Come Costituire un Club - Gruppi Autonomi Softair

SEZIONE CNSF/GAS
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COME COSTITUIRE
UN’ASSOCIAZIONE
Linee-guida per i softgunner che desiderano fondare un nuovo
sodalizio associativo; modalità operative di gestione e obblighi vari
di Fiorenzo Pesce*
In quest’articolo intendo offrire al lettore
una serie di spunti riflessivi su ciò che vuol
dire “associazione”. Illustrerò le linee-guida
operative da seguire quando si decide di
fondare un nuovo sodalizio associativo, le
modalità di gestione dello stesso e gli obblighi che ne derivano. Essendo l’argomento
particolarmente ampio, rimando il lettore a
successivi approfondimenti su queste pagine
delle singole questioni trattate.
La traccia colloquiale che assumo è dettata
da una personale e ultradecennale attività nel
terzo settore, esperienza che mi ha permesso
di rendermi conto delle molteplici necessità
dell’utente al momento dell’approccio alla
questione e di affrontare gli svariati aspetti
che purtroppo in Italia non sempre sono
omogenei. Essi possono variare da regione
a regione e spesso anche da provincia a
provincia, benché tutti facciano riferimento
alle normative nazionali.
Tutto ciò ha rafforzato la mia impressione
iniziale, cioè che poche persone sono effettivamente ferrate in materia e che la strada
migliore da seguire, per un neofita alle prime
armi, è quella di chiarire bene i propri obiettivi e compiere, prudenzialmente, solo le azioni
essenziali alla costituzione del sodalizio.
Ad aggiungere qualcosa di più articolato, e
quindi costoso, c’è sempre tempo.
Consiglio: rivolgetevi a un ente di promozione sportiva per ottenere le informazioni
di base sulla costituzione di un’associazione e non ad avvocati o commercialisti, che
troppo spesso creano “mostri” statutari
non avendo esperienze dirette del noprofit, ma occupandosi essenzialmente
di problematiche aziendali.
La regolare costituzione di un’associazione
offre agli appassionati maggiori garanzie di
operatività, in quanto consente di assumere
un ruolo istituzionale, ottenendo maggiori
facilità nell’acquisizione di spazi di gioco,
polizze assicurative convenzionate di gruppo,
assistenza e coperture. La logica “faccio tutto
da solo” non è più conveniente, è preferibile
operare in sinergia.
Le associazioni e i circoli rientrano, sotto il
profilo fiscale, tra gli enti non commerciali di
tipo associativo (art. 148 Tuir, ex art. 111),
ossia gli enti diversi dalle società, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali.
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L’art. 73 Tuir (ex art 87) recita: «Per oggetto
principale si intende l’attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o
dallo statuto. In mancanza dell’atto costitutivo
o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto
principale dell’ente residente è determinato
in base all’attività effettivamente esercitata
nel territorio dello Stato».
Caratteristica degli enti non commerciali è
che non tutte le loro entrate finanziarie sono
rilevanti fiscalmente e quindi, come tali, soggette a imposta.
Inoltre, sotto il profilo fiscale, le associazioni
possono essere considerate associazioni
privilegiate poiché, oltre a fruire delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali,
possono beneficiare delle altre norme di
favore previste per le associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) e per le
associazioni sportive dilettantistiche (art. 90
legge 289/2002), a condizione che i loro
statuti rispettino determinati requisiti.
operazioni preliminari
Le mie indicazioni attuali si riferiscono a gruppi di amici che intendano formalizzare una
passione o un’idea e operare in “sicurezza”,
tenendo conto anche dell’aspetto economico,
impostato al risparmio.
La costituzione di un’associazione richiede
un’analisi degli obiettivi e chiarezza di idee
sull’attività che s’intende svolgere. Chi voglia
dedicarsi a un’attività ludico-ricreativa non
commerciale deve inoltre avere una conoscenza, anche elementare, delle norme per
gestire correttamente un’associazione.
La Costituzione della Repubblica Italiana
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’individuo, sia come singolo cittadino, sia
come membro di aggregazioni sociali che si
sviluppano sotto varie forme e denominazioni. Il legislatore, negli ultimi anni, ha posto
mano alla normativa “sociale” emanando i
regolamenti che permettono lo sviluppo di una
corretta attività associazionistica.
Non vi sono limiti alle attività che possiamo
svolgere, purché nel rispetto dei regolamenti
comunali e della legge nazionale. Se l’attività
è rivolta a una determinata cerchia di persone
(soci), non prevede profitti e quindi non è
soggetta a tassazione.
Per costituire un’associazione servono almeno
tre persone, le quali, condividendo interessi e
obiettivi, ne assumano la direzione (presidente e due consiglieri). La loro elezione avviene
durante la fase costituente del sodalizio.
Il consiglio direttivo dev’essere sempre in
numero dispari per non correre il rischio di
trovarsi in parità durante le decisioni amministrative. È preferibile che il numero dei
consiglieri non sia troppo elevato, altrimenti
si rischia facilmente di non raggiungere il
quorum dei votanti invalidando le sedute.
È anche da evitare la composizione del
consiglio direttivo con persone dello stesso
nucleo familiare. I soci fondatori devono compiere le seguenti
operazioni, già in fase embrionale di costituzione del nuovo sodalizio:
• prendere attenta visione dei principi etici
e sociali degli enti senza fine di lucro;
• elencare i mezzi finanziari iniziali e le
disponibilità liquide immediate;
• stabilire la sede dell’associazione e il luogo
di esercizio dell’attività;
• redigere un bilancio preventivo (elenco dei
costi iniziali, di quelli fissi annuali e delle
entrate probabili future);
• individuare i sostenitori dell’associazione;
• individuare gli interlocutori iniziali (i soggetti ai quali si rivolge l’associazione);
• stabilire le disponibilità di tempo di ciascun
socio fondatore;
• decidere la struttura giuridica (statuto) che
s’intende adottare;
• studiare le caratteristiche legali e fiscali della struttura giuridica che s’intende adottare;
• individuare il sistema contabile che s’intende adottare;
• stabilire i compiti di ciascun socio fondatore nella fase iniziale;
• stabilire il nome dell’associazione, il logo,
l’emblema;
• eleggere il consiglio direttivo;
• decidere le cariche all’interno del consiglio
direttivo;
• individuare i soggetti competenti in grado
di seguire l’associazione dal punto di vista
legale e fiscale;
• individuare, se previsti nello statuto, i membri del collegio dei sindaci e del collegio
dei revisori (solo per le associazioni di
rilevante importanza);
• decidere il soggetto che rappresenterà
legalmente l’associazione di fronte ai terzi
(presidente).
Le associazione possono essere di vario tipo:
di volontariato, Onlus, culturali, ricreative,
professionali, sindacali, politiche, sportive
eccetera. Per poter fruire delle dovute agevolazioni, ogni sodalizio deve includere
nello statuto norme specifiche della tipologia
di associazione che si va a costituire. Tale
impostazione è essenziale.
atto costitutivo e statuto
Riferendoci alle società e ai club sportivi, tali
enti devono assumere una denominazione
ben precisa: Associazione Sportiva Dilettantistica, seguita dal nome identificativo che i
soci fondatori aggiungeranno a proprio piacimento. Non è possibile utilizzare l’acronimo
Asd al posto della denominazione per esteso,
poiché non sufficientemente indicativo della
tipologia dell’associazione.
Ribadendo il concetto che lo statuto deve
inglobare dei contenuti già individuati dalle
normative, in tale documento vanno inseriti
soltanto i dati personali dei soci, l’indirizzo
dell’associazione, alcuni scopi sociali, la
disciplina, il numero degli amministratori,
la durata delle cariche sociali e della stessa
associazione, più qualcos’altro di minore
importanza.
disposizioni particolari
L’art. 90 della legge 289/2002 ha introdotto
disposizioni particolari per le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il legislatore,
ad esempio, vincola il godimento dei benefici
fiscali previsti per le associazioni sportive
dilettantistiche alla presenza di determinati requisiti, quindi non è più sufficiente, per godere
di tali benefici, avere uno statuto che preveda
le finalità sportive e svolgere detta attività.
Inoltre lo statuto deve prevedere quanto indicato nell’art. 90 ai commi 17, 18 e 18 bis: le
società e associazioni sportive dilettantistiche
devono indicare nella denominazione sociale
la finalità sportiva e la ragione/denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
• associazione sportiva priva di personalità
giuridica, disciplinata dall’art. 36 e seguenti
del Codice Civile (consigliata);
• associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Dpr 361
del 10 febbraio 2000;
• società sportiva di capitali o cooperativa
costituita secondo le disposizioni vigenti (ad
eccezione di quelle che prevedono le finalità
di lucro).
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, nel
quale, tra l’altro, dev’essere indicata la sede
legale. Nello statuto, inoltre, vanno espressamente riportati:
• la denominazione;
• l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
• l’attribuzione della rappresentanza legale
dell’associazione;
• l’assenza di fini di lucro e la previsione che
i proventi delle attività non potranno, in
nessun caso, essere divisi tra gli associati,
anche in forme indirette;
• le norme sull’ordinamento interno, ispirato
a principi di democrazia e di uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali,
fatta eccezione per le società sportive
dilettantistiche che assumono la forma
di società di capitali o cooperative, per
le quali si applicano le disposizioni del
Codice Civile;
• l’obbligo di redazione del rendiconto
economico-finanziario nonché le modalità
di approvazione dello stesso da parte degli
organi statutari;
• le modalità di scioglimento;
• l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni.
È fatto divieto agli amministratori delle società
e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva
o disciplina associata (se riconosciute dal
Coni), ovvero nell’ambito della medesima
disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.
Suggerimento: nel consiglio direttivo,
eleggete un presidente, un vicepresidente
e uno o più consiglieri (tre, cinque, sette,
eccetera secondo le proiezioni di sviluppo, però sempre in numero dispari), ma
non inserite la figura di segretario tra le
cariche elettive; è più opportuno, invece,
nominare quest’ultima con delibera del
consiglio stesso, prevedendone la nomina
nello statuto. In questo modo, il segretario
parteciperà alle riunioni del consiglio direttivo senza possibilità di voto, potendo
tuttavia percepire degli emolumenti per i
servizi resi all’associazione.
Lo statuto va registrato all’ufficio delle entrate
come scrittura privata; in questo caso, non
servono costosi atti notarili, ma basta rivolgersi a un organismo associativo per ottenere
• individuare gli obiettivi dell’associazione;
• individuare le attività da porre in essere
per il raggiungimento dello scopo;
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SEZIONE CNSF/GAS
il dovuto supporto, evitando non solo inutili
esborsi, ma anche possibili errori di redazione da parte di avvocati o commercialisti non
avvezzi al terzo settore.
Potete trovare una bozza di statuto specifica
per Asd nel sito del Cnsf Sport Nazionale
alla voce “Affiliarsi” del menu principale
cliccando su “Atto costitutivo e statuto di
associazione sportiva dilettantistica”.
Una volta completato lo statuto, esso diverrà
uno strumento fondamentale per la vita associativa e sarà paragonabile alla costituzione
di uno Stato; si dovrà quindi convocare
un’assemblea tra i soci fondatori per la sua
approvazione, la quale, con l’atto costitutivo,
darà formalmente vita al nuovo sodalizio.
Nell’atto costitutivo, al quale andrà allegato
lo statuto, appariranno i nominativi dei soci
fondatori e la distribuzione delle cariche che
ciascuno assume. Per ogni carica, va indicata
la durata.
Questi due documenti – atto costitutivo e statuto – che poi in realtà divengono uno solo,
vanno redatti e firmati in originale almeno in
duplice copia. È possibile farne una copia in
più per disporre di un ulteriore originale per
eventuali utilizzi futuri, ma ciò non costituisce
un obbligo.
Suggerimento: stampate i documenti in
formato testo con un carattere piccolo (ma
leggibile), in quanto in fase di registrazione dovrete applicarvi una marca da bollo
da 16,00 euro ogni cento righe.
l’iter iburocratico
Il passo successivo consiste nell’eseguire, tramite modello F23, un versamento di 200,00
euro all’agenzia delle entrate a titolo di tassa
di registrazione, indicando il codice tributo
(109T) oltre a quello dell’ufficio di competenza territoriale presso il quale registrerete
l’atto. Il modello F23 può essere scaricato
dal sito dell’agenzia delle entrate cliccando
su “Cosa devi fare” e poi “Versare”. Per
individuare la sede competente per territorio
rilevandone il codice, il percorso è “Strumenti”, “Codici per i versamenti e codici attività”,
“F23 - Codici per i versamenti”, “Tabelle dei
codici degli uffici finanziari e delle direzioni
centrali, regionali e provinciali”.
A questo punto, muniti del modello F23 col
versamento effettuato, le marche da bollo,
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le due copie dell’atto costitutivo e statuto in
originale, oltre a un documento d’identità
valido, ci si reca all’ufficio delle entrate di
competenza sul territorio in cui ha sede
l’associazione e si esegue la registrazione.
Attenzione: le marche da bollo non
possono avere data posteriore a quella
indicata nell’atto costitutivo; meglio se
hanno la stessa data oppure di qualche
giorno prima, ma non uno dopo.
I documenti d’identità validi per l’identificazione della persona che registrerà l’atto in
base all’art. 35 del Dpr 445 del 28 dicembre
2000 sono: la carta d’identità, il passaporto,
la patente di guida, la patente nautica, il
libretto della pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, il
porto d’armi e altre tessere di riconoscimento
rilasciate da organi dello Stato, purché complete di fotografia e vidimate con timbro o
altra segnatura ufficiale.
Con delega scritta da parte del presidente,
potrà effettuare la registrazione in sua vece
un’altra persona.
Si tenga presente che il codice attività per le
Asd è 93.19.10, nla atura giuridica 12 e la
carica di presidente 1.
Suggerimento: prenotare l’appuntamento
con l’agenzia delle entrate attraverso il
relativo portale per evitare la coda.
Contestualmente alla registrazione (per la verità qualche attimo prima), si provvederà alla
richiesta del codice fiscale dell’associazione
(la partita Iva potrà essere richiesta in seguito
per eventuali attività commerciali).
A seguito di tutta la trafila, l’agenzia delle
entrate rilascerà una copia registrata, e
timbrata dell’atto costitutivo e statuto (in un
unico documento) nonché il certificato di
attribuzione del codice fiscale con indicata
la sede del legale rappresentante (presidente
pro tempore).
Attenzione: in caso di successivo cambio del
legale rappresentate, è necessario fare la variazione dei dati all’agenzia delle entrate, altrimenti egli dovrà rispondere personalmente
degli adempimenti associativi del sodalizio,
anche se non più presidente.
modello eas
Un altro adempimento veramente importante
che serve ad attestare l’assenza di lucro è la
redazione del Modello Eas, che va inviato
entro sessanta giorni dalla costituzione
dell’associazione. Trovate le modalità di compilazione nel sito dell’agenzia delle entrate
seguendo “Cosa devi fare”, “Comunicare
dati”, “Comunicazioni da parte di enti associativi (modello Eas)”. Per la compilazione,
dato che all’agenzia delle entrate non sempre
sono disponibili ad aiutarvi, potete rivolgervi
all’ente di promozione sportiva di riferimento
o a un Caf (centro assistenza fiscale) oppure,
in ultima analisi, a un commercialista.
gestione e operatività
Terminato l’iter burocratico di costituzione/
registrazione – che a prima vista sembra
complesso, ma in realtà è molto semplice –
non resta che dar avvio alla vita e all’attività
associative dotandosi dei necessari strumenti
gestionali, quindi:
• predisporre i libri sociali (adunanze consiglio direttivo, assemblee soci, libro soci),
che fortunatamente non vanno registrati,
bollati o vidimati;
• stabilire la quota ordinaria d’ingresso per
i nuovi associati;
• procedere a una campagna di promozione
e sviluppo dell’associazione e delle sue
attività;
• porre in essere tutte le misure di sicurezza
stabilite dalla legge;
• rispettare la normativa sulla privacy;
• procedere alla stesura di un regolamento
interno;
• prendere conoscenza degli strumenti
per la tenuta della contabilità al fine di
poter controllare la gestione della cassa
e dell’eventuale conto corrente bancario
(quest’ultimo indispensabile solo se vi sono
cospicue movimentazioni di denaro).
Consiglio: farsi assistere, nelle fasi gestionali elencate sopra, da un ente di
promozione sportiva nazionale.
* Presidente nazionale Cnsf Fiamma.
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