Sole24ore Sanità- 24-30 aprile 2007 pag 31. TAR PIEMONTE: Accolto il ricorso di un paziente che chiedeva un medico fuori zona Mmg, scelta a maglie larghe Il no della ASL va motivato: è lecito solo per motivi organizzativi oggettivi Solo una motivazione seria e puntualmente esplicitata dalla ASL, può impedire all’assistito di avvalersi di un medico di base al di fuori del proprio ambito territoriale. Il principio della libera scelta del medico consente di individuare un sanitario non compreso nell’elenco del Comune di residenza dell’assistito. A sua volta, l’azienda sanitaria locale può rigettare la richiesta del mutuato, a patto di esporre “a fondamento di tale diniego” dei “limiti oggettivi” di natura “organizzativa”. Vivamente “sconsigliato” il comportamento assunto dalla ASL n. 9 Ivrea tenuto dietro parere del Comitato aziendale) che aveva risposto all’istanza di un paziente con un provvedimento di “autorizzazione respinta”, perché la “dottoressa richiesta opera in un ambito territoriale che appartiene a un distretto diverso rispetto a quello di vostra residenza. Si informa altresì, che all’interno dell’ambito, sono disponibili altri medici di assistenza primaria fra i quali poter orientare le vostre scelte”. Ad annullare l’atto amministrativo datato 13 settembre 2006 è stato il Tar del Piemonte (seconda sezione), nella sentenza n.1313 del 17 marzo, in accoglimento di un unico ricorso firmato dall’assistita e dalla dottoressa “prediletta”. Il Collegio del tribunale amministrativo regionale di Torino (Presidente Giuseppe Calvo, estensore Emanuela Loria) ha ravvisato nel provvedimento di diniego “la carenza di motivazione” e “il difetto di istruttoria”. “Le ragioni del no andavano espresse puntualmente, mentre ci si è limitati a frasi apodittiche senza dare un chiarimento <<neanche in forma sintetica>>. D’altra parte, l’assistita aveva redatto in modo ottimale la propria domanda, adducendo tre motivi principali a sostegno della deroga: l’esistenza di un rapporto fiduciario con il dottore, la continuità terapeutica consolidatasi in un decennio e il diritto alla libera scelta del medico, all’interno della ASL. La stessa dottoressa aveva manifestato il proprio assenso al paziente residente in un Comune diverso. Negativo il parere del comitato, prontamente ripreso dal responsabile del servizio nell’atto finale inviato all’assistita. Così il Tar, con una decisione presa in forma semplificata, ha riscontrato la lesione del “principio di libera scelta del sanitario (sancito dagli articoli 19, comma 1 e 48 comma 3, della legge 833/1978) che soggiace solo al limite oggettivo sull’organizzazione dei servizi sanitari”, ma “ la Asl deve darne conto nel provvedimento di diniego, motivando adeguatamente negli specifici casi di domanda di autorizzazione in deroga”. Censurati anche i provvedimenti “fotocopia”: bisogna esaminare caso per caso con valutazioni separate. Sulla stessa lunghezza d’onda del Tar Piemonte si era posto il Tar del Lazio (prima sezione bis) con la sentenza n. 8296 del 2005. Gabriele Mastellarini