione sono il frutto di
unavalutazioneinterminilegislativi.
Le questioni più specifiche relative alla sostituzione ordinaria e
fedecommissaria verranno approfondite nell’apposito capitolo ad
essededicato.
4.Analisigiurisprudenzialedelfenomenodeltestamentoedella
legge.
Dopo aver dato un quadro generale del rapporto fra testamento e
legge, passiamo ad analizzare quattro sentenze, nelle quali, come
vedremo,vengonoaffrontatialcunideiproblemisopraenunciati.
4.1.Laletturagiurisprudenzialedell’articolo42,comma4,della
Costituzione.
Iniziamo l’analisi giurisprudenziale del fenomeno del testamento e
della legge, con l’analisi di due sentenze che riguardano il problema
dellarilevanzadell’articolo42,comma4,dellaCostituzione.
LaprimasentenzacheèquelladellaCortediCassazione,n.14811,del
30giugno2014.
Cass.,n.
14811/2014
Ilcasoconcretodacuisisviluppalavicendariguardaunasituazione
disuccessioneconelementidiinternazionalità.Nelcasodispecie,un
italiano sposava una donna cubana e nominava, quindi, con
testamento pubblico, suoi eredi universali i due figli avuti dal suo
precedentematrimonio,celebratoinItaliacondonnaitaliana.
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Alla morte dell’uomo, la moglie cubana esercita, in Italia, l’azione di
riduzione, nei confronti del suddetto testamento pubblico, in quanto
essa ritiene che siano applicabili le norme del codice civile che
prevedono la cosiddetta successione necessaria a tutela dei
legittimari.
Nellasostanza,ladonnaritieneinammissibile,inquantolegittimaria,
che il patrimonio possa andare integralmente ai figli, senza che a lei
nonvadaneppurelaquotadiriserva.
L’azione, come si evince dalla lettura della sentenza, viene, dopo la
mortedelladonna,portataavantidaisuoieredi.
Il Tribunale di San Remo e, successivamente, la Corte d’appello di
Genova rigettano la domanda attorea, invocando l’articolo 16 delle
disposizioni preliminari al codice civile che, insieme ad altre norme,
regolaleipotesidiapplicazionedellaleggenellospazio.
In particolare, l’articolo 16 delle preleggi fissa il principio della
cosiddettacondizionedireciprocitàpercui,lostranieroèammessoa
godere dei diritti civili in Italia purché, nel suo Paese, l’italiano sia
ammessoagoderedeimedesimidiritti.2
Pertanto,siccomeaCubanonesistelasuccessionenecessaria,percui,
unItalianononpotrebbe,difronteauntribunalecubano,invocarela
tutela dei legittimari, si ritiene che, in mancanza della condizione di
reciprocità richiesta dall’articolo 16 delle preleggi, il cubano non
possa,inItalia,invocarelasuddettatutela.
2L’articolo 16 delle disposizioni preliminari al codice civile così statuisce: “Lostranieroèammessoa
goderedeidiritticiviliattribuitialcittadinoacondizionedireciprocitàesalveledisposizionicontenute
in leggi speciali . Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”. Tale norma è il
fruttodiunasceltafattainunperiodostoricoincuierafortementesentitoilsentimentonazionalista.
Occorre, attualmente, chiedersi se sia ancora sentita questo tipo di disposizione come realmente
espressiva delle valutazioni circa la condizione giuridica dello straniero. Tale impostazione è
ammissibile? Certamente, essa è ammissibile perché così è scritto nell’articolo 16, però, il suo senso
nonè,adoggi,totalmentecondivisibile.
40
Igiudicidimerito,perrafforzarelaloroposizione,acquisisconoagli
attiilpareregiuridicodiundirigentedelMinisterodellaGiustiziadi
Cuba, il quale espone che il vigente ordinamento cubano (ovvero
quello di carattere socialista che vige a Cuba dagli anni sessanta del
secolo scorso) è, profondamente, diverso da quello precedente che
traevaoriginedall’ordinamentospagnolo.
Il sistema cubano attuale, in particolare, ha abolito la successione
necessaria e, quindi, l’idea che ci sia una quota di eredità riservata,
esclusivamente, in virtù della parentela, o del rapporto di coniugio.
Esso riconosce una diversa figura, ossia quella dell’erede
particolarmente protetto che è il soggetto inabile al lavoro ed
economicamentedipendentedaldecuiuseche,cometale,hadirittoa
delleparticolaritutele,anchedopoildecessodelmedesimodecuius.
Il dirigente cubano, comunque, chiarisce che la suddetta figura è
profondamente diversa dal legittimario. Pertanto, il fatto che
l’ordinamento cubano preveda l’erede particolarmente protetto non
significachelostessopreveda,anche,illegittimario.Inaltritermini,
le due figure non sono sovrapponibili e sono, anche, ispirate a
motivazioniideologichediverse.
Perlesuddetteragioni,quindi,igiudicidimeritoneganoallamoglie
cubana la possibilità di poter esperire, in Italia, l’azione di riduzione
perlesionedilegittima.
Contro le decisioni di merito, viene fatto ricorso per Cassazione,
articolatoindiversemotivazioni.
Innanzitutto, viene detto che la condizione di reciprocità si sarebbe
dovutaconsiderare,comunque,avverata.Secondoiricorrenti,dauna
parte, la moglie poteva anche rientrare nella categoria cubana
dell’eredeparticolarmenteprotetto,inquantoilmarito,invita,aveva
fatto delle significative dazioni di denaro alla moglie, dalle quale si
41
potevadedurrechelastessaeraeconomicamentedipendentedalde
cuius.Dall’altraparte,lacondizionedireciprocitàandrebbeintesain
senso ampio e, quindi, sarebbe sufficiente il fatto stesso che un
italiano può essere successore secondo il diritto cubano, per poter
dire, all’inverso, che il cubano può essere erede, in Italia, secondo le
leggiitaliane.
Nell’ulteriore motivo di ricorso si arriva al cuore del problema. In
particolare, i ricorrenti sostengono che, anche ammettendo che
l’articolo16preleggiimpediscal’applicazionedellenormesull’azione
di riduzione, però, il medesimo articolo 16 si deve intendere come
tacitamenteabrogato,almenoinbuonaparte,dallaCostituzione,ossia
dal fatto che essa, successivamente all’entrata in vigore del codice
civile,abbiamodificatol’ordinamento.
La Costituzione, infatti, all’articolo 2 riconosce una serie di diritti
fondamentali a favore dell’uomo, non del cittadino italiano, per cui,
tali diritti costituzionalmente riconosciuti dovrebbero poter essere
esercitatiaprescinderedallecondizionidireciprocitàomeno,conla
conseguenzachel’articolo16delleprelegginonsarebbepiùinvigore,
nella parte in cui contrasta con la sopravvenuta normativa
costituzionale.
In sede di ricorso, si cerca anche di sostenere che, in base a quanto
sopra detto, la tutela del legittimario avrebbe, a sua volta, una
copertura costituzionale, per cui, anche la possibilità di agire in
riduzione sarebbe un diritto fondamentale, ex articolo 2 della
Costituzione. Nello specifico, i ricorrenti fanno ciò, ricollegando la
tutela dei legittimari all’articolo 29 della Costituzione, nel quale si
dice, come è noto, che la Repubblica tutela la famiglia come società
naturale
fondata
sul
matrimonio.
Pertanto,
secondo
tale
ragionamento, i legittimari, essendo tali per i loro rapporti familiari,
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vedrebbero la loro tutela coperta dall’articolo 29 Cost., il quale,
imponendo di tutelare la famiglia, imporrebbe anche di riservare ai
famigliari,inquantotali,delleporzionidieredità.
Il ricorso viene rigettato su tutta la linea e la Cassazione finisce per
confermareladecisionedeigiudicidimerito.
Vediamo, però, quali sono le argomentazioni che hanno indotto la
Cassazioneaconfermareledecisionidimerito.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, nella sostanza,
vengonorichiamatelemotivazioniespresseinsededimerito.Sidice
che, per ritenere integrata la condizione di reciprocità, occorre che
l’ordinamento straniero riconosca, eventualmente, al cittadino
italianoundirittouguale,osimileaquellochelostranierovorrebbe
che fosse tutelato in Italia. La valutazione in merito alla ricorrenza
dellasuddettacondizionedireciprocitàèunavalutazionedifatto,di
meritoe,quindi,giàsvolta,inuncertosenso,daigiudicidimeritoe
nonpiùsindacabileinCassazione.
Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la risposta è
negativa per i seguenti motivi. In primo luogo, per la Cassazione, è
vero che l’articolo 16 preleggi è, in varie ipotesi, effettivamente
superato dalla Costituzione: ci sono, infatti, una serie di diritti
fondamentali della persona che devono essere, comunque,
riconosciutiall’uomoinquantotale.
Dinanzi a tale dato acquisito, il problema è quello di stabilire se la
tutela dei legittimari rientri nei diritti fondamentali sopra detti
perchéperglialtridirittifondamentalil’articolo16preleggièancora
valido. Addirittura, in questi ultimi casi, è lo stesso articolo 3 della
Costituzionecheammetteeventualidistinzioni.
La Corte di Cassazione intende l’articolo 29 Cost. in una maniera
diversa, rispetto a quanto detto dai ricorrenti. In particolare, la
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Cassazione sostiene che l’articolo 29 implica un principio di
intangibilitàdellasferadegliaffettiedellasolidarietàreciprocafrale
personedapartedelloStato,conlaconseguenteimpossibilitàperlo
stesso di invadere, in maniera radicale, quel nucleo minimo di vita
privataefamiliaredegliindividui.
Quantosopradetto,però,secondolaCassazione,nonhanienteache
fare con il profilo successorio. La tutela della suddetta intangibile
sferadegliaffettiedellasolidarietàreciprocanoncomprende,anche,
ilfenomenosuccessorio.
Il fenomeno successorio, infatti, nella Costituzione, è regolato da
un’altranormacheè,comeabbiamogiàdetto,l’articolo42/4,ilquale
nonfissaunlimiteinderogabileperloStato,comefa,invece,l’articolo
29dellaCostituzione.
L’articolo42,comma4,Cost.silimitaadirechelaleggestabiliscele
normeeilimitidellasuccessionelegittimaetestamentaria.Pertanto,
secondo la Cassazione, magari, potrebbe essere inammissibile una
normativa che volesse radicalmente abolire il testamento o la
successione legittima, ma i modi e i limiti con cui si disciplinano la
successione
legittima
e
testamentaria
sono
rimessi
alla
discrezionalitàdellegislatore.Inparticolare,lafiguradellegittimario
non ha, come tale, nessuna copertura costituzionale: il legislatore,
quindi,puòintrodurrediversetuteleperilegittimarimedesimi.
Inaltritermini,laCostituzionenonobbligaallatuteladeilegittimari
perché,secondoilrichiamocostituzionale,devonoesserci,solamente,
la successione legittima e quella testamentaria. La tutela dei
legittimari è, quindi, una scelta rimessa alla discrezionalità del
legislatore,inquantononcostituzionalmenteimposta.
Pertanto, se la successione necessaria e la tutela dei legittimari non
sonocostituzionalmenteimposte,nemmenosipuòdirechelestesse
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rappresentano una posizione di diritto umano fondamentale che si
debbariconoscere,indistintamente,aqualunquesoggetto.
La tutela dei legittimari è, nella sostanza, il frutto di una scelta del
legislatoreitalianocheriguardaicittadiniitalianie,quindi,rientranel
campo di applicabilità dell’articolo 16 delle preleggi, per cui, in
mancanzadireciprocità,puònonesserericonosciutaallostraniero.
Nelcasodispecie,infatti,lasuddettatutelanonvienericonosciutaa
favoredelladonnacubana,confermandoquantogiàdecisodaigiudici
dimerito.
Rispettoquestadecisionesononecessariedueconsiderazioni.
Innanzitutto, per quanto riguarda la capacità di tenuta del
ragionamento effettuato in sede di Corte di Cassazione, va
sottolineato che le conclusioni, a cui giunge la sentenza, non sono
automatiche e ovvie, ma sono il frutto di una lettura interpretativa
delladisciplina.
Comegiàdettonelparagrafoprecedente,l’articolo42,comma4,Cost.
non offre una lettura univoca e tale da imporsi a livello in termini
interpretativi.
In secondo luogo, bisogna dire qualcosa sul rapporto fra famiglia e
Stato.
La famiglia è riconosciuta dallo Stato ed anticipa, preesiste, rispetto
all’impostazionestatuale.
Questoèvero,però,bisognavederecosasiintendeperfamiglia.
Se,infatti,siintendeperfamigliaciòcheconseguedallastipulazione
del matrimonio, esso è fonte della famiglia nello Stato che lo
riconosce. Non è detto che quel matrimonio sia tale da imporsi e da
precederelaformazionedelloStato.Sitrattadigiuochidiparoleche
sonoilfruttodiuncertogeneredilettura,dacuiscaturisceunacerta
immagine.
45
Daunpuntodivistaspecifico,chedifferenzac’èfralaconvivenzache
sihanell’ambitodellafamigliaelaconvivenzachesihanell’ambitodi
quel fenomeno che, originariamente, era designato come famiglia di
fatto?
Che differenza c’è fra la famiglia come rapporto fra soggetti di sesso
diversoelafamigliaformatadasoggettidellostessosesso?
La risposta alle suddette domanda dipende da come ci si muove,
rispetto alla valutazione e all’apprezzamento di tali fenomeni. Il
rifiuto, per esempio, dell’unione fra persone dello stesso sesso
discende da un altro modo di valutare le cose. Non è, in sostanza,
qualcosa che si impone: l’immagine personale e storica del rapporto
familiarefasichescaturiscanodeterminateconsiderazioni,rispettoa
certifenomeni.
La seconda sentenza che proponiamo, per quanto concerne l’analisi
giurisprudenziale dell’articolo 42, comma 4, della Costituzione, è
Cass.,n.
26002/2008
quelladellaCortediCassazione,n.26002,del29ottobre2008.
La vicenda, da cui trae origine la vicenda in esame, ha ad oggetto la
successionediunMonsignorecheavevadecisodiregolareirapporti
successivi alla sua morte attraverso la redazione di un testamento
olografo del 1984. Con tale testamento, il Monsignore istituiva come
suounicoeredel’AlmoCollegioedisponevaunlegatoafavoredialtri
duesoggetti.
DopolamortedelMonsignore,glieredilegittimideldefuntoagiscono
presso il Tribunale di Roma per far dichiarare la nullità del
testamento,exarticolo591delcodicecivile.
Nellospecifico,secondoglieredilegittimi,ilMonsignore,aseguitodi
un incidente stradale, aveva riportato gravi traumi alla testa, con
conseguente compromissione della sua capacità di intendere e di
volere. Pertanto, il testamento, essendo stato redatto in uno stato di
46
incapacitàdiintendereedivolere,doveva–exarticolo591,n.3,c.c.3
–esseredichiaratonullo.
SiailTribunale,chelaCorted’appellodiRomarigettanoladomanda
degliattori.
A seguito delle decisioni di merito, uno degli eredi legittimi del
MonsignoreproponericorsoperCassazione.
In primo luogo, il ricorrente solleva, in riferimento all’articolo 42,
comma 4, della Costituzione, una questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 192 del 2000,
nella parte in cui tale articolo ha disposto l’effetto retroattivo
dell’abrogazionedegliarticoli17e600c.c.,dispostadallamedesima
leggedel2000.
L’articolo 17 c.c. stabiliva che una persona giuridica non può
acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né
conseguire legati senza l’autorizzazione governativa. Tale articolo è
stato,innanzitutto,abrogatodaunaleggedel1997.
L’articolo600c.c.stabilivacheledisposizionitestamentarie,afavore
diunentenonriconosciuto,nonhannoefficaciase,entrounannodal
giorno in cui il testamento è eseguibile, non è fatta istanza per
ottenereilriconoscimento.
La legge 192/2000 ribadisce l’abrogazione dell’articolo 17 c.c. e
sancisce, anche, l’abrogazione dell’articolo 600 codice civile. In
particolare, l’articolo 1 di tale legge, dopo aver stabilito, al primo
comma, l’abrogazione di questi e di altri articoli del codice civile, al
secondocommastabilisceche,quantoprevistoalcommaprecedente
(ossia l’abrogazione) si applica anche alle acquisizioni che si sono
verificateprimadell’entratainvigoredellalegge.
3L’articolo591c.c.–“Casidiincapacità”–alnumerotrestabiliscechesonoincapaciditestare“colore
che, seppur non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di
intendereedivolere,nelmomentoincuifeceroiltestamento”.
47
Nella sostanza, l’articolo 1/2 della legge del 2000 sancisce l’effetto
retroattivodell’abrogazionedellesuddettenorme.
Edèpropriosutaleeffettoretroattivochesisostanzialaquestionedi
legittimitàcostituzionaledelricorrente.
Esso, innanzitutto, premette che l’irretroattività della legge è, come
sappiamo, principio generale dell’ordinamento giuridico. Di
conseguenza, la retroattività della legge è un’ipotesi eccezionale che
deve trovare adeguate giustificazioni in termini di ragionevolezza e
non deve porsi in contrasto con altri interessi costituzionalmente
protetti e, in particolare, con il principio della sicurezza dei rapporti
giuridici.
Premesso ciò, secondo il ricorrente, l’effetto retroattivo, introdotto
dalla legge 192/2000, non ha alcuna giustificazione e, addirittura, si
poneincontrastoconprincipistabilitialivellocostituzionale.
Ilriferimento,comegiàdetto,èall’articolo42,comma4,Cost.checosì
recita:“Laleggestabiliscelenormeeilimitidellasuccessionelegittima
etestamentariaeidirittidelloStatosull’eredità”.
Nella fattispecie in esame, i limiti della successione testamentaria
(richiamatidall’articolo42/4Cost.)eranoquelliprevistidall’articolo
17 c.c. e, soprattutto, dall’articolo 600 c.c., il quale subordinava
l’efficacia della disposizione testamentaria, a favore di un ente non
riconosciuto, alla presentazione dell’istanza per ottenere il
riconoscimento.
Perquesteragioni,quindi,laretroattivitàdicuiallalegge192/2000
si pone in contrasto con l’articolo 42/4 Cost. perché, con essa,
vengono vanificate le conseguenze derivanti dalla mancata
presentazionedell’istanzadiriconoscimento,conconseguentelesione
delprincipiodicertezza(sicurezza)deirapportigiuridicipregressi.
PerlaCassazione,però,talecensuraèinammissibileeinfondata.
48
Come abbiamo già detto, entrambi i giudici di merito avevano
rigettato la domanda attorea. Il Tribunale, nello specifico, aveva
rilevatochel’AlmoCollegioerastatoautorizzatoadaccettarel’eredità
grazie ad un D.P.R. del 1975. La Corte d’Appello, invece, aveva
stabilito che la questione relativa all’accertamento dell’eredità da
partedelCollegioerastatasuperatadall’abrogazionedegliarticoli17
e600c.c.,dapartedell’articolo13dellalegge127del1997.
A tal proposito, la Corte di Cassazione rileva l’errore del giudice di
secondo grado perché, in realtà, la legge del 1997 aveva, come
precedentementesottolineato,abrogatosolol’articolo17c.c.–enon
anchel’articolo600c.c.,abrogatodallalegge192/2000.
Si tratta, però, di un errore irrilevante perché, comunque,
l’abrogazionedell’articolo600c.c.erastatadispostaconlasuccessiva
legge del 2000, con la conseguente inammissibilità del ricorso per
difettodiinteresse.
La questione di legittimità costituzionale sollevata è, comunque, per
la Cassazione, infondata, in riferimento alla ratio a alle finalità
dell’articolo42,comma4,dellaCostituzione.
Tale norma, infatti, esprime la volontà del legislatore costituente di
affermare il principio generale della trasmissibilità mortis causa dei
rapportigiuridicideldecuius.
A questo scopo, la Costituzione prevede due forme di successione:
legittima e testamentaria; e la stessa Costituzione prevede che tali
formedisuccessionesianoregolamentateconleggeordinaria.
Inquestocontesto,igiudicidellaCassazionenoncomprendonocome
l’effettoretroattivo,dicuiallalegge192/2000,possaviolarel’articolo
42/4dellaCostituzione.
È,infatti,verocheilprincipiodiirretroattivitàdellaleggecostituisce
principiodicaratteregenerale,sancitodall’articolo11dellepreleggi.
49
È, però, altrettanto vero che il suddetto principio è pienamente
derogabileconaltrenormeordinarie.
A ciò si deve aggiungere che la finalità della legge 192/2000 è, per
quel che qui ci interessa, quella di abrogare (in un quadro di
liberalizzazionedegliacquisticompiutidaentidiversidallesocietà)la
necessità del preventivo riconoscimento dell’ente, al fine di poter
accettareunadeterminataeredità.
Se questa è la finalità della normativa in commento, essa non ha
alcuna incidenza sull’articolo 42/4 Cost. perché non riguarda né il
principio della trasmissibilità mortis causa del patrimonio del
defunto,négliistitutidellasuccessionelegittimaedellasuccessione
testamentaria.
Da ciò si evince l’infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal ricorrente, anche perché è lo stesso
articolo 42/4 Cost. che demanda alla legge ordinaria la
regolamentazione dei limiti della successione legittima e
testamentaria.
Nella seconda parte del ricorso, il ricorrente fa, nuovamente, leva
sullaincapacitàtestamentariadelMonsignore,ritenendocheigiudici
dimeritononhannotenutocontodell’incapacitàdiintendereevolere
deldefunto.
Anche tale censura è, per la Cassazione, infondata. Essa ritiene che
giustamente i giudici di merito hanno dedotto la piena capacità di
intendere e di volere del Monsignore dalla complessità del
testamento,dacuisievincelaconsapevolezzaeautodeterminazione
deltestatore.
Pertuttequesteragioni,ilricorsoviene,quindi,rigettato.
50
4.2. Il legato in sostituzione di legittima: analisi della sentenza
delleSezioniUnitedellaCassazione,n.7098,del29marzo2011.
La sentenza, che di seguito andremo ad analizzare, è quella delle
SezioniUnite,n.7098,del29marzo2011.
Cass.,SezioniUnite,
n.7098/2011
In essa, vengono in rilievo due dei profili ai quali abbiamo già avuto
modo di fare riferimento: la riduzione delle disposizioni
testamentarielesiveeilrapportofraereditàelegato.
Nel caso in esame, un soggetto nomina, con testamento, erede
universalelasorella;conilmedesimotestamento,nomina,altresì,la
moglielegatariadell’usufruttorelativoatuttiisuoibeni.Quindi,tutti
i beni dell’uomo passeranno in proprietà alla sorella, ma su di essi
verteràl’usufruttodellamoglie.
Tuttoquestomeccanismoserveperdanneggiareilfigliodellamoglie.
Comeènoto,l’usufruttosiestingueallamortedelsoggetto,nonpuò
passareinviaereditaria.Pertanto,lamoglienonhanessunproblema
perché, per tutta la sua vita, godrà dei beni del marito, ma, alla sua
morte, i medesimi beni resteranno alla sorella del marito e non
potrannopassareanessuntitoloalfigliodellamoglie.
Il soggetto interessato ad insorgere è, quindi, il figlio della moglie, il
quale,inquantotale,nonèlegittimariodeltestatore,però,unavolta
subentratoallamadrenellasuaposizione,esercitaildirittoall’azione
diriduzionechecompetevaalladonna.Esso,nellasostanza,esercita
l’azione di riduzione contro la sorella del testatore, in qualità di
successore della madre. Quest’ultima, infatti, era sicuramente
legittimaria del marito e non avendo avuto nulla a titolo di eredità
(avevaavutosoloillegato)potrebbeessereconsiderarsiesserestata
lesanellasuaposizionedierederiservatario.
51
Di fronte all’azione esercitata dal figlio della moglie, la sorella fa
presente che l’azione di riduzione non sarebbe proponibile da parte
della moglie e del figlio, in quanto non è stato osservato il disposto
dell’articolo 551, comma 1, c.c., il quale regola la figura del legato in
sostituzionedilegittima.
Talearticolocosìstatuisce:“Seaunlegittimarioèlasciatounlegatoin
sostituzionedellalegittima,eglipuòrinunziareallegatoechiederela
legittima”.
Pertanto, siccome nel caso di specie fra i beni del compendio
ereditario c’erano anche degli immobili, la sorella eccepisce che non
risultaalcunarinunziainformascrittaallegato.
I dati normativi di fondo sono, quindi, l’articolo 551/1 c.c. e, poi,
l’articolo1350,n.5.c.c.,che,nelprevederegliattichedevonoavere
formascrittaabsubstantiam,alnumero5,indicalarinunzia.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma accolgono la domanda
promossa dal figlio della moglie del testatore e rigettano l’eccezione
propostadallasorella.
In particolare, i giudici di merito ritengono che la rinunzia, in
quest’ipotesi, potesse essere anche informale e, nello specifico, la
ritengono implicita nel conferimento del mandato al difensore di
procedereperlariduzione.
L’esitodeigiudicidimeritoè,quindi,quellodiconsiderarerinunciato
il legato di usufrutto, con la conseguente attribuzione di metà del
patrimonioereditarioalfigliodellamoglie.
Contro il suddetto esito, la sorella del de cuius propone ricorso per
Cassazione, ribadendo la sua impostazione, per cui la rinuncia
avrebbedovutoessereformale.
LaCassazioneritienedirimetterelaquestioneall’esamedelleSezioni
Unite,inquantosulproblemadellaformanecessariadellarinunciaal
52
legato in sostituzione di legittima sussisteva un contrasto fra la
giurisprudenzamaggioritaria–cheavevasempreritenutonecessaria
laformascritta–edunorientamentodottrinaleautorevolecheviene,
poi,seguitoanchedaigiudicidimeritoecheritienechesiasufficiente
larinunciainformale.
L’Ordinanza di remissioni, in sostanza, tende ad avvicinarsi
all’impostazionedottrinaleedimeritoeproponealleSezioniUnitedi
modificare l’atteggiamento, finora, espresso dalla giurisprudenza
dellaCassazione.
Nell’ordinanza vengono, quindi, richiamati, in maniera sintetica, i
contributi di pensiero degli autori che, per primi, aveva proposto il
suddettoorientamentodottrinale(inparticolare,A.CicueL.Ferri)
Essiproponevanounacomplessivariletturadellafiguradellegato.Si
ritiene, infatti, che per il legato in generale e per il legato in
sostituzione di legittima si debba adottare un’impostazione diversa
daquellamaggioritaria.
Nello specifico, si dice che la rinunzia al legato non andrebbe
considerata come vera e propria rinunzia abdicativa – ossia come
dismissionediundirittocheappartienealpatrimoniodichirinunzia
–macomemerorifiutoimpeditivodiunacquistoche,quindi,nonsi
produce.
Altrimenti, se il soggetto rinunziasse a ciò che è già suo, la norma
specifica non avrebbe particolare utilità (ognuno, in qualunque
momento, può rinunciare a un bene che è di sua proprietà) e,
soprattutto, se fosse rinunzia abdicativa, il bene non dovrebbe
tornare nel compendio ereditario per essere, eventualmente,
attribuito ad altri soggetti, ma dovrebbe o andare allo Stato se
parliamodiimmobili,oppurerimanereresnulliusseparliamodibeni
mobili.
53
Inaltritermini,questisonoipassaggidellasuddettaargomentazione.
Siccome in questa vicenda non è previsto l’acquisto dello Stato, o
l’abbandono della cosa in quanto nullius, ma, al contrario, è previsto
chelacosaritorninelpatrimonioereditarioenesegualevicende,se
ne deduce che la rinuncia non è rinunzia abdicativa, ma rifiuto
impeditivoche,cometale,nonèsoggettoaivincolidiformascritta.
Ciò è quanto detto, a livello dottrinale, in termini generali per
qualunquelegato.
I fautori della suddetta impostazione aggiungono, anche, che, per il
legato in sostituzione di legittima, questa soluzione dell’informalità
della rinuncia si impone a maggior ragione. Infatti, in quest’ipotesi,
bisogna anche considerare l’articolo 551, comma 2, c.c.4, in cui si fa
riferimento all’ipotesi opposta a quella della rinunzia. In particolare,
tale norma stabilisce che se il soggetto “preferisce di conseguire il
legato”perdeildirittoallaquotadilegittima.
Gli Autori in questione leggono nell’inciso “preferiscediconseguireil
legato”lanecessitàdiunattodiaccettazionee,quindi,unaconferma
che, quantomeno in questi casi, il legato non viene acquisito
automaticamentee,poi,semmaidismessoconlarinunciaabdicativa,
manonèacquisitofinchénonavvienel’accettazione.
Secondo questa impostazione, a dover essere formale, in caso di
presenza di beni immobili, non è tanto il rifiuto impeditivo, ma
semmail’accettazione.
La conseguenza finale è che, in quest’impostazione, chiamato
all’eredità
e
legatario
vengono
posti
in
una
posizione,
fondamentalmente,assimilataperché,inentrambiicasi,ricostruendo
il legato nel seguente modo, diventa necessaria l’accettazione e, in
4L’articolo 551, comma 2, c.c. così stabilisce: “Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di
chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non
acquistalaqualitàdierede”.
54
mancanza della stessa, si ha una situazione non di acquisto
automatico,madioffertachepuòessererespintaconilmerorifiuto
impeditivo.
Quellosopradescrittoèilcontenutodell’ordinanzadiremissione.Le
Sezioni Unite adottano, però, l’impostazione opposta, preferendo
restare fedeli all’orientamento maggioritario della Cassazione che,
come abbiamo, detto indicava la necessità, in presenza di beni
immobili,dellaformascrittaperlarinunciaallegato.
Vediamo,quindi,qualisonogliargomentiadottatidalleSezioniUnite
che, come vedremo, vanno a smontare gli argomenti proposti
dall’orientamentodottrinaleedall’ordinanzadiremissione.
In primo luogo, viene considerata l’ipotesi generale, ossia la figura
generaledellegato.Rispettoaciò,leSezioniUnitesostengonochela
sopra esposta tesi dottrinale non è accettabile perché rimane
insuperabilelaletteradell’articolo649c.c.,5incuisiparladiacquisto
automatico del legato, senza bisogno di accettazione, con la
conseguenza che la rinunzia non è mero rifiuto impeditivo. Secondo
questa impostazione, la difficoltà che riguarda l’ipotetico acquisto in
capoalloStatovienerisoltaaltrimenti.Pertanto,ilfattoche,incasodi
rinuncia,ilbenetorniindietroalcompendioereditarioenoncadaallo
Stato, si può spiegare, senza bisogno di trasformare la rinuncia in
rifiuto impeditivo, semplicemente attribuendo alla rinuncia
medesimaunvaloredicarattereretroattivo.
Peraltro, anche limitando l’analisi in questione alla specifica figura
dell’articolo551c.c.–“Legatoinsostituzionedilegittima”–secondole
5 L’articolo 649 c.c. – “Acquisto del legato” – così recita: “Il legato si acquista senza bisogno di
accettazione,salvalafacoltàdirinunziare.
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al
testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del
testatore.
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato
espressamentedispensatodaltestatore”.
55
SezioniUnite,l’impostazionedaseguirenoncambia.Ancheinquesto
caso,infatti,sidovrebbeconfermarel’ideacheillegatosiacquistain
maniera automatica e che la rinuncia non è rifiuto impeditivo. A tal
proposito, l’espressione “preferisce di conseguire il legato” di cui al
secondo comma dell’articolo 551 c.c., non necessariamente implica
un’accettazione,mapotrebbe,anche,esserelettacomeunriferimento
allasemplicemancatarinuncia.
Ilfatto,quindi,cheillegato,adifferenzadell’eredità,nonnecessitidi
accettazione e si acquisti sempre in maniera automatica è
giustificabile perché il legato può produrre sempre e solo un effetto
favorevole.LeSezioniUniteprecisano,anche,chequestofavorecheil
legato implica vale anche nell’ipotesi di legato in sostituzione di
legittima:l’attribuire,insostituzionedellaquotadilegittima,unbene
a titolo di legato, anche se il singolo bene vale meno della legittima,
potrebbe essere, comunque, visto come un effetto favorevole perché
la quota di legittima, anche se di valore maggiore, è soggetta,
diversamentedallegato,aidebitiereditari.
Pertanto, il discorso generale dell’acquisto automatico del legato,
senzailbisognodiaccettazionevarrebbeetroverebbegiustificazione
nella sua distinzione rispetto all’eredità, anche, per l’ipotesi di cui
all’articolo 551 codice civile. Conseguentemente, se si conferma,
anche nel caso in esame, che l’acquisto è automatico ed è avvenuto,
allora la rinuncia è rinuncia abdicativa di un diritto già acquisito,
quindi,deveessereformale.
Nel caso di specie non c’è stata alcuna rinunzia formale, quindi,
secondo l’impostazione delle Sezioni Unite, le sentenze di merito
vengonocassateelacausarinviataadunnuovoesamenelmeritoche
dovràdeciderelaquestionesullabasedelprincipiodidiritto,secondo
il quale, per poter esperire l’azione di riduzione, il legatario che ha
56
ricevuto il legato in sostituzione di legittima deve rinunciare allo
stessoinmanieraformale,senellegatosonocompresibeniimmobili.
LadecisionedelleSezioniUnitenonètotalmentecondivisibile.
Innanzitutto,occorrefareun’osservazione.Perché,quandosiparladi
legato,nonsiritienenecessarial’accettazionedellostesso?
L’acquistooperaaprescinderedallapossibilità,perildestinatario,di
manifestarelasuavolontà.
Pensiamo, per esempio, alla donazione. Essa, nell’impostazione del
codice civile, è un contratto che, per forza di cose, richiede una
duplicemanifestazionedivolontà,dapartedeldonanteedapartedel
donatario.
Il donante dona, ma l’effetto non si produce se il donatario non
accetta.Èunavalutazioneunpo’sorprendente.Seunsoggettodona,
chemotivoc’èdichiedere,pernecessità,l’ulterioremanifestazionedi
volontàdeldestinatario?
La logica, per quanto concerne l’acquisizione del legato è diversa.
Esso appartiene, nella sua struttura generale, alla valutazione in
terminididonazione.Sesiragionanelsensodellanecessitàdegliatti,
deve prevalere la logica, in ordine alla quale il legato è, in termini
generali,assimilabilealladonazione.
Conseguentemente, se si deve ragionare nei confronti di ciò che si
richiedealdestinatario,essopuò,eventualmente,rifiutare.
Incasodirifiuto,ilsoggettodestinatariodell’attodidisposizioneera
divenuto,precedentemente,titolaredeldirittodiproprietàsulbenee,
quindi,rinunziaallostesso?Oppure,lasuamanifestazionedivolontà
implica la neutralizzazione del funzionamento che proviene dalla
volontàdellacontroparte?
57
Se il soggetto rinunzia, nel senso di far si che l’atto dispositivo non
produca gli effetti che sarebbe destinato a produrre devo parlare, in
terminidiversidallaveraepropriarinunzia.
Lavalutazioneeffettuata,nelcasoinesame,dallaCortediCassazione
annulla la possibilità di fare riferimento al ragionamento di chi, in
passato,aveva,inmanieramoltoaccurata,propostolatesidottrinale
suddetta.
4.3. Un’ipotesi di legato ex lege: analisi della sentenza delle
SezioniUnitedellaCassazione,n.4847,del27febbraio2013.
L’ultima sentenza che analizzeremo in merito al fenomeno del
testamento e della legge, è quella delle Sezioni Unite della Corte di
Cass.,Sezioni
Unite,n.
4847/2013
Cassazione,n.4847,del27febbraio2013,cheriguardaun’ipotesidi
cosiddettolegatoexlege.
ProtagonistidellavicendainesamesonoglieredidiVladimiroBello
chemuoresenzaaverfattotestamento.
Secondo le regole della successione legittima, sono suoi eredi la
moglieeiduefigli(ChiaraeDanieleBello).
L’eredità era composta da un patrimonio immobiliare di circa
seicentomilaeuro.Aciascunodeglieredi,quindi,spettavalaquotadi
unterzodelpatrimonioereditario.
Lamoglieelafigliadeldefunto,però,agisconopressoilTribunaledi
Venezia,control’altrofigliodeldefunto.
Esse chiedono lo scioglimento della comunione ereditaria, con
assegnazione in natura delle quote spettanti a ciascun erede e con
detrazione, dalla quota del figlio, di una somma di euro 136, 00,
precedentementeprelevatedallostessodall’asseereditario.
58
Le due donne chiedono, anche, che, ex articolo 581 e 540 c.c., al
coniuge superstite dovesse essere riconosciuto il diritto reale di
abitazionesullacasafamiliareeildirittodiusodeimobilicheerano
presentinellamedesimaresidenzafamiliare.
Ilfigliosicostituisceingiudizio.Essononsiopponealloscioglimento
dellacomunioneereditaria,masostienechetuttiibeniereditarisono
nell’esclusiva disponibilità della madre e della sorella che dovranno,
quindi,rendercontodeglieventualiintroitipercepiti.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Venezia dichiarano lo
scioglimento della comunione e procedono alla suddivisione delle
quotefraitreeredilegittimi.
Entrambi i giudici di merito, però, sostengono che, essendo
nell’ambito di una successione legittima (come abbiamo già detto, il
defunto non ha fatto alcun testamento), alla quota spettante al
coniugesuperstite,exarticoli581e582c.c.,nonpossonocumularsii
diritti di abitazione e uso relativi alla casa familiare, previsti
dall’articolo540c.c.cheoperainmateriadisuccessionenecessaria.
Come è noto, nell’ambito del nostro ordinamento, sono previste due
forme di successione. La successione legittima prevista dalla legge e
che opera nei casi in cui il defunto sia deceduto senza fare alcun
testamento. La successione testamentaria che opera, invece, nei casi
in cui il defunto abbia fatto testamento. Il diritto del soggetto di
regolare la propria successione con testamento, però, può essere
esercitato nei limiti della cosiddetta quota di legittima (o di riserva)
che è quella parte del patrimonio del de cuius che, per legge, viene
attribuitaailegittimari.
Ed è in questo contesto che si inserisce la cosiddetta successione
necessaria che si ha, sostanzialmente, quando c’è un testamento che
ha,però,lesolequotediriservaspettantiacolorocheavevanodiritto
59
adunapartedell’eredità.Lasuccessionenecessarianonèilterzotipo
disuccessione,maèilmodoattraversocuisitutelanoleposizionidei
parentipiùprossimideldecuius.
Nel caso di specie, non essendo nell’ambito di una successione
necessaria(ildefuntononavevafattoalcuntestamento),perigiudici
di merito, non si potevano riconoscere i diritti di abitazione e uso,
relativiallacasafamiliareprevisti,esclusivamente,perlasuccessione
necessaria e non applicabili anche nell’ambito della successione
legittima.
Dopo le decisioni di merito, la moglie e la figlia propongono ricorso
per Cassazione, ribadendo le posizioni precedentemente espresse e,
in particolare, chiedendo il riconoscimento, alla moglie, il
riconoscimento dei diritti di abitazione e uso sulla casa familiare
previstidall’articolo540codicecivile.
Laquestionedelriconoscimentodeidirittidiabitazioneeuso,dicui
all’articolo 540 c.c., anche nei casi di successione legittima ha, come
vedremo, suscitato dubbi interpretativi. Per questa ragione, con
un’ordinanzadel2012,laCassazionerimettelaquestionealleSezioni
Unite, le quali sono, quindi, chiamate a stabilire se, in caso di
successionelegittima,siapossibilericonoscerealconiugesuperstitei
dirittidiabitazioneeuso,relativiallacasafamiliare.
Vediamo,ora,qualèladecisionedelleSezioniUnite.
Innanzitutto, occorre rilevare che, nell’ambito della successione
necessaria, l’articolo 540 c.c., che disciplina la quota di riserva a
favoredelconiugesuperstite,alsecondocomma,prevedeche,anche
nel caso in cui il coniuge concorra con altri chiamati, ad esso sono,
comunque, attribuiti il diritto di abitazione sulla casa familiare e il
dirittodiusodegliarredidellamedesimacasafamiliare.
60
Viceversa, gli articoli 581 e 582 c.c., che disciplinano la successione
legittima del coniuge superstite, non fanno alcun riferimento ai
suddetti diritti di abitazione e uso. Nell’ambito della successione
legittima,l’unicoriferimentoaidirittidiabitazioneeusolosirinviene
all’articolo 584 c.c. che si occupa della successione legittima del
coniugeputativo.
Visto il quadro normativo di riferimento, la questione del
riconoscimento dei diritti di abitazione e uso sulla casa familiare si
eragià,inpassato,postaall’attenzionedellagiurisprudenza.
In primo luogo, il problema è stato affrontato dalla Corte
Costituzionaleconlasentenzan.587del1988,nellaquale,appunto,è
stata affrontata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo
581c.c.,nellaparteincuinonattribuiscealconiugesuperstiteidiritti
previsti da articolo 540, comma 2, c.c. che, viceversa, sono
riconosciutialconiugeputativo.
La Corte Costituzionale ha ritenuto la suddetta questione di
legittimità costituzionale manifestatamente infondata, in quanto i
diritti di abitazione e uso sono già attribuiti al coniuge come
legittimario, perciò, il loro mancato richiamo nell’articolo 581 c.c.
serve solo per escludere che tali diritti vengano attributi al coniuge
autonomamente.
In sostanza, per la Corte Costituzionale, i diritti di abitazione e uso
sulla casa familiare vivono già nell’ordinamento con contenuto e
portataidentici.
Laquestioneinesameèstataaffrontata,conesitidiscordanti,anche
dallaCortediCassazione.
Con una prima pronuncia del 1999 (sentenza n. 22639/99), la
Cassazione ha fornito una risposta positiva al riconoscimento, anche
61
nell’ambitodellasuccessionelegittima,deidirittidiabitazioneeuso
sullacasafamiliare.
Con una successiva pronuncia del 2000 (sentenza n. 4329/2000), la
Cassazione è ritornata sulla questione ed ha stabilito che il
meccanismoprevistodall’articolo540/2c.c.nonpuòessereapplicato
anche nell’ambito della successione legittima perché, non essendo
previsto da nessuna norma, non c’è alcuna ragione per ritenere che
allaquotaspettantealconiugesuperstite,exarticoli581e582c.c.,si
debbano aggiungere anche i diritti di abitazione e uso sulla casa
familiare.
Le Sezioni Unite, di fronte agli indirizzi contrapposti sopra ricordati,
ritengono di dover risolvere la questione in senso positivo,
riconoscendoalconiuge,anchenellasuccessionelegittima,idirittidi
abitazione e uso sulla casa familiare, di cui all’articolo 540/2 codice
civile.
Talerispostaaffermativaderiva,innanzitutto,dallaratiodeisuddetti
diritti.
Questi, secondo le Sezioni Unite, sono riconducibili alla volontà
espressadallegislatoreconlariformadeldirittodifamigliadel1975.
Ilriconoscimentodeidirittidiabitazioneeusoafavoredelconiuge
superstite è, infatti, collegato alla volontà di predisporre, anche in
materiasuccessoria,unanuovaconcezionedifamiglia.Questanuova
idea di famiglia si fonda, a partire dalla riforma del 1975, sulla
completaparificazionefraiconiugi,siasulpianopatrimonialechesul
pianoeticoesentimentale.
Inquestosenso,quindi,laricercadiunnuovoalloggioperilconiuge
superstite potrebbe risultare particolarmente dannosa non solo a
livello patrimoniale, ma anche per la stabilità delle sue abitudini di
vita.
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Chiaramente, ciò vale sia per il coniuge superstite nella successione
necessaria,siaperilconiugesuperstitenellasuccessionelegittima.
Lasuddettaimpostazionetrovariscontro,anche,sulpianodeldiritto
positivo.
Come abbiamo già detto, l’articolo 540/2 c.c. prevede che i diritti di
abitazioneeusodelconiugesuperstiteanchequandoesso“concorre
con altri chiamati”. Un concorso con altri chiamati è, però, possibile
sianellasuccessionenecessaria,chenellasuccessionelegittima.
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, dal dato letterale dell’articolo
540/2c.c.risulterebbeevidentelavolontàdellegislatorediattribuire
al coniuge i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare, sia nella
successionenecessariacheinquellalegittima.
Inaltritermini,l’attribuzioneditalidirittiavrebbevalenzageneralee
ciò spiegherebbe, anche, perché essi non sono stati espressamente
richiamatiall’articolo581delcodicecivile.
Dopo aver affermato il riconoscimento dei diritti di abitazione e uso
sulla casa familiare, anche, nella successione legittima, le Sezioni
Unite affrontano l’ulteriore problema dei criteri per il calcolo del
valoredellaquotachedeveessereattribuitaalconiugesuperstite.
Due sono le strade percorribili. Una prima ipotesi fa leva sul
contenuto dell’articolo 533 c.c. che è considerata la norma di
collegamento fra successione legittima e successione necessaria.
L’articolo 533 c.c. stabilisce che, in caso di concorso fra legittimari e
altri chiamati, la quota di quest’ultimi deve ridursi, in maniera
proporzionale, al fine di integrare la quota riservata ai legittimari.
Attraverso tale disposizione, quindi, si dovrebbe, poi, procedere al
calcolodelvaloredeidirittidiabitazioneeuso.
Secondo un altro indirizzo, i diritti di abitazione e uso sulla casa
familiare dovrebbero essere configurati, nella successione legittima,
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come legati (o prelegati) ex lege che, come tali, si cumulano con la
quota prevista, a favore del coniuge, dagli articoli 581 e 582 codice
civile.
LeSezioniUniteritengonodiaderireaquestasecondaimpostazione.
Il richiamo all’articolo 533 c.c., infatti, non può essere condiviso
perché tale norma fa, sostanzialmente, riferimento alle quote che
spettano,incasodiconcorso,ailegittimarieaglialtrieredi.
Diversamente,idirittidiabitazioneeusosullacasafamiliare,anchea
livellodottrinale,vengonocomunementeassimilatiailegatiexlegee
non sono, quindi, quote di eredità. A tal proposito, si rammenta
quantogiàdettoinriferimentoalladifferenzafraereditàelegato.
Inaltritermini,l’articolo533c.c.operasulpianoquantitativo,mentre
i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare opera sul piano
qualitativocomedirittidigodimentosuundeterminatobene.
Pertanto,idirittidiabitazioneeusosullacasafamiliare,nell’ambito
della successione legittima, devono essere riconosciuti al coniuge
superstite sotto forma di legati ex lege, in modo tale che il coniuge
medesimocumulisidisélaposizionedieredeedilegatario.
Ciò perché i diritti in commento devono essere riconosciuti
pienamente, considerando anche, come detto, la volontà del
legislatore della riforma del 1975 che ha voluto riconoscere al
coniugesuperstiteunaspecificatutelachesisostanzia,inquestocaso,
nella possibilità di continuare a vivere nella casa familiare, anche
dopolamortedell’altroconiuge.
In tal modo, tali diritti, essendo configurati come legati ex lege,
gravanosull’interaereditàcosìcheilvalorecapitaledeglistessidovrà
esseredetrattodallequotespettantiaciascunodeglialtrieredi.
IlragionamentodelleSezioniUniteè,inquestocaso,tendenzialmente
condivisibile.Lavicendaconsistenell’attribuzionediuncertodiritto,
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a vantaggio di un determinato soggetto, sulla base del rapporto che
intercorrefraidueconiugi.
Probabilmente, il discorso è facilmente risolubile, sulla base del
principiodieguaglianza(articolo3Costituzione),conlaconseguenza
cheidirittiinesamedevonoesserericonosciuti,sianell’ambitodella
successionenecessaria,sianell’ambitodellasuccessionelegittima.
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CAPITOLO2
LACAPACITA’TESTAMENTARIA
1. Capacità testamentaria, personalità giuridica e capacità
d’agire.
Il secondo argomento del corso è quello della cosiddetta capacità
testamentaria.
La capacità testamentaria è prevista dall’articolo 591 c.c., nel quale
essavieneintesacomecapacitàdidisporrepertestamento.
Quandosiparladicapacitàchecosasivuoldire?
Normalmente, con la nascita, a parte certe considerazioni per cui si
anticipa la valutazione anche ad un momento antecedente, si
Lapersonalità
giuridica
acquistano i diritti. Questo è il concetto di personalità giuridica che
consiste nel fatto di essere un soggetto inserito all’interno di un
ordinamentochepuòcaratterizzarsi,certocomeordinamentoiniziale
ed originario, ma anche e, soprattutto, come ordinamento emanato
all’internodiuncertostato.
Nell’ambito del suddetto riferimento, i soggetti sono destinatari di
situazionigiuridiche.
Lacapacitàgiuridica,nellasostanza,fasicheilsoggettochenascesia
destinatario di molteplici situazioni giuridiche. La nascita determina
l’ingresso del soggetto all’interno di una struttura di ordinamento,
relativoaduncertostato.
Quando si parla di capacità testamentaria, si ragiona nel senso
suddetto?
Innanzitutto, bisogna distinguere le ipotesi. Un’ipotesi è quella della
personalità giuridica. Altra ipotesi è quella della capacità
testamentaria.
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Nell’articolo 591 c.c. – “Casid’incapacità” – si dice: “Possonodisporre
pertestamentotutticolorochenonsonodichiaratiincapaciditestare”.
Lacapacità
testamentaria.
Articolo591c.c.
Si aggiungono, poi, tutta una serie di ipotesi specifiche, in cui il
soggetto è ritenuto incapace di testare. In particolare, sono
considerati incapaci di testare: “1)coloro che non hanno compiuto la
maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3)quelli che,
sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche
transitoria,incapacidiintendereedivolerenelmomentoincuifecero
testamento”.
Queste sono tre categorie di soggetti, in ordine alle quali opera il
concettodiincapacitàatestare.
Chedifferenzac’èfralesituazioniincuil’individuoètitolaredidiritti
elesituazioniincuinonèsufficienteildatodellanascitaperessere
titolaredicertidiritti?
Ladifferenzastanelfattoche,nelcasoincuiilsoggettosiatitolaredi
una pluralità di situazioni soggettive, egli non potrà esercitare il
diritto, dovrà essere, cioè, sostituito da un altro perché il medesimo
soggettoèprivodellacosiddettacapacitàd’agire.
Ilconcettodicapacitàd’agiresignificaidoneitàaporreinessereatti
giuridicidacuiscaturisconocertieffetti.Sidicechesidiventacapaci
d’agire con il raggiungimento del diciottesimo anno di età, ma l’atto,
precedentementepostoinessere,nelcasochenonvengaannullato,è
unattoefficace(enonnullo).Quindi,sihaunacapacitàd’agirechesi
realizzanelcompimentodiunacertaattivitàperchéquell’attoposto
inesserenonèfuoridallatutela,maèannullabile.
Perquantoriguardal’incapacitàdidisporrepertestamento,altroèla
situazione che si realizza a seguito della nascita, altro è quando è
necessario il raggiungimento di una certa età per porre in essere un
determinatoatto.
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Le situazioni suddette, se si realizzano nell’ambito della specifica
disciplina prevista dal codice civile, costituiscono la premessa per
poter parlare, in maniera significativa, di capacità testamentaria.
Nella sostanza, non esiste la possibilità, per un soggetto il quale non
abbiaraggiuntoildiciottesimoannodietà,dieffettuaretestamento.
In un caso di questo genere, in virtù di quanto previsto al secondo
comma dell’articolo 591 c.c., “il testamento può essere impugnato da
chiunquevihainteresse”.Esiprecisa:“L’azionesiprescriveneltermini
dicinqueannidalgiornoincuièstatadataesecuzionealledisposizioni
testamentarie”.
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