i nuovi ticket sanitari domande e risposte

I NUOVI TICKET SANITARI
DOMANDE E RISPOSTE
(per leggere la risposta digitare ctrl+clic sul testo della domanda)
A
B
QUALI SONO LE COSE FONDAMENTALI DA SAPERE SUI NUOVI TICKET?
QUALI SONO I NUOVI TICKET?
4
4
B1
Quota fissa per ricetta
4
B2
Farmaci di fascia A
4
B3
Visite specialistiche
5
B4
Chirurgia ambulatoriale della cataratta e del tunnel carpale
5
B5
Risonanza magnetica e Tac
5
B6
Pronto soccorso
5
C
L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO
5
C1
Perché va autocertificata la fascia di reddito?
5
C2
Quali sono le fasce di reddito?
5
C3
Chi deve presentare l’autocertificazione della fascia di reddito?
5
C4
Chi non deve presentare l’autocertificazione della fascia di reddito?
6
C5
Chi ha un’esenzione parziale dal ticket deve presentare l’autocertificazione?
6
C6
Va compilato un modulo per ciascun assistito o sono previsti moduli per nucleo familiare?
6
C7
L’autocertificazione ha una scadenza? Va rinnovata?
6
C8
Che cosa si dichiara esattamente nella propria autocertificazione?
6
C9
Chi deve firmare l’autocertificazione?
6
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Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033
pag. 1
a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli
aggiornamento 29 settembre 2011
C10
D
Se viene compilata per errore una fascia di reddito sbagliata cosa fare?
LA COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
6
6
D1
Il reddito che viene autocertificato a che anno si riferisce?
7
D2
Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?
7
D3
Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare?
7
D4
Quali familiari possono essere considerati “familiari a carico”?
7
D5
I cambiamenti del nucleo familiare avvenuti nel 2011 incidono sulla fascia di reddito?
8
D6
Chi deve ancora presentare la dichiarazione dei redditi quale reddito autocertifica?
8
D7
Per i figli di coppie separate o unioni di fatto come va individuato il nucleo familiare fiscale?
8
D8
I coniugi con regime di separazione dei beni come compilano l’autocertificazione?
8
D9
Gli adulti conviventi fiscalmente autonomi costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale?
8
D10
Le coppie sposate con residenze differenti costituiscono lo stesso nucleo familiare?
8
D11
Se entrambi i genitori sono esenti va fatta l’autocertificazione per il figlio a carico?
8
D12
L’analfabeta senza amministratore di sostegno/tutore come compila l’autocertificazione?
9
E
E1
LA CONSEGNA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
9
Dove si possono trovare i moduli per l’autocertificazione della fascia di reddito?
9
E2
Come si può compilare e consegnare la propria autocertificazione?
E2.1
compilazione e consegna ad uno degli sportelli individuati dall’Azienda Usl
E2.2 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo raccomandata A/R
E2.3 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo fax
E2.4 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo PEC
E2.5
compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo email
E2.6 compilazione al momento dell’erogazione di una visita/esame o del ritiro di un farmaco
9
9
9
10
10
10
11
E3
L’autocertificazione va consegnata all’Azienda Usl di residenza o di domicilio?
11
E4
Quale documento di identità va presentato con l’autocertificazione per un minore?
11
E5
Occorre una delega scritta per consegnare l’autocertificazione di un’altra persona?
11
F
UTILIZZO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
11
F1
Come sono utilizzati dall’Azienda Usl i dati della fascia di reddito autocertificati?
11
F2
Occorre mostrare la propria autocertificazione ogni volta che si va dal medico?
12
F3
Chi deve indicare nella ricetta il codice della fascia di reddito RE1, RE2, RE3?
12
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F4
In quale spazio della ricetta viene riportato il codice di fascia di reddito?
12
F5
Vengono fatti controlli sulle fasce di reddito dichiarate?
13
F6
E’ una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano la fascia di reddito?
13
G
PARTENZA DEI NUOVI TICKET, FACILITAZIONI IN FASE DI AVVIO
13
G1
Da quando parte l’applicazione dei nuovi ticket?
13
G2
Sono previste facilitazioni per dare tempo alle persone di mettersi in regola?
14
G3
Cosa può accadere nei servizi sanitari dal 29 agosto al 1 ottobre 2011?
14
G4
Cosa significa che il nuovo sistema dei ticket entra a regime dal 2 ottobre 2011?
14
G5
Cosa può accadere nei servizi sanitari dopo il 2 attobre 2011?
15
DIVERSE CATEGORIE DI ASSISTITI: COME FARE?
15
H
H1
L’assistito con domicilio in un’Azienda Usl diversa da quella di residenza
15
H2
L’assistito non residente in Emilia-Romagna
15
H3
Il lavoratore colpito dalla crisi
16
H4
Lo straniero STP in soggiorno temporaneo
16
I
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
I1
A chi ci si può rivolgere per informazioni sull’applicazione dei nuovi ticket?
16
I2
A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull’applicazione dei nuovi ticket?
17
L
ALLEGATO: ELENCO DELLE ESENZIONI TOTALI TICKET
M
ALLEGATO: ELENCO DELLE ESENZIONI PARZIALI TICKET
16
18
20
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A
QUALI SONO LE COSE FONDAMENTALI DA SAPERE SUI NUOVI TICKET?
o I nuovi ticket si pagano per le visite, i farmaci, gli esami erogati dai Servizi sanitari pubblici
e accreditati dell’Emilia-Romagna a partire dal 29 agosto 2011
o sono modulati per fasce di reddito familiare fiscale autocertificate dallo stesso assistito
o non sono applicati alle visite, gli esami, i farmaci già esenti ticket in base al reddito e età,
alla patologia cronica, alle altre condizioni di esenzione previste
o devono presentare l’autocertificazione della propria fascia di reddito le persone non esenti
totali dal ticket che hanno un reddito familiare fiscale fino a 100.000 euro l’anno
o per le visite, gli esami, i farmaci fruiti dal 29 agosto al 1 ottobre 2011 ci sono 60 giorni di
tempo per mettersi in regola
o per le visite, gli esami, i farmaci fruiti dal 2 ottobre 2011, se non c’è l’esenzione e nemmeno
l’autocertificazione della fascia di reddito va pagato il ticket massimo, cioè quello previsto
per chi ha un reddito familiare fiscale annuo che supera i 100.000 euro
o non c’è un limite di tempo per presentare l’autocertificazione: si può fare al momento della
prenotazione di visite/esami o quando occorre ritirare farmaci a carico del Servizio
sanitario.
B
QUALI SONO I NUOVI TICKET?
B1
Quota fissa per ricetta
è introdotta, in aggiunta all’attuale ticket, per le ricette che prescrivono prestazioni con un
valore tariffario complessivo superiore a 10 euro.
La quota fissa è rimodulata in base al reddito lordo familiare annuo:
- nessuna quota fissa (reddito inferiore a 36.152 euro)
- 5 euro (reddito tra 36.153 e 70.000 euro)
- 10 euro (reddito da 70.001 euro a 100.000 euro)
- 15 euro (reddito superiore a 100.001 euro).
Non si applica alle prescrizioni che contengono solo la visita, a quelle che contengono TAC,
Risonanza Magnetica, chirurgia ambulatoriale della cataratta o del tunnel carpale.
Se la prescrizione contiene la visita e altre prestazioni, il costo della visita non concorre a
determinare il valore tariffario della ricetta.
B2
Farmaci di fascia A (erogati a carico del servizio sanitario)
è introdotto un ticket in base al reddito familiare annuo lordo autocertificato dal cittadino:
- nessun ticket (reddito inferiore a 36.152 euro)
- 1 euro a confezione con tetto di 2 euro per ricetta (reddito tra 36.153 e 70.000 euro)
- 2 euro a confezione con tetto di 4 euro per ricetta (reddito tra 70.001 e 100.000)
- 3 euro a confezione e fino a 6 euro per ricetta (reddito superiore a 100.000 euro).
Il ticket si aggiunge all’eventuale differenza, già a carico del cittadino, tra il costo del farmaco
generico e quello del farmaco di marca. Questa differenza è già pagata da tutti i cittadini
(compresi gli esenti per età e reddito, patologia e invalidità, lavoratori colpiti dalla crisi e altre
condizioni) ad eccezione dei pensionati di guerra con pensione vitalizia e le vittime del
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terrorismo e familiari.
Il ticket per la bombola di ossigeno è equiparato a quello della confezione di farmaco.
B3
Visite specialistiche
il ticket aumenta di 5 euro per tutti, indipendentemente dalla fascia di reddito, per allinearsi
alla tariffa prevista dal nomenclatore regionale:
- il ticket per la prima visita diventa di 23 euro
- il ticket della visita di controllo diventa di 18 euro.
B4
Chirurgia ambulatoriale della cataratta e del tunnel carpale
è introdotto un ticket di 46,15 euro per tutti, indipendentemente dalla fascia di reddito.
Questo ticket è comprensivo delle visite e degli esami pre e post intervento.
B5
Risonanza magnetica e Tac
il ticket è rimodulato in base al reddito familiare:
- è invariato (resta 36,15 euro) per i redditi inferiori a 36.152
- diventa 50 euro (reddito tra 36.153 e 100.000 euro)
- diventa 70 euro (reddito superiore a 100.000 euro).
B6
Pronto soccorso
Non si applicano nuovi ticket sulle prestazioni di pronto soccorso, per le quali resta invariata
nei casi già individuati l’applicazione della quota di 25 euro, comprensiva della visita. Per le
eventuali altre visite ed esami erogati in regime di pronto soccorso si applicano i nuovi ticket
della specialistica e il ticket di altre eventuali visite specialistiche sarà pari a 23 euro (in
quanto prime visite).
C
L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO
C1
Perché va autocertificata la fascia di reddito?
Visto che i nuovi ticket sono modulati in base al reddito familiare lordo, è necessaria una
autocertificazione da parte di ogni persona per definire l’ammontare esatto del ticket da
pagare rispetto alla fascia di reddito di appartenenza
C2
Quali sono le fasce di reddito?
Queste le fasce di reddito, riferite al reddito 1 gennaio-31 dicembre 2010:
LE FASCE DI REDDITO
fascia 1
Codice RE1
da 0 a 36.152 euro
fascia 2
codice RE2
da 36.153 e 70.000 euro
fascia 3
codice RE3
da 70.001 a 100.000 euro
Oltre 100.000 euro la fascia di reddito non va autocertificata e si paga il
ticket massimo previsto
C3
Chi deve presentare l’autocertificazione della fascia di reddito?
Devono presentare l’autocertificazione della propria fascia di reddito le persone non esenti
totali dal ticket che hanno un reddito familiare lordo fino a 100.000 euro l’anno.
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L’autocertificazione è personale e va compilato un solo modulo per ogni assistito, compresi i
minori.
C4
Chi non deve presentare l’autocertificazione della fascia di reddito?
L’autocertificazione non deve essere presentata da chi ha un’esenzione totale dal ticket (che
continua a non pagarlo) e da chi ha un reddito familiare fiscale che supera i 100.000 euro l’anno
(che paga sempre il ticket massimo previsto).
C5
Chi ha un’esenzione parziale dal ticket deve presentare l’autocertificazione?
Sì. L’assistito con esenzione parziale (ad esempio per patologia) deve presentare
l’autocertificazione (se il suo reddito familiare fiscale non supera i 100.000 euro annui), per
applicare il nuovo ticket alle visite, esami, farmaci non esenti.
C6
Va compilato un modulo per ciascun assistito o sono previsti moduli per nucleo familiare?
Va compilato un modello dell’autocertificazione per ogni assistito, quindi anche per i minori.
Naturalmente per il minore firmerà il genitore.
C7
L’autocertificazione ha una scadenza? Va rinnovata?
L’autocertificazione va compilata una sola volta e non ha una scadenza. Ha validità illimitata, o
comunque fino ad eventuale modifica delle condizioni di reddito che risultino dalla
dichiarazione dei redditi presentata.
C8
Che cosa si dichiara esattamente nella propria autocertificazione?
Consegnando o inviando la propria autocertificazione firmata la persona dichiara la propria
fascia di reddito familiare lordo annuo e si impegna a comunicare eventuali futuri cambiamenti
della fascia di reddito.
C9
Chi deve firmare l’autocertificazione?
CHI FIRMA L’AUTOCERTIFICAZIONE
per il maggiorenne
la persona interessata
per il minore
uno dei genitori
per il soggetto a tutela
tutore
per il soggetto ad amministrazione di
sostegno
amministratore di sostegno
C10
Se viene compilata per errore una fascia di reddito sbagliata cosa fare?
E’ compito e responsabilità del cittadino dichiarare la propria fascia di reddito familiare lordo
annuo e comunicare eventuali cambiamenti della fascia di reddito. In caso di errore, il cittadino
dovrà presentare all’Azienda Usl una nuova autocertificazione, informare dell’avvenuto errore
e pagare i ticket eventualmente dovuti e non corrisposti.
D
LA COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
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D1
Il reddito che viene autocertificato a che anno si riferisce?
Fino al 31 dicembre 2011 va autocertificato il reddito percepito nel 2010, come risulta dalla
dichiarazione dei redditi presentata.
D2
Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?
Il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi (anche se non sono a carico) e dai familiari a
carico.
I coniugi non devono essere separati legalmente.
In caso di separazione, ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo
familiare fiscale
Sono familiari a carico le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni
per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51.
Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il
nucleo fiscale.
D3
Come si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare?
Il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare ai fini dell’esenzione è dato dalla somma dei
redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come da dichiarazione redditi presentata riferita
all’anno precedente.
Vanno considerati i redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per l’abitazione
principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia.
Il reddito è ricavabile dai modelli CUD, modello 730, modello Unico persone fisiche, in
particolare:
o CUD, parte B, punto 1
o 730, alla voce “reddito complessivo”, che nel modello sui redditi 2010 è al rigo 11.
o Unico, alla voce “reddito complessivo” che nel modello sui redditi 2010 è al rigo RN1
L’eventuale reddito al di sotto dei 2840,51 euro percepito dai familiari a carico non va sommato
al reddito degli altri componenti il nucleo familiare, in quanto rappresenta la soglia minima
perché sia riconosciuta una posizione fiscale individuale.
D4
Quali familiari possono essere considerati “familiari a carico”?
I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, cioè quelli per i quali l’interessato
gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.
Sono familiari a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche
naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti
di età anche se non conviventi e residenti all’estero.
Altri familiari conviventi a carico:
a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
b) i discendenti dei figli
c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
d) i genitori adottivi
e) i generi e le nuore;
f) il suocero e la suocera;
g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del
coniuge, nuclei familiari autonomi.
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D5
I cambiamenti del nucleo familiare avvenuti nel 2011 incidono sulla fascia di reddito?
No. Anche se nel 2011 è modificata la condizione del nucleo familiare fiscale ( matrimonio,
separazione legale, decesso, nuovo lavoro e diverso reddito ecc… ), l’autocertificazione fa
riferimento ai redditi percepiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010, riportati nella
dichiarazione dei redditi presentata nel 2011, e alla condizione del nucleo familiare
prospettata in quella dichiarazione. I mutamenti intervenuti nel corso del 2011, ai fini di
questa autocertificazione, non hanno alcuna rilevanza.
D6
Chi deve ancora presentare la dichiarazione dei redditi quale reddito autocertifica?
Anche nel caso di dichiarazioni dei redditi che vanno presentate entro il 30 settembre
dell’anno successivo, il riferimento è sempre il reddito percepito nell’anno precedente.
Occorre quindi far riferimento, per le autocertificazioni presentate fino al 31 dicembre 2011,
al reddito percepito dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010.
D7
Per i figli di coppie separate o unioni di fatto come va individuato il nucleo familiare
fiscale?
Deve presentare l’autocertificazione - e pagare la quota ticket dovuta - il genitore che ha il
figlio (sia minore che maggiorenne) a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative
detrazioni fiscali.
Se il figlio (sia minore che maggiorenne) a carico di entrambi i genitori (50% e 50%), sarà
individuato di comune accordo il genitore che farà parte del nucleo familiare insieme al figlio.
Si dovranno naturalmente rispettare le previsioni di cui all’art. 155 del Codice civile
(“Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli”) e si
dovrà tener conto dei precedenti eventuali accordi o situazioni giudiziali già assunti sugli oneri
di mantenimento e obbligo di cura verso i figli.
D8
I coniugi con regime di separazione dei beni come compilano l’autocertificazione?
La separazione dei beni non influisce sul calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare
fiscale.
I coniugi in regime di separazione dei beni costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale e
nel compilare l’autocertificazione ciascuno dovrà applicare la fascia corrispondente alla somma
di entrambi i redditi, così come i coniugi con comunione dei beni.
D9
Gli adulti conviventi fiscalmente autonomi costituiscono il medesimo nucleo familiare
fiscale?
No, ogni adulto convivente non coniugato e non fiscalmente a carico di un altro costituisce
nucleo familiare fiscale a se stante. Il discorso vale anche per le coppie non sposate, i figli e
genitori o altri rapporti.
Non ha rilevanza se i conviventi fanno parte dello stesso nucleo anagrafico, perché in questo
caso si fa riferimento al nucleo fiscale.
Le coppie coniugate - non legalmente ed effettivamente separate - costituiscono invece il
medesimo nucleo familiare.
D10
Le coppie sposate con residenze differenti costituiscono lo stesso nucleo familiare?
Sì, non ha importanza se la residenza anagrafica è diversa tra i due coniugi.
D11
Se entrambi i genitori sono esenti va fatta l’autocertificazione per il figlio a carico?
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pag. 8
a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli
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Sì, considerato che per il figlio a carico i genitori usufruiscono di detrazioni fiscali.
L’autocertificazione non va fatta solo se anche il figlio ha diritto all’esenzione.
D12
L’analfabeta senza amministratore di sostegno/tutore come compila l’autocertificazione?
Allo stesso modo che già utilizza per firmare la dichiarazione dei redditi.
E
LA CONSEGNA DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
E1
Dove si possono trovare i moduli per l’autocertificazione della fascia di reddito?
I moduli per l’autocertificazione sono disponibili in diverse sedi del Servizio sanitario, presso
gli sportelli CUP, gli ambulatori medici, nelle farmacie, nelle sedi di patronati, CAF, sindacati e
associazioni di categoria. Possono essere scaricati dal portale web del Servizio sanitario
regionale www.saluter.it o dai siti web delle Aziende Usl.
Nel retro del modulo sono riportate le istruzioni per la compilazione.
E2
Come si può compilare e consegnare la propria autocertificazione?
E2.1 compilazione e consegna ad uno degli sportelli individuati dall’Azienda Usl
o
o
o
o
o
o
o
sportelli aziendali, sportelli di assistenza fiscale di CAF e patronati , altre sedi
(Uffici relazioni con il pubblico, altri sportelli aziendali, farmacie, altri sportelli
convenzionati)
Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione vidimata /timbrata che gli
viene restituita
tutti gli sportelli che possono ricevere l’autocertificazione sono inseriti nella banca
dati Numero verde (collegati alla prestazione “applicazione dei nuovi ticket”) e si
possono consultare nel portale www.saluter.it , sia nella pagina sui nuovi ticket sia
all’interno della Guida ai servizi , sempre nello stesso portale web (digitare nel
campo di ricerca “nuovi ticket”)
allo sportello l’operatore può aiutare l’assistito a compilare l’autocertificazione, se
occorre un approfondimento sul piano fiscale è preferibile rivolgersi allo sportello
di CAF e patronati
il cittadino che si presenta allo sportello deve naturalmente essere identificato:
−
allo sportello Ausl è sufficiente mostrare il documento di identità
−
a CAF/Patronati/altri sportelli convenzionati si consiglia di portare con sé
una copia del documento di identità
Va presentata un modulo di autocertificazione per ogni persona, anche per ogni
minore
Lo sportello farà una copia di ogni autocertificazione, da conservare agli atti e
inserire nell’anagrafica assistiti dell’Azienda Usl e restituisce al cittadino la sua
copia vidimata /timbrata
E2.2 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo raccomandata A/R
o
L’autocertificazione va inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno insieme
alla copia del documento di identità.
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o
o
o
o
o
Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione abbinata alla ricevuta della
raccomandata.
Il modulo di autocertificazione si può scaricare dal portale www.saluter.it
Gli indirizzi postali a cui inviare l’autocertificazione sono inseriti in banca dati
numero verde (nel campo delle “informazioni aggiuntive aziendali” collegate alla
prestazione “applicazione dei nuovi ticket”) sono pubblicati su www.saluter.it (nella
pagina sui nuovi ticket) e nei siti web elle Aziende Usl
In caso di dichiarazione per minore è sufficiente la copia del documento del
genitore (la stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore)
Si può inviare un’unica raccomandata contenente più autocertificazioni (e relative
copie dei documenti di identità), in questo caso ciascuno dovrà conservare assieme
alla propria autocertificazione una copia della ricevuta.
E2.3 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo fax
o
o
o
o
o
L’autocertificazione va inviata a mezzo fax insieme alla copia del documento di
identità.
Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione abbinata alla ricevuta del
fax.
Il modulo di autocertificazione si può scaricare dal portale www.saluter.it
I numeri di fax a cui inviare l’autocertificazione sono inseriti nella banca dati
Numero verde (nel campo delle “informazioni aggiuntive aziendali” collegate alla
prestazione “applicazione dei nuovi ticket”), sono pubblicati su www.saluter.it (nella
pagina sui nuovi ticket) e nei siti web delle Aziende Usl.
In caso di dichiarazione per minore è sufficiente la copia del documento del
genitore (la stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore).
E2.4 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo PEC
o
o
o
o
L’autocertificazione va inviata a mezzo PEC (posta elettronica certificata), insieme
alla copia del documento di identità
Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione abbinata alla ricevuta
dell’email certificata
Gli indirizzi di PEC delle Aziende Usl a cui è possibile inviare l’autocertificazione
sono inseriti nella banca dati Numero verde (nel campo delle “informazioni
aggiuntive aziendali” collegate alla prestazione “applicazione dei nuovi ticket”), sono
pubblicati su www.saluter.it (nella pagina sui nuovi ticket) e nei siti web elle
Aziende Usl.
Si può inviare l’autocertificazione a mezzo PEC per un'altra persona non
intestataria della casella email certificata, inviando anche la copia del documento di
identità dell’interessato.
E2.5 compilazione autonoma e invio all’Azienda Usl a mezzo email
o
o
o
L’autocertificazione va inviata a mezzo email (posta elettronica comune) insieme
alla copia del documento di identità
Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione abbinata alla ricevuta
dell’email di risposta dell’Azienda Usl
Gli indirizzi email e/o PEC delle Aziende Usl a cui è possibile inviare
l’autocertificazione per email sono inseriti nella banca dati Numero verde (nel
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o
o
campo delle “informazioni aggiuntive aziendali” collegate alla prestazione
“applicazione dei nuovi ticket”), sono pubblicati su www.saluter.it (nella pagina sui
nuovi ticket) e nei siti web elle Aziende Usl.
È possibile inviare un’email comune (non certificata) ad un indirizzo aziendale PEC
(posta elettronica certificata)
Si può inviare a mezzo email anche l’autocertificazione per conto di un’altra persona
non intestataria della casella email, inviando anche la copia del documento di
identità dell’interessato.
E2.6 compilazione al momento dell’erogazione di una visita/esame o del ritiro di un farmaco
o
o
o
F
questa modalità può essere adottata dal cittadino che non abbia ancora consegnato
la propria autocertificazione, ma è già in grado di autocertificare la classe di
appartenenza del proprio reddito familiare
in questo caso l’assistito dovrà indicare nella ricetta il codice RE corrispondente
alla propria fascia di reddito
il servizio specialistico/la farmacia riscuoteranno il ticket dovuto e inviteranno il
cittadino a consegnare l’autocertificazione al più presto.
E3
L’autocertificazione va consegnata all’Azienda Usl di residenza o di domicilio?
L’Azienda Usl di riferimento a cui consegnare l’autocertificazione è quella in cui la
persona ha il domicilio sanitario, cioè quella in cui ha scelto il medico di famiglia
E4
Quale documento di identità va presentato con l’autocertificazione per un minore?
Il modulo di autocertificazione per il minore è firmato da un genitore ed è quindi il
documento del genitore firmatario quello che, a seconda della modalità di consegna
scelta, va mostrato/consegnato/trasmesso in copia.
La stessa cosa vale per il tutore/amministratore di sostegno/curatore.
E5
Occorre una delega scritta per consegnare l’autocertificazione di un’altra persona?
No, non occorre una delega scritta, trattandosi solo dell’atto di consegnare per conto di
un’altra persona un modulo già direttamente firmato dall’interessato. Se la consegna
avviene allo sportello è sufficiente portare la copia del documento di identità dell’altra
persona. Se la trasmissione avviene via fax o via email va comunque inviata anche la
copia del documento di identità riferito a tutte le autocertificazioni inviate.
UTILIZZO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
F1
Come sono utilizzati dall’Azienda Usl i dati della fascia di reddito autocertificati?
I dati dell’autocertificazione vengono registrati nell’anagrafe sanitaria degli assistiti di
ogni Azienda Usl.
Una volta inserito dagli operatori in questo sistema informatico anagrafico, il codice
della fascia di reddito di ciascuno viene automaticamente stampato dal sistema in ogni
ricetta di prescrizione del medico di famiglia /pediatra di libera scelta. Esattamente
come accade per i codici di esenzione.
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I dati della fascia di reddito devono inoltre essere utilizzati per i controlli che l’Azienda
è tenuta a fare sulla verità delle dichiarazioni rilasciate dagli assistiti.
F2
Occorre mostrare la propria autocertificazione ogni volta che si va dal medico?
Sì, nei primi tempi d’avvio dei nuovi ticket è consigliato mostrare al medico la propria
autocertificazione, anche se già consegnata /inviata all’Azienda Usl nei modi previsti.
Non sarà invece più necessario quando il dato sulla fascia reddito autocertificato sarà
già inserito nel sistema informatico anagrafico, perché il codice della fascia di reddito
sarà stampato in automatico nella ricetta di prescrizione.
Il codice RE1, RE2 o RE3, finché non è acquisito dal sistema e stampato in automatico
nella ricetta, può comunque essere riportato manualmente su ogni ricetta da parte del
cittadino interessato.
F3
Chi deve indicare nella ricetta il codice della fascia di reddito RE1, RE2, RE3?
A regime, quando i codici della fascia di reddito autocertificati saranno tutti registrati
nel sistema informatico anagrafico degli assistiti, il codice sarà stampato in automatico
in ogni ricetta, esattamente come avviene per il codice di esenzione. Naturalmente
occorre tempo perché gli operatori delle Aziende Usl inseriscano nel sistema
informatico tutti i codici della fascia di reddito degli assistiti.
Finché il codice riferito alla fascia di reddito autocertificata non viene stampato in
automatico nella ricetta, il codice RE1, RE2 o RE3 può essere riportato manualmente
sulla ricetta da parte del cittadino interessato
F4
In quale spazio della ricetta viene riportato il codice di fascia di reddito?
Il codice della fascia di reddito (RE1, RE2 o RE3) deve essere indicato nella ricetta
nello stesso spazio a quadretti in cui sono registrati i codici di esenzione dal ticket.
Una ricetta può essere infatti:
o esente ticket , quando nell’apposito spazio è indicato il codice di esenzione
o soggetta ai nuovi ticket modulati per fasce di reddito, quando nell’apposito spazio è
indicato il codice riferito alla fascia di reddito RE1, RE2 o RE3
o soggetta al ticket massimo, quando nell’apposito spazio non è indicato nulla, perché la
persona non è esente e il reddito familiare lordo è superiore a 100.000 euro.
Ecco di seguito il modello della ricetta e lo spazio in cui viene inserito il codice:
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G
F5
Vengono fatti controlli sulle fasce di reddito dichiarate?
L’Azienda Usl è tenuta ad attivare i necessari controlli.
Il codice penale e le leggi speciali puniscono chi rilascia dichiarazioni non veritiere .
F6
E’ una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano la fascia di
reddito?
I dati sul reddito necessariamente raccolti sono trattati nel pieno rispetto della
normativa sulla privacy (decreto legislativo 196/2003) e da soggetti autorizzati al loro
trattamento e tenuti al segreto professionale o al segreto d’ufficio. Si tratta peraltro
degli stessi professionisti e operatori che trattano dati considerati ancora più sensibili,
rispetto a quelli sul reddito, quali le prescrizioni mediche e i codici di esenzione in base
alla patologia della persona.
PARTENZA DEI NUOVI TICKET, FACILITAZIONI IN FASE DI AVVIO
G1
Da quando parte l’applicazione dei nuovi ticket?
o I nuovi ticket si applicano alle visite, ai farmaci, agli esami erogati a partire da
lunedì 29 agosto 2011
o Il riferimento che vale è la data dell’erogazione: si applicano quindi ai farmaci
ritirati in farmacia dal 29 agosto 2011, alle visite e agli esami fatti dal 29 agosto
2011
o I nuovi ticket vanno applicati anche alle prestazioni prenotate prima del 29 agosto
2011, se sono state erogate dopo il 29 agosto
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o
si applicano anche quando il ticket era stato pagato prima del 29 agosto: la quota
dovrà essere nuovamente calcolata e sarà eventualmente pagata la differenza
dovuta
G2
Sono previste facilitazioni per dare tempo alle persone di mettersi in regola?
Sì. Per facilitare la fase di avvio dei nuovi ticket viene adottata fino al 1 ottobre 2011
una soluzione provvisoria e il cittadino può presentarsi ai servizi specialistici o alle
farmacie anche sprovvisto dell’autocertificazione della fascia di reddito: gli viene
comunque garantita la prestazione (visita/esame/farmaco) e avrà 60 giorni di tempo per
rilasciare l’autocertificazione. Potrà quindi pagare anche in un secondo momento il ticket
dovuto. L’Ausl verifica le prestazioni erogate nella fase di avvio per l’eventuale recupero
dei ticket non incassati.
G3
Cosa può accadere nei servizi sanitari dal 29 agosto al 1 ottobre 2011?
Dal 29 agosto 2011 fino al 1 ottobre 2011 (fase di avvio) quando la persona assistita si
presenta ai servizi per una visita/esame/farmaco, in base alle diverse esenzioni e alle
fasce di reddito si possono verificare queste possibilità:
a) è esente totale ticket: non si applicano i nuovi ticket e non deve né dovrà
presentare alcuna autocertificazione
b) ha un’esenzione parziale e fruisce di una visita/esame/farmaco esente: non si
applicano i nuovi ticket, potrà presentare la propria autocertificazione in occasione
di altre future prestazioni non esenti
c) ha un’esenzione parziale e fruisce di una visita/esame/farmaco non esente: si
comporterà in questo caso come i non esenti (vedi i tre casi successivi d, e, f)
d) non ha un’esenzione ed è già in grado di autocertificare la proprio fascia di reddito:
o in questo caso dovrà indicare nella ricetta il codice RE corrispondente alla
sua fascia di reddito
o Il servizio specialistico/la farmacia riscuotono il nuovo ticket dovuto e lo
invitano a consegnare appena possibile l’autocertificazione, se non ha ancora
provveduto
e) non ha un’esenzione e al momento non è in grado di autocertificare la propria fascia
di reddito:
o Il servizio specialistico/la farmacia non applicherà il nuovo ticket
o avrà 60 giorni di tempo per consegnare l’autocertificazione
o consegnata l’autocertificazione l’Azienda Usl calcola l’importo del nuovo
ticket e invita a pagare la quota dovuta
o trascorsi 60 giorni dall’erogazione della visita/esame/farmaco, in caso di
mancata consegna dell’autocertificazione sarà applicata la quota massima
f) non ha un’esenzione ed è già consapevole di avere un reddito superiore a 100.000
euro
o comunica di dover pagare il ticket massimo e lo versa subito o comunque
entro 60 giorni
o superati i 60 giorni dall’erogazione sarà applicata la quota massima
G4
Cosa significa che il nuovo sistema dei ticket entra a regime dal 2 ottobre 2011?
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Significa che dal 2 ottobre 2011 non possono più essere adottate soluzioni provvisorie,
si esce dalla fase di avvio e sarà indispensabile per tutti essere in possesso della
autocertificazione rilasciata all’Ausl o ai Patronati /CAF/ altre sedi convenzionate.
In assenza di autocertificazione - o se la persona non è in grado di quantificare la
propria fascia di reddito - sarà assegnata la classe di reddito più alta e il ticket dovuto
sarà quello massimo, previsto per i redditi familiari fiscali che superano i 100.000 euro
lordi all’anno.
G5
H
Cosa può accadere nei servizi sanitari dopo il 2 attobre 2011?
Dopo il 2 ottobre 2011 (quindi superata la fase di avvio) , quando l’assistito si presenta
ai servizi specialistici/farmaceutici, in base alle diverse esenzioni e alle fasce di
reddito i casi possibili sono questi:
a) è esente totale ticket: non si applicano i nuovi ticket e non deve né dovrà
presentare alcuna autocertificazione
b) ha un’esenzione parziale e fruisce di una visita/esame/farmaco esente: non si
applicano i nuovi ticket, potrà presentare la propria autocertificazione (se non ha
già provveduto) in occasione di altre future prestazioni non esenti
c) non ha un’esenzione o ha un’esenzione parziale e fruisce di una visita / esame /
farmaco non esente:
o dovrà consegnare l’autocertificazione, se non ha già provveduto
o il servizio specialistico/la farmacia riscuotono il ticket dovuto, in base alla
fascia di reddito
o in assenza di autocertificazione consegnata (o se l’assistito non è in grado di
autocertificare la fascia di reddito del proprio nucleo familiare), sarà
assegnata la fascia di reddito più alta e dovrà versare il ticket massimo
d) non ha un’esenzione ed ha un reddito superiore a 100.000 euro
o sarà assegnata la fascia di reddito più alta e dovrà versare il ticket
massimo
DIVERSE CATEGORIE DI ASSISTITI: COME FARE?
H1
L’assistito con domicilio in un’Azienda Usl diversa da quella di residenza
La persona con domicilio in un’Azienda Usl diversa da quella di residenza deve
consegnare l’autocertificazione all’Azienda Usl in cui ha scelto il proprio medico di
famiglia. Naturalmente solo se l’Azienda di domicilio fa parte della Regione EmiliaRomagna.
H2
L’assistito non residente in Emilia-Romagna
La persona non residente in Emilia-Romagna (né con domicilio sanitario/scelta del
medico nella nostra Regione) che usufruisce del Servizio sanitario regionale dell’EmiliaRomagna è tenuta a pagare il ticket così come applicato nella nostra Regione. Dovrà
quindi autocertificare, utilizzando lo stesso modello compilato dai residenti,
l’appartenenza ad una delle fasce di reddito e consegnare la propria autocertificazione
ad ogni accesso ai servizi sanitari.
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In caso di visite ed esami specialistici una copia dell’autocertificazione sarà trattenuta
dai servizi specialistici e allegata alla ricetta.
In farmacia l’autocertificazione, compilata e firmata al momento dell’erogazione dei
farmaci, sarà ritirata dal farmacista.
Questa persona non è registrato nell’anagrafe degli assistiti nella Regione EmiliaRomagna, quindi dovrà sempre riportare manualmente sulla ricetta, con la collaborazione
dell’operatore o del farmacista, il codice RE corrispondente alla fascia di reddito
autocertificata.
Naturalmente in questo caso l’assistito non dovrà consegnare né trasmettere
l’autocertificazione all’Azienda Usl di residenza.
I
H3
Il lavoratore colpito dalla crisi
Il lavoratore colpito dalla crisi residente in Emilia-Romagna (disoccupato, in cassa
integrazione, in mobilità, con contratto di solidarietà), se rientra nei limiti di reddito
stabiliti, fino al 31 dicembre 2011 ha l’esenzione totale dal pagamento del ticket e non
dovrà pagare i nuovi ticket per le visite/esami specialistici e i farmaci di classe A.
In questo caso l’esenzione (codice E 99, delibera 1036/2009) è individuale, non fa
riferimento al reddito del nucleo familiare ed è estesa ai familiari a carico di questo
lavoratore.
Al momento della prenotazione/fruizione di ogni prestazione (visita, esame, farmaco), il
lavoratore colpito dalla crisi continuerà a presentare lo specifico modulo in cui dichiara
la propria appartenenza a questa categoria.
La dichiarazione, datata e firmata al momento, va consegnata in originale ad ogni
accesso al servizio specialistico o alla farmacia. In questo caso il reddito di riferimento
è quello attuale, non fa riferimento all’anno precedente. Il servizio specialistico o la
farmacia ritirano ogni volta la dichiarazione.
Il codice E99 sarà riportato manualmente sulla ricetta dallo stesso lavoratore, con la
collaborazione dell’operatore o del farmacista.
H4
Lo straniero STP in soggiorno temporaneo
Lo straniero STP autocertifica già il proprio reddito, tramite la dichiarazione di
indigenza che produce al momento del rilascio della tessera sanitaria, valevole 6 mesi
(circolare Ministero della Sanità n. 5/2000).
Non è quindi tenuto a compilare l’autocertificazione relativa alla fascia di reddito .
Viene inserito d’ufficio, per l’applicazione dei nuovi ticket, nella prima fascia (RE1).
Il codice RE1 sarà riportato manualmente sulla ricetta dalla persona interessata, con la
collaborazione dell’operatore o del farmacista .
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
I1
A chi ci si può rivolgere per informazioni sull’applicazione dei nuovi ticket?
Per informazioni sui nuovi ticket si può telefonare al numero verde 800033033 dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30.
Ci si può rivolgere agli sportelli dell’Azienda Usl che ricevono le autocertificazioni o all’
URP Ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda Usl competente per quel territorio.
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L’elenco degli URP è disponibile su www.saluter.it nella pagina principale dei servizi ai
cittadini , nel menù di destra “Le strutture”.
Per informazioni di carattere fiscale sul proprio reddito ci si può rivolgere a CAF,
Patronati o ad altri soggetti che offrono assistenza fiscale.
I2
A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull’applicazione dei nuovi ticket?
Per segnalazioni sull’applicazione dei nuovi ticket nei servizi sanitari ci si può rivolgere
all’URP Ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda sanitaria competente. Se la
segnalazione riguarda una farmacia va inviato all’Azienda Usl competente per il
territorio dove la farmacia ha sede.
L’elenco degli URP è disponibile su www.saluter.it nella pagina principale dei servizi ai
cittadini , nel menù di destra “Le strutture”.
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L
ALLEGATO: ELENCO DELLE ESENZIONI TOTALI TICKET
CODICE
ESENZIONE
DESCRIZIONE ESENZIONE
C01
Invalidi civili al 100% di invalidità senza
indennità di accompagnamento (ex art.6
comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
C02
Invalidi civili all 100% di invalidità con
indennità di accompagnamento (ex art.6
comma1 lett.d del D.M.01.02.1991)
C03
Invalidi civili con riduzione della capacità
lavorativa >2/3- dal 67% al 99% di invalidità
(ex art.6 comma 1 lett.d del D.M.01.02.1991)
C04
Invalidi civili < di 18anni con indennità di
frequenza ex artt.1 Legge n.289/90 (ex art.5
comma 6 del D.Lgs n.124/98)
C05
C06
E01
E02
E03
E04
F01
G01
Ciechi assoluti o con residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione - riconosciuti
dall’apposita Commissione invalidi Ciechi Civili
- ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.f del
D.M.01.02.1991
Sordomuti (da intendersi coloro che sono
colpiti da sordità dalla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata)-ai
sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M.
01/02/1991(ex art. 7 Legge n. 482/68 come
modificata dalla Legge n. 68/99)
Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni
con reddito familiare inferiore a 36.151,98
euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e
succ. modifiche e integrazioni)
Disoccupati – e loro familiari a carico – con
reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro
incrementato a 11.362,05 euro in presenza del
coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per
ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L.
537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e
loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16
della L. 537/1993 e succ. modifiche e
integrazioni)
Titolari di pensione al minimo, con più di 60
anni – e loro familiari a carico – con reddito
familiare
inferiore
a
8.263,31
euro
incrementato a 11.362,05 euro in presenza del
coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per
ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L.
537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Prestazioni a favore dei detenuti ed internati
(ex art. 1 comma 6 del D.Lgs 22/06/1999,
n.230)
Invalidi di guerra appartenenti alla categoria
TIPOLOGIA DI ESENZIONE
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A.
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A.
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A.
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche
Esenzione per tutte le prestazioni di
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a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli
aggiornamento 29 settembre 2011
CODICE
ESENZIONE
DESCRIZIONE ESENZIONE
TIPOLOGIA DI ESENZIONE
dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta
vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex
art.6 comma1 lett.a del D.M.01.02.1991)
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa
categoria hanno inoltre diritto di ritirare
gratuitamente i medicinali appartenenti alla
classe C su prescrizione del medico che ne
attesti la comprovata utilità.
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci.
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci.
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci.
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A
Esenzione per tutte le prestazioni di
diagnostica strumentale, di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche e per tutti i
farmaci di classe A. Tutti i cittadini in questa
categoria hanno inoltre diritto di ritirare
gratuitamente i medicinali appartenenti alla
classe C su prescrizione del medico che ne
attesti la comprovata utilità
L01
Grandi invalidi del lavoro – dall’80% al 100%
di invalidità (ex art.6 comma 1 lett.B del
D.M.01.02.1991)
L02
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità
lavorativa >2/3- dal 67% al 79% di invalidità
(ex art.6 comma 1 lett.b del D.M.01.02.1991)
P98
Prestazioni per la tutela della salute dei minori
accolti a scopo adottivo (DGR 1036/2009)
P99
Prestazioni per la tutela della salute dei
bambini in affidamento familiare o accolti in
comunità residenziali (DGR 1036/2009)
S01
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla
1^cat.- titolari di specifica pensione (ex art.6
comma1 lett.c del D.M.01.02.1991)
S02
Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla
2^ alla 5^ (ex art.6 comma1 lett.c del
D.M.01.02.1991)
V01
Vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata (ex art. 15 L. n.302/90; art. 5
comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice con
invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della
l. 206/2004), vittime del dovere e familiari
superstiti (ex. DPR 7luglio 2006, n. 243)
LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI cod. E99
Fino al 31 dicembre 2011, i lavoratori colpiti dalla crisi residenti in Emilia-Romagna (disoccupati, in cassa
integrazione, in mobilità, con contratto di solidarietà), che rientrano nei limiti di reddito e nelle condizioni previste
dalla DGR 1036/2009 sono esenti totali dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio, le altre prestazioni specialistiche e per tutti i farmaci di classe A
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pag. 19
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M
ALLEGATO: ELENCO DELLE ESENZIONI PARZIALI TICKET
CODICE
ESENZIONE
DESCRIZIONE ESENZIONE
001-056
Soggetti affetti da patologie croniche e
invalidanti
esenti
ai
sensi
del
D.M.28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e
integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n.296)
B01
Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio
di infezione da HIV (ex art. 1 comma 4 lett.
B del D.Lgs 124/98-prima parte)
C07
C104
Prestazioni richieste in sede di verifica
dell’invalidità civile ex D.M. 20/07/1989, n.
293 e succ. mod.
Programma Odontoiatria: Esenzione ai
sensi dell’Articolo 3 – comma 3 della legge
104/92 "Qualora la minorazione, singola o
plurima,
abbia
ridotto
l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da
rendere
necessario
un
intervento
assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di
relazione,
la
situazione
assume
connotazione di gravità. Le situazioni
riconosciute di gravità determinano priorità
nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici".
D01
Prestazioni diagnostiche nell’ambito di
campagne di screening autorizzate dalla
Regione (ex art.1 comma 4 lett.a del D.Lgs
124/98)
D02
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi
precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett
b della Legge 388/2000)-citologico
D03
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi
precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett
b della Legge 388/2000)- mammografico
D04
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi
precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett
b della Legge 388/2000)- colon retto
D05
Prestazioni di approfondimento diagnostico
correlate alla diagnosi precoce del tumore
della Mammella (ex art.85 comma 4 della
Legge 388/2000)
D06
Prestazioni incluse nel protocollo della
campagna di monitoraggio sulle condizioni
sanitarie dei soggetti operanti nei territori
della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex
D.M. 22/10/2002)
TIPOLOGIA DI ESENZIONE
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di
classe A prescritti per il trattamento della
patologia per la quale è stata rilasciata. Il diritto è
riconosciuto a malattia già accertata
Sono esenti le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche per soggetti a rischio di infezione
da HIV
Sono esenti le prestazioni richieste in sede di
verifica dell’invalidità civile ex D.M. 20/07/1989, n.
293 e succ. mod
Sono previste specifiche esenzioni nella normativa
regionale in materia
Il Servizio sanitario nazionale garantisce
l’esecuzione gratuita di accertamenti per la
diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni
diagnostiche sono offerte dal SSR nell’ambito
delle campagne di screening,
Il Servizio sanitario nazionale garantisce
l’esecuzione gratuita di accertamenti per la
diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni
diagnostiche sono offerte dal SSR nell’ambito
delle campagne di screening,
Il Servizio sanitario nazionale garantisce
l’esecuzione gratuita di accertamenti per la
diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni
diagnostiche sono offerte dal SSR nell’ambito
delle campagne di screening,
Il Servizio sanitario nazionale garantisce
l’esecuzione gratuita di accertamenti per la
diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni
diagnostiche sono offerte dal SSR nell’ambito
delle campagne di screening,
Il Servizio sanitario nazionale garantisce
l’esecuzione gratuita di accertamenti per la
diagnosi precoce di alcuni tumori. Altre prestazioni
diagnostiche sono offerte dal SSR nell’ambito
delle campagne di screening,
Sono esenti per le prestazioni indicate nel D.M.
22/10/2002. Sono differenziate in relazione al
personale civile e a quello militare.
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Info sui nuovi ticket per il Numero verde Servizio sanitario Emilia-Romagna 800 033 033
pag. 20
a cura di Anna - Maria Vanti con la consulenza giuridica di Vittoria Pastorelli
aggiornamento 29 settembre 2011
CODICE
ESENZIONE
DESCRIZIONE ESENZIONE
G02
Invalidi di guerra appartenenti alla categoria
dalla 6^ alla 8^ ( ex art.6 comma 2 lett.a del
D.M.01.02.1991)
I01
Prestazioni richieste per il rilascio di
certificati di idoneità alla pratica sportiva,
all’adozione e affidamento, allo svolgimento
del servizio civile (ex D.P.C.M. 28
novembre 2003)
L03
Invalidi del lavoro con riduzione della
capacità lavorativa <2/3- dal 1% al 66% di
invalidità (ex art.6 comma 2 lett.b del
D.M.01.02.1991)
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di
classe A correlati alla patologia invalidante.
L04
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie
professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del
D.M. 01.02.1991)
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale e dei farmaci
prescritti per il trattamento delle conseguenze
dell’infortunio e al periodo dell’infortunio stesso
che deve essere indicato in ricetta.
M00
Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del
10/09/1998) in epoca preconcezionale
M01-M41
Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del
10/09/1998) in gravidanza ordinaria
M50
Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del
10/09/1998) in gravidanza a rischio
M52
Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate
al personale navigante
N01
Pazienti in possesso di esenzione in base
alla Legge n.210 del 25/02/1992danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati (ex art.1 comma 5 lett.d del
D.Lgs 124/98)
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di
classe A prescritti per il trattamento della
patologie per le quali è stata rilasciata l’esenzione
ai sensi della , L 210/92,
RAannn
RQannn
Soggetti affetti da patologie rare esenti ai
sensi del D.M. 18.05.2001 n.279
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di
classe A prescritti per il trattamento della
patologia per la quale è stata rilasciata.
P01
P02
Prestazioni specialistiche finalizzate alla
tutela della salute collettiva, disposte a
livello locale in caso di situazioni
epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del
D.Lgs. 124/199 – seconda parte)
Prestazioni
specialistiche
finalizzate
all’avviamento al lavoro derivanti da
obblighi di legge e non poste a carico del
datore di lavoro – attualmente eseguibili nei
confronti
dei
soggetti
maggiorenni
apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del
D.Lgs. 124/1998 – ultima parte)
TIPOLOGIA DI ESENZIONE
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di
classe A prescritti per il trattamento della
patologia invalidante.
Sono esenti i minori di 18 anni e i disabili di ogni
età per la visita di idoneità incluse le prestazioni
previste dalle tabelle Ministeriali delle discipline
sportive e per gli eventuali esami diagnostici
richiesti dai medici di medicina dello Sport per il
completamento della pratica d idoneità.
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la
salute delle madri
del nascituro. D.M.del
10/09/1998
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la
salute delle madri
del nascituro. D.M.del
10/09/1998 e DGR 1097/2011
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la
salute delle madri
del nascituro. D.M.del
10/09/1998 e DGR 1097/2011
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale utili per tutelare la
salute delle madri
del nascituro. D.M.del
10/09/1998 e DGR 1097/2011
Sono esenti le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche finalizzate alla tutela della salute
collettiva
Sono esenti le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro
derivanti da obblighi di legge
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CODICE
ESENZIONE
DESCRIZIONE ESENZIONE
TIPOLOGIA DI ESENZIONE
P03
Prestazioni correlate alla pratica vaccinale
obbligatoria o raccomandata (ex art. 1
comma 4 lett. b del D.Lgs.124/1998 – prima
parte)
Profilassi antitubercolare ex DPR 7
novembre 2001, n. 465
Sono esenti le prestazioni di diagnostica
strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche correlate alla pratica vaccinale
obbligatoria o raccomandata
PML
Prestazioni medico-legali ai naviganti in
ambito SASN
Sono esenti per le prestazioni indicate nel D.M.22
febbraio 1984 e da altre normative tecniche di
settore
R99
S03
T01
TDL01
Prestazioni
richieste
su
sospetto
diagnostico di malattia rara (ex art. 5
comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279).
Invalidi per servizio appartenenti alla cat.
dalla 6^ alla8^ (ex art.6 comma2 lett.c del
D.M.01.02.1991)
Prestazioni
specialistiche
correlate
all’attività di donazione (ex art.1 comma 5
lett.C del D.Lgs 124/98)
Esenzione limitata all’erogazione delle prestazioni
di specialistica ambulatoriale e dei farmaci di
classe A correlati alla patologia invalidante.
Terapia del dolore severo
Esenzione per i farmaci di classe A per il
trattamento del dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa con prescrizione, per
singola ricetta, fino a 30 giorni di terapia
Esenzione limitata alle prestazioni finalizzate alla
diagnosi della malattia rara.
Esenzione limitata alle prestazioni prestazioni
specialistiche correlate all’attività di donazione
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