Condizioni generali d`assicurazione Allianz complementare

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Allianz (ffi)
Allianz Suisse Societä di Assicurazioni
Suisse
Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Assicurazione paziente private (ACCM)
Edizione 1993
Sommario
Definizioni, estensione della copertura
Durata dei contratto, pagamento dei premio
1. Oggetto dell'assicurazione
10. Inizio, durata e disdetta dei contratto
2. Basi dei contratto
11. Pagamento dei premi, diffida e sue conseguenze
3. Definizioni
12. Adattamento dei premi
4. Estensione della copertura assicurativa
Giustificazione delle pretese, obblighi, conseguenze
Prestazioni assicurate
13. Giustificazione delle pretese
5. Prestazioni assicurate
14. Obblighi dei contraente
6. Centrale d'allarme
15. Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali
7. Indennizzo globale dei costi
16. Reticenza
8. Limitazioni della copertura
17. Concorso di altre assicurazioni e riduzione delle prestazioni
9. Regolamentazione riguardante la franchigia
Disposizioni finali
18. Disposizioni finali
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
Art. 4 Estensione della copertura assicurativa
Nell'ambito delle condizioni ehe seguono, la Compagnia accorda le prestazioni in caso di malattia e, se convenuto, in caso d'infortunio, in complementa alle prestazioni di una cassa malati riconosciuta 0 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF).
L'assicurazione e valevole nel monde intero; tuttavia al di fuori della
Svizzera la copertura e accordata esclusivamente per le matattie acute e
soltanto nel corso di viaggi e soggiorni ehe non superano la durata di 2
mesi.
Art. 2 Basi dei contratto
Con riserva della franchigia convenuta secondo I'art. 9, le prestazioni della
Compagnia sono accordate in mode illimitato sia di tempo ehe di somma
e comprendono:
Tutte le dichiarazioni ehe il contraente (proponente), I'assicurato (la persona da assicurare) ed il lore rappresentante indicano nella proposta d'assicurazione come pure in altri documenti indirizzati alla Compagnia formano
le basi dei contratto.
I diritti egli obblighi delle parti contraenti sono fissati
nella polizza
0
nelle sue eventual i appendici
-
nelle condizioni generali d'assicurazione
-
nelle eventuaii condizioni particolari.
Per tutto clö ehe non e espressamente previsto in questi documenti, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione
dei 2 aprile 1908 (LCA).
Art. 3 Definizioni
Ai sensi dei presente contratto sono considerati come
a) ospedali
i seguenti istituti diretti 0 sorvegliati dal punto di vista medico: ospedali, cliniche ostetriehe, cliniche psichiatriche, sanatori;
b) case di cura
gli istituti diretti dal punto di vista medico per delle eure dietefiche e di
riposo, di disintossicazione in seguito all'abuso di alcoolici, medicinali
o droga, come pure i centri di riabilitazione; inoltre, gli istituti di eure
climatiche e termali come pure di terapia tisica sotto sorveglianza
medica;
c) casse malati
a) le spese ospedaliere
la Compagnia prende a suo carico la parte dei costi di vitto e alloggio
e di trattamento in un ospedale 0 in una casa di cura non coperta
dalla cassa malati 0 dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
b) le spese di trattamento medico ambulatoriale
sono considerate come tali le spese di un trattamento medico necessario e appropriato eseguito fuori da un ospedale 0 da una casa di
cura, come pure in un ospedale 0 casa di cura se il soggiorno
dell'assicurato dura meno di 24 ore.
Art. 5 Prestazioni assicurate
La Compagnia rimborsa tutte le spese ospedaliere riconosciute dalla
cassa malati 0 dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ma ehe
non sono coperte da quest'ultime. In caso di trattamento ambulatoriale, la
Compagnia prende a suo carico il 90% della parte non coperta. Questo
rimborso comprende:
a) i costi di vitto e alloggio all'ospedale
b) gli onorari dei medici
c) i medicamenti prescritti dal medici, ivi compresi i rimedi omeopatici
d) le spese per le misure scientificamente riconosciute di diagnostica, di
terapia e di chiropratica
e) il 50% della parte per trattamenti psicoanalitici e psicoterapeutici ambulatoriali non coperti dalla cassa malati
f)
le casse malati riconosciute dal Consiglio Federale Svizzero 0 per le
persone domiciliate nel Principato dei Liechtenstein, quelle riconosciute dal governo dei Principato;
d) malattia
tutti i disturbi alla salute constatabili sotto I'aspetto medico, indipendenti dalla volontä dell'assicurato, ehe rendano necessario un trattamenta medico e ehe non siano dovuti a infortunio;
e) infortunio
tutte le lesioni corporali ehe I'assicurato subisce involontariamente
dall'azione repentina di una forza esterna.
SPKA0031
il 50%, al massimo tuttavia CHF 1'000.- per anno civile, della parte
non coperta dalla cassa malati per trattamenti eseguiti da un medico
praticante terapie naturali con licenza cantonale d'esercizio
(NVS/GSN)
g) in caso di gravidanza: copertura completa delle spese, a condizione
ehe I'assicurazione sia gia in vigore da almeno un mese prima dell'inizio della gravidanza. Sono pure coperte le spese per il neonato
durante 14 giorni al massimo
h) le spese di trattamento dentario in seguito ad un incidente assicurato,
ivi compresi i costi della prima protesi denlaria
i)
le spese per gli interventi chirurgici alla mascella in seguito a malattia
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