Struttura di supporto Trieste, 29 settembre 2009 VADEMECUM EMITTENTI In vista della delega in materia di monitoraggio e vigilanza sulle emittenti locali Dal 1° ottobre diviene operativa presso il Corecom FVG la delega da parte dell’AGCOM relativa all’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale. Nella fattispecie, l’attività di vigilanza riguarda il controllo del rispetto della normativa vigente in tema di programmazione da parte delle emittenti locali e si attua attraverso il monitoraggio delle trasmissioni, la verifica del loro contenuto e l’eventuale avvio e istruzione dei procedimenti finalizzati alla sanzione delle violazioni. L’attività di monitoraggio delle emittenti è stata finora svolta dal Corecom FVG, coerentemente con quanto disposto nella legge istitutiva del 2001, la quale prevede, all’art. 7, che il Corecom FVG provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico istituzionale di interesse regionale e che può svolgere attività di studio, ricerca, monitoraggio, formazione e aggiornamento su materie attinenti alle comunicazioni. Attraverso la nuova delega, l’attività di monitoraggio acquista rilevanza quale attività necessaria ai fini dell’espletamento della funzione di vigilanza sull’attività delle emittenti regionali, che permette al Corecom FVG di procedere all’avvio delle istruttorie finalizzate all’irrogazione da parte dell’Autorità delle sanzioni in caso di violazione delle vigenti disposizioni. In questo documento si vuole offrire alle emittenti locali della regione Friuli Venezia Giulia uno strumento riepilogativo dei principali obblighi oggetto di vigilanza da parte del Corecom FVG, nonché una raccolta delle principali disposizioni normative. Le aree di monitoraggio sono le seguenti: 1.OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE, relativa al controllo del rispetto da parte delle emittenti di tutti gli obblighi cui esse sono soggette dalla normativa vigente in tema di programmazione anche in merito alla concessione governativa di cui sono titolari; 2.PUBBLICITA’, relativa al controllo del rispetto da parte delle emittenti della normativa in riferimento alla trasmissione dei messaggi pubblicitari con particolare attenzione all’affollamento, al posizionamento e ai divieti; 3.TUTELA DEI MINORI E GARANZIE DELL’UTENZA, relativa al rispetto da parte delle emittenti delle disposizioni legislative in materia e, nello specifico, dei codici dedicati (TV e Minori, Media e Sport e Rappresentazioni vicende giudiziarie); 4.RISPETTO DEL PLURALISMO SOCIO-POLITICO, relativo all’osservanza da parte delle emittenti dei principi generali posti a base dell’esercizio della comunicazione radiotelevisiva. Quest’area si suddivide in ulteriori due ambiti: a. il rispetto del pluralismo socio-culturale che prevede la presenza nella programmazione dei soggetti appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche; b.il rispetto del pluralismo politico-istituzionale che è specificatamente riferito ai soggetti politici e istituzionali regolato dalle disposizioni sulla cd par condicio. Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected] Si ricorda, come già sopra accennato, che il Corecom FVG attraverso il monitoraggio provvede alla rilevazione delle eventuali violazioni da parte delle emittenti fino a procedere con l’istruttoria ai fini dell’attività sanzionatoria da parte dell’Autorità. Si invita, quindi, le emittenti a conformare la propria programmazione alle disposizioni di legge in materia onde evitare di incorrere in procedimenti a loro sfavore. A questo fine viene messo a disposizione delle emittenti questo breve vademecum che riassume i principali obblighi, suddivisi per aree di monitoraggio, ai quali le emittenti devono attenersi. Si ricorda che l’anno in corso rappresenta un periodo di avviamento e di sperimentazione e che è volontà del Corecom FVG collaborare con le emittenti al fine di creare, anche in ambito locale, una tv di qualità. OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE Le emittenti sono obbligate a: tenere il registro dei programmi. Si ricorda che il registro deve essere conforme al modello approvato dall’AGCOM e che il registro deve essere consegnato al Corecom FVG, su richiesta dello stesso; registrare la programmazione e conservare le registrazioni per 90giorni. Si ricorda che le registrazioni devono essere effettuate su supporto standard, devono essere intelligibili in audio e video e riportare il logo o marchio dell’emittente, nonché data e orario di diffusione del programma registrato. Qualora richiesto, le emittenti hanno l’obbligo di consegnare al Corecom FVG le registrazioni su idoneo supporto audiovideo e si ricorda che il Corecom FVG può in caso avvalersi della collaborazione del Nucleo per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza; trasmettere propri programmi per non meno di 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore settimanali, a prescindere dalla loro tipologia di concessione. Non sono considerati programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; conformare la propria programmazione secondo la tipologia dell’emittente, cioè la natura della concessione che determina i relativi obblighi; esporre in sovrimpressione, in maniera sempre chiaramente verificabile, il logo o marchio dell’emittente durante tutte le trasmissioni; rispettare i seguenti divieti: o divieto di trasmettere programmi di servizi audiotext ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno; o divieto di propagandare servizi di tipo interattivo audiotext e videotext (linea diretta, conversazione, messaggerie locali, chat line, one to one, hot line) tra le 7:00 e le 24:00; o divieto di trasmissione di programmi promozionali di servizi interattivi con numerazione telefonica a sovrapprezzo tra le 7:00 e le 24:00 (non deve esserci interattività del servizio pubblicizzato e la numerazione deve essere quella prevista per i servizi a sovrapprezzo); o divieto di trasmissioni pornografiche; o divieto di programmi lesivi della dignità della persona; rispettare la dignità della persona nell’ambito dei programmi di intrattenimento, con particolare attenzione, ad esempio, a non ledere l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, rispettare i sentimenti religiosi, usare un linguaggio e un comportamento corretto ed assicurarsi l’assenza di volgarità gratuite e di turpiloquio; Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG 2 piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected] rispettare il diritto degli utenti nell’esercizio della satira; usare cautele rafforzate nelle trasmissioni in diretta riguardo i rischi potenziali di degenerazione e di violazione delle regole di correttezza; rispettare le disposizioni in tema di cronaca giudiziaria; rispettare la normativa vigente in tema di splittaggio e di interconnessione; GARANZIA DELL’UTENZA E TUTELA DEI MINORI Si ricorda alle emittenti che, in via generale, esse sono tenute a rispettare accuratamente tutte le indicazioni contenute nei seguenti codici: 1. Codice di autoregolamentazione TV e Minori; 2. Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva “Codice media e Sport”; 3. Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Nello specifico si riportano alcuni obblighi essenziali: divieto di programmi lesivi dei diritti fondamentali della persona; divieto di programmi che contengano messaggi cifrati o subliminali; divieto di programmi che incitino all’odio; divieto di programmi che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di sesso, razza, religione e nazionalità; divieto di trasmissioni che nuocciano allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori; divieto di programmi che presentino scene di violenza insistita o gratuita; divieto di programmi lesivi della dignità personale, dell’immagine, dell’integrità psicofisica e della privacy dei minori (ad esempio rispettare l’assoluto anonimato di minori autori, testimoni o vittime di reati, non utilizzare minori disabili o con gravi patologie per scopi propagandistici, non intervistare minori in situazioni di grave crisi, porre particolare attenzione nei riguardi dei minori di anni 14 che non devono essere sottoposti ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica non devono essere ripresi intenti ad assumere bevande alcoliche, tabacco o sostanze stupefacenti, anche se per gioco, non devono essere coinvolti in argomenti o immagini volgari, licenziose o violente e non devono essere utilizzati per richieste di denaro e/o elargizioni); divieto di trasmissione di film vietati ai minori di anni diciotto o ai quali sia stato negato il nulla osta ; divieto di trasmissioni di film vietati ai minori di anni quattordici tra le 7:00 e le 22:30. Per quanto riguarda il rapporto tra trasmissioni e tutela dei minori, si fa appello al buon senso delle emittenti nella scelta della programmazione, soprattutto con riferimento alla fascia di protezione rafforzata che va dalle 16.00 alle 19.00, in cui si suppone che i minori possano stare da soli davanti alla tv. In ogni caso si ricorda che le emittenti sono tenute a: fornire esauriente ed opportuna informazione sul tipo di programmazione effettuata; adottare sistemi di segnalazione riguardo alla tipologia di programmi trasmessi; Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG 3 piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected] adottare forme di avvertimento preventivo sull’inadeguatezza per i minori di film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario trasmessi prima delle 22:30 e ripetere l’avviso dopo ogni interruzione. PUBBLICITÀ Si ricorda alle emittenti che sono obbligate a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di trasmissione di pubblicità per quanto riguarda i limiti di affollamento, le regole di posizionamento e i divieti in materia sanciti dalla normativa vigente. Nella fattispecie si riporta uno schema riassuntivo sulle forme di pubblicità esistenti/ammesse: PUBBLICITÀ TABELLARE: in questa categoria rientrano gli spot trasmessi in forma raggruppata nei cosiddetti break pubblicitari, gli spot isolati della durata di 5-7 secondi, le sovrimpressioni o esposizioni, statiche o animate (in logo), che appaiono in contemporanea al programma nel sottopancia dello schermo, preannunciate da un segnale acustico e della durata di pochi secondi; TELEPROMOZIONE: forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva nell’ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura dietro compenso dei beni o dei servizi presentati o esibiti. In pratica è la pubblicizzazione televisiva di prodotti immessi sul mercato attraverso i normali veicoli di distribuzione; SPONSORIZZAZIONI: contributo di un’impresa pubblica o privata non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, la sua attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tale attività e prodotti. Può essere trasmessa sotto forma di Invito all’Ascolto (I.A.), oppure come Citazione (quest’ultima non rientra nei limiti di affollamento, non essendo considerata a tutti gli effetti una forma di pubblicità). Si ricorda che la sponsorizzazione segue delle regole precise in relazione alla forma, alla durata e al posizionamento all’interno del programma sponsorizzato e le emittenti sono tenute a rispettarle al fine di non incorrere in irregolarità eventualmente sanzionabili. TELEVENDITA: consiste nell’offerta diretta al pubblico, trasmessa attraverso i mezzi televisivi, allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Si ricorda alle emittenti di attenersi alle disposizioni della normativa vigente in tema di televendite e di osservare le indicazioni contenute nel Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n.538/01/CSP integrato dalle modifiche apportate dalle delibere 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 132/06/CSP e 162/07/CSP. Queste forme di pubblicità sono soggette ai limiti di AFFOLLAMENTO previsti dalla legge. Nella fattispecie si riporta il seguente schema: Affollamento ORARIO PER SPOT: tale limite non deve superare il 25% dell’ora. È possibile arrivare fino al 27% (26,9%) nel caso in cui ci sia compensazione nelle ore immediatamente adiacenti; comprende la pubblicità tabellare (spot, sovrimpressioni e sovrimpressione animata/in logo) + sponsorizzazioni (Inviti all’ascolto, Jingle e Billboard); Affollamento GIORNALIERO PER SPOT: tale limite è perentorio e corrisponde al 25% della programmazione giornaliera; comprende le stesse categorie dell’affollamento orario; Affollamento GIORNALIERO PER SPOT + TELEPROMOZIONI + TELEVENDITE : tale limite deve essere inferiore al 40% della programmazione giornaliera (fino a 39,9%) e comprende: Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG 4 piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected] pubblicità tabellare; sponsorizzazioni; telepromozioni; televendite. NON RIENTRANO nel computo dell’AFFOLLAMENTO: autopromozione di rete (comprende: promo, autopubblicità, inpromo); annuncio di servizio pubblico o campagne sociali Si riportano alcune indicazioni in merito al controllo del POSIZIONAMENTO della pubblicità: interruzioni sportive (di sport non continuativi per spot isolati); interruzioni di opere teatrali, opere cinematografiche, liriche e musicali, (attenzione al numero di spot inseriti e alle distanze di trasmissione tra questi); intervallo tra interruzioni successive tra gli spot; interruzione di programmi inferiori a 30 minuti; interruzione di opere religiose; interruzione di cartoni animati; interruzione di programmi per bambini; divieto di utilizzo di personaggi di cartoni animati negli spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi; presentazione di televendite da parte dello stesso conduttore del programma nello stesso contesto scenico del programma medesimo; riconoscibilità del messaggio pubblicitario: o uso di mezzi di percezione, ottica nei programmi televisivi o acustica nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita o divieto di diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi o inserimento della scritta “pubblicità” o “televendita” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita o divieto di presentazione dei messaggi pubblicitari, telepromozioni e televendite da parte del conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso o divieto di trasmettere pubblicità e televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare programma prima o dopo la trasmissione né durante i suoi intervalli pubblicità contenente parodie o imitazioni di programmi; i programmi contenitore sponsorizzati, devono essere chiaramente riconoscibili in quanto tali; Si riporta, infine, un elenco dei più importanti DIVIETI in tema di trasmissione di messaggi pubblicitari e di messaggi pubblicitari diversi dagli spot. divieto di sponsorizzazioni di Tg e notiziari; divieto nei messaggi pubblicitari di fare richiamo, visivamente e/o oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità; divieto di pubblicità di bevande alcoliche, in particolar modo per quanto concerne la tutela dei minori e la valutazione oltremodo positiva dell’assunzione di superalcolici; divieto di pubblicità di sigarette e tabacco; divieto di pubblicità dei prodotti medicinali; divieto di trasmissione di spot reclamizzanti servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici del gioco del lotto, enalotto, totocalcio, totogol totip, lotterie e giochi di tipo interattivo Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG 5 piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected] dalle ore 7 alle 24 e invito al rispetto del “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari”. PLURALISMO SOCIOPOLITICO Il principio del pluralismo è stato accolto tra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, così come dispone l’art. 3 del D.lgs 31 luglio 2005, n. 177 recante il “Testo Unico della Radiotelevisione” ed è stato approfondito in importanti sentenze della Corte Costituzionale, tra cui la n. 826 del 1988 che ribadisce il valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico e chiarisce le diverse accezioni del pluralismo nell’ambito dell’informazione radiotelevisiva. Esso infatti può essere inteso come pluralismo esterno, ossia “ la possibilità di ingresso, nell’ambito dell’emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici con la concreta possibilità nell’emittenza privata che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi(…)”; con riferimento ai contenuti dell’informazione radiotelevisiva, la Corte Costituzionale indica come pluralismo interno “la possibilità di dar voce - attraverso un’informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata nelle sue diverse forme di espressione - a tutte o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società, onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese”. SPUNTI DI RIFLESSIONE Nell’ambito della propria attività, in preparazione alla delega in materia di vigilanza e monitoraggio, il Corecom FVG ha predisposto la costruzione di appositi database informatici, quali strumenti di rilevazione ed analisi. In fase di testing è stata conciliata l’attività di costruzione dei database con un progetto pilota, al fine di verificare la validità degli strumenti informatici utilizzati. E’ stato, dunque, condotto un monitoraggio sperimentale, nel mese di settembre, in modo da ottenere, parallelamente, un’esaustiva panoramica riguardo la produzione e l’emesso delle emittenti locali della Regione Friuli Venezia Giulia e poter fornire così un importante contributo alle medesime per l’espletamento degli obblighi di legge. La ricerca nasce, infatti, anche con l’intento di riscontrare, prima dell’avvio della delega, eventuali irregolarità, allo scopo di fornire alle emittenti alcuni elementi di riflessione e permettere alle stesse di sviluppare in futuro una programmazione di qualità e in linea con la normativa vigente. Dallo studio non emergono infrazioni rilevanti e la situazione delle emittenti si rivela generalmente in linea con le attuali disposizioni di legge, con una programmazione sufficientemente variegata e promotrice dei principi che dovrebbero stare alla base della tv di qualità. Ciò premesso, al fine di agevolare il lavoro delle emittenti, si espongono di seguito alcune osservazioni su quanto riscontrato in questa fase preliminare: - le emittenti sono tenute ad indicare, ad inizio e fine del programma, il soggetto produttore del programma stesso (ciò non sempre accade); - particolare attenzione deve essere posta anche riguardo alle trasmissioni di anteprime cinematografiche dal contenuto violento, volgare o scurrile che sono programmate durante la fascia protetta; Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG 6 piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected] - la dicitura “televendita”, che deve comparire sullo schermo per tutta la durata della stessa, deve essere chiaramente identificabile e visibile e non nascosta dal logo dell’emittente o da altri loghi e/o marchi; - si ricorda che, nelle televendite e nelle telepromozioni, le stringhe di testo presentate in sovrimpressione in modalità scorrevole non devono avere una velocità tale da non permetterne la lettura da parte dei telespettatori; ugualmente per la grandezza del carattere; - si ricorda alle emittenti che le forme di pubblicità trasmesse devono essere conformi alle definizioni che di esse sono state date dal legislatore. Pertanto, le pubblicità trasmesse non devono indurre in confusione, ossia non devono, ad esempio, essere presentate quali telepromozioni ma rispecchiare nella sostanza le caratteristiche dello spot; ugualmente per le altre forme di pubblicità tabellare ed extra tabellare; - in tema di messaggi pubblicitari, anche diversi dagli spot, si ricorda alle emittenti l’obbligo di rendere riconoscibili tali messaggi, sia visivamente (indicando ad esempio la scritta “televendita” per tutta la durata della stessa), sia acusticamente (indicazioni sonore) o attraverso la trasmissione di sigle accessorie, posizionate al fine di avvisare i telespettatori dell’imminente programmazione di messaggi pubblicitari; - si ricorda alle emittenti che nei messaggi pubblicitari è vietato fare richiamo, visivamente e/o oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e/o le rubriche di attualità; - si ricorda alle emittenti l’esistenza dell’obbligo di intervallo tra interruzioni successive, in relazione al POSIZIONAMENTO dei messaggi pubblicitari; - si ricorda, inoltre, che i messaggi pubblicitari (spot, sponsorizzazioni, telepromozioni e televendite) sono soggette a criteri di durata temporale; - si suggerisce, infine, alle emittenti di porre più attenzione durante la programmazione della fascia dalle ore 16.00 alle 19.00, cercando di predisporre un palinsesto che possa suscitare l’interesse di un pubblico di minori e che contribuisca allo sviluppo di una tv di qualità, nei limiti delle possibilità e delle convenienze dell’emittente stessa. RIFERIMENTI DI LEGGE Si sottolinea che il presente documento rappresenta una sintesi dei principali punti a cui le emittenti devono prestare particolare attenzione. Per approfondimenti e per una più completa trattazione si rimanda ai riferimenti di legge di seguito elencati: Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita Codice di autoregolamentazione tv e minori 29 novembre 2002 Codice di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive Codice dell’autodisciplina pubblicitaria italiana Codice di autoregolamentazione Internet e Minori Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo Decreto del Ministero delle Comunicazioni 2 marzo 2006 n. 145 Decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006 n. 218 Decreto del Ministero delle Comunicazioni 30 novembre 1990 n. 425 Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 6 aprile 2007 n. 26423 Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993 n. 581 Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG 7 piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected] Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 n. 255 Decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 convertito con la legge 29 novembre 2007 Decreto legge 16 dicembre 2004 n. 300 Decreto legge 21 agosto 2008 n. 36 Decreto legge 27 agosto 1993 n. 323 Decreto legislativo 23 ottobre 1996 n. 545 modificato con la legge 23 dicembre 1996 n. 650 Decreto legislativo 259/03 Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 Delibera 34/05/CSP dell’8 marzo 2005 Delibera 417/01/CONS del 7 novembre 2001 Delibera 481/06/CONS del 2 agosto 2006 Delibera 538/01/CSP del 26 luglio 2001 Delibera 540/06/CONS del 20 settembre 2006 Delibera 14/08/CSP del 31 gennaio 2008 Delibera 165/06/CSP del 15 marzo 2006 Delibera 211/08/CSP del 24 settembre 2008 Delibera 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 Delibera 54/03/CONS del 19 febbraio 2003 Delibera 13/08/CSP Delibera 153/02/CSP Delibera 16/02/CSP Delibera 200/00/CSP del 22 giugno 2000 Delibera 237/03/CSP dell’11 novembre 2003 Delibera 29/06/CSP Delibera 45/02/CSP del 27 marzo 2002 Delibera 91/06/CSP Delibera 78 del 1 dicembre 1998 Delibera 435/01/CONS del 15 novembre 2001 Delibera 26/08/CIR e allegato A alla delibera Direttiva 27 novembre 2003 Legge 21 aprile 1962 n. 161 Legge 23 agosto 1988 n. 400 Legge 24 novembre 1981 n. 689 Legge 26 maggio 1970 n. 381 Legge 3 maggio 2004 n. 112 Legge 30 marzo 2001 n. 125 Legge 4 aprile 2007 n. 41 con modifiche del decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8 art. 34, 35 Legge 5 ottobre 1991 n. 327 Legge 6 giugno 2008 n. 101 Legge del 7 giugno 2000 n. 150 Legge 22 febbraio 2000 n. 28 Legge 23 dicembre 1996 n. 650 Legge 31 luglio 1997 n. 249 Legge 6 agosto 1990 n. 223 Legge 6 novembre 2003 n. 313 Legge regionale 10 aprile 2001 n. 011 Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG 8 piazza Oberdan 5 - 34133 - Trieste - c.f. 90094340321 - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected]