federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
Uff.-Prot.n°
Oggetto:
27 agosto 2012
UE. RB. 13560/310/F7/PE
Legge 135/2012.
Prescrizione: Posizione FIMMG.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. n. 12953/288 del 3 agosto 2012, prot. n.
12724/285 del 31 luglio 2012, prot. n. 12600/281 del 28 luglio 2012, prot. n. 12601/282 del 28
luglio 2012 e prot. 13383/302 del 14 agosto 2012.
Questa Federazione torna sull’argomento relativo alle nuove modalità prescrittive dei farmaci
introdotte dalla legge 135/2012, per informare delle iniziative assunte sullo specifico argomento
dalla FIMMG.
In data 10 agosto, prima quindi della entrata in vigore della nuova normativa, la FIMMG ha
ritenuto di elaborare ed inviare agli associati uno “ SCHEMA PROVVISORIO PRESCRIZIONE
PER PRINCIPIO ATTIVO” ,con il quale sono state fornite prime indicazioni ai medici in ordine
alle concrete modalità di applicazione della nuova normativa.
In tale documento, tra le motivazioni possibili destinate a giustificare, quando previsto, la
non sostituibilità di un medicinale, era stata inclusa anche una dizione che faceva esplicito
riferimento alla volontà dell’assistito.
In una successiva comunicazione del 23 Agosto, inviata a tutti gli iscritti ed ampiamente
divulgata dagli organi di stampa, il Presidente Milillo è voluto tornare sull’argomento per precisare
alcuni aspetti del documento precedente.
In considerazione, tra l’altro, dei pronunciamenti del Ministro della Salute e dei contatti avuti
con Federfarma, il presidente Milillo ha ritenuto di confermare i contenuti della precedente
disposizione, con l’eccezione del riferimento alla volontà dell’assistito che quindi, a giudizio della
FIMMG, non può essere considerata motivazione sufficiente a giustificare la applicazione, da parte
del medico, della clausola di non sostituibilità nei casi in cui questa è prevista.
Lo stesso Ministro aveva precisato in dichiarazioni pubbliche, come riportato nella nota della
FIMMG in commento, che il medico può obbligare il farmacista a consegnare uno determinato
farmaco, “solo a fronte di un problema di salute specifico”.
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A giudizio della FIMMG, nei casi in cui il medico ritenga, per propria autonoma valutazione,
che il paziente possa incontrare difficoltà nella gestione di farmaci “con confezionamento uguale e
nome del prodotto simile”, il medico possa indicare sulla ricetta la dicitura “per LASA”, acronimo
che, come è noto, significa “Look-Alike/Sound-Alike” programma Ministeriale al quale anche
Federfarma ha collaborato, avente l’obiettivo di fornire a tutti gli operatori interessati
raccomandazioni concrete onde evitare possibili errori in terapia riferibili a farmaci che abbiano
somiglianza grafica e/o fonetica nella denominazione, ovvero analogie per quanto riguarda il
confezionamento (cfr. in proposito circolare Federfarma prot.n. 12911/339 del 4 agosto 2010).
Federfarma ritiene che la nuova posizione FIMMG rappresenti la testimonianza dei risultati
ottenibili, nell’interesse degli utenti del servizio farmaceutico, dal confronto e dalla collaborazione
tra le due categorie.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali
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