Consiglio delle Autonomie locali Il Consiglio delle Autonomie locali (Cal) è un organo che esprime principalmente pareri obbligatori ma non vincolanti alla Regione su materie riguardanti le autonomie locali (Comuni, Province e loro aggregazioni). Questo organo consultivo, previsto da Costituzione e Statuto regionale, è eletto dalle stesse autonomie locali affinché sia composto in modo tale da rappresentarle adeguatamente. Lo scopo è ottenere una rappresentanza generale permanente del territorio che si rapporti direttamente alla Regione, la quale deve consultarla in merito alle questioni più importanti di interesse territoriale e sulle proposte di bilancio e programmazione della Regione stessa. Il Piemonte, con lo Statuto del 2005 (artt. 88 e 89) e la legge n. 30 del 2006 (modificata lievemente nel 2008 e nel 2011), ha scelto di istituire il Cal presso l’Assemblea legislativa. Le attività dell’organo si svolgono quindi a Palazzo Lascaris, a partire dall’insediamento del 19 settembre. L’organo è nato con la riforma costituzionale dell’ottobre 2001 (che ha modificato l’ultimo comma dell’art. 123) con il compito di creare un raccordo tra Comuni, Province e Regioni come ente di regia all’interno del sistema delle autonomie locali. Attività Il Cal esprime pareri obbligatori, entro 30 giorni dalla richiesta, su leggi in materie che riguardano gli enti locali, sulle proposte di bilancio e di programmazione della Regione e sulle proposte di regolamento dell’Esecutivo. Motivandone le ragioni, la Giunta e il Consiglio regionale possono prendere decisioni diverse rispetto al parere. In generale il Cal può, se richiesto o di propria iniziativa, esprimere osservazioni su proposte di legge regionali. Il Cal può chiedere, attraverso la Giunta, un controllo di legittimità costituzionale sulle norme statali in caso di eventuale invasione delle competenze delle autonomie locali (come stabilito dalla legge “La Loggia” del 2003). Deliberando a maggioranza assoluta, il Cal può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto. Infine la legge conferisce al Cal il compito di designare un componente per integrare le sezioni regionali della Corte dei Conti (in aggiunta a quello designato dal Consiglio regionale). 1 Elezione e composizione Il Cal è composto da 61 consiglieri: - i presidenti delle Province della Regione - i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia - 5 presidenti di Comunità montane - 2 presidenti di Comunità collinari - 13 rappresentanti di Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, di cui almeno 3 di Comuni montani, o rappresentanti di Consigli provinciali - 20 rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5 mila abitanti (di cui 11 rappresentanti di Comuni montani - i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali, quali ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP. Ogni categoria sceglie al proprio interno i rappresentanti. Funzionamento Alle sedute partecipano, pur non avendo diritto di voto, il presidente della Giunta e il presidente del Consiglio regionale, l’assessore della Regione che si occupa di enti locali, e gli assessori e i presidenti delle Commissioni interessati alle materie in discussione. Qualora se ne ravvisasse l’opportunità possono essere convocati anche i rappresentanti delle autonomie funzionali, tra cui un rappresentante per Unioncamere Piemonte, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte orientale, del Politecnico e di Scienze gastronomiche del Piemonte, che sono privi del diritto di voto. Annualmente il Cal e il Consiglio regionale si riuniscono in seduta congiunta per una valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali. Il 22 giugno a Roma è stato istituito il Coordinamento nazionale dei Consigli delle autonomie locali come organo di raccordo tra i singoli consigli, creati nelle varie Regioni, e per la formulazione di proposte comuni in sede parlamentare. Attualmente, oltre al Piemonte, nove Regioni hanno già istituito i propri Cal, con caratteristiche leggermente diverse a seconda delle giurisdizioni regionali. 2