SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI L’AQUILA E L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L’AQUILA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COMUNI A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’ACCADEMIA. PREMESSO CHE - L’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, l’unica nella Regione, ai sensi dell’art.2 della legge 21/12/1999, n°508, costituisce, unitamente alle altre istituzioni indicate nel citato articolo, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale; - l’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.2 del D.P.C.M. del 30/04/1997, conferisce agli allievi dell’Accademia Borse di Studio per un importo complessivo pari al gettito della tassa regionale versata dagli stessi; - l’art6 della legge 21/12/1999, n° 508, concernente, tra l’altro la riforma delle Accademie di Belle Arti, testualmente recita: “ Agli studenti delle Istituzioni di cui all’art.1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2.12.1991 n° 390 e successive modifiche”; - L’Accademia e l’Azienda intendono collaborare per l’effettuazione di azioni comuni e coordinate a vantaggio degli Allievi dell’Accademia; TENUTO CONTO delle disposizioni di cui alla legge regionale n° 91/94 e successive modifiche ed integrazioni, alla l.r. 118/97 ed al piano triennale di indirizzo adottato dalla Regione Abruzzo, nonché delle disposizioni di cui alla legge n°508 del 21/12/1999, tra l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila , di seguiito denominata Accademia, C.F………………………, rappresentata dal………………………., nato a ……………….il………………, per la carica domiciliato presso l’Accademia di Belle Arti e L’Azienda per il Diritto agli studi universitari di L’Aquila, C.F……………….., di seguito denominata Azienda, rappresentata dal……………….., nato a ………….il……………., per la carica domiciliato presso la sede dell’Azienda, SI CONVIENE QUANTO APPRESSO: ART.1 L’Azienda e l’Accademia , nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, si impegnano ad intraprendere, nell’a.a. 2000/2001, le iniziative di collaborazione di seguito specificate da realizzare a vantaggio degli studenti dell’Accademia. ART.2 SUSSIDI STRAORDINARI In favore degli studenti, che versino in grave e comprovato stato di bisogno, e per tale si intende una situazione economica non superiore ai 2/3 dell’ICE, non altrimenti superabile con interventi esterni all’Azienda, causato da fatti e circostanze intervenute nel corso dell’anno accademico verranno concessi sussidi straordinari dell’importo massimo di £. 2.000.000, importo da erogare prevalentemente in servizi , ove possibile. Possono chiedere la concessione del sussidio gli studenti che non beneficiano nel corso dell’anno accademico di interventi di sostegno agli studi 1 di qualsiasi natura (borse di studio, prestito d’onore, buoni alloggio, ecc...), ad eccezione dei benefici concessi per legge agli aventi diritto non beneficiari per insufficienza di fondi. I sussidi saranno erogati sulla base dei criteri indicati nel disciplinare allegato sotto la lettera “A”. Il finanziamento è pari a £ 3.000.000. ART.3 CONTRIBUTI TESI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO Verrà concesso n. 1 contributo da £ 2.000.000 a favore di studenti autori di tesi di laurea di particolare valore scientifico, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale di indirizzo. Il contributo sarà concesso in base ad un disciplinare allegato sotto la lettera “B”. Il finanziamento è pari a £ 2.000.000. ART.4 SERVIZIO TRASPORTI L’Azienda ha sempre ritenuto prioritario l’ intervento nel settore dei trasporti, concedendo contributi economici agli studenti per l’uso dei mezzi pubblici. Ove le disponibilità di bilancio nel corso dell’esercizio finanziario lo consentissero,ove attivato analoga iniziativa a favore degli studenti iscritti all’ Università, di concerto con altre Amministrazioni interessate, per favorire l’accesso alle strutture dell’Accademia di BB.AA. l’Azienda potrà concedere agevolazioni per l’uso dei mezzi di trasporto pubblici urbani, secondo il disciplinare allegato sotto la lettera “C” . Nei limiti del finanziamento che si dovesse rendere disponibile, l’Azienda procederà al rimborso, nella misura del 40% del costo pieno degli abbonamenti mensili, in numero massimo di 10, con priorità nei confronti degli studenti appartenenti alla 1^ fascia mensa, ordinati per reddito nel caso di insufficienza dei fondi per soddisfare tutti gli interessati. Esaurita la domanda della 1^ fascia, si procederà al rimborso, nella misura del 20% del costo pieno degli abbonamenti mensili, in numero massimo di dieci, degli studenti appartenenti alla 2^ fascia mensa, ordinati per reddito e fino alla concorrenza del finanziamento disponibile. Nel caso d’eventuale esubero delle disponibilità finanziarie la percentuale di rimborso agli studenti della 2^ fascia sarà incrementata fino al massimo del 30%. Da tale agevolazione sono esclusi gli studenti beneficiari di borsa di studio . Il finanziamento disponibile è di £ 2.000.000. Non si procederà al rimborso quando l’importo da rimborsare sia inferiore a £ 20.000. ART.5 SERVIZI CULTURALI E RICREATIVO SPORTIVI L’Azienda, in collaborazione con l’Accademia , sulla base della analoga convenzione stipulata con l’Università (all.”D”), si propone di promuovere attività culturali, sportive e ricreative in favore di studenti universitari. Tra tali iniziative è compresa la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana in favore di gruppi di studenti stranieri. Il finanziamento per tale servizio è pari a £ 3.000.000. Non si procederà al rimborso quando l’importo da rimborsare sia inferiore a £ 20.000. 2 ART.6 INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP Al fine di permettere agli studenti appartenenti alle categorie indicate all’art. 2 della L. 118 del 30/03/1971, portatori di handicap, con grado d’invalidità pari o superiore al 66%, è previsto l’intervento con forme d’ausilio strumentali per le attività didattiche, con il servizio di trasporto, con l’erogazione di servizi ristorazione o alloggio o con provvidenze in denaro, secondo il tipo d’invalidità e secondo gli indirizzi forniti dal piano regionale. Il contributo verrà concesso in base al disciplinare allegato sotto la lettera “E”. Il finanziamento per tale iniziativa è pari a £ 2.000.000. Nel caso in cui il portatore di handicap, come sopra individuato, sia titolare di borsa di studio l’importo della stessa sarà aumentato del 30%, con l’esclusione da ulteriori benefici per lo stesso titolo. ART.7 SERVIZI ABITATIVI L’Azienda assegna a studenti fuori sede che hanno preso alloggio presso la sede universitaria, non beneficiari della borsa, ma utilmente collocati nella graduatoria definitiva, n° tre buoni alloggio da £ 2.000.000 cadauno, da ripartire in proporzione al numero degli iscritti nelle varie facoltà e corsi di laurea e anni di corso. Il 30% di detti interventi è riservato agli studenti del 1° anno. ART.8 SERVIZIO RISTORAZIONE Il servizio mensa per gli studenti iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila ed all’Accademia di BB.AA viene erogato presso: - sala ristoro Casa dello Studente L’Aquila Via XX Settembre n.52; - mensa Facoltà di Ingegneria Monteluco di Roio L’Aquila; - sala ristoro Facoltà di Scienze Coppito L’Aquila. I pasti sono erogati secondo l’orario stabilito con appositi provvedimenti. Il servizio mensa è sospeso nel periodo estivo dal 1° Agosto fino alla metà del mese di Settembre, nonché in occasione delle festività natalizie e pasquali. Per la fruizione del servizio mensa, per l’a.a.2000/01, è previsto quanto segue: i titolari di borse di studio usufruiscono del servizio mediante tessera pasto, quale quota parte della borsa, con validità di anni uno dalla data di rilascio e, comunque, fino alla data del conseguimento del diploma di laurea. Sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e che non ottengono il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, ad eccezione degli immatricolati. Il servizio di ristorazione è fruito a tariffa differenziata in base a criteri di merito ed alle condizioni economiche, a partire da £ 3.000 per un pasto completo, secondo la tabella allegata alla presente convenzione (all.”F”), precisandosi che per la 1^ fascia mensa, il prezzo per il pasto a menù alternativo è di £ 2.000, per la 2^ fascia è pari a £ 3.000 e per la 3^ fascia è di £ 6.000. Sono previste convenzioni con personale docente –non docente dell’ Accademia , con l’applicazione delle seguenti tariffe: - £ 10.500 pasto completo, - £ 7.000 pasto alternativo. 3 Per usufruire del servizio mensa, secondo le tariffe previste per le tre fasce, lo studente dovrà presentare, debitamente compilato e corredato di due foto, il modello per l’Iscrizione all’Anagrafe Studenti, in distribuzione presso gli sportelli dell’Azienda e dell’Accademia . Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, già iscritti all’anagrafe studenti nell’anno accademico 1999/2000, potranno usufruire del servizio mensa fino al 30/11/2000 secondo quanto previsto nella convenzione in essere per l’a.a. 1999/2000. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, non iscritti all’anagrafe studenti e quindi sprovvisti di tesserino mensa, se in possesso di idoneo documento attestante la qualità di studente iscritto presso l’Accademia, possono usufruire del servizio mensa pagando la tariffa prevista per la 3^ fascia (£ 8.500). ART.9 SERVIZIO INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO Il servizio potrà essere attivato secondo quanto previsto nel piano regionale d’indirizzo, attraverso accordi o convenzioni con strutture di altri Enti Pubblici, che abbiano attivato analogo servizio nella realtà locale. ART.10 MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI Sulla base di analoga convenzione stipulata con l’Università di L’Aquila ed alla luce di quanto previsto nelle direttive regionali, si interviene con contributi a favore degli studenti interessati alla mobilità internazionale, ove tale servizio venisse attivato fin dal corrente anno accademico. Il contributo in denaro, a parziale ristoro del costo sostenuto dallo studente straniero per l’alloggio, non potrà essere superiore alla metà dell’importo complessivo della spesa sostenuta, con il tetto massimo del 50% del prezzo di mercato di un posto letto, fissato in £ 260.000 . I benefici a favore degli studenti italiani che si recano all’estero sono concessi prioritariamente agli idonei non beneficiari di borse di studio, ai borsisti e, in caso di ulteriori disponibilità finanziarie, agli studenti iscritti nella prima fascia mensa, ordinati per reddito (ICE). Il finanziamento è pari a £ 2.000.000. ART.11 BIBLIOTECA L’Azienda, al fine di contribuire alla formazione culturale ed all’aggiornamento , rende accessibile, per gli allievi dell’Accademia, la biblioteca situata all’interno dello stabile di Via XX Settembre (ove disponibile, considerato che i locali sono interessati attualmente da lavori di ristrutturazione), nei limiti delle disposizioni che regolano il servizio e previa esibizione del libretto dello studente regolarmente vidimato dalla Segreteria dell’Accademia per l’anno accademico in corso. 4 ART.12 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIAMENTO In attesa della piena attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21/12/1999 , n° 508, tutti gli adempimenti amministrativi per l’erogazione dei servizi saranno curati direttamente dall’Accademia di Belle Arti, a favore della quale l’Azienda procederà all’accreditamento dei fondi occorrenti. Una volta esaurite le procedure amministrative, l’Accademia riverserà , a favore dell’Azienda, i fondi eventualmente non utilizzati, unitamente ad una dettagliata relazione riepilogativa degli interventi realizzati. L’Azienda curerà direttamente gli adempimenti connessi all’erogazione delle borse di studio ed al rilascio dei tesserini mensa. Le specifiche modalità attuative e le istruzioni agli allievi per la puntuale applicazione di quanto concordato, saranno formalizzate attraverso comunicazioni tra gli uffici competenti dell’Accademia e dell’Azienda. L’Aquila…………….. Per L’Azienda D.S.U. Per L’Accademia BB.AA. 5