SEZIONE CNSF/GAS www.softairnazionale.it COME COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE Linee-guida per i softgunner che desiderano fondare un nuovo sodalizio associativo; modalità operative di gestione e obblighi vari di Fiorenzo Pesce* In quest’articolo intendo offrire al lettore una serie di spunti riflessivi su ciò che vuol dire “associazione”. Illustrerò le linee-guida operative da seguire quando si decide di fondare un nuovo sodalizio associativo, le modalità di gestione dello stesso e gli obblighi che ne derivano. Essendo l’argomento particolarmente ampio, rimando il lettore a successivi approfondimenti su queste pagine delle singole questioni trattate. La traccia colloquiale che assumo è dettata da una personale e ultradecennale attività nel terzo settore, esperienza che mi ha permesso di rendermi conto delle molteplici necessità dell’utente al momento dell’approccio alla questione e di affrontare gli svariati aspetti che purtroppo in Italia non sempre sono omogenei. Essi possono variare da regione a regione e spesso anche da provincia a provincia, benché tutti facciano riferimento alle normative nazionali. Tutto ciò ha rafforzato la mia impressione iniziale, cioè che poche persone sono effettivamente ferrate in materia e che la strada migliore da seguire, per un neofita alle prime armi, è quella di chiarire bene i propri obiettivi e compiere, prudenzialmente, solo le azioni essenziali alla costituzione del sodalizio. Ad aggiungere qualcosa di più articolato, e quindi costoso, c’è sempre tempo. Consiglio: rivolgetevi a un ente di promozione sportiva per ottenere le informazioni di base sulla costituzione di un’associazione e non ad avvocati o commercialisti, che troppo spesso creano “mostri” statutari non avendo esperienze dirette del noprofit, ma occupandosi essenzialmente di problematiche aziendali. La regolare costituzione di un’associazione offre agli appassionati maggiori garanzie di operatività, in quanto consente di assumere un ruolo istituzionale, ottenendo maggiori facilità nell’acquisizione di spazi di gioco, polizze assicurative convenzionate di gruppo, assistenza e coperture. La logica “faccio tutto da solo” non è più conveniente, è preferibile operare in sinergia. Le associazioni e i circoli rientrano, sotto il profilo fiscale, tra gli enti non commerciali di tipo associativo (art. 148 Tuir, ex art. 111), ossia gli enti diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. 18 L’art. 73 Tuir (ex art 87) recita: «Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato». Caratteristica degli enti non commerciali è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e quindi, come tali, soggette a imposta. Inoltre, sotto il profilo fiscale, le associazioni possono essere considerate associazioni privilegiate poiché, oltre a fruire delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali, possono beneficiare delle altre norme di favore previste per le associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) e per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 legge 289/2002), a condizione che i loro statuti rispettino determinati requisiti. operazioni preliminari Le mie indicazioni attuali si riferiscono a gruppi di amici che intendano formalizzare una passione o un’idea e operare in “sicurezza”, tenendo conto anche dell’aspetto economico, impostato al risparmio. La costituzione di un’associazione richiede un’analisi degli obiettivi e chiarezza di idee sull’attività che s’intende svolgere. Chi voglia dedicarsi a un’attività ludico-ricreativa non commerciale deve inoltre avere una conoscenza, anche elementare, delle norme per gestire correttamente un’associazione. La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’individuo, sia come singolo cittadino, sia come membro di aggregazioni sociali che si sviluppano sotto varie forme e denominazioni. Il legislatore, negli ultimi anni, ha posto mano alla normativa “sociale” emanando i regolamenti che permettono lo sviluppo di una corretta attività associazionistica. Non vi sono limiti alle attività che possiamo svolgere, purché nel rispetto dei regolamenti comunali e della legge nazionale. Se l’attività è rivolta a una determinata cerchia di persone (soci), non prevede profitti e quindi non è soggetta a tassazione. Per costituire un’associazione servono almeno tre persone, le quali, condividendo interessi e obiettivi, ne assumano la direzione (presidente e due consiglieri). La loro elezione avviene durante la fase costituente del sodalizio. Il consiglio direttivo dev’essere sempre in numero dispari per non correre il rischio di trovarsi in parità durante le decisioni amministrative. È preferibile che il numero dei consiglieri non sia troppo elevato, altrimenti si rischia facilmente di non raggiungere il quorum dei votanti invalidando le sedute. È anche da evitare la composizione del consiglio direttivo con persone dello stesso nucleo familiare. I soci fondatori devono compiere le seguenti operazioni, già in fase embrionale di costituzione del nuovo sodalizio: • prendere attenta visione dei principi etici e sociali degli enti senza fine di lucro; • elencare i mezzi finanziari iniziali e le disponibilità liquide immediate; • stabilire la sede dell’associazione e il luogo di esercizio dell’attività; • redigere un bilancio preventivo (elenco dei costi iniziali, di quelli fissi annuali e delle entrate probabili future); • individuare i sostenitori dell’associazione; • individuare gli interlocutori iniziali (i soggetti ai quali si rivolge l’associazione); • stabilire le disponibilità di tempo di ciascun socio fondatore; • decidere la struttura giuridica (statuto) che s’intende adottare; • studiare le caratteristiche legali e fiscali della struttura giuridica che s’intende adottare; • individuare il sistema contabile che s’intende adottare; • stabilire i compiti di ciascun socio fondatore nella fase iniziale; • stabilire il nome dell’associazione, il logo, l’emblema; • eleggere il consiglio direttivo; • decidere le cariche all’interno del consiglio direttivo; • individuare i soggetti competenti in grado di seguire l’associazione dal punto di vista legale e fiscale; • individuare, se previsti nello statuto, i membri del collegio dei sindaci e del collegio dei revisori (solo per le associazioni di rilevante importanza); • decidere il soggetto che rappresenterà legalmente l’associazione di fronte ai terzi (presidente). Le associazione possono essere di vario tipo: di volontariato, Onlus, culturali, ricreative, professionali, sindacali, politiche, sportive eccetera. Per poter fruire delle dovute agevolazioni, ogni sodalizio deve includere nello statuto norme specifiche della tipologia di associazione che si va a costituire. Tale impostazione è essenziale. atto costitutivo e statuto Riferendoci alle società e ai club sportivi, tali enti devono assumere una denominazione ben precisa: Associazione Sportiva Dilettantistica, seguita dal nome identificativo che i soci fondatori aggiungeranno a proprio piacimento. Non è possibile utilizzare l’acronimo Asd al posto della denominazione per esteso, poiché non sufficientemente indicativo della tipologia dell’associazione. Ribadendo il concetto che lo statuto deve inglobare dei contenuti già individuati dalle normative, in tale documento vanno inseriti soltanto i dati personali dei soci, l’indirizzo dell’associazione, alcuni scopi sociali, la disciplina, il numero degli amministratori, la durata delle cariche sociali e della stessa associazione, più qualcos’altro di minore importanza. disposizioni particolari L’art. 90 della legge 289/2002 ha introdotto disposizioni particolari per le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il legislatore, ad esempio, vincola il godimento dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche alla presenza di determinati requisiti, quindi non è più sufficiente, per godere di tali benefici, avere uno statuto che preveda le finalità sportive e svolgere detta attività. Inoltre lo statuto deve prevedere quanto indicato nell’art. 90 ai commi 17, 18 e 18 bis: le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione/denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: • associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile (consigliata); • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Dpr 361 del 10 febbraio 2000; • società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti (ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro). Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, nel quale, tra l’altro, dev’essere indicata la sede legale. Nello statuto, inoltre, vanno espressamente riportati: • la denominazione; • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; • le norme sull’ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatta eccezione per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile; • l’obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari; • le modalità di scioglimento; • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata (se riconosciute dal Coni), ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. Suggerimento: nel consiglio direttivo, eleggete un presidente, un vicepresidente e uno o più consiglieri (tre, cinque, sette, eccetera secondo le proiezioni di sviluppo, però sempre in numero dispari), ma non inserite la figura di segretario tra le cariche elettive; è più opportuno, invece, nominare quest’ultima con delibera del consiglio stesso, prevedendone la nomina nello statuto. In questo modo, il segretario parteciperà alle riunioni del consiglio direttivo senza possibilità di voto, potendo tuttavia percepire degli emolumenti per i servizi resi all’associazione. Lo statuto va registrato all’ufficio delle entrate come scrittura privata; in questo caso, non servono costosi atti notarili, ma basta rivolgersi a un organismo associativo per ottenere • individuare gli obiettivi dell’associazione; • individuare le attività da porre in essere per il raggiungimento dello scopo; 19 SEZIONE CNSF/GAS il dovuto supporto, evitando non solo inutili esborsi, ma anche possibili errori di redazione da parte di avvocati o commercialisti non avvezzi al terzo settore. Potete trovare una bozza di statuto specifica per Asd nel sito del Cnsf Sport Nazionale alla voce “Affiliarsi” del menu principale cliccando su “Atto costitutivo e statuto di associazione sportiva dilettantistica”. Una volta completato lo statuto, esso diverrà uno strumento fondamentale per la vita associativa e sarà paragonabile alla costituzione di uno Stato; si dovrà quindi convocare un’assemblea tra i soci fondatori per la sua approvazione, la quale, con l’atto costitutivo, darà formalmente vita al nuovo sodalizio. Nell’atto costitutivo, al quale andrà allegato lo statuto, appariranno i nominativi dei soci fondatori e la distribuzione delle cariche che ciascuno assume. Per ogni carica, va indicata la durata. Questi due documenti – atto costitutivo e statuto – che poi in realtà divengono uno solo, vanno redatti e firmati in originale almeno in duplice copia. È possibile farne una copia in più per disporre di un ulteriore originale per eventuali utilizzi futuri, ma ciò non costituisce un obbligo. Suggerimento: stampate i documenti in formato testo con un carattere piccolo (ma leggibile), in quanto in fase di registrazione dovrete applicarvi una marca da bollo da 16,00 euro ogni cento righe. l’iter iburocratico Il passo successivo consiste nell’eseguire, tramite modello F23, un versamento di 200,00 euro all’agenzia delle entrate a titolo di tassa di registrazione, indicando il codice tributo (109T) oltre a quello dell’ufficio di competenza territoriale presso il quale registrerete l’atto. Il modello F23 può essere scaricato dal sito dell’agenzia delle entrate cliccando su “Cosa devi fare” e poi “Versare”. Per individuare la sede competente per territorio rilevandone il codice, il percorso è “Strumenti”, “Codici per i versamenti e codici attività”, “F23 - Codici per i versamenti”, “Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle direzioni centrali, regionali e provinciali”. A questo punto, muniti del modello F23 col versamento effettuato, le marche da bollo, 0 20 le due copie dell’atto costitutivo e statuto in originale, oltre a un documento d’identità valido, ci si reca all’ufficio delle entrate di competenza sul territorio in cui ha sede l’associazione e si esegue la registrazione. Attenzione: le marche da bollo non possono avere data posteriore a quella indicata nell’atto costitutivo; meglio se hanno la stessa data oppure di qualche giorno prima, ma non uno dopo. I documenti d’identità validi per l’identificazione della persona che registrerà l’atto in base all’art. 35 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000 sono: la carta d’identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto della pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, il porto d’armi e altre tessere di riconoscimento rilasciate da organi dello Stato, purché complete di fotografia e vidimate con timbro o altra segnatura ufficiale. Con delega scritta da parte del presidente, potrà effettuare la registrazione in sua vece un’altra persona. Si tenga presente che il codice attività per le Asd è 93.19.10, nla atura giuridica 12 e la carica di presidente 1. Suggerimento: prenotare l’appuntamento con l’agenzia delle entrate attraverso il relativo portale per evitare la coda. Contestualmente alla registrazione (per la verità qualche attimo prima), si provvederà alla richiesta del codice fiscale dell’associazione (la partita Iva potrà essere richiesta in seguito per eventuali attività commerciali). A seguito di tutta la trafila, l’agenzia delle entrate rilascerà una copia registrata, e timbrata dell’atto costitutivo e statuto (in un unico documento) nonché il certificato di attribuzione del codice fiscale con indicata la sede del legale rappresentante (presidente pro tempore). Attenzione: in caso di successivo cambio del legale rappresentate, è necessario fare la variazione dei dati all’agenzia delle entrate, altrimenti egli dovrà rispondere personalmente degli adempimenti associativi del sodalizio, anche se non più presidente. modello eas Un altro adempimento veramente importante che serve ad attestare l’assenza di lucro è la redazione del Modello Eas, che va inviato entro sessanta giorni dalla costituzione dell’associazione. Trovate le modalità di compilazione nel sito dell’agenzia delle entrate seguendo “Cosa devi fare”, “Comunicare dati”, “Comunicazioni da parte di enti associativi (modello Eas)”. Per la compilazione, dato che all’agenzia delle entrate non sempre sono disponibili ad aiutarvi, potete rivolgervi all’ente di promozione sportiva di riferimento o a un Caf (centro assistenza fiscale) oppure, in ultima analisi, a un commercialista. gestione e operatività Terminato l’iter burocratico di costituzione/ registrazione – che a prima vista sembra complesso, ma in realtà è molto semplice – non resta che dar avvio alla vita e all’attività associative dotandosi dei necessari strumenti gestionali, quindi: • predisporre i libri sociali (adunanze consiglio direttivo, assemblee soci, libro soci), che fortunatamente non vanno registrati, bollati o vidimati; • stabilire la quota ordinaria d’ingresso per i nuovi associati; • procedere a una campagna di promozione e sviluppo dell’associazione e delle sue attività; • porre in essere tutte le misure di sicurezza stabilite dalla legge; • rispettare la normativa sulla privacy; • procedere alla stesura di un regolamento interno; • prendere conoscenza degli strumenti per la tenuta della contabilità al fine di poter controllare la gestione della cassa e dell’eventuale conto corrente bancario (quest’ultimo indispensabile solo se vi sono cospicue movimentazioni di denaro). Consiglio: farsi assistere, nelle fasi gestionali elencate sopra, da un ente di promozione sportiva nazionale. * Presidente nazionale Cnsf Fiamma. • www.sportnazionale.it • www.agenziaentrate.gov.it