RIFORME VARI DISEGNI DI LEGGE IN ITINERE PER ARRIVARE AD UNA RIFORMA PUNTI DI VISTA DIVERSI TRA MAGGIORANZA ED OPPOSIZIONE PARTIRE DALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI L'ordinamento italiano non prevede una disciplina organica riferibile alle missioni internazionali. La normativa da applicare ad esse viene inserita nel testo dei provvedimenti legislativi che finanziano la partecipazione italiana alle singole missioni. Le norme sino ad oggi applicate sono state il codice penale militare di guerra (CPMG) o il codice penale militare di pace (CPMP), con modifiche dettate dalle specifiche operazioni. Nella prima missione militare in Libano, le Camere votarono l'applicazione del CPMP, nonostante l'articolo 9 del CPMG prevedesse l'applicazione delle norme del CPMG ai corpi di spedizione italiani all'estero per operazioni militari armate, ancorché in tempo di pace. L'intervento dell'Italia in Libano nel 1982 e la successiva partecipazione ad una forza multilaterale di pace furono attuati in forza delle leggi n. 969 e n. 970 che ratificarono gli accordi intervenuti tra il Governo italiano ed il Governo libanese. Nel corso dell'esame conclusivo alla Camera dei deputati circa dell'applicabilità del CPMP o del CPMG si registrò un dibattuto serrato. Fu presentato, infatti, un ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione, in base al quale il Governo si impegnava ad escludere l'applicabilità del CPMG a fatti o atti che si fossero vericati nel corso della missione. Si discuteva sulla circostanza che il CPMP può applicarsi quando non sono in corso eventi bellici, essendo previsto per momenti di addestramento o di esercitazioni. Al contrario il CPMG prevede un forte impiego operativo su teatri bellici. Alcuni inter- 50 di Carlo Germi LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE PENALE MILITARE venti sottolinearono come l'impiego del CPMP in contesti che possono comprendere l’uso della forza, lascerebbe senza adeguata disciplina situazioni e beni giuridici di primaria importanza quali, la condizione giuridica dei catturati, la tutela dei feriti e degli infermi, la protezione della popolazione civile. Il CPMG, invece, contenendo proprie norme di diritto umanitario nel Libro III, Titolo IV, in mate- ria di reati contro le leggi e gli usi di guerra, prevede una specifica disciplina per i soggetti deboli sopra indicati. Dopo la missione in Libano, in ogni caso in cui si è verificata la partecipazione di militari italiani a missioni internazionali è stata esplicitamente prevista l'applicazione del CPMP. Una inversione è da individuarsi nel decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito nella legge 31 gen- RIFORME naio 2002, n. 6, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale in Afghanistan denominata Enduring Freedom. In questo caso, per la prima volta, fu prevista l’applicazione del codice penale militare di guerra al personale impiegato nell’operazione, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 di tale codice come modificato dalla legge di conversione del citato decreto-legge ("Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione."), escludendo, però, l’applicazione della procedura penale di guerra e delle disposizioni sull’ordinamento giudiziario militare di guerra, e disciplinando i profili riguardanti le misure restrittive della libertà personale (articoli 8 e 9 del decreto-legge come modificati dalla legge di conversione). Il decreto-legge integrò il CPMG con alcune disposizioni conformi alle prescrizioni del diritto internazionale umanitario e introdusse ulteriori norme di carattere penale che avrebbero trovato applicazione alla missione stessa. Fu sostituito l'articolo 165, applicando le disposizioni del Codice stesso in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. Altre modificazioni e integrazioni furono finalizzate ad eliminare le fattispecie ritenute non conformi ai valori costituzionali2 adeguandole alle mutate condizioni di gestione delle operazioni militari, recependo alcune convenzioni internazionali in materia umanitaria sottoscritte dal nostro Paese e non ancora recepite sotto il profilo della tutela penalisti- ca. Si tratta quindi di un primo tentativo di modifica della normativa penale militare in vista di una nuova legge organica che disciplini l’ intera materia. Successivamente, l’applicazione del codice penale militare di guerra nei termini dianzi evidenziati fu un principio adottato esplicitamente nei provvedimenti normativi relativi alle missioni per le quali era previsto un maggior ricorso alla forza armata: Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF in Afghanistan nonché la missione Antica Babilonia in Iraq. Per le altre missioni oggetto di proroga è stata sempre puntualmente indicata l’applicazione del CPMP e di alcune disposizioni che avevano integrato quelle del CPMG. Si tratta delle disposizioni relative alla competenza del Tribunale di Roma, di alcune norme concernenti l’arresto in caso di flagranza di reato da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, della convalida dell’arresto in flagranza e dell’interrogatorio della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere. Un'inversione di tendenza si verificò nel 2006 con la legge 4 agosto 2006, n. 247 che, all'art. 2, comma 26, dispose l'applicazione del CPMP a tutte le missioni oggetto di proroga, anche a quelle su richiamate a cui precedentemente si applicava il CPMG. Dunque, a fronte di soluzioni normative diversificate per missioni o addirittura difformi nel tempo per la medesima missione, è ampiamente avvertita la necessità di un intervento di razionalizzazione della materia. Ampi dibattiti in dottrina, come pure in ambito parlamentare e da ultimo governativo, hanno fatto emergere la tendenza a superare la rigida alternativa tra CPMG e CPMP, prevedendo un tertium genus riguardante specificatamente le missioni internazionali delle FFAA, in modo da poter tenere conto della specificità del settore, garantendo al tempo stesso la serenità e l'efficienza del personale impegnato in particolari situazioni di rischio, quali quelle riscontrabili nei teatri operativi. Esaminiamo, ora, succintamente le iniziate parlamentari nelle diverse legislature in materia. Nella XIV legislatura furono presentati al Senato alcuni disegni di legge riguardanti la riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento penale militare, nonché di altri aspetti della leva. Tra questi uno - di iniziativa governativa - era basato sui lavori di una Commissione di studio nominata dall'allora Ministro della Difesa e presieduta dal Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e recava "Delega al governo per la riforma del codice penale militare di guerra". I disegni di legge furono approvati in testo unificato che, trasmesso il 19 novembre 2004 alla Camera, assunse il numero di Atto Camera 5433 (Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonche' per l' adeguamento dell' ordinamento giudiziario militare). L'esame presso l'Assemblea della Camera si interruppe il 17 maggio 2005. Nel corso della XV e XVI legislatura, al fine di razionalizzare la disciplina concernente la partecipazione italiana a missioni internazionali, è stato avviato dalle Commissioni Esteri e Difesa della Camera dei deputati l’esame, in sede referente, di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare volte all’introduzione di una disciplina organica in materia di missioni internazionali. Sebbene tali proposte non si soffermino in particolare sul nodo della disciplina penale applicabile, nell'indagine conoscitiva svolta nell'attuale legislatura nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte AA.CC. 1213 (Cirielli), 1820 (Garofani) e 2605 (Di Stanislao) recanti Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali, tale nodo viene ampiamente dibattuto ed emerge che autorevoli esponenti della dottrina 51 RIFORME internazionalistica, penalistica e costituzionalistica sembrano concordi nell'auspicare l'adozione di un codice penale ad hoc per le missioni all'estero, soluzione poi prescelta dall'iniziativa governativa qui in esame, sulla scorta dei lavori condotti da un apposito Gruppo di studio composto da rappresentanti del Ministero della Difesa e del Ministero della giustizia. Ai fini che qui rilevano si può ricordare in estrema sintesi che la dottrina su richiamata propone l'adozione di una normativa ad hoc in materia penale volta a reprimere i crimini internazionali- inclusi nello Statuto della Corte Penale Internazionale che l'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, ma per i quali non è stata adottata una legge di adeguamento, per cui, finora, le norme repressive dei crimini di guerra e di gravi violazioni del diritto di guerra si trovano unicamente nel CPMG - che possono essere commessi durante le missioni all'estero, a tutela delle popolazioni civili nel territorio estero controllato da contingenti italiani. La condotta che deve essere tenuta dai contingenti militari all'estero deve più in generale rispettare le norme di diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo. Per quanto concerne la giurisdizione penale rispetto a fatti avvenuti nell'ambito dello svolgimento di una missione internazionale, riguardo al nodo delle relazioni orizzontali tra contingenti militari, sarebbe opportuna11 una disciplina normativa interna che, in assenza di norme convenzionali - alla stregua dei SOFA (Status of forces agreement) tra Stato territoriale e singolo Stato d'invio - chiarisca a chi spetti la titolarità e l'esercizio della giurisdizione penale. Esaminiamo, in sintesi, le proposte che attualmente sono in discussione presso i due rami del Parlamento: - Il 9 aprile 2010 su iniziativa dei ministri della difesa, della giustizia e del 52 ministro per la semplificazione normativa è stato presentato al Senato il disegno di legge A.S. 2099, recante una Delega al Governo per l’emanazione del codice penale delle missioni militari all’estero. Il testo proposto costituisce - come affermato nella relazione che accompagna il ddl - la prima tappa di una riforma più ampia, che ha come ulteriori obiettivi la revisione del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra. La scelta di anticipare l’intervento relativo al regime penale applicabile al personale impegnato nelle missioni militari all’estero, viene giustificata con l’esigenza di predisporre uno stabile quadro normativo di riferimento applicabile in via generale alle missioni internazionali. - Il 14 luglio 2010 proposta di legge d'iniziativa dei deputati MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI: Modifica dell'articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato. Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sostengono i presentatori del disegno, deve godere degli stessi diritti e degli stessi doveri che la Costituzione riconosce a tutti gli altri cittadini della Repubblica. Tale personale, tuttavia, è più di ogni altro assoggettato a norme e a regolamenti speciali e tra questi vi è il codice penale militare di pace. Ma nella definizione di reato non possono essere fatte distinzioni, né differenziazioni nell'applicazione delle pene a seconda che il reo rivesta il particolare status di militare. La Costituzione afferma con forza e chiarezza l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e più volte la Corte costituzionale ha affermato che rientra nei poteri discrezionali del legislatore, con il solo limite del canone della ragionevolezza, stabilire l'applicazione di tali princìpi. Al fine di riconoscere l'effettività dei princìpi contenuti nell'articolo 3 della Costituzione è stata redatta la presente proposta di legge. - Il 15 settembre 2008 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati VILLECCO CALIPARI, TENAGLIA Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza La presente proposta di legge è intesa a conferire al Governo la delega per l'adozione del nuovo codice penale militare di pace, abrogando quello attualmente vigente, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. Il codice in questione, ancorché abbia subìto nel corso degli anni diverse modifiche a seguito di interventi legislativi (in particolare la legge 23 marzo 1956, n. 167) e della Corte costituzionale, necessita di una profonda rivisitazione che tenga conto della professionalizzazione delle Forze armate e della connessa sospensione della leva, nonché del crescente impegno nazionale nel contesto di missioni internazionali. In tale prospettiva si è ritenuto di operare un intervento sistematico rispondente all'esigenza di razionalizzare la legge penale militare, senza ampliare la nozione di reato militare e mantenendone immutato l'ambito soggettivo di applicazione, in linea con la previsione dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione e con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 429 del 1992. Da un punto di vista sistematico si è tenuto conto della necessità di ancorare i reati militari a interessi definibili come «militari», secondo un criterio di ragionevolezza, e dei limiti richiamati dalla Corte costituzionale in materia di sanzione penale, ritenuta come extrema ratio e non strumento ordinario per perseguire gli illeciti, soprattutto nelle sentenze n. 341 del 1994, n. 519 del 1995 e n. 317 del 1996.