L`anagrafe apistica e aspetti critici della legislazione

annuncio pubblicitario
Previti_imp:ok
12-02-2014
13:20
Pagina 230
230
L’anagrafe apistica e aspetti critici
della legislazione vigente
‫ﺔ‬
A. PREVITI, M.C. PEDILIGGIERI, A. PASSANTINO
Dipartimento di Scienze Veterinarie - Università degli Studi di Messina
RIASSUNTO
L’apicoltura è praticata in Europa da millenni ed è parte integrante del suo patrimonio culturale e agricolo. Viene considerato un
settore in crescita presumibilmente grazie alla produzione di elevato livello qualitativo del miele e degli altri prodotti apicoli.
In italia, con il Decreto del 4 dicembre 2009, viene istituita l’anagrafe apistica, la quale si propone di fungere da garante ai fini
di una corretta tracciabilità di tutti i prodotti dell’alveare e quale conditio sine qua non per un’adeguata tutela e valorizzazione
del patrimonio apistico nazionale che passa inevitabilmente attraverso un miglioramento delle informazioni disponibili sulla
situazione produttiva e sanitaria del settore.
Il provvedimento, oltre a definire tale anagrafe come il sistema d’identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari, sembra soprattutto voler riordinare questo settore introducendovi alcune importanti innovazioni, tra le quali: l’identificazione di apicoltori e alveari presenti su tutto il territorio italiano mediante l’assegnazione di un codice univoco identificativo
ad ogni proprietario di apiari, che dovrà essere chiaramente indicato mediante un apposito cartello identificativo da apporre
in prossimità di ogni alveare; l’obbligatorietà delle comunicazioni annuali inerenti l’allevamento stesso; nonché la creazione di
un’apposita banca dati nazionale, analogamente a quanto già esistente in altri settori zootecnici.
Il decreto, altresì, prevede la stesura di un manuale operativo che ne determini le procedure di attuazione, il quale si sarebbe
dovuto realizzare entro 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto, ad opera di un apposito comitato tecnico di coordinamento, così come chiaramente espresso nell’articolo 5.
Tuttavia, a tutt’oggi, nessuna comunicazione ufficiale sembra essere pervenuta, probabilmente a causa di un ritardo nell’iter
burocratico d’istituzione del predetto comitato.
Sulla base di quanto suesposto, il presente lavoro effettua una breve disamina sulla legislazione vigente relativa all’anagrafe apistica, al fine di sottolineare gli aspetti più critici ed attenzionarne la valenza propositiva che tale decreto potrebbe assumere nei
confronti di una revisione del vecchio Regolamento di Polizia Veterinaria, considerato il momento di forte ascesa del settore e
la sempre crescente attenzione del consumatore.
PAROLE CHIAVE
Apicoltura, anagrafe, identificazione, legislazione.
INTRODUZIONE
I sistemi d’identificazione e di registrazione degli animali
hanno sempre rivestito notevole importanza in ambito zootecnico e, in tempi recenti nel contesto di un mercato sempre
più unificato, l’Unione Europea ha dedicato notevoli attenzioni agli stessi sia a livello di Parlamento Europeo sia di
Consiglio dell’Unione Europea.
L’anagrafe degli animali è presupposto essenziale per la tracciabilità “from farm to table”, poiché rende possibile il collegamento del singolo animale al prodotto alimentare derivato e la verifica dell’intero processo produttivo in partenza
dall’allevamento.
Detta esigenza è nata anche per il settore apistico, stante che
nell’UE nel triennio 2008-2010 si è assistito ad un netto aumento del numero di apiari rispetto agli anni precedenti. Difatti, per gli anni 2008-2010 si contano circa 600.000 apicoltori, di cui approssimativamente il 97% è costituito da apicoltori non professionisti, e 13.602.719 alveari1 (Grafico 1).
Autore per la corrispondenza:
Annamaria Passantino ([email protected]).
Gli Stati Membri con il maggior numero di alveari sono la
Spagna (17,06%), la Grecia (10,8%), la Francia (10%) e l’Italia (8,5%) (Grafico 2).
In particolare, in Italia esercitano tale attività 70.000 apicoltori, rappresentati per un 14% da imprenditori apistici i quali detengono un numero complessivo di alveari stimato per
un totale di 200.000 a.
Si pensi, ad esempio, che per il 2010 il numero di allevamenti apistici, secondo quanto emerso dai dati ISTAT b, ammonta a 6.398. Il Grafico 3 mostra la loro distribuzione nel territorio italiano evidenziandone una prevalenza nel nord Italia,
a
A tal riguardo, si pensi che gli alveari denunciati presso le Aziende Sanitarie risultano circa 1.156.000, ma sembrerebbe esserci una significativa divergenza tra il dato riportato e l’effettiva produttività, che ne risulterebbe pertanto sottostimata. Per ulteriori informazioni, V. Progetto Strategico RESMAR Sottoprogetto H: Strumenti di governance territoriale per la sostenibilità dei cluster produttivi delle regioni costiere
AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE PO Italia-Francia
“Marittimo” 2007-2013 Analisi Settoriale Cluster Miele. Disponibile su
http://www.res-mar.eu/upload_docs/15_azione%204_2_3%
20Analisi%20Settoriale_Miele_Laore.pdf
b
Disponibili su http://dati-censimentoagricoltura.istat.it
Previti_imp:ok
12-02-2014
13:20
Pagina 231
A. Previti et al. Large Animal Review 2013; 19: 230-235
231
Grafico 1
Numero di apiari e apicoltori
nell’UE nei trienni 2005-2007
e 2008-2010.
Grafico 2 - Situazione del settore apistico nei diversi Stati Europei nei trienni 2005-2007 e 2008-2010.
BE: Belgio; BG: Bulgaria; CZ: Repubblica Ceca; DK: Danimarca; DE: Germania; EE: Estonia; IE: Irlanda; EL: Grecia; ES: Spagna; FR: Francia;
IT: Italia; CY: Cipro; LV: Lettonia; LT: Lituania; LU: Lussemburgo; HU: Ungheria; MT: Malta; NL: Paesi Bassi; AT: Austria; PL: Polonia; PT: Portogallo; RO: Romania; FI: Finlandia; SE: Svezia; SI: Slovenia; SK: Slovacchia; UK: Regno Unito; EU: Unione Europea.
nelle Marche e nelle due isole maggiori. Tali aree, oltre a vantare una produzione quantitativamente maggiore, manifestano la loro attenzione nei riguardi di tale settore anche sotto un profilo prettamente qualitativo attraverso la registrazione di produzioni che vantano il marchio DOP.
Indubbiamente l’esigenza principale è quella di estendere il sistema delle anagrafi zootecniche all’apicoltura, anche al fine di
migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo
e sanitario: a tal proposito, l’art. 6 della Legge 313 del 20042 obbliga chiunque detenga apiari ed alveari di farne denuncia, al
fine di censire ed individuare consistenza e posizionamento
degli allevamenti apistici su tutto il territorio nazionale.
Oggi, il settore dell’apicoltura, considerata “attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente natu-
rale, dell’ecosistema e dell’agricoltura” - ai sensi della citata
Legge 313/2004 - si presenta in forte ascesac, sollevando gli
interessi sia del legislatore, il quale sarà chiamato in causa nel
disciplinare e organizzare un campo ancora in parte giuridi-
c
In tal senso, si rammenti che già il Regolamento CE 1234/2007 - recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) - prevede
misure a sostegno dell’apicoltura.
Queste misure possono essere inserite nei programmi apicoli elaborati
dagli Stati Membri e, se considerate ammissibili, le relative spese possono essere cofinanziate dall’UE. Tali programmi sono realizzati su base
triennale (2007-2013). Per ulteriori informazioni, V. Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea L 299 del 16.11.2007, pag. 1, art. 106.
Previti_imp:ok
232
12-02-2014
13:20
Pagina 232
L’anagrafe apistica e aspetti critici della legislazione vigente
Grafico 3
Distribuzione degli allevamenti
apistici nel territorio italiano
per l’anno 2010.
camente inesplorato, sia del medico veterinario, in qualità di
garante della sanità animale, ma soprattutto del consumatore, sempre più attento anche ai prodotti dell’alveare.
Giuridicamente l’apicoltura viene a tutti gli effetti considerata “attività agricola” come sancito dall’art. 2135 del codice civile, concretizzandosi in un esercizio zootecnico a pieno titolo, la cui conduzione ha richiesto ordine e disciplina alla stregua di qualsiasi altra tipologia di allevamento, nonostante
ciò possa sembrare particolarmente oneroso per taluni indirizzi produttivi.
Nella consapevolezza che questo delicato comparto riveste
grande importanza non solo per l’intero settore agro-zootecnico, ma anche per l’equilibrio dell’ecosistema in generale, gli
AA. effettuano una breve disamina sulla vigente legislazione relativa all’anagrafe apistica delineandone gli aspetti più critici.
BACKGROUND LEGISLATIVO
Il panorama legislativo nazionale è costituito da norme che
nel corso degli anni e già da tempi remoti hanno inciso in
modo sostanziale sull’assetto organizzativo dell’apicoltura,
con disposizioni oculatamente destinate al settore: dall’obbligatorietà del censimento degli alveari, di cui si parla fin dal
1927 con il Regio Decreto (R.D.) n. 614, all’obbligo di denuncia di malattie quali peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi, come si legge già dal 1954 nel Regolamento
di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54)d, oggi ribadito nell’OIE-Terrestrial Animal Health Code3 in cui, al capitolo 1.2
art.1.2.3. punto 8, si leggono le stesse malattie infettive attenzionate in tale tipologia di allevamento.
d
Per maggiori informazioni sulle principali malattie soggette a denuncia viene riportata la Tabella 1.
Varato nel 1925 il primo intervento in materia, il R.D. 23
ottobre 1925, n. 2079, convertito nella legge 18 marzo 1926,
n. 562, “Provvedimenti per la difesa dell’apicoltura”, istituiva
i primi Consorzi provinciali, ma soprattutto presentava già
la figura dell’“esperto apistico” nel suo ruolo di supporto
tecnico assistenziale agli apicoltori. Con esso vennero rese
obbligatorie la distruzione di alveari colpiti da malattie,
Tabella 1 - Principali malattie delle api soggette a denuncia secondo il D.P.R. 320/1954.
Malattia
Agente eziologico
Natura
Articoli
Varroatosi
Varroa destructor
Parassitaria
(1)
Acariosi
Acarapis woodi
Parassitaria
154-158
Aethinosi
Aethina tumida
Parassitaria
(2)
Tropilaelapsosi
Tropilaelaps clareae,
T. koenigerum
Parassitaria
(2)
Peste americana
Paenibacillus larvae
Batterica
154-158
Peste europea
Melissococcus pluton
Batterica
154-158
Nosemiasi
Nosema apis
Micotica
154-158
(1) Con l’O.M. 16 giugno 1980, la varroasi è stata aggiunta all’elenco delle
malattie a carattere infettivo e diffusivo di cui all’art. 1 del Regolamento di
Polizia Veterinaria. Sono tuttora in vigore l’O.M. 21 aprile 1983, secondo cui
la varroasi è malattia soggetta a denuncia e l’O.M. 17 febbraio 1995 che recita: nei casi di varroasi, il sindaco ricevuta la denuncia dispone: a) il divieto di rimuovere o vendere alveari o api vive e di introdurre nell’apiario infestato nuove famiglie, prima che i relativi impianti siano stati disinfestati; b)
l’esecuzione di opportuni trattamenti disinfestanti nell’apiario parassitato
ove non si ritenga più conveniente ordinare la distruzione dello stesso o di
parte degli alveari nei casi di incontrollabile infestazione; c) Il sindaco dispone, altresì, l’esecuzione degli interventi diagnostici per l’accertamento
del livello della parassitosi negli apiari situati in un raggio di almeno 5 chilometri dal focolaio individuato.
(2) L’UE ha previsto norme specifiche (Decisione 2003/881/CE e successive modifiche) che regolamentano le importazioni di api dai Paesi Terzi, proprio al fine di evitare l’introduzione di A. tumida e Tropilaelaps spp. nell’UE.
Previti_imp:ok
12-02-2014
13:20
Pagina 233
A. Previti et al. Large Animal Review 2013; 19: 230-235
vennero fissate le distanze tra gli apiari, venne vietata l’introduzione nel territorio nazionale di razze di api diverse
dell’Apis mellifera ligustica e disposti controlli sul miele
proveniente dall’estero.
A tale regio decreto si diede attuazione con il summenzionato R.D. 17 marzo 1927, n. 614.
Durante il ventennio intercorso tra gli anni ’70 e gli anni ’90,
a fronte dell’emergenza varroasi proveniente dai Paesi dell’Est, sono state emanate varie ordinanze da parte del Ministero della Sanità, rivolte a contenere le conseguenze potenzialmente devastanti della malattia, attraverso scrupolosi piani
di profilassi.
La definizione della vera e propria disciplina dell’apicoltura
viene promulgata solo nel 2004 con la legge n. 313, la quale
demanda alle regioni il compito di legiferare circa l’utilizzo
dei fitofarmaci e istituisce un documento programmatico
per il settore apistico contenente il coordinamento delle attività per il settore, nello specifico rivolgendosi a talune materie, con particolare riguardo alla tutela e alla promozione dei
prodotti nazionali, alla tracciabilità degli stessi, alla promozione degli IGP e dei DOP, ai maggiori controlli sul miele di
importazione, oltre che all’incentivazione dei giovani apicoltori e di coloro i quali avviino tali attività in zone svantaggiate, ma anche alla tutela del patrimonio apistico nazionale.
Al fine della profilassi e del controllo sanitario, inoltre, tale
normativa rende obbligatoria la denuncia degli alveari e della loro ubicazione da effettuare annualmente entro il 31 dicembre nei casi in cui si fosse verificata una variazione nella
collocazione o nella consistenza degli alveari stessi in misura
percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.
La suddetta legge incentiva, altresì, la conduzione zootecnica
delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo e
definisce le distanze minime per gli apiari.
In ambito comunitario disposizioni specifiche relative al settore dell’apicoltura vengono definite con il Regolamento
(CE) 1234/2007 (Sezione VI, artt. 105-107)4.
Stante che l’apicoltore è a tutti gli effetti considerato un operatore del settore alimentare, è interessante sottolineare che
egli soggiace alle disposizioni del pacchetto igiene durante
tutta la catena produttiva3-8. Difatti, secondo quanto disposto
dalla Commissione Europea tutte le attività dell’apicoltura
devono essere intese quale produzione primaria.
L’apicoltura, compresi eventuali alveari distanti dallo stabilimento dell’apicoltore, la raccolta del miele, il suo confezionamento ed imballaggio all’interno dello stabilimento dell’apicoltore devono essere condotte in maniera tale da garantire la tracciabilità di tutte le operazioni come indicato nell’Allegato I del Regolamento (CE) 852/2004.
L’impalcatura legislativa concernente il settore apistico trova
il suo più recente punto di svolta in ambito nazionale nel Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2009e-9, il quale istituisce
l’anagrafe apistica nazionale.
La sua emanazione appare finalizzata a riordinare questo settore, introducendo alcune importanti novità quali:
e
L’interesse per il settore apistico da parte del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali è stato forte tanto da finanziare nel 2009 un progetto di ricerca biennale, denominato Apenet, all’interno del quale viene
condotto un piano di monitoraggio sullo stato di salute degli alveari
nella maggioranza delle regioni italiane. A tal riguardo, visita il seguente sitoweb: http://www.reterurale.it/apenet
233
1) la denuncia annuale del numero di alveari posseduti e
della loro ubicazione adesso in via obbligatoria, anche in
assenza di variazioni nel corso degli anni seguenti;
2) l’istituzione di una Banca Dati degli Allevamenti Apistici
(BDA) in un’apposita sezione della Banca Dati Nazionale (BDN), gestita dal Centro servizi nazionale dell’anagrafe zootecnica (CSN) istituito presso l’IZS Abruzzo e
Molise di Teramo;
3) la definizione di un manuale operativo elaborato da parte di un Comitato tecnico di coordinamento da istituire
con apposito decreto emanato dal Ministero della Sanità;
4) l’esposizione di un cartello identificativo, le cui modalità
e caratteristiche sono stabilite nel manuale operativo;
5) la presenza di un registro d’allevamento o qualsiasi altra
documentazione atta a registrare informazioni rilevanti
ai fini dell’anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc.).
L’ANAGRAFE APISTICA
L’anagrafe apistica è un sistema d’identificazione che persegue le seguenti finalità: i) valorizzazione del patrimonio apistico e la tutela economico-sanitaria dello stesso; ii) migliore
tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti dell’alveare a tutela della salute del consumatore; iii) miglioramento delle conoscenze di settore sotto il profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario.
I punti cruciali intorno ai quali ruota tale anagrafe riguardano l’obbligatorietà delle denunce e delle comunicazioni annuali riferite da ciascun proprietario di alveari al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (ASL), l’assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari analogamente a qualsivoglia
tipologia di azienda zootecnica oggi operante sul nostro territorio (D.P.R. 317/1996)10 e la registrazione dei dati in
un’apposita sezione della BDN da meglio definire con l’elaborazione di un apposito Manuale Operativo.
Fondamentale è, altresì, la previsione di un comitato tecnico
di coordinamento per l’anagrafe apistica (CTCA), composto
da membri rappresentanti di ministeri, province autonome,
associazioni di categoria, enti di ricerca, ecc., i cui compiti
principali saranno la predisposizione del manuale operativo
e le eventuali modifiche, non solo del manuale ma anche del
decreto stesso, in funzione dell’evoluzione della normativa.
Il proprietario dell’apiario, dunque, univocamente identificato mediante il proprio codice fiscale e il codice identificativo
attribuito al momento della registrazione, avrà i compiti di denunciare la propria attività all’ASL, richiedere alla stessa il suddetto codice e comunicare le variazioni riguardanti il proprio
allevamento collegandosi direttamente alla BDA o tramite le
associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.
Il Servizio Veterinario dell’ASL - a sua volta - potrà usufruire dei dati contenuti nella BDA ai fini dei controlli sanitari,
verificando al contempo la stessa applicazione della normativa vigente.
Basilare, pertanto, risulta la definizione del manuale operativo dal quale si evincano le procedure di attuazione di tale
anagrafe, nella fattispecie le modalità per effettuare l’iscrizione per qualsiasi comunicazione di modificazione dei dati o
per cessazione di attività, ma anche le disposizioni per
Previti_imp:ok
234
12-02-2014
13:20
Pagina 234
L’anagrafe apistica e aspetti critici della legislazione vigente
uniformare la gestione dei cartelli identificativi, la cui esposizione in prossimità di ogni apiario diventa attualmente obbligatoria e a carico del proprietario degli alveari, nonché per
indirizzare le procedure di accreditamento delle associazioni
o di altri enti.
Tale Manuale, stando a quando esplicitato all’art. 5 del decreto in questione, sarebbe da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.
CONSIDERAZIONI
Il decreto istitutivo dell’anagrafe apistica, a parere di chi scrive, in realtà lascia adito a una serie di considerazioni in luce
delle più recenti disposizioni in linea con la vigente legislazione in tema di Comitati e Commissioni.
Il suddetto comitato tecnico, infatti, a cui era stato assegnato
il ruolo di normare in materia, disegnando un adeguato Manuale Operativo che uniformasse tale disciplina su tutto il
territorio nazionale, a seguito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Salute Renato Balduzzi, non sarà istituito, atteso che le funzioni a cui avrebbe
dovuto assolvere il costituendo Comitato per l’Anagrafe Apistica sarebbero state di carattere meramente tecnico-propositivo e, pertanto, oggetto di un iter meno burocratico ai fini
della sua stessa istituzione.
Il predetto Ufficio ha, tuttavia, autorizzato la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari a costituire un semplice “Gruppo tecnico di coordinamento”, cui
spetterà il compito di riesaminare la normativa inerente l’anagrafe apistica, senza la necessità di ricorrere ad un decreto
ministeriale istitutivo, nonché di riordinare le dinamiche del
settore con l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente le buone
prassi, in parte già in vigore grazie alla professionalità degli
operatori, al fine di evitare danni alle famiglie delle api, tra
l’altro molto sensibili alle attività che vengono svolte sul territorio per la loro peculiare attività di bottinatura e per la
possibilità di spostamento delle famiglie attraverso la pratica
del nomadismo.
Il Manuale operativo per la messa a regime dell’Anagrafe
Apistica Nazionale, pertanto, è stato destinato ad un ulteriore rinvio, per cui sarà necessario ancora attendere affinché ci
sia conformità nel settore operante nel nostro territorio.
In conclusione, ci si auspica che il decreto istitutivo dell’Anagrafe Apistica Nazionale possa assumere la valenza d’intervento propedeutico alla ridefinizione del Regolamento di
Polizia Veterinaria, nella parte che interessa l’allevamento
apistico, in virtù della diffusione di malattie.
Tale finalità sembra aver già suscitato l’interesse del Ministero, il quale ha manifestato la sua intenzione a riprendere le
consultazioni del tavolo tecnico per modificare il R.P.V. relativamente alle malattie delle api soggette a denuncia, mentre
per la varroasi, da sempre tallone d’Achille per tali allevamenti, un’Ordinanza Ministerialef - che sembrava quasi
pronta per essere approvata - ha subito un arresto di natura
burocratica, la cui soluzione richiede probabilmente un diverso iter legislativo.
f
Si specifica che detta Ordinanza è stata elaborata nel 2011 dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute di concerto con le associazioni del settore apistico.
Definire al meglio i criteri per l’istituzione di un’anagrafe
apistica in maniera similare a quanto già accade per le altre
specie d’interesse zootecnico, consentirebbe di beneficiare di
dati significativi sul settore, tali da garantirne un più consono controllo delle problematiche sanitarie e produttive.
Invero, sarebbe auspicabile un sistema d’identificazione
standardizzato e armonizzato a livello dell’UE e che il legislatore comunitario proponesse come strumento legislativo
un regolamento al fine di consentire un’applicazione uniforme e simultanea in tutti gli Stati membri, evitando l’onere
del recepimento sia per gli Stati membri sia per la Commissione e discrepanze a livello nazionale.
Il regolamento è, inoltre, uno strumento che consente una
più rapida attuazione delle modifiche rese necessarie dal
progresso scientifico e tecnico, fornendo, per di più, un unico insieme di norme dotato di una maggiore visibilità, la cui
applicazione da parte degli operatori comunitari e dei partner commerciali risulta più agevole.
❚ Beekeeper registration and critical
aspects of the legislation
SUMMARY
Beekeeping has been practised in Europe for thousands of
years and forms anintegral part of its cultural and agriculture heritage. It is considered a growing sector supposedly
for a variety and high quality of honey and other apiculture products.
In Italy the Decree of December 4, 2009 is established the
beekeeping registry. It proposes to act as a guarantor for a
correct traceability of all products of the hive.
The aim of the beekeeping registry is guarantee an adequate
protection and enhancement of the national beekeeping that
inevitably passes through improved information on the situation of production and health of the sector.
The rule defines this registry as a system for the identification and registration of beekeepers and apiaries, and it seems
especially to want rearrange this field by introducing some
innovations, as follows: the identification of beekeepers and
hives located in Italian territory by assigning a unique identification code to each owner of apiaries, which must be
clearly indicated by an appropriate identification sign placed
in close proximity to each hive; the mandatory annual communications relating to the same breeding; and the creation
of a special national database, similarly as observed in other
livestock sectors.
Although the Decree has already defined the methods and
operating procedures, the registry needs to have an operating
manual, which establishes the procedures for implementation.
This operating manual would have to issue within 90 days
from the enactment of the same decree by a special technical
coordination committee, as clearly stated in Article 5.
However until now any official communication has been received probably due to a delay in the bureaucratic procedure
of establishment of technical coordination committee.
On the basis of these considerations, this paper provides an
analysis of the current national law in the field of beekeeper
registration in order to highlight the most critical aspects.
It is interesting to propose a review of the old “Regolamento
di Polizia Veterinaria”, considered the increased attention of
the consumer in this sector.
Previti_imp:ok
12-02-2014
13:20
Pagina 235
A. Previti et al. Large Animal Review 2013; 19: 230-235
KEY WORDS
Apiculture, beekeeper registration, identification, legislation.
Bibliografia
1. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo
sull’applicazione degli articoli 105 e seguenti del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio concernenti le azioni intese a migliorare le
condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. SEC(2010)655. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C121
del 19.04.2011, p. 43.
2. OIE (2012). Terrestrial Animal Health Code. 21th Edition. Disponibile
su http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
3. Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”. Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
4. Regolamento CE 1234/2007 del 22 ottobre 2007 recante Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (Regolamento Unico OCM). Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 299 del 16.11.2007, 1-149.
235
5. Regolamento CE 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L139 del 30 aprile 2004, 1-54.
6. Regolamento CE 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
L139 del 30 aprile 2004, 55-205.
7. Regolamento CE 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L139 del 30 aprile 2004,
206-320.
8. Regolamento CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali. Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea L165 del 30 aprile 2004, 1-141.
9. Decreto 4 dicembre 2009, Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale. Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010.
10. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali. Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14-6-1996.
Scarica