Elementi di legislazione sanitaria

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Azienda USL di Rieti
Corso di alta formazione
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE
SANITARIA
Docente: Dr.ssa Maria Rotili
OBIETTIVI
• Fornire elementi giuridici sul Servizio
Sanitario Nazionale
• Illustrare
l’organizzazione
funzionamento dinamico del
Sanitario Nazionale
ed
il
Servizio
2
ORDINAMENT O GIURIDICO
• L’ordinamento giuridico è costituito dal
complesso delle norme e delle istituzioni
che disciplinano l’ordinato svolgimento
della vita sociale e delle relazioni
interpersonal i.
3
NORMA GIURIDICA
• Le norme giuridiche sono le singole regole
precostituite da un corpo sociale per
disciplinare in astratto la condotta dei
consociati.
4
CARATTERI
DELLE NORME GIURIDICHE
•
•
•
•
•
Generalità;
Astrattezza;
Novità;
Coercibilità;
Positività.
5
CAPACITA’ DI AGIRE E CAPACITA’ GIURIDICA
• La capacità di agire è la idoneità del
soggetto
a
porre
in
essere
autonomamente manifestazioni di volontà
preordinate ad acquistare, disporre ed
esercitare diritti ed assumere obblighi. Si
acquista a 18 anni;
• La capacità giuridica è l’attitudine del
soggetto ad essere titolare di diritti e
doveri e si acquista con la nascita.
6
FONTI DEL DIRITTO
• Fonti di produzione
atti o fatti che producono i l diritto
• Fonti di cognizione
documenti o fatti attraverso i quali è data
notizia delle fonti di produzione del diritto
7
FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO
• Per fonti di produzione si intende ogni fatto o atto
abilitato dall’ordinamento giuridico a innovare il
diritto oggettivo.
Ø fonti atto: atti normativi posti in essere da organi o
enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti;
Ø fonti fatto: quei fatti sociali o naturali idonei a
produrre diritto (es. consuetudine, rinvio a fonti di
altri ordinamenti);
8
FONTI DELL ’ORDINAMENTO ITALIANO
L’ordinamento repubblicano accoglie una pluralità di fonti
del diritto, che possiamo classificare come segue:
1. La Costituzione e le leggi costituzionali;
2. Le fonti comunitarie ;
3. Le fonti dell’ordinamento statale;
4. Le fonti regionali;
5. Le fonti locali;
6. Le fonti esterne all’ordinamento ;
7. La consuetudine .
9
LA COSTITUZIONE
• La Costituzione è la legge fondamentale di uno Stato,
delinea le sue caratteristiche essenziali, descrive i valori
e i principi che ne sono alla base, stabilisce
l’organizzazione politica su cui si regge.
• La Costituzione italiana è scritta, votata, rigida in senso
forte e lunga.
• Le leggi di revisione costituzionale sono quelle leggi che
incidono sul testo costituzionale modificando sostituendo
e abrogando le disposizioni in esso contenute.
Le altre leggi costituzionali sono quelle che
espressamente sono definite tali.
• Si tratta di fonti che si pongono al vertice della piramide
delle fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento .
10
FONTI COMUNITARIE
• Le fonti comunitarie sono i trattati istitutivi,
i regolamenti, le direttive e le decisioni.
• Si tratta di atti che una volta immessi nel
nostro
ordinamento,
occupano
una
posizione di preminenza rispetto alla
legislazione ordinaria statale.
11
FONTI ORDINAMENT O STATALE
• Vi rientrano le leggi ordinarie e gli atti
aventi forza di legge (decreti legge e
decreti
legislativi),
il
referendum
abrogativo, ed i regolamenti interni degli
organi costituzionali; ad un gradino
inferiore si pongono i regolamenti
dell’esecutivo.
12
FONTI REGIONALI, PROVINCIALI E
COMUNALI e FONT I ESTERNE
• Le fonti regionali sono lo statuto regionale, la
legge regionale ed il regolamento regionale.
• Le fonti locali sono gli statuti comunali e
provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi
enti.
• Le fonti esterne sono quelle che vengono
recepite nell’ordinamento italiano in virtù
dell’appartenenza del nostro Paese alla
comunità internazionale.
13
LE ANTINOMIE
TECNICHE DI RISOLUZIONE
Antinomie: contrasto tra norme
•
•
•
•
Criteri di risoluzione delle antinomie:
Cronologico
Gerarchico
Competenza
Specialità
14
IL CRITERIO CRONOLOGICO
Lex posteri or derogat legi priori
In caso di contrasto tra due fonti aventi la stessa
forza si deve preferire quella più recente a
quella più antica
Abrogazione: eliminazione di una norma
giuridica in conseguen za di un nuovo esercizio
del potere che precedentemente aveva prodotto
quella regola
15
…..segue
• Principio della irret roattività della legge
“la legge non dispone che per l’avvenire, essa
non ha effetto retroattivo” (art. 11 Disp. prel. Cod. civ.)
Eccezioni al principio:
- Il legislatore può derogare il principio purchè vi siano
ragioni che giustifichino tale deroga (v. sentenze Corte
Costituzionale)
16
IL CRITERIO GERARCHICO
Lex superior derogat legi inferiori
In caso di contrasto tra due norme si deve
preferire quella che nella gerarchia delle fonti
occupa il posto più elevato
17
IL CRITERIO DI COMPET ENZA
Le fonti si confrontano in termini di
reciproca esclusione su un determinato
campo materiale
18
IL CRITERIO DI SPECIALIT A’
Lex specialis derogat generali
Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
in caso di contrasto tra due norme si deve
preferire la norma speciale, anche se questa è
successiva
19
RISERVA DI LEGGE
• Riserva di legge ordinaria:
- Riserva assol uta
- Riserva relativa
- Riserva rinforzata o aggravata
20
ORDINAMENT O DELLO ST ATO
•
•
•
L'Italia è una repubblica parlamentare. La forma repubblicana dello
Stato fu decisa con il referendum del 2 giugno 1946, con il quale il
popolo italiano abolì la monarchia a favore della repubblica.
La Costituzione della Repubblica è la legge fondamentale e
fondante della Repubblica Italiana. Essa contiene i principi
fondamentali della Repubblica, i diritti e i doveri dei cittadini e
prescrive l'ordinamento della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica è la massima carica dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale. Viene eletto ogni sette anni dal
Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentati regionali.
Non ha un ruolo di indirizzo politico, ma la Costituzione gli affida
comunque funzioni di natura legislativa, esecutiva e giudiziaria. Nei
periodi di stabilità politica il suo ruolo si riduce nei fatti a funzioni
rappresentative e di monitoraggio. I poteri assegnategli dalla
Costituzione, però, fanno sì che il ruolo del Presidente della
Repubblica acquisisca d'importanza nei casi di instabilità politica o
deriva istituzionale dello Stato.
21
POTERE LEGISLATIVO
•
Il potere legislativo statale è affidato ad un Parlamento bicamerale
costituito dalla Camera dei Deputati (630 deputati) e dal Senato
della Repubblica (315 senatori eletti più i senatori a vita). Le
Camere sono elette a suffragio universale (attualmente la legge
elettorale prevede una ripartizione dei seggi tra i candidati delle
varie liste bloccate concorrenti in proporzione ai voti ottenuti, con un
premio che assicuri la governabilità alla coalizione di liste più
votata). In Italia vige il bicameralismo perfetto: le Camere hanno le
stesse funzioni e gli stessi poteri. Una legge deve essere approvata
nello stesso testo da entrambe le Camere. In caso di contrasto tra le
Camere la legge non viene approvata. Di conseguenza le leggi
elettorali delle due Camere sono abbastanza simili per evitare che
un loro diverso orientamento politico paralizzi il Parlamento. Tale
sistema è stato ideato affinché vi sia una maggiore ponderazione
della classe politica nell'approvare le leggi. Le Camere durano in
carica 5 anni, ma il Presidente della Repubblica può scioglierle
anticipatamente.
22
……segue
• In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la
potestà legislativa appartiene allo Stato e alle
Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza
è attribuita per materie.
• La competenza a legiferare può essere:
Øesclusiva dello Stato;
Øconcorrent e (statale e regionale);
Øresiduale delle Regioni (interpretata come
esclusiva) .
23
POTERE ESECUTIVO
•
Il potere esecutivo spetta al Governo, all'interno del quale, secondo
l'art. 92, c. 1 Cost. possono distinguersi diversi organi: il Presidente
del Consiglio dei Ministri, i Ministri e il Consiglio dei Ministri, che è
costituito dall'unione dei precedenti organi. I Ministri sono
responsabili singolarmente degli atti del loro dicastero e
collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del
Consiglio dirige la politica del Governo, ma all'interno del Consiglio
è primus inter pares con i suoi colleghi. Tuttavia le sue dimissioni
provocano le dimissioni dell'intero Governo. Il Presidente della
Repubblica, a seguito di consultazioni con i maggiori leader politici,
nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta dello stesso
Presidente del Consiglio, i Ministri. Successivamente alla sua
entrata in carica il Governo deve presentarsi in Parlamento ed
ottenere da entrambe le Camere un voto di fiducia. In qualunque
momento un voto di sfiducia di una Camera costringe il Governo alle
dimissioni. Poiché i Ministri non sono revocabili, talvolta per
costringerli alle dimissioni si procede in una delle due Camere ad un
voto di sfiducia individuale.
24
POTERE GIUDIZIARIO
• Il potere giudiziario (sia quello inquirente che quello
giudicante) è esercitato dalla Magistratura che
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere. I magistrati ordinari sono titolari della
funzione giurisdizionale che amministrano in nome del
popolo. Il Consiglio Superiore della Magistratura , eletto
per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per 2/3 da
tutti i magistrati e presieduto di diritto dal Presidente
della Repubblica, ha compiti di autogoverno della
Magistratura, svincolandolo totalmente dalle influenze
del Governo, in particolare del Ministero della Giustizia.
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AMMINIST RAZIONE
• L'amministra zione della cosa pubblica è suddivisa tra lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguate zza (art. 118
Cost.).
• Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle
materie indicate al comma 2, art. 117 della Costituzione;
allo stesso modo sono indicate le materie in cui la
competen za statale è limitata alla definizione dei principi
fondamentali ; spetta alle Regioni la competen za
legislativa generale.
• Eventuali conflitti di competen za tra Stato e Regioni
sono giudicati dalla Corte Costituzionale.
26
LE REGIONI
• Le regioni sono, insieme ai comuni, alle
province, alle città metropolitane e allo
stato centrale, uno dei cinque elementi
costitutivi della Repubblica Italiana.
• Ogni regione è un ente territoriale con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione della
Repubblica Italiana, come stabilito dall'art.
114, comma 2, della stessa carta
costituzionale.
27
LEGISLAZIONE SANITARIA -EVOLUZIONE
•
•
•
•
•
•
•
1948
1958
1978
1992
1993
1999
2001
Costituzione Repubblicana
Istituzione del Ministero della Sanità
Legge 833/1978
D.Lgs 502/1992
D.Lgs 517/1993
D.Lgs 229/1999
Legge costi tuzionale 3/2001
28
Costituzione Repubblicana - 1948
Art. 32:“La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto delle persone umane”.
Art. 38, c. 2: “i lavoratori hanno diritto che siano prewveduti
ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria ”.
29
1958 – ISTITUZIONE MINISTERO DELLA
SANITA’
• Livello centrale
Ministero della Sanità con
- Consiglio Superiore di Sanità (organo consultivo)
- Istituto Superiore di Sanità (organo tecnico)
• Livello periferico
- Ufficio del Medico Provinciale
- Ufficio del Veterinario Provinciale
- Uffici sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali
30
ALCUNI RIFERIMENTI STORICI
• In Italia, prima dell'istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale, il sistema era basato su
numerosi enti mutualistici (o casse mutue), il più
importante dei quali era l'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro le Malattie (INAM).
Ciascun ente era competente per una
determinata categoria di lavoratori che, con i
familiari a carico, erano obbligatoriamente iscritti
allo stesso e, in questo modo, fruivano
dell'assicura zione sanitaria per provvedere alle
cure mediche e ospedaliere, finanziata con i
contributi versati dagli stessi lavoratori e dai loro
datori di lavoro.
31
• Il diritto alla tutela della salute era
quindi correlato non all'essere cittadino
ma all'essere lavoratore (o suo
familiare) con conseguenti casi di
mancata copertura; vi erano, inoltre,
sperequa zioni tra gli stessi assistiti,
vista la disomogenei tà delle prestazioni
assicurate dalle varie casse mutue.
32
Il complesso delle leggi che regolamentavano i
Servizi Sanitari era diviso in:
• Leggi riguardanti la Sanità pubblica;
• Leggi riguardanti i Servizi Ospedalieri .
In sintesi ricordiamo:
• Il secondo testo unico delle leggi sanitarie;
• La legge 132/68 che ha istituito l’ente
ospedaliero, quale ente pubblico il cui compito
istituzionale era quello di provvedere al ricovero
ed alla cura degli infermi
33
Tale Legge disciplinava:
v l’Ente ospedaliero;
v la struttura e l’amministrazione degli enti ospedalieri;
v la programmazione ospedaliera;
v i requisiti e la classificazione degli ospedali;
v le disposizioni finanziarie per gli enti ospedalieri;
v le case di cura private.
E’ opportuno ricordare la successiva emanazione del DPR
128/69 che indica come devono essere organizzati gli ospedali,
dando un’impronta organizzativa che in molte strutture ospedaliere
ancora permane.
Gli ospedali devono assicurare:
-servizi igienico-organizzativi;
-servizi di diagnosi e cura;
-servizi amministrativi generali.
La suddetta normativa prevedeva, tra l’altro, l’Ufficio per la
programmazione dei servizi del personale sanitario, sanitarioausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari.
Le funzioni di detto Ufficio sono state assorbite dai Servizi
Infermieristici.
34
• Nel 1974 la legge n. 386 estinse i debiti
accumulati dagli enti mutualistici nei confronti
degli enti ospedalieri, sciolse i Consigli di
Amministrazione degli enti mutualistici,
disponendone
il commissariament o, e
trasferì i compiti in materia di assistenza
ospedaliera alle regioni.
• Nel 1978 la legge n. 833 soppresse il
sistema mutualistico e istituì il Servizio
Sanitario Nazionale, con decorrenza del 1
gennaio 1980.
35
1970 – ISTITUZIONE DELLE REGIONI
• Tra il 1972 e il 1977 alcune funzioni
amministrative di competen za dello Stato
sono trasferi te alle Regioni.
E’ la premessa per l’istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale
36
D.P.R. 616/77
• Sancisce il trasferimento delle funzioni
amministrative, in materia di servizi sociali,
assistenza sanitaria e altre materie
indicate nell’art. 117 della Costituzione
dallo Stato alle Regioni
37
LEGGE 23.12.1978, n.833
La legge n. 833/78 sancisce:
• Il definitivo superamento del sistema
assicurativo su base mutualistica;
• Lo scioglimento di tutti gli enti con finalità
assistenziali e loro confluenza verso
l’istituendo Servizio Sanitario Nazionale.
38
LEGGE n.833/78
definizione di Servizio Sanitario Nazionale
• “..il SSN è costituito dal complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle
attività destinati alla promozione, al
mantenimento ed al recupero della salute
fisica e psichica di tutta la popolazione
senza distinzione di condizioni individuali o
sociali e secondo modalità che assicurino
l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del
servizio…….”
39
……segue
• La completa definizione del Servizio
Sanitario Nazionale è stata data dall'ultima
riforma sanitaria, avvenuta con D.Lgs.
n.229/99 che definisce il Servizio Sanitario
Nazionale come il “complesso delle
funzioni e delle attività assistenziali dei
servizi sanitari regionali e delle altre
funzioni e attività svolte dagli enti ed
istituzioni di rilievo nazionale ".
40
PRINCIPI ISPIRATORI DELLA L.n.833/78
Art. 32 Cost.
Comma 1,2
- Tutela della salute come diritto individuale e
interesse collettivo
- Cure gratuite agli indigenti
- Previdenza malattie
OMS (WHO)
1948
Salute:
“uno stato di completo benessere mentale e
sociale e non esclusivamente assenza di
malattia”
Diritto
universalist ico
“tutti i cittadini sono uguali indipendentemente
dal loro status e dal tipo di lavoro che svolgono
41
L. n. 833/78 – PRINCIPI FONDAMENTALI
•
Il principio dell'universalità degli utenti:
l'assistenza sanitaria è garantita a tutti
coloro che risiedono o dimorano nel
territorio della Repubblica, siano essi
cittadini o stranieri ed apolidi;
•
Il principio dell'uguaglianza;
42
•
il principio della globalità degli interventi:
il Servizio Sanitario Nazionale assicura il
collegamento ed il coordinamento con le
attività e con gli interventi di tutti gli altri
organi, centri, istituzioni e servizi, che
svolgono attività comunque incidenti
sullo stato di salute degli individui e della
collettività.
43
L.n.833/78 – GLI ATTORI
Governo
Fissa i livelli delle prestazioni uniformi su tutto il
territorio e la programmazione economica della
spesa
Ministero
della Sanità
Regione
Funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle Regioni
Comuni
Funzioni amministrative in materia di assistenza
sanitaria non espressamente riservate allo Stato e alle
Regioni
USL
Funzioni di prevenzione, educazione, assistenza,
igiene e riabilitazione
Funzione legislativa in materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera nel rispetto dei principi stabiliti dallo
Stato. Esercita funzioni amministrative proprie e
delegate
44
…….segue
•
•
•
•
Cittadini
Operatori
Sindacati
Volontariato
45
L. n.833/78 – PROGRAMMAZI ONE SANITARIA
• Stato: programma zione
finanziamento
nazionale
e
• Regioni:
programma zione
regionale,
istituzione delle USL e attuazione del SSN
• Enti locali: funzioni di gestione a livello
locale
46
L. n.833/78 – DEFINIZIONE USL
• Complesso dei presidi, degli uffici, e dei
servizi dei singoli comuni o associati e
delle comunità montane, i quali, in un
ambito territoriale determinato assolvono
ai compiti del SSN.
47
L. n.833/78 – ARTICOLAZIONE USL
• Le Usl, sulla base dei principi delineati
dalla L. 833/78, sono articolate in distretti
sanitari di base, quali strutture tecnico
funzionali per l’erogazione dei servizi di
primo livello e di pronto intervento.
48
L. 833/1978 – ORGANI DELLA USL
• Assemblea Generale (costituita da uno o
più consigli comunali);
• Comitato di Gestione;
• Collegio dei Revisori.
49
CRISI DELLA LEGGE n.833/78
Questa
struttura
risultò
presto
inadeguata in quanto non consentiva di
individuare un responsabi le dei risultati
prodotti o non realizzati.
La legge 4/86 ha sancito la:
• soppressione dell’Assemblea Generale;
• riduzione dei membri del Comitato di
Gestione.
50
DELEGA PER IL RIORDINO DEL SSN
• Agli inizi degli anni ‘90 la gestione della
sanità si trasformò da assembleare in uni
personale.
• Successivamente, con legge 23.10.1992,
n.421, il Parlamento delego’ il governo a
dare una nuova organizzazione al sistema
sanitario nazionale.
51
DECRETO LEGISLAT IVO n.502/92.
• In attuazione della delega contenuta nella legge
421/92, il Governo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha
emanato il decreto legislativo 30.12.1992, n.502,
con il quale ha provveduto al riordino della
disciplina in materia sanitaria e, più in generale,
al riassetto istituzionale del Servizio Sanitario
Nazionale, resosi ormai inevitabile a fronte delle
innumerevoli disfunzioni e disservizi denunciati
nella sanità.
52
D.Lgs. n.502/92 – DEFINIZIONE DI
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
• Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è il
complesso delle funzioni e delle attività
assistenziali svolte dai servizi sanitari regionali,
dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo
Stato, volte a garantire la tutela della salute
come diritto fondamentale dell’individuo ed
interesse della collettività, nel rispetto della
dignità e della libertà della persona umana
(art.1) .
(La definizione SSN è stata introdotta dalla L. n. 833/78)
53
D.Lgs. N. 502/92 - CONTENUTI
PRINCIPALI
• definizione di livelli di assistenza uniformi
sul territorio nazionale, ovvero dello
standard minimo di prestazioni erogabili a
tutti i cittadini;
• attribuzione di maggiori responsabi lità
gestionali, programmatori e, organizzative e
finanziarie alle regioni;
54
• aziendalizzazione
delle
strutture
di
produzione ed erogazione dei servizi
sanitari intesa al riconoscimento di
autonomia
patrimoniale,
contabile,
gestionale, tecnica ed organizzativa;
55
• un nuovo modello di finanziamento sia a
livello di spesa complessiva, per cui gli
obiettivi programmati ci sono determinati in
funzione delle risorse disponibili, sia a
livello delle singole strutture finanziate
secondo la logica di mercato della
remunera zione a tariffa ovvero in base alle
prestazioni effettivamente erogate;
56
• la competitività, finalizzata a garantire il
costante miglioramento qualitativo delle
prestazioni offerte e la più ampia libertà di
scelta da parte del privato circa le strutture
eroganti;
57
• la partecipazione del cittadino, sia
singolarmente che in forma associativa
(sindacati, organizzazioni di volontariato):
- alla fase gestionale ed organizzativa del
Servizio
Sanitario
Nazionale
con
l’informazione
sull’organizzazione
dei
servizi ed eventuali proposte;
- alla fase consuntiva di verifica degli
obiettivi raggiunti.
58
D.Lgs. n. 502/92 – PIANO SANITARIO
NAZIONALE
• “Gli obiettivi fondamental i di prevenzione,
cura e riabilitazione devono essere
assicurati a livello di spesa, nel rispetto
degli obiettivi di programmazione socioeconomica nazionale”
Piano Sanitario Nazionale
59
PIANO SANIT ARIO NAZIONALE
•
•
•
•
•
•
P.S.N.: Strumento di pianificazione predisposto
dal
Governo,
sentite
le
Commissioni
parlamentari permanenti competenti.
il P.S.N. indica:
aree prioritarie di intervento
livelli uniformi di assistenza
progetti obiettivo
priorità nella ricerca sanit aria
indicatori per la verifica dei livelli di assist enza
finanziamenti per il piano
60
D.Lgs 502/92 e 517/93 – COMPETENZE
• Governo
Individua i LEA (livello minimo di prestazioni
sanitarie a carico del SSN garantite a tutti i
cittadini) nel PSN
• Regione
- Definisce le modalità organizzative e di
finanziamento delle USL e delle Aziende
Ospedaliere
- Vigila sulle USL e A.O. e valuta la qualità delle
prestazioni
61
….segue
• Comuni
Funzioni di coordinamento e vigilanza
mediante la Conferenza dei Sindaci
• USL
Erogano le prestazioni sanitarie secondo i
LEA stabiliti nel PSN e nel PSR
62
COMPETENZE REGIONALI
• Competono alle Regioni e alle Province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti
dalle leggi nazionali, le funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza
sanitaria
63
LA REGIONE DISCIPLINA :
l’articolazione del territorio regionale in unità
sanitarie locali, le quali assicurano attraverso
servizi direttamente gestiti l’assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l’assistenza
distrettuale
e
l’assistenza
ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente
decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e
alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
a)
64
b) i principi e criteri per l’adozione dell’atto
aziendale;
c) la definizione dei criteri per l’articolazione
delle unità sanitarie locali in distretti, da parte
dell’atto di cui all’articolo 3, comma 1-bis,
tenendo conto delle peculiarità delle zone
montane e a bassa densità di popolazione;
65
il finanziamento delle unità sanitarie
locali, sulla base di una quota capi taria
corretta in relazione alle caratteristiche
della popolazione residente;
d)
66
le modalità di vigilanza e di controllo,
da parte della Regione medesima, sulle
unità
sanitarie
locali,
nonché
di
valutazione dei risultati delle stesse,
prevedendo in quest’ultimo caso forme e
modalità
di
partecipazione
della
Conferenza
dei
Sindaci;
e)
67
D.Lgs. N. 502/92 – DEFINIZIONE USL
• La Usl è azienda dotata di personalità
giuridica
pubblica,
di
autonomia
organizzativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica, fermo restando il
diritto-dovere degli organi rappresentati vi
di esprimere il bisogno socio-sanitario
delle comunità locali.
68
RIFORMA ter
• L. 30.11.1998, n. 419: “Delega al Governo per la
razionalizzazione del S.S.N. e per l’adozione di
un t.u. in materia di organizzazione e
funzionamento del S.S.N.”
• D.Lgs. 19.6.1999, n. 229: “Norme per la
razionalizzazione del S.S.N. a norma dell’art. 1
della L. 419/98”.
69
D.Lgs. n.229/99
• In attuazione dei principi e dei criteri indicati
nella legge 419/98, il Governo ha emanato il
decreto legislativo 229/99 che, richiamando il
principio del decentramento amministrativo, ha
rafforzato il ruolo e l'autonomia delle regioni in
ambito sanitario; infatti, la nuova disciplina
definisce il Servizio Sanitario
“come il
complesso delle funzioni e delle attività dei
servizi sanitari regionali e degli enti e istituzioni
di rilievo nazionale ".
70
D.Lgs. 229/99 - ASPETTI SALIENTI
•
Valorizzazione delle Regioni che hanno, tra
l’altro, le seguenti competenze:
a. formulano proposte per il Piano Sanitario
Nazionale;
b. adottano il Piano Sanitario Regionale;
c. provvedono alla articolazione territoriale delle
Aziende
sanitarie
locali,
prevedendo
obbligatoriamente Distretti e Dipartimento di
Prevenzione;
d. stabiliscono le forme di finanziamento per le
Aziende sanitarie locali;
e. hanno una funzione di vigilanza e di controllo
sulle attività svolte e sui risultati raggiunti;
71
•
Graduale rafforzamento dei Comuni
nella fase di programma zione; gli stessi
hanno anche un ruolo nella attività di
controllo, esprimendo pareri sulla conferma
e revoca del Direttore Generale, sulla base
dei risultati raggiunti.
Rilasciano le autorizzazioni necessarie per
la realizzazione delle strutture sanitarie.
72
• Maggiore partecipazione dei cittadini, sia
nella fase di programma zione, sia nella
fase di controllo e valutazione dei servizi e
delle prestazioni attraverso la Conferenza
dei Sindaci.
73
• Aziendalizzazione del sistema sanitario; dal 1/7/1994 si
è attuato il sistema di aziendalizzazione che ha
permesso alle aziende sanitarie locali di avere, tra le
altre cose, le seguenti caratteristiche :
a. personalità giuridica pubblica;
b. autonomia imprenditoriale ;
c. l'organizzazione e il funzionamento sono regolati dall'atto
aziendale e cioè, da quel documento che permette alle
aziende sanitarie locali di avere una certa autonomia
organizzativa e funzionale;
d. vincolo di bilancio;
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• Accreditamento istituzionale; possono
erogare servizi e prestazioni per conto del
servizio sanitario nazionale solo le
strutture pubbliche o private che abbiano
ottenuto una attestazione di qualità da
parte delle regioni definita accreditamento;
75
• Individuazione delle tariffe
prestazioni
erogate
dalle
accreditate;
per le
strutture
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D.Lgs. n. 229/99 – DEFINIZIONE USL
• “In funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unità sanitarie locali si
costituiscono in aziende con personalità
giuridica
pubblica
e
autonomia
imprenditoriale; la loro organizzazione ed il
funzionamento sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei
principi e criteri previsti da disposizioni
regionali”.
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LA TUTELA DELLA SALUTE NEL
TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
•
•
•
L'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie
per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie
per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente,
mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle
Regioni su tutte le altre materie.
Prima di questa legge di riforma costituzionale (l. cost. n. 3/2001) le
Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri
esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie
tassativamente indicate nell’art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una
legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia
(c.d. competenza concorrente).
La legge 131-2003, (legge La Loggia), precisa che rimangono in
vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è
passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno
sull'argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è
passata dalle regioni allo stato, per cui rimarranno in vigore le leggi
regionali fino a diversa statuizione dello Stato.
78
…..segue
• La nuova formulazione dell’articolo 117
della Costituzione fa rientrare nella
competen za esclusiva dello Stato la
determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni relative ai diritti sociali e civili;
• Rientra negli ambiti della legislazione
concorrente la tutela della salute.
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Definizioni di Servizio Sanitario Nazionale
•
•
•
Legge n. 833/78:
“il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei
servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed
al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione
senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo
modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del
servizio…….”.
D.Lgs. n. 502/92:
“..complesso delle funzioni e delle attività assistenziali svolte dai
servizi sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e
dallo Stato, volte a garantire la tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto
della dignità e della libertà della persona umana”.
D.Lgs. n. 229/99:
“ ..complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi
sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte degli enti ed
istituzioni di rilievo nazionale”.
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Definizioni di Unità Sanitaria Locale
•
L. n. 833/78:
Complesso dei presidi, degli uffici, e dei servizi dei singoli comuni o
associati e delle comunità montane, i quali, in un ambito territoriale
determinato assolvono ai compiti del SSN.
•
D. Lgs. n. 502/92:
La Usl è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di
autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi
di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali.
D.Lgs. n. 229/99:
In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità
sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il
funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.
•
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