Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavorocorrelato. Esperienze e Progetti Campagna Europea 2014-2015 Gli indirizzi comunitari sui rischi psicosociali e gli obiettivi della Campagna Europea 2014-2015 dott. Pierantonio Zanon dott. SPISAL ULSS n. 6 VICENZA Centro di Formazione Ottorino Zanon Vicenza 12 dicembre 2014 https://www.youtube.com/watch?v=z5vpKBiIy_I https://www.youtube.com/watch?v=ploI8ROe5RI https://www.youtube.com/watch?v=elrID7Zk_Ic 1 Guida alla campagna europea. Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. Lo stress lavoro-correlato insorge quando le esigenze lavorative sono superiori alla capacità del lavoratore di affrontarle. Questa è una delle conseguenze più importanti derivanti da un ambiente di lavoro carente dal punto di vista psicosociale, anche perché i lavoratori sottoposti ad uno stress prolungato sul lavoro possono arrivare a soffrire di gravi problemi di salute mentale e fisica. 2 3 4 EUROPA: STRESS LAVORO CORRELATO I COSTI • EU OSHA ha stimato il costo per le malattie dovute a SLC (2009): in Francia tra 830 milioni e 1.7 miliardi di Euro in Germania 3 miliardi di Euro • Un altro studio sui costi dello SLC in Francia ha stimato un costo annuale tra 1.2 e 2 miliardi di Euro (Béjean & Sultan-Taieb, 2005) • In Gran Bretagna: malattie e assenze dovute a SLC hanno per la società un costo annuale stimato in 5.7 miliardi di Euro (HSE 2010) • In Olanda: costo annuale per malattie psicologiche correlate al lavoro stimato in 2.3 miliardi di Euro (Koukoulaki 2004) 5 Guida alla campagna europea. Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. Per rischi psicosociali si intendono gli effetti negativi in termini psicologici, fisici e sociali derivanti da un’organizzazione e una gestione inadeguate del lavoro, nonché da un contesto sociale inappropriato sul lavoro, come per esempio: ► ► ► ► ► lavoro eccessivamente impegnativo e/o tempo a disposizione non sufficiente per portare a termine le mansioni; richieste contrastanti e ruolo del lavoratore non definito con chiarezza; discrepanze tra le esigenze del lavoro e la competenza del lavoratore; il sottoutilizzo delle competenze di un lavoratore può essere una fonte di stress tanto quanto l’impegno eccessivo; mancato coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il lavoratore e sulla modalità di svolgimento del lavoro; tolleranza dei soprusi; … 6 Guida alla campagna europea. Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. … ► ► ► ► ► mancanza di sostegno da parte della dirigenza e dei colleghi e scarse relazioni interpersonali; molestie psicologiche o sessuali nel luogo di lavoro; atteggiamento persecutorio, umiliante, intimidatorio o minaccioso da parte di superiori o colleghi ai danni di un lavoratore o di un gruppo di lavoratori; ripartizione ingiusta del lavoro, dei premi economici, delle promozioni o delle opportunità di carriera; comunicazione inefficace, cambiamento mal gestito a livello organizzativo e precarietà del lavoro; difficoltà a conciliare gli impegni lavorativi con quelli privati. 7 Guida alla campagna europea. Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. Effetti negativi sul lavoratore: ► Per l’individuo, gli effetti negativi derivanti da una cattiva gestione dei rischi psicosociali comprendono lo stress lavoro-correlato, problemi di salute mentale, il sovraffaticamento, difficoltà di concentrazione e il rischio di commettere più errori, problemi familiari, di droga e abuso di alcol nonché problemi di salute fisica, in particolare malattie cardiovascolari e disturbi muscolo-scheletrici. 8 Guida alla campagna europea. Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. Effetti negativi sull’azienda: ► Per l’organizzazione, gli effetti negativi comprendono uno scarso rendimento aziendale complessivo, un maggiore assenteismo e presenzialismo (lavoratori che, in caso di malattia, si presentano al lavoro pur non essendo in grado di svolgere le mansioni in modo efficace) nonché indici più elevati di incidenti e infortuni. Le assenze tendono ad essere più lunghe di quelle derivanti da altre cause e lo stress lavoro correlato può contribuire ad un aumento dei tassi di pensionamento anticipato, in particolare fra gli impiegati. Le stime dei costi di una cattiva gestione dei rischi psicosociali per le aziende e per la società sono significative, e sono valutate in miliardi di euro a livello nazionale. 9 Guida alla campagna europea. Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. Che cosa pensano i lavoratori europei dello stress lavoro correlato? ► il 72 % dei lavoratori ritiene che la riorganizzazione del lavoro o la precarietà del lavoro sia una delle cause più comuni dello stress lavoro-correlato; ► il 66 % attribuisce lo stress alle «ore lavorate o al carico di lavoro»; ► il 59 % attribuisce lo stress al fatto di «essere oggetto di comportamenti inaccettabili come mobbing o molestie»; ► il 51 % dei lavoratori riferisce che lo stress lavoro-correlato è comune nel proprio luogo di lavoro; ► all’incirca quattro lavoratori su dieci pensano che lo stress non venga gestito adeguatamente nel loro luogo di lavoro. 10 Guida alla campagna europea. Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. Qual è la dimensione del problema? ► ► Si stima che il 50-60 % di tutte le giornate lavorative perse (per malattia di natura professionale, ndr) sia dovuto allo stress lavoro-correlato e ai rischi psicosociali. Si tratta del problema di salute più frequente legato all’attività lavorativa in Europa dopo i disturbi muscoloscheletrici. I costi complessivi dovuti ai disturbi relativi alla salute mentale in Europa (legati o meno al lavoro) sono stimati a 240 miliardi di euro all’anno. Meno della metà di questa somma deriva dai costi diretti, come le cure mediche, mentre si attesta a 136 miliardi di euro la perdita di produttività, compresi gli effetti delle assenze per malattia. 11 Guida alla campagna europea. Gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. La gestione dei rischi psicosociali. ► Secondo il sondaggio ESENER dell’EU-OSHA, il 79 % dei dirigenti europei è preoccupato per lo stress sul lavoro. Al contempo, meno del 30 % delle organizzazioni in Europa dispone di procedure per affrontare lo stress, le molestie e la violenza nel luogo di lavoro. ► L’ESENER riferisce che mentre il 40-50 % delle organizzazioni di più grandi dimensioni (con oltre 250 dipendenti) si avvale di misure per fronteggiare i rischi psicosociali, solo il 20-30 % delle organizzazioni più piccole (con 10-49 dipendenti) ha posto in essere tali misure. https://www.youtube.com/watch?v=t7L16r6SN9E 12 LE ISTITUZIONI DELLA UE CONSIGLIO EUROPEO PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO DELLA UE (Consiglio dei Ministri UE) CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA AGENZIE EUROPEE 1- agenzie decentrate 2- agenzie esecutive 3- agenzie Euratom 4- EIT COMMISSIONE EUROPEA CORTE DEI CONTI EUROPEA BANCA CENTRALE EUROPEA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI 13 AGENZIE EUROPEE 1- agenzie decentrate 2- agenzie esecutive 3- agenzie Euratom 4- EIT Le agenzie decentrate svolgono funzioni tecniche, scientifiche e di gestione per aiutare le istituzioni dell’UE a formulare e attuare le politiche. Inoltre, rafforzano la cooperazione tra l'UE e i governi nazionali, riunendo le competenze tecniche e specialistiche disponibili a livello nazionale e delle istituzioni europee. Le agenzie decentrate vengono istituite per un periodo indeterminato e hanno sede in vari paesi dell’UE. • Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) • • • • • Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) …. CIRCA 40 IN TUTTO l 14 Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavorocorrelato. Esperienze e Progetti Campagna Europea 2014-2015 Lo stress lavoro correlato: uno dei rischi che i datori di lavoro devono valutare e gestire nell’ambito degli obblighi del Testo Unico per la salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08). 15 Come ci siamo arrivati…in Italia Art. 2087 c.c. “L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (1942) art. 41 Costituzione “L’iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. umana”. (1947) 16 Come ci siamo arrivati…in Italia nascono i fattori di rischio Il modello sindacale di lotta per la salute assegnava alla osservazione spontanea dei lavoratori di uno stesso gruppo il compito di un’analisi globale dell’ambiente di lavoro attraverso la rilevazione preliminare di quattro gruppi di fattori nocivi: fattori climatici (caldo, freddo, umidità, ecc.), fattori ambientali (gas, polveri,sostanze tossiche), fattori di fatica muscolare, fattori di fatica psichica. (da P. Tonelli “LA SALUTE NON SI VENDE”. AMBIENTE DI LAVORO E LOTTE DI FABBRICA TRA ANNI ’60 E ’70) 17 18 L’evoluzione della patogenesi STUDIO MALATTIA INDIVIDUALE EPIDEMIOLOGIA STUDIO CAUSE AMBIENTALI 19 L’evoluzione delle politiche sanitarie DANNO INDIVIDUALE cura EPIDEMIOLOGIA RISCHI COLLETTIVI prevenzione 20 Il buon 626… Art. 4 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. 21 Circolare INAIL n. 71/2003 Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale … I disturbi psichici possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della organizzazione del lavoro. Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo, situazioni definibili con l’espressione “costrittività organizzativa”. (in seguito parzialmente annullata con sentenza del TAR del Lazio n. 5454 del 4 luglio 2005) le costrittività organizzative 22 Circolare INAIL n. 71/2003 Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro ► Marginalizzazione dalla attività lavorativa ► Svuotamento delle mansioni ► Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata ► Mancata Manca ta assegnazione degli strumenti di lavoro ► Ripetuti trasferimenti ingiustificati ► Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto ► Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psicopsico-fisici le costrittività organizzative 23 Circolare INAIL n. 71/2003 Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro ► Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie ► Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro ► Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale ► Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo le costrittività organizzative 24 Circolare INAIL n. 71/2003 Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro Le incongruenze organizzative, inoltre, devono avere caratteristiche strutturali, durature ed oggettive e, come tali, verificabili e documentabili tramite riscontri altrettanto oggettivi e non suscettibili di discrezionalità interpretativa. Sono invece esclusi dal rischio tutelato: ► i fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro (nuova assegnazione, trasferimento, licenziamento) ► le situazioni indotte dalle dinamiche psicologicopsicologico-relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a quelli di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a comportamenti puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano inevitabilmente a discrezionalità interpretative). 25 Circolare INAIL n. 71/2003 Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro L’inquadramento clinico porta a definire due quadri morbosi: ► Disturbo dell’adattamento cronico (ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta, disturbi emozionali e disturbi somatoformi) ► Disturbo postpost-traumatico da stress (rivivere la situazione traumatica, evitamento, incubi notturni, ipervigilanza) 26 Ma il TAR del Lazio non ha accolto il ricorso contro l’inserimento delle patologie del gruppo 7 nella lista II delle MP soggette a denuncia DM 10.6.2014 “Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI LIMITATA PROBABILITA' 27 Formazione RSPP – Modulo C Accordo GovernoGoverno-Regioni 26 gennaio 2006 Obiettivi generali: Il modulo integra il percorso formativo dei Responsabili SPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire elementi di conoscenza su: a) sistemi di gestione della sicurezza b) organizzazione tecnicotecnico-amministrativa della prevenzione c) dinamiche delle relazioni e della comunicazione d) fattori di rischio psicopsico-sociali ed ergonomici e) progettazione e gestione dei processi formativi aziendali 28 Modulo C2 ► II sistema delle relazioni e della comunicazione (…) ► Rischi di natura psicosociale - Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burnburn-out - Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute - Strumenti, metodi e misure di prevenzione -… 29 Decreto 81/08 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro--correlato, lavoro correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004… 30 Accordo Europeo 8 ottobre 2004 RECEPITO DA PARTI SOCIALI IL 9 GIUGNO 2008 Il problema: ► Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. ► Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. 31 Accordo Europeo 8 ottobre 2004 L’obiettivo: ► Lo scopo dell’accordo è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da lavoro. ► L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro. ► Riconoscendo che la sopraffazione e la violenza sul lavoro sono fattori stressogeni potenziali ma che il programma di lavoro 2003-2005 delle parti sociali europee prevede la possibilità di una contrattazione specifica su questi problemi, il presente accordo non riguarda né la violenza sul lavoro, né la sopraffazione sul lavoro, né lo stress post-traumatico. 32 Accordo Europeo 8 ottobre 2004 Definizione di stress lavoro-correlato: ► ► ► Lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia, ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. 33 Accordo Europeo 8 ottobre 2004 Indicatori: ► Un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori, sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali: l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.); Le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.). 34 Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO (8 novembre 2007) L'accordo mira a impedire e, se del caso, a gestire i problemi di prepotenza, molestie sessuali e violenza fisica sul luogo di lavoro. Esso condanna tutte le forme di molestia e di violenza e conferma il dovere del datore di lavoro di tutelare i lavoratori contro tali rischi. Le imprese in Europa sono tenute ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti e a fissare procedure per gestire i casi di molestie e violenza laddove essi si verifichino. Le procedure possono comprendere una fase informale con la partecipazione di una persona che goda della fiducia tanto della direzione che dei lavoratori. 35 Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO (8 novembre 2007) Il rispetto reciproco della dignità a tutti i livelli sul luogo di lavoro è una delle caratteristiche principali delle organizzazioni di successo. Per questo motivo le molestie e la violenza sono inaccettabili. “Le organizzazioni firmatarie” le condannano in tutte le loro forme. Esse ritengono che sia nell'interesse tanto del datore di lavoro quanto dei lavoratori affrontare la questione, che può comportare gravi conseguenze sociali ed economiche. 36 Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO (8 novembre 2007) Varie sono le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Esse possono: ► essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale; ► costituire incidenti isolati o comportamenti più sistematici; ► avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, ad esempio clienti, pazienti, studenti, ecc.; ► andare da manifestazioni lievi di mancanza di rispetto ad altri atti più gravi, ad esempio reati che richiedono l'intervento delle autorità pubbliche. 37 Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO (8 novembre 2007) Il presente accordo ha l'obiettivo di: ► sensibilizzare maggiormente i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro; ► fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro rappresentanti a tutti i livelli un quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire le situazioni di molestie e di violenza sul luogo di lavoro. 38 Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO (8 novembre 2007) DESCRIZIONE ► Molestie e violenza sono l'espressione di comportamenti inaccettabili di uno o più individui e possono assumere varie forme, alcune delle quali sono più facilmente identificabili di altre. ► L'ambiente di lavoro può influire sull'esposizione delle persone alle molestie e alla violenze. ► Le molestie avvengono quando uno o più lavoratori o dirigenti sono ripetutamente e deliberatamente maltrattati, minacciati e/o umiliati in circostanze connesse al lavoro. ► La violenza interviene quando uno o più lavoratori o dirigenti sono aggrediti in circostanze connesse al lavoro. ► Molestie e violenza possono essere esercitate da uno o più lavoratori o dirigenti, allo scopo e con l'effetto di ferire la dignità della persona interessata, nuocere alla sua salute e/o creare un ambiente di lavoro ostile. 39 Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO (8 novembre 2007) PREVENIRE, RICONOSCERE E GESTIRE LE SITUAZIONI DI MOLESTIE E VIOLENZA Una maggiore consapevolezza e una formazione adeguata dei dirigenti e dei lavoratori possono ridurre le probabilità di molestie e di violenza sul luogo di lavoro. Le imprese debbono elaborare una dichiarazione precisa che indichi che le molestie e la violenza non saranno tollerate. Tale dichiarazione deve specificare le procedure da seguire in caso di incidenti. Le procedure possono includere una fase informale in cui una persona che gode della fiducia tanto della direzione quanto dei lavoratori è disponibile per fornire consigli e assistenza. È possibile che procedure preesistenti siano adeguate a far fronte ai problemi di molestie e violenza. CODICE DI CONDOTTA COMITATO UNICO DI GARANZIA CONSIGLIERA DI FIDUCIA 40 Legge 123 del 2 agosto 2007 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. CODICE DI CONDOTTA Art. 1, comma 2 lettera l: Valorizzazione … di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; 41 RISCHI PSICOSOCIALI ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO (8/10/2004) ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEL LUOGO DI LAVORO (8/11/2007) Recepito il 09/06/2008 Non ancora recepito RIGUARDANO OGNI AZIENDA ED OGNI TIPOLOGIA DI LAVORATORE PREVEDONO LA SENSIBILIZZAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DELLA DIREZIONE AZIENDALE ORIENTANO ALLA AUTOGESTIONE DELLA VALUTAZIONE E DELLE SOLUZIONI Valutazione collettiva Valutazione individuale Intervento collettivo e individuale Intervento individuale e collettivo “dall’organizzazione del lavoro alla persona” “dalla persona all’organizzazione del lavoro” INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE (18 novembre 2010) La valutazione si articola in due fasi: ► una necessaria (la valutazione preliminare) ► l’altra eventuale, da attivarsi qualora la prima mostri livelli di SLC non riportati a livello di accettabilità dagli interventi correttivi praticati (valutazione approfondita) 43 INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE (18 novembre 2010) La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: Eventi sentinella quali ad esempio: esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente … Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera … Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni …; 44 INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE (18 novembre 2010) percorso metodologico: va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, ecc.). 45 INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE (18 novembre 2010) OK? MONITORAGGIO Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro--correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. 46 INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE (18 novembre 2010) CRITICITÀ? INTERVENTI CORRETTIVI Nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavorolavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). 47 Azioni correttive Le soluzioni di prevenzione collettiva possono riguardare: • misure tecniche (upgrading tecnologico e strumentale) • misure organizzative (riprogrammazione dell’attività lavorativa su orari, turnazioni, rotazioni di compiti, pause compensative, facilities) • misure procedurali (informazione, formazione e addestramento) • misure ergonomiche (riprogettazione dell’ambiente e dei processi di lavoro) • misure di politica aziendale (condivisione e diffusione degli obiettivi aziendali, verifica dei canali di comunicazione interna, trasparenza dei ruoli e dei rapporti del personale, correttezza delle relazioni sindacali, univocità con gli interlocutori esterni, ecc.). 48 INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE (18 novembre 2010) ANCORA NO? VALUTAZIONE APPROFONDITA ► Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (valutazione approfondita). ► La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group o interviste semistrutturate sui fattori di contenuto e contesto nei gruppi omogenei che hanno evidenziato problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia. 49 Diagramma di flusso della valutazione SLC valutazione preliminare STOP rivalutazione periodica Interventi correttivi azioni di miglioramento efficaci valutazione approfondita partizioni a rischio (questionari, focus group, ecc) inefficaci 50 Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavorocorrelato. Esperienze e Progetti Campagna Europea 2014-2015 Le finalità della Legge Regionale 8/2010 per la prevenzione e contrasto del disagio negli ambienti di lavoro e promozione del benessere organizzativo. 51 Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICOPSICOSOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO Art. 2 - Finalità. La Regione del Veneto, Veneto, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 32, 35 e 41 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell’ordinamento comunitario, promuove e sostiene azioni ed iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l’insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing e di stress psicopsico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori correlati all’attività lavorativa promuovendo corretti stili di vita. 52 Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICOPSICOSOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO Art. 3 Formazione. La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unità locali sociosocio-sanitarie (ULSS), approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing e sullo stress psicopsico-sociale correlati all’attività lavorativa rivolti prioritariamente ai seguenti soggetti: a) medici di medicina generale; b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS; c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psicopsico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 6; d) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunità e sul fenomeno del mobbing. 53 Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICOPSICOSOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO Art. 6 - Sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro 1. Le aziende ULSS istituiscono nell’ambito della propria organizzazione amministrativa, anche a livello di singolo distretto, appositi sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psicopsicosociale nei luoghi di lavoro con il compito di: a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela; b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella Regione. 54 Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 (BUR n. 8/2010) PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICOPSICOSOCIALE DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO Art. 7 - Centri di riferimento per il benessere organizzativo 1. Ogni azienda ULSS del comune capoluogo di provincia istituisce, nell’ambito della propria organizzazione amministrativa, un centro di riferimento per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro con i seguenti compiti: compiti: a) accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione; b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo; c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni. 55 Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavorocorrelato. Esperienze e Progetti Campagna Europea 2014-2015 Obiettivi e strumenti per la vigilanza sul rischio stress lavoro-correlato. 56 La mission dello SPISAL La mission del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro della Regione del Veneto è la prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro e viene perseguita attraverso azioni di vigilanza, assistenza, formazione e promuovendo nelle aziende una cultura orientata allo sviluppo dei sistemi di gestione della sicurezza e al controllo dei determinanti di salute. 57 I LEA degli SPISAL DPCM 29 novembre 2001 Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro anche attraverso la formulazione di mappe di rischio Determinazione qualitativa e quantitativa e controllo dei fattori di rischio di tipo chimico, fisico, biologico ed organizzativo presenti negli ambienti di lavoro Sorveglianza epidemiologica e costruzione del sistema informativo su rischi e danni di lavoro Indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro Indagini per infortuni e malattie professionali … 58 Linee di attività SPISAL ATTIVITA’ ISPETTIVA ISTITUZIONALE LAVORATORE CON DISAGIO SEGNALAZIONE MALATTIA PROFESSIONALE 59 IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA ATTIVITA’ ISPETTIVA ISTITUZIONALE I.1 Quali sono le indicazioni pratiche a cui attenersi per verificare il rispetto degli obblighi di legge nella valutazione dello stress lavoro-correlato ? Oggetto della verifica: ► ► il percorso seguito per la valutazione il contenuto del DVR INDICAZIONI PER LA CORRETTA GESTIONE DEL RISCHIO E PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA GENNAIO 2012 60 IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA I.1 Quali sono le indicazioni pratiche a cui attenersi per verificare il rispetto degli obblighi di legge nella valutazione dello stress lavoro-correlato ? Dovranno essere esaminati i seguenti punti (1): ► ► ► ► ATTIVITA’ ISPETTIVA ISTITUZIONALE l’avvenuta consultazione preventiva degli RLS/RLST la valutazione deve aver riguardato tutti i lavoratori l’individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative deve aver rispettato adeguati criteri di rappresentatività della realtà aziendale Gli RLS o i lavoratori devono essere stati sentiti e coinvolti 61 IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA I.1 Quali sono le indicazioni pratiche a cui attenersi per verificare il rispetto degli obblighi di legge nella valutazione dello stress lavoro-correlato ? Dovranno essere esaminati i seguenti punti (2): ► ► ► ► la valutazione preliminare deve prendere in esame le tre famiglie di fattori: eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto, indicandone i riscontri oggettivi e verificabili la messa in atto di idonee misure di prevenzione coerenti con l’esito della valutazione; la valutazione dell’efficacia delle misure correttive attuate in relazione agli elementi di rischio individuati, indicandone i riscontri oggettivi e verificabili la valutazione approfondita del rischio, quando necessaria, deve aver tenuto conto della percezione soggettiva dei lavoratori in riferimento ai fattori/indicatori analizzati nella fase preliminare della valutazione. ATTIVITA’ ISPETTIVA 62 ISTITUZIONALE IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA L’inchiesta per malattia professionale ► CRITERI: rilevanza, criterio cronologico ► VERIFICHE AMBIENTALI: clima organizzativo, causalità, vis lesiva ► … ? malattia da cattiva organizzazione? malattia da mobbing? SEGNALAZIONE MALATTIA PROFESSIONALE 63 IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA malattia da cattiva organizzazione? ► Quali azioni o omissioni costituiscono contravvenzione alle norme stabilite dal Decreto Legislativo 81/08? SEGNALAZIONE MALATTIA PROFESSIONALE 64 IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA malattia da mobbing? REATO DI NATURA PENALE? Il mobbing non è reato perchè non rientra nei casi penalmente perseguibili dal codice penale ma è solo un illecito civile per il quale si può chiedere il risarcimento del danno. E’ certamente percorribile, invece, la strada del procedimento civile, costituendo il mobbing titolo per il risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza di condotte e atteggiamenti persecutori del datore di lavoro. La responsabilità datoriale ha natura contrattuale ex art. 2087 c.c., norma questa in stretto collegamento con quelle costituzionali poste a difesa del diritto alla salute (art. 32) e del rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana nell’esplicazione dell’iniziativa economica (art. 41) (Corte Cassazione V sezione penale – sentenza n. 33624 del 26.6.2009) SEGNALAZIONE MALATTIA PROFESSIONALE 65 IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA malattia da mobbing? E SE INVECE … Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti … il delitto è punibile a querela della persona offesa. Codice Penale - articolo 582 SEGNALAZIONE MALATTIA PROFESSIONALE 66 LA MALATTIA PER COLPA LA MALATTIA PER DOLO mobbing? Assente o scorretta valutazione del rischio stress lavoro-correlato 1° certificato di MP + applicazione delle sanzioni del D. 81/08 evidenti costrittività Vessazioni organizzative Molestie 1° certificato di MP + rapporto alla Procura? 68