federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, Uff.-Prot.n° Oggetto: 27 agosto 2012 UE. RB. 13560/310/F7/PE Legge 135/2012. Prescrizione: Posizione FIMMG. ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. n. 12953/288 del 3 agosto 2012, prot. n. 12724/285 del 31 luglio 2012, prot. n. 12600/281 del 28 luglio 2012, prot. n. 12601/282 del 28 luglio 2012 e prot. 13383/302 del 14 agosto 2012. Questa Federazione torna sull’argomento relativo alle nuove modalità prescrittive dei farmaci introdotte dalla legge 135/2012, per informare delle iniziative assunte sullo specifico argomento dalla FIMMG. In data 10 agosto, prima quindi della entrata in vigore della nuova normativa, la FIMMG ha ritenuto di elaborare ed inviare agli associati uno “ SCHEMA PROVVISORIO PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO” ,con il quale sono state fornite prime indicazioni ai medici in ordine alle concrete modalità di applicazione della nuova normativa. In tale documento, tra le motivazioni possibili destinate a giustificare, quando previsto, la non sostituibilità di un medicinale, era stata inclusa anche una dizione che faceva esplicito riferimento alla volontà dell’assistito. In una successiva comunicazione del 23 Agosto, inviata a tutti gli iscritti ed ampiamente divulgata dagli organi di stampa, il Presidente Milillo è voluto tornare sull’argomento per precisare alcuni aspetti del documento precedente. In considerazione, tra l’altro, dei pronunciamenti del Ministro della Salute e dei contatti avuti con Federfarma, il presidente Milillo ha ritenuto di confermare i contenuti della precedente disposizione, con l’eccezione del riferimento alla volontà dell’assistito che quindi, a giudizio della FIMMG, non può essere considerata motivazione sufficiente a giustificare la applicazione, da parte del medico, della clausola di non sostituibilità nei casi in cui questa è prevista. Lo stesso Ministro aveva precisato in dichiarazioni pubbliche, come riportato nella nota della FIMMG in commento, che il medico può obbligare il farmacista a consegnare uno determinato farmaco, “solo a fronte di un problema di salute specifico”. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 A giudizio della FIMMG, nei casi in cui il medico ritenga, per propria autonoma valutazione, che il paziente possa incontrare difficoltà nella gestione di farmaci “con confezionamento uguale e nome del prodotto simile”, il medico possa indicare sulla ricetta la dicitura “per LASA”, acronimo che, come è noto, significa “Look-Alike/Sound-Alike” programma Ministeriale al quale anche Federfarma ha collaborato, avente l’obiettivo di fornire a tutti gli operatori interessati raccomandazioni concrete onde evitare possibili errori in terapia riferibili a farmaci che abbiano somiglianza grafica e/o fonetica nella denominazione, ovvero analogie per quanto riguarda il confezionamento (cfr. in proposito circolare Federfarma prot.n. 12911/339 del 4 agosto 2010). Federfarma ritiene che la nuova posizione FIMMG rappresenti la testimonianza dei risultati ottenibili, nell’interesse degli utenti del servizio farmaceutico, dal confronto e dalla collaborazione tra le due categorie. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583