bollettino - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
BOLLETTINO
SETTIMANALE
ANNO VIII - N. 22
15 giugno 1998
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
SOMMARIO
Pag.
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Provvedimento n. 6029
( I326 )
5
FEDERAZIONE TRA ASSOCIAZIONI DI
PROFESSIONISTI
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Provvedimento n. 6031
( C3089 )
5
9
UNIONE IMMOBILIARE/UNIORIAS
DUE
9
Provvedimento n. 6032
( C3099 )
APOKÈ SIX/SALVARANI INDUSTRIE
11
Provvedimento n. 6033
( C3100 )
MANNESMANN DEMATIC/DONATI
SOLLEVAMENTI
13
FINEDIM ITALIA/EDILE IMMOBILIARE
PRIMA-EDILE IMMOBILIARE
SECONDA
16
Provvedimento n. 6034
( C3102 )
Provvedimento n. 6035
( C3106 )
FATER/DIGNITY
18
Provvedimento n. 6036
( C3107 )
PETROLBRA/REYNAUDO
24
Provvedimento n. 6037
( C3108 )
ALLIED SIGNAL/PHARMACEUTICAL
FINE CHEMICALS
28
PUBBLICITA' INGANNEVOLE
31
Provvedimento n. 6039
( PI1699 )
RICEVITORE DIGITALE NOKIA
31
Provvedimento n. 6040
( PI1750 )
PREMIERE OPERATORI IMMOBILIARI
38
Provvedimento n. 6041
( PI1751 )
SIAF
42
Provvedimento n. 6042
( PI1753 )
VERNICI ECOLOGICHE KITER
46
Provvedimento n. 6043
( PI1756 )
INFORMATORE FARMACEUTICO
OEMF
50
Provvedimento n. 6044
( PI1769 )
CARTA SI'
54
Provvedimento n. 6045
( PI1772 )
AZIENDA TRASPORTI FUNEBRI DI
GENOVA
58
Provvedimento n. 6046
( PI1810 )
PHILIPS WIDESCREEN
64
Provvedimento n. 6047
( PI1811 )
PASTICCERIA ARTIGIANA SAPORI
68
Provvedimento n. 6048
( PI1820 )
TERGICRISTALLI BOSCH
72
Provvedimento n. 6049
( PI1821 )
TESSERA MILLIONAIRE
75
Provvedimento n. 6053
( PI2012 )
FIVE GROUP
79
Provvedimento n. 6054
( PI2065 )
CICLOMOTORI BENELLI
84
Provvedimento n. 6055
( PI2065 )
CICLOMOTORI BENELLI
86
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Provvedimento n. 6029 ( I326 )
FEDERAZIONE TRA ASSOCIAZIONI DI
PROFESSIONISTI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO IL RELATORE Professor Michele Grillo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione dell’intesa effettuata dalla Federazione delle Associazioni per la certificazione ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 287/90, pervenuta in data 30 gennaio 1998;
CONSIDERATO quanto segue;
1. Premessa
In data 30 gennaio 1998 è pervenuta all’Autorità una comunicazione ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 287/90 da parte della Federazione delle Associazioni per la certificazione (di seguito anche F.A.C., o
Federazione).
La comunicazione riguarda la costituzione di una Federazione tra associazioni di professionisti, il cui
compito principale consiste nell’esercitare un “controllo di qualità” sugli iscritti alle associazioni aderenti. Tale
controllo si sostanzia, tra l’altro, nel rilascio di un attestato, denominato “CTF” (“certificato”), ai professionisti
associati che rispettino determinati requisiti e nella facoltà, concessa a questi ultimi, di fregiarsi del relativo titolo.
2. Le parti
La F.A.C. costituisce una Federazione che comprende (allo stato) quattro Associazioni di professionisti che
operano nei settori della Chinesiologia (Unione Nazionale Chinesiologi, di seguito U.N.C.), delle Terapie della
riabilitazione (Federazione Italiana Fisioterapisti, di seguito F.I.F. e Associazione Professionale Italiana Shiatsu, di
seguito A.P.I.S.), e della Consulenza fiscale e tributaria (Associazione Nazionale Consulenti Tributari, di seguito
A.N.C.I.T.).
3. L’intesa comunicata
L’intesa comunicata si articola nel Preliminare d’intesa (sottoscritto in data 4 giugno 1997), nell’Atto
costitutivo della Federazione e nello Statuto (entrambi sottoscritti in data 8 luglio 1997), nonché nel Codice di
autodisciplina.
5
6
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Nell’atto comunicato le Associazioni aderenti alla Federazione hanno dichiarato “l’intento di ottenere la
regolamentazione delle attività esercitate [dagli iscritti] nel rispetto delle normative comunitarie e quindi non più
attraverso il riconoscimento in ordini professionali [...] bensì attraverso sistemi innovativi [...] che assicurino il
raggiungimento dei massimi livelli di preparazione e aggiornamento dei propri iscritti per migliorare sia la qualità
del servizio sia la competitività sul mercato degli iscritti stessi.”
Il perseguimento di tali obiettivi si riflette in una vasta attribuzione di compiti alla Federazione delle
Associazioni per la certificazione, che rilascia agli iscritti delle singole associazioni che siano in regola con gli
adempimenti previsti nel “Codice di autodisciplina” il citato attestato denominato “CTF” e l’uso del relativo titolo
di cui i professionisti possono fregiarsi e che dovrebbe costituire una sorta di “marchio di qualità”.
Nel “Codice di autodisciplina” sono stabiliti i requisiti minimi, le modalità di aggiornamento professionale,
nonché i meccanismi di controllo e gli strumenti sanzionatori finalizzati a impedire l’uso del marchio “CTF” da
parte di coloro che non soddisfano i requisiti richiesti.
La Federazione non ha fine di lucro (art. 2 Statuto) e il suo patrimonio è essenzialmente basato sui
conferimenti delle associate (art. 3 Statuto). L’art. 5 stabilisce le condizioni alle quali associazioni che non hanno
sottoscritto l’atto costitutivo potranno aderire alla Federazione. In sintesi, i requisiti minimi per “accedere” alla
Federazione e per continuare a farne legittimamente parte, beneficiando del relativo “marchio di qualità”, sono
rappresentati dalla frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale e dall’osservanza di disposizioni
deontologiche.
La Federazione è retta da un Comitato direttivo, rinnovato ogni cinque anni, composto da un numero
massimo di 15 componenti, di cui 11, compreso il presidente, eletti dalle associazioni aderenti (art. 8).
4. I mercati rilevanti
Preliminarmente all’individuazione del mercato rilevante, giova rilevare che le attività svolte dai
professionisti organizzati nelle associazioni professionali appartenenti alla F.A.C. possono essere ricomprese nel
settore delle professioni non regolamentate. Al riguardo, nel nostro ordinamento è possibile distinguere tra:
professioni protette, per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione in albi e l’istituzione di un ordine al quale è
delegata la funzione di controllo sull’esercizio dell’attività; professioni riconosciute, ovvero disciplinate dalla legge,
per le quali tuttavia si richiede solo l’iscrizione in albi o elenchi, senza che sia necessaria la costituzione di un
ordine (ad esempio gli agenti di assicurazione e i periti assicurativi); attività non regolamentate, ovvero non
soggette a una regolamentazione pubblicistica, ma presenti sul mercato del lavoro e rappresentate dalle relative
associazioni1 .
Il quadro delle professioni non regolamentate è molto articolato: sulla base delle più recenti informazioni
disponibili, illustrate nella tabella 1, nel 1995 circa 700.000 operatori esercitavano professioni non regolamentate,
di cui quasi 300.000 operavano nel settore dei servizi alle imprese2 , oltre 160.000 in quello socio-sanitario3 e più
di 230.000 nel settore delle arti, delle scienze e delle tecniche4 . Nel complesso, le associazioni professionali di cui
si ha conoscenza sono 1425 , due terzi delle quali si sono costituite dopo il 1980 e ben 42 negli ultimi cinque anni.
Dalla tabella, nella quale sono posti a confronto il numero degli iscritti alle varie associazioni con il numero di
operatori presenti nei settori interessati, si evince inoltre che la rappresentatività delle associazioni professionali
rispetto all’intera offerta è piuttosto ridotta6 .
1 Cfr. , tra l’altro, l’indagine conoscitiva nel settore degli Ordini e Collegi professionali (provv. n. 5400 del 3 ottobre 1997).
2 Le principali professioni del settore sono rappresentate dagli esperti di marketing e in pubbliche relazioni, dai disegnatori, dai cambisti, dagli
approvvigionatori, dai traduttori e interpreti, dai consulenti di direzione aziendale, dai periti liquidatori, dai tecnici degli scambi internazionali ecc.
3 Le principali professioni del settore sono rappresentate dai chinesiologi, dagli igienisti dentali, dagli osteopati, dai terapisti della riabilitazione, dagli
ortottisti, dai podologi, dai massofisioterapisti, dagli ergonomi, dai pedagogisti e dai consulenti familiari.
4 Si tratta di un settore molto variegato che comprende, tra gli altri, stenotipisti, urbanisti, amministratori immobiliari, restauratori, enologi, fotografi e
telecineoperatori.
5 Si tratta di quelle associazioni che sono state censite dal CNEL.
6 Tale circostanza, ad avviso del CNEL, dimostrerebbe la difficoltà delle associazioni di raggiungere alcune fasce di operatori e, in parte, lo scarso
interesse alla adesione a organismi di rappresentanza. Per altro verso, tuttavia, si segnala la presenza all’interno delle associazioni, in quasi tutti i settori
presi in considerazione, di iscritti ad albi riconosciuti. La circostanza può essere di rilievo in quanto evidenzia che tali professioni emergenti svolgono
una parte di attività in concorrenza con alcune professioni regolamentate.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
7
Tab.1 - Iscritti alle Associazioni delle professioni non regolamentate
SETTORI
servizi all’impresa
attività socio-sanitarie
art, scienze e tecniche
TOTALE
OPERATORI
ISCRITTI
ASSOCIAZIONI
15.253
11.977
15.997
43.227
293.550
167.913
232.325
693.788
% ISCRITTI
ASSOCIAZIONI
5,1%
7,1.%
6,8%
6,2.%
Fonte: CNEL, 2° Rapporto di monitoraggio sulle Associazioni rappresentative della Professioni non Regolamentate, 1996.
Ai fini della valutazione dell’intesa comunicata, il mercato del prodotto deve essere individuato in quello
della certificazione professionale. Si tratta di un mercato nuovo, nel quale F.A.C. sarebbe al momento l’unico
operatore. Tuttavia, posta l’assenza di barriere, altri operatori possono agevolmente entrare in tale mercato.
Oltre al mercato della certificazione professionale potrebbero essere interessati agli effetti dell’intesa anche
gli specifici mercati professionali relativi alle attività rappresentate dalle associazioni aderenti alla F.A.C., in
particolare quelli della Chinesiologia (U.N.C.), delle Terapie della riabilitazione (F.I.F. e A.P.I.S.) e della
Consulenza fiscale e tributaria (A.N.C.I.T.).
Sotto il profilo geografico, i mercati del prodotto hanno dimensione almeno nazionale, in quanto tutte le
associazioni menzionate operano a tale livello.
Da un punto di vista quantitativo, la F.A.C., a seguito dell’intesa, rappresenta circa 4.730 iscritti sui circa
200.000 professionisti operanti nei corrispondenti settori (dei quali circa 14.500 risultano iscritti alle più importanti
associazioni, F.A.C. inclusa). Risulta, infatti, dai dati comunicati che la U.N.C. conta 1.920 iscritti, che
rappresentano il 4,5% circa del totale; gli iscritti alla F.I.F. sono invece 940, su un totale di circa 50.000 operatori
del settore, mentre la A.P.I.S. conta circa 500 iscritti. L’A.N.C.I.T, infine, conta 1.370 iscritti su un totale di circa
18.000 operatori del settore (esclusi dottori commercialisti e ragionieri). Si espone di seguito un quadro sinottico dei
dati citati:
Tab.2 - Iscritti alle Associazioni aderenti alla F.A.C.
ASSOCIAZIONE
U.N.C. (Chinesiologi)
F.I.F. (Terapisti della riabilitazione)
A.P.I.S. (Terapisti della riabilitazione
A.N.C.I.T. (Consulenti fiscali, tributaristi)
TOTALE
ISCRITTI
1.920
940
500
1.370
4.730
OPERATORI DEL
SETTORE
82.000
50.000
50.000
18.000
200.000
%
ISCRITTI
2,3%
1,8%
1%
7,6%
2,3
Fonte: dati forniti dalle parti- elaborazioni
5. Valutazione dell’intesa comunicata
La costituzione della Federazione associazioni per la certificazione, in quanto accordo tra imprese, si
configura quale intesa ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 287/90.
Da un punto di vista concorrenziale, può osservarsi che, in generale, la diffusione di forme di
autoregolamentazione nel settore delle attività professionali, soprattutto nel caso in cui non rilevi la più complessa
variabile del “riconoscimento” (allo stato non previsto dal nostro ordinamento), non sembra in linea di principio in
contrasto con la normativa dettata dalla legge n. 287/90.
Una tale impostazione è coerente con gli orientamenti finora espressi dall’Autorità e ne recepisce anzi i
suggerimenti, circoscrivendo il ruolo delle associazioni a obiettivi, quali l’innalzamento della qualità delle
prestazioni (per il tramite ad esempio di corsi di specializzazione e di aggiornamento), il controllo deontologico
sugli iscritti e il rilascio di un “titolo” che segnala agli utenti il rispetto degli standard stabiliti dall’associazione.
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
L’Autorità si è espressa positivamente sulla costituzione di associazioni private tra professionisti, segnalando
i benefici apportati al mercato da forme alternative di regolamentazione delle professioni intellettuali7 .
Con riferimento specifico al procedimento in oggetto si osserva che l’intesa comunicata non sembra
integrare alcuna fattispecie in contrasto con l’art. 2 della legge n. 287/90.
A seguito dell’intesa si determina un nuovo mercato, quello della certificazione professionale. Benché
F.A.C., come precedentemente accennato, si trovi ad essere l’unico operatore al momento presente sul nuovo
mercato, tale circostanza non appare idonea a determinare restrizioni della concorrenza, data l’esigua quota di
professionisti aderenti, per ciascuna professione, alle associazioni federate a F.A.C. (circa 5.000 individui iscritti,
operanti sull’intero territorio nazionale in tre diversi settori di attività, su un totale di 200.000 operatori).
A ciò si deve aggiungere che, dall’analisi del Preliminare d’intesa, dell’Atto costitutivo della Federazione,
dello Statuto e del Codice di autodisciplina di F.A.C. non emergono disposizioni atte a restringere
ingiustificatamente la concorrenza, né sul nuovo mercato della certificazione delle attività professionali, né sui
mercati delle singole professioni.
Inoltre, la Federazione delle Associazioni per la certificazione ha carattere “aperto”, in quanto i requisiti
minimi richiesti per “accedervi” e per continuare a farne legittimamente parte, beneficiando del relativo marchio di
qualità, non appaiono tali da restringere ingiustificatamente le possibilità di adesione. Si tratta, infatti, come già
rilevato, di requisiti che attengono alla frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, nonché
all’osservanza di disposizioni deontologiche.
L’iscrizione alla Federazione non è comunque idonea a restringere gli accessi ai mercati delle singole
professioni, ai quali chiunque - anche non iscritto ad alcuna associazione - può liberamente accedere, svolgendo
attività professionali non riservate, che possono quindi essere svolte indipendentemente dall’appartenenza a
un’associazione professionale. A seguito della istituzione di tale Federazione, quindi, i consumatori potranno
scegliere se rivolgersi a professionisti iscritti ad associazioni o no, valutando liberamente l’affidabilità dei sistemi di
certificazioni di qualità autoregolamentati e il conseguente rapporto prezzo-qualità delle prestazioni.
Nessuna disposizione lesiva della concorrenza sembra poi rinvenibile nelle modalità di esercizio dell’attività:
in particolare, non è prevista la fissazione di tariffari per le prestazioni e non risultano imposte agli associati altre
restrizioni ingiustificate (ad es. incompatibilità o limitazioni territoriali o per clientela) per l’esercizio dell’attività.
In definitiva, l’intesa in oggetto non contiene clausole restrittive della concorrenza in contrasto con la legge
n. 287/90 e costituisce una forma organizzativa che rientra nel sistema generale auspicato dall’Autorità
nell’Indagine conoscitiva nel settore degli Ordini e Collegi professionali, in quanto idonea a elevare il livello
qualitativo delle prestazioni nei corrispondenti settori, senza peraltro limitare l’iniziativa imprenditoriale dei
professionisti né restringere, anzi ampliando, le possibilità di scelta degli utenti.
RITENUTO, pertanto, che, allo stato attuale, l’intesa comunicata non abbia per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nei mercati interessati;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 14 della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate ai soggetti interessati.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
7 Cfr., tra l’altro, la segnalazione AS118 sull’Istituzione di nuovi ordini professionali del 29 dicembre 19/97, in Boll. n. 51/97.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Provvedimento n. 6031 ( C3089 )
UNIONE IMMOBILIARE/UNIORIAS DUE
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società UNIONE IMMOBILIARE Spa, pervenuto in data 29 aprile 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
UNIONE IMMOBILIARE Spa è una società che opera nell'acquisto, vendita, gestione e locazione di
immobili commerciali e residenziali. La società è stata costituita nel novembre 1997 e nel mese di dicembre 1997
ha realizzato un fatturato di 1,5 miliardi. UNIONE IMMOBILIARE Spa è interamente controllata da INA Spa,
società a capo dell'omonimo gruppo assicurativo, il cui fatturato realizzato in Italia nel 1996, ai sensi dell’art. 16,
commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 6.446 miliardi di lire.
UNIORIAS DUE Spa è una società il cui capitale appartiene per il 49% a INA Spa e per il 51% a SWISS
REINSURANCE COMPANY e opera nell'acquisto, vendita, gestione e locazione di immobili commerciali e
residenziali. Anche questa società è stata costituita nel novembre 1997 e nel mese di dicembre 1997 ha realizzato
un fatturato pari a 1 miliardo di lire.
Sia UNIONE IMMOBILIARE Spa che UNIORIAS DUE Spa sono state costituite nell'ambito
dell’operazione di scissione della UNIORIAS Spa, società di riassicurazioni della quale l’INA Spa controllava
l’intero capitale sociale prima del trasferimento dello stesso a SWISS REINSURANCE COMPANY. Tale
operazione di concentrazione è stata valutata dalla Commissione nel febbraio del 19971 . Nell’ambito di tale
operazione veniva prevista e quindi realizzata la scissione da UNIORIAS Spa della quasi totalità delle sue attività
immobiliari, destinate in parte a UNIONE IMMOBILIARE Spa e in parte a UNIORIAS DUE Spa A seguito
dell’operazione di scissione, l’INA Spa ha trasferito il 51% del capitale sociale di UNIORIAS DUE Spa a SWISS
REINSURANCE COMPANY e quest’ultima ha trasferito a INA Spa l’intera partecipazione in UNIONE
IMMOBILIARE Spa
2. Descrizione dell’operazione
L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del 51% del capitale della società UNIORIAS DUE Spa
da parte della società Unione Immobiliare appartenente al gruppo INA, che già ne possiede il restante 49%.
1 Decisione della Commissione UE del 7 febbraio 1997; caso IV/m.880.
9
10
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di una impresa, costituisce una concentrazione
ai sensi dell’art. 5, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 671 miliardi
di lire.
4. Valutazione della concentrazione
Il mercato interessato dalla concentrazione è quello della compravendita e gestione di beni immobili
destinati sia a uso commerciale che a uso abitativo.
In considerazione dei limiti territoriali della domanda e delle diverse condizioni di domanda e offerta che
possono esistere nelle differenti aree, la dimensione geografica del mercato interessato può essere delimitata al
territorio della provincia di Roma. Infatti, sulla base dei dati forniti dalle parti, risulta che, a seguito della
operazione in esame, si verifica una sovrapposizione delle attività delle imprese interessate dalla concentrazione
esclusivamente nel mercato della provincia di Roma, nel quale, comunque, le suddette imprese verrebbero a
detenere, complessivamente, quote non significative.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo
sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
Provvedimento n. 6032 ( C3099 )
11
APOKÈ SIX/SALVARANI INDUSTRIE
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società APOKÉ SIX Srl, pervenuto in data 6 maggio 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
APOKÈ SIX Srl svolge attività di gestione delle partecipazioni da essa detenute in società immobiliari; il suo
capitale sociale è interamente posseduto dall’ente creditizio ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
Spa, il quale a sua volta appartiene all'omonimo gruppo bancario controllato dalla società Gruppo Bancario San
Paolo Spa e attivo nei mercati creditizi, assicurativi, immobiliari e dei servizi finanziari. Nell’esercizio 1996,
l’attivo dello stato patrimoniale della società ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO Spa è stato pari a
circa 262.000 miliardi di lire; pertanto, il fatturato da considerare ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, della legge
n. 287/90 è di circa 26.200 miliardi di lire.
SALVARANI INDUSTRIE Spa è una società la cui unica attività è la gestione di un immobile industriale
situato nel comune di Parma, attualmente concesso in comodato alla società che ha rilevato l'azienda industriale già
facente capo alla stessa SALVARANI INDUSTRIE Spa e da quest'ultima alienata all'inizio del 1997 a conclusione
di una procedura di concordato preventivo. Nel 1997 SALVARANI INDUSTRIE Spa ha realizzato un fatturato di
470 milioni di lire.
2. Descrizione dell’operazione
L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione dell'intero capitale della società SALVARANI
INDUSTRIE Spa da parte della società APOKÈ SIX Srl, appartenente al gruppo SAN PAOLO DI TORINO.
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di una impresa, costituisce una concentrazione
ai sensi dell’art. 5, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 671 miliardi
di lire.
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4. Valutazione della concentrazione
Il mercato interessato dalla concentrazione è quello della compravendita e gestione di beni immobili
destinati sia a uso commerciale che a uso abitativo.
In considerazione dei limiti territoriali della domanda e delle diverse condizioni di domanda e offerta che
possono esistere nelle differenti aree, la dimensione geografica del mercato interessato può essere delimitata dal
territorio della provincia di Parma. La società acquirente, benché sia un ente creditizio, ha finito per acquisire in
ragione della sua attività principale una posizione non marginale nell'ambito del settore immobiliare. Peraltro,
l’effetto dell’operazione consiste nella semplice sostituzione di un operatore con un altro, poiché, sulla base dei dati
forniti dalle parti, la società oggetto di acquisizione possiede un solo immobile nella provincia di Parma, mentre il
gruppo bancario SAN PAOLO DI TORINO non è presente su tale mercato. Di conseguenza, l’operazione di
concentrazione non realizza una modifica della struttura del mercato interessato.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo
sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
Provvedimento n. 6033 ( C3100 )
13
MANNESMANN DEMATIC/DONATI
SOLLEVAMENTI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto della società MANNESMANN DEMATIC Spa, pervenuto in data 7 maggio 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
MANNESMANN DEMATIC Spa (di seguito MD) è una società attiva nei settori della progettazione,
fabbricazione e distribuzione di macchinari industriali, in particolare di macchine di smistamento merci, di
compressori di processo e di macchine per il sollevamento e il trasporto.
Il capitale sociale di MD è interamente detenuto da MANNESMANN DEMATIC AG, società di nazionalità
tedesca, controllata da MANNESMANN AG. Quest’ultima società opera, direttamente e per mezzo di società
controllate, nei settori della progettazione e produzione di impianti e macchinari per l'industria siderurgica, in vari
settori dei comparti delle materie plastiche, degli apparati elettrici ed elettronici, della telefonia, delle
telecomunicazioni, nonché nel settore della produzione dei tubi d'acciaio.
Il fatturato realizzato da MANNESMANN DEMATIC nell’esercizio 1997, a livello mondiale, è stato pari a
circa 148 miliardi di lire, mentre MANNESMANN AG, holding dell’omonimo gruppo, ha realizzato, nel medesimo
esercizio, un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa 38.000 miliardi di lire, di cui circa 1.300 miliardi
per vendite in Italia.
DONATI SOLLEVAMENTI Srl (di seguito anche DONATI) è una società operante nel settore della
progettazione, produzione e commercio di macchine per il sollevamento e il trasporto quali gru, paranchi e argani.
Il capitale sociale di DONATI è integralmente detenuto dalla famiglia Macchi.
Nel 1996, DONATI ha realizzato un fatturato a livello mondiale pari a circa 20 miliardi di lire, di cui circa
14 miliardi realizzati in Italia.
GUTTER SOLLEVAMENTI Srl (di seguito GUTTER) è una società che oltre ad operare nei settori della
progettazione, produzione e commercio di macchine per il sollevamento e il trasporto, fornisce anche servizi di
manutenzione e assistenza per gli stessi macchinari. Il capitale sociale di GUTTER è detenuto per il 75% dalla
famiglia Macchi e per il restante 25% da altre persone fisiche.
Nel 1996, GUTTER ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa 7 miliardi di lire.
2. Descrizione dell'operazione
Con l’operazione di concentrazione notificata, MANNESMANN DEMATIC intende acquisire direttamente
l’intero capitale sociale di DONATI e, indirettamente, cioè tramite la stessa DONATI, l’intero capitale sociale di
GUTTER. Infatti, il perfezionamento dell’acquisto, da parte di MANNESMANN DEMATIC, del capitale sociale di
DONATI, è condizionato all’acquisto ad opera di quest’ultima società dell’intero capitale sociale di GUTTER.
14
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Nell’ambito del contratto di trasferimento delle quote di DONATI a MANNESMANN DEMATIC, i soggetti
alienanti si impegnano, mediante la sottoscrizione di un patto di non concorrenza, di durata quinquennale, a non
svolgere attività che siano in concorrenza con quelle svolte da DONATI o GUTTER.
3. Qualificazione dell'operazione
L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 671 miliardi di lire.
4. Valutazione della concentrazione
L’operazione interessa il mercato della costruzione e distribuzione di macchine per il sollevamento di merci
o materiali, nonché quello dei servizi di assistenza e manutenzione degli stessi macchinari.
Il mercato relativo alla costruzione e distribuzione di macchine per il sollevamento comprende le gru (a
ponte o a bandiera), i paranchi (a fune o a catena) e gli argani; le diverse tipologie di macchine per il sollevamento
di merci e materiali costituiscono gli elementi di base che vengono assemblati, di volta in volta, per realizzare
l’impianto di sollevamento che soddisfi le specifiche esigenze del cliente. La tipologia della domanda di tali
macchinari è rappresentata da imprese operanti in molteplici settori merceologici, quali l’industria siderurgica,
l’edilizia e la cantieristica navale.
Relativamente alla dimensione geografica di tale mercato, non è necessario stabilire, in questo contesto, se
esso coincida con il territorio nazionale oppure abbia una dimensione sovranazionale, in quanto in entrambe le
ipotesi le valutazioni concorrenziali non muterebbero. Infatti, anche nell’ipotesi più restrittiva, si osserva che il
mercato italiano risulta caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori.
Le principali imprese che operano nel mercato italiano della costruzione e distribuzione di macchine per il
sollevamento di merci e materiali sono: OMIS, PRIM e MARTE, rispettivamente presenti con quote del 16%, 6% e
5%. Nell’ambito di tale mercato, MANNESMANN DEMATIC detiene una quota pari al 15% che, a seguito
dell’operazione notificata, si incrementerà del 6%, tenuto conto che DONATI e GUTTER detengono una quota di
mercato rispettivamente pari al 4% e al 2%.
Il mercato dell’assistenza e manutenzione delle macchine per il sollevamento interessa gli interventi volti al
ripristino della funzionalità delle medesime macchine a seguito di guasti e cattivi funzionamenti.
La dimensione geografica di questo mercato è nazionale, in ragione della necessaria prossimità del fornitore
in grado di assicurare in tempi brevi l’intervento di assistenza e manutenzione. Generalmente, le società che
producono e commercializzano macchine per il sollevamento svolgono anche attività di assistenza e manutenzione
delle medesime. Tuttavia, su tale mercato operano imprese, anche di piccole dimensioni, che svolgono
principalmente l’attività di assistenza e manutenzione di macchine per il sollevamento, senza essere dotate di una
propria struttura produttiva.
Il mercato dei servizi di assistenza e manutenzione delle macchine per il sollevamento di merci e materiali si
presenta estremamente frammentato. Il perfezionamento dell’operazione in esame comporterà un incremento della
quota detenuta da MANNESMANN DEMATIC dal 3% al 7%, in considerazione del fatto che DONATI e
GUTTER detengono, entrambe, quote di mercato non superiori al 2%.
Pertanto, in considerazione del fatto che su entrambi i mercati sono presenti numerosi e qualificati
concorrenti, l’operazione di concentrazione comunicata, pur determinando un incremento delle quote di
MANNESMANN DEMATIC, non comporta sostanziali modificazioni dell’assetto concorrenziale dei mercati di
riferimento.
Il patto di non concorrenza sottoscritto dagli alienanti può essere considerato una restrizione accessoria
all'operazione in esame poiché risulta strumentale e necessario alla realizzazione della concentrazione stessa, in
quanto caratterizzato da una durata temporale adeguata e diretto ad assicurare all’acquirente l’effettivo
trasferimento del valore dei cespiti ceduti.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
15
RITENUTO che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la
costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in
modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
16
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6034 ( C3102 )
FINEDIM ITALIA/EDILE IMMOBILIARE
PRIMA-EDILE IMMOBILIARE SECONDA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società FINEDIM ITALIA Spa, pervenuto in data 8 maggio 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
FINEDIM ITALIA Spa opera direttamente e tramite proprie controllate nella costruzione, acquisto, vendita e
gestione di immobili commerciali e residenziali. Alla società fa capo il comparto immobiliare del gruppo controllato
dalla società FININVEST Spa, il quale nel 1997 ha realizzato un fatturato di 10.261 miliardi di lire.
EDILE IMMOBILIARE PRIMA Spa e EDILE IMMOBILIARE SECONDA Spa sono due società che
operano direttamente e tramite proprie controllate nell'acquisto, vendita e costruzione di immobili, il cui capitale è
interamente posseduto dalla società EDILNORD Spa, appartenente al Gruppo Paolo Berlusconi Finanziaria.
Nessuna delle due società EDILE IMMOBILIARE PRIMA Spa e EDILE IMMOBILIARE SECONDA Spa ha
realizzato un fatturato nel 1997, in quanto entrambe hanno di fatto iniziato ad operare acquistando alcuni immobili
dalla controllante EDILNORD Spa nel dicembre 1997.
2. Descrizione dell’operazione
L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione dell'intero capitale delle società EDILE IMMOBILIARE
PRIMA Spa e EDILE IMMOBILIARE SECONDA Spa da parte della società FINEDIM ITALIA Spa appartenente
al gruppo controllato dalla società FININVEST Spa
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione
ai sensi dell’art. 5, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 671 miliardi
di lire.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
17
4. Valutazione della concentrazione
Il mercato interessato dalla concentrazione è quello della compravendita e gestione di beni immobili
destinati sia a uso commerciale che abitativo.
In considerazione dei limiti territoriali della domanda e delle diverse condizioni di domanda e offerta che
possono esistere nelle differenti aree, la dimensione geografica del mercato interessato può essere delimitata al
territorio delle province di Milano e Roma. Infatti, sulla base dei dati forniti dalle parti, risulta che, a seguito della
operazione in esame, si verifica una sovrapposizione delle attività delle imprese interessate dalla concentrazione
esclusivamente nel mercato della province di Milano e Roma, dove, comunque, le suddette imprese verrebbero a
detenere, complessivamente, quote non significative.
I mercati geografici di riferimento sono caratterizzati da una struttura dell'offerta molto frammentata.
L'operazione in oggetto, pur in considerazione dell’entità non marginale del valore degli immobili di proprietà delle
società oggetto della presente concentrazione, non produrrà effetti significativi sugli assetti concorrenziali dei
mercati di riferimento.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo
sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
18
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6035 ( C3106 )
FATER/DIGNITY
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto della società FATER Spa, pervenuto in data 11 maggio 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
La società FATER Spa (di seguito FATER) è attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti sanitari,
e in particolare di prodotti di protezione per l’incontinenza degli adulti, di pannolini per bambini e di prodotti per
l’igiene femminile.
FATER è controllata congiuntamente da Procter & Gamble Spa e da [omissis]1 , che detengono il 50%
ciascuna del capitale sociale. Procter & Gamble Spa fa capo a sua volta a The Procter & Gamble Company, mentre
[la seconda] è controllata mediante una partecipazione pari al 99,495% del capitale sociale da [omissis] e
indirettamente da Francesco Angelini.
Il fatturato realizzato da FATER nell’esercizio chiuso il 30 giugno 1997 è stato di 988 miliardi di lire, di cui
936 miliardi realizzati in Italia.
La DIGNITY Spa (di seguito DIGNITY) svolge attività di produzione di prodotti per l’incontinenza degli
adulti.
Essa è controllata dalla [omissis], che ne possiede il 93,334% del capitale sociale. Quest’ultima è a sua volta
posseduta dalla famiglia Angelini.
Il fatturato realizzato nell’esercizio 1° luglio 1996-30 giugno 1997 da DIGNITY, quasi interamente in Italia,
è stato pari a circa 42 miliardi di lire.
2. Descrizione dell'operazione
L’operazione si realizza attraverso:
- la costituzione di una nuova società mediante scissione da DIGNITY. Verranno trasferiti i marchi, i
modelli, il know-how, la quota parte di avviamento commerciale e ogni altro bene immateriale connesso alla
produzione dei prodotti per l’incontinenza degli adulti. Non saranno invece oggetto di trasferimento le linee di
produzione, gli arredi e i macchinari, nonché i prodotti e le materie prime in magazzino, che dunque resteranno a
DIGNITY;
- l’acquisizione da parte di FATER dell’intero capitale sociale della società così costituita.
E’ prevista la stipulazione tra FATER e DIGNITY di un contratto di produzione, ai sensi del quale la
produzione dei prodotti a marchio “Dignity” continuerà parzialmente presso DIGNITY fino al completo
trasferimento della medesima presso gli stabilimenti di FATER, da realizzarsi entro quattro anni.
1 Nella presente versione alcuni dati saranno d’ora in avanti omessi conformemente alle disposizioni dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 10 settembre
1991, n. 461.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
19
E’ prevista anche la conclusione tra FATER e Acraf Spa, società del gruppo Angelini, di un contratto di
commissione per la vendita dei prodotti a marchio “Dignity” alle farmacie, avente validità pari a quattro anni, e un
contratto di servizi per la distribuzione dei medesimi prodotti al canale ospedaliero, della validità di un anno.
3. Qualificazione dell'operazione
L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire.
Il contratto di fornitura di prodotti da parte di DIGNITY a FATER può essere considerato accessorio
all’operazione prospettata, in quanto ha lo scopo di garantire la continuità degli sbocchi per una parte della
produzione di DIGNITY e ha una durata prevista di quattro anni.
Anche i contratti di commissione di vendita e di servizi per il canale ospedaliero che verranno stipulati tra
FATER e Acraf possono considerarsi accessori, in quanto consentiranno alla parte acquirente di garantire
continuità alla distribuzione dei prodotti a marchio “Dignity”, e resteranno in vigore per un anno.
4. Valutazione della concentrazione
Il mercato del prodotto
Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello dei prodotti per l’incontinenza degli adulti. Essi
possono essere distinti in pannoloni a mutandina, pannoloni sagomati, pannoloni rettangolari e ausili
salvamaterasso.
I pannoloni a mutandina vengono indossati dalle persone che presentano problemi di incontinenza. Sono
composti da un supporto di materiale plastico avente una forma idonea a realizzare, quando indossati, una
mutandina, un fluff assorbente di cellulosa la cui quantità è variabile secondo i modelli, un telino ipoallergenico nel
lato a contatto con la pelle, adesivi ed elastici per assicurare una maggiore tenuta. Alcuni prodotti contengono
polimeri gelatinizzati in aggiunta o in sostituzione del fluff assorbente.
Anche i pannoloni sagomati e i pannoloni rettangolari sono prodotti da indossare. I primi hanno una
struttura simile a quella di un assorbente per signora, con capacità assorbente variabile a seconda delle dimensioni
del prodotto e della quantità di materiale assorbente; si indossano con una mutanda elastica. I secondi hanno una
capacità assorbente inferiore ai precedenti due tipi, e possono essere utilizzati in casi di incontinenza di gravità
medio-bassa.
Gli ausili salvamaterasso sono costituiti da un supporto in materiale plastico impermeabile, da un tampone
assorbente in fluff di cellulosa e da un telo ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. Essi sono posti sul letto a
protezione delle perdite che avvengono durante il sonno e che fuoriescono dal pannolone a mutandina, che va
comunque indossato durante la notte.
Tutti i prodotti sopra descritti vengono fabbricati dagli stessi produttori mediante processi simili (in quanto
le caratteristiche strutturali di base sono identiche) e vengono acquistati dai medesimi utilizzatori, soddisfacendo
necessità complementari.
I canali di vendita dei prodotti per l’incontinenza possono essere ricondotti al canale “istituzionale” e a
quello al dettaglio. Il primo è costituito dagli ospedali e in generale dalle strutture sanitarie pubbliche e dalle case di
riposo, pubbliche e private; il secondo comprende le farmacie, la grande distribuzione e la distribuzione
tradizionale.
La domanda si suddivide poi anche in consumi a carico dello Stato, comprendenti gli acquisti delle strutture
pubbliche e quelli individuali che il settore pubblico rimborsa e in consumi il cui costo è sostenuto dagli utilizzatori
dei prodotti.
In Italia, i prodotti a carico del settore pubblico sono disciplinati dal Nomenclatore Tariffario, contenuto nel
D.M. 28 dicembre 1992, la cui validità è stata prorogata dal D.M. 29 luglio 1994 sino al 31 ottobre 1994, ma che
ancora oggi è di fatto applicato nelle more della procedura di aggiornamento. Esso stabilisce per ogni prodotto in
20
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
esso elencato, compresi i prodotti per l’incontinenza, il prezzo massimo pagabile dallo Stato per l’acquisto del
medesimo, in caso di vendita diretta a strutture pubbliche, o per il rimborso, in caso di acquisto da parte
dell’utilizzatore.
Gli acquisti effettuati direttamente dal Servizio sanitario Nazionale per ospedali e case di cura pubbliche
vengono effettuati mediante gara avente il prezzo indicato dal Nomenclatore come prezzo-base. Ciascuna
amministrazione rende preventivamente nota l’intenzione di acquistare prodotti per l’incontinenza per l’anno
successivo. Nel caso di gare di importo superiore ai 200.000 Ecu le amministrazioni devono esperire la gara in base
alla normativa comunitaria (direttiva n. 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture). In base a quest’ultima, vi è l’obbligo di comunicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee, affinché tutte le imprese europee in possesso dei requisiti richiesti possano partecipare alla gara. Le gare
condotte con tale procedura sono state pari al 35% delle gare effettuate in Italia nel periodo 1° gennaio 1995-30
settembre 1997, per un ammontare di volume di fornitura pari all’80% complessivo del canale istituzionale e al
45% circa del mercato italiano totale. Inoltre, tale incidenza è destinata ad aumentare, in quanto le amministrazioni
acquirenti tendono a concentrarsi per svolgere congiuntamente le gare, aumentando in tal modo la dimensione
media degli importi e quindi il numero di gare di “dimensione europea”.
Il principale criterio di aggiudicazione delle gare è normalmente il prezzo.
Gli acquisti effettuati dai consumatori avvengono in farmacia e nei punti vendita di beni di largo consumo.
Nel primo caso può trattarsi di prodotti a carico dello Stato, che ne rimborsa il prezzo indicato nel Nomenclatore al
farmacista; dato che la ricetta che l’acquirente esibisce non presenta indicazioni sulla marca, bensì prescrive
semplicemente l’utilizzo del prodotto, il farmacista orienta l’acquisto vendendo il prodotto caratterizzato dal prezzo
di approvvigionamento più basso, in modo da ottenere il massimo differenziale tra prezzo di rimborso e proprio
prezzo di acquisto. Il prezzo è quindi la variabile-chiave per la competizione tra i produttori per la distribuzione
attraverso il canale farmaceutico.
Nel caso di vendite al dettaglio di prodotti non rimborsati, la qualità assume un peso maggiore nelle
decisioni di acquisto del consumatore. Pur essendo le spese pubblicitarie modeste, ammontando il totale delle
vendite in questione solamente al 16% di quelle complessive dei prodotti per l’incontinenza in Italia, i prodotti non
rimborsabili sono di qualità superiore rispetto a quelli a carico del S.S.N., come dimostra la circostanza che il
prezzo praticato dai produttori sia mediamente superiore del 15% nel primo caso rispetto al secondo.
Evidentemente, gli acquirenti su cui grava il costo di acquisto ricercano a fronte di tale onere un prodotto affidabile.
Il peso della qualità è destinato inoltre a salire, in quanto i produttori già consolidati devono affrontare la crescente
concorrenza delle private label, e lo strumento più ovvio per fronteggiare le aggressive politiche di prezzo che
queste ultime adottano è di puntare sui miglioramenti qualitativi dei prodotti offerti.
Il mercato del prodotto rilevante è dunque quello dei prodotti per l’incontinenza degli adulti, in virtù della
complementarietà dei prodotti che assolvono lo scopo di proteggere la persona e il letto, della sostanziale analogia
tra le caratteristiche dei medesimi e del fatto che essi sono fabbricati dai medesimi produttori.
Il mercato geografico rilevante
Quanto alla dimensione geografica, alcuni elementi potrebbero far pensare a un mercato comprendente
l’intera Europa Occidentale.
In particolare, i prodotti venduti in tutta l’area suddetta sono omogenei. Non vi sono preferenze specifiche
dei consumatori delle singole nazioni europee; le confezioni portano etichette multilingue, e sono quindi vendibili
in tutta Europa. Anche i prodotti venduti in Italia tenderanno a essere sempre più simili a quelli diffusi nel resto del
continente, in quanto il nuovo Nomenclatore Tariffario attualmente in corso di predisposizione classificherà i
prodotti in base agli standard internazionali ISO.
L’industria europea è caratterizzata dalla presenza di operatori attivi diffusamente pressoché in tutti i paesi.
Essi competono con i medesimi prodotti e marchi in tutti i paesi; solamente Procter & Gamble opera in Italia,
Spagna e Portogallo (tramite FATER) con un marchio distinto da quello diffuso nel resto d’Europa.
La circostanza che una quota rilevante degli acquisti delle strutture sanitarie pubbliche debba essere
effettuata tramite gara “europea” consente alle imprese di tutta Europa di poter considerare come sbocco potenziale
una parte non limitata dei singoli mercati nazionali. Per produttori situati all’estero è agevole partecipare alle gare
indette dalle amministrazioni sanitarie di un determinato Stato, in quanto non è necessario disporre di stabilimenti
produttivi in quest’ultimo: i costi di trasporto sono bassi, incidendo mediamente solamente per il 5% del prezzo
finale anche per distanze significative. Ciò è dovuto al fatto che i prodotti sono sempre meno voluminosi, grazie allo
sviluppo della tecnologia del “superassorbimento” e all’adozione di confezioni più compatte.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
21
Il ridotto peso dei costi di trasporto consente alle imprese di centralizzare la produzione in poche località
europee, dalle quali rifornire tutto il continente.
Altri elementi potrebbero far propendere per una dimensione geografica del mercato limitata al territorio
nazionale.
In primo luogo, il D.M. 28/12/1992 prevede che “le aziende pubbliche e private che intendono fornire gli
ausili tecnici di cui all’allegato B [includente i prodotti per l’incontinenza] sono tenute a presentare una domanda
alla regione in cui opera l’azienda attestante il possesso dei requisiti per la vendita e l’integrale accettazione delle
modalità di fornitura degli ausili all’assistito stabilite nel nomenclatore. Dette domande sono presentate per
conoscenza anche alla USL competente per territorio, la quale, in via transitoria, è autorizzata ad avvalersi subito
delle loro forniture. Tale facoltà cessa automaticamente in caso di diniego della regione all’iscrizione nell’elenco
delle aziende abilitate”. Di conseguenza, sussiste in Italia un particolare regime di abilitazione in base al quale le
aziende che intendono vendere prodotti rimborsati dal S.S.N., i cui volumi complessivi di fornitura sono stati pari
nel 1997 all’80% del mercato nazionale, devono sottoporsi alla verifica del possesso di determinati requisiti, e
inoltre devono accettare le peculiari modalità tecniche di fornitura dei prodotti stabilite dal decreto ministeriale.
Tale specificità del nostro paese può spiegare perché il principale operatore nazionale, Artsana, non si
colloca tra le imprese operanti diffusamente a livello continentale; e perché il secondo, FATER, pur essendo
presente anche in Spagna e Portogallo, svolge la sua attività prevalentemente in Italia. Il terzo operatore,
Mölnlycke, che è anche la principale impresa a livello europeo, è attivo in Italia tramite una sua controllata.
In ogni caso, la definizione del mercato geografico dei prodotti per l'incontinenza degli adulti può essere
lasciata aperta, dato che anche se esistesse un mercato limitato al territorio italiano, l'analisi della situazione
concorrenziale non porterebbe alla conclusione che la concentrazione è in grado di determinare la costituzione o il
rafforzamento di una posizione dominante tale da ridurre in maniera sostanziale e durevole la concorrenza.
Gli effetti dell’operazione di concentrazione
Il mercato dei prodotti per l’incontinenza è caratterizzato da una fase di rapida espansione: nel corso del
triennio 1994-1997 il tasso medio annuo di espansione delle vendite è stato del 14,3%. Per i prossimi cinque anni le
previsioni sono per una crescita media annua del 10%. Tale evoluzione è evidentemente legata al progressivo
invecchiamento della popolazione italiana.
La tavola seguente riporta la posizione detenuta dalle parti e dai principali concorrenti sul mercato italiano
dei prodotti per l’incontinenza (1995 e 1997, quote espresse in volume):
Impresa
Artsana
FATER
DIGNITY
Mölnlycke
Santex
Quota di mercato 1995
[20%-30%]
[20%-30%]
[20%-30%]
[10%-20%]
n. d.
Quota di mercato 1997
[20%-30%]
[10%-20%]
[10%-20%]
[10%-20%]
[0-10%]
Fonte: comunicazione delle parti.
Grazie all’operazione prospettata, FATER diverrebbe il leader di mercato con una quota in volume pari al
[40%-60%], quasi doppia rispetto a quella del più immediato concorrente. Il mercato presenterà un livello di
concentrazione elevato: il CR4 sarà pari al [50%-100%].
I primi tre operatori hanno visto le loro quote di mercato decrescere considerevolmente dal 1995 al 1997. In
particolare, DIGNITY era nel 1995 il leader di mercato con il [20%-30%], mentre due anni dopo si collocava al
terzo posto solamente con il [10%-20%]; anche FATER ha visto decrescere la propria quota di [omissis] punti
percentuali. L’unico tra i maggiori operatori che ha aumentato le proprie vendite è stato Mölnlycke. Quest’ultimo è
attualmente l’impresa leader a livello europeo, e lo rimarrà anche dopo la realizzazione dell’operazione in esame,
con una quota di mercato [omissis] volte superiore a quella detenuta da FATER. Mölnlycke è inoltre l’unica grande
impresa integrata verticalmente, essendo controllata da Svenska Cellulosa, gigante della produzione di carta e
cellulosa. Notevolissima infine è stata la crescita della quota delle imprese minori, passate dal [10%-20%] del 1995
al [20%-30%] del 1997.
Si può affermare che attualmente, per i segmenti di mercato corrispondenti agli acquisiti mediante gara e per
quelli di prodotti rimborsati in farmacia, ammontanti all’84% del mercato, non vi sono particolari barriere
all’entrata. In particolare, non vi è la necessità di dotarsi di una rete distributiva articolata. Infatti, il numero di
22
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
soggetti che effettuano acquisti tramite gara e che vengono riforniti direttamente dalle imprese produttrici è limitato
(140 tra ospedali e ASL, più le case di riposo private), e la rete delle farmacie viene rifornita attraverso il sistema
distributivo all’ingrosso deputato all’approvvigionamento di medicinali. Non esiste inoltre fedeltà degli acquirenti
alla marca, dato che gli acquisti vengono effettuati privilegiando nella scelta la variabile prezzo. Non esistono
ostacoli dovuti a diritti di privativa industriale, in quanto la tecnologia produttiva è poco sofisticata e accessibile. Le
economie di scala non sono determinanti, come dimostra il fatto che la quota di vendite dei produttori minori
(diversi dai primi quattro) agli ospedali, dove massima è la concorrenza sul prezzo, è stata nel 1997 del [40%-50%]
L’accesso alle fonti di approvvigionamento non presenta difficoltà: la cellulosa e le materie plastiche costituenti la
maggior parte degli input produttivi di materie sono facilmente reperibili sui mercati internazionali. Le gare
vengono condotte annualmente dalle amministrazioni sanitarie, per cui non esistono rapporti di fornitura di lunga
durata nei confronti delle medesime. Infine, non vi sono ostacoli alle importazioni di prodotti per l’incontinenza: i
costi di trasporto sono marginali rispetto al prezzo di vendita.
L’unica difficoltà per operare nella vendita di prodotti rimborsati è la necessità di ottenere l’iscrizione da
parte delle regioni nell’elenco delle aziende abilitate alla fornitura.
Le possibilità di ingresso nel mercato sono documentate dalla rapida ascesa della Santex, che ha rapidamente
raggiunto una quota di mercato del [0-10%] complessivo e del [10%-20%] circa delle forniture a strutture sanitarie
pubbliche.
Ostacoli all’ingresso potrebbero sorgere in futuro per le imprese di minore dimensione, quando sarà
approvato il nuovo Nomenclatore Tariffario; esso, infatti, legherà le possibilità di rimborso da parte del S.S.N. alle
prestazioni dei prodotti, misurate in base agli standard internazionali ISO, e non più alla quantità di materiale
assorbente presente nel prodotto. Le imprese più piccole potrebbero dunque essere disincentivate all’ingresso nel
mercato, nella misura in cui non siano in grado di raggiungere i livelli di qualità prescritti. D’altra parte,
l’avvicinamento dei principi di acquisto da parte dello Stato a quelli diffusi nel resto d’Europa dovrebbe accrescere
la presenza dei produttori esteri nel nostro paese.
Per quanto riguarda le vendite di prodotti non rimborsati nel canale al dettaglio, la maggiore importanza
attribuita dagli acquirenti al fattore qualità è causa dell’esistenza di ostacoli all’ingresso superiori rispetto al
segmento delle vendite di prodotti rimborsati. Infatti, tale circostanza rende necessario per i produttori differenziare
i propri prodotti da quelli dei concorrenti, il che presuppone una sia pur limitata attività innovativa; inoltre, sono
importanti gli strumenti di marketing tradizionali, quali la pubblicità, anche se la limitatezza del segmento di
mercato qui in analisi non giustifica il lancio di massicce campagne promozionali, ma solamente un uso moderato
dello strumento pubblicitario.
Tuttavia, anche in questo segmento si può notare come negli ultimi tre anni la quota di mercato dei
produttori minori (diversi da FATER, DIGNITY, Artsana e Mölnlycke) sia cresciuta, passando dal [0-10%] al
[10%-20%]. Tali operatori includono, con un ruolo via via crescente, le grandi catene distributive, che possono
sfruttare il fatto che i produttori tradizionali non utilizzano intensamente la pubblicità per introdurre con successo
prodotti con marchio proprio.
In conclusione, FATER, anche dopo l’operazione di concentrazione prospettata, si troverà ad operare in un
ambiente competitivo particolarmente dinamico, caratterizzato da livelli fortemente crescenti della domanda, dal
ruolo crescente che assumono gli operatori di dimensioni minori a scapito di quelli più importanti e dalla assenza di
barriere all’entrata tali da impedire l’ingresso di successo e in tempi brevi di nuove imprese, tanto nel segmento
delle vendite di prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale quanto in quello dei prodotti a carico dei
consumatori. Per questo motivo, si ritiene che l’operazione in esame non consentirà a FATER di adottare
comportamenti indipendenti dalle reazioni dei concorrenti, degli acquirenti e in ultima analisi degli utilizzatori
finali dei prodotti per l’incontinenza.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
23
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
24
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6036 ( C3107 )
PETROLBRA/REYNAUDO
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto della società PETROLBRA Spa, pervenuto in data 11 maggio 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
PETROLBRA Spa (di seguito PETROLBRA) è una società attiva nella commercializzazione extra-rete
all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi nonché nella prestazione di servizi connessi alla installazione e
manutenzione di impianti di riscaldamento. PETROLBRA è una impresa controllata da ERG PETROLI Spa (di
seguito ERG).
Il fatturato realizzato da ERG in Italia, nell’esercizio 1996, al netto di IVA e accise, è stato pari a 2.743
miliardi di lire.
REYNAUDO Srl (di seguito REYNAUDO) è una società attiva nella commercializzazione extra-rete
all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi il cui capitale sociale è detenuto da BLACK OILS Spa nella misura
del 50% e da persone fisiche per la restante metà.
Il fatturato totale realizzato da REYNAUDO, nell’esercizio dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, è stato pari
a 58,4 miliardi di lire.
2. Descrizione della operazione
L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di PETROLBRA, della totalità del capitale sociale di
REYNAUDO.
3. Qualificazione dell'operazione
L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una impresa, costituisce una concentrazione
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
25
4. Valutazione della concentrazione
Definizione del mercato
a) I mercati del prodotto
Il settore relativo all'operazione di concentrazione comunicata è quello della distribuzione extra-rete di
prodotti petroliferi. Tale settore a sua volta si compone di due comparti: quello della distribuzione al dettaglio e
quello della distribuzione all’ingrosso.
La distribuzione al dettaglio extra-rete di prodotti petroliferi ricomprende le vendite dirette ai clienti finali
(condomini, imprese di autotrasporto, ecc.) e si differenzia da quella all’ingrosso extra-rete, che invece individua
tutte le transazioni commerciali di prodotti derivati dal petrolio tra società petrolifere e rivenditori. La diversa
struttura della domanda porta all’identificazione di mercati rilevanti del prodotto distinti per comparto distributivo
(all’ingrosso e al dettaglio).
I mercati del prodotto interessati dall'operazione comunicata sono: (i) il mercato della distribuzione
all'ingrosso extra-rete di gasolio per autotrazione; (ii) il mercato della distribuzione all'ingrosso extra-rete di gasolio
per riscaldamento; (iii) il mercato della distribuzione al dettaglio extra-rete di gasolio per autotrazione; (iv) il
mercato della distribuzione al dettaglio extra-rete di gasolio per riscaldamento; (v) il mercato della distribuzione al
dettaglio extra-rete di gasolio per uso agricolo; (vi) il mercato della distribuzione al dettaglio extra-rete di olio
combustibile denso; (vii) il mercato della distribuzione al dettaglio extra-rete di lubrificanti.
b) I mercati geografici
In ragione dell'incidenza dei costi di trasporto, il mercato della distribuzione all'ingrosso extra-rete di
prodotti petroliferi presenta dimensioni generalmente regionali o pluriregionali.
In considerazione della più elevata frammentazione della domanda, nonché del fatto che i prodotti in
questione si distribuiscono economicamente entro un'area intorno ai depositi più prossimi, il mercato della
distribuzione al dettaglio extra-rete di prodotti petroliferi si caratterizza per avere dimensioni provinciali o
pluriprovinciali.
Nella concentrazione in esame i mercati geograficamente rilevanti hanno dimensioni corrispondenti all’area
regionale o provinciale ove la società oggetto di acquisizione REYNAUDO svolge la propria attività: la regione
Piemonte, per i prodotti petroliferi commercializzati all’ingrosso, e le province di Torino, Asti e Cuneo, per i
prodotti distribuiti al dettaglio.
5. Effetti dell'operazione
Con riferimento ai singoli prodotti commercializzati, gli effetti più significativi della concentrazione
interessano la distribuzione extra-rete al dettaglio, in quanto nella distribuzione extra-rete all’ingrosso in Piemonte
l’impresa oggetto di acquisizione detiene quote non significative (<1%) e l’offerta risulta caratterizzata dalla
presenza di numerose società petrolifere, quali ESSO ITALIANA, AGIP PETROLI, IP, IPLOM, MAXCOM e
TAMOIL.
Nella distribuzione extra-rete al dettaglio, ERG è presente nelle province di Torino, Asti e Cuneo,
esclusivamente attraverso la controllata PETROLBRA. Le quote di mercato detenute da PETROLBRA e dalla
società acquisita, sui mercati dei prodotti petroliferi interessati, risultano le seguenti:
26
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Tabella 1: Presenza delle parti sui mercati interessati
mercati interessati
Petrolbra
Reynaudo
Totale
(quota
congiunta)
Asti
Cuneo
Torino
[omissis]1
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
Asti
Cuneo
Torino
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
Cuneo
[omissis]
[omissis]
[omissis]
Cuneo
Torino
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
Asti
Cuneo
Torino
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
[omissis]
gasolio per autotrazione al dettaglio:
gasolio per riscaldamento al dettaglio:
gasolio per uso agricolo al dettaglio:
olio combustibile denso al dettaglio:
lubrificanti al dettaglio:
fonte: Comunicazione delle Parti, dati 1996/97
Gli effetti più rilevanti si verificano nella provincia di Cuneo, dove le quote che ERG verrà a detenere in
seguito all’operazione passeranno da una quota del [15%-20%] ad una quota del [30%-35%] nel gasolio per
autotrazione, da una quota del [10%-15%] ad una quota del [25%-30%] nel gasolio per uso riscaldamento e da una
quota del [5%-10%] ad una quota del [20%-25%] nell’olio combustibile denso. In tali mercati, tuttavia, operano
altri qualificati concorrenti (OLICAR Spa, CENTRO CALOR Spa, ELF PIEMONTE Spa, CONSORZIO
AGRICOLO PROVINCIALE, TEALDI Sas) che appaiono in grado di garantire all’utilizzatore finale una pluralità
di fonti di approvvigionamento.
La realizzazione dell'operazione consentirà inoltre a ERG l'ingresso - anche se con quote limitate (non
superiori al 5%) - nella distribuzione extra-rete di lubrificanti nelle province di Asti e Torino, dove non è
attualmente presente.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
1 Nella presente versione alcuni dati saranno d’ora in avanti omessi conformemente alle disposizioni dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 10 settembre
1991, n. 461.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
27
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
28
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6037 ( C3108 )
ALLIED SIGNAL/PHARMACEUTICAL FINE
CHEMICALS
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287/90;
VISTO l’atto delle società Allied Signal Inc. AS, pervenuto in data 11 maggio 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
ALLIED SIGNAL Inc (di seguito anche ALLIED S.) è una società multinazionale attiva principalmente
nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici semilavorati e nel settore chimico (precisamente
nelle attività di bromurazione, flururazione, ossidazione e nella chimica organometallica). ALLIED S. è una public
company con capitale sociale diffuso (nessun socio detiene una quota di capitale sociale superiore al 10%). ALLIED
S. detiene il controllo di diverse società in Italia, tra le quali Allied Signal Italia Spa, Allied Signal Sistemi di
sicurezza Spa, Compagnia Costruzione Cinture Spa, Allied Signal Flourochemicals Italia Srl, Jurid Italia Srl e
FIAAM Filter Spa.
Nel 1997 il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dalla ALLIED S. è stato pari a circa 26.049
miliardi di lire, dei quali 540 miliardi realizzati in Italia.
PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS SA (di seguito anche PFC SA) è una società lussemburghese
attiva, attraverso la sua controllante italiana PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS ITALIANA Srl (di seguito
anche PFCI) e le società PHARMACEUTICAL FINE CHEMICAL PORTUGUESA Lda, PHARMACEUTICAL
FINE CHEMICALS SERVICES Ltd e PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS-USA Inc, nella produzione e
distribuzione di principi attivi utilizzati dalle imprese farmaceutiche per produrre medicinali generici o da banco.
PFCI, la cui ragione sociale è stata fino al settembre 1997 Pita Srl, detiene il controllo delle società Alfa Chemical
Italiana Spa e Industria Chimica Farmaceutica Italiana Srl.
Il capitale sociale di PFC SA è detenuto dalla società finanziaria Heiberg Sa, controllata dalla società DLJ
Merchant Banking Partners II (di seguito anche DLJ), a sua volta controllata dal gruppo assicurativo AXA/UAP.
Nel 1997 il fatturato consolidato realizzato in Italia dalla PFC SA è stato pari a circa 161 miliardi di lire.
2. Descrizione dell’operazione
L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di ALLIED S. dell’intero capitale sociale di
PFC SA e quindi, indirettamente, anche delle società controllate da PFC SA.
Il contratto stipulato tra le parti prevede un patto di non concorrenza in base al quale DLJ si impegna per un
periodo di un anno relativamente ai principi attivi Naproxen e per sei mesi relativamente ai principi attivi
Methyldopa, Rifaximine, Ticlopidine e Verapamil a non porre in essere, direttamente o indirettamente, attività
aventi per oggetto prodotti concorrenti. Si precisa che si tratta dei principi attivi che costituiscono l’oggetto
dell’attività produttiva della società PFC SA.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
29
Il medesimo contratto prevede, inoltre, un patto di non concorrenza per un periodo di sei mesi da parte del
venditore relativamente a quattro principi attivi (GPS 05, Lisinopril, Medosan e Nabumstrone), i quali non sono
attualmente prodotti e commercializzati dalla società oggetto di acquisizione essendo ancora in fase di ricerca da
parte della società PFC SA. DLJ si impegna anche, per un periodo di sei mesi, a non procedere ad operazioni di
acquisizione, joint venture o altri simili rapporti contrattuali con determinate società farmaceutiche specificate nel
contratto.
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato a livello nazionale dell’impresa di cui è prevista l’acquisizione è superiore ai 69 miliardi di lire.
Il patto di non concorrenza da parte della cedente, relativo a prodotti sia attualmente commercializzati sia in
fase di ricerca, può ritenersi una restrizione accessoria all’operazione di concentrazione in quanto finalizzato a
garantire il trasferimento all’acquirente del valore completo dei cespiti ceduti, che comprendono tanto i beni
materiali quanto beni oggetto di attività di ricerca e sviluppo.
L’impegno a non porre in essere joint venture, operazioni di acquisizioni o altri simili rapporti contrattuali
con la lista di società specificata nel contratto non può invece considerarsi accessorio all’operazione in esame, dal
momento che il patto di non concorrenza stipulato tra le parti già garantisce all’acquirente il trasferimento del
valore completo dei cespiti ceduti dal venditore.
4. Valutazione della concentrazione
La società acquisita, PFC SA, e le sue controllate sono attive nella produzione e commercializzazione di
principi attivi utilizzati nella fabbricazione di medicinali generici e da banco. I principi attivi sono molecole con
specifiche proprietà farmacologiche pronte per essere convertite nelle formulazioni farmaceutiche secondo i dosaggi
previsti (compresse, iniettabili, capsule, ecc.), senza bisogno di ulteriori sintesi chimiche.
Più precisamente PFC SA produce, attraverso le sue controllate, diciannove principi attivi, impiegati
principalmente nella fabbricazione delle seguenti specialità farmaceutiche:
1) Anti-infiammatori (i principi attivi di PFC SA impiegati in tale specialità sono Naproxen, Napoxen
sodium e Indomethacin);
2) Cardiovascolari (Methyldopa, Nifedipine, Terazosin Hydrochloride, Ticlopidine Hydrochloride,
Verapamil Hydrochloride);
3) Anti-Parkinsonianiani (Carbidopa e Levodopa);
4) Broncodilatatori (Salbutamol sulphate);
5) Antipsicotici (Thioridazine Hydrochloride, Haloperidol, Haloperidol Decanoate);
6) Antispasmodici (Baclofen);
7) Anti-anoressici (DL Fenfluramine Hydrochloride, Dextro Fenfluramine Hydrochloride);
8) Antibiotici (Rifaximine);
9) Antidiarroici (Loperamide Hydrochloride).
La società PFC SA ha inoltre in corso un’attività di ricerca e sviluppo su altri quattro principi attivi (GPS 05,
Lisinopril, Medosan e Nabumstrone), attività che però non ha ancora portato alla realizzazione di prodotti
commercializzabili.
Il mercato geografico di tali sostanze è sovranazionale, in quanto si tratta di materie prime vendute in forma
omogenea da società localizzate nei diversi continenti alle società farmaceutiche che li trasformano
successivamente.
Al fine della valutazione della presente operazione è necessario evidenziare che la concentrazione tra
ALLIED S. e PFC SA non comporta alcuna sovrapposizione di quote di mercato, dal momento che la società
acquirente non è attiva nella produzione dei principi attivi utilizzati nelle nove specialità farmaceutiche sopra
30
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
specificate. ALLIED S., infatti, produce e commercializza principi attivi e prodotti farmaceutici semilavorati con
una destinazione d’uso differente rispetto a quella dei prodotti della società acquisita.
Inoltre, ALLIED S. non è attiva nell’attività di ricerca e sviluppo dei principi attivi denominati GPS 05,
Lisinopril, Medosan e Nabumstrone, attualmente oggetto di studio da parte della PFC SA.
Tale considerazione consente di escludere che i principi attivi dell’acquirente e dell’acquisita siano
complementari, ovvero che siano sostanze impiegate nella produzione delle stesse specialità e ciò è anche
confermato dall’assenza di clienti comuni alle due società. L’operazione comunicata comporta, relativamente alla
produzione e commercializzazione dei principi attivi sopra individuati, la mera sostituzione di un operatore con un
altro.
L’operazione in esame consente alla società ALLIED S. di ampliare la gamma dei propri principi attivi.
Tuttavia, si deve evidenziare che esistono numerosi produttori relativamente a ciascuno dei diciannove principi
attivi sopra definiti e che tali concorrenti sono società farmaceutiche dotate di una gamma di prodotti (principi
attivi, semilavorati e specialità farmaceutiche) molto vasta. Le principali società concorrenti sono, infatti, Roche,
Merck, Bayer AG, Abbot Laboratoires, Sanofi e GlaxoWellcome, ciascuna attiva nella produzione di diversi
principi attivi. Ne consegue che attraverso l’operazione in esame non si ritiene possano verificarsi effetti di gamma
tali da comportare una restrizione della concorrenza sul mercato.
Infine, si deve evidenziare che ALLIED S. non è acquirente dei diciannove principi attivi indicati in
precedenza, né da PFC SA né da altri produttori concorrenti. ALLIED S., inoltre, non risulta utilizzatrice nemmeno
di principi attivi aventi caratteristiche simili a quelli oggetto dell’attività produttiva della società acquisita. Tale
osservazione consente di escludere che la concentrazione in esame comporti una integrazione verticale tra un
produttore di principi attivi (PFC SA) e un utilizzatore.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che l’operazione comunicata non determini modifiche
rilevanti degli assetti concorrenziali dei mercati interessati.
RITENUTO che il patto di non concorrenza da parte della cedente relativo alla stipulazione di contratti di
acquisizione, joint venture o simili nei confronti della lista di imprese specificate dalle parti non è oggetto della
presente delibera in quanto non accessorio all’operazione di concentrazione in oggetto;
RITENUTO che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la
costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in
modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 per tutti gli aspetti funzionali
all’operazione in esame.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
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PUBBLICITA' INGANNEVOLE
Provvedimento n. 6039 ( PI1699 )
RICEVITORE DIGITALE NOKIA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta il 23 ottobre 1997, successivamente integrata in data 17 novembre 1997, un
consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di quattro messaggi volti a pubblicizzare il ricevitore digitale
satellitare e terminale multimediale Nokia Mediamaster 9500, e di un messaggio relativo alla possibilità di ottenere
in locazione un ricevitore digitale per il servizio “Telepiùcalcio”.
Il denunciante lamenta l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari del Mediamaster 9500 laddove,
esplicitamente o implicitamente, fanno riferimento alla possibilità di connettersi a Internet, di ricevere le radio hi-fi
e il teleaggiornamento del software, e vantano la qualità della ricezione del segnale digitale (mentre, invece, la
ricezione dei canali RAI è a volte condizionata da “un rallentamento della scansione delle immagini e da un “effetto
mosaico”). Lo stesso denunciante lamenta, infine, l’omissione, nel messaggio pubblicitario del ricevitore per la
ricezione di Telepiùcalcio, dello standard di decodifica utilizzato dall’apparecchio.
2. Messaggi pubblicitari
1) Pubblicità diffusa sulle riviste “Satellite Eurosat” e “Satellite” del mese di novembre 1996 (di seguito
“messaggio 1”).
Il messaggio occupa un’intera pagina delle riviste e raffigura al centro il terminale multimediale Nokia
Mediamaster 9500.
La head line recita: “Telepiù Calcio, Tele più Nokia”.
La body copy afferma: “Il terminale multimediale Nokia Mediamaster offre il massimo delle prestazioni con
il massimo della semplicità. È perfetto per le partite di Telepiùcalcio, ed è già pronto per ogni possibile
applicazione multimediale. Fischio di avvio: il vostro Nokia Mediamaster è già sul canale giusto. L’emozione della
diretta non è mai stata così comoda”.
32
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
In basso alla pagina è riportato il logo Nokia, e la dicitura “Per altre informazioni su Telepiùcalcio,
chiamate lo 02/757677-757600”;
2) pubblicità diffusa sulla rivista “Satellite” del mese di gennaio e febbraio 1997 (di seguito “messaggio 2”).
Il messaggio occupa una intera pagina e raffigura il terminale multimediale Nokia Mediamaster 9500, il suo
telecomando, la parabola necessaria alla ricezione via satellite e un uomo seduto in poltrona con un telecomando.
La head line recita: “Telepiùavanti”. Con evidenza grafica viene inoltre affermato: “Nokia Mediamaster.
ricevitore digitale satellitare e terminale multimediale”.
La body copy afferma: “Non solo la TV digitale di oggi, ma anche tutto quello che c’è o che sta per
arrivare. Oltre a Telepiù, tutti i canali digitali del mondo. E poi radio hi-fi, Internet, collegamento col computer o
col telefono, come più vi piace. Tutto compreso, tutto previsto, tutto gestito con un comodo telecomando dalla
vostra poltrona. Nokia Mediamaster. Per tutto e per sempre”.
In basso alla pagina è riportato il logo Nokia;
3) pubblicità diffusa sulla rivista “Satellite” del mese di marzo, maggio e giugno 1997 (di seguito
“messaggio 3”).
Il messaggio occupa una intera pagina della rivista (due pagine a maggio) e raffigura il terminale
multimediale Nokia Mediamaster 9500 (sul quale è delineata l’immagine dell’Europa vista dal satellite), il suo
telecomando, la parabola necessaria alla ricezione via satellite sulla quale è sovrapposta la bandiera a scacchi
bianco-nera e un’automobile di F1, un uomo seduto in poltrona con un telecomando.
La head line recita: “Il mondo assomiglia sempre più a Nokia Mediamaster”. Con evidenza grafica viene,
inoltre, aggiunto: “Tre nuovi motivi per entrare nel digitale con Nokia”.
La body copy ne spiega i motivi:
“Uno: mentre diversi network via satellite abbandonano l’analogico a favore del digitale, Nokia
Mediamaster è l’unico ricevitore già pronto per ricevere oltre a Telepiù, anche Rai e Mediaset con i servizi e la
qualità del digitale: audio stereo surround, ampia scelta di menù e via dicendo. Niente da programmare, niente da
memorizzare. Vi basta un pulsante dal telecomando.
Due: i dati ufficiali confermano che, a pochi mesi dal lancio, Nokia Mediamaster è il più venduto in Italia e
leader del mercato digitale. Chi lo sceglie sa di portarsi a casa un raffinato strumento multimediale, vincitore di
premi per la qualità tecnologica e il design, semplice da usare e già predisposto per gli sviluppi multimediali del
duemila.
Tre: parte il campionato di Formula Uno. La tecnologia digitale di Nokia Mediamaster moltiplica emozioni
e spettacolo, dandovi fra l’altro la possibilità di seguire la gara da cinque angolazioni diverse a vostra scelta”.
In un trafiletto, incorniciato da una bordatura sottile, si legge: “Mediamaster 9500S - Ricevitore digitale per
satellite e terminale multimediale - Nokia Mediamaster è già pronto non solo per la TV digitale di oggi, ma anche
per tutto quello che c’è o che sta per arrivare. Oltre a Telepiù, tutti i canali digitali del mondo. E poi radio hi-fi,
Internet, collegamento con il computer o col telefono, come più vi piace. Tutto compreso, tutto previsto, tutto
gestito con un comodo telecomando dalla vostra poltrona. Con Nokia Mediamaster il potere multimediale è nelle
vostre mani”.
Al di sotto del trafiletto in questione è riportato il logo Nokia;
4) pubblicità diffusa sulla rivista “Satellite” del mese di ottobre 1997 (di seguito “messaggio 4”).
Il messaggio occupa un’intera pagina della rivista e raffigura il terminale multimediale Nokia Mediamaster
9500 con il suo telecomando. Un’immagine più piccola mostra una parabola necessaria alla ricezione via satellite.
La head line recita: “Lo porti a casa oggi e lo paghi l’anno prossimo”.
Immediatamente al di sotto, in neretto, è scritto “Nokia Mediamaster” e poi, con carattere normale, la body
copy: “Ricevitore digitale per satellite e terminale multimediale. con un comodo telecomando consente di gestire
TV digitale dall’Italia e da tutto il mondo, CD ROM, HI-FI, computer e Internet. Nokia Mediamaster è il supporto
più evoluto e completo per la nuova cultura multimediale”.
Vengono poi indicate, con carattere tipografico di particolare evidenza, le condizioni di vendita: “a sole
190.000 lire e il resto da gennaio in poi in cinque rate a interessi zero. (T.A.N. 0% - T.A.E.G. 0%)
In fondo alla pagina è riportato il logo Nokia;
5) Pubblicità diffusa sulla rivista “Satellite” del mese di settembre 1997 (di seguito “messaggio 5”).
Il messaggio occupa due pagine della rivista e raffigura un tavolo di calciobalilla (altrimenti noto come
“calcino”) in cui i calciatori in plastica non occupano più il loro tradizionale posizionamento, poiché si sono ritirati
dal campo di gioco, lasciando vuote le stecche.
La head line recita: “Non perderti la tua squadra. Abbonati subito alle dirette di +CALCIO per il
Campionato ‘97-’98”.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
33
Accanto all’immagine sopra descritta, si legge la body copy: “Non vedere la partita in diretta è come non
vederla affatto. Allora, per non perderti la tua squadra del cuore, le sue azioni e le tue emozioni, non perderti
l’abbonamento a + CALCIO per il campionato ‘97-’98. Con 768.000 lire potrai prenotare tutte le partite della tua
squadra, con 528.000 lire le sue trasferte, il tutto comprensivo del canone di locazione del ricevitore digitale. Ma
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3. Comunicazione alle parti
In data 30 dicembre 1997 è stato comunicato al denunciante, a Nokia Italia Srl (che in via presuntiva si
riteneva responsabile della diffusione dei messaggi 2, 3, 4 e, congiuntamente ad Atena Servizi, del “messaggio 1”) e
ad Atena Servizi Spa (che in via presuntiva si riteneva responsabile della diffusione del “messaggio 5” e,
congiuntamente a Nokia Italia Srl, del “messaggio 1”) l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto di denuncia sarebbe stata
valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lettera a), del citato Decreto Legislativo, in relazione a ciò che affermano
esplicitamente e a ciò che lasciano intendere, con particolare riferimento alla possibilità di connettersi a Internet, di
ricevere le radio hi-fi e di effettuare il teleaggiornamento del software, nonché con riferimento alla qualità della
ricezione del segnale digitale e all’omissione circa lo standard di decodifica utilizzato.
In data 6 febbraio 1998 è stato comunicato l’avvio del procedimento anche a Nokia Telecommunications Spa
(risultata essere responsabile della diffusione dei messaggi pubblicitari riguardanti il Mediamaster 9500) e, in data 3
aprile 1998, a Telepiù Srl (di seguito Telepiù).
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento del 30 dicembre 1997, al fine di acquisire
specifici elementi di valutazione in merito alla veridicità delle affermazioni contenute nei messaggi oggetto di
denuncia, è stato richiesto a Nokia Italia Srl, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di
fornire documentazione relativa all’asserita possibilità di fruire dei servizi Internet, di ricevere le trasmissioni
radiofoniche, di effettuare il teleaggiornamento, nonché di fornire informazioni sull’evoluzione degli standard
tecnologici per le trasmissioni satellitari e sulle specifiche caratteristiche del ricevitore Mediamaster 9500.
E’ stato, altresì, richiesto ad Atena Servizi di chiarire se il ricevitore offerto in locazione adotti
esclusivamente il sistema di decodifica denominato SECA, e di precisare se si sta ancora garantendo agli utenti del
Nokia Mediamaster l’aggiornamento del software via satellite.
In data 15 gennaio 1998 è pervenuta una memoria integrativa del denunciante in cui si specifica che i
messaggi segnalati non contengono alcun riferimento alla necessità di dover acquistare un hardware a parte per
poter ricevere Internet via satellite. Essi sono concepiti come se il Mediamaster sia di per sé sufficiente alla
ricezione di Internet via satellite, senza la necessità di sostenere costi aggiuntivi per la sua ricezione1 .
Relativamente alla possibilità di ricezione di radio digitali con il Mediamaster 9500, il denunciante
evidenzia che solo in data 30 dicembre 1997 D+ (gruppo Canal Plus) ha ripreso la trasmissione di un bouquet di
canali musicali in forma sperimentale.
1 Il denunciante ha evidenziato che, allo stato attuale della tecnologia di “Internet via satellite” - e soprattutto al fine di contenimento dei costi - l’utente
si collega ancora tramite la linea telefonica (con la trasmissione dei “dati di richiesta” via modem telefonico), mentre i dati provenienti dai providers
presenti su Internet vengono forniti all’utente “via satellite” mediante ricezione con parabola satellitare, a velocità enormemente superiori rispetto a
quelle conseguibili con Internet “via telefonia”.
È opportuno precisare che il sistema per la ricezione dei dati dal satellite è composto non solo - come è ovvio - dalla parabola satellitare, ma anche da
una scheda hardware da inserire nel PC.
Il sistema descritto è commercializzato sotto la dizione “DIRECPC” ed è attualmente fornito, in Italia, da un solo provider, la Flashnet.
Successivamente alla diffusione dei messaggi segnalati, Nokia ha stretto una partnership commerciale con Flashnet che ha per oggetto la fornitura di
Internet con facilitazioni agli acquirenti del Mediamaster 9500 (ad esempio accesso gratuito per tre mesi oppure sconti sull’acquisto della scheda
hardware precedentemente descritta, cd. “kit DirecPc”).
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Riguardo alla possibilità di aggiornare via satellite il software installato nel ricevitore, si evidenzia che
Nokia ha reso disponibile due ulteriori versioni del software che, tuttavia, non sono state messe a disposizione da
D+ mediante telecaricamento (l’unico teleaggiornamento è avvenuto in passato nei mesi di marzo e aprile 1997).
Con il nuovo software messo a punto, tra l’altro, sarebbe possibile ottenere un miglioramento delle prestazioni
generali del Mediamaster e la scomparsa di taluni inconvenienti, quali il cd. “effetto mosaico” che caratterizza la
ricezione dei programmi RAI.
Per quanto riguarda gli standard di codifica esistenti, si sottolinea la incompatibilità assoluta tra i diversi
ricevitori (un ricevitore Irdeto non può, dunque, ricevere un programma codificato Seca, e viceversa). Si evidenzia,
quindi, che il Nokia Mediamaster 9500 è un ricevitore esclusivamente abilitato alla ricezione di programmi Irdeto e
non è implementabile per la ricezione di programmi Seca neppure cambiando il modulo di accesso condizionato.
In data 6 marzo 1998 è pervenuta la memoria difensiva di Nokia Telecommunications Italia Spa (di seguito
Nokia) nella quale si evidenzia come, nel corso del 1997, con l’acquisizione da parte di Canal Plus della
partecipazione maggioritaria del 90% del capitale di Telepiù, iniziarono a verificarsi “decise ed improvvise, quanto
ingiustificate, svolte di indirizzo nella gestione dei rapporti commerciali con Nokia [...]. Telepiù, principale
fornitore italiano di servizi televisivi che iniziò nel 1996 le trasmissioni digitali codificate via satellite utilizzando
il sistema di codifica Irdeto (codifica prescelta dall’altro operatore italiano di servizi digitali via cavo STREAM),
con il non previsto e non prevedibile avvento di Canal Plus nella compagine societaria e nella gestione di Telepiù
stessa e con la nascita contestuale di “D+” come marchio di fornitura servizi, pur mantenendo in essere il
contratto di sub-licenza con i fornitori di hardware per il sistema Irdeto, nel mese di agosto-settembre iniziò le
trasmissioni utilizzando il diverso sistema di codifica Seca, pur garantendo l’utenza Irdeto già acquisita con un
sistema di trasmissione “Simulcript” ricevibile in entrambi gli standard.
I due diversi sistemi prevedono un modulo di accesso integrato nel ricevitore digitale che non permette allo
stato alcuna interscambiabilità.
Ed è da questo momento che ha inizio l’aperta e non più latente conflittualità tra i sublicenziatari del
sistema Irdeto e Telepiù”.
Relativamente alla possibilità di teleaggiornamento del software, la memoria precisa che Nokia ne segue
costantemente l’evoluzione e ne cura gli aggiornamenti, pur essendo di responsabilità del provider procedere
all’approvazione e al downloading via satellite, senza che l’aggiornamento incontri limiti o incompatibilità
nell’apparecchio Nokia.
Riguardo, infine, alla possibilità di collegamento a Internet, la memoria si limita a sostenere che
“l’apparecchio commercializzato da Nokia è un ricevitore/decoder di segnali satellitari abilitato alla connessione
a Internet, intesa come usuale collegamento di un computer alla rete Internet tramite provider telefonico”.
Non essendo risultate sufficientemente chiare le indicazioni fornite relativamente alla possibilità di
collegamento a Internet utilizzando il Mediamaster 9500, in data 17 marzo 1998 è stato chiesto a Nokia se, alla
data di diffusione del messaggio, il sistema DirecPc fosse l’unico modo di connettersi a Internet via satellite in Italia
e se tale collegamento potesse effettuarsi anche attraverso l’aggiunta di una scheda al Nokia MediaMaster; se
l’analogo servizio COM.NET. sarà fruibile con il Mediamaster 9500 ed eventualmente quali implementazioni e
quali accessori sarebbero richiesti; se, infine, l’utilizzo di un’apparecchiatura non specifica (quale un decoder
anziché un PC) comporti delle limitazioni (ad es.: grafiche - in termini di minore definizione - o di software
utilizzabile - in termini ad esempio di impossibilità di utilizzo di browsers come Netscape etc).
In data 31 marzo 1998 Nokia ha risposto alla richiesta di informazioni precisando che, allo stato, DirecPC è
l’unico sistema digitale in commercio che consenta la ricezione di Internet via satellite, ma che tuttavia non è
compatibile con lo standard supportato dal Mediamaster (DVB).
Il servizio Com-Net, attualmente non in commercio, dovrebbe essere trasmesso in DVB a partire dal giugno
1998.
Una volta operativo il servizio, sarà possibile sintonizzare il ricevitore Nokia Mediamaster, utilizzando le
opportune frequenze.
La completa funzionalità del Nokia Mediamaster col servizio Com-Net e altri servizi di accesso dati
trasmessi in DVB, richiederebbe:
a) un aumento di memoria RAM, eseguibile attraverso il servizio di assistenza fornito dalla stessa Nokia;
b) un aggiornamento software telecaricato via satellite;
c) l’uso di una tastiera o di un telecomando a raggi infrarossi.
Riguardo, infine, alle limitazioni derivanti dall’eventuale utilizzo del Mediamaster per il collegamento a
Internet, è stato evidenziato che per questo ricevitore è previsto un aumento di memoria sino a 512 Kb che,
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
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ovviamente, non consente l’installazione di browsers tipo Microsoft Explorer o Netscape Comunicator che
richiedono circa 30 Mb di memoria RAM.
Nokia non ha mai ipotizzato di poter utilizzare tale tipo di browser proveniente dal mondo dei PC, tant’è
vero che recentemente ha raggiunto un accordo con una società esperta nello sviluppo di browsers di piccola
dimensione, inferiori a 1 Mb.
Per quanto concerne le limitazioni grafiche, si precisa che la risoluzione di uno schermo televisivo, pari a
640x480 pixel, è ampiamente superata dalle performances degli schermi dei personal computers che arrivano ad
avere una risoluzione pari a 1600x1200 pixel ed è quindi logico, per il futuro, prevedere una notevole diminuzione
di qualità grafica sugli applicativi Internet visualizzati su schermi televisivi.
Infine, si sottolinea che qualsiasi aggiornamento del software, necessario per ottenere un corretto
funzionamento del Nokia Mediamaster utilizzando i servizi Internet trasmessi in DVB, è condizionato alla
preventiva approvazione di Telepiù-Atena Servizi e alla realizzazione dei test DTV di esclusiva e pregiudiziale
competenza Irdeto.
In data 15 aprile 1998 Telepiù Srl ha fatto pervenire una memoria nella quale ha confermato che la
responsabilità della diffusione dei messaggi pubblicitari oggetto del presente procedimento, così come
presuntivamente attribuita nella comunicazione di avvio, risultava corretta e che la responsabilità della diffusione
dei messaggi riferibili al marchio Telepiù è da attribuire alla società Atena Servizi Spa.
L’unico messaggio diffuso congiuntamente con Nokia, pertanto, è quello apparso sulle riviste “Satellite
Eurosat” e “Satellite” del mese di novembre 1996. A tal proposito, si sottolinea come in detto messaggio ciascuna
delle due aziende pubblicizzi il proprio prodotto in maniera disgiunta: Nokia offre un ricevitore digitale da essa
fabbricato, chiamato “Mediamaster 9500”, e ne cita le caratteristiche tecniche; Atena offre un servizio digitale,
chiamato “Telepiù Calcio”, e indica un proprio numero telefonico al quale rivolgersi per ottenere informazioni
relative a tale prodotto.
L’aspetto congiunto del messaggio è limitato alla possibilità per l’utente di fruire del prodotto televisivo
“Telepiù Calcio” (di Atena) a mezzo del ricevitore “Mediamaster 9500” (di Nokia).
Tale messaggio, secondo quanto sostenuto dal Telepiù Srl, risulta veritiero, essendo il prodotto “Telepiù
Calcio” perfettamente compatibile con la tecnologia del ricevitore Nokia Mediamaster 9500.
Per quanto concerne, invece, la pubblicità diffusa dalla sola Atena, viene precisato che non è stato specificato
che il “Gold Box” utilizza lo standard Seca poiché Atena non vende tecnologia, ma abbonamenti e, sotto questo
profilo, non vi è nessuna differenza tra Seca e Irdeto per qualità, quantità e costo dei servizi offerti, considerato
anche che dall’agosto 1997 è stato introdotto in Telepiù il sistema Simulcrypt, il quale consente che i programmi
digitali in pay-Tv di Telepiù possano essere decriptati da ricevitori digitali che incorporano l’una e l’altra
tecnologia.
La Atena Servizi Spa non è intervenuta nel procedimento.
5. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria
Poiché i messaggi pubblicitari oggetto del presente procedimento sono stati diffusi a mezzo stampa,
l'Autorità ha provveduto a richiedere, in data 15 aprile 1998, il parere al Garante per la Radiodiffusione e
l’Editoria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il Garante non si è espresso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha
rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
6. Valutazioni conclusive
Si premette che, nel caso di specie, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere, indipendentemente
dall’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627.
I profili di presunta ingannevolezza attengono alle caratteristiche tecniche del ricevitore digitale denominato
Nokia Mediamaster 9500 (messaggi 1, 2, 3, 4) e alle caratteristiche del ricevitore digitale fornito in locazione per la
ricezione dei programmi di Tele+Calcio (“messaggio 5”).
In via generale, le contestazioni sollevate nei confronti del Nokia Mediamaster 9500 riguardano la mancata
possibilità di collegarsi a Internet, di effettuare il teleaggiornamento del software installato nell’apparecchio via
satellite e di ricevere le radio digitali.
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Relativamente al collegamento con Internet, nel corso dell’istruttoria è emerso che, allo stato attuale, esiste
in Italia un unico provider che fornisce questo tipo di collegamento via satellite. Lo standard adottato da tale
provider non è, tuttavia, compatibile con quello supportato dal Nokia Mediamaster 9500 (DVB), che,
conseguentemente, non risulta utilizzabile per il collegamento a Internet via satellite.
D’altronde, quand’anche un nuovo provider cominciasse ad operare sul mercato italiano con il citato
standard DVB, ugualmente il ricevitore Mediamaster, di per sé, non sarebbe in grado di garantire la possibilità di
collegamento a Internet. Risulterebbe, infatti, necessario (e ciò a prescindere dalla modalità di connessione a
Internet - via satellite o attraverso l’usuale collegamento telefonico) implementare l’apparecchio con un aumento di
memoria RAM, un aggiornamento software telecaricato via satellite e l’uso di una tastiera o di un telecomando a
raggi infrarossi. Tra l’altro, l’aggiornamento software sarebbe comunque condizionato alla preventiva approvazione
di Telepiù-Atena Servizi e alla realizzazione dei test di competenza di Irdeto.
A ciò si aggiunga che il collegamento realizzabile in tal modo determinerebbe una modalità di accesso a
Internet del tutto diversa rispetto a quella cui gli utenti sono normalmente abituati, in quanto, a causa della
differente risoluzione di uno schermo televisivo, rispetto agli schermi per personal computer, la grafica risulterebbe
meno definita, e, soprattutto, a causa della limitata disponibilità di memoria RAM dell’apparecchio, non potrebbero
essere utilizzati i consueti browsers, ma specifici browsers di piccole dimensioni e quindi con più limitate
prestazioni.
Da quanto sopra evidenziato emerge che la possibilità di utilizzo del Nokia Mediamaster per il collegamento
a Internet via satellite risulti per il momento solo in teoria realizzabile, con modalità e prestazioni inferiori rispetto
a quelle ottenibili con un collegamento effettuato con un personal computer e, in ogni caso, a costo di significative
implementazioni delle dotazioni dell’apparecchio.
Per questi motivi, il riferimento a Internet nelle pubblicità del Mediamaster 9500 risulta ingannevole ai sensi
del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto induce in errore sulle reali possibilità dell’apparecchio, pregiudicando,
in tal modo, le scelte economiche dei consumatori.
In relazione, invece, al teleaggiornamento del software via satellite si evidenzia che esso, per il passato, è già
avvenuto una volta. Ciò costituisce prova della predisposizione dell’apparecchio a tale funzione e della sua effettiva
operatività senza necessità di alcuna ulteriore implementazione. I motivi che hanno, finora, impedito un nuovo
teleaggiornamento del software sono, pertanto, fattori esogeni rispetto alle potenzialità del ricevitore Mediamaster
9500.
Analogamente, l’impossibilità per un certo periodo di tempo di ascoltare radio digitali via satellite, dovuta
all’improvviso fallimento dell’unico provider che le trasmetteva, non può far ritenere ingannevoli i messaggi
denunciati, laddove essi rivendicano la possibilità di ricevere radio hi-fi (che, tra l’altro, dalla fine di dicembre 1997
risultano nuovamente disponibili).
Trasponendo le considerazioni svolte in linea generale ai singoli messaggi risulta, pertanto, che il
“messaggio 1”, non contenendo alcun riferimento esplicito alla possibilità di collegamento a Internet, non risulta
ingannevole; che il “messaggio 2”, il “messaggio 3” e il “messaggio 4” risultano ingannevoli, laddove lasciano
intendere che sia possibile da subito, e senza ulteriori implementazioni, il collegamento a Internet, mentre non sono
ingannevoli laddove fanno riferimento alla possibilità di ricevere radio hi-fi.
I messaggi 2 e 3, inoltre, non risultano ingannevoli laddove fanno riferimento alla “qualità del digitale”. Nel
contesto dei messaggi detta qualità è riferibile all’“audio stereo surround e all’ampia scelta di menù” e, comunque,
in generale, alla modalità di trasmissione digitale rispetto a quella analogica. Inoltre, l’imperfetta ricezione dei
canali RAI, a volte caratterizzati dal cosiddetto “effetto mosaico”, è risultata un fatto episodico.
Per quanto riguarda, infine, il messaggio pubblicitario, diffuso da Atena Servizi (“messaggio 5”), si
evidenzia che il non aver specificato che il ricevitore offerto in locazione utilizzi lo standard Seca, non rappresenta
una omissione significativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto non arreca al consumatore alcun
pregiudizio economico.
Il messaggio in questione, infatti, reclamizzava i programmi di “+Calcio” e, solo incidentalmente, la
locazione del ricevitore digitale. La scelta del consumatore, orientata dal messaggio pubblicitario, di prendere in
locazione il ricevitore satellitare è, dunque, essenzialmente in funzione della ricezione dei programmi calcistici, per
la quale il ricevitore stesso risulta perfettamente idoneo.
Tra l’altro, Telepiù adotta il sistema Simulcrypt che consente che i programmi digitali in pay-Tv da essa
trasmessi possano essere decriptati da ricevitori digitali sia con standard Seca, che con standard Irdeto.
RITENUTO che il “messaggio 1” non risulta idoneo a indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche
del ricevitore digitale Nokia Mediamaster 9500;
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
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RITENUTO che il “messaggio 2”, il “messaggio 3” e il “messaggio 4” risultano idonei a indurre in errore i
consumatori laddove lasciano intendere che con il Nokia Mediamaster 9500 sia possibile da subito, e senza ulteriori
implementazioni, il collegamento a Internet;
RITENUTO che il “messaggio 5” non risulta idoneo a indurre in errore i consumatori, in quanto l’omissione
circa lo standard utilizzato dal ricevitore offerto in locazione non è in grado di arrecare al consumatore alcun
pregiudizio economico;
DELIBERA
a) che il “messaggio 1” descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso congiuntamente da Nokia
Telecommunications Italia Spa e Atena Servizi Spa, non costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo
n. 74/92;
b) che il “messaggio 2”, il “messaggio 3” e il “messaggio 4” descritti al punto 2 del presente provvedimento,
diffusi da Nokia Telecommunications Italia Spa, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne
vieta l’ulteriore diffusione;
c) che il “messaggio 5” descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso da Atena Servizi Spa, non
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6040 ( PI1750 )
PREMIERE OPERATORI IMMOBILIARI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta in data 17 novembre 1997, la Commissione Provinciale per la formazione e la
tenuta del ruolo degli agenti di affari in mediazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Torino (di seguito Commissione), facendo proprio l’esposto della Federazione Italiana Mediatori
Agenti Immobiliari (di seguito FIMAI), ha denunciato come ingannevoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
alcuni messaggi pubblicitari diffusi dalla società Première Immobiliare Srl e dalla società Casa Piemonte Sas.
Il denunciante evidenzia che con i messaggi in esame si prometterebbe la conclusione dell’affare entro un
termine predefinito e che tale promessa sarebbe “nettamente in contrasto con le caratteristiche dell’attività di
mediazione dove la conclusione del contratto non avviene per volontà del mediatore bensì per volontà di terzi”.
2. Messaggi
Nel messaggio pubblicitario diffuso dalla società Première Immobiliare Srl, e pubblicato sulla rivista
SOTTOCASA del 13 ottobre 1997, all’interno della sezione dedicata agli annunci immobiliari della società citata,
si legge: “PREMIERE operatori immobiliari [...] vende casa in 20 giorni”.
I messaggi pubblicitari diffusi dalla società Casa Piemonte Sas, e pubblicati sulla rivista “CERCACASA”,
edizione centro-nord, numeri 32 e 34, anno IV, inseriti tra altri annunci immobiliari, nei quali si legge:
“RICERCHIAMO Villa massimo 400 milioni - Definizioni in 60 giorni” e “RICERCHIAMO alloggio da 60 a 110
mq da ristrutturare - Definizioni in 60 giorni”.
3. Comunicazione alle parti
In data 15 dicembre 1997, è stato comunicato al denunciante, alla Première Immobiliare Srl e alla Casa
Piemonte Sas, in qualità di operatori pubblicitari, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto di denuncia sarebbe stata valutata ai sensi
degli articoli 1, 2, e 3, lettere a) e b), del citato Decreto Legislativo. In particolare, sarebbe stato valutato se le
caratteristiche del servizio esplicitamente dichiarate e quelle desumibili dai consumatori sulla base dei messaggi
stessi trovassero riscontro nella realtà, con riferimento alla vantata promessa di assicurare la conclusione degli
affari pubblicizzati entro termini predefiniti.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
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4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire specifici elementi di
valutazione in merito alle affermazioni contenute nei messaggi denunciati, è stato richiesto, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera a), del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, alla società Première Immobiliare Srl e alla società Casa
Piemonte Sas di fornire documentazione relativa alle modalità e ai tempi di definizione degli affari indicati.
È stato inoltre chiesto al denunciante di fornire documentazione riguardante i tempi medi, a livello nazionale
e a livello provinciale, necessari alla conclusione dei contratti di compravendita immobiliare.
La società Casa Piemonte Sas, con memoria depositata in data 5 gennaio 1998, ha affermato che la società in
oggetto non svolge attività di intermediazione e, che, nei messaggi apparsi sulla rivista “Il Cercacasa”, si fa
riferimento all’attività di acquisto delle tipologie immobiliari richieste, che può essere ultimata nel periodo di tempo
indicato. La Casa Piemonte Sas non svolge attività di intermediazione dal 3 aprile 1995, data in cui furono
modificati l’atto costitutivo e i patti sociali, come da documentazione della Camera di Commercio, depositata in
atti, la cui ricevuta attesta l’avvenuto deposito della denuncia di modifica. Da tale documentazione si evince,
inoltre, che dal 9 marzo 1995 l’oggetto sociale prevede attività di acquisto e/o ristrutturazione di beni immobili e
loro vendita.
A seguito della richiesta di informazioni, in data 26 gennaio 1998 la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Torino ha fatto pervenire una nota nella quale si precisa che, con riferimento
a un’indagine condotta da Nomisma, depositata in atti, il tempo medio di definizione di un contratto di
compravendita immobiliare, per la piazza di Torino, risulta essere di cinque mesi contro una media nazionale che si
assesta a sei mesi. La Commissione ritiene, peraltro, che, al di là della corrispondenza o meno di quanto
pubblicizzato con gli effettivi tempi medi di definizione di una compravendita immobiliare sulla piazza di Torino,
qualunque promessa di vendita certa sia in contrasto con le caratteristiche dell’attività di mediazione, dal momento
che la conclusione del contratto di vendita avviene esclusivamente per volontà di terzi e non per volontà del
mediatore. Il mediatore stesso, inoltre, alla scadenza del termine indicato nel messaggio pubblicitario in
discussione, non potrebbe neanche offrirsi di acquistare direttamente l’immobile mediato, perché ciò facendo
ricadrebbe in una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge sul ruolo dei mediatori (legge 3
febbraio 1989 n. 39, art. 5, comma 3: “l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile [...] c) con l’esercizio
in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare”).
In data 25 febbraio 1998, considerato che allo stato degli atti non sussistevano elementi probatori sufficienti
per valutare la veridicità dei messaggi diffusi dalla società Première Immobiliare Srl e che la stessa società non
aveva fornito alcuna documentazione, l'Autorità ha deliberato di richiedere alla suddetta società Première
Immobiliare Srl, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, l'invio di documentazione idonea a
comprovare l’esattezza materiale delle affermazioni contenute nel messaggio denunciato.
In data 2 marzo 1998 è pervenuta una memoria della Première Immobiliare Srl nella quale si afferma che il
messaggio apparso sul settimanale “Sottocasa” dell’11-17 novembre 1997, lungi dal costituire promessa, senza
dubbio ingannevole, di definire in ogni suo punto la trattativa e il passaggio di proprietà dell’immobile segnalato
dal possibile cliente, ha un significato ben più generico, in quanto esso è volto a garantire il massimo impegno della
Première Immobiliare nel condurre la ricerca di mercato, nonché nel fornire al cliente uno o più nominativi di
possibili ben intenzionati acquirenti dell’immobile di sua proprietà. Tale attività consiste essenzialmente nel
sottoporre al cliente la proposta di acquisto sottoscritta che egli dovrà vagliare sia in relazione alle proprie esigenze
economiche che all’eventuale urgenza di concludere la compravendita in questione. Pertanto, l’attività offerta dalla
società può essere svolta entro il termine di 20 giorni indicato, essendo costituita dalla ricerca di acquirenti possibili
e seriamente intenzionati. Si precisa, inoltre, che la sottoscrizione per accettazione di proposta d’acquisto vincola
giuridicamente le parti e, pertanto, costituisce sia obbligo per l’acquirente nei confronti del venditore (cliente
dell’agenzia), sia adempimento da parte della medesima agenzia degli obblighi assunti nei confronti del proprio
cliente. Ciò posto, il termine di 20 giorni di cui all’annuncio deve intendersi come termine celere di definizione
senza carattere di perentorietà: tale accezione viene oltretutto ampiamente chiarita dall’agenzia, preventivamente
alla sottoscrizione di qualsivoglia impegnativa da parte del cliente nei confronti dell’agenzia stessa.
In data 31 marzo 1998, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi necessari allo svolgimento
dell’istruttoria in oggetto, è stato richiesto alla Commissione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627, di precisare la posizione della società Casa Piemonte Sas con riferimento all’attività svolta al
momento della diffusione del messaggio oggetto del procedimento in questione, considerato che la società citata
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
aveva fornito ricevuta, rilasciata dalla CCIAA di Torino in data 3 aprile 1995, di avvenuto deposito degli atti
concernenti le modifiche dell’atto costitutivo e dei patti sociali.
In data 2 aprile 1998 è pervenuta la risposta della Commissione nella quale si precisa che l’attività della
società Casa Piemonte Sas è stata regolarizzata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese solo in data 9 dicembre
1997, mentre la segnalazione del denunciante risale al 17 novembre 1997.
5. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria
Poiché il messaggio oggetto del procedimento è stato diffuso attraverso la stampa, l'Autorità ha richiesto, in
data 9 aprile 1998, il parere al Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 74/92.
Il Garante non si è espresso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha
rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
6. Valutazioni conclusive
Si premette che, nel caso di specie, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere, indipendentemente
dall’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627.
Il messaggio diffuso dalla Première Immobiliare Srl, in ragione della sua categoricità, lascia intendere che i
tempi medi necessari per il perfezionamento della vendita da parte di quest’ultimo siano di 20 giorni. Con tali
affermazioni, l’operatore pubblicitario attira l’attenzione dei potenziali venditori di immobili, i quali, in ragione di
proprie specifiche esigenze, hanno la necessità di definire in tempi brevi la realizzazione della vendita.
Rispetto alla tesi sostenuta dalla Commissione, secondo cui risulterebbe di per sé ingannevole la
prospettazione di un termine certo per la definizione di una compravendita immobiliare, si rileva la necessità di
effettuare una valutazione caso per caso, in funzione della categoricità della prospettazione pubblicitaria, nonché un
accertamento sui tempi storicamente richiesti per la realizzazione delle transazioni pubblicizzate. Infatti, qualora il
termine pubblicizzato coincidesse effettivamente con i tempi medi necessari per la conclusione di una transazione,
il consumatore trarrebbe un vantaggio da tale informazione, potendo distinguere gli operatori in grado di offrire un
servizio caratterizzato da una maggior celerità da quelli che, diversamente, possono aver scelto di sviluppare altre
competenze aziendali.
A seguito della richiesta formulata dall’Autorità di provare l’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti
nel messaggio denunciato, l’operatore pubblicitario non ha prodotto documentazione sufficiente a comprovare
l’esattezza delle affermazioni contenute nel messaggio stesso.
Da ciò consegue che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, l’espressione “vende
casa in 20 giorni” debba considerarsi inesatta. Tale inesattezza riguarda una caratteristica del servizio
pubblicizzato, quale il tempo di realizzazione della compravendita immobiliare, che, come sopra evidenziato,
assume una rilevanza determinante per il consumatore nella decodifica del messaggio.
Il messaggio è pertanto idoneo a ingannare il consumatore, inducendolo erroneamente a credere che il
servizio pubblicizzato sarà effettuato nei termini indicati, mentre non è stata dimostrata la corrispondenza al vero
del claim pubblicizzato.
Per quanto concerne i messaggi diffusi dalla Casa Piemonte Sas, si rileva, in via preliminare, che essa ha
dichiarato di non svolgere attività di intermediazione; nei messaggi denunciati si pubblicizzava dunque l’attività di
acquisto di tipologie immobiliari richieste, che può agevolmente essere conclusa nel periodo di tempo indicato.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla Commissione, si evince che al momento della diffusione dei
messaggi lo statuto della società Casa Piemonte Sas prevedeva, quale oggetto sociale, lo svolgimento di attività di
intermediazione e, che la modifica dello statuto concernente l’attività sociale, modificata nell’acquisto e/o
ristrutturazione di beni immobili e loro vendita, è intervenuta solo in data 9 dicembre 1997.
Considerata l’incompatibilità tra l’attività di acquisto diretto pubblicizzata e l’attività di intermediazione
effettivamente svolta, sancita dall’art. 5, comma 3, della legge n. 39/1989, deve pertanto ritenersi che i messaggi
diffusi dalla Casa Piemonte Sas siano idonei a indurre i destinatari in errore circa la reale natura dell’attività svolta,
inducendoli a ritenere che l’operatore pubblicitario svolga l’attività di acquisto diretto di immobili mentre, al
momento della diffusione del messaggio, ciò era esplicitamente escluso dallo statuto sociale.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
41
RITENUTO che il messaggio diffuso dalla Première Immobiliare Srl, in relazione ai tempi di realizzazione
dei servizi di intermediazione immobiliare, è idoneo a indurre in errore il consumatore pregiudicandone il
comportamento economico;
RITENUTO che i messaggi pubblicitari diffusi dalla Casa Piemonte Sas, proponendo l'acquisto diretto di
immobili da parte della società che all’epoca svolgeva attività di d'intermediazione immobiliare, attività per legge
incompatibili, sono idonei a indurre in errore i consumatori, con pregiudizio del loro comportamento economico;
DELIBERA
che i messaggi descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Première Immobiliare Srl
e dalla società Casa Piemonte Sas, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta
l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
42
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6041 ( PI1751 )
SIAF
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta in data 18 novembre 1997, il Centro Sportivo Educativo Nazionale (di seguito
CSEN), in qualità di concorrente, ha denunciato come ingannevoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, i
messaggi pubblicitari diffusi dalla Federazione Italiana Aerobica e Fitness (di seguito FIAF) e dalla Scuola Italiana
Aerobica e Fitness (di seguito SIAF), tramite il periodico Imagine, nn. 4 e 6 del 1997, e attraverso posta ordinaria e
telefax.
Il denunciante lamenta che: a) le denominazioni “Federazione Italiana” e “Scuola Italiana” sono idonee a
trarre in inganno i possibili fruitori dei corsi per istruttori di aerobica e fitness, inducendoli a ritenere che tali
organizzazioni siano riconosciute dal CONI e che i titoli rilasciati dalla SIAF abbiano valore simile a quello dei
titoli dell’ordinamento scolastico italiano; b) non appaiono veritiere le affermazioni della SIAF secondo cui essa
sarebbe l’unica “in Italia ad avere il riconoscimento dell’AFAA, l’Aerobic & Fitness Association of America, e
della AEA, l’Aquatic Exercise Association. ”; c) destano perplessità, sotto il profilo della veridicità, le affermazioni
della FIAF, la quale, nel sollecitare l’affiliazione di circoli, palestre, club alla FIAF stessa e alla SIAF, sostiene che
“si ottiene automaticamente [....] l’affiliazione all’Ente di promozione Sportiva convenzionato, ricevendo quindi il
riconoscimento ufficiale del CONI con i vantaggi che ne conseguono”.
2. Messaggi
Nei messaggi pubblicitari diffusi dalla FIAF-SIAF, tramite il periodico Imagine, nn. 4 e 6 del 1997, si
leggono affermazioni quali:
“la Scuola Italiana Aerobica e Fitness organizza da anni corsi di formazione e di alta specializzazione, gli
unici in Italia ad avere il riconoscimento dell’AFAA, l’Aerobic & Fitness Association of America, e della AEA,
l’Aquatic Exercise Association. Corsi che rappresentano per gli istruttori italiani una opportunità per sostenere gli
esami di abilitazione internazionali e che per gli appassionati di aerobica e fitness sono la garanzia di un
insegnamento qualificato”;
“la Scuola Italiana Aerobica e Fitness è l’unica ad organizzare corsi di un solo livello per prepararsi
all’unico esame valido come riconoscimento professionale internazionale. Inoltre la SIAF è l’unica scuola a
potersi fregiare legittimamente della denominazione di scuola di aerobica e fitness rispetto ad altre che ne
abusano”.
Nei messaggi pubblicitari inviati via posta e fax, nel mese di ottobre 1997, si leggono affermazioni quali:
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
43
“Con l’affiliazione si ottiene automaticamente l’affiliazione alla FIAF-SIAF (Federazione Italiana Aerobica
e Fitness - Scuola Italiana Aerobica e Fitness) ed all’Ente di Promozione Sportiva convenzionato, ricevendo quindi
il riconoscimento ufficiale del CONI con i vantaggi che ne conseguono, sia per il tesserato che per la società
sportiva”;
“Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato dell’AFAA-AEA, l’unico legalmente riconosciuto a livello
internazionale”.
3. Comunicazione alle parti
In data 9 dicembre 1997, è stato comunicato alla denunciante e alla FIAF-SIAF, in qualità di operatore
pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza dei messaggi sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lettere a) e c), del citato Decreto
Legislativo, in relazione ai vantati riconoscimenti, all’utilizzo delle denominazioni “federazione italiana” e “scuola
italiana”, e all’idoneità dei messaggi a lasciar intendere che i titoli rilasciati dalla SIAF abbiano valore simile a
quello dei titoli dell’ordinamento scolastico italiano.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire specifici elementi di
valutazione in merito alle affermazioni contenute nei messaggi oggetto di denuncia, è stato richiesto alla SIAF, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, di fornire documentazione attestante la
circostanza che essa sia l’unica scuola a organizzare corsi di preparazione all’unico esame valido come
riconoscimento professionale internazionale e, inoltre, alla circostanza che essa si fregi della denominazione di
“scuola di aerobica e fitness”. E’ stato inoltre richiesto alla FIAF-SIAF di produrre documentazione idonea a
dimostrare il fatto che i propri affiliati ottengono automaticamente l’affiliazione all’Ente di promozione Sportiva
convenzionato, ricevendo quindi il riconoscimento ufficiale del CONI.
Alla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) è stato infine richiesto di fornire ogni informazione utile circa
l’esistenza di un riconoscimento del CONI per la FIAF-SIAF, nonché la documentazione necessaria a confermare la
veridicità delle sopra indicate affermazioni della FIAF-SIAF.
La SIAF, con memoria depositata in data 24 dicembre 1997, ha sostenuto che la SIAF, organo tecnico della
FIAF, è l’unica scuola in Italia abilitata dalla AFAA e dalla AEA a organizzare corsi di preparazione professionale
nei settori dell’aerobica e del fitness, ivi inclusa l’acqua-fitness, che sono omologati dalle suddette organizzazioni
internazionali. Le abilitazioni all’esercizio dell’insegnamento sono quindi riconosciute a livello internazionale. Non
è dunque fuorviante affermare che la SIAF “sia l’unica scuola a organizzare corsi di preparazione all’unico esame
valido come riconoscimento professionale internazionale”, perché non risulta che né l’AFAA né l’AEA abilitino in
Italia altre scuole all’organizzazione di corsi professionali da esse omologati. Dunque, la SIAF può fregiarsi
legittimamente della denominazione di “Scuola di Aerobica e Fitness” e nel suo genere “unica”, sempre nell’ottica
del suo rapporto con le predette organizzazioni internazionali. Infine, l’affermazione “riconoscimento ufficiale del
CONI” è intesa nel senso di acquisizione dello status di tesserato all’ente di promozione sportiva convenzionato.
In data 13 gennaio 1998, è pervenuta una memoria della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), nella quale
si fa presente che a livello nazionale, per quanto riguarda il settore della ginnastica aerobica, il CONI non riconosce
ad altri soggetti, oltre la FGI, la rappresentatività di tali attività. La FGI, con una serie di delibere del Consiglio
federale, ha riconosciuto una propria autonomia al settore della ginnastica aerobica nell’ambito della sezione di
Ginnastica Generale, analogamente a quanto fatto dalla Federazione Internazionale Ginnastica (FIG).
In data 29 gennaio 1998, in seguito a una richiesta d’informazioni rivolta direttamente alla AFAA e alla
AEA, è pervenuta una nota delle citate associazioni nella quale si fa presente che la SIAF è effettivamente
autorizzata dalla AFAA a organizzare corsi di preparazione professionale nei settori dell’aerobica e del fitness con
conseguente rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’insegnamento. Tuttavia, tale rapporto non è caratterizzato
dall’esclusiva, in quanto la stessa AFAA afferma di abilitare in Italia altre scuole all’organizzazione di corsi
professionali da essa omologati.
44
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
5. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria
Poiché il messaggio oggetto dell’attuale procedimento è stato diffuso attraverso la stampa, l'Autorità ha
provveduto a richiedere, in data 24 marzo 1998, il parere al Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, ai sensi
dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il Garante non si è espresso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha
rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
6. Valutazioni conclusive
Si premette che, nel caso di specie, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere, indipendentemente
dall’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627.
I messaggi diffusi tramite il periodico Imagine, nn. 4 e 6 del 1997, nella parte in cui affermano che “Con
l’affiliazione si ottiene automaticamente l’affiliazione alla FIAF-SIAF (Federazione Italiana Aerobica e Fitness Scuola Italiana Aerobica e Fitness) ed all’Ente di Promozione Sportiva convenzionato, ricevendo quindi il
riconoscimento ufficiale del CONI”, inducono i potenziali affiliati, costituiti da società sportive, circoli, palestre,
atleti e altri, a ritenere che dal tesseramento alla FIAF-SIAF consegua automaticamente l’affiliazione a uno dei
diversi Enti di Promozione Sportivi riconosciuti dal CONI e che, in base a tale atto, il riconoscimento del CONI si
estenda anche ad essi. Poiché la FIAF-SIAF ha depositato documentazione dalla quale risulta che è in atto una
convenzione con l’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 539/74 e che il rapporto tra la FIAF-SIAF e l’AICS prevede automaticamente il
tesseramento degli affiliati FIAF-SIAF all’AICS medesimo, il messaggio, sotto questo profilo, non è idoneo a
indurre in errore i destinatari.
Quanto alle affermazioni secondo le quali la FIAF-SIAF sarebbe l’unica, in Italia, ad avere il riconoscimento
dell’AFAA e della AEA, si rileva che nel corso delle indagini istruttorie è emerso che la SIAF è effettivamente
autorizzata dalla AFAA a organizzare corsi di preparazione professionale nei settori dell’aerobica e del fitness, con
conseguente rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’insegnamento. Tuttavia, tale rapporto non gode in alcun
modo delle caratteristiche dell’esclusività, in quanto la stessa AFAA afferma di abilitare in Italia altre scuole
all’organizzazione di corsi professionali da essa omologati.
Sotto questo profilo, pertanto, il messaggio è idoneo a indurre i destinatari in errore, lasciando loro
intendere, contrariamente al vero, che i servizi offerti dalla FIAF-SIAF siano caratterizzati da una peculiarità che li
distingue dai servizi offerti da tutti gli altri operatori presenti sul mercato italiano.
Infine, l’utilizzo delle denominazioni “Federazione Italiana” e “Scuola Italiana”, contrariamente a quanto
sostenuto dal denunciante, non è idoneo a ingenerare alcuna falsa aspettativa circa la natura degli operatori
pubblicitari e, di conseguenza, circa l’asserita ufficialità dei titoli rilasciati a seguito dei corsi, stante l’assenza di
richiami grafici o testuali, quali il logo del CONI e della FGI, ovvero l’assenza di espressioni dalle quali si potrebbe
desumere un riconoscimento ufficiale.
RITENUTO che i messaggi diffusi tramite il periodico Imagine, nn. 4 e 6 del 1997, sono idonei a indurre in
errore i destinatari riguardo alla vantata esclusività del rapporto esistente tra la FIAF-SIAF e la AFAA e, di
conseguenza, alle caratteristiche dei corsi proposti, con possibile pregiudizio del comportamento economico degli
stessi destinatari;
RITENUTO che i messaggi oggetto di denuncia, con riferimento al vantato riconoscimento del CONI e
all’utilizzo della denominazione “Federazione Italiana” e “Scuola Italiana”, non sono idonei a indurre in errore i
destinatari circa la qualifica dell’operatore pubblicitario e la natura dei titoli da esso rilasciati;
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
45
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla FIAF-SIAF,
costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
46
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6042 ( PI1753 )
VERNICI ECOLOGICHE KITER
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta in data 19 novembre 1997, un consumatore ha segnalato come ingannevole, ai sensi
del Decreto Legislativo n. 74/92, il messaggio pubblicitario apparso sulla rivista Professional Parquet,
settembre/ottobre 1997, relativo al “sistema ecologico per la cura e la valorizzazione dei pavimenti in legno”
proposto dalla società Kiter Srl.
Il denunciante rileva che l’uso del termine “ecologico” costituirebbe una scorrettezza formale, dal momento
che non esistono prodotti ecologici nel settore delle vernici, bensì prodotti a minore impatto ambientale rispetto ad
altri.
2. Messaggio
Il messaggio pubblicitario segnalato occupa la parte inferiore di una pagina del periodico Professional
Parquet, n. 5, settembre/ottobre 1997. L’inserzione è titolata “Il Sistema Ecologico per la Cura e la Valorizzazione
dei Pavimenti in Legno”. Compare poi una raffigurazione fotografica di vari prodotti, sormontata dall’indicazione
“Legno d’Autore”. Al di sotto dell’immagine si legge:
“Vernici ecologiche a base acqua - Trattamenti naturali a base di olii e cere -Vernici poliuretaniche a base
di solventi inodori e non nocivi - Stucchi a base di acqua - Basi tinteggianti - Pulitori e manutentori - Svernicianti
ecologici - Dischi e retine abrasive”.
La parte inferiore del messaggio è costituita da un “coupon”, nel quale campeggia il logo “Kiter”, che può
essere ritagliato e spedito per ottenere maggiori ragguagli o effettuare un’ordinazione.
Secondo quanto dichiarato dall’operatore pubblicitario, il messaggio è apparso anche sui numeri della
medesima rivista relativi ai bimestri gennaio/febbraio 1997 e marzo/aprile 1997.
3. Comunicazione alle parti
In data 3 dicembre 1997, è stato comunicato alla parte denunciante e alla società Kiter Srl, in qualità di
operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l’eventuale ingannevolezza del messaggio in oggetto sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a),
del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche dei prodotti pubblicizzati, in particolare al vantato
carattere ecologico degli stessi.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
47
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, sono state richieste all’operatore
pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, informazioni e documentazione relative
alla composizione dei prodotti pubblicizzati, tra cui la “Scheda di dati di sicurezza” relativa ai preparati pericolosi,
prevista dal D.M. 28 gennaio 1992, nonché al carattere di minore impatto ambientale derivante dall’impiego di
detti prodotti in rapporto ad altri da ritenersi analoghi.
Con memoria pervenuta in data 30 dicembre 1997, la società Kiter Srl ha affermato in sintesi quanto segue:
“Vernice ecologica” è un termine comunemente usato dagli operatori del settore dei pavimenti in parquet per
indicare le vernici a base acqua, vale a dire quelle vernici che impiegano come solvente l’acqua in luogo dei
tradizionali solventi aromatici e chetoni. L’utilizzo del termine “ecologico” deriva dal fatto che, mentre le vernici
tradizionali sono caratterizzate da elevata nocività, odore sgradevole e persistente e infiammabilità, le vernici a base
acquosa non provocano emissioni di solvente nell’aria, sono inodori, non sono infiammabili e non sono nocive per
l’applicatore e per chi deve abitare i locali. Inoltre, in quanto monocomponenti, le vernici a base acquosa non
richiedono l’aggiunta di reagenti nocivi per l’operatore e nessun residuo da smaltire nell’ambiente.
La pubblicità in questione, essendo apparsa esclusivamente su Professional Parquet, rivista non rivolta al
grande pubblico ma ai professionisti posatori e verniciatori del parquet, ha raggiunto individui che sanno attribuire
al termine “vernice ecologica” il giusto significato.
La società Kiter Srl ha infine prodotto le schede tecniche dei prodotti “Fondo AMK” e “Supralak”, nelle
versioni “lucido”, “semilucido” e “opaco”, redatte secondo le indicazioni del D.M. 28 gennaio 19921 .
In relazione alla composizione dei prodotti, è indicato in dette schede che non sono contenute sostanze
ritenute pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE; né si riscontrano pericoli specifici derivanti dal normale
utilizzo delle vernici. Per converso, sono previste varie avvertenze da osservare in caso di contatto con la pelle,
contatto con gli occhi, ingestione o inalazione. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, sono riportate le
seguenti istruzioni: “Precauzioni individuali: indossare guanti e indumenti protettivi. Precauzioni ambientali:
contenere le perdite con terra e sabbia; se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, in rete fognaria o ha
contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti. Metodi di pulizia: se il prodotto è in forma
liquida, impedire che penetri nella rete fognaria; raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per
l’eliminazione. Eventualmente assorbirlo con materiale inerte. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la
zona ed i materiali interessati”.
5. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria
Poiché il messaggio oggetto del presente procedimento è stato diffuso attraverso la stampa periodica,
l’Autorità, in data 22 gennaio 1998, ha richiesto il parere al Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, ai sensi
dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il Garante, nel parere pervenuto il 19 febbraio 1998, ha ritenuto che il messaggio pubblicitario in questione
violi il disposto di cui agli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti
motivazioni:
il termine “ecologico” è inteso come indicativo di assoluta incapacità di nuocere all’ambiente e, pertanto, il
suo uso a proposito dei prodotti in questione è ingannevole, atteso che la loro pericolosità per l’ambiente risulta
dalle relative schede di sicurezza, nelle quali si raccomanda di evitarne la dispersione nell’ambiente e, ai fini della
pulizia, di raccogliere il prodotto con materiali inerti in appositi contenitori per lo smaltimento o il riutilizzo;
l’ingannevolezza del termine, nel senso chiarito, non è eliminata dalla circostanza che il messaggio sia stato
pubblicato soltanto su una rivista destinata agli operatori del settore, non potendosi escludere che proprio attraverso
questi ultimi vi possa essere una diffusione alla generalità dei consumatori;
1 Il D.M. 28 gennaio 1992 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 50, del 29 febbraio 1992) "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della
etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee" prevede, all'art.
10, un sistema specifico di informazioni "tipo schede di dati di sicurezza", relativo ai preparati pericolosi destinati principalmente agli operatori
professionali, che deve essere fornita dal responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato al destinatario. Le informazioni in essa contenute sono
diffuse sotto la responsabilità dello stesso responsabile dell'immissione sul mercato; la scheda deve contenere le voci obbligatorie richieste dall'art. 11
del decreto in parola.
48
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
il messaggio pubblicitario risulta idoneo a pregiudicare le scelte economiche dei consumatori e a produrre
effetti distorsivi sulla concorrenza.
6. Valutazioni conclusive
Il messaggio pubblicitario in esame è incentrato sulla caratteristica di rispetto ecologico attribuita ai prodotti
a marchio Kiter destinati alla cura e al trattamento dei pavimenti in legno. Tale caratteristica assume una portata
generale, dal momento che si fa riferimento al “sistema ecologico Kiter”, per poi ribadire il termine “ecologico” in
relazione alle vernici a base acqua e agli svernicianti.
In assenza di altre affermazioni intese a ridimensionare e circoscrivere il suo significato, l’appellativo
“ecologico” è in grado di creare ambiguità, potendo essere interpretato nel senso di una generalizzata assenza di
controindicazioni ambientali all’utilizzo di un bene. Nel caso specifico, se è vero che le vernici a base di acqua
possono presentare significativi miglioramenti in termini di impatto ambientale rispetto ad altre tipologie di vernici,
ciò non significa che tale prodotto possa vantare una connotazione di compatibilità ambientale in termini assoluti.
Nel corso del procedimento è infatti emerso che permangono non trascurabili avvertenze e precauzioni nell’utilizzo
dei prodotti pubblicizzati.
Come già rilevato da questa Autorità nel provvedimento n. 5540 “Smithers Oasis” (PI/1452), pubblicato sul
Bollettino n. 50/1997, “l’esigenza di una oculata utilizzazione delle espressioni che attribuiscono qualità di
ecologicità, ovvero la necessità che tali richiami vengano utilizzati esclusivamente se supportati da inequivoche e
rigorose evidenze scientifiche, trova la sua ragion d’essere nel particolare affidamento che tali affermazioni e
termini suscitano nei consumatori”.
Nel caso in esame, l’utilizzo del termine “ecologico” in maniera generalizzata, in assenza di precisazioni che
ne circoscrivano chiaramente il significato, rende il messaggio idoneo a trarre in errore i destinatari, in quanto i
prodotti pubblicizzati non possono vantare una assoluta compatibilità ambientale.
Per quanto attiene al potenziale pregiudizio economico, occorre rilevare che prodotti quali quello in
questione, a causa di una connaturata dannosità ambientale, sono caratterizzati da una serie di controindicazioni e
limitazioni all’utilizzo. Ne consegue che prospettare la riduzione o, a maggior ragione, l’eliminazione di danni alle
persone o all’ambiente equivale ad attribuire al prodotto una caratteristica di particolare rilievo, in grado di
influenzare significativamente il processo decisionale dei consumatori sensibili alle tematiche ambientali. Pertanto
la rivendicazione, nel messaggio segnalato, di proprietà ecologiche in termini assoluti risulta idonea a pregiudicare
il comportamento economico dei destinatari dell'inserzione pubblicitaria e a ledere gli interessi dei concorrenti.
Né vale a far escludere l’ingannevolezza del messaggio la circostanza che esso sia stato pubblicato soltanto
su una rivista destinata agli operatori del settore. In primo luogo, come argomentato dal Garante per la
Radiodiffusione e l’Editoria, non è possibile escludere che attraverso detti operatori il messaggio sia diffuso alla
generalità degli utenti. In secondo luogo, i lettori della rivista non sono necessariamente a conoscenza dello
specifico impatto ambientale riconducibile ai diversi prodotti utilizzati nel settore, o delle caratteristiche proprie
delle diverse tipologie di ciascun prodotto.
RITENUTO pertanto, conformemente al parere espresso dal Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, che
il messaggio pubblicitario in esame, limitatamente all’attributo “ecologico” riferito ai prodotti, in assenza di
precisazioni circa il significato ascrivibile nel caso di specie a tale termine, sia idoneo a indurre in errore i
destinatari, con conseguente pregiudizio del loro comportamento economico e lesione degli interessi dei
concorrenti;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Kiter Srl,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
49
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
50
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6043 ( PI1756 )
INFORMATORE FARMACEUTICO OEMF
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996 n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta in data 19 novembre 1997, la società QWERTY Srl (di seguito QWERTY), in
qualità di concorrente, ha segnalato come ingannevole, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, il messaggio
pubblicitario diffuso dalla OEMF INTERNATIONAL Srl (di seguito OEMF) tramite un opuscolo riguardante la
propria banca dati di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici denominata Codifa e i propri volumi de
“L’informatore farmaceutico”.
Nella denuncia si lamenta che le affermazioni contenute nell’opuscolo, secondo cui la banca dati Codifa “è
riconosciuta dal Ministero della Sanità”, “è il fornitore ufficiale di tutti gli Uffici Sanitari Regionali e delle Unità
Sanitarie Locali”, “è il più diffuso strumento per il controllo della tariffazione”, nonché l’Informatore
Farmaceutico “è riconosciuto dal Ministero della Sanità” sarebbero ingannevoli. Infatti, con riferimento
all’affermazione riguardante il riconoscimento della banca dati Codifa, viene rilevato che essa non corrisponderebbe
alla realtà, in quanto il Ministero disporrebbe di una propria banca dati “FARMACI”, consultabile via Internet, e,
pertanto, non avrebbe mai riconosciuto alcuna banca dati privata. Relativamente alla seconda affermazione, si
evidenzia che la banca dati Codifa sarebbe soltanto uno dei possibili fornitori di dati ai vari uffici sanitari regionali
e alle unità sanitarie locali. Per quanto concerne la terza affermazione, infine, essa non risulterebbe dimostrata in
alcun modo.
2. Messaggio
Il messaggio è costituito da un opuscolo, diffuso nel mese di ottobre 1997 in allegato a l’Informatore
Farmaceutico e alla rivista M.D. Medicinae Doctor, relativo a un’offerta speciale di abbonamento alla pubblicazione
medesima, sia per gli abbonati Codifa ‘98, che per soggetti non abbonati a tale banca dati. In particolare, l’opuscolo
reca la seguente dicitura “Le ricordiamo che la Banca Dati CODIFA è: Riconosciuta dal Ministero della Sanità - La
prima Banca Dati sul farmaco in Italia - Fornitore Ufficiale di tutti gli Uffici Sanitari Regionali e delle Unità
Sanitarie Locali - Il più diffuso strumento per il controllo della tariffazione (non più discrepanze tra richieste e
liquidazione delle ricette)”. Sul retro dell’opuscolo sono riportate le condizioni di abbonamento per i soggetti non
abbonati alla banca dati della OEMF, nonché la seguente dicitura “Le ricordiamo che L’INFORMATORE
FARMACEUTICO è riconosciuto dal Ministero della Sanità”.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
51
3. Comunicazione alle parti
In data 2 dicembre 1997, è stato comunicato alla denunciante e alla OEMF, in qualità di operatore
pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza del messaggio oggetto di denuncia sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettere a) e c),
del citato Decreto Legislativo, con particolare riferimento ai vantati riconoscimenti, all’effettivo bacino di utenza e
al reale grado di diffusione della banca dati Codifa per il controllo della tariffazione.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire specifici elementi di
valutazione, è stata inviata alla OEMF e al Ministero della Sanità (di seguito Ministero) una richiesta di
informazioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 in relazione ai vantati riconoscimenti e
alla vantata posizione di leader sul mercato.
La OEMF ha inviato due memorie difensive, pervenute in data 5 gennaio 1998 e 18 febbraio 1998, nelle
quali, oltre a descrivere le caratteristiche distintive della banca dati Codifa e della pubblicazione denominata
L’Informatore Farmaceutico, si afferma quanto segue:
relativamente alle affermazioni secondo le quali la banca dati Codifa e l’Informatore Farmaceutico sono
riconosciuti dal Ministero della Sanità, tale riconoscimento “non avviene per atto di legge ma, appunto, per la presa
d’atto del Ministero, ufficialmente comunicata, del valore di mercato e scientifico e di punto di riferimento per gli
operatori del settore delle opere di OEMF”. Le documentate espressioni di apprezzamento e accreditamento
commerciale e scientifico nei confronti dei prodotti di OEMF utilizzate nella corrispondenza intercorsa tra il
Ministero della Sanità, alcune strutture universitarie, altri operatori e la OEMF, nonché in particolare la
circostanza, anch’essa documentata, che alcuni quesiti contenuti nel testo predisposto per lo svolgimento della
prova attitudinale del concorso per il conferimento di farmacie riguardano L’Informatore Farmaceutico,
rappresentano un vero e proprio riconoscimento da parte delle autorità considerate;
relativamente all’affermazione secondo cui la banca dati Codifa è Fornitore Ufficiale di tutti gli Uffici
Sanitari Regionali e delle Unità Sanitarie Locali, il messaggio non induce il destinatario a ritenere che Codifa sia
l’unica banca dati disponibile o accessibile, essendo soltanto uno dei possibili fornitori di dati ai vari uffici sanitari,
bensì a considerare il prodotto in esame in termini “di semplice lunga, reiterata approvazione e di pubblico
riconoscimento da parte ufficiale”. E’ stato, al riguardo, fornito un elenco di abbonati, a pagamento e in omaggio.
L’ufficialità, inoltre, sarebbe riferita ai dati Codifa, in quanto assunti direttamente ed esclusivamente dalla Gazzetta
Ufficiale e dai documenti ministeriali;
il mercato in esame è caratterizzato da una situazione di concorrenza tra operatori in cui, tuttavia, OEMF
“primeggia”.
Il Ministero della Sanità, con lettera del 2 febbraio 1998, ha precisato che le affermazioni contenute nel
messaggio “non trovano riscontro in alcuna documentazione agli atti di questo ufficio”.
In data 20 marzo 1998, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi per valutare l’effettivo grado di
diffusione della banca dati Codifa, sono state richieste, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R.
n. 627/96, informazioni circa la configurazione del mercato delle banche dati per le farmacie e gli altri operatori
sanitari alla OEMF, alla QWERTY, alla Csf Sistemi Srl (di seguito CSF) e alla Farmadati Italia Srl (di seguito,
FARMADATI, concessionario esclusivo banca dati FEDERFARMA, costituente la federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani).
Dalle informazioni pervenute emerge sostanzialmente che: a) i principali operatori dal lato dell’offerta sono
OEMF, FARMADATI, CSF e QWERTY; b) le farmacie in Italia sono oltre 16.000, delle quali quelle
informatizzate sarebbero circa 10.000 secondo una stima, riferita da OEMF, fatta da organi di categoria, e oltre
12.000 e circa 13.000, come dati ipotizzati rispettivamente da QWERTY e da FARMADATI; c) non sono
disponibili dati certi sul valore del mercato nazionale negli anni 1996-1997 e sulle quote di mercato detenute dai
concorrenti. Ciascun operatore, tuttavia, ha fornito informazioni - riportate nelle seguenti tabelle - relative al
numero totale degli abbonati alla propria banca dati e in particolare al numero di abbonati costituiti da farmacie
negli anni 1996/1997.
52
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Tab. 1 - Numero di utenti delle banche dati per l’anno 1996
farmacie
altri
totale
OEMF
6.380
5.020
11.400
FARMADATI
3.506
3.094
6.600**
CSF
1.411*
18
1.429
QWERTY
600
300
900
* CSF fornisce la propria banca dati CSF esclusivamente agli utenti titolari della licenza d’uso del proprio pacchetto gestionale Sistema F.
** FARMADATI ha precisato che in questa statistica sono compresi circa 3.000 medici. Rispetto a tale categoria di utenti, tuttavia, è difficile
effettuare una quantificazione precisa in quanto FARMADATI, che detiene i contratti di fornitura banca dati con la maggior parte delle
società che producono software, sottoscrive detti contratti con formula forfettaria.
Tab. 2 - Numero di utenti delle banche dati per l’anno 1997
farmacie
altro
totale
OEMF
6.500
5.215
11.715
FARMADATI
6.352
30.148
36.500**
CSF
1.478
18
1.496
QWERTY
700
400
1.100
** FARMADATI ha precisato che in questa statistica sono compresi circa 30.000 medici. Rispetto a tale categoria di utenti, vale quanto
evidenziato sopra alla nota ** della Tab.1.
5. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria
Poiché il messaggio oggetto dell’attuale procedimento è stato diffuso attraverso la stampa, l'Autorità ha
richiesto, in data 20 aprile 1998, il parere al Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, ai sensi dell'art. 7, comma
5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il Garante non si è espresso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha
rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
6. Valutazioni conclusive
Si premette che, nel caso di specie, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere, indipendentemente
dall’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627.
Le risultanze istruttorie dimostrano inequivocabilmente che non esiste alcun riconoscimento formale della
banca dati Codifa e dell’Informatore Farmaceutico. Infatti, da un lato, il Ministero della Sanità ha precisato che le
affermazioni contenute nel messaggio, relative al vantato riconoscimento dei prodotti di OEMF, “non trovano
riscontro in alcuna documentazione agli atti di questo ufficio”; dall’altro, la stessa OEMF ha ammesso l’inesistenza
di un processo di riconoscimento ad hoc. In altri termini, la banca dati Codifa e l’Informatore Farmaceutico non
possono dirsi riconosciuti, quasi che costituiscano l’oggetto di un provvedimento amministrativo ad hoc.
Nemmeno possono valere a giustificare le espressioni utilizzate in pubblicità le pur numerose attestazioni di
apprezzamento commerciale e scientifico di tali prodotti da parte di pubbliche autorità e degli operatori del settore,
trattandosi di manifestazioni di approvazione formulate informalmente per l’opera svolta da OEMF nel corso degli
anni di attività.
Le denunciate affermazioni, quindi, “la Banca Dati CODIFA è Riconosciuta dal Ministero della Sanità” e
“L’INFORMATORE FARMACEUTICO è riconosciuto dal Ministero della Sanità” possono indurre nei destinatari
il falso convincimento che il Ministero della Sanità abbia adottato uno o più provvedimenti amministrativi diretti a
“riconoscere” i prodotti e/o l’attività di OEMF.
Poiché ciò non corrisponde alla realtà, le espressioni in questione sono idonee a indurre in errore i
consumatori e, conseguentemente, a pregiudicarne il comportamento economico, nonché a ledere gli operatori
concorrenti, nella misura in cui attribuiscono al prodotto una caratteristica di ufficialità che, vista la delicatezza dei
dati trattati, può costituire un elemento decisivo nell’alterare le scelte di consumo dei destinatari del messaggio.
In quest’ottica la dicitura “fornitore ufficiale” (“Fornitore Ufficiale di tutti gli Uffici Sanitari Regionali e
delle Unità Sanitarie Locali”) appare inadeguata rispetto al suo significato reale, secondo le indicazioni fornite al
riguardo dalla stessa OEMF. L’ufficialità, infatti, secondo OEMF, non è riferita al soggetto che fornisce il prodotto
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
53
o al prodotto stesso, bensì alle informazioni contenute nella banca dati Codifa, in quanto assunte direttamente ed
esclusivamente da fonti ufficiali, quali in particolare la Gazzetta Ufficiale e i documenti ministeriali.
Al di là dell’inadeguatezza della dicitura in oggetto, rispetto alla decodifica della stessa effettuata dalla parte,
si osserva che l’affermazione “fornitore ufficiale” risulta comunque ambigua, non essendo accompagnata da alcun
tipo di specificazione; per il suo tenore categorico, essa può indurre i destinatari a ritenere che il prodotto
pubblicizzato sia in possesso di un qualche riconoscimento ufficiale, atto a conferire maggiore credibilità e
affidabilità alla banca dati Codifa da parte degli enti pubblici indicati e a differenziarla perciò dagli altri prodotti di
questo tipo.
Dalle risultanze istruttorie, inoltre, emerge che l’affermazione secondo la quale Codifa sarebbe fornitore di
tutti gli Uffici Sanitari Regionali e delle Unità Sanitarie Locali non corrisponde al vero, atteso che gli elenchi
prodotti non costituiscono la totalità degli operatori citati e che la stessa OEMF, nella memoria pervenuta il 5
gennaio 1998, ha riconosciuto che la propria banca dati è soltanto uno dei possibili fornitori di dati ai vari uffici
sanitari.
Pertanto, detta espressione è idonea a indurre in errore i destinatari, pregiudicandone le scelte economiche e
ledendo le imprese concorrenti, in quanto, per la sua ambiguità, porta a una interpretazione errata della natura dei
dati forniti con la banca dati Codifa e il grado di utilizzo dei medesimi.
Infine, si rileva che le affermazioni in esame lasciano intendere che OEMF, e quindi il prodotto Codifa,
detiene una posizione di leader, in termini di quota percentuale di utenti, sul mercato della fornitura di banche dati
contenenti informazioni di carattere commerciale e farmacologico relativamente a medicinali, farmaci
preconfezionati, prodotti omeopatici, parafarmaceutici e prodotti veterinari.
Al riguardo, dalle risultanze istruttorie emerge che su tale mercato, che vede contrapposte alle aziende
produttrici le farmacie, gli ospedali, i medici, le USR e le USL, operano almeno 4 operatori, e che OEMF
“primeggia” limitatamente alla categoria costituita dalle farmacie. Infatti, prendendo in considerazione il totale dei
possibili fruitori delle banche dati in oggetto, emerge che al momento della diffusione del messaggio l’asserito
primato era privo di fondamento, in quanto risulta presente almeno un altro operatore con una quota di mercato
notevolmente superiore.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in oggetto è idoneo a indurre in errore i destinatari con
riguardo alle caratteristiche del prodotto offerto, alla qualifica dell’operatore pubblicitario e alla posizione detenuta
sul mercato da OEMF;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla OEMF,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 1, 2, lettera b), e 3, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
54
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6044 ( PI1769 )
CARTA SI'
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta in data 24 novembre 1997, successivamente integrata in data 17 dicembre 1997, un
consumatore ha segnalato come ingannevoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, i dépliant pubblicitari
riguardanti la “Promozione Valore CartaSì”, inviati per posta, nei mesi di giugno e luglio 1997, dalla società
Servizi Interbancari ai titolari della carta di credito “Si-Visa”.
La denuncia evidenzia, in sintesi, che nella brochure del mese di giugno 1997 non viene precisato che la
convenzione con la società IBM sarebbe scaduta a luglio 1997.
Inoltre, il denunciante specifica che sempre nella stessa brochure del mese di luglio 1997, mentre sono
riportate, con caratteri cubitali, le indicazioni: “Sempre più valore CartaSì”, “Nuovi Acquisti”, “Le nuove
opportunità”, non è stata fatta alcuna menzione relativa alla cessazione della convenzione con la società IBM.
Pertanto, il denunciante sottolinea che, dopo aver chiesto in data 31 luglio 1997 l’emissione di un buono
sconto da utilizzare presso i rivenditori IBM, non gli è stata fornita alcuna risposta da parte della società Servizi
Interbancari e che solo alla fine di settembre 1997 (attraverso una telefonata informativa) gli è stato possibile
apprendere che la convenzione con la società IBM era scaduta alla fine del mese di luglio 1997, per cui il buono
sconto non poteva essere rilasciato.
2. Messaggi
I messaggi pubblicitari in esame sono rappresentati dai dépliant “AppuntiSi” inviati per posta dalla società
Servizi Interbancari ai titolari di “CartaSì” nei mesi di giugno e luglio 1997 per pubblicizzare la promozione
“Valore CartaSì”, consistente nell’accumulo di una quota pari al 5% delle spese effettuate con la carta di credito,
riportandole in un buono sconto da spendere presso alcuni operatori convenzionati.
Il dépliant “AppuntiSi” di giugno 1997 contiene indicazioni quali le seguenti:
“a far data 31 maggio ‘97 si conclude l’accumulo del 5% aggiuntivo sulle spese effettuate con CartaSì presso
Agip, Alitalia e Maggiore Budget. Sull’estratto conto allegato controllate alla voce ‘Valore CartaSì’ l’importo
visualizzato e richiedete il buono sconto per il partner che più vi aggrada. Le offerte qui riportate sono varie ed
accattivanti e avete tempo fino alla fine di luglio per richiedere il buono”.
Nel riquadro intitolato “Dove utilizzare i buoni Valore CartaSì” viene segnalato agli utenti, tra i vari
operatori convenzionati, anche IBM, evidenziando la possibilità di utilizzare i buoni per l’acquisto di “personal
computer, software e corsi pc express education IBM”.
Nel coupon per richiedere il buono sconto è stata inserita, tra le altre, una casella relativa all’operatore IBM.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
55
Nel dépliant “Appunti Si” di luglio 1997, dal titolo “Sempre più Valore CartaSì”, è stata indicata agli utenti
la possibilità di utilizzare il buono sconto accumulato presso nuovi partners convenzionati, quali Telecom Italia
Net, Day Medical, Valtur, Maggiore Budget, ecc.
Nel coupon che i titolari di CartaSì sono invitati a compilare e spedire per ricevere il buono sconto è inserita,
tra le altre, un’apposita casella per gli acquisti presso IBM. Inoltre, il coupon riporta nella parte finale la seguente
indicazione “CartaSì invierà il buono sconto entro 30 giorni dal ricevimento. Il buono sconto ha validità 90 giorni”.
3. Comunicazione alle parti
In data 23 dicembre 1997 è stato comunicato al denunciante e all’operatore pubblicitario, società Servizi
Interbancari, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto di denuncia sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, lettera
b), e 3, del citato Decreto Legislativo, con particolare riferimento alle caratteristiche della promozione “Valore
CartaSì”, alle modalità operative, alle limitazioni eventualmente previste, nonché all’effettiva durata dell’adesione
del partner, società IBM, alla promozione in questione.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato chiesto alla società Servizi
Interbancari, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire documentazione relativa ai
seguenti profili:
indicazione circa le modalità operative della promozione pubblicizzata, con particolare riferimento alle
modalità di accantonamento della percentuale delle spese pagate con la carta di credito CartaSì;
precisazioni circa le modalità di adesione alla promozione, con particolare riferimento ai termini entro i
quali occorre trasmettere la richiesta dei buoni sconto;
dettagliate indicazioni circa eventuali limitazioni o condizioni alle quali la suddetta promozione è
subordinata;
copia della richiesta o rilascio dell’autorizzazione ministeriale;
indicazioni circa le modalità, i termini e le condizioni contrattuali relative all’adesione della società IBM
alla promozione in questione.
Con memoria difensiva del 23 gennaio 1998, l’operatore pubblicitario, società Servizi Interbancari, ha
evidenziato in sintesi quanto segue:
la partecipazione alla promozione del partner IBM ha avuto inizio nel 1995. Alla fine del secondo anno
l'IBM ha deciso di non confermare la propria partecipazione al programma, che, quindi, ha avuto termine il
31 luglio del 1997;
i titolari di CartaSì sono stati messi al corrente della validità annuale della promozione sin dal suo inizio
attraverso l'apposito opuscolo mensile informativo AppuntiSi; attraverso le news-letter allegate all’estratto conto di
luglio 1995, giugno 1996 e agosto 1997, ecc.;
la società ha messo a disposizione dei titolari CartaSì, che desiderano approfondire le informazioni ricevute,
un numero verde presso il quale è possibile avere ulteriori chiarimenti;
il Programma Valore CartaSì cesserà nel 1998. Sono già in corso di stampa le relative comunicazioni agli
interessati;
nella brochure AppuntiSi di giugno 1997, in considerazione della scadenza annuale della promozione,
veniva specificato che gli utenti avevano tempo fino alla fine di luglio per richiedere il buono, compilando e
inviando il coupon. Sotto al citato testo venivano riportate, in un riquadro di colore verde con la dicitura “Dove
inviare i buoni Valore CartaSì”, tutte le offerte per le quali era necessario inviare la richiesta nei termini stabiliti.
Fra di esse compare anche quella resa disponibile dal partner IBM.
Il messaggio in questione intendeva, quindi, segnalare che le offerte riportate nel riquadro verde, tra cui
quella di IBM, sarebbero state valide solo fino al 31 luglio 1997 e che per approfittarne sarebbe stato necessario
inviare la richiesta entro tale data;
deve escludersi, comunque, qualsiasi ipotetica ingannevolezza dei messaggi per la totale gratuità del
meccanismo dei "buoni sconto", che di per sé non reca alcun nocumento economico al titolare. Questi, infatti,
accumula la somma con l'utilizzo ordinario della Carta, ricavando un vantaggio puro e semplice, pari al 5% di ciò
56
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
che spende. Utilizzando denaro o un assegno bancario, il consumatore avrebbe speso lo stesso importo, ma avrebbe
perso il bonus del 5%;
il mancato invio del buono al denunciante è stato determinato proprio dalla decisione di IBM di non
partecipare al programma per l'annualità 97/98. Ciò ha creato qualche disguido, oggetto di soluzione individuale.
5. Valutazioni conclusive
Dalle memorie e dalla relativa documentazione acquisita agli atti del procedimento emerge, innanzitutto, che
la convenzione tra la società Servizi Interbancari e il partner IBM è scaduta il 31 luglio 1997.
I messaggi pubblicitari oggetto di contestazione non chiariscono adeguatamente questo aspetto.
Al contrario, entrambi i dépliant oggetto di denuncia (Appunti Si di giugno e luglio 1997) riportano nel
coupon, da inviare alla società Servizi Interbancari per ottenere il buono sconto, anche un’apposita casella dedicata
all’operatore IBM, lasciando quindi intendere ai destinatari la possibilità di continuare a utilizzare lo sconto anche
per l’acquisto di prodotti IBM.
Per quanto concerne, più specificamente, le indicazioni presenti nella brochure di giugno 1997, evidenziate
nella memoria difensiva dell’operatore pubblicitario, esse risultano inadeguate a chiarire ai destinatari la situazione
della convenzione con l’operatore IBM. Infatti, nel dépliant in questione si fa riferimento esplicitamente soltanto
alla circostanza che “a far data 31 maggio 1997 si conclude l’accumulo del 5% [...] presso Agip, Alitalia e
Maggiore Budget [...] Le offerte [...] riportate sono varie [...] avete tempo fino alla fine di luglio per richiedere il
buono”. Di conseguenza, il messaggio non contiene alcuna specifica menzione della data di cessazione della
convenzione con il partner IBM e della relativa limitazione nelle modalità di fruizione del buono sconto.
Né può essere ritenuta idonea a colmare l’ambiguità delle predette indicazioni e la carenza informativa in
questione la semplice riproduzione nei messaggi pubblicitari, senza ulteriori precisazioni, di un numero verde.
I due dépliant oggetto di contestazione contengono, quindi, indicazioni erronee sulla durata della
convenzione con l’operatore IBM, fornendo in questo modo un’immagine non veritiera circa l’ampiezza delle
opportunità assicurate ai titolari di CartaSì attraverso l’accumulo dei buoni sconto.
Per quanto concerne, poi, l’idoneità delle predette indicazioni ad arrecare pregiudizio al comportamento
economico dei consumatori, attraverso una potenziale alterazione delle proprie scelte commerciali, a differenza di
quanto sostenuto dall’operatore pubblicitario nella memoria difensiva, la convinzione di poter utilizzare il buono
sconto per i prodotti IBM potrebbe rappresentare uno stimolo per gli utenti a preferire per i propri acquisti la carta
di credito CartaSì, con il conseguente assoggettamento alle relative spese, invece di utilizzare altri mezzi di
pagamento (ad esempio il danaro contante), privi di oneri economici aggiuntivi.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi in esame contengono indicazioni erronee e omettono di precisare la
data della cessazione della convenzione con la società IBM e le relative modalità di restrizione nella fruibilità degli
sconti, potendo in questo modo arrecare pregiudizio al comportamento economico dei consumatori;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Servizi
Interbancari, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole,
ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
57
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
58
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6045 ( PI1772 )
AZIENDA TRASPORTI FUNEBRI DI GENOVA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denunce
Con denuncia pervenuta in data 5 settembre 1997 e successivamente integrata in data 17 novembre 1997, la
società Campirio & Mangini Srl in qualità di concorrente ha segnalato come ingannevoli, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 74/92, alcuni messaggi concernenti le attività di trasporto funebre e onoranze funebri svolte
dall’Azienda Trasporti Funebri del Comune di Genova (d’ora in poi A.T.F.).
Il denunciante ritiene ingannevoli i messaggi sia sotto il profilo della trasparenza che con riguardo al
contenuto degli stessi.
In data 9 marzo 1998, è pervenuta una denuncia inviata dalla società Generale Pompe Funebri Srl, in qualità
di concorrente, con la quale si segnalava l’ingannevolezza di un messaggio, costituito da un cartoncino
pubblicitario, concernente le attività di trasporto e onoranze funebri svolte dall’A.T.F. del Comune di Genova
diffuso negli uffici comunali in cui la stessa impresa svolge la propria attività.
Il profili di ingannevolezza rilevati in tale denuncia riguardano la non riconoscibilità della natura
pubblicitaria del messaggio, nonché l’ambiguità e l’inesattezza del suo contenuto.
2. Messaggi
I messaggi oggetto di denuncia sono i seguenti:
a) la scritta inserita verticalmente nelle ricevute di pagamento dei diritti fissi per il trasporto funebre,
rilasciate dal Comune di Genova nel 1996, riportanti la dicitura “Onoranze e trasporti funebri - Feretri in legno e
metallo, comuni e di lusso - ossari imbottiture - trasporti fuori comune disbrigo pratiche”;
b) la scritta “Uffici Trasporti ed Onoranze Funebri” e le indicazioni degli orari, feriali e festivi, in cui gli
uffici sono aperti al pubblico, riportata nelle targhe esposte accanto al portone di accesso agli Uffici Comunali di
C.so Torino, 11, in Genova;
c) il messaggio, apparso a pag. 4 del “Settimanale Cattolico” - periodico settimanale d’informazione di
Genova - del 17 dicembre 1996, in cui si pubblicizza l’attività di onoranze funebri svolta dall’Azienda Comunale
Trasporti Funebri del Comune, precisando altresì che l’Azienda gode del diritto di privativa per i trasporti funebri
in città indipendentemente dal soggetto cui ci si rivolge per le onoranze;
d) il messaggio apparso a pag. 72 sotto la voce “Trasporti Funebri” de La Guida al vostro servizio edita dal
Comune di Genova e diffusa nel giugno 1997. Il messaggio informa sulla titolarità dell’Azienda Trasporti Funebri
del diritto di privativa con riguardo al trasporto funebre. Nel medesimo contesto si afferma che “Il servizio Funebre
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consiste in auto funebre, personale addetto, feretro, trasporto dal luogo di decesso alla chiesa ed al luogo di
sepolture [...] il personale addetto su richiesta provvede alla vestizione della salma ed all’allestimento della
camera ardente”. Nella parte che segue, sotto la voce “Modalità”, si precisa ancora che “E’ necessario prendere
contatto con gli uffici dell’Azienda che provvederà direttamente a tutte le incombenze del caso e che il personale
dell’Addetto su richiesta dei familiari si reca a domicilio per concordare il trasporto e le onoranze funebri”;
e) il messaggio diffuso nel corso del mese di giugno 1997 attraverso il servizio Televideo Rai - Regione
Liguria - nella parte dedicata ai Servizi Funerari - Trasporti Funebri del Comune di Genova (pagg. 4 e 5);
Il testo, nell’informare dell’esistenza del diritto di privativa, afferma che il “Servizio consiste in: auto
funebre, personale addetto, feretro, trasporto dal luogo del decesso alla chiesa [...] ed al luogo di sepoltura”, si
afferma inoltre che “il Comune provvede anche al trasporto fuori Genova o all’estero e fornisce il servizio di
onoranze che comprende: addobbo floreale, necrologi, manifesti auto funebri”;
f) il cartoncino pubblicitario diffuso negli uffici comunali in cui l’A.T.F. svolge la propria attività. Il
messaggio informa circa il diritto di privativa di cui l’Azienda Trasporti Funebri di Genova è titolare con riguardo
al servizio di trasporti funebri. Nella parte interna del cartoncino sono riportate alcune diciture quali: “Fiori,
Manifesti, Necrologia, Auto, accompagnamento”, con accanto una casella vuota da barrare. In fondo è presente
l’avvertenza “a richiesta un incaricato dell’Azienda si reca a domicilio [...] per il disbrigo di tutte le pratiche
funerarie e cimiteriali”.
3. Comunicazione alle parti
In data 15 dicembre 1997, con successiva integrazione del 20 marzo 1998, è stato comunicato alle società
denuncianti e all’A.T.F. del Comune di Genova, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai
sensi del Decreto Legislativo n. 74/92. Considerata l’identità dell’operatore pubblicitario e l’analogia tra i profili di
ingannevolezza segnalati nelle diverse denunce, si è provveduto a comunicare alle parti che la valutazione dei
messaggi sarebbe avvenuta nell’ambito di un unico procedimento.
Nelle comunicazioni si precisava che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi sarebbe stata valutata ai sensi
degli artt. 1, 2, 3, e 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo: alla natura dei messaggi;
alla veridicità delle affermazioni in essi contenute; alla possibile confusione che gli stessi messaggi possano
generare nei destinatari in relazione all’attività di trasporto dell’A.T.F., esercitata in via esclusiva, e all’attività di
onoranze funebri, svolta in concorrenza con altri operatori; alla possibilità che le comunicazioni inducano a ritenere
che il diritto di esclusiva riguardi non solo i trasporti, ma anche le onoranze; alla rilevanza delle eventuali
omissioni informative contenute nei messaggi denunciati.
4. Risultanze istruttorie
In data 5 settembre 1997, la società Campirio e Mangini Srl ha segnalato quanto segue:
- la natura pubblicitaria dei messaggi denunciati non è riconoscibile e gli stessi possono essere facilmente
confusi con comunicati del Comune di Genova aventi finalità informativa;
- i messaggi, in relazione al loro contenuto ambiguo e alle modalità di diffusione, possono indurre a ritenere
che l’A.T.F. gestisca in esclusiva, nell’ambito del Comune di Genova, non solo i trasporti funebri ma anche le
onoranze funebri;
- alcune asserzioni contenute nei messaggi (Televideo, Settimanale Cattolico, La Guida al vostro servizio)
riguardanti le caratteristiche del servizio che l’Azienda presta in esclusiva non sono veritiere, posto che esso si
sostanzia in effetti solo nel trasporto dal luogo del decesso alla chiesa e successivamente al luogo di sepoltura e non
comprende la vestizione della salma, il feretro, l’allestimento della camera ardente, come alcuni messaggi
indurrebbero a credere.
In data 30 gennaio 1998 è stato richiesto al Comune di Genova, ai sensi dell’art 6, comma 1, lettera a), del
D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni volte a chiarire alcuni aspetti relativi alle affermazioni contenute nella
Guida al vostro servizio con riguardo ai trasporti funebri, nonché l’ambito di diffusione del messaggio stesso.
Con le memorie pervenute in data 27 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo e 17 aprile 1998, il Comune di Genova,
anche in risposta a quanto ad esso espressamente richiesto, ha sostenuto quanto segue:
- l’A.T.F. è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 gennaio 1910. Nel citato
provvedimento si indica espressamente che il servizio viene assunto con diritto di privativa ai sensi della legge 29
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
febbraio 1903, n. 103. L’istituto della privativa viene ribadito dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, recante
“Approvazione del testo unico della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e
Provincie”;
- l’A.T.F. è in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio di feretri e
articoli funerari e mortuari. Tale attività viene svolta in regime di concorrenza con altre imprese. Nel territorio
comunale operano, oltre all’Azienda Trasporti Funebri, che svolge attualmente il 50% dei servizi, altre 5 imprese
(tra cui le società denuncianti). In considerazione del calo dell’attività dell’Azienda registratosi negli ultimi 10 anni
(in precedenza, infatti, essa svolgeva il 55% dei servizi), l’A.T.F. ha ritenuto di porre in essere alcune strategie
operative per informare la cittadinanza delle prestazioni fornite dall’Azienda e, soprattutto, di chiarire il significato
dell’espressione Diritto di Privativa. I messaggi denunciati, quindi, hanno carattere informativo.
Con riguardo ai singoli messaggi denunciati l’A.T.F. ha osservato quanto segue:
- la dicitura posta verticalmente sulle ricevute di pagamento si limita a riportare i servizi che l’azienda
svolge e non contiene alcuna specificazione che possa indurre a ritenere che essi siano eseguiti in regime di
privativa; il fatto che il diritto di privativa riguardi solo il trasporto nel territorio comunale è precisato
adeguatamente nella medesima ricevuta sotto lo stemma e l’intestazione del Comune;
- la contestazione relativa alla targa affissa all’esterno degli uffici dell’Azienda, che reca la dicitura Trasporti
e Onoranze Funebri, appare pretestuosa; ciò nonostante l’Azienda ha provveduto alla rimozione della stessa.
- l’annuncio apparso sul “Settimanale Cattolico” non contiene alcuna informazione inesatta o che possa
essere ritenuta ingannevole;
- la Guida al vostro servizio - stampata in 26.000 copie e distribuita gratuitamente al domicilio dei cittadini è stata realizzata dal Comune di Genova con il contributo della Regione e contiene informazioni in ordine a tutti i
servizi che il Comune offre ai cittadini. Il messaggio riportato su La Guida e diffuso anche attraverso Televideo Rai
informa sul contenuto del diritto di privativa e contiene indicazioni circa il servizio funebre svolto dall’A.T.F.. In
detti messaggi viene erroneamente incluso il feretro fra le componenti del servizio fornito dall’Azienda in privativa.
L’Azienda si è comunque adoperata per correggere l’errore. Inoltre, nella Guida ai servizi, l’indicazione che il
personale provvede alla vestizione della salma e allestimento della camera ardente è accompagnata dalla
specificazione che ciò avviene su richiesta; tale precisazione è di per se idonea a chiarire che tali servizi non
rientrano nel diritto di privativa.
Le affermazioni contenute sotto il paragrafo Modalità sono dirette a quella fascia di clientela che ha già
indirizzato la propria scelta verso l’Azienda. Lo scopo è quello di informare i destinatari del fatto che il personale,
su richiesta, si reca a domicilio e che in quella sede vengono definite anche le modalità di trasporto. Nell’ipotesi in
cui il servizio sia commissionato a un’impresa privata, le modalità di trasporto vengono invece definite dall’addetto
della stessa impresa privata direttamente con l’Azienda e limitatamente alla determinazione della data e dell’orario
in cui effettuare il servizio.
L’Azienda manifesta comunque la propria disponibilità a modificare i messaggi per renderli maggiormente
chiari.
Nella denuncia, pervenuta in data 9 marzo 1998 e nella successiva nota del 29 aprile 1998, la società
Generale Pompe Funebri Srl ha formulato le seguenti considerazioni:
- il messaggio costituito da un cartoncino pieghevole ha un indubbia valenza pubblicitaria che non risulta
riconoscibile; esso infatti può essere confuso con una comunicazione ufficiale di natura informativa dell’ente
pubblico Comune di Genova;
- l’affermazione in esso contenuta, secondo la quale i trasporti funebri vengono effettuati utilizzando auto e
personale comunale, non è veritiera in quanto il personale comunale, che l’A.T.F. mette di fatto a disposizione, non
è sufficiente allo svolgimento del servizio;
- la comunicazione, facendo riferimento anche ai servizi che l’Azienda offre in regime di concorrenza, nel
suo insieme è ambigua e può indurre a ritenere che il diritto di privativa riguardi non solo i trasporti funebri, ma
anche le onoranze;
- il messaggio prospetta in modo ambiguo il servizio svolto da A.T.F. in regime di privativa e l’attività svolta
in regime di concorrenza con il fine di indirizzare gli utenti verso l’A.T.F. anche per il servizio di onoranze funebri,
in quanto convinti di poter fruire di un trattamento privilegiato nella fissazione dell’orario.
Con riguardo a tale denuncia l’AT.F. ha sostenuto l’infondatezza della stessa in quanto il cartoncino non
presenta elementi che ne consentano una qualificazione pubblicitaria. Esso viene infatti consegnato solo ai clienti
dell’Azienda e costituisce un semplice promemoria dove il cliente può annotare l’orario, la data del trasporto, la
chiesa presso cui si svolgerà il servizio ed eventuali richieste di addobbi, necrologi e altro. Il cartoncino riporta
inoltre con estrema chiarezza il contenuto del diritto di privativa di cui l’Azienda è titolare.
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5. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria
Poiché alcuni dei messaggi oggetto del procedimento sono stati diffusi a mezzo televisivo e stampa
l'Autorità, in data 17 aprile 1998, ha richiesto al Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria il parere previsto
dall'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il Garante non si è espresso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha
rappresentato esigenze istruttorie ulteriori.
6. Valutazioni conclusive
Si premette che, nel caso di specie, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere, indipendentemente
dall’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627.
Nel merito, e con riguardo ai singoli messaggi oggetto di denuncia, si rileva quanto segue:
La scritta descritta al punto 2, lettera a), del presente provvedimento, inserita verticalmente nella ricevuta di
pagamento dell’A.T.F., non presenta caratteristiche di contenuto o di forma che consentano di qualificarla come
una fattispecie pubblicitaria.
Infatti, la semplice elencazione dei servizi che l’A.T.F. fornisce nel settore delle onoranze funebri, riportata
nella fattura emessa dalla medesima in modo prettamente descrittivo, non attribuisce ad essa natura pubblicitaria e,
pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92.
Analogamente, le targhe affisse in prossimità degli Uffici del Comune di C.so Torino, descritte al punto 2,
lettera b), del presente provvedimento, non presentano alcun contenuto promozionale a favore delle attività svolte
dall’A.T.F. nell’ambito delle onoranze funebri, limitandosi a segnalare genericamente l’ubicazione degli uffici e gli
orari di apertura. Stante la loro natura informativa, esse esulano pertanto dall’ambito di applicazione del Decreto
Legislativo n. 74/92.
Per quanto riguarda l’annuncio apparso sul Settimanale Cattolico, descritto al punto 2, lettera c), del
presente provvedimento, si ritiene che la sua natura pubblicitaria sia agevolmente percepibile dal consumatore. Con
riferimento al contenuto, il messaggio risulta privo di affermazioni che possano indurre in errore circa l’estensione
territoriale e le caratteristiche del diritto di privativa di cui l’A.T.F. è titolare.
La possibilità che il consumatore possa ritenere che il diritto di privativa si estenda anche ai trasporti extra
urbani, citati nel messaggio, risulta esclusa dalla circostanza che, nel messaggio stesso, è più volte ribadito che il
diritto di privativa è circoscritto ai soli trasporti funebri in città.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nella denuncia il lettore viene messo in grado di comprendere che
il servizio di onoranze funebri può essere svolto anche da un soggetto diverso dall’Azienda. Il messaggio, infatti, da
un lato, non contiene esplicite affermazioni che possano supportare il convincimento secondo cui rientrano nel
diritto di privativa anche i servizi di onoranze funebri; dall’altro, afferma espressamente nel testo che il diritto di
privativa si sostanzia nell’obbligo di utilizzo di personale e dell’auto funebre dell’A.T.F. “a prescindere dal
soggetto che cura le onoranze”.
Diverse valutazioni devono invece essere svolte con riguardo ai messaggi diffusi attraverso Televideo e la
Guida al vostro servizio, descritti al punto 2, lettere d) ed e), del presente provvedimento.
Infatti, i comunicati in questione, per struttura e contenuto, si configurano come messaggi provenienti dal
Comune di Genova, apparentemente volti a informare i cittadini circa il diritto di privativa di cui l’A.T.F. del
Comune di Genova è titolare limitatamente ai trasporti funebri svolti nel territorio comunale.
La natura di ente pubblico territoriale del soggetto - Comune di Genova - da cui tali messaggi promanano e il
contesto informativo in cui sono inseriti (televideo e la Guida al vostro servizio), nonché l’articolazione del testo
degli stessi, sono elementi idonei a suscitare nei consumatori la convinzione che si tratti di comunicati neutrali,
diretti a illustrare il contenuto e i termini di fruizione di un servizio pubblico, che il Comune gestisce in regime di
privativa nell’ambito delle onoranze funebri.
In realtà, tali messaggi sono diretti a promuovere l’attività di impresa che l’A.T.F. del Comune esercita in
concorrenza, senza che tale finalità pubblicitaria a favore dei servizi dell’Azienda sia in alcun modo espressa o
comunque percepibile dal consumatore.
Infatti, in essi viene effettuata un’ambigua commistione tra le indicazioni relative alle prestazioni rese in
regime di privativa dall’A.T.F. del Comune di Genova, contenute nella prima parte del testo, e le indicazioni
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
relative ai servizi che la stessa impresa offre in concorrenza con altri operatori nel settore delle onoranze funebri,
riportate nella seconda parte del testo. In particolare, nei messaggi in questione non è contenuta alcuna precisazione
idonea a chiarire che detti servizi rientrano nell’attività commerciale svolta dall’Azienda in competizione con altre
imprese.
In tal modo il consumatore può essere indotto a ritenere che tutti i servizi indicati nel messaggio in esame
rientrino tra quelli prestati in regime di privativa e, pertanto, debbano essere necessariamente gestiti dall’A.T.F..
Il carattere ingannevole dei messaggi riguarda non solo l’erronea ricomprensione del feretro tra i servizi resi
in regime di privativa, peraltro riconosciuta anche dall’operatore pubblicitario, ma investe anche la riconoscibilità
della natura promozionale dei messaggi, occultata sotto la veste di comunicati di natura informativa, nonché il
contenuto degli stessi. Questi ultimi infatti, elencano senza soluzione di continuità sia i servizi ricompresi nel diritto
di privativa che quelli prettamente inerenti all’attività di onoranze funebri che l’A.T.F. offre in concorrenza con
altri operatori.
Peraltro, con specifico riferimento al messaggio inserito all’interno della Guida ai servizi, la distorta
comprensione del contenuto viene rafforzata da quanto indicato nel paragrafo contraddistinto dalla dicitura
Modalità.
Infatti, l’affermazione secondo la quale “è necessario contattare gli uffici dell’Azienda che provvederà a
tutte le incombenze del caso” seguita dalla precisazione che “Il personale dell’Azienda su richiesta dei familiari si
reca a domicilio per concordare il trasporto e le onoranze funebri” contribuiscono ad avvalorare nei destinatari il
convincimento che per tutti i servizi ricompresi nelle onoranze funebri, pertanto non solo per il trasporto, si debba
necessariamente ricorrere all’A.T.F..
Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dall’operatore pubblicitario, si deve ritenere che la locuzione
su richiesta, contenuta nel testo della Guida al vostro servizio, non sia di per se sufficiente a evidenziare che i
servizi di seguito indicati non rientrano nel regime di privativa. Infatti, l’inserimento di tale dicitura all’interno del
testo può essere intesa solo nel senso di voler sottolineare il carattere di accessorietà dei servizi cui è riferita.
Con riguardo al messaggio costituito dal cartoncino pieghevole descritto al punto 2, lettera f), del presente
provvedimento, si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dall’A.T.F., che esso abbia finalità pubblicitaria in
favore della stessa impresa.
In proposito, la circostanza che il messaggio abbia avuto una circoscritta e mirata diffusione non è idonea ad
escludere la natura pubblicitaria dello stesso, in quanto ai sensi dell’art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n.
74/92, per pubblicità si intende qualsiasi messaggio volto alla promozione di beni e servizi “in qualsiasi modo” essa
venga diffusa.
Tale finalità traspare dal contenuto del pieghevole nel quale è riportata, con evidenti scopi divulgativi,
un’elencazione dei servizi resi dall’Azienda nel settore delle onoranze, tra i quali, ad esempio, il servizio a
domicilio. Peraltro, in tale parte del messaggio non viene adeguatamente evidenziato che le prestazioni in questione
non rientrano nel diritto di privativa. Le caratteristiche della riserva a favore dell’A.T.F. sono infatti riportate
isolatamente solo nella quarta facciata del pieghevole. La circostanza che il messaggio abbia avuto una circoscritta e
mirata diffusione, non è pertanto argomentazione idonea a escluderne la natura pubblicitaria, in quanto, ai fini della
qualificazione della fattispecie di cui all’art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, è sufficiente che il
messaggio sia destinato a una successiva diffusione.
Il messaggio, in quanto privo di indicazioni che consentano al consumatore di percepirne la natura
pubblicitaria e siano idonee a controbilanciare efficacemente il carattere di ufficialità e neutralità che caratterizza il
messaggio stesso in ragione della presenza, nella prima facciata, dello stemma e dell’intestazione Comune di
Genova, viola il disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari diffusi dall’Azienda Trasporti Funebri del Comune di
Genova, attraverso La Guida al vostro servizio, il servizio Televideo Rai e il cartoncino pieghevole, sono idonei a
indurre in errore i consumatori, sia con riferimento alla qualifica dell’operatore pubblicitario e alla conseguente
riconoscibilità della loro natura pubblicitaria, sia in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti, potendo
pregiudicare il comportamento economico delle persone a cui sono diretti e ledere, altresì, i concorrenti;
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DELIBERA
a) che i messaggi descritti al punto 2, lettere d), e) ed f), del presente provvedimento, diffusi dall’Azienda
Trasporti Funebri del Comune di Genova, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), 3, lettera a), e 4, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che i messaggi descritti al punto 2, lettere a) e b), del presente provvedimento non rientrano nell’ambito di
applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92;
c) che il messaggio descritto al punto 2, lettera c), del presente provvedimento, diffuso dall’Azienda
Trasporti Funebri del Comune di Genova, non costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), 3, lettera a), e 4, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 74/92.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6046 ( PI1810 )
PHILIPS WIDESCREEN
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta in data 18 novembre 1997, un consumatore ha denunciato l’ingannevolezza di un
messaggio pubblicitario apparso sul settimanale L’Espresso del 23 ottobre 1997 relativo al televisore Philips
WideScreen Dolby Surround.
Il profilo di ingannevolezza evidenziato nella denuncia riguarda la circostanza che il predetto televisore,
formato 16/9, prometterebbe inequivocabilmente la visione di immagini non visibili con un televisore comune.
2. Messaggio
Il messaggio cui si riferisce la denuncia è stato pubblicato sul settimanale “L’Espresso” del 23 ottobre 1997 e
occupa tre pagine della rivista. Nella prima pagina compare la fotografia di un comune televisore formato 4/3
all’interno del quale è visibile il fotogramma di un film in cui si distinguono una stanza da letto ed una donna. Al di
sotto della fotografia il claim afferma : “La tua TV ruba le emozioni del cinema.” Nella pagina successiva, compare
la fotografia del televisore Philips WideScreen formato 16/9 all’interno del quale si vede il fotogramma della pagina
precedente, con la medesima scena arricchita di dettagli, situati ai bordi dello schermo, che nella prima immagine
erano assenti. Sopra alla fotografia il claim recita: “Philips WideScreen te le restituisce.”
Accanto alla figura descritta, il messaggio afferma: “finalmente la vera emozione del cinema arriva intatta a
casa tua. Intatta, senza censure. Merito di Philips WideScreen Dolby Surround, il TV Color formato cinema che
grazie allo schermo panoramico non taglia le immagini esaltandone la spettacolarità. Il film è rispettato e la
visione ci guadagna. Oltre ad allargare il campo visivo, migliora la qualità dell’immagine”.
3. Comunicazione alle parti
In data 24 dicembre 1997 è stato comunicato al denunciante e alla Philips Spa, in qualità di operatore
pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza del messaggio sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a) del citato Decreto
Legislativo, con riferimento alle caratteristiche del prodotto.
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4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire specifici elementi di
valutazione in merito alle affermazioni contenute nel messaggio denunciato, è stato richiesto alla Philips, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627, di fornire documentazione sulle caratteristiche
tecniche del televisore oggetto della pubblicità, nonché in relazione alle caratteristiche delle trasmissioni televisive e
alla data di diffusione del messaggio, distinguendo fra trasmissioni via etere e via satellite mandate in onda in
formato 16/9 rispetto al totale delle trasmissioni.
La società resistente, con memoria depositata in data 23 febbraio 1998, ha esposto quanto segue:
Il funzionamento del televisore in oggetto permette la riproduzione di cinque differenti tipi di schermo: 4/3
convenzionale, 14/9, 16/9, superzoom, “movie expand” oltre ad una funzione “autoformat”. Con la funzione “movie
expand” è possibile la visualizzazione a tutto schermo sia del formato 4/3 convenzionale, sia dei film trasmessi con
il cosiddetto formato “letterbox” (con le bande nere nella parte superiore ed inferiore dello schermo). Ovviamente,
negli altri formati - se il tipo di trasmissione non è congrua - si avranno bande scure sullo schermo di fianco e/o
superiormente ed inferiormente. Le funzionalità indicate servono a limitare o ad eliminare tali bande. Nella
modalità “autoformat” l’adattamento è automatico.
Per quanto attiene la richiesta d’informazioni relative alla proporzione delle trasmissioni trasmesse in
formato 16/9, la Philips stima che Mediaset trasmette circa il 40% dei suoi film nel formato “letterbox”, Montecarlo
circa il 30%, RAI circa il 15%, Telepiù trasmette due film al giorno esclusivamente in formato 16/9. Via satellite la
percentuale è superiore al 50%. Inoltre, alcune trasmissioni sono trasmesse già in formato 16/9, ad esempio
“Target” su Canale 5 ed il Concerto di Capodanno sulla RAI. Infine, nella memoria si evidenzia come, per l’anno
1998, la RAI si sia impegnata a trasmettere circa 350 ore in formato 16/9, in base ad un accordo a livello
comunitario che finanzia quel tipo di trasmissione.
In data 23 febbraio 1998, è stato richiesto alle reti RAI, RTI, Telemontecarlo e Telepiù di fornire
documentazione in merito alla proporzione delle trasmissioni mandate in onda nel formato 16/9, ovvero nel formato
4/3 - distinguendo tra il formato 4/3 “schermo pieno” e 4/3 “letterbox” (con le bande nere sopra e sotto) - rispetto al
totale delle trasmissioni, distinguendo fra etere e satellite, per l’anno 1997 e per quello in corso.
In relazione a tale quesito è risultato che:
RTI, per l’anno 1997, non ha trasmesso in formato 16/9, mentre ha trasmesso circa il 2% dei film in formato
4/3 “letterbox”. Per quanto riguarda l’anno 1998, RTI non prevede di trasmettere in formato 16/9 e ha
programmato di mandare in onda circa il 2% dei film in formato 4/3 “letterbox”;
Telemontecarlo ha in programma per il 1998 di iniziare a trasmettere in formato 16/9 una percentuale di
trasmissioni pari a circa il 3% del totale (sia via etere che via satellite), mentre nell’anno 1997 non ha effettuato
alcuna trasmissione in tale formato;
Telepiù ha trasmesso nel mese di dicembre 1997 circa 120 ore in formato 16/9 via satellite (in quanto dal 1°
dicembre 1997 esiste il canale Telepiù Grigio 16/9 che trasmette via satellite esclusivamente film in formato 16/9)
ed ha in programma per il 1998 di trasmettere in tale formato circa l’8,5% delle trasmissioni via satellite. Va inoltre
specificato che Telepiù trasmette, sia via etere che via satellite, circa il 70% dei film nel formato 4/3 “schermo
pieno”, mentre il restante 30% viene trasmesso nel formato 4/3 “letterbox”;
per quanto riguarda la Rai, nel 1997 sono stati trasmessi in formato 16/9 quattro film, per un totale di circa 8
ore e 30 minuti.
5. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria
Poiché il messaggio oggetto dell’attuale procedimento è stato diffuso attraverso la stampa, l'Autorità ha
provveduto a richiedere, in data 23 aprile 1998, il parere al Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, ai sensi
dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il Garante non si è espresso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha
rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
6. Valutazioni conclusive
Si premette che, nel caso di specie, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere, indipendentemente
dall’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627.
Il messaggio pubblicitario in oggetto indica che il televisore Philips WideScreen Dolby Surround permette la
visione di immagini non visibili con uno schermo comune, tramite l’allargamento del campo visivo. Inoltre,
affermazioni quali: “ finalmente la vera emozione del cinema arriva a casa tua [...] il film è rispettato e la visione
ci guadagna”, suggeriscono che lo schermo sia sfruttato appieno con la visione di film, piuttosto che con altri tipi di
trasmissione. Si rileva, infine, che in ragione dei toni particolarmente enfatici e della categoricità delle espressioni
utilizzate i destinatari possono essere indotti a ritenere che i vantati benefici, in termini di qualità dell’immagine e
ampliamento del campo visivo, siano conseguibili in via generalizzata per tutti i film attualmente trasmessi.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che la maggior parte dei film vengono trasmessi nel formato 4/3 a
“schermo pieno”, che meno del 3% delle trasmissioni sono mandate in onda in formato 16/9 e che sia nelle
intenzioni delle emittenti di aumentare solo marginalmente tale percentuale per l’anno 1998. In quest’ottica, allo
stato attuale, risulta del tutto esiguo, in termini quantitativi, il beneficio derivante dal possesso di un televisore
widescreen, dal momento che non è possibile sfruttare appieno le potenzialità di quest’ultimo a causa dell’ancor
scarsa programmazione televisiva adeguata.
Si consideri, inoltre, che quando il segnale trasmesso è in formato 4/3 “schermo pieno”, il televisore
Widescreen è sì in grado di ingrandire l’immagine, azionando la funzione “movie expand” - la quale consente di
riempire lo schermo formato 16/9 - ma ciò comporta la perdita di campo visivo nella zona superiore ed inferiore
dello schermo (ad esempio, sparisce la sigla della rete televisiva). Se la funzione citata non viene azionata,
l’immagine è caratterizzata dalla barratura nera ai lati sinistro e destro dello schermo.
Viceversa, quando il segnale trasmesso è in formato 16/9 o 4/3 “letterbox”, il televisore Widescreen consente
la visione delle immagini a tutto schermo, senza barrature. In questo caso, l’immagine rispetta quindi il formato
originario. Tuttavia, un comune televisore in formato 4/3 non mostra un campo visivo meno ampio ma presenta la
barratura nera nella parte superiore ed inferiore dello schermo; comunque l’immagine viene restituita per intero e
senza tagli.
In conclusione, si rileva come il messaggio sia ingannevole laddove lascia intendere che l’utilizzo di uno
schermo widescreen consenta la visione di immagini non visibili con uno schermo comune e che sia possibile
sfruttare appieno le dimensioni dello schermo, in via generalizzata, per tutti i film attualmente trasmessi.
RITENUTO che il messaggio in oggetto è idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo alle
caratteristiche e all’idoneità allo scopo del televisore Philips Widescreen Dolby Surround con conseguente
pregiudizio al comportamento economico dei consumatori;
DELIBERA
che il messaggio descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Philips Spa,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
67
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
68
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6047 ( PI1811 )
PASTICCERIA ARTIGIANA SAPORI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta in data 15 dicembre 1997, la Confartigianato, in qualità di associazione di operatori
concorrenti, ha segnalato come ingannevole, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, il messaggio pubblicitario
rappresentato dalla confezione dei pasticcini “Sapori” (acquistata il 28 novembre 1997 in un centro commerciale di
Padova), sulla quale sono riportate le indicazioni “Pasticceria artigiana”, nonché “Specialità di alta pasticceria”.
Nella denuncia si evidenzia, in sintesi, che le predette indicazioni risultano ingannevoli per i consumatori, in
quanto spingono a considerare i pasticcini Sapori come un prodotto artigianale, mentre si tratta di un prodotto con
caratteristiche e metodologie produttive industriali, anche sotto il profilo della preparazione in serie. Infatti,
secondo il denunciante, il produttore non è un’impresa artigiana e non può qualificare la propria attività come
artigianale.
2. Messaggio
Il messaggio oggetto della denuncia è diffuso tramite la confezione dei pasticcini assortiti “Sapori”.
Sul frontespizio della confezione, caratterizzata dallo sfondo rosso, è stato riportato racchiuso in un ovale il
marchio “SAPORI”, accanto all’indicazione “specialità di Alta Pasticceria dall’esperienza di casa Sapori”.
Al centro della scatola dei pasticcini è riprodotta con caratteri in giallo di notevoli dimensioni ed evidenza
grafica l’indicazione “Pasticceria Artigiana”.
Tale indicazione “Pasticceria Artigiana” è stata, altresì, riprodotta su tutti i lati della confezione, nonché sul
retro, sempre con notevole evidenza grafica.
Sul retro della scatola di pasticcini assortiti, dopo l’indicazione posta in alto “Pasticceria Artigiana”, seguita
dall’indicazione, con caratteri più ridotti, “specialità di Alta Pasticceria dall’esperienza di Casa Sapori”, viene
anche indicato: “Nati dalla maestria degli abili pasticceri e nelle botteghe e negli antichi forni, i pasticcini erano il
frutto di quelle tradizioni e della semplicità degli ingredienti lavorati con grande sapienza. Casa Sapori offre oggi
una selezione in otto delicate varietà, fatte con la maestria e l’amore di un tempo”.
3. Comunicazioni alle parti
In data 30 dicembre 1997, l’Autorità ha provveduto a comunicare al denunciante (Confartigianato) e alla
società I.R.P.S. Spa l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
69
ingannevolezza del messaggio denunciato sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3, del citato
Decreto Legislativo, con particolare riferimento alle caratteristiche del prodotto desumibili dalla sua confezione, alle
modalità di lavorazione dei pasticcini in questione, alla loro natura, nonché alla qualificazione dell’operatore
pubblicitario, società produttrice I.R.P.S. Spa.
4. Risultanze istruttorie
Unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire elementi di valutazione sulla
veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio denunciato, l’Autorità ha richiesto all’operatore pubblicitario,
società I.R.P.S. Spa, ai sensi dell’art. 6, lettera a) del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni sulla propria attività
produttiva nel settore alimentare, sulle metodologie utilizzate per la produzione, lavorazione e confezionamento dei
pasticcini “Sapori”, nonché sulle modalità di commercializzazione degli stessi.
Inoltre, sono state richieste indicazioni sulla programmazione, per il secondo semestre del 1997 e il primo
semestre del 1998, della campagna pubblicitaria relativa ai pasticcini “Sapori”, specificando tipologia di messaggio,
veicolo e data di diffusione.
A seguito dell’esame dell’istanza di sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario, presentata
dall’associazione Confartigianato nella propria denuncia, l’Autorità ha deciso, nell’Adunanza dell’8 gennaio 1998,
di rigettare tale richiesta, in quanto ha ritenuto manifestamente insussistenti i presupposti della particolare gravità e
urgenza di cui all’art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, e all’art. 12 del D.P.R. n. 627/96.
Dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, nonostante la specifica richiesta di
informazioni formulata dall’Autorità, l’operatore pubblicitario non ha trasmesso alcuna memoria.
In data 26 marzo 1998, poiché allo stato degli atti non sussistevano elementi probatori idonei per valutare la
veridicità del messaggio pubblicitario oggetto della denuncia, l’Autorità ha disposto l’attribuzione dell’onere della
prova nei confronti dell’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92.
In particolare, attraverso il predetto provvedimento, l’Autorità ha chiesto all’operatore pubblicitario, I.R.P.S.
Spa, di provare, entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, la veridicità delle affermazioni
“Pasticceria artigiana” e “Specialità di alta pasticceria”, attraverso l’invio di idonea documentazione di carattere
oggettivo e ufficiale, quale, ad esempio, documentazione riguardante le metodologie utilizzate per la produzione,
lavorazione, confezionamento e distribuzione dei pasticcini “Sapori”.
In data 11 maggio 1998, in risposta al provvedimento di attribuzione dell’onere della prova, l’operatore
pubblicitario ha trasmesso una memoria nella quale ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:
a) il dosaggio delle materie prime per la preparazione degli impasti viene effettuato in parte meccanicamente
e in parte manualmente dall’operatore addetto;
b) l’impasto viene amalgamato con macchine impastatrici semiautomatiche, con cambio manuale degli
elementi di mescolamento. Eventuali zuccherature o glassature di cioccolato avvengono con apposite macchine
ricopritrici;
c) i pasticcini Sapori vengono commercializzati attraverso forza vendita propria, nonché attraverso agenti
mono e plurimandatari;
d) in magazzino vi sono 12.000 scatole da 180 gr. e 42.000 scatole da 270 gr. che si intende smaltire entro la
fine di settembre 1998;
e) la società non ha mai fatto una campagna pubblicitaria a favore della pasticceria artigiana Sapori;
f) la società ha in stampa nuove scatole di pasticcini con l’eliminazione dell’indicazione “pasticceria
artigiana” da inserire nel mercato a partire dal mese settembre 1998.
Alla memoria è stata allegata una copia della visura camerale della società.
In data 12 maggio 1998 l’Autorità ha reso noto all’associazione denunciante, Confartigianato, ai sensi
dell’art. 11 del D.P.R. n. 627/96, il risultato dell’onere della prova, segnalando la possibilità di trasmettere
eventuali controdeduzioni entro dieci giorni.
In data 21 maggio 1998, il denunciante ha trasmesso una breve nota con le proprie controdeduzioni, nella
quale sono state ribadite le osservazioni contenute nella denuncia, evidenziando che le modalità di preparazione dei
pasticcini Sapori, indicate dalla I.R.P.S. Spa nella propria memoria difensiva, non sono in alcun modo equiparabili
alle modalità di preparazione dei prodotti di pasticceria artigiana e, nonostante le linee semiautomatiche utilizzate, i
pasticcini in questione rappresentano un prodotto lavorato in serie, con caratteristiche industriali.
70
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
5. Valutazioni conclusive
Il messaggio oggetto della denuncia è incentrato sulla prospettazione ai consumatori di un prodotto che si
differenzia dagli altri, ugualmente venduti attraverso gli ordinari canali distributivi, per una caratteristica essenziale
di specialità.
Sulla confezione dei pasticcini “Sapori” oggetto della denuncia viene esaltata, infatti, l’indicazione
“pasticceria artigiana”, rafforzata e amplificata dai richiami all’alta qualità del prodotto, alla tradizione dell’antica
attività dI botteghe artigiane, alla capacità della casa Sapori di riproporre specialità fatte con “la maestria e l’amore
di un tempo”.
Dalle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a seguito del
provvedimento di attribuzione dell’onere della prova, è emerso che i pasticcini Sapori non possono essere qualificati
come una specialità artigianale, in quanto sono sottoposti a un procedimento di lavorazione in serie di tipo
industriale, che non può essere paragonato, nonostante l’utilizzazione di alcuni macchinari semiautomatici, alle
metodologie manuali seguite dagli artigiani per la preparazione di specialità di pasticceria.
Poiché l’operatore pubblicitario, società I.R.P.S. Spa, non ha fornito prove adeguate a documentare il
carattere di pasticceria artigianale del prodotto, le affermazioni relative alla natura artigianale dei pasticcini Sapori
riportate sulla confezione denunciata devono essere considerate inesatte, conformemente all’art. 7, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
Lo stesso operatore pubblicitario ha, d’altra parte, evidenziato la disponibilità a eliminare dalla confezione
oggetto di contestazione i riferimenti al carattere artigianale del prodotto.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario denunciato risulta idoneo a trarre in errore i
consumatori e a pregiudicarne il comportamento economico in relazione alle caratteristiche e alla reale natura dei
pasticcini “Sapori”, potendo indurre i potenziali acquirenti del prodotto a credere erroneamente che si tratti di una
specialità artigianale di tipo particolare, diversa dai normali pasticcini oggetto di lavorazione industriale.
RITENUTO che, attraverso questa potenziale alterazione delle scelte economiche dei consumatori, il
messaggio pubblicitario oggetto di contestazione risulta anche idoneo a poter arrecare danno agli operatori
concorrenti;
DELIBERA
che il messaggio descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso attraverso la confezione dei
pasticcini “Sapori” dalla società I.R.P.S. Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne
vieta l’ulteriore diffusione.
ASSEGNA
un termine di novanta giorni, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Decreto Legislativo n. 74/92, decorrente dalla
data di notifica del presente provvedimento, affinché l’operatore pubblicitario provveda a modificare la predetta
confezione dei pasticcini “Sapori”, eliminando l’elemento di ingannevolezza rappresentato dall’aggettivo
“artigiana”.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
71
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
72
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6048 ( PI1820 )
TERGICRISTALLI BOSCH
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996 n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta in data 19 dicembre 1997, un consumatore ha segnalato come ingannevole, ai sensi
del Decreto Legislativo n. 74/92, il messaggio pubblicitario diffuso dalla Robert Bosch Spa Componenti per Veicoli
(di seguito BOSCH), consistente nella confezione di spazzole per tergicristalli BOSCH Twin 400.
Nella denuncia si lamenta che tale confezione indica, contrariamente a quanto si scopre solo
successivamente all'acquisto, che le spazzole ivi contenute sono adatte al modello di autovettura del denunciante una Alfa Romeo Spider del 1981 - e che gli adattatori corretti sono inclusi nella confezione medesima.
2. Messaggio
Il messaggio è costituito dalla confezione di spazzole per tergicristalli BOSCH Twin 400, la quale riporta,
sul lato sinistro, un elenco di modelli di autoveicoli ai quali possono applicarsi le spazzole tergicristallo, sovrastato
dalla scritta 400. L’elenco riporta, tra gli altri, il modello Alfa Romeo Spider (77-85). Sulla parte posteriore della
confezione è riportata una dicitura in otto lingue. La versione italiana indica: “l’adattatore su misura e le
dettagliate istruzioni di montaggio permettono ad ogni automobilista di effettuare immediatamente la sostituzione
delle spazzole”.
3. Comunicazione alle parti
In data 16 gennaio 1998 è stato comunicato al denunciante e alla BOSCH, in qualità di operatore
pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza del messaggio denunciato sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del citato
Decreto Legislativo, con riferimento alle caratteristiche e all’idoneità allo scopo del prodotto pubblicizzato.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire specifici elementi di
valutazione in merito alle affermazioni contenute nel messaggio denunciato, è stata richiesto alla BOSCH, ai sensi
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
73
dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni circa le caratteristiche delle spazzole
tergicristallo e degli adattatori ricompresi nella confezione oggetto di denuncia.
In data 3 marzo 1998 la BOSCH ha inviato una memoria difensiva nella quale si precisa quanto segue:
BOSCH è uno dei maggiori produttori di spazzole tergicristallo, che fornisce alla maggior parte delle
principali case automobilistiche per il primo equipaggiamento delle autovetture. Nel 1994 sono state immesse nel
mercato le spazzole Twin 400 applicabili a numerosi modelli di autovetture, sia che dispongano di un primo
equipaggiamento BOSCH ovvero che siano munite di bracci di altri produttori di tergicristalli;
decorsi dieci anni dalla cessazione della produzione delle Alfa Romeo Spider, BOSCH non ha più inserito
nelle confezioni Twin 400 un accessorio “dalla diffusione limitatissima, il cui costo, per converso, avrebbe gravato
inutilmente sulla totalità degli acquirenti finali, tenuto altresì conto che lo stesso non è indispensabile per la
fruizione del prodotto, perché già compreso nella dotazione originaria della vettura e, in caso di necessità, fornibile
a richiesta”;
dal messaggio si desume che la spazzola Twin 400 è idonea ad essere applicata anche sul parabrezza di
un’Alfa Romeo Spider prodotta tra gli anni 1977 e 1985. Conseguentemente, le caratteristiche del prodotto
pubblicizzato corrispondono alla realtà. Quanto alla dicitura riportata sul lato posteriore della confezione
(“l’adattatore su misura e le dettagliate istruzioni di montaggio permettono ad ogni automobilista di effettuare
immediatamente la sostituzione delle spazzole”), la spazzola in oggetto va considerata “come kit di applicazione
universale, ovvero adattabile a sistemi non originali BOSCH”: in tal senso, il messaggio evidenzia l’adattabilità del
sistema, idoneo a sostituire anche le spazzole usurate di altra marca e, pertanto, anche sotto tale profilo, il contenuto
del messaggio risulta veritiero;
inoltre, la spazzola in oggetto, essendo conforme alle misure del parabrezza dell’Alfa Romeo Spider ‘77-’85,
è idonea allo scopo. La mancata inclusione nella confezione dell’adattatore a innesto di mm 9x2,5 avrebbe reso
incompleto - e dunque inidoneo allo scopo - il kit “solo nel caso di un veicolo che portasse montati bracci e giunti
non originali BOSCH”, in quanto in tal caso il sistema non sarebbe stato in effetti adattabile per ogni automobilista.
Gli adattatori, in conclusione, devono considerarsi un elemento essenziale per l’adattabilità della spazzola ma non
per l’applicazione della stessa a vetture, come quella del denunciante, che già ne sono munite;
infine, gli adattatori in questione devono essere appositamente ordinati in quanto fuori produzione,
applicandosi soltanto ai citati modelli Alfa Romeo Spider ‘77-’85 e Sprint ‘77-’82.
5. Valutazioni conclusive
Il messaggio in esame, in ragione del riferimento al modello “Alfa Romeo Spider 77/85” e dell'espressione
“l’adattatore su misura e le dettagliate istruzioni di montaggio permettono ad ogni automobilista di effettuare
immediatamente la sostituzione delle spazzole”, lascia intendere in termini inequivocabili che la confezione in
oggetto contenga spazzole applicabili alle Alfa Romeo Spider prodotte tra il 1997 e il 1985, nonché l’adattatore
adeguato a tale modello di autovettura, qualora anch’esso debba essere sostituito.
Per come è strutturato il messaggio, il consumatore è indotto a credere che l’utilizzo del prodotto sia
possibile con il semplice acquisto della confezione. All’atto dell’acquisto l’utente non è in condizione di sapere che
all’interno della confezione non è inserito l’adattatore che potrebbe essere necessario installare contestualmente alle
spazzole e che lo stesso deve essere acquistato separatamente e su ordinazione.
Nel caso di specie, il pregiudizio al comportamento economico per i consumatori consiste nella circostanza
che i consumatori possono essere indotti ad effettuare l'acquisto del prodotto in questione sul falso presupposto che
esso contenga anche gli adattatori per le spazzole della autovettura Alfa Romeo Spider.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario denunciato è idoneo ad indurre in errore i destinatari,
pregiudicandone il comportamento economico, con riferimento alle caratteristiche ed idoneità allo scopo del
prodotto pubblicizzato;
74
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
DELIBERA
che il messaggio descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso da BOSCH, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, lettera
b), e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
ASSEGNA
ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Decreto Legislativo n. 74/92, un termine di novanta giorni dalla notifica
del presente provvedimento per il necessario adeguamento del messaggio riportato sulla confezione del prodotto di
cui trattasi, attraverso l’eliminazione di riferimenti che possano lasciar intendere che siano ricompresi gli adattatori
per l’autovettura Alfa Romeo Spider 77-85.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
Provvedimento n. 6049 ( PI1821 )
75
TESSERA MILLIONAIRE
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta in data 9 settembre 1997, successivamente integrata in data 7 ottobre e 18 dicembre
1997, un consumatore ha segnalato come ingannevole ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92 il messaggio
costituito da un cartellone pubblicitario, ubicato davanti al supermercato CONAD in Aspra (PA), nel quale si
afferma che i titolari di MILLIONAIRE CHIP CARD potranno fruire di uno sconto del 2% in G.I.S. (Gettone
Informativo Statistico).
Il denunciante lamenta che, diversamente da quanto indicato nel messaggio, la percentuale di sconto fruibile
è di fatto inferiore al 2%.
2. Messaggio
Il messaggio pubblicitario è costituito da un cartellone pubblicitario situato davanti al supermercato
CONAD, nel quale, su sfondo bianco, si legge la seguente dicitura: “CONAD - Tel. 956647 Alimentari Frutta e
Verdura Macelleria Detersivi - 2% di sconto in G.I.S. Ai Titolari di Millionaire CHIP CARD”.
3. Comunicazione alle parti
In data 22 gennaio 1997, è stato comunicato al denunciante e alle società Millionaire Pubblicità Srl (ora
Internet Market Promotion Srl) con sede in Milano e CONAD di Lo Buglio & Gagliano Snc con sede in Aspra
(PA), in qualità di operatori pubblicitari, che l’eventuale ingannevolezza del messaggio sarebbe stata valutata ai
sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, con particolare riguardo alla veridicità di quanto asserito
nel messaggio in relazione allo sconto, alle caratteristiche e alle condizioni di fruibilità della promozione
pubblicizzata e alla rilevanza delle eventuali omissioni informative riscontrabili nel messaggio.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto agli operatori pubblicitari di
chiarire i termini dell’operazione promozionale cui il cartello si riferisce, il periodo di validità e le modalità di
fruizione dello sconto pubblicizzato.
76
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Inoltre, alla società Millionaire Pubblicità Srl sono state richieste documentazione e informazioni relative al
materiale di consultazione concernente l’iniziativa messo a disposizione dei clienti, ai canali di diffusione e ai costi
della Chip Card.
La società Internet Market Promotion Srl (già Millionaire Marketing Srl), con memoria pervenuta in data 9
marzo 1998, ha rilevato quanto segue:
- l’iniziativa promozionale, denominata Millionaire Market, è stata avviata nel 1996. L’obiettivo perseguito
è quello della raccolta statistica di dati riguardanti le abitudini di acquisto dei detentori della Millionaire Chip Card
(in seguito M.C.C.);
- la M.C.C. è una carta di accredito che consente ai detentori - che acconsentano alla utilizzazione dei dati
riguardanti le loro abitudini di acquisto registrate sulla medesima tessera - di accumulare dei crediti sugli acquisti
effettuati presso gli esercizi convenzionati. Attualmente essa è distribuita gratuitamente dai commercianti aderenti
all’iniziativa, mentre in passato era allegata alle pubblicazioni Millionaire Market. Per ogni acquisto, pertanto,
l’esercente registra sulla tessera le caratteristiche della merce venduta e accredita i crediti maturati sulla spesa
effettuata, denominati convenzionalmente G.I.S. (Gettone Informativo Statistico);
- il valore nominale di ogni punto G.I.S. è di lire 1.000, per cui, ad esempio, per un acquisto di lire 100.000
l’esercente accredita sulla M.C.C. 2 punti G.I.S., corrispondenti al 2% dell’importo pagato.
Dopo aver raggiunto un certo numero di G.I.S. (minimo 100) il detentore della M.C.C. può scegliere
alternativamente di ottenere gratuitamente prodotti a sua scelta tra quelli offerti dalla International Market
Promotion sui propri cataloghi (lire 15.000) ovvero convertire i punti G.I.S. in lire (minimo 100 G.I.S.). In
quest’ultimo caso il valore effettivo di cambio di ogni G.I.S. è di lire 400;
- le modalità di utilizzo della M.C.C. sono illustrate nel foglio allegato alla tessera e nelle pubblicazioni edite
dalla società;
- il messaggio contestato era volto a comunicare al pubblico che il Centro CONAD aveva aderito
all’iniziativa. Nessun comportamento pregiudizievole per il consumatore può discendere dal messaggio in quanto:
a) i titolari della M.C.C. sono già a conoscenza delle modalità di attribuzione dei punti e del loro effettivo valore; b)
coloro i quali non possiedano ancora la tessera, se attratti dal messaggio potrebbero essere solo indotti a richiedere
la tessera all’esercente e, in questo caso, avrebbero modo di visionare il materiale illustrativo, consegnato insieme
alla tessera, per conoscere i termini dell’iniziativa.
La società fa rilevare che nel caso di specie l’operatore pubblicitario ai sensi dell’art. 2, lettera c), del
Decreto Legislativo n. 74/92 deve essere considerato solo il titolare del Centro Conad che ha curato la stampa e la
diffusione del messaggio.
Con memoria pervenuta in data 24 febbraio 1998 la CONAD ha reso noto di aver sottoscritto nel mese di
marzo 1997 un modulo di adesione all’iniziativa proposta dalla società Millionaire Pubblicità Srl, impegnandosi a
corrispondere a quest’ultima la somma di lire 2.050.000 e a offrire uno sconto in gettoni statistici a tutti i clienti
titolari delle carte sconti-servizi distribuite da Millionarie.
Dalla documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento si evince, inoltre, quanto segue:
- la pubblicazione dei moduli pubblicitari formava oggetto di uno dei punti dell’accordo sottoscritto tra il
centro CONAD e la Millionaire Marketing Srl;
- il foglio illustrativo consegnato al cliente insieme alla tessera si limita a informare il cliente della
possibilità di utilizzo della M.C.C. presso gli esercizi convenzionati e del valore di conversione dei punti G.I.S.,
rinviando per tutte le altre condizioni relative al funzionamento e all’utilizzo della M.C.C. alle indicazioni riportate
sulle riviste Pagine Shopping Edicola. Nessuna informazione è invece contenuta circa il valore nominale dei G.I.S.
I prodotti illustrati nel catalogo, acquistabili con i punti G.I.S. hanno costi, sempre indicati in G.I.S.,
variabili (ad. es. lampade da camera 80 G.I.S.; ferro da stiro 170 G.I.S.; friggitrice 360 G.I.S.; un set da
giardinaggio 20 G.I.S.; FIAT 500 18.600 G.I.S. ecc.).
5. Valutazioni conclusive
Destinatari del presente provvedimento sono la società CONAD di Lo Buglio & Gagliano Snc e la società
Millionaire Pubblicità Srl.
La circostanza che il centro CONAD abbia materialmente commissionato la stampa del cartellone non è
argomentazione sufficiente a escludere la responsabilità della Millionaire Pubblicità Srl nella diffusione dello stesso.
La pubblicazione del materiale pubblicitario, infatti, non rappresenta il frutto di un autonoma iniziativa del gestore,
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
77
ma è stata espressamente prevista e concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del modulo di adesione,
come risulta dallo stesso.
Non è pertanto possibile ritenere la società Millionaire Pubblicità Srl estranea all’elaborazione e alla
diffusione del messaggio solo in quanto non ne ha commissionato direttamente la stampa.
E’ evidente infatti che l’elaborazione del messaggio e la diffusione dello stesso è avvenuta anche
nell’interesse della società Millionaire Pubblicità Srl, di cui peraltro compare il logo nel messaggio stesso, in
attuazione di un’iniziativa promozionale dalla stessa ideata e a seguito di precisi accordi contrattuali intervenuti con
il centro CONAD.
La definizione di cui all’art. 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 74/92 non può essere intesa in senso
restrittivo individuando nella figura del committente solo colui che ordina materialmente la redazione di un
messaggio (nel caso di specie la CONAD). Una lettura siffatta della norma si porrebbe in contrasto con la finalità
della medesima previsione normativa, che è quella di individuare i responsabili della diffusione del messaggio
ovvero i soggetti nel cui interesse la pubblicità viene portata a conoscenza del pubblico, al fine di poter
correttamente ed efficacemente indirizzare l’azione di accertamento e l’eventuale inibitoria decisa a conclusione
della stessa.
Nel merito, si ritiene che la formulazione attuale del messaggio induce a ritenere che presso il punto vendita
CONAD sia fruibile, all’atto di acquisto, una riduzione del 2% sul prezzo di vendita dei prodotti. Il riferimento ai
G.I.S. riportato nel messaggio è privo di significatività per il consumatore che non è a conoscenza dell’operazione,
né può suggerire alcuna diversa decodifica del messaggio.
In realtà il complesso meccanismo promozionale non prevede alcuno sconto immediato sulla merce
acquistata, ma solo la possibilità per il cliente di accreditare - a seguito dell’adesione all’iniziativa - sulla propria
tessera un certo numero di gettoni statistici (G.I.S. del valore nominale di lire 1.000 cadauno) corrispondenti al 2%
dell’acquisto che si è effettuato. Una volta raccolti un certo numero di G.I.S. e, quindi, solo in un secondo momento,
egli avrà la possibilità o di convertire i G.I.S. accumulati in contanti (al valore di cambio di lire 400 per un minimo
di 100 G.I.S.), ovvero di acquistare con essi i prodotti pubblicizzati sul catalogo Pagine Shopping, che, peraltro,
deve acquistare a sue spese.
Il messaggio prospetta uno sconto che nell’immediato non viene praticato poiché, in realtà, consiste in un
accredito in percentuale di gettoni spendibili solo per l’acquisto dei prodotti pubblicizzati sul catalogo citato.
Inoltre, anche nell’ipotesi in cui il cliente decida di monetizzare l’accantonamento conseguito, il risparmio di cui
potrà beneficiare, considerato il valore di cambio dei G.I.S. (pari a lire 400) non corrisponderà comunque al 2% del
prezzo pagato per la merce acquistata, come pubblicizzato, bensì allo 0,8%.
Stante la difformità tra quanto pubblicizzato e gli effettivi termini dell’operazione si deve ritenere che il
messaggio sia idoneo a trarre in inganno i consumatori, sia in relazione alle caratteristiche dell’operazione
promozionale cui si riferisce, che con riguardo al prezzo a cui i prodotti commercializzati presso il centro CONAD
sono forniti. In tal modo i destinatari del messaggio pubblicitario sono indotti a effettuare acquisti presso tale punto
vendita, preferendolo ad altri, in quanto confidano nella possibilità, suggerita dal messaggio, di acquisire la tessera
e così beneficiare di un risparmio immediato sul prezzo dei prodotti, in realtà insussistente.
L’argomentazione della parte, secondo la quale il consumatore non può essere pregiudicato dal messaggio in
quanto ha la possibilità di venire a conoscenza dei reali termini dell’operazione al momento dell’acquisizione della
tessera, non può essere accolta. Infatti, come emerge dalle risultanze istruttorie, il materiale che accompagna la
tessera illustra solo parzialmente e in modo non esauriente i termini dell’operazione. Inoltre, è possibile che il
consumatore richieda la M.C.C. al momento stesso del pagamento, vale a dire dopo essersi determinato a effettuare
acquisti presso tale centro.
Il messaggio, pertanto, non solo è idoneo a pregiudicare le scelte economiche di coloro i quali, non essendo
titolari della M.C.C., siano attratti dallo sconto promesso, ma anche di coloro che, pur essendo in possesso di detta
tessera, non ne abbiano compreso le reali modalità di fruizione, come peraltro avvenuto nel caso del denunciante.
Per questi ultimi infatti, il messaggio, così come formulato, può costituire una conferma alle eventuali distorte
aspettative di risparmio circa l’entità dello sconto.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo, con riferimento alle caratteristiche
dell’operazione cui si riferisce e con riguardo al prezzo dei prodotti posti in vendita presso lo stesso Centro Conad,
a indurre in errore i consumatori, con conseguente pregiudizio del comportamento economico degli stessi e
possibile lesione dei concorrenti;
78
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
DELIBERA
che il messaggio descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalle società CONAD di Lo Buglio
& Gagliano Snc e Millionaire Pubblicità Srl (ora Internet Market Promotion Srl), costituisce, per le ragioni e nei
limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3, lettere
a) e b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
Provvedimento n. 6053 ( PI2012 )
79
FIVE GROUP
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denuncia
Con denuncia pervenuta in data 31 marzo 1998, la Polizia Municipale (Commerciale) del Comune di
Modena ha segnalato come ingannevole, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, il messaggio pubblicitario diffuso
telefonicamente dalla società Five Group Srl nella zona del modenese nei mesi di ottobre e novembre 1997, con il
quale l’indicata società invitava i consumatori a ritirare un buono per un soggiorno gratuito all’estero.
Nella denuncia si lamenta l’ingannevolezza del messaggio (sotto il profilo dell’impossibilità di riconoscere i
beni realmente pubblicizzati con la comunicazione telefonica) come una forma di pubblicità finalizzata alla vendita
di multiproprietà commercializzate dalla società Five Group Srl.
2. Messaggio
Il messaggio è contenuto in comunicazioni telefoniche con le quali la società Five Group Srl, nei mesi di
ottobre e novembre 1997, ha contattato vari consumatori nella zona di Modena offrendo loro la possibilità di
ricevere un buono omaggio per un soggiorno all’estero, incluso il viaggio aereo, da ritirare presso l’hotel Raffaello
di Modena. Nell’ambito delle suddette comunicazioni telefoniche veniva specificato che il ritiro del buono non era
legato all’acquisto di alcun tipo di prodotto.
3. Comunicazione alle parti
In data 7 aprile 1998, è stato comunicato al denunciante e alla società Five Group Srl, in qualità di operatore
pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza del messaggio oggetto di denuncia sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4, comma 1,
del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche dei beni e servizi realmente pubblicizzati, alla
possibile confusione circa l'identità dell'operatore pubblicitario, alla effettiva gratuità dell'assegnazione prospettata,
all'assenza di riferimenti all'attività svolta dall'operatore pubblicitario e ai beni e/o servizi di cui si intendeva
promuovere la vendita, nonché, infine, alla riconoscibilità del messaggio come pubblicità diretta alla vendita di
appartamenti in multiproprietà.
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4. Risultanze istruttorie
In data 8 maggio 1998, la società Five Group Srl ha presentato una memoria nella quale, in via preliminare,
sostiene l’illegittimità del procedimento, in quanto avviato sulla base della testimonianza di alcuni consumatori
relativa al contenuto, mai verificato, della telefonata con la quale i destinatari venivano contattati. Ad avviso della
stessa società, nella denuncia non risulterebbero indicati tutti i profili di ingannevolezza contestati alla resistente
con l’avvio del procedimento in esame.
Nel merito, si segnala che la finalità del messaggio era di presentare un nuovo modo di fare vacanza e nuovi
villaggi turistici, nonché di assegnare un buono omaggio per un volo e un soggiorno a Tenerife. L’operazione si
inserirebbe in una più ampia attività di promozione del marchio e della denominazione della Five Group Srl.
Peraltro, il destinatario della telefonata veniva messo in condizioni, una volta ritirato il buono omaggio, di scegliere
se assistere o no alla presentazione promozionale dell’attività della società. La telefonata, quindi, non potrebbe
ritenersi di per sé messaggio pubblicitario, in quanto parte di una più ampia campagna di informazione
promozionale. A ciò si aggiunga che la Five Group Srl ha sempre informato i destinatari delle telefonate della
circostanza che si trattava di una operazione promozionale volta alla presentazione di un nuovo modo di fare
vacanza e che i consumatori potevano ritirare il buono offerto in omaggio anche senza assistere alle manifestazioni
pubblicitarie.
Infine, con riguardo alla riconoscibilità della telefonata come pubblicità, la società afferma che la finalità
pubblicitaria della comunicazione risultava individuabile, tenuto conto del fatto che i consumatori venivano
informati della circostanza che la società Five Group Srl stava agendo nell’ambito della promozione dei propri
prodotti, consistenti in multiproprietà immobiliari.
5. Valutazioni conclusive
In via preliminare, si evidenzia che l’obiezione sollevata dalla società Five Group Srl, relativa alla presunta
irregolarità del procedimento derivante dalla circostanza che non sarebbe possibile qualificare il contenuto della
telefonata come messaggio pubblicitario, non è fondata.
Infatti, l’art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/92 nel definire la pubblicità espressamente statuisce che “per
pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio, che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività
commerciale industriale [...] allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi.”
In base alla suddetta disposizione legislativa, la telefonata, in quanto indirizzata al pubblico con la finalità di
proporre la vendita di multiproprietà, rientra nell’ambito delle forme di comunicazione definite dal Legislatore
come pubblicità.
Con riguardo al secondo profilo, relativo alla non diretta conoscenza da parte dell’Autorità del contenuto del
messaggio, si segnala che, nel caso di specie, la dichiarazione di più soggetti sul contenuto della telefonata,
verbalizzato dalla Polizia Municipale di Modena, è sufficiente a individuare con certezza il contenuto del messaggio
segnalato.
Con riferimento, infine, all’obiezione relativa alla circostanza che nella denuncia non sono stati individuati
tutti i profili di ingannevolezza contestati con il provvedimento di avvio del procedimento, si osserva che la finalità
del Decreto Legislativo n. 74/92 non è la tutela di posizioni di carattere individuale, bensì la protezione di un
interesse di carattere generale, proprio della collettività, alla eliminazione dal mercato della comunicazione
ingannevole. Ciò implica che l’Autorità è competente a valutare l’eventuale ingannevolezza dei messaggi segnalati
attraverso un esame complessivo del loro contenuto.
Dalle risultanze istruttorie emerge che l’attività svolta dalla società Five Group Srl nel corso degli incontri a
cui sono stati invitati i destinatari delle telefonate consiste nel formulare proposte di vendita di appartamenti in
multiproprietà situati in località estere.
Infatti, come risulta dalla documentazione acquisita e, in particolare, dal verbale redatto dalla Polizia
Municipale di Modena, nel corso delle telefonate si omette di avvertire i consumatori in merito alla reale finalità del
messaggio e si offre loro esclusivamente la possibilità di ricevere un buono omaggio, da ritirare presso l’hotel
Raffaello di Modena, per un soggiorno all’estero, incluso il viaggio aereo.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
81
Al riguardo non può essere accolto quanto sostenuto dalla parte con riferimento al fatto che i destinatari dei
messaggi non hanno subito alcun inganno, essendo messi in condizione, una volta recatisi a ritirare il buono
omaggio, di scegliere se assistere o no alla presentazione dell’attività della Five Group Srl.
Infatti, come più volte affermato nella giurisprudenza dell'Autorità, le gravi omissioni o ambiguità dei
messaggi non possono considerarsi sanate da un successivo e non verificabile intervento dell'operatore pubblicitario.
Nel corso dell’istruttoria è risultato, inoltre, che l’omaggio offerto non è in realtà gratuito, in quanto il buono
ha un prezzo di lire 680.000 a persona, che deve essere versato obbligatoriamente prima della partenza.
Nel messaggio pubblicitario, infine, risulta assente qualsiasi indicazione che consenta di qualificare
l'operatore pubblicitario ossia di comprendere che si tratta di un soggetto la cui attività consiste nella vendita di
appartamenti in multiproprietà.
Ciò premesso, data l’assenza di qualsiasi avvertenza della circostanza che la telefonata è finalizzata a
promuovere la vendita di appartamenti in multiproprietà in località estere e che il buono offerto in omaggio in
realtà ha un prezzo pari a lire 680.000, deve ritenersi che il messaggio è ingannevole ai sensi dell’art. 3, lettere a)
b) e c), del Decreto Legislativo n. 74/92, in relazione alle caratteristiche e al prezzo del servizio offerto, nonché alla
qualifica dell’operatore pubblicitario.
La considerazione, poi, che la telefonata in esame costituisce un messaggio pubblicitario finalizzato a
promuovere prodotti della società Five Group Srl attraverso l’offerta di un buono omaggio per un soggiorno
all’estero, comprensivo di volo aereo, comporta, altresì, una violazione dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo
n. 74/92, in quanto tale offerta risulta priva dei requisiti di riconoscibilità richiesti dal medesimo articolo.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame, diffuso dalla società Five Group Srl, è idoneo a indurre in
errore i destinatari con riguardo alle finalità dello stesso, alle caratteristiche e al prezzo del servizio offerto, nonché
alla qualifica dell’operatore pubblicitario, con conseguente pregiudizio del comportamento economico dei
destinatari;
RITENUTO, inoltre, che la particolare insidiosità del messaggio pubblicitario in argomento, dovuta alle
aspettative suscitate nei consumatori e alla capillare diffusione dello stesso, renda necessaria la pubblicazione di una
comunicazione rettificativa del presente provvedimento, così da evitare che tale pubblicità continui a produrre
effetti;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Five
Group Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 1, 2, lettera b), 3, lettere a), b) e c), e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta
l’ulteriore diffusione.
DISPONE
a) che la Five Group Srl pubblichi - a sua cura e spese - una comunicazione rettificativa - ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92 - secondo le seguenti modalità:
1) il testo della comunicazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) la comunicazione rettificativa dovrà essere pubblicata per una volta, entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione del presente provvedimento, in una delle prime sei pagine del quotidiano la Nuova Gazzetta di
Modena, in uno spazio corrispondente a 36 moduli (mm. 185x213);
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della comunicazione rettificativa
allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al
punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della
pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della comunicazione rettificativa, così come sulle
restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della
comunicazione rettificativa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la
pubblicazione stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia originale
del giornale contenente la comunicazione rettificativa pubblicata.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
Allegato al provvedimento n. 6053 ( PI2012 )
FIVE GROUP
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
******
La FIVE GROUP di Padova
ha diffuso un messaggio telefonico ritenuto dall’Autorità
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE,
nel quale veniva offerto in omaggio un buono valido per un soggiorno più volo aereo a Tenerife.
IN REALTÀ
il buono omaggio non era gratuito: per
ottenerlo era necessario versare Lire 680.000.
L’obiettivo della Five Group era di far assistere ad
una manifestazione pubbli-citaria presso l’hotel
Raffaello, in cui venivano presentati appartamenti
da acquistare in multiproprietà all’estero, in
particolare a Santo Domingo ed in Costa del Sol.
Il messaggio è stato diffuso nei mesi di ottobre e novembre 1997 nella zona del modenese.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione del presente comunicato rettificativo.
(Provvedimento adottato nell'Adunanza del 28 maggio 1998, ai sensi del d. lgs. 74/92)
IL MESSAGGIO INVITAVA
i destinatari a recarsi presso l’hotel Raffaello di
Modena per il ritiro di un buono omaggio valido
per un soggiorno più volo aereo a Tenerife.
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6054 ( PI2065 )
CICLOMOTORI BENELLI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la denuncia, pervenuta in data 12 maggio 1998, con la quale un’associazione di consumatori ha
segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso dalla società Benelli Spa sul quotidiano
“La Repubblica” del giorno 8 maggio 1998 per promuovere la vendita di ciclomotori, in quanto ritenuto idoneo a
minacciare la sicurezza degli adolescenti;
VISTE le denunce, pervenute in data 18 e 20 maggio 1998, con le quali il Corpo di Polizia Municipale del
Comune di Rimini ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario apparso sul quotidiano “La
Stampa” del giorno 9 maggio 1998, nonché dei filmati pubblicitari diffusi sull’emittente televisiva MTV nel corso
del mese di maggio 1998, aventi ad oggetto i ciclomotori venduti dalla società Benelli Spa, in quanto suscettibili di
minacciare gravemente la sicurezza e l’integrità fisica degli adolescenti;
CONSIDERATO che, contestualmente alle denunce su indicate, è stata presentata istanza di sospensione
provvisoria dei messaggi pubblicitari, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTE le comunicazioni del 14 e 20 maggio 1998, con le quali, tra l’altro, le parti sono state invitate a
presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni medesime;
VISTA la memoria presentata dall’operatore pubblicitario, società Benelli Spa, pervenuta in data 22 maggio
1998 e la documentazione integrativa depositata in data 26 maggio 1998;
RITENUTO sussistente il requisito della gravità di cui all’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 627/96, in quanto:
i messaggi oggetto di denuncia sono suscettibili di raggiungere un pubblico di adolescenti ed il target del
prodotto è costituito principalmente da giovani e giovanissimi;
nei messaggi viene presentato in termini positivi un utilizzo improprio del ciclomotore per compiere
esibizioni e acrobazie fra amici in età adolescenziale, attivando un possibile processo di identificazione dei più
giovani che vedono legittimate e incentivate le “prodezze” sul mezzo;
RITENUTO, tuttavia, che siano venute meno le ragioni di urgenza di cui all’art. 12, comma 2, del D.P.R. n.
627/96, in quanto:
l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, con decisione assunta in data 22 maggio 1998, ha ordinato la
cessazione dei messaggi facenti parte della campagna pubblicitaria relativa ai ciclomotori Benelli;
la società Benelli ha prodotto documentazione attestante l’interruzione della programmazione dei messaggi
pubblicitari oggetto del procedimento;
RITENUTO, pertanto, che, allo stato, non sussista il presupposto dell’urgenza di cui all’art. 12 del D.P.R.
n. 627/96;
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
85
DELIBERA
di rigettare la richiesta di sospensione provvisoria dei suindicati messaggi pubblicitari, avanzata dai
denuncianti ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 627/96.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11 del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6055 ( PI2065 )
CICLOMOTORI BENELLI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in particolare l’art.8;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627, in particolare l’art.14;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la denuncia, pervenuta in data 12 maggio 1998, con la quale un’associazione di consumatori ha
segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso dalla società Benelli Spa sul quotidiano
“La Repubblica” del giorno 8 maggio 1998 per promuovere la vendita di ciclomotori, in quanto ritenuto idoneo a
minacciare la sicurezza degli adolescenti;
VISTE le denunce, pervenute in data 18 e 20 maggio 1998, con le quali il Corpo di Polizia Municipale del
Comune di Rimini ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario apparso sul quotidiano “La
Stampa” del giorno 9 maggio 1998, nonché dei filmati pubblicitari diffusi sull’emittente televisiva MTV nel corso
del mese di maggio 1998, aventi ad oggetto i ciclomotori venduti dalla società Benelli Spa, in quanto suscettibili di
minacciare gravemente la sicurezza e l’integrità fisica degli adolescenti;
VISTA la memoria presentata dall’operatore pubblicitario, società Benelli Spa, pervenuta in data 22 maggio
1998 e la documentazione integrativa depositata in data 26 maggio 1998;
CONSIDERATO che, con la memoria pervenuta in data 22 maggio 1998, la società Benelli Spa ha
presentato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, richiesta di sospensione
del procedimento avviato dall’Autorità in attesa della pronuncia dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria;
VISTA la comunicazione del 25 maggio 1998, con la quale le parti sono state invitate, ai sensi dell’art. 14,
comma 2, del D.P.R. n. 627/96, a presentare le proprie osservazioni in merito all’istanza citata, al fine di consentire
all’Autorità la valutazione della stessa;
CONSIDERATO che, in data 26 maggio 1998, la società Benelli Spa ha depositato documentazione
attestante la pronuncia dell’organismo di autodisciplina, adottata in data 22 maggio 1998;
RITENUTO, pertanto, che, allo stato, non ricorre il presupposto di fatto per l’accoglimento della citata
richiesta di sospensione del procedimento;
DELIBERA
di rigettare la richiesta di sospensione del procedimento avviato dall’Autorità, presentata dalla società
Benelli Spa ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
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Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11 del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
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Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Bollettino n. 22 del 15 giugno 1998
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Bollettino Settimanale
Anno VIII - N. 22 - 1998
Coordinamento redazionale
Mauro La Noce
Redazione
Lucio D'Erme, Antonino D'Ambrosio, Laura Polese,
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