Prof.GiovanniFurgiuele DIRITTODIFAMIGLIAEDELLESUCCESSIONI LezioniacuradallaDr.ssaGiuliaTesi (ContinuaCapitolo1:TESTAMENTOELEGGE) 3.(Continua)Ipotesispecifichedirapportofratestamentoelegge………………………………………….pag.31 4.Analisigiurisprudenzialedelfenomenodeltestamentoedellalegge…………………………………….pag.39 4.1.Laletturagiurisprudenzialedell’articolo42,comma4,dellaCostituzione…………………………..pag.39 4.2. Illegatoinsostituzionedilegittima:analisidellasentenzadelleSezioniUnitedellaCassazione,n. 7098,del29marzodel2011…………………………………………………………………………………………………...pag.51 4.3.Un’ipotesidilegatoexlege:analisidellasentenzadelleSezioniUnitedellaCassazione,n.4847,del 27febbraio2013…………………………………………………………………………………………………………………….pag.58 CAPITOLO2 LACAPACITA’TESTAMENTARIA 1.Capacitàtestamentaria,personalitàgiuridicaecapacitàd’agire…………………………………………….pag.66 30 3. (Continua) Ipotesi specifiche di rapporto fra testamento e legge. Continuandoildiscorsoiniziatonellaprecedentelezione,vediamole altre ipotesi specifiche di rilevanza del fenomeno del testamento e dellalegge. Ilprimoriferimento,comeabbiamogiàavutomododidire,èquello relativo al divieto dei patti successori che costituisce uno dei Ildivietodeipatti successori fondamenti della disciplina legislativa dell’autonomia testamentaria. Conildivietodeipattisuccessori,nellasostanza,nonsiammetteche, dal punto di vista legislativo, possa essere ritenuta vincolante quella manifestazione specifica dell’autonomia testamentaria che si sostanzianella,preventiva,conclusionediunpattoaventeadoggetto la,successiva,regolamentazionedelrapportosuccessorio. Se si valuta realisticamente la questione, è evidente la presenza di forti limiti, nel senso che occorre chiedersi come quel patto successorio abbia inciso sulla volontà testamentaria. Se un soggetto conclude un patto successorio e, successivamente, fa testamento, c’è da chiedersi se quel testamento sia frutto specifico della riduzione dell’autonomia testamentaria, secondo ciò che è contenuto nel patto successorio. L’esistenza del patto successorio è rilevante quando c’è un’effettiva costrizione. Si hanno dei dubbi, invece, quando non è evidente la compressionedell’autonomiatestamentaria. Abbiamo già avuto modo di sottolineare che, attualmente, l’impostazione giurisprudenziale relativamente alla considerazione deldivietodeipattisuccessorièun’impostazionerestrittivachetende aridurreilcampodiapplicazionedeldivietomedesimo. 31 Lasecondaipotesispecificadirilevanzadelrapportofratestamentoe legge si sostanzia nella considerazione della successione legittima e dellatuteladellaposizionedeilegittimari. Lasuccessione legittimaela tuteladei legittimari La successione testamentaria, quindi, costituisce un profilo di regolamentazionedelrapportosuccessorioacuisideveaffiancarela fontelegislativa.Bisogna,quindi,considerarel’eventualitàchenonsia il testamento la fonte del rapporto successorio, ma sia la legge che fondailrapportomedesimo. In particolare, per quanto riguarda la successione legittima, nel caso in cui non esista il testamento, non viene meno il rapporto successorio. Da ciò emerge la necessità giuridica del rapporto successorio che, come abbiamo già avuto modo di dire, è fondata sulla pienezza del titolodiproprietà. Iltitolaredeldirittodiproprietà,nelmomentodellasuamorte,sarà sostituito da un ulteriore soggetto che può essere quello scelto dal proprietario con il testamento, oppure quello individuato in sede legislativa. Inquestomodo,sivuolerafforzarelapossibilitàdiritenerechevisia, insensoeconomico,undirittochesiponealverticeecheèildirittodi proprietàindividuale. In altri termini, la mancata regolamentazione del rapporto successorioavrebbedeterminatounadiminuzionedellapienezzadel dirittodiproprietà. Per quanto concerne, invece, la tutela dei legittimari, la regolamentazionedelrapportosuccessoriopassa,anche,attraversoil soddisfacimentodellepretesepatrimonialidicertispecificisoggetti. Inquestocontesto,siinserisceilcontenutodell’articolo42,comma4, dellaCostituzione. 32 Comeabbiamogiàvisto,talearticolocosìrecita:“Laleggestabiliscele norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti delloStatosulleeredità”. Nel testo costituzionale si rinvia ad una considerazione di carattere legislativo, circa la disciplina della successione legittima e testamentaria. L’articoloincommentosuscitaalcuneperplessità. Innanzitutto, nella lettera dell’articolo 42/4 Cost. non c’è alcun riferimentoallatuteladeilegittimariche,quindi,puòessereprevista dalla legge ordinaria, ma non è detto che abbia una rilevanza di caratterecostituzionale. Insecondoluogo,bisognaanchedomandarsisesianecessario,inuna logica di valutazione delle cose di carattere costituzionale, che sussistaladuplicitàdellefontidelrapportosuccessorio:successione legittima – laddove manchi il testamento – oppure successione testamentaria–nelcasoincuiildecuiusabbiafattotestamento. Valutando la lettera della norma costituzionale in commento, successione legittima e successione testamentaria sono necessarie, devonosussisterenecessariamente. È, effettivamente, così? È necessario, secondo il dato costituzionale, chesiailtestamentoechecisialasuccessionelegittima? Adavvisodichiscrive,nonèpropriocosì.Nonsiritiene,infatti,chela lettera del quarto comma dell’articolo 42 Cost. implichi, necessariamente, la presenza della successione legittima e di quella testamentaria. Nel testo costituzionale si rinvia ad una valutazione da effettuarsi in sede di legislazione ordinaria. Pertanto, per quale motivo, la valutazione in sede di legislazione ordinaria, non potrebbe essere 33 negativa o nei confronti della successione legittima, o nei confronti dellasuccessionetestamentaria. Nellanormainquestione,siprevedeunqualcosa,manonèdettoche ciò sia destinato a realizzarsi necessariamente. Nel caso in cui la legislazione ordinaria ritenga di introdurre un limite assoluto alla successione di carattere testamentario o a quella di carattere legittimo, non si ritiene che ciò possa essere negato dal contenuto dell’articolo42,comma4,dellaCostituzione. Al di là di quella che può essere l’interpretazione dell’articolo in commento, resta il fatto che la norma costituzionale fa, comunque, riferimento alla successione legittima e a quella testamentaria, con rinvio alla legge ordinaria per quanto concerne la regolamentazione dellesuddetteformedisuccessione. La terza ipotesi specifica di rilevanza del rapporto fra testamento e Ereditàelegato leggeèrelativaaiconcettidiereditàelegato. Come è già stato detto nel paragrafo introduttivo, l’eredità è una successione a titolo universale che dipende dal modo in cui è formulatoiltestodiultimavolontà.Viceversa,illegatocostituisceuna successioneatitoloparticolare,aventeadoggettounbenespecifico,o unapartespecificadelpatrimoniodeldecuius. Ilproblemanascequandoilsoggettoredigeuntestamento,nelquale vengono indicati singoli beni. In questi casi, come si determina il rapportosuccessorio? Il problema, evidentemente, si pone nei confronti di chi legge il testamento, il quale deve ragionare nel senso di individuare le due diverse possibilità di determinazione del rapporto successorio (ereditàolegato). 34 È necessaria, quindi, una lettura del testamento, al fine di comprendere se i singoli beni sono attribuiti a titolo di eredità, oppureatitolodilegato. Chiaramente,nonfacilecomprendereseiltestatoreguardavaalbene comebenesingolo,ocomequotadell’interopatrimonioereditario. La quarta ipotesi di rilevanza del rapporto fra testamento e legge concernelaformadeltestamento. Laformadel testamento Quandosiparladiformadeltestamento,bisogna,inviapreliminare, ragionare in ordine a ciò che dovrebbe caratterizzare questo particolareprofilo,conriguardoallaformainsededicontratto. Per quanto riguarda la forma del contratto, è noto, che, in certe ipotesi,ilcontrattomedesimononèammissibilesenonhaunacerta forma, se non si rispetta un certo modo di manifestazione della volontàcontrattuale. Atalproposito,l’articolo1350c.c.–“Attichedevonofarsiperiscritto” – indica le ipotesi di contratti che devono rispettare, sotto pena di nullità,unadeterminataforma.Chiaramente,ilproblemadellaforma delcontrattovaanchealdilàdiquantoprevistodall’articolo1350c.c. che,inuncertosenso,esprimeunavalutazioneriduttiva. Perquantoriguardalaformadeltestamento,ildiscorsoèabbastanza diverso,rispettoaciòcheèprevistoperilcontratto. Atalproposito,gliarticoli601,eseguenti,c.c.siesprimonoinmodo particolare. Perquantoriguardaicontratti,valeilprincipio,percui,inassenzadi formascrittasihal’ammissibilitàdelcontrattosesièaldifuoridelle ipotesiprevistedall’articolo1350codicecivile. Periltestamento,comestannolecose? Innanzitutto,vediamocomepuòessereiltestamento. 35 Iltestamentopuòessere,exarticolo602c.c.,1olografo,ossiascrittoe formulato,inmanieraspecifica,daltestatore. Siha,poi,iltestamentopubblico(articolo603c.c.).Inquestocaso,la redazione della scheda testamentaria è effettuata, non dal testatore, madalnotaiocheoperasullabasedellamanifestazionedellavolontà previstadaltestatorestesso. C’è, anche, il testamento segreto (articolo 604 c.c.) che è redatto dal testatoreevieneaffidato,indeposito,adunaltrosoggetto. Accanto a queste tre ipotesi di testamento ordinario, sono previste tuttaunaseriediipotesidicosiddettitestamentispeciali,ossiaredatti in situazioni particolari (articolo 609 c.c. – “Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni” – articolo 611 c.c. – “Testamento a bordodinave”–articolo616c.c.–“Testamentoabordodiaeromobile” –articolo617c.c.–“Testamentodeimilitarieassimilati”). Pertanto,iltestamento,diversamentedalcontratto,èammissibilese vengono rispettate, in maniera specifica, le modalità previste dal legislatore. Occorre, però, porsi una domanda. Cosa accade se non esiste il testamentoammissibileelavolontàtestamentariaèespressanonin forma scritta ed il soggetto a vantaggio del quale è prevista tale volontà testamentaria (erede) adempie e, quindi, pone in essere un comportamentoconformeallavolontàdeltestatore? Poniamo il caso che in un’ipotesi di questo genere il testatore attribuiscaildirittodiproprietàdiuncertobeneadunsoggetto,esso può,effettivamente,essereconsideratoproprietariodelbene? 1L’articolo602c.c.–“Testamentoolografo”–stabilisce:“Iltestamentoolografodeveesserescrittoper intero,datatoesottoscrittodimanodeltestatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome,ètuttaviavalidaquandodesignaconcertezzalapersonadeltestatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessasoltantoquandositrattadigiudicaredellacapacitàdeltestatore,dellaprioritàdidatatrapiù testamentiodialtraquestionedadecidersiinbasealtempodeltestamento”. 36 La risposta alla suddetta domanda è, chiaramente, negativa perché manca il titolo di proprietà, manca la possibilità per il soggetto, attraversounsuocomportamento,diarrogarsiildirittodiproprietà. Non essendo possibile dar seguito a quanto previsto nel testamento inammissibile, per quel certo tipo di rapporto, varrà, quindi, la disciplinaprevistaalivellolegislativo. Facciamo il caso ulteriore che il suddetto soggetto (indicato come erede nel testamento inammissibile), sulla base della volontà del testatore, attribuisca ad un altro soggetto la titolarità di un bene, o adempia ad un rapporto obbligatorio. In un caso di questo genere, prevale,diversamentedall’ipotesiprecedente,l’attodiadempimento. La quinta, ed ultima, ipotesi specifica di rilevanza del fenomeno del testamento e della legge è quella della sostituzione ordinaria e fedecommissaria. Lasostituzione ordinariaela sostituzione fedecommissaria L’articolo688c.c.–“Casidisostituzioneordinaria”–cosìstabilisce:“Il testatorepuòsostituireall'eredeistituitoaltrapersonaperilcasocheil primononpossaononvogliaaccettarel'eredità. Seiltestatorehadispostoperunosolodiquesticasi,sipresumecheegli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una suadiversavolontà”. Inquestocaso,sihaunaconsiderazionedellemodalità,attraversole quali, trova espressione la scheda testamentaria, nel senso di designare un erede prevedendo, anche, l’eventualità che lo stesso erede non possa, o non voglia accettare l’eredità e ad esso si sostituisca,quindi,unaltrosoggettosempreindicatodaltestatore. Siha,nellasostanza,un’alternativafraduesoggetti:ilprimopuònon accettare l’eredità, con al conseguenza che il soggetto che lo sostituisce prende il suo posto, nell’ambito dell’evoluzione del procedimentosuccessorio. 37 L’altra ipotesi è quella della sostituzione fedecommissaria. A tal proposito, l’articolo 692 c.c. – “Sostituzione fedecommissaria” – stabilisce:“Ciascunodeigenitoriodeglialtriascendentiinlinearettao il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente,oilconiugeconl'obbligodiconservareerestituireallasua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdettomedesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nellecondizionidiabitualeinfermitàdimentetalidafarpresumereche nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronuncia di interdizione. Nelcasodipluralitàdipersoneoentidicuialprimocommaibenisono attribuitiproporzionalmentealtempoduranteilqualeglistessihanno avutocuradell'interdetto. Lasostituzioneèprivadieffettonelcasoincuil'interdizionesianegata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimentodellamaggioreetàdelminoreabitualmenteinfermodi mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza. Inognialtrocasolasostituzioneènulla”. In questo caso, si ha una valutazione di carattere particolare, in ordineallemodalitàdieserciziodell’autonomiatestamentaria.Quisi premette che non si ha un rapporto testamentaria, soltanto, a vantaggiodiunsoggettoistituito,masiammettelapossibilitàcheil testatore possa ragionare in ordine alla previsione di un’alternanza nelladeterminazionedelrapportosuccessorio. 38 È, evidente, che entrambe le ipotesi di sostituzione sono il frutto di unavalutazioneinterminilegislativi. Le questioni più specifiche relative alla sostituzione ordinaria e fedecommissaria verranno approfondite nell’apposito capitolo ad essededicato. 4.Analisigiurisprudenzialedelfenomenodeltestamentoedella legge. Dopo aver dato un quadro generale del rapporto fra testamento e legge, passiamo ad analizzare quattro sentenze, nelle quali, come vedremo,vengonoaffrontatialcunideiproblemisopraenunciati. 4.1.Laletturagiurisprudenzialedell’articolo42,comma4,della Costituzione. Iniziamo l’analisi giurisprudenziale del fenomeno del testamento e della legge, con l’analisi di due sentenze che riguardano il problema dellarilevanzadell’articolo42,comma4,dellaCostituzione. LaprimasentenzacheèquelladellaCortediCassazione,n.14811,del 30giugno2014. Cass.,n. 14811/2014 Ilcasoconcretodacuisisviluppalavicendariguardaunasituazione disuccessioneconelementidiinternazionalità.Nelcasodispecie,un italiano sposava una donna cubana e nominava, quindi, con testamento pubblico, suoi eredi universali i due figli avuti dal suo precedentematrimonio,celebratoinItaliacondonnaitaliana. 39 Alla morte dell’uomo, la moglie cubana esercita, in Italia, l’azione di riduzione, nei confronti del suddetto testamento pubblico, in quanto essa ritiene che siano applicabili le norme del codice civile che prevedono la cosiddetta successione necessaria a tutela dei legittimari. Nellasostanza,ladonnaritieneinammissibile,inquantolegittimaria, che il patrimonio possa andare integralmente ai figli, senza che a lei nonvadaneppurelaquotadiriserva. L’azione, come si evince dalla lettura della sentenza, viene, dopo la mortedelladonna,portataavantidaisuoieredi. Il Tribunale di San Remo e, successivamente, la Corte d’appello di Genova rigettano la domanda attorea, invocando l’articolo 16 delle disposizioni preliminari al codice civile che, insieme ad altre norme, regolaleipotesidiapplicazionedellaleggenellospazio. In particolare, l’articolo 16 delle preleggi fissa il principio della cosiddettacondizionedireciprocitàpercui,lostranieroèammessoa godere dei diritti civili in Italia purché, nel suo Paese, l’italiano sia ammessoagoderedeimedesimidiritti.2 Pertanto,siccomeaCubanonesistelasuccessionenecessaria,percui, unItalianononpotrebbe,difronteauntribunalecubano,invocarela tutela dei legittimari, si ritiene che, in mancanza della condizione di reciprocità richiesta dall’articolo 16 delle preleggi, il cubano non possa,inItalia,invocarelasuddettatutela. 2L’articolo 16 delle disposizioni preliminari al codice civile così statuisce: “Lostranieroèammessoa goderedeidiritticiviliattribuitialcittadinoacondizionedireciprocitàesalveledisposizionicontenute in leggi speciali . Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”. Tale norma è il fruttodiunasceltafattainunperiodostoricoincuierafortementesentitoilsentimentonazionalista. Occorre, attualmente, chiedersi se sia ancora sentita questo tipo di disposizione come realmente espressiva delle valutazioni circa la condizione giuridica dello straniero. Tale impostazione è ammissibile? Certamente, essa è ammissibile perché così è scritto nell’articolo 16, però, il suo senso nonè,adoggi,totalmentecondivisibile. 40 Igiudicidimerito,perrafforzarelaloroposizione,acquisisconoagli attiilpareregiuridicodiundirigentedelMinisterodellaGiustiziadi Cuba, il quale espone che il vigente ordinamento cubano (ovvero quello di carattere socialista che vige a Cuba dagli anni sessanta del secolo scorso) è, profondamente, diverso da quello precedente che traevaoriginedall’ordinamentospagnolo. Il sistema cubano attuale, in particolare, ha abolito la successione necessaria e, quindi, l’idea che ci sia una quota di eredità riservata, esclusivamente, in virtù della parentela, o del rapporto di coniugio. Esso riconosce una diversa figura, ossia quella dell’erede particolarmente protetto che è il soggetto inabile al lavoro ed economicamentedipendentedaldecuiuseche,cometale,hadirittoa delleparticolaritutele,anchedopoildecessodelmedesimodecuius. Il dirigente cubano, comunque, chiarisce che la suddetta figura è profondamente diversa dal legittimario. Pertanto, il fatto che l’ordinamento cubano preveda l’erede particolarmente protetto non significachelostessopreveda,anche,illegittimario.Inaltritermini, le due figure non sono sovrapponibili e sono, anche, ispirate a motivazioniideologichediverse. Perlesuddetteragioni,quindi,igiudicidimeritoneganoallamoglie cubana la possibilità di poter esperire, in Italia, l’azione di riduzione perlesionedilegittima. Contro le decisioni di merito, viene fatto ricorso per Cassazione, articolatoindiversemotivazioni. Innanzitutto, viene detto che la condizione di reciprocità si sarebbe dovutaconsiderare,comunque,avverata.Secondoiricorrenti,dauna parte, la moglie poteva anche rientrare nella categoria cubana dell’eredeparticolarmenteprotetto,inquantoilmarito,invita,aveva fatto delle significative dazioni di denaro alla moglie, dalle quale si 41 potevadedurrechelastessaeraeconomicamentedipendentedalde cuius.Dall’altraparte,lacondizionedireciprocitàandrebbeintesain senso ampio e, quindi, sarebbe sufficiente il fatto stesso che un italiano può essere successore secondo il diritto cubano, per poter dire, all’inverso, che il cubano può essere erede, in Italia, secondo le leggiitaliane. Nell’ulteriore motivo di ricorso si arriva al cuore del problema. In particolare, i ricorrenti sostengono che, anche ammettendo che l’articolo16preleggiimpediscal’applicazionedellenormesull’azione di riduzione, però, il medesimo articolo 16 si deve intendere come tacitamenteabrogato,almenoinbuonaparte,dallaCostituzione,ossia dal fatto che essa, successivamente all’entrata in vigore del codice civile,abbiamodificatol’ordinamento. La Costituzione, infatti, all’articolo 2 riconosce una serie di diritti fondamentali a favore dell’uomo, non del cittadino italiano, per cui, tali diritti costituzionalmente riconosciuti dovrebbero poter essere esercitatiaprescinderedallecondizionidireciprocitàomeno,conla conseguenzachel’articolo16delleprelegginonsarebbepiùinvigore, nella parte in cui contrasta con la sopravvenuta normativa costituzionale. In sede di ricorso, si cerca anche di sostenere che, in base a quanto sopra detto, la tutela del legittimario avrebbe, a sua volta, una copertura costituzionale, per cui, anche la possibilità di agire in riduzione sarebbe un diritto fondamentale, ex articolo 2 della Costituzione. Nello specifico, i ricorrenti fanno ciò, ricollegando la tutela dei legittimari all’articolo 29 della Costituzione, nel quale si dice, come è noto, che la Repubblica tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Pertanto, secondo tale ragionamento, i legittimari, essendo tali per i loro rapporti familiari, 42 vedrebbero la loro tutela coperta dall’articolo 29 Cost., il quale, imponendo di tutelare la famiglia, imporrebbe anche di riservare ai famigliari,inquantotali,delleporzionidieredità. Il ricorso viene rigettato su tutta la linea e la Cassazione finisce per confermareladecisionedeigiudicidimerito. Vediamo, però, quali sono le argomentazioni che hanno indotto la Cassazioneaconfermareledecisionidimerito. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, nella sostanza, vengonorichiamatelemotivazioniespresseinsededimerito.Sidice che, per ritenere integrata la condizione di reciprocità, occorre che l’ordinamento straniero riconosca, eventualmente, al cittadino italianoundirittouguale,osimileaquellochelostranierovorrebbe che fosse tutelato in Italia. La valutazione in merito alla ricorrenza dellasuddettacondizionedireciprocitàèunavalutazionedifatto,di meritoe,quindi,giàsvolta,inuncertosenso,daigiudicidimeritoe nonpiùsindacabileinCassazione. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la risposta è negativa per i seguenti motivi. In primo luogo, per la Cassazione, è vero che l’articolo 16 preleggi è, in varie ipotesi, effettivamente superato dalla Costituzione: ci sono, infatti, una serie di diritti fondamentali della persona che devono essere, comunque, riconosciutiall’uomoinquantotale. Dinanzi a tale dato acquisito, il problema è quello di stabilire se la tutela dei legittimari rientri nei diritti fondamentali sopra detti perchéperglialtridirittifondamentalil’articolo16preleggièancora valido. Addirittura, in questi ultimi casi, è lo stesso articolo 3 della Costituzionecheammetteeventualidistinzioni. La Corte di Cassazione intende l’articolo 29 Cost. in una maniera diversa, rispetto a quanto detto dai ricorrenti. In particolare, la 43 Cassazione sostiene che l’articolo 29 implica un principio di intangibilitàdellasferadegliaffettiedellasolidarietàreciprocafrale personedapartedelloStato,conlaconseguenteimpossibilitàperlo stesso di invadere, in maniera radicale, quel nucleo minimo di vita privataefamiliaredegliindividui. Quantosopradetto,però,secondolaCassazione,nonhanienteache fare con il profilo successorio. La tutela della suddetta intangibile sferadegliaffettiedellasolidarietàreciprocanoncomprende,anche, ilfenomenosuccessorio. Il fenomeno successorio, infatti, nella Costituzione, è regolato da un’altranormacheè,comeabbiamogiàdetto,l’articolo42/4,ilquale nonfissaunlimiteinderogabileperloStato,comefa,invece,l’articolo 29dellaCostituzione. L’articolo42,comma4,Cost.silimitaadirechelaleggestabiliscele normeeilimitidellasuccessionelegittimaetestamentaria.Pertanto, secondo la Cassazione, magari, potrebbe essere inammissibile una normativa che volesse radicalmente abolire il testamento o la successione legittima, ma i modi e i limiti con cui si disciplinano la successione legittima e testamentaria sono rimessi alla discrezionalitàdellegislatore.Inparticolare,lafiguradellegittimario non ha, come tale, nessuna copertura costituzionale: il legislatore, quindi,puòintrodurrediversetuteleperilegittimarimedesimi. Inaltritermini,laCostituzionenonobbligaallatuteladeilegittimari perché,secondoilrichiamocostituzionale,devonoesserci,solamente, la successione legittima e quella testamentaria. La tutela dei legittimari è, quindi, una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore,inquantononcostituzionalmenteimposta. Pertanto, se la successione necessaria e la tutela dei legittimari non sonocostituzionalmenteimposte,nemmenosipuòdirechelestesse 44 rappresentano una posizione di diritto umano fondamentale che si debbariconoscere,indistintamente,aqualunquesoggetto. La tutela dei legittimari è, nella sostanza, il frutto di una scelta del legislatoreitalianocheriguardaicittadiniitalianie,quindi,rientranel campo di applicabilità dell’articolo 16 delle preleggi, per cui, in mancanzadireciprocità,puònonesserericonosciutaallostraniero. Nelcasodispecie,infatti,lasuddettatutelanonvienericonosciutaa favoredelladonnacubana,confermandoquantogiàdecisodaigiudici dimerito. Rispettoquestadecisionesononecessariedueconsiderazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda la capacità di tenuta del ragionamento effettuato in sede di Corte di Cassazione, va sottolineato che le conclusioni, a cui giunge la sentenza, non sono automatiche e ovvie, ma sono il frutto di una lettura interpretativa delladisciplina. Comegiàdettonelparagrafoprecedente,l’articolo42,comma4,Cost. non offre una lettura univoca e tale da imporsi a livello in termini interpretativi. In secondo luogo, bisogna dire qualcosa sul rapporto fra famiglia e Stato. La famiglia è riconosciuta dallo Stato ed anticipa, preesiste, rispetto all’impostazionestatuale. Questoèvero,però,bisognavederecosasiintendeperfamiglia. Se,infatti,siintendeperfamigliaciòcheconseguedallastipulazione del matrimonio, esso è fonte della famiglia nello Stato che lo riconosce. Non è detto che quel matrimonio sia tale da imporsi e da precederelaformazionedelloStato.Sitrattadigiuochidiparoleche sonoilfruttodiuncertogeneredilettura,dacuiscaturisceunacerta immagine. 45 Daunpuntodivistaspecifico,chedifferenzac’èfralaconvivenzache sihanell’ambitodellafamigliaelaconvivenzachesihanell’ambitodi quel fenomeno che, originariamente, era designato come famiglia di fatto? Che differenza c’è fra la famiglia come rapporto fra soggetti di sesso diversoelafamigliaformatadasoggettidellostessosesso? La risposta alle suddette domanda dipende da come ci si muove, rispetto alla valutazione e all’apprezzamento di tali fenomeni. Il rifiuto, per esempio, dell’unione fra persone dello stesso sesso discende da un altro modo di valutare le cose. Non è, in sostanza, qualcosa che si impone: l’immagine personale e storica del rapporto familiarefasichescaturiscanodeterminateconsiderazioni,rispettoa certifenomeni. La seconda sentenza che proponiamo, per quanto concerne l’analisi giurisprudenziale dell’articolo 42, comma 4, della Costituzione, è Cass.,n. 26002/2008 quelladellaCortediCassazione,n.26002,del29ottobre2008. La vicenda, da cui trae origine la vicenda in esame, ha ad oggetto la successionediunMonsignorecheavevadecisodiregolareirapporti successivi alla sua morte attraverso la redazione di un testamento olografo del 1984. Con tale testamento, il Monsignore istituiva come suounicoeredel’AlmoCollegioedisponevaunlegatoafavoredialtri duesoggetti. DopolamortedelMonsignore,glieredilegittimideldefuntoagiscono presso il Tribunale di Roma per far dichiarare la nullità del testamento,exarticolo591delcodicecivile. Nellospecifico,secondoglieredilegittimi,ilMonsignore,aseguitodi un incidente stradale, aveva riportato gravi traumi alla testa, con conseguente compromissione della sua capacità di intendere e di volere. Pertanto, il testamento, essendo stato redatto in uno stato di 46 incapacitàdiintendereedivolere,doveva–exarticolo591,n.3,c.c.3 –esseredichiaratonullo. SiailTribunale,chelaCorted’appellodiRomarigettanoladomanda degliattori. A seguito delle decisioni di merito, uno degli eredi legittimi del MonsignoreproponericorsoperCassazione. In primo luogo, il ricorrente solleva, in riferimento all’articolo 42, comma 4, della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 192 del 2000, nella parte in cui tale articolo ha disposto l’effetto retroattivo dell’abrogazionedegliarticoli17e600c.c.,dispostadallamedesima leggedel2000. L’articolo 17 c.c. stabiliva che una persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa. Tale articolo è stato,innanzitutto,abrogatodaunaleggedel1997. L’articolo600c.c.stabilivacheledisposizionitestamentarie,afavore diunentenonriconosciuto,nonhannoefficaciase,entrounannodal giorno in cui il testamento è eseguibile, non è fatta istanza per ottenereilriconoscimento. La legge 192/2000 ribadisce l’abrogazione dell’articolo 17 c.c. e sancisce, anche, l’abrogazione dell’articolo 600 codice civile. In particolare, l’articolo 1 di tale legge, dopo aver stabilito, al primo comma, l’abrogazione di questi e di altri articoli del codice civile, al secondocommastabilisceche,quantoprevistoalcommaprecedente (ossia l’abrogazione) si applica anche alle acquisizioni che si sono verificateprimadell’entratainvigoredellalegge. 3L’articolo591c.c.–“Casidiincapacità”–alnumerotrestabiliscechesonoincapaciditestare“colore che, seppur non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendereedivolere,nelmomentoincuifeceroiltestamento”. 47 Nella sostanza, l’articolo 1/2 della legge del 2000 sancisce l’effetto retroattivodell’abrogazionedellesuddettenorme. Edèpropriosutaleeffettoretroattivochesisostanzialaquestionedi legittimitàcostituzionaledelricorrente. Esso, innanzitutto, premette che l’irretroattività della legge è, come sappiamo, principio generale dell’ordinamento giuridico. Di conseguenza, la retroattività della legge è un’ipotesi eccezionale che deve trovare adeguate giustificazioni in termini di ragionevolezza e non deve porsi in contrasto con altri interessi costituzionalmente protetti e, in particolare, con il principio della sicurezza dei rapporti giuridici. Premesso ciò, secondo il ricorrente, l’effetto retroattivo, introdotto dalla legge 192/2000, non ha alcuna giustificazione e, addirittura, si poneincontrastoconprincipistabilitialivellocostituzionale. Ilriferimento,comegiàdetto,èall’articolo42,comma4,Cost.checosì recita:“Laleggestabiliscelenormeeilimitidellasuccessionelegittima etestamentariaeidirittidelloStatosull’eredità”. Nella fattispecie in esame, i limiti della successione testamentaria (richiamatidall’articolo42/4Cost.)eranoquelliprevistidall’articolo 17 c.c. e, soprattutto, dall’articolo 600 c.c., il quale subordinava l’efficacia della disposizione testamentaria, a favore di un ente non riconosciuto, alla presentazione dell’istanza per ottenere il riconoscimento. Perquesteragioni,quindi,laretroattivitàdicuiallalegge192/2000 si pone in contrasto con l’articolo 42/4 Cost. perché, con essa, vengono vanificate le conseguenze derivanti dalla mancata presentazionedell’istanzadiriconoscimento,conconseguentelesione delprincipiodicertezza(sicurezza)deirapportigiuridicipregressi. PerlaCassazione,però,talecensuraèinammissibileeinfondata. 48 Come abbiamo già detto, entrambi i giudici di merito avevano rigettato la domanda attorea. Il Tribunale, nello specifico, aveva rilevatochel’AlmoCollegioerastatoautorizzatoadaccettarel’eredità grazie ad un D.P.R. del 1975. La Corte d’Appello, invece, aveva stabilito che la questione relativa all’accertamento dell’eredità da partedelCollegioerastatasuperatadall’abrogazionedegliarticoli17 e600c.c.,dapartedell’articolo13dellalegge127del1997. A tal proposito, la Corte di Cassazione rileva l’errore del giudice di secondo grado perché, in realtà, la legge del 1997 aveva, come precedentementesottolineato,abrogatosolol’articolo17c.c.–enon anchel’articolo600c.c.,abrogatodallalegge192/2000. Si tratta, però, di un errore irrilevante perché, comunque, l’abrogazionedell’articolo600c.c.erastatadispostaconlasuccessiva legge del 2000, con la conseguente inammissibilità del ricorso per difettodiinteresse. La questione di legittimità costituzionale sollevata è, comunque, per la Cassazione, infondata, in riferimento alla ratio a alle finalità dell’articolo42,comma4,dellaCostituzione. Tale norma, infatti, esprime la volontà del legislatore costituente di affermare il principio generale della trasmissibilità mortis causa dei rapportigiuridicideldecuius. A questo scopo, la Costituzione prevede due forme di successione: legittima e testamentaria; e la stessa Costituzione prevede che tali formedisuccessionesianoregolamentateconleggeordinaria. Inquestocontesto,igiudicidellaCassazionenoncomprendonocome l’effettoretroattivo,dicuiallalegge192/2000,possaviolarel’articolo 42/4dellaCostituzione. È,infatti,verocheilprincipiodiirretroattivitàdellaleggecostituisce principiodicaratteregenerale,sancitodall’articolo11dellepreleggi. 49 È, però, altrettanto vero che il suddetto principio è pienamente derogabileconaltrenormeordinarie. A ciò si deve aggiungere che la finalità della legge 192/2000 è, per quel che qui ci interessa, quella di abrogare (in un quadro di liberalizzazionedegliacquisticompiutidaentidiversidallesocietà)la necessità del preventivo riconoscimento dell’ente, al fine di poter accettareunadeterminataeredità. Se questa è la finalità della normativa in commento, essa non ha alcuna incidenza sull’articolo 42/4 Cost. perché non riguarda né il principio della trasmissibilità mortis causa del patrimonio del defunto,négliistitutidellasuccessionelegittimaedellasuccessione testamentaria. Da ciò si evince l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, anche perché è lo stesso articolo 42/4 Cost. che demanda alla legge ordinaria la regolamentazione dei limiti della successione legittima e testamentaria. Nella seconda parte del ricorso, il ricorrente fa, nuovamente, leva sullaincapacitàtestamentariadelMonsignore,ritenendocheigiudici dimeritononhannotenutocontodell’incapacitàdiintendereevolere deldefunto. Anche tale censura è, per la Cassazione, infondata. Essa ritiene che giustamente i giudici di merito hanno dedotto la piena capacità di intendere e di volere del Monsignore dalla complessità del testamento,dacuisievincelaconsapevolezzaeautodeterminazione deltestatore. Pertuttequesteragioni,ilricorsoviene,quindi,rigettato. 50 4.2. Il legato in sostituzione di legittima: analisi della sentenza delleSezioniUnitedellaCassazione,n.7098,del29marzo2011. La sentenza, che di seguito andremo ad analizzare, è quella delle SezioniUnite,n.7098,del29marzo2011. Cass.,SezioniUnite, n.7098/2011 In essa, vengono in rilievo due dei profili ai quali abbiamo già avuto modo di fare riferimento: la riduzione delle disposizioni testamentarielesiveeilrapportofraereditàelegato. Nel caso in esame, un soggetto nomina, con testamento, erede universalelasorella;conilmedesimotestamento,nomina,altresì,la moglielegatariadell’usufruttorelativoatuttiisuoibeni.Quindi,tutti i beni dell’uomo passeranno in proprietà alla sorella, ma su di essi verteràl’usufruttodellamoglie. Tuttoquestomeccanismoserveperdanneggiareilfigliodellamoglie. Comeènoto,l’usufruttosiestingueallamortedelsoggetto,nonpuò passareinviaereditaria.Pertanto,lamoglienonhanessunproblema perché, per tutta la sua vita, godrà dei beni del marito, ma, alla sua morte, i medesimi beni resteranno alla sorella del marito e non potrannopassareanessuntitoloalfigliodellamoglie. Il soggetto interessato ad insorgere è, quindi, il figlio della moglie, il quale,inquantotale,nonèlegittimariodeltestatore,però,unavolta subentratoallamadrenellasuaposizione,esercitaildirittoall’azione diriduzionechecompetevaalladonna.Esso,nellasostanza,esercita l’azione di riduzione contro la sorella del testatore, in qualità di successore della madre. Quest’ultima, infatti, era sicuramente legittimaria del marito e non avendo avuto nulla a titolo di eredità (avevaavutosoloillegato)potrebbeessereconsiderarsiesserestata lesanellasuaposizionedierederiservatario. 51 Di fronte all’azione esercitata dal figlio della moglie, la sorella fa presente che l’azione di riduzione non sarebbe proponibile da parte della moglie e del figlio, in quanto non è stato osservato il disposto dell’articolo 551, comma 1, c.c., il quale regola la figura del legato in sostituzionedilegittima. Talearticolocosìstatuisce:“Seaunlegittimarioèlasciatounlegatoin sostituzionedellalegittima,eglipuòrinunziareallegatoechiederela legittima”. Pertanto, siccome nel caso di specie fra i beni del compendio ereditario c’erano anche degli immobili, la sorella eccepisce che non risultaalcunarinunziainformascrittaallegato. I dati normativi di fondo sono, quindi, l’articolo 551/1 c.c. e, poi, l’articolo1350,n.5.c.c.,che,nelprevederegliattichedevonoavere formascrittaabsubstantiam,alnumero5,indicalarinunzia. Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma accolgono la domanda promossa dal figlio della moglie del testatore e rigettano l’eccezione propostadallasorella. In particolare, i giudici di merito ritengono che la rinunzia, in quest’ipotesi, potesse essere anche informale e, nello specifico, la ritengono implicita nel conferimento del mandato al difensore di procedereperlariduzione. L’esitodeigiudicidimeritoè,quindi,quellodiconsiderarerinunciato il legato di usufrutto, con la conseguente attribuzione di metà del patrimonioereditarioalfigliodellamoglie. Contro il suddetto esito, la sorella del de cuius propone ricorso per Cassazione, ribadendo la sua impostazione, per cui la rinuncia avrebbedovutoessereformale. LaCassazioneritienedirimetterelaquestioneall’esamedelleSezioni Unite,inquantosulproblemadellaformanecessariadellarinunciaal 52 legato in sostituzione di legittima sussisteva un contrasto fra la giurisprudenzamaggioritaria–cheavevasempreritenutonecessaria laformascritta–edunorientamentodottrinaleautorevolecheviene, poi,seguitoanchedaigiudicidimeritoecheritienechesiasufficiente larinunciainformale. L’Ordinanza di remissioni, in sostanza, tende ad avvicinarsi all’impostazionedottrinaleedimeritoeproponealleSezioniUnitedi modificare l’atteggiamento, finora, espresso dalla giurisprudenza dellaCassazione. Nell’ordinanza vengono, quindi, richiamati, in maniera sintetica, i contributi di pensiero degli autori che, per primi, aveva proposto il suddettoorientamentodottrinale(inparticolare,A.CicueL.Ferri) Essiproponevanounacomplessivariletturadellafiguradellegato.Si ritiene, infatti, che per il legato in generale e per il legato in sostituzione di legittima si debba adottare un’impostazione diversa daquellamaggioritaria. Nello specifico, si dice che la rinunzia al legato non andrebbe considerata come vera e propria rinunzia abdicativa – ossia come dismissionediundirittocheappartienealpatrimoniodichirinunzia –macomemerorifiutoimpeditivodiunacquistoche,quindi,nonsi produce. Altrimenti, se il soggetto rinunziasse a ciò che è già suo, la norma specifica non avrebbe particolare utilità (ognuno, in qualunque momento, può rinunciare a un bene che è di sua proprietà) e, soprattutto, se fosse rinunzia abdicativa, il bene non dovrebbe tornare nel compendio ereditario per essere, eventualmente, attribuito ad altri soggetti, ma dovrebbe o andare allo Stato se parliamodiimmobili,oppurerimanereresnulliusseparliamodibeni mobili. 53 Inaltritermini,questisonoipassaggidellasuddettaargomentazione. Siccome in questa vicenda non è previsto l’acquisto dello Stato, o l’abbandono della cosa in quanto nullius, ma, al contrario, è previsto chelacosaritorninelpatrimonioereditarioenesegualevicende,se ne deduce che la rinuncia non è rinunzia abdicativa, ma rifiuto impeditivoche,cometale,nonèsoggettoaivincolidiformascritta. Ciò è quanto detto, a livello dottrinale, in termini generali per qualunquelegato. I fautori della suddetta impostazione aggiungono, anche, che, per il legato in sostituzione di legittima, questa soluzione dell’informalità della rinuncia si impone a maggior ragione. Infatti, in quest’ipotesi, bisogna anche considerare l’articolo 551, comma 2, c.c.4, in cui si fa riferimento all’ipotesi opposta a quella della rinunzia. In particolare, tale norma stabilisce che se il soggetto “preferisce di conseguire il legato”perdeildirittoallaquotadilegittima. Gli Autori in questione leggono nell’inciso “preferiscediconseguireil legato”lanecessitàdiunattodiaccettazionee,quindi,unaconferma che, quantomeno in questi casi, il legato non viene acquisito automaticamentee,poi,semmaidismessoconlarinunciaabdicativa, manonèacquisitofinchénonavvienel’accettazione. Secondo questa impostazione, a dover essere formale, in caso di presenza di beni immobili, non è tanto il rifiuto impeditivo, ma semmail’accettazione. La conseguenza finale è che, in quest’impostazione, chiamato all’eredità e legatario vengono posti in una posizione, fondamentalmente,assimilataperché,inentrambiicasi,ricostruendo il legato nel seguente modo, diventa necessaria l’accettazione e, in 4L’articolo 551, comma 2, c.c. così stabilisce: “Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquistalaqualitàdierede”. 54 mancanza della stessa, si ha una situazione non di acquisto automatico,madioffertachepuòessererespintaconilmerorifiuto impeditivo. Quellosopradescrittoèilcontenutodell’ordinanzadiremissione.Le Sezioni Unite adottano, però, l’impostazione opposta, preferendo restare fedeli all’orientamento maggioritario della Cassazione che, come abbiamo, detto indicava la necessità, in presenza di beni immobili,dellaformascrittaperlarinunciaallegato. Vediamo,quindi,qualisonogliargomentiadottatidalleSezioniUnite che, come vedremo, vanno a smontare gli argomenti proposti dall’orientamentodottrinaleedall’ordinanzadiremissione. In primo luogo, viene considerata l’ipotesi generale, ossia la figura generaledellegato.Rispettoaciò,leSezioniUnitesostengonochela sopra esposta tesi dottrinale non è accettabile perché rimane insuperabilelaletteradell’articolo649c.c.,5incuisiparladiacquisto automatico del legato, senza bisogno di accettazione, con la conseguenza che la rinunzia non è mero rifiuto impeditivo. Secondo questa impostazione, la difficoltà che riguarda l’ipotetico acquisto in capoalloStatovienerisoltaaltrimenti.Pertanto,ilfattoche,incasodi rinuncia,ilbenetorniindietroalcompendioereditarioenoncadaallo Stato, si può spiegare, senza bisogno di trasformare la rinuncia in rifiuto impeditivo, semplicemente attribuendo alla rinuncia medesimaunvaloredicarattereretroattivo. Peraltro, anche limitando l’analisi in questione alla specifica figura dell’articolo551c.c.–“Legatoinsostituzionedilegittima”–secondole 5 L’articolo 649 c.c. – “Acquisto del legato” – così recita: “Il legato si acquista senza bisogno di accettazione,salvalafacoltàdirinunziare. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamentedispensatodaltestatore”. 55 SezioniUnite,l’impostazionedaseguirenoncambia.Ancheinquesto caso,infatti,sidovrebbeconfermarel’ideacheillegatosiacquistain maniera automatica e che la rinuncia non è rifiuto impeditivo. A tal proposito, l’espressione “preferisce di conseguire il legato” di cui al secondo comma dell’articolo 551 c.c., non necessariamente implica un’accettazione,mapotrebbe,anche,esserelettacomeunriferimento allasemplicemancatarinuncia. Ilfatto,quindi,cheillegato,adifferenzadell’eredità,nonnecessitidi accettazione e si acquisti sempre in maniera automatica è giustificabile perché il legato può produrre sempre e solo un effetto favorevole.LeSezioniUniteprecisano,anche,chequestofavorecheil legato implica vale anche nell’ipotesi di legato in sostituzione di legittima:l’attribuire,insostituzionedellaquotadilegittima,unbene a titolo di legato, anche se il singolo bene vale meno della legittima, potrebbe essere, comunque, visto come un effetto favorevole perché la quota di legittima, anche se di valore maggiore, è soggetta, diversamentedallegato,aidebitiereditari. Pertanto, il discorso generale dell’acquisto automatico del legato, senzailbisognodiaccettazionevarrebbeetroverebbegiustificazione nella sua distinzione rispetto all’eredità, anche, per l’ipotesi di cui all’articolo 551 codice civile. Conseguentemente, se si conferma, anche nel caso in esame, che l’acquisto è automatico ed è avvenuto, allora la rinuncia è rinuncia abdicativa di un diritto già acquisito, quindi,deveessereformale. Nel caso di specie non c’è stata alcuna rinunzia formale, quindi, secondo l’impostazione delle Sezioni Unite, le sentenze di merito vengonocassateelacausarinviataadunnuovoesamenelmeritoche dovràdeciderelaquestionesullabasedelprincipiodidiritto,secondo il quale, per poter esperire l’azione di riduzione, il legatario che ha 56 ricevuto il legato in sostituzione di legittima deve rinunciare allo stessoinmanieraformale,senellegatosonocompresibeniimmobili. LadecisionedelleSezioniUnitenonètotalmentecondivisibile. Innanzitutto,occorrefareun’osservazione.Perché,quandosiparladi legato,nonsiritienenecessarial’accettazionedellostesso? L’acquistooperaaprescinderedallapossibilità,perildestinatario,di manifestarelasuavolontà. Pensiamo, per esempio, alla donazione. Essa, nell’impostazione del codice civile, è un contratto che, per forza di cose, richiede una duplicemanifestazionedivolontà,dapartedeldonanteedapartedel donatario. Il donante dona, ma l’effetto non si produce se il donatario non accetta.Èunavalutazioneunpo’sorprendente.Seunsoggettodona, chemotivoc’èdichiedere,pernecessità,l’ulterioremanifestazionedi volontàdeldestinatario? La logica, per quanto concerne l’acquisizione del legato è diversa. Esso appartiene, nella sua struttura generale, alla valutazione in terminididonazione.Sesiragionanelsensodellanecessitàdegliatti, deve prevalere la logica, in ordine alla quale il legato è, in termini generali,assimilabilealladonazione. Conseguentemente, se si deve ragionare nei confronti di ciò che si richiedealdestinatario,essopuò,eventualmente,rifiutare. Incasodirifiuto,ilsoggettodestinatariodell’attodidisposizioneera divenuto,precedentemente,titolaredeldirittodiproprietàsulbenee, quindi,rinunziaallostesso?Oppure,lasuamanifestazionedivolontà implica la neutralizzazione del funzionamento che proviene dalla volontàdellacontroparte? 57 Se il soggetto rinunzia, nel senso di far si che l’atto dispositivo non produca gli effetti che sarebbe destinato a produrre devo parlare, in terminidiversidallaveraepropriarinunzia. Lavalutazioneeffettuata,nelcasoinesame,dallaCortediCassazione annulla la possibilità di fare riferimento al ragionamento di chi, in passato,aveva,inmanieramoltoaccurata,propostolatesidottrinale suddetta. 4.3. Un’ipotesi di legato ex lege: analisi della sentenza delle SezioniUnitedellaCassazione,n.4847,del27febbraio2013. L’ultima sentenza che analizzeremo in merito al fenomeno del testamento e della legge, è quella delle Sezioni Unite della Corte di Cass.,Sezioni Unite,n. 4847/2013 Cassazione,n.4847,del27febbraio2013,cheriguardaun’ipotesidi cosiddettolegatoexlege. ProtagonistidellavicendainesamesonoglieredidiVladimiroBello chemuoresenzaaverfattotestamento. Secondo le regole della successione legittima, sono suoi eredi la moglieeiduefigli(ChiaraeDanieleBello). L’eredità era composta da un patrimonio immobiliare di circa seicentomilaeuro.Aciascunodeglieredi,quindi,spettavalaquotadi unterzodelpatrimonioereditario. Lamoglieelafigliadeldefunto,però,agisconopressoilTribunaledi Venezia,control’altrofigliodeldefunto. Esse chiedono lo scioglimento della comunione ereditaria, con assegnazione in natura delle quote spettanti a ciascun erede e con detrazione, dalla quota del figlio, di una somma di euro 136, 00, precedentementeprelevatedallostessodall’asseereditario. 58 Le due donne chiedono, anche, che, ex articolo 581 e 540 c.c., al coniuge superstite dovesse essere riconosciuto il diritto reale di abitazionesullacasafamiliareeildirittodiusodeimobilicheerano presentinellamedesimaresidenzafamiliare. Ilfigliosicostituisceingiudizio.Essononsiopponealloscioglimento dellacomunioneereditaria,masostienechetuttiibeniereditarisono nell’esclusiva disponibilità della madre e della sorella che dovranno, quindi,rendercontodeglieventualiintroitipercepiti. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Venezia dichiarano lo scioglimento della comunione e procedono alla suddivisione delle quotefraitreeredilegittimi. Entrambi i giudici di merito, però, sostengono che, essendo nell’ambito di una successione legittima (come abbiamo già detto, il defunto non ha fatto alcun testamento), alla quota spettante al coniugesuperstite,exarticoli581e582c.c.,nonpossonocumularsii diritti di abitazione e uso relativi alla casa familiare, previsti dall’articolo540c.c.cheoperainmateriadisuccessionenecessaria. Come è noto, nell’ambito del nostro ordinamento, sono previste due forme di successione. La successione legittima prevista dalla legge e che opera nei casi in cui il defunto sia deceduto senza fare alcun testamento. La successione testamentaria che opera, invece, nei casi in cui il defunto abbia fatto testamento. Il diritto del soggetto di regolare la propria successione con testamento, però, può essere esercitato nei limiti della cosiddetta quota di legittima (o di riserva) che è quella parte del patrimonio del de cuius che, per legge, viene attribuitaailegittimari. Ed è in questo contesto che si inserisce la cosiddetta successione necessaria che si ha, sostanzialmente, quando c’è un testamento che ha,però,lesolequotediriservaspettantiacolorocheavevanodiritto 59 adunapartedell’eredità.Lasuccessionenecessarianonèilterzotipo disuccessione,maèilmodoattraversocuisitutelanoleposizionidei parentipiùprossimideldecuius. Nel caso di specie, non essendo nell’ambito di una successione necessaria(ildefuntononavevafattoalcuntestamento),perigiudici di merito, non si potevano riconoscere i diritti di abitazione e uso, relativiallacasafamiliareprevisti,esclusivamente,perlasuccessione necessaria e non applicabili anche nell’ambito della successione legittima. Dopo le decisioni di merito, la moglie e la figlia propongono ricorso per Cassazione, ribadendo le posizioni precedentemente espresse e, in particolare, chiedendo il riconoscimento, alla moglie, il riconoscimento dei diritti di abitazione e uso sulla casa familiare previstidall’articolo540codicecivile. Laquestionedelriconoscimentodeidirittidiabitazioneeuso,dicui all’articolo 540 c.c., anche nei casi di successione legittima ha, come vedremo, suscitato dubbi interpretativi. Per questa ragione, con un’ordinanzadel2012,laCassazionerimettelaquestionealleSezioni Unite, le quali sono, quindi, chiamate a stabilire se, in caso di successionelegittima,siapossibilericonoscerealconiugesuperstitei dirittidiabitazioneeuso,relativiallacasafamiliare. Vediamo,ora,qualèladecisionedelleSezioniUnite. Innanzitutto, occorre rilevare che, nell’ambito della successione necessaria, l’articolo 540 c.c., che disciplina la quota di riserva a favoredelconiugesuperstite,alsecondocomma,prevedeche,anche nel caso in cui il coniuge concorra con altri chiamati, ad esso sono, comunque, attribuiti il diritto di abitazione sulla casa familiare e il dirittodiusodegliarredidellamedesimacasafamiliare. 60 Viceversa, gli articoli 581 e 582 c.c., che disciplinano la successione legittima del coniuge superstite, non fanno alcun riferimento ai suddetti diritti di abitazione e uso. Nell’ambito della successione legittima,l’unicoriferimentoaidirittidiabitazioneeusolosirinviene all’articolo 584 c.c. che si occupa della successione legittima del coniugeputativo. Visto il quadro normativo di riferimento, la questione del riconoscimento dei diritti di abitazione e uso sulla casa familiare si eragià,inpassato,postaall’attenzionedellagiurisprudenza. In primo luogo, il problema è stato affrontato dalla Corte Costituzionaleconlasentenzan.587del1988,nellaquale,appunto,è stata affrontata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 581c.c.,nellaparteincuinonattribuiscealconiugesuperstiteidiritti previsti da articolo 540, comma 2, c.c. che, viceversa, sono riconosciutialconiugeputativo. La Corte Costituzionale ha ritenuto la suddetta questione di legittimità costituzionale manifestatamente infondata, in quanto i diritti di abitazione e uso sono già attribuiti al coniuge come legittimario, perciò, il loro mancato richiamo nell’articolo 581 c.c. serve solo per escludere che tali diritti vengano attributi al coniuge autonomamente. In sostanza, per la Corte Costituzionale, i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare vivono già nell’ordinamento con contenuto e portataidentici. Laquestioneinesameèstataaffrontata,conesitidiscordanti,anche dallaCortediCassazione. Con una prima pronuncia del 1999 (sentenza n. 22639/99), la Cassazione ha fornito una risposta positiva al riconoscimento, anche 61 nell’ambitodellasuccessionelegittima,deidirittidiabitazioneeuso sullacasafamiliare. Con una successiva pronuncia del 2000 (sentenza n. 4329/2000), la Cassazione è ritornata sulla questione ed ha stabilito che il meccanismoprevistodall’articolo540/2c.c.nonpuòessereapplicato anche nell’ambito della successione legittima perché, non essendo previsto da nessuna norma, non c’è alcuna ragione per ritenere che allaquotaspettantealconiugesuperstite,exarticoli581e582c.c.,si debbano aggiungere anche i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare. Le Sezioni Unite, di fronte agli indirizzi contrapposti sopra ricordati, ritengono di dover risolvere la questione in senso positivo, riconoscendoalconiuge,anchenellasuccessionelegittima,idirittidi abitazione e uso sulla casa familiare, di cui all’articolo 540/2 codice civile. Talerispostaaffermativaderiva,innanzitutto,dallaratiodeisuddetti diritti. Questi, secondo le Sezioni Unite, sono riconducibili alla volontà espressadallegislatoreconlariformadeldirittodifamigliadel1975. Ilriconoscimentodeidirittidiabitazioneeusoafavoredelconiuge superstite è, infatti, collegato alla volontà di predisporre, anche in materiasuccessoria,unanuovaconcezionedifamiglia.Questanuova idea di famiglia si fonda, a partire dalla riforma del 1975, sulla completaparificazionefraiconiugi,siasulpianopatrimonialechesul pianoeticoesentimentale. Inquestosenso,quindi,laricercadiunnuovoalloggioperilconiuge superstite potrebbe risultare particolarmente dannosa non solo a livello patrimoniale, ma anche per la stabilità delle sue abitudini di vita. 62 Chiaramente, ciò vale sia per il coniuge superstite nella successione necessaria,siaperilconiugesuperstitenellasuccessionelegittima. Lasuddettaimpostazionetrovariscontro,anche,sulpianodeldiritto positivo. Come abbiamo già detto, l’articolo 540/2 c.c. prevede che i diritti di abitazioneeusodelconiugesuperstiteanchequandoesso“concorre con altri chiamati”. Un concorso con altri chiamati è, però, possibile sianellasuccessionenecessaria,chenellasuccessionelegittima. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, dal dato letterale dell’articolo 540/2c.c.risulterebbeevidentelavolontàdellegislatorediattribuire al coniuge i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare, sia nella successionenecessariacheinquellalegittima. Inaltritermini,l’attribuzioneditalidirittiavrebbevalenzageneralee ciò spiegherebbe, anche, perché essi non sono stati espressamente richiamatiall’articolo581delcodicecivile. Dopo aver affermato il riconoscimento dei diritti di abitazione e uso sulla casa familiare, anche, nella successione legittima, le Sezioni Unite affrontano l’ulteriore problema dei criteri per il calcolo del valoredellaquotachedeveessereattribuitaalconiugesuperstite. Due sono le strade percorribili. Una prima ipotesi fa leva sul contenuto dell’articolo 533 c.c. che è considerata la norma di collegamento fra successione legittima e successione necessaria. L’articolo 533 c.c. stabilisce che, in caso di concorso fra legittimari e altri chiamati, la quota di quest’ultimi deve ridursi, in maniera proporzionale, al fine di integrare la quota riservata ai legittimari. Attraverso tale disposizione, quindi, si dovrebbe, poi, procedere al calcolodelvaloredeidirittidiabitazioneeuso. Secondo un altro indirizzo, i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare dovrebbero essere configurati, nella successione legittima, 63 come legati (o prelegati) ex lege che, come tali, si cumulano con la quota prevista, a favore del coniuge, dagli articoli 581 e 582 codice civile. LeSezioniUniteritengonodiaderireaquestasecondaimpostazione. Il richiamo all’articolo 533 c.c., infatti, non può essere condiviso perché tale norma fa, sostanzialmente, riferimento alle quote che spettano,incasodiconcorso,ailegittimarieaglialtrieredi. Diversamente,idirittidiabitazioneeusosullacasafamiliare,anchea livellodottrinale,vengonocomunementeassimilatiailegatiexlegee non sono, quindi, quote di eredità. A tal proposito, si rammenta quantogiàdettoinriferimentoalladifferenzafraereditàelegato. Inaltritermini,l’articolo533c.c.operasulpianoquantitativo,mentre i diritti di abitazione e uso sulla casa familiare opera sul piano qualitativocomedirittidigodimentosuundeterminatobene. Pertanto,idirittidiabitazioneeusosullacasafamiliare,nell’ambito della successione legittima, devono essere riconosciuti al coniuge superstite sotto forma di legati ex lege, in modo tale che il coniuge medesimocumulisidisélaposizionedieredeedilegatario. Ciò perché i diritti in commento devono essere riconosciuti pienamente, considerando anche, come detto, la volontà del legislatore della riforma del 1975 che ha voluto riconoscere al coniugesuperstiteunaspecificatutelachesisostanzia,inquestocaso, nella possibilità di continuare a vivere nella casa familiare, anche dopolamortedell’altroconiuge. In tal modo, tali diritti, essendo configurati come legati ex lege, gravanosull’interaereditàcosìcheilvalorecapitaledeglistessidovrà esseredetrattodallequotespettantiaciascunodeglialtrieredi. IlragionamentodelleSezioniUniteè,inquestocaso,tendenzialmente condivisibile.Lavicendaconsistenell’attribuzionediuncertodiritto, 64 a vantaggio di un determinato soggetto, sulla base del rapporto che intercorrefraidueconiugi. Probabilmente, il discorso è facilmente risolubile, sulla base del principiodieguaglianza(articolo3Costituzione),conlaconseguenza cheidirittiinesamedevonoesserericonosciuti,sianell’ambitodella successionenecessaria,sianell’ambitodellasuccessionelegittima. 65 CAPITOLO2 LACAPACITA’TESTAMENTARIA 1. Capacità testamentaria, personalità giuridica e capacità d’agire. Il secondo argomento del corso è quello della cosiddetta capacità testamentaria. La capacità testamentaria è prevista dall’articolo 591 c.c., nel quale essavieneintesacomecapacitàdidisporrepertestamento. Quandosiparladicapacitàchecosasivuoldire? Normalmente, con la nascita, a parte certe considerazioni per cui si anticipa la valutazione anche ad un momento antecedente, si Lapersonalità giuridica acquistano i diritti. Questo è il concetto di personalità giuridica che consiste nel fatto di essere un soggetto inserito all’interno di un ordinamentochepuòcaratterizzarsi,certocomeordinamentoiniziale ed originario, ma anche e, soprattutto, come ordinamento emanato all’internodiuncertostato. Nell’ambito del suddetto riferimento, i soggetti sono destinatari di situazionigiuridiche. Lacapacitàgiuridica,nellasostanza,fasicheilsoggettochenascesia destinatario di molteplici situazioni giuridiche. La nascita determina l’ingresso del soggetto all’interno di una struttura di ordinamento, relativoaduncertostato. Quando si parla di capacità testamentaria, si ragiona nel senso suddetto? Innanzitutto, bisogna distinguere le ipotesi. Un’ipotesi è quella della personalità giuridica. Altra ipotesi è quella della capacità testamentaria. 66 Nell’articolo 591 c.c. – “Casid’incapacità” – si dice: “Possonodisporre pertestamentotutticolorochenonsonodichiaratiincapaciditestare”. Lacapacità testamentaria. Articolo591c.c. Si aggiungono, poi, tutta una serie di ipotesi specifiche, in cui il soggetto è ritenuto incapace di testare. In particolare, sono considerati incapaci di testare: “1)coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3)quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria,incapacidiintendereedivolerenelmomentoincuifecero testamento”. Queste sono tre categorie di soggetti, in ordine alle quali opera il concettodiincapacitàatestare. Chedifferenzac’èfralesituazioniincuil’individuoètitolaredidiritti elesituazioniincuinonèsufficienteildatodellanascitaperessere titolaredicertidiritti? Ladifferenzastanelfattoche,nelcasoincuiilsoggettosiatitolaredi una pluralità di situazioni soggettive, egli non potrà esercitare il diritto, dovrà essere, cioè, sostituito da un altro perché il medesimo soggettoèprivodellacosiddettacapacitàd’agire. Ilconcettodicapacitàd’agiresignificaidoneitàaporreinessereatti giuridicidacuiscaturisconocertieffetti.Sidicechesidiventacapaci d’agire con il raggiungimento del diciottesimo anno di età, ma l’atto, precedentementepostoinessere,nelcasochenonvengaannullato,è unattoefficace(enonnullo).Quindi,sihaunacapacitàd’agirechesi realizzanelcompimentodiunacertaattivitàperchéquell’attoposto inesserenonèfuoridallatutela,maèannullabile. Perquantoriguardal’incapacitàdidisporrepertestamento,altroèla situazione che si realizza a seguito della nascita, altro è quando è necessario il raggiungimento di una certa età per porre in essere un determinatoatto. 67 Le situazioni suddette, se si realizzano nell’ambito della specifica disciplina prevista dal codice civile, costituiscono la premessa per poter parlare, in maniera significativa, di capacità testamentaria. Nella sostanza, non esiste la possibilità, per un soggetto il quale non abbiaraggiuntoildiciottesimoannodietà,dieffettuaretestamento. In un caso di questo genere, in virtù di quanto previsto al secondo comma dell’articolo 591 c.c., “il testamento può essere impugnato da chiunquevihainteresse”.Esiprecisa:“L’azionesiprescriveneltermini dicinqueannidalgiornoincuièstatadataesecuzionealledisposizioni testamentarie”. 68