Annamaria Ferrucci NOTAIO Cassazione,sentenza24ottobre2008,n.25764,sez.IVcivile er va ta Successioni “mortis causa” – Coeredità (Comunione ereditaria) – In genere - Obbligazioni del "de cuius" - Ripartizione "pro quota" tra gli eredi - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Indicazione della propria condizione di coobbligato "pro quota" - Necessità - Natura di eccezione propria - Mancata proposizione - Nel rito del lavoro con la memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ. - Conseguenze. e R is La norma di cui all'art. 754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius", in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione - ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ. con indicazione dei coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore, consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l'intero. Cassazione,sentenza27ottobre2008,n.25834,sez.IIcivile du zi on Successioni “mortis causa” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (Lesione della quota di riserva) – Effetti – Riduzione delle donazioni – In genere - Atti di liberalità - Nullità o annullabilità - Esclusione - Inefficacia - Sussistenza Limiti. ro Gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono affetti da nullità o annullabilità ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario di chiederne la riduzione. ip Cassazione,sentenza3novembre2008,n.26406,sez.IIcivile R Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – Autografia - Alterazione della scheda testamentaria - Annullamento - Natura dell'alterazione - Fattispecie ad opera di terzi - Condizioni - Fattispecie. Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l'annullamento per carenza dell'olografia opera - in presenza di un intervento di terzi - anche quando vi sia stata l'aggiunta di una sola parola, a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l'esistenza, all'interno del testo, di un inciso apocrifo - Annamaria Ferrucci NOTAIO peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni - non potesse far venire meno il requisito dell'olografia, per di più in assenza di prova che l'autore dell'aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento). ta Cassazione,sentenza11novembre2008,n.26955,sez.IIcivile er va Successioni “mortis causa” – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – Legittimari – Legato in sostituzione di legittima – Azione di riduzione – Rapporti. e R is In materia di diritti riservati ai legittimari, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la semplice acquisizione, da parte del legittimario, dell'oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima; allo stesso modo, la proposizione dell'azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato legittimamente proposta l'azione di riduzione da parte di un legittimario che aveva accettato un legato in sostituzione della legittima, vi aveva poi rinunciato con atto successivo alla proposizione della domanda giudiziale di riduzione e non aveva provveduto alla restituzione della somma legata). on Cassazione,sentenza13gennaio2009,n.463,sez.IIIcivile du zi Successioni “mortis causa” – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – Misura della quota di riserva – Coniuge – Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Esecuzione forzata iniziata prima dell'apertura della successione - Opponibilità dell'ipoteca al coniuge titolare del diritto di abitazione "ex" art. 540 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze. ip ro Il creditore ipotecario può opporre il proprio titolo al coniuge del debitore che, alla morte di questi, abbia acquistato "ex" art. 540 cod. civ. il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ne consegue che la procedura esecutiva già iniziata prima della morte del debitore può validamente proseguire nei confronti del coniuge di quest'ultimo, al quale spetta solo l'attribuzione del controvalore monetario del suo diritto, nel caso di eccedenza del ricavato della vendita forzata. R Cassazione,sentenza20gennaio2009,n.1373,sez.IIcivile Successioni ereditarie – Successione necessaria – Determinazione della quota disponibile – Criteri – Rinuncia all’azione di riduzione – Comportamento concludente – Necessità. Al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta Il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile. A questo scopo, la rinuncia tacita deve concretizzarsi in un comportamento in equivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a donazioni compiute da una madre in favore del proprio figlio, aveva ritenuto che il padre, passato a nuove nozze dopo la morte della prima moglie, avesse rinunciato tacitamente al proprio diritto di agire in riduzione di tali donazioni per il solo fatto che egli in vita non aveva agito in tal senso, mentre l'azione di riduzione era stata poi promossa dalla seconda moglie, dopo la morte del medesimo). Cassazione,sentenza27gennaio2009,n.1903,sez.IIcivile R is Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – Autografia - Giudizio di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione - Consulenza grafologica sul documento originale - Necessità - Copia fotostatica Idoneità - Esclusione. du zi on e Nel giudizio promosso per la declaratoria di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione apposta dal testatore, l'esame grafologico deve necessariamente compiersi sull'originale del documento, poiché soltanto in questo possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullità del testamento senza chiarire se l'esame del c.t.u. si fosse svolto su una copia fotostatica del testamento oppure sull'originale). Cassazione,sentenza24febbraio2009,n.4435,sez.IIcivile ro Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Testamento in genere – Interpretazione - Disposizione testamentaria - Distinzione tra sostituzione fedecommissaria e costituzione testamentaria di usufrutto con contestuale istituzione di eredi nudi proprietari - Individuazione - Criteri. R ip L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà. Annamaria Ferrucci NOTAIO Cassazione,sentenza24febbraio2009,n.4426,sez.IIcivile ta Successioni “mortis causa” – Disposizioni generali – Accettazione dell’eredità – Modi – Espressa - Accettazione espressa - Atto pubblico o scrittura privata proveniente dal chiamato - Necessità - Conseguenze Sottoscrizione della relazione di notificazione di un atto giudiziario "nella qualità di erede" - Idoneità - Esclusione. er va A norma dell'art. 475 cod. civ., l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell'eredità la mera circostanza che l'erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato "nella qualità" di erede. is Cassazione,sentenza3marzo2009,n.5119,sez.IIcivile e R Successioni “mortis causa” – Disposizioni generali – Delazione dell’eredità (chiamata all’eredità) – Patti successori e donazioni “mortis causa” (divieto) - Disciplina prevista dall'art. 458 cod. civ. - Patto successorio istitutivo - Modalità per la sua configurabilità - Fattispecie. ro du zi on Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che potesse ricorrere un'ipotesi di patto successorio con riguardo ad una convenzione "inter vivos" intercorsa tra la "de cuius", quando era in vita, e la nipote, con la quale la prima si era riconosciuta debitrice della seconda di una determinata somma per le prestazioni assistenziali fornitele, prevedendo che l'estinzione del debito sarebbe avvenuta dopo la sua morte). Cassazione,sentenza5marzo2009,n.5402,sez.IIcivile ip Successioni “mortis causa” – Disposizioni generali – Indegnità di succedere – In genere - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Fondamento. R L'indegnità a succedere di cui all'art. 463 cod. civ. pur essendo operativa "ipso iure", deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione. Cassazione,sentenza15aprile2009,n.8941,sez.IIcivile Testamento – Condizione – Di matrimonio – Illiceità – Coazione di diritti fondamentali – Sussistenza. Annamaria Ferrucci NOTAIO er va Cassazione,sentenza27aprile2009,n.9905,sez.IIcivile ta La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 della Costituzione. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria. Testamento – Olografo – Correzioni ad opera di mano aliena – Validità. R is L’affermazione secondo cui la validità di un testamento olografo non sarebbe inficiata dall'eventuale accertamento che in esso vi siano correzioni ad opera di mano aliena, ove resti integra la volontà del testatore, è condivisibile soltanto laddove lo scritto di mano aliena sia inserito in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e non allorché l'intervento del terzo avvenga con l'inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione stessa interferendo sulla volontà di disporre del testatore. Cassazione,sentenza11giugno2009,n.13630,sez.IIcivile on e Successioni “mortis causa” – Testamento – Capacità del testatore – Annullamento del testamento – Prova dell’incapacità del testatore. ro du zi Per l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore, non basta una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma è necessario che a cagione di una infermità, transitoria o permanente, o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti oppure della capacità di autodeterminarsi. E poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso spetta a chi vuole avvalersi del testamento provare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo. Cassazione,sentenza20agosto2009,n.18560,sez.IIcivile R ip Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Capacità di testare – Incapacità – Azione di annullamento - Prescrizione - Decorrenza Dalla data di accettazione dell'eredità - Esclusione. La sola circostanza che l'erede abbia accettato l'eredità non è sufficiente a far decorrere il termine quinquennale per la proposizione dell'azione di annullamento del testamento per incapacità del testatore, ex art. 591, comma terzo, cod. civ., giacché, a tal fine, è necessario che venga data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Cassazione,sentenza15ottobre2009,n.21929,sez.IIcivile Successioni “mortis causa” – Disposizioni generali – Accettazione dell’eredità – Diritto di accettazione – Prescrizione - Art. 943 cod. civ. 1865 Annamaria Ferrucci NOTAIO ta - Prescrizione trentennale - Art. 480 cod. civ. vigente - Prescrizione decennale - Applicabilità del termine più breve - Decorrenza dal 21 aprile 1940 in base all'art. 252 disp. att. cod. civ. - Sospensione legale per eventi bellici - Sussistenza. R is er va A norma dell'art. 943 cod. civ. 1865, il diritto di accettare l'eredità era soggetto a prescrizione trentennale, a differenza di quanto disposto dall'art. 480 cod. civ. vigente, che prevede la prescrizione decennale. Tuttavia, l'art. 252 disp. att. cod. civ. dispone che - quando per la prescrizione di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori - il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, con decorrenze diverse a seconda del libro del codice in cui il diritto è previsto; ne consegue che il diritto all'accettazione dell'eredità, previsto dal secondo libro del codice, è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal 21 aprile 1940 (data in entrata in vigore del codice stesso), e che è sospesa per legge, per eventi bellici, tra l'8 settembre 1943 ed il 15 aprile 1946. Cassazione,sentenza19novembre2009,n.24450,sez.IIcivile e Successioni – Patto successorio – Contenuto. ro du zi on Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall’altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento. Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione, non suscettibile della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi. CASS.,10novembre2010,n.22885 R ip (Successione legittima e necessaria - Riduzione -Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione - Diversità di presupposti e di finalità Conseguenze - Ammissibilità della domanda di riduzione proposta in sede di giudizio di divisione - Regime processuale anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Accettazione del contraddittorio – Necessità) L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e tende all'attribuzione di una quota ereditaria, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è finalizzata alla riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della legittima; ne consegue che la domanda di riduzione non è implicitamente inclusa in quella di divisione, sicché nel regime anteriore alla riforma di cui alla l. 26 novembre 1990 n. 353 una volta proposta la domanda di divisione, quella di riduzione è da ritenere nuova e, come tale, Annamaria Ferrucci NOTAIO inammissibile ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado. Successioni – Azione di riduzione – Stima dei beni donati. ta Cassazione,sentenza24novembre2009,n.24711,sez.IIcivile CASS.,3dicembre2010,n.24637 R is er va Ai fini della reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario; l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé già sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un determinato immobile compreso nell’area oggetto dello strumento urbanistico in formazione, essendo quindi irrilevanti le vicende successive, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del Comune. du zi on e (Successione testamentaria - Errore - Sul motivo -Natura, presupposti Necessità che sia desunto dallo stesso testamento - Accertamento Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti. Successione testamentaria Testamento - Interpretazione del testamento - Criteri, modalità, finalità Attribuzione alle parole del testatore di un significato diverso da quello tecnico e letterale - Ammissibilità – Condizioni - Riferimento ad elementi estrinseci – Limiti). R ip ro Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto. L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 cod. civ. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del "de cuius". Annamaria Ferrucci NOTAIO CASS.,13dicembre2010,n.25155 er va ta (Successione testamentaria - Legato - Acquisto - Decorrenza - Dall'apertura della successione - Legato di immobile - Mancata consegna - Conseguenze - Fruttificazione Debenza - Dall'apertura della successione) In tema di legato, poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., fin dal momento dell'apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione dell'immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna. CASS.,10gennaio2011,n.355 ro du zi on e R is (Successione legittima e necessaria - Successione del coniuge superstite - Art. 581 cod. civ. nel testo previgente alla legge n. 151 del 1975 - Coniuge superstite titolare di usufrutto pro quota sulla comunione ereditaria -Conseguenze - Qualità di possessore a titolo d'usufrutto - Configurabilità – Fondamento) In forza della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della l. 19 maggio 1975 n. 151, il coniuge superstite, in qualità di legatario ex lege, è investito, sin dal momento dell'apertura della successione dell'altro coniuge, della titolarità di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria e che si configura come un diritto d'usufrutto diffuso pro quota su tutto il compendio ereditario e ricadente, quindi, su tutti i singoli beni che ne fanno parte. Ne consegue che il possesso che egli eserciti insieme agli eredi rispetto ad uno di questi beni trova radice in una comunione incidentale impropria o di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei, in quanto la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l'altra dal legatario a titolo di usufrutto. Lo stato d'indivisione ereditaria, pertanto, non è di ostacolo a che il possesso esercitato dal coniuge legatario ex lege su taluni beni sia qualificabile come possesso a titolo di usufrutto per la quota spettante ad esso ai sensi dell'art. 581 cod. civ., nel testo previgente all'anzidetta novella del 1975. CASS.,5gennaio2011,n.230 R ip (Successione testamentaria - Capacità di testare - Incapacità - Accertamento dal giudice di merito - Criteri - Esame del contenuto del testamento – Necessità) Ai fini dell'accertamento sulla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate. Annamaria Ferrucci NOTAIO CASS.,29marzo2011,n.7098SEZ.UNITE is er va ta In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 cod. civ. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, comma 1, n. 5, cod. civ., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari. CASS.,9febbraio2011,n.3181 ip ro du zi on e R (Successione in genere - Petizione di eredità - Azione di petizione ereditaria - Beni reclamabili - Beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione - Comprensione - Somme di denaro trasferite dal de cuius prima della morte - Esclusione – Fondamento) Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius. In tema di successione mortis causa, poiché legittimato passivamente all'azione di petizione ereditaria è colui che sia in possesso, a titolo di erede o senza titolo alcuno, dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione, tale azione non può essere proposta nei confronti di chi detenga beni mobili facenti parte del compendio ereditario in forza del titolo di custode conferitogli, su comune accordo tra i coeredi, in sede di redazione dell'inventario da parte del notaio R CASS.,23febbraio2011,n.4400 (Successione legittima e necessaria – Riservatari (misura della quota) - Reintegrazione della quota - Erede - Azione di simulazione relativa - Oggetto - Valida donazione dissimulata - Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Necessità Fondamento - Azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata all'accertamento della nullità del negozio dissimulato – Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione –Fondamento) L'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dalpatrimonio del defunto. CASS.,3marzo2011,n.5131 du zi on e R is (Successione testamentaria - Disposizione a favore di persona incerta - Beneficiario non determinato nominativamente - Criterio della determinabilità - Momento dell'apertura della successione - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fondamento – Fattispecie) Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 cod. civ., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerà", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte). ro CASS.,25marzo2011,n.6987 R ip (Testamento in genere) È valido il testamento, anche se privo di firma del defunto, se il notaio rogante giustifica la mancata sottoscrizione del documento con lo stato di spossatezza e sfinimento dell'anziano testatore, ricoverato in una casa di cura. CASS.,30giugno2011,n.14473 (Successione legittima e necessaria – Riduzione –Azione di riduzione della legittima – Onere di indicazione dei limiti di lesione della quota di riserva – Necessità – Domanda di conseguimento della legittima – Necessità – Uso di formule sacramentali – Esclusione) In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con Annamaria Ferrucci NOTAIO R CASS.,2agosto2011,n.16913 is er va ta esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius". Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. L'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal "de cuius". du zi on e (Successione in genere – Rinunzia all'eredità – Revoca della rinuncia – Atto autonomo – Esclusione – Effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante – Sussistenza – Accertamento – Criteri) La revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita. CASS.,12agosto2011,n.17237 R ip ro (Successione testamentaria – Revocazione delle disposizioni testamentarie – Distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento - Mancato reperimento – Presunzione di distruzione da parte del de cuius – Configurabilità – Prova contraria – Ammissibilità – Contenuto) Il mancato reperimento di un testamento olografo giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli art. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione. CASS.,12ottobre2011,n.21014 (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinunzia all'eredità - Forma - Forma solenne - Necessità - Revoca tacita – Ammissibilità – Esclusione). Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile. CASS.,14ottobre2011,n.21288 du zi on e R is (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Modi Tacita - Parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria - Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario - Prova dell'accettazione dell'eredità - Necessità - Esclusione - Contestazione della qualità di erede - Onere della prova – Contenuto). La parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria - come la vedova del "de cuius", che è erede legittima e legittimaria - non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, tramite azioni di rendiconto e di restituzione di somme riscosse da terzi per conto del "de cuius", gravando, in questi casi, su chi contesti la qualità di erede l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed eventualmente i fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede. CASS.,21ottobre2011,n.21902 R ip ro (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali -Accettazione dell'eredità - Modi Tacita - Modi previsti dalla legge - Necessità - Accettazione desumibile da dichiarazione di terzi - Possibilità - Esclusione –Fondamento). In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi. CASS.,14dicembre2011,n.26836 (Successioni – Legato di alimenti e di sostentamento – Fattispecie – Limiti) Nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare - secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’articolo 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”. Ne consegue che deve essere confermata la sentenza che ha interpretato la formula «sarà sua cura provvedere alle necessità» nel senso che il testatore abbia voluto stabilire un legato di alimenti e non di mantenimento, essendo evidente che il concetto di “necessità” richiama quello di “bisogno”, e che la configurabilità del legato alimentare è appunto subordinata, per l’ “an” e per il “quantum”, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall'articolo 660 c.c. all’articolo 438 c.c. con la conseguenza che, in tal caso, il legato ha ad oggetto quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario. CASS.,23dicembre2011,n.28632 du zi on e R is (Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Condizioni Legittimario totalmente pretermesso – Esperimento dell'azione di riduzione - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario – Necessità - Esclusione - Fondamento Successione "ab intestato" - Pretermissione del legittimario - Configurabilità – Condizioni). A norma dell'art. 564 cod. civ., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione "ab intestato", qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione. CASS.,27gennaio2012,n.1239 R ip ro (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti Testamento olografo - Autografia - Requisiti - Contenuto -Presenza, nello stesso documento, di un testamento valido e di altri scritti di mano diversa - Invalidità dell'intera scheda - Configurabilità - Esclusione - Fondamento – Fattispecie). In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 602 cod. civ. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enucleabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore. (Nella specie, si trattava di una scheda testamentaria composta di due parti distinte, l'una contenente l'istituzione di erede, siglata dal testatore con firma autografa, e l'altra contenente un codicillo nel quale era evidente che la mano del testatore era stata guidata da un terzo; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell'intero testamento). Annamaria Ferrucci NOTAIO CASS.,23febbraio2012,n.2743 APPELLOROMA,24febbraio2012 R is er va ta (Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria - Forma dei testamenti Testamento per atto notarile - Pubblico - Sottoscrizioni - Mancanza - Difficoltà ad apporre la sottoscrizione, poi effettivamente apposta - Obbligo per il notaio di menzionare la difficoltà - Insussistenza – Fondamento). L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, terzo comma, cod. civ. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto. ro du zi on e (Successioni - Accettazione dell’eredità - Tacita -Modi - Comportamento complessivo del chiamato all'eredità - Valutazione - Necessità -Denuncia di successione e voltura catastale - Accettazione tacita - Configurabilità –Limiti). L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile. ip CASS.,12marzo2012,n.3894 R (Successioni "mortis causa" - Successione necessaria -Diritti riservati ai legittimari Lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) - Manifestazione di volontà del legittimario di abbandonare la nuda proprietà della disponibile - Domanda giudiziale di divisione con attribuzione della legittima in piena proprietà - Ammissibilità – Limiti). In tema di c.d. cautela sociniana, la proposizione, da parte del legittimario al quale il "de cuius" abbia assegnato l'usufrutto sulla disponibile o su parte di essa, della domanda di divisione con attribuzione ad esso legittimario della quota di legittima in piena proprietà, può costituire esercizio della scelta di cui all'art. 550, primo comma, cod. civ., purchè anteriormente alla proposizione di tale domanda l'attore non abbia manifestato, anche con un comportamento concludente, la volontà di dare esecuzione alla disposizione testamentaria lesiva della legittima. Annamaria Ferrucci NOTAIO CASS.,14marzo2012,n.4088 R is er va ta (Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari Misura della quota di riserva - Coniuge - Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite – Casa adibita a residenza familiare - Nozione - Limiti - Appartamento autonomo seppur compreso nello stesso fabbricato della casa familiare - Estensibilità – Esclusione). Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, cod. civ.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare. CASS.,22marzo2012,n.4617 ip ro du zi on e (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere Revocazione delle disposizioni testamentarie - Tacita – Testamento posteriore - Testamenti successivi - Ultimo testamento - Mancata revoca espressa del precedente - Annullamento delle previe disposizioni - Limiti - Revoca implicita dell'intero previo testamento – Condizioni). Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità. CASS.,22marzo2012,n.4621 R (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali -Rappresentazione - Soggetti Discendente non ancora concepito al momento della morte - Legittimazione a succedere per rappresentazione - Esclusione – Fondamento). In tema di successioni per causa di morte, deve escludersi che chi non sia ancora concepito al momento dell'apertura della successione e, quindi, sia privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione "ex lege" del "de cuius", possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito. Annamaria Ferrucci NOTAIO CASS.,26marzo2012,n.4849 is er va ta (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Diritto all'accettazione - Termine fissato dal giudice (azione interrogatoria) - Natura - Decadenza - Fondamento - Conseguenze - Prorogabilità del termine – Esclusione). In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 481 cod. civ., entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell'eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilità di dilazione consentita dall'art. 488, secondo comma, cod. civ. unicamente per la redazione dell'inventario. R CASS.,30marzo2012,n.5152 R ip ro du zi on e (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali -Accettazione dell'eredità - Diritto di accettazione - Trasmissione - Chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari di grado successivo rispetto ad altri chiamati – Redazione dell'inventario nel termine di tre mesi Onere - Sussistenza - Decorrenza - Dalla data di apertura della successione - Fondamento – Conseguenze). In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma terzo, e 479 cod. civ., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone,per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 cod. civ. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel primo comma di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione "devoluzione" deve intendersi come sinonimo di "delazione", ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione. CASS.,5aprile2012,n.5508 (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere Congiuntivo o reciproco (divieto) - Testamento congiuntivo - Condizioni - Testamento unico contenente due o più sottoscrizioni - Nullità – Testamenti redatti con atti separati - Annamaria Ferrucci NOTAIO on e R is er va ta Estensione della nullità ex art. 589 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Testamento olografo - Testamento congiuntivo - Condizioni – Testamento unico contenente due o più sottoscrizioni - Nullità - Testamenti redatti con atti separati - Estensione della nullità ex art. 589 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rappresentazione - Ambito di applicazione -Limiti soggettivi - Art. 468 cod. civ. - Tassatività dell'indicazione - Sussistenza -Conseguenze - Subentro per rappresentazione al coniuge del defunto – Esclusione). In tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo. L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 cod. civ., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi. du zi CASS.,18aprile2012,n.6070 R ip ro (Successioni – Rinuncia all’eredità – Costituzione in giudizio). Non è ostativa all'accettazione la precedente rinuncia all'eredità operata da due dei figli, in quanto il chiamato all'eredità che vi abbia inizialmente rinunciato può ex art. 525 cod. civ. successivamente accettarla, in forza dell'originaria delazione, sempre che questa non sia venuta meno - circostanza che non risulta essere avvenuta nella specie - per l'effetto dell'acquisto compiuto da altro chiamato. Parimenti, non rileva la rinuncia all'eredità effettuata anche dall’altra figlia dopo la avvenuta accettazione tacita operata con la costituzione in giudizio, stante il noto principio "semel heres, semper heres", in forza del quale chi abbia accettato l'eredità non può più rinunciarvi. CASS.,18aprile2012,n.6070 (Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinunzia all'eredità - Successiva accettazione tacita - Ammissibilità - Fondamento – Fattispecie). La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 cod. civ. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in Annamaria Ferrucci NOTAIO giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria. ta CASS.,30aprile2012,n.6625 du zi on e R is er va (Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Diritti riservati ai legittimari Misura della quota di riserva - Coniuge - Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Diritto di abitazione sulla casa familiare ex art. 540 cod. civ. spettante al coniuge superstite Natura - Legato "ex lege" - Conseguenze – Acquisto immediato dall'ereditando Sussistenza - Conflitto da risolvere secondo il regime della trascrizione tra il diritto di abitazione e i diritti degli aventi causa dall'erede. Configurabilità). Il diritto di abitazione, riservato dall'art. 540, secondo comma, cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato "ex lege", che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all'art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ. ai fini della sua opponibilità al ricorrente, aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell'immobile appartenente ad un coerede). CASS.,4maggio2012,n.6772 R ip ro (Alimenti - Legato di alimenti - Requisiti - Stato di bisogno del legatario - Necessità Fondamento - Diversa volontà del testatore – Salvezza). Il legato di alimenti è condizionato, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, in quanto l'art. 660 cod. civ. stabilisce che tale legato "comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto", e l'art. 438 cod. civ. rapporta la misura degli alimenti non soltanto alle necessità di vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, ma anche al "bisogno" di quest'ultimo, sicché, se lo stato di bisogno non sussiste, manca lo stesso presupposto per richiedere gli alimenti. CASS.,8maggio2012,n.7000 (Cimiteri - Sepolcro (diritto di) - Sepolcro ereditario - Sepolcro gentilizio o familiare Distinzione - Regime - Fattispecie di trasformazione del sepolcro da familiare ad ereditario). Annamaria Ferrucci NOTAIO e R is er va ta Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto "inter vivos" o "mortis causa", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "iure successionis", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "mortis causa", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa". (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che, correttamente motivando, aveva dichiarato l'avvenuta trasformazione del sepolcro da familiare ad ereditario sulla scorta dei comportamenti tenuti dai discendenti nei confronti del Comune, titolare del potere concessorio sull'area cimiteriale, comportamenti compatibili esclusivamente con la successione ereditaria nei diritti relativi alla tomba di famiglia). on CASS.,21maggio2012,n.8021 R ip ro du zi (Successioni "mortis causa" - Coeredità (comunione ereditaria) - Diritto di accrescimento - Condizioni - Fatti costitutivi del diritto di accrescimento - Individuazione - Inesistenza dell'altrui diritto di rappresentazione -Esclusione - Eccezione di rappresentazione - Natura - Eccezione in senso stretto – Fondamento. Successioni "mortis causa" - Coeredità (comunione ereditaria) - Diritto di accrescimento - Condizioni - Specifica accettazione dei subentranti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Operatività "ipso iure" dell'acquisto per accrescimento - Conseguenze - Irrevocabilità della rinunzia ereditaria). I fatti costitutivi del diritto di accrescimento - rinunzia di un erede, con acquisto "ipso iure" della sua quota da parte dei coeredi - prescindono dall'esistenza di un altrui diritto di rappresentazione, che, ai sensi dell'art. 522 cod. civ. ("salvo il diritto di rappresentazione"), si configura quale mero fatto impeditivo, rilevante in forma di eccezione; tale eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rientra nella disponibilità della parte, in quanto il sistema successorio dispiega in ogni caso i propri effetti, consolidando l'intero compendio ereditario o in capo ai beneficiari dell'accrescimento o in capo a chi succede per rappresentazione. In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile. Annamaria Ferrucci NOTAIO CASS.,25maggio2012,n.8352 e R is er va ta (Successioni testamentarie – Testamento olografo – Clausola di diseredazione – Validità – Sussistenza - Mancanza di clausole attributive di beni – Irrilevanza). E’ valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili. In sostanza, la clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio. Il “disporre” di cui all’art. 587, primo comma , cod. civ., può dunque includere, non solo una volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva. (Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente aveva sorretto il motivo di ricorso sulla scorta del principio espresso dalla Cassazione nel 1967, ritenuto non più attuale, in base al quale: “il testatore può escludere dall’eredità in modo implicito o esplicito, un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione, però che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive e cioè rivolte ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti, nelle forme dell’istituzione di erede o di legato). on CASS.,25maggio2012,n.8366 R ip ro du zi (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti Testamento per atto notarile - Pubblico - Indicazioni - Luogo e data del ricevimento Testamento pubblico - Ora della sottoscrizione - Necessità - Omissione - Conseguenze Annullabilità del testamento - Fondamento – Valutazione dell'incidenza della mancanza del requisito formale sulla volontà del testatore - Esclusione - Fattispecie. Il testamento pubblico privo del requisito formale dell'ora della sottoscrizione, espressamente previsto dall'art. 603, terzo comma, cod. civ, è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cod. civ., non potendosi valutare come irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che l'ordinamento configura come negozio solenne, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi prescritti dalla legge, in quanto ritenuta non incidente sull'effettiva volontà del testatore, così sovrapponendo al dato normativo un arbitrario criterio sostanzialistico. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che l'omessa indicazione dell'ora della sottoscrizione di un testamento pubblico ne comportasse l'invalidità, considerando che tale vizio non incideva sulla capacità del testatore, né faceva in alcun modo dubitare della volontà di disposizione patrimoniale espressa da quest'ultimo). CASS.,25maggio2012,n.8352 (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Testamento in genere disposizioni - Testamento - Contenuto - Clausola di diseredazione di alcuni successibili "ex Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta lege" - Validità - Fondamento - Condizioni - Necessità di positiva attribuzione o di implicita istituzione – Esclusione). È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva che può includersi nel "disporre ", di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ - diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell'atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione "post mortem" delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorraprova di un'implicita istituzione. is CASS.,28maggio2012,n.8490 ip ro du zi on e R (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti Testamento olografo - Scrittura privata - Configurabilità come testamento olografo Condizioni - Riscontro dei requisiti di forma di cui all'art. 602 cod. proc. civ. - Sufficienza - Esclusione - Volontà di disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte - Necessità - Sussistenza - Accertamento rimesso al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie). Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 cod. civ., occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un "prius" logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato la sussistenza di un testamento olografo in un documento recante soltanto la dichiarazione ricognitiva dell'autore che tutti i beni a lui intestati fossero esclusivamente di proprietà della moglie, ritenendo plausibile l'intento del "de cuius" di disporre in tal modo delle sue sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere). R CASS.,30maggio2012,n.8753 (Successioni testamentarie – Testamento olografo – Disposizioni aggiunte da un terzo dopo la sottoscrizione del testatore – Invalidità dell’intera scheda per mancanza di autografia – Esclusione). In materia di testamento olografo, il principio dell’autografia previsto dall’articolo 602 del codice civile non impedisce che nell’ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore, e quindi collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria, che come tali non Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta possono invalidare la scheda autonomamente redatta dal testatore. La nullità del testamento olografo per difetto di autografia, infatti, si ha soltanto quando l’intervento del terzo ne elimina il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà vi sia stata l’inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento ancorché su incarico o col consenso del testatore CASS.,11giugno2012,n.9466 du zi on e R is (Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Difetto di forma dei testamenti ordinari - Annullamento - Prescrizione - Decorrenza del termine prescrizionale quinquennale - Esecuzione anche parziale delle disposizioni del testatore – Fondamento). Il termine di prescrizione di cinque anni, che l'art 606, secondo comma, cod. civ. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all'eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo "status" dei chiamati all'eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando l'azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall'esecuzione anche parziale dell'atto di ultima volontà. CASS.,4luglio2012,n.11195 R ip ro (Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Testamento olografo – Sottoscrizione – Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle – Sottoscrizione apocrifa del testamento – Configurabilità della convalida – Esclusione – Fondamento) L'art. 590 cod. civ., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicchè detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore. CASS.,5luglio2012,n.11305 (Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Petizione di eredità – Effetti – Per il possessore dei beni ereditari (erede apparente) - Vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente – Opponibilità all'erede vero –Condizioni-Priorità della trascrizione dell'accettazione dell'erede apparente –Opponibilità all'erede vero – Condizioni – Priorità Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta della trascrizione dell'accettazione ereditaria dell'erede apparente – Necessità – Fondamento) La vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente, ai sensi dell'art. 534, terzo comma, e 2652, n.7, cod. civ., ove manchi l'anteriore trascrizione della sua accettazione ereditaria (pur se accettazione tacita, trascrivibile ex art. 2648, terzo comma, cod. civ.), non è opponibile all’erede vero che abbia trascritto l'accettazione posteriormente alla vendita stessa, nè la mera trascrizione dell'atto traslativo del bene ereditario comprova, di per sè, un'accettazione ereditaria opponibile ai terzi o all'erede vero, potendo il bene essere pervenuto all'alienante in virtù di un titolo diverso. TRIB.VARESE25luglio2012 du zi on e R is (Successioni – Testamento – Esecutore testamentari – Retribuzione – art. 711 cod. civ. – Omessa previsione del quantum del compenso o indicazione dei criteri per quantificarlo – Ricorso al giudice delle successioni –Esclusione). L'esecutore testamentario nominato dal testatore non può reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l'esercizio dell'ufficio. Là dove il de cuius abbia previsto un compenso per l'esecutore testamentario in modo del tutto generico, la determinazione può essere affidata all’erede oppure anche ad un terzo; quando, però, il testamento non fornisca criteri di determinazione del compenso e non sia stata individuata una specifica soggettività con il compito della liquidazione, la liquidazione deve essere eseguita dall'esecutore e dagli eredi concordemente. In difetto di accordo è dato ricorso al giudice, ma non in sede camerale, bensì contenziosa. CASS.,27agosto2012,n.14656 R ip ro (Contratti – Transazione – Transazione fra eredi – Successione al de cuius – Testamento olografo – Presunta falsità – Perizia – Annullamento della transazione – Domanda – Termine di prescrizione – decorso – data della perizia – Fondamento). L'azione di annullamento della transazione-ex articolo 1973 cod. civ. si prescrive in cinque anni dalla scoperta e l'errore o del dolo di controparte anche quando il documento falso, in tesi presupposto, sia costituito da un testamento olografo. Ne consegue che il termine di prescrizione dell'annullamento, chiesto da alcuni degli eredi, della transazione sottoscritta sull'eredità paterna con un altro chiamato non può non decorrere dalla data della perizia, nelle more ottenuta, che certifica la falsità del testamento (asseritamente) olografo del de cuius. CASS.,10ottobre2012,n.17266 (Successioni – Testamento – Erede – Legatario – Distinzione – Fattispecie) Annamaria Ferrucci NOTAIO R CASS.,sentenza24luglio2012,n.12919 is er va ta In materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato. (Ne consegue che va confermata la qualità di erede in capo al nipote istituito, indicato expressis verbis come "erede" della casa di famiglia nella prima scheda testamentaria, laddove poi la seconda scheda si dilunga sulla necessità dell'immobile che resti in proprietà dell'unico maschio di famiglia, dovendosi ritenere che il de cuius, uomo di cultura e di rilevante condizione sociale, fosse consapevole delle conseguenze dell'istituzione di erede operata nei confronti del congiunto). R ip ro du zi on e (Successioni "mortis causa" – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione(lesione della quota di riserva) – Lesione della quota di legittima – Nozione – Determinazione del valore della massa ereditaria e della porzione disponibile –Accertamento – Necessità – Criteri di calcolo del "relictum" e del "donatum") In tema si successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tale fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (art. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). CASS.,26luglio2012,n.13206 (Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Con beneficio di inventario – Effetti – Alienazione dei beni ereditari – Diritto dei creditori del defunto di soddisfarsi sul prezzo ricavato –Sussistenza). In caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, la vendita di un bene ereditario, ai sensi dell’art.747 cod. proc. civ., ed il reinvestimento del denaro così ricavato, non rendono Annamaria Ferrucci NOTAIO ta il bene stesso impignorabile da parte dei creditori del "de cuius", i quali ben potranno, pertanto, sottoporlo ad esecuzione e rivalersi sul ricavato, nei limiti del valore del bene, ove l'erede, proponendo la relativa eccezione, faccia valere il beneficio. CASS.,24agosto2012,n.14629 du zi on e R is er va (Successioni "mortis causa" – Coeredità (comunione ereditaria) – Obbligazioni del "de cuius" – Credito del coerede verso il "de cuius" – Applicabilità degli artt. 752, 754 e 726 cod. civ. – Esclusione – Imputazione nel giudizio divisorio – Ammissibilità – Fondamento). Gli artt. 752 e 754 cod. civ. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra i coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius" dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; nè a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 cod. civ., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, secondo comma, cod. civ., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di un rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria. CASS.,27agosto2012,n.14666 R ip ro (Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Modi – Espressa-Pagamento transattivo del debito del "de cuius" – Accettazione tacita dell'eredità – Configurabilità – Fondamento). In tema di successioni per causa di morte, un pagamento transattivo del debito del "de cuius" ad opera del chiamato all’eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita dell'eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede. CASS.,21novembre2012,n.20559 (Successioni – Delazione dell'eredità – Debiti del de cuius – Qualità di erede – Fattispecie – Limiti) In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. CASS.,4settembre2012,n.14821 du zi on e R is (Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario – Effetti – Responsabilità per i debiti ereditari – Limitazione "intra vires hereditatis" Portata – Conseguenze – In caso di esecuzione forzata su beni che l'erede beneficiato assume estraneo all'asse). L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicchè l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita. CASS.,27novembre2012,n.21093 R ip ro (Delazione dell'eredità – Qualità di erede – Onere della prova in capo al chiamato – Sussiste) In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto "pro herede gestio". Ne consegue che qualora il chiamato sia parte di un giudizio, ha l'onere di dimostrare la sua qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita. CASS.,5settembre2012,n.14917 (Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Petizioni di eredità – Effetti – Azione di petizione ereditaria proposta dal figlio naturale del "de cuius" – Possessori dei beni ereditari. Disposizioni in materia di possesso di buona fede – Applicabilità – Conseguenze – Obbligo di restituzione dei frutti dal momento della proposizione della domanda di restituzione – Sussistenza – Possesso – Buona o mala fede – Presunzione di buona fede – Annamaria Ferrucci NOTAIO R CASS.,19ottobre2012,n.18068 is er va ta Azione di petizione ereditaria proposta da figlio naturale del "de cuius" – Possessori dei beni ereditari – Disposizioni in materia di possesso di buona fede – Applicabilità – Conseguenze – Obbligo di restituzione dei frutti dal momento della proposizione della domanda di restituzione – Sussistenza). In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del "de cuius" successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio "status", gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 cod. civ., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti. R ip ro du zi on e (Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Modi – Tacita – Esercizio dell'azione di riduzione – Effetti – Accettazione ereditaria tacita pura e semplice – Sussistenza – Conseguenze – Successiva accettazione beneficiata – Configurabilità – Esclusione – Successioni "mortis causa" – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Condizioni – Condizione dell'accettazione beneficiata – Limitazione all'azione di riduzione verso i coeredi – Questione di legittimità per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Cost. – Manifesta infondatezza – Ragioni. Successioni "mortis causa" – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Condizioni – Condizione dell'accettazione beneficiata – Mancanza – Rilevabilità d'ufficio – Anche in appello – Fondamento). L'esperimento dell'azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio. E' manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Cost., della disposizione dell'art. 564, primo comma, cod. civ., che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con i mezzi diversi dall'accettazione del beneficiato; 2) dalla "ratio" di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità "ultra vires" dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto-quindi, anche delle donazioni e l'azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557, terzo comma, cod. civ., non approfittano della riduzione Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario. Il difetto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la quale è condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione delle liberalità in favore di persone non chiamate alla successione come eredi, non è oggetto di un'eccezione in senso tecnico, sicchè la mancanza di tale condizione, come pure per tutte le altre condizioni dell'azione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello. CASS.,27settembre2012,n.16426 ro du zi on e R is (Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Diritto di accettazione – Prescrizione – Termine previsto dall'art. 480 cod. civ. – Decorrenza per i chiamati ulteriori – Dal momento dell'apertura della successione – Configurabilità – Fondamento. Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Diritto di accettazione – Accettazione dell'eredità – Diritto di accettazione – Prescrizione – Termine previsto dall'art. 480 cod. civ. – Decorrenza per i chiamati ulteriori – Dal momento dell'apertura della successione – Configurabilità – Fondamento). In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 cod. civ. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 cod. civ., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 cod. civ., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art.481 cod. civ., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, "l'actio interrogatoria", mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 cod. civ., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi. ip CASS.,14novembre2012,n.19915 R (Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Testamento in genere – Vizi della volontà del testatore – Errore – Revocazione delle disposizioni testamentarie – Revocazione della revocazione – Revoca tacita della precedente revoca – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie). L'art. 681 cod. civ., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la riviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l'efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, in presenza di un Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta testamento pubblico che aveva espressamente revocato un precedente testamento olografo, su cui in seguito ancora il "de cuius" aveva apposto una nuova data posteriore alla data del testamento pubblico e una nuova firma, aveva inteso tale manifestazione di volontà riproduttiva del primo scritto quale fattispecie di revoca della revoca, escludendo però che le disposizioni dell'originario testamento olografo rivivessero automaticamente. CASS.,8gennaio2013,n.264 R ip ro du zi on e R is (Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Diritto di accettazione – Prescrizione – Unicità della prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità, decorrente in ogni caso dall'apertura della successione, indipendentemente dalla fonte della delazione – Successiva scoperta di testamento del quale non si aveva notizia al momento dell'accettazione dell'eredità – Irrilevanza – Questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, secondo comma, cod. civ. – Manifesta infondatezza. Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Diritto di accettazione – Prescrizione – Unicità del diritto di accettazione dell'eredità, indipendentemente dalla fonte, testamentaria o legittima, della delazione – Sussistenza – Conseguente unicità della prescrizione del diritto di accettazione, decorrente in ogni caso dall'apertura della successione – Fondamento). In tema di successioni "mortis causa", è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost., dell'art. 480, secondo comma, cod. civ., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno di apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di diritti successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria; d'altra parte, prevedendo l'art.480 cod. civ. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 della Cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa. Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contemplacon riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata-un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art.483, secondo comma, cod. civ., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità Annamaria Ferrucci NOTAIO (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato. ta CASS.,8gennaio2013,n.263 R is er va (Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Accettazione dell'eredità – Modi – Tacita – Istanza del chiamato all'eredità di voltura di una concessione edilizia richiesta dal de cuius" – Accettazione tacita dell'eredità – configurabilità – Fondamento). In tema di successioni "mortis causa", costituisce accettazione tacita dell'eredità l'istanza, avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal "de cuius" trattandosi di iniziativa che, non rientrando nell'ambito degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari, consentiti prima dell'accettazione dall’art. 460 cod. civ., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione, e la cui proposizione dimostra, pertanto, l'avvenuta assunzione della qualità di erede. e CASS.,27febbraio2013,n.4847,SEZ.UNITECIVILI du zi on (Successioni – Successione legittima – Diritto di abitazione – Riconoscimento). Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall'art.540 secondo comma, cod. civ.; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato. ro CASS.,7marzo2013,n.5768 R ip (Successione legittima e necessaria-Riduzione) Dall'azione di riduzione deriva la restituzione in natura del bene o la sua imputazione nella massa disponibile, con conseguente insorgenza del diritto degli altri condividendi di vedersi indennizzati dalla mancata disponibilità dello stesso sino al momento della domanda; dalla divisione, e dal conseguente effetto dichiarativo, deriva che, rispetto al condividente assegnatario, il bene si considera come entrato nel suo patrimonio sin dall'inizio (fattispecie in cui una donna, con testamento olografo, nominava unico erede il figlio convivente, stabilendo l'obbligo per quest'ultimo di dare ai fratelli ed alle sorelle la loro "giusta parte", previo il recupero delle spese da lui sostenute per l'assistenza della testatrice). Annamaria Ferrucci NOTAIO CASS.,27febbraio2013,n.4847,SEZ.UNITECIVILI du zi on e R is er va ta (Successioni "mortis causa" – Successione legittima ("ab intestato") – Del coniuge – Diritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge del "de cuius" ex art. 540, secondo comma, cod. civ. – Successione legittima – Attribuzione quantitativa aggiuntiva rispetto alla quota di cui agli artt. 581 e 582 cod. civ. – Sussistenza – Riduzione delle porzioni secondo la disciplina del concorso prevista dall'art. 553 cod. civ. – Sussistenza-Riduzione delle porzioni secondo la disciplina del concorso prevista dall'art. 553 cod. civ. Applicabilità – Esclusione – Fondamento. Successioni "mortis causa" – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – Misura della quota di riserva – Coniuge – Diritto di abitazione e di uso sui mobili –Diritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge del "de cuius" ex art. 540, secondo comma, cod. civ. – Successione legittima – Attribuzione quantitativa aggiuntiva rispetto alla quota di cui agli artt.581 e 582 cod. civ. Sussistenza – Riduzione delle porzioni secondo la disciplina del concorso prevista dall'art. 553 cod.civ. – Applicabilità – Esclusione – Fondamento). In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ. i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius". CASS.,20febbraio2013,n.4274 R ip ro (Successioni "mortis causa" – Disposizioni generali – Rinunzia all'eredità – Forma – Dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere – Necessità – Scrittura privata autenticata – Inidoneità – Sanzione – Nullità – Fondamento). Ai sensi dell'art. 519 cod. civ., la rinunzia all'eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 cod. civ. rientra tra le previsioni legali di forma "ad substantiam" di cui all'art. 1350, n.13, cod. civ. CASS.,20febbraio2013,n.4269 (Successioni "mortis causa" – Successione testamentaria – Legato – Sublegato – NozioneFattispecie relativa a sublegato a carico di prelegatario). Nella successione testamentaria, si configura il sublegato quando onerato è un legatario o un prelegatario e onorato è un terzo o un erede, anche se prelegatario. Nella specie il testatore aveva lasciato un fondo a titolo di prelegato a un figlio, con l'obbligo di corrispondere all'altro figlio la metà del valore di detto fondo, sempre a titolo di prelegato; in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la qualificazione operata dal giudice di merito, nel senso del Annamaria Ferrucci NOTAIO sublegato e non dell'onere, con conseguente inapplicabilità della risoluzione ex art. 648 cod. civ. ta CASS.,ordinanza4aprile2013,n.8345 du zi on e R is er va (Azione di riduzione di disposizioni testamentarie – Domanda di condanna al pagamento di somme proposta dall'erede universale nei confronti del legittimario pretermessoPregiudizialità necessaria tra le due controversie agli effetti dell'art. 295 cod. proc. civ. – Esclusione-Fondamento. Azione di riduzione di disposizioni testamentarie – Domanda di condanna al pagamento di somme proposta dall'erede universale nei confronti del legittimario pretermesso – Pregiudizialità necessaria tra le due controversie agli effetti dell'art. 295 cod. proc. civ. – Esclusione – Fondamento). La controversia relativa all'azione di riduzione per la reintegrazione della quota riservata ad un legittimario non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria, ai fini della sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ., con la domanda di condanna proposta dall'erede testamentario universale nei confronti del medesimo legittimario pretermesso al fine di ottenere il pagamento della somma da questo conseguita a titolo risarcitorio per l'espropriazione indiretta di un fondo già di proprietà del "de cuius",conservando le disposizioni lesive della legittima la loro efficacia fino all'eventuale accoglimento della domanda di riduzione e non potendosi, pertanto, verificare alcun contrasto di giudicati tra le distinte cause. Cass.,8aprile2013,n.8529 ip ro SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" DISPOSIZIONI GENERALI ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - Intervento in giudizio di un chiamato all'eredità nella qualità di erede del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Successiva cancellazione della causa dal ruolo - Rilevanza ai fini della successione "mortis causa" - Esclusione - Fondamento. R L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede legittimo del "de cuius" costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'art. 476 cod. civ., senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione "mortis causa", si configura come atto puro ed irrevocabile, e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi. CASS.,10aprile2013,n.8776 (Accettazione della eredità – Prescrizione). Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta Al termine di prescrizione, previsto dall'art. 480 cod. civ. per l'accettazione dell'eredità, sono inapplicabili, salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da detta norma, gli istituti dell'interruzione e della sospensione; infatti, mentre il termine fissato dal giudice per l'accettazione dell'eredità, nell'ipotesi di cui all'art. 481 cod. civ., è un termine di decadenza, quello entro il quale il diritto di accettare si estingue per il mancato esercizio è un termine di prescrizione, tale essendo espressamente dichiarato dalla legge e, trattandosi di prescrizione, al di fuori delle previste cause di sospensione, non vi sono altri fatti impeditivi del suo decorso per quanto concerne l'esercizio del diritto di accettazione dell'eredità. La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ., relativa all'ipotesi del debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, non si può applicare al diritto di accettazione dell'eredità, in quanto nella fattispecie non è configurabile una posizione di creditore e debitore. is R Cass.,11aprile2013,n.8899 on e SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - NULLE - DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONA INCERTA - Disposizione testamentaria fatta in favore di persona indicata col solo nome e cognome - Incertezza provocata da un'omonimia - Determinabilità del beneficiario in via interpretativa - Nullità della disposizione - Esclusione. R ip ro du zi In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 cod. civ., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore. CASS.,11aprile2013,n.8900 Debiti ereditari soggetti alla ripartizione ex art. 752 cod. civ. - Nozione - Debiti venuti ad esistenza dopo la morte del "de cuius" per inadempimenti imputabili agli eredi - Esclusione - Fattispecie in tema di risarcimento per inadempimento dell'obbligo di restituzione di immobile concesso in comodato). Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta La disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del "de cuius" al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, e non anche per i debiti (quale, nella specie, l'obbligo risarcitorio per il mancato rilascio di un immobile concesso in comodato al "de cuius" e richiesto in restituzione dal comodante per la prima volta agli eredi) venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto. CASS.15aprile2013,n.9113 (RENDITA PERPETUA E VITALIZIA ‐ IURE PROPRIO O IURE HEREDITARIO). du zi on e R is La chiara indicazione dei diversi inadempimenti che si sarebbero verificati nel corso del tempo e posti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di vitalizio comporta che essi integrino distinte "causae petendi" della domanda stessa, cosicché anche il computo del decorso del termine prescrizionale deve essere effettuato distintamente. (Nella specie la de cuius aveva chiesto la risoluzione del contratto, ma il processo si è estinto per inattività delle parti. La sua unica erede testamentaria chiede la restituzione degli appartamenti ed il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento. La chiara indicazione dei diversi inadempimenti che si sarebbero verificati nel corso del tempo e posti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di vitalizio comporta che essi integrino distinte causae petendi della domanda stessa). CASS.,16aprile2013,n.9180 R ip ro (Testamento olografo – Revoca implicita – Fattispecie) Ai fini dell'interpretazione del testamento è ammesso il ricorso ad elementi estrinseci solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva volontà del de cuius, semprechè trattasi di elementi riferibili allo stesso, quali ad esempio la sua mentalità, cultura, condizione sociale, dovendo tale indagine essere condotta sulla base dell'esclusivo esame dell'atto. Nella specie deve escludersi che la lettera scritta poco prima di morire dal de cuius possa costituire una revoca implicita del precedente testamento olografo laddove risulta troppo generica proprio nella disposizione relativa alla istituzione di erede, lasciando intendere che la missiva non possa esprimere più che meri propositi futuri rimasti inattuati per il sopraggiungere del decesso. Annamaria Ferrucci NOTAIO Cass.,7maggio2013,n.10605 ta Rinunzia a legato di beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" Necessità - Atto di citazione espressivo della volontà abdicativa - Idoneità - Fondamento - Trascrizione della domanda - Rilevanza - Esclusione. is er va La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi. Cassazione,sentenza15maggio2013,n.11737,sez.IIcivile R Successioni - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - Riservatari misura della quota. ro du zi on e Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell'ambito della medesima categoria, occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di taluno dei legittimari. (Così come non è consentito al testatore di privare il legittimario della sua quota di riserva, ugualmente non gli è consentito ottenere il medesimo risultato mediante una dichiarazione testamentaria con cui si afferma di aver già tacitato il legittimario della sua quota di riserva mediante donazioni fatte in vita. In entrambe le situazioni il legittimario può esercitare l'azione di riduzione, spettando al soggetto interessato a far valere la validità della dichiarazione l'onere di provare che il legittimario è stato realmente tacitato mediante pregresse donazioni). ip Cassazione,sentenza15maggio2013,n.11737,sez.IIcivile R SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - Dichiarazione del testatore di aver già soddisfatto il legittimario - Incidenza sulla quota di riserva - Esclusione Natura di confessione stragiudiziale - Esclusione - Ragioni. In tema di successione ereditaria, la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del "de cuius"; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione Annamaria Ferrucci NOTAIO ta stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore. er va Cass.,16maggio2013,n.11906 SUCCESSIONI – LEGATO - Legato modale – Onere che costituisce l’unico motivo determinante per il de cuius – Impossibilità sopravvenuta – Nullità – Esclusione – Fondamento. R is In tema di legato modale l’adempimento dell’onere non si configura come condizione sospensiva dell’efficacia della disposizione testamentaria del de cuius in favore dell’onerato. L’impossibilità dell’onere, che, ai sensi dell’articolo 647 c.c., rende nullo il legato al quale sia apposto un onere, ove l’onere stesso ne abbia costituito l’unico motivo determinante, è soltanto l’impossibilità originaria, ossia già esistente al momento dell’apertura della successione e non quella sopravvenuta. e Cassazione,sentenza6giugno2013,n.14358,sez.IIcivile du zi on SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA LEGATO - PRESTAZIONE IN GENERE - ADEMPIMENTO - LEGATO DI GENERE - Legato di somme ricavabili dalla liquidazione del patrimonio mobiliare del testatore e di importi risultanti su conto corrente bancario Legato di genere - Esclusione - Legato di specie - Configurabilità Fondamento. ip ro SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA LEGATO - DI SPECIE - Legato di somme ricavabili dalla liquidazione del patrimonio mobiliare del testatore e di importi risultanti su conto corrente bancario - Legato di genere - Esclusione - Legato di specie - Configurabilità - Fondamento. R La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento. Annamaria Ferrucci NOTAIO Cassazione,ordinanzainterlocutoria,14giugno2013,n.15038,sez.II civile er va ta SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" DISPOSIZIONI GENERALI ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - RILASCIO DEI BENI EREDITARI - NOMINA DEL CURATORE - Effetti - Conseguenze nei giudizi sulla proprietà dei beni ereditari - Litisconsorzio necessario del curatore e dell'erede - Sussistenza. R is In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza. e Cassazione,sentenza27giugno2013,n.16252,sez.IIcivile du zi on SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA - Legato pecuniario in sostituzione di legittima - Rinuncia - Conseguenze - Richiesta del legittimario della quota di riserva in materia - Ammissibilità Fondamento. R ip ro Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall'art. 551 cod. civ., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l'eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari. Ne consegue che il legatario, che abbia rinunciato al legato tacitativo in denaro, può conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall'art. 718 cod. civ. Cassazione,sentenza3luglio2013,n.16635,sez.IIcivile SUCCESSIONI - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - Riduzione - Condizioni per l'esercizio dell'azione. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - Legittimario totalmente pretermesso - Domanda di simulazione preordinata all'azione di riduzione - Condizione della Annamaria Ferrucci NOTAIO preventiva accettazione Fondamento. con beneficio d'inventario - Esclusione - R is er va ta Condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso. Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564, primo comma, cod. civ., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. e Cassazione,sentenza31luglio2013,n.18354,sez.IIcivile du zi on SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEL CONIUGE - Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, secondo comma, cod. civ. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta. ro ip Cassazione,sentenza3settembre2013,n.20143,sez.IIcivile SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA – Riduzione. R Il coerede convenuto nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divisione, esperire l'azione di riduzione delle liberalità compiute in vita del de cuius nei confronti di altro coerede dispensato dalla collazione, lamentando l'eccedenza della donazione rispetto alla disponibile e chiedendo la reintegrazione della quota di riserva, con le conseguenti restituzioni. E' da escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da altro coerede esprima l'inequivoca volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge. Il diritto alla reintegrazione della quota di riserva, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo di legittimari; Annamaria Ferrucci NOTAIO ta sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno di essi - se non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante all'altro soggetto legittimario che abbia preferito, pur essendo presente nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivo - neppure preclude a quest'ultimo di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della sua quota di riserva. er va Cassazione,sentenza10settembre2013,n.20711,sez.IIcivile is SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA LEGATO - ACQUISTO - RINUNZIA - Esercizio da parte del legatario del diritto oggetto del legato - Conseguenze - Preclusione della rinunzia all'acquisto Fattispecie relativa al legato di usufrutto. e R La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ. on Cassazione,sentenza10settembre2013,n.20703,sez.IIcivile du zi SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA Difetto di autografia - Limitato ad una parola della scheda testamentaria Rilevanza - Condizioni - Fattispecie. ip ro La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 cod. civ., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola "lasciare", in sostituzione della parola cancellata "donare"), senza che assuma rilievo , peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio "utile per inutile non vitiatur". R Cassazione,sentenza12settembre2013,n.20899,sez.IIIcivile SUCCESSIONI - CONTRATTI BANCARI. L'istituito di credito è responsabile della irregolare tenuta del rapporto di conto corrente per non aver contabilizzato le operazioni compiute in vita dal de cuius e per aver svolto adempimenti parziali ed incompleti, rendendo così impossibile la ricostruzione della effettiva posizione del cliente e dell'asse ereditario. Annamaria Ferrucci NOTAIO Cassazione,sentenza1°ottobre2013,n.22420,sez.VI‐2civile SUCCESSIONI - TESTAMENTO OLOGRAFO – Sottoscrizione – Apposta non sulla scheda testamentaria ma sul plico che la contiene – Nullità – Sussiste. er va ta In tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento. is Cassazione,sentenza3ottobre2013,n.22632,sez.IIcivile SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - Riduzione delle donazioni. du zi on e R Ove il legittimario non possa aggredire la donazione più recente eseguita in favore di un donatario non coerede, mancando la condizione di esercizio dell'azione quale quella di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, egli non potrà aggredire la donazione meno recente eseguita in favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la sua quota di riserva. Pertanto, nel caso di specie, la reintegrazione delle quote di legittima deve tener conto dell'eccedenza disponibile ricevuta dal legittimario contro cui è stata proposta l'azione di riduzione, detratto il valore della donazione effettuata in favore del donatario non coerede. Cassazione,sentenza9ottobre2013,n.22977,sez.IIcivile SUCCESSIONI - TESTAMENTO PUBBLICO – Efficacia probatoria – Querela di falso – Fattispecie. R ip ro Deve ritenersi che il testamento redatto nella forma dell’atto pubblico ai sensi dell’articolo 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso, la quale costituisce lo strumento imprescindibile per neutralizzare il valore probatorio del documento prodotto e il relativo onere incombe sulla parte che intenda contestare la piena efficacia probatoria, circa quanto avvenuto o compiuto alla presenza o con l’intervento del pubblico ufficiale rogante, di un atto pubblico o di una copia dello stesso prodotta dall’avversario: ne consegue che non può essere accolta la censura secondo la quale il giudice del merito avrebbe arbitrariamente e illegittimamente posto a carico della parte le conseguenze pregiudizievoli della mancata produzione in giudizio del testamento pubblico in originale né in copia idonea per la proposizione della querela ai sensi dell'articolo 2715 c.c., laddove la copia risulta comunque prodotta, essendo comunque l'unico rimedio esperibile la querela di falso, a prescindere dalla produzione dell'originale in giudizio, essendo a tal fine sufficiente la produzione della copia, non tempestivamente disconosciuta. Annamaria Ferrucci NOTAIO CortediCassazione,ordinanza6novembre2013,n.24881,sez.VI–2 civile SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - Capacità di testare. is er va ta L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere, come previsto testualmente dall'art. 591, comma 2, n. 3) c.c. R Cassazione,ordinanza6novembre2013,n.24882,sez.VI‐2civile SUCCESSIONI – TESTAMENTO - Testamento olografo – Intervento di una «mano guidante» - Nullità. du zi on e Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell'autografia, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore, dovendosi dunque dichiarare la nullità laddove l’intervento della "mano guidante" ha interessato non solo la data, unico elemento che configurerebbe l’annullabilità e non la nullità, ma anche la sottoscrizione e l'intero testo della scheda. Cassazione,ordinanza6novembre2013,n.24883,sez.VI‐2civile ro SUCCESSIONI - Eredità – Debiti – Creditore – Accettazione eredità – Autorizzazione – Funzione. R ip L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, restandogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Cassazione,sentenza14ottobre2013,n.23278,sez.IIcivile I) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE Annamaria Ferrucci NOTAIO ta DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - Successione regolata dal codice civile del 1865 - Disposizione testamentaria lesiva della legittima - Nullità - Esclusione - Inefficacia relativa al legittimario attore in riduzione. is er va Anche nella successione "mortis causa" regolata dal codice civile del 1865, la disposizione testamentaria lesiva della legittima non è nulla, ma solo esposta a riduzione, conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario pretermesso, e, dunque, inefficace nei confronti di quest'ultimo. II) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA SOSTITUZIONE - FEDECOMMISSARIA - FATTISPECIE ESCLUSIVA CLAUSOLA "SI SINE LIBERIS DECESSERIT" - Natura della clausola Validità - Condizioni. du zi on e R In materia di testamento, la clausola "si sine liberis decesserit" non realizza una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensì un'istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse stato mai chiamato, sicché la clausola è valida solo quando abbia tutti i caratteri di una vera e propria condizione, risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre è nulla quando venga impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissaria, vietata dalla legge, occorrendo, al riguardo, un accertamento caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione. III) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - Criteri ermeneutici Principio di conservazione - Rilevanza - In caso di disposizione testamentaria suscettibile di interpretazioni alternative. R ip ro Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 cod. civ. il giudice che, dopo aver definito illeggibile una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative, opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante. Cassazione,sentenza9ottobre2013,n.22983,sez.IIcivile SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - Revoca espressa del testamento - Dichiarazione di volontà - Portata - Fattispecie. Annamaria Ferrucci NOTAIO er va ta La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell'art. 680 cod. civ., oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l'espressione "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria" contenuta nel testamento posteriore. Cassazione,sentenza1°ottobre2013,n.22420,sez.VI‐2civile SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - Testamento olografo - sottoscrizione Funzione - Firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria - Rilevanza per la validità dell'atto - Esclusione. on e R is Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo - requisito prescritto dall'art. 602 cod. civ., distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio - non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso. Cassazione,sentenza9ottobre2013,n.22977,sez.IIcivile ro du zi SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - Scioglimento negoziale della comunione limitatamente ad uno dei coeredi - Natura di contratto plurilaterale e non di scambio - Configurabilità Conseguenze - Sottoscrizione di tutti i coeredi - Necessità - Esclusione Efficacia nei confronti dei contraenti e degli assenti - Limiti. R ip In materia di comunione ereditaria, è consentito ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale. Cassazione,sentenza3ottobre2013,n.22632,sez.IIcivile SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE Annamaria Ferrucci NOTAIO a ta DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO DONAZIONE - Legittimario accettante senza beneficio d'inventario Impossibilità di aggredire la donazione più recente a non coerede Conseguenze - Possibilità di aggredire la donazione meno recente coerede - Limiti - Fondamento. er va In tema di azione di riduzione, qualora il legittimario, ai sensi dell'art. 564 cod. civ., non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l'eredità senza beneficio d'inventario, egli non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell'onere su soggetti estranei all'assolvimento dello stesso. is R Cassazione,sentenza1°ottobre2013,n.22420,sez.VI‐2civile on e SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE Funzione - Firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria - Rilevanza per la validità dell'atto - Esclusione. ro du zi Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo - requisito prescritto dall'art. 602 cod. civ., distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio - non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso. Cassazione,sentenza25ottobre2013,n.24163,sez.IIcivile R ip SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - Criteri distintivi - Applicazione - Sindacabilità. In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. Annamaria Ferrucci NOTAIO Cassazione,sentenza25ottobre2013,n.24171,sez.IIcivile ta I) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO DECADENZA - OMISSIONI O INFEDELTÀ NELL'INVENTARIO - Occultamento doloso - Onere della prova - Spettanza - Individuazione - Fondamento. is er va In tema di eredità beneficiata l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria. II) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO DECADENZA - ALIENAZIONI NON AUTORIZZATE - Eredità beneficiata Libera disponibilità dei beni dell'asse - Esclusione - Atti di alienazione subordinati alla valutazione del giudice - Nozione - Fattispecie. du zi on e R In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che non rientrassero nell'ambito degli atti necessitanti dell'apposita autorizzazione giudiziaria la demolizione di un'autovettura di nessun valore commerciale caduta in successione, come l'appropriazione del vestiario del "de cuius" di valore minimale). Cassazione,sentenza5novembre2013,n.24751,sez.IIcivile ro I) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - Riduzione di disposizioni testamentarie per reintegrazione di legittima - Giudicato Opponibilità al legatario - Esclusione - Fondamento. R ip COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - Riduzione di disposizioni testamentarie per reintegrazione di legittima - Giudicato - Opponibilità al legatario Esclusione - Fondamento. Il giudicato che si forma sulla pronuncia di riduzione di disposizioni testamentarie non si estende nei confronti del legatario, il cui acquisto prescinde dall'accettazione e non dipende dalla situazione giuridica definita in quel processo. II) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA LEGATO - ACQUISTO - RICHIESTA DEL POSSESSO - Legato avente ad Annamaria Ferrucci NOTAIO oggetto la proprietà di un bene - Facoltà del beneficiario di chiederne la consegna nei confronti del detentore - Permanenza fino all'eventuale acquisto della proprietà da parte di un terzo - Fondamento. er va ta Se il legato ha per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficario non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l'erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge: non è, difatti, configurabile, alla stregua dell'art. 649, terzo comma, cod. civ., un diritto autonomo a richiedere il possesso della cosa legata, integrando la relativa richiesta un onere del legatario, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell'art. 2934 cod. civ., i diritti soggettivi. is Cassazione,ordinanza6novembre2013,n.24882,sez.IV‐2civile e R SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA Guida della mano del testatore da parte di terzi - Conseguenze - Esclusione dell'autografia - Conformità della scheda alla volontà del testatore ed estensione dell'intervento della "mano guidante" - Irrilevanza. du zi on La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà. Cassazione,sentenza7novembre2013,n.25052,sez.IIIcivile ip ro SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - MANCATO - Prelazione attribuita con un onere modale - Efficacia obbligatoria e non reale - Violazione - Rimedi esperibili. R Il diritto di prelazione attribuito attraverso l'apposizione, in un testamento, di un onere modale non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma solo (nell'ipotesi di inadempimento del "modus"), ma consente soltanto i rimedi di cui all'art. 648 cod. civ. ed il risarcimento del danno. Cassazione,sentenza29novembre2013,n.26931,sez.VI–2civile SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - Testamento olografo. Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 cod. civ., occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già Annamaria Ferrucci NOTAIO ta un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso: tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. Cassazione,sentenza29novembre2013,n.26858,sez.IIcivile er va SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA – Riduzione. R is L'eccezione per la quale l'attrice che agisce in riduzione ha ricevuto donazioni in vita da imputare alla legittima costituisce eccezione in senso lato e come tale il suo rilievo di ufficio non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe vanificato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto Cassazione,sentenza30dicembre2013,n.28716,sez.IIcivile e SUCCESSIONE – Convenzione matrimoniale – Testamento. du zi on Essendo valida la convenzione matrimoniale, non si possono ricomprendere nell’asse ereditario tutti gli immobili ma solo quelli che non sono in comproprietà al coniuge. (Nel caso di specie il testamento aveva disposto degli immobili per l'intero ma detta disposizione era inefficace relativamente alla quota in comproprietà al coniuge). Cassazione,sentenza2dicembre2013,n.26991,sez.IIcivile SUCCESSIONI - DIVISIONE EREDITARIA - Conto cointestato tra gli eredi – Operazioni bancarie – Pertinenze – Legittimità. R ip ro L'art. 1854 c.c. stabilisce che nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. In base a tale norma, pertanto, ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero (solidarietà attiva). L'articolo disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca: laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall'art. 1298, secondo comma, c.c., in base al quale le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente. Ciò significa non solo che, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. Il cointestatario di un conto corrente bancario, pertanto, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso Annamaria Ferrucci NOTAIO espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza. ta Cassazione,sentenza16gennaio2014,n.824,sez.IIcivile er va I) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA TESTAMENTO IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTÀ DEL TESTATORE - DOLO (CAPTAZIONE) - Prova indiziaria - Ammissibilità - Condizioni - Convivenza del beneficiario col testatore - Sufficienza - Esclusione. e R is In tema di impugnazione della disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, non potendosi tale prova desumere unicamente dal fatto che il beneficiario (nella specie, figlio del testatore) convivesse col "de cuius". II) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA - Legato in sostituzione di legittima - Individuazione - Criteri - Fattispecie. du zi on Ai fini dell'individuazione del legato in sostituzione di legittima, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l'intenzione del "de cuius" di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità (come nella specie, avendo il testatore attribuito al legittimario "la sola casa ... quale sua stretta legittima ... a titolo di legittima che neanche merita"). Cassazione,sentenza23gennaio2014,n.1361,sez.IIIcivile ip ro SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - Danno non patrimoniale - Danno da perdita della vita - Risarcimento - Funzione compensativa - Trasmissibilità del credito risarcitorio "iure hereditatis" Sussistenza - Fondamento. R Il risarcimento del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile "iure hereditatis", atteso che la non patrimonialità è attributo proprio del bene protetto (la vita) e non già del diritto al ristoro della lesione ad esso arrecata. Cassazione,sentenza4febbraio2014,n.2448,sez.IIcivile SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - Dolo, errore, violenza. Ai fini della configurabilità della captazione, rilevante ai sensi dell'art. 624 c.c., non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto Annamaria Ferrucci NOTAIO Cassazione,sentenza6febbraio2014,n.2743,sez.IIcivile ta riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. er va I) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - CATEGORIE DEI SUCCESSIBILI - Pluralità di successibili in ordine successivo - Simultaneità della delazione - Conseguenze. R is In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità. II) SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE - Riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario - Rilevanza - Fondamento. on e La riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ. Cassazione,sentenza10marzo2014,n.5527,sez.IIcivile du zi SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - Capacità di testare. ro In tema di successione e in riferimento alla capacità di testare del de cuius, posto che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo il caso in cui il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo. Cassazione,sentenza9aprile2014,n.8346sez.IIcivile ip Testamento pubblico – non sottoscritto dal non vedente – validità – limiti. R È nullo il testamento pubblico non firmato dal cieco ed è del tutto irrilevante l’attestazione con la quale il notaio certifica l’incapacità a sottoscrivere della persona che ha contratto la malattia in età adulta e che quindi si presume in grado di apporre la sigla. Annamaria Ferrucci NOTAIO R ip ro du zi on e R is er va ta