modi di acquisto della proprietà a titolo originario

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I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA' A TITOLO ORIGINARIO
OCCUPAZIONE > ha per oggetto le cose mobili che non sono di proprietà di nessuno > è il caso di chi si
impadronisce di un oggetto volutamente abbandonato dal suo proprietario > abiti usati, frigorifero
volutamente gettato nei rifiuti, art. 923 c.c.
Non si può acquisire per occupazione la proprietà sugli immobili perchè essi, in mancanza di un proprietario,
spettano al patrimonio dello Stato, art. 827 c.c.
INVENZIONE > dal latino invenire “trovare per caso” indica il ritrovamento, da parte di un soggetto, di un
bene mobile smarrito dal proprietario > tipico esempio è il portafogli trovato per strada. L'inventore (colui
che ha trovato) deve consegnare l'oggetto al Comune del ritrovamento > trascorso un anno senza che il
proprietario si presenti, la cosa viene acquistata da chi l'ha trovata > artt. 927 e ss. c.c. > Nel caso in cui il
proprietario ottenga la cosa smarrita, deve pagare a chi l'ha trovata un premio nella misura stabilita dalla
legge art. 930 c.c.
ACCESSIONE > qualsiasi costruzione, piantagione o opera realizzata sopra o sotto il suolo appartiene, di
regola, al proprietario del suolo art. 934 c.c.
Se costruisco una casa su un terreno che, per errore, ritengo mio e che, invece, appartiene al mio vicino,
quest'ultimo ne acquista la proprietà. Io avrò diritto a ottenere un'indennità dal momento che il vicino ha
conseguito un vantaggio senza aver sostenuto un sacrificio economico.
UNIONE > è un modo di acquisto che riguarda solo le cose mobili > si ha quando due o più cose vengono a
mescolarsi tra loro in maniera da non poter essere più distinte > si pensi a due quantità di metalli diversi, di
proprietà di due distinti soggetti, che vengano fuse in una lega. Se il valore delle singole cose è equivalente,
entrambi i proprietari acquistano la comproprietà sul prodotto finale art. 939 primo comma, c.c. > nel caso in
cui una delle due cose si possa ritenere “principale”, cioè di valore notevolmente superiore all'altra (nel caso
di una lega tra oro e rame) il proprietario della cosa principale acquisterà la proprietà del tutto art 939
secondo comma c.c. Egli dovrà indennizzare l'altro.
SPECIFICAZIONE > valgono le stesse regole illustrate sopra > quando un soggetto realizza un'opera con un
materiale che non gli appartiene, per esempio crea un gioiello adoperando oro non suo, può acquistare la
proprietà dell'oggetto pagando al proprietario del materiale il prezzo del materiale stesso. Tuttavia, se il
valore della materia sorpassa notevolmente quello della mano d'opera, l'oggetto rimane al proprietario della
materia che è tenuto a pagare allo specificatore il compenso del suo lavoro.
USUCAPIONE E PRINCIPIO “POSSESSO VALE TITOLO”
Per comprendere bene questo argomento è opportuno ricapitolare alcuni importanti concetti.
Il codice civile definisce il possesso come un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale artt. 1140 e ss.
(A questo proposito si parla di possesso pieno che corrisponde al diritto di proprietà; di possesso minore che
corrisponde all'esercizio di un diritto reale minore).
Dunque il possesso è una situazione di fatto > è la situazione di colui che si comporta, riguardo a un certo
bene, come se ne fosse il proprietario (oppure come se fosse titolare di un diritto reale minore su di esso).
Sappiamo che il diritto di proprietà su di un campo può essere esercitato coltivandolo; quello su un alloggio
abitandolo...se, dunque, il coltivo il campo o abito l'alloggio posso dire di possedere il campo o l'alloggio.
ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL POSSESSO:
 elemento oggettivo – è l'esercizio sul bene del potere di fatto;
 elemento soggettivo – è la consapevolezza, l'intenzione di esercitare quel potere (il cd. animus
possidendi).
POSSESSO DI BUONA E DI MALA FEDE > è possessore di buona fede colui che possiede la cosa senza
sapere di ledere i diritti di un altro soggetto; è, invece, di mala fede il possessore che sa di possedere un bene
altrui.
Così sono possessore di buona fede di un libro se lo tengo nella mia libreria, lo leggo, ne faccio uso
ritenendolo mio non sapendo, invece, che è di proprietà di Luca. Viceversa, chi occupa una casa vuota
sfondando la porta e andandoci a vivere è possessore di mala fede.
Il codice civile, art. 1147 ultimo comma, stabilisce che in mancanza di prove sulla mala fede del possessore,
si presume che egli sia in buona fede: la buona fede si presume; questo perchè buona e mala fede sono
situazioni soggettive, difficilmente accertabili.
La legge ricollega effetti giuridici particolari alla distinzione tra possesso di buona e di cattiva fede.
PROPRIETA' – POSSESSO – DETENZIONE > di norma il diritto di proprietà e il corrispondente possesso
sono riuniti nella stessa persona > il proprietario che usa di fatto il suo bene ne è anche il possessore
legittimo. Può accadere, però, che le due situazioni non coincidano; si pensi all'ipotesi del furto: il derubato
resta pur sempre il proprietario del bene a lui sottratto ma non ne è più possessore; possessore è ora il ladro
che ha la disponibilità del bene come se fosse proprio (in questo caso si parla di possesso illegittimo).
Infine, si parla di detenzione quando vi è la disponibilità materiale del bene ma manca la volontà di
possedere > il detentore riconosce che la cosa è di altri; è il caso dell'inquilino di un appartamento locato o
dell'amico cui ho dato in prestito un libro.
USUCAPIONE > è un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà (o di un altro diritto reale) che si
ha quando un soggetto possiede un bene di cui non è proprietario per un certo periodo di tempo. Il possessore
acquista la proprietà e il precedente proprietario la perde > ciò si verifica quando ricorrono il non uso da
parte del proprietario e il possesso esercitato da un altro soggetto nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
Il fondamento dell'usucapione va individuato nell'esigenza di rendere certe e stabili le situazioni
giuridiche > si favorisce colui che esercita ininterrottamente la gestione economica della cosa di fronte
all'inerzia del proprietario.
CARATTERISTICHE DEL POSSESSO AI FINI DELL'USUCAPIONE > il possesso deve essere:
 pacifico
 pubblico
 continuo
 non interrotto.
I TERMINI DI USUCAPIONE
 usucapione ordinaria > si compie in venti anni > dunque, la proprietà (e i diritti reali di godimento)
sui beni immobili (art. 1158 primo comma c.c.) e sui beni mobili (art.1160 primo comma c.c.) si
acquista in virtù del possesso continuato per venti anni;
 usucapione abbreviata > questi termini si riducono notevolmente quando il possessore può
dimostrare la sussistenza di altri elementi previsti dalla legge.
LA REGOLA “POSSESSO VALE TITOLO” IN MATERIA DI BENI MOBILI > “colui al quale sono
alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso,
purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della
proprietà” art. 1153 c.c.
Dunque, secondo la legge, perchè si applichi il principio “possesso vale titolo” devono ricorrere i seguenti
requisiti:
 deve esserci acquisto del possesso;
 deve esistere un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (o altro diritto reale);
 l'acquirente deve essere in buona fede al momento della trasmissione del possesso > egli deve
ignorare che colui che gli cede il possesso del bene non ne è in realtà il proprietario.
Titolo astrattamente idoneo vuol dire atto giuridico che avrebbe potuto operare il trasferimento della
proprietà se fosse stato compiuto dal proprietario (es. contratto di compravendita o successione a causa di
morte). Infine va detto che questa regola risponde a esigenze di sicurezza e rapidità della circolazione,
particolarmente avvertite in materia di beni mobili.
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