________________________________________________________________________________________ NASPI, ULTERIORI CHIARIMENTI Circolare INPS 142/2015 Dopo la circolare 94 del 12 maggio, INPS torna sul decreto legislativo 22/2015 per fornire chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici non disciplinati dalla nuova norma. La circolare affronta infatti diverse questioni, risolvendo alcuni dubbi interpretativi e rivedendo precedenti indicazioni restrittive. RIFIUTO DI PROPOSTE DI LAVORO O DI TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE. Decadenza: perde la NASPI chi non accetta una occupazione in un luogo distante non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o chi rifiuta un posto di lavoro raggiungibile in massimo 80 minuti con i mezzi pubblici. Viceversa la decadenza dalla prestazione non interviene se le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgono in luogo distante più di 50 chilometri o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Risoluzione consensuale: si ha diritto alla NASPI anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale per il rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza e/o raggiungibile in 80 o più minuti con i mezzi pubblici. LICENZIAMENTO CON ACCETTAZIONE OFFERTA CONCILIAZIONE OPPURE PER MOTIVI DISCIPLINARI Il lavoratore ha diritto alla NASPI anche in caso di licenziamento con accettazione della conciliazione economica offerta dal datore di lavoro (prevista dal DLgs 23/2015 che ha introdotto i contratti a tutele crescenti), così come il diritto è confermato quando il lavoratore viene licenziato per motivi disciplinari. REQUISITO CONTRIBUTIVO 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione negli ultimi quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione. PERIODI NON UTILI (NEUTRI) AL PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO Se all’interno del quadriennio si rinvengono periodi da neutralizzare, il periodo va ampliato in misura pari alla durata dell’evento neutro. Qualora nel quadriennio così ampliato si rinviene un’ulteriore evento neutro, il quadriennio dovrà essere ulteriormente ampliato in misura pari alla durate dell’evento trovato. Il procedimento di ampliamento del periodo in cui ricercare le 13 settimane, si protrae fino alla ricostruzione di un periodo di 48 mesi (4 anni) al netto degli eventi neutri. QUALI SONO I PERIODI NEUTRI? La circolare INPS n. 94 aveva elencato i periodi coperti da contribuzione figurativa non considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva e quindi da considerare neutri ai fini della ricerca del requisito contributivo: malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo); cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità. A questi la circolare 142 aggiunge altri periodi non utili che si possono neutralizzare: periodi di CIG in deroga con sospensione a zero ore periodi di aspettativa sindacale (art 31 legge 300/70) periodi di lavoro all’estero in paesi non convenzionati REQUISITO LAVORATIVO Trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Periodi neutri: anche per questo requisito si applicano gli stessi criteri descritti prima per la neutralizzazione dei periodi non utili. Gli eventi da considerare periodi neutri sono gli stessi a cui si aggiungono i periodi di malattia con integrazione da parte del datore di lavoro, nonché i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI Il requisito delle 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione è soddisfatto con un minimo di 5 settimane di lavoro con un minimo di 24 ore di lavoro per ognuna delle 5 settimane (24x5= 120 ore). NASPI O MOBILITÀ? Era uno dei dubbi che avevamo. Mobilità e NASpI hanno una genesi diversa e requisiti oggettivi e soggettivi diversi. Per questo motivo INPS esclude la possibilità per il lavoratore, in possesso dei requisiti previsti sia per l’una che per l’altra prestazione, di optare tra la prestazione di mobilità e la prestazione di disoccupazione Naspi. Il lavoratore licenziato a seguito di procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991 da azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS, potrà unicamente, in presenza di tutti i requisiti di legge, chiedere l’indennità di mobilità. Il lavoratore che abbia perduto involontariamente la propria occupazione a seguito di licenziamento individuale o con accettazione dell’offerta di conciliazione oppure con risoluzione consensuale, nonché per dimissione per giusta causa, potrà unicamente chiedere, in presenza di tutti i requisiti di legge, l’indennità NASpI. Al fine di evitare errori nella presentazione delle domande, in ambedue le fattispecie, INPS, inserirà nella procedura informatica, un avviso riferito alla tipologia di prestazione che può essere richiesta in base alla tipologia di licenziamento. INDENNITÀ NASPI E INIZIO NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA Lavoro accessorio e Indennità NASpI Il decreto legislativo 81/2015 (Testo unico tipologie contrattuali) ha apportato modifiche al lavoro accessorio (voucher) innalzando a 7.000 euro il compenso massimo conseguibile dal lavoratore dalla totalità dei committenti. Rimane invece inalterato il compenso massimo conseguibile dal lavoratore da ciascun singolo committente, imprenditore e professionisti (2.000 euro). Vista la conferma, prevista dal decreto legislativo anche per il 2015, della possibilità di cumulare i compensi derivanti dal lavoro accessorio, reso in tutti i settori produttivi, nel limite massimo annuo di 3.000 euro (anno civile) con le prestazioni di sostegno al reddito o di integrazione salariale, la circolare INPS ne ribadisce la suddetta completa cumulabilità. Per compensi da lavoro accessorio che superano il limite dei 3.000 euro e fino a 7.000 euro, la NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso. Il percettore di indennità NASpI deve comunicare ad INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accesorio, o se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso presuntivo derivante dall’attività lavorativa. Lavoro intermittente e indennità NASpI Anche il lavoro intermittente è stato rivisitato dal già citato DLgs 81: il lavoro intermittente è un contratto di lavoro dipendente che può essere a tempo determinato o indeterminato. Sono previste due tipologie di lavoro intermittente e conseguentemente due modalità di interazione con l’indennità di disoccupazione. Il lavoratore titolare di Naspi che si rioccupa Con un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, con diritto alla indennità di disponibilità, quindi con garanzia di una retribuzione continuativa, ha diritto al cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, comprensivo dell’indennità di disponibilità, se non superiore a 8.000 euro, limite per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Con un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e quindi senza diritto all’indennità di disponibilità, avrà sospesa l’indennità di disoccupazione per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa. Durante i periodi interni al contratto, privi di prestazione lavorativa, l’indennità potrà essere riconosciuta. Rimane comunque fermo il limite massimo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Rimangono comunque applicabili, nel caso di rioccupazione con lavoro intermittente, oltre al cumulo, anche gli istituti della sospensione, riduzione e decadenza della prestazione.