TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sezione di Lecce
RICORSO CON CONTESTUALE ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEGLI
ARTT. 13 lett. d) E 19 lett. f) DEL D.P.R. 4 NOVEMBRE 1979, N. 691 IN RELAZIONE
AGLI ARTT. 2 , 39 e 52 COSTITUZIONE
*****
PER:
Vicebrigadiere Giovanni Napolitano, codice fiscale NPL GNN 73A16 F839H,
nato a Napoli il
16.01.1973 e residente in Lecce alla via Acaya n. 11, in forza presso il Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. …………………………………………………
CONTRO:
Ministero delle Finanze in persona del ministro in carica, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, sita in Lecce alla via Rubichi n.23;
NONCHE’ CONTRO:
Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, in persona del comandante p.t., domiciliato
ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Lecce alla via Rubichi n.23;
NONCHE’ CONTRO:
Comando Regionale della Guardia di Finanza di Bari, in persona del comandante p.t., domiciliato ex
lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Lecce alla via Rubichi n.23;
NONCHE’ CONTRO:
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, in persona del comandante p.t., domiciliato
ex lege presso l’Avvocatura Disterttuale dello Stato, sita in Lecce alla via Rubichi n.23;
E NEI CONFRONTI DI:
Luogotenente Vincenzo Matera, in forza presso il Comando nucleo di polizia tributaria di Bari,
domiciliato presso la propria sede sita in Bari al Corso Vittorio Veneto n.36.
Per l’annullamento previa sospensiva, della determina nr. 78111 del 30.11.2007 a firma del
comandante regionale Puglia, gen. Luciano Inguaggiato, notificata al ricorrente il giorno
14.12.2007 per il tramite del Comando provinciale di Lecce, relativa al provvedimento di
decadenza dall’incarico elettivo di rappresentante Co.Ba.R. per la categoria “B” (sottuffciali), del
Comando regionale della Guardia di Finanza Puglia.
FATTO

In data 19 Maggio 2006, il vicebrigadiere Giovanni Napolitano, in servizio presso il
Comando compagnia di Lecce, appartenete al ruolo dei sovrintendenti, a seguito di
candidatura per l’elezione dei rappresentanti Co.Ba.R. del Comando regionale Puglia,
veniva eletto, come rappresentante di base della categoria “B” (sottufficiali), con un
suffragio di 400 voti circa, tra l’altro risultando il primo degli eletti nella propria categoria in
ambito regionale, nonché per numero di voti ottenuti è risultato inoltre il primo degli eletti
di tutte le categorie eleggibili;

gli eletti nel Co.Ba.R., affiancati al comandante regionale della Guardia di Finanza Puglia,
complessivamente nella categoria “B” sono 9 (nove) di cui solo 2 (due) appartenenti al
ruolo sovrintendenti e 7 (sette) appartenenti al ruolo ispettori;

durante tutto il periodo del mandato elettivo s’impegna a favore del personale per la
risoluzione delle varie problematiche più sentite ed in data 27.09.2006 è promotore di nr. 2
(due) delibere importantissime, votate all’unanimità, riguardanti lo studio di fattibilità per la
nascita di un Poliambulatorio a livello regionale, da trasferire poi successivamente in
ambito provinciale. L’altra, invece, riguardante la collocazione dei Co.Ba.R in ambito
provinciale, cosi come prevedeva lo spirito della norma istitutiva, sino ad allora disattesa.
Quest’ultima, è stata oggetto di interrogazione parlamentare scritta, nonché di discussione
da parte dell’organo centrale di rappresentanza, avendo anche avuto vasta eco su siti
internet e blog della rappresentanza militare. L’attivismo del ricorrente a favore della
pluralità del personale appartenente al Corpo, emerge da vari apprezzamenti ricevuti, così
come di seguito riportato:
a) lettera di apprezzamento da parte della famiglia di un appartenente al Corpo
deceduto, per il quale il ricorrente unitamente ad altri colleghi si attiva nel vano
tentativo di salvargli la vita mediante la pianificazione ed il trasferimento ad altro
nosocomio del nord Italia;
b) la costituzione e nascita di un’associazione onlus denominata “San Matteo” a favore
dei problemi del personale e non solo, nata proprio dall’esperienza vissuta per la
risoluzione delle problematiche di salute, indigenza, etc. del personale e non solo;
c) primo ricorso presentato relativo al tema della rappresentatività dei sovrintendenti
del Corpo e non solo, all’interno del organo centrale di rappresentanza (Co.Ce.R.);

in data 18.09.2006, a seguito dell’emergenza relativa alle pratiche in materia di
immigrazione, ricongiungimento familiare e nulla osta al lavoro, si segnala e viene
distaccato allo sportello unico per l’immigrazione dell’Ufficio Territoriale del Governo di
Lecce, unitamente ad altri due militari, sino alla data della candidatura elettorale.
Anche in questa nuova attività di servizio, riceve il plauso del Prefetto di Lecce, unitamente agli
altri militari, così come si evince da una missiva inviata dallo stesso al comandante provinciale,
ove il Prefetto esprime il vivissimo compiacimento per l’impegno profuso dei finanzieri
impegnati presso lo sportello unico, attesa l’importanza dei risultati ottenuti;

in media res, in data 01.11.2006, il ricorrente, viene trasferito d’autorità, con
provvedimento del comandante provinciale – col. Dell’Agli, dal Comando compagnia di
Lecce al Comando nucleo polizia tributaria della stessa sede, pur restando però, vista
l’insistenza del vice Prefetto responsabile dello sportello unico, per l’impegno profuso e
l’esperienza acquisita, a rimanere presso i suddetto Ente e che la sostituzione del ricorrente
avrebbe creato un grave disagio all’attività amministrativa;

in data 13.03.2007, a seguito di domanda e selezione effettuata 8 mesi addietro, si
assenterà per circa 30 (trenta) giorni dalla Prefettura di Lecce, e per essere inviato prima al
centro di specializzazione della G.di F. di Orvieto (Tr), poi presso la scuola lingue estere
dell’Esercito italiano in Roma per affrontare un corso di preparazione quale formatore di
diritto doganale per gli ufficiali e agenti della polizia doganale afgana A.B.P. (Afghan Border
Police) in Herat (Afghanistan), compito affidato alla Guardia di Finanza italiana in ambito
N.A.T.O.;

Nello stesso mese di marzo 2007, a seguito delle esperienze vissute e del forte disagio
sociale e di salute che vive il personale indigente delle forze armate e di polizia, costituisce,
insieme ad altri colleghi, un’associazione onlus, denominata San Matteo che si occupa tra
l’altro dello stato di bisogno delle persone meno abbienti.
La stessa Associazione presenta un progetto alla Provincia di Lecce denominato Ulisse, per
snellire le procedure a favore dei cittadini immigrati e formare i patronati nella stessa provincia
alla luce delle nuove procedure amministrative che da lì a poco sarebbero entrate in vigore. Il
progetto viene regolarmente approvato e finanziato con delibera dallo stesso Ente;

in data 26 aprile 2007, il vicebrigadiere Giovanni Napolitano, si candida alla carica di
consigliere per il comune di Lecce, pertanto viene posto in aspettativa per
l’espletamento della campagna elettorale relativa alle elezioni amministrative 2007, per il
periodo di giorni 30 (trenta) compreso tra il giorno 26.04.2007 al giorno 25.05.2007. giusta
determinazione del comandante provinciale n. 17543/P del 05.05.2007.
Durante la campagna elettorale, pubblica due articoli stampa sulla gazzetta del mezzogiorno,
dal titolo “Va garantito il voto ai cittadini comunitari” e “Voto ai comunitari nessuna soluzione”.
Attraverso la stampa, chiede l’intervento del Prefetto per garantire il voto dei cittadini
dell’Unione europea, e tra l’altro, denunciando l’attuale l’amministrazione comunale per
l’immobilismo e le omissioni a seguito delle richieste giunte al ricorrente e allo stesso ufficio
elettorale del comune di Lecce, relative all’iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini comunitari
per l’espletamento del diritto al voto, cosi come prevedeva la legge.
Per il secondo articolo, del 25.05.2007, denuncia ancora, che non vi è stata nessuna soluzione
alla problematica, anzi troppo silenzio per la mancata partecipazione alla vita politica dei
cittadini comunitari. Le stesse ragioni sollevate dal ricorrente, furono denunciate subito dopo le
elezioni
dal
quotidiano
“La
Repubblica”
nell’inserto
“Metropoli” dedicato
al
mondo
dell’immigrazione.
Inoltre, attraverso quest’ultimo articolo, implicitamente, porta a conoscenza i lettori che il
Comando l’ha richiamato in sede, sollevandolo così dall’incarico presso lo sportello unico per
l’immigrazione;

in data 29.05.2007, riprendeva l’attività di servizio, non più presso la Prefettura di Lecce,
ma rientrava presso il nucleo di polizia tributaria di Lecce e veniva da subito sostituito da
altro militare senza la specifica esperienza. Gli altri due militari rimangono presso il
suddetto sportello unico per l’immigrazione fino al termine dell’emergenza, ossia sino alla
data del 31 ottobre 2007.
Si evidenzia che il vicebrigadiere Napolitano era il più alto in grado degli altri due militari;

in data 17.09.2007, veniva notificato al ricorrente l’avvio di procedimento di
trasferimento “d’autorità” per esigenze di servizio ossia, dal Comando nucleo di
polizia tributaria al Comando provinciale stessa sede – sala operativa, giusta
determinazione n. 36218/P del 21.09.2007 del comandante provinciale.
Appena prende servizio presso il nuovo reparto, il ricorrente presenta contestualmente n. 2
(due) istanze per essere cambiato d’incarico, così come di seguito riportate:
a) la prima, diretta al comandate provinciale di Lecce, nella quale chiede di valutare
l’opportunità di impiegarlo in un ufficio diverso dalla sala operativa, in quanto i turni
previsti presso la suddetta sono distribuiti nell’arco delle 24 ore e tutti i giorni
dell’anno, pertanto tali da impedirgli di esercitare con compiutezza e tranquillità il
mandato elettivo.
Inoltre, nelle more, il sig. Napolitano Giovanni, fa presente al comandante che con
sentenza n. 462/1996 il T.A.R. Liguria ha ribadito che “il mandato elettivo negli organi
di rappresentanza è preminente rispetto alle esigenze di servizio” ;
b) la seconda, viene inviata agli organi della rappresentanza militare fino al livello
centrale, per portare a conoscenza del trasferimento d’autorità per esigenze di
servizio.
Nelle missiva, il vicebrigadiere Napolitano, rappresentava che:

nonostante il forte impegno profuso al fine di soddisfare tutti gli obblighi
professionali relativi alle proprie competenze e l’accumulo degli stessi,
generava notevoli difficoltà ad esercitare il mandato
elettivo di
rappresentante Co.Ba.R. tali da non permettergli compiutamente tutte
quelle attività connesse con l’incarico ricevuto dalla base elettiva;

evidenziava che la disciplina legislativa relativa alla rappresentanza
militare ha istituito un sistema normativo finalizzato a garantire tali attività
a qualsiasi livello ed a tutelare altresì il delegato contro le intimidazioni, i
condizionamenti ed ogni altra eventuale circostanza diretta o indiretta che
possa impedirgli il proprio mandato;

esplicitava che, ai sensi dell’art. 20 della legge 382/78, “sono vietati gli atti
diretti comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei
componenti degli organi della rappresentanza”;

e che, ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 691/79, “i membri dei consigli della
rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni
per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda
necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non
altrimenti assolvibili“;

infine, il ricorrente, essendo stato specialista nell’ Antiterrorismo e pronto
impiego, è ad oggi, ancora in possesso della qualifica di conduttore
autovetture operative (C.A.O.) ed ai sensi della circolare n. 127000 del
Comando Generale relativa alle norme che disciplinano le Spe.Qu.Ab., per
lo stesso non è stata chiesta nessuna preventiva autorizzazione per il suo
impiego, in palese violazione con le norme di diritto interno;

infine, in data 16.10.2007, il vicebrigadiere Giovanni Napolitano, si sottopone a visita
medica presso il dirigente del servizio sanitario regionale della G.di F.di Bari, dove viene
giudicato temporaneamente non idoneo al servizio e posto in licenza straordinaria di
convalescenza per giorni 30 (trenta), per una infermità dipendente da causa di servizio.
La patologia di cui trattasi, è già riconosciuta come dipendente da fatti di servizio, giusto
parere n. 20934/2004 datato 14.07.2005 del Comitato verifica per le cause di servizio di Roma,
nonché Decreto n. 509 datato 24.05.2006 del Comando Generale della G.di F. .
Pertanto, visto il protrarsi della malattia, il ricorrente dopo 45 giorni di licenza straordinaria di
convalescenza, viene posto in aspettativa e pertanto ai sensi degli art. 13 lett. d) e 19
lett. f) del D.P.R. 691/79, decade dal ruolo di rappresentante Co.Ba.R. per la Puglia.
DIRITTO
Al fine di meglio chiarire ed analizzare il ruolo dei rappresentanti militare, occorre premettere brevi
cenni sul sistema rappresentativo alla luce della legge 382/78, in combinato disposto al
Regolamento di attuazione sulla rappresentanza militare di cui al D.P.R. 691/79.
Esso si articola nei seguenti organi:
1)
Consiglio Centrale di rappresentanza (Co.Ce.R.);
2)
Consiglio Intermedio di rappresentanza (Co.I.R.);
3)
Consiglio di Base di Rappresentanza (Co.Ba.R.).
Ai fini della rappresentanza, il personale è poi suddiviso in ulteriori categorie:
Categoria A: ufficiali e aspiranti ufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, trattenuti o
richiamti in servizio;
Categoria B: sottufficiali in servizio permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o
richiamati in servizio;
Categoria C: volontari (allievi ufficiali delle accademie militari, allievi della scuola militare, allievi
sottufficiali, allievi carabinieri e finanzieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo e in
ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati in servizio);
per i militari di leva:
Categoria D: ufficiali e aspiranti ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina;
Categoria E: militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi gli allievi ufficiali di
complemento, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari.
Per quanto concerne il caso del Vicebrigadiere Napolitano, egli era un appartenente della categoria
B, (Co.Ba.R. Puglia), in quanto sottufficiale in servizio permanente.
Con specifico riferimento alle funzioni, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 691/79, “gli organi del
sistema di rappresentanza, (Co.Ba.R.), sono competenti a trattare di problematiche collettive di
carattere locale, che possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione dell’autorità
militare dello stesso livello.
Possono, altresì, individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della
rappresentanza che, per natura o vastità del campo di interesse, meritano di essere portati
all’attenzione del livello rappresentativo superiore.
L’attività dei Co.Ba.R. si avvale, normalmente, dei contati diretti che i militari della corrispondente
unità di base, possono prendere con uno o più membri del Co.Ba.R..
A tale riguardo, giova sottolineare che il Vicebrigadiere Napolitano, più volte nell’espletamento del
proprio mandato, si è reso promotore e fautore di iniziative volte alla tutela del personale militare
come si può agevolmente evincere dalle delibere Co.Ba.R. Puglia, allegate al presente ricorso.
Questo testimonia, in modo evidente, che il ricorrente sentiva come proprie e doverose
l’assolvimento delle funzioni connesse al mandato elettivo.
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 691/79, infatti, lo scopo e la natura del sistema di rappresentanza è
quello di curare gli interessi del personale militare, esprimendo pareri, formulando richieste,
avanzando proposte, prospettando istanze di carattere collettivo in riferimento alle materie di
propria specifica competenza.
Tra l’altro, è doveroso precisare che il ruolo di rappresentante militare, nelle sue differenti
articolazioni, è, comunque estremamente limitato dalla sua specifica natura e recepita, come tale,
anche dalla legislazione attuale.
A sostegno di tale specifica natura è intervenuto con differenti pronunce, anche il Consiglio di
Stato che richiamandosi a sentenze della Corte Costituzionale ha chiarito che ”il servizio del
militare non può essere considerato la prestazione di una mera attività, giacchè esso determina in
capo al soggetto che lo presta, (non importa se sia militare “di carriera” o “di leva”, ovvero sia
militare di truppa, sottufficiale ed ufficiale) uno status assolutamente particolare che comporta
l’assoggettamento dell’individuo medesimo ad un regime del tutto peculiare, implicante, come tale,
non solo l’obbligo di prestare determinate funzioni o attività, ma anche l’insorgere di un a
situazione, che, sotto certi profili, incide su alcune libertà fondamentali.
Alcune limitazioni trovano ragione nell’intento del legislatore di evitare situazioni eversive che
potrebbero pregiudicare lo stesso ordinamento, nello specifico, però, altre, come quella in parola,
rappresentano un eccesso di tutela che finisce col privare di effettività le già limitate prerogative
dei rappresentanti militari.
Tali peculiarità, proprie dell’ordinamento italiano, si pongono in contrasto con i principi espressi a
livello comunitario.
Tra i diversi atti che rafforzano il concetto delle libertà sindacali in ragione del diritto ad
organizzarsi per esercitare i necessari poteri negoziali sono indicativi le convenzioni O.I.L. n.11 del
1921, ratificata il 20.03.1924, con Regio Decreto Legge n.601, n. 87/1948 e n.98/1949, (ratificate
il 20.03.1958 con legge n. 367), n.135/70 (ratificata il 10.04.1981, con legge n.157), e n. 141/75
(ratificata il 03.02.1979 con Legge n. 68).
Tali convenzioni non subordinano alle leggi nazionali il potere di riconoscere o no il principio delle
libertà sindacali, ma si limitano a conferire loro il mandato di definire solo l’ampiezza e le modalità
del relativo esercizio, sancendo con chiarezza che lo status militare non può essere ostacolo
per il pieno riconoscimento del principio delle libertà sindacali.
Indicativo, a questo proposito il disposto europeo che rinvia alle leggi nazionali solo la
determinazione delle misure applicative delle sue disposizioni in materia di libertà sindacali, non già
quello del riconoscimento o meno dei suoi principi ispiratori, tesi ad assicurare e a promuovere la
libertà dei lavoratori al fine di potersi organizzare la protezione dei loro interessi (punto 1, art.5,
Convenzione n.98/1949 e art.5 della Carta Sociale Europea Emendata).
Da questo breve excursus normativo si constata come non c’è compatibilità tra la normativa
europea e quella italiana in materia di rappresentanza sindacale nell’ordinamento militare, in
quanto quest’ultima ne elude tutti i principi, violando così anche gli obblighi derivanti dall’adesione
all’O.I.L. e alla Comunità europea.
Per quanto concerne i profili di legittimità costituzionale che questa difesa intende per vostro
tramite sollevare si precisa che le norme in epigrafe impugnate risultano essere assolutamente
contrarie agli articoli 39 e 52 della nostra Costituzione.
Infatti, è evidente che prevedere come ipotesi di cessazione immediata l’essere in aspettativa,
pregiudica il ricorrente nello svolgimento ulteriore della propria attività sindacale, ciò
contrariamente a quanto previsto dall’art 39 della Costituzione.
Infatti, lo stesso, seppur rappresentativo di un gran numero di votanti, a causa di tale clausola di
cessazione non è più in condizione di continuare ad espletare il proprio mandato.
Per quanto concerne, inoltre, l’art.51 Cost. è evidente che sussiste contrasto tra le norme vigenti in
materia di rappresentanza militare, (art.19 D.P.R. 691/79 e i principi democratici a cui
l’ordinamento delle Forze Armate dovrebbe ispirarsi).
Da ultimo corre obbligo ricordare che l’art.2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali.
E’ evidente che l’impossibilità di continuare ad espletare il mandato elettivo, pur sentito, a seguito
di una esclusione coattiva importa la violazione anche dell’art.2 Cost..
Infine, in conformità del disposto di cui all’art. 10 della Costituzione italiana, si pone come
necessario e non più differibile un doveroso adeguamento della normativa italiana a quella europea
ed internazionale.
E’ stato rilevato che le difficoltà italiane, relative all’esercizio del libero diritto di rappresentanza per
il personale militare, sono oggettivamente dovute all’inserimento posticcio di tali diritti in una legge
sostanzialmente deputata a regolamentare ”norme di principio sulla disciplina militare” e non già
consentire l’attuazione dei principi costituzionali sei diritti democratici dei militari, quali liberi
cittadini .
Infatti, va evidenziato che ”il militare è e rimane sempre un cittadino, al quale non possono essere
conculcati in alcun caso, i diritti fondamentali a lui garantiti dalla carta costituzionale ” (Cons.
Stato, Sez IV, 28.07.2005 n.4012).
Tale lapalissiana affermazione di principio non trova, tuttavia, riscontro nella normativa di settore
che presenta evidenti lacune proprio in relazione ad alcuni fondamentali diritti riconosciuti dalla
nostra Carta costituzionale.
In particolare, la norma oggetto di censura (art.13 del D.P.R. 691/1979), nella parte in cui fissa –
in maniera aprioristica - le cause di cessazione anticipata del mandato, si pone in insanabile
contrasto con numerose disposizioni della Costituzione.
Un primo profilo di illegittimità si evidenzia in relazione all’art.3 Cost., norma da sempre
considerata espressiva dell’insopprimibile principio di uguaglianza sostanziale tra i cittadini.
E’ evidente, infatti, che le limitazioni poste dalla normativa di settore all’esercizio delle prerogative
sindacali da parte degli appartenenti alle forze armate determinano una disparità di trattamento
rispetto ai cittadini che non ne fanno parte.
E’ pur vero che alcuni di tali limiti (divieto di costituire sindacati, di sciopero, obbligo di comportarsi
rispettando le dignità del grado e i doveri propri dei militari nell’esercizio della rappresentanza)
trovano giustificazione nella particolare natura dell’ordinamento militare, ma è altrettanto vero che
tale specificità non può tradursi in un effettivo depotenziamento dei contenuti tipici delle libertà
sindacali.
Il sistema di rappresentanza militare, così come delineato dalla normativa allo stato attuale, appare
inadeguato rispetto alle stesse finalità previste dall’ordinamento, specie con riferimento all’organo
di base, (Co.Ba.R.).
Premesso che, analizzando la legislazione italiana sui diritti di rappresentanza nell’ordinamento
militare e la loro coerenza con le norme europee relative alle libertà sindacali per il personale
militare, si costata che non c’è compatibilità tra la normativa europea e quella italiana in quanto
quest’ultima ne viola palesemente i principi fondamentali.
Pertanto, definendo la rappresentanza, nel regolamento attuativo, un istituto dell’ordinamento
militare, si è consolidato il presupposto negatore del diritto di una struttura rappresentativa libera
e autonoma ed anche oramai desueta visti i tempi con cui il diritto acclara le libertà fondamentali
dell’uomo.
Quindi, ritornando al fumus di cui in ricorso, preme evidenziare a questo On.le Tribunale che, la
legge istitutiva della rappresentanza militare ossia la n. 382/78, non fa assoluto riferimento alle
cause di decadenza del mandato elettivo per motivi di aspettativa. Ma la stessa, viene esplicitata
attraverso un regolamento di attuazione gerarchicamente inferiore ossia il D.P.R. n. 691/79 che
afferma agli artt. 13 lett. d) e 19 lett. f), che tra i requisiti della ineleggibilità è quello di “non
trovarsi in stato di sospensione dall’impiego o di aspettativa “, chiaro è che comunque si riferisce
all’attività preliminare e non in essere, ovvero prima della candidatura, mentre l’art. 13 lett. d)
chiarisce che nel momento in cui dovesse mancare uno dei requisiti il delegato della
rappresentanza militare decade dal suo mandato elettivo.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come rappresentato e difeso
CHIEDE
1. Che venga dichiarato annullabile, previa sospensiva, il provvedimento in epigrafe
impugnato;
2. Che per l’effetto venga reintegrato il ricorrente nel ruolo elettivo di rappresentante
Co.Ba.R.;
3. Che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 lett. d) E 19
lett. f) DEL D.P.R. 4 NOVEMBRE 1979, N. 691 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 , 39 e
52 COSTITUZIONE;
4. Che venga conseguentemente condannata l’amministrazione alla rifusione delle spese di
lite.
Salvezze illimitate.
Lecce, 11 febbraio 2008