I NUOVI TICKET SANITARI DOMANDE E RISPOSTE (per leggere la risposta digitare ctrl+clic sul testo della domanda) A B QUALI SONO LE COSE FONDAMENTALI DA SAPERE SUI NUOVI TICKET? QUALI SONO I NUOVI TICKET? 4 4 B1 Quota fissa per ricetta 4 B2 Farmaci di fascia A 4 B3 Visite specialistiche 5 B4 Chirurgia ambulatoriale della cataratta e del tunnel carpale 5 B5 Risonanza magnetica e Tac 5 B6 Pronto soccorso 5 C L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO 5 C1 Perché va autocertificata la fascia di reddito? 5 C2 Quali sono le fasce di reddito? 5 C3 Chi deve presentare l’autocertificazione della fascia di reddito? 5 C4 Chi non deve presentare l’autocertificazione della fascia di reddito? 6 C5 Chi ha un’esenzione parziale dal ticket deve presentare l’autocertificazione? 6 C6 Va compilato un modulo per ciascun assistito o sono previsti moduli per nucleo familiare? 6 C7 L’autocertificazione ha una scadenza? Va rinnovata? 6 C8 Che cosa si dichiara esattamente nella propria autocertificazione? 6 C9 Chi deve firmare l’autocertificazione? 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 1 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 C10 D Se viene compilata per errore una fascia di reddito sbagliata cosa fare? LA COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 6 6 D1 Il reddito che viene autocertificato a che anno si riferisce? 7 D2 Cosa si intende per nucleo familiare fiscale? 7 D3 Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare? 7 D4 Quali familiari possono essere considerati “familiari a carico”? 7 D5 I cambiamenti del nucleo familiare avvenuti nel 2011 incidono sulla fascia di reddito? 8 D6 Chi deve ancora presentare la dichiarazione dei redditi quale reddito autocertifica? 8 D7 Per i figli di coppie separate o unioni di fatto come va individuato il nucleo familiare fiscale? 8 D8 I coniugi con regime di separazione dei beni come compilano l’autocertificazione? 8 D9 Gli adulti conviventi fiscalmente autonomi costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale? 8 D10 Le coppie sposate con residenze differenti costituiscono lo stesso nucleo familiare? 8 D11 Se entrambi i genitori sono esenti va fatta l’autocertificazione per il figlio a carico? 8 D12 L’analfabeta senza amministratore di sostegno/tutore come compila l’autocertificazione? 9 E E1 LA CONSEGNA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 9 Dove si possono trovare i moduli per l’autocertificazione della fascia di reddito? 9 E2 Come si può compilare e consegnare la propria autocertificazione? E2.1 compilazione e consegna ad uno degli sportelli individuati dall’Azienda Usl E2.2 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo raccomandata A/R E2.3 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo fax E2.4 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo PEC E2.5 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo email E2.6 compilazione al momento dell’erogazione di una visita/esame o del ritiro di un farmaco 9 9 9 10 10 10 11 E3 L’autocertificazione va consegnata all’Azienda Usl di residenza o di domicilio? 11 E4 Quale documento di identità va presentato con l’autocertificazione per un minore? 11 E5 Occorre una delega scritta per consegnare l’autocertificazione di un’altra persona? 11 F UTILIZZO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 11 F1 Come sono utilizzati dall’Azienda Usl i dati della fascia di reddito autocertificati? 11 F2 Occorre mostrare la propria autocertificazione ogni volta che si va dal medico? 12 F3 Chi deve indicare nella ricetta il codice della fascia di reddito RE1, RE2, RE3? 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 2 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 F4 In quale spazio della ricetta viene riportato il codice di fascia di reddito? 12 F5 Vengono fatti controlli sulle fasce di reddito dichiarate? 13 F6 E’ una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano la fascia di reddito? 13 G PARTENZA DEI NUOVI TICKET, FACILITAZIONI IN FASE DI AVVIO 13 G1 Da quando parte l’applicazione dei nuovi ticket? 13 G2 Sono previste facilitazioni per dare tempo alle persone di mettersi in regola? 14 G3 Cosa può accadere nei servizi sanitari dal 29 agosto al 1 ottobre 2011? 14 G4 Cosa significa che il nuovo sistema dei ticket entra a regime dal 2 ottobre 2011? 14 G5 Cosa può accadere nei servizi sanitari dopo il 2 attobre 2011? 15 DIVERSE CATEGORIE DI ASSISTITI: COME FARE? 15 H H1 L’assistito con domicilio in un’Azienda Usl diversa da quella di residenza 15 H2 L’assistito non residente in Emilia-Romagna 15 H3 Il lavoratore colpito dalla crisi 16 H4 Lo straniero STP in soggiorno temporaneo 16 I INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI I1 A chi ci si può rivolgere per informazioni sull’applicazione dei nuovi ticket? 16 I2 A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull’applicazione dei nuovi ticket? 17 L ALLEGATO: ELENCO DELLE ESENZIONI TOTALI TICKET M ALLEGATO: ELENCO DELLE ESENZIONI PARZIALI TICKET 16 18 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 3 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 A QUALI SONO LE COSE FONDAMENTALI DA SAPERE SUI NUOVI TICKET? o I nuovi ticket si pagano per le visite, i farmaci, gli esami erogati dai Servizi sanitari pubblici e accreditati dell’Emilia-Romagna a partire dal 29 agosto 2011 o sono modulati per fasce di reddito familiare fiscale autocertificate dallo stesso assistito o non sono applicati alle visite, gli esami, i farmaci già esenti ticket in base al reddito e età, alla patologia cronica, alle altre condizioni di esenzione previste o devono presentare l’autocertificazione della propria fascia di reddito le persone non esenti totali dal ticket che hanno un reddito familiare fiscale fino a 100.000 euro l’anno o per le visite, gli esami, i farmaci fruiti dal 29 agosto al 1 ottobre 2011 ci sono 60 giorni di tempo per mettersi in regola o per le visite, gli esami, i farmaci fruiti dal 2 ottobre 2011, se non c’è l’esenzione e nemmeno l’autocertificazione della fascia di reddito va pagato il ticket massimo, cioè quello previsto per chi ha un reddito familiare fiscale annuo che supera i 100.000 euro o non c’è un limite di tempo per presentare l’autocertificazione: si può fare al momento della prenotazione di visite/esami o quando occorre ritirare farmaci a carico del Servizio sanitario. B QUALI SONO I NUOVI TICKET? B1 Quota fissa per ricetta è introdotta, in aggiunta all’attuale ticket, per le ricette che prescrivono prestazioni con un valore tariffario complessivo superiore a 10 euro. La quota fissa è rimodulata in base al reddito lordo familiare annuo: - nessuna quota fissa (reddito inferiore a 36.152 euro) - 5 euro (reddito tra 36.153 e 70.000 euro) - 10 euro (reddito da 70.001 euro a 100.000 euro) - 15 euro (reddito superiore a 100.001 euro). Non si applica alle prescrizioni che contengono solo la visita, a quelle che contengono TAC, Risonanza Magnetica, chirurgia ambulatoriale della cataratta o del tunnel carpale. Se la prescrizione contiene la visita e altre prestazioni, il costo della visita non concorre a determinare il valore tariffario della ricetta. B2 Farmaci di fascia A (erogati a carico del servizio sanitario) è introdotto un ticket in base al reddito familiare annuo lordo autocertificato dal cittadino: - nessun ticket (reddito inferiore a 36.152 euro) - 1 euro a confezione con tetto di 2 euro per ricetta (reddito tra 36.153 e 70.000 euro) - 2 euro a confezione con tetto di 4 euro per ricetta (reddito tra 70.001 e 100.000) - 3 euro a confezione e fino a 6 euro per ricetta (reddito superiore a 100.000 euro). Il ticket si aggiunge all’eventuale differenza, già a carico del cittadino, tra il costo del farmaco generico e quello del farmaco di marca. Questa differenza è già pagata da tutti i cittadini (compresi gli esenti per età e reddito, patologia e invalidità, lavoratori colpiti dalla crisi e altre condizioni) ad eccezione dei pensionati di guerra con pensione vitalizia e le vittime del ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 4 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 terrorismo e familiari. Il ticket per la bombola di ossigeno è equiparato a quello della confezione di farmaco. B3 Visite specialistiche il ticket aumenta di 5 euro per tutti, indipendentemente dalla fascia di reddito, per allinearsi alla tariffa prevista dal nomenclatore regionale: - il ticket per la prima visita diventa di 23 euro - il ticket della visita di controllo diventa di 18 euro. B4 Chirurgia ambulatoriale della cataratta e del tunnel carpale è introdotto un ticket di 46,15 euro per tutti, indipendentemente dalla fascia di reddito. Questo ticket è comprensivo delle visite e degli esami pre e post intervento. B5 Risonanza magnetica e Tac il ticket è rimodulato in base al reddito familiare: - è invariato (resta 36,15 euro) per i redditi inferiori a 36.152 - diventa 50 euro (reddito tra 36.153 e 100.000 euro) - diventa 70 euro (reddito superiore a 100.000 euro). B6 Pronto soccorso Non si applicano nuovi ticket sulle prestazioni di pronto soccorso, per le quali resta invariata nei casi già individuati l’applicazione della quota di 25 euro, comprensiva della visita. Per le eventuali altre visite ed esami erogati in regime di pronto soccorso si applicano i nuovi ticket della specialistica e il ticket di altre eventuali visite specialistiche sarà pari a 23 euro (in quanto prime visite). C L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO C1 Perché va autocertificata la fascia di reddito? Visto che i nuovi ticket sono modulati in base al reddito familiare lordo, è necessaria una autocertificazione da parte di ogni persona per definire l’ammontare esatto del ticket da pagare rispetto alla fascia di reddito di appartenenza C2 Quali sono le fasce di reddito? Queste le fasce di reddito, riferite al reddito 1 gennaio-31 dicembre 2010: LE FASCE DI REDDITO fascia 1 Codice RE1 da 0 a 36.152 euro fascia 2 codice RE2 da 36.153 e 70.000 euro fascia 3 codice RE3 da 70.001 a 100.000 euro Oltre 100.000 euro la fascia di reddito non va autocertificata e si paga il ticket massimo previsto C3 Chi deve presentare l’autocertificazione della fascia di reddito? Devono presentare l’autocertificazione della propria fascia di reddito le persone non esenti totali dal ticket che hanno un reddito familiare lordo fino a 100.000 euro l’anno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 5 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 L’autocertificazione è personale e va compilato un solo modulo per ogni assistito, compresi i minori. C4 Chi non deve presentare l’autocertificazione della fascia di reddito? L’autocertificazione non deve essere presentata da chi ha un’esenzione totale dal ticket (che continua a non pagarlo) e da chi ha un reddito familiare fiscale che supera i 100.000 euro l’anno (che paga sempre il ticket massimo previsto). C5 Chi ha un’esenzione parziale dal ticket deve presentare l’autocertificazione? Sì. L’assistito con esenzione parziale (ad esempio per patologia) deve presentare l’autocertificazione (se il suo reddito familiare fiscale non supera i 100.000 euro annui), per applicare il nuovo ticket alle visite, esami, farmaci non esenti. C6 Va compilato un modulo per ciascun assistito o sono previsti moduli per nucleo familiare? Va compilato un modello dell’autocertificazione per ogni assistito, quindi anche per i minori. Naturalmente per il minore firmerà il genitore. C7 L’autocertificazione ha una scadenza? Va rinnovata? L’autocertificazione va compilata una sola volta e non ha una scadenza. Ha validità illimitata, o comunque fino ad eventuale modifica delle condizioni di reddito che risultino dalla dichiarazione dei redditi presentata. C8 Che cosa si dichiara esattamente nella propria autocertificazione? Consegnando o inviando la propria autocertificazione firmata la persona dichiara la propria fascia di reddito familiare lordo annuo e si impegna a comunicare eventuali futuri cambiamenti della fascia di reddito. C9 Chi deve firmare l’autocertificazione? CHI FIRMA L’AUTOCERTIFICAZIONE per il maggiorenne la persona interessata per il minore uno dei genitori per il soggetto a tutela tutore per il soggetto ad amministrazione di sostegno amministratore di sostegno C10 Se viene compilata per errore una fascia di reddito sbagliata cosa fare? E’ compito e responsabilità del cittadino dichiarare la propria fascia di reddito familiare lordo annuo e comunicare eventuali cambiamenti della fascia di reddito. In caso di errore, il cittadino dovrà presentare all’Azienda Usl una nuova autocertificazione, informare dell’avvenuto errore e pagare i ticket eventualmente dovuti e non corrisposti. D LA COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 6 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 D1 Il reddito che viene autocertificato a che anno si riferisce? Fino al 31 dicembre 2011 va autocertificato il reddito percepito nel 2010, come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata. D2 Cosa si intende per nucleo familiare fiscale? Il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi (anche se non sono a carico) e dai familiari a carico. I coniugi non devono essere separati legalmente. In caso di separazione, ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale Sono familiari a carico le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale. D3 Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare? Il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare ai fini dell’esenzione è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come da dichiarazione redditi presentata riferita all’anno precedente. Vanno considerati i redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per l’abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è ricavabile dai modelli CUD, modello 730, modello Unico persone fisiche, in particolare: o CUD, parte B, punto 1 o 730, alla voce “reddito complessivo”, che nel modello sui redditi 2010 è al rigo 11. o Unico, alla voce “reddito complessivo” che nel modello sui redditi 2010 è al rigo RN1 L’eventuale reddito al di sotto dei 2840,51 euro percepito dai familiari a carico non va sommato al reddito degli altri componenti il nucleo familiare, in quanto rappresenta la soglia minima perché sia riconosciuta una posizione fiscale individuale. D4 Quali familiari possono essere considerati “familiari a carico”? I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, cioè quelli per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51. Sono familiari a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all’estero. Altri familiari conviventi a carico: a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato b) i discendenti dei figli c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali d) i genitori adottivi e) i generi e le nuore; f) il suocero e la suocera; g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 7 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 D5 I cambiamenti del nucleo familiare avvenuti nel 2011 incidono sulla fascia di reddito? No. Anche se nel 2011 è modificata la condizione del nucleo familiare fiscale ( matrimonio, separazione legale, decesso, nuovo lavoro e diverso reddito ecc… ), l’autocertificazione fa riferimento ai redditi percepiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010, riportati nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2011, e alla condizione del nucleo familiare prospettata in quella dichiarazione. I mutamenti intervenuti nel corso del 2011, ai fini di questa autocertificazione, non hanno alcuna rilevanza. D6 Chi deve ancora presentare la dichiarazione dei redditi quale reddito autocertifica? Anche nel caso di dichiarazioni dei redditi che vanno presentate entro il 30 settembre dell’anno successivo, il riferimento è sempre il reddito percepito nell’anno precedente. Occorre quindi far riferimento, per le autocertificazioni presentate fino al 31 dicembre 2011, al reddito percepito dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010. D7 Per i figli di coppie separate o unioni di fatto come va individuato il nucleo familiare fiscale? Deve presentare l’autocertificazione - e pagare la quota ticket dovuta - il genitore che ha il figlio (sia minore che maggiorenne) a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative detrazioni fiscali. Se il figlio (sia minore che maggiorenne) a carico di entrambi i genitori (50% e 50%), sarà individuato di comune accordo il genitore che farà parte del nucleo familiare insieme al figlio. Si dovranno naturalmente rispettare le previsioni di cui all’art. 155 del Codice civile (“Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli”) e si dovrà tener conto dei precedenti eventuali accordi o situazioni giudiziali già assunti sugli oneri di mantenimento e obbligo di cura verso i figli. D8 I coniugi con regime di separazione dei beni come compilano l’autocertificazione? La separazione dei beni non influisce sul calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare fiscale. I coniugi in regime di separazione dei beni costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale e nel compilare l’autocertificazione ciascuno dovrà applicare la fascia corrispondente alla somma di entrambi i redditi, così come i coniugi con comunione dei beni. D9 Gli adulti conviventi fiscalmente autonomi costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale? No, ogni adulto convivente non coniugato e non fiscalmente a carico di un altro costituisce nucleo familiare fiscale a se stante. Il discorso vale anche per le coppie non sposate, i figli e genitori o altri rapporti. Non ha rilevanza se i conviventi fanno parte dello stesso nucleo anagrafico, perché in questo caso si fa riferimento al nucleo fiscale. Le coppie coniugate - non legalmente ed effettivamente separate - costituiscono invece il medesimo nucleo familiare. D10 Le coppie sposate con residenze differenti costituiscono lo stesso nucleo familiare? Sì, non ha importanza se la residenza anagrafica è diversa tra i due coniugi. D11 Se entrambi i genitori sono esenti va fatta l’autocertificazione per il figlio a carico? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 8 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 Sì, considerato che per il figlio a carico i genitori usufruiscono di detrazioni fiscali. L’autocertificazione non va fatta solo se anche il figlio ha diritto all’esenzione. D12 L’analfabeta senza amministratore di sostegno/tutore come compila l’autocertificazione? Allo stesso modo che già utilizza per firmare la dichiarazione dei redditi. E LA CONSEGNA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE E1 Dove si possono trovare i moduli per l’autocertificazione della fascia di reddito? I moduli per l’autocertificazione sono disponibili in diverse sedi del Servizio sanitario, presso gli sportelli CUP, gli ambulatori medici, nelle farmacie, nelle sedi di patronati, CAF, sindacati e associazioni di categoria. Possono essere scaricati dal portale web del Servizio sanitario regionale www.saluter.it o dai siti web delle Aziende Usl. Nel retro del modulo sono riportate le istruzioni per la compilazione. E2 Come si può compilare e consegnare la propria autocertificazione? E2.1 compilazione e consegna ad uno degli sportelli individuati dall’Azienda Usl o o o o o o o sportelli aziendali, sportelli di assistenza fiscale di CAF e patronati , altre sedi (Uffici relazioni con il pubblico, altri sportelli aziendali, farmacie, altri sportelli convenzionati) Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione vidimata /timbrata che gli viene restituita tutti gli sportelli che possono ricevere l’autocertificazione sono inseriti nella banca dati Numero verde (collegati alla prestazione “applicazione dei nuovi ticket”) e si possono consultare nel portale www.saluter.it , sia nella pagina sui nuovi ticket sia all’interno della Guida ai servizi , sempre nello stesso portale web (digitare nel campo di ricerca “nuovi ticket”) allo sportello l’operatore può aiutare l’assistito a compilare l’autocertificazione, se occorre un approfondimento sul piano fiscale è preferibile rivolgersi allo sportello di CAF e patronati il cittadino che si presenta allo sportello deve naturalmente essere identificato: − allo sportello Ausl è sufficiente mostrare il documento di identità − a CAF/Patronati/altri sportelli convenzionati si consiglia di portare con sé una copia del documento di identità Va presentata un modulo di autocertificazione per ogni persona, anche per ogni minore Lo sportello farà una copia di ogni autocertificazione, da conservare agli atti e inserire nell’anagrafica assistiti dell’Azienda Usl e restituisce al cittadino la sua copia vidimata /timbrata E2.2 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo raccomandata A/R o L’autocertificazione va inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno insieme alla copia del documento di identità. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 9 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 o o o o o Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione abbinata alla ricevuta della raccomandata. Il modulo di autocertificazione si può scaricare dal portale www.saluter.it Gli indirizzi postali a cui inviare l’autocertificazione sono inseriti in banca dati numero verde (nel campo delle “informazioni aggiuntive aziendali” collegate alla prestazione “applicazione dei nuovi ticket”) sono pubblicati su www.saluter.it (nella pagina sui nuovi ticket) e nei siti web elle Aziende Usl In caso di dichiarazione per minore è sufficiente la copia del documento del genitore (la stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore) Si può inviare un’unica raccomandata contenente più autocertificazioni (e relative copie dei documenti di identità), in questo caso ciascuno dovrà conservare assieme alla propria autocertificazione una copia della ricevuta. E2.3 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo fax o o o o o L’autocertificazione va inviata a mezzo fax insieme alla copia del documento di identità. Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione abbinata alla ricevuta del fax. Il modulo di autocertificazione si può scaricare dal portale www.saluter.it I numeri di fax a cui inviare l’autocertificazione sono inseriti nella banca dati Numero verde (nel campo delle “informazioni aggiuntive aziendali” collegate alla prestazione “applicazione dei nuovi ticket”), sono pubblicati su www.saluter.it (nella pagina sui nuovi ticket) e nei siti web delle Aziende Usl. In caso di dichiarazione per minore è sufficiente la copia del documento del genitore (la stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore). E2.4 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo PEC o o o o L’autocertificazione va inviata a mezzo PEC (posta elettronica certificata), insieme alla copia del documento di identità Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione abbinata alla ricevuta dell’email certificata Gli indirizzi di PEC delle Aziende Usl a cui è possibile inviare l’autocertificazione sono inseriti nella banca dati Numero verde (nel campo delle “informazioni aggiuntive aziendali” collegate alla prestazione “applicazione dei nuovi ticket”), sono pubblicati su www.saluter.it (nella pagina sui nuovi ticket) e nei siti web elle Aziende Usl. Si può inviare l’autocertificazione a mezzo PEC per un'altra persona non intestataria della casella email certificata, inviando anche la copia del documento di identità dell’interessato. E2.5 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo email o o o L’autocertificazione va inviata a mezzo email (posta elettronica comune) insieme alla copia del documento di identità Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione abbinata alla ricevuta dell’email di risposta dell’Azienda Usl Gli indirizzi email e/o PEC delle Aziende Usl a cui è possibile inviare l’autocertificazione per email sono inseriti nella banca dati Numero verde (nel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 10 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 o o campo delle “informazioni aggiuntive aziendali” collegate alla prestazione “applicazione dei nuovi ticket”), sono pubblicati su www.saluter.it (nella pagina sui nuovi ticket) e nei siti web elle Aziende Usl. È possibile inviare un’email comune (non certificata) ad un indirizzo aziendale PEC (posta elettronica certificata) Si può inviare a mezzo email anche l’autocertificazione per conto di un’altra persona non intestataria della casella email, inviando anche la copia del documento di identità dell’interessato. E2.6 compilazione al momento dell’erogazione di una visita/esame o del ritiro di un farmaco o o o F questa modalità può essere adottata dal cittadino che non abbia ancora consegnato la propria autocertificazione, ma è già in grado di autocertificare la classe di appartenenza del proprio reddito familiare in questo caso l’assistito dovrà indicare nella ricetta il codice RE corrispondente alla propria fascia di reddito il servizio specialistico/la farmacia riscuoteranno il ticket dovuto e inviteranno il cittadino a consegnare l’autocertificazione al più presto. E3 L’autocertificazione va consegnata all’Azienda Usl di residenza o di domicilio? L’Azienda Usl di riferimento a cui consegnare l’autocertificazione è quella in cui la persona ha il domicilio sanitario, cioè quella in cui ha scelto il medico di famiglia E4 Quale documento di identità va presentato con l’autocertificazione per un minore? Il modulo di autocertificazione per il minore è firmato da un genitore ed è quindi il documento del genitore firmatario quello che, a seconda della modalità di consegna scelta, va mostrato/consegnato/trasmesso in copia. La stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore. E5 Occorre una delega scritta per consegnare l’autocertificazione di un’altra persona? No, non occorre una delega scritta, trattandosi solo dell’atto di consegnare per conto di un’altra persona un modulo già direttamente firmato dall’interessato. Se la consegna avviene allo sportello è sufficiente portare la copia del documento di identità dell’altra persona. Se la trasmissione avviene via fax o via email va comunque inviata anche la copia del documento di identità riferito a tutte le autocertificazioni inviate. UTILIZZO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE F1 Come sono utilizzati dall’Azienda Usl i dati della fascia di reddito autocertificati? I dati dell’autocertificazione vengono registrati nell’anagrafe sanitaria degli assistiti di ogni Azienda Usl. Una volta inserito dagli operatori in questo sistema informatico anagrafico, il codice della fascia di reddito di ciascuno viene automaticamente stampato dal sistema in ogni ricetta di prescrizione del medico di famiglia /pediatra di libera scelta. Esattamente come accade per i codici di esenzione. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 11 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 I dati della fascia di reddito devono inoltre essere utilizzati per i controlli che l’Azienda è tenuta a fare sulla verità delle dichiarazioni rilasciate dagli assistiti. F2 Occorre mostrare la propria autocertificazione ogni volta che si va dal medico? Sì, nei primi tempi d’avvio dei nuovi ticket è consigliato mostrare al medico la propria autocertificazione, anche se già consegnata /inviata all’Azienda Usl nei modi previsti. Non sarà invece più necessario quando il dato sulla fascia reddito autocertificato sarà già inserito nel sistema informatico anagrafico, perché il codice della fascia di reddito sarà stampato in automatico nella ricetta di prescrizione. Il codice RE1, RE2 o RE3, finché non è acquisito dal sistema e stampato in automatico nella ricetta, può comunque essere riportato manualmente su ogni ricetta da parte del cittadino interessato. F3 Chi deve indicare nella ricetta il codice della fascia di reddito RE1, RE2, RE3? A regime, quando i codici della fascia di reddito autocertificati saranno tutti registrati nel sistema informatico anagrafico degli assistiti, il codice sarà stampato in automatico in ogni ricetta, esattamente come avviene per il codice di esenzione. Naturalmente occorre tempo perché gli operatori delle Aziende Usl inseriscano nel sistema informatico tutti i codici della fascia di reddito degli assistiti. Finché il codice riferito alla fascia di reddito autocertificata non viene stampato in automatico nella ricetta, il codice RE1, RE2 o RE3 può essere riportato manualmente sulla ricetta da parte del cittadino interessato F4 In quale spazio della ricetta viene riportato il codice di fascia di reddito? Il codice della fascia di reddito (RE1, RE2 o RE3) deve essere indicato nella ricetta nello stesso spazio a quadretti in cui sono registrati i codici di esenzione dal ticket. Una ricetta può essere infatti: o esente ticket , quando nell’apposito spazio è indicato il codice di esenzione o soggetta ai nuovi ticket modulati per fasce di reddito, quando nell’apposito spazio è indicato il codice riferito alla fascia di reddito RE1, RE2 o RE3 o soggetta al ticket massimo, quando nell’apposito spazio non è indicato nulla, perché la persona non è esente e il reddito familiare lordo è superiore a 100.000 euro. Ecco di seguito il modello della ricetta e lo spazio in cui viene inserito il codice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 12 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 G F5 Vengono fatti controlli sulle fasce di reddito dichiarate? L’Azienda Usl è tenuta ad attivare i necessari controlli. Il codice penale e le leggi speciali puniscono chi rilascia dichiarazioni non veritiere . F6 E’ una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano la fascia di reddito? I dati sul reddito necessariamente raccolti sono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (decreto legislativo 196/2003) e da soggetti autorizzati al loro trattamento e tenuti al segreto professionale o al segreto d’ufficio. Si tratta peraltro degli stessi professionisti e operatori che trattano dati considerati ancora più sensibili, rispetto a quelli sul reddito, quali le prescrizioni mediche e i codici di esenzione in base alla patologia della persona. PARTENZA DEI NUOVI TICKET, FACILITAZIONI IN FASE DI AVVIO G1 Da quando parte l’applicazione dei nuovi ticket? o I nuovi ticket si applicano alle visite, ai farmaci, agli esami erogati a partire da lunedì 29 agosto 2011 o Il riferimento che vale è la data dell’erogazione: si applicano quindi ai farmaci ritirati in farmacia dal 29 agosto 2011, alle visite e agli esami fatti dal 29 agosto 2011 o I nuovi ticket vanno applicati anche alle prestazioni prenotate prima del 29 agosto 2011, se sono state erogate dopo il 29 agosto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 13 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 o si applicano anche quando il ticket era stato pagato prima del 29 agosto: la quota dovrà essere nuovamente calcolata e sarà eventualmente pagata la differenza dovuta G2 Sono previste facilitazioni per dare tempo alle persone di mettersi in regola? Sì. Per facilitare la fase di avvio dei nuovi ticket viene adottata fino al 1 ottobre 2011 una soluzione provvisoria e il cittadino può presentarsi ai servizi specialistici o alle farmacie anche sprovvisto dell’autocertificazione della fascia di reddito: gli viene comunque garantita la prestazione (visita/esame/farmaco) e avrà 60 giorni di tempo per rilasciare l’autocertificazione. Potrà quindi pagare anche in un secondo momento il ticket dovuto. L’Ausl verifica le prestazioni erogate nella fase di avvio per l’eventuale recupero dei ticket non incassati. G3 Cosa può accadere nei servizi sanitari dal 29 agosto al 1 ottobre 2011? Dal 29 agosto 2011 fino al 1 ottobre 2011 (fase di avvio) quando la persona assistita si presenta ai servizi per una visita/esame/farmaco, in base alle diverse esenzioni e alle fasce di reddito si possono verificare queste possibilità: a) è esente totale ticket: non si applicano i nuovi ticket e non deve né dovrà presentare alcuna autocertificazione b) ha un’esenzione parziale e fruisce di una visita/esame/farmaco esente: non si applicano i nuovi ticket, potrà presentare la propria autocertificazione in occasione di altre future prestazioni non esenti c) ha un’esenzione parziale e fruisce di una visita/esame/farmaco non esente: si comporterà in questo caso come i non esenti (vedi i tre casi successivi d, e, f) d) non ha un’esenzione ed è già in grado di autocertificare la proprio fascia di reddito: o in questo caso dovrà indicare nella ricetta il codice RE corrispondente alla sua fascia di reddito o Il servizio specialistico/la farmacia riscuotono il nuovo ticket dovuto e lo invitano a consegnare appena possibile l’autocertificazione, se non ha ancora provveduto e) non ha un’esenzione e al momento non è in grado di autocertificare la propria fascia di reddito: o Il servizio specialistico/la farmacia non applicherà il nuovo ticket o avrà 60 giorni di tempo per consegnare l’autocertificazione o consegnata l’autocertificazione l’Azienda Usl calcola l’importo del nuovo ticket e invita a pagare la quota dovuta o trascorsi 60 giorni dall’erogazione della visita/esame/farmaco, in caso di mancata consegna dell’autocertificazione sarà applicata la quota massima f) non ha un’esenzione ed è già consapevole di avere un reddito superiore a 100.000 euro o comunica di dover pagare il ticket massimo e lo versa subito o comunque entro 60 giorni o superati i 60 giorni dall’erogazione sarà applicata la quota massima G4 Cosa significa che il nuovo sistema dei ticket entra a regime dal 2 ottobre 2011? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 14 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 Significa che dal 2 ottobre 2011 non possono più essere adottate soluzioni provvisorie, si esce dalla fase di avvio e sarà indispensabile per tutti essere in possesso della autocertificazione rilasciata all’Ausl o ai Patronati /CAF/ altre sedi convenzionate. In assenza di autocertificazione - o se la persona non è in grado di quantificare la propria fascia di reddito - sarà assegnata la classe di reddito più alta e il ticket dovuto sarà quello massimo, previsto per i redditi familiari fiscali che superano i 100.000 euro lordi all’anno. G5 H Cosa può accadere nei servizi sanitari dopo il 2 attobre 2011? Dopo il 2 ottobre 2011 (quindi superata la fase di avvio) , quando l’assistito si presenta ai servizi specialistici/farmaceutici, in base alle diverse esenzioni e alle fasce di reddito i casi possibili sono questi: a) è esente totale ticket: non si applicano i nuovi ticket e non deve né dovrà presentare alcuna autocertificazione b) ha un’esenzione parziale e fruisce di una visita/esame/farmaco esente: non si applicano i nuovi ticket, potrà presentare la propria autocertificazione (se non ha già provveduto) in occasione di altre future prestazioni non esenti c) non ha un’esenzione o ha un’esenzione parziale e fruisce di una visita / esame / farmaco non esente: o dovrà consegnare l’autocertificazione, se non ha già provveduto o il servizio specialistico/la farmacia riscuotono il ticket dovuto, in base alla fascia di reddito o in assenza di autocertificazione consegnata (o se l’assistito non è in grado di autocertificare la fascia di reddito del proprio nucleo familiare), sarà assegnata la fascia di reddito più alta e dovrà versare il ticket massimo d) non ha un’esenzione ed ha un reddito superiore a 100.000 euro o sarà assegnata la fascia di reddito più alta e dovrà versare il ticket massimo DIVERSE CATEGORIE DI ASSISTITI: COME FARE? H1 L’assistito con domicilio in un’Azienda Usl diversa da quella di residenza La persona con domicilio in un’Azienda Usl diversa da quella di residenza deve consegnare l’autocertificazione all’Azienda Usl in cui ha scelto il proprio medico di famiglia. Naturalmente solo se l’Azienda di domicilio fa parte della Regione EmiliaRomagna. H2 L’assistito non residente in Emilia-Romagna La persona non residente in Emilia-Romagna (né con domicilio sanitario/scelta del medico nella nostra Regione) che usufruisce del Servizio sanitario regionale dell’EmiliaRomagna è tenuta a pagare il ticket così come applicato nella nostra Regione. Dovrà quindi autocertificare, utilizzando lo stesso modello compilato dai residenti, l’appartenenza ad una delle fasce di reddito e consegnare la propria autocertificazione ad ogni accesso ai servizi sanitari. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 15 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 In caso di visite ed esami specialistici una copia dell’autocertificazione sarà trattenuta dai servizi specialistici e allegata alla ricetta. In farmacia l’autocertificazione, compilata e firmata al momento dell’erogazione dei farmaci, sarà ritirata dal farmacista. Questa persona non è registrato nell’anagrafe degli assistiti nella Regione EmiliaRomagna, quindi dovrà sempre riportare manualmente sulla ricetta, con la collaborazione dell’operatore o del farmacista, il codice RE corrispondente alla fascia di reddito autocertificata. Naturalmente in questo caso l’assistito non dovrà consegnare né trasmettere l’autocertificazione all’Azienda Usl di residenza. I H3 Il lavoratore colpito dalla crisi Il lavoratore colpito dalla crisi residente in Emilia-Romagna (disoccupato, in cassa integrazione, in mobilità, con contratto di solidarietà), se rientra nei limiti di reddito stabiliti, fino al 31 dicembre 2011 ha l’esenzione totale dal pagamento del ticket e non dovrà pagare i nuovi ticket per le visite/esami specialistici e i farmaci di classe A. In questo caso l’esenzione (codice E 99, delibera 1036/2009) è individuale, non fa riferimento al reddito del nucleo familiare ed è estesa ai familiari a carico di questo lavoratore. Al momento della prenotazione/fruizione di ogni prestazione (visita, esame, farmaco), il lavoratore colpito dalla crisi continuerà a presentare lo specifico modulo in cui dichiara la propria appartenenza a questa categoria. La dichiarazione, datata e firmata al momento, va consegnata in originale ad ogni accesso al servizio specialistico o alla farmacia. In questo caso il reddito di riferimento è quello attuale, non fa riferimento all’anno precedente. Il servizio specialistico o la farmacia ritirano ogni volta la dichiarazione. Il codice E99 sarà riportato manualmente sulla ricetta dallo stesso lavoratore, con la collaborazione dell’operatore o del farmacista. H4 Lo straniero STP in soggiorno temporaneo Lo straniero STP autocertifica già il proprio reddito, tramite la dichiarazione di indigenza che produce al momento del rilascio della tessera sanitaria, valevole 6 mesi (circolare Ministero della Sanità n. 5/2000). Non è quindi tenuto a compilare l’autocertificazione relativa alla fascia di reddito . Viene inserito d’ufficio, per l’applicazione dei nuovi ticket, nella prima fascia (RE1). Il codice RE1 sarà riportato manualmente sulla ricetta dalla persona interessata, con la collaborazione dell’operatore o del farmacista . INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI I1 A chi ci si può rivolgere per informazioni sull’applicazione dei nuovi ticket? Per informazioni sui nuovi ticket si può telefonare al numero verde 800033033 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30. Ci si può rivolgere agli sportelli dell’Azienda Usl che ricevono le autocertificazioni o all’ URP Ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda Usl competente per quel territorio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 16 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 L’elenco degli URP è disponibile su www.saluter.it nella pagina principale dei servizi ai cittadini , nel menù di destra “Le strutture”. Per informazioni di carattere fiscale sul proprio reddito ci si può rivolgere a CAF, Patronati o ad altri soggetti che offrono assistenza fiscale. I2 A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull’applicazione dei nuovi ticket? Per segnalazioni sull’applicazione dei nuovi ticket nei servizi sanitari ci si può rivolgere all’URP Ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda sanitaria competente. Se la segnalazione riguarda una farmacia va inviato all’Azienda Usl competente per il territorio dove la farmacia ha sede. L’elenco degli URP è disponibile su www.saluter.it nella pagina principale dei servizi ai cittadini , nel menù di destra “Le strutture”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 17 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 L ALLEGATO: ELENCO DELLE ESENZIONI TOTALI TICKET CODICE ESENZIONE DESCRIZIONE ESENZIONE C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991) C02 Invalidi civili all 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett.d del D.M.01.02.1991) C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991) C04 Invalidi civili < di 18anni con indennità di frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98) C05 C06 E01 E02 E03 E04 F01 G01 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione - riconosciuti dall’apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.f del D.M.01.02.1991 Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)-ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come modificata dalla Legge n. 68/99) Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) Prestazioni a favore dei detenuti ed internati (ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999, n.230) Invalidi di guerra appartenenti alla categoria TIPOLOGIA DI ESENZIONE Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche Esenzione per tutte le prestazioni di ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 18 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 CODICE ESENZIONE DESCRIZIONE ESENZIONE TIPOLOGIA DI ESENZIONE dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991) diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità. Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci. Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci. Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci. Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A Esenzione per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa categoria hanno inoltre diritto di ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità L01 Grandi invalidi del lavoro – dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del D.M.01.02.1991) L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.b del D.M.01.02.1991) P98 Prestazioni per la tutela della salute dei minori accolti a scopo adottivo (DGR 1036/2009) P99 Prestazioni per la tutela della salute dei bambini in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali (DGR 1036/2009) S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991) S02 Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 2^ alla 5^ (ex art.6 comma1 lett.c del D.M.01.02.1991) V01 Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n.302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex. DPR 7luglio 2006, n. 243) LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI cod. E99 Fino al 31 dicembre 2011, i lavoratori colpiti dalla crisi residenti in Emilia-Romagna (disoccupati, in cassa integrazione, in mobilità, con contratto di solidarietà), che rientrano nei limiti di reddito e nelle condizioni previste dalla DGR 1036/2009 sono esenti totali dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio, le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 19 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 M ALLEGATO: ELENCO DELLE ESENZIONI PARZIALI TICKET CODICE ESENZIONE DESCRIZIONE ESENZIONE 001-056 Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M.28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n.296) B01 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione da HIV (ex art. 1 comma 4 lett. B del D.Lgs 124/98-prima parte) C07 C104 Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile ex D.M. 20/07/1989, n. 293 e succ. mod. Programma Odontoiatria: Esenzione ai sensi dell’Articolo 3 – comma 3 della legge 104/92 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici". D01 Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art.1 comma 4 lett.a del D.Lgs 124/98) D02 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett b della Legge 388/2000)-citologico D03 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett b della Legge 388/2000)- mammografico D04 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett b della Legge 388/2000)- colon retto D05 Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della Mammella (ex art.85 comma 4 della Legge 388/2000) D06 Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex D.M. 22/10/2002) TIPOLOGIA DI ESENZIONE Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologia per la quale è stata rilasciata. Il diritto è riconosciuto a malattia già accertata Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per soggetti a rischio di infezione da HIV Sono esenti le prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile ex D.M. 20/07/1989, n. 293 e succ. mod Sono previste specifiche esenzioni nella normativa regionale in materia Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell’ambito delle campagne di screening, Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell’ambito delle campagne di screening, Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell’ambito delle campagne di screening, Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell’ambito delle campagne di screening, Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita di accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni diagnostiche sono offerte dal SSR nell’ambito delle campagne di screening, Sono esenti per le prestazioni indicate nel D.M. 22/10/2002. Sono differenziate in relazione al personale civile e a quello militare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 20 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 CODICE ESENZIONE DESCRIZIONE ESENZIONE G02 Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 6^ alla 8^ ( ex art.6 comma 2 lett.a del D.M.01.02.1991) I01 Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003) L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa <2/3- dal 1% al 66% di invalidità (ex art.6 comma 2 lett.b del D.M.01.02.1991) Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A correlati alla patologia invalidante. L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991) Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci prescritti per il trattamento delle conseguenze dell’infortunio e al periodo dell’infortunio stesso che deve essere indicato in ricetta. M00 Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in epoca preconcezionale M01-M41 Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in gravidanza ordinaria M50 Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in gravidanza a rischio M52 Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante N01 Pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge n.210 del 25/02/1992danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (ex art.1 comma 5 lett.d del D.Lgs 124/98) Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologie per le quali è stata rilasciata l’esenzione ai sensi della , L 210/92, RAannn RQannn Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n.279 Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologia per la quale è stata rilasciata. P01 P02 Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/199 – seconda parte) Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima parte) TIPOLOGIA DI ESENZIONE Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A prescritti per il trattamento della patologia invalidante. Sono esenti i minori di 18 anni e i disabili di ogni età per la visita di idoneità incluse le prestazioni previste dalle tabelle Ministeriali delle discipline sportive e per gli eventuali esami diagnostici richiesti dai medici di medicina dello Sport per il completamento della pratica d idoneità. Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998 Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998 e DGR 1097/2011 Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998 e DGR 1097/2011 Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la salute delle madri del nascituro. D.M.del 10/09/1998 e DGR 1097/2011 Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 21 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011 CODICE ESENZIONE DESCRIZIONE ESENZIONE TIPOLOGIA DI ESENZIONE P03 Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs.124/1998 – prima parte) Profilassi antitubercolare ex DPR 7 novembre 2001, n. 465 Sono esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata PML Prestazioni medico-legali ai naviganti in ambito SASN Sono esenti per le prestazioni indicate nel D.M.22 febbraio 1984 e da altre normative tecniche di settore R99 S03 T01 TDL01 Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279). Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 6^ alla8^ (ex art.6 comma2 lett.c del D.M.01.02.1991) Prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione (ex art.1 comma 5 lett.C del D.Lgs 124/98) Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di classe A correlati alla patologia invalidante. Terapia del dolore severo Esenzione per i farmaci di classe A per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa con prescrizione, per singola ricetta, fino a 30 giorni di terapia Esenzione limitata alle prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia rara. Esenzione limitata alle prestazioni prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033 pag. 22 a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli aggiornamento 29 settembre 2011