Allianz (ffi) Allianz Suisse Societä di Assicurazioni Suisse Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Assicurazione paziente private (ACCM) Edizione 1993 Sommario Definizioni, estensione della copertura Durata dei contratto, pagamento dei premio 1. Oggetto dell'assicurazione 10. Inizio, durata e disdetta dei contratto 2. Basi dei contratto 11. Pagamento dei premi, diffida e sue conseguenze 3. Definizioni 12. Adattamento dei premi 4. Estensione della copertura assicurativa Giustificazione delle pretese, obblighi, conseguenze Prestazioni assicurate 13. Giustificazione delle pretese 5. Prestazioni assicurate 14. Obblighi dei contraente 6. Centrale d'allarme 15. Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali 7. Indennizzo globale dei costi 16. Reticenza 8. Limitazioni della copertura 17. Concorso di altre assicurazioni e riduzione delle prestazioni 9. Regolamentazione riguardante la franchigia Disposizioni finali 18. Disposizioni finali Art. 1 Oggetto dell'assicurazione Art. 4 Estensione della copertura assicurativa Nell'ambito delle condizioni ehe seguono, la Compagnia accorda le prestazioni in caso di malattia e, se convenuto, in caso d'infortunio, in complementa alle prestazioni di una cassa malati riconosciuta 0 dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF). L'assicurazione e valevole nel monde intero; tuttavia al di fuori della Svizzera la copertura e accordata esclusivamente per le matattie acute e soltanto nel corso di viaggi e soggiorni ehe non superano la durata di 2 mesi. Art. 2 Basi dei contratto Con riserva della franchigia convenuta secondo I'art. 9, le prestazioni della Compagnia sono accordate in mode illimitato sia di tempo ehe di somma e comprendono: Tutte le dichiarazioni ehe il contraente (proponente), I'assicurato (la persona da assicurare) ed il lore rappresentante indicano nella proposta d'assicurazione come pure in altri documenti indirizzati alla Compagnia formano le basi dei contratto. I diritti egli obblighi delle parti contraenti sono fissati nella polizza 0 nelle sue eventual i appendici - nelle condizioni generali d'assicurazione - nelle eventuaii condizioni particolari. Per tutto clö ehe non e espressamente previsto in questi documenti, sono applicabili le disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione dei 2 aprile 1908 (LCA). Art. 3 Definizioni Ai sensi dei presente contratto sono considerati come a) ospedali i seguenti istituti diretti 0 sorvegliati dal punto di vista medico: ospedali, cliniche ostetriehe, cliniche psichiatriche, sanatori; b) case di cura gli istituti diretti dal punto di vista medico per delle eure dietefiche e di riposo, di disintossicazione in seguito all'abuso di alcoolici, medicinali o droga, come pure i centri di riabilitazione; inoltre, gli istituti di eure climatiche e termali come pure di terapia tisica sotto sorveglianza medica; c) casse malati a) le spese ospedaliere la Compagnia prende a suo carico la parte dei costi di vitto e alloggio e di trattamento in un ospedale 0 in una casa di cura non coperta dalla cassa malati 0 dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; b) le spese di trattamento medico ambulatoriale sono considerate come tali le spese di un trattamento medico necessario e appropriato eseguito fuori da un ospedale 0 da una casa di cura, come pure in un ospedale 0 casa di cura se il soggiorno dell'assicurato dura meno di 24 ore. Art. 5 Prestazioni assicurate La Compagnia rimborsa tutte le spese ospedaliere riconosciute dalla cassa malati 0 dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ma ehe non sono coperte da quest'ultime. In caso di trattamento ambulatoriale, la Compagnia prende a suo carico il 90% della parte non coperta. Questo rimborso comprende: a) i costi di vitto e alloggio all'ospedale b) gli onorari dei medici c) i medicamenti prescritti dal medici, ivi compresi i rimedi omeopatici d) le spese per le misure scientificamente riconosciute di diagnostica, di terapia e di chiropratica e) il 50% della parte per trattamenti psicoanalitici e psicoterapeutici ambulatoriali non coperti dalla cassa malati f) le casse malati riconosciute dal Consiglio Federale Svizzero 0 per le persone domiciliate nel Principato dei Liechtenstein, quelle riconosciute dal governo dei Principato; d) malattia tutti i disturbi alla salute constatabili sotto I'aspetto medico, indipendenti dalla volontä dell'assicurato, ehe rendano necessario un trattamenta medico e ehe non siano dovuti a infortunio; e) infortunio tutte le lesioni corporali ehe I'assicurato subisce involontariamente dall'azione repentina di una forza esterna. SPKA0031 il 50%, al massimo tuttavia CHF 1'000.- per anno civile, della parte non coperta dalla cassa malati per trattamenti eseguiti da un medico praticante terapie naturali con licenza cantonale d'esercizio (NVS/GSN) g) in caso di gravidanza: copertura completa delle spese, a condizione ehe I'assicurazione sia gia in vigore da almeno un mese prima dell'inizio della gravidanza. Sono pure coperte le spese per il neonato durante 14 giorni al massimo h) le spese di trattamento dentario in seguito ad un incidente assicurato, ivi compresi i costi della prima protesi denlaria i) le spese per gli interventi chirurgici alla mascella in seguito a malattia