SCRITTI SULL’AMBIENTE N. 226 Diritto Panorama del diritto ambientale Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP SCRITTI SULL’AMBIENTE N. 226 Diritto Panorama del diritto ambientale Compendio della normativa ambientale della Confederazione (leggi, ordinanze, accordi internazionali) Elaborato dal Prof. Dr. iur. Heribert Rausch, Università di Zurigo A cura dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP 4a edizione, Berna 2005 Editore Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) L’UFAFP è un Ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) Autore Prof. Dr. iur. Heribert Rausch, Università di Zurigo Indicazione bibliografica Rausch H. 2005: Panorama del diritto ambientale. Scritti sull’ambiente n. 226. 4a edizione. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna. 107 p. Traduzione si dice, Friburgo Fotografia di copertina UFAFP/Docuphot Ottenibile presso Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, Documentazione CH-3003 Berna Fax + 41 (0)31 324 02 16 E-mail: [email protected] Internet: www.buwalshop.ch Numero di ordinazione e prezzo SRU-266-I / CHF 15.– (IVA inclusa) © UFAFP 2005 3 Prefazione La protezione dell’ambiente esige da tutti gli attori della società un comportamento ecologico, comportamento che la politica – sia essa nazionale o internazionale – deve promuovere con coerenza. Per realizzare quest’obiettivo, la politica dispone di un importante strumento: il diritto ambientale. Per quanto riguarda il diritto ambientale primario, la Confederazione si avvale di nove leggi federali, tra cui le più rilevanti sono la legge sulla protezione dell’ambiente, la legge sulla protezione delle acque, la legge sulle foreste e la legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Negli ultimi anni queste leggi sono state aggiornate costantemente con revisioni mirate, che hanno permesso di armonizzare i vari testi normativi. Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la legge sull’ingegneria genetica, una legge importante che armonizza e rafforza le prescrizioni ambientali esistenti in materia di organismi geneticamente modificati. Di particolare peso è la legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), in vigore da vent’anni. Il testo normativo raggruppa i principali ambiti tecnici della protezione ambientale e prevede strumenti esecutivi interdisciplinari e trasversali quali l’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) e la valutazione del rischio di incidenti rilevanti. Entrambi gli strumenti garantiscono, nel caso di impianti potenzialmente pericolosi per l’ambiente, una considerazione globale dell’impatto ambientale. Grazie alla LPAmb, la Svizzera dispone di una legge fondamentale al tempo stesso snella, trasparente ed efficace. Per applicare le leggi ambientali – generali e astratte – sono indispensabili le ordinanze. Con questo mezzo, il legislatore si propone di rinunciare a disposizioni d’attuazione superflue promuovendo misure attuabili su base volontaria dal settore economico. Inoltre, mira a emanare prescrizioni di facile applicazione, in particolare per agevolare il compito delle autorità esecutive anche sotto il profilo dei tempi procedurali. Il diritto ambientale svizzero gode di buona reputazione. Proprio perché la materia è estremamente complessa, il legislatore deve impegnarsi affinché le norme siano comprensibili, conformi agli obiettivi nonché adeguate ai livelli e ai destinatari per cui sono concepite provvedendo, ogni qualvolta se ne presenta l’occasione, ad aggiornare e migliorare le disposizioni non più attuali. Il «Panorama del diritto ambientale» offre agli utilizzatori un compendio di facile consultazione. La pubblicazione, che vuole contribuire a una migliore comprensione della legislazione ambientale, è alla sua quarta edizione (la prima a essere tradotta in italiano) ed è stata redatta dal Prof. Dr. iur. Heribert Rausch. Christoph Zäch, UFAFP, capo della divisione giuridica 5 Indice Abstracts 7 Abbreviazioni 9 Testi normativi più citati 10 Introduzione: scopo e oggetto della pubblicazione 13 Parte I Parte II Legge sulla protezione dell’ambiente: tratti principali e aspetti disciplinati 1. Tratti principali 15 2. Igiene dell’aria 16 3. Inquinamento fonico 19 4. Radiazioni non ionizzanti 21 5. Sostanze dannose per l’ambiente 22 6. Utilizzazione di organismi 25 7. Rifiuti 26 8. Deterioramento del suolo 31 9. Prevenzione di incidenti rilevanti, protezione contro le catastrofi 33 10. Esame dell’impatto sull’ambiente 34 11. Altri aspetti disciplinati dalla LPAmb (panoramica) 36 Protezione dell’ambiente negli altri settori del diritto federale 12. Ingegneria genetica 37 13. Acque, pesca 39 14. Natura e paesaggio, caccia 45 15. Foreste 53 16. Pianificazione del territorio 54 17. Agricoltura 56 18. Percorsi pedonali e sentieri 61 19. Circolazione stradale 61 20. Aviazione 66 21. Ferrovie 70 22. Navigazione 73 6 23. Funivie e sciovie 75 24. Energia 76 25. Clima 78 26. Altro (condotte, impianti di telecomunicazione, difesa nazionale, 79 espropriazione, turismo, commercio, cooperazione allo sviluppo) Parte III Accordi internazionali in materia di protezione dell'ambiente 27. Osservazioni preliminari 83 28. Igiene dell'aria 83 29. Sostanze pericolose per l'ambiente (in particolare: protezione dello strato di ozono) 87 30. Rifiuti 89 31. Protezione dalle catastrofi 89 32. Acque e pesca 90 33. Protezione della natura, biodiversità, protezione delle specie 93 34. Foreste 98 35. Trasporti 99 36. Energia 101 37. Clima 102 38. Accordi internazionali su temi trasversali 103 (Convenzione delle Alpi, Convezione di Espoo, Convenzione di Aarhus) 7 Abstracts Important provisions on environmental protection are found not only in the Law relating to the Protection of the Environment and its ordinances of implementation, but in many other areas of federal legislation as well. This legislative fragmentation often presents problems for users. The «Panorama of the Environmental Law» provides an overview of the state of Swiss environmental law. It lists all enactments relating to the environment and describes their contents as briefly as possible. Access to the regulations that apply in a particular field is simplified by cross-references. In the interests of clarity, the «Panorama» is limited to laws, ordinances and international treaties; official guidelines, recommendations and the like are included only occasionally. Furthermore, it does not include provisions on criminal law, civil liability or procedural regulations. Nicht nur im Umweltschutzgesetz und seinen Ausführungserlassen, sondern auch in vielen anderen Bereichen des Bundesrechts finden sich zahlreiche für den Umweltschutz wichtige Bestimmungen. Diese Rechtszersplitterung erschwert die Orientierung. Das «Panorama des Umweltrechts» verschafft den Überblick über den Stand des schweizerischen Umweltrechts: Es listet alle umweltrelevanten Erlasse auf und beschreibt – so konzentriert wie jeweils möglich – ihren Inhalt; mit Querverweisungen wird der Zugang zu den in einem konkreten Sachzusammenhang relevanten Vorschriften erleichtert. Im Interesse der Übersichtlichkeit beschränkt sich das «Panorama» auf Gesetze, Verordnungen und Staatsverträge; amtliche Richtlinien, Empfehlungen und dergleichen werden nur vereinzelt einbezogen. Ausgeklammert bleiben ferner Straf-, Haftpflicht- und reine Verfahrensbestimmungen. La législation fédérale compte de nombreuses dispositions importantes pour la protection de l’environnement. Celles-ci ne se trouvent pas seulement dans la loi sur la protection de l’environnement et dans ses textes d’application, mais aussi dans bien d’autres domaines. Cette dispersion ne facilite pas la tâche des personnes qui désirent s’informer. Le « Panorama » donne une vue d’ensemble du droit environnemental en vigueur en Suisse. Il dresse la liste de tous les actes législatifs pour la protection de l’environnement et donne un condensé de leur contenu. Des renvois facilitent l’accès aux prescriptions applicables dans un cas donné. Pour garantir une présentation claire, cette publication se limite aux lois, aux ordonnances et aux traités entre États. Les directives officielles, les recommandations et autres textes similaires ne sont pas systématiquement recensés. Les dispositions relatives au droit pénal, à la responsabilité civile et à la procédure ne sont pas prises en compte. Le disposizioni rilevanti per la protezione dell'ambiente non sono solo quelle contenute nella legge sulla protezione dell'ambiente e nei relativi decreti d'esecuzione: ne troviamo anche in molti altri settori della legislazione federale. Questa dispersione rende spesso difficile l'orientamento. Il «Panorama del diritto ambientale» offre da un lato uno sguardo d'insieme sul diritto ambientale svizzero, dall'altro fornisce un elenco degli atti legislativi emanati in questo settore e ne descrive nel modo più conciso possibile il contenuto. I rimandi facilitano l'accesso alle norme principali in un preciso ambito. Per maggiore chiarezza, la pubblicazione si limita a leggi, ordinanze e accordi internazionali; direttive ufficiali, raccomandazioni e provvedimenti legislativi analoghi sono menzionati solo sporadicamente, mentre rimangono escluse le disposizioni penali, di responsabilità civile e meramente procedurali. 9 Abbreviazioni art. articolo artt. articoli CE Comunità europea Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 COV composti organici volatili cpv. capoverso DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DFE Dipartimento federale dell’economia DFI Dipartimento federale dell’interno ECE Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa EIA esame dell’impatto sull’ambiente FAO Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite FF Foglio federale HCFC idroclorofluorocarburi ICAO International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile) lett. lettera NFTA Nuova ferrovia transalpina OCSE Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica OGM organismi geneticamente modificati OMC Organizzazione mondiale del commercio PET polietilenetereftalato PVC polivinilcloride RS Raccolta sistematica del diritto federale RU Raccolta ufficiale delle leggi federali seg. e seguente (articolo, capoverso ecc.) segg. e seguenti (articoli, capoversi ecc.) 10 SIA Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SRU Schriftenreihe Umwelt (Scritti sull’ambiente, serie pubblicata dall’UFAFP) TTPCP tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni UE Unione europea UFAFP Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (distribuzione delle pubblicazioni ufficiali) UNEP Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura Testi normativi più citati La maggior parte dei testi normativi citati nella presente pubblicazione figurano esclusivamente nel capitolo che li concerne, introdotto dal titolo completo del disposto con indicazione dell’acronimo e del numero della raccolta sistematica (ad es. Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RPG), RS 700). Alcuni testi compaiono anche in altri capitoli. È il caso, per esempio, dell’ordinanza sulle sostanze, la cui abbreviazione ufficiale è menzionata nell’ambito della legislazione sull’agricoltura. L’elenco qui appresso (con rinvio al rispettivo capitolo) è volto ad agevolare la comprensione a coloro che hanno meno familiarità con gli acronimi. LCP Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia) Ö cap. 14.4 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale Ö cap. 19.1 Legge sul CO2 Legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 Ö cap. 25.1 LEne Legge sull’energia del 26 giugno 1998 Ö cap. 24.1 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale) Ö cap. 15.1 LIG Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull’ingegneria genetica) Ö cap. 12.1 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque Ö cap. 13.1 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente Ö cap. 1 LPN Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio Ö cap. 14.1 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio) Ö cap. 16.1 11 OCart Ordinanza del 3 novembre 2004 sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena) Ö cap. 12.2 OCS Ordinanza del 19 agosto 1981 sulla conservazione delle specie (OCS) Ö cap. 14.5 OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente Ö cap. 10.2 OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) Ö cap. 2.2 OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico Ö cap. 3.2 OPICChim Ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC) Ö cap. 5.3 OPIR Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti Ö cap. 9.2 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio Ö cap. 16.2 ORSAE Ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici Ö cap. 7.4 ORUAM Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori Ö cap. 14.4 Osost Ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Ordinanza sulle sostanze) Ö cap. 5.2 OTR Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti Ö cap. 7.5 OTRS Ordinanza del 12 novembre 1986 sul traffico dei rifiuti speciali Ö cap. 7.6 RSD Ordinanza del 3 dicembre 1996 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia Ö cap. 21.4 SDR Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada Ö cap. 19.2 13 Introduzione: scopo e oggetto della pubblicazione Sebbene copra un vasto orizzonte tematico, la legge federale sulla protezione dell’ambiente, in vigore da un ventennio, è lungi dal codificare in modo esaustivo il diritto ambientale. In molti altri ambiti del diritto federale si trovano disposizioni altrettanto importanti, alcune antecedenti, altre posteriori all’entrata in vigore di detta legge. La presente pubblicazione intende ovviare a questa marcata dispersione: indicazioni essenziali, in parte solo accennate, sul tenore dei singoli disposti e rinvii incrociati agevolano l’accesso alle prescrizioni importanti in un determinato ambito. Questo documento offre nel suo insieme una panoramica completa della normativa svizzera in materia ambientale. Per delimitare la portata del «diritto ambientale» ci si è fondati sul principio di discrezionalità. La presente panoramica non tiene conto della previdenza sanitaria, della prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro, dell’igiene alimentare, della protezione degli animali (esclusa la protezione delle specie), della protezione dei monumenti e nemmeno dell’energia atomica (centrali nucleari, scorie radioattive). Nell’interesse di una migliore leggibilità delle parti I e II si è deciso di porre l’accento sul diritto amministrativo federale che concerne direttamente le tematiche ambientali. Sono pertanto esclusi i disposti e le prescrizioni (nell’ambito degli atti normativi analizzati) seguenti: disposizioni penali, di responsabilità civile, organizzative e procedurali. Il presente documento si limita inoltre alle prescrizioni contemplate da leggi e ordinanze, includendo direttive amministrative, raccomandazioni e simili solo se sono espressamente previste da una legge o da un’ordinanza. Non bisogna tuttavia dimenticare che nella maggior parte dei settori menzionati nelle parti I e II esistono direttive che rivestono grande importanza quali documenti di supporto per l’esecuzione della normativa vigente (i cosiddetti aiuti all’esecuzione). Cfr. i compendi sul diritto federale vigente in materia di protezione ambientale pubblicati annualmente dall’Associazione per il diritto dell’ambiente (ADA) a partire dal 2006. È inoltre prevista la pubblicazione degli aiuti all’esecuzione relativi all’ambiente sul sito Internet della divisione giuridica dell’UFAFP (www.ambiente-svizzera.ch/diritto). Per quanto concerne infine la parte III, dedicata agli accordi internazionali di cui la Svizzera è parte contraente, si rinvia alle osservazioni preliminari (cap. 27). Salvo poche eccezioni, le convenzioni non sono applicabili direttamente in Svizzera ma necessitano di disposti di diritto nazionale. Se il presente Panorama riserva loro uno spazio relativamente ampio è unicamente perché non esistono altre pubblicazioni che elenchino e spieghino le norme di diritto internazionale in materia ambientale determinanti per la Svizzera. *** La presente pubblicazione contempla lo stato della normativa al 1° gennaio 2005 e illustra brevemente le innovazioni già previste. 15 Parte I Legge sulla protezione dell’ambiente: tratti principali e aspetti disciplinati 1. Tratti principali Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), RS 814.01 1.1 Compito e settori specifici La LPAmb mira a proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e a conservare la fertilità del suolo (art. 1 cpv. 1). Contempla i settori specifici seguenti: immissioni (inquinamento atmosferico, rumore e vibrazioni, radiazioni non ionizzanti), protezione dalle catastrofi, sostanze pericolose per l’ambiente, organismi dannosi per l’ambiente, rifiuti, deterioramento del suolo. 1.2 Principi Principio di prevenzione: «gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente» (art. 1 cpv. 2). Principio della lotta ai carichi ambientali alla fonte (art. 11 cpv. 1 [protezione contro le immissioni] e art. 30 cpv. 1 [rifiuti]). Addebitamento dei costi in base al principio di causalità (art. 2 [in generale], art. 32, art. 32a e art. 32d [rifiuti e siti contaminati]; cfr. anche art. 48 [tasse per «autorizzazioni, controlli e prestazioni speciali secondo la presente legge»]). Definizione del limite di dannosità o molestia in base ai valori limite delle immissioni fissati dal Consiglio federale mediante ordinanza (artt. 13 – 15). Questo strumento va analizzato in relazione all’art. 74 Cost., secondo cui il legislatore federale deve provvedere al fine di evitare «effetti nocivi o molesti», e serve a delimitare i due livelli del concetto di protezione contro le immissioni (cfr. qui appresso). La LPAmb cita espressamente i criteri in base ai quali si determinano i valori limite per le immissioni, prescrivendo per esempio che occorre «tenere conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte» (art. 13 cpv. 2) oppure che, per quanto attiene all’igiene dell’aria, i valori limite per le immissioni devono (tra l’altro) garantire che non siano compromesse «la fertilità del suolo, la vegetazione e le acque» (art. 14 lett. d LPAmb). Strategia di protezione contro le immissioni che prevede due livelli: limitazioni preventive delle emissioni ovunque «nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche», ossia anche 16 laddove il carico non raggiunge i valori limite (livello 1; art. 11 cpv. 2) e limitazioni inasprite (supplementari), laddove ciò si impone per evitare o per ovviare a superamenti dei valori limite (livello 2; art. 11 cpv. 3). Tipologia delle prescrizioni volte a limitare le emissioni: valori limite per le emissioni, prescrizioni di costruzione e attrezzatura, prescrizioni di traffico o d’esercizio ecc. (art. 12 cpv. 1). Applicabilità delle limitazioni preventive e inasprite delle emissioni, incluso l’obbligo di risanamento, anche per gli impianti esistenti (artt. 16 – 18). Esame dell’impatto sull’ambiente all’atto della costruzione e della trasformazione di determinati impianti (art. 9). Accertamenti analoghi da parte del fabbricante e dell’importatore di sostanze e organismi dannosi per l’ambiente (cosiddetto controllo autonomo, art. 26 e art. 29b). Mandato conferito al Consiglio federale di adeguare alle esigenze della LPAmb le ordinanze esecutive fondate su altre leggi federali (art. 4, art. 64). Introduzione di tasse d’incentivazione nell’ambito dell’igiene dell’aria (artt. 35a – 35c). 1.3 Legge delega Le prescrizioni materiali della LPAmb presentano – non sempre ma comunque in buona parte – una densità normativa tanto esigua da rendere necessario un adempimento attraverso ordinanze. Pertanto, il «Panorama del diritto ambientale» si focalizza essenzialmente sulle ordinanze esecutive. 2. Igiene dell’aria 2.1 Quadro normativo della LPAmb Artt. 11 – 18 (base giuridica per la protezione contro le immissioni; cfr. cap. 1.2), art. 44a (obbligo di pianificare i provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici) e artt. 35a – 35c (mandato del Consiglio federale di introdurre determinate tasse d’incentivazione). 2.2 Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), RS 814.318.142.1 Limitazioni delle emissioni applicabili in via generale (preventive) Disposizioni dettagliate concernenti l’applicabilità (prevista anche dalla legge) delle limitazioni preventive delle emissioni – definite nel dettaglio negli allegati – sia per gli impianti nuovi sia per quelli esistenti (art. 3, art. 7 e art. 8 [obbligo di risa- 17 namento]). Criteri per le limitazioni preventive delle emissioni da fissare puntualmente in caso di lacune normative (art. 4 [cfr. art. 12 cpv. 2 della legge]). Oggetti principali degli allegati OIAt: (1) limiti delle emissioni per diverse sostanze nocive, in particolare per la sostanza come tale (allegato 1) e specificatamente per le emissioni prodotte da determinati tipi d’impianto (altri allegati, prioritari rispetto all’allegato 1). Tra di essi figurano gli inceneritori, gli impianti a combustione per il riscaldamento di locali o la produzione di calore di processo (dal 2005: in linea di massima rinvio ai valori limite europei), i forni per cemento, diversi impianti dell’industria chimica e impianti per l’applicazione di vernici o la stampa con sostanze organiche. (2) Prescrizioni relative all’attrezzatura applicabili a determinati impianti, ad esempio sistemi di recupero dei gas per distributori di benzina, filtri a carbone attivo per purificare l’aria di scarico di impianti di pulitura di prodotti tessili che utilizzano idrocarburi alogenati. (3) Esigenze energetiche poste agli impianti a combustione. (4) Controllo periodico degli impianti a combustione alimentati con olio. (5) Limitazione del tenore di zolfo per l’olio da riscaldamento e del tenore di piombo della benzina (dal 1° gennaio 2000 è ammessa unicamente la benzina senza piombo) e altre condizioni cui soggiacciono combustibili e carburanti nell’interesse dell’igiene dell’aria. Per quanto concerne i filtri antiparticolato per le macchine edili sui grandi cantieri (fuliggine diesel) si applica la direttiva dell’UFAFP sulla protezione dell’aria sui cantieri edili, di cui al capitolo 88 dell’allegato 2 OIAt, in vigore dal 1° settembre 2002. Altri oggetti: condizioni per l’evacuazione di emissioni, altezza minima dei camini (art. 6; allegato 6); divieto di massima di incenerire rifiuti all’aperto (art. 26a). L’OIAt recita inoltre (in concordanza con l’art. 11 cpv. 1 LPAmb): «Le emissioni dei veicoli sono limitate preventivamente secondo la legislazione sui trasporti per strada, aria, battello e ferrovia nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico» (art. 17 OIAt; con ciò si intende, in analogia all’art. 4 LPAmb: nell’ambito delle ordinanze esecutive fondate sulle leggi federali concernenti il settore dei trasporti). Alla stessa stregua, nel caso delle infrastrutture per i trasporti, l’autorità competente per l’esecuzione del diritto in materia di igiene dell’aria «ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico» (art. 18). Valori limite d’immissione e limitazioni più severe delle emissioni Valori limite d’immissione (concentrazioni massime ammesse della sostanza nociva nell’aria [esterna]) per anidride solforosa, diossido d’azoto, monossido di carbonio, ozono, polvere in sospensione e quattro metalli pesanti (allegato 7). Criteri per stabilire quando le immissioni sono considerate eccessive in assenza di un valore limite (art. 2 cpv. 5). 18 Inasprimento, da parte delle autorità esecutive, dei limiti d’emissione da adottare per un singolo impianto allo scopo di ridurre il carico inquinante fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive (art. 5 nuovi impianti, art. 9 impianti esistenti, art. 10 rispettivi termini di risanamento). Disposizioni analoghe per molti impianti stazionari all’origine del superamento dei valori limite come pure per infrastrutture per i trasporti (strade, aeroporti) sotto forma di un piano dei provvedimenti (art. 31 in combinato disposto con l’art. 42 cpv. 3: obbligo per le autorità cantonali competenti di allestire tale piano entro tre anni dall’entrata in vigore dell’OIAt; art. 32: contenuto del piano dei provvedimenti; art. 33: obbligo d’attuazione entro cinque anni, ossia entro il 1° marzo 1994). 2.3 Ordinanze sulle tasse d’incentivazione Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV), RS 814.018 Obiettivo dell’incentivazione: evitare le emissioni di COV, una delle principali cause delle concentrazioni eccessive di ozono troposferico (o «smog estivo»). La tassa è applicata sulle sostanze e i prodotti elencati nei due allegati all’ordinanza (prevalentemente vernici, lacche e prodotti detergenti). È assoggettato all’obbligo tributario chiunque importi, metta in commercio o impieghi personalmente (per la fabbricazione di prodotti) queste sostanze. L’aliquota della tassa (che non ha ancora raggiunto il limite massimo previsto dalla legge, sebbene sia stata aumentata con effetto al 1° gennaio 2003) ammonta a CHF 3.- per kg COV. Effetto: sensibile calo delle emissioni di COV. Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL), RS 814.019 Obiettivo: miglioramento preventivo della qualità dell’aria (i valori limite per le immissioni di zolfo non sono superati). Sono assoggettati all’obbligo di pagare la tassa gli importatori e i fabbricanti in Svizzera. L’aliquota ammonta a CHF 12.- per tonnellata di olio da riscaldamento. Effetto: consumo quasi esclusivo di olio da riscaldamento con un basso tenore di zolfo. Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ), RS 814.020 Obiettivo dell’incentivazione: introdurre carburanti praticamente privi di zolfo. Ciò permetterà di passare (come auspicato anche in seno all’UE) a una migliore tecnologia motoristica, che si distingue per la capacità di ridurre sostanzialmente le emissioni di sostanze nocive e il consumo di carburante (contributo alla riduzione delle emissioni di CO2). Sono assoggettati all’obbligo di pagare la tassa gli importatori e i fabbricanti in Svizzera. Base di calcolo: 3 centesimi per litro di carburan- 19 te. Effetto: passaggio a carburanti praticamente privi di zolfo già nel primo anno di validità dell’ordinanza (il prezzo alla pompa leggermente più elevato è ampiamente compensato da un minore consumo di carburante). Nota: la totalità dei proventi delle tre tasse summenzionate è distribuita alla popolazione in modo uniforme (modalità di distribuzione secondo le ordinanze citate: la Confederazione versa gli introiti agli assicuratori malattia, che le accreditano ai premi di ogni assicurato). 2.4 Rimandi Oltre all’OIAt, anche l’Osost si occupa in parte d’igiene dell’aria (esempio: limitazione del consumo di metalli pesanti che finiscono nell’ambiente attraverso gli impianti di incenerimento dei rifiuti). Vi sono inoltre importanti punti comuni tra igiene dell’aria e protezione del suolo (cfr. cap. 8). Gas di scarico di veicoli a motore Ö cap. 19.1 e 19.2 Gas di scarico di aeromobili Ö cap. 20.2 Gas di scarico di natanti Ö cap. 22.2 Strato d’ozono Ö cap. 5.2, Ö cap. 29 Clima Ö cap. 25, Ö cap. 37.1 Cfr. anche Strategia contro l’inquinamento atmosferico (rapporto del Consiglio federale del 10 settembre 1986 all’Assemblea federale, FF 1986 III 233). 3. Inquinamento fonico 3.1 Quadro normativo della LPAmb Artt. 11 – 18 (basi legali della protezione contro le immissioni), artt. 19 – 25 (titolo: «Prescrizioni complementari per la protezione contro il rumore e le vibrazioni»). 3.2 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF), RS 814.41 In conformità ai principi di limitazione della LPAmb, l’OIF non prevede solo valori limite d’immissione ma anche valori di pianificazione più severi a scopo preventivo nonché valori d’allarme meno rigidi, che indicano l’urgenza di un risanamento. Sono stati allestiti schemi per i valori limite d’immissione per le seguenti fonti di rumore: traffico stradale, ferrovie, aerodromi civili, industria e artigianato, piazze di tiro, aeroporti militari (allegati 3 – 8). Tali valori limite 20 d’esposizione variano in funzione dell’ora (giorno, notte) e del grado di sensibilità al rumore delle regioni interessate (cfr. art. 43 segg.: definizione di quattro gradi di sensibilità per le diverse zone d’utilizzazione secondo il diritto in materia di pianificazione del territorio). Compiti principali delle autorità esecutive Limitazione di immissioni prodotte da impianti fissi nuovi o modificati: provvedimenti alla fonte (art. 7 segg.); a titolo sostitutivo provvedimenti d’isolamento acustico di edifici esistenti (art. 10 e allegato 1). Limitazione di immissioni prodotte da impianti fissi esistenti: misure di risanamento (art. 13 seg.), provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti (art. 15; allegato 1). Termini per il risanamento (art. 17): secondo il regolamento previgente le misure di risanamento dovevano essere eseguite «al più tardi 15 anni dopo l’entrata in vigore» dell’OIF, ossia entro fine marzo 2002. Con la modifica dell’ordinanza del 1° settembre 2004, detto termine è stato tuttavia prorogato al 31 marzo 2015 per le strade nazionali e al 31 marzo 2018 per le strade principali (per le ferrovie cfr. cap. 21.2). Va precisato che il termine per «eseguire i risanamenti e i provvedimenti d’isolamento dal rumore (art. 17) degli aeroporti nazionali, degli aerodromi militari e delle piazze di tiro e d’esercizio militari» non decorre dall’entrata in vigore dell’OIF bensì «solo dall’entrata in vigore dei rispettivi valori limite d’esposizione al rumore» (art. 48 OIF). Disposizioni OIF in materia di diritto pianificatorio ed edilizio (art. 29 segg. [in esecuzione dell’art. 21 segg. LPAmb]): rispetto del valore di pianificazione quale presupposto per definire nuove zone edificabili e urbanizzare le zone edificabili esistenti. Osservanza dei valori limite d’immissione quale condizione per ottenere l’autorizzazione di costruire in zone edificabili già urbanizzate; eccezioni a tali disposizioni. Isolamento acustico di nuovi edifici (requisiti di fisica edilizia, soprattutto sotto forma di un rinvio alla norma SIA 181 [Protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie]). Altri oggetti Principi generali per la limitazione delle emissioni prodotte da veicoli (art. 3), apparecchi e macchine (art. 4); omologazione delle tosatrici d’erba e delle macchine da costruzione azionate a motore (art. 5); provvedimenti di costruzione e d’esercizio per limitare il rumore dei cantieri (art. 6, base per la direttiva sul rumore dei cantieri del 2 febbraio 2000 emanata dall’UFAFP). Le autorità esecutive allestiscono per le strade, gli impianti ferroviari e gli aerodromi un catasto dei rumori (art. 37 cpv. 1) che contempla essenzialmente il carico fonico (determinato ai sensi dell’art. 36), l’utilizzazione delle zone esposte al rumore secondo il relativo piano, i gradi di sensibilità assegnati e il numero delle per- 21 sone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d’esposizione al rumore (art. 37 cpv. 2). 3.3 Rimandi Traffico stradale Ö cap. 19.1 – 19.3 Traffico aereo Ö cap. 20.1 Traffico ferroviario Ö cap. 21.1 – 21.4 Protezione contro le emissioni foniche dannose all’udito prodotte da altoparlanti, segnatamente nelle discoteche. In materia trova applicazione l’ordinanza del 24 gennaio 1996 concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni degli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RS 814.49; in revisione). 4. Radiazioni non ionizzanti 4.1 Quadro normativo della LPAmb La LPAmb non si applica alle sostanze radioattive e alle radiazioni ionizzanti (l’art. 3 cpv. 2 rinvia alla legislazione sull’energia nucleare e a quella sulla radioprotezione). Le radiazioni non ionizzanti sono per contro assoggettate alle disposizioni della LPAmb, in particolare all’art. 1 cpv. 2 (principio della prevenzione) e all’art. 11 segg. (principio della lotta al carico inquinante alla fonte, strategia di protezione a due livelli e relativi strumenti). 4.2 Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), RS 814.710 Campo d’applicazione: impianti fissi che producono campi elettrici o magnetici con frequenze da 0 Hertz a 300 Gigahertz (art. 2 cpv. 1) tra i quali figurano, oltre alle linee dell’alta tensione e agli impianti di telefonia mobile, anche le ferrovie e i tram (a corrente alternata). Non sono contemplati gli effetti delle radiazioni in caso di cure mediche oppure all’interno di aziende e impianti militari. Per motivi di diritto commerciale sono pure escluse le radiazioni prodotte da apparecchi elettrici quali forni a microonde, cucine elettriche, attrezzi elettrici, telefoni cellulari ecc. (art. 2 cpv. 2). Per le radiazioni comprovatamente dannose, l’ordinanza stabilisce valori limite d’immissione (art. 13 in combinato disposto con l’allegato 2) che si rifanno alle direttive della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) e devono essere rispettati ovunque possano trattenersi persone. A ciò si aggiunge – a titolo di limitazione preventiva delle emissioni – il cosid- 22 detto valore limite dell’impianto, molto più severo, che va tuttavia osservato unicamente nei luoghi a utilizzazione sensibile. Si tiene conto solo del carico prodotto dal singolo impianto (art. 4 in combinato disposto con l’allegato 1). Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile i locali destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone, i terreni da gioco per bambini definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio, nonché le superfici di parcelle non costruite, per le quali sono ammesse le utilizzazioni menzionate in precedenza (art. 3 cpv. 3). Analogamente al diritto contro l’inquinamento fonico, anche l’ORNI interviene nella pianificazione dell’utilizzazione: nuove zone edificabili possono essere delimitate soltanto laddove i valori limite dell’impianto sono rispettati (tanto da impianti esistenti quanto da impianti pianificati, definiti come tali dalla pianificazione del territorio), oppure laddove possono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile (art. 16). Per risolvere i dubbi sull’esecuzione dell’ORNI, l’UFAFP ha pubblicato nel 2002 due direttive che prescrivono nel dettaglio come stimare e valutare la radiazione prima della costruzione di un impianto di telefonia mobile e come misurarla dopo la messa in funzione dello stesso: (1) Stazioni di base di telefonia mobile e WLL – Raccomandazioni sull’esecuzione dell’ORNI; (2) MobilfunkBasisstationen (GSM) – Messempfehlung (disponibile in tedesco e in francese). A questi documenti se ne aggiungerà prossimamente un terzo: (3) Mobilfunk-Basisstationen (UMTS-FDD) – Messempfehlung (disponibile in tedesco e francese). 5. Sostanze dannose per l’ambiente 5.1 Definizione legale ed elementi principali nella normativa della LPAmb Definizione di sostanze a tenore della legge: «gli elementi chimici e i loro composti che, direttamente o indirettamente, provocano un effetto biologico. Sono loro equiparati le miscele e gli oggetti che contengono tali sostanze» (art. 7 cpv. 5). Obbligo del fabbricante e dell’importatore di eseguire il controllo autonomo, volto a garantire che non vengano poste in commercio «sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni» (art. 26). Obbligo per le stesse persone di informare gli acquirenti (commercianti, consumatori) sulle proprietà che influiscono sull’ambiente e sul corretto impiego delle sostanze (art. 27). Obbligo degli acquirenti di utilizzare le sostanze come indicato (art. 28). Il Consiglio federale è autorizzato a emanare ulteriori prescrizioni – divieti inclusi – per determinate categorie di sostanze pericolose per l’ambiente quali ad esempio pesticidi, composti organici contenenti cloro e metalli pesanti (art. 29). 23 5.2 Ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l’ambiente (Ordinanza sulle sostanze, Osost), RS 814.013 Elementi principali Condizioni per l’autorizzazione di messa in commercio: dettagli sul controllo autonomo per le sostanze già in commercio e per le sostanze nuove (art. 12 segg.); parziale completamento del controllo autonomo con una procedura di dichiarazione e autorizzazione di messa in commercio (art. 19 segg.); limitazioni e divieti concernenti determinate sostanze o prodotti (allegati 3 e 4 [cfr. anche la panoramica qui appresso] in combinato disposto con l’art. 11 e l’art. 6 cpv. 2). Requisiti posti all’informazione dell’acquirente: etichettatura dell’imballaggio e istruzioni per l’uso in generale (art. 35 segg.; allegato 1), soprattutto per determinate sostanze a rischio (disposizioni in altri allegati); divieto di utilizzare indicazioni pubblicitarie (ad es. «ecologico») che minimizzano il potenziale pericolo per l’ambiente (art. 39 e norme speciali in singoli allegati). I consumatori sono assoggettati a un dovere generale di diligenza (art. 9 seg.) e a determinati obblighi nell’uso di determinate sostanze a rischio (diverse disposizioni negli allegati 3 e 4. Esempio [tratto dall’allegato 4.3]: divieto di utilizzare prodotti fitosanitari nelle zone di protezione delle acque sotterranee più vicine ai punti di captazione dell’acqua potabile e in altre zone particolarmente sensibili). Tali disposizioni concernono inoltre la gestione dei rifiuti di sostanze (segnatamente obbligo di riconsegna e di ripresa [ad es. delle pile], obblighi di smaltimento). L’uso di determinate sostanze è vincolato a particolari condizioni, segnatamente al conseguimento di un’autorizzazione speciale (che presuppone il superamento di un esame ed è necessaria ad esempio per utilizzare a titolo professionale prodotti per la protezione del legno) o di un’autorizzazione d’impiego (ad es. per spruzzare sostanze dall’aria). Struttura degli allegati Osost 3 e 4 Allegato 3 concernente determinate sostanze: 1. composti organici alogenati – 2. mercurio – 3. amianto – 4. sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (CFC, HCFC ecc.) – 5. sostanze stabili nell’aria (dal 2003; concerne determinati composti organici contenenti fluoro con un effetto serra particolarmente forte). Allegato 4 concernente gruppi di prodotti e oggetti: 1. detersivi per tessili – 2. prodotti di pulizia – 3. prodotti fitosanitari – 4. prodotti per la protezione del legno – 5. fertilizzanti – 6. prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti – 7. additivi per combustibili – 8. condensatori e trasformatori – 9. confezioni spray – 10. pile e accumulatori – 11. materie plastiche – 12. oggetti trattati contro la corrosione (cadmiati o zincati) – 13. vernici vegetative («antifoulings») – 24 14. solventi – 15. prodotti refrigeranti – 16. prodotti estinguenti – 17. capsule di bottiglie contenenti piombo. Nota all’allegato 4.5: con modifica del 26 marzo 2003 il Consiglio federale ha vietato l’uso dei fanghi di depurazione come concime con un termine transitorio fino a fine settembre 2006. Nel contempo ha tuttavia autorizzato i Cantoni a prorogare tale termine per un massimo di due anni. 5.3 Altre ordinanze Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL), RS 813.016.5 Sancisce i principi della buona prassi di laboratorio intesi come standard di qualità per gli studi sulle sostanze pericolose per l’ambiente e disciplina il controllo dell’osservanza di tali standard. L’ordinanza mira inoltre a promuovere il riconoscimento internazionale di studi eseguiti in Svizzera, contribuendo a evitare doppioni. Ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim), RS 813.132 Contempla le disposizioni organizzative necessarie all’applicazione della Convenzione PIC (cfr. cap. 29.3) che concernono in particolare un sistema di notifica e d’informazione per l’importazione e l’esportazione di determinate sostanze come pure la partecipazione della Svizzera alle procedure internazionali rette dalla Convenzione. 5.4 Rimandi e note Limitazioni dell’uso di sostanze pericolose per l’ambiente per la protezione del suolo Ö cap. 8.1 e 8.2 nel bosco Ö cap. 15.1 e 15.2 Sostanze pericolose per l’ambiente in e dall’agricoltura Ö cap. 13.1 Ö cap. 17.1 e cap. 17.5 Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili Ö cap. 2.3 Per le sostanze pericolose per l’ambiente che rientrano nel campo d’applicazione della normativa sui veleni vigono ordinamenti speciali. Poiché sono oggetto di una revisione totale, si è rinunciato a citarli singolarmente: la legge sui veleni verrà prossimamente sostituita dalla legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim; RS 813.1). Al momento della pubblicazione del presente documento le ordinanze d’esecuzione della LPChim si trovavano ancora in fase di stesura. Probabilmente includeranno 25 anche le prescrizioni finora contemplate dall’Osost (con alcune modifiche), che verrà a sua volta abrogata. 6. Utilizzazione di organismi 6.1 Definizioni legali ed elementi principali contemplati nella normativa della LPAmb Per organismi si intendono «le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità» (art. 7 cpv. 5bis). Altre definizioni contemplate dalla legge: «Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali» (art. 7 cpv. 5ter); «Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie» (art. 7 cpv. 5quater). Nel campo d’applicazione delle prescrizioni LPAmb descritte qui di seguito rientrano gli organismi in generale e gli organismi patogeni in particolare. Per contro, secondo l’art. 29a cpv. 2 LPAmb, all’utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge sull’ingegneria genetica (cfr. cap. 12.1). Al titolo «Principi» la LPAmb recita: «Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti a. non possano mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente; b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile» (art. 29a cpv. 1). Le rispettive disposizioni operative prevedono l’obbligo per il fabbricante o l’importatore di effettuare un controllo autonomo (art. 29d cpv. 2) e di informare gli acquirenti sulla corretta utilizzazione degli organismi come pure l’obbligo per gli acquirenti di osservare le istruzioni fornite (art. 29e). Oltre alle succitate disposizioni, analoghe a quelle sulle sostanze nocive per l’ambiente (cfr. cap. 5.1), esistono prescrizioni speciali per gli organismi patogeni, che decretano l’obbligo di un’autorizzazione per le immissioni nell’ambiente a titolo sperimentale e per la messa in commercio nonché un obbligo di notifica o di autorizzazione per le utilizzazioni in sistemi chiusi (art. 29b cpv. 2, art. 29c e art. 29d cpv. 3). Inoltre, per le attività in sistemi chiusi vige l’obbligo di «adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l’uomo e per l’ambiente» (art. 29b cpv. 1). Il Consiglio federale è autorizzato ad emanare ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi e a «vietare l’utilizzazione di determinati organismi», che non vengono però precisati dalla legge (art. 29f). 26 6.2 Ordinanze d’esecuzione Ordinanza del 25 agosto 1999 sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull’impiego confinato, OIConf), RS 814.912 Definisce i requisiti da osservare nell’ambito dell’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi. Aspetti principali: obbligo generale di diligenza (art. 4), metodo per la valutazione dei rischi (art. 8), obbligo di autorizzazione e notificazione (art. 9), misure di sicurezza (art. 10 in combinato disposto con l’allegato 4). Ordinanza del 25 agosto 1999 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA), RS 814.911 Come l’OIConf, sancisce un obbligo generale di diligenza (art. 4). Altri temi principali: requisiti per il controllo autonomo per la messa in commercio (art. 5), obbligo dell’autorizzazione per l’immissione nell’ambiente a titolo sperimentale (art. 7) e per la messa in commercio (art. 13); tali disposizioni sono applicabili anche per gli organismi patogeni. «Le emissioni sperimentali con organismi patogeni per l’uomo dei gruppi 3 e 4 ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza sull’impiego confinato sono vietate in ogni caso» (art. 8 cpv. 4). 7. Rifiuti 7.1 Definizioni legali ed elementi principali contemplati nella normativa della LPAmb Definizione Nella definizione di rifiuti della LPAmb, e di riflesso nel campo d’applicazione di quest’ultima, rientrano «le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell’interesse pubblico» (art. 7 cpv. 6). «Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti» (cpv. 6bis). Principi All’inizio del capitolo dedicato ai rifiuti la LPAmb prevede un articolo specifico, i cui tre capoversi si articolano secondo un ordine di priorità: «La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile» (art. 30 cpv. 1); «Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati» (cpv. 2); «I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale» (cpv. 3). 27 Applicazione dei principi in generale Secondo l’art. 30a (titolo: «Prevenzione») il Consiglio federale può influenzare mediante ordinanze sia la composizione dei prodotti che i metodi di produzione. Base per le disposizioni sulla consegna separata di rifiuti ai fini dello smaltimento, sugli obblighi di ripresa e sui depositi (art. 30b, titolo: «Raccolta»). Per quanto concerne il riciclaggio, secondo l’art. 30d LPAmb, il Consiglio federale può prescrivere che certi rifiuti debbano essere riciclati a determinate condizioni e può vietare l’uso di materiali nuovi se si possono impiegare materiali analoghi prodotti dal riciclaggio. Precisazioni sull’obbligo di smaltire i rifiuti nel rispetto dell’ambiente: «I rifiuti destinati ad essere depositati definitivamente devono (dapprima) essere trattati in modo da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità nell’acqua» (art. 30c cpv. 1 [base per il divieto sancito dall’OTR di depositare rifiuti urbani]). In linea di principio, i rifiuti devono essere inceneriti solo negli impianti adibiti a tale scopo; rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini possono essere bruciati all’aperto solo «se non ne risultano immissioni eccessive» (art. 30c cpv. 2). Divieto esplicito di depositare abusivamente rifiuti (art. 30e cpv. 1). Impianti di trattamento Per sistemare e gestire una discarica è necessaria un’autorizzazione (art. 30e cpv. 2). Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (art. 30h). La pianificazione – definire il fabbisogno, evitare sovracapacità, stabilire l’ubicazione dell’impianto – incombe ai Cantoni, che cooperano tra di loro e, se necessario, chiedono l’intervento della Confederazione (art. 31 e art. 31a). Responsabilità in materia di smaltimento I rifiuti urbani e le altre categorie di rifiuti soggiacciono a norme diverse (art. 31b e art. 31c): i primi sono smaltiti dagli enti pubblici (Cantone, Comune o consorzio comunale), mentre per lo smaltimento degli altri rifiuti deve provvedere il detentore nel rispetto delle prescrizioni. Le due disposizioni della LPAmb citate prevedono inoltre la definizione di comprensori di raccolta per gli impianti di trattamento nonché lo smaltimento di rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico. Ordinamento quadro per il finanziamento dei compiti inerenti lo smaltimento: rivalsa dei costi secondo il principio di causalità (art. 32); peculiarità in materia di rifiuti urbani (art. 32a); tassa di smaltimento anticipata (art. 32abis [norma delega con singoli elementi di diritto materiale]); obbligo per i gestori di discariche di garanti- 28 re anticipatamente «la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento» (art. 32b). Rifiuti speciali Il Consiglio federale «emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali)» (art. 30f cpv. 1 primo periodo, a cui fanno seguito direttive più dettagliate). La norma concerne anche il traffico transfrontaliero di rifiuti speciali (importazione, esportazione e transito). Problematica dei siti contaminati «Le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti» devono essere risanati se «sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano» (art. 32c cpv. 1). L’ordinamento in materia di assunzione delle spese (art. 32d) si fonda sul principio di causalità e sulla distinzione tra perturbatore per comportamento (colui che ha effettivamente causato un inquinamento) e perturbatore per situazione (persona coinvolta nell’inquinamento unicamente in veste di responsabile del sito da risanare). La legge prevede inoltre l’istituzione di un fondo per i siti contaminati (art. 32e) alimentato con i proventi delle tasse sul deposito in discarica e sull’esportazione di rifiuti. Il ricavato è versato ai Cantoni sotto forma di indennità a destinazione vincolata. 7.2 Premessa generale sulle ordinanze All’atto della pubblicazione del presente Panorama, le disposizioni esecutive relative alle prescrizioni della LPAmb summenzionate erano in gran parte in fase di revisione. Le spiegazioni qui appresso si limitano a esporre brevemente l’oggetto delle ordinanze e i principali elementi normativi, rinunciando quasi del tutto a indicare i numeri degli articoli. 7.3 Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB), RS 814.621 Disciplina la consegna e la ripresa degli imballaggi per bevande, ad eccezione del latte e dei latticini. Distingue tra imballaggi riutilizzabili e non, come pure tra i diversi materiali degli imballaggi (vetro, PET, PVC, alluminio). Parole chiave dello strumentario: obbligo di ripresa per fabbricanti, commercianti e importatori; obbligo di riscuotere un deposito; tassa di smaltimento anticipata e organizzazione per l’impiego della tassa di smaltimento (non tutti gli strumenti sono applicabili a ciascuna categoria). 29 7.4 Ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE), RS 814.620 Campo d’applicazione (a – c dall’entrata in vigore dell’ordinanza, f e g dal 1° gennaio 2005, d e e dal 1° agosto 2005): a. apparecchi dell’elettronica d’intrattenimento; b. apparecchi della burotica, dell’informazione e della comunicazione; c. elettrodomestici; d. dispositivi d’illuminazione; e. lampade (salvo le lampade a incandescenza); f. strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni): g. apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli. Chi intende disfarsi di un apparecchio elettrico o elettronico deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante, a un importatore o a un’azienda di smaltimento. È ammessa anche la restituzione nel quadro di una raccolta pubblica di apparecchi o la restituzione a un apposito centro pubblico di raccolta di apparecchi. L’ORSAE disciplina inoltre l’obbligo di ripresa e di smaltimento cui soggiacciono commercianti, fabbricanti e importatori nonché l’obbligo di autorizzazione (per lo smaltimento in Svizzera e per l’esportazione ai fini dello smaltimento all’estero). 7.5 Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR), RS 814.600 Trattamento di rifiuti urbani, rifiuti compostabili, rifiuti speciali e rifiuti edili. Nella misura in cui non possono essere riciclati, i rifiuti urbani, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili nonché gli altri rifiuti combustibili vanno bruciati in impianti idonei (il rispettivo termine transitorio è scaduto il 31 dicembre 1999). È inoltre ammesso, purché sia ecologico, il «trattamento con altri procedimenti termici». Prescrizioni sul riciclaggio di determinati rifiuti, segnatamente possibilità per l’autorità esecutiva di esigere che gli esercenti di aziende industriali, artigianali o di prestazione di servizi adottino accorgimenti in tal senso. Dettagli sul piano di gestione dei rifiuti allestito dai Cantoni, tra cui figurano l’obbligo di stabilire l’ubicazione degli impianti di trattamento in base alla pianificazione del territorio e l’obbligo di assegnare comprensori di raccolta agli stessi impianti. Autorizzazione cantonale per sistemare e gestire discariche; tipi di discarica ammessi e specificazione dei rifiuti autorizzati; elenco delle discariche cantonali. Condizioni per l’ubicazione, la sistemazione, l’esercizio e la chiusura di discariche. Prescrizioni concernenti i depositi intermedi, gli impianti d’incenerimento dei rifiuti e i grandi impianti di compostaggio. Obbligo di sorveglianza dei Cantoni sulle discariche e altri impianti di trattamento. 30 7.6 Ordinanza del 12 novembre 1986 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS), RS 814.610 Comprende le prescrizioni esecutive concernenti l’art. 30f LPAmb e serve parimenti all’applicazione della Convenzione di Basilea (cap. 30). Definisce il concetto di rifiuti speciali con un rinvio all’elenco che figura negli allegati (art. 1, titolo: «Campo d’applicazione»). Crea un sistema globale per il controllo di tali rifiuti dal luogo in cui sono prodotti fino al luogo in cui si assicura il loro smaltimento nel rispetto dell’ambiente. Strumenti principali: obbligo di dichiarazione (sistema con le cosiddette bollette di scorta), obbligo di autorizzazione che abilita all’accettazione di rifiuti speciali in Svizzera (esecuzione da parte dei Cantoni) e controllo all’esportazione (esecuzione da parte della Confederazione). 7.7 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti), RS 814. 680 Applicazione dell’art. 32c LPAmb. L’ordinanza definisce i «siti contaminati» quali «siti inquinati che devono essere risanati» perché pericolosi per l’ambiente. Punti chiave della normativa: accertamenti necessari nei siti inquinati (obbligo d’indagine); criteri quantificabili per valutare il fabbisogno di sorveglianza e di risanamento; criteri per valutare l’urgenza di un risanamento e definire gli obiettivi del risanamento. L’obbligo di risanamento – come pure l’impegno ad adottare ulteriori provvedimenti (indagine, sorveglianza) – incombe in genere al titolare del sito inquinato, ossia al proprietario del fondo, a prescindere da chi ha effettivamente causato la contaminazione. Occorre distinguere tra la persona alla quale incombe l’obbligo di eseguire i provvedimenti e la persona soggetto dell’obbligo di assumere i costi. A tal fine, è determinante direttamente e unicamente l’art. 32d LPAmb. L’OSiti definisce inoltre le condizioni alle quali è ammesso costruire e trasformare edifici e impianti nei siti inquinati. 7.8 Rimandi Doveri del detentore di determinati rifiuti pericolosi per l’ambiente Ö Osost (diverse disposizioni di cui agli allegati 3 e 4 della stessa) Corpi di animali, scarti provenienti dalla macellazione e simili Ö Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), RS 916.441.22 (secondo la raccolta sistematica delle leggi rientra nel diritto agrario) Cfr. anche Linee direttrici per la gestione dei rifiuti in Svizzera, SRU n. 51 (giugno 1986); Abfallkonzept für die Schweiz, SRU n. 173 (febbraio 1992). 31 8. Deterioramento del suolo 8.1 Definizione legale ed elementi principali contemplati nella normativa della LPAmb «Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante» (art. 7 cpv. 4bis). Il capitolo sulla protezione del suolo si fonda – come le prescrizioni LPAmb sulla protezione contro le immissioni – sul principio dei due livelli (cfr. cap. 1.2). Livello 1 (art. 33, titolo: «Misure contro il deterioramento del suolo»): a tenore della legge «le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive della legge federale sulla protezione delle acque, nonché nelle prescrizioni esecutive sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico, sull’utilizzazione di sostanze e organismi, sui rifiuti e sulle tasse d’incentivazione» (cpv. 1). Occorre inoltre limitare il deterioramento della struttura fisica del suolo in modo tale da non comprometterne la fertilità (cpv. 2 primo periodo, con la precisazione che «questa disposizione non vale per l’uso edilizio del suolo»). Il Consiglio federale può emanare prescrizioni più dettagliate sulle «misure contro i deterioramenti di natura fisica quali l’erosione o il costipamento» (cpv. 2 secondo periodo). Livello 2 (art. 34, titolo: «Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati»): se la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine, «i Cantoni, d’intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull’impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo» (cpv. 1; gli altri due capoversi concernono le limitazioni dell’utilizzazione e i provvedimenti di risanamento di cui al cap. 8.2). Descrizione della funzione dei valori indicativi e dei valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati (art. 35; cfr. anche le considerazioni seguenti relative all’ordinanza contro il deterioramento del suolo). 8.2 Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo), RS 814.12 Elenca i requisiti necessari affinché il suolo sia considerato fertile, incluso il requisito di non mettere in pericolo la salute dell’uomo e degli animali che lo ingeriscono direttamente (art. 2 cpv. 1). 32 Nell’ambito dei deterioramenti non fisici del suolo l’ordinanza interviene con tre parametri: valori indicativi, valori di guardia e valori di risanamento (art. 5; allegato 1 [sostanze nocive inorganiche] e allegato 2 [sostanze nocive organiche]). I valori indicativi servono a proteggere a lungo termine e a titolo preventivo l’ecosistema del suolo. Il loro superamento va contrastato con un inasprimento delle misure alla fonte (art. 8); senza conseguenze per l’utilizzazione dei fondi inquinati. Dal superamento di un valore di guardia si può desumere un eventuale pericolo per l’uomo, la fauna o la flora (art. 2 cpv. 5). Bisogna valutare di volta in volta se esiste un pericolo concreto. L’autorità esecutiva cantonale deve, se del caso, limitare nella misura necessaria l’utilizzazione del suolo (art. 9). I valori di risanamento evidenziano un deterioramento del suolo che mette in pericolo la salute dell’uomo, la fauna o la flora. «Se in una determinata regione i valori di risanamento sono superati, il Cantone vieta le utilizzazioni interessate» (art. 10 cpv. 1). «Nelle regioni destinate dalla pianificazione del territorio all’utilizzazione orticola, agricola o forestale il Cantone ordina misure atte a ridurre il grado di deterioramento del suolo al di sotto dei valori di risanamento in modo da rendere possibile la prevista utilizzazione conforme agli usi locali senza pericolo per l’uomo, gli animali o le piante» (art. 10 cpv. 2; l’obbligo effettivo di risanamento si limita quindi a tale criterio). Le disposizioni previste dall’ordinanza in materia di deterioramenti fisici del suolo (art. 6, titolo «Prevenzione del costipamento e dell’erosione del suolo») concernono essenzialmente l’utilizzazione del suolo a scopi agricoli (cfr. allegato 3: Valori indicativi per l’erosione di superfici coltive), ma sono in parte applicabili anche ad altri contesti (esempi: modifiche del terreno, costruzione di strade). L’O suolo disciplina inoltre l’utilizzazione del suolo asportato e recita: «Chi asporta suolo deve utilizzarlo in modo da poterlo reimpiegare come suolo» (art. 7). 8.3 Rimandi Deterioramento del suolo causato da concimi Ö Osost allegato 4.5 (cfr. cap. 5.2) causato da materie ausiliarie dell’agricoltura Ö cap. 17.1 33 9. Prevenzione di incidenti rilevanti, protezione contro le catastrofi 9.1 Oggetto ed elementi principali dell’ordinamento ai sensi della LPAmb L’art. 10 LPAmb (titolo: «Protezione dalle catastrofi») concerne gli impianti «che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all’uomo o al suo ambiente». Sono pertanto incluse in particolare le acque. Il fulcro dell’ordinamento è costituito dall’obbligo per il titolare dell’impianto di adottare le misure preventive necessarie. Altri aspetti salienti sono l’obbligo di notifica cui sono assoggettati i titolari dell’impianto in caso di incidente e «gli organi di protezione dalle catastrofi» finanziati dai Cantoni. L’art. 10 LPAmb conferisce inoltre al Consiglio federale la competenza di vietare, in via d’ordinanza, determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito. 9.2 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), RS 814.012 Quest’ordinanza d’esecuzione dell’art. 10 LPAmb si fonda sul principio dell’autoresponsabilità controllata. Il suo campo d’applicazione si estende, da un lato, alle aziende nelle quali i quantitativi soglia per le sostanze pericolose (inclusi i rifiuti speciali) sono superati o nelle quali viene eseguita un’attività mediante microrganismi di determinate classi, e, dall’altro, alle seguenti vie di trasporto: Reno, linee ferroviarie e strade di grande transito (art. 1, parzialmente in combinato disposto con l’allegato 1.1), nella misura in cui servono al trasporto di merci pericolose. L’OPIR concerne pertanto anche le questioni legate alla sicurezza nelle gallerie. Misure di sicurezza generali da adottare sia per le aziende sia per le vie di comunicazione (art. 3 e allegato 2). Misure particolari di sicurezza per le aziende con un determinato potenziale di rischio (art. 4 e allegato 3). Prescrizioni sulla procedura (art. 5 segg.): breve rapporto del detentore (azienda o via di comunicazione) sulla valutazione dei rischi, esame e valutazione del rapporto da parte dell’autorità esecutiva; eventuale decisione di quest’ultima di chiedere al detentore di allestire e presentare un’analisi dei rischi approfondita (in base ai criteri di cui all’allegato 4); eventuale imposizione di altre misure di sicurezza. Comportamento del detentore in caso di incidente rilevante (art. 11). Compiti dei Cantoni (art. 12 segg.), tra cui informazione e allerta della popolazione interessata. 9.3 Direttive L’art. 22 OPIR concede all’UFAFP la possibilità di emanare direttive per concretizzare le disposizioni dell’ordinanza. Su tale base è stato pubblicato un manuale sugli incidenti rilevanti, articolato in tre parti e non disponibile in italiano: direttive 34 per le imprese che lavorano con sostanze, prodotti o rifiuti speciali (Richtlinien für Betriebe mit Stoffen, Erzeugnissen oder Sonderabfällen, 1991 [in revisione]), direttive per le aziende che lavorano con microrganismi (Richtlinien für Betriebe mit Mikroorganismen, 1992 [in revisione]), direttive per le vie di trasporto (Richtlinien für Verkehrswege, 1992). A queste si sono nel frattempo aggiunte le due direttive «Criteri di valutazione I concernenti l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti» (1996) e «Criteri di valutazione II concernenti l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti» (2001) nonché altri aiuti all’esecuzione, non citati espressamente dal presente documento. 9.4 Rimandi Deposito e travaso di liquidi nocivi alle acque Ö cap. 13.3 Impianti di trasporto in condotta per combustibili e carburanti liquidi o gassosi Ö cap. 26.1 Cfr. anche cap. 7.6, cap. 19.2, cap. 20.2, cap. 21.4 e cap. 22.4 (trasporto di rifiuti speciali e di merci pericolose). 10. Esame dell’impatto sull’ambiente 10.1 Essenza ed elementi principali della normativa Rifacendosi ai principi della prevenzione e della valutazione globale degli effetti (art. 1 cpv. 2 e art. 8 LPAmb), l’art. 9 LPAmb prevede un esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) per i progetti che «possono gravare notevolmente l’ambiente» (cpv. 1). Si tratta di un metodo a fini decisionali adottato nell’ambito della procedura prevista, che viene attivato dalla domanda inoltrata da un costruttore che necessita di una concessione, di un’approvazione dei piani o di un permesso di costruzione per realizzare il suo progetto. Le disposizioni legali relative all’EIA sono caratterizzate dall’obbligo qualificato di cooperare cui è assoggettato il richiedente nell’ambito della raccolta delle basi necessarie (compilazione del rapporto d’impatto ambientale), dal coinvolgimento dei servizi della protezione dell’ambiente (UFAFP e servizio cantonale specializzato) nel processo decisionale e dall’apertura della procedura alla popolazione. Aspetti principali degli otto capoversi dell’art. 9 LPAmb (oltre a decretare l’obbligo dell’EIA come tale): (1) mandato al Consiglio federale di designare mediante ordinanza gli impianti assoggettati all’obbligo dell’EIA; (2) requisiti generali che il rapporto del richiedente deve soddisfare; (3) obbligo di addurre una giustificazione per i progetti concernenti gli impianti pubblici e privati concessionati; (4) compiti dei rispettivi servizi per la protezione dell’ambiente in relazione 35 all’allestimento delle basi decisionali e alla decisione stessa; (5) possibilità per tutti di consultare il rapporto d’impatto ambientale e i risultati dell’EIA (principio di trasparenza). 10.2 Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA), RS 814.011 Definizione di 73 tipi di impianti assoggettati all’obbligo dell’EIA. Struttura dell’allegato all’ordinanza: trasporti – energia – costruzioni idrauliche – smaltimento dei rifiuti – costruzioni e impianti militari – sport, turismo e tempo libero – industria – altri impianti (tra cui ad es. grandi miglioramenti e grandi centri commerciali). Precisazioni sull’obbligo legale di eseguire un EIA non solo prima di costruire nuovi impianti ma anche prima di procedere alla modificazione di impianti esistenti (art. 2 [in particolare: limitazione a cambiamenti sostanziali]). Oggetto dell’esame: conformità del progetto con le prescrizioni del diritto federale in materia di protezione ambientale, incluse la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia e la pesca (art. 3). Occorre inoltre tenere conto della pianificazione del territorio (art. 9 cpv. 4). Fasi della stesura del rapporto: indagine preliminare, capitolato d’oneri e indagine principale (art. 8); contenuto del rapporto (art. 9 seg.); parere del servizio competente (art. 12; art. 13 cpv. 1 e 2); valutazione da parte del servizio competente della conformità del progetto al diritto ambientale e notifica in tal senso all’autorità decisionale (art. 13 cpv. 3); svolgimento dell’esame da parte di quest’ultima, decisione (artt. 17 – 19); coordinamento con altre autorizzazioni per progetti analoghi (art. 21 seg.). L’OEIA disciplina inoltre diversi aspetti procedurali, concernenti in particolare la trasparenza dell’EIA. 10.3 Rimandi Esame dell’impatto sull’ambiente dei piani di utilizzazione Ö cap. 16.2 Handbuch Umweltverträglichkeitsprüfung UVP (1990; attualmente oggetto di revisione, disponibile solo in tedesco e francese). Si tratta di direttive emanate dall’UFAFP che fungono da ausilio metodico (cfr. art. 9 cpv. 2 LPAmb e art. 10 OEIA). L’UFAFP ha pubblicato, nella serie «Mitteilungen zur UVP/Informations concernant l’EIE» (1989 segg.), altri aiuti all’esecuzione sotto forma di direttive. 36 11. Altri aspetti disciplinati dalla LPAmb (panoramica) Servizi della protezione dell’ambiente federali (UFAFP) e cantonali (art. 42) Monitoraggio ambientale da parte di Confederazione e Cantoni (art. 44) Informazione e consulenza da parte delle autorità (art. 6) Collaborazione tra autorità ed economia (art. 41a, concerne tra l’altro gli accordi settoriali) Competenza del Consiglio federale di creare, per via d’ordinanza, una normativa quadro per l’introduzione volontaria di emblemi ecologici (ecomarchi) e di sistemi aziendali di gestione ambientale (art. 43a; non esistono ancora disposizioni esecutive in materia) Possibilità di delegare compiti esecutivi a privati (art. 43) Misure federali di incentivazione della formazione e del perfezionamento delle persone incaricate di svolgere compiti esecutivi e misure di sostegno alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie atte a ridurre il carico ambientale (art. 49) Contributi federali per incentivare la cooperazione internazionale nel campo della protezione dell’ambiente (art. 53). 37 Parte II Protezione dell’ambiente negli altri settori del diritto federale 12. Ingegneria genetica 12.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica, LIG), RS 814.91 Scopo e campo d’applicazione La LIG si propone di «proteggere l’uomo, la fauna e l’ambiente dagli abusi dell’ingegneria genetica» e al contempo di «servire al bene dell’uomo, della fauna e dell’ambiente nell’applicazione» di questa tecnologia (art. 1 cpv. 1). La legge si applica «all’utilizzazione di animali, vegetali e altri organismi geneticamente modificati, nonché dei loro metaboliti e dei loro rifiuti» (art. 3 cpv. 1). Ai prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati sono applicabili unicamente le norme relative all’etichettatura e all’informazione (art. 3 cpv. 2). La LIG definisce il concetto chiave di «organismi geneticamente modificati» (OGM) all’art. 5 cpv. 2 riprendendo quella dell’art. 7 cpv. 5ter LPAmb (citata al cap. 6.1). Disciplinamento dell’utilizzazione di organismi geneticamente modificati Le disposizioni fondamentali della LIG (artt. 6 – 19) ricalcano essenzialmente, dal punto di vista materiale e da quello dell’obbligo di autorizzazione e di notifica, le prescrizioni della LPAmb sull’utilizzazione degli organismi in generale (cfr. cap. 6.1). Tuttavia, presentano anche alcune particolarità, tra cui le più rilevanti sono: Le modificazioni del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d’ingegneria genetica sono ammesse nella misura in cui non ledono la dignità della creatura (art. 120 cpv. Cost. [su cui poggia l’art. 8 cpv. 1 primo periodo LIG]). La dignità è lesa segnatamente «se le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibilmente pregiudicati e non vi sono interessi degni di protezione che lo giustifichino» (art. 8 cpv. 1 secondo periodo). Per la valutazione del pregiudizio si deve «tener conto della differenza tra fauna e flora» (terzo periodo); ciò implica che un pregiudizio recato alla fauna è molto più grave di un pregiudizio alla flora. Tra gli interessi degni di protezione (cpv. 2) vi è, accanto alla salute dell’uomo e degli animali, anche l’incremento del sapere. 38 Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di emissione deliberata nell’ambiente prevedono che i risultati auspicati non possono essere ottenuti mediante esperimenti in sistemi chiusi (prova del bisogno) e che parallelamente l’esperimento deve fornire un contributo alla ricerca sulla biosicurezza degli organismi geneticamente modificati (art. 6 cpv. 2 lett. a e b). Per garantire la libera scelta del consumatore, i produttori di alimenti e di altri prodotti che contengono organismi geneticamente modificati devono provvedere ad etichettarli apponendo l’indicazione «geneticamente modificato» (art. 17 cpv. 1; nei capoversi successivi figurano i dettagli). La LIG rinvia inoltre ai principi di prevenzione e di causalità (art. 2). 12.2 Disposizioni esecutive a livello di ordinanza Ordinanza sull’impiego confinato (OIConf) e ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) L’OIConf e l’OEDA sono state pensate come ordinanze d’esecuzione delle prescrizioni della LPAmb sull’utilizzazione di organismi (cfr. cap. 6.1). Dalla loro revisione, entrata in vigore il 19 novembre 2003, servono anche all’esecuzione della LIG. Determinate prescrizioni dell’OIConf servono anche all’esecuzione della legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie (RS 818.101) mentre singole disposizioni dell’OEDA servono all’attuazione della Convenzione sulla biodiversità (cfr. cap. 33.4) e della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51). Per i principali oggetti retti da queste due ordinanze si rinvia al cap. 6.2. Entrambi gli atti normativi verranno modificati tra breve. Le modifiche serviranno tra l’altro all’esecuzione della LIG (ultimo aggiornamento: inizio 2005). Ordinanza del 3 novembre 2004 sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart), RS 814.912.21 L’ordinanza contempla le prescrizioni organizzative necessarie all’attuazione del pertinente trattato internazionale (Protocollo di Cartagena, cfr. cap. 33.5). Le disposizioni concernono essenzialmente la documentazione che accompagna i movimenti transfrontalieri di OGM (art. 4 in combinato disposto con l’art. 3 lett. c), l’obbligo di autorizzazione per l’importazione di OGM in Svizzera (art. 5 [rinvio all’obbligo di autorizzazione secondo l’OIConf e l’OEDA]), l’obbligo per l’esportatore di ottenere previamente l’accordo dell’autorità competente del Paese destinatario (art. 6 cpv. 1), i requisiti minimi applicati alle domande d’autorizzazione d’esportazione (art. 6 cpv. 2 in combinato disposto con l’allegato 1) e i compiti dell’UFAFP nel campo dell’attuazione delle norme del Protocollo relative allo scambio internazionale di informazioni. 39 12.3 L’ingegneria genetica in altri settori (rimando) Anche in altri campi legislativi vi sono prescrizioni che trattano problematiche già oggetto della LIG: protezione degli animali, agricoltura, alimenti, lotta contro le malattie (legge sulle epidemie) e prodotti chimici (cfr. a questo proposito cap. 5.4 in fine). A questo proposito la LIG precisa: «sono fatte salve le prescrizioni più severe previste da altre leggi federali che abbiano lo scopo di proteggere l’uomo, la fauna e l’ambiente contro i pericoli o i pregiudizi dovuti a organismi geneticamente modificati» (art. 4). 13. Acque, pesca 13.1 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20 Campo d’applicazione: tutte le acque, superficiali o sotterranee (art. 2). Per acque superficiali s’intendono anche l’alveo con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali (art. 4). Lo scopo principale della LPAc è la prevenzione e la rimozione degli effetti pregiudizievoli (art. 1 prima parte del periodo, art. 3 [obbligo di diligenza] e titolo secondo gli artt. 6 – 44). Enumerazione degli interessi da proteggere (art. 1 seconda parte del periodo): salute dell’uomo, degli animali e delle piante; approvvigionamento di acqua potabile e industriale; conservazione dei biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; salvaguardia delle acque come elementi del paesaggio; conservazione delle acque ittiche; irrigazione agricola; funzione di svago e ristoro; funzione naturale del ciclo idrologico. La legge distingue tra salvaguardia della qualità delle acque (artt. 6 – 28), mantenimento di adeguati deflussi residuali (artt. 29 – 36) e prevenzione di altri effetti pregiudizievoli alle acque (artt. 37 – 44). La sezione «Immissione, introduzione e infiltrazione di sostanze» (artt. 6 – 9) poggia sul principio secondo cui è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrare nelle acque sostanze che possono inquinarle. Le acque di scarico inquinate devono essere trattate e possono essere immesse o lasciate infiltrare solo previa autorizzazione. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di rilascio dell’autorizzazione (ordinanze) e i requisiti in materia di qualità delle acque. Per quanto riguarda l’eliminazione delle acque di scarico non inquinate, la LPAc privilegia l’infiltrazione rispetto all’immissione (soggetta ad autorizzazione) nelle acque 40 superficiali. I Cantoni sono tenuti a prevedere una pianificazione dello smaltimento delle acque di scarico. Il Consiglio federale ha il compito di emanare prescrizioni sulle «sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inquinare le acque o nuocere al funzionamento degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico» (art. 9 cpv. 2 lett. c; le disposizioni esecutive dettagliate figurano nell’Osost). Sezione «Trattamento delle acque di scarico e sfruttamento del concime di fattoria» (artt. 10 – 16): obbligo per i Cantoni di costruire canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate e di gestire questi impianti in modo economico (o di provvedere alla costruzione e all’esercizio economico di tali impianti). Prescrizioni applicabili alle aziende con allevamento di bestiame da reddito: la quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Nella sezione «Premesse relative all’evacuazione delle acque di scarico per l’ottenimento di permessi di costruzione» la legge sancisce un divieto di massima di costruzione o trasformazione di un edificio se non può essere garantita l’evacuazione idonea delle acque di scarico (art. 17 seg.). Le disposizioni che figurano nella sezione «Misure pianificatorie di protezione» (artt. 19 – 21) obbligano i Cantoni a suddividere il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. In special modo, per garantire l’approvvigionamento in acqua potabile i Cantoni devono delimitare anche le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee. Le prime servono a tutelare le captazioni d’acqua sotterranea esistenti, le seconde a garantire anche in futuro lo sfruttamento della falda freatica. La sezione dedicata alle esigenze concernenti i «liquidi inquinanti» (artt. 22 – 26), tra cui troviamo, oltre all’olio da riscaldamento e la benzina, anche sostanze chimiche liquide, prevede disposizioni fondamentali relative al deposito e al travaso (valori quadro per l'ordinanza menzionata al cap. 13.3) e il divieto di depositare tali liquidi in «caverne-serbatoio» (naturali), se «rischiano di entrare in contatto diretto con l’acqua di falda». Obbligo di evitare il dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari nell’ambito dello sfruttamento del suolo (art. 27). Se i provvedimenti previsti agli artt. 7 – 27 non permettono di soddisfare le esigenze di qualità delle acque (art. 9 cpv. 1), i Cantoni provvedono affinché siano applicati provvedimenti supplementari alle acque medesime quali ad esempio l’apporto di ossigeno (art. 28). Obiettivi quantitativi di protezione delle acque in caso di prelievi da corsi d’acqua che eccedono l’uso comune, quali sfruttamento della forza idrica, irrigazione e raf- 41 freddamento di centrali nucleari (artt. 29 – 36): obbligo d’autorizzazione, criteri dettagliati per garantire deflussi minimi adeguati (non solo per i prelievi da corsi d’acqua ma anche per i prelievi da laghi e da riserve di acque sotterranee), obbligo per il titolare dell’autorizzazione di documentare il rispetto della portata di dotazione per mezzo di misurazioni. Il capitolo «Prevenzione di altri effetti pregiudizievoli alle acque» (artt. 37 – 44) prevede restrizioni agli interventi di arginatura, correzione, copertura o messa in galleria di corsi d’acqua, il divieto di massima di introdurre sostanze solide nei laghi (anche se «non possono inquinare l’acqua») e prescrizioni relative all’estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali (obbligo di autorizzazione volto a preservare le acque di falda ed evitare effetti negativi sul bilancio in materiale detritico dei corsi d’acqua). Inoltre la LPAc obbliga i Cantoni a garantire a lungo termine la protezione delle falde freatiche (principio di sostenibilità). Finanziamento delle misure di protezione delle acque in base al principio di causalità (art. 3a e art. 60a [aggiunti nel 1997]), sovvenzioni federali [solo] per determinati scopi specifici (art. 61 segg.). Adeguamento degli impianti esistenti al nuovo diritto entro i termini fissati nelle disposizioni transitorie (art. 76 segg. relativi alla salvaguardia della qualità dei corsi d’acqua, art. 80 segg. relativi alla tutela quantitativa delle acque [risanamento di fiumi e torrenti inquinati]). 13.2 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201 L’OPAc concretizza le disposizioni della LPAc e stabilisce, per tutte le misure adottate nel pertinente campo d’applicazione, gli obiettivi ecologici fissati per le acque superficiali e sotterranee e le esigenze relative alla qualità dell’acqua (art. 1 seg.; allegati 1 e 2). Il capitolo «Eliminazione delle acque di scarico» (artt. 3 – 17) esige in primo luogo che gli organi d’esecuzione distinguano chiaramente tra acque di scarico inquinate e non inquinate (art. 3) e che allestiscano un piano di smaltimento delle acque (art. 4 seg.). Le condizioni per ottenere un’autorizzazione a immettere acque di scarico inquinate in acque superficiali e nelle canalizzazioni pubbliche figurano all’art. 6 e 7 (in combinato disposto con l’allegato 3). In determinate circostanze le condizioni generali di immissione devono essere inasprite: ad esempio se, in caso di immissione diretta, le esigenze in materia di qualità delle acque non possono essere rispettate e se l’immissione nelle canalizzazioni non permette più alla stazione di depurazione (alla quale affluiscono le canalizzazioni) di soddisfare le esigenze di qualità applicate all’immissione in un ricettore naturale. 42 Ulteriori disposizioni relative all’immissione di acque di scarico inquinate (artt. 8 – 10): premesse in base alle quali è consentito, in via eccezionale, lasciar infiltrare acque di scarico; trattamento delle acque di scarico di provenienza particolare (ad es. produzione fuori suolo o «hors sol»), divieto di smaltimento dei rifiuti insieme alle acque di scarico. Disciplinamento della costruzione e dell’esercizio degli impianti per il trattamento delle acque di scarico (artt. 11 – 17). Si richiede in particolare il convogliamento separato delle acque di scarico inquinate e non inquinate e dell’acqua piovana in caso di costruzione di nuovi edifici o di importanti modifiche a edifici esistenti (canalizzazione separata invece della consueta canalizzazione mista). Disciplinamento dello smaltimento dei fanghi di depurazione (artt. 18 – 21; per quanto concerne la fornitura di fanghi di depurazione come concime si rinvia alle prescrizioni dell’allegato 4.5 Osost). Esigenze per le aziende con allevamento di bestiame da reddito (artt. 22 – 28: concretizzazione delle prescrizioni relative allo sfruttamento del concime di fattoria). Misure pianificatorie di protezione delle acque (artt. 29 – 32; allegato 4): tipologia dei settori di protezione delle acque designati dai Cantoni; precisazioni sulla delimitazione delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee (di competenza dei Cantoni), in particolare per evitare inquinamenti da sostanze chimiche nei punti di captazione di acqua potabile; obbligo dei Cantoni di elaborare e di aggiornare costantemente le carte di protezione delle acque; prescrizioni complementari relative a zone o aree determinate (misure di protezione, autorizzazione obbligatoria per determinati impianti e attività). Il capitolo «Mantenimento di adeguati deflussi residuali» (artt. 33 – 41) prevede principalmente precisazioni sugli articoli 29 e segg. (autorizzazione obbligatoria e requisiti per il suo rilascio ai fini del prelievo di acqua) e sull’art. 83 della legge (obbligo di risanamento in relazione a concessioni già esistenti). Le altre disposizioni materiali dell’OPAc trattano i temi seguenti del capitolo «Prevenzione di altri effetti pregiudizievoli alle acque» della LPAc: spurgo e svuotamento di un bacino di accumulazione, estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali dai corsi d’acqua e acqua di drenaggio proveniente da opere sotterranee. 13.3 Ordinanza del 1° luglio 1998 contro l’inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq), RS 814.202 Classificazione dei liquidi nocivi alle acque in due classi in funzione della dannosità per l'uomo, gli animali e le piante, della biodegradabilità e della bioaccumulazione e di altre proprietà fisiche (art. 3 in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1). Requisiti applicabili agli impianti adibiti al deposito e al travaso di combustibili, carburanti e prodotti chimici liquidi; gli impianti che si trovano in zone particolar- 43 mente sensibili quali le zone di protezione delle acque sotterranee soggiacciono a prescrizioni più severe (art. 4 e art. 5 segg.). Misure supplementari per i circuiti (art. 8, applicabile in particolare alle termopompe). Salvo determinate eccezioni, gli impianti summenzionati sono soggetti all’obbligo di autorizzazione (art. 10). I Cantoni tengono un catasto degli impianti soggetti ad autorizzazione (art. 12). Prescrizioni relative all’esercizio, alla manutenzione, alla revisione e al controllo degli impianti (art. 13 e segg.). 13.4 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI), RS 721.80 Tra i requisiti per il rilascio di una concessione vi sono la conservazione della bellezza paesaggistica (art. 22) e la presa in considerazione degli interessi della pesca (art. 23). In particolare, l’art. 22 cpv. 1 prevede che «le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e conservate intatte se l’interesse pubblico prevalente lo richieda», mentre secondo il capoverso 2 gli impianti «devono essere costruiti in modo da non guastare, o da guastare il meno possibile, il paesaggio». 13.5 Ordinanza del 25 ottobre 1995 sull’indennizzo delle perdite subite nell’utilizzazione delle forze idriche (OIFI), RS 721.821 L’ordinanza disciplina il versamento di indennità per «compensare perdite sostanziali subite da una comunità nell’utilizzazione delle forze idriche come conseguenza della conservazione e della messa sotto tutela di un paesaggio d’importanza nazionale meritevole di protezione» ai sensi della LPN. A tal fine, non è necessario che il paesaggio sia già stato classificato in un inventario federale (artt. 1 – 3). La comunità avente diritto deve dimostrare in modo attendibile che l’utilizzazione delle forze idriche è possibile e deve provvedere a mettere sotto tutela effettiva il paesaggio meritevole di protezione. La messa sotto tutela deve essere illimitata nel tempo in una forma vincolante per i proprietari fondiari e deve impedire tutti gli interventi che potrebbero pregiudicare il valore del paesaggio (artt. 4 e 5). 13.6 Legge e ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua, RS 721.100 Lo scopo della legge è la protezione contro le piene (art. 1), che i Cantoni devono garantire con l’adozione di misure che rispettano l’equilibrio e l’assetto naturale (art. 2 segg.). La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni con capacità finanziaria media o debole in vista di ristabilire l’equilibrio naturale in acque pregiudicate dall’esecuzione di lavori (art. 7). 44 Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA), RS 721.100.1 L’ordinanza unisce la protezione contro le piene e gli obiettivi ecologici della legge affidando ai Cantoni il compito di designare le regioni pericolose e di fissare lo spazio riservato alle acque in modo da «garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque» (art. 21 cpv. 2; a seconda della portata del corso d’acqua si può trattare di una fascia larga 5 – 10 m lungo entrambe le rive). I Cantoni «tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale» (art. 21 cpv. 3). Le superfici agricole toccate dalle misure di pianificazione del territorio possono essere attribuite alle superfici di compensazione ecologica. 13.7 Legislazione sulla pesca Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP), RS 923.0 Obiettivi perseguiti: preservare condizioni di vita favorevoli per le specie indigene di pesci, gamberi e organismi che servono loro da nutrimento e assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi (art. 1). Campo d’applicazione: acque pubbliche e private (art. 2). Principi che reggono le ordinanze del Consiglio federale e le prescrizioni cantonali in materia di cattura dei pesci e dei gamberi e di protezione delle specie (artt. 3 – 6). Misure volte alla preservazione, al miglioramento e al ripristino dei biotopi (art. 7). Obbligo di autorizzazione per interventi tecnici che possono pregiudicare gli interessi della pesca quali ad esempio l’utilizzazione delle forze idriche, la correzione di fiumi e ruscelli, il dissodamento ripuale, la regolazione dei laghi, l’estrazione di materiale, il prelievo e la reimmissione di acqua, il drenaggio agricolo (art. 8). Provvedimenti per i nuovi impianti e per quelli esistenti (art. 9 e 10). Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP), RS 923.01 Disposizioni volte alla protezione delle specie (durata minima dei divieti di pesca, lunghezze minime). Obbligo di autorizzazione per l’importazione e l’immissione di pesci e gamberi allogeni o di altre regioni. Avvertenza: oltre all’OLFP, sono state emanate altre disposizioni d’attuazione della LFSP nonché prescrizioni in materia di pesca che concernono determinati laghi e fiumi; a questo proposito si veda l’indice della RU/RS, sezioni 923 e 0.923. 45 13.8 Rimandi Protezione delle acque quale criterio per la determinazione dei valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici Ö art. 14 lett. d LPAmb (cfr. cap. 1.2) in relazione ai detersivi, ai prodotti di pulizia, ai prodotti fitosanitari, ai concimi ecc. Ö Osost allegato 4 (per un sommario cfr. cap. 5.2) pianificazione territoriale Ö cap. 16.1 agricoltura Ö cap. 17.1 trasporti Ö cap. 19.2 e 19.3, Ö cap. 22 impianti di trasporto in condotta (pipelines) Ö cap. 26.1 Requisiti applicati alla qualità dell’acqua potabile Ö Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE), RS 817.021.23 14. Natura e paesaggio, caccia 14.1 Legge federale del 1° giugno 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), RS 451 Scopo e obbligo generale di ponderazione degli interessi (nel caso particolare) L’obiettivo principale della legge è la conservazione e la tutela delle caratteristiche del paesaggio, dell’aspetto degli abitati, dei luoghi storici, delle rarità naturali e dei monumenti culturali del Paese nonché la protezione della fauna e della flora indigene, della loro diversità biologica e del loro spazio vitale naturale (art. 1; l’ultimo punto è stato aggiunto nella LPN al momento dell’entrata in vigore della LIG [21 marzo 2003]). Nelle considerazioni che seguono sono omesse la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici. Protezione della natura e del paesaggio nell’«adempimento dei compiti della Confederazione», «in particolare: a. elaborazione di progetti, costruzione e modificazione di opere e di impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, quali gli edifici e gli impianti dell’Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere; b. rilascio di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l’approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto di energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come pure la concessione di permessi di dissodamento; c. assegnazione di sussidi [in questa sede esclusivamente federali] a piani di sistemazione, opere e 46 impianti, come bonifiche fondiarie, risanamenti di edifici agricoli, correzioni di corsi d’acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione (art. 2 cpv. 1)». Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi federali sono «equiparate all’adempimento di compiti della Confederazione» (art. 2 cpv. 2) ». Obbligo delle autorità federali come pure di quelle cantonali e, pertanto, comunali (dettaglio spesso dimenticato) di proteggere la natura e il paesaggio negli ambiti summenzionati subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o oneri e, ove predomini in essi l’interesse generale, negando l’autorizzazione (art. 3 [che precisa semplicemente la disposizione dell’art. 78 cpv. 2 Cost.]). A questo proposito è opportuno rilevare un aspetto spesso tralasciato nella prassi: il dovere di ponderare gli interessi vige anche se le ripercussioni negative di un progetto non toccano una regione alla quale è stato attribuito uno statuto di protezione particolare mediante iscrizione in un inventario di oggetti (naturali o paesaggistici) da proteggere (art. 3 cpv. 3). Protezione delle specie e dei biotopi Protezione delle specie: obbligo di un permesso per la raccolta di piante selvatiche e la cattura di animali (art. 19). Base legale delle disposizioni che garantiscono, a livello di ordinanza, la protezione integrale di determinate specie rare o minacciate (art. 20; esempi di divieti, cfr. cap. 14.2). Obbligo di autorizzazione per l’acclimatazione di specie animali e vegetali forestiere (art. 23). Protezione dei biotopi: «L’estinzione di specie animali e vegetali indigene dev’essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati» (art. 18 cpv. 1 primo periodo; il secondo periodo esige che si tenga conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione). Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell’equilibrio naturale «hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi» (cpv. 1bis). Se non è possibile evitare interventi occorrono misure compensatorie (cpv. 1ter). «Nella lotta contro gli insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione» (art. 18 cpv. 2). In questo contesto è opportuno sottolineare lo statuto di protezione particolare della vegetazione ripuale (spesso ignorato in passato, soprattutto nei progetti di costruzione stradale): «La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata» (art. 21 cpv. 1). L’autorità cantonale può autorizzare in via eccezionale, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella 47 sulla protezione delle acque (art. 22 cpv. 2). Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla ricostituzione della vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste (art. 21 cpv. 2). Inoltre, la LPN – che nella raccolta sistematica delle leggi è messa in relazione agli inventari ma che, dal punto di vista materiale, concerne anche altri ambiti – obbliga i Cantoni a prevedere «nelle regioni sfruttate intensivamente all’interno e all’esterno degli insediamenti una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito». A tal fine, devono tener conto degli interessi dell’utilizzazione agricola (art. 18b cpv. 2). Zone protette inventariate (escluso il caso particolare delle paludi e delle zone palustri) Compilazione da parte del Consiglio federale degli inventari degli oggetti (paesaggi e biotopi) d’importanza nazionale (art. 5, art. 18a cpv. 1, art. 23b cpv. 3), compilazione da parte dei Cantoni degli inventari dei biotopi d’importanza regionale e locale (art. 18b cpv. 1). L’importanza attribuita agli oggetti iscritti in un inventario nazionale nella ponderazione degli interessi risulta molto chiaramente dall’art. 6 (titolo marginale: «Importanza dell’inventario») che recita: «il principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto non soffre deroghe nell’adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s’opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d’importanza nazionale» (cpv. 2). Paludi e zone palustri Dal 1° febbraio 1996 la LPN contempla anche disposizioni per l’attuazione dell’iniziativa di Rothenturm (adottata il 6 dicembre 1987), oggi integrata nell’art. 78 cpv. 5 Cost. In virtù di questa disposizione, le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale godono di una protezione quasi assoluta, che non lascia spazio alla ponderazione degli interessi nei casi particolari. Per quanto riguarda la protezione delle paludi, la legge rinvia alle prescrizioni che si applicano anche ad altri biotopi (art. 23a). Per quanto attiene alle zone palustri: definizione di «zona palustre» e di «zona palustre di particolare bellezza e d'importanza nazionale» (art. 23b cpv. 1 e 2); designazione da parte del Consiglio federale degli oggetti da proteggere (art. 23b cpv. 3); scopi di protezione, utilizzazioni ammesse (art. 23c cpv. 1, art. 23d); compiti esecutivi dei Cantoni (art. 23c cpv. 2 e art. 25b). Avvertenza: la revisione della LPN in corso permetterà l’allestimento di un nuovo tipo di zone protette di vaste dimensioni (parchi naturali e paesaggistici) su iniziativa della popolazione regionale. 48 14.2 Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), RS 451.1 Principio secondo cui la protezione della flora e della fauna indigene dev’essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (art. 13). La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene (art. 14, che elenca anche una serie di provvedimenti tipo) unitamente alla compensazione ecologica. Questa «ha segnatamente lo scopo di collegare biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d’integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio» (art. 15 cpv. 1). Nella sezione «Esecuzione» sono riportate (dalla revisione parziale dell'OPN del 19 giugno 2000) anche disposizioni relative alla sorveglianza delle misure di protezione e al controllo dei risultati (art. 27a). L’OPN disciplina anche la partecipazione della Confederazione ai costi dei provvedimenti di protezione e di manutenzione sostenuti dai Cantoni (art. 17 cpv. 2, art. 18 seg., art. 22 cpv. 3 e 4). Allegato 1: Elenco degli ambienti naturali degni di protezione (cfr. anche art. 14). Allegato 2: Elenco delle specie vegetali protette (cfr. art. 20 cpv. 1, divieto di raccogliere, dissotterrare ecc.). Allegato 3: Elenco delle specie animali protette (l’art. 20 cpv. 2 vieta segnatamente di uccidere, ferire o catturare gli animali che appartengono a queste specie; alcune altre specie sono invece tutelate dalla legge federale sulla caccia [LCP]). Allegato 4: Elenco delle specie animali e vegetali da proteggere a livello cantonale (conformemente all’art. 20 cpv. 4) 14.3 Ordinanze concernenti gli inventari federali Ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP), RS 451.11 Elenco degli oggetti d’importanza nazionale ai sensi dell’art. 5 LPN; riferimento all’inventario propriamente detto, che comprende la rappresentazione cartografica dei singoli oggetti e indicazioni dettagliate (inizialmente la pubblicazione dell’inventario era di competenza del DFI, ora spetta al DATEC). Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte), RS 451.32 Elenco degli oggetti protetti ai sensi dell’art. 78 cpv. 5 Cost. (art. 1 e allegato 1); la descrizione dettagliata delle torbiere alte e di transizione figura in una pubblicazione separata (allegato 2; il testo non è pubblicato né nella RU né nella RS, ma può 49 essere consultato presso l’UFAFP e i Cantoni). I Cantoni stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti e «delimitano zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico» (art. 3 cpv. 1). Lo scopo della protezione è di conservare intatti gli oggetti (qualsiasi deroga a tale principio costituisce una violazione alla norma costituzionale summenzionata) e, eventualmente di rigenerarli (art. 4). Enumerazione dettagliata dei provvedimenti di protezione e di manutenzione che i Cantoni devono adottare (art. 5 cpv. 1 per la protezione degli oggetti, cpv. 2 per la protezione delle zone cuscinetto). I Cantoni sono tenuti ad impedire qualsiasi nuovo pregiudizio agli oggetti protetti prima di adottare i provvedimenti di protezione e di manutenzione definitivi (art. 7 intitolato «protezione transitoria»). Devono inoltre vigilare, ogni qualvolta necessario, «al riassetto degli oggetti danneggiati» (art. 8). Qualora, in virtù della legislazione speciale applicabile, la competenza esecutiva spetta a un servizio federale, quest’ultimo è tenuto ad adempiere obblighi analoghi (art. 9). Ordinanza del 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi), RS 451.33 La struttura e il contenuto dell’ordinanza corrispondono in ampia misura a quelli dell’ordinanza sulle torbiere alte senza differenze degne di rilievo. Ordinanza del 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali d’importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali), RS 451.31 Anche in questo caso l’ordinanza è articolata alla stregua dell’ordinanza sulle torbiere alte. Lo scopo perseguito, ovvero la conservazione degli oggetti intatti (art. 4 cpv. 1), comprende anche «la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali». Contrariamente ai biotopi palustri, è prevista una deroga allo scopo di protezione unicamente per «progetti direttamente legati all’ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell’acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante d’importanza nazionale». Chi ottiene tale deroga è obbligato ad «adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione» (art. 4 cpv. 2). Ordinanza del 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA), RS 451.34 L’OSRA si applica agli «oggetti fissi» (art. 2) – ossia gli specchi d’acqua idonei alla riproduzione, le superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale nonché gli spazi vitali per l’attività terrestre e i corridoi di transito degli anfibi – e agli «oggetti mobili» (art. 3). Questi ultimi comprendono «zone di estrazione di materie prime, in particolare cave di ghiaia e d’argilla nonché cave di pietra, con specchi 50 d’acqua idonei alla riproduzione, che nel corso del tempo possono essere spostati» (art. 3 cpv. 1). Il contenuto dell’OSRA ricalca quello dell’ordinanza sulle torbiere alte. Per quanto riguarda invece la possibilità di deroga allo scopo di protezione (ossia conservare intatti gli oggetti), l’OSRA corrisponde nella sostanza – ma non nella formulazione – alla regolamentazione dell’ordinanza sulle zone golenali. Ordinanza del 1° maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (Ordinanza sulle zone palustri), RS 451.35 Struttura e contenuto essenzialmente analoghi all'ordinanza sulle torbiere alte e all’ordinanza sulle paludi. La particolarità dell’ordinanza è di precisare i limiti delle utilizzazioni possibili secondo l’art. 23d LPN (art. 5 cpv. 2). In particolare, sono escluse le utilizzazioni che danneggiano gli elementi caratteristici delle zone palustri (divieto valido anche per l’utilizzazione agricola). Inoltre, le costruzioni e gli impianti che non servono né alla manutenzione dei biotopi, né al mantenimento dell’insediamento tipico possono essere eretti o ampliati solo se hanno un’importanza nazionale, sono di ubicazione strettamente vincolata e «non contraddicono gli obiettivi della protezione» (cfr. per i dettagli art. 5 cpv. 2 lett. c – e ). Rapporto tra inventari federali e pianificazione del territorio Poiché ognuna delle ordinanze summenzionate si propone di proteggere i biotopi, i Cantoni (e ovviamente anche i Comuni) sono tenuti a definire i relativi oggetti come zone protette anche nei piani di utilizzazione del territorio (art. 17 cpv. 1 LPT). 14.4 Legislazione sulla caccia In questa sede non si considera la caccia in quanto tale, ma si tiene conto del contributo importante della legislazione venatoria ai fini della protezione della natura. Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP), RS 922.0 La legge mira (tra l’altro) a conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico e a proteggere le specie animali minacciate (art. 1 cpv. 1). Protezione degli uccelli, dei predatori, degli artiodattili, dei leporidi e dei castori, delle marmotte e degli scoiattoli (art. 7 in combinato disposto con l’art. 2). Elenco delle specie cacciabili e dei rispettivi periodi di protezione (art. 5). Obbligo di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di animali di specie protette; altre autorizzazioni obbligatorie per garantire la protezione delle specie (art. 9 e 10). Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli e bandite di caccia (art. 11 cpv. 1). Il compito di delimitare «riserve per uccelli 51 acquatici e di passo d’importanza nazionale» (art. 11 cpv. 1) è funzionale all’esecuzione della pertinente convenzione multilaterale (Convenzione di Ramsar, cfr. cap. 33.6). Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia OCP), RS 922.01 Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia (art. 1 segg.). Divieto di commerciare animali protetti e altre misure a tutela degli animali protetti (art. 4 segg.). Disposizioni esecutive del DFI relative all’art. 4 cpv. 4: ordinanza del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi, RS 922.27. Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM), RS 922.32 Elenco delle riserve di uccelli acquatici e migratori d’importanza internazionale e nazionale (art. 2 cpv. 1 e allegato 1); l’inventario degli oggetti protetti (allegato 2) è pubblicato separatamente (art. 2 cpv. 2 e 3). Obbligo per i Cantoni di prendere in considerazione le riserve di uccelli acquatici e migratori durante l’elaborazione dei piani direttori e dei piani di utilizzazione (art. 6 cpv. 2). Divieto di caccia e altre disposizioni di tutela, tra cui l’obbligo di ottenere un’autorizzazione cantonale per gare sportive o altre manifestazioni collettive nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori (art. 5). Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF), RS 922.31 L’OBAF contiene in larga misura disposizioni comparabili a quelle dell’ORUAM. Scopo: delimitare bandite federali che servono alla protezione e alla conservazione di specie rare e minacciate di mammiferi e di uccelli selvatici, nonché dei loro biotopi e alla conservazione di effettivi sani, in numero adeguato alle circostanze locali, di specie cacciabili (art. 1). Le disposizioni di tutela (art. 5) sanciscono, oltre al divieto di caccia generale, il divieto di piantare tende o campeggiare, il divieto di sciare fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati e il divieto di circolare su strade alpestri e forestali. L’art. 6, intitolato «protezione dei biotopi», recita: «nell’adempimento dei loro compiti Confederazione e Cantoni provvedono affinché gli scopi protettivi delle bandite non siano compromessi da sfruttamenti ad essi contrari. Se, nel singolo caso, vi sono altri interessi, si deciderà soppesando gli interessi in presenza» (cpv. 1; gli altri capoversi trattano delle varie misure, in particolare nel settore della pianificazione del territorio). 52 14.5 Altri atti legislativi che tutelano la natura e il paesaggio Ordinanza del 19 agosto 1981 sulla conservazione delle specie (OCS), RS 453 L’OCS contempla le disposizioni organizzative necessarie all’applicazione della Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (cfr. cap. 10), in particolare: obbligo di ottenere un’autorizzazione per l’importazione, l’esportazione e la riesportazione attraverso la linea doganale; controlli al confine. Legge federale del 19 dicembre 1980 sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (Legge sul parco nazionale), RS 454 La legge definisce il Parco nazionale svizzero (istituito nel 1914) in quanto riserva naturale accessibile al pubblico nei limiti fissati dal regolamento del parco (emanato dal Cantone dei Grigioni); contiene inoltre disposizioni relative all’organizzazione. Decreto federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali, RS 451.51 La validità di questo decreto, fissata inizialmente fino al 31 luglio 2001, è stata prorogata fino al 31 luglio 2011. 14.6 Rimandi Protezione dei pesci e dei gamberi Ö cap. 13.7 Protezione della natura e del paesaggio in relazione ai seguenti ambiti: protezione e sfruttamento delle acque Ö cap. 13.1, 13.5 e 13.6 foreste Ö cap. 15.1 pianificazione del territorio Ö cap. 16.1 agricoltura Ö cap. 17.1 trasporti Ö cap. 19.3, Ö cap. 20.2, Ö cap. 21.1 e 21.4, Ö cap. 22.1, Ö cap. 23.1 linee ad alta tensione Ö cap. 24.3 impianti di trasporto in condotta Ö cap. 26.1 diritto d’espropriazione Öcap. 26.4 Cfr. anche la concezione «Paesaggio svizzero», Berna 1998. La concezione è un documento elaborato dall’UFAFP in collaborazione con altri Uffici federali ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LPT, in virtù del quale la Confederazione «definisce le concezioni e i piani settoriali necessari» per «poter adempiere i suoi compiti d’incidenza territoriale». Con decisione del 19 dicembre 1997, il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi della concezione dichiarandoli vincolanti e ha incaricato l’Amministrazione federale di metterli in pratica. 53 15. Foreste 15.1 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo), RS 921.0 Tra gli scopi della LFo vi sono: garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica, proteggere la foresta come ambiente naturale di vita e garantire che possa svolgere le sue funzioni, in particolare quelle protettive, sociali ed economiche (art. 1). Divieto generale di dissodamento; deroghe sottoposte a condizioni molto restrittive, tra cui quelle della pianificazione del territorio, della protezione dell’ambiente e della protezione della natura e del paesaggio (art. 5). Obbligo di compensare in natura ogni dissodamento (art. 7). Protezione da pregiudizi di altra natura: i veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali (art. 15), divieto delle utilizzazioni nocive (art. 16), divieto generale di usare sostanze pericolose per l’ambiente nella foresta (art. 18). Utilizzazione di metodi rispettosi della natura nelle misure di protezione contro le catastrofi naturali (art. 19). Principi di gestione della foresta: principio di continuità, selvicoltura naturalistica, protezione della natura e del paesaggio (art. 20 cpv. 1 e 2), divieto di taglio raso (art. 22), ripopolamento di radure (art. 23). Possibilità di rinunciare del tutto o in parte allo sfruttamento della foresta per ragioni di natura ecologica e paesistica, creazione di riserve forestali (art. 20 cpv. 3 e 4). 15.2 Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo), RS 921.01 L’ordinanza concretizza la LFo, in particolare per quanto riguarda la definizione di foresta (art. 1 segg.), l’autorizzazione di dissodamento e il compenso in natura (art. 4 segg.), la circolazione di veicoli a motore nella foresta (art. 13) e l’autorizzazione di utilizzare in foresta sostanze pericolose per l’ambiente (art. 25 segg.). Prescrizioni dettagliate in materia di sussidi federali, tenuto conto dei criteri ecologici (art. 39 cpv. 1, art. 56 cpv. 1). 15.3 Rimandi Associazioni forestali rare considerate oggetti da proteggere (protezione della natura) Ö cap. 14.1; in particolare protezione dei boschi golenali Ö cap. 14.3 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina Ö art. 12 LCP 54 Per quanto riguarda la prevenzione o il contenimento dei danni causati da organismi nocivi alle foreste è determinante l’ordinanza sulla protezione dei vegetali menzionata al cap. 17.5 in fine. 16. Pianificazione del territorio 16.1 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT), RS 700 Le misure di pianificazione del territorio mirano tra l’altro a sostenere le iniziative adottate per proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a). «Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre […] «integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti», «conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi» e «permettere che il bosco adempia le sue funzioni» (art. 3 cpv. 2). Altri principi pianificatori (art. 3 cpv. 3) prevedono l’obbligo di ripartire razionalmente i luoghi destinati all’abitazione e al lavoro e renderli sufficientemente accessibili con una rete viaria pubblica, di preservare quanto possibile i luoghi destinati all’abitazione da immissioni nocive o moleste e di inserire negli insediamenti «molti spazi verdi e alberati». Uno degli obiettivi dei piani direttori è di stabilire quali territori sono «di particolare bellezza o valore, importanti ai fini della ricreazione o quali basi naturali della vita» (art. 6 cpv. 2 lett. b). I piani d’utilizzazione hanno come obiettivo la delimitazione di zone protette, in particolare i corsi d’acqua, i laghi e le loro rive, i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale, e i biotopi per gli animali e i vegetali degni di protezione (art. 17 cpv. 1). Le zone agricole non servono solo a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, ma anche a salvaguardare il paesaggio e ad assicurare la compensazione ecologica (art. 16 cpv. 1). L’obiettivo fondamentale della pianificazione territoriale sancito dalla Costituzione – ovvero impedire lo sviluppo territoriale disordinato (cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.) – si traduce con un divieto di massima di costruire edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT); sono possibili deroghe unicamente per gli edifici e gli impianti la cui destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile e se non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24). Tale divieto è tuttavia stato relativizzato dalla revisione della LPT del 1998: nelle zone agricole è ora permesso costruire grandi capannoni per l’allevamento di maiali o pollame e serre per la coltivazione fuori suolo («hors-sol»), sempre che siano situati in un territorio che il Cantone ha destinato 55 a utilizzazioni indipendenti dal suolo mediante procedura di pianificazione (art. 16a cpv. 3). «I lavori di trasformazione degli edifici e impianti esistenti per installare un’azienda accessoria affine non agricola possono essere autorizzati se l’azienda agricola non può sussistere senza una fonte di reddito supplementare» (art. 24 cpv. 1). Se le condizioni sono adempiute, il diritto cantonale può autorizzare un’utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli di «edifici abitativi agricoli conservati nella loro sostanza» (art. 24d cpv. 1) e anche – sempre alle condizioni previste dalla legge –«il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione» (art. 24d cpv. 2). 16.2 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT), RS 700.1 Quando pianificano le attività d’incidenza territoriale, le autorità esaminano in particolare «quali alternative e varianti entrano in considerazione» (art. 2 cpv. 1 lett. b) e «quali possibilità sono date di utilizzare il suolo in modo misurato e riguardoso dell’ambiente» (lett. d). A ciò si aggiunge l’obbligo di ponderazione degli interessi in causa (art. 3). L’ordinanza prevede inoltre disposizioni dettagliate in merito alla «conformità alla zona agricola» (art. 34 segg.) e alle condizioni che reggono le «eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili» (art. 39 segg.). Lo scopo perseguito è di lottare contro lo sviluppo disordinato del territorio rurale (come prima della revisione della LPT del 1998). L’OPT prevede una sorta di esame dell’impatto sull’ambiente dei piani di utilizzazione: «L’autorità [generalmente comunale] che emana i piani di utilizzazione informa l’autorità cantonale […] su come i piani di utilizzazione tengono conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio (art. 1 e 3 LPT), […] dei piani settoriali e delle concezioni della Confederazione (art. 13 LPT), del piano direttore (art. 8 LPT) e delle esigenze poste dall’ulteriore diritto federale, in particolare dalla legislazione sulla protezione dell’ambiente» (art. 47 cpv. 1 OPT). Questa disposizione implica che l’autorità cantonale è autorizzata a respingere un piano d’utilizzazione se non è conforme alla legislazione ambientale. 16.3 Rimandi Obbligo di armonizzare la pianificazione cantonale (e quindi anche comunale) con gli oggetti protetti definiti dalla Confederazione Ö cap. 14.3 in fine (paludi, zone golenali, siti di riproduzione di anfibi), Ö cap. 14.4 (riserve d’uccelli acquatici e migratori, bandite di caccia) Obbligo di tener conto, nei piani di utilizzazione, dei settori di protezione delle acque, come pure delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee Ö artt. 19 – 21 LPAc Pianificazione delle zone, urbanizzazione e permessi di costruzione (per edifici destinati ad usi meno sensibili al rumore) in funzione del livello di rumore Ö art. 24 e art. 22 LPAmb, Ö artt. 29 – 31 OIF 56 Limitazioni alla delimitazione di nuove zone edificabili in funzione dell’esposizione a radiazioni non ionizzanti Ö cap. 4.2 Esigenze in materia di isolamento acustico degli edifici Ö art. 20 e art. 21 LPAmb, Ö art. 10 OIF (provvedimenti di isolamento acustico su edifici esistenti contro le emissioni foniche di impianti fissi nuovi o modificati), art. 15 OIF (provvedimenti di isolamento acustico su edifici esistenti contro le emissioni foniche di impianti esistenti) e art. 32 OIF (esigenze di isolamento acustico per i nuovi edifici) Differenziazione delle esigenze di isolamento acustico secondo criteri di pianificazione territoriale Ö art. 43 seg. OIF e valori limite d’esposizione che figurano negli allegati OIF 17. Agricoltura 17.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr), RS 910.1 Scopi Art. 1 (definizione dello scopo): «La Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a: a. garantire l’approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi esistenziali naturali; c. aver cura del paesaggio rurale; d. garantire un’occupazione decentralizzata del territorio». L’art. 7 (recante il titolo «Principio») prevede che la Confederazione stabilisca le condizioni quadro in modo da consentire (segnatamente) all’agricoltura di produrre in modo sostenibile. Orientamento strutturale dell’economia zootecnica Il Consiglio federale è autorizzato a fissare per ogni azienda effettivi massimi per le singole specie di animali da reddito; in caso di superamento degli effettivi massimi, i gestori di aziende devono versare una tassa annuale il cui importo è fissato in modo che l’allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio (art. 46 seg., rilevante in modo indiretto per la protezione delle acque). Pagamenti diretti della Confederazione In virtù della disposizione che definisce i principi in materia (art. 70), la Confederazione versa pagamenti diretti generali e contributi ecologici a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. A tal fine devono essere adempiute sei condizioni: congrua detenzione degli animali da reddito, bilancio di concimazione equilibrato, quota adeguata di superfici di compensazione ecologica, avvicendamento disciplinato delle colture, protezione idonea del suolo, selezione e 57 utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle piante. La LAGr subordina il versamento dei pagamenti diretti al rispetto delle disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali relative alla produzione agricola. Pagamenti diretti generali (art. 72 segg.). Categorie: contributi di superficie, contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione, contributi di declività (anche per la coltivazione della vigna). Pagamenti diretti ecologici. Categorie: contributi ecologici, contributi etologici, contributi d’estivazione. I contributi ecologici sono riservati alle «forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente» (art. 76 cpv. 1). Sono previsti contributi anche per le superfici di compensazione che servono a salvaguardare la diversità biologica e per la gestione estensiva di superfici agricole utili (art. 76 cpv. 3 e 4). La Confederazione stabilisce i contributi in modo tale che «sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione ecologica» (art. 76 cpv. 5). I contributi etologici servono a promuovere forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale; i contributi d’estivazione (art. 77) mirano a promuovere la protezione e la cura del paesaggio rurale. Miglioramenti strutturali I contributi e i crediti d’investimento concessi dalla Confederazione a titolo di miglioramento strutturale devono «contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi relativi alla protezione degli animali e alla pianificazione del territorio» (art. 87 cpv. 1 lett. d). Provvedimenti collettivi, quali il riassetto della proprietà fondiaria e le opere globali di urbanizzazione fondiaria, sono sostenuti solo se promuovono la compensazione ecologica e l’interconnessione di biotopi (art. 88 lett. b). Coltivazione delle piante e allevamento di animali La Confederazione può promuovere la coltivazione di piante utili di alto valore ecologico (art. 140). Sono espressamente esclusi contributi per l’allevamento di animali transgenici (art. 142 cpv. 2). Protezione dei vegetali e mezzi di produzione Misure – da precisare per mezzo di un’ordinanza – volte a garantire la protezione contro gli organismi nocivi (art. 149 segg.) e ad evitare l’uso di prodotti ausiliari inadatti tra cui i concimi e i prodotti fitosanitari (art. 158 segg.). Altre prescrizioni della LAgr rilevanti ai fini della protezione ambientale A condizione di rispettare gli impegni internazionali (si pensi in particolare alla legislazione dell’OMC), il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichia- 58 razione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera e ne aumenta i dazi all’importazione (art. 18). La Confederazione può versare contributi per la produzione di piante che possono essere utilizzate quali materie prime al di fuori della produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali (art. 59; qui si fa riferimento principalmente alle piante che possono essere utilizzate come vettori energetici). 17.2 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD), RS 910.13 L’OPD serve all’attuazione delle disposizioni legali relative ai pagamenti diretti. Disciplina le condizioni di versamento dei contributi e precisa i requisiti per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. I contributi ecologici sono concessi per la compensazione ecologica, per la produzione estensiva di cereali e colza, per l’agricoltura biologica e per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (art. 1 cpv. 3). La compensazione ecologica sulla superficie agricola utile comprende i prati sfruttati in modo estensivo, i terreni da strame, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, i maggesi fioriti, i maggesi da rotazione, le fasce di colture estensive in campicoltura e gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 40). Poiché i contributi concessi a tale titolo mirano anche a promuovere l’attuazione delle prescrizioni sulla protezione dei biotopi, ai sensi dell’art. 18 e segg. della LPN, l’OPD (art. 41) prevede anche disposizioni per evitare di versare contributi in doppio (contributi fondati sulla legislazione ambientale e su quella agricola). Avvertenza: l’OPD ha per oggetto il versamento di contributi annuali. Parallelamente vanno considerate, in virtù delle summenzionate prescrizioni della LPN, indennità uniche destinate a compensare la rinuncia all’utilizzazione intensiva. 17.3 Ordinanza del 29 marzo 2000 concernente i contributi d’estivazione (Ordinanza sui contributi d’estivazione (OCEst), RS 910.133 Requisiti che devono adempiere le aziende d’estivazione, le aziende pastorizie e le aziende con pascoli comunitari (art. 10): gestione rispettosa dell’ambiente in generale, tutela delle superfici su cui non possono pascolare gli animali, concimazione dei pascoli che favorisce una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché un’utilizzazione moderata e graduata, utilizzazione limitata di foraggio grezzo che non proviene dall’alpe e di erbicidi. 59 17.4 Ordinanza del 4 aprile 2001 sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE), RS 910.14 L’OQE disciplina il versamento di contributi per la qualità ecologica destinati alle superfici di compensazione che rispondono alle esigenze di qualità ecologica (art. 3) e di contributi per l’interconnessione di superfici di compensazione ecologica (art. 4). Prescrizioni relative alla gestione e esigenze minime in materia di qualità per i prati sfruttati in modo estensivo, i prati sfruttati in modo poco intensivo e i terreni da strame come pure le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi e gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi (allegato 1). 17.5 Altre ordinanze in materia di agricoltura Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax), RS 916.344 L’OEmax contiene le disposizioni esecutive degli art. 46 seg. LAgr, relativi all’orientamento strutturale nell’economia zootecnica e alla relativa tassa. Ordinanza dell’UFAG del 29 marzo 2000 concernente la gestione di aziende d’estivazione, RS 910.133.2 Requisiti relativi al piano di gestione (art. 1) e descrizione più dettagliata delle superfici su cui non possono pascolare animali (art. 2). Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), RS 910.18 Precisa i requisiti in materia di produzione agricola biologica e i requisiti applicati alla designazione «ecologico» o «biologico» (ad es. «latte bio»). Ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, RS 910.181 L’ordinanza stabilisce i prodotti fitosanitari, i concimi, gli ingredienti e le sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzati nell’agricoltura biologica. Elenca inoltre i Paesi i cui prodotti possono essere commercializzati con la designazione prevista per l’agricoltura biologica, sempre che soddisfino le necessarie specificazioni. Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt), RS 913.1 Nel caso di bonifiche fondiarie (prima chiamate «miglioramenti del suolo») sono concessi contributi federali per «provvedimenti per la conservazione e il miglioramento della struttura e del bilancio idrico del suolo», per «provvedimenti di ripristino e di sostituzione conformemente all’art. 18 cpv. 1ter LPN», per «ulteriori provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l’adempi- 60 mento di altre esigenze della legislazione in materia di protezione dell’ambiente […], in particolare il promovimento della compensazione ecologica, la costruzione o la sostituzione di muri a secco e la creazione di reticoli di biotopi» e per il «ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua» (art. 14). Le aliquote massime di contributo possono essere (leggermente) aumentate per le bonifiche fondiarie «con speciali provvedimenti ecologici» (art. 17). Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi), RS 916.151 L’ordinanza disciplina i requisiti legali applicati alla produzione e alla commercializzazione delle sementi e delle altre «parti di pianta» destinate alla moltiplicazione. Ordinanza del 23 giugno 1999 concernente l’omologazione dei prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari), RS 916.161 Obbligo di autorizzazione (con determinate deroghe) per i prodotti fitosanitari. L’autorità competente rilascia un’autorizzazione per un prodotto fitosanitario segnatamente se il prodotto, utilizzato conformemente alle prescrizioni, non provoca effetti collaterali dannosi inammissibili e non costituisce un pericolo né per l’ambiente né per l’essere umano (art. 4 cpv. 1 lett. b). In un’ottica di protezione dell’ambiente, l’ordinanza sui prodotti fitosanitari disciplina anche la messa in commercio di organismi patogeni non geneticamente modificati, utilizzati in agricoltura come prodotti fitosanitari; in questo caso non si applica l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (cfr. cap. 6.2; art. 2 cpv. 4 OEDA). Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon), RS 916.171 La struttura e il contenuto dell’ordinanza corrispondono essenzialmente a quelli dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari. Ordinanza del 26 maggio 1999 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali), RS 916.307 Gli alimenti per animali e le loro materie prime sono sottoposti a un controllo al fine di tutelare gli animali e l’ambiente (art. 2 in combinato disposto con l’art. 3 cpv. 1). Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni sono analoghe a quelle fissate dall’ordinanza sui prodotti fitosanitari e dall’ordinanza sui concimi. Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (OPV), RS 916.20 L’OPV si prefigge di «proteggere le piante agricole coltivate, gli alberi e gli arbusti forestali, le piante ornamentali e le piante selvatiche minacciate contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi» e di «proteggere le colture del settore agricolo e dell’orticoltura produttrice contro altri organismi nocivi» (art. 1 cpv. 1). 61 17.6 Rimandi Obbligo, per chi utilizza sostanze pericolose per l’ambiente, di provvedere affinché esse non possano mettere in pericolo l’ambiente (dovere di diligenza) Ö art. 9 seg. Osost Requisiti relativi alla composizione e all’impiego di prodotti fitosanitari Ö allegato 4.3 Osost di concimi Ö allegato 4.5 Osost 18. Percorsi pedonali e sentieri 18.1 Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS), RS 704 La LPS mira a garantire reti comunicanti di percorsi pedonali e sentieri e disciplina la pianificazione, la sistemazione e il mantenimento di reti comunicanti di percorsi pedonali e sentieri. I percorsi pedonali e sentieri possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti (art. 7). Gli interessi dell’agricoltura, dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio devono essere considerati (art. 9). 18.2 Ordinanza del 26 novembre 1986 sui percorsi pedonali ed i sentieri (OPS), RS 704.1 Disposizioni esecutive della legge omonima (LPS), in particolare in merito alla qualità e alla segnaletica dei sentieri. 19. Circolazione stradale 19.1 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), RS 741.01 Le prescrizioni tecniche sui veicoli a motore – da precisare in un’ordinanza – mirano segnatamente a prevenire il rumore e l’inquinamento atmosferico (art. 8). Obbligo di esame del tipo per i veicoli a motore (art. 12, disciplina anche la pubblicazione dei valori misurati [emissioni di gas di scarico, emissioni foniche, consumo di carburante]. Esame iniziale singolo e periodico dei veicoli (art. 13). Disciplinamento quadro per le disposizioni d’attuazione a livello di ordinanza relative alle dimensioni e al peso massimi dei veicoli a motore e dei rimorchi (art. 9). Il 62 Consiglio federale può in particolare fissare «il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli rispettivamente a 40 tonnellate e a 44 tonnellate nel traffico combinato» (art. 9 cpv. 1 della versione dell’8 ottobre 1999, in vigore dal 1° gennaio 2001; precedentemente vigeva il limite massimo di 28 tonnellate). «I Cantoni effettuano i controlli stradali degli autoveicoli pesanti conformemente all’obiettivo della legge dell’8 ottobre 1999 sul trasferimento del traffico (cfr. cap. 19.5) e in funzione del maggior rischio» (art. 53a cpv. 3). Prescrizioni che disciplinano l’utilizzo dei veicoli: obbligo generale per i conducenti di astenersi da qualsiasi molestia evitabile, in particolare rumore o gas di scarico, e divieto di usare altoparlanti sui veicoli a motore (art. 42). Divieto per i veicoli a motore di usare strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione anche in assenza di segnaletica esplicita (art. 43 cpv. 1, applicabile segnatamente alle strade pedonali e ai sentieri). La LCStr (art. 2 cpv. 2) sancisce il divieto di circolazione notturno (dalle 22.00 alle 05.00) e domenicale per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci. I limiti generali di velocità sono fissati dal Consiglio federale per via di ordinanza (art. 32 cpv. 2); competenza dei Cantoni di ridurre o aumentare la velocità massima stabilita dal Consiglio federale su «determinati tratti di strada» – e non sull’intera rete stradale (art. 32 cpv. 3); nel caso delle strade nazionali la competenza spetta all’Ufficio federale delle strade (art. 2 cpv. 3bis). Lotta al rumore e all’inquinamento atmosferico quale criterio per emanare altre disposizioni locali, segnatamente limitazioni del traffico e particolari regole per il parcheggio nei quartieri residenziali (art. 3 cpv. 4). Divieto di organizzare gare di velocità su circuito con veicoli motorizzati e altre prescrizioni applicabili alle manifestazioni sportive con veicoli a motore (art. 52). La LCStr permette inoltre al Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, di emanare raccomandazioni «in merito alla gestione del traffico motorizzato per garantire la fluidità e la sicurezza del traffico e realizzare gli obiettivi della legge […] sul trasferimento del traffico»; se necessario, il Consiglio federale può ordinare misure di gestione del traffico (art. 53a, cpv. 1). 19.2 Ordinanze d’esecuzione della legge sulla circolazione stradale Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), RS 741.41 L’OETV contiene segnatamente disposizioni esecutive relative agli artt. 8, 9, 12 e 13 LCStr. Da rilevare in particolare: silenziatore (art. 53), valori limite delle emissioni sonore per varie categorie di veicoli a motore (allegato 6), manutenzione del sistema antinquinamento e controlli successivi, inclusi i controlli dei catalizzatori (art. 35 seg.). 63 Le procedure internazionali ed estere di approvazione del tipo sono riconosciute sempre che siano conformi alle direttive CE menzionate dall’allegato 2. Ciò significa che i valori limite di emissione per i veicoli a motore, fissati a livello comunitario, sono recepiti nel diritto svizzero. Per questo motivo, l’allegato 5, che definisce valori limite di emissione per il fumo, i gas di scarico e l’evaporazione dei motori ad accensione comandata o ad accensione per compressione (incluse le procedure di misurazione), rinvia direttamente alle direttive CE o ai regolamenti ECE pertinenti. Ordinanza del 22 ottobre 1986 sull’emissione di gas di scarico degli autoveicoli leggeri (OEA 1), RS 741.435.1 – Ordinanza del 22 ottobre 1986 sull’emissione di gas di scarico dei motocicli (OEA 3), RS 741.435.3 – Ordinanza del 22 ottobre 1986 sull’emissione di gas di scarico dei ciclomotori (OEA 4), RS 741.435.4 Queste tre ordinanze definiscono i valori limite di emissione applicabili alle categorie di veicoli corrispondenti. Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC), RS 741.11 Velocità massime generali (art. 4a [limite di 50 / 80 / 100 / 120 km/h]) e limiti di velocità per determinate categorie di veicoli (art. 5). Concretizzazione dell’obbligo legale di astenersi dal causare rumori evitabili. In particolare è vietato, specialmente «nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte», far girare il motore di veicoli fermi, effettuare giri inutili nelle località, sbattere le portiere e il portabagagli, disturbare con apparecchi radio e altri apparecchi (art. 33). I veicoli a motore «devono essere tenuti e usati in modo che non sviluppino fumo evitabile» (art. 34 cpv. 1). Obbligo di spegnere il motore anche durante brevi fermate «se ciò non ritarda la partenza» (art. 34 cpv. 2), il che significa in particolare che bisogna spegnere il motore quando si è in sosta a un semaforo rosso. Obbligo per i detentori di veicoli di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 59a). Misure da adottare in caso di guasti e incidenti, in particolare quando sussiste un rischio per corsi d'acqua, laghi o acque sotterranee (art. 54 cpv. 1 e 2). Prescrizioni dettagliate sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore (art. 64 segg. e art. 78 segg. [disposizioni esecutive dell’art. 9 LCStr]). Precisazioni in merito al divieto di circolare la notte e la domenica per i veicoli pesanti (art. 91 segg. [disposizioni esecutive dell’art. 2 cpv. 2 LCStr]). Precisazioni in merito alle manifestazioni sportive (art. 94 seg. [disposizioni esecutive dell’art. 52 LCStr]). 64 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr), RS 741.21 Riguarda (tra l’altro) le deroghe cantonali alle limitazioni generali della velocità su determinati tratti di strada per evitare un carico ambientale eccessivo (art. 108). Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR), RS 741.621 Il testo delle appendici non è pubblicato nella RU o nella RS. Gli estratti sono ottenibili presso l’UFCL. La SDR serve all’attuazione del pertinente accordo internazionale (cfr. cap. 35.2). L’ordinanza disciplina anche le misure di sicurezza per le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne (liquidi nocivi per le acque) e le restrizioni al trasporto di merci pericolose su determinati tratti stradali appositamente segnalati. 19.3 Legge sulle strade nazionali e relative ordinanze d’esecuzione Legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN), RS 725.11 Il tracciato generale e la progettazione delle strade nazionali devono tener conto in particolare degli interessi della pianificazione nazionale e della protezione delle acque, della natura e del paesaggio (art. 5). Gli allineamenti sono determinati anche in funzione dell’igiene delle abitazioni (art. 22). Misure da adottare durante i lavori di costruzione per proteggere i vicini da molestie intollerabili (art. 42 cpv. 1). Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle strade nazionali (OSN), RS 725.111 Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali variano da 15 a 25 m a seconda della classe di strada nazionale considerata (art. 6). Nota: questi valori non bastano a proteggere dal rumore le persone che abitano lungo le strade. In questo caso si applicano l’art. 24 LPAmb e gli artt. 29 – 31 OIF. 19.4 Legge sul traffico pesante e relative ordinanze d’esecuzione Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP), RS 641.81 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) mira a fare in modo che il traffico pesante copra «i costi d’infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività», nella misura in cui esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse (art. 1 cpv. 1). Parallelamente, contribuisce a «migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti» (e a questo titolo va considerata una tassa d’incitamento) e, di conseguenza, ad «incrementare il trasporto delle merci per ferrovia» (art. 1 cpv. 2). La TTPCP ha inoltre la funzione di contenere l’incremento del traffico merci su strada dovuto all’aumento a 40 65 tonnellate del limite di peso per i veicoli pesanti (cfr. Accordo sui trasporti terrestri, cap. 35.5). La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all’estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone ed è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato e ai chilometri percorsi (art. 3 e art. 6). Per determinati veicoli pesanti viene riscossa una tassa forfetaria (eccezioni conformemente all’art. 9). L’impiego dei proventi della tassa (nel 2005 circa 1,2 miliardi di franchi) – di cui un terzo destinato ai Cantoni – è vincolato: finanziamento dei grandi progetti ferroviari (principalmente NFTA e Ferrovia 2000) e compensazione dei costi non coperti del traffico stradale (art. 19). Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP), RS 641.811 Oltre alle competenze in materia di esecuzione (art. 5), l’OTTP disciplina i dettagli della riscossione della tassa commisurata alle prestazioni e della tassa forfetaria (art. 15 segg., art. 30 segg.). Nel primo caso, la tassa è calcolata in base alle tonnellate-chilometro e alla categoria fiscale corrispondente in base al livello delle emissioni (art. 13 seg.). Per i mezzi di trasporto pubblici e il traffico merci combinato non accompagnato si applicano invece disposizioni speciali (art. 7 segg.). 19.5 Legge federale dell' 8 ottobre 1999 concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico), RS 740.1 La legge poggia sul disposto dell’art. 84 cpv. 2 Cost. (iniziativa delle Alpi), secondo il quale «il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia». «Al fine di proteggere la regione alpina, la Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, le ferrovie e i suoi partner europei, a trasferire gradualmente su ferrovia il traffico merci pesante attraverso le Alpi» (art. 1 cpv. 1). «Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi rimanente sulle strade di transito nella regione alpina, l’obiettivo da conseguire quanto prima, ma al più tardi entro due anni dall’apertura della galleria di base del Lötschberg è di 650 000 viaggi annui» (art. 1 cpv. 2). Tra i mezzi adottati per raggiungere tale obiettivo figurano «principalmente» (art. 2 cpv. 1) la TTPCP (cfr. cap. 19.4), la costruzione della NFTA (cfr. cap. 21.3) e l’attuazione dell’Accordo sui trasporti terrestri (cfr. cap. 35.5). Le altre disposizioni legali specificano le misure di accompagnamento che il Consiglio federale deve adottare (cfr. anche il messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5092, pag. 5248 [cap. 262]). 66 19.6 Legge federale del 17 giugno 1994 concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS), RS 725.14 Legge d’attuazione dell’art. 84 cpv. 3 Cost. (iniziativa delle Alpi), secondo cui «la capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata». Stabilisce le strade di transito nella regione alpina (principalmente: San Bernardino, San Gottardo, Sempione, Gran S. Bernardo) e specifica quali interventi infrastrutturali sono vietati. 19.7 Rimandi Criteri che disciplinano le limitazioni delle emissioni dei veicoli a motore Ö art. 4 LPAmb, Ö art. 17 OIAt, Ö art. 3 OIF Strade considerate impianti fissi ai sensi dell’OIF (art. 2 cpv. 1), conseguenze a livello di protezione dal rumore Ö art. 7 segg. e art. 13 segg. nonché allegato 3 OIF (valori limite d’esposizione al rumore del traffico stradale) Strade considerate infrastrutture per i trasporti ai sensi dell’OIAt (art. 2 cpv. 3), conseguenze a livello di misure di regolazione del traffico per tutelare l’igiene dell’aria Ö art. 18 e art. 31 segg. OIAt Esigenze applicabili ai motori a benzina e al carburante diesel Ö allegato 5 OIAt Tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento Ö OBDZ (cfr. cap. 2.3) 20. Aviazione 20.1 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA), RS 748.0 La LNA annovera la lotta al rumore e all’inquinamento atmosferico e la protezione della natura tra gli obiettivi da perseguire per mezzo di ordinanze d’esecuzione emanate dal Consiglio federale (art. 12; cfr. anche art. 58). Vieta i voli a velocità supersoniche nello spazio aereo svizzero (art. 14 cpv. 1) e autorizza il Consiglio federale a limitare il numero di idroscali (art. 36 cpv. 2, aggiunto nel 1999 quale controproposta indiretta a un’iniziativa popolare). La LNA e le sue ordinanze d’esecuzione non sono applicabili all’aviazione militare (cfr. art. 106), mentre la LPAmb e le pertinenti ordinanze d’esecuzione – in particolare l’OIF – si applicano anche agli aerodromi militari (che rientrano negli impianti ai sensi dell’art. 7 cpv. 7 LPAmb). Infrastruttura Per l’esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d’esercizio rilasciata dal Dipartimento. Per l’esercizio 67 di tutti gli altri aerodromi (campi d’aviazione) occorre un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (art. 36a cpv. 1 e art. 36b cpv. 1). Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderatamente all’esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un’approvazione dei piani. L’autorità competente per l’approvazione dei piani è il DATEC per gli aeroporti e l’UFAC per i campi d’aviazione (art. 37 cpv. 1 e 2). «Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale» ai sensi dell’art. 13 della legge sulla pianificazione del territorio (art. 37 cpv. 5 [Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica]). Regolamento d’esercizio I gestori degli aerodromi sono tenuti ad adottare un regolamento d’esercizio che dev’essere approvato dall’UFAC. Il regolamento stabilisce tra l’altro le procedure d’avvicinamento e di decollo, che sono tra i fattori principali dell’esposizione al rumore della popolazione (art. 36c cpv. 2 lett. b). Traffico aereo commerciale Le imprese di trasporto aereo devono ottenere un’autorizzazione d’esercizio (art. 27). Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione: se l’impresa ha sede in Svizzera, deve provare che è in grado di «garantire un esercizio il più ecologico possibile» e che «impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente» (art. 27 cpv. 2 lett. b ed e). Se invece l’impresa ha sede all’estero, deve soddisfare solo i requisiti per un «esercizio nei limiti del possibile rispettoso dell’ambiente, secondo i requisiti minimi concordati internazionalmente» (art. 29 cpv. 2 lett. a). Atterraggi al di fuori degli aerodromi Limitazioni generali di atterraggio al di fuori degli aerodromi su misura per gli elicotteri (art. 8 cpv. 1 e 2). Regole particolari per gli atterraggi esterni in montagna (al di sopra di 1100 m di altitudine): limitazione alle aree d’atterraggio stabilite dal DATEC d’intesa con il DDPS e le autorità cantonali competenti (art. 8 cpv. 3). Il numero delle aree d’atterraggio va limitato e vanno previste «zone di silenzio» (art. 8 cpv. 4). Attualmente, vi sono 43 aree d’atterraggio in montagna, di cui 15 nel perimetro di una zona protetta d’importanza nazionale (cfr. cap. 14.1 e 14.3) che totalizzano circa la metà delle aree di atterraggio in montagna. Il numero massimo di queste aree è fissato a 48 (secondo l'art. 54 cpv. 3 dell'ordinanza sull’infrastruttura aeronautica menzionata qui di seguito). 68 20.2 Ordinanze d’esecuzione della legge sulla navigazione aerea Ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA), RS 748.131.1 L’OSIA contiene precisazioni sulla concessione d’esercizio (aeroporti) e sull’autorizzazione d’esercizio (campi d’aviazione). Quest’ultima, di durata illimitata, può essere modificata o revocata se l’esercizio non è più compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente (art. 22 cpv. 1 lett. c). Il piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (art. 3a) ha segnatamente la funzione di definire gli elementi fondamentali in materia di protezione ambientale in vista della decisione sul rilascio della concessione o dell’autorizzazione d’esercizio (art. 10 cpv. 1 e art. 17 cpv. 1), fissare le condizioni d’approvazione dei piani per nuovi impianti d’aerodromo o per la trasformazione di impianti esistenti (art. 27d cpv. 1 lett. a) e le condizioni d'approvazione del regolamento d'esercizio (art. 25 cpv. 1 lett. a). Il piano settoriale è di competenza del Consiglio federale (gestione del dossier a cura dell'UFAC) e si articola essenzialmente in una parte generale (definita nell'ottobre 2000) e in una serie di schede di coordinamento specifiche (che si sono aggiunte ulteriormente). La scheda di coordinamento per l’aeroporto di Zurigo non è ancora stata completata (ultimo aggiornamento: inizio 2005). Tra gli altri requisiti per l’approvazione del regolamento d’esercizio (e le sue modifiche sostanziali) figura l’adempimento delle «esigenze della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio» (art. 25 cpv. 1 lett. c). Lo stesso vale per l’approvazione dei piani (art. 27d cpv. 1 lett. b). (Cfr. anche l’art. 24 lett. b e l’art. 27a cpv. 1 lett. d relativi ai requisiti che deve soddisfare il rapporto sull’impatto dell’ambiente e l’art. 27e cpv. 1 lett. b relativo alle condizioni e agli oneri in materia di esigenze legate all’approvazione dei piani.) Il regolamento d’esercizio è approvato se sono disponibili i dati necessari all’allestimento di un catasto d’esposizione al rumore (cfr. cap. 3.2 in fine). Per quanto riguarda gli aeroporti nazionali (Ginevra e Zurigo), l’OSIA prevede che «in occasione del primo rinnovo della concessione d’esercizio […] devono essere riesaminati tutti i disciplinamenti del regolamento d’esercizio» e «dev’essere effettuato uno studio d’impatto sull’ambiente» (art. 74a OSIA). La concessione per l’aeroporto di Zurigo è stata rinnovata il 31 maggio 2001; al contempo l’UFAC ha approvato il nuovo regolamento d’esercizio. L’EIA completo è però stato effettuato solo nell’ambito della procedura d’approvazione del regolamento d’esercizio ed è stato consegnato all’UFAC il 31 dicembre 2003 per approvazione. La decisione finale non è attesa prima del 2006. Principi formulati in modo generale: lotta al rumore quale criterio per l’assegnazione da parte del servizio del controllo della circolazione aerea delle quote di volo (art. 36); restrizioni temporali applicabili a determinati voli, ad esempio ai voli per il lancio di paracadutisti, integrate nel regolamento d’esercizio (art. 37); esigenze applicabili ai voli di diporto (art. 38). 69 Disposizioni applicabili ai voli notturni: «I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6» (art. 39 cpv. 1). Le limitazioni per i voli commerciali sono meno severe (mosaico di regole e di eccezioni agli art. 39a e 39b). Nel rilasciare le autorizzazioni di atterraggio esterno, ossia fuori dagli aerodromi (art. 50 segg.) bisogna tener conto delle zone abitative e delle esigenze della protezione della natura. Il Dipartimento può prescrivere per determinate categorie di aeromobili «restrizioni d’atterraggio, di decollo e di sorvolo in zone definite con precisione, allo scopo di proteggere la natura» (art. 53 cpv. 2). Ordinanza del 4 maggio 1981 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA), RS 748.121.11 Divieto generale di causare più rumore di quanto inevitabile (art. 10); quote minime di volo (art. 44, art. 49). Obbligo di autorizzazione per i voli di spargimento (art. 13 cpv. 1; cfr. anche art. 46 Osost). Ordinanza del DATEC del 10 gennaio 1996 sulle emissioni di aeromobili (OEA), RS 748.215.3 Campo d’applicazione dell’OEA: aeromobili iscritti nella matricola e aeromobili stranieri stazionati in Svizzera da tempo ed esercitati a partire dalla Svizzera. Valori limite di emissione per varie categorie di aeromobili e limitazione delle emissioni di gas di scarico per i motori a reazione. A tal fine, l'ordinanza rinvia alle norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) che figurano nella Convenzione di Chicago (cfr. cap. 35.7). Ordinanza del 23 febbraio 1994 sulle restrizioni d’esercizio degli aerei a reazione al fine di limitare l’inquinamento atmosferico, RS 748.121.12. Gli aerei a reazione subsonica che non adempiono alle norme della Convenzione di Chicago non sono autorizzati a utilizzare gli aerodromi svizzeri. Gli aerei che adempiono per lo meno alle norme del capitolo 2 della seconda parte del volume I dell'allegato 16 della Convenzione possono utilizzare gli aerodromi svizzeri fino alla scadenza di un termine di 25 anni dopo la loro costruzione, ma non oltre il 31 marzo 2002. Possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali a determinate condizioni. Regolamento di trasporto aereo, del 3 ottobre 1952, RS 748.411 Per quanto attiene al trasporto aereo di merci pericolose il regolamento rimanda alle norme dell'OACI (allegato 18 della Convenzione di Chicago). 20.3 Rimandi Criteri che disciplinano le limitazioni delle emissioni degli aeromobili Ö art. 4 LPAmb, Ö art. 17 OIAt, Ö art. 3 OIF Aerodromi considerati impianti fissi ai sensi dell’OIF (art. 2 cpv. 1), conseguenze a livello di lotta al rumore Ö art. 7 segg. e art. 13 segg. nonché allegato 5 OIF (valori 70 limite d’esposizione al rumore degli aerodromi civili) e allegato 8 (valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi militari) Aerodromi considerati infrastrutture per i trasporti ai sensi dell’OIAt (art. 2 cpv. 3), conseguenze a livello di misure d’esercizio per tutelare l’igiene dell’aria Ö art. 18 e art. 31 segg. OIAt Esigenze relative alla benzina per aerei Ö allegato 5 OIAt 21. Ferrovie 21.1 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr), RS 742.101 Per la costruzione e l’esercizio di infrastrutture ferroviarie occorre una concessione che viene rilasciata dal Consiglio federale. L’esame della domanda di concessione deve segnatamente verificare che «interessi pubblici essenziali, in particolare in materia di pianificazione del territorio, protezione della natura e del paesaggio […] non vi si oppongono» (art. 6 cpv. 1 lett. b). Nell’ambito della revisione in corso della Lferr, le disposizioni summenzionate fanno esplicito riferimento ai requisiti stabiliti nella legislazione sulla protezione dell’ambiente. Gli impianti ferroviari e il materiale rotabile devono «essere costruiti, gestiti, conservati e rinnovati secondo le esigenze del traffico, dell’ambiente e i progressi della tecnica » (art. 17 cpv. 1). Quando si determinano gli allineamenti (che servono ad assicurare la disponibilità dei terreni necessari a tracciati esistenti o futuri), occorre tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 18e cpv. 1 quarto periodo; a questo proposito cfr. anche l’art. 24 LPAmb e gli art. 29 – 31 OIF). 21.2 Legge federale e ordinanza concernenti il risanamento fonico delle ferrovie Legge federale del 24 marzo 2000 concernente il risanamento fonico delle ferrovie, RS 742.144 L’OIF, in vigore dal 1° aprile 1987, prevedeva un termine per il risanamento di 15 anni al massimo, ossia fino al 1° aprile 2002 (cfr. cap. 3.2). Visti i forti ritardi nella pianificazione e la realizzazione dei provvedimenti, i termini sono stati prorogati grazie a questa legge speciale: i provvedimenti tecnici (sui veicoli ferroviari) devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili (sugli impianti ferroviari fissi) e i provvedimenti d’isolamento acustico (sugli edifici esposti al rumore) entro il 31 dicembre 2015. I provvedimenti delle prime due categorie «devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e mo- 71 lesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev’essere protetto mediante provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici» (art. 2 cpv. 3; per i dettagli cfr. art. 10). Ordinanza del 14 novembre 2001 concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF), RS 742.144.1 L’ORFF contempla disposizioni esecutive dettagliate nei seguenti tre settori (titoli dei capitoli 2 – 4): misure per i veicoli ferroviari, misure sugli impianti ferroviari fissi esistenti, misure d’isolamento acustico negli edifici esistenti. Il capitolo 1 («Disposizioni generali») tratta segnatamente della vigilanza sullo sviluppo del rumore, dell’informazione e delle pubbliche relazioni. Le disposizioni dei capitoli 2 e 3 esigono un programma di risanamento nel settore interessato. 21.3 Decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Decreto sul transito alpino), RS 742.104 Uno degli obiettivi del decreto è di proteggere le Alpi da nuove immissioni dannose all’ecologia e di ridurre gli eccessivi carichi ambientali preesistenti (art. 1). Per raggiungere tale scopo e conseguire un esercizio ottimale della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA), si adotteranno «adeguate misure collaterali affinché il transito delle merci attraverso le Alpi avvenga per principio su rotaia» (art. 2). I progetti preliminari devono tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio (art. 11 cpv. 2). L’esame dell’impatto sull’ambiente è richiesto sia per i progetti preliminari (art. 11 cpv. 6) sia per i progetti messi in consultazione (art. 12 cpv. 3). Per quanto attiene alla NFTA cfr. anche cap. 19.5 (legge sul trasferimento del traffico) e cap. 35.4 (accordo sul traffico di transito). 21.4 Ulteriori atti normativi in materia ferroviaria Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr), RS 742.141.1 «Gli interessi della pianificazione del territorio, dell’ecologia e della protezione della natura e del paesaggio devono essere presi in considerazione già all’atto della progettazione» (art. 3 cpv. 1). Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF), RS 742.142.1 In virtù dell’OPAPIF, la domanda d’approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto e, segnatamente, particolari prove che risultano dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio (art. 3 cpv. 1 lett. k). L’ordinanza disci- 72 plina anche il coordinamento delle procedure d’approvazione dei piani e di concessione d’infrastruttura (art. 2). Ordinanza del 29 giugno 1988 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (Ordinanza sul traffico combinato, OTC), RS 742.149 Permette alla Confederazione di accordare contributi per la costruzione di impianti all'estero se ciò può «servire gli interessi della Svizzera in materia di politica dei trasporti e dell'ambiente» (art. 3 cpv. 3; cfr. anche art. 4 cpv. 1 in merito all’ammontare dei contributi). Ordinanza del 3 dicembre 1996 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD), RS 742.401.6 Per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale ed internazionale l’ordinanza rinvia alle norme del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID). Le disposizioni (del diritto svizzero) in deroga al RID sono riportate nell’allegato. L’abbreviazione «RID» sta per «Règlement International concernant le Transport des Marchandises Dangereuses» (Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose). Le relative prescrizioni (che non sono pubblicate né nella RU né nella RS) sono riportate nell’allegato I dell’appendice B della Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (RS 0.742.403.1). Avvertenza: non solo nel decreto sul transito alpino (cfr. cap. 21.3), ma anche nell’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla costruzione di una ferrovia transalpina (RS 742.104.1, art. 17 cpv. 3 lett. k) e nell’ordinanza del 25 novembre 1998 sul rilascio di concessioni per l’infrastruttura ferroviaria (RS 742.121, art. 5 cpv. 2 lett. d) vi sono regole relative all'EIA per i progetti ferroviari. 21.5 Rimandi Criteri che disciplinano le limitazioni delle emissioni dei veicoli ferroviari Ö art. 4 LPAmb, Ö art. 17 OIAt, Ö art. 3 OIF Impianti ferroviari considerati impianti fissi ai sensi dell’OIF (art. 2 cpv. 1), conseguenze a livello di lotta al rumore Ö art. 7 segg. e art. 13 segg. nonché allegato 4 OIF (valori limite d’esposizione al rumore dei treni). Rilascio di concessioni e di autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori mediante ferrovie. In virtù dell’art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV, RS 744.11), le domande di concessione o di autorizzazione devono essere esaminate tenendo conto anche degli interessi della pianificazione del territorio e della protezione ambientale. 73 22. Navigazione 22.1 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI), RS 747.201 Il campo d’applicazione della LNI comprende anche le acque confinarie (art. 1 cpv. 1). Obbligo di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti portuari (art. 8). Le «esigenze della protezione delle acque e dell’ambiente» sono criteri sui quali si basano le prescrizioni tecniche (art. 11). Dovere generale di vigilanza dei conducenti di battelli in relazione alle esigenze della protezione delle acque e dell’ambiente (art. 22). 22.2 Ordinanze sulla navigazione interna Ordinanza dell’8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI), RS 747.201.1 Concretizzazione del dovere legale di precauzione per i conducenti (art. 5 e art. 10 seg.), in particolare l’esigenza di utilizzare olio biodegradabile per i motori con carburante a miscela. Regole particolari per la navigazione in prossimità delle rive (art. 53) e per la pratica dello sci nautico o l’impiego di attrezzature analoghe (art. 54). Divieto di stazionamento nelle zone di vegetazione acquatica (art. 59). Autorizzazione obbligatoria per le manifestazioni nautiche e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (art. 72). Divieto di trasportare merci che possono inquinare le acque (art. 75). Requisiti tecnici applicati ai natanti in generale (art. 107) e requisiti specifici in materia di protezione delle acque (art. 108); valori limite per le emissioni foniche (art. 109); altre prescrizioni che disciplinano la costruzione e l’equipaggiamento dei natanti. Deroghe possibili (art. 163). Ordinanza del 13 dicembre 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot), RS 747.201.3 Certificato d’omologazione obbligatorio relativo ai gas di scarico per i motori dei natanti; valori limite di emissione, procedura di prova e controlli. Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB), RS 747.201.7 «Nella pianificazione, costruzione e manutenzione delle installazioni occorre tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell’ambiente, nonché della protezione della natura e del paesaggio» (art. 6 cpv. 1). 74 22.3 Ordinanza del 13 gennaio 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC), RS 747.223.1 Dovere generale di diligenza dei conducenti (art. 1.03), tenuti ad evitare di causare danni alle rive e di inquinare l’acqua o alterarne le proprietà. È vietato buttare o immettere da navi o impianti galleggianti sostanze che possono inquinare o alterare le acque (art. 1.09). Le navi in servizio non devono produrre rumore, fumo, gas di scarico o odori più di quanto occorra (art. 1.10). Fuori dei porti, degli imbarcaderi e di qualsiasi altra istallazione per la navigazione, le navi non possono stazionare oltre 24 ore (art. 7.01). Divieto di trasporto di sostanze che possono inquinare le acque (art. 8.01). Autorizzazione obbligatoria per le manifestazioni nautiche (art. 11.05). Costruzione ed equipaggiamento delle navi: esigenze in materia di protezione delle acque (art. 13.10); valori limite delle emissioni foniche («rumore massimo ammissibile in servizio») per i motori (art. 13.05); omologazione obbligatoria per i gas di scarico; valori limite di emissione dei gas di scarico, perizie e controlli (art. 13.11a segg. in combinato disposto con l’allegato C). 22.4 Rimandi Criteri che disciplinano le limitazioni delle emissioni dei battelli Ö art. 4 LPAmb, Ö art. 17 OIAt, Ö art. 3 OIF Rilascio di concessioni e di autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori mediante battelli. In virtù dell’art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV, RS 744.11), le domande di concessione o di autorizzazione devono essere esaminate tenendo conto anche degli interessi della pianificazione del territorio e della protezione ambientale. Trasporto di merci pericolose Navigazione interna pubblica Ö Ordinanza del 5 novembre 1986 sul trasporto pubblico (OTP; RS 742.401). All’art. 18 rinvia alle disposizioni della SDR e della RSD. Navigazione sul Reno Ö Regolamento del 29 novembre 2001 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR [= Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation du Rhin]; il testo del regolamento non è pubblicato né nella RU né nella RS; si possono richiedere estratti all’UFCL). 75 23. Funivie e sciovie 23.1 Impianti con concessione federale Ordinanza dell’8 novembre 1978 sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune (ORCF), RS 743.11 Condizioni per il rilascio della concessione fatti salvi gli interessi pubblici, in particolare quelli della pianificazione del territorio, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell'ambiente (art. 3 cpv. 3). Restrizioni applicate alle funivie d’alta montagna (art. 7). Condizioni e oneri vincolati alla concessione (art. 8, concerne in particolare le rettificazioni del terreno). Ordinanza del 10 marzo 1986 sulla costruzione e sull’esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (O sugli impianti di trasporto a fune), RS 743.12 L’ordinanza esige che, per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio, debbano essere adempiute le condizioni fissate nella concessione e nell’approvazione dei piani per quanto riguarda la pianificazione del territorio e la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio (art. 32 cpv. 3 lett. b). 23.2 Impianti senza concessione federale Ordinanza del 22 marzo 1972 sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie (OFEC), RS 743.21 Le piccole funivie e le sciovie possono essere costruite ed esercitate senza concessione federale se non ledono segnatamente gli interessi della polizia delle foreste, della pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio (art. 9 lett. a). Requisiti supplementari tra cui la normativa cantonale (diritto materiale) e l’autorizzazione cantonale (art. 9 lett. e-f, art. 11). Concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale, RS 743.22 Requisiti per l’ottenimento di un’autorizzazione; l'impianto non deve pregiudicare gli interessi della polizia delle foreste, della pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 1 lett. a). Ordinanza [dell’allora Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie] del 24 ottobre 1961 sulle funivie sussidiate esenti dalla concessione federale, RS 743.25 In misura compatibile con la sicurezza dell'esercizio, gli esercenti dovranno prendere misure adeguate per proteggere il paesaggio e diminuire i rumori provocati dall'esercizio della funivia (art. 28 e art. 29). 76 23.3 Nota Gli atti normativi menzionati in precedenza sono in corso di revisione totale. Si veda al riguardo il messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, FF 2005 793. 24. Energia 24.1 Legge del 26 giugno 1998 sull’energia (LEne), RS 730.0 La LEne intende contribuire ad un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente (art. 1 cpv. 1) e si propone segnatamente di «promuovere l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia» e di «favorire un maggiore impiego delle energie indigene e rinnovabili» (cpv. 2). Precisazione di questi obiettivi negli articoli intitolati «Principi» (art. 3) e «Linee direttrici per l’approvvigionamento energetico» (art. 5). Secondo uno dei principi i costi dell’approvvigionamento energetico devono essere addebitati, nella misura del possibile, ai consumatori che li causano (art. 3 cpv. 3). Le linee direttrici precisano inoltre cosa s’intende per approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente, ovvero «utilizzare le risorse naturali in modo parsimonioso, impiegare energie rinnovabili ed evitare effetti nocivi o molesti per l’uomo e l’ambiente» (art. 5 cpv. 3). Condizioni restrittive per l’autorizzazione di impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili (art. 6). Obbligo per le aziende incaricate dell’approvvigionamento pubblico in energia di accettare l’energia in eccesso prodotta da produttori indipendenti da fonti di energia rinnovabili e di rimunerarla al prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte di nuovi impianti nazionali di produzione (art. 7 cpv. 1 e 3). Competenza del Consiglio federale di emanare prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie allo scopo di favorire un impiego parsimonioso e razionale dell’energia (art. 8). I Cantoni sono incaricati di emanare prescrizioni, segnatamente sul conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni (art. 9). Misure di promozione della Confederazione in vista del conseguimento degli obiettivi della legge (art. 10 segg.). Le disposizioni corrispondenti costituiscono la base del programma di promozione «SvizzeraEnergia» e del sostegno finanziario della Confederazione alla ricerca e allo sviluppo. 77 24.2 Ordinanze pertinenti alla legge sull’energia Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia (OEn), RS 730.01 Obbligo dei fornitori di elettricità di dichiarare l’origine dell’elettricità e il vettore energetico impiegato per la produzione (art. 1a segg.). Disposizioni sulla posizione dei produttori indipendenti (artt. 2 – 6) e sulle misure di promozione (art. 12 segg.). Prescrizioni relative all’indicazione del consumo di energia di vari apparecchi (etichetta energia) e all’indicazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 delle nuove vetture (art. 11 in combinato disposto con gli allegati). Ordinanza del 2 giugno 1997 sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell’energia (Ordinanza sugli investimenti nell’energia), RS 730.111 Regole che disciplinano l’erogazione di contributi finanziari della Confederazione a investimenti privati che mirano all’impiego razionale e parsimonioso dell’energia o all’impiego di fonti energetiche rinnovabili e al recupero del calore residuo. 24.3 Ordinanze che disciplinano gli impianti elettrici Si tratta nella fattispecie delle ordinanze d’esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE), RS 734.0. Le disposizioni dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl, RS 734.31) si propongono di ricordare alle autorità competenti per l’approvazione dei piani per le linee ad alta tensione e per altri impianti elettrici la normativa ambientale in vigore. x Art. 11: «Nella progettazione, nella costruzione, nell’esercizio e nella manutenzione delle linee elettriche si devono rispettare le prescrizioni determinanti per la protezione della natura, del paesaggio, dell’ambiente e delle acque. Le linee elettriche devono essere realizzate in modo che, tenuto debito conto di un approvvigionamento energetico sicuro ed economico e di una soluzione tecnicamente accettabile, deturpino il meno possibile il paesaggio, la natura e l’ambiente». Il secondo periodo dell’articolo non influisce sul fatto che, in determinate circostanze, un progetto (ad es. una linea aerea elettrica) possa essere respinto perché non soddisfa le prescrizioni federali sulla protezione della natura e del paesaggio. x Art. 30 cpv. 2: «Le nuove linee attraverso regioni a forte densità di volatili vanno pianificate e costruite in modo che il rischio di collisione per gli uccelli sia il più basso possibile». x Art. 76: «Se i cavi di rete contengono liquidi inquinanti, occorre prestare particolare attenzione alla protezione delle acque». 78 Disposizioni analoghe figurano anche nell’ordinanza del 30 marzo 1994 concernente gli impianti elettrici a corrente debole (Ordinanza sulla corrente debole; RS 734.1) e nell’ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2; in entrambi i casi art. 7). 25. Clima 25.1 Legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2), RS 641.71 Lo scopo della legge è di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzazione energetica di agenti fossili. Parallelamente, intende contribuire alla riduzione di altri effetti dannosi per l’ambiente, all’utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’energia e al maggior impiego delle energie rinnovabili (art. 1). La legge sancisce che entro il 2010 le emissioni di CO2 devono diminuire globalmente del 10% rispetto al 1990 e fissa due diversi obiettivi di riduzione settoriali (art. 2 cpv. 1 e 2): riduzione del 15% per i combustibili (riscaldamenti, riscaldamenti industriali ecc.) e dell’8% per i carburanti (benzina e diesel [esclusi i carburanti per gli aerei]). Per raggiungere l’obiettivo di riduzione la legge sul CO2 prevede in primo luogo l’adozione di «provvedimenti di politica energetica, dei trasporti, ambientale e finanziaria» nonché di «provvedimenti volontari» (art. 3 cpv. 1). Per provvedimenti volontari s’intendono gli accordi settoriali. Finora sono stati conclusi circa 40 accordi di questo tipo. Se tali provvedimenti, da soli, non permettono di raggiungere l’obiettivo di riduzione, il Consiglio federale – al più presto nel 2004 – «riscuote una tassa di incentivazione sugli agenti energetici fossili (tassa sul CO2)» (art. 3 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 6). A determinate condizioni è possibile ottenere l’esenzione dalla tassa sottoscrivendo un accordo settoriale (art. 9). Caratteristiche della tassa sul CO2 (art. 6 segg.): la tassa è applicata ai combustibili e ai carburanti fossili nonché al carbone, ammonta al massimo a 210 franchi per tonnellata di CO2 e, a differenza delle tasse d’incentivazione nel settore della protezione dell’aria [cfr. cap. 2.3]), l’aliquota soggiace all’approvazione dell’Assemblea federale. Il prodotto della tassa è distribuito alla popolazione e all’economia «in funzione degli importi che hanno versato». La quota destinata alla popolazione è distribuita in modo uguale a tutti gli abitanti (il che è molto importante per rafforzare l’effetto incentivante della tassa). 79 25.2 Rimandi e osservazioni Requisiti energetici applicati agli impianti a combustione Ö cap. 2.2 Riduzione del consumo di combustibili e carburanti fossili quale obiettivo della legislazione energetica Ö cap. 24.1 Non esiste ancora un’ordinanza d’esecuzione della legge sul CO2; vi sono però delle prescrizioni quadro per la realizzazione dei provvedimenti volontari nel settore economico raccolte nella Direttiva del 2 luglio 2001 dell’UFAFP e dell’Ufficio federale dell’energia sui provvedimenti volontari per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2. Nel 2002 le emissioni di gas a effetto serra in Svizzera erano inferiori solo dell’1,7% rispetto ai livelli del 1990. Nel frattempo non vi sono stati progressi rilevanti. Per questo motivo, nell’autunno 2004 il Consiglio federale ha aperto una procedura di consultazione sulle misure volte a ridurre le emissioni di CO2. L’introduzione della tassa d’incentivazione prevista dalla legge è solo una delle opzioni prese in considerazione. Il rapporto sui risultati della consultazione e la dichiarazione d’intenti del Consiglio federale sui prossimi passi saranno presentati nel corso della primavera 2005. 26. Altro (condotte, impianti di telecomunicazione, difesa nazionale, espropriazione, turismo, commercio, cooperazione allo sviluppo) 26.1 Impianti di trasporto in condotta (pipelines) Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC), RS 746.1 e ordinanza del 20 aprile 1983 sulle prescrizioni di sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, RS 746.2 I due atti normativi contengono una serie di prescrizioni volte a proteggere le acque e altri beni ambientali in senso ampio (cfr. in particolare art. 3 cpv. 1 lett. a e art. 27 cpv. 1 della legge nonché art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 e art. 8 dell’ordinanza). Ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC), RS 746.11 Nella sezione «Procedura di approvazione dei piani» figurano anche esigenze specifiche per il «rapporto di impatto sull’ambiente» (art. 7). 80 26.2 Impianti di telecomunicazione Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC), RS 784.10 I concessionari di servizi di telecomunicazione mobile possono essere obbligati, a determinate condizioni, a consentire ad altri concessionari «la coutenza dei loro impianti di telecomunicazione e delle loro stazioni emittenti», dietro adeguata retribuzione (art. 36 cpv. 2, cosiddetto «site sharing»). La motivazione principale di questa disposizione è la protezione del paesaggio (due o tre stazioni emittenti sullo stesso pilone invece di due o tre piloni nella stessa zona). 26.3 Difesa nazionale Le prescrizioni federali in materia ambientale si applicano anche agli impianti e alle attività dell’esercito e della protezione civile. La LPAmb e la LPAC (art. 5 nei due casi) autorizzano infatti il Consiglio federale a prevedere «in via d’ordinanza» (ossia in modo astratto e non caso per caso) «deroghe» alle disposizioni legali – e pertanto, ipso facto, anche alle prescrizioni delle ordinanze d’esecuzione – se gli interessi della difesa nazionale lo esigono. Va detto però che vi sono solo poche regolamentazioni particolari di questo tipo (nelle ordinanze che disciplinano il settore dei rifiuti, della lotta contro il rumore e delle sostanze pericolose per l’ambiente). Tra gli impianti per i quali occorre un EIA (cfr. cap. 10.2) figurano anche quelli che servono alla difesa nazionale. Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM), RS 510.10 Il numero di piazze d’armi è limitato a 40 (art. 124). Le prescrizioni emanate dal DDPS relative «all’ubicazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio» devono tener conto delle «esigenze […] di protezione dell’ambiente» (art. 133 cpv. 3). Per quanto riguarda la protezione contro il rumore, l’ordinanza del 15 novembre 2004 sugli impianti per il tiro fuori del servizio (RS 510.512) rinvia alle esigenze fissate dall’OIF (art. 7 cpv. 1 lett. b). Ordinanza del 26 giugno 1996 sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione (Ordinanza sulle piazze d’armi e di tiro, OPAT), RS 510.514 «Nell'utilizzazione e nell'amministrazione delle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione devono essere rispettate le prescrizioni della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente» (art. 4 cpv. 1). Inoltre, determinate zone particolarmente sensibili sono considerate zone vietate e non possono essere utilizzate dalle truppe (art. 4 cpv. 2). 81 Ordinanza del 29 novembre 1995 concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE), RS 510.301 L’ordinanza prescrive l’uso parsimonioso di carburanti (art. 152). Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM), RS 510.51 Il piano settoriale militare serve alla pianificazione di massima dei progetti militari che incidono considerevolmente sull'ambiente (art. 6 cpv. 1); se del caso, occorre eseguire un EIA per i progetti di piano settoriale (art. 6 cpv. 4). 26.4 Espropriazione Legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr), RS 711 Il diritto d’espropriazione – che può essere esercitato per opere d’interesse pubblico e per misure di protezione, di ripristino e di compensazione ai sensi della legislazione sulla protezione dell’ambiente – è vincolato a una serie di obblighi in materia di protezione dalle immissioni, conservazione delle superfici coltivabili, tutela delle bellezze naturali e protezione del paesaggio (artt. 7 – 9). 26.5 Turismo Legge federale del 10 ottobre 1997 che promuove l’innovazione e la collaborazione nel turismo, RS 935.22 Sostegno finanziario della Confederazione a condizione che i progetti favoriscano «uno sviluppo turistico in armonia con la natura, l’uomo e l’ambiente» (art. 3 cpv. 1 lett. b). Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo, RS 935.221 I progetti orientati all’innovazione e basati sulla cooperazione che accelerano l’adattamento delle strutture alle condizioni del mercato mondiale (art. 1), «devono rispettare le norme ambientali vigenti in Svizzera e contribuire a uno sviluppo sostenibile. I progetti che hanno effetti dannosi per l’ambiente non beneficiano dell’aiuto finanziario» (art. 2 cpv. 2). 26.6 Commercio e cooperazione allo sviluppo Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), RS 946.51 In linea di massima, le prescrizioni tecniche (art. 3 lett. b) devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio (art. 4 cpv. 1). Sono tuttavia ammissibili deroghe qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti, tra cui in particolare «la protezione della vita e della salute dell’uomo, 82 degli animali e delle piante» e «la protezione dell’ambiente naturale» (art. 4 cpv. 3 e 4). Le prescrizioni tecniche non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi (art. 4 cpv. 3 lett. b). Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI), RS 943.02 Il libero accesso al mercato per gli offerenti esterni può essere oggetto di restrizioni secondo le prescrizioni vigenti nel luogo di destinazione, se tali restrizioni si applicano nella stessa misura agli offerenti locali, sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e sono conformi al principio di proporzionalità (art. 3 cpv. 1). Tra gli interessi pubblici preponderanti figura anche la protezione dell’ambiente naturale (art. 3 cpv. 2 lett. b). Le restrizioni sono conformi al principio di proporzionalità se la protezione a cui mira la restrizione non è già garantita dalle prescrizioni del luogo d’origine (art. 3 cpv. 3 lett. a). Legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, RS 946.11 Quando la Confederazione concede una garanzia per esportazioni verso Paesi in via di sviluppo più poveri, tiene conto dei principi fondamentali della politica svizzera di aiuto allo sviluppo (art. 1 cpv. 2). Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, RS 974.0 La cooperazione allo sviluppo promuove segnatamente il conseguimento e il mantenimento dell’equilibrio ecologico e demografico (art. 5 cpv. 2 lett. e). 83 Parte III Accordi internazionali in materia di protezione dell'ambiente 27. Osservazioni preliminari La Svizzera ha aderito a numerosi accordi internazionali che si prefiggono come obiettivo (esclusivo o comprimario) la protezione dell'ambiente. La selezione proposta qui di seguito si limita, per le leggi e le ordinanze federali esposte nelle parti I e II, alle convenzioni che contengono disposizioni di diritto materiale oppure (per un numero esiguo di accordi internazionali) alle prescrizioni immediatamente applicabili («self-executing») in materia. Pertanto, non sono stati presi in considerazione in particolare i disciplinamenti internazionali per la prevenzione dell'inquinamento marino nonché gli accordi bilaterali e multilaterali incentrati esclusivamente sulla collaborazione internazionale sotto forma di consultazione reciproca, scambio di informazioni, monitoraggio ambientale transfrontaliero, assunzione dei costi ecc. La sistematica di questa parte ricalca quella adottata per le parti I e II. La data dell'approvazione di un accordo internazionale da parte dell'Assemblea federale risulta dall'indice RU/RS. Di norma, la rispettiva versione stampata riporta sotto «campo d'applicazione» l'elenco degli Stati partecipanti (Stati contraenti o firmatari) pubblicato nella RU incluse le relative aggiunte; nella rubrica Internet RS, per contro, le medesime indicazioni figurano sotto «Modificazioni». Se il titolo di un accordo internazionale è seguito dalla nota «non ancora ratificato dalla Svizzera», ciò significa che tale accordo è in vigore ed è stato sottoscritto dalla Svizzera ma, all'inizio del 2005, non era ancora stato approvato dall'Assemblea federale. 28. Igiene dell'aria 28.1 Convenzione del 13 novembre 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza (Convenzione di Ginevra), RS 0.814.32 Accordo quadro, base di riferimento per i Protocolli citati in seguito. Stati firmatari: 46 Stati europei e dell'Asia centrale, Comunità europea, Canada e USA. (Elenco valido per la Convenzione; non coincide esattamente con la cerchia degli Stati firmatari dei Protocolli). L'applicazione sul piano nazionale della Convenzione e dei relativi Protocolli avviene principalmente nel quadro dell’OIAt e dell’Osost. 84 28.2 Protocollo dell'8 luglio 1985 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alla riduzione di almeno il 30 per cento delle emissioni di zolfo e dei loro flussi attraverso le frontiere (Protocollo di Helsinki), RS 0.814.321 La riduzione del 30% si riferisce al volume di emissioni registrato nel singolo Stato partecipante nel 1980 e doveva essere attuata al più tardi entro il 1993. 28.3 Protocollo del 14 giugno 1994 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo all'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo (Protocollo di Oslo), RS 0.814.324 Diversamente dal primo Protocollo, che prevedeva una riduzione lineare del 30% delle emissioni di zolfo rispetto ai valori del 1980, questo Protocollo fissa per ogni singolo Paese partecipante obiettivi di riduzione specifici da raggiungere entro il 2000, il 2005 e il 2010. Entro il 2010, pertanto, le emissioni di zolfo dovrebbero diminuire mediamente del 60% rispetto al livello dell'anno di base (1980). All’atto della stipulazione del Protocollo, alcuni Stati partecipanti si sono impegnati a realizzare gli obiettivi stabiliti in termini ancora più brevi. In particolare Germania, Danimarca, Austria, Finlandia e Svezia hanno previsto un abbattimento pari ad almeno l'80% entro il 2005, mentre entro lo stesso termine la Svizzera si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di zolfo del 52%. Rispetto al 1980, le emissioni di zolfo prodotte dall'industria, dalle centrali termiche e dalle raffinerie in Europa e America del Nord sono già scese di circa il 70%. 28.4 Protocollo del 31 ottobre 1988 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo alla riduzione delle emissioni di ossidi d'azoto o dei loro flussi attraverso le frontiere (Protocollo di Sofia), RS 0.814.323 Oggetto principale: riduzione delle emissioni nella misura definita per ciascuno Stato firmatario nel 1987 entro al più tardi la fine del 1994 e impegno ad avviare negoziati sugli ulteriori provvedimenti che sarebbero entrati in vigore nel 1996. In concomitanza con la sottoscrizione del Protocollo, dodici Paesi, tra cui la Svizzera, hanno firmato una dichiarazione (RU 1991 1521) nella quale si impegnano a intensificare i propri sforzi per conseguire al più tardi entro il 1998 una riduzione dell'ordine del 30% rispetto a un anno di riferimento fissato tra il 1980 e il 1986. Nel 2000 gli Stati partecipanti hanno registrato una diminuzione complessiva delle emissioni pari al 25% rispetto al 1990. 85 28.5 Protocollo del 19 novembre 1991 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alla riduzione delle emissioni dei composti organici volatili (COV) o dei loro flussi attraverso le frontiere [in vigore, ma sino alla fine del 2004 non ancora pubblicato né nella RU, né nella RS; testo apparso nel FF 1993 II 592] Obiettivo: riduzione di almeno il 30% delle emissioni di COV (i precursori dell'ozono troposferico conosciuto anche come smog estivo) entro il 1999 rispetto ai valori di un anno di riferimento tra il 1984 e il 1990. Strumento: passaggio alle tecnologie più avanzate e accettabili sotto il profilo economico; introduzione di processi tecnici per la riduzione delle emissioni di COV nelle procedure di distribuzione e rifornimento di benzina entro il medesimo termine (cfr. OIAt allegato 2 n. 33). 28.6 Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, RS 0.814.325 Cessazione della produzione e divieto di impiego di determinati pesticidi tossici (che figurano in un elenco dell'UNEP) come l'aldrina, il clordano, il DDT, la dieldrina, l'endrina e così via. L'uso del DDT rimane autorizzato nell'ambito di una strategia di lotta contro la malaria e le encefaliti nei Paesi colpiti da queste malattie. In Svizzera, questi pesticidi sono proibiti già da molto tempo. Contenimento delle emissioni di determinate sostanze nocive (tra cui la diossina e gli idrocarburi aromatici policiclici) liberate nel corso di processi di combustione mediante il ricorso a tecnologie all'avanguardia. Riguardo alle sostanze oggetto di questo Protocollo cfr. anche cap. 29.4 (Convenzione POP). 28.7 Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti, RS 0.814.326 Protocollo scaturito dalla quarta Conferenza paneuropea dei ministri dell'ambiente svoltosi ad Aarhus con la partecipazione di Canada e USA. Obiettivo: riduzione sostanziale delle emissioni di piombo, cadmio e mercurio rispetto a un anno di riferimento liberamente stabilito tra il 1985 e il 1995 (per la Svizzera: 1985). Strumenti: impiego delle «migliori tecnologie disponibili» (descritte in un annesso) per impianti a combustione, impianti di incenerimento e altre fonti di emissioni industriali; riduzione del tenore di metalli pesanti di pile e accumulatori; divieto di aggiungere piombo alla benzina (in linea di massima entro il 2005; ad alcuni Paesi, tra cui la Russia e la Turchia, è stata concessa una proroga). 86 Rispetto ai valori del 1990, nel 2000 le emissioni di piombo sono diminuite di circa il 60%, quelle di cadmio di circa il 20% e quelle di mercurio di circa il 50%. 28.8 Protocollo del 30 novembre 1999 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (Protocollo di Göteborg) [entrata in vigore prevista nel 2005, testo pubblicato nel FF 2004 2647] L'obiettivo del Protocollo è controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) prodotte da attività antropiche e che possono avere effetti negativi sulla salute umana, sugli ecosistemi naturali, sui materiali e sui raccolti a causa dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione o del livello di ozono troposferico (smog estivo) successivamente al trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza. A tale scopo, le Parti contraenti si impegnano a diminuire entro il 2010 le rispettive emissioni di una determinata percentuale (stabilita in base a un modello integrato di valutazione previamente concordato) rispetto ai livelli del 1990. Per la Svizzera tali riduzioni ammontano al 40% per lo zolfo, al 52% per gli ossidi di azoto, al 13% per l'ammoniaca e al 51% per i COV. Per la riduzione delle sostanze nocive contemplate, il Protocollo esige l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili. Le limitazioni alle emissioni provenienti da grandi fonti fisse nonché da nuove fonti mobili devono essere introdotte nel brevissimo termine. Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di ammoniaca prodotte dal settore agricolo è prevista l'adozione di speciali misure. Nota: gli obiettivi di riduzione fissati per la Svizzera sono già in larga misura raggiunti; conformemente al messaggio del Consiglio federale concernente la ratifica del Protocollo di Göteborg (FF 2004 2633) i restanti deficit saranno eliminati nell'ambito di provvedimenti precedentemente approvati. Se l'Italia raggiungerà i propri obiettivi di riduzione, a trarne beneficio sarà anche il Canton Ticino, sinora fortemente penalizzato dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero. 28.9 Rimandi Prescrizioni concernenti i gas di scarico unificate a livello internazionale per i veicoli a motore Ö cap. 34.1 per gli aeromobili Ö cap. 35.7 per i natanti sul Lago di Costanza Ö cap. 32.5 87 29. Sostanze pericolose per l'ambiente (in particolare protezione dello strato di ozono) 29.1 Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d'ozono, RS 0.814.02 Accordo quadro promosso dall'UNEP, base di riferimento per il Protocollo di Montreal. Stati firmatari: praticamente tutte le Nazioni (idem per il Protocollo di Montreal come tale, ma non per tutti i suoi emendamenti). 29.2 Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono, RS 0.814.021 Nel corso degli anni, il Protocollo ha subito diversi emendamenti sostanziali, sotto forma di estensioni sia del suo campo di applicazione materiale, sia degli strumenti a sua disposizione (RS 0.814.021.1 segg). Quanto segue riassume a grandi linee i tratti fondamentali di questo accordo estremamente complesso, così come si presenta nella sua forma attuale. Obiettivo del Protocollo è la cessazione della produzione di CFC, halon e altre sostanze responsabili dell'assottigliamento dello strato di ozono stratosferico (il che comporta un maggiore irradiamento dei raggi ultravioletti e, di conseguenza, un rischio maggiore di tumore della pelle). Tra gli strumenti contemplati figurano parametri quantitativi per la riduzione del consumo di tali sostanze (accompagnati dalle relative scadenze), restrizioni commerciali come pure contributi a favore di Paesi in via di sviluppo attinti da un fondo costituito e alimentato dai Paesi industrializzati appositamente per finanziare le misure di conversione. Nota: con l'entrata in vigore del Protocollo di Montreal le emissioni delle sostanze che maggiormente impoveriscono lo strato di ozono sono diminuite in tutto il mondo di oltre l'80%. In Svizzera, sulla scia degli emendamenti dell’Osost, l'attuazione del Protocollo si è svolta in gran parte in tempi più brevi rispetto a quelli stabiliti. 29.3 Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC), RS 0.916.21 Nota preliminare: allo stato attuale delle conoscenze, nei Paesi in via di sviluppo pesticidi obsoleti e altri prodotti chimici pericolosi causano ogni anno l'avvelenamento di circa cinque milioni di persone. La Convenzione di Rotterdam – sinora ratificata da 73 Stati – è nata sotto l'egida dell'UNEP in collaborazione con la FAO. 88 Essa disciplina l'importazione e l'esportazione di antiparassitari e prodotti chimici altamente pericolosi. Le sostanze elencate nel relativo allegato possono essere esportate unicamente a condizione che il Paese destinatario sia stato precedentemente e debitamente informato in merito ai potenziali pericoli e abbia dato il proprio assenso con conoscenza di causa (Prior Informed Consent, da cui l'acronimo PIC). L'elenco citato, aggiornato in occasione della Conferenza delle Parti tenutasi nel settembre 2004 a Ginevra (con la partecipazione di numerosi altri Paesi) comprende 30 antiparassitari e 11 prodotti chimici. La Convenzione PIC si prefigge inoltre di migliorare lo scambio di informazioni sui pericoli legati alla gestione di queste sostanze. Sul piano nazionale, la Convenzione PIC viene attuata attraverso la OPICChim. 29.4 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), RS 0.814.03 La Convenzione POP (dove «POP» è l'acronimo di Persistent Organic Pollutants) mira a ridurre al minimo le emissioni globali di 12 sostanze particolarmente pericolose per la salute umana e per l'ambiente, in gran parte pesticidi, che figurano nel relativo elenco UNEP, attraverso un divieto di massima di produzione e impiego (valido tra l’altro per l'aldrina, il clordano, la dieldrina, l'endrina, l'eptacloro, il mirex e il toxafene) nonché restrizioni di impiego del DDT. Gli Stati contraenti sono inoltre tenuti a elaborare piani d'azione volti a ridurre le emissioni di analoghi sottoprodotti della combustione (PCB, esaclorobenzene, diossine e furani). Confronto con il Protocollo del 24 giugno 1998 relativo agli inquinanti organici persistenti (cfr. cap. 28.6): se da un lato il Protocollo contempla un numero maggiore di sostanze (16) e un numero minore di deroghe rispetto alla Convezione, dall'altro l'elenco degli Stati firmatari è più breve. Il livello di protezione inferiore della Convenzione, infatti, ha permesso di coinvolgere una cerchia più consistente di Paesi in via di sviluppo e di Paesi emergenti. La prima Conferenza delle Parti, prevista nel 2005, prevede l'elaborazione di un meccanismo di finanziamento dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione a carico dei Paesi firmatari; nel frattempo la copertura è assicurata dal Fondo mondiale per l'ambiente alimentato da 32 Paesi donatori. 29.5 Rimandi Contenimento della produzione di sostanze pericolose per l'ambiente trasportate nell'atmosfera a grande distanza Ö Protocolli alla Convenzione di Ginevra (cfr. cap. 28.2 segg.). 89 30. Rifiuti Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, RS 0.814.05 Convenzione promossa dalla Svizzera e ratificata nel corso degli anni da 159 Stati. Obiettivi generali: eliminazione e riduzione della produzione di rifiuti speciali; smaltimento secondo metodi ecologicamente compatibili, possibilmente nel Paese che li ha prodotti; divieto di esportazione verso e di importazione da Stati che non hanno (ancora) aderito alla Convenzione. Le disposizioni centrali e operative della Convenzione istituiscono un obbligo di dichiarazione, informazione, autorizzazione e controllo per qualsiasi traffico transfrontaliero di rifiuti speciali analogo ai meccanismi della OTRS. Dalle sette Conferenze degli Stati contraenti svoltesi sinora sono scaturiti alcuni emendamenti alla Convenzione volti ad aumentarne l'efficienza, la cui entrata in vigore è vincolata a un certo numero di ratifiche che, per il momento, non è ancora stato raggiunto (situazione a inizio 2005). L'attuazione sul piano nazionale della Convenzione di Basilea è garantita dall’OTRS come pure, parzialmente, dall’ORSAE; cfr. anche il cap. 7.2 riguardante gli aggiornamenti previsti. 31. Protezione dalle catastrofi Convenzione del 17 marzo 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, RS 0.814.04 Elaborata dall'ECE in seguito al catastrofico incendio chimico di Schweizerhalle (1986). Parti contraenti: la maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale e orientale nonché la Comunità europea. Obiettivi: prevenire il verificarsi di incidenti in impianti con un elevato potenziale di pericolo, in particolare stabilimenti chimici, attraverso provvedimenti tecnici appropriati e, in casi di emergenza, ridurre al minimo gli effetti transfrontalieri. Grazie all’OPIR (come pure all'accordo bilaterale sull'assistenza reciproca in caso di catastrofi) la Svizzera dispone già di una base legale sufficiente per adempiere alle disposizioni sancite dalla Convenzione. 90 32. Acque e pesca 32.1 Accordo europeo del 16 settembre 1968 sulla limitazione dell'impiego di taluni detersivi nei prodotti di lavatura e pulitura, RS 0.814.226.29 Gli Stati contraenti devono garantire che i prodotti di lavatura e pulitura contenenti (almeno) un detersivo sintetico siano immessi sul mercato soltanto a condizione che l'insieme dei detersivi che li compongono sia biodegradabile in ragione di almeno l'80%. 32.2 Convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, RS 0.814.20 Elaborata dall'ECE all'indomani della riunione sulla protezione dell'ambiente della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) tenutasi nell'autunno 1989 a Sofia, è stata ratificata da 34 Paesi europei e dell'Asia centrale, dal Canada e dalla Comunità europea. Stabilisce regole per la protezione e l'utilizzo dei corsi d'acqua superficiali e sotterranei transfrontalieri e dei laghi internazionali (Parte I) e funge da quadro di riferimento per gli accordi regionali (bilaterali o multilaterali) di cooperazione in questo settore (Parte II). Parte I (Disposizioni applicabili a tutte le Parti contraenti) (1) Obblighi generali: Gli Stati partecipanti adottano ogni misura appropriata per prevenire e combattere – nel limite del possibile alla fonte – l'inquinamento delle acque sulla scorta del principio di prevenzione («in base al quale non sarà differita l’attuazione di provvedimenti destinati ad evitare che la discarica di sostanze pericolose possa avere un impatto transfrontaliero, visto e considerato che la ricerca scientifica non ha dimostrato appieno l’esistenza di un vincolo di causalità tra queste sostanze da una parte ed un eventuale impatto transfrontaliero»), del principio di causalità («in virtù del quale i costi delle misure di prevenzione, di controllo e di riduzione dell’inquinamento sono a carico di colui che inquina») e del principio di sostenibilità. (2) Le discariche di acque reflue sono subordinate al rilascio di un’autorizzazione e devono essere sorvegliate e controllate. Le autorità nazionali competenti fissano i limiti per le discariche di acque reflue basandosi sulla «migliore tecnologia disponibile» (definizione dell'espressione «tecnologia ottimale disponibile» cfr. annesso I); impongono prescrizioni più rigorose che «possono giungere in determinati casi fino al divieto» qualora «la qualità delle acque riceventi o l'ecosistema lo esigano». (3) Per le acque reflue urbane occorre applicare «un trattamento biologico o [un’altra] modalità di trattamento equivalente». (4) Al fine di ridurre gli apporti «di alimenti e di sostanze pericolose provenienti da fonti diffuse», specialmente dall'agricoltura (concimi, insetticidi e pesticidi), è inoltre necessario elaborare e applica- 91 re di volta in volta la metodologia ambientale ottimale (linee direttive per l'elaborazione di metodologie ambientali ottimali, cfr. annesso II). (5) Allestimento di valutazioni dell'impatto sull'ambiente. (6) Realizzazione di una «gestione durevole delle risorse di acqua compresa l'applicazione di un approccio eco-sistemico». (7) Elaborazione di dispositivi di intervento. (8) Adozione di «misure specifiche supplementari per evitare l'inquinamento delle acque sotterranee». (9) Riduzione «al minimo» del rischio di inquinamento accidentale. (10) Inoltre «ciascuna Parte stabilisce, se del caso, obiettivi di qualità dell'acqua e adotta criteri di qualità dell'acqua al fine di prevenire, controllare e ridurre l'impatto transfrontaliero» (linee direttive per la messa a punto di obiettivi e di criteri qualitativi dell'acqua, cfr. annesso III). (11) Gli Stati firmatari sono inoltre esortati, in particolare nei settori dell'industria e dell'artigianato, a stabilire «limiti di emissione per le discariche di acque di superficie». Per prevenire la discarica di «sostanze pericolose» in acque provenienti da fonti circoscritte o diffuse, può essere ordinato anche «il divieto totale o parziale della produzione o [leggasi e/o] dell'uso di questo genere di sostanze». Parte II (Disposizioni applicabili alle Parti rivierasche) Gli Stati rivieraschi (definizione legale: «le Parti limitrofe delle stesse acque transfrontaliere») sono tenuti a concludere accordi bilaterali o multilaterali e a creare organi comuni che consentano loro di cooperare. Tra le competenze di questi organi comuni figurano in particolare: (1) definizione di «limiti di emissione per le acque reflue» (nella nostra terminologia: esigenze per l'immissione nella canalizzazione); (2) valutazione della «efficacia dei programmi di lotta contro l'inquinamento»; (3) definizione di obiettivi e criteri comuni di qualità dell'acqua (diversamente da quanto riportato sopra [Parte I (10)]); (4) elaborazione di proposte di «provvedimenti adeguati per preservare e, se del caso, migliorare la qualità dell'acqua». In Svizzera, la legge sulla protezione delle acque costituisce una base sufficiente per garantire i provvedimenti ancora necessari ai fini dell'attuazione di questa Convenzione sul piano nazionale. 32.3 Convenzione del 12 aprile 1999 per la protezione del Reno, RS 0.814.284 Questa Convenzione, sottoscritta da Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Comunità europea, sostituisce gli accordi internazionali del 1963 e del 1976 in materia. Nel preambolo gli Stati firmatari formulano il desiderio di «operare, basandosi su una visione globale, nel senso di uno sviluppo sostenibile dell'ecosistema del Reno, tenendo conto del patrimonio naturale del fiume, delle sue rive e delle zone alluvionali», riconoscono la necessità di «continuare a migliorare il livello di qualità 92 delle acque» ottenuto grazie alla Convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno e si dichiarano «consapevoli del fatto che il risanamento del Reno è necessario anche al fine di proteggere e migliorare l'ecosistema del Mare del Nord». Di conseguenza, gli obiettivi (art. 3) vanno ben oltre la semplice protezione qualitativa delle acque (ridurre l'inquinamento dovuto all'immissione di sostanze nocive e nutrienti, assicurare la produzione di acqua potabile dalle acque del Reno). In particolare le Parti si prefiggono di: «preservare, migliorare e ripristinare la funzione naturale delle acque; assicurare una gestione della portata che tenga conto del flusso naturale dei materiali solidi e che salvaguardi l'interazione tra il fiume, le acque sotterranee e le zone alluvionali; preservare, proteggere e riattivare le zone alluvionali come zone di espansione naturale delle piene; preservare, migliorare e ripristinare habitat più naturali possibile per la fauna e la flora selvatiche nell'acqua, sul fondale e sulle rive del fiume e nelle zone adiacenti [!], nonché migliorare l'habitat dei pesci ripristinando la loro libertà di spostamento; assicurare una gestione delle risorse idriche rispettosa dell'ambiente e razionale». Le prescrizioni raccolte sotto il titolo «Impegni delle Parti contraenti» (art. 5) perseguono un approccio multiplo, inconsueto per questo genere di accordi internazionali. Le Parti contraenti s’impegnano a (1) intraprendere nei rispettivi territori le azioni autonome che ritengono necessarie, (2) applicare le misure specificate nella Convenzione – intese come obblighi minimi – il cui tenore ricalca in larga misura quello dei provvedimenti pattuiti nell'Accordo ECE (cfr. cap. 32.2) e (3) intraprendere sul rispettivo territorio le azioni necessarie ai fini dell'attuazione delle decisioni prese dalla Commissione internazionale per la protezione del Reno (creata nel 1963). Le funzioni della Commissione contemplano in particolare l'elaborazione di «proposte di azioni individuali e programmi d'azione, integrati, se del caso, da strumenti economici, tenendo conto dei costi previsti» (art. 8 cpv. 1 lett. b; per quanto riguarda il carattere vincolante di queste proposte cfr. anche l’art. 11 cpv. 1 e 2). Particolare attenzione meritano anche i principi (art. 4) sui quali si fondano le prescrizioni appena descritte. Accanto a quelli menzionati anche in altri e più recenti accordi internazionali in materia di protezione ambientale, spiccano soprattutto il principio di «non aumento della nocività» e il principio «secondo cui l'inquinamento non dev’essere trasferito da una componente ambientale all'altra». In Svizzera, la vigente legislazione in materia di protezione delle acque e della natura costituisce una base sufficiente per garantire i provvedimenti ancora necessari ai fini dell'attuazione di questa Convenzione sul piano nazionale. 93 32.4 Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna [non ancora in vigore a inizio 2005; testo pubblicato nel FF 1997 III 344] Stati contraenti: Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera. Mentre per alcuni Paesi il campo d'applicazione della Convenzione si estende a tutti i corsi d'acqua accessibili alla navigazione interna, per gli altri si limita ad alcune idrovie specifiche, nel caso della Svizzera al tratto di Reno tra Basilea e Rheinfelden. La Convenzione proibisce (fatte salve alcune eccezioni rigorosamente limitate) lo scarico e/o il seppellimento di rifiuti di natanti o di parti del loro carico nelle idrovie e obbliga gli Stati contraenti ad imporre il rispetto di questo divieto. Essa prevede un'organizzazione e un finanziamento unitari su scala internazionale per la raccolta e la consegna di rifiuti contenenti olio o grassi prodotti dall’attività di navigazione (acqua di sentina), il trattamento dei rifiuti provenienti dalla zona di carico (acque di lavaggio delle stive e delle cisterne di carico), nonché il trattamento di altri rifiuti prodotti dalla navigazione dei natanti. Il piano di finanziamento si fonda sul principio di causalità. Nota: a inizio 2005, la Convenzione non era ancora entrata in vigore a causa della mancata ratifica da parte del Belgio. 32.5 Rimandi In aggiunta alle Convenzioni citate, la Svizzera ha sottoscritto altri accordi internazionali in materia di protezione delle acque (che in base ai criteri di selezione esposti al cap. 27 non possono essere menzionati singolarmente) riguardanti il Reno, il Lago di Costanza, il Lago Lemano come pure i laghi e i fiumi italo-svizzeri (per l’elenco esaustivo si veda l’indice RU/RS: 0.814.281 segg.). Anche i vari accordi internazionali relativi alla pesca nelle acque di confine (di cui due risalenti ancora al XIX secolo) non sono presentati in questo documento (essi figurano però nell’indice RU/RS: sezione 0.923). 33. Protezione della natura, biodiversità, protezione delle specie 33.1 Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione dell'UNESCO), RS 0.451.41 Ogni Stato partecipante identifica e definisce sul proprio territorio i beni da proteggere che hanno un «valore universale eccezionale» e adotta le misure necessarie alla loro conservazione. Su proposta del Paese nel quale sono situati tali beni, il Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale istituito con 94 questa Convenzione inserisce i beni che anch'esso considera di valore universale eccezionale nel cosiddetto «elenco del patrimonio mondiale» (operazione dalla quale, in base alle esperienze raccolte, trae profitto anche il settore del turismo nazionale). All'obbligo del singolo Stato di conservare il proprio patrimonio culturale e naturale si aggiunge il dovere della comunità internazionale di cooperare in questo campo. Il Comitato organizza anche il sostegno (finanziario) internazionale per l'esecuzione di interventi necessari alla salvaguardia di beni particolarmente minacciati. L'elenco annovera circa 700 oggetti (per due terzi beni culturali) situati in oltre 100 Paesi. A tutt'oggi la Svizzera vanta sei iscrizioni nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO: il centro storico di Berna, l'Abbazia di San Gallo, il Convento benedettino di San Giovanni di Müstair (GR) e i tre castelli di Bellinzona come monumenti culturali; la regione Jungfrau–Aletsch–Bietschhorn e il Monte San Giorgio (TI) come monumenti naturali. Il Consiglio federale intende sottoporre al Comitato l'iscrizione nell'elenco di altri cinque beni (cfr. comunicato stampa del DFI del 10 dicembre 2004). 33.2 Convenzione europea del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico (Convenzione di Granada), RS 0.440.4 Ai sensi di quest’accordo internazionale promosso dal Consiglio d'Europa, nella definizione di patrimonio architettonico rientrano anche «le opere edificate dall'uomo e dalla natura», che rappresentano degli spazi sufficientemente caratteristici e omogenei per formare oggetto di una delimitazione geografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico. Le Parti contraenti s’impegnano in via prioritaria a: inventariare i beni da proteggere, approntare procedure regolamentari di protezione e le relative sanzioni, identificare gli effetti nocivi dell'inquinamento, tenere conto delle conoscenze acquisite nelle politiche di lotta contro l'inquinamento e considerare le esigenze legate alla protezione sia nella politica culturale e ambientale, sia nella pianificazione del territorio. 33.3 Convenzione europea del 16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio archeologico (Convenzione di La Valletta), RS 0.440.5 La Convenzione esige in particolare che gli studi di impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto. 33.4 Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, RS 0.451.43 Quest’accordo internazionale, stipulato alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro e comunemente noto come «Convenzione sulla biodiversità», s’inserisce in un contesto caratterizzato dalla rapida 95 estinzione di specie su scala planetaria. Nel suo preambolo richiama, da un lato, il valore intrinseco della diversità biologica come pure il suo valore ecologico, genetico, sociale, economico, scientifico, culturale ed estetico; dall'altro riconosce agli Stati «diritti sovrani» sulle rispettive risorse biologiche. Tra i suoi obiettivi figurano la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti, nonché la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche. Gli Stati partecipanti sono generalmente chiamati ad attuare strategie in linea con gli obiettivi. Disposizioni specifiche prevedono in particolare la «conservazione in situ», ossia la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale. A tale scopo ogni Parte contraente s’impegna tra l'altro («nella misura del possibile e come appropriato») ad istituire un sistema di zone protette, a risanare gli ecosistemi degradati e a promuovere la ricostituzione delle specie minacciate, nonché a vietare «l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie», a controllarle e a sradicarle. Per i progetti che possono avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica, ogni Parte ha l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto sull'ambiente. La Convenzione sulla biodiversità mira altresì a facilitare, compatibilmente con i suoi obiettivi, l'accesso alle biotecnologie ai Paesi in via di sviluppo (malgrado l'atteggiamento di USA e UE in materia di protezione dei brevetti metta in forse le relative procedure). Inoltre, con la Convenzione sulla biodiversità – sottoscritta poco dopo quella di Espoo (cfr. cap. 38.2) – viene nuovamente sancito in un trattato multilaterale un principio cardine del diritto internazionale in materia di protezione ambientale: «In conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali e hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale» (art. 3). 33.5 Protocollo del 29 gennaio 2000 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Cartagena), RS 0.451.431 Obiettivo di questo Protocollo adottato da numerosi Stati e dalla Comunità europea è contribuire ad assicurare un livello adeguato di protezione per la diffusione e soprattutto l'esportazione «di organismi viventi modificati risultanti dalla biotecnologia moderna», da noi comunemente denominati organismi geneticamente modificati (OGM), «che possono avere effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute umana» (art. 1). 96 Il principale approccio strumentale consiste – analogamente alla Convenzione PIC (cfr. cap. 29.3) – nel subordinare l'esportazione di OGM, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, all'accordo preliminare delle autorità competenti dello Stato di destinazione e nell'obbligare il Paese esportatore a fornire preventivamente a tali autorità informazioni dettagliate (disciplinate nell'allegato 1). Lo Stato esportatore può delegare questo compito allo stesso esportatore. Il Protocollo menziona anche il problema della valutazione del rischio (elenco dei criteri, cfr. allegato III). Il Centro di scambio d'informazioni per la biosicurezza creato nel quadro del Protocollo ha il compito di facilitare lo scambio internazionale di informazioni riguardanti gli OGM e di supportare le Parti contraenti nell'adempimento dei propri impegni. L'applicazione sul piano nazionale è assicurata dall'ordinanza di Cartagena (OCart). 33.6 Convenzione del 2 febbraio 1971 sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar), RS 0.451.45 La Convenzione di Ramsar obbliga gli Stati partecipanti a designare zone umide di importanza internazionale e a iscriverle nell'omonimo elenco, parte integrante della Convenzione, che attualmente annovera 1200 oggetti. Il Protocollo del 3 dicembre 1982 (RS 0.451.451) ha introdotto alcuni puntuali cambiamenti; un secondo emendamento, approvato dalle Parti il 28 maggio 1987 (RU 1995 65), ha istituito una Conferenza delle Parti contraenti incaricata di promuovere ed esaminare l'applicazione della Convenzione e convocata in sessione ordinaria ad intervalli di tre anni al massimo. L'applicazione sul piano nazionale della Convenzione di Ramsar è assicurata dall’ORUAM. Sinora, le zone umide di importanza internazionale inventariate in Svizzera sono otto; altre tre dovrebbero aggiungersi nel corso del 2005. 33.7 Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn), RS 0.451.46 La Convenzione di Bonn esige la protezione delle specie migratrici in generale (ossia che attraversano ciclicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale) e di quelle minacciate in particolare, esorta le Parti contraenti a coordinare le iniziative in materia – tutela delle specie in quanto tali, salvaguardia del loro habitat e lavori di ricerca – tramite la stipulazione di accordi a livello regionale ed elenca in due allegati distinti le specie migratrici minacciate (tra cui numerose specie di uccelli) e le specie che, in generale, necessitano di protezione (tra cui il delfino). 97 33.8 Accordo del 15 agosto 1996 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia, RS 0.451.47 Accordo siglato nell'ambito della Convenzione di Bonn alla quale si rifà più volte. Obbliga le Parti contraenti ad adottare misure coordinate per «mantenere o ripristinare le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato di conservazione favorevole». A tale scopo gli Stati firmatari devono impegnarsi affinché una rete di habitat adeguati sia mantenuta o, se necessario, ripristinata sull'insieme dell'area di ripartizione di ciascuna specie di uccelli acquatici migratori interessata. Qualsiasi utilizzazione di uccelli acquatici migratori deve rispettare il principio della sostenibilità. Il piano d'azione illustrato nell'allegato precisa le misure e i provvedimenti indicati dalla Convenzione. 33.9 Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna), RS 0.455 Gli Stati partecipanti s’impegnano, a seconda del grado di rischio, a proteggere le specie minacciate d'estinzione e a conservare un numero sufficiente di biotopi ad esse destinate. La Convenzione include un elenco delle specie di flora assolutamente protette (allegato I), delle specie faunistiche assolutamente protette (allegato II) nonché dei mezzi e dei metodi di uccisione e di cattura vietati, ad esempio le reti per la cattura degli uccelli. 33.10 Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione di Washington), RS 0.453 Questa Convenzione, sottoscritta da oltre 130 Paesi, è comunemente nota con l'acronimo CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Essa mira a limitare o, a seconda del grado di rischio di estinzione, a fermare totalmente il commercio di esemplari di specie di fauna e flora minacciate di estinzione nonché di parti o prodotti ottenuti da dette specie attraverso l'introduzione di regole per il controllo delle importazioni e delle esportazioni. La Convenzione elenca le specie interessate in tre allegati (oggetto di numerosi emendamenti apportati nel corso delle Conferenze delle Parti) suddivise in: specie direttamente minacciate di estinzione tra cui, ad esempio, tutti i rinoceronti, tutte le scimmie antropomorfe, la maggior parte delle specie di orso, le orchidee Scarpetta di Venere (allegato I); specie che potrebbero essere minacciate di estinzione se il loro commercio non fosse regolamentato, come ad esempio il lupo, l'orso bianco, le orchidee, le cactacee, i bucaneve (allegato II), e specie la cui protezione nei limiti di competenza di una Parte contraente richiede una regolamentazione «implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio», come ad esempio il tri- 98 checo in Canada (allegato III). Nel complesso, gli allegati contemplano oltre 25'000 specie. L'applicazione sul piano nazionale è assicurata dall'OCS. 33.11 Rimandi Protezione della natura Convenzione per la protezione del Reno Ö cap. 32.3 Convenzione delle Alpi Ö cap. 38.1 34. Foreste 34.1 Accordo internazionale del 26 gennaio 1994 sui legni tropicali, RS 0.921.11 Quest’accordo (la cui scadenza è attualmente fissata a fine 2006) non mira tanto a contrastare il commercio internazionale del legno tropicale (uno degli articoli recita infatti: «nessuna disposizione del presente accordo autorizza il ricorso a misure tese a limitare o proibire il commercio internazionale del legno») quanto piuttosto a creare i presupposti affinché, a partire dal 2000, tutto il legno esportato provenga da fonti gestite in maniera sostenibile e non più da tagli incontrollati. Per raggiungere quest’obiettivo, l’accordo prevede il miglioramento delle strutture di mercato per il legno proveniente da foreste tropicali gestite in modo sostenibile, una maggiore trasparenza e controlli più efficienti del commercio internazionale del legno, un trasferimento di know-how in materia di economia forestale sostenibile, nonché un aiuto finanziario (Fondo per il partenariato di Bali per la gestione durevole delle foreste tropicali che producono legno d'opera). L’accordo funge nel contempo da nuova base legale per l'attività dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (organizzazione con personalità giuridica propria costituita nell'ambito nell'Accordo internazionale sui legni tropicali del 1983), le cui funzioni (in particolare l’impiego dei capitali versati nel Fondo per il partenariato di Bali) vengono esercitate dal Consiglio internazionale dei legni tropicali. Malgrado il parere contrario dei Paesi in via di sviluppo, i legni non tropicali non sono stati inclusi nell'accordo. Le Nazioni industrializzate si sono tuttavia impegnate in una dichiarazione non vincolante a utilizzare, con l'inizio del nuovo secolo, legno di latifoglie proveniente esclusivamente da fonti gestite in maniera sostenibile. 99 35. Trasporti 35.1 Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni, RS 0.741.411 Accordo concluso grazie agli sforzi dell'ECE e finalizzato a promuovere il riconoscimento reciproco delle omologazioni dei veicoli a motore; analogamente ad altri accordi ECE è aperto anche agli Stati che non sono membri dell’ECE. Obiettivo: standardizzazione dei requisiti materiali per l'omologazione attraverso regolamenti incentrati su un unico oggetto (ad es. i freni, le cinture di sicurezza o i fari). Ogni Stato partecipante decide individualmente quali regolamenti accettare. Tra le numerose normative applicate dalla Svizzera, dal 2 febbraio 1996 figurano anche i regolamenti ECE numero 83 (concernente le prescrizioni sui gas di scarico per i veicoli con motore a benzina), numero 24 e numero 49 (concernente le prescrizioni sui gas di scarico per i veicoli diesel). (I regolamenti non sono stati pubblicati né nella RU né nella RS, ma possono essere richiesti all'Ufficio federale delle strade.) 35.2 Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), RS 0.741.621 Vieta il trasporto internazionale su strada di determinate merci pericolose e stabilisce, per altre merci pericolose, le condizioni in base alle quali è autorizzato il trasporto transfrontaliero su strada, in particolare per quanto concerne l’imballaggio, l’apposizione delle etichette di pericolo e l’equipaggiamento del veicolo adibito al trasporto. I dettagli sono specificati in due allegati (non pubblicati né nella RU né nella RS; gli estratti possono essere richiesti all'UFCL). L'applicazione sul piano nazionale è assicurata dalla SDR. 35.3 Altri accordi internazionali in materia di circolazione stradale Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), RS 0.725.11 Sottoscrivendo questo accordo, le Parti contraenti si impegnano tra l'altro a provvedere affinché le grandi strade si integrino in modo armonioso nell'ambiente. Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale, RS 0.741.10 La revisione parziale, entrata in vigore nel 1993, impone agli Stati partecipanti la fissazione di limiti di velocità massima per tutte le strade (al riguardo, la Germania 100 ha presentato una formale riserva) e include una disposizione complementare, in base alla quale i conducenti devono fare in modo che il proprio veicolo non incomodi terzi dando luogo, ad esempio, a rumori e gas di scarico altrimenti evitabili. 35.4 Accordo del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia (Accordo di transito), RS 0.740.71 L’obiettivo di quest’accordo è di consolidare la cooperazione tra le Parti contraenti in materia di traffico di transito attraverso le Alpi, promuovendo il trasporto combinato (huckepack) «allo specifico scopo di tutelare la salute della popolazione e l'ambiente». In quest’ambito la Svizzera si impegna ad effettuare determinati adeguamenti degli assi di transito ferroviari. Nelle disposizioni concernenti il trasporto su strada l'accordo prevede sia una serie di agevolazioni – «nel rispetto del limite di 28 tonnellate del peso complessivo a pieno carico autorizzato e del divieto di circolare la notte e la domenica in Svizzera» – sia l'adozione di «norme che assicurino un alto livello di protezione per ridurre le emissioni di gas e di particelle, nonché il rumore dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci». Il «rispetto del limite di 28 tonnellate» (in passato una delle colonne portanti della politica dei trasporti svizzera) è venuto meno in quanto, sottoscrivendo l'Accordo sui trasporti terrestri (cfr. cap. 35.5), la Svizzera si è impegnata a portare il peso massimo consentito a 40 tonnellate per gli autocarri e a 44 tonnellate per il traffico combinato (adeguamento che nel frattempo è divenuto realtà, cfr. nuovo testo dell'articolo 9 LCStr). 35.5 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri), RS 0.740.72 Le Parti contraenti di quest’accordo s’impegnano (tra l'altro) a sviluppare una «politica coordinata dei trasporti di merci e passeggeri» intesa ad «associare l'efficienza dei sistemi di trasporto alla tutela dell'ambiente, garantendo così una mobilità sostenibile» (art. 30 cpv. 1). Per realizzare tale obiettivo, le Parti contraenti adottano misure volte ad «agevolare l'uso di mezzi di trasporto merci e passeggeri maggiormente rispettosi dell'ambiente», in particolare «l'adozione di sistemi di tariffe di uso per i trasporti stradali» (art. 31 cpv. 1 e 2). 35.6 Accordo europeo del 1° febbraio 1991 sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse (AGTC), RS 0.740.81 Accordo messo a punto dall'ECE nell'intento di instaurare condizioni quadro migliori per incentivare su scala europea il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia. 101 Nel preambolo le Parti contraenti riconoscono l'importanza che il trasporto combinato riveste quale mezzo per decongestionare la rete stradale europea, in particolare gli assi stradali transalpini, e per «limitare l'inquinamento ambientale». Gli Stati partecipanti sono tenuti ad adeguare a parametri tecnici specifici le linee ferroviarie e le stazioni di trasbordo appartenenti alla rete AGTC. L'accordo prevede inoltre una serie di misure volte a migliorare le condizioni d’esercizio, in particolare ad agevolare l'attraversamento delle frontiere. 35.7 Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago), RS 0.748.0 Gli Stati partecipanti a questa Convenzione autorizzano l'International Civil Aviation Organisation (ICAO) ad emanare allegati. L'allegato 16 contiene norme – relativamente generose considerato lo stato della tecnica – per la certificazione acustica degli aeromobili e per il contenimento delle emissioni nocive dei propulsori (monossido di carbonio, idrocarburi incombusti, ossidi di azoto). 36. Energia 36.1 Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell'energia, RS 0.730.0 Trattato sottoscritto da tutti i Paesi europei e da alcuni altri Stati che copre tutti gli aspetti delle relazioni economiche internazionali nel settore energetico. Dopo le parti «Commercio» e «Promozione e tutela degli investimenti», il Trattato ne contempla una intitolata «Disposizioni varie», nella quale vengono sanciti i seguenti principi e postulati: (1) attuazione di una politica energetica che tenga conto degli aspetti ambientali, in particolare del principio di sviluppo sostenibile; (2) applicazione del principio di causalità in materia di costi provocati dall'inquinamento «ivi compreso l'inquinamento transfrontaliero», determinazione dei prezzi orientata al mercato, che tenga in debito conto i costi e i vantaggi ambientali «nel corso di tutto il ciclo dell'energia»; (3) miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso «lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell'impiego di combustibili puliti e il ricorso a tecnologie e mezzi tecnologici che riducono l'inquinamento»; (4) promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'applicazione di «tecnologie, procedure e processi energeticamente efficienti e rispettosi dell'ambiente, atti a ridurre al minimo, in maniera economicamente efficiente, l'impatto negativo sull'ambiente di tutti i parametri del ciclo dell'energia». Nel Trattato sulla Carta dell'energia il termine «impatto ambientale» presenta un’accezione altrettanto ampia di quello utilizzato nella Convenzione di Espoo (cfr. cap. 38.2). 102 36.2 Protocollo del 17 dicembre 1994 della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, RS 0.730.01 Consiste essenzialmente nell'enunciazione dei principi di politica energetica e delle potenziali misure da adottare nelle seguenti tre direzioni: (1) incremento dell'efficienza energetica compatibilmente «con lo sviluppo sostenibile»; (2) creazione di condizioni quadro per indurre i produttori e i consumatori a utilizzare l'energia nel modo più parsimonioso, efficiente e rispettoso dell'ambiente possibile, anche attraverso «una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali»; (3) miglioramento della cooperazione internazionale (al riguardo l'allegato del Protocollo include un «elenco illustrativo e non esaustivo di possibili settori di cooperazione»). Nota: il Consiglio federale è del parere che il Trattato sulla Carta dell'energia e il relativo Protocollo non esigono alcun adeguamento della nostra legislazione in materia energetica. 37. Clima 37.1 Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici (Convenzione sul clima), RS 0.814.01 Sottoscrivendo questa Convenzione, base del Protocollo di Kyoto, i 189 Stati partecipanti hanno assunto i seguenti obblighi: (1) elaborazione e aggiornamento periodico di un inventario nazionale delle emissioni di gas a effetto serra, delle rispettive fonti e dei rispettivi pozzi di assorbimento; (2) formulazione e attuazione di un programma nazionale che stabilisca misure volte a limitare tali emissioni; (3) attuazione di politiche nazionali e applicazione di misure intese a mitigare i cambiamenti climatici attraverso il controllo delle emissioni di gas a effetto serra causate dall'uomo, nonché la protezione e il rafforzamento di pozzi e serbatoi; (4) comunicazione di informazioni dettagliate su tali politiche e misure, come pure sui loro effetti, al fine di riportare le emissioni antropiche di CO2 e di altri gas a effetto serra non incluse nel Protocollo di Montreal ai livelli del 1990; (5) messa a disposizione dei Paesi in via di sviluppo di risorse finanziarie destinate a coprire i costi derivanti dall'adempimento dei rispettivi obblighi. 37.2 Protocollo dell'11 dicembre 1997 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), RS 0.814.011 Con questo Protocollo, i Paesi industrializzati (salvo poche eccezioni) s’impegnano a ridurre le rispettive emissioni di gas a effetto serra (il Protocollo menziona il CO2, il metano, l'ossido di azoto e altri tre gas) di una determinata percentuale rispetto ai valori registrati nel 1990 entro il 2012. Per la Svizzera, analogamente ai 103 Paesi UE, l'obiettivo di riduzione è dell'8%, mentre per altri è più contenuto: la media dei 132 Stati firmatari si situa a circa il 5%. L'obbligo per ciascun Paese di ridurre i quantitativi di CO2 viene tuttavia relativizzato, in un certo modo, dai cosiddetti strumenti di politica climatica che consentono ai Paesi ricchi di acquistare le quote di emissione non utilizzate da altri Paesi (International Emissions Trading) oppure di farsi accreditare le riduzioni di emissioni ottenute partecipando a progetti realizzati all'estero (Joint Implementation o Clean Development Mechanism). Nel bilancio delle emissioni di CO2 vengono considerate anche le misure straordinarie destinate a rafforzare i pozzi di assorbimento di CO2 (ossia le iniziative di forestazione). Note Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore soltanto nel febbraio 2005; prima di allora, infatti, non era soddisfatta la condizione che ne subordinava l'entrata in vigore all'adesione di un numero di Paesi industrializzati sufficiente a rappresentare complessivamente almeno il 55% delle emissioni di CO2 registrate nel 1990 provenienti dai Paesi industrializzati. Dopo che gli USA si erano distanziati dal Protocollo all'inizio del 2001, è stata la Russia a smuovere la situazione decidendo a fine ottobre 2004 di ratificare l’accordo. La Conferenza delle Parti svoltasi a Buenos Aires nel dicembre del 2004 è stata incentrata sui futuri sviluppi del Protocollo di Kyoto e in particolare sulla ricerca di un maggiore coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo. È inoltre stato possibile chiarire vari dettagli in vista della sua entrata in vigore. Le autorità federali intendono mettere in atto il Protocollo di Kyoto a livello nazionale sulla base della legge sul CO2, della LEne, del programma «SvizzeraEnergia» ad essa correlato, e in parte (per quanto riguarda il metano) anche della legislazione agricola (cfr. cap. 25.2 in fine). 38. Accordi internazionali su temi trasversali 38.1 Convenzione del 7 novembre 1991 per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), RS 0.700.1 e relativi Protocolli Convenzione Dopo Austria, Germania, Liechtenstein, Francia, Slovenia, Principato di Monaco e Comunità europea, anche Svizzera e Italia hanno aderito (soltanto nel 1999) alla Convenzione delle Alpi. Quest’accordo internazionale, concepito come convenzione quadro, impone agli Stati partecipanti l'obbligo di attuare una politica nazionale globale per la protezio- 104 ne delle Alpi e di intensificare la cooperazione transfrontaliera in materia, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, di prevenzione e di causalità. Per raggiungere gli scopi che si prefigge, la Convenzione menziona altresì i campi nei quali le Parti contraenti sono tenute ad adottare misure adeguate: popolazione e cultura, pianificazione territoriale, salvaguardia della qualità dell'aria, difesa del suolo, idroeconomia, protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, foreste montane, turismo e attività del tempo libero, trasporti ed economia dei rifiuti. Inoltre, per ciascuno di questi campi fissa un obiettivo. Ad esempio, per il campo «salvaguardia della qualità dell'aria», l’obiettivo è di «ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora». Protocolli aggiuntivi Per concretizzare la Convenzione delle Alpi, la Conferenza delle Parti contraenti («Conferenza delle Alpi») ha elaborato Protocolli aggiuntivi specifici. Sono fatte salve eventuali prescrizioni nazionali più severe. Panoramica degli argomenti trattati nei Protocolli aggiuntivi (a inizio 2005): (1) Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile, (2) Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna, (3) Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, (4) Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane, (5) Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo, (6) Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo, (7) Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia, (8) Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti. (Un ulteriore Protocollo tratta la procedura da seguire in caso di divergenze tra gli Stati partecipanti.) La Svizzera ha firmato tutti i Protocolli, ma non li ha ancora ratificati. Il messaggio del Consiglio federale concernente la Convenzione e i primi cinque Protocolli elencati sopra (all'epoca già conclusi; FF 1997 493 segg.) e il messaggio concernente la ratifica di tutti i Protocolli (FF 2002 2637 segg.) fanno riferimento a una dichiarazione comune del Consiglio federale e dei Cantoni alpini in base alla quale non sarà necessaria alcuna modifica del diritto svizzero, in quanto gli obiettivi sanciti dalla Convenzione e dai Protocolli possono essere raggiunti nel quadro della rispettiva politica settoriale. L'insorgere di dubbi al riguardo ha indotto il Consiglio nazionale, in occasione della sessione autunnale 2004, a rinviare il dibattito sulla ratifica dei Protocolli e a chiedere un rapporto complementare al Consiglio federale. 105 38.2 Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), RS 0.814.06 Innanzitutto è opportuno rilevare che questa Convenzione, nata sotto l'egida dell'ECE e sottoscritta dalla maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale e orientale, dalla Comunità europea come pure dal Canada e dagli USA, si spinge oltre quanto lascia supporre il suo titolo. Per spiegare quanto precede è necessario un breve ex-cursus: la Conferenza sull'ambiente indetta dall'ONU nel 1972 a Stoccolma ha dato vita alla «Declaration on the Human Environment», approvata da 113 Stati partecipanti, in cui venivano enunciati 26 principi di diritto internazionale in materia di protezione ambientale. Il numero 21, in particolare, convalidava ciò che già allora aveva la valenza di «principio generale» (ai sensi della dottrina sulle fonti del diritto internazionale) e cioè che ogni Stato ha il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione arrechino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale (sic utero tuo ut alienum non laedas). La Convenzione di Espoo divenne così il primo trattato multilaterale a riprendere il significato di questo principio cardine del diritto ambientale: «Le Parti adottano, individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire [...] un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante» generato da attività previste soggette ad autorizzazione obbligatoria. Gli Stati partecipanti hanno il dovere di sottoporre le attività elencate nell'appendice I, suscettibili di avere un impatto transfrontaliero importante, a una valutazione dell'impatto ambientale. La rispettiva procedura deve consentire una partecipazione del pubblico (nazionale ed estero). In aggiunta ad altre prescrizioni procedurali – riguardanti segnatamente le informazioni e la consultazione della/delle Parte(i) contraente(i) presumibilmente interessata(e) dall'impatto transfrontaliero – la Convenzione disciplina altresì (cfr. appendice II) i requisiti relativi al «contenuto della documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale» (nella terminologia della LPAmb: rapporto d’impatto ambientale). Il concetto di «impatto», fondamentale per il campo di applicazione della Convenzione, è definito in modo particolarmente ampio; designa «ogni effetto ambientale di un'attività prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale e le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori». La Convenzione di Espoo impone inoltre agli Stati firmatari di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle valutazioni dell'impatto ambientale (disposizioni concernenti l’«analisi successiva al progetto»). 106 Note Poiché la Convenzione di Espoo tratta degli impatti ambientali in un contesto transfrontaliero, non sorprende che la sua appendice I definisca le installazioni soggette a una valutazione dell'impatto ambientale in modo più restrittivo rispetto all’OEIA. D'altra parte, esse contemplano anche «lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora il volume annuo di acqua da incanalare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi», ossia installazioni per le quali la nostra legislazione nazionale non prevede una valutazione preliminare dell'impatto ambientale. La Conferenza delle Parti tenutasi a Cavtat nel giugno 2004 ha adottato alcuni emendamenti alla Convenzione che non sono ancora entrati in vigore. Quello più importante riguarda il sensibile ampliamento dell'elenco di attività sottoposte a una valutazione dell'impatto ambientale tra cui gli impianti eolici (attualmente non menzionati nell'allegato dell’OEIA). Nel maggio del 2003, la Conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa» (vertice periodico dei Ministri dell'ambiente di Europa, CSI e America del Nord) tenutasi a Kiev ha emanato un Protocollo aggiuntivo alla Convezione di Espoo (Protocollo sulla valutazione ambientale strategica) che, ispirandosi a una direttiva UE del 2001, prescrive una valutazione dell'impatto ambientale per i piani e i programmi alla base di future approvazioni di progetto. Aggiornamento al momento della stesura della presente pubblicazione: Protocollo sottoscritto, ma non ancora ratificato da 37 Stati. 107 38.3 Convenzione del 25 giugno 1998 sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) [non ancora ratificata dalla Svizzera] Elaborata dall'ECE nel quadro della Conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa» (cfr. cap. 38.2). Tra le varie premesse, il preambolo riconosce che «una tutela dell'ambiente adeguata è essenziale per il benessere dell'uomo ed anche per godere dei diritti fondamentali, compreso il diritto stesso alla vita» e che se da un lato «ciascuno ha il diritto di vivere in un ambiente adatto a garantire la propria salute e il proprio benessere», dall'altro, ha altresì «il dovere sia individualmente che in associazione con gli altri di tutelare e di valorizzare l'ambiente nell'interesse delle generazioni presenti e future». Agli Stati partecipanti incombe il dovere esplicito di rilevare regolarmente informazioni sull'ambiente (art. 5), nonché di metterle a disposizione del pubblico (art. 4). Al riguardo, la Convenzione precisa che il diritto di accedere a tali informazioni spetta sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal loro domicilio, senza che debbano far valere un interesse particolare. La prescrizione altrettanto precisa concernente la «partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività [inquinanti] specifiche» (art. 6; cfr. anche allegato 1) si spinge fino a prevedere una valutazione dell'impatto ambientale garantita da un accordo internazionale. La Convenzione esige inoltre la partecipazione del pubblico anche «all’elaborazione di piani, programmi e politiche relative all'ambiente» (art. 7) come pure «durante la fase di elaborazione di disposizioni regolamentari» e altre disposizioni simili (art. 8). Le Parti contraenti si impegnano infine a sottoporre al giudizio di un'istituzione giudiziaria o di un altro organo indipendente e imparziale stabilito dalla legge (art. 9) le controversie riguardanti l'accesso alle informazioni o la partecipazione del pubblico (decisioni relative ad attività inquinanti). Questa garanzia di rimedio giuridico spetta, in quanto diritto di ricorso delle associazioni, anche alle organizzazioni non governative che operano a favore della tutela dell'ambiente quali rappresentanti del pubblico interessato (art. 9 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 5 e con l'art. 3 cpv. 4). Nota: la Conferenza dei ministri dell'ambiente tenutasi nel maggio 2003 a Kiev ha adottato il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (non ancora in vigore) alla Convenzione di Aarhus. Il documento ha lo scopo di «migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant Release and Transfer Registers – PRTR) coerenti e integrati […], in grado di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente» (art. 1).