Ordinanza
sulle epizoozie
(OFE)
Modifica del 16 maggio 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 2 lett. i
Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie:
i.
la febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»);
Art. 51 cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 3 lett. b e c
1
3
L’Ufficio federale ha i seguenti compiti:
d.
abrogata
e.
emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le
aziende detentrici di animali nelle quali sono custoditi animali per la raccolta
del seme (stazioni di inseminazione) e gli animali detenuti per la raccolta del
seme, nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento del seme.
Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:
b.
abrogata
c.
rilascia l’autorizzazione di esercizio se la stazione di inseminazione soddisfa
i requisiti di cui all’articolo 54.
Art. 54 cpv. 2 lett. b
Abrogata
1
RS 916.401
2007-0723
2711
Ordinanza sulle epizoozie
RU 2007
Titolo prima dell’art. 111a
Sezione 4a:
Febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»)
Art. 111a
In generale
Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti tenuti in
cattività.
1
2
3
È diagnosticata la febbre catarrale ovina quando:
a.
l’analisi sierologica in un effettivo di ruminanti ha dato esito positivo in più
di un animale; oppure
b.
è stato messo in evidenza il virus della Blue tongue.
Il periodo di incubazione è di 21 giorni.
Art. 111b
Sorveglianza
Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale stabilisce un programma per la
sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.
1
Esso effettua un programma di sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del
virus della Blue tongue.
2
Art. 111c
Caso di sospetto
In deroga all’articolo 84 capoverso 2 lettera a il veterinario cantonale ordina il
sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto.
1
2
Egli ordina inoltre:
a.
la stabulazione al riparo dalle zanzare di tutti i ruminanti dell’effettivo o
provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali;
b.
provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.
Il sequestro è revocato non appena il sospetto è confutato. Il sospetto è considerato
confutato quando l’analisi sierologia di tutti i ruminanti dell’effettivo o la messa in
evidenza del virus negli animali sieropositivi hanno dato esito negativo.
3
L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulla lotta contro le zanzare e sulla
riduzione della loro popolazione.
4
Art. 111d
Caso di epizoozia
In deroga all’articolo 85 capoversi 1 e 2 lettera b, il veterinario cantonale ordina il
sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto.
1
2712
Ordinanza sulle epizoozie
2
RU 2007
Egli ordina inoltre:
a.
l’eliminazione degli animali infetti;
b.
la stabulazione al riparo dalle zanzare di tutti i ruminanti dell’effettivo o
provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali;
c.
provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.
In alcuni territori è possibile rinunciare, d’intesa con l’Ufficio federale, all’eliminazione degli animali infetti.
3
Art. 111e
Zone di protezione e di sorveglianza
La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 20 km intorno all’effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 100 km.
1
I territori in cui non sono state rilevate le specie di zanzare vettrici del virus della
Blue tongue non devono essere inclusi nelle zone di protezione o di sorveglianza.
2
Art. 111f
Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza
Nelle zone di protezione e di sorveglianza, d’intesa con l’Ufficio federale, il veterinario cantonale dispone:
1
a.
l’esame, commisurato al rischio, di un campione degli effettivi in cui si
trovano ruminanti;
b.
la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue;
c.
l’adozione di provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle
immediate vicinanze degli animali.
2 Nella zona di protezione i ruminanti devono essere stabulati al riparo dalle zanzare
nelle ore del giorno in cui le zanzare vettrici del virus sono attive oppure vanno
adottati provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali.
Possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza solo con
l’autorizzazione del veterinario cantonale:
3
a.
i ruminanti, se viene dimostrato che al momento del trasferimento non sono
infetti;
b.
il seme, gli ovuli e gli embrioni, se viene dimostrato che al momento del prelievo gli animali non erano infetti.
Gli articoli 89 capoverso 1 lettera c, 90 capoversi 2 e 4, 91 e 92 non sono applicabili.
4
L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del movimento di
animali vivi, seme, ovuli ed embrioni.
5
2713
Ordinanza sulle epizoozie
Art. 111g
1
RU 2007
Revoca dei provvedimenti di sequestro
In un effettivo infetto viene revocato il sequestro se:
a.
gli animali infetti sono stati eliminati e l’analisi sierologica di tutti i ruminanti al termine del periodo di incubazione ha dato esito negativo; oppure
b.
l’analisi di tutti i ruminanti sieronegativi effettuata dopo 60 giorni non ha
rilevato una sieroconversione.
I provvedimenti presi nella zona di protezione sono revocati quando nella zona non
vi sono più effettivi sotto sequestro.
2
La zona di sorveglianza è mantenuta in vigore almeno sino al 1° dicembre
dell’anno in corso.
3
Art. 126 lett. f
Abrogato
Art. 176 cpv. 4
L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi.
4
II
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.
1. Ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la macellazione e il
controllo delle carni
Titolo prima dell’art. 6
Sezione 2: Autorizzazione d’esercizio per i macelli
Art. 6 e 7
Abrogati
Art. 8, rubrica e cpv. 7 lett. a
Abrogate
2
RS 817.190
2714
Ordinanza sulle epizoozie
RU 2007
Art. 62 cpv. 3 lettera d
3
Su richiesta, il veterinario dirigente mette a disposizione dell’Ufficio federale:
d.
le autorizzazioni di cui all’articolo 8;
2. Ordinanza del 23 giugno 20043 concernente l’eliminazione dei
sottoprodotti di origine animale
Art. 23 cpv. 1 e 2
1
Abrogato
Per l’esercizio di un impianto per l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale
è necessaria un’autorizzazione del Cantone.
2
Art. 25–27
Abrogati
Art. 28 cpv. 1, 1bis e 5 lett. a
L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione d’esercizio se l’impianto soddisfa i
requisiti posti dalla presente ordinanza e dal diritto federale, in particolare dalla
legislazione in materia di protezione dell’ambiente.
1
1bis
5
Nell’autorizzazione d’esercizio essa stabilisce:
a.
lo scopo dell’impianto;
b.
la categoria di sottoprodotti di origine animale ammessa;
c.
la capacità di eliminazione massima; e
d.
le condizioni e gli oneri.
Essa può essere revocata qualora:
a.
abrogata
Art. 34 cpv. 1
I Cantoni sorvegliano l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Essi
controllano gli impianti almeno una volta all’anno.
1
Art. 39 cpv. 2
È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di
restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto
che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla
differenza tra la capacità di eliminazione fissata nell’autorizzazione d’esercizio e la
quantità totale annua effettivamente eliminata.
2
3
RS 916.441.22
2715
Ordinanza sulle epizoozie
RU 2007
3. Ordinanza del DFE del 23 novembre 20054 concernente l’igiene
nella macellazione
Art. 2
Abrogato
Allegato 2
Abrogato
III
La presenta modifica entra in vigore il 1° luglio 2007
16 maggio 2007
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4
RS 817.190.1
2716