Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 16 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 2 lett. i Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie: i. la febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»); Art. 51 cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 3 lett. b e c 1 3 L’Ufficio federale ha i seguenti compiti: d. abrogata e. emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le aziende detentrici di animali nelle quali sono custoditi animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione) e gli animali detenuti per la raccolta del seme, nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento del seme. Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti: b. abrogata c. rilascia l’autorizzazione di esercizio se la stazione di inseminazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 54. Art. 54 cpv. 2 lett. b Abrogata 1 RS 916.401 2007-0723 2711 Ordinanza sulle epizoozie RU 2007 Titolo prima dell’art. 111a Sezione 4a: Febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») Art. 111a In generale Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti tenuti in cattività. 1 2 3 È diagnosticata la febbre catarrale ovina quando: a. l’analisi sierologica in un effettivo di ruminanti ha dato esito positivo in più di un animale; oppure b. è stato messo in evidenza il virus della Blue tongue. Il periodo di incubazione è di 21 giorni. Art. 111b Sorveglianza Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini. 1 Esso effettua un programma di sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue. 2 Art. 111c Caso di sospetto In deroga all’articolo 84 capoverso 2 lettera a il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto. 1 2 Egli ordina inoltre: a. la stabulazione al riparo dalle zanzare di tutti i ruminanti dell’effettivo o provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali; b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali. Il sequestro è revocato non appena il sospetto è confutato. Il sospetto è considerato confutato quando l’analisi sierologia di tutti i ruminanti dell’effettivo o la messa in evidenza del virus negli animali sieropositivi hanno dato esito negativo. 3 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulla lotta contro le zanzare e sulla riduzione della loro popolazione. 4 Art. 111d Caso di epizoozia In deroga all’articolo 85 capoversi 1 e 2 lettera b, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. 1 2712 Ordinanza sulle epizoozie 2 RU 2007 Egli ordina inoltre: a. l’eliminazione degli animali infetti; b. la stabulazione al riparo dalle zanzare di tutti i ruminanti dell’effettivo o provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali; c. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali. In alcuni territori è possibile rinunciare, d’intesa con l’Ufficio federale, all’eliminazione degli animali infetti. 3 Art. 111e Zone di protezione e di sorveglianza La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 20 km intorno all’effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 100 km. 1 I territori in cui non sono state rilevate le specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue non devono essere inclusi nelle zone di protezione o di sorveglianza. 2 Art. 111f Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza Nelle zone di protezione e di sorveglianza, d’intesa con l’Ufficio federale, il veterinario cantonale dispone: 1 a. l’esame, commisurato al rischio, di un campione degli effettivi in cui si trovano ruminanti; b. la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue; c. l’adozione di provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali. 2 Nella zona di protezione i ruminanti devono essere stabulati al riparo dalle zanzare nelle ore del giorno in cui le zanzare vettrici del virus sono attive oppure vanno adottati provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali. Possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza solo con l’autorizzazione del veterinario cantonale: 3 a. i ruminanti, se viene dimostrato che al momento del trasferimento non sono infetti; b. il seme, gli ovuli e gli embrioni, se viene dimostrato che al momento del prelievo gli animali non erano infetti. Gli articoli 89 capoverso 1 lettera c, 90 capoversi 2 e 4, 91 e 92 non sono applicabili. 4 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del movimento di animali vivi, seme, ovuli ed embrioni. 5 2713 Ordinanza sulle epizoozie Art. 111g 1 RU 2007 Revoca dei provvedimenti di sequestro In un effettivo infetto viene revocato il sequestro se: a. gli animali infetti sono stati eliminati e l’analisi sierologica di tutti i ruminanti al termine del periodo di incubazione ha dato esito negativo; oppure b. l’analisi di tutti i ruminanti sieronegativi effettuata dopo 60 giorni non ha rilevato una sieroconversione. I provvedimenti presi nella zona di protezione sono revocati quando nella zona non vi sono più effettivi sotto sequestro. 2 La zona di sorveglianza è mantenuta in vigore almeno sino al 1° dicembre dell’anno in corso. 3 Art. 126 lett. f Abrogato Art. 176 cpv. 4 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi. 4 II Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue. 1. Ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la macellazione e il controllo delle carni Titolo prima dell’art. 6 Sezione 2: Autorizzazione d’esercizio per i macelli Art. 6 e 7 Abrogati Art. 8, rubrica e cpv. 7 lett. a Abrogate 2 RS 817.190 2714 Ordinanza sulle epizoozie RU 2007 Art. 62 cpv. 3 lettera d 3 Su richiesta, il veterinario dirigente mette a disposizione dell’Ufficio federale: d. le autorizzazioni di cui all’articolo 8; 2. Ordinanza del 23 giugno 20043 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Art. 23 cpv. 1 e 2 1 Abrogato Per l’esercizio di un impianto per l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale è necessaria un’autorizzazione del Cantone. 2 Art. 25–27 Abrogati Art. 28 cpv. 1, 1bis e 5 lett. a L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione d’esercizio se l’impianto soddisfa i requisiti posti dalla presente ordinanza e dal diritto federale, in particolare dalla legislazione in materia di protezione dell’ambiente. 1 1bis 5 Nell’autorizzazione d’esercizio essa stabilisce: a. lo scopo dell’impianto; b. la categoria di sottoprodotti di origine animale ammessa; c. la capacità di eliminazione massima; e d. le condizioni e gli oneri. Essa può essere revocata qualora: a. abrogata Art. 34 cpv. 1 I Cantoni sorvegliano l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Essi controllano gli impianti almeno una volta all’anno. 1 Art. 39 cpv. 2 È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di eliminazione fissata nell’autorizzazione d’esercizio e la quantità totale annua effettivamente eliminata. 2 3 RS 916.441.22 2715 Ordinanza sulle epizoozie RU 2007 3. Ordinanza del DFE del 23 novembre 20054 concernente l’igiene nella macellazione Art. 2 Abrogato Allegato 2 Abrogato III La presenta modifica entra in vigore il 1° luglio 2007 16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 4 RS 817.190.1 2716