Alle emittenti radiotelevisive associate

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Alle emittenti radiotelevisive associate
Loro sedi
Roma, 10 dicembre 2003
Circ. 65/2003
Oggetto:
Breve sintesi delle principali norme della nuova legge di sistema.
Il 2 dicembre il Senato ha approvato definitivamente la nuova legge sul
sistema delle comunicazioni, presentata dal Ministro On.le Gasparri (disponibile sul
sito Internet www.frt.it). Per l’entrata in vigore si resta in attesa della firma del Capo
dello Stato e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel corso del suo lungo iter parlamentare (oltre un anno) la FRT ha visto
accogliere la pressoché totalità delle proprie richieste sull’emittenza radiofonica e
televisiva locale, originariamente contenute nel ddl Butti-Caparini-Gianni-Lainati,
nella sua gran parte poi recepito nella nuova legge.Il testo è stato successivamente
integrato con altre disposizioni tra cui si segnalano l’alleggerimento dei vincoli sulla
proprietà, l’ampliamento del bacino di diffusione e, per le tv locali, l’aumento delle
ore di interconnessione, una disciplina puntuale della radiofonia, oltre ad altre norme
più specifiche in materia di pubblicità e di funzionalità tecnico – operativa.
Ad esse va ad aggiungersi, come conseguenza delle norme in tema di antitrust, la possibilità per radio e tv locali di farsi raccogliere la pubblicità dalle concessionarie controllate o collegate alle grandi reti nazionali. Una misura, quest’ultima,
potenzialmente destinata a far affluire nuove importanti risorse dal mercato.
Qui di seguito si riporta una sintesi delle principali norme sul disegno di legge
suddivise nei seguenti argomenti:
-
i limiti antitrust
la pubblicità
l’emittenza locale
il digitale terrestre
la Rai
altre disposizioni.
I LIMITI ANTITRUST
- All’atto della completa attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in digitale uno stesso soggetto (inteso come fornitore di
contenuti) non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più
del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20% di quelli radiofonici
irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale (articolo 15, comma 1).
- Nessun soggetto può conseguire ricavi superiori al 20% delle risorse complessive
del settore integrato delle comunicazioni (art. 15, comma 2).
- Per “settore integrato delle comunicazioni” si intende il settore economico che
comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione di
contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell’editoria quotidiana,
periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di Internet; le imprese di
produzione e distribuzione delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche, le
imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo e le modalità di diffusione (art. 2, c. 1,
lettera g);
- Le risorse che compongono il settore integrato della comunicazioni sono quelle
derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, da pubblicità
nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da investimenti promozionali
di enti e imprese, da provvidenze pubbliche, da offerte tv a pagamento, vendite di
beni, servizi e abbonamenti del settore dei media (articolo 15, comma 3);
- Per le imprese di telecomunicazioni con ricavi superiori al 40% del mercato di
riferimento (Telecom) il limite è ridotto al 10% (art. 15, c. 4);
- L’Authority ha il compito di individuare il mercato rilevante per verificare che non si
costituiscano nel Settore Integrato delle Comunicazioni e nei mercati che lo
compongono, posizioni dominanti (articolo 14, comma 2);
- I soggetti televisivi nazionali con più di una rete non potranno acquisire partecipazioni o costituire imprese di giornali quotidiani prima del 31/12/2008 (art. 15, c. 6).
LA PUBBLICITA’
La raccolta delle concessionarie nazionali
- Viene consentito alle concessionarie controllate o collegate alle reti nazionali di
raccogliere pubblicità per qualunque soggetto del settore, purché all’interno del tetto
del 20% del sistema integrato delle comunicazioni (art. 15, comma 2). Ciò significa
che anche le emittenti radiofoniche e televisive locali potranno farsi raccogliere la
pubblicità da tali concessionarie. Sono abrogati il comma 7 dell’articolo 15 della
legge 223/90 che vietava il c.d. traino pubblicitario (art. 28, comma 1, lettera c) e
l’articolo 2, comma 8, lettera e) della L. 249/97 che lo limitava (art. 28, comma 1,
lettera f).
Affollamenti.
Per quanto riguarda gli affollamenti per radio e tv locali i nuovi limiti sono i seguenti:
a) per le tv locali l’affollamento giornaliero passa dal 35% al 40% (art. 7,
comma 6) e quello orario dal 20 al 25% (art. 7, comma 15).
b) per le radio locali l’affollamento orario passa dal 20% al 25% (art. 7, comma
14);
c) per le radio comunitarie, nazionali e locali, l’affollamento orario passa dal 5%
al 10’% (art. 5, comma 2)
Altre disposizioni.
- E’ prevista la categoria delle tv locali a prevalente diffusione di televendita (oltre
l’80% della propria programmazione) non soggette ai limiti di affollamento giornalieri
e a quelli informativi, ma non beneficiarie di contributi, provvidenze o incentivi (art. 7
c. 5).
- per le tv locali è possibile inserire un’ulteriore interruzione pubblicitaria all’interno
dei film (art. 7, comma 7). Il beneficio non è applicabile durante l’interconnessione.
- La pubblicità degli esercenti le professioni sanitarie e delle case di cura è ora
possibile anche sulle radio e le tv locali e non solo sui giornali (art. 7, comma 8).
- E’ consentito inserire la pubblicità nelle trasmissioni di dati e di informazioni
all’utenza (articolo 7, comma 16).
- E’ prevista l’emanazione di un regolamento in cui vengono definiti i criteri, secondo
il principio di proporzionalità, per la revoca dei contributi, provvidenze o incentivi
previsti in favore di radio e tv che diffondono messaggi ingannevoli, con particolare
riferimento a quelli volti all’abuso di credulità popolare anche in considerazione
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dell’attività di controllo del codice sulle televendite dei servizi di astrologia,
cartomanzia e pronostici (art. 7, comma 5).
- Per le emittenti televisive nazionali private (e non per la Rai) le telepromozioni
vengono incluse nei soli limiti di offerta giornalieri (15%) e non in quelli orari (art. 15,
comma 7).
L’EMITTENZA LOCALE
Le norme specifiche sull’emittenza locale sono contenute all’articolo 2 e all’articolo
7. Tra queste anche quelle relative alla pubblicità, come evidenziata nel punto
precedente.
Ambito di diffusione per le tv.
- Per ambito televisivo locale si intende l’esercizio dell’attività televisiva in uno o più
bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura
inferiore al 50% della popolazione (art. 2, comma 1, lettera l);
- Un medesimo soggetto televisivo locale non può detenere più di tre concessioni o
autorizzazioni all’interno di ciascun bacino e più di sei per bacini regionali anche non
limitrofi. Nel limite di sei sono considerate anche quelle detenute all’interno di
ciascun bacino di utenza. Alle tv provinciali è consentito trasmettere,
indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di
servizio complessiva non superiori ai sei bacini regionali (art. 7 comma. 3);
- Fino all’attuazione del Piano delle frequenze in digitale è consentita ai soggetti
legittimamente operanti al momento di entrata in vigore della legge di proseguire
l’attività anche nei bacini eccedenti tali limiti (art. 7 comma 3).
Ambito di diffusione per le radio.
- Un medesimo soggetto radiofonico locale, direttamente o attraverso più soggetti
tra loro controllati o collegati, può irradiare il proprio segnale fino a una copertura
massima di quindici milioni di abitanti, senza più obblighi di limitrofità (art. 24,
comma 4).
Splittaggio
- Per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera è consentita alle radio
e alle tv locali la diversificazione del segnale a livello locale sia per i programmi che
per la pubblicità; possibilità splittaggio che con il digitale rimarrà in esclusiva per i
soli fornitori di contenuti in ambito locale (art. 7, comma 4).
Collegamenti
- Senza dover pagare canoni aggiuntivi, alle emittenti radiofoniche e televisive locali
è consentito, anche ai fini dello splittaggio, di diffondere i propri programmi
attraverso più impianti di messa in onda con i relativi collegamenti, di utilizzare i
collegamenti necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio per la
trasmissione dati, i tele allarmi direzionali i collegamenti fissi e temporanei tra
emittenti (art. 7, comma 4).
Pubblicità degli enti pubblici.
- Sono previste norme più efficaci e stringenti in tema di riserva della pubblicità delle
amministrazioni pubbliche centrali in favore delle emittenti radiofoniche e televisive
locali (almeno il 15% dell’investimento annuale), con obblighi di comunicazione delle
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spese sostenute dalle Amministrazioni all’Autorità e di vigilanza da parte dei
Corecom. E’ inoltre stabilita l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico degli
amministratori inadempienti (articolo 7, commi 10, 11 e 12).
Diffusioni interconnesse
- Per le emittenti radiofoniche locali vengono mantenute a sei le ore in cui è
possibile trasmettere in interconnessione.
Per le tv locali il limite passa invece a 12 ore (art. 8 comma 1).
- Per la relativa autorizzazione, da inoltrare al Ministero delle
comunicazioni, vige la regola del silenzio-assenso in caso di mancata risposta entro
45 giorni (art. 8, comma 4).
- Le diffusioni radiofoniche in interconnessione devono evidenziare l’autonoma e
originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna
emittente (art. 8, comma 2). Le stesse radio non possono utilizzare la
denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da
quelli delle diffusioni interconnesse (art. 8, comma 6). Tali disposizioni non si
applicano ai circuiti o consorzi di radio comunitarie.
Competenze delle Regioni.
- Le regioni esercitano l’attività legislativa concorrente in materia di emittenza
regionale e provinciale (articolo 16, comma 2) e saranno loro a rilasciare le
abilitazioni sia per l’installazione di impianti sia ai fornitori di contenuti in ambito
territoriale (articolo 16, comma 3)
- Le autorizzazioni per la fornitura di contenuti in ambito locale verranno rilasciate
secondo criteri oggettivi che tengano conto di vari parametri (tra cui la potenzialità
economica e la qualità della programmazione del soggetto richiedente, della
esperienza pregressa, della presenza sul mercato, del personale dipendente e degli
indici di ascolto rilevati) (articolo 16, comma 2, lettera d):
- Chi abbia ottenuto la licenza di operatore di rete in ambito locale ha comunque
automaticamente il diritto ad ottenere almeno un’autorizzazione che consenta di
irradiare nel blocco dei programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata
(articolo 16, comma 2, lettera d);
- La legislazione regionale definirà anche i compiti della Rai, nell’orario e nella rete
destinati alla diffusione di contenuti regionali (art. 16, comma 2, lettera e); è prevista
la possibilità di stipulare contratti di servizio a livello regionale (art. 17, comma 1).
Altre norme.
- Le provvidenze per l’editoria sono estese ai canali tematici satellitari di
informazione, compresi quelli di partito (art. 7, comma 13).
- E’ prevista una riduzione degli importi delle sanzioni per le emittenti che, al
momento di entrata in vigore della legge, abbiano regolarizzato la loro posizione con
riferimento alle violazioni alla normativa sui diritti connessi al diritto d’autore (art. 7,
comma 17).
IL DIGITALE
Le norme sul digitale sono contenute negli articoli 5, 23, 24 (radio) e 25.
Nei prossimi giorni verrà inviata una successiva circolare con un prospetto in cui
verranno puntualmente indicate le scadenze di legge per le emittenti, tenuto anche
conto di quanto stabilito nel regolamento dell’Autorità reso con delibera n.
435/01/CONS.
All’articolo 5 sono contenute le seguenti norme relative alle autorizzazioni:
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- La previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento dell’attività di operatore
di rete o fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici, con la
previsione del regime dell’autorizzazione (comma 1, lettera b);
- Non si può essere contemporaneamente titolari di autorizzazioni per la fornitura di
contenuti in ambito nazionale e locale. Ogni fornitore di contenuti in ambito locale
non può irradiare nello stesso bacino più del 20% di programmi televisivi numerici in
ambito locale (comma 1, lettera d)
- Sono previste disposizioni specifiche sulla parità di trattamento ai fornitori di
contenuti, sulla non discriminazione in sede di accordi tecnici, sulla separazione
contabile e societaria (prevista per le sole tv nazionali) tra le attività di operatore di
rete e di fornitore di contenuti, sulla facoltà di effettuare collegamenti in diretta e di
trasmettere dati e informazioni all’utenza sulle stesse frequenze assegnate (c. 1).
All’articolo 23 si é regolamenta la fase di avvio e di sperimentazione del nuovo
digitale televisivo
- Fino all’attuazione del Piano delle frequenze tv in digitale si può sperimentare
anche in simul cast utilizzando gli attuali impianti e chiedendo l’apposita
autorizzazione ministeriale (comma 1 e 2);
- Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti
o rami di azienda tra tv nazionali e locali (comma 3);
- La licenza di operatore di rete può essere richiesta da subito, su domanda, agli
attuali concessionari televisivi qualora dimostrino di aver raggiunto una copertura
non inferiore al 50% della popolazione nazionale o del bacino locale (comma 5);
- La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete televisiva in ambito
nazionale può essere presentata anche da tv locali in possesso dei relativi requisiti
che, rinunciando al titolo abilitativo in ambito locale, si impegnano a raggiungere in
sei mesi la copertura del 50% della popolazione nazionale (comma 8).
All’articolo 24 vengono dettate norme che disciplinano la fase di avvio del digitale
radiofonico. E’ previsto che:
- Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’Autorità adotta un regolamento
per disciplinare la materia (c. 1) secondo i seguenti principi):
a) sviluppo del T-DAB radiofonico come naturale evoluzione del sistema
analogico;
b) garanzie del più ampio pluralismo in equilibrato rapporto tra diffusione
nazionale e locale;
c) previsione delle procedure per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni in digitale ai soggetti legittimamente operanti secondo
criteri di semplificazione, in conformità al piano delle frequenze in
digitale. I titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nello stesso
bacino oggetto della vigente concessione in analogico.
d) Definizione delle fasi di sviluppo della diffusione del T-DAB, anche in
riferimento al ruolo della Rai, e della disciplina della fase di avvio
dell’attuazione del Piano.
- Entro 60 giorni dall’approvazione della legge il Ministro delle comunicazioni può
stabilire un programma in cui sono individuate specifiche risorse di sostegno in
favore del settore (c. 2).
All’articolo 25 sono previste norme per accelerare l’introduzione del nuovo sistema
ed è stabilito che:
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- La RAI è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione con una copertura di
popolazione che raggiunga il 50% entro il 1° gennaio 2004 e il 70% entro il 1°
gennaio 2005 (comma 2).
- Entro il 2004 l’Authority accerterà la situazione della diffusione dell’offerta dei
programmi televisivi in digitale (comma 3);
- Entro il 1° gennaio 2005 la Rai dovrà indicare uno o più bacini di diffusione per la
completa conversione in digitale di tale area (comma 4).
- Nella fase di transizione la Rai deve garantire, oltre a tre programmi in digitale,
comunque anche tre in analogico (comma 5);
- Il nuovo limite antitrust televisivo equipara le attuali emittenti nazionali analogiche a
quelle in digitale. Il tetto massimo del 20% è calcolato sul numero complessivo dei
programmi televisivi concessi o irradiati, indifferentemente in tecnica analogica o
digitale, purchè questi ultimi aggiungano una copertura pari al 50% della
popolazione. A tal fine i programmi che costituiscono la replica di quelli in tecnica
analogica non sono calcolati nel totale sul quale calcolare il 20% (comma 7);
- I criteri suddetti si applicano solo ai soggetti che trasmettono in digitale
raggiungendo con il segnale una copertura pari al 50% della popolazione nazionale
(comma 8);
- Uno dei due blocchi di programmi Rai non concorre al raggiungimento del limite
(comma 9);
- Il periodo di validità delle attuali concessioni nazionali e locali in analogico e
prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del
termine previsto per la conversione definitiva delle trasmissioni in digitale. Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 solo dai soggetti che comunque già trasmettono in simul cast in digitale. Ai fini di tale prolungamento di validità
delle attuali concessioni, per le tv locali non vi sono obblighi di copertura, mentre le
tv nazionali devono a tale data coprire in digitale almeno il 50% della popolazione.
LA RAI.
Le norme sulla Rai sono contenute agli articoli da 17 a 21.
Questo, in estrema sintesi, il futuro assetto della concessionaria pubblica:
- Entro il 31 gennaio 2004 si dovrà avviare l’alienazione della partecipazione dello
Stato nella Rai – Radiotelevisione Italiana. Non si pone un termine o un limite;
- Sarà il CIPE a decidere tempi, modalità di presentazione e condizioni dell’offerta
pubblica di vendita;
- Il limite massimo del possesso azionario è pari all’1% del capitale sociale. Sono
permessi patti di sindacato fino al 2% del capitale,
- Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione di rami di azienda della Rai. Dall’1
gennaio 2006 la Rai potrebbe vendere una rete,
- I proventi della privatizzazione sono destinati al 75% al Fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato e per il 25% a incentivare l’acquisto dei decoder per il digitale
terrestre.
- Il Cda Rai è composto da nove membri rispetto ai cinque attuali. Quando sarà ceduto dallo Stato il 10% del capitale, i consiglieri saranno nominati dagli azionisti. Il
mandato dei consiglieri dura tre anni rispetto agli attuali due ed è rinnovabile una
sola volta,
- La nomina del Presidente è effettuata dal Cda tra i suoi membri. Diviene efficace
dopo il parere favorevole dei due terzi della vigilanza;
- La lista dei candidati al Cda del Ministero dell’Economia è stilata dalla vigilanza
con voto limitato a uno,
- Finchè il 10% del capitale non verrà ceduto, la Commissione di vigilanza nominerà
direttamente sette consiglieri su nove (quattro alla maggioranza, tre all’opposizione).
I restanti due, tra cui il Presidente, sono designati dal Ministero dell’Economia. Il
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Presidente deve avere il parere favorevole dei due terzi della Commissione di
vigilanza. Si formalizza il cosiddetto “Presidente di garanzia”;
- Il Cda dovrà cambiare entro il 28 febbraio 2004. Se la maggioranza di quello
attuale si dimetterà prima, si dovranno seguire i criteri della nuova legge.
ALTRE DISPOSIZIONI.
Tra le altre disposizioni si segnalano le seguenti:
Informazione.
E’ prevista una disposizione in cui testualmente si afferma che “L’attività di
informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un
servizio di interesse generale” (articolo 6, comma 1).
Le norme sulla tutela dei minori.
Le norme sulla tutela dei minori sono contenute all’articolo 10. Tra queste si evidenzia il rafforzamento della validità per tutte le emittenti del codice di autoregolamentazione tv e minori e del relativo comitato di controllo (c. 1 e 4), gli obblighi di
particolare garanzia nella fascia protetta (c. 2), il divieto di diffondere i messaggi
pubblicitari e spot con minori di 14 anni (c. 3), la parte sazionatoria (c. 4, 5 e 6).
Il testo unico della radiotelevisione.
Entro un anno dall’emanazione della legge, il Governo delegato a emanare un “testo
unico della radiotelevisione” con cui verranno coordinate le norme vigenti, anche
apportandovi le necessarie modifiche o integrazioni (articolo 16, comma 5).
Concessione edilizia.
La concessione o l’autorizzazione radiotelevisiva dà diritto di ottenere dal Comune
competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di
collegamento eserciti e per le relative infrastrutture (articolo 5, comma 1, lettera l).
Gli Uffici della FRT sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
(dr. Filippo Rebecchini)
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