Azienda USL di Rieti Corso di alta formazione ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA Docente: Dr.ssa Maria Rotili OBIETTIVI • Fornire elementi giuridici sul Servizio Sanitario Nazionale • Illustrare l’organizzazione funzionamento dinamico del Sanitario Nazionale ed il Servizio 2 ORDINAMENT O GIURIDICO • L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e delle istituzioni che disciplinano l’ordinato svolgimento della vita sociale e delle relazioni interpersonal i. 3 NORMA GIURIDICA • Le norme giuridiche sono le singole regole precostituite da un corpo sociale per disciplinare in astratto la condotta dei consociati. 4 CARATTERI DELLE NORME GIURIDICHE • • • • • Generalità; Astrattezza; Novità; Coercibilità; Positività. 5 CAPACITA’ DI AGIRE E CAPACITA’ GIURIDICA • La capacità di agire è la idoneità del soggetto a porre in essere autonomamente manifestazioni di volontà preordinate ad acquistare, disporre ed esercitare diritti ed assumere obblighi. Si acquista a 18 anni; • La capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri e si acquista con la nascita. 6 FONTI DEL DIRITTO • Fonti di produzione atti o fatti che producono i l diritto • Fonti di cognizione documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto 7 FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO • Per fonti di produzione si intende ogni fatto o atto abilitato dall’ordinamento giuridico a innovare il diritto oggettivo. Ø fonti atto: atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti; Ø fonti fatto: quei fatti sociali o naturali idonei a produrre diritto (es. consuetudine, rinvio a fonti di altri ordinamenti); 8 FONTI DELL ’ORDINAMENTO ITALIANO L’ordinamento repubblicano accoglie una pluralità di fonti del diritto, che possiamo classificare come segue: 1. La Costituzione e le leggi costituzionali; 2. Le fonti comunitarie ; 3. Le fonti dell’ordinamento statale; 4. Le fonti regionali; 5. Le fonti locali; 6. Le fonti esterne all’ordinamento ; 7. La consuetudine . 9 LA COSTITUZIONE • La Costituzione è la legge fondamentale di uno Stato, delinea le sue caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, stabilisce l’organizzazione politica su cui si regge. • La Costituzione italiana è scritta, votata, rigida in senso forte e lunga. • Le leggi di revisione costituzionale sono quelle leggi che incidono sul testo costituzionale modificando sostituendo e abrogando le disposizioni in esso contenute. Le altre leggi costituzionali sono quelle che espressamente sono definite tali. • Si tratta di fonti che si pongono al vertice della piramide delle fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento . 10 FONTI COMUNITARIE • Le fonti comunitarie sono i trattati istitutivi, i regolamenti, le direttive e le decisioni. • Si tratta di atti che una volta immessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale. 11 FONTI ORDINAMENT O STATALE • Vi rientrano le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), il referendum abrogativo, ed i regolamenti interni degli organi costituzionali; ad un gradino inferiore si pongono i regolamenti dell’esecutivo. 12 FONTI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI e FONT I ESTERNE • Le fonti regionali sono lo statuto regionale, la legge regionale ed il regolamento regionale. • Le fonti locali sono gli statuti comunali e provinciali e i regolamenti approvati dagli stessi enti. • Le fonti esterne sono quelle che vengono recepite nell’ordinamento italiano in virtù dell’appartenenza del nostro Paese alla comunità internazionale. 13 LE ANTINOMIE TECNICHE DI RISOLUZIONE Antinomie: contrasto tra norme • • • • Criteri di risoluzione delle antinomie: Cronologico Gerarchico Competenza Specialità 14 IL CRITERIO CRONOLOGICO Lex posteri or derogat legi priori In caso di contrasto tra due fonti aventi la stessa forza si deve preferire quella più recente a quella più antica Abrogazione: eliminazione di una norma giuridica in conseguen za di un nuovo esercizio del potere che precedentemente aveva prodotto quella regola 15 …..segue • Principio della irret roattività della legge “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo” (art. 11 Disp. prel. Cod. civ.) Eccezioni al principio: - Il legislatore può derogare il principio purchè vi siano ragioni che giustifichino tale deroga (v. sentenze Corte Costituzionale) 16 IL CRITERIO GERARCHICO Lex superior derogat legi inferiori In caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato 17 IL CRITERIO DI COMPET ENZA Le fonti si confrontano in termini di reciproca esclusione su un determinato campo materiale 18 IL CRITERIO DI SPECIALIT A’ Lex specialis derogat generali Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali in caso di contrasto tra due norme si deve preferire la norma speciale, anche se questa è successiva 19 RISERVA DI LEGGE • Riserva di legge ordinaria: - Riserva assol uta - Riserva relativa - Riserva rinforzata o aggravata 20 ORDINAMENT O DELLO ST ATO • • • L'Italia è una repubblica parlamentare. La forma repubblicana dello Stato fu decisa con il referendum del 2 giugno 1946, con il quale il popolo italiano abolì la monarchia a favore della repubblica. La Costituzione della Repubblica è la legge fondamentale e fondante della Repubblica Italiana. Essa contiene i principi fondamentali della Repubblica, i diritti e i doveri dei cittadini e prescrive l'ordinamento della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è la massima carica dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Viene eletto ogni sette anni dal Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentati regionali. Non ha un ruolo di indirizzo politico, ma la Costituzione gli affida comunque funzioni di natura legislativa, esecutiva e giudiziaria. Nei periodi di stabilità politica il suo ruolo si riduce nei fatti a funzioni rappresentative e di monitoraggio. I poteri assegnategli dalla Costituzione, però, fanno sì che il ruolo del Presidente della Repubblica acquisisca d'importanza nei casi di instabilità politica o deriva istituzionale dello Stato. 21 POTERE LEGISLATIVO • Il potere legislativo statale è affidato ad un Parlamento bicamerale costituito dalla Camera dei Deputati (630 deputati) e dal Senato della Repubblica (315 senatori eletti più i senatori a vita). Le Camere sono elette a suffragio universale (attualmente la legge elettorale prevede una ripartizione dei seggi tra i candidati delle varie liste bloccate concorrenti in proporzione ai voti ottenuti, con un premio che assicuri la governabilità alla coalizione di liste più votata). In Italia vige il bicameralismo perfetto: le Camere hanno le stesse funzioni e gli stessi poteri. Una legge deve essere approvata nello stesso testo da entrambe le Camere. In caso di contrasto tra le Camere la legge non viene approvata. Di conseguenza le leggi elettorali delle due Camere sono abbastanza simili per evitare che un loro diverso orientamento politico paralizzi il Parlamento. Tale sistema è stato ideato affinché vi sia una maggiore ponderazione della classe politica nell'approvare le leggi. Le Camere durano in carica 5 anni, ma il Presidente della Repubblica può scioglierle anticipatamente. 22 ……segue • In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie. • La competenza a legiferare può essere: Øesclusiva dello Stato; Øconcorrent e (statale e regionale); Øresiduale delle Regioni (interpretata come esclusiva) . 23 POTERE ESECUTIVO • Il potere esecutivo spetta al Governo, all'interno del quale, secondo l'art. 92, c. 1 Cost. possono distinguersi diversi organi: il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e il Consiglio dei Ministri, che è costituito dall'unione dei precedenti organi. I Ministri sono responsabili singolarmente degli atti del loro dicastero e collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dirige la politica del Governo, ma all'interno del Consiglio è primus inter pares con i suoi colleghi. Tuttavia le sue dimissioni provocano le dimissioni dell'intero Governo. Il Presidente della Repubblica, a seguito di consultazioni con i maggiori leader politici, nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta dello stesso Presidente del Consiglio, i Ministri. Successivamente alla sua entrata in carica il Governo deve presentarsi in Parlamento ed ottenere da entrambe le Camere un voto di fiducia. In qualunque momento un voto di sfiducia di una Camera costringe il Governo alle dimissioni. Poiché i Ministri non sono revocabili, talvolta per costringerli alle dimissioni si procede in una delle due Camere ad un voto di sfiducia individuale. 24 POTERE GIUDIZIARIO • Il potere giudiziario (sia quello inquirente che quello giudicante) è esercitato dalla Magistratura che costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. I magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale che amministrano in nome del popolo. Il Consiglio Superiore della Magistratura , eletto per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per 2/3 da tutti i magistrati e presieduto di diritto dal Presidente della Repubblica, ha compiti di autogoverno della Magistratura, svincolandolo totalmente dalle influenze del Governo, in particolare del Ministero della Giustizia. 25 AMMINIST RAZIONE • L'amministra zione della cosa pubblica è suddivisa tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguate zza (art. 118 Cost.). • Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle materie indicate al comma 2, art. 117 della Costituzione; allo stesso modo sono indicate le materie in cui la competen za statale è limitata alla definizione dei principi fondamentali ; spetta alle Regioni la competen za legislativa generale. • Eventuali conflitti di competen za tra Stato e Regioni sono giudicati dalla Corte Costituzionale. 26 LE REGIONI • Le regioni sono, insieme ai comuni, alle province, alle città metropolitane e allo stato centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana. • Ogni regione è un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, come stabilito dall'art. 114, comma 2, della stessa carta costituzionale. 27 LEGISLAZIONE SANITARIA -EVOLUZIONE • • • • • • • 1948 1958 1978 1992 1993 1999 2001 Costituzione Repubblicana Istituzione del Ministero della Sanità Legge 833/1978 D.Lgs 502/1992 D.Lgs 517/1993 D.Lgs 229/1999 Legge costi tuzionale 3/2001 28 Costituzione Repubblicana - 1948 Art. 32:“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto delle persone umane”. Art. 38, c. 2: “i lavoratori hanno diritto che siano prewveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ”. 29 1958 – ISTITUZIONE MINISTERO DELLA SANITA’ • Livello centrale Ministero della Sanità con - Consiglio Superiore di Sanità (organo consultivo) - Istituto Superiore di Sanità (organo tecnico) • Livello periferico - Ufficio del Medico Provinciale - Ufficio del Veterinario Provinciale - Uffici sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali 30 ALCUNI RIFERIMENTI STORICI • In Italia, prima dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, il sistema era basato su numerosi enti mutualistici (o casse mutue), il più importante dei quali era l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (INAM). Ciascun ente era competente per una determinata categoria di lavoratori che, con i familiari a carico, erano obbligatoriamente iscritti allo stesso e, in questo modo, fruivano dell'assicura zione sanitaria per provvedere alle cure mediche e ospedaliere, finanziata con i contributi versati dagli stessi lavoratori e dai loro datori di lavoro. 31 • Il diritto alla tutela della salute era quindi correlato non all'essere cittadino ma all'essere lavoratore (o suo familiare) con conseguenti casi di mancata copertura; vi erano, inoltre, sperequa zioni tra gli stessi assistiti, vista la disomogenei tà delle prestazioni assicurate dalle varie casse mutue. 32 Il complesso delle leggi che regolamentavano i Servizi Sanitari era diviso in: • Leggi riguardanti la Sanità pubblica; • Leggi riguardanti i Servizi Ospedalieri . In sintesi ricordiamo: • Il secondo testo unico delle leggi sanitarie; • La legge 132/68 che ha istituito l’ente ospedaliero, quale ente pubblico il cui compito istituzionale era quello di provvedere al ricovero ed alla cura degli infermi 33 Tale Legge disciplinava: v l’Ente ospedaliero; v la struttura e l’amministrazione degli enti ospedalieri; v la programmazione ospedaliera; v i requisiti e la classificazione degli ospedali; v le disposizioni finanziarie per gli enti ospedalieri; v le case di cura private. E’ opportuno ricordare la successiva emanazione del DPR 128/69 che indica come devono essere organizzati gli ospedali, dando un’impronta organizzativa che in molte strutture ospedaliere ancora permane. Gli ospedali devono assicurare: -servizi igienico-organizzativi; -servizi di diagnosi e cura; -servizi amministrativi generali. La suddetta normativa prevedeva, tra l’altro, l’Ufficio per la programmazione dei servizi del personale sanitario, sanitarioausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari. Le funzioni di detto Ufficio sono state assorbite dai Servizi Infermieristici. 34 • Nel 1974 la legge n. 386 estinse i debiti accumulati dagli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, sciolse i Consigli di Amministrazione degli enti mutualistici, disponendone il commissariament o, e trasferì i compiti in materia di assistenza ospedaliera alle regioni. • Nel 1978 la legge n. 833 soppresse il sistema mutualistico e istituì il Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza del 1 gennaio 1980. 35 1970 – ISTITUZIONE DELLE REGIONI • Tra il 1972 e il 1977 alcune funzioni amministrative di competen za dello Stato sono trasferi te alle Regioni. E’ la premessa per l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 36 D.P.R. 616/77 • Sancisce il trasferimento delle funzioni amministrative, in materia di servizi sociali, assistenza sanitaria e altre materie indicate nell’art. 117 della Costituzione dallo Stato alle Regioni 37 LEGGE 23.12.1978, n.833 La legge n. 833/78 sancisce: • Il definitivo superamento del sistema assicurativo su base mutualistica; • Lo scioglimento di tutti gli enti con finalità assistenziali e loro confluenza verso l’istituendo Servizio Sanitario Nazionale. 38 LEGGE n.833/78 definizione di Servizio Sanitario Nazionale • “..il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio…….” 39 ……segue • La completa definizione del Servizio Sanitario Nazionale è stata data dall'ultima riforma sanitaria, avvenuta con D.Lgs. n.229/99 che definisce il Servizio Sanitario Nazionale come il “complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale ". 40 PRINCIPI ISPIRATORI DELLA L.n.833/78 Art. 32 Cost. Comma 1,2 - Tutela della salute come diritto individuale e interesse collettivo - Cure gratuite agli indigenti - Previdenza malattie OMS (WHO) 1948 Salute: “uno stato di completo benessere mentale e sociale e non esclusivamente assenza di malattia” Diritto universalist ico “tutti i cittadini sono uguali indipendentemente dal loro status e dal tipo di lavoro che svolgono 41 L. n. 833/78 – PRINCIPI FONDAMENTALI • Il principio dell'universalità degli utenti: l'assistenza sanitaria è garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, siano essi cittadini o stranieri ed apolidi; • Il principio dell'uguaglianza; 42 • il principio della globalità degli interventi: il Servizio Sanitario Nazionale assicura il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. 43 L.n.833/78 – GLI ATTORI Governo Fissa i livelli delle prestazioni uniformi su tutto il territorio e la programmazione economica della spesa Ministero della Sanità Regione Funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni Comuni Funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria non espressamente riservate allo Stato e alle Regioni USL Funzioni di prevenzione, educazione, assistenza, igiene e riabilitazione Funzione legislativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi stabiliti dallo Stato. Esercita funzioni amministrative proprie e delegate 44 …….segue • • • • Cittadini Operatori Sindacati Volontariato 45 L. n.833/78 – PROGRAMMAZI ONE SANITARIA • Stato: programma zione finanziamento nazionale e • Regioni: programma zione regionale, istituzione delle USL e attuazione del SSN • Enti locali: funzioni di gestione a livello locale 46 L. n.833/78 – DEFINIZIONE USL • Complesso dei presidi, degli uffici, e dei servizi dei singoli comuni o associati e delle comunità montane, i quali, in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del SSN. 47 L. n.833/78 – ARTICOLAZIONE USL • Le Usl, sulla base dei principi delineati dalla L. 833/78, sono articolate in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento. 48 L. 833/1978 – ORGANI DELLA USL • Assemblea Generale (costituita da uno o più consigli comunali); • Comitato di Gestione; • Collegio dei Revisori. 49 CRISI DELLA LEGGE n.833/78 Questa struttura risultò presto inadeguata in quanto non consentiva di individuare un responsabi le dei risultati prodotti o non realizzati. La legge 4/86 ha sancito la: • soppressione dell’Assemblea Generale; • riduzione dei membri del Comitato di Gestione. 50 DELEGA PER IL RIORDINO DEL SSN • Agli inizi degli anni ‘90 la gestione della sanità si trasformò da assembleare in uni personale. • Successivamente, con legge 23.10.1992, n.421, il Parlamento delego’ il governo a dare una nuova organizzazione al sistema sanitario nazionale. 51 DECRETO LEGISLAT IVO n.502/92. • In attuazione della delega contenuta nella legge 421/92, il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha emanato il decreto legislativo 30.12.1992, n.502, con il quale ha provveduto al riordino della disciplina in materia sanitaria e, più in generale, al riassetto istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale, resosi ormai inevitabile a fronte delle innumerevoli disfunzioni e disservizi denunciati nella sanità. 52 D.Lgs. n.502/92 – DEFINIZIONE DI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE • Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali svolte dai servizi sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato, volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana (art.1) . (La definizione SSN è stata introdotta dalla L. n. 833/78) 53 D.Lgs. N. 502/92 - CONTENUTI PRINCIPALI • definizione di livelli di assistenza uniformi sul territorio nazionale, ovvero dello standard minimo di prestazioni erogabili a tutti i cittadini; • attribuzione di maggiori responsabi lità gestionali, programmatori e, organizzative e finanziarie alle regioni; 54 • aziendalizzazione delle strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari intesa al riconoscimento di autonomia patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed organizzativa; 55 • un nuovo modello di finanziamento sia a livello di spesa complessiva, per cui gli obiettivi programmati ci sono determinati in funzione delle risorse disponibili, sia a livello delle singole strutture finanziate secondo la logica di mercato della remunera zione a tariffa ovvero in base alle prestazioni effettivamente erogate; 56 • la competitività, finalizzata a garantire il costante miglioramento qualitativo delle prestazioni offerte e la più ampia libertà di scelta da parte del privato circa le strutture eroganti; 57 • la partecipazione del cittadino, sia singolarmente che in forma associativa (sindacati, organizzazioni di volontariato): - alla fase gestionale ed organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale con l’informazione sull’organizzazione dei servizi ed eventuali proposte; - alla fase consuntiva di verifica degli obiettivi raggiunti. 58 D.Lgs. n. 502/92 – PIANO SANITARIO NAZIONALE • “Gli obiettivi fondamental i di prevenzione, cura e riabilitazione devono essere assicurati a livello di spesa, nel rispetto degli obiettivi di programmazione socioeconomica nazionale” Piano Sanitario Nazionale 59 PIANO SANIT ARIO NAZIONALE • • • • • • P.S.N.: Strumento di pianificazione predisposto dal Governo, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti. il P.S.N. indica: aree prioritarie di intervento livelli uniformi di assistenza progetti obiettivo priorità nella ricerca sanit aria indicatori per la verifica dei livelli di assist enza finanziamenti per il piano 60 D.Lgs 502/92 e 517/93 – COMPETENZE • Governo Individua i LEA (livello minimo di prestazioni sanitarie a carico del SSN garantite a tutti i cittadini) nel PSN • Regione - Definisce le modalità organizzative e di finanziamento delle USL e delle Aziende Ospedaliere - Vigila sulle USL e A.O. e valuta la qualità delle prestazioni 61 ….segue • Comuni Funzioni di coordinamento e vigilanza mediante la Conferenza dei Sindaci • USL Erogano le prestazioni sanitarie secondo i LEA stabiliti nel PSN e nel PSR 62 COMPETENZE REGIONALI • Competono alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria 63 LA REGIONE DISCIPLINA : l’articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate; a) 64 b) i principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale; c) la definizione dei criteri per l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell’atto di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione; 65 il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capi taria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente; d) 66 le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della Regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest’ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei Sindaci; e) 67 D.Lgs. N. 502/92 – DEFINIZIONE USL • La Usl è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentati vi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali. 68 RIFORMA ter • L. 30.11.1998, n. 419: “Delega al Governo per la razionalizzazione del S.S.N. e per l’adozione di un t.u. in materia di organizzazione e funzionamento del S.S.N.” • D.Lgs. 19.6.1999, n. 229: “Norme per la razionalizzazione del S.S.N. a norma dell’art. 1 della L. 419/98”. 69 D.Lgs. n.229/99 • In attuazione dei principi e dei criteri indicati nella legge 419/98, il Governo ha emanato il decreto legislativo 229/99 che, richiamando il principio del decentramento amministrativo, ha rafforzato il ruolo e l'autonomia delle regioni in ambito sanitario; infatti, la nuova disciplina definisce il Servizio Sanitario “come il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali e degli enti e istituzioni di rilievo nazionale ". 70 D.Lgs. 229/99 - ASPETTI SALIENTI • Valorizzazione delle Regioni che hanno, tra l’altro, le seguenti competenze: a. formulano proposte per il Piano Sanitario Nazionale; b. adottano il Piano Sanitario Regionale; c. provvedono alla articolazione territoriale delle Aziende sanitarie locali, prevedendo obbligatoriamente Distretti e Dipartimento di Prevenzione; d. stabiliscono le forme di finanziamento per le Aziende sanitarie locali; e. hanno una funzione di vigilanza e di controllo sulle attività svolte e sui risultati raggiunti; 71 • Graduale rafforzamento dei Comuni nella fase di programma zione; gli stessi hanno anche un ruolo nella attività di controllo, esprimendo pareri sulla conferma e revoca del Direttore Generale, sulla base dei risultati raggiunti. Rilasciano le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle strutture sanitarie. 72 • Maggiore partecipazione dei cittadini, sia nella fase di programma zione, sia nella fase di controllo e valutazione dei servizi e delle prestazioni attraverso la Conferenza dei Sindaci. 73 • Aziendalizzazione del sistema sanitario; dal 1/7/1994 si è attuato il sistema di aziendalizzazione che ha permesso alle aziende sanitarie locali di avere, tra le altre cose, le seguenti caratteristiche : a. personalità giuridica pubblica; b. autonomia imprenditoriale ; c. l'organizzazione e il funzionamento sono regolati dall'atto aziendale e cioè, da quel documento che permette alle aziende sanitarie locali di avere una certa autonomia organizzativa e funzionale; d. vincolo di bilancio; 74 • Accreditamento istituzionale; possono erogare servizi e prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale solo le strutture pubbliche o private che abbiano ottenuto una attestazione di qualità da parte delle regioni definita accreditamento; 75 • Individuazione delle tariffe prestazioni erogate dalle accreditate; per le strutture 76 D.Lgs. n. 229/99 – DEFINIZIONE USL • “In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”. 77 LA TUTELA DELLA SALUTE NEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE • • • L'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie. Prima di questa legge di riforma costituzionale (l. cost. n. 3/2001) le Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell’art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia (c.d. competenza concorrente). La legge 131-2003, (legge La Loggia), precisa che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno sull'argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è passata dalle regioni allo stato, per cui rimarranno in vigore le leggi regionali fino a diversa statuizione dello Stato. 78 …..segue • La nuova formulazione dell’articolo 117 della Costituzione fa rientrare nella competen za esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali e civili; • Rientra negli ambiti della legislazione concorrente la tutela della salute. 79 Definizioni di Servizio Sanitario Nazionale • • • Legge n. 833/78: “il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio…….”. D.Lgs. n. 502/92: “..complesso delle funzioni e delle attività assistenziali svolte dai servizi sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato, volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana”. D.Lgs. n. 229/99: “ ..complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte degli enti ed istituzioni di rilievo nazionale”. 80 Definizioni di Unità Sanitaria Locale • L. n. 833/78: Complesso dei presidi, degli uffici, e dei servizi dei singoli comuni o associati e delle comunità montane, i quali, in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del SSN. • D. Lgs. n. 502/92: La Usl è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali. D.Lgs. n. 229/99: In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. • 81