Struttura di supporto Trieste, 29 settembre 2009 VADEMECUM

Struttura di supporto
Trieste, 29 settembre 2009
VADEMECUM EMITTENTI
In vista della delega in materia di monitoraggio e vigilanza sulle emittenti locali
Dal 1° ottobre diviene operativa presso il Corecom FVG la delega da parte dell’AGCOM relativa
all’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale. Nella
fattispecie, l’attività di vigilanza riguarda il controllo del rispetto della normativa vigente in tema di
programmazione da parte delle emittenti locali e si attua attraverso il monitoraggio delle trasmissioni,
la verifica del loro contenuto e l’eventuale avvio e istruzione dei procedimenti finalizzati alla sanzione
delle violazioni.
L’attività di monitoraggio delle emittenti è stata finora svolta dal Corecom FVG, coerentemente con
quanto disposto nella legge istitutiva del 2001, la quale prevede, all’art. 7, che il Corecom FVG
provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico istituzionale di interesse regionale e
che può svolgere attività di studio, ricerca, monitoraggio, formazione e aggiornamento su materie
attinenti alle comunicazioni.
Attraverso la nuova delega, l’attività di monitoraggio acquista rilevanza quale attività necessaria ai fini
dell’espletamento della funzione di vigilanza sull’attività delle emittenti regionali, che permette al
Corecom FVG di procedere all’avvio delle istruttorie finalizzate all’irrogazione da parte dell’Autorità
delle sanzioni in caso di violazione delle vigenti disposizioni.
In questo documento si vuole offrire alle emittenti locali della regione Friuli Venezia Giulia uno
strumento riepilogativo dei principali obblighi oggetto di vigilanza da parte del Corecom FVG, nonché
una raccolta delle principali disposizioni normative. Le aree di monitoraggio sono le seguenti:
1.OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE, relativa al controllo del rispetto da parte delle emittenti di
tutti gli obblighi cui esse sono soggette dalla normativa vigente in tema di programmazione anche in
merito alla concessione governativa di cui sono titolari;
2.PUBBLICITA’, relativa al controllo del rispetto da parte delle emittenti della normativa in
riferimento alla trasmissione dei messaggi pubblicitari con particolare attenzione all’affollamento, al
posizionamento e ai divieti;
3.TUTELA DEI MINORI E GARANZIE DELL’UTENZA, relativa al rispetto da parte delle emittenti
delle disposizioni legislative in materia e, nello specifico, dei codici dedicati (TV e Minori, Media e
Sport e Rappresentazioni vicende giudiziarie);
4.RISPETTO DEL PLURALISMO SOCIO-POLITICO, relativo all’osservanza da parte delle
emittenti dei principi generali posti a base dell’esercizio della comunicazione radiotelevisiva.
Quest’area si suddivide in ulteriori due ambiti:
a. il rispetto del pluralismo socio-culturale che prevede la presenza nella programmazione dei soggetti
appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche;
b.il rispetto del pluralismo politico-istituzionale che è specificatamente riferito ai soggetti politici e
istituzionali regolato dalle disposizioni sulla cd par condicio.
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected]
Si ricorda, come già sopra accennato, che il Corecom FVG attraverso il monitoraggio provvede alla
rilevazione delle eventuali violazioni da parte delle emittenti fino a procedere con l’istruttoria ai fini
dell’attività sanzionatoria da parte dell’Autorità. Si invita, quindi, le emittenti a conformare la propria
programmazione alle disposizioni di legge in materia onde evitare di incorrere in procedimenti a loro
sfavore. A questo fine viene messo a disposizione delle emittenti questo breve vademecum che
riassume i principali obblighi, suddivisi per aree di monitoraggio, ai quali le emittenti devono
attenersi. Si ricorda che l’anno in corso rappresenta un periodo di avviamento e di sperimentazione e
che è volontà del Corecom FVG collaborare con le emittenti al fine di creare, anche in ambito locale,
una tv di qualità.
OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE
Le emittenti sono obbligate a:

tenere il registro dei programmi. Si ricorda che il registro deve essere conforme al modello
approvato dall’AGCOM e che il registro deve essere consegnato al Corecom FVG, su richiesta dello
stesso;

registrare la programmazione e conservare le registrazioni per 90giorni. Si ricorda che le
registrazioni devono essere effettuate su supporto standard, devono essere intelligibili in audio e video
e riportare il logo o marchio dell’emittente, nonché data e orario di diffusione del programma
registrato. Qualora richiesto, le emittenti hanno l’obbligo di consegnare al Corecom FVG le
registrazioni su idoneo supporto audiovideo e si ricorda che il Corecom FVG può in caso avvalersi
della collaborazione del Nucleo per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza;

trasmettere propri programmi per non meno di 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore
settimanali, a prescindere dalla loro tipologia di concessione. Non sono considerati programmi le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

conformare la propria programmazione secondo la tipologia dell’emittente, cioè la natura della
concessione che determina i relativi obblighi;

esporre in sovrimpressione, in maniera sempre chiaramente verificabile, il logo o marchio
dell’emittente durante tutte le trasmissioni;

rispettare i seguenti divieti:
o divieto di trasmettere programmi di servizi audiotext ed internazionali che presentino
forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno;
o divieto di propagandare servizi di tipo interattivo audiotext e videotext (linea diretta,
conversazione, messaggerie locali, chat line, one to one, hot line) tra le 7:00 e le 24:00;
o divieto di trasmissione di programmi promozionali di servizi interattivi con numerazione
telefonica a sovrapprezzo tra le 7:00 e le 24:00 (non deve esserci interattività del servizio
pubblicizzato e la numerazione deve essere quella prevista per i servizi a sovrapprezzo);
o divieto di trasmissioni pornografiche;
o divieto di programmi lesivi della dignità della persona;

rispettare la dignità della persona nell’ambito dei programmi di intrattenimento, con particolare
attenzione, ad esempio, a non ledere l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori,
rispettare i sentimenti religiosi, usare un linguaggio e un comportamento corretto ed assicurarsi
l’assenza di volgarità gratuite e di turpiloquio;
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
2
piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected]

rispettare il diritto degli utenti nell’esercizio della satira;

usare cautele rafforzate nelle trasmissioni in diretta riguardo i rischi potenziali di degenerazione e di
violazione delle regole di correttezza;

rispettare le disposizioni in tema di cronaca giudiziaria;

rispettare la normativa vigente in tema di splittaggio e di interconnessione;
GARANZIA DELL’UTENZA E TUTELA DEI MINORI
Si ricorda alle emittenti che, in via generale, esse sono tenute a rispettare accuratamente tutte le
indicazioni contenute nei seguenti codici:
1. Codice di autoregolamentazione TV e Minori;
2. Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva “Codice media e Sport”;
3. Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni
radiotelevisive;
Nello specifico si riportano alcuni obblighi essenziali:

divieto di programmi lesivi dei diritti fondamentali della persona;

divieto di programmi che contengano messaggi cifrati o subliminali;

divieto di programmi che incitino all’odio;

divieto di programmi che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di sesso,
razza, religione e nazionalità;

divieto di trasmissioni che nuocciano allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori;

divieto di programmi che presentino scene di violenza insistita o gratuita;

divieto di programmi lesivi della dignità personale, dell’immagine, dell’integrità psicofisica e
della privacy dei minori (ad esempio rispettare l’assoluto anonimato di minori autori, testimoni o
vittime di reati, non utilizzare minori disabili o con gravi patologie per scopi propagandistici, non
intervistare minori in situazioni di grave crisi, porre particolare attenzione nei riguardi dei minori
di anni 14 che non devono essere sottoposti ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute
psicofisica non devono essere ripresi intenti ad assumere bevande alcoliche, tabacco o sostanze
stupefacenti, anche se per gioco, non devono essere coinvolti in argomenti o immagini volgari,
licenziose o violente e non devono essere utilizzati per richieste di denaro e/o elargizioni);

divieto di trasmissione di film vietati ai minori di anni diciotto o ai quali sia stato negato il nulla
osta ;

divieto di trasmissioni di film vietati ai minori di anni quattordici tra le 7:00 e le 22:30.
Per quanto riguarda il rapporto tra trasmissioni e tutela dei minori, si fa appello al buon senso delle
emittenti nella scelta della programmazione, soprattutto con riferimento alla fascia di protezione
rafforzata che va dalle 16.00 alle 19.00, in cui si suppone che i minori possano stare da soli davanti
alla tv. In ogni caso si ricorda che le emittenti sono tenute a:

fornire esauriente ed opportuna informazione sul tipo di programmazione effettuata;

adottare sistemi di segnalazione riguardo alla tipologia di programmi trasmessi;
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
3
piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected]

adottare forme di avvertimento preventivo sull’inadeguatezza per i minori di film, telefilm, tv
movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario trasmessi prima delle 22:30 e ripetere l’avviso
dopo ogni interruzione.
PUBBLICITÀ
Si ricorda alle emittenti che sono obbligate a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni in
materia di trasmissione di pubblicità per quanto riguarda i limiti di affollamento, le regole di
posizionamento e i divieti in materia sanciti dalla normativa vigente.
Nella fattispecie si riporta uno schema riassuntivo sulle forme di pubblicità esistenti/ammesse:

PUBBLICITÀ TABELLARE: in questa categoria rientrano gli spot trasmessi in forma
raggruppata nei cosiddetti break pubblicitari, gli spot isolati della durata di 5-7 secondi, le
sovrimpressioni o esposizioni, statiche o animate (in logo), che appaiono in contemporanea al
programma nel sottopancia dello schermo, preannunciate da un segnale acustico e della durata di
pochi secondi;

TELEPROMOZIONE: forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione
verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta
dall’emittente televisiva nell’ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura dietro
compenso dei beni o dei servizi presentati o esibiti. In pratica è la pubblicizzazione televisiva di
prodotti immessi sul mercato attraverso i normali veicoli di distribuzione;

SPONSORIZZAZIONI: contributo di un’impresa pubblica o privata non impegnata in attività
televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi, allo scopo di
promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, la sua attività o i suoi prodotti, purché
non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tale attività e prodotti. Può essere
trasmessa sotto forma di Invito all’Ascolto (I.A.), oppure come Citazione (quest’ultima non rientra
nei limiti di affollamento, non essendo considerata a tutti gli effetti una forma di pubblicità). Si
ricorda che la sponsorizzazione segue delle regole precise in relazione alla forma, alla durata e al
posizionamento all’interno del programma sponsorizzato e le emittenti sono tenute a rispettarle al
fine di non incorrere in irregolarità eventualmente sanzionabili.

TELEVENDITA: consiste nell’offerta diretta al pubblico, trasmessa attraverso i mezzi televisivi,
allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni. Si ricorda alle emittenti di attenersi alle disposizioni della normativa vigente in tema
di televendite e di osservare le indicazioni contenute nel Regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n.538/01/CSP integrato dalle modifiche apportate
dalle delibere 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 132/06/CSP e 162/07/CSP.
Queste forme di pubblicità sono soggette ai limiti di AFFOLLAMENTO previsti dalla legge.
Nella fattispecie si riporta il seguente schema:

Affollamento ORARIO PER SPOT: tale limite non deve superare il 25% dell’ora. È
possibile arrivare fino al 27% (26,9%) nel caso in cui ci sia compensazione nelle ore
immediatamente adiacenti; comprende la pubblicità tabellare (spot, sovrimpressioni e
sovrimpressione animata/in logo) + sponsorizzazioni (Inviti all’ascolto, Jingle e Billboard);

Affollamento GIORNALIERO PER SPOT: tale limite è perentorio e corrisponde al 25%
della programmazione giornaliera; comprende le stesse categorie dell’affollamento orario;

Affollamento GIORNALIERO PER SPOT + TELEPROMOZIONI + TELEVENDITE
: tale limite deve essere inferiore al 40% della programmazione giornaliera (fino a 39,9%) e
comprende:
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
4
piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected]





pubblicità tabellare;
sponsorizzazioni;
telepromozioni;
televendite.
NON RIENTRANO nel computo dell’AFFOLLAMENTO:


autopromozione di rete (comprende: promo, autopubblicità, inpromo);
annuncio di servizio pubblico o campagne sociali
Si riportano alcune indicazioni in merito al controllo del POSIZIONAMENTO della pubblicità:
 interruzioni sportive (di sport non continuativi per spot isolati);
 interruzioni di opere teatrali, opere cinematografiche, liriche e musicali, (attenzione al
numero di spot inseriti e alle distanze di trasmissione tra questi);
 intervallo tra interruzioni successive tra gli spot;
 interruzione di programmi inferiori a 30 minuti;
 interruzione di opere religiose;
 interruzione di cartoni animati;
 interruzione di programmi per bambini;
 divieto di utilizzo di personaggi di cartoni animati negli spot pubblicitari adiacenti ai
cartoni stessi;
 presentazione di televendite da parte dello stesso conduttore del programma nello stesso
contesto scenico del programma medesimo;
 riconoscibilità del messaggio pubblicitario:
o uso di mezzi di percezione, ottica nei programmi televisivi o acustica nei programmi
radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita
o divieto di diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi
o inserimento della scritta “pubblicità” o “televendita” nel corso della trasmissione del
messaggio pubblicitario o della televendita
o divieto di presentazione dei messaggi pubblicitari, telepromozioni e televendite da
parte del conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso
o divieto di trasmettere pubblicità e televendite che imitano o costituiscono la parodia
di un particolare programma prima o dopo la trasmissione né durante i suoi intervalli
 pubblicità contenente parodie o imitazioni di programmi;
 i programmi contenitore sponsorizzati, devono essere chiaramente riconoscibili in quanto
tali;
Si riporta, infine, un elenco dei più importanti DIVIETI in tema di trasmissione di messaggi
pubblicitari e di messaggi pubblicitari diversi dagli spot.
 divieto di sponsorizzazioni di Tg e notiziari;
 divieto nei messaggi pubblicitari di fare richiamo, visivamente e/o oralmente, a persone che
presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità;
 divieto di pubblicità di bevande alcoliche, in particolar modo per quanto concerne la tutela
dei minori e la valutazione oltremodo positiva dell’assunzione di superalcolici;
 divieto di pubblicità di sigarette e tabacco;
 divieto di pubblicità dei prodotti medicinali;
 divieto di trasmissione di spot reclamizzanti servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici
del gioco del lotto, enalotto, totocalcio, totogol totip, lotterie e giochi di tipo interattivo
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
5
piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected]
dalle ore 7 alle 24 e invito al rispetto del “Codice di autoregolamentazione in materia di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili,
di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari”.
PLURALISMO SOCIOPOLITICO
Il principio del pluralismo è stato accolto tra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, così
come dispone l’art. 3 del D.lgs 31 luglio 2005, n. 177 recante il “Testo Unico della Radiotelevisione” ed è
stato approfondito in importanti sentenze della Corte Costituzionale, tra cui la n. 826 del 1988 che
ribadisce il valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico e chiarisce le diverse accezioni
del pluralismo nell’ambito dell’informazione radiotelevisiva. Esso infatti può essere inteso come
pluralismo esterno, ossia “ la possibilità di ingresso, nell’ambito dell’emittenza pubblica e di quella
privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici con la concreta possibilità nell’emittenza privata che
i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei
processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi(…)”; con
riferimento ai contenuti dell’informazione radiotelevisiva, la Corte Costituzionale indica come pluralismo
interno “la possibilità di dar voce - attraverso un’informazione completa, obiettiva, imparziale ed
equilibrata nelle sue diverse forme di espressione - a tutte o al maggior numero possibile di opinioni,
tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società, onde agevolare la
partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese”.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Nell’ambito della propria attività, in preparazione alla delega in materia di vigilanza e monitoraggio, il
Corecom FVG ha predisposto la costruzione di appositi database informatici, quali strumenti di
rilevazione ed analisi. In fase di testing è stata conciliata l’attività di costruzione dei database con un
progetto pilota, al fine di verificare la validità degli strumenti informatici utilizzati. E’ stato, dunque,
condotto un monitoraggio sperimentale, nel mese di settembre, in modo da ottenere, parallelamente,
un’esaustiva panoramica riguardo la produzione e l’emesso delle emittenti locali della Regione Friuli
Venezia Giulia e poter fornire così un importante contributo alle medesime per l’espletamento degli
obblighi di legge. La ricerca nasce, infatti, anche con l’intento di riscontrare, prima dell’avvio della
delega, eventuali irregolarità, allo scopo di fornire alle emittenti alcuni elementi di riflessione e permettere
alle stesse di sviluppare in futuro una programmazione di qualità e in linea con la normativa vigente. Dallo
studio non emergono infrazioni rilevanti e la situazione delle emittenti si rivela generalmente in linea con
le attuali disposizioni di legge, con una programmazione sufficientemente variegata e promotrice dei
principi che dovrebbero stare alla base della tv di qualità. Ciò premesso, al fine di agevolare il lavoro delle
emittenti, si espongono di seguito alcune osservazioni su quanto riscontrato in questa fase preliminare:
-
le emittenti sono tenute ad indicare, ad inizio e fine del programma, il soggetto produttore del
programma stesso (ciò non sempre accade);
-
particolare attenzione deve essere posta anche riguardo alle trasmissioni di anteprime
cinematografiche dal contenuto violento, volgare o scurrile che sono programmate durante la
fascia protetta;
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
6
piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected]
-
la dicitura “televendita”, che deve comparire sullo schermo per tutta la durata della stessa, deve
essere chiaramente identificabile e visibile e non nascosta dal logo dell’emittente o da altri loghi
e/o marchi;
-
si ricorda che, nelle televendite e nelle telepromozioni, le stringhe di testo presentate in
sovrimpressione in modalità scorrevole non devono avere una velocità tale da non permetterne la
lettura da parte dei telespettatori; ugualmente per la grandezza del carattere;
-
si ricorda alle emittenti che le forme di pubblicità trasmesse devono essere conformi alle
definizioni che di esse sono state date dal legislatore. Pertanto, le pubblicità trasmesse non devono
indurre in confusione, ossia non devono, ad esempio, essere presentate quali telepromozioni ma
rispecchiare nella sostanza le caratteristiche dello spot; ugualmente per le altre forme di pubblicità
tabellare ed extra tabellare;
-
in tema di messaggi pubblicitari, anche diversi dagli spot, si ricorda alle emittenti l’obbligo di
rendere riconoscibili tali messaggi, sia visivamente (indicando ad esempio la scritta “televendita”
per tutta la durata della stessa), sia acusticamente (indicazioni sonore) o attraverso la trasmissione
di sigle accessorie, posizionate al fine di avvisare i telespettatori dell’imminente programmazione
di messaggi pubblicitari;
-
si ricorda alle emittenti che nei messaggi pubblicitari è vietato fare richiamo, visivamente e/o
oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e/o le rubriche di attualità;
-
si ricorda alle emittenti l’esistenza dell’obbligo di intervallo tra interruzioni successive, in
relazione al POSIZIONAMENTO dei messaggi pubblicitari;
-
si ricorda, inoltre, che i messaggi pubblicitari (spot, sponsorizzazioni, telepromozioni e
televendite) sono soggette a criteri di durata temporale;
-
si suggerisce, infine, alle emittenti di porre più attenzione durante la programmazione della fascia
dalle ore 16.00 alle 19.00, cercando di predisporre un palinsesto che possa suscitare l’interesse di
un pubblico di minori e che contribuisca allo sviluppo di una tv di qualità, nei limiti delle
possibilità e delle convenienze dell’emittente stessa.
RIFERIMENTI DI LEGGE
Si sottolinea che il presente documento rappresenta una sintesi dei principali punti a cui le emittenti
devono prestare particolare attenzione. Per approfondimenti e per una più completa trattazione si rimanda
ai riferimenti di legge di seguito elencati:













Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita
Codice di autoregolamentazione tv e minori 29 novembre 2002
Codice di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive
Codice dell’autodisciplina pubblicitaria italiana
Codice di autoregolamentazione Internet e Minori
Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva
Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive
Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo
Decreto del Ministero delle Comunicazioni 2 marzo 2006 n. 145
Decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006 n. 218
Decreto del Ministero delle Comunicazioni 30 novembre 1990 n. 425
Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 6 aprile 2007 n. 26423
Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993 n. 581
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
7
piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected]














































Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 255
Decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con la legge 29 novembre 2007
Decreto legge 16 dicembre 2004 n. 300
Decreto legge 21 agosto 2008 n. 36
Decreto legge 27 agosto 1993 n. 323
Decreto legislativo 23 ottobre 1996 n. 545 modificato con la legge 23 dicembre 1996 n. 650
Decreto legislativo 259/03
Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177
Delibera 34/05/CSP dell’8 marzo 2005
Delibera 417/01/CONS del 7 novembre 2001
Delibera 481/06/CONS del 2 agosto 2006
Delibera 538/01/CSP del 26 luglio 2001
Delibera 540/06/CONS del 20 settembre 2006
Delibera 14/08/CSP del 31 gennaio 2008
Delibera 165/06/CSP del 15 marzo 2006
Delibera 211/08/CSP del 24 settembre 2008
Delibera 23/07/CSP del 22 febbraio 2007
Delibera 54/03/CONS del 19 febbraio 2003
Delibera 13/08/CSP
Delibera 153/02/CSP
Delibera 16/02/CSP
Delibera 200/00/CSP del 22 giugno 2000
Delibera 237/03/CSP dell’11 novembre 2003
Delibera 29/06/CSP
Delibera 45/02/CSP del 27 marzo 2002
Delibera 91/06/CSP
Delibera 78 del 1 dicembre 1998
Delibera 435/01/CONS del 15 novembre 2001
Delibera 26/08/CIR e allegato A alla delibera
Direttiva 27 novembre 2003
Legge 21 aprile 1962 n. 161
Legge 23 agosto 1988 n. 400
Legge 24 novembre 1981 n. 689
Legge 26 maggio 1970 n. 381
Legge 3 maggio 2004 n. 112
Legge 30 marzo 2001 n. 125
Legge 4 aprile 2007 n. 41 con modifiche del decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8 art. 34, 35
Legge 5 ottobre 1991 n. 327
Legge 6 giugno 2008 n. 101
Legge del 7 giugno 2000 n. 150
Legge 22 febbraio 2000 n. 28
Legge 23 dicembre 1996 n. 650
Legge 31 luglio 1997 n. 249
Legge 6 agosto 1990 n. 223
Legge 6 novembre 2003 n. 313
Legge regionale 10 aprile 2001 n. 011
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
8
piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected]