in collaborazione Struttura societaria Value chain PROGETTAZIONE Accounting Gestione IT Gestione HR PianificazioneeControllo VENDITA ACQUISTO MATERIA PRIMA PRODUZIONE DISTRIBUZIONE SERVIZIOPOST VENDITA Transfer Pricing Percorsi ispettivi Circolare 1/2008 della Guardia di Finanza Transazioni intercompany Treviso, 27 settembre 2010 Valente Associati GEB Partners Indice Transfer Pricing Generalità Presupposti Il principio del Valore Normale Metodi Principali di determinazioni del Valore Normale Metodi Alternativi di determinazioni del Valore Normale La determinazione del valore normale - beni immateriali La determinazione del valore normale - prestazioni di servizi L’attività ispettiva in materia di Transfer Pricing Attività di verifica Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 2 Transfer Pricing – Generalità Definizione: “(…) pratica, adottata all’interno di un gruppo di imprese, attraverso la quale si realizza un trasferimento di quote di reddito tra consociate, mediante l’effettuazione di cessione di beni o prestazioni di servizi ad un valore diverso da quello che sarebbe stato pattuito tra entità indipendenti” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.1, pag. 97). Normativa di riferimento e prassi ministeriale: 1- Piano Nazionale • Artt. 9 e 110 TUIR • Circolare n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980 • Circolare n 12/1587 del 12 dicembre 1981 • Circolare n. 53/E del 26 settembre 1999 2 – Piano Internazionale Presupposti oggettivi: “la disciplina si applica a: - tutte le transazioni che presentano una rilevanza reddituale e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, alle operazioni (quali cessioni e locazioni anche finanziarie), che hanno per oggetto beni materiali (beni merce o beni strumentali) o beni immateriali (quali brevetti, marchi, know how, ecc.), alle operazioni di finanziamento; ed alle prestazioni di servizi infragruppo (ad esempio per ricerca e sviluppo, servizi di tesoreria, marketing, pubblicità e così via)”. Presupposti soggettivi Variabili caratterizzanti il profilo soggettivo: tipologia di soggetti; localizzazione delle società non residenti; modalità e tipo di controllo tra le parti correlate. • Rapporto OCSE del 1995 “Direttiva sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le Amministrazioni fiscali” (Guidelines OCSE). Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 3 Transfer Pricing – Presupposti “Nodi” normativi: i presupposti soggettivi - art. 110 co. 7 TUIR; i presupposti oggettivi - combinato disposto artt. 110 co. 2 e 9 co. 3 TUIR. Presupposti oggettivi “Sul piano oggettivo, la disciplina si applica a: • tutte le transazioni che presentano una rilevanza reddituale e, quindi, a titolo meramente esemplificativo, alle operazioni (quali cessioni e locazioni anche finanziarie) che hanno per oggetto beni materiali (beni - merce o beni strumentali) o beni immateriali (quali brevetti, marchi, know how, ecc.), alle operazioni di finanziamento; ed alle prestazioni di servizi infragruppo (ad esempio per ricerca e sviluppo, servizi di tesoreria, marketing, pubblicità e così via)” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.1, pag. 98). Può riguardare le seguenti operazioni, a titolo d’esempio: Cessione di beni materiali Cessione di beni immateriali Prestazioni di servizio Valente Associati GEB Partners soggettivi Società non residente devono farsi rientrare anche forme giuridiche non espressamente previste nel nostro sistema, ma riconosciute come società nello Stato estero. Impresa residente La disciplina sul transfer pricing sarà applicabile anche ai rapporti tra le stabili organizzazioni in Italia di enti non residenti e le stesse società straniere di cui le prime fanno parte (…). Rapporto di controllo la citata norma del TUIR (art. 110 co. 7 del TUIR) non richiama l’art. 2359 c.c.; il concetto di controllo a questi fini abbraccia tutte le ipotesi in cui tra le due entità vi sia un legame, di natura formale o fattuale, da cui derivi il rischio che le transazioni poste in essere tra di esse non vengano valorizzate a prezzi di mercato.(…)“in generale, tutte le ipotesi in cui un’impresa esercita potenzialmente un’influenza dominante sulle decisioni imprenditoriali dell’altra”. DRAFT for discussion only 4 Transfer Pricing – Il principio del Valore normale Valore Normale A n a lis i d e lle t r a n s a z io n i in t e r c o m p a n y “Il legislatore nazionale ha stabilito, al comma 7, dell’art. 110 del TUIR, che, ai fini della determinazione del reddito di un’impresa fiscalmente residente in Italia, i componenti reddituali delle operazioni intercorse con società del medesimo gruppo fiscalmente residenti all’estero debbano essere valutati in base al cosiddetto “valore normale”dei beni o servizi che ne costituiscono S o c ie t à c o d ic e d e s c r iz io n e to t. q ta F u ll co st D is t r ib u t o r e p rz . v en d m a r g in e m a r g in e % S E LL . P R . m a r g in m a r g in e % 10 0 P ro d o tto 1 1 .0 0 0 2 50 3 0 0 5 0 1 7% 3 48 4 8 10 1 P ro d o tto 2 1 .1 0 0 2 70 3 0 0 3 0 1 0% 3 30 3 0 9 % 10 2 P ro d o tto 3 1 .2 0 0 2 80 3 1 0 3 0 1 0% 3 60 5 0 1 4 % 10 3 P ro d o tto 4 1 .3 0 0 2 40 2 7 0 3 0 1 1% 2 85 1 5 5 % 2 5 1 4% 10 4 P ro d o tto 5 1 .4 0 0 1 50 1 7 5 2 10 3 5 1 4 % 1 7 % 10 5 P ro d o tto 6 1 .5 0 0 5 00 6 2 0 12 0 1 9% 6 90 7 0 1 0 % 10 6 P ro d o tto 7 1 .6 0 0 4 80 6 0 0 12 0 2 0% 7 10 11 0 1 5 % 10 7 10 8 P ro d o tto 8 P ro d o tto 9 1 .7 0 0 1 .8 0 0 3 00 3 50 3 8 0 4 2 0 8 0 7 0 2 1% 1 7% 4 80 5 00 10 0 8 0 2 1 % 1 6 % l’oggetto, come definito all’art 9 dello stesso TUIR”(Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.1, pag. 97). M a rg in a lità L’art. 9 del TUIR- “valore normale”: “il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”. 2 5 % 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 % 0 % 2 5 % 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 % 0 % A n a lis i c o m p a r a t iv a S o c ie tà C o m p e tito r C o m p e tito r C o m p e tito r C o m p e tito r C o m p e tito r M e r c a t o di r if e r im e nt o 14% 20% 13% 14% 17% 22% 1 2 3 4 5 So c i e t à C ompet i t or 1 C ompet i t or 2 C ompet i t or 3 C ompet i t or 4 C ompet i t or 5 S e le z io n e c o m p a r a b le s CO N F R ON T O M A RG IN E DI D IS TR IB U ZIO N E V a lo ri e s p r e ss i in € / 1 0 0 0 C o m p a r a b le s S o c i et à 20 0 2 R ic a v i V a r ia z io n e r im a n e n z e V a l o r e d e l la p r o d u z i o n e A c q u i s ti d i m a t e r ie V a r ia z io n e r im a n e n z e 2003 C om pa ra ble 1 2 00 4 2 00 2 2003 C om p ara ble 2 2 00 4 2002 2 0 03 C o m p a r a b le 3 2004 2 0 02 2 0 03 20 0 4 7 5 .00 0 0 9 0.0 0 0 0 1 0 0 .0 0 0 0 7 2.0 0 0 0 8 4 .0 0 0 0 1 1 0 .0 0 0 0 5 0.0 00 0 4 5 .0 0 0 0 4 3 .0 0 0 0 7 4 .0 0 0 4 .0 0 0 8 2 .0 0 0 9 5 .00 0 1 .00 0 7 5.0 0 0 9 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 7 2 .0 0 0 84 .0 0 0 1 1 0 .0 0 0 50 .00 0 4 5 .0 0 0 4 3 .00 0 78 .00 0 8 2 .0 0 0 9 6.0 00 4 0 .00 0 -2 .00 0 5 1.0 0 0 -3.0 0 0 5 6 .0 0 0 1 .5 0 0 3 6.5 0 0 1.5 0 0 5 1 .0 0 0 - 3 .0 0 0 6 2 .0 0 0 0 3 5.0 00 1.0 00 2 1 .8 0 0 1 .2 0 0 2 3 .0 0 0 - 1 .0 0 0 4 0 .0 0 0 1 .0 0 0 4 5 .0 0 0 - 1 .0 0 0 5 2 .00 0 1 .20 0 C o st i d i d is t r ib u z i o n e 3 8.0 0 0 4 8 .0 0 0 5 7 .5 0 0 3 8 .0 0 0 48 .0 0 0 6 2 .0 0 0 25 .00 0 2 3 .0 0 0 2 2 .00 0 41 .00 0 4 4 .0 0 0 5 3.2 00 M a r g i n e d i u t i l e lo r d o 3 7.0 0 0 4 2 .0 0 0 4 2 .5 0 0 3 4 .0 0 0 36 .0 0 0 4 8 .0 0 0 25 .00 0 2 2 .0 0 0 2 1 .00 0 37 .00 0 3 8 .0 0 0 4 2.8 00 4 9% 47% 43% 47% 43% 44% 50 % 49% 49 % 47 % 46% 45 % I n c id e n z a % Sulla base di quanto evidenziato nelle Guidelines OCSE, l’individuazione del prezzo di libera concorrenza non possa prescindere da alcuni variabili, quali, in particolare: caratteristiche dei prodotti e dei servizi scambiati; natura delle funzioni svolte, degli assets utilizzati e dei rischi assunti da ciascuna parte (cd. “analisi funzionale”); termini contrattuali; circostanze di carattere economico, di natura sia economica, sia finanziaria; politiche commerciali adottate. V e r ific a ‘a r m ’s le n g t h p r in c ip le ’ Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 5 Transfer Pricing – Metodi Principali di determinazione del valore normale Metodi Principali CUP Cost Plus Resale Minus Profit Split Comparable Profit Method Transactional Net Margin Metodi Alternativi CUP – Metodo del Confronto del prezzo metodo da considerarsi preferenziale, rispetto agli altri; si basa nella comparazione del prezzo “in verifica” con quello praticato per transazioni comparabili; confronto può essere sia “esterno” - se riguarda il prezzo di una transazione comparabile posta in essere tra imprese indipendenti – sia “interno”, se relativo ad un’operazione tra l’impresa sottoposta a verifica ed un’impresa “terza”, cioè esterna al gruppo di riferimento. Resale Minus – Metodo del Prezzo di Rivendita si basa sul prezzo al quale il bene o il servizio acquistato da un’impresa appartenente ad un gruppo viene rivenduto ad un’impresa indipendente; l’elemento di partenza è quello noto del prezzo di rivendita del prodotto all’impresa esterna al gruppo, cioè il corrispettivo della seconda operazione. Diminuito delle spese di distribuzione e di un ammontare pari al “profitto normale”. “Il metodo del prezzo di rivendita sarà ritenuto preferibile nel caso in cui l’impresa sottoposta a verifica sia inserita nel ciclo distributivo dei prodotti fabbricati dalle imprese del gruppo (…) In estrema sintesi, il metodo del prezzo di rivendita è proficuamente utilizzabile nelle ipotesi in cui il rivenditore non aggiunge valore sostanziale al prodotto, limitandosi alla mera commercializzazione ed il tempo che intercorre tra l’acquisto e la rivendita è particolarmente ridotto, tale da poter trascurare fattori dinamici, quali, ad esempio, il tasso di cambio e le variazioni di mercato”. Valente Associati GEB Partners Cost Plus – Metodo del Costo Maggiorato il valore normale della transazione in verifica si ottiene aggiungendo al costo di produzione del bene un margine di utile lordo; nella quantificazione del costo di produzione (…) devono essere ricompresi sia oneri diretti (materie prime, manodopera, ecc.), che quelli indiretti (spese industriali, spese generali, ricerca e sviluppo, oneri finanziari, spese commerciali, spese direzionali, ecc.) “(…) il criterio del costo maggiorato sarà ritenuto più corretto allorquando l’impresa non si limiti alla rivendita del bene, ma lo sottoponga a lavorazioni o trattamento tali da apportare apprezzabili modifiche strutturali e/o qualitative”. “(…) nel caso in cui non sia possibile determinare il valore normale della transazione in verifica attraverso i criteri tradizionali (perché non sia possibile individuare, in assoluto, una transazione comparabile o perché sia impossibile un confronto (…)” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.2 c), pag. 100 ss.). Applicazione sussidiaria dei Metodi Alternativi DRAFT for discussion only 6 Transfer Pricing – Metodi Alternativi di determinazione del valore normale Metodi Principali CUP Cost Plus Resale Minus Profit Split – Metodo della ripartizione dei profitti globali Transactional Net Margin Method – Metodo dei margini netti delle transazioni il profitto dell’impresa si calcola percentualmente in relazione al capitale investito, a prescindere dai costi di produzione o di vendita. individua il prezzo di trasferimento da applicare in base alla ripartizione degli utili complessivi del Gruppo del quale fanno parte le imprese considerate. Profit Split Comparable Profit Method Transactional Net Margin Metodi Alternativi La scelta del metodo da utilizzare Comparable Profit Method Comparazione dei profitti globali presuppone la determinazione del profitto lordo di ciascuna impresa in relazione alla percentuale del fatturato delle vendite o ai costi di esercizio rispettivamente sostenuti rispetto al totale. “Indicazioni circa il metodo da adottare nel caso concreto sono contenute nella circolare n. 42 del 12 dicembre 1981, nella quale si legge che “atteso che l’applicazione del prezzo di libera concorrenza comporta l’adozione in via preferenziale del metodo di confronto del prezzo (...), nell’eventualità di una scelta alternativa tra gli altri due metodi–base (del prezzo di rivendita e del costo maggiorato) né l’Amministrazione né il contribuente devono ritenersi vincolati alla osservanza di un rigido iter cronologico obbligatorio in quanto l’idoneità e l’adeguatezza di un metodo piuttosto che di un altro non possono essere valutati che in relazione al singolo caso”. (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.2 e), pag. 100). Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 7 Transfer Pricing – La determinazione del valore normale – Beni immateriali Beni Immateriali La circolare n. 32/1980 relativamente all’utilizzazione dei beni immateriali suggerisce di: • Verificare se il diritto ceduto sia stato oggetto di precedenti trasferimenti fra imprese indipendenti, per procedere con il metodo del confronto del prezzo • Applicare il metodo del prezzo di rivendita, quando l’impresa controllata italiana licenziataria del brevetto, marchio, ecc., costituisca un diritto di sub–licenza a favore di una impresa indipendente verso corrispettivo • Tenere comunque presente che il prezzo di cessione dei beni immateriali è caratterizzato da maggiori profili di incertezza rispetto a quelli materiali e deve tenere conto sia di parametri tecnici (vita tecnica dell’invenzione, obsolescenza, effettuazione di ricerche, originalità e complessità), sia di parametri giuridici (diritto di esclusiva, limitazione territoriale, diritto di concedere sub–licenze, durata del contratto, ecc.) Quanto all’entità del corrispettivo, la circolare ritiene congrua la fissazione di: • canoni fino al 2% del fatturato della controllata a condizione che la transazione risulti da un contratto scritto ed anteriore al pagamento del canone e sia sufficientemente documentata l’utilizzazione e quindi l’inerenza del costo sostenuto; • canoni tra il 2 e il 5% quando, oltre alle condizioni precedenti, i dati tecnici legittimino il tasso dichiarato (ricerche,sperimentazioni, originalità, ecc.) e lo stesso sia giustificato anche da dati di natura giuridica (ad esempio, un diritto di esclusiva) e sia comprovata l’utilità conseguita dal licenziatario; • canoni superiori al 5% del fatturato solo in casi eccezionali, giustificati dall’alto livello tecnologico del settore economico in questione o da altre circostanze. (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.4, pag. 102). Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 8 Transfer Pricing – La determinazione del valore normale – Prestazioni di servizi Prestazioni di servizi “La Circolare si occupa dei servizi scambiati fra le varie consociate o tra la capogruppo e le singole affiliate, nonché della ripartizione dei costi che la capogruppo opera fra le diverse controllate relativamente a quei servizi accentrati presso la stessa.” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par.4, pag. 102). Rilevazione Procedurizzazione Controllo Contrattualizzazione di business – Marketing, Procurement, Agenzia, ecc. Servizi di supporto – IT, AFC, Tesoreria, ecc. Service agreement – nei quali il corrispettivo per il servizio infragruppo non è determinato, neppure indirettamente, in base al costo sostenuto della società erogatrice. Contratti: Cost Sharing – nei quali, invece, il corrispettivo del servizio è correlato al costo sostenuto dalla società erogatrice del servizio. Gestione del Riaddebito: Valutazione della deducibilità dei costi Valente Associati GEB Partners Valenza probatoria documentazione Inerenza/certezza/ Determinabilità DRAFT for discussion only 9 Transfer Pricing – L’attività ispettiva in materia di Transfer Pricing (1/3) Attività ispettiva – Controlli in materia di Transfer Pricing le attività di indagine “(…) eseguibili anche nell’ambito dei controlli in materia di transfer pricing sono le seguenti: A. ACESSO, che consiste nel potere di entrare, previa presentazione di rito ed esibizione della prevista autorizzazione, e di permanere d’autorità nei locali, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, al fine di eseguirvi tutte le operazioni richieste dalle esigenze ispettive, ossia la ricerca, l’ispezione documentale, le verificazioni e ogni altra utile rilevazione finalizzata all’accertamento e alla repressione delle violazioni di natura tributaria; B. RICERCA, che si sostanzia in una serie di attività finalizzate al reperimento e acquisizione degli elementi contabili ed extracontabili utili per l’esecuzione dell’ispezione documentale e delle verificazioni. L’acquisizione può avvenire anche mediante la consegna spontanea da parte del contribuente; C. ISPEZIONE DOCUMENTALE, che si realizza attraverso l’analisi delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti, la cui istituzione, tenuta e conservazione sia obbligatoria, nonché nel raffronto del loro contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle ricerche ovvero in fasi successive della verifica; D. VERIFICAZIONI, che consistono nei riscontri sulla gestione sottoposta a ispezione, effettuati sulla base dei documenti e delle scritture acquisite dai verificatori; E. ALTRE RILEVAZIONI, che comprendono attività affini alle verificazioni e operazioni di misurazione, finalizzate alla ricostruzione logico-estimativa delle dimensioni di talune grandezze economiche tipiche dell’attività verificata, attraverso la cui definizione quantitativa è possibile risalire per via induttiva all’effettiva base imponibile da assoggettare a tassazione”. Valente P., “Manuale del Transfer Pricing”, Milano, 2009. Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 10 Transfer Pricing – L’ attività ispettiva in materia di Transfer Pricing (2/3) Con riguardo all’attività info - investigativa preliminare, si segnala, in particolare, che: Esecuzione attività ispettiva – Modalità 1. BANCHE DATI - “(l)’Amministrazione finanziaria (Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate), inoltre, dispone di un complesso e articolato sistema di «banche dati», altamente sofisticate, che consente ai verificatori sia l’acquisizione di elementi innovativi sul conto delle singole posizioni soggettive, sia (eventualmente) il riscontro delle altre notizie di cui si dispone ovvero acquisite per altra fonte. L’insieme coordinato di tali informazioni è in grado di raffigurare, mediante opportune elaborazioni e rappresentazioni di sintesi, un quadro conoscitivo organizzato, analitico e completo”. Con riguardo all’accesso e alle ricerche 2. 3. ORGANIGRAMMA e ELENCO DI DETAGLIO - “(a)i fini di un controllo concernente il transfer pricing, assume preliminare importanza, sia l’organigramma internazionale del gruppo di imprese cui appartiene l’azienda italiana, sia un elenco di dettaglio da cui si possano evincere quanto meno: il periodo (l’annualità), la natura (beni, servizi, economici, finanziari eccetera) e il valore (di solito complessivo per anno) dei rapporti economicocommerciali intercorsi tra l’impresa domestica e le altre società del gruppo. Con tali documenti iniziali, l’Amministrazione finanziaria è in grado, in modo rapido e puntuale, di orientare le successive ispezioni e/o verificazioni mirando, come sopra esposto, a una o più fattispecie a rilevanza sovranazionale”. LE ISPEZIONI DOCUMENTALI e LE VARIAZIONI - “(n)el corso delle ispezioni documentali, particolare attenzione è conferita alla visione dei supporti acquisiti agli atti della verifica contenenti il back up dei dati informatici dell’azienda. Non è infrequente, infatti, la possibilità di rinvenire files, data-base, e-mails riconducibili a lettere, prospetti, bozze di delibere, prezziari, accordi, reports interni, supporti della contabilità industriale, pareri di terzi professionisti, interpelli presentati all’Amministrazione finanziaria anche straniera, eccetera”; In merito alle ispezioni documentali per interessi attivi e passivi derivanti da finanziamenti infragruppo 4. “(…) gli organi di controllo devono venire a conoscenza del Paese presso il quale è effettivamente avvenuto l’approvvigionamento del capitale da parte dell’impresa concedente il prestito. Infatti, in virtù del principio del «mercato rilevante», al fine di determinare il valore normale degli interessi, occorre tener conto delle condizioni (contrattuali, economiche, commerciali, eccetera) ivi vigenti e non quelle del luogo in cui opera l’impresa”. Valente P., “Manuale del Transfer Pricing”, Milano, 2009. Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 11 Transfer Pricing – L’ attività ispettiva in materia di Transfer Pricing (3/3) In merito alle ispezioni documentali per i servizi infragruppo: Esecuzione attività ispettiva – Modalità 5. “(p)er l’individuazione della presenza di eventuali servizi infragruppo, così come di tutte le altre tipologie transazioni interne alla multinazionale, è utile la lettura combinata dell’organigramma internazionale dell’elenco dei rapporti interni al gruppo con la distinta indicazione della natura degli stessi. L’acquisizione tali documenti, predisposti dal contribuente previa specifica richiesta dei verificatori, consente, eventualmente, proseguire i successivi riscontri anche mediante ulteriori inviti a fornire dati, notizie e delucidazioni.”. di e di di in merito alle verifiche simultanee: 6. “L’Amministrazione finanziaria italiana, in linea con i suggerimenti dell’Ocse, ha stipulato specifici accordi amministrativi con le rispettive Autorità fiscali di alcuni Paesi, al fine di consentire l’esecuzione delle verifiche simultanee, in attuazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Tali accordi hanno natura prettamente tecnica e non necessitano di ratifica in quanto trovano il loro presupposto giuridico nelle sopra menzionate Convenzioni.(…) Tutti gli accordi prevedono la possibilità per ciascun Paese di selezionare autonomamente i contribuenti da sottoporre a verifica simultanea comunicando la propria scelta all’altro Stato. Una volta avviata tale procedura si passa alla designazione da parte di ciascuna Autorità fiscale di un proprio rappresentante. Vale ricordare che ogni Stato è libero di aderire o meno alle proposte o richieste ricevute dall’altro Stato e, addirittura, interrompere la verifica anche quando questa sia già in corso”. In merito agli aspetti sanzionatori: 7. “le valutazioni erronee eseguite in applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento non assumono rilevanza penale per il solo fatto di essere sintomo di una rappresentazione contabile inattendibile, rendendosi, a tale fine, indispensabile la sussistenza di condotte atte a trasfigurare fraudolentemente i dati reali. Si ritiene, peraltro, che dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 74/2000, che ha innovato la disciplina dei reati tributari, non si possa escludere il rischio, quantomeno potenziale, della configurabilità di specifiche fattispecie penali nel caso in cui i verificatori ritengano scorretta la valutazione effettuata dal contribuente in merito ai prezzi di trasferimento”. In Il fisco,“Modalità di esecuzione dell’attività ispettiva in materia di transfer pricing”, n. 20/2009 , § 1.2.; § 1.3; § 3 Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 12 Transfer Pricing – Attività di verifica (1/3) Istruzione sull’attività di verifica – Circolare 1/2008 G.F. – Vol. III “Aspetti da considerare in sede di selezione dei soggetti da sottoporre ad attività ispettiva e successiva preparazione dell’intervento.” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par. 5.a), pag. 103). Ai fine di individuare i soggetti : Sezione RF2 del Modello Unico Contiene tre diverse caselle, contraddistinte dalle lettere A, B e C, nelle quali il contribuente dichiarante, in caso di rapporti con consociate non residenti nel territorio dello Stato, deve specificare il legame con queste esistente; in particolare, i soggetti interessati devono barrare: • la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente; • la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente; • la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un’altra società. Ai fine di individuare la natura e l’ammontare delle operazione della specie : Nota integrativa al bilancio d’esercizio • “la natura e l’ammontare delle operazioni della specie, dovranno essere raccolti attraverso un attento esame della nota integrativa al bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione (…)”; • “Il ricorso all’utilizzo del sistema V.I.E.S. – per le operazioni intracomunitarie – e M.E.R.C.E. – per quelle extra UE – potrà fornire eventuali, ulteriori informazioni su alcune tipologie di operazioni con l’estero”. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle operazioni intercorse con consociate: Aventi ad oggetto beni immateriali o prestazioni di servizio • “in quanto l’esperienza operativa rivela come tali tipologie di operazioni siano più esposti a fenomeni elusivi adottati attraverso i prezzi di trasferimento o nascondendo, più in generali, ipotesi di duplicazione di costi in capo al soggetto nazionale”. Ubicazione geografica • “in ragione della loro ubicazioni geografica o di altre peculiarità (…) godono di esenzioni o riduzioni d’imposto e, possono, pertanto (…) prestarsi ad essere utilizzate come collettori di utili al interno di un gruppo”. Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 13 Transfer Pricing – Attività di verifica (2/3) Documentazione a livello Gruppo e country Punto di partenza NO La congruità dei prezzi di trasferimento potrà essere documentata da: Contribuente non dispone di documentazioni illustrativa delle politiche di Transfer Pricing adottate un MASTER FILE (dettaglio della informazioni comuni al gruppo); e da un COUNTRY FILE (Informazioni specifiche per singola società). SI Contribuente è in possesso di documentazioni illustrativa delle politiche di Transfer Pricing adottate Individuare metodo preferibile/ procedere alla sua applicazione/ allo scopo di quantificare il valore di mercato delle operazioni sottoposte alla disciplina transfer pricing. i verificatori procederanno all’approfondimento: - dei rapporti intercorsi con le consociate; - attraverso l’esame dei mastrini di conto loro intestati, - individuazione metodo ritenuto più idoneo per la determinazione del valore normale delle transazioni in verifica, - e (..) alla sua applicazione nel caso di specie. I verificatori, nel caso in cui le transazioni abbiano generato componenti negativi di reddito, dovranno preliminarmente verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute negli art. 108 e 109 del TUIR. Metodo NON Idoneo NO Arrivo Metodo Idoneo Controllare tutti processi di calcolo (…) al fine di correggere eventuali errori o omissioni di carattere formale o logico. dovrà esserne fatta richiesta di esibizione. SI I verificatori dovranno vagliare criticamente il processo logico che ha condotto all’individuazion e del metodo ritenuto più opportuno. “Aspetti da considerare nella fase esecutiva dell’attività ispettiva” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par. 5.b), pag. 104). Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 14 Transfer Pricing – Attività di verifica– Servizi infragruppo (3/3) Servizi infragruppo Servizi infragruppo Analisi Formale • accertare che il contratto stipulato abbia forma scritta e data certa; • l’operazione trovi evidenza oggettiva in documentazione avente caratteristiche di coerenza, interna ed esterna, affidabilità e concretezza; • corrispondenza intercorsa fra le parti; • fatture e registrazioni contabili. Analisi nel Merito • analisi dei criteri di determinazione e rendicontazione del prezzo tra le parti che, di norma, sono indicati sia all’interno di (…) service agreement, che in quelli di cost-sharing; • analisi del grado di utilità o del vantaggio ricevuto: • l’assenza totale o parziale di utilità in capo alla fruitrice del servizio; • la duplicazione di costi della medesima natura. • valutazione della congruità del prezzo del servizio (“al riguardo, il margine di utile della società erogatrice del servizio, non dovrà essere elevato quando l’attività svolta non possa considerarsi di carattere strategico, ma solo gestionale”). • esame dei criteri sulla base dei quali è proceduto all’addebito dei costi; • accertamento della coincidenza tra le prestazioni effettuate e quelle formalizzate; • approfondimento dei tempi e delle modalità di pagamenti. “Aspetti da considerare nella fase esecutiva dell’attività ispettiva” (Circolare GdF 1/2008, Cap. 3, VI, “Transfer Pricing”, par. 5.b), pag. 106 ss.). Valente Associati GEB Partners DRAFT for discussion only 15