Quanto si risparmia con la cedolare secca?

Immobili in affitto
QUANTO SI RISPARMIA CON LA CEDOLARE SECCA?
La cedolare secca sugli affitti, che sostituisce le imposte attualmente dovute sulle locazioni,
costituisce un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario Irpef. E’ riservata alle
persone fisiche in possesso di redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili solo ad uso
abitativo, mentre non riguarda esercizi d’impresa, arti e professioni o enti non commerciali.
Il locatore può scegliere, quindi, se registrare il contratto di locazione, così come le proroghe e le
risoluzioni, in modalità ordinaria, cioè pagando l’imposta di registro e di bollo e riportando in
dichiarazione dei redditi i canoni di locazione percepiti nell’anno ridotti forfettariamente del 15%,
oppure ricorrere alla cedolare secca.
In questo secondo caso viene applicata l’aliquota del 21% sull’intero canone di locazione annuo
stabilito dalle parti o quella ridotta del 19% per i contratti concordati (= relativi ad abitazioni in
comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa, individuati dal
Cipe).
La convenienza della “cedolare secca” è, dunque, ancorata alla situazione reddituale del
contribuente. In linea di massima per un reddito complessivo modesto, fino a 15.000 euro, non c’è
convenienza ad esercitare questa opzione. Fino a 28.000 euro si riscontra un livello di sostanziale
“indifferenza”, essendo la tassazione ordinaria quasi uguale a quella derivante dall’applicazione
della “cedolare secca”. Oltre converrebbe. Tra gli elementi che incidono nella valutazione di
convenienza va considerato, in particolare, il “minor” reddito connesso con la “rinuncia”
all’aggiornamento del canone di locazione.
L’opzione per l’applicazione della “cedolare secca” va esercitata dal locatore proprietario o titolare
di un diritto reale di godimento sull’immobile ad uso abitativo locato “per finalità abitative”: in sede
di registrazione di contratto o di proroga, anche tacita, nel termine di versamento dell’imposta di
registro.
In caso di mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità del contratto, è possibile optare per
le annualità successive nel termine per il versamento dell’imposta di registro. Pertanto, visto che
molti hanno fatto l’annuale dichiarazione dei redditi prima che la normativa diventasse nota, e
quindi non hanno potuto valutare la convenienza dell’opzione, è opportuno che si attivino per
poterne usufruire almeno dal 2012.
L’opzione ha validità per l’intera durata del contratto o della proroga. La stessa può essere revocata
“in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella di esercizio” entro il termine per il
pagamento dell’imposta di registro. Nelle annualità successive è possibile esercitare di nuovo
l’opzione.
Per informazioni e approfondimenti rivolgersi alle Acli, tel. 0422 56340 e-mail [email protected]
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