Diritti patrimoniali - Marchi e opere dell`ingegno

Approfondimenti
Con riferimento ai marchi d'impresa, l'art. 23, comma 1, Codice proprietà industriale dispone che:
"Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato
registrato".
La disciplina del citato art. 23 Codice proprietà industriale, non introduce alcun principio in merito alla
cessione dei diritti immateriali: i marchi possono essere ceduti con la sottoscrizione di contratti sottoposti ai
principi generali della disciplina civilistica.
La cessione del marchio, che può essere considerata, in senso ampio, libera, deve rispettare alcuni limiti. In
primo luogo, la cessione deve avere ad oggetto un'intera categoria di prodotti affini, in modo da escludere la
coesistenza, in capo a soggetti diversi, di marchi tra loro interferenti in violazione di principi fondamentali in
materia di marchi, tra i quali il principio di esclusività.
Il trasferimento del marchio, pertanto, pur fondandosi sui principi generali del diritto civile per la costituzione
del contratto, deve pur sempre rispettare i principi di fondo della disciplina dei marchi.
Un ulteriore accenno deve essere fatto ai diritti patrimoniali inerenti le varietà vegetali. L'art. 111, comma 1,
(codice proprietà industriale) dispone che:
"i diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore,
sono alienabili e trasmissibili".
La norma citata, riproduttiva dell'art. 63 Codice proprietà industriale in materia di brevetto, prevede la
possibilità di trasferire il diritto nascente dalla costituzione delle varietà vegetali al fine dello sfruttamento
economico.
Inoltre, tale disposizione tutela il diritto morale dell'autore di un'opera dell'ingegno di rivendicarne la
paternità e di opporsi a qualsiasi modificazione o atto a danno della stessa che possano pregiudicare il suo
onore e la sua reputazione.
Un discorso a parte deve essere affrontato per la cessione dei diritti patrimoniali derivanti da opere
dell'ingegno. La legge di riferimento, in tal caso, è la L. 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio".
Il legislatore ha dedicato alla trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno il Capo II della
citata L. 633/1941. In particolare, l'art. 107, L. 633/1941, dispone che:
"i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere
patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge,
salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo".
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La norma appena citata consente la libera trasmissibilità inter vivos e mortis casua del diritto patrimoniale
d'autore. Anche in tal caso, come per i diritti patrimoniali sopra visti, la predetta norma si limita a disciplinare
La circolazione anche separata dei diritti patrimoniali d'autore dal diritto d'autore in senso stretto;
circolazione, ancora, soggetta ai principi generali del diritto civile.
L'art. 110 della l.d.a. prevede espressamente che la cessione dei diritti patrimoniali debba essere provata per
iscritto.
Tale legge, a differenza del Codice proprietà industriale, prevede e regola dei contratti tipici per lo
sfruttamento economico del diritto d'autore: il contratto di edizione (artt. 118 ss.) e i contratti di esecuzione
(artt. 136 ss.).
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